Il cumulo dell’origine

Il cumulo dell’origine è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese per poter essere considerate merci originarie. Il cumulo consente infatti di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.

Si distinguono vari tipi di cumulo: il cumulo bilaterale, il cumulo diagonale e il cumulo totale.

Cumulo bilaterale

Il cumulo bilaterale consente di equiparare i materiali importati a quelli di origine svizzera, se questi materiali importati sono originari della parte contraente di un ALS verso cui il prodotto finito sarà esportato. Il cumulo bilaterale è previsto in tutti gli accordi di libero scambio (inclusi gli accordi agricoli bilaterali).

Cumulo diagonale

Il cumulo diagonale consente di impiegare materiali originari di varie parti contraenti di un ALS se tutte le parti coinvolte nel processo applicano tra di loro degli ALS aventi le stesse regole d’origine. Analogamente al cumulo bilaterale, i materiali con lo statuto di merce originaria sono equiparati a quelli originari della parte esportatrice. Il cumulo diagonale è tuttavia possibile soltanto tra gli attori che partecipano a un sistema di cumulo diagonale, vale a dire che quest’ultimo deve essere previsto in tutti gli accordi toccati.

Attualmente ciò è il caso soltanto nel sistema paneuromediterraneo dell’origine. La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) si applica tra le parti contraenti purché abbiano concluso tra di loro un ALS. Per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Isole-Faeroer, Georgia, Ucraina. Altri Stati aderenti la Convenzione PEM, con cui la Svizzera non ha però sottoscritto alcun ALS sono: Algeria, Siria, Kosovo e Moldavia.

La Convenzione PEM è stata riveduta, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti ALS:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022).

Durante il periodo di transizione, le aziende possono scegliere se applicare le norme d’origine della Convenzione attuali o le norme d’origine rivedute. Prima di calcolare l’origine, esse devono però determinare quali norme scegliere: le prove d’origine rilasciate nell’ambito della convenzione PEM non possono infatti essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.

Cumulo totale

Nel cumulo totale la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve obbligatoriamente essere effettuata nel territorio doganale di un singolo Paese, ma può complessivamente avvenire nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Per quanto riguarda la Svizzera, solo l’ALS AELS-Tunisia prevede attualmente il cumulo totale.

Altri documenti utili

Esempi di cumulo

Esempi di cumulo bilaterale e diagonale sono visionabili nel documento “Il cumulo negli accordi di libero scambio” (PDF).

Riesportazione allo stato immutato

Una merce importata da un Paese contraente come merce originaria che viene riesportata allo stato immutato è considerata merce originaria a condizione che venga nuovamente fornita nella parte contraente originaria (bilaterale). Esempio: merce originaria dell’UE importazione dall’Italia e riesportata verso la Germania (la merce non ottiene l’origine svizzera, ma mantiene la propria origine).

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio internazionale
+41 91 911 51 35
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