Regole d’origine
I contenuti di questa pagina:
Disposizioni in materia di origine | Regole della lista | Salto della voce | Criterio del valore | Regola di tolleranza | Voce di tariffa doganale | Prezzo EXW | Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Per beneficiare delle preferenze tariffali previste da un accordo di libero scambio non è sufficiente conoscere il Paese di fabbricazione di una merce. Occorre verificare se il prodotto soddisfa le regole d’origine previste dall’accordo applicabile.
Le regole d’origine sono costituite da due elementi:
- le disposizioni in materia di origine, che disciplinano gli aspetti generali dell’origine preferenziale. Definiscono, tra l’altro, che cosa si intende per prodotto originario, regolano il cumulo dell’origine, le condizioni per il rilascio e il controllo delle prove dell’origine, nonché gli altri requisiti previsti dal singolo accordo;
- le regole della lista, che stabiliscono, per ciascun prodotto, il grado minimo di lavorazione o trasformazione necessario affinché possa acquisire l’origine preferenziale. Tali regole si basano sulla classificazione doganale del Sistema armonizzato (SA) e variano a seconda dell’accordo di libero scambio applicabile.
Le disposizioni in materia di origine e le regole della lista sono contenute nei singoli accordi di libero scambio. Per facilitarne la consultazione e l’applicazione, l’UDSC le raccoglie nella direttiva R-30 “Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci” (PDF), che costituisce il principale riferimento operativo per le imprese svizzere. La direttiva comprende inoltre uno specifico capitolo dedicato ai prodotti agricoli trasformati.
La classificazione doganale: il punto di partenza
Per individuare la regola della lista applicabile è indispensabile conoscere la corretta voce di tariffa doganale del prodotto.
Ogni merce è infatti classificata secondo il Sistema armonizzato (SA), una nomenclatura internazionale che assegna a ciascun prodotto uno specifico codice doganale (HS code). Dopo la semplificazione della tariffa doganale svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 2024, contestualmente all’abolizione dei dazi all’importazione sui prodotti industriali, le voci doganali svizzere sono generalmente espresse a 6 cifre e possono essere consultate nella Tariffa doganale d’uso svizzera (Tares).
Le regole della lista sono costruite proprio sulla base della classificazione doganale: senza una corretta attribuzione della voce di tariffa non è quindi possibile individuare la regola d’origine applicabile e verificare se il prodotto soddisfa le condizioni per acquisire l’origine preferenziale.
In caso di dubbi sulla classificazione è possibile richiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) una decisione sulla classificazione tariffaria (informazione tariffaria vincolante). Tale decisione riguarda uno specifico prodotto e vincola l’UDSC nei limiti previsti dalla normativa. La sua validità cessa al più tardi dopo sei anni oppure anticipatamente qualora intervengano modifiche delle basi legali applicabili (art. 20 LD, art. 73 OD).
ATTENZIONE: una classificazione doganale errata comporta l’applicazione della regola d’origine sbagliata e può determinare il rilascio di una prova dell’origine non corretta, con il rischio di recuperi di dazi e contestazioni da parte delle autorità doganali.
Le regole della lista
Le regole della lista indicano il grado minimo di lavorazione o trasformazione richiesto affinché un prodotto possa acquisire l’origine preferenziale.
Le regole possono essere formulate secondo uno o più criteri, che devono essere soddisfatti alternativamente oppure cumulativamente, a seconda di quanto previsto dall’accordo di libero scambio.
I criteri più ricorrenti sono illustrati di seguito:
· Salto della voce doganale
Una delle regole più frequenti è il cosiddetto salto della voce doganale (in inglese Change of Tariff Heading – CTH).
In questo caso il prodotto finito deve essere classificato in una voce doganale diversa rispetto ai materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.
A seconda dell’accordo, il cambiamento richiesto può riguardare:
- il capitolo del Sistema armonizzato (Change of Chapter – CC);
- la voce doganale (Change of Tariff Heading – CTH);
- la sottovoce doganale (Change of Tariff Subheading – CTSH).
Più il cambiamento richiesto è specifico, più rigorosa è generalmente la regola di origine.
· Criterio del valore
Alcune regole della lista non si basano sulla classificazione doganale, bensì sul valore dei materiali non originari impiegati nella produzione.
Un esempio tipico è la regola “Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto”: in questo caso il valore dei materiali non originari non può superare la soglia percentuale indicata dalla regola della lista.
Poiché il calcolo è effettuato sul prezzo franco fabbrica (EXW), variazioni dei costi di produzione o del prezzo di vendita possono incidere sulla determinazione dell’origine preferenziale.
Osservazioni:
- ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2;
- se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’azienda può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4.
Regola di tolleranza
Alcuni accordi di libero scambio prevedono una regola di tolleranza che consente, entro determinati limiti, l’utilizzo di materiali non originari che non soddisfano le condizioni previste dalla regola della lista applicabile. La tolleranza non consente tuttavia, di regola, di superare le percentuali massime di materiali non originari eventualmente già previste dalla regola della lista. Le condizioni e i limiti di tolleranza variano a seconda dell’accordo e del prodotto; occorre pertanto verificare le disposizioni dell’accordo applicabile.
Prezzo franco fabbrica
Il prezzo franco fabbrica (EXW – Ex Works) corrisponde, in linea generale, al prezzo pagato al fabbricante per il prodotto all’uscita dello stabilimento.
Ai fini dell’origine preferenziale, esso comprende il valore dei materiali impiegati e della lavorazione effettuata, ma non tiene conto delle imposte interne rimborsabili all’esportazione (ad esempio l’IVA). La sua determinazione è particolarmente importante quando la regola della lista prevede un criterio del valore.
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Non tutte le lavorazioni consentono di acquisire l’origine preferenziale.
Gli accordi di libero scambio individuano infatti una serie di operazioni considerate, per loro natura, insufficienti, anche quando sono rispettate le altre condizioni previste dalla regola della lista.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- semplici operazioni di confezionamento;
- apposizione di etichette o marchi;
- semplici operazioni di pulizia;
- semplici miscelazioni;
- semplice assemblaggio di componenti.
L’elenco completo delle lavorazioni insufficienti è contenuto nei singoli accordi di libero scambio; un esempio è dato nell’art. 6 del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi di cooperazione amministrativa (PDF) nell’ambito dell’ALS Svizzera-UE.
In pratica
Per verificare se un prodotto possiede l’origine preferenziale è generalmente necessario seguire questi passaggi:
- classificare correttamente il prodotto;
- individuare l’accordo di libero scambio applicabile;
- identificare la regola della lista prevista per la relativa voce doganale;
- verificare che il processo produttivo soddisfi tale regola;
- documentare gli elementi a supporto dell’origine preferenziale.
Per gli approfondimenti sul cumulo dell’origine, sulle prove dell’origine e sulla definizione di prodotto originario, si rimanda alle rispettive sezioni di questo dossier.



