Origine preferenziale: precisazioni dell’UDSC per India e Regno Unito

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recentemente pubblicato due precisazioni in materia di origine preferenziale riguardanti, da un lato, la validità formale dei certificati di origine previsti dall’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e l’India (TEPA) e, dall’altro, le condizioni applicabili al cumulo dell’origine nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

TEPA AELS–India: chiarimenti sui certificati di origine

L’UDSC ha aggiornato le istruzioni relative alla validità formale delle prove d’origine preferenziale previste dal TEPA.
In particolare, viene confermato che, almeno per il momento, sono accettati i certificati di origine recanti la dicitura «electronic copy» o «physical copy». Non sono invece considerati validi i certificati contrassegnati dalla dicitura «draft».
L’UDSC precisa inoltre che le rubriche 9 e, se del caso, 10 del certificato devono essere sottoscritte, mediante firma elettronica oppure autografa, conformemente alle modalità previste per il rilascio del documento.
Queste precisazioni non modificano le regole d’origine del TEPA, ma chiariscono i requisiti formali applicabili ai certificati di origine rilasciati in India.

Svizzera–Regno Unito: chiarimenti sul cumulo dell’origine

L’UDSC ha inoltre aggiornato le indicazioni contenute nella circolare relative alle regole di origine applicabili nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, fornendo ulteriori precisazioni sul cumulo con materiali originari dell’Unione europea e della Turchia.

In particolare, viene chiarito che gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell’Unione europea o della Turchia, a condizione che tali materiali siano considerati originari ai sensi della Convenzione PEM o delle relative norme rivedute.

La precisazione ricorda tuttavia che la semplice riesportazione delle merci allo stato immutato (commercio diretto) non è ammessa. Affinché il cumulo possa essere applicato, i prodotti realizzati con tali materiali devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito una lavorazione che vada oltre le operazioni minime previste dall’Accordo commerciale tra i due Paesi.

Le indicazioni aggiornate risultano particolarmente rilevanti per le imprese che esportano verso il Regno Unito e che utilizzano nelle proprie filiere materiali originari dell’Unione europea o della Turchia.

Raccomandazioni per le imprese

Alla luce di queste precisazioni, le imprese interessate sono invitate a:

  • verificare la conformità formale dei certificati di origine ricevuti dall’India;
  • accertarsi che le condizioni applicabili al cumulo con materiali originari dell’Unione europea o della Turchia siano correttamente soddisfatte negli scambi con il Regno Unito;
  • riesaminare, ove necessario, le proprie procedure interne di gestione dell’origine preferenziale e la documentazione utilizzata a supporto delle dichiarazioni di origine.

Le indicazioni pubblicate dall’UDSC non introducono modifiche sostanziali alle regole di origine applicabili nei due accordi, ma forniscono chiarimenti utili per il corretto utilizzo delle preferenze tariffarie. Esse confermano l’importanza di un monitoraggio costante non solo degli sviluppi normativi, ma anche della prassi amministrativa in materia di origine preferenziale, settore nel quale anche precisazioni di carattere tecnico possono avere effetti concreti sull’accesso ai benefici previsti dagli accordi di libero scambio.

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USA: novità Section 232 per acciaio, alluminio e rame

Il 1° giugno 2026 la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo proclama che modifica ulteriormente il regime tariffario applicabile alle importazioni di acciaio, alluminio, rame e di numerosi prodotti derivati ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Pur non intervenendo sulle aliquote generali del 50%, 25% e 15% introdotte nell’aprile 2026, il provvedimento apporta una serie di modifiche mirate al funzionamento del regime tariffario Section 232, attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti interessate dalle misure, l’estensione del regime transitorio del 15% a ulteriori categorie di beni, la modifica delle regole relative al contenuto metallico statunitense e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche a determinati prodotti originari della Svizzera.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’8 giugno 2026.

Contesto

Con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2026, gli Stati Uniti hanno riorganizzato il regime tariffario Section 232 relativo ad acciaio, alluminio e rame attraverso una serie di allegati (Annex) che distinguono i prodotti interessati in funzione della loro natura e del livello di trasformazione.

Annex I-A – Prodotti di base, 50%

L’Annex I-A comprende principalmente metalli e prodotti strettamente collegati alla produzione metallurgica, inclusi numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 72 e 73 (ferro e acciaio), HS 74 (rame) e HS 76 (alluminio). In questa categoria rientrano, tra gli altri, semilavorati, profilati, lamiere, tubi e altri prodotti metallici di base.

Annex I-B – Prodotti derivati, 25%

L’Annex I-B comprende numerosi prodotti derivati e manufatti contenenti acciaio, alluminio o rame, appartenenti a molteplici filiere industriali e manifatturiere.

Annex II – Esclusioni

L’Annex II elenca le categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione dei dazi Section 232 e quindi non soggette alle aliquote aggiuntive previste da tale Section. In assenza di altre esenzioni specifiche, essi possono tuttavia rimanere soggetti al dazio aggiuntivo temporaneo del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, applicabile a numerose importazioni originarie della Svizzera.

Annex III – Regime transitorio, 15% fino al 31 dicembre 2027

L’Annex III comprende determinate categorie di macchinari e apparecchiature considerate rilevanti per la capacità produttiva e industriale degli Stati Uniti. Tra queste figurano numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 84 (macchinari e apparecchi meccanici) e HS 85 (apparecchiature elettriche), nonché alcune categorie dei capitoli HS 86 (settore ferroviario) e HS 87-89 (veicoli, mezzi speciali e determinate attrezzature di trasporto e industriali). Il regime agevolato previsto dall’Annex III si applica in via temporanea fino al 31 dicembre 2027. Salvo ulteriori modifiche normative, a partire dal 1° gennaio 2028 i prodotti interessati saranno soggetti al regime ordinario previsto per i prodotti derivati.

Le principali novità

Nuove categorie soggette ai dazi

Il provvedimento estende il campo di applicazione delle misure Section 232 ampliando l’elenco dei prodotti derivati inclusi nell’Annex I-B, che raccoglie numerosi manufatti e prodotti contenenti acciaio, alluminio o rame soggetti al relativo regime tariffario.

Tra le principali aggiunte figurano, tra gli altri, determinate scaffalature in acciaio (steel racks) e lastre litografiche in alluminio (aluminum lithographic plates), a conferma della volontà dell’Amministrazione statunitense di estendere progressivamente le misure anche a prodotti collocati più a valle nella catena del valore.

Annex I-C – Tetto massimo del 15% per prodotti originari di determinati Paesi, fino al 31 dicembre 2027

Una delle novità più rilevanti per gli esportatori svizzeri riguarda l’introduzione dell’Annex I-C, che prevede disposizioni specifiche applicabili a determinate categorie di prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito, del Giappone e di altri partner commerciali.

Per questi prodotti il dazio complessivo viene determinato partendo dal dazio doganale ordinario (Column 1 Duty Rate):

  • se tale dazio è inferiore al 15%, viene applicato un dazio aggiuntivo ai sensi della Section 232 fino a raggiungere un livello complessivo del 15%;
  • se invece il dazio ordinario è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo Section 232.

La misura si applica fino al 31 dicembre 2027.

Le imprese svizzere, ciò implica la necessità di verificare attentamente se i propri prodotti rientrano tra le voci tariffarie elencate nell’Annex I-C e quale sia il relativo trattamento doganale all’importazione negli Stati Uniti.

Ampliamento dell’Annex III (regime agevolato al 15%)

Il nuovo proclama amplia inoltre l’elenco dei prodotti inclusi nell’Annex III, che raccoglie le categorie di prodotti soggette ad un’aliquota ridotta del 15% fino al 31 dicembre 2027.

Le modifiche includono o sviluppano ulteriormente categorie dei capitoli HTSUS 84-89, quali:

  • macchinari agricoli;
  • attrezzature per il settore delle costruzioni;
  • apparecchiature per la movimentazione industriale e la logistica;
  • alcune componenti e sistemi HVAC destinati prevalentemente al settore residenziale;
  • ulteriori macchinari e attrezzature industriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare l’impatto dei dazi su investimenti e attività produttive considerate strategiche per l’economia statunitense.e.

Nuova soglia per il contenuto metallico statunitense

Il proclama modifica anche la definizione di prodotto realizzato “interamente” con acciaio, alluminio o rame di origine statunitense.

La soglia minima viene ridotta dal 95% all’85% in peso del contenuto metallico complessivo. Di conseguenza, un prodotto può beneficiare del trattamento previsto per il metallo statunitense anche qualora fino al 15% del contenuto di acciaio, alluminio o rame sia di origine estera.

Attenzione alla classificazione doganale

Le modifiche introdotte confermano e rafforzano una delle innovazioni principali della riforma di aprile 2026:

  • i dazi sono frequentemente calcolati sull’intero valore doganale del prodotto,
  • e non più unicamente sulla componente metallica.

In questo contesto, la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) assume un ruolo centrale per determinare il trattamento applicabile.

Occorre inoltre considerare l’interazione con il dazio temporaneo introdotto ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, pari al 10% ad valorem.

In linea generale:

  • i prodotti soggetti a Section 232 restano assoggettati esclusivamente al relativo regime tariffario;
  • i prodotti esclusi dalla Section 232 (ad esempio tramite Annex II) possono invece risultare soggetti al dazio del 10%,
  • salvo che non ricorra un’altra esclusione specifica.

La verifica combinata dei diversi regimi risulta quindi essenziale per determinare correttamente l’onere doganale complessivo.

Conclusioni

Il nuovo proclama esecutivo non modifica l’impianto generale della riforma Section 232 introdotta nell’aprile 2026, ma ne affina il funzionamento attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti, l’adeguamento delle regole di origine del contenuto metallico e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche ai prodotti originari della Svizzera.

Alla luce della crescente complessità del sistema, le imprese svizzere sono chiamate a:

  • verificare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti;
  • identificare l’allegato applicabile (Annex I-A, I-B, I-C, II o III);
  • valutare l’eventuale interazione con altri regimi tariffari statunitensi (in particolare Section 122).

Un approccio strutturato e aggiornato alla compliance doganale diventa quindi indispensabile per gestire correttamente l’accesso al mercato statunitense.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Updates Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports – The White House

CSMS # 68855869 – GUIDANCE: Further Adjusting the Tariff Regimes for Imports of Aluminum, Steel, and Copper Into the United States


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Ucraina: la Svizzera amplia le sanzioni contro Russia e Bielorussia

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ampliato le liste sanzionatorie nei confronti di Russia e Bielorussia, recependo parte delle misure previste dal 20° pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 maggio 2026 e interessano diversi ambiti rilevanti per le imprese: finanza, commercio internazionale, export control, shipping ed energia.

Nuove persone ed entità sanzionate

La Svizzera ha aggiunto 115 persone fisiche e giuridiche alle liste sanzionatorie, nei confronti delle quali si applicano il congelamento degli averi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. Per le persone fisiche è inoltre previsto il divieto di ingresso e di transito sul territorio svizzero. Le nuove designazioni riguardano soggetti legati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a persone coinvolte nella deportazione e nell’indottrinamento di minori ucraini.

Rafforzamento dei controlli all’export

Nel settore commerciale, 60 nuove società – incluse alcune con sede in Paesi terzi – sono state sottoposte a controlli rafforzati sulle esportazioni, con l’obiettivo di impedire la fornitura alla Russia di beni critici a potenziale impiego militare (dual-use). Le nuove restrizioni confermano la crescente attenzione verso i rischi di riesportazione e di aggiramento delle sanzioni attraverso intermediari o giurisdizioni terze.
Per le aziende esportatrici svizzere questo si traduce in obblighi concreti: è necessario rafforzare i processi di compliance, in particolare la due diligence sulle controparti, lo screening degli end user e il monitoraggio delle catene logistiche.

Misure contro la flotta ombra russa

Sul fronte dello shipping, la Svizzera si allinea alle misure europee contro la flotta ombra (shadow fleet) utilizzata per il trasporto di petrolio russo: 46 ulteriori navi sono state sottoposte a divieto completo di acquisto, vendita e prestazione di servizi, mentre sono stati revocati i divieti precedentemente applicati a 11 imbarcazioni. Due porti russi e un porto in un Paese terzo sono stati inoltre assoggettati a un divieto di transazione per la spedizione di prodotti petroliferi. Queste misure riguardano in modo particolare gli operatori attivi nello shipping, nel commodity trading, nel trade finance e nell’assicurazione marittima.

Nuove restrizioni finanziarie

In ambito finanziario, la Svizzera ha introdotto un divieto di transazione nei confronti di 20 banche russe e sette intermediari finanziari con sede in Paesi terzi, ritenuti responsabili di favorire l’elusione delle sanzioni. Dal 26 maggio 2026 è inoltre vietata la partecipazione a transazioni che coinvolgano la criptovaluta russa RUBx e il rublo digitale russo.

Possibili ulteriori sviluppi

Il Consiglio federale ha precisato che il 20° pacchetto sanzionatorio dell’UE include ulteriori misure — in ambito finanziario, energetico e commerciale — che saranno oggetto di valutazione nei prossimi mesi. Il quadro normativo è quindi destinato ad evolvere ulteriormente.
Le imprese svizzere attive sui mercati internazionali, in particolare nei settori del commercio, della finanza e della logistica, dovrebbero aggiornare i propri processi di compliance tenendo conto delle nuove designazioni e monitorare l’evoluzione del quadro sanzionatorio.

Fonte

Comunicato stampa del DEFR del 22.05.2026 “Ukraine: Switzerland expands its sanctions lists”.

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Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

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Mercosur: UE in vantaggio, AELS in attesa (ma…)

Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), le imprese europee beneficiano già di un vantaggio competitivo tangibile nei mercati sudamericani, in particolare sotto il profilo tariffario. Per la Svizzera, invece, il quadro resta in sospeso: l’accordo negoziato dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Mercosur non è ancora entrato in vigore ed è ora al vaglio del Parlamento. Il dibattito politico è aperto, i tempi restano incerti.
Il risultato è una situazione di asimmetria temporale: mentre le imprese dell’UE operano in un contesto normativo già applicabile, quelle svizzere si trovano in una fase intermedia, in cui le regole sono note ma non ancora utilizzabili. Una differenza destinata, nelle intenzioni, a essere temporanea, ma comunque sufficiente a incidere sulle dinamiche competitive nella regione. Eppure, è proprio in questa fase intermedia che si gioca una parte importante della partita. Le imprese elvetiche che sapranno leggere per tempo le implicazioni dell’accordo potranno trasformare l’attesa in un vantaggio strategico.

Dazi: stessa ambizione, ma tempi diversi

Sotto il profilo tariffario, gli accordi UE–Mercosur e AELS–Mercosur sono ampiamente allineati in termini di ambizione. I Paesi del Mercosur elimineranno progressivamente i dazi su circa il 91% delle esportazioni dell’UE, mentre Bruxelles liberalizzerà circa il 92% delle importazioni provenienti dal blocco sudamericano. L’accordo AELS si inserisce nella stessa logica, con una liberalizzazione che potrà raggiungere fino al 96% delle esportazioni svizzere a regime.
Anche la struttura è comparabile: eliminazioni immediate per alcune categorie di prodotti e riduzioni progressive per i settori più sensibili, con orizzonti che possono estendersi fino a 10–15 anni.
La differenza non è quindi tecnica, ma temporale. E oggi il fattore tempo fa la differenza.

Il vantaggio europeo è già realtà

Grazie all’entrata in vigore anticipata, gli esportatori europei beneficiano già delle prime riduzioni tariffarie. L’effetto è immediato: prodotti più competitivi in mercati chiave come Brasile e Argentina, storicamente caratterizzati da livelli tariffari elevati.
Le imprese elvetiche, al contrario, continuano ad esportare in regime di dazi pieni. Il divario regolatorio si traduce direttamente in uno svantaggio di prezzo e in una perdita di competitività nel breve periodo.
L’impatto è particolarmente rilevante nei comparti che rappresentano il nucleo dell’export svizzero – meccanica, chimica, farmaceutica e componentistica industriale – dove i dazi possono influenzare in modo decisivo le scelte di acquisto degli importatori locali. Anche riduzioni tariffarie graduali, come quelle previste dall’accordo UE, sono in grado di orientare nel breve periodo le scelte di approvvigionamento.
Il vantaggio europeo è però destinato a ridursi. Con l’entrata in vigore dell’accordo AELS–Mercosur, anche le imprese svizzere potranno accedere a riduzioni tariffarie significative già nelle prime fasi di applicazione, colmando progressivamente il gap competitivo.

Il cumulo con l’UE: una leva strategica (ma da gestire bene)

Come ogni accordo di libero scambio, l’accesso alle preferenze tariffarie non è automatico, ma subordinato al rispetto delle regole d’origine preferenziale. Il prodotto deve essere considerato “originario” secondo criteri precisi, che variano in funzione della sua classificazione doganale.
In linea di principio, solo i materiali provenienti dagli Stati parti dell’accordo possono essere considerati originari; tuttavia, l’accordo AELS–Mercosur introduce la nozione di “cumulo estesocon l’UE (“extended cumulation”). In termini operativi, le imprese svizzere possono integrare materiali UE nei propri processi produttivi e, a determinate condizioni, considerarli ai fini dell’origine preferenziale, beneficiando così delle preferenze tariffarie nei mercati Mercosur.
L’applicazione non è automatica. In base all’Appendice 5 dell’Allegato I, i materiali dell’UE possono essere considerati come originari ai fini dell’esportazione dai Paesi AELS verso il Mercosur qualora:

  • siano espressamente elencati nell’Allegato I alla stessa Appendice 5 tramite codice HS,
  • rispettino regole di origine specifiche identiche o formalmente equivalenti a quelle previste nell’accordo AELS-Mercosur e nel pertinente accordo preferenziale tra lo Stato AELS interessato e l’UE, e
  • la lavorazione effettuata in uno Stato AELS vada oltre le operazioni considerate insufficienti.

Dal punto di vista operativo, il cumulo esteso introduce pertanto un livello significativo di complessità. Molte imprese svizzere fanno già ampio ricorso a materiali provenienti dall’UE, ma questo elemento, di per sé, non è sufficiente per beneficiare delle preferenze tariffarie. Le imprese devono infatti essere in grado di conoscere e interpretare non solo le regole dell’accordo AELS–Mercosur, ma anche quelle previste dall’accordo preferenziale con l’UE, verificando che i materiali utilizzati rientrino effettivamente in quelli ammessi e che l’insieme delle lavorazioni soddisfi le condizioni previste. Non meno importante, devono assicurarsi di poter disporre di una documentazione probatoria solida e coerente dell’origine UE lungo l’intera catena di fornitura.
Per le aziende con catene del valore già integrate a livello europeo, il cumulo rappresenta quindi una leva strategica. Se correttamente gestito, consente maggiore flessibilità produttiva e rafforza il posizionamento della Svizzera all’interno delle filiere continentali, trasformando un requisito di compliance in un fattore di competitività. Accanto alle opportunità, emergono tuttavia anche sfide organizzative rilevanti. Senza processi interni robusti e sistemi di controllo adeguati, il rischio è di non riuscire a sfruttare appieno i benefici previsti dall’accordo.
Va infine considerato che il meccanismo opera anche in senso inverso: i materiali UE incorporati in prodotti Mercosur destinati agli Stati AELS possono beneficiare del cumulo secondo principi analoghi, sulla base delle regole applicabili nel rapporto UE–Mercosur.

Non solo attesa: una fase di preparazione

L’accordo UE–Mercosur ha già ridisegnato il quadro competitivo nei mercati sudamericani. L’AELS potrà recuperare terreno, ma solo una volta completata la ratifica. Nel frattempo, la fase attuale non è neutrale. È una fase di preparazione. Le imprese svizzere che desiderano accedere ai mercati del Mercosur sono chiamate ad agire ora: verificare preventivamente le regole di origine applicabili ai propri prodotti e ai materiali utilizzati, riorganizzare ove necessario le catene di fornitura, rafforzare i processi di compliance e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e documentazione dell’origine. La capacità di anticipare il cambiamento determinerà chi saprà trasformare l’accordo in un vantaggio competitivo reale.

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Mai come oggi è fondamentale conoscere gli accordi di libero scambio, comprendere le regole per la determinazione dell’origine preferenziale e saperle applicare correttamente.
Partecipate al corso Accordi di libero scambio e origine preferenziale” che si terrà il 15 settembre 2026 dalle 08:30 alle 17:00, presso le sale corsi Cc-Ti a Lugano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Per informazioni e iscrizione: Accordi di libero scambio e origine preferenziale

Carnet ATA elettronici (E-ATA)

A partire dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore il Carnet ATA elettronico (E-ATA)

Una nuova modalità digitale per la gestione delle operazioni doganali temporanee.

Questo sistema sarà accettato in Svizzera, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e in Gran Bretagna.

Il Carnet digitale avrà pieno valore giuridico e sarà quindi legalmente vincolante. Tuttavia, per maggiore sicurezza e per facilitare eventuali controlli, si consiglia di presentarsi in dogana con entrambe le versioni: sia il Carnet elettronico che quello cartaceo.

I Carnet ATA cartacei in circolazione rilasciati prima del 1° giugno 2026 restano in vigore.

Il 22 maggio 2026 si svolgerà un corso di formazione dedicato alla nuova procedura elettronica e alla sua implementazione pratica.

Il Carnet ATA elettronico – Online
Venerdì 22 maggio 2026
09:00–10:30
Informazioni ed iscrizioni

Contatti:
Ufficio Legalizzazioni
Cc-Ti
certificazioni@cc-ti.ch

Certificati EUR.1 digitali: ora possibili nell’ambito PEM

A seguito del completamento con successo della fase pilota, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha reso disponibile a tutti gli esportatori il rilascio elettronico dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) tramite l’applicazione web Certificat. In una prima fase, il CCM EUR.1 digitale sarà applicato esclusivamente agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM. È tuttavia già previsto un ampliamento progressivo ad altri accordi di libero scambio. Si tratta di un passo rilevante nel processo di digitalizzazione delle procedure doganali svizzere, con impatti concreti per le aziende attive nei mercati preferenziali.

Che cos’è il certificato di circolazione EUR.1 e perché è importante

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) è un documento doganale utilizzato nell’ambito degli accordi di libero scambio per attestare che una merce soddisfa le regole di origine preferenziale previste dall’accordo applicabile.

In termini operativi, il CCM EUR.1 certifica che il prodotto:

  • è stato ottenuto o sufficientemente trasformato in un Paese partner
  • rispetta i criteri di origine stabiliti dall’accordo

Sulla base di questo certificato, l’importatore nel Paese di destinazione può beneficiare di:

  • trattamento tariffario preferenziale, con conseguente applicazione di dazi ridotti o nulli.

Ciò consente all’esportatore di offrire condizioni più competitive e di rafforzare la propria posizione rispetto ai concorrenti.

La novità: creazione e vidimazione digitali

La principale innovazione riguarda la creazione e vidimazione elettronica del CCM EUR.1 tramite Certificat, attualmente limitata agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM.

Per le esportazioni verso questi Paesi:

  • il certificato può essere richiesto, validato e gestito interamente online
  • la procedura di esportazione risulta più rapida e semplificata.

Per gli altri accordi di libero scambio, resta invece – allo stato attuale – la procedura cartacea tradizionale.

Verifica e utilizzo del certificato digitale

Un elemento centrale del nuovo sistema è la verifica digitale dell’autenticità.

Per verificare la validità di un CCM EUR.1 è sufficiente

  • scansionare il codice QR stampato sul documento
  • oppure utilizzare il link diretto presente nella parte inferiore della pagina.

La bozza e il PDF finale condividono lo stesso codice QR e lo stesso link: ciò consente di visualizzare in ogni momento lo stato più aggiornato del certificato.

Dal punto di vista operativo, si raccomanda comunque di:

  • consegnare al conducente una copia stampata del CCM EUR.1 (PDF).

Impatti pratici: cosa devono fare le imprese

Le aziende ticinesi esportatrici dovrebbero:

  • identificare le spedizioni verso Paesi della Convenzione PEM
  • adottare l’applicazione Certificat per tali flussi
  • mantenere le procedure cartacee per gli altri accordi
  • adeguare le istruzioni interne e formare il personale.

Resta invariato l’obbligo di determinare correttamente l’origine preferenziale delle merci.

Attenzione: gestione “ibrida” nella fase transitoria

Nel breve periodo, le imprese si troveranno a operare con un sistema a doppio binario:

  • digitale per esportazioni nell’ambito PEM
  • cartaceo per altri accordi di libero scambio

Una distinzione operativa chiara è essenziale per evitare errori e ritardi.

Link utili

« Certificat » (CCM EUR. 1 digitale)

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Stati Uniti: al via CAPE per i rimborsi IEEPA

Dal 20 aprile 2026, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) attiva la prima fase operativa del sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) per la gestione dei rimborsi dei dazi riscossi ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il nuovo strumento modifica in modo sostanziale le modalità di recupero dei dazi, introducendo un processo centralizzato, automatizzato e massivo.

Un sistema più semplice e centralizzato

La principale innovazione introdotta da CAPE è la possibilità di gestire i rimborsi in modo consolidato. Non è più necessario intervenire su ogni singola dichiarazione doganale: il sistema consente infatti di trasmettere una richiesta unica contenente più entry, semplificando sensibilmente il processo.

Dal punto di vista operativo, la procedura si basa su un passaggio essenziale: il caricamento, nel portale ACE, di un file in formato CSV contenente esclusivamente i numeri delle dichiarazioni per le quali si richiede il rimborso. Il sistema accetta fino a 9’999 entry per singola dichiarazione, con la possibilità di invii multipli. Questa apparente semplicità è però bilanciata da un elemento cruciale: l’accesso al sistema è strettamente riservato ai soggetti legittimati:

  • Importer of Record (IOR)
  • customs broker autorizzato

Non è possibile per terze parti presentare direttamente le dichiarazioni: ogni incongruenza tra soggetto richiedente e dati doganali comporta il rigetto automatico della richiesta.

Validazioni automatiche e selezione delle entry

Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso sottovalutati, riguarda il sistema di controlli integrato. CAPE non si limita a raccogliere le richieste, ma effettua una doppia verifica – formale e sostanziale – prima di accettarle.

In una prima fase, il sistema controlla la correttezza del file (formato, integrità, struttura). Successivamente, analizza ogni singola entry per verificarne l’eleggibilità. È proprio in questa fase che emergono le principali criticità operative.

Non tutte le dichiarazioni possono essere incluse. Restano escluse, tra le altre, le entry legate a procedure di drawback, reconciliation, regimi speciali come il duty deferral USMCA, oppure quelle oggetto di protest aperti o con status di liquidazione non compatibili. Un ulteriore limite importante riguarda il fattore temporale: le entry già liquidate da oltre 80 giorni non sono ammesse.

È importante sottolineare che eventuali errori o non conformità non bloccano l’intera richiesta: il sistema scarta unicamente le entry non valide e prosegue con l’elaborazione delle altre. Questo consente una certa flessibilità, ma impone una verifica preventiva accurata per evitare esclusioni e ritardi.

Una prima fase volutamente limitata

È importante sottolineare che la Fase 1 di CAPE ha un ambito di applicazione limitato.

Il sistema si applica unicamente:

  • alle dichiarazioni non ancora liquidate
  • alle dichiarazioni liquidate da meno di 80 giorni.

Come sopra indicato, restano escluse diverse tipologie di operazioni.

Questa scelta riflette un approccio prudenziale da parte della CBP: CAPE viene introdotto come strumento progressivo, destinato a essere ampliato nel tempo.

Per gli operatori, ciò significa che non tutte le posizioni aperte potranno essere gestite immediatamente attraverso il nuovo sistema.

Tempistiche: tra efficienza e controlli di compliance

Secondo le indicazioni della CBP, i rimborsi dovrebbero essere erogati entro 60–90 giorni dalla presentazione di una dichiarazione CAPE valida.

Questo arco temporale include una fase iniziale di circa 45 giorni dedicata alla revisione da parte dell’autorità doganale, seguita dai tempi tecnici necessari per l’esecuzione del pagamento tramite il Tesoro statunitense.

Va tuttavia evidenziato che tali tempistiche non sono garantite in senso assoluto. In presenza di anomalie o rischi di non conformità, la CBP può avviare verifiche supplementari, con conseguente estensione dei tempi.

Interazioni con altri strumenti doganali

L’introduzione di CAPE richiede un coordinamento attento con altri strumenti già in uso.

Nel caso dei protest, ad esempio, la CBP suggerisce – quando questi siano stati presentati unicamente per ottenere il rimborso IEEPA – di valutarne il ritiro e di utilizzare CAPE, che offre un canale generalmente più rapido.

Diversamente, le Post Summary Corrections (PSC) non possono essere utilizzate per richiedere rimborsi IEEPA e devono, se del caso, essere presentate prima dell’invio della dichiarazione CAPE per altre rettifiche.

Anche il drawback richiede particolare attenzione: la raccomandazione operativa è di procedere prima con CAPE e solo successivamente con eventuali richieste di drawback, evitando sovrapposizioni.

Un prerequisito essenziale: i pagamenti elettronici

Un aspetto spesso trascurato ma determinante riguarda la modalità di pagamento. Tutti i rimborsi vengono effettuati esclusivamente tramite sistema elettronico ACH (Automated Clearinghouse).

Ciò implica che l’importatore o il soggetto designato deve essere correttamente registrato per ricevere pagamenti elettronici. In assenza di tale configurazione, il rischio di ritardi è concreto.

Conclusione

Con CAPE, la CBP introduce un sistema che punta a semplificare e accelerare i rimborsi IEEPA attraverso automazione e consolidamento. I benefici sono evidenti, ma non automatici: l’efficacia del sistema dipenderà in larga misura dalla capacità degli operatori di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: il recupero dei dazi diventa più accessibile, ma richiede una gestione attenta, coordinata e tecnicamente solida.

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Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Quando l’export control supera i confini: i rischi

In un contesto internazionale sempre più frammentato, i controlli all’esportazione e i regimi sanzionatori non si limitano più ai confini nazionali. Sempre più frequentemente, infatti, normative adottate da Paesi terzi producono effetti concreti anche su imprese svizzere ed europee, imponendo nuove sfide in termini di compliance, organizzazione interna e gestione del rischio.

Un fenomeno strutturale, non più eccezionale

I controlli all’esportazione e le sanzioni internazionali non si fermano più ai confini nazionali. Sempre più spesso, normative adottate da Paesi terzi incidono direttamente su operazioni commerciali, supply chain e strategie di mercato di imprese attive al di fuori della loro giurisdizione.
Questa estensione degli effetti normativi — definita extraterritorialità — è oggi una componente strutturale del commercio internazionale.

Stati Uniti: il riferimento globale

Tra i diversi sistemi normativi, quello degli Stati Uniti si distingue per ampiezza, capacità di enforcement e applicazione anche a soggetti non statunitensi.
Le normative statunitensi possono trovare applicazione in presenza di diversi elementi di collegamento, tra cui:

  • tecnologia, software o componenti di origine statunitense
  • soggetti inseriti in liste di restrizione
  • transazioni denominate in dollari o che transitano nel sistema finanziario USA

Il risultato è un’estensione di fatto della giurisdizione americana, che impone alle imprese di considerare rischi normativi anche in operazioni apparentemente “locali”.

Tre fattori chiave di rischio

Per comprendere la portata del fenomeno, è utile leggere il quadro normativo statunitense attraverso tre principali fattori operativi.

Origine e derivazione della tecnologia
Il primo elemento riguarda la presenza di tecnologia o software statunitense nei prodotti.
Nell’ambito delle Export Administration Regulations (EAR), che disciplinano i controlli all’esportazione per beni e tecnologie a duplice uso,  si inserisce la regola de minimis, che si fonda sulla percentuale di contenuto tecnologico USA incorporato in un bene e definisce soglie oltre le quali anche un prodotto estero può ricadere nella normativa americana. A questa si affianca la Foreign Direct Product Rule (FDPR), che amplia ulteriormente la portata dei controlli includendo prodotti sviluppati o realizzati all’estero ma derivanti da tecnologia o software statunitense, anche in assenza di componenti USA fisicamente integrati.
Si tratta di uno degli ambiti più rilevanti — e al tempo stesso più complessi — per le imprese, poiché richiede non solo analisi tecniche e valutazioni economiche, ma anche una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo e produzione.

Flussi di beni e tecnologia
Il secondo fattore riguarda le modalità di trasferimento di beni e tecnologia.
Le norme statunitensi si applicano anche a:

  • riesportazioni (re-export)
  • trasferimenti intra-gruppo
  • accesso a tecnologia controllata da parte di personale straniero (deemed export)

La compliance non si limita quindi alle esportazioni verso l’esterno, ma coinvolge l’intera organizzazione aziendale, inclusi i processi interni e le attività di ricerca e sviluppo.

Controparti e sistema finanziario
Il terzo elemento riguarda i soggetti coinvolti e i canali finanziari utilizzati.
Le imprese devono prestare particolare attenzione a:

  • screening delle controparti rispetto a liste di soggetti sanzionati
  • utilizzo del dollaro o coinvolgimento di istituzioni finanziarie statunitensi

Anche in assenza di tecnologia americana, questi fattori possono essere sufficienti ad attivare obblighi di compliance.
In pratica, la valutazione del rischio non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi combinata di più fattori, spesso interdipendenti. Operazioni apparentemente neutrali possono rientrare nell’ambito della normativa statunitense proprio a causa della sovrapposizione di questi elementi.

Tecnologia USA e regola de minimis: il nodo operativo

Tra gli strumenti più critici del sistema statunitense vi è la regola de minimis, spesso sottovalutata ma centrale nella determinazione degli obblighi di compliance. La sua applicazione richiede:

  • classificazione accurata dei componenti
  • identificazione del contenuto tecnologico USA
  • calcoli percentuali basati sul valore.

Errori nella determinazione delle soglie o nella qualificazione dei componenti possono tradursi in violazioni, anche in assenza di un intento elusivo.

Il caso Teledyne FLIR
Un recente caso di enforcement evidenzia in modo concreto tali criticità.
Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha sanzionato la società Teledyne FLIR per violazioni connesse, tra l’altro, a un’errata applicazione della regola de minimis in operazioni verso la Cina.
La vicenda ha riguardato esportazioni effettuate da una controllata non statunitense e ha messo in luce:

  • carenze nella valutazione del contenuto tecnologico USA
  • errori nella determinazione del valore dei sistemi
  • mancata richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Il caso dimostra come anche gruppi multinazionali strutturati possano incorrere in violazioni in presenza di processi di compliance non pienamente adeguati.
Per un approfondimento si rimanda all’analisi di dettaglio della Cc-Ti: Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR – Cc-Ti.

Implicazioni operative per le imprese svizzere

Alla luce di quanto sopra, emergono alcune implicazioni chiave per le aziende:

  • necessità di mappare il contenuto tecnologico USA nei propri prodotti
  • implementazione di procedure di classificazione (ECCN)
  • rafforzamento dei processi di screening delle controparti e degli end-user
  • integrazione della compliance export nei processi aziendali (R&D, vendite, supply chain)
  • adozione di sistemi strutturati di controllo interno (ICP).

In assenza di tali misure, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche operativo, con possibili blocchi delle esportazioni, interruzioni della supply chain e perdita di accesso a mercati strategici. Il caso Teledyne FLIR dimostra come carenze nei processi interni possano tradursi in violazioni concrete, evidenziando l’importanza di sistemi di compliance strutturati.

Internal Compliance Program (ICP)
Lo sviluppo di un Internal Compliance Program (ICP) è un elemento essenziale per garantire la conformità alle prescrizioni in materia di controlli all’esportazione e per gestire in modo strutturato i rischi operativi.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nelle proprie linee guida (PDF), individua le misure organizzative e procedurali che le imprese devono adottare per assicurare la conformità alla normativa sui controlli all’esportazione lungo l’intero ciclo delle operazioni internazionali.
Nel contesto svizzero, un sistema di controllo interno affidabile costituisce inoltre un presupposto rilevante per il rilascio di autorizzazioni per beni soggetti a controllo.
In termini operativi, un ICP efficace richiede:

  • chiara attribuzione delle responsabilità e coinvolgimento della direzione
  • processi di classificazione e screening integrati nelle attività aziendali
  • formazione del personale e controlli periodici.

Non esiste un modello standard: la struttura dell’ICP deve essere proporzionata alle dimensioni e al profilo di rischio dell’impresa.
Per ulteriori informazioni sull’ICP si rinvia al sito web della SECO: Internal Compliance Programme-ICP.

Dalla teoria alla pratica: il corso della Cc-Ti

Alla luce di queste dinamiche, la gestione degli effetti extraterritoriali dei controlli export rappresenta oggi una priorità per le imprese attive sui mercati internazionali.
Il corso online Managing the Extraterritorial Effects of US Sanction and Export Controls, promosso dalla Cc-Ti il 28 aprile 2026, offre una panoramica strutturata del funzionamento dei regimi statunitensi, con un focus sulle implicazioni operative per le aziende non statunitensi.
In un formato concentrato, consente ai partecipanti di comprendere i principali fattori di rischio e acquisire strumenti utili per rafforzare i processi interni alla loro impresa.

Una sfida strategica

L’extraterritorialità dei controlli all’esportazione impone alle imprese un cambio di paradigma.
Non si tratta più solo di rispettare regole, ma di sviluppare una visione integrata della compliance, capace di anticipare i rischi e supportare decisioni strategiche in un contesto normativo sempre più complesso.

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Monica Zurfluh
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Dazi USA sui prodotti farmaceutici

Tramite un nuovo proclama del 2 aprile 2026, gli Stati Uniti introducono un cambiamento rilevante nella politica commerciale verso il settore farmaceutico. Le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti vengono qualificate come una questione di sicurezza nazionale, ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La misura non prevede un dazio unico, ma un sistema articolato che varia in funzione del tipo di prodotto, dell’impresa e dell’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. Per la Svizzera, è prevista un’aliquota del 15% sui prodotti farmaceutici brevettati, che può essere ridotta in presenza di accordi specifici o di attività produttive localizzate negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.

Ambito di applicazione: quali prodotti sono interessati

Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.

Il nuovo sistema tariffario

Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.

Il trattamento dei prodotti svizzeri

Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.

Annex II e III – I dettagli

L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.

Annex IV – Prodotti esclusi

Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.

Tempistiche di applicazione

Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:

  • dal 31 luglio 2026 per le imprese elencate nell’Annex III
  • dal 29 settembre 2026 per tutte le altre imprese.

Conclusione

Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.

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