Le prove dell’origine
I contenuti di questa pagina:
CCM | Dichiarazione d’origine su fattura | Esportatori Autorizzati (EA) | Dichiarazione del fornitore in territorio svizzero | Prove dell’origine dopo il 1° gennaio 2024 | Conservazione delle prove dell’origine all’import | Documenti giustificativi per merci usate | Il sistema degli Esportatori Registrati (REX)
In base all’Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine (ORPO), affinché un importatore possa beneficiare delle preferenze tariffarie previste da un accordo di libero scambio, l’origine preferenziale della merce deve essere comprovata mediante una prova dell’origine, secondo le modalità previste dall’accordo applicabile .
La prova dell’origine accompagna la merce e consente alle autorità doganali del Paese d’importazione di verificare il diritto al trattamento tariffario preferenziale.
Le tipologie di prove dell’origine variano a seconda dell’accordo di libero scambio. Le principali sono:
- certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1;
- certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED (ove ancora applicabile);
- dichiarazione d’origine su fattura.
Per sapere quale prova dell’origine utilizzare nei diversi accordi di libero scambio è possibile consultare:
- la direttiva R-30 “Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci”;
- la panoramica degli accordi di libero scambio (PDF);
- le istruzioni concernenti le prove dell’origine (PDF);
- le istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove dell’origine (PDF);
- le varie circolari sugli accordi di libero scambio (origine) (PDF).
Certificato di circolazione delle merci (CCM)
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni riportate sul retro del primo foglio del CCM e ai documenti dell’UDSC richiamati in precedenza.
Occorre inoltre prestare attenzione alle seguenti particolarità.
Convenzione PEM
- nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo, le prove dell’origine rilasciate nella zona 1 non devono più riportare le diciture “REVISED RULES” e “CUMULATION APPLIED WITH …”. Per gli accordi della zona 2 continuano invece ad applicarsi le disposizioni precedenti;
- negli accordi in cui la Svizzera/AELS applica la Convenzione PEM riveduta, il CCM EUR-MED non è più previsto, pur essendo attualmente ancora tollerato. Qualora venga utilizzato, nella rubrica 7 occorre indicare “cumulation applied with …” oppure, se il cumulo non è applicato, “no cumulation applied”.
Requisiti specifici di alcuni accordi
- Unione europea: se le merci sono originarie dell’UE oppure sono destinate a uno Stato membro dell’UE, nelle rubriche 4 o 5 occorre indicare “UE” (oppure “CE”) e non il singolo Stato membro; l’indicazione aggiuntiva del Paese (ad esempio “UE/Germania”) è tollerata;
- Messico e Cile: nella rubrica 8 deve essere indicata la voce SA a quattro cifre;
- Stati del GCC: è consigliato indicare la voce SA a sei cifre nella rubrica 8 nonché il numero della fattura nella rubrica 10;
- Cina: va utilizzato lo speciale CCM EUR.1 CN; per ogni prodotto devono essere indicati la voce SA a sei cifre e il relativo criterio d’origine; lo spazio non utilizzato della rubrica 8 deve essere barrato.
Lingua del certificato
- GCC, Giappone e SACU: va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese;
- Colombia, Perù e Stati dell’America centrale: va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima pagina deve essere compilata obbligatoriamente in inglese o spagnolo.
Quando il CCM EUR.1 non può essere utilizzato
Negli accordi di libero scambio con Canada, Corea del Sud, Ecuador, Filippine, Hong Kong, Indonesia e Singapore non è previsto il rilascio del CCM EUR.1. L’origine è comprovata mediante dichiarazione d’origine su fattura.
Dichiarazione d’origine su fattura
Valore limite
La dichiarazione d’origine su fattura può essere rilasciata in sostituzione del CCM per gli invii costituiti da uno o più colli, purché il valore complessivo dei prodotti originari non superi CHF 10’300.-. Fanno eccezione:
- Canada, Corea del Sud, Ecuador (per l’export dalla Svizzera), Filippine, Hong Kong, Indonesia e Singapore: nessun limite di valore;
- Colombia e Perù: limite di EUR 6’000.- o USD 8’500.-;
- Stati dell’America centrale: limite di EUR 6’000.-.
Per i limiti espressi in altre valute si rimanda all’elenco dei valori limite (PDF). Fa stato la valuta nella quale è fatturata la merce.
Accordi con disposizioni particolari
- Stati del GCC: la dichiarazione d’origine non è prevista, va utilizzato il CCM;
- Giappone e Cina: la dichiarazione d’origine può essere rilasciata esclusivamente dagli Esportatori Autorizzati; tutti gli altri esportatori devono utilizzare il CCM. Gli invii possono contenere anche merci non originarie, indipendentemente dal loro valore, purché siano chiaramente identificate nella fattura. Nell’ALS con la Cina è inoltre richiesta la trasmissione elettronica della dichiarazione;
- Regno Unito: la dichiarazione può essere emessa anche in formato elettronico, purché firmata mediante una firma elettronica o un codice di identificazione. In luogo della fattura può essere utilizzato anche un bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione;
- India (TEPA): la dichiarazione d’origine deve essere firmata elettronicamente mediante una firma elettronica riconosciuta ai sensi del diritto svizzero. Come indicato nella pagina dell’UDSC dedicata all’Esportatore Autorizzato, nell’ambito della procedura EA è necessario avvalersi di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. Attualmente i fornitori riconosciuti sono DigiCert Switzerland SA, Swisscom (Svizzera) SA e SwissSign SA. L’importatore indiano può verificare la validità della firma elettronica tramite l’applicazione di verifica della Confederazione disponibile all’indirizzo www.validator.admin.ch.
Forma e lingua
La dichiarazione deve essere redatta nella forma, nella lingua e con il testo previsti dal relativo accordo di libero scambio. Deve essere dattiloscritta (ad esempio mediante stampa o macchina da scrivere) oppure apposta mediante timbro digitale e corredata della firma manoscritta.
I tenori delle dichiarazioni d’origine su fattura (PDF) possono variare da un accordo all’altro e non possono essere modificati.
Validità formale delle prove d’origine
Qui (PDF) trovate le istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove d’origine preferenziali, ivi compresi alcuni esempi di certificati d’origine.
Per una verifica delle prove d’origine cinesi
- emesse dalla General Administration of Customs China (GACC): E-government Platform for the Origin of China’s Exports (customs.gov.cn)
- emesse dal China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT): China Council For The Promotion Of InternationalTrade Internet authentication center (ccpiteco.net)
ATTENZIONE: una prova dell’origine formalmente non conforme può comportare il mancato riconoscimento del trattamento preferenziale anche quando la merce possiede effettivamente l’origine preferenziale.
Esportatori autorizzati
Gli Esportatori Autorizzati (EA) possono rilasciare dichiarazioni d’origine su fattura senza limiti di valore e sono dispensati dall’apposizione della firma manoscritta. Nella dichiarazione deve essere indicato il numero dell’autorizzazione. Fa eccezione l’accordo con l’India, che richiede l’apposizione della firma elettronica qualificata sulla dichiarazione d’origine (vedi sopra).
Per maggiori informazioni si rimanda al documento Esportatore Autorizzato (EA): compilazione di prove dell’origine nella procedura semplificata (PDF). L’allegato 1 (pagg. 4-5) riporta i testi delle dichiarazioni d’origine e indica, per ciascun accordo di libero scambio, il tipo di dichiarazione utilizzabile.
Ulteriori informazioni, compreso lo scambio elettronico dei dati EA con la Cina, sono disponibili nella pagina dell’UDSC dedicata all’ Esportatore autorizzato.
Dichiarazione del fornitore in territorio svizzero
Le dichiarazioni del fornitore costituiscono la prova dell’origine dei prodotti o dei materiali acquistati sul territorio svizzero.
Qualora il carattere originario dei prodotti rimanga invariato nel tempo, il fornitore può rilasciare una dichiarazione generale sotto forma di lettera, valida per un periodo massimo di due anni.
Per maggiori informazioni e per un modello di dichiarazione si rimanda alla circolare Dichiarazioni dei fornitori in territorio elvetico (PDF).
Chi rilascia una dichiarazione del fornitore deve conservare, per almeno tre anni dalla data di emissione:
- tutti gli elementi di prova sui quali si basa la dichiarazione;
- le dichiarazioni dei fornitori utilizzate come base per il rilascio delle prove dell’origine.
Attenzione alle dichiarazioni a lungo termine dell’UE (LLE)
Può accadere che imprese dell’Unione europea richiedano, erroneamente, ai fornitori svizzeri una dichiarazione a lungo termine del fornitore (Langzeit-Lieferantenerklärung – LLE).
Tale dichiarazione è prevista esclusivamente nell’ambito del commercio intra-UE e non può essere utilizzata negli scambi tra Svizzera e Unione europea.
Nell’ambito dell’ALS Svizzera-UE, l’origine preferenziale può essere comprovata unicamente mediante un certificato di circolazione EUR.1/EUR-MED oppure una dichiarazione d’origine su fattura (o dichiarazione EUR-MED) riferita alla singola spedizione.
Abolizione dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e prove dell’origine
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera ha abolito i dazi sui prodotti industriali (quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli). Di conseguenza, i prodotti industriali possono essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche in assenza di una prova dell’origine preferenziale.
L’abolizione dei dazi non ha tuttavia eliminato l’importanza delle prove dell’origine. Le imprese devono infatti continuare a procurarsi e conservare la documentazione attestante l’origine preferenziale delle merci importate, qualora intendano successivamente riesportarle beneficiando delle preferenze tariffarie previste dagli accordi di libero scambio.
In particolare, la prova dell’origine preferenziale continua a essere necessaria quando una merce originaria di un Paese partner:
- è riesportata allo stato immutato con una prova dell’origine;
- è utilizzata in Svizzera come materiale originario ai fini del cumulo dell’origine.
Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo dedicato all’abolizione dei dazi sui prodotti industriali.
Conservazione delle prove dell’origine all’importazione
Dal 1° gennaio 2024 le prove dell’origine utilizzate per beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione possono essere conservate anche in formato digitale. Durante il periodo di conservazione devono poter essere presentate all’UDSC su richiesta.
Occorre tuttavia distinguere:
- importazioni dal 1° gennaio 2024: è ammessa la conservazione in formato digitale;
- importazioni precedenti al 1° gennaio 2024: le prove dell’origine devono continuare a essere conservate nell’originale cartaceo, anche se il periodo di conservazione termina successivamente a tale data.
Documenti giustificativi per merci usate
La prova dell’origine può essere rilasciata anche per merci usate o per altre merci i cui documenti giustificativi non siano più disponibili, ad esempio perché è trascorso un lungo periodo tra la produzione o l’importazione e la successiva esportazione.
Ciò è possibile purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la data di produzione o di importazione della merce sia anteriore al periodo durante il quale, secondo la normativa del Paese esportatore, i documenti contabili devono essere conservati (in Svizzera: 10 anni);
- l’origine preferenziale possa essere dimostrata mediante altri elementi di prova, quali dichiarazioni del fabbricante o di altri operatori economici, perizie, marchi apposti sulla merce, descrizioni del prodotto o altri elementi equivalenti;
- non vi siano elementi che facciano ritenere che la merce non soddisfi le regole di origine applicabili.
Il sistema degli Esportatori Registrati (REX)
Il sistema degli Esportatori Registrati (Registered Exporter System – REX) è il sistema utilizzato nell’ambito del Sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) per attestare l’origine preferenziale delle merci provenienti dai Paesi beneficiari.
Il sistema si basa sul principio dell’autocertificazione: l’esportatore, una volta registrato presso l’autorità competente del proprio Paese, può rilasciare una dichiarazione d’origine (Statement on Origin, SoO) senza che sia necessario il rilascio di un certificato da parte dell’autorità doganale.
Quando si applica
Il sistema REX si applica principalmente:
- alle importazioni in Svizzera di merci originarie dei Paesi beneficiari del SPG/GSP;
- in alcuni casi specifici anche ai riesportatori svizzeri e agli esportatori svizzeri che operano nell’ambito del sistema SPG.
L’elenco aggiornato dei Paesi partecipanti è pubblicato dall’UDSC. Per i Paesi che non hanno ancora aderito continuano ad applicarsi le modalità di attestazione dell’origine previste dal relativo regime preferenziale.
Quando è richiesta la registrazione
L’obbligo di registrazione varia a seconda dell’operazione effettuata.
Esportazioni dai Paesi beneficiari del SPG verso la Svizzera
In linea generale, ogni esportatore di un Paese partecipante al sistema REX può rilasciare una dichiarazione d’origine.
Tuttavia:
- se il valore dei prodotti originari supera CHF 10’300 (EUR 6’000), l’esportatore deve essere registrato come Esportatore Registrato (REX) e indicare il proprio numero di registrazione nella dichiarazione d’origine;
- se il valore non supera CHF 10’300 (EUR 6’000), la dichiarazione d’origine può essere rilasciata anche senza registrazione.
La validità del numero REX può essere verificata tramite il servizio REX number validation della Commissione europea.
Riesportatori svizzeri
Regole diverse si applicano ai riesportatori svizzeri che:
- frazionano in Svizzera, sotto vigilanza doganale, spedizioni provenienti da Paesi beneficiari del SPG, oppure
- riesportano tali merci, complete o frazionate, verso l’Unione europea, la Norvegia o il Regno Unito.
In questi casi la registrazione come REX è sempre obbligatoria, indipendentemente dal valore della spedizione. La richiesta di registrazione come REX è da sottoporre tramite il relativo modulo al Circondario doganale competente (per il Ticino: Dogana Sud, Lugano, tel. +41 58 469 98 11, dogana.sud@bazg.admin.ch). Il numero REX assegnato dall’UDSC deve essere riportato nella dichiarazione d’origine sostitutiva.
Esportazioni dalla Svizzera verso un Paese beneficiario del SPG
Nel caso di esportazioni dalla Svizzera verso un Paese beneficiario del SPG, la dichiarazione d’origine è prevista soltanto in situazioni particolari, ad esempio quando materiali di origine svizzera sono inviati per essere ulteriormente lavorati e successivamente riesportati in Svizzera, nell’Unione europea, in Norvegia o nel Regno Unito (quota parte del Paese concedente).
In tali casi:
- per spedizioni di valore superiore a CHF 10’300, l’esportatore svizzero deve essere registrato come REX;
- per spedizioni di valore pari o inferiore a CHF 10’300, la dichiarazione d’origine può essere rilasciata anche senza registrazione.
Lo status di Esportatore Autorizzato (EA) è irrilevante ai fini del sistema REX.
Tenore della dichiarazione d’origine
Il tenore della dichiarazione d’origine è stabilito dall’appendice 3 dell’Ordinanza sulle regole d’origine (OROPS) e non può essere modificato:
Versione francese:
L’exportateur … a) (Numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …b) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …c).
Versione inglese:
The exporter …d) (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …e) preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is …f)
dove:
a) invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
b) deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
c) in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation»;
d) invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
e) deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
f) in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».
Si segnala invece che, per essere ritenuta valida, la dichiarazione d’origine sostitutiva fornita dall’esportatore britannico deve avere il seguente tenore:
The exporter of the products covered by this document (customs identification No…. g)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. h) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is … … i).
(Place and date j))
(Name and signature of the exporter)
dove:
g) i riesportatori del Regno Unito che riesportano merci in Svizzera devono indicare il loro numero EORI;
h) deve essere indicata l’origine della merce;
i) in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»);
j) questo può essere omesso se incluso nel documento stesso.
Validità e ulteriori ragguagli
La dichiarazione d’origine
- è riportata su un documento commerciale, unitamente al nome e all’indirizzo completo dell’esportatore nonché alla descrizione della merce e alla data d’emissione;
- non richiede la firma dell’esportatore né la controfirma dell’autorità (il sistema REX è basato sul principio dell’autocertificazione);
- è valida per 12 mesi dalla data di emissione;
- può essere rilasciata anche successivamente all’esportazione della merce.


