Origine preferenziale
La Svizzera dispone di un’ampia rete di accordi di libero scambio. Oltre all’Accordo di libero scambio con l’Unione europea e alla Convenzione AELS, ha concluso numerosi accordi con partner commerciali in tutti i continenti, prevalentemente nell’ambito dell’AELS ma, in alcuni casi, anche su base bilaterale (ad esempio con Cina, Giappone e Regno Unito), cfr. Partner di libero scambio della Svizzera (SECO).
Fonte immagine: SECO
Lo scopo degli accordi di libero scambio (ALS) è facilitare gli scambi commerciali tra due o più Paesi, riducendo o eliminando gli ostacoli al commercio. Sebbene il contenuto degli ALS si sia progressivamente ampliato nel tempo, comprendendo anche ambiti quali i servizi, gli investimenti o la proprietà intellettuale, la riduzione o l’eliminazione dei dazi doganali continua a rappresentarne uno degli elementi centrali.
Le agevolazioni tariffali previste da un ALS sono concesse reciprocamente tra i Paesi partner dell’accordo e si applicano unicamente ai prodotti che ne soddisfano le cosiddette “regole di origine preferenziale”. Ogni accordo definisce infatti specifiche regole d’origine che devono essere rispettate affinché una merce possa essere considerata originaria ai sensi dell’ALS.
Solo qualora tali regole siano soddisfatte e siano adempiute le altre condizioni previste dall’accordo, presentando una valida prova dell’origine, è possibile beneficiare dell’esenzione o della riduzione dei dazi doganali. In questo contesto si parla di preferenze tariffali e di origine preferenziale.
In pratica, se un’azienda svizzera intende beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale nel Paese di destinazione, deve essere in grado di dimostrare che le proprie merci possiedono l’origine preferenziale conformemente al pertinente accordo di libero scambio.
Per approfondimenti, documenti e link utili si invita a consultare le sottopagine dedicate (cfr. menu a sinistra):



