Il cumulo dell’origine
I contenuti di questa pagina:
Cumulo bilaterale | Cumulo diagonale | Cumulo totale | Convenzione PEM | Riesportazione allo stato immutato
Il cumulo dell’origine è una deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese per poter essere considerate merci originarie. Il cumulo consente infatti di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.
Si distinguono vari tipi di cumulo: il cumulo bilaterale, il cumulo diagonale e il cumulo totale.
Cumulo bilaterale
Il cumulo bilaterale consente di equiparare i materiali importati a quelli di origine svizzera, se questi materiali importati sono originari della parte contraente di un ALS verso cui il prodotto finito sarà esportato. Il cumulo bilaterale è previsto in tutti gli accordi di libero scambio (inclusi gli accordi agricoli bilaterali).
Cumulo diagonale
Il cumulo diagonale consente di impiegare materiali originari di varie parti contraenti di un ALS se tutte le parti coinvolte nel processo applicano tra di loro degli ALS aventi le stesse regole d’origine. Analogamente al cumulo bilaterale, i materiali con lo statuto di merce originaria sono equiparati a quelli originari della parte esportatrice. Il cumulo diagonale è tuttavia possibile soltanto tra gli attori che partecipano a un sistema di cumulo diagonale, vale a dire che quest’ultimo deve essere previsto in tutti gli accordi toccati. È il caso del sistema paneuromediterraneo dell’origine.
La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) si applica tra le parti contraenti purché abbiano concluso tra di loro un ALS. Per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Isole-Faeroer, Georgia, Ucraina. Altri Stati aderenti la Convenzione PEM, con cui la Svizzera non ha però sottoscritto alcun ALS sono: Algeria, Siria, Kosovo e Moldavia.
La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Le norme di origine rivedute della Convenzione PEM e le vecchie (attuali) norme di origine della Convenzione PEM coesisteranno fino al 31 dicembre 2025. La Matrix Euro-Med (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è già consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie e sarà aggiornata man mano. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti ALS:
- Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
- Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
- AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
- AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
- AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023)
- AELS-Georgia (dal 01.12.2023).
Le prove dell’origine rilasciate nel quadro delle norme rivedute devono tuttavia essere contrassegnate come tali fino al 31 dicembre 2025: il CCM deve infatti includere nella rubrica 7 la dicitura «REVISED RULES» (in inglese). Nella dichiarazione di origine, questa nota è posta alla fine del testo.
Le prove d’origine dei fornitori rilasciate secondo le vecchie norme possono essere utilizzate per il cumulo nell’ambito dell’applicazione delle norme rivedute (si parla di “permeabilità”), ma non il contrario: se l’importazione avviene con prova di origine «REVISED RULES», anche l’esportazione deve avvenire con prova di origine «REVISED RULES».
La permeabilità è soggetta a determinate restrizioni e può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028:
- Merci dei capitoli 1 e 3 del SA
- Prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA
- Merci dei capitoli 25-97 del SA
Per ulteriori ragguagli vedasi la circolare R-30 dell’UDSC del 27 novembre 2024 (PDF, 217 KB) nonché il Manuale concernente il cumulo d’origine paneuromediterraneo (PDF)
Esempi di cumulo
Esempi di cumulo bilaterale e diagonale sono visionabili nel documento “Il cumulo negli accordi di libero scambio” (PDF).
Cumulo totale
Nel cumulo totale la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve obbligatoriamente essere effettuata nel territorio doganale di un singolo Paese, ma può complessivamente avvenire nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio. Per quanto riguarda la Svizzera, solo l’ALS AELS-Tunisia prevede attualmente il cumulo totale.
Riesportazione allo stato immutato
Una merce importata da un Paese contraente come merce originaria che viene riesportata allo stato immutato è considerata merce originaria a condizione che venga nuovamente fornita nella parte contraente originaria (bilaterale). Esempio: merce originaria dell’UE importata dall’Italia e riesportata verso la Germania (la merce non ottiene l’origine svizzera, ma mantiene la propria origine).
Ulteriori documenti utili
- Circolari sugli accordi di libero scambio (origine)
- Schema sulle possibilità di cumulo realizzato dal Servizio commercio internazionale della Cc-Ti e disponibile nell’Area soci (PDF)