Regno Unito: CBAM al via nel 2027

Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.

Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.

Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?

Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio.
L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni.
Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.

Chi paga?

L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito.
In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto.
Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta.
Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.

La soglia di GBP 50’000: come funziona

Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale.
Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:

  • criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
  • criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.

Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione.
Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.

Emissioni effettive o valori standard

Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati.
Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche.
L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili.
È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura.
Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.

Quanto costerà l’UK CBAM?

L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS).
Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale.
Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM.
L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.

E se il carbonio è già stato pagato all’estero?

Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati.
Il principio è particolarmente rilevante per le merci provenienti da Paesi nei quali è già in vigore un sistema di carbon pricing: alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già pagato all’origine potrà essere considerato nella determinazione dell’importo dovuto nel Regno Unito.
Non si tratterà tuttavia di un riconoscimento automatico. Sarà necessario verificare che il prezzo del carbonio sia stato effettivamente pagato nell’ambito di un sistema di carbon pricing che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa britannica e disporre della documentazione richiesta. Le autorità britanniche hanno inoltre previsto specifiche procedure di verifica delle informazioni relative a tale prezzo. Per le aziende svizzere diventerà quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare gli eventuali prezzi del carbonio già pagati lungo la catena produttiva.

UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse

Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema.
L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative.
Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC.
Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità.
Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative.
Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.

Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting.
Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali.
Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore.
In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:

  • i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
  • chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
  • il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
  • la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
  • l’eventuale prezzo del carbonio già sostenuto e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
  • le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.

Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.

Link utili

Carbon border adjustment mechanism (CBAM): Policy Summary – GOV.UK

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Monica Zurfluh
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USA: oltre i dazi, nuovi strumenti per governare le importazioni

Prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla produzione negli Stati Uniti: un recente provvedimento sul polisilicio mostra come Washington stia affiancando ai dazi nuovi strumenti per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento. Un’evoluzione da seguire anche al di là dei prodotti direttamente interessati.

Dall’inizio della seconda Amministrazione Trump, i dazi sono tornati prepotentemente al centro della politica commerciale statunitense. Acciaio, alluminio, rame, automobili, semiconduttori e altri prodotti strategici sono stati interessati da misure adottate, in particolare, sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di intervenire sulle importazioni quando queste sono ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale.
Un recente provvedimento sul polisilicio suggerisce tuttavia che, per comprendere la direzione della politica commerciale americana, non sia più sufficiente guardare alle sole aliquote doganali.
Il 6 agosto 2026 il Presidente Donald Trump ha disposto nuove misure sulle importazioni di polisilicio e di determinati prodotti derivati. Il provvedimento combina infatti diversi strumenti: dazi, prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Il polisilicio diventa così un interessante caso concreto per osservare un approccio alla gestione delle importazioni che si fa sempre più articolato.

Dal dazio al prezzo minimo

La novità più interessante è l’introduzione, dal 4 dicembre 2026, di un Minimum Import Price (MIP) per il polisilicio e alcuni suoi derivati.
Con il MIP, l’attenzione non è più rivolta unicamente al dazio applicabile all’importazione: entra in gioco anche il prezzo al quale il prodotto importato può essere commercializzato sul mercato statunitense.
Nel caso concreto, i prezzi minimi sono fissati a 21 dollari/kg per il polisilicio, 100 dollari/kg per lingotti e wafer, 0,22 dollari/watt per le celle solari e 0,38 dollari/watt per i moduli solari. Il Department of Commerce potrà adeguare periodicamente questi valori in funzione delle condizioni di mercato.
L’importatore dovrà certificare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) che la prima vendita a condizioni di mercato negli Stati Uniti avverrà a un prezzo pari o superiore al MIP applicabile. Qualora il valore dichiarato all’importazione sia inferiore alla soglia stabilita, la differenza sarà riscossa sotto forma di dazio specifico.
Il prezzo minimo diventa quindi uno strumento per incidere direttamente sulle condizioni economiche alle quali un prodotto estero accede al mercato americano.

Dai price floors al MIP: un percorso già iniziato

Il concetto non compare improvvisamente con il polisilicio.
Nel gennaio 2026, nell’ambito di un altro provvedimento adottato ai sensi della Sezione 232 relativo ai minerali critici lavorati e ai loro derivati, l’Amministrazione Trump aveva già indicato le soglie minime di prezzo (price floors) tra gli strumenti da promuovere nei negoziati con i partner commerciali.
L’obiettivo dichiarato era contrastare pratiche e condizioni di mercato considerate distorsive e rafforzare catene di approvvigionamento strategiche. Il Presidente si era inoltre riservato la possibilità di adottare ulteriori misure qualora gli accordi negoziati non fossero stati conclusi o si fossero rivelati inefficaci.
Il provvedimento sul polisilicio segna un ulteriore passo: il principio del prezzo minimo si traduce ora in un meccanismo operativo applicato alle importazioni.
È un’evoluzione da seguire con attenzione. Se strumenti analoghi dovessero essere adottati in altri settori strategici, per un esportatore la domanda non sarebbe più soltanto “quale dazio si applica?”, ma anche “esiste un prezzo minimo da rispettare?”.

Sotto osservazione anche l’accumulo preventivo di scorte

Il provvedimento interviene anche su un comportamento tipico in vista dell’introduzione di nuove restrizioni commerciali: anticipare le importazioni per costituire scorte prima della loro entrata in vigore.
Il Department of Commerce è incaricato di monitorare le importazioni nel periodo precedente al 4 dicembre 2026. Qualora accerti che un’impresa sta accumulando polisilicio o prodotti derivati prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potrà, in coordinamento con la CBP, limitarne le importazioni, comprese quelle delle sue affiliate.
Anche la gestione dei depositi doganali richiede attenzione. Le nuove misure si applicheranno infatti alle merci immesse in consumo o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 4 dicembre.
Il messaggio per gli operatori è significativo: anche tempi di spedizione, gestione delle scorte e modalità di ingresso delle merci negli Stati Uniti possono diventare elementi della politica di controllo delle importazioni.

La politica commerciale come leva per l’onshoring

La strategia americana non riguarda però soltanto ciò che entra negli Stati Uniti. Riguarda anche ciò che vi viene prodotto.
Il provvedimento prevede infatti un programma attraverso il quale le imprese potranno sottoporre al Department of Commerce degli onshoring plans per sviluppare capacità produttive negli Stati Uniti nel settore del polisilicio, dei lingotti, dei wafer e delle celle.
I progetti approvati potranno beneficiare di un trattamento favorevole per determinate importazioni, a condizione che vengano rispettati gli impegni assunti in termini di capacità produttiva americana.
Il confine tra politica commerciale e politica industriale diventa quindi sempre più sottile: gli strumenti applicati alle importazioni vengono utilizzati anche per influenzare le decisioni di investimento e favorire la localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Un approccio che si è osservato anche in altri interventi nell’ambito della Sezione 232 da parte dell’Amministrazione Trump, nei quali l’accesso a trattamenti tariffari più favorevoli viene collegato, in forme diverse, al rafforzamento della capacità produttiva americana.

Un modello da condividere con i partner?

Un altro elemento merita attenzione perché amplia ulteriormente la portata del MIP.
Il provvedimento contempla la possibilità di modificare l’applicazione dei prezzi minimi e dei dazi nei confronti di partner commerciali che abbiano concluso accordi con gli Stati Uniti e adottino misure di regolazione delle importazioni sostanzialmente equivalenti e modellate sul sistema americano dei MIP.
Il prezzo minimo potrebbe quindi assumere una funzione che va oltre la protezione della frontiera statunitense: diventare uno strumento attorno al quale Washington cerca di costruire forme di coordinamento con i propri partner.
Anche in questo caso esiste un precedente. Nel già citato provvedimento del gennaio 2026 gli Stati Uniti avevano indicato l’intenzione di promuovere l’adozione di price floors per i minerali critici attraverso accordi con Paesi alleati e partner commerciali.

Per le imprese, non basta più chiedersi “quanto è il dazio?”

Il polisilicio rappresenta per ora un caso specifico e sarebbe prematuro concludere che prezzi minimi e misure analoghe diventeranno strumenti generalizzati della politica commerciale americana.
Il provvedimento indica però una direzione da monitorare.
Dazi, prezzi minimi, controlli sui flussi commerciali, misure contro l’accumulo preventivo delle scorte e incentivi all’onshoring possono essere combinati per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento.
Per le imprese che esportano negli Stati Uniti, il monitoraggio della politica commerciale potrebbe quindi richiedere uno sguardo più ampio. Alla classificazione tariffaria, all’origine della merce e all’aliquota applicabile possono aggiungersi altre domande: esiste un prezzo minimo? Quali obblighi incombono sull’importatore? Le merci già spedite o depositate sono interessate? Un aumento preventivo delle importazioni può essere oggetto di intervento? Sono previsti incentivi o condizioni collegati alla produzione negli Stati Uniti?
Il recente provvedimento sul polisilicio è quindi interessante non soltanto per le aziende direttamente coinvolte nella relativa filiera. È anche un esempio concreto di come gli Stati Uniti stiano ampliando gli strumenti utilizzati per governare le importazioni e, più in generale, le scelte di produzione e investimento delle imprese.

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Dazi USA sui prodotti farmaceutici: cosa cambia dal 31 luglio

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi dazi della Sezione 232 su farmaci brevettati e ingredienti. Dal 31 luglio 2026 scattano i nuovi obblighi dichiarativi per tutti gli importatori delle merci interessate, mentre l’applicazione dei dazi segue due tempistiche: dal 31 luglio per i prodotti delle aziende indicate nell’Allegato III e dal 29 settembre per quelli delle altre aziende. Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime è applicabile, il riferimento è un’aliquota complessiva del 15%, fatti salvi esenzioni e trattamenti più favorevoli.

Lo scorso 3 aprile, nell’articolo Dazi USA sui prodotti farmaceutici, abbiamo illustrato le misure introdotte dagli Stati Uniti con il Proclama 11020 del 2 aprile 2026, adottato nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act.

Il nuovo regime riguarda i farmaci brevettati e gli ingredienti farmaceutici e prevede trattamenti differenziati in funzione del prodotto, dell’origine e dell’azienda produttrice.

Le istruzioni operative CSMS #69395344 pubblicate dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) il 30 luglio 2026 chiariscono ora come applicare concretamente le nuove misure alle importazioni negli Stati Uniti, precisando in particolare gli obblighi dichiarativi, i codici del Capitolo 99 da utilizzare e la gestione delle due date chiave del 31 luglio e del 29 settembre 2026.

31 luglio: dazi per le aziende dell’Allegato III, nuovi obblighi per tutti

Dal 31 luglio 2026, il regime della Sezione 232 diventa applicabile ai prodotti delle aziende elencate nell’Allegato III del Proclama.

La stessa data è però rilevante anche per tutte le altre aziende: dal 31 luglio, infatti, gli importatori delle merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli HTSUS 29 e 30 devono indicare il pertinente codice del Capitolo 99, indipendentemente dall’azienda produttrice.

Per i prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III, dal 31 luglio al 28 settembre 2026 deve essere utilizzato il codice HTSUS 9903.04.61, che prevede un dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

In altre parole, dal 31 luglio cambiano le modalità dichiarative per tutti, mentre l’applicazione del nuovo dazio resta differenziata in funzione dell’azienda produttrice.

29 settembre: il regime si estende alle altre aziende

Dal 29 settembre 2026, il regime tariffario diventa applicabile anche ai prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III.

Prodotti di origine svizzera: aliquota complessiva del 15%

Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime della Sezione 232 è applicabile, il riferimento è il codice 9903.04.62.

Le istruzioni della CBP confermano un aspetto importante: il 15% rappresenta l’aliquota complessiva, risultante dalla combinazione del dazio ordinario della “Column 1” e del dazio della Sezione 232. Non si tratta quindi necessariamente di un dazio aggiuntivo del 15%.

Se, ad esempio, il dazio ordinario fosse del 5%, la componente della Sezione 232 porterebbe l’aliquota complessiva al 15%, anziché determinare un onere totale del 20%.

Esenzioni e trattamenti specifici

Il 15% non si applica indistintamente a tutti i prodotti di origine svizzera. Il Proclama e le istruzioni operative della CBP prevedono infatti diversi trattamenti specifici e fattispecie con dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

Tra i codici del Capitolo 99 potenzialmente rilevanti figurano:

  • 9903.04.65 – prodotti delle aziende indicate nell’Allegato II che soddisfano le condizioni degli accordi previsti con il U.S. Department of Commerce: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.66 – specifiche categorie e utilizzi previsti dalla misura: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.67 – farmaci generici e relativi ingredienti: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.69 – merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli 29 e 30 che non costituiscono “pharmaceutical articles” ai fini della misura: 0% di dazio aggiuntivo.

Qualora un prodotto possa beneficiare di più aliquote previste dal regime, le istruzioni della CBP precisano che si applica l’aliquota più bassa.

Cosa dovrebbero verificare le aziende?

Con l’entrata in applicazione delle nuove regole, per gli esportatori svizzeri diventa importante verificare con l’importatore statunitense e il customs broker:

  • la classificazione HTSUS del prodotto e la sua inclusione nel campo di applicazione della misura;
  • la natura del prodotto e l’eventuale applicabilità di un’esenzione;
  • l’eventuale presenza dell’azienda produttrice nell’Allegato III, che determina la data di applicazione del regime;
  • l’origine della merce;
  • l’eventuale presenza dell’azienda nell’Allegato II e l’applicabilità del relativo trattamento;
  • il corretto codice del Capitolo 99 da indicare nella dichiarazione d’importazione.

Per le aziende non elencate nell’Allegato III, il periodo fino al 28 settembre 2026 rappresenta quindi una fase transitoria utile per verificare classificazione, origine, eventuali esenzioni e corretto codice del Capitolo 99 in vista dell’estensione del regime.


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Stati Uniti: nuovi dazi Sezione 301 dal 24 luglio 2026

Dal 24 luglio 2026 gli Stati Uniti applicano un nuovo regime tariffario adottato nell’ambito delle indagini condotte ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 in materia di lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento globali. Per i prodotti di origine svizzera si applica un dazio complessivo del 12.5%, ma restano da verificare esclusioni, origine della merce e altre misure eventualmente applicabili.


In breve

  • dal 24 luglio 2026 gli Stati Uniti applicano nuovi dazi ai sensi della Sezione 301 nei confronti di 60 economie, tra cui la Svizzera;
  • per i prodotti di origine svizzera il dazio complessivo (MFN + Sezione 301) è limitato al 12.5%, grazie a un trattamento differenziato riconosciuto anche a Giappone e Corea del Sud;
  • sono previste numerose esclusioni, dettagliate negli Allegati I e II del Notice of Action dell’USTR, che le imprese dovrebbero verificare attentamente;
  • il limite del 12.5% non costituisce un tetto assoluto: possono continuare ad applicarsi altre misure commerciali, quali dazi antidumping, dazi compensativi o altre misure tariffarie;
  • il nuovo regime non prevede una scadenza automatica e deve pertanto essere considerato nella pianificazione commerciale di medio-lungo termine;
  • restano inoltre da monitorare i possibili sviluppi dell’indagine statunitense sulla sovraccapacità produttiva (“structural excess capacity”) o a livello settoriale.

Il contesto: dalle indagini sul lavoro forzato ai nuovi dazi

Nel marzo 2026 l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) ha avviato una serie di indagini nei confronti di 60 economie, sostenendo che tali Paesi non avrebbero adottato misure sufficienti per impedire l’importazione o la commercializzazione di beni prodotti mediante lavoro forzato. Le indagini sono state condotte ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974, uno strumento che consente all’amministrazione statunitense di adottare contromisure commerciali nei confronti di pratiche considerate ingiuste o discriminatorie. Al termine delle indagini, l’amministrazione Trump ha deciso di introdurre nuovi dazi aggiuntivi compresi tra il 10% e il 12,5%. Le misure sono state formalmente adottate dall’USTR mediante un “Notice of Action” pubblicato nel Federal Register il 23 luglio 2026 ed entrate in vigore il 24 luglio 2026.

Svizzera: dazio complessivo limitato al 12,5%

La Svizzera beneficia di un trattamento differenziato rispetto alla maggior parte delle economie interessate.
Il nuovo dazio della Sezione 301 non si aggiunge integralmente ai dazi ordinari statunitensi, ma viene applicato soltanto nella misura necessaria affinché il dazio complessivo (MFN + Sezione 301) raggiunga il 12.5%.
In pratica:

Dazio MFN USADazio totale applicabile
0%12.5%
3%12.5%
12.5% o superioreinvariato

È opportuno evidenziare che questo tetto massimo è inferiore al limite complessivo del 15% previsto dalla Dichiarazione congiunta del novembre 2025.

Il tetto massimo del 12.5% è riconosciuto anche a Giappone e Corea del Sud. Il nuovo regime distingue infatti diversi gruppi di Paesi:

Economia di origineRegime applicabile
Svizzera, Giappone, Corea del SudDazio complessivo fino al 12.5%
UE e TaiwanDazio complessivo fino al 10%
Canada, Regno Unito, India, Indonesia, Messico e altri Paesi elencati dall’USTRDazio aggiuntivo del 10%
Cina, Vietnam, Thailandia, Brasile, Australia, Israele, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica e altre economie interessate dall’indagineDazio aggiuntivo del 12.5%

Il limite del 12.5% non è un tetto assoluto

È importante sottolineare che il limite del 12.5% riconosciuto alla Svizzera si applica esclusivamente alla combinazione tra

  • il dazio MFN ordinario e
  • il nuovo dazio introdotto nell’ambito dell’indagine Sezione 301 sul lavoro forzato.

Non si tratta quindi di un limite massimo al carico doganale complessivo che può gravare su un prodotto all’importazione negli Stati Uniti.
Le autorità statunitensi hanno infatti chiarito che i nuovi dazi possono coesistere con altre misure di difesa commerciale già in vigore, quali dazi antidumping, dazi compensativi, altri dazi adottati ai sensi della Sezione 301 o eventuali future misure commerciali. Le imprese dovrebbero pertanto valutare l’insieme delle disposizioni applicabili ai propri prodotti e non limitarsi a considerare il solo limite del 12.5%.
Fa eccezione, in linea generale, la normativa relativa ai dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232: i prodotti già soggetti a tali misure sono infatti esclusi dall’applicazione del nuovo dazio Sezione 301 sul lavoro forzato.

Entrata in vigore e merci in transito

Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti o prelevate da magazzino doganale a partire dalle 00:01 EDT del 24 luglio 2026 (06:01 ora svizzera).
È inoltre prevista una limitata eccezione per le merci già in transito prima di tale momento, purché importate negli Stati Uniti entro il 28 luglio 2026 e in grado di soddisfare le condizioni documentali previste dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Esclusioni da verificare attentamente

Le nuove misure non si applicano a tutti i prodotti. L’USTR ha infatti previsto una serie di esclusioni per beni la cui tassazione potrebbe causare carenze di approvvigionamento negli Stati Uniti, generare effetti negativi sull’economia americana oppure risultare inefficace rispetto agli obiettivi perseguiti dall’indagine. Come sopra evidenziato, sono inoltre esclusi i prodotti già soggetti ai dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232.
L’elenco dettagliato delle esclusioni è riportato nell’Allegato I (da pag. 73) e nell’Allegato II (Parte A e Parte D) (da pag. 137) del “Notice of Action” dell’USTR. Tra i prodotti interessati figurano, a titolo esemplificativo, determinate materie prime industriali, alcuni prodotti farmaceutici e relativi ingredienti, apparecchiature per la produzione di semiconduttori, taluni fertilizzanti e input agricoli, specifici prodotti alimentari, nonché alcune categorie di rottami metallici e materiali riciclati.
Le imprese esportatrici dovrebbero pertanto verificare attentamente la classificazione tariffaria HTSUS dei propri prodotti e confrontarla con le voci riportate negli allegati, poiché in alcuni casi l’esclusione può consentire di evitare integralmente l’applicazione del nuovo dazio.

Una misura senza scadenza

A differenza del precedente sovrapprezzo temporaneo del 10%, il nuovo regime Sezione 301 non prevede alcuna data di scadenza automatica.
Salvo future modifiche da parte dell’Amministrazione statunitense o dell’USTR, le nuove misure resteranno pertanto in vigore a tempo indeterminato e dovranno essere considerate nella pianificazione commerciale e finanziaria delle imprese.

Possibili ulteriori sviluppi

Il nuovo regime tariffario introdotto il 24 luglio potrebbe non rappresentare l’ultimo sviluppo della politica commerciale statunitense nei confronti della Svizzera. È infatti tuttora in corso una distinta indagine avviata dall’USTR ai sensi della Sezione 301, incentrata sulle problematiche legate alla sovraccapacità produttiva e alle possibili distorsioni della concorrenza internazionale. Anche la Svizzera figura tra le economie oggetto di esame e, sebbene al momento non siano state pubblicate conclusioni né proposte di intervento, le imprese esportatrici dovrebbero continuare a monitorare l’evoluzione del dossier.
Particolare attenzione merita inoltre il settore farmaceutico. Negli ultimi mesi Washington ha infatti annunciato diverse iniziative che potrebbero incidere sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, ma il quadro normativo non è ancora del tutto definito:

  • Per quanto riguarda i farmaci generici, il Presidente Trump ha recentemente annunciato su Truth il mantenimento di un dazio pari a 0% per i due anni successivi al 1° agosto 2026, seguito da un incremento al 100% per un anno e successivamente al 200%. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati pubblicati i provvedimenti attuativi necessari a definire con precisione i prodotti interessati, le eventuali esclusioni e le condizioni applicabili.
  • Diversa è la situazione dei farmaci protetti da brevetto e dei relativi ingredienti, già interessati dalle misure adottate nell’ambito della Sezione 232. Per tali prodotti, originari della Svizzera o del Liechtenstein, è generalmente previsto un dazio del 15%, salvo eventuali trattamenti specifici riconosciuti a singole aziende. Poiché i prodotti soggetti alla Sezione 232 sono esclusi dal nuovo regime Sezione 301 sul lavoro forzato, non si verifica in linea di principio un cumulo tra le due misure.

Cosa fare ora?

Le imprese esportatrici verso gli Stati Uniti dovrebbero verificare tempestivamente:

  • l’origine doganale dei prodotti esportati;
  • i codici tariffari HTSUS utilizzati negli USA;
  • il dazio MFN applicabile;
  • l’eventuale presenza di esclusioni;
  • la coesistenza con altre misure commerciali;
  • l’impatto sui contratti commerciali e sugli Incoterms®;
  • gli effetti sui margini e sulla politica dei prezzi.

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Istruzioni operative della CBP: CSMS # 69326983 – GUIDANCE: Section 301 Forced Labor Import Duties


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Convenzione PEM: permeabilità estesa

Con l’aggiornamento del 29 giugno 2026 della Circolare R-30, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recepito la decisione delle Parti contraenti della Convenzione PEM di prorogare la clausola di permeabilità, introducendo importanti chiarimenti sul regime transitorio applicabile alle regole di origine preferenziali.

La modifica interviene dopo che è emerso come numerose Parti contraenti necessitassero di più tempo per completare la ratifica della Convenzione PEM riveduta. Per evitare interruzioni nelle catene di approvvigionamento, è stato quindi deciso di mantenere la permeabilità anche dopo il 1° gennaio 2026. La circolare precisa, inoltre, che le prove di origine rese possibili da questa nuova interpretazione potranno essere rilasciate anche a posteriori, senza necessità di presentare giustificativi di origine e senza il pagamento di tasse.

Chiarimenti sul periodo transitorio

Con l’aggiornamento del 29 giugno, l’UDSC chiarisce ulteriormente il regime transitorio, prevedendo regole distinte per due diverse situazioni.

Per i prodotti originari secondo le precedenti regole PEM, accompagnati da una prova dell’origine rilasciata prima del 1° gennaio 2026 e presentata entro il relativo termine di validità, continua ad applicarsi un cumulo limitato della durata massima di tre anni dalla data di rilascio della prova dell’origine.

Una disciplina diversa è invece prevista per gli accordi di libero scambio che passeranno successivamente dalla “zona 2” alla “zona 1”. In tali casi, se la prova dell’origine è stata rilasciata secondo le vecchie regole PEM prima dell’entrata in vigore del nuovo regime ed è presentata entro il termine di validità previsto, il cumulo potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2028.

Maggiore certezza per gli operatori

Le modifiche chiariscono quindi il funzionamento del regime transitorio e garantiscono maggiore continuità alle catene di approvvigionamento durante la graduale adesione degli accordi di libero scambio alla Convenzione PEM riveduta. Le imprese dovranno tuttavia continuare a verificare, per ciascun accordo applicabile, se il partner commerciale appartenga alla zona 1 o alla zona 2, nonché il regime transitorio concretamente applicabile alle prove di origine utilizzate.


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Spedizioni di basso valore verso l’UE: dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole

A partire dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni dell’Unione europea applicabili alle spedizioni di basso valore, che prevedono l’abolizione della franchigia doganale per le merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione di un dazio forfettario. Una recente guida della Commissione europea fornisce importanti chiarimenti operativi, tra cui nuovi requisiti informativi destinati a interessare le aziende esportatrici svizzere (e non solo) nei prossimi mesi.

Come illustrato nel nostro approfondimento del 20 febbraio 2026, dal 1° luglio 2026 nell’UE sarà abolita l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Contestualmente diventerà applicabile il nuovo dazio forfettario di 3 euro, introdotto dalla riforma.
All’inizio di giugno, la Commissione europea ha pubblicato una guida contenente ulteriori precisazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni, nonché alcuni nuovi requisiti informativi che gli operatori sono invitati a considerare sin d’ora.

Il dazio forfettario è applicato per item, non per spedizione

L’importo di 3 euro non è dovuto per ciascuna spedizione, bensì per ciascun goods item dichiarato.
Ai fini doganali, un goods item corrisponde a una riga della dichiarazione comprendente merci che condividono le caratteristiche previste dalla normativa, in particolare la stessa classificazione tariffaria e, ove pertinente, gli altri elementi richiesti per poter essere dichiarate congiuntamente.
Ne consegue che una medesima spedizione contenente prodotti appartenenti a differenti voci tariffarie potrà essere soggetta all’applicazione di più dazi forfettari. Lo stesso vale qualora prodotti classificati nella medesima voce tariffaria debbano essere dichiarati separatamente, ad esempio in ragione della diversa origine.

Il regime forfettario non tiene conto dell’origine preferenziale

La guida precisa inoltre che l’applicazione del dazio forfettario esclude il ricorso al trattamento tariffario preferenziale previsto dagli accordi di libero scambio. Pertanto, anche qualora le merci soddisfino le regole di origine previste da un accordo preferenziale, il dazio forfettario di 3 euro rimane dovuto.
Gli operatori dovrebbero quindi valutare caso per caso quale modalità di determinazione del dazio risulti economicamente più conveniente, tenendo conto che, per alcune categorie di prodotti, potrebbe risultare preferibile ricorrere alla procedura ordinaria e beneficiare dell’eventuale trattamento tariffario preferenziale.

Nuovi Product Identifiers dal 1° novembre 2026

La guida introduce inoltre nuovi requisiti informativi destinati a entrare progressivamente in vigore.
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 i nuovi Product Identifiers potranno essere trasmessi su base volontaria, mentre il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° novembre 2026.
Per ciascun prodotto dovranno essere comunicati specifici identificativi che ne consentano una più precisa individuazione. In particolare, la Commissione distingue tra:

  • identificativo del commerciante (merchant product identifier), ossia il codice attribuito al prodotto dal venditore o dal commerciante;
  • identificativo non standardizzato del produttore (non-standardised manufacturer product identifier), vale a dire il codice assegnato dal produttore o dal fornitore che non si basa su uno standard riconosciuto a livello internazionale;
  • identificativo standardizzato del produttore (standardised manufacturer product identifier), ossia un codice conforme a uno standard internazionale, quale ad esempio GTIN, EAN, UPC o ISBN.

Qualora il prodotto non disponga di un identificativo standardizzato, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella dichiarazione doganale.
La Commissione ha previsto un periodo transitorio di quattro mesi per consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente i propri sistemi informatici e le procedure di dichiarazione.

Le imprese sono invitate a prepararsi

In vista dell’entrata in vigore della riforma, è opportuno che le imprese che esportano verso consumatori nell’Unione europea verifichino con i propri spedizionieri, rappresentanti doganali e fornitori di software la corretta implementazione delle nuove procedure, prestando particolare attenzione anche ai nuovi requisiti informativi che diventeranno obbligatori dal 1° novembre 2026.

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Origine preferenziale: precisazioni dell’UDSC per India e Regno Unito

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recentemente pubblicato due precisazioni in materia di origine preferenziale riguardanti, da un lato, la validità formale dei certificati di origine previsti dall’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e l’India (TEPA) e, dall’altro, le condizioni applicabili al cumulo dell’origine nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

TEPA AELS–India: chiarimenti sui certificati di origine

L’UDSC ha aggiornato le istruzioni relative alla validità formale delle prove d’origine preferenziale previste dal TEPA.
In particolare, viene confermato che, almeno per il momento, sono accettati i certificati di origine recanti la dicitura «electronic copy» o «physical copy». Non sono invece considerati validi i certificati contrassegnati dalla dicitura «draft».
L’UDSC precisa inoltre che le rubriche 9 e, se del caso, 10 del certificato devono essere sottoscritte, mediante firma elettronica oppure autografa, conformemente alle modalità previste per il rilascio del documento.
Queste precisazioni non modificano le regole d’origine del TEPA, ma chiariscono i requisiti formali applicabili ai certificati di origine rilasciati in India.

Svizzera–Regno Unito: chiarimenti sul cumulo dell’origine

L’UDSC ha inoltre aggiornato le indicazioni contenute nella circolare relative alle regole di origine applicabili nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, fornendo ulteriori precisazioni sul cumulo con materiali originari dell’Unione europea e della Turchia.

In particolare, viene chiarito che gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell’Unione europea o della Turchia, a condizione che tali materiali siano considerati originari ai sensi della Convenzione PEM o delle relative norme rivedute.

La precisazione ricorda tuttavia che la semplice riesportazione delle merci allo stato immutato (commercio diretto) non è ammessa. Affinché il cumulo possa essere applicato, i prodotti realizzati con tali materiali devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito una lavorazione che vada oltre le operazioni minime previste dall’Accordo commerciale tra i due Paesi.

Le indicazioni aggiornate risultano particolarmente rilevanti per le imprese che esportano verso il Regno Unito e che utilizzano nelle proprie filiere materiali originari dell’Unione europea o della Turchia.

Raccomandazioni per le imprese

Alla luce di queste precisazioni, le imprese interessate sono invitate a:

  • verificare la conformità formale dei certificati di origine ricevuti dall’India;
  • accertarsi che le condizioni applicabili al cumulo con materiali originari dell’Unione europea o della Turchia siano correttamente soddisfatte negli scambi con il Regno Unito;
  • riesaminare, ove necessario, le proprie procedure interne di gestione dell’origine preferenziale e la documentazione utilizzata a supporto delle dichiarazioni di origine.

Le indicazioni pubblicate dall’UDSC non introducono modifiche sostanziali alle regole di origine applicabili nei due accordi, ma forniscono chiarimenti utili per il corretto utilizzo delle preferenze tariffarie. Esse confermano l’importanza di un monitoraggio costante non solo degli sviluppi normativi, ma anche della prassi amministrativa in materia di origine preferenziale, settore nel quale anche precisazioni di carattere tecnico possono avere effetti concreti sull’accesso ai benefici previsti dagli accordi di libero scambio.

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USA: novità Section 232 per acciaio, alluminio e rame

Il 1° giugno 2026 la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo proclama che modifica ulteriormente il regime tariffario applicabile alle importazioni di acciaio, alluminio, rame e di numerosi prodotti derivati ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Pur non intervenendo sulle aliquote generali del 50%, 25% e 15% introdotte nell’aprile 2026, il provvedimento apporta una serie di modifiche mirate al funzionamento del regime tariffario Section 232, attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti interessate dalle misure, l’estensione del regime transitorio del 15% a ulteriori categorie di beni, la modifica delle regole relative al contenuto metallico statunitense e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche a determinati prodotti originari della Svizzera.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’8 giugno 2026.

Contesto

Con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2026, gli Stati Uniti hanno riorganizzato il regime tariffario Section 232 relativo ad acciaio, alluminio e rame attraverso una serie di allegati (Annex) che distinguono i prodotti interessati in funzione della loro natura e del livello di trasformazione.

Annex I-A – Prodotti di base, 50%

L’Annex I-A comprende principalmente metalli e prodotti strettamente collegati alla produzione metallurgica, inclusi numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 72 e 73 (ferro e acciaio), HS 74 (rame) e HS 76 (alluminio). In questa categoria rientrano, tra gli altri, semilavorati, profilati, lamiere, tubi e altri prodotti metallici di base.

Annex I-B – Prodotti derivati, 25%

L’Annex I-B comprende numerosi prodotti derivati e manufatti contenenti acciaio, alluminio o rame, appartenenti a molteplici filiere industriali e manifatturiere.

Annex II – Esclusioni

L’Annex II elenca le categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione dei dazi Section 232 e quindi non soggette alle aliquote aggiuntive previste da tale Section. In assenza di altre esenzioni specifiche, essi possono tuttavia rimanere soggetti al dazio aggiuntivo temporaneo del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, applicabile a numerose importazioni originarie della Svizzera.

Annex III – Regime transitorio, 15% fino al 31 dicembre 2027

L’Annex III comprende determinate categorie di macchinari e apparecchiature considerate rilevanti per la capacità produttiva e industriale degli Stati Uniti. Tra queste figurano numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 84 (macchinari e apparecchi meccanici) e HS 85 (apparecchiature elettriche), nonché alcune categorie dei capitoli HS 86 (settore ferroviario) e HS 87-89 (veicoli, mezzi speciali e determinate attrezzature di trasporto e industriali). Il regime agevolato previsto dall’Annex III si applica in via temporanea fino al 31 dicembre 2027. Salvo ulteriori modifiche normative, a partire dal 1° gennaio 2028 i prodotti interessati saranno soggetti al regime ordinario previsto per i prodotti derivati.

Le principali novità

Nuove categorie soggette ai dazi

Il provvedimento estende il campo di applicazione delle misure Section 232 ampliando l’elenco dei prodotti derivati inclusi nell’Annex I-B, che raccoglie numerosi manufatti e prodotti contenenti acciaio, alluminio o rame soggetti al relativo regime tariffario.

Tra le principali aggiunte figurano, tra gli altri, determinate scaffalature in acciaio (steel racks) e lastre litografiche in alluminio (aluminum lithographic plates), a conferma della volontà dell’Amministrazione statunitense di estendere progressivamente le misure anche a prodotti collocati più a valle nella catena del valore.

Annex I-C – Tetto massimo del 15% per prodotti originari di determinati Paesi, fino al 31 dicembre 2027

Una delle novità più rilevanti per gli esportatori svizzeri riguarda l’introduzione dell’Annex I-C, che prevede disposizioni specifiche applicabili a determinate categorie di prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito, del Giappone e di altri partner commerciali.

Per questi prodotti il dazio complessivo viene determinato partendo dal dazio doganale ordinario (Column 1 Duty Rate):

  • se tale dazio è inferiore al 15%, viene applicato un dazio aggiuntivo ai sensi della Section 232 fino a raggiungere un livello complessivo del 15%;
  • se invece il dazio ordinario è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo Section 232.

La misura si applica fino al 31 dicembre 2027.

Le imprese svizzere, ciò implica la necessità di verificare attentamente se i propri prodotti rientrano tra le voci tariffarie elencate nell’Annex I-C e quale sia il relativo trattamento doganale all’importazione negli Stati Uniti.

Ampliamento dell’Annex III (regime agevolato al 15%)

Il nuovo proclama amplia inoltre l’elenco dei prodotti inclusi nell’Annex III, che raccoglie le categorie di prodotti soggette ad un’aliquota ridotta del 15% fino al 31 dicembre 2027.

Le modifiche includono o sviluppano ulteriormente categorie dei capitoli HTSUS 84-89, quali:

  • macchinari agricoli;
  • attrezzature per il settore delle costruzioni;
  • apparecchiature per la movimentazione industriale e la logistica;
  • alcune componenti e sistemi HVAC destinati prevalentemente al settore residenziale;
  • ulteriori macchinari e attrezzature industriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare l’impatto dei dazi su investimenti e attività produttive considerate strategiche per l’economia statunitense.e.

Nuova soglia per il contenuto metallico statunitense

Il proclama modifica anche la definizione di prodotto realizzato “interamente” con acciaio, alluminio o rame di origine statunitense.

La soglia minima viene ridotta dal 95% all’85% in peso del contenuto metallico complessivo. Di conseguenza, un prodotto può beneficiare del trattamento previsto per il metallo statunitense anche qualora fino al 15% del contenuto di acciaio, alluminio o rame sia di origine estera.

Attenzione alla classificazione doganale

Le modifiche introdotte confermano e rafforzano una delle innovazioni principali della riforma di aprile 2026:

  • i dazi sono frequentemente calcolati sull’intero valore doganale del prodotto,
  • e non più unicamente sulla componente metallica.

In questo contesto, la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) assume un ruolo centrale per determinare il trattamento applicabile.

Occorre inoltre considerare l’interazione con il dazio temporaneo introdotto ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, pari al 10% ad valorem.

In linea generale:

  • i prodotti soggetti a Section 232 restano assoggettati esclusivamente al relativo regime tariffario;
  • i prodotti esclusi dalla Section 232 (ad esempio tramite Annex II) possono invece risultare soggetti al dazio del 10%,
  • salvo che non ricorra un’altra esclusione specifica.

La verifica combinata dei diversi regimi risulta quindi essenziale per determinare correttamente l’onere doganale complessivo.

Conclusioni

Il nuovo proclama esecutivo non modifica l’impianto generale della riforma Section 232 introdotta nell’aprile 2026, ma ne affina il funzionamento attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti, l’adeguamento delle regole di origine del contenuto metallico e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche ai prodotti originari della Svizzera.

Alla luce della crescente complessità del sistema, le imprese svizzere sono chiamate a:

  • verificare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti;
  • identificare l’allegato applicabile (Annex I-A, I-B, I-C, II o III);
  • valutare l’eventuale interazione con altri regimi tariffari statunitensi (in particolare Section 122).

Un approccio strutturato e aggiornato alla compliance doganale diventa quindi indispensabile per gestire correttamente l’accesso al mercato statunitense.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Updates Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports – The White House

CSMS # 68855869 – GUIDANCE: Further Adjusting the Tariff Regimes for Imports of Aluminum, Steel, and Copper Into the United States


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Ucraina: la Svizzera amplia le sanzioni contro Russia e Bielorussia

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ampliato le liste sanzionatorie nei confronti di Russia e Bielorussia, recependo parte delle misure previste dal 20° pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 maggio 2026 e interessano diversi ambiti rilevanti per le imprese: finanza, commercio internazionale, export control, shipping ed energia.

Nuove persone ed entità sanzionate

La Svizzera ha aggiunto 115 persone fisiche e giuridiche alle liste sanzionatorie, nei confronti delle quali si applicano il congelamento degli averi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. Per le persone fisiche è inoltre previsto il divieto di ingresso e di transito sul territorio svizzero. Le nuove designazioni riguardano soggetti legati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a persone coinvolte nella deportazione e nell’indottrinamento di minori ucraini.

Rafforzamento dei controlli all’export

Nel settore commerciale, 60 nuove società – incluse alcune con sede in Paesi terzi – sono state sottoposte a controlli rafforzati sulle esportazioni, con l’obiettivo di impedire la fornitura alla Russia di beni critici a potenziale impiego militare (dual-use). Le nuove restrizioni confermano la crescente attenzione verso i rischi di riesportazione e di aggiramento delle sanzioni attraverso intermediari o giurisdizioni terze.
Per le aziende esportatrici svizzere questo si traduce in obblighi concreti: è necessario rafforzare i processi di compliance, in particolare la due diligence sulle controparti, lo screening degli end user e il monitoraggio delle catene logistiche.

Misure contro la flotta ombra russa

Sul fronte dello shipping, la Svizzera si allinea alle misure europee contro la flotta ombra (shadow fleet) utilizzata per il trasporto di petrolio russo: 46 ulteriori navi sono state sottoposte a divieto completo di acquisto, vendita e prestazione di servizi, mentre sono stati revocati i divieti precedentemente applicati a 11 imbarcazioni. Due porti russi e un porto in un Paese terzo sono stati inoltre assoggettati a un divieto di transazione per la spedizione di prodotti petroliferi. Queste misure riguardano in modo particolare gli operatori attivi nello shipping, nel commodity trading, nel trade finance e nell’assicurazione marittima.

Nuove restrizioni finanziarie

In ambito finanziario, la Svizzera ha introdotto un divieto di transazione nei confronti di 20 banche russe e sette intermediari finanziari con sede in Paesi terzi, ritenuti responsabili di favorire l’elusione delle sanzioni. Dal 26 maggio 2026 è inoltre vietata la partecipazione a transazioni che coinvolgano la criptovaluta russa RUBx e il rublo digitale russo.

Possibili ulteriori sviluppi

Il Consiglio federale ha precisato che il 20° pacchetto sanzionatorio dell’UE include ulteriori misure — in ambito finanziario, energetico e commerciale — che saranno oggetto di valutazione nei prossimi mesi. Il quadro normativo è quindi destinato ad evolvere ulteriormente.
Le imprese svizzere attive sui mercati internazionali, in particolare nei settori del commercio, della finanza e della logistica, dovrebbero aggiornare i propri processi di compliance tenendo conto delle nuove designazioni e monitorare l’evoluzione del quadro sanzionatorio.

Fonte

Comunicato stampa del DEFR del 22.05.2026 “Ukraine: Switzerland expands its sanctions lists”.

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Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

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