Abolizione dei dazi sui prodotti industriali
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli – che potranno pertanto essere importati in franchigia doganale, anche senza prova dell’origine preferenziale.
Poiché con tale abolizione va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli ALS, si sollevano importanti questioni sull’esigenza o meno di continuare a richiedere le prove documentali dell’origine preferenziale. È importante rilevare che, se per i prodotti che rimangono o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un ALS o sul sistema di preferenze generalizzate (SPG), con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per le importazioni, diversa può invece la situazione nel caso di merci destinate ad essere riesportate tali e quali oppure per i materiali destinati alla riesportazione dopo essere stati trasformati.
Per il cumulo dell’origine (p. es. nell’ambito della convenzione PEM) le prove dell’origine preferenziali sono richieste come giustificativi per l’esportazione. Per quanto riguarda l’importazione di merci o materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento dell’esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell’origine. Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all’importazione della merce in questione, sulle prove dell’origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore (CCM o dichiarazione d’origine su fattura).
Nota: lo sdoganamento preferenziale all’importazione (decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale) non è necessario per il rilascio della prova dell’origine all’esportazione di un prodotto. A questo scopo è sufficiente la prova dell’origine precedente, cioè la prova del fornitore straniero (CCM o dichiarazione d’origine sulla fattura; le dichiarazioni dei fornitori non sono invece valide in questo contesto). Questi giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell’origine all’esportazione, nel caso dell’ALS con la Corea del Sud per cinque anni.
L’abolizione dei dazi industriali non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento. Rimane in vigore l’obbligo
- della dichiarazione d’importazione, compresa la corretta dichiarazione dei numeri di tariffa doganale delle rispettive merci. A tal proposito si ricorda che parallelamente all’abolizione dei dazi industriali è prevista anche una semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali: le 9114 voci tariffarie saranno ridotte a 7511. Una tabella excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) è già disponibile sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità;
- del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.
Quando è necessaria la prova dell’origine preferenziale o la prova valida dell’origine precedente all’importazione?
Fonte: SECO