Concluso l’accordo di libero scambio AELS e Mercosur

Il 2 luglio 2025, i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quelli del Mercosur hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, al termine di un lungo processo negoziale. L’intesa rappresenta una tappa di rilievo nella strategia di politica commerciale estera della Svizzera e offre concrete opportunità di accesso preferenziale per diversi settori strategici, con potenziali ricadute positive in particolare per l’industria tecnologica, messa a dura prova negli ultimi anni dalle dinamiche protezionistiche e da un contesto economico internazionale instabile.

Con oltre 270 milioni di consumatori, il Mercosur rappresenta una destinazione strategica per l’export svizzero. Solo nel 2024, le esportazioni verso questi quattro Paesi hanno superato i 4 miliardi di franchi, registrando un incremento del 32% rispetto al 2014. Il solo comparto tecnologico svizzero ha esportato beni per circa 530 milioni di franchi, di cui quasi la metà relativi a macchinari.

Grazie all’accordo, una volta decorsi i periodi transitori (da 4 a 15 anni), circa il 95% dei prodotti esportati dalla Svizzera nei Paesi del Mercosur sarà completamente esente da dazi doganali (nota 1). Tenuto conto dell’elevata struttura tariffaria del Mercosur (con dazi medi attorno al 7% e picchi fino al 35%), l’intesa potrebbe generare risparmi annui fino a 180 milioni di franchi – il valore più alto mai ottenuto dalla Svizzera con un accordo di libero scambio, ad eccezione di quelli con l’UE e la Cina, e comparabile a quello recentemente firmato con l’India.

Settore industriale: accesso migliorato per i prodotti svizzeri

L’accordo prevede un accesso esentasse – in parte immediato, in parte graduale – per numerosi prodotti industriali chiave, tra cui macchinari, prodotti farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Ecco una sintesi delle principali concessioni ottenute:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
(nota 2)
Esenzione dai dazi doganali nell’ambito dell’ALS
Prodotti chimici (capitoli tariffari 29 e 38)92.6%91.5%
Prodotti farmaceutici (capitolo 30)99.95%99.91%
Tessili (capitoli 50-63)93.35%92.03%
Macchinari e apparecchi (capitolo 84)96.74%96.6%
Materiali elettrici (capitolo 85)95%94.05%
Strumenti di precisione (capitolo 90)96.78%92.87%
Orologi (capitolo 91)99.65%99.65%
Fonte: scheda informativa SECO

Settore agricolo: nuove aperture per prodotti di qualità svizzeri

Anche nel comparto agricolo, l’accordo garantisce importanti concessioni per prodotti ad alto valore aggiunto, spesso realizzati con materie prime elvetiche come latte, farina di grano e zucchero:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
FormaggioEsenzione dai dazi per 990 tonnellate (esclusa la mozzarella) fin dall’entrata in vigore
Caffè tostatoEsenzione dai dazi entro 8–10 anni
Bevande energeticheEsenzione dai dazi entro 15 anni
CaramelleEsenzione immediata dai dazi
Prodotti del tabaccoEsenzione dai dazi entro 15 anni
BiscottiRiduzione del 40% entro 10 anni
Cioccolato biancoEsenzione dai dazi per 1’119 tonnellate entro 10 anni
CioccolatoEsenzione dai dazi per 466 tonnellate (cioccolato non ripieno) e 10’340 tonnellate (ripieno) entro 10 anni
Alimenti per l’infanzia:Esenzione dai dazi per 50 tonnellate fin dall’entrata in vigore
Fonte: scheda informativa SECO

In cambio, la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti tariffari per prodotti agricoli sensibili, come le carni. Tuttavia, la maggior parte di questi contingenti rappresenta meno del 2% del consumo interno oppure ricalca i volumi di importazione attuali, mantenendosi quindi entro soglie sostenibili per l’agricoltura elvetica. Su questi aspetti, l’Amministrazione federale ha mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del settore agricolo.

Oltre i dazi: ostacoli tecnici, servizi e sostenibilità

L’accordo non si limita all’eliminazione dei dazi: rimuove anche numerosi ostacoli tecnici al commercio, rafforza la protezione della proprietà intellettuale – incluse denominazioni come Gruyère e Sbrinz – e migliora l’accesso ai mercati per fornitori di servizi e investitori svizzeri. Sono inoltre previste aperture nel settore degli appalti pubblici e una più stretta cooperazione economica bilaterale.

Un’intera sezione dell’accordo, giuridicamente vincolante, è dedicata al commercio sostenibile, con impegni chiari in materia di protezione ambientale e diritti dei lavoratori. È inoltre allegata una dichiarazione congiunta in materia.

Prossime tappe

La firma ufficiale dell’accordo è prevista nei prossimi mesi. Successivamente, il Consiglio federale lo sottoporrà al Parlamento per approvazione. L’entrata in vigore sarà possibile dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Le associazioni economiche svizzere sollecitano un iter parlamentare rapido, come avvenuto per l’accordo con l’India, per garantire all’export elvetico un vantaggio competitivo rispetto all’UE. L’accordo tra UE e Mercosur, firmato il 6 dicembre 2024, è infatti ancora in fase di ratifica, ostacolato dalle riserve espresse dalla Francia.

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nota 1: Esenzione dai dazi doganali dopo la scadenza dei periodi transitori di 4, 8, 10 e al massimo 15 anni, presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nell’ambito dell’accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016, poiché le offerte degli Stati del Mercosur si fondano su tali dati. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).

nota 2: I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).


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India: slitta al 2026 l’obbligo di certificazione BIS per i macchinari

Il governo indiano ha rinviato al 1° settembre 2026 l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Tecnico Omnibus (OTR), inizialmente prevista per il 28 agosto 2025. Il provvedimento riguarda l’obbligo di certificazione BIS per un’ampia gamma di macchinari e apparecchiature elettriche esportati in India.

Il Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024 (PDF, versione EN da pag. 16), adottato dal Ministry of Heavy Industries (MoHI), introduce l’obbligo di conformità ai Bureau of Indian Standards (BIS) per numerose categorie industriali. Tra i prodotti coinvolti figurano:

  • macchine utensili
  • impianti per il packaging
  • macchinari per la lavorazione di plastica, gomma, ceramica, marmo
  • attrezzature per costruzioni e movimento terra
  • assemblaggi, sottoassiemi e componenti elettrici o meccanici

L’elenco completo dei prodotti soggetti all’obbligo è consultabile tramite i codici doganali riportati nell’allegato al regolamento.

Il rinvio, annunciato il 13 giugno 2025 nella Gazzetta Ufficiale indiana, concede alle aziende estere – comprese quelle svizzere – un anno in più per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici, che avranno un impatto diretto sull’accesso al mercato indiano.

Un’occasione strategica per le imprese esportatrici

L’aggiornamento rappresenta un’importante finestra di tempo per tutte le aziende che intendono cogliere le opportunità offerte dall’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio concluso con il Paese (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA).

Tuttavia, l’adeguamento alle nuove regole richiede una preparazione attenta:

  • predisposizione della documentazione tecnica,
  • esecuzione dei test di conformità in laboratori accreditati,
  • eventuali audit presso lo stabilimento di produzione,
  • registrazione ufficiale presso il BIS o tramite un rappresentante locale.

Visti i tempi lunghi e la complessità delle procedure, è consigliabile iniziare fin da subito il processo di compliance.

Certificazione BIS: cosa sapere

Il Bureau of Indian Standards è l’ente normativo indiano che definisce gli standard tecnici in India, sia industriali sia di largo consumo. Per esportare in India, i prodotti soggetti a regolamentazione devono:

  • soddisfare determinati requisiti tecnici (Indian Standards),
  • essere certificati da organismi riconosciuti dal BIS,
  • e riportare l’apposita etichettatura o marchiatura.

La certificazione BIS ha in genere validità biennale. A seconda del prodotto, può comportare:

  • test presso laboratori accreditati,
  • audit presso lo stabilimento produttivo,
  • procedure di registrazione e approvazione.

L’elenco dei prodotti soggetti a certificazione obbligatoria è consultabile sul sito ufficiale del BIS: Published Standards :: Common Category

CRS: obblighi per l’elettronica di consumo

Oltre all’OTR, è già in vigore un regime separato per alcuni dispositivi elettronici: il Compulsory Registration Scheme (CRS), promosso dal Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).

Rientrano in questo schema:

  • smartphone, tablet, computer
  • stampanti e monitor
  • forni a microonde, TV e altri elettrodomestici

In questo caso è obbligatoria la verifica preventiva in laboratorio accreditato BIS, seguita dalla registrazione del prodotto prima della commercializzazione.

Acciaio: sovrattasse e quote in Canada e Regno Unito

In risposta al crescente rischio di deviazione del commercio dell’acciaio, causato dall’inasprimento delle misure statunitensi sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act, Canada e Regno Unito hanno introdotto nuove misure di protezione per i rispettivi mercati interni. Mentre il Canada riconosce un trattamento preferenziale ai prodotti di origine svizzera, il Regno Unito applica alla Svizzera le stesse condizioni previste per i Paesi terzi. Le aziende esportatrici devono pertanto pianificare con attenzione le spedizioni e monitorare costantemente l’andamento delle quote tariffarie disponibili.

Canada: sovrattassa del 50% in vigore dal 27 giugno 2025

A partire dal 27 giugno 2025, il Canada ha introdotto una sovrattassa del 50% oltre quota su determinate categorie di prodotti in acciaio importati. Si tratta di una misura di emergenza con finalità preventiva, volta a proteggere il mercato nazionale da eventuali flussi distorti derivanti dalle restrizioni imposte dal mercato statunitense.

Il provvedimento prevede tuttavia alcune esclusioni importanti. In particolare, i prodotti di origine svizzera non sono soggetti alla sovrattassa, così come quelli provenienti dai Paesi espressamente elencati nell’Allegato 2 dell’ordinanza governativa canadese (Order in Council). Questa esenzione conferisce agli esportatori svizzeri un vantaggio competitivo concreto, sia in termini economici che di accesso preferenziale al mercato canadese.

Le categorie di prodotti interessate dalla misura sono dettagliate, tramite voce di tariffa doganale, nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento e comprendono acciai piani e lunghi, tubi, barre, semilavorati e acciai inox. Le importazioni canadesi sono disciplinate da quote tariffarie annuali (Tariff Rate Quotas – TRQ) suddivise su base trimestrale. Una volta esaurita la quota disponibile, l’intero valore doganale delle merci eccedenti è assoggettato alla sovrattassa del 50%.

Raccomandazioni:

  • verificare e confermare con gli importatori la corretta origine svizzera della merce e accompagnarla con il relativo certificato d’origine
  • monitorare l’andamento delle quote disponibili su base periodica
  • esaminare l’opportunità di utilizzare meccanismi di remissione o drawback

Regno Unito: quote riviste e dazio del 25% dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, il Regno Unito ha aggiornato la propria misura di salvaguardia sull’acciaio, introducendo un sistema basato su quote tariffarie trimestrali e un dazio del 25% sulle importazioni che eccedono tali limiti.

Il nuovo schema prevede una revisione al rialzo delle quote per tutte le categorie di prodotti siderurgici, con soglie specifiche definite per singolo Paese. Tuttavia, non è consentito il riporto tra trimestri delle quote non utilizzate, e ciò implica che il volume residuo non possa essere recuperato nei periodi successivi. Una volta superata la soglia stabilita, si applica automaticamente un dazio del 25% sulle quantità eccedenti.

A differenza del Canada, il Regno Unito non riconosce al momento alcuna esenzione o trattamento preferenziale per le importazioni di origine svizzera, che sono pertanto soggette alle stesse condizioni applicabili agli altri Paesi terzi.

Raccomandazioni:

  • gestire attentamente la documentazione d’origine, elemento essenziale per la corretta classificazione doganale
  • pianificare con cura i volumi e le tempistiche delle spedizioni, al fine di evitare il superamento delle quote trimestrali

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L’India oltre il mercato: un viaggio culturale

Oltre una ventina di partecipanti si sono riuniti nella sede della Cc-Ti lo scorso 25 giugno per approfondire le opportunità offerte dal nuovo Accordo di libero scambio AELS-India (TEPA), con particolare attenzione alle sfide interculturali che le PMI si trovano ad affrontare quando entrano nel mercato indiano.

Una cornice strategica: il TEPA come “game changer”

In apertura, Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, ha riassunto gli aspetti salienti dell’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA), firmato nel marzo 2024 e attualmente in fase di ratifica. Oltre alle concessioni tariffarie significative– che prevedono, tra l’altro, l’eliminazione dei dazi su oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri – l’intesa crea condizioni privilegiate per l’erogazione di servizi nei settori finanziario, assicurativo e bancario. Novità assoluta nel panorama degli accordi commerciali, il TEPA prevede anche obiettivi quantitativi vincolanti per gli investimenti: l’AELS si impegna a generare 100 miliardi di dollari di investimenti e a creare 1 milione di posti di lavoro in India entro 15 anni. In caso di mancato raggiungimento, il governo indiano potrà sospendere le concessioni pattuite.

L’importanza della cultura: la chiave per decifrare l’India

Il cuore dell’incontro è stato l’intervento di Marco Casanova, docente presso l’Istituto per la Competitività e la Comunicazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW), che ha posto l’accento sul ruolo cruciale della cultura nelle relazioni d’affari con l’India. A partire dall’assunto che la cultura è strategia, Casanova ha guidato i presenti attraverso una riflessione sulle principali differenze tra i modelli svizzero e indiano, esplorando dimensioni quali:

  • il passaggio da una cultura deal-focused (centrata sull’accordo) a una cultura relationship-focused (centrata sul rapporto personale);
  • la diversa percezione delle gerarchie, dello status e del rispetto dell’autorità;
  • la contrapposizione tra una concezione rigida del tempo, tipicamente svizzera, e una visione fluida, più comune in India;
  • le modalità di comunicazione e la necessità di affinare la propria sensibilità interculturale per cogliere segnali verbali e non verbali in un contesto complesso.

Un’opportunità di formazione continua

Nel suo intervento, Casanova ha inoltre presentato un Executive Program dedicato all’India, sviluppato nell’ambito dell’offerta formativa della FHNW e promosso in Ticino dalla Cc-Ti nell’ambito di una collaborazione esclusiva e inedita per il territorio. Il programma è pensato per dirigenti e imprenditori che desiderano comprendere in profondità il contesto socio-economico e culturale indiano, combinando formazione teorica e testimonianze pratiche. Un’occasione per acquisire competenze mirate, costruire una rete professionale qualificata e prepararsi ad affrontare con consapevolezza le sfide di un mercato dinamico e in continua evoluzione.

Oltre i numeri, le persone

Il Business Breakfast si è concluso con una colazione di networking, che ha dato spazio a scambi informali tra partecipanti e relatori. L’evento ha ribadito che la chiave del successo in India non sta solo nei vantaggi tariffari o nelle cifre degli investimenti, ma nella capacità di comprendere e adattarsi a un contesto culturale profondamente diverso. Solo così sarà possibile trasformare il potenziale del TEPA in un reale vantaggio competitivo.

Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia

Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.

Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.

Punti salienti dell’accordo

  • il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
  • potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
  • disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
  • maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)

Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.

Prossimi passi
L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.

Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica

Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.

Punti salienti dell’accordo

  • eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
  • accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
  • disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
  • riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera

Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.

Alta tecnologia e attrattività
La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.

Prossimi passi
Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.


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USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (aggiornato al 16.06.2025)

Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.

Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232. Il 16 giugno, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato la Tariffa Doganale Armonizzata (HTSUS) per includere nuovi prodotti derivati dall’acciaio, soggetti a dazi secondo il Proclama 10896. Tra i prodotti aggiunti figurano frigoriferi-congelatori combinati, asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, fornelli, tritarifiuti e griglie metalliche saldate. Questi articoli sono soggetti a dazi a partire dal 23 giugno 2025, in base alla quantità di acciaio contenuta. L’acciaio di origine statunitense è invece esente dai dazi previsti dalla Sezione 232.

Eccezioni e tariffe specifiche

I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025.
Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).

Calcolo su base parziale

Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).

Obblighi di dichiarazione

Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:

  • fuso primariamente (prima fusione),
  • fuso secondariamente (da materiale riciclato),
  • colato (trasformato in forma solida).

*** ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16.06.2025*** A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa. ***FINE AGGIORNAMENTO***

Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:

  • per i prodotti in acciaio: indicare il Paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
  • per i derivati: indicare il Paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.

Altre disposizioni

Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback).
Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci.
Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:

  • dazi su autoveicoli e componenti: 25%
  • dazi su acciaio e alluminio: 50%
  • dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti

Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.

Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:

La comunicazione CSMS # 6526574 fornisce invece chiarimenti sull’applicazione cumulativa dei dazi e sulla corretta sequenza di imposizione.

Ulteriori documenti utili:

Prima pubblicazione: 06.06.2025

Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco

Il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.

Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.

La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:

  • i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti,
  • le informazioni relative all’impresa distaccataria e al cliente,
  • la sede di lavoro e la tipologia di attività svolta.

Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.

L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.

A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.

Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.

Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti

Il 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.

Contenuti del 16° pacchetto

Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.

Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.

Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.

Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.

Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).

Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.

Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.

Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.

Contenuti del 17° pacchetto

Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.

Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.

Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.

Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.

Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.

L’Ordinanza relativa alla situazione in Ucraina è stata aggiornata di conseguenza. Il documento interpretativo delle sanzioni può essere consultato qui.

Trump annuncia dazi del 50% contro l’UE, poi li rinvia

In un nuovo colpo di scena sul fronte commerciale, il 23 maggio, Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi punitivi del 50% su un’ampia gamma di prodotti provenienti dall’Unione europea, accusando Bruxelles di ostacolare le imprese americane con pratiche commerciali scorrette. L’annuncio, pubblicato su Truth Social, ha immediatamente alimentato le tensioni transatlantiche. Tuttavia, due giorni dopo, lo stesso Trump ha reso noto di aver accolto la richiesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di aver concesso una proroga: i nuovi dazi entreranno in vigore il 9 luglio 2025.

Trump ha motivato la misura con un presunto disavanzo commerciale annuo di oltre 250 miliardi di dollari, attribuito a barriere tariffarie e non tariffarie, una fiscalità penalizzante per le imprese americane, contenziosi giudiziari sfavorevoli e presunte manipolazioni valutarie da parte dell’UE. “Le nostre discussioni non portano a nulla”, ha dichiarato, spiegando che la nuova tariffa – in vigore dal 1° giugno 2025 – si applicherà a tutti i prodotti europei tranne quelli fabbricati sul suolo statunitense. Si tratta di un irrigidimento rispetto alla proposta precedente di un dazio “reciproco” del 20%, formulata ad aprile e poi sospesa (ordini esecutivi 14257 e 14266).

Nel suo messaggio del 25 maggio, sempre via Truth Social, Trump ha poi riferito di aver ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, durante la quale la Presidente della Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle misure. “Ho acconsentito — fino al 9 luglio 2025”, ha scritto. La nuova scadenza coincide con il rinvio già concesso ad aprile per una serie di dazi “reciproci” destinati a numerosi Paesi, tra cui anche l’Unione europea e la Svizzera.

Restano comunque in vigore le misure già adottate. In particolare, i dazi del 25% su acciaio, alluminio e relativi derivati (in vigore dal 12 marzo, proclami 10895 e 10896), quelli sulle auto e camion leggeri (dal 3 aprile) e quelli sui componenti (dal 3 maggio proclama 10908) continuano ad applicarsi a prodotti europei e svizzeri.

Sul fronte europeo, il 14 aprile 2025 la Commissione europea ha adottato due regolamenti: il primo (2025/778) introduceva misure tariffarie su prodotti statunitensi in risposta ai dazi imposti su acciaio e alluminio; il secondo (2025/786) ne sospendeva l’applicazione fino al 14 luglio 2025 per favorire i negoziati.

L’8 maggio 2025, Bruxelles ha poi lanciato una consultazione pubblica su nuove possibili contromisure da applicare su circa 95 miliardi di euro di importazioni USA (carni, pesce, SUV, Boeing, ecc., cfr. elenco) – con scadenza il 10 giugno. L’UE sta valutando anche restrizioni all’export verso gli USA, per un valore aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro (rottami di acciaio e prodotti chimici, cfr. elenco).

Un sostegno per chi esporta

Come possono le PMI svizzere aumentare le probabilità di ottenere commesse internazionali?

Il contesto internazionale è ormai contrassegnato da una costante incertezza e da più parti si invoca la necessità per le aziende svizzere di diversificare i mercati di esportazione per gestire meglio i rischi. In realtà questo già avviene perché le nostre imprese sono alla costante ricerca di nuovi sbocchi e la politica della Confederazione, con la conclusione di Accordi di libero scambio, da tempo va in questa direzione. Ma, si sa, esplorare e conquistare nuovi mercati comporta investimenti importanti in termini di tempo e denaro. Esiste però anche uno strumento di copertura dei rischi per gli esportatori che ha ancora potenziali di sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), cioè l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV).
Essa funge in sostanza da ponte tra le grandi imprese internazionali e le PMI svizzere. Luca Albertoni, membro del Consiglio di Amministrazione della SERV e Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti), analizza in questa intervista le principali sfide legate ai finanziamenti complessi e all’accesso delle PMI ai grandi progetti internazionali.

Dal 1° luglio 2024 fa parte del Consiglio di amministrazione della SERV. Come sta vivendo questo nuovo incarico?

Molto bene. La SERV è un’organizzazione estremamente dinamica e con grandi competenze tecniche e sono lieto di poter offrire il mio contributo. In particolare, metto a disposizione la mia esperienza giuridica e quella acquisita in molti anni di lavoro quotidiano a fianco delle aziende esportatrici. In questo senso dirigere la Cc-Ti costituisce un indubbio vantaggio, perché permette una conoscenza molto dettagliata delle esigenze delle aziende rispetto anche ai prodotti offerti dalla SERV, che stanno acquisendo sempre più importanza in un contesto internazionale caratterizzato da complessità e incertezze crescenti.

Che cosa fa esattamente la SERV?

La SERV è un’istituzione federale di diritto pubblico che offre copertura assicurativa alle esportazioni delle aziende svizzere, in particolare contro i rischi di insolvenza. I suoi prodotti supportano inoltre le aziende nel mantenimento della liquidità. La SERV offre anche servizi di consulenza, strutturazione e assicurazione per progetti infrastrutturali complessi all’estero, facilitando così l’accesso delle PMI svizzere a grandi commesse internazionali.
Questo consente loro, ad esempio, di essere prese in considerazione come subfornitrici in progetti di grande portata. È importante rilevare che la SERV, a causa di un retaggio passato, a volte è ancora percepita come strumento per le grandi aziende. In realtà è a disposizione anche delle PMI e copre anche piccoli importi.

Perché esiste la SERV e perché nessun assicuratore privato offre tali servizi?

La SERV rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione della piazza economica. Il suo obiettivo principale è rafforzare la competitività dell’economia svizzera d’esportazione in mercati ad alto rischio e contribuire alla salvaguardia dei posti di lavoro in Svizzera. È importante sottolineare che la SERV opera senza finiti di lucro e non è finanziata con fondi pubblici. La sua attività è di natura sussidiaria, ovvero integra il mercato privato, assicurando rischi che gli assicuratori privati non sono disposti a coprire, o che coprono solo parzialmente.

Quali requisiti devono soddisfare le aziende esportatrici svizzere per ottenere un’assicurazione SERV?

In linea di principio, un esportatore svizzero può stipulare una polizza con la SERV se ha sede in Svizzera, se l’acquirente è situato all’estero e se la quota di valore aggiunto svizzero nell’operazione di esportazione è almeno del 20%.

Ha menzionato in precedenza i grandi progetti internazionali: su quali progetti si concentra la SERV?

Il team “Finanziamento Progetti e Infrastrutture” si concentra principalmente sul settore delle infrastrutture e su quei settori in cui l’export svizzero risulta particolarmente competitivo, come ad esempio il trattamento delle acque o il settore della mobilità e dei trasporti ferroviari. Per questi tipi di progetti, i committenti incaricano solitamente i cosiddetti General Contractor, noti anche come EPC, che sta per “Engineering, Procurement and Construction”.

I progetti vengono eseguiti da General Contractor svizzeri (EPC)?

Purtroppo, in Svizzera sono rimasti pochi EPC in grado di realizzare progetti infrastrutturali all’estero.
Quando la SERV deve assicurare un progetto all’estero, l’azienda EPC, o una sua filiale, deve avere sede in Svizzera. In passato, la SERV è riuscita a convincere alcuni EPC internazionali a stabilirsi nel nostro Paese grazie ai vantaggi derivanti dai suoi servizi.

Agevolare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali: questo è il cuore della strategia Pathfinding della SERV.

Perché un’azienda EPC dovrebbe aprire una filiale in Svizzera, un paese così costoso?

In realtà, la motivazione è principalmente di natura finanziaria. Per aggiudicarsi un progetto, l’EPC deve spesso proporre un finanziamento vantaggioso per l’acquirente. Con una polizza assicurativa della SERV, ciò diventa possibile. La SERV, infatti, beneficia indirettamente del rating AAA della Confederazione Svizzera, che consente al creditore di percepire il rischio associato alla SERV al minimo.

Come funziona questo nella pratica?

Quando la banca concede un credito all’acquirente, solitamente verifica la sua solvibilità. La SERV può assicurare questo credito, assumendosi così il rischio. Il rating AAA della Confederazione Svizzera consente all’acquirente di ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli.

Come può una PMI svizzera ottenere un contratto internazionale?

Da un lato, il mercato svizzero offre prodotti altamente competitivi per gli EPC. Dall’altro, la Svizzera è rinomata per la sua capacità di completare i progetti nei tempi previsti e “nel rispetto del budget”. In collaborazione con le associazioni economiche svizzere, la SERV supporta l’EPC nel trovare le aziende più adatte per il progetto e nello stabilire i contatti necessari. Questo è un elemento fondamentale della strategia di “Pathfinding”, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali.

Questa configurazione è sicura per l’esportatore svizzero?

Assolutamente sì. La SERV svolge una due diligence sul progetto e sull’EPC, verificando, tra le altre cose, i rischi di credito e il rispetto degli standard internazionali. Inoltre, collabora con banche internazionali che hanno già valutato la fattibilità e l’implementazione del progetto.

Quale consiglio darebbe agli esportatori che vogliono entrare in nuovi mercati?

In generale le aziende sanno già muoversi bene. È comunque fondamentale cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati e dai progetti promossi da EPC internazionali, per cui informarsi compiutamente è decisivo. Spesso vi sono magari timori o mancanza di conoscenza su progetti internazionali che frenano la spinta verso nuovi mercati. In Svizzera vi sono però partner affidabili come la SERV che possono supportare le aziende in maniera importante, per evitare salti nel buio. In questo modo, quando si presenta un’occasione, è più agevole coglierla.

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV risarcisce l’esportatore assicurato o la banca finanziatrice, ad esempio quando un acquirente estero non è in grado o non è disposto ad effettuare il pagamento per ragioni politiche o economiche.
Inoltre, attraverso i suoi prodotti assicurativi, la SERV contribuisce a garantire che le aziende possano accedere a finanziamenti e a limiti di credito più elevati per coprire i loro costi di produzione.
Per maggiori informazioni sulla SERV e sui suoi prodotti: www.serv-ch.com.

Rapporto annuale SERV 2024, FR