Il cumulo dell’origine
I contenuti di questa pagina:
Cumulo bilaterale | Cumulo diagonale | Cumulo totale | Convenzione PEM | Riesportazione allo stato immutato
Il cumulo dell’origine consente, alle condizioni previste da un accordo di libero scambio (ALS), di considerare come originari determinati materiali provenienti da un altro Paese partner. In questo modo un produttore può utilizzare materiali originari di altri Stati contraenti senza perdere, in linea di principio, la possibilità di conferire l’origine preferenziale al prodotto finito.
Il cumulo rappresenta quindi un’importante eccezione al principio secondo cui l’origine preferenziale deve essere acquisita nel Paese esportatore. Le modalità di applicazione variano a seconda dell’accordo di libero scambio e delle relative disposizioni in materia di origine.
Tipologie di cumulo
- cumulo bilaterale: è la forma più semplice di cumulo. Consente di considerare come originari i materiali originari del Paese partner dell’ALS verso il quale sarà esportato il prodotto finito. È previsto in tutti gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera;
- cumulo diagonale: consente di utilizzare materiali originari di più Stati partner, purché tutti i Paesi coinvolti applichino tra loro accordi contenenti le medesime regole d’origine e prevedano espressamente il cumulo diagonale.
Ad esempio, un produttore svizzero può utilizzare materiali originari dell’UE nella fabbricazione di un prodotto destinato a un altro Paese partner, se tutte le condizioni previste dall’accordo applicabile sono soddisfatte; - cumulo totale: consente di prendere in considerazione, ai fini dell’acquisizione dell’origine preferenziale, anche lavorazioni o trasformazioni effettuate nei diversi Paesi partecipanti al cumulo che, considerate singolarmente, non sarebbero sufficienti a conferire l’origine. La lavorazione sufficiente può quindi essere raggiunta sommando le diverse fasi di produzione effettuate nella zona di cumulo. Nell’ambito della Convenzione PEM riveduta il cumulo totale è ammesso alle condizioni previste dalle relative norme. Per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA si applicano disposizioni particolari: il cumulo totale è di principio bilaterale, con possibilità per le Parti di ammettere unilateralmente il cumulo totale diagonale all’importazione.
La Convenzione PEM
La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) disciplina il cumulo diagonale tra numerosi Paesi dell’area paneuromediterranea.
A seguito della revisione della Convenzione, dal 1° gennaio 2026 gli accordi della Svizzera possono essere distinti in due gruppi:
Zona 1 – ALS con riferimento dinamico alla Convenzione PEM riveduta
In questi accordi si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta:
- Svizzera – UE
- Svizzera – Isole Faroe (1° giugno 2026)
- Convenzione AELS
- AELS – Albania
- AELS – Bosnia-Erzegovina
- AELS – Georgia
- AELS – Giordania (1° febbraio 2026)
- AELS – Moldova
- AELS – Montenegro
- AELS – Macedonia del Nord
- AELS – Serbia
- AELS – Tunisia (1° marzo 2026)
- AELS – Turchia
Zona 2 – ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM
Per questi accordi continuano invece ad applicarsi esclusivamente le vecchie norme di origine, conformemente ai relativi protocolli di origine:
- AELS – Egitto
- AELS – Israele
- AELS – Libano
- AELS – Marocco
- AELS – Palestina
- AELS – Ucraina
Dal 1° gennaio 2026 il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona (Zona 1 o Zona 2) e non è più possibile tra zone diverse. La Matrix (PDF) mostra quali ALS è possibile applicare il cumulo con le norme rivedute e sarà aggiornata progressivamente con l’adeguamento degli ALS ancora privi di riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
- zona 1: per le merci dei capitoli 1 e 3 del SA, per i prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e per le merci dei capitoli 25-97 del SA, l’utilizzo ai fini del cumulo diagonale di materiali che hanno acquisito il carattere originario secondo le vecchie norme di origine è ammesso senza limiti di tempo;
- zona 2: i materiali provenienti dalla zona 2 che hanno acquisito il carattere originario secondo le precedenti norme PEM possono continuare a essere oggetto di cumulo diagonale anche dopo il 1° gennaio 2026, nell’ambito della flessibilità prevista dal sistema, senza limiti di tempo. Per i prodotti originari accompagnati da una prova dell’origine rilasciata prima del 1° gennaio 2026 e presentata per lo sdoganamento preferenziale entro il relativo periodo di validità di quattro mesi, il cumulo è tuttavia limitato a un massimo di tre anni dalla data di rilascio della prova dell’origine. Occorre inoltre considerare un caso particolare: se, dopo il 1° gennaio 2026, un accordo di libero scambio (ALS) passa dalla zona 2 alla zona 1 e la prova dell’origine è stata rilasciata prima di tale passaggio secondo le precedenti norme PEM, il cumulo resta possibile fino al 31 dicembre 2028, purché la prova sia presentata entro il termine di validità di quattro mesi previsto per lo sdoganamento preferenziale all’importazione.
Prove dell’origine:
- zona 1: le prove dell’origine rilasciate secondo le norme di origine rivedute non devono più riportare né la dicitura «REVISED RULES» né «CUMULATION APPLIED WITH …»;
- zona 2: le disposizioni in materia di prove dell’origine rimangono invariate.
Per ulteriori ragguagli si faccia riferimento alla circolare R-30 del 5 dicembre 2025 dell’UDSC (e successive modifiche).
Riesportazione allo stato immutato
Una merce originaria importata da uno Stato partner e successivamente riesportata allo stato immutato non acquisisce l’origine svizzera, ma mantiene l’origine precedentemente acquisita, purché siano rispettate le condizioni previste dall’accordo applicabile.
CCM – Rubrica 4 “Paese d’origine” / Rubrica 5 “Paese di destinazione”
Se le merci sono originarie della Comunità europea o se il Paese di destinazione è un membro della Comunità europea, bisogna avere cura di indicare nelle rubriche 4 o 5 la Comunità europea (abbreviazione “CE” o “UE”) e non il singolo Paese membro. Questo vale anche quando una precedente prova d’origine menziona solo il Paese membro. L’indicazione aggiuntiva di uno Stato membro, per esempio “UE/Germania” è tollerata.
In pratica
Prima di applicare il cumulo è opportuno verificare:
- quale accordo di libero scambio si applica;
- se il cumulo è previsto dall’accordo;
- quali Paesi possono partecipare al cumulo;
- quale versione delle regole PEM è applicabile;
- di disporre della documentazione necessaria a dimostrare l’origine dei materiali utilizzati.


