Origine non preferenziale: nuovo obbligo UE dal 1° marzo 2027

Dal 1° marzo 2027 l’origine non preferenziale dovrà essere indicata sistematicamente nelle dichiarazioni di importazione nell’Unione europea, anche quando viene richiesto un trattamento tariffario preferenziale e l’origine non preferenziale coincide con quella preferenziale. Non cambiano le regole per determinare l’origine: viene meno una semplificazione che oggi consente, in questi casi, di non indicare separatamente il dato. Per le imprese svizzere diventa quindi importante verificare quale sia l’origine non preferenziale dei propri prodotti secondo le regole UE e assicurarsi che le informazioni necessarie possano essere messe a disposizione dell’importatore.

Cosa cambia esattamente il 1° marzo 2027?

Per comprendere la modifica occorre distinguere tra le regole che determinano l’origine non preferenziale di una merce e le regole che stabiliscono quali dati devono essere indicati nella dichiarazione doganale. Il cambiamento del 1° marzo 2027 riguarda il secondo aspetto: non cambiano i criteri per determinare l’origine non preferenziale, ma cambia l’obbligo di indicarla nella dichiarazione doganale di importazione nell’UE.

Il quadro normativo è basato sul Codice doganale dell’Unione (CDU, regolamento (UE) n. 952/2013). Gli articoli 59-61 disciplinano l’origine non preferenziale, mentre le relative modalità di applicazione sono precisate, in particolare, dagli articoli 31-36 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Lo stesso regolamento delegato disciplina, nel suo Allegato B, i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali. L’Allegato B, sostituito dal regolamento delegato (UE) 2024/249, identifica con l’elemento 16 08 000 000 – “Paese di origine” il dato relativo all’origine non preferenziale.

Per le dichiarazioni di immissione in libera pratica, questo dato è attualmente soggetto a una specifica condizione: deve essere indicato quando non viene applicato un trattamento preferenziale oppure quando il Paese di origine non preferenziale è diverso dal Paese di origine preferenziale. Ne consegue che, quando viene richiesto un trattamento tariffario preferenziale e i due Paesi di origine coincidono, il dato relativo all’origine non preferenziale può oggi essere omesso. Il regolamento delegato (UE) 2024/249 prevede tuttavia la soppressione di questa condizione a decorrere dal 1° marzo 2027. Da tale data, il Paese di origine non preferenziale dovrà quindi essere indicato anche quando viene richiesto un trattamento preferenziale e coincide con il Paese di origine preferenziale.

In concreto, se oggi una merce presenta:

  • origine preferenziale: Svizzera
  • origine non preferenziale UE: Svizzera

e viene richiesto il trattamento tariffario preferenziale, il dato relativo all’origine non preferenziale può non essere indicato separatamente. Se invece l’origine preferenziale è Svizzera, ma l’origine non preferenziale UE è un Paese terzo, le due origini sono diverse e quest’ultima deve già essere indicata.

Dal 1° marzo 2027, anche quando le due origini coincidono, dovranno essere indicati separatamente i relativi dati. Nell’esempio:

  • origine preferenziale: Svizzera
  • origine non preferenziale UE: Svizzera

La modifica riguarda quindi l’obbligo di indicazione del dato nella dichiarazione doganale, non le regole utilizzate per determinare l’origine non preferenziale. Queste ultime non cambiano, ma dal momento che il dato dovrà essere indicato sistematicamente diventa ancora più importante determinarlo correttamente secondo le regole applicabili nell’UE.

Quale origine non preferenziale va indicata nell’UE?

Per una merce importata nell’UE, il dato da indicare nella dichiarazione doganale deve riflettere l’origine non preferenziale determinata secondo le regole dell’Unione europea. Tale origine, utilizzata nell’UE anche ai fini dell’applicazione di misure di politica commerciale quali dazi antidumping, misure compensative e di salvaguardia, è infatti determinata secondo regole autonome dell’Unione. Per le imprese svizzere questo aspetto è particolarmente importante, poiché Svizzera e UE applicano proprie regole per determinarla e il risultato non è necessariamente identico.

In Svizzera, l’origine non preferenziale delle merci esportate è determinata sulla base dell’Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) e dell’Ordinanza del DEFR sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR; RS 946.311). Su richiesta dell’esportatore o del fornitore nazionale, gli uffici emittenti delle Camere di commercio e dell’industria competenti rilasciano le relative prove documentali dell’origine. Per una merce importata nell’UE deve invece essere determinata l’origine non preferenziale secondo le regole dell’Unione europea, che possono differire da quelle applicate nei Paesi terzi.

Un certificato d’origine non preferenziale rilasciato da una Camera di commercio svizzera attesta l’origine secondo le regole svizzere, ma non determina automaticamente quale sia l’origine non preferenziale della stessa merce ai fini dell’importazione nell’UE. Anche le autorità svizzere evidenziano questa distinzione: nei Paesi che, come l’Unione europea, determinano l’origine non preferenziale secondo le proprie regole, le prove documentali prodotte dal Paese esportatore non sono determinanti per stabilire l’applicazione delle misure di politica commerciale all’importazione.

In cosa differiscono concretamente le regole svizzere da quelle UE?

I due sistemi condividono alcuni principi, ma i criteri concretamente applicabili per attribuire l’origine non sono identici. Nel sistema svizzero, per le merci alla cui fabbricazione partecipano più Paesi, la normativa prevede, salvo regole specifiche applicabili al prodotto, criteri quali il valore dei materiali di origine estera, che non deve superare il 50% del prezzo franco fabbrica, oppure il cambiamento di voce SA. Per determinati prodotti sono inoltre previste specifiche regole di lista, mentre le disposizioni svizzere disciplinano anche le tolleranze e le lavorazioni considerate insufficienti.

Nell’UE non esiste invece una regola generale secondo cui una merce acquisisce l’origine del Paese di fabbricazione quando i materiali esteri non superano il 50% del prezzo franco fabbrica. Il principio fondamentale, previsto dall’articolo 60, paragrafo 2, del CDU, è quello dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo e che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Per determinati prodotti questo principio è concretizzato attraverso specifiche regole previste dalla normativa UE.

Ne consegue che un prodotto considerato di origine non preferenziale svizzera secondo le regole svizzere non è automaticamente di origine non preferenziale svizzera anche secondo le regole UE. Il risultato può coincidere, ma deve essere verificato applicando separatamente le regole pertinenti.

Come si determina l’origine non preferenziale UE?

Nel quadro attualmente applicabile, i principi fondamentali sono contenuti nell’articolo 60 del CDU, integrato dagli articoli 31-36 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La classificazione tariffaria della merce costituisce un punto di partenza essenziale, poiché consente di individuare la regola eventualmente applicabile. L’articolo 60 distingue due situazioni.

1. Merci interamente ottenute in un solo Paese

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio. L’articolo 31 del regolamento delegato 2015/2446 precisa quali merci rientrano in questa categoria: vi figurano, tra l’altro, prodotti minerari estratti nel Paese, prodotti vegetali ivi raccolti, animali ivi nati e allevati e i prodotti da essi ottenuti, determinati prodotti della caccia e della pesca, rifiuti e scarti, nonché merci ottenute esclusivamente a partire da prodotti interamente ottenuti.

2. Produzione che coinvolge più Paesi

Quando alla produzione partecipano due o più Paesi, l’articolo 60, paragrafo 2, attribuisce l’origine al Paese o territorio nel quale le merci hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

L’applicazione di questo principio richiede di considerare diversi elementi.

  • Lavorazione sostanziale: occorre valutare le lavorazioni subite dai materiali impiegati e stabilire se quelle effettuate nell’ultimo Paese di produzione siano sufficienti a conferire l’origine.
  • Giustificazione economica: l’articolo 33 del regolamento delegato disciplina i casi in cui una lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata, in particolare quando, sulla base dei fatti disponibili, risulta che lo scopo dell’operazione era quello di evitare l’applicazione di determinate misure dell’UE.
  • Operazioni minime: l’articolo 34 individua una serie di lavorazioni che non conferiscono origine, tra cui determinate operazioni di conservazione, operazioni semplici quali vagliatura, cernita, lavaggio o taglio, cambiamenti di imballaggio, semplici operazioni di condizionamento, apposizione di marchi ed etichette e semplice assemblaggio di parti.

Per applicare concretamente questi principi occorre verificare se la merce rientra nell’Allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che contiene specifiche regole di origine non preferenziale per determinate categorie di prodotti, individuate in base alla loro classificazione tariffaria. Per tali prodotti, l’articolo 32 stabilisce che l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si considera avvenuta nel Paese o territorio in cui è soddisfatta la regola primaria prevista dall’Allegato. Per i prodotti non contemplati dall’Allegato, la determinazione dell’origine avviene invece applicando direttamente il principio dell’articolo 60, paragrafo 2.

  • Prodotti contemplati dall’Allegato 22-01
    L’origine è determinata applicando le specifiche regole previste per la relativa categoria merceologica. Le regole primarie variano a seconda del prodotto e possono prevedere, ad esempio, un cambiamento di classificazione tariffaria, l’esecuzione di una specifica lavorazione oppure il rispetto di un determinato criterio di valore. Opera inoltre il principio di assorbimento: quando un materiale ha acquisito l’origine in un determinato Paese, esso viene considerato originario di tale Paese nelle successive lavorazioni. Se la regola primaria applicabile non è soddisfatta, trova applicazione la relativa regola residuale che, a seconda del prodotto, può attribuire l’origine al Paese dal quale proviene la parte prevalente dei materiali, determinata sulla base del valore o del peso.
  • Prodotti non contemplati dall’Allegato 22-01
    L’origine deve essere determinata caso per caso, applicando il principio dell’ultima trasformazione sostanziale dell’articolo 60, paragrafo 2. Per favorire un’applicazione uniforme, la Commissione europea ha elaborato specifiche regole di lista non giuridicamente vincolanti, organizzate secondo la classificazione della Nomenclatura combinata, che costituiscono uno strumento di orientamento per l’interpretazione e l’applicazione del principio dell’ultima trasformazione sostanziale.

Chi è responsabile dell’origine dichiarata nell’UE?

La Commissione europea precisa che l’origine non preferenziale costituisce un dato obbligatorio della dichiarazione di immissione in libera pratica e che il dichiarante è responsabile della corretta determinazione dell’origine. Il dichiarante deve pertanto disporre delle informazioni necessarie sulle lavorazioni effettuate nell’ultimo Paese di produzione delle merci. La responsabilità nei confronti della dogana UE ricade quindi sul dichiarante nell’Unione europea.

Ciò non significa tuttavia che l’esportatore svizzero non abbia alcun ruolo: l’importatore può infatti dipendere dalle informazioni detenute dal produttore o esportatore per determinare correttamente l’origine e, se richiesto dalla dogana, fornire gli elementi necessari a sostenerla. In pratica, il flusso informativo può essere così sintetizzato:

produttore/esportatore svizzero à informazioni sulla produzione e sui materiali à importatore/dichiarante UE à determinazione e dichiarazione dell’origine non preferenziale secondo le regole UE.

Come si comprova l’origine non preferenziale nell’UE?

A differenza del sistema svizzero, nel quale le Camere di commercio e dell’industria possono rilasciare prove documentali dell’origine non preferenziale sulla base della normativa svizzera, la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’importazione nell’UE non comporta, come regola generale, il rilascio di un apposito certificato secondo le regole UE.

Il dichiarante deve essere in grado di sostenere l’origine indicata nella dichiarazione doganale con elementi probatori adeguati. L’articolo 61 del CDU consente infatti alle autorità doganali, in caso di richiesta, di esigere dal dichiarante la prova dell’origine dichiarata e, qualora sussistano ragionevoli dubbi, ulteriori elementi necessari a verificarla.

Il cambiamento del 1° marzo 2027 non introduce quindi un nuovo obbligo di certificazione: rende sistematica l’indicazione dell’origine non preferenziale nella dichiarazione doganale. Per l’esportatore svizzero diventa pertanto importante poter fornire all’importatore le informazioni necessarie affinché l’origine possa essere correttamente determinata secondo le regole UE e, se richiesto, giustificata nei confronti delle autorità doganali.

Cosa dovrebbero fare concretamente le imprese svizzere?

Dal 1° marzo 2027 l’esportatore svizzero dovrebbe essere in grado di mettere a disposizione dell’importatore le informazioni necessarie per determinare correttamente l’origine non preferenziale secondo le regole UE e, ove opportuno, il dato relativo all’origine così determinata, affinché possa essere indicato nella dichiarazione doganale e, se richiesto, adeguatamente sostenuto.

A seconda del prodotto e della regola applicabile, possono essere rilevanti:

  • la classificazione tariffaria del prodotto;
  • la descrizione del processo produttivo e i Paesi nei quali vengono effettuate le diverse lavorazioni;
  • la classificazione tariffaria e l’origine dei materiali utilizzati;
  • il valore o il peso dei materiali, quando rilevanti ai fini della regola applicabile;
  • il prezzo franco fabbrica, ove necessario;
  • la distinta base e altra documentazione produttiva utile a ricostruire la determinazione dell’origine.

Ciò non significa che tutte queste informazioni debbano essere trasmesse con ogni spedizione. L’impresa dovrebbe però disporre degli elementi necessari e definire con il cliente/importatore un flusso informativo adeguato, tenendo conto anche della riservatezza delle informazioni produttive. Per le imprese che esportano regolarmente gli stessi prodotti nell’UE può essere opportuno effettuare preventivamente una mappatura dell’origine non preferenziale secondo le regole UE per prodotto o codice tariffario, documentando la regola applicata e prevedendo un riesame quando cambiano il processo produttivo, la distinta base, l’origine o il valore dei materiali oppure la normativa applicabile.

Per le imprese che già determinano correttamente l’origine non preferenziale dei propri prodotti secondo le regole UE e dispongono di queste informazioni, l’adeguamento al nuovo obbligo dovrebbe essere prevalentemente procedurale e operativo. Occorre in particolare assicurarsi che il dato possa essere gestito e trasmesso sistematicamente lungo il processo di esportazione verso l’UE, verificando:

  • che origine preferenziale, origine non preferenziale secondo le regole svizzere e origine non preferenziale secondo le regole UE siano correttamente distinte nei processi e nei dati aziendali;
  • che ERP, sistemi gestionali e anagrafiche prodotto consentano di registrare e gestire separatamente il dato relativo all’origine non preferenziale UE;
  • che il dato possa essere trasmesso correttamente all’importatore o agli altri soggetti coinvolti nello sdoganamento nell’UE;
  • che eventuali procedure interne, istruzioni di spedizione e interfacce con spedizionieri o rappresentanti doganali siano adeguate al nuovo obbligo.

E in caso di dubbio sull’origine?

Per situazioni complesse o economicamente rilevanti, l’ordinamento UE mette a disposizione l’Informazione vincolante in materia di origine – IVO (Binding Origin Information, BOI), una decisione adottata dall’autorità doganale di uno Stato membro in merito all’origine preferenziale o non preferenziale di una determinata merce. La decisione è vincolante, per quanto riguarda la determinazione dell’origine, per il titolare e per le autorità doganali dell’UE ed è, di regola, valida per tre anni.

La richiesta può essere presentata anche da un operatore economico stabilito al di fuori dell’UE, quindi anche da un’impresa svizzera; in tal caso il richiedente deve disporre di un numero EORI.

Non si tratta di uno strumento obbligatorio né da utilizzare necessariamente per ogni prodotto, ma può essere valutato quando la determinazione dell’origine presenta particolari difficoltà o dall’origine dipendono conseguenze economiche rilevanti.

Dal 2027 verso il nuovo Codice doganale dell’Unione

Il cambiamento del 1° marzo 2027 deve essere tenuto distinto dalla più ampia riforma del sistema doganale europeo. Il nuovo regolamento (UE) 2026/2108 istituisce un nuovo Codice doganale dell’Unione, l’Autorità doganale dell’UE e il futuro EU Customs Data Hub, ma non costituisce la base giuridica della modifica del 1° marzo 2027. Quest’ultima deriva dal regolamento delegato (UE) 2024/249 e riguarda i requisiti in materia di dati applicabili alla dichiarazione doganale.

Il nuovo Codice mantiene la distinzione tra origine non preferenziale e preferenziale e conserva i principi fondamentali per la determinazione dell’origine non preferenziale. Inoltre, l’articolo 284 prevede espressamente che gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del precedente Codice continuino ad applicarsi fino alla loro sostituzione o abrogazione mediante nuovi atti della Commissione.

Parallelamente, il futuro sistema doganale sarà progressivamente basato sulla comunicazione e condivisione dei dati attraverso l’EU Customs Data Hub. Si tratta quindi di interventi normativi distinti, che si inseriscono tuttavia in un’evoluzione più ampia verso una gestione doganale sempre più basata su dati strutturati, corretti e disponibili per via elettronica.

In sintesi

Dal 1° marzo 2027 non cambiano le regole UE per determinare l’origine non preferenziale: cambia l’obbligo di indicazione del dato nella dichiarazione doganale. Anche quando viene richiesto un trattamento preferenziale e l’origine preferenziale e quella non preferenziale coincidono, l’origine non preferenziale dovrà essere indicata.

Per le imprese svizzere ciò non comporta, come regola generale, un nuovo obbligo di certificazione dell’origine. Significa invece verificare quale sia l’origine non preferenziale risultante dall’applicazione delle regole UE e assicurarsi che l’importatore disponga delle informazioni necessarie per dichiararla e, se richiesto, sostenerla. Un certificato d’origine rilasciato da una Camera di commercio svizzera attesta l’origine secondo le regole svizzere, ma non determina automaticamente l’origine non preferenziale ai fini dell’importazione nell’UE.

Per un’impresa svizzera che esporta nell’UE, la domanda centrale in vista del 1° marzo 2027 non è quindi semplicemente “Disponiamo di un certificato d’origine svizzero?”, ma piuttosto “Qual è l’origine non preferenziale del nostro prodotto secondo le regole UE e siamo in grado di fornire all’importatore le informazioni necessarie per dichiararla e sostenerla?”

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
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Trade compliance: orientarsi in un quadro sempre più complesso

Controlli all’esportazione, sanzioni, rischi di elusione, normative straniere, software e tecnologie: la Cc-Ti mette a disposizione delle imprese un nuovo dossier online per orientarsi tra verifiche e adempimenti che accompagnano sempre più spesso le operazioni internazionali.

L’accesso ai mercati non dipende più soltanto da dazi, accordi di libero scambio e formalità doganali. Prima di concludere un’operazione internazionale, le imprese possono essere chiamate a verificare anche che cosa viene trasferito, chi sono i soggetti coinvolti, quale sia la destinazione effettiva e come il prodotto, il software o la tecnologia saranno utilizzati.

Negli ultimi anni questo quadro si è fatto più articolato. Ai tradizionali controlli all’esportazione e alle sanzioni si affiancano una crescente attenzione ai rischi di aggiramento delle restrizioni, alla provenienza di componenti e tecnologie, ai trasferimenti immateriali e alle catene di fornitura, insieme alle nuove politiche di sicurezza economica. In determinate circostanze, inoltre, anche normative straniere possono assumere rilievo per operazioni di imprese svizzere.

È in questo contesto che nasce il nuovo dossier online della Cc-Ti dedicato alla trade compliance: uno strumento pensato non per sostituire l’analisi specialistica della singola operazione, ma per aiutare le aziende a individuare le domande giuste, riconoscere gli elementi che richiedono un approfondimento e organizzare meglio le verifiche interne.

Dalla domanda pratica all’approfondimento

Il dossier si può consultare anche per singolo tema. Si parte dalle verifiche essenziali da effettuare prima di assumere un impegno commerciale per approfondire poi i controlli alle esportazioni, le sanzioni, gli effetti di normative straniere – con sezioni dedicate a Stati Uniti e Cina – e i segnali d’allarme di possibili elusioni.

Uno spazio specifico è dedicato software e trasferimenti immateriali: inviare documentazione tecnica, consentire un accesso remoto, utilizzare piattaforme cloud o condividere determinate tecnologie può infatti sollevare questioni di export control anche in assenza di una spedizione fisica di merci.

Una panoramica è dedicata infine ai nuovi ambiti dell’economic security, mentre l’Internal Compliance Program (ICP) affronta l’organizzazione interna, per integrare le verifiche nei processi aziendali in modo proporzionato all’attività e al profilo di rischio dell’impresa.

Un dossier pensato per essere utilizzato

La trade compliance non riguarda soltanto grandi multinazionali o prodotti militari e dual-use. Può entrare nella normale attività di un’impresa che esporta macchinari o componenti, utilizza tecnologia estera, fornisce assistenza da remoto, opera attraverso distributori o intermediari oppure acquista e vende sui mercati internazionali.

Per questo il nuovo dossier parte dalle domande che emergono nella gestione concreta di un’operazione internazionale e offre brevi checklist, segnali d’allarmi, risposte alle domande frequenti e rimandi alle fonti istituzionali. Non fornisce risposte standard a operazioni molto diverse tra loro: aiuta a capire quando è necessario fermarsi, verificare e, se del caso approfondire.

La trade compliance è più efficace quando entra nella valutazione dell’operazione fin dall’inizio, non solo al momento della spedizione. Con il nuovo dossier, la Cc-Ti offre alle imprese un punto di partenza per farlo in modo più consapevole.

Scopri il nuovo dossier “Trade compliance” della Cc-Ti: Trade compliance – Cc-Ti

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Nuovo Codice doganale dell’Unione: cosa cambia per le imprese

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/2108 si apre una nuova fase per le dogane europee. Al centro della riforma figurano il nuovo EU Customs Data Hub, una gestione dei rischi maggiormente coordinata, il nuovo status “Trust and Check” e regole profondamente riviste per l’e-commerce. Una trasformazione destinata ad avere conseguenze anche per le imprese svizzere che commerciano con l’UE.

Il 19 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013. La riforma modifica progressivamente il modo in cui le informazioni vengono fornite, condivise e utilizzate dalle autorità doganali e avrà ripercussioni anche sulle imprese svizzere che commerciano con l’UE.

Entrata in vigore e applicazione: una transizione per tappe

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La maggior parte delle nuove disposizioni si applicherà tuttavia dal 21 settembre 2027, mentre numerose altre norme seguiranno scadenze differenziate, dando luogo a una transizione articolata su più anni. Alcune disposizioni, in particolare quelle necessarie alla costruzione della nuova architettura istituzionale e digitale e all’adozione degli atti delegati e di esecuzione, sono applicabili già dall’entrata in vigore.

Per le vendite a distanza e una parte importante del nuovo sistema e-commerce, una delle date chiave sarà il 1° luglio 2028. La riforma deve quindi essere letta come un percorso graduale, con disposizioni e nuovi strumenti che entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.

EU Customs Data Hub: il cuore della nuova dogana europea

Elemento centrale del nuovo sistema è l’EU Customs Data Hub, un ambiente digitale centralizzato destinato a diventare il principale punto di accesso e scambio dei dati tra operatori e autorità doganali. Permetterà di gestire elettronicamente le formalità e i controlli doganali, il calcolo del debito doganale e della nuova tassa di gestione, le garanzie, la sorveglianza delle merci e l’analisi dei rischi. I dati potranno inoltre essere utilizzati a fini di analisi economica, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale.
L’obiettivo è superare progressivamente l’attuale frammentazione dei sistemi nazionali e permettere agli operatori di fornire i dati attraverso un ambiente comune, rendendoli disponibili per successivi utilizzi.
Il calendario varia a seconda degli operatori:

  • Dal 1° luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e gli operatori che utilizzano il regime IOSS dovranno utilizzare il Data Hub per fornire o mettere a disposizione i dati necessari.
  • Dal 1° marzo 2031, gli altri importatori, esportatori e titolari del regime di transito potranno scegliere tra la dichiarazione doganale tradizionale e la messa a disposizione delle informazioni attraverso il Data Hub.
  • Dal 1° marzo 2034, il Data Hub diventerà obbligatorio anche per questi operatori.

Dalla dichiarazione doganale ai dati

È probabilmente questo il cambiamento concettuale più importante della riforma. Il sistema europeo si orienta progressivamente da un modello imperniato sulla presentazione di singole dichiarazioni doganali verso un sistema nel quale le diverse parti della supply chain forniscono o mettono a disposizione i dati necessari alle autorità doganali. Importatori, esportatori, vettori, rappresentanti doganali e altri soggetti della catena logistica assumono quindi un ruolo crescente nella qualità, disponibilità e tracciabilità delle informazioni. Nel nuovo sistema, i dati forniti dai diversi soggetti coinvolti nella stessa operazione – ad esempio importatori, esportatori e vettori – saranno inoltre collegati tra loro. Eventuali lacune o incoerenze tra le informazioni trasmesse lungo la supply chain potranno quindi emergere più facilmente.
Per le imprese svizzere questo significa che, anche quando gli obblighi doganali formali ricadono sul cliente o sull’importatore europeo, diventerà sempre più importante poter fornire informazioni corrette, complete e strutturate relative alle merci. Classificazione tariffaria, origine, valore doganale, caratteristiche dei prodotti e informazioni sulla supply chain diventano quindi elementi sempre più centrali della compliance doganale.

E-commerce: i primi cambiamenti sono già in vigore

L’e-commerce costituisce uno dei principali ambiti di intervento della riforma. Un primo importante cambiamento è già intervenuto il 1° luglio 2026, con l’eliminazione dell’esenzione dai dazi doganali precedentemente prevista per le spedizioni di valore non superiore a EUR 150. In attesa del regime definitivo, è stato introdotto un dazio doganale forfettario temporaneo di EUR 3 sulle piccole spedizioni.
L’importo non viene necessariamente applicato una sola volta per pacco: i EUR 3 sono riscossi per ciascuna diversa categoria di articoli, individuata in base alla relativa sottovoce tariffaria, contenuta nella spedizione. Il regime è transitorio: con l’entrata a regime del nuovo sistema per l’e-commerce, prevista dal 1° luglio 2028, torneranno ad applicarsi i normali dazi della tariffa doganale alle merci interessate.

Una nuova responsabilità per venditori e piattaforme

La riforma interviene anche sulla responsabilità degli obblighi doganali nelle vendite online provenienti da Paesi terzi. Il nuovo Codice introduce la figura dell’“importatore per le vendite a distanza”: in linea generale, sarà considerata importatore la persona che fornisce le merci mediante vendita a distanza oppure quella che facilita la vendita, a seconda della struttura dell’operazione. La responsabilità doganale viene così spostata maggiormente verso il venditore o la piattaforma, anziché sul consumatore finale europeo. L’importatore per le vendite a distanza sarà responsabile della comunicazione alle autorità doganali delle informazioni richieste prima dello svincolo delle merci e dell’obbligazione doganale.
Per gli operatori extra-UE, compresi potenzialmente quelli svizzeri, il nuovo assetto merita particolare attenzione. Se l’importatore per le vendite a distanza non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione, dovrà ricorrere a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’UE. Per l’immissione in libera pratica delle merci vendute a distanza, tale rappresentante dovrà disporre dello status di AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) o di Trust and Check.

Arriva anche una nuova tassa di gestione UE

Al dazio forfettario temporaneo di EUR 3 si aggiungerà inoltre la nuova Union handling fee, prevista dal nuovo Codice doganale per le merci vendute a distanza e importate nell’UE. Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato C(2026) 6694, che ne fissa l’importo a EUR 2 per articolo. La tassa è destinata a coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione e il controllo di queste importazioni, inclusi la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, i controlli e le relative infrastrutture. L’atto delegato è ora sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e, in assenza di obiezioni, sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. La sua applicazione è prevista nel corso di novembre 2026.

AEO rimane, ma arriva Trust and Check

Lo status di Authorised Economic Operator (AEO) viene mantenuto. Il Codice distingue, in particolare, lo status di AEO per le semplificazioni doganali (Authorised Economic Operator – Customs Simplifications, AEOC), che assume particolare rilevanza anche nel nuovo assetto delle vendite a distanza. Accanto ad esso viene introdotto il nuovo status di Trust and Check trader, nella terminologia italiana del Regolamento “operatore economico di fiducia e certificato”.
I criteri partono da quelli previsti per l’AEO, ma richiedono un livello superiore di trasparenza e cooperazione con le autorità doganali, compreso un maggiore accesso ai sistemi elettronici dell’impresa. In cambio, gli operatori Trust and Check potranno beneficiare, al ricorrere delle condizioni previste, di semplificazioni più avanzate, tra cui controlli meno frequenti, maggiore flessibilità nel pagamento del debito doganale e possibilità di svincolare le merci senza un intervento doganale attivo.

Cambia anche il ruolo dei rappresentanti doganali

Un aspetto particolarmente interessante per gli operatori svizzeri riguarda la rappresentanza doganale. Il nuovo Codice stabilisce che un rappresentante doganale indiretto che opera per conto di un importatore o esportatore stabilito nell’UE è responsabile in solido con quest’ultimo per determinati obblighi. La situazione assume particolare rilevanza quando l’operatore rappresentato non è stabilito nell’UE: il rappresentante indiretto che agisce in nome proprio per conto dell’operatore extra-UE viene considerato esso stesso importatore o esportatore ai fini di specifiche disposizioni del Codice.
Per le imprese svizzere sarà quindi opportuno riesaminare non soltanto le procedure doganali interne, ma anche contratti, responsabilità e rapporti con spedizionieri e rappresentanti doganali nell’UE.

Nasce l’Autorità doganale dell’Unione europea

La riforma istituisce inoltre la nuova European Union Customs Authority (EUCA), con sede a Lille, che sosterrà le amministrazioni nazionali, la gestione comune dei rischi e il funzionamento del Data Hub, contribuendo a un’applicazione più uniforme delle regole doganali nell’UE.

Cosa significa concretamente per le imprese svizzere?

Il nuovo Codice non modifica naturalmente il fatto che la Svizzera si trovi al di fuori dell’Unione doganale europea. Tuttavia, proprio per questo motivo alcune delle nuove disposizioni assumono particolare rilevanza per le aziende svizzere. L’impatto concreto dipenderà dal ruolo assunto dall’impresa nella singola operazione: semplice fornitore di un importatore UE, venditore diretto a consumatori europei, utilizzatore dell’IOSS o operatore che ricorre a un rappresentante doganale nell’Unione.
Le imprese che esportano verso l’UE dovrebbero progressivamente prestare maggiore attenzione a:

  • qualità dei dati doganali e di prodotto trasmessi ai clienti e agli intermediari europei;
  • coerenza dei dati scambiati tra impresa, importatore, spedizioniere, vettore e rappresentante doganale;
  • corretta classificazione tariffaria;
  • disponibilità e correttezza delle informazioni sull’origine preferenziale e non preferenziale;
  • determinazione del valore doganale;
  • gestione dei rapporti e delle responsabilità con rappresentanti doganali e spedizionieri;
  • capacità dei propri sistemi informatici di produrre e trasmettere dati strutturati;
  • per chi vende online B2C nell’UE, verifica del proprio modello IOSS, marketplace, rappresentanza e importazione.

Particolare attenzione dovranno quindi prestare le imprese svizzere che vendono direttamente online a consumatori europei: per loro la riforma dell’e-commerce non rappresenta un cambiamento lontano nel tempo, poiché una prima parte delle nuove regole è già applicabile dal luglio 2026 e ulteriori modifiche seguiranno dal luglio 2028.

Un cambiamento che va oltre la dogana

La riforma deve infine essere letta in un contesto europeo più ampio. Le autorità doganali non controllano più soltanto classificazione, origine, valore e pagamento dei dazi: la frontiera è diventata uno dei principali punti di verifica anche per numerose normative europee relative alla sicurezza dei prodotti, alla sostenibilità, alle sanzioni e ad altri requisiti non fiscali. Nel Data Hub potranno confluire anche documenti e informazioni relativi alla conformità dei prodotti, quali certificati e autorizzazioni, mentre l’interoperabilità con altri sistemi europei consentirà di incrociare e analizzare una quantità molto maggiore di informazioni.
Anche il profilo di compliance dell’operatore assumerà maggiore rilevanza a livello europeo: le sanzioni doganali non penali registrate nel Data Hub potranno contribuire alla valutazione del rischio dell’operatore da parte delle autorità dei diversi Stati membri.
La compliance doganale diventa pertanto sempre più una questione di governance dei dati e della supply chain, che coinvolge non soltanto gli specialisti doganali, ma anche IT, logistica, compliance, acquisti e gestione dei dati di prodotto.

Le prossime tappe

Molti elementi operativi devono ancora essere definiti attraverso gli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea. Un primo tassello è già arrivato con il Regolamento delegato C(2026) 6694, che fissa l’importo della nuova tassa di gestione per l’e-commerce. Nei prossimi mesi sarà importante seguirne il completamento dell’iter, così come le specifiche tecniche e gli ulteriori atti necessari all’implementazione del Data Hub e delle nuove procedure.
Per le imprese, la preparazione al nuovo quadro non deve tuttavia attendere il completamento del Data Hub nel 2034. Già oggi può essere opportuno verificare quali dati doganali e di prodotto vengono gestiti, chi ne è responsabile, dove sono conservati e con quale facilità possono essere trasmessi ai partner commerciali e alle autorità.
Il nuovo Codice doganale segna il passaggio verso una dogana europea sempre più digitale, integrata e basata sui dati, nella quale affidabilità dell’operatore e qualità delle informazioni diventano elementi centrali della facilitazione degli scambi.

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Dazi USA sui farmaci: cosa verificare entro il 29 settembre

Dal 29 settembre 2026 termina la fase transitoria prevista per determinati farmaci brevettati e relativi ingredienti farmaceutici delle aziende non comprese nell’Allegato III del Proclama presidenziale del 2 aprile 2026. In vista della scadenza, gli esportatori svizzeri interessati sono quindi chiamati, se non già fatto, a verificare il trattamento tariffario applicabile alle proprie merci. Una nuova Notice del Bureau of Industry and Security (BIS) fornisce inoltre ulteriori indicazioni sul trattamento di specifiche categorie di prodotti e introduce alcune correzioni tecniche.

Come illustrato nel nostro aggiornamento del 31 luglio, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha definito le modalità operative per l’applicazione dei dazi della Sezione 232 su determinati farmaci brevettati e ingredienti farmaceutici.

Il regime è entrato in applicazione il 31 luglio 2026 per i prodotti delle aziende elencate nell’Allegato III (pag. 9) del Proclama presidenziale del 2 aprile 2026. Dalla stessa data sono inoltre entrati in vigore i nuovi obblighi dichiarativi per tutti gli importatori delle merci interessate.

Per i prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III, fino al 29 settembre 2026, si applica invece il codice HTSUS 9903.04.61, con un dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

Cosa cambia dal 29 settembre?

Dal 29 settembre 2026,questa fase transitoria termina e il regime tariffario si estende anche ai prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III.
Per i prodotti originari della Svizzera e del Liechtenstein contemplati dalla misura, il riferimento è in linea generale il codice HTSUS 9903.04.62, che prevede un’aliquota complessiva del 15%, risultante dalla combinazione del dazio ordinario della “Column 1” e del dazio aggiuntivo della Sezione 232.

Restano applicabili eventuali esenzioni e trattamenti più favorevoli previsti dal regime, tra cui quelli riferiti a determinate categorie di prodotti o alle aziende che soddisfano le condizioni di specifici accordi con le autorità statunitensi.

Le nuove indicazioni del BIS

Il 23 settembre 2026, a pochi giorni dalla scadenza, il Bureau of Industry and Security (BIS) ha reso disponibile in Public Inspection una nuova Notice. Il documento definisce alcune categorie di prodotti che, alle condizioni previste dal Proclama, possono beneficiare di un’aliquota della Sezione 232 dello 0%, stabilisce una procedura per i prodotti che rispondono a un bisogno sanitario urgente negli Stati Uniti e apporta alcune correzioni tecniche al regime.

Categorie con aliquota dello 0%

La Notice definisce le categorie di prodotti che possono beneficiare dell’aliquota della Sezione 232 dello 0%: farmaci orfani, medicinali nucleari, terapie derivate dal plasma, farmaci per la fertilità, terapie cellulari, terapie geniche, coniugati anticorpo-farmaco (ADC), contromisure mediche contro minacce CBRN e prodotti per la salute animale.

Lo 0% si applica, alle condizioni previste dal Proclama, ai prodotti di tali categorie originari di giurisdizioni con un accordo quadro commerciale e di sicurezza, attuale o futuro, con gli Stati Uniti. Svizzera e Liechtenstein figurano espressamente tra le giurisdizioni ammesse indicate dal BIS.

Clinical trials, R&D e usi non commerciali

Tra le correzioni tecniche figura inoltre l’introduzione della nuova voce HTSUS 9903.04.70, con aliquota aggiuntiva dello 0%, per i prodotti farmaceutici e relativi ingredienti contemplati dalle classificazioni interessate e destinati esclusivamente a clinical trials, ricerca e sviluppo o altri usi non commerciali. La nuova voce si applicherà alle merci immesse in consumo, o ritirate da deposito doganale per l’immissione in consumo, a partire dal 29 settembre 2026.

Urgent U.S. health need

La Notice definisce anche una procedura che consente alle aziende di richiedere al Department of Commerce l’applicazione dell’aliquota dello 0% per uno specifico prodotto quando la sua importazione risponde a un “urgent U.S. health need”.

Le richieste sono valutate individualmente e devono riguardare farmaci brevettati e relativi ingredienti compresi nei codici HTSUS dell’Allegato I. Tra le informazioni richieste figurano la classificazione HTSUS, il prodotto e i principi attivi, il Paese di origine e di esportazione, l’importatore e il produttore, nonché le motivazioni che giustificano il bisogno sanitario urgente negli Stati Uniti.

Ulteriori correzioni tecniche

La Notice apporta infine alcune correzioni tecniche agli Allegati I e IV. In particolare, chiarisce la definizione di “pharmaceutical articles”, precisa la definizione dei prodotti generici includendo espressamente i prodotti non brevettati per la salute animale e aggiorna alcune classificazioni HTSUS. Il BIS ribadisce inoltre che, allo stato attuale, i dazi farmaceutici della Sezione 232 non si applicano ai farmaci generici e ai relativi ingredienti.

Cosa da verificare prima del 29 settembre?

Alla luce anche delle nuove indicazioni BIS, gli esportatori svizzeri interessati dovrebbero verificare con l’importatore statunitense e il customs broker:

  • la classificazione HTSUS e l’effettiva inclusione del prodotto nel campo di applicazione della misura
  • l’origine della merce
  • l’eventuale applicabilità di esenzioni o trattamenti specifici, comprese le categorie di prodotti che possono beneficiare dell’aliquota dello 0%
  • l’eventuale presenza dell’azienda nell’Allegato II e l’applicabilità del relativo trattamento
  • l’eventuale destinazione del prodotto a clinical trials, R&D o altri usi non commerciali e l’applicabilità della nuova voce 9903.04.70
  • l’eventuale possibilità di presentare una richiesta per “urgent U.S. health need”
  • il corretto codice del Capitolo 99 da utilizzare dal 29 settembre.

La scadenza riguarda le merci immesse in consumo negli Stati Uniti o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 29 settembre 2026. Non è quindi necessariamente la data di spedizione dalla Svizzera a determinare il trattamento applicabile.

Per il quadro completo della misura, dei prodotti interessati e delle istruzioni operative CBP, rimandiamo ai nostri precedenti approfondimenti: Dazi USA sui prodotti farmaceutici (3 aprile 2026) e Dazi USA sui prodotti farmaceutici: cosa cambia dal 31 luglio (31 luglio 2026).

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HS 2028: la nuova nomenclatura doganale richiede preparazione

Dal 1° gennaio 2028 entrerà in vigore la nuova nomenclatura internazionale del Sistema armonizzato (HS 2028). L’aggiornamento introduce 428 nuove sottovoci e ne elimina 172. Per le aziende svizzere è consigliabile iniziare per tempo a verificare quali prodotti saranno interessati e valutare possibili conseguenze su classificazione tariffaria, origine preferenziale, dazi, compliance, documentazione e sistemi ERP. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) prevede la pubblicazione della relativa ordinanza del Consiglio federale nell’estate 2027, passaggio che consentirà alle imprese di completare gli ultimi adeguamenti prima dell’entrata in vigore.

Il Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (Harmonized System, HS) si prepara a un nuovo importante aggiornamento. L’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD/WCO) ha infatti definito l’ottava edizione della nomenclatura, HS 2028, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2028.
Nonostante la data possa sembrare ancora lontana, l’ampiezza della revisione suggerisce alle aziende che importano o esportano merci di iniziare per tempo a valutarne le conseguenze.

HS: molto più di un codice doganale

Il Sistema armonizzato costituisce il linguaggio internazionale utilizzato per classificare le merci oggetto di commercio. In Svizzera, la struttura della tariffa doganale è stata notevolmente semplificata dal 1° gennaio 2024, parallelamente all’abolizione dei dazi all’importazione sui prodotti industriali: per questi prodotti, gran parte delle precedenti suddivisioni nazionali alle cifre 7 e 8 è stata eliminata. Il codice HS a sei cifre rimane quindi il riferimento centrale, mentre suddivisioni ulteriori sono mantenute laddove necessarie, ad esempio per determinate esigenze non tariffarie. La classificazione non è infatti un mero dato amministrativo: dal codice attribuito a un prodotto possono dipendere, oltre al trattamento tariffario, anche l’applicazione delle regole di origine e di determinate misure di politica commerciale, nonché gli obblighi connessi all’importazione o all’esportazione. Il sistema è inoltre fondamentale per la raccolta delle statistiche sul commercio internazionale.
La nomenclatura deve quindi evolvere insieme alle merci e agli scambi che è chiamata a rappresentare. Le revisioni periodiche consentono di tenere conto dell’evoluzione tecnologica, della comparsa di nuovi prodotti, dei cambiamenti nei flussi commerciali e delle nuove esigenze normative.

Cosa cambia dal 2028?

L’HS 2028 è il risultato del settimo ciclo di revisione condotto dall’OMD, eccezionalmente esteso a sei anni anche a seguito delle interruzioni provocate dalla pandemia.
La portata dell’aggiornamento è significativa: 299 serie di modifiche, che porteranno la nuova nomenclatura a comprendere 1’229 voci e 5’852 sottovoci a sei cifre. Rispetto all’edizione HS 2022 saranno create 6 nuove voci e 428 nuove sottovoci, mentre 5 voci e 172 sottovoci saranno eliminate.
Le modifiche riflettono soprattutto l’esigenza di adattare la classificazione delle merci alla realtà del commercio internazionale contemporaneo e di consentire una migliore identificazione di prodotti che hanno acquisito crescente rilevanza economica, tecnologica o normativa.

Quali settori saranno maggiormente interessati?

Le modifiche dell’HS 2028 attraversano numerosi comparti, ma alcune aree sono oggetto di interventi particolarmente significativi. L’aggiornamento non risponde infatti soltanto all’evoluzione dei flussi commerciali e della tecnologia: mira anche a rendere la nomenclatura più adatta a sostenere obiettivi di politica sanitaria, ambientale e di controllo degli scambi.

  • sanità, dispositivi medici e prodotti per le emergenze: la salute pubblica rappresenta uno dei temi centrali della revisione. Vengono introdotte nuove sottovoci per rendere più facilmente identificabili negli scambi internazionali beni essenziali in situazioni di emergenza sanitaria, tra cui ambulanze e cliniche mobili, determinate maschere e visiere protettive, pulsossimetri e apparecchi per il monitoraggio multiparametrico, strumenti per l’intubazione e apparecchi per la terapia respiratoria;
  • vaccini e settore biofarmaceutico: particolarmente rilevante è la riorganizzazione della classificazione dei vaccini, attualmente compresi nella voce 30.02. L’HS 2028 introduce due nuove voci: la 30.07 per i vaccini destinati alla medicina umana, articolata ulteriormente in funzione delle malattie cui sono destinati, e la 30.08 per gli altri vaccini, compresi quelli veterinari. La maggiore granularità consentirà, tra l’altro, di monitorare meglio i flussi commerciali di questi prodotti;
  • integratori alimentari: un cambiamento importante riguarda anche un mercato in forte espansione e nel quale la classificazione può risultare complessa per la vicinanza tra prodotti alimentari e farmaceutici. L’HS 2028 introduce la nuova voce 21.07 specificamente dedicata agli integratori alimentari, accompagnata da nuove note legali volte a creare un quadro classificatorio più chiaro e uniforme;
  • materie plastiche, imballaggi e prodotti monouso: la tutela ambientale costituisce un altro asse importante della revisione. Per i rifiuti di plastica, la voce 39.15 viene ristrutturata con distinzioni maggiormente allineate alle categorie previste dalla Convenzione di Basilea. L’HS 2028 migliora inoltre l’identificazione di numerosi prodotti in plastica, in particolare quelli monouso, quali cannucce, bottiglie, sacchetti e altri imballaggi, stoviglie e utensili da cucina, guanti, bastoncini cotonati con supporto in plastica e palloncini. Viene inoltre introdotto espressamente il concetto di “monouso” nelle note legali del capitolo 39;
  • ambiente, riciclaggio e merci soggette a controlli internazionali: la revisione interessa più in generale prodotti rilevanti sotto il profilo ambientale e apparecchiature connesse al riciclaggio, oltre a merci sottoposte a controlli nell’ambito di convenzioni internazionali. L’OMD segnala inoltre modifiche volte a sostenere il contrasto alle attività illecite e ad adeguare la nomenclatura al progresso tecnologico.

Per le aziende attive in questi comparti, l’avvicinarsi dell’HS 2028 merita quindi un’attenzione particolare. Tuttavia, l’assenza del proprio settore tra quelli maggiormente evidenziati non significa che i propri prodotti non siano interessati: le 299 serie di modifiche coinvolgono la nomenclatura in modo più ampio e dovranno essere valutate a livello di singola classificazione tariffaria.

Gli impatti per le aziende

Il passaggio all’HS 2028 avrà ripercussioni sulle nomenclature tariffarie nazionali costruite sulla base del Sistema armonizzato, compresa quella svizzera. La Svizzera ha partecipato a livello internazionale ai lavori di revisione e ha già definito il percorso per il recepimento delle modifiche: secondo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), queste saranno integrate nella Tariffa doganale svizzera con effetto dal 1° gennaio 2028, mentre la relativa ordinanza del Consiglio federale dovrebbe essere pubblicata nell’estate 2027.
Per le imprese, l’adeguamento non si limiterà quindi alla sostituzione di alcuni codici tariffari. Come sopra evidenziato, la classificazione delle merci è infatti alla base di numerosi processi aziendali:

  • dichiarazioni doganali
  • determinazione dei dazi
  • verifica dell’origine preferenziale
  • autorizzazioni, restrizioni e altre misure legate al commercio transfrontaliero
  • documentazione commerciale
  • master data e sistemi ERP.

Particolare attenzione merita il tema dell’origine preferenziale. Quando le regole di lista previste da un accordo di libero scambio fanno riferimento alla classificazione tariffale del prodotto o dei materiali impiegati, una revisione della nomenclatura può rendere necessari adeguamenti tecnici per mantenere coerente l’applicazione dell’accordo. Ciò non significa necessariamente che l’origine preferenziale di un prodotto cambi, ma sarà importante verificare che classificazione, regole applicabili e relativa documentazione continuino a essere correttamente allineate.

Le tavole di correlazione HS 2022–HS 2028

Un primo strumento per prepararsi è già disponibile. L’OMD ha pubblicato le tavole di correlazione tra HS 2022 e HS 2028, che consentono di individuare le corrispondenze tra la nomenclatura attuale e quella futura.
Le tavole permettono inoltre di comprendere la natura delle modifiche introdotte. In alcuni casi il codice viene semplicemente rinumerato; in altri una sottovoce viene suddivisa in più sottovoci oppure solo una parte delle merci viene trasferita nella nuova classificazione (indicata con il prefisso “ex”).
Le tavole rappresentano tuttavia uno strumento di orientamento e non una decisione di classificazione: l’OMD precisa espressamente che non hanno valore giuridico. Inoltre, in alcuni casi la trasposizione nelle nomenclature nazionali o regionali potrà richiedere ulteriori correlazioni.
Per le imprese costituiscono quindi un utile punto di partenza per individuare i prodotti potenzialmente interessati dalla revisione e pianificare le successive verifiche interne. Sarà tuttavia opportuno attendere il recepimento dell’HS 2028 nella Tariffa doganale svizzera (Tares) e le eventuali indicazioni delle autorità competenti prima di considerare definitive le nuove classificazioni.

Una transizione da pianificare

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028, ma il percorso di implementazione è già iniziato: l’OMD ha pubblicato le modifiche e le prime tavole di correlazione, mentre seguirà il recepimento della nuova nomenclatura nei sistemi tariffari dei singoli Paesi. Per gli operatori svizzeri sarà importante seguire anche l’implementazione nella tariffa doganale svizzera, poiché sarà quest’ultima a determinare concretamente i codici applicabili alle operazioni di importazione ed esportazione dalla Svizzera.
Le imprese con un portafoglio significativo di prodotti importati o esportati possono già utilizzare il periodo di transizione per mappare le proprie classificazioni tariffarie attuali e identificare i codici interessati dalle modifiche, verificando anche gli eventuali riflessi sull’origine preferenziale, sulle autorizzazioni richieste, sulla documentazione commerciale e sui sistemi ERP.
La revisione dell’HS 2028 costituirà quindi per molte imprese un’occasione per riesaminare la qualità delle proprie classificazioni tariffarie e l’allineamento dei processi collegati: avviare queste verifiche con anticipo consentirà di affrontare il passaggio al 2028 in modo ordinato, riducendo il rischio di errori dell’ultimo momento.

Altri link utili

Comunicato dell’OMD “HS 2028 Amendments – Adapting the Harmonized System to Global Priorities and Trade Evolution” del 21 gennaio 2026

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Formazione Cc-Ti
TARES: Utilizzo dell’applicazione
venerdì 23 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 13:00
Sale Corsi VI piano Cc-Ti, Lugano

Svizzera–Kosovo: accordo di libero scambio in vigore il 1° ottobre 2026

Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore per la Svizzera l’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’AELS e il Kosovo. L’intesa migliora l’accesso al mercato kosovaro per le imprese svizzere e introduce un nuovo quadro preferenziale per gli scambi di merci tra i due Paesi.

Firmato il 22 gennaio 2025 e approvato dalle Camere federali il 20 marzo 2026, l’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore per Svizzera e Liechtenstein il 1° ottobre 2026. Per Islanda e Norvegia l’accordo è invece già applicabile dal 1° settembre 2026.

Cosa cambia per gli scambi di merci

L’accordo copre tutte le categorie di merci e, a differenza di altri accordi conclusi dall’AELS, non è quindi accompagnato da accordi agricoli bilaterali separati.

Sul fronte tariffario, l’accordo migliora le condizioni di accesso ai rispettivi mercati, con modalità che variano a seconda dei prodotti:

  • per le esportazioni svizzere verso il Kosovo, l’Allegato II stabilisce come principio l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore dell’ALS, salvo per i prodotti per i quali la tabella tariffaria prevede diversamente. Per questi ultimi sono previsti specifici calendari di riduzione progressiva dei dazi. Le imprese esportatrici sono pertanto invitate a verificare nell’Allegato II il trattamento previsto per la voce tariffale del proprio prodotto;
  • per le importazioni in Svizzera dal Kosovo, l’Allegato V prevede l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore per i prodotti non agricoli. Per determinati prodotti agricoli sono invece previste concessioni specifiche, che possono consistere nell’esenzione, in aliquote preferenziali o in riduzioni rispetto all’aliquota NPF (nazione più favorita); per alcuni prodotti agricoli trasformati può inoltre applicarsi il meccanismo di compensazione dei prezzi (PCM). Le posizioni contrassegnate come NC (“not covered”) non beneficiano invece di concessioni tariffarie nell’ambito dell’ALS.

Origine preferenziale: si applicano le regole PEM rivedute

Si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta; le relative disposizioni saranno integrate nel documento R-30 dell’UDSC con l’entrata in vigore dell’accordo. In linea di principio è possibile anche il cumulo diagonale dell’origine con i partner di libero scambio comuni all’interno della zona PEM, ad esempio con l’Unione europea, laddove siano soddisfatte le condizioni previste. Le possibilità effettive di cumulo possono essere verificate, a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, nella Matrix pubblicata dall’UDSC. È inoltre previsto il cumulo totale secondo le disposizioni della Convenzione riveduta.

Il testo della dichiarazione d’origine da utilizzare è quello previsto dalla Convenzione PEM riveduta.

Per gli esportatori autorizzati svizzeri non è necessaria una nuova autorizzazione: quelle già esistenti sono valide anche nell’ambito del nuovo ALS con il Kosovo.

Importazioni dal Kosovo: termina il regime SPG

Un cambiamento importante riguarda le imprese che importano merci dal Kosovo in Svizzera.

Con l’entrata in vigore dell’ALS, il Kosovo perderà infatti lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SPG). Dal 1° ottobre 2026 le preferenze tariffali saranno pertanto concesse sulla base del nuovo Accordo di libero scambio. Le relative aliquote saranno integrate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore.

Di particolare importanza sul piano operativo: le prove dell’origine rilasciate in Kosovo prima del 1° ottobre 2026 nell’ambito del regime SPG non saranno più valide a partire da tale data. Per ottenere l’imposizione preferenziale sulla base del nuovo ALS sarà necessaria una prova dell’origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell’accordo.

Merci già in transito al 1° ottobre

Sono previste disposizioni transitorie per le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano già in transito, in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Kosovo o in Svizzera.

Queste merci potranno beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione in Svizzera a condizione che venga presentata una prova dell’origine allestita a posteriori, accompagnata dalla documentazione che comprova il trasporto diretto. Qualora al momento dell’imposizione la prova dell’origine non sia ancora disponibile, dovrà essere richiesta un’imposizione provvisoria.

Cosa devono fare le imprese

In vista del 1° ottobre 2026, le aziende che commerciano con il Kosovo dovrebbero verificare in particolare:

  • la voce tariffale dei prodotti interessati e il relativo trattamento preferenziale, facendo riferimento all’Allegato II per le esportazioni verso il Kosovo e all’Allegato V per le importazioni in Svizzera;
  • se le merci soddisfano le regole di origine PEM applicabili al singolo prodotto;
  • le eventuali possibilità di cumulo dell’origine all’interno della zona PEM;
  • la corretta predisposizione delle prove dell’origine necessarie per beneficiare delle preferenze;
  • per le importazioni dal Kosovo, l’adeguamento delle procedure al passaggio dal regime SPG al nuovo ALS, evitando di utilizzare dal 1° ottobre prove dell’origine emesse secondo il precedente regime;
  • per le merci che si troveranno già in transito o sotto controllo doganale alla data di entrata in vigore, l’applicabilità delle specifiche disposizioni transitorie.

Le aliquote preferenziali applicabili all’importazione in Svizzera saranno consultabili in Tares a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Oltre agli scambi di merci e alle regole d’origine, l’ALS disciplina anche gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l’agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.

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Regno Unito: CBAM al via nel 2027

Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.

Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.

Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?

Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio.
L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni.
Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.

Chi paga?

L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito.
In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto.
Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta.
Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.

La soglia di GBP 50’000: come funziona

Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale.
Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:

  • criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
  • criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.

Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione.
Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.

Emissioni effettive o valori standard

Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati.
Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche.
L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili.
È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura.
Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.

Quanto costerà l’UK CBAM?

L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS).
Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale.
Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM.
L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.

E se il carbonio è già stato pagato all’estero?

Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati.
Il 27 agosto 2026 le autorità britanniche hanno pubblicato una prima lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti come Qualifying Carbon Pricing Schemes (QCPS). Tra questi figura espressamente anche il sistema svizzero di scambio di quote di emissione (CH ETS), accanto, tra gli altri, all’EU ETS.
Per le merci prodotte in Svizzera ciò significa che, alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già sostenuto nell’ambito del CH ETS potrà essere preso in considerazione per ridurre l’onere UK CBAM. Il riconoscimento del sistema svizzero non comporta tuttavia un’esenzione automatica: il relief dipenderà dal prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate nel prodotto.
In particolare, le emissioni coperte da quote assegnate gratuitamente non danno diritto alla riduzione, poiché su di esse non è stato sostenuto un prezzo effettivo del carbonio. Anche eventuali rimborsi o altre forme di compensazione riducono l’importo che può essere riconosciuto. In determinate circostanze, pertanto, il Carbon Price Relief può risultare pari a zero.
Per le aziende svizzere interessate diventa quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto. Sebbene la responsabilità di determinare l’ammissibilità al relief e di richiederlo ricada sul soggetto responsabile ai fini dell’UK CBAM, l’importatore britannico potrà avere bisogno delle relative informazioni e prove da parte del produttore o esportatore svizzero.

UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse

Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema.
L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative.
Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC.
Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità.
Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative.
Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.

Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting.
Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali.
Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore.
In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:

  • i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
  • chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
  • il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
  • la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
  • l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto, tenendo conto di quote gratuite e rimborsi, e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
  • le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.

Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.

Link utili

Carbon border adjustment mechanism (CBAM): Policy Summary – GOV.UK

Nota: articolo originariamente pubblicato il 13 agosto 2026 e aggiornato il 27 agosto 2026 alla luce della pubblicazione, da parte delle autorità britanniche, della lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti ai fini del Carbon Price Relief.

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Monica Zurfluh
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Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimizzato

Conclusi i negoziati per l’ottimizzazione dell’accordo in vigore dal 2014. Il 77,5% delle attuali esportazioni svizzere dovrebbe beneficiare dell’esenzione doganale già dall’entrata in vigore del nuovo accordo, quota destinata a salire al 99,8% al termine dei periodi transitori. Per le imprese le novità non riguardano però soltanto i dazi: cambieranno anche regole di origine, condizioni per il transito attraverso Paesi terzi e procedure commerciali.

Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per l’ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L’intesa, annunciata il 20 agosto 2026 al termine di cinque cicli negoziali, amplia in modo sostanziale l’accesso preferenziale al mercato cinese e aggiorna un accordo in vigore dal 1° luglio 2014. Il testo dovrà ora essere firmato e sottoposto alle rispettive procedure interne di approvazione prima di poter entrare in vigore.
Il dato maggiormente evidenziato è quello del 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina che, a medio termine, potrà beneficiare della completa esenzione dai dazi doganali, rispetto al 53,6% nell’ambito dell’accordo attuale. Le percentuali di copertura commerciale sono calcolate sulla base delle statistiche cinesi delle importazioni per il periodo 2022–2024, escluso l’oro (HS 7108.12), e presuppongono che le esportazioni interessate facciano ricorso alle preferenze previste dall’accordo. Il 77,5% beneficerà dell’esenzione già dall’entrata in vigore dell’accordo ottimizzato; per la quota restante sono previsti periodi di riduzione graduale dei dazi da 5 a un massimo di 10 anni. 
La scheda informativa pubblicata dalla SECO permette però di andare oltre questo dato e di individuare alcune conseguenze concrete per le imprese.

Un potenziale di 244 milioni di franchi di risparmi doganali

Il potenziale economico è rilevante: la Confederazione stima che le nuove concessioni possano generare circa 244 milioni di franchi di ulteriori risparmi doganali per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare nei comparti dell’orologeria, dei macchinari e dei prodotti farmaceutici. 
Per un’impresa, tuttavia, il dato aggregato rappresenta soltanto il punto di partenza. Il beneficio effettivo dovrà essere verificato sulla base della specifica classificazione tariffaria del prodotto, della concessione prevista dalla Cina e dell’eventuale periodo transitorio applicabile.

Quali settori beneficeranno maggiormente?

La scheda della SECO consente già di quantificare il miglioramento della copertura duty-free per alcuni importanti comparti industriali.
A regime, raggiungeranno una copertura del 100%:

  • orologi (capitolo HS 91): dall’attuale 1,0% al 100%;
  • strumenti di precisione (HS 90): dall’85,9% al 100%;
  • macchine elettriche (HS 85): dall’89,0% al 100%;
  • macchinari (HS 84): dal 74,7% al 100%;
  • materie plastiche (HS 39): dal 52,9% al 100%;
  • prodotti farmaceutici (HS 30): dal 29,1% al 100%;
  • prodotti chimici (HS 29): dal 50,4% al 100%.

Il cambiamento è quindi particolarmente significativo per quei comparti nei quali l’accordo vigente prevede ancora prevalentemente concessioni tariffarie parziali. 
Anche alcuni prodotti agricoli beneficeranno di nuove aperture. Formaggio, caffè torrefatto e preparati a base di caffè raggiungeranno l’esenzione doganale dopo un periodo di riduzione graduale di dieci anni. Prodotti quali cioccolato, alimenti per neonati e bambini piccoli, vino e carne secca beneficiano invece già dell’esenzione nell’ambito dell’accordo attuale. 
Per l’orologeria va inoltre tenuto presente che l’imposta cinese sui beni di lusso non rientra nell’accordo di libero scambio e non è quindi interessata dalla liberalizzazione tariffaria. 

Il 99,8% non significa automaticamente “dazio zero per tutti”

La percentuale annunciata dalla Confederazione si riferisce alla quota delle attuali esportazioni svizzere, in termini di copertura commerciale, destinata a beneficiare dell’esenzione doganale. Non significa quindi che il 99,8% delle voci della tariffa doganale cinese diventi automaticamente esente da dazio. 
Per conoscere il beneficio effettivo occorrerà verificare: 
codice HS → concessione tariffaria → eventuale periodo transitorio → regola di origine → prova dell’origine. 
Le liste delle concessioni tariffarie (tariff schedule) non sono ancora state pubblicate. Saranno quindi gli allegati definitivi dell’accordo a permettere alle aziende di stabilire, prodotto per prodotto, quale aliquota sarà applicabile all’entrata in vigore e secondo quale calendario verrà eventualmente eliminato il dazio residuo.

Regole di origine: novità concrete per le catene produttive internazionali

Anche le norme di origine sono state aggiornate e la scheda della SECO anticipa alcune novità particolarmente interessanti per le imprese. 
La prima riguarda le catene produttive internazionali: a determinate condizioni sarà possibile effettuare fasi di lavorazione di un prodotto nel territorio di un Paese che non è parte dell’accordo. 
È una novità potenzialmente importante per le aziende che organizzano la produzione su più Paesi. La portata concreta della disposizione – e le condizioni da rispettare – dovrà essere verificata nel testo definitivo dell’accordo. 
Sono state inoltre modificate alcune regole specifiche per prodotto, per tenere conto degli sviluppi strutturali intervenuti in determinati comparti dell’industria svizzera, tra cui l’industria alimentare e quella meccanica. 
Per le aziende che utilizzano quantità significative di componenti o materiali provenienti da Paesi terzi sarà quindi opportuno confrontare le nuove regole con quelle attualmente applicate. 

Non sarà più richiesto il trasporto diretto

Un’altra novità molto concreta riguarda la logistica: nell’accordo ottimizzato, la concessione del trattamento preferenziale non richiederà più che le merci siano trasportate direttamente tra Svizzera e Cina. 
Si tratta di una semplificazione rilevante per le catene logistiche che prevedono transiti attraverso hub o Paesi terzi. 
Anche in questo caso sarà necessario esaminare il testo definitivo per conoscere le condizioni e gli elementi probatori eventualmente richiesti, ma viene meno il principio dell’attuale accordo secondo cui il mantenimento dell’origine preferenziale durante il transito è legato alle specifiche condizioni previste per il trasporto diretto. 

Verso il certificato EUR.1 elettronico

La modernizzazione interviene anche sulla documentazione dell’origine. 
Le parti hanno concordato i requisiti per l’utilizzo dei certificati di origine EUR.1 elettronici, introducendo quindi una base per una maggiore digitalizzazione delle procedure. 
È stato inoltre espressamente sancito nell’accordo lo scambio di dati tra le autorità doganali, elemento importante anche per determinare l’effettivo utilizzo delle preferenze tariffarie. 
Un’ulteriore disposizione riguarda gli aggiornamenti periodici del Sistema armonizzato (HS): quando, a seguito di una revisione della nomenclatura, un prodotto viene classificato in una nuova voce, esso manterrà in linea di principio la medesima regola specifica di origine (regola di lista). 
Per le aziende si tratta di un elemento di continuità importante, perché riduce il rischio che un aggiornamento puramente tecnico della classificazione tariffaria incida involontariamente sulla possibilità di applicare il trattamento preferenziale.

Restrizioni e licenze all’export: maggiore prevedibilità

Meno evidente, ma particolarmente interessante per le catene di approvvigionamento, è il rafforzamento delle disposizioni relative alle restrizioni all’importazione e all’esportazione. 
Per le future restrizioni all’export è previsto un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva all’altra parte, 21 giorni prima dell’entrata in vigore, con indicazioni sulla durata, sulla natura e sulle motivazioni della misura. È inoltre previsto un meccanismo di consultazione. 
Le future restrizioni all’esportazione dovranno essere definite in maniera non discriminatoria e trasparente, senza creare inutili barriere commerciali e tenendo conto dei possibili effetti negativi sull’altra parte. 
Anche le licenze di esportazione, non contemplate dall’accordo attuale, entrano nel nuovo quadro: le parti dovranno notificare le misure esistenti e pubblicare quelle nuove o le relative modifiche. 
Non è stato invece possibile ottenere una riduzione dei dazi o delle imposte all’esportazione cinesi, che restano vincolati ai livelli massimi concordati dalla Cina in sede di adesione all’OMC. 
Sono disposizioni particolarmente interessanti in un contesto internazionale nel quale restrizioni e controlli sulle esportazioni sono sempre più utilizzati anche per prodotti, tecnologie e materie prime strategiche. Per le imprese, l’obiettivo è una maggiore trasparenza e prevedibilità delle condizioni di approvvigionamento.

Facilitazione degli scambi e merci deperibili

Il capitolo dedicato alla facilitazione degli scambi viene aggiornato agli standard più recenti e incorpora in larga misura l’Accordo dell’OMC sulla facilitazione degli scambi. 
Tra le novità figurano disposizioni specifiche per il trattamento preferenziale delle merci deperibili, oltre ad altri miglioramenti delle procedure. 
Anche questo è un aspetto che potrà assumere rilevanza pratica per determinate categorie di esportatori, soprattutto laddove tempi e procedure di sdoganamento incidono direttamente sulla conservazione e sul valore della merce.

Ambiente e diritti dei lavoratori: nuovi impegni vincolanti

L’accordo ottimizzato integra le disposizioni ambientali esistenti in un unico capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti sia in materia ambientale sia lavorativa. La disposizione con cui le parti si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva, divieto del lavoro forzato e minorile, non discriminazione, sicurezza e salute sul lavoro) compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina. 
Le eventuali controversie su questi temi potranno essere sottoposte a un panel di esperti con potere di formulare raccomandazioni alle parti: un elemento di prevedibilità in più per le imprese, anche se le procedure applicabili restano da verificare nel testo definitivo dell’accordo.

Servizi e presenza commerciale in Cina

L’accordo ottimizzato non riguarda soltanto le merci. 
La Cina aumenta i propri impegni di accesso al mercato in diversi settori di interesse per l’economia svizzera e migliora, in particolare, le condizioni per le imprese svizzere già stabilite in Cina o che intendono insediarvisi. 
In diversi comparti viene garantita la possibilità per le imprese svizzere di detenere il 100% del capitale delle proprie filiali, tra cui: 

  • servizi di collaudo e analisi tecnica, compreso il controllo delle merci; 
  • servizi connessi alla produzione industriale; 
  • servizi finanziari, comprese assicurazioni, banche e intermediazione mobiliare; 
  • determinati servizi di trasporto aereo; 
  • trasporto marittimo e relativi servizi ausiliari. 

Per alcuni servizi assicurativi e di trasporto aereo, gli impegni ottenuti dalla Svizzera vanno inoltre oltre quelli concessi dalla Cina nell’ambito del RCEP, migliorando la posizione competitiva dei fornitori svizzeri. 

Investimenti: meno requisiti per stabilirsi sul mercato

Sul fronte degli investimenti, Cina e Svizzera assumono impegni di trattamento nazionale e nazione più favorita anche nei settori diversi dai servizi, compreso quello manifatturiero. 
Un aspetto particolarmente concreto riguarda i cosiddetti performance requirements: per gli investimenti nei settori diversi dai servizi, la costituzione o la gestione di una succursale non potrà essere subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, una determinata composizione del personale o obblighi di esportazione. 
Sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di autorizzazione. 
Restano tuttavia esclusi dagli impegni sull’accesso al mercato il settore energetico, mentre per la futura legge svizzera sul controllo degli investimenti è stato riservato il necessario margine di manovra. 

Commercio digitale: più spazio ai documenti elettronici

L’accordo introduce per la prima volta un capitolo specifico sul commercio digitale. 
Tra gli aspetti di interesse pratico figura la promozione del paperless trade, con disposizioni volte a facilitare l’utilizzo di documenti elettronici e processi digitali nelle transazioni commerciali. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza e diminuire i costi di transazione. 
Il capitolo contiene inoltre una disposizione sulle spedizioni di pacchi in massa, che rafforza la cooperazione e lo scambio tra le autorità in caso di eventuali violazioni, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Il tema assume crescente rilevanza con l’espansione dell’e-commerce transfrontaliero.

Come prepararsi già oggi

Le nuove condizioni non sono ancora applicabili. I testi sono sottoposti alla revisione giuridica e saranno pubblicati al momento della firma dell’accordo, prevista ancora nel corso del 2026. Seguiranno le procedure interne di approvazione. 
Fino all’entrata in vigore continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni dell’ALS attuale.
Per le aziende che esportano regolarmente verso la Cina può però essere utile iniziare già ora una verifica dei propri flussi, predisponendo per i principali prodotti: 

  • il codice HS utilizzato in Cina; 
  • il valore annuo delle esportazioni; 
  • il dazio cinese attualmente applicabile; 
  • l’eventuale preferenza già prevista dall’ALS; 
  • la regola di origine attualmente utilizzata; 
  • i principali materiali o componenti provenienti da Paesi terzi; 
  • la modalità con cui l’origine viene documentata; 
  • eventuali transiti o lavorazioni effettuati in Paesi terzi. 

Una volta pubblicati i nuovi allegati sarà così possibile confrontare rapidamente il regime attuale con quello futuro, verificare l’eventuale periodo di eliminazione graduale del dazio e valutare se le nuove regole di origine consentono di beneficiare della preferenza. 

Dal potenziale al beneficio effettivo

L’ottimizzazione dell’accordo porta la copertura duty-free delle esportazioni svizzere dal 53,6% al 77,5% già al momento dell’entrata in vigore e, progressivamente, al 99,8%. A ciò si aggiunge un potenziale di ulteriori risparmi doganali stimato dalla Confederazione in circa 244 milioni di franchi. 
Per la singola impresa, tuttavia, il vantaggio non si misura sulla percentuale complessiva, ma sul proprio portafoglio di prodotti. 
Classificazione tariffaria, calendario di eliminazione dei dazi, regole di origine, struttura della supply chain e corretta documentazione continueranno a determinare se e in quale misura le nuove opportunità potranno essere effettivamente utilizzate. 
È quindi sul dettaglio dei nuovi allegati tariffari e delle regole specifiche per prodotto, che saranno pubblicati con la firma dell’accordo, che si concentrerà la prossima verifica per le imprese.

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Monica Zurfluh
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USA: nuovi dazi su droni e componenti

Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi sulle importazioni di droni e di determinati loro componenti. Le misure, che prevedono aliquote fino al 100%, entreranno in vigore a partire dal 3 settembre 2026 e contemplano un trattamento specifico per i prodotti svizzeri.

Con un proclama firmato il 13 agosto 2026, il Presidente statunitense Donald Trump ha disposto nuove misure tariffarie sulle importazioni di droni (Unmanned Aircraft Systems, UAS) e relativa componentistica, nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.
L’intervento fa seguito a un’indagine del Dipartimento del Commercio statunitense, che ha rilevato un’elevata dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture estere di UAS e componenti critici. Tra questi figurano, in particolare, motori, regolatori elettronici di velocità (electronic speed controllers, ESC), batterie agli ioni di litio e stazioni di docking. L’indagine rileva inoltre che anche molti UAS prodotti negli Stati Uniti incorporano componenti critici fabbricati all’estero. Secondo l’Amministrazione statunitense, tale dipendenza determina vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e rischi sotto il profilo della sicurezza nazionale e informatica.

Le nuove aliquote

A partire dal 3 settembre 2026, il proclama introduce:

  • un dazio ad valorem del 100% sugli UAS con peso massimo al decollo superiore a 25 kg, sugli UAS che integrano termocamere, sulle stazioni di docking e su determinati componenti critici identificati nell’Allegato I;
  • un dazio ad valorem del 25% sugli UAS con peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 kg identificati nell’Allegato II.

Per determinati componenti UAS identificati nell’Allegato III è invece previsto un dazio ad valorem del 25% a partire dal 9 febbraio 2027, ossia 180 giorni dopo la data del proclama. Il differimento mira a incentivare il trasferimento e lo sviluppo della produzione negli Stati Uniti.
Per determinati prodotti già sottoposti a procedure statunitensi di verifica e approvazione sotto il profilo della sicurezza e della supply chain (Blue UAS e FCC) sono inoltre previste disposizioni transitorie, con un differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore delle misure applicabili.
Salvo le eccezioni e i trattamenti specifici previsti dal proclama, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi, imposte e oneri applicabili all’importazione. Il Segretario al Commercio è inoltre autorizzato ad ampliare successivamente il campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS qualora le relative importazioni siano ritenute suscettibili di compromettere gli obiettivi dell’intervento.

Un trattamento specifico per la Svizzera

Il proclama prevede un trattamento particolare per i prodotti di Svizzera, Liechtenstein, Unione europea, Giappone, Corea del Sud e Taiwan: per questi prodotti il dazio complessivo non può superare il 15% ad valorem, incluso l’eventuale dazio ordinario previsto dalla Column 1 dell’HTSUS. Per il Regno Unito il tetto è invece fissato al 10%.
L’applicazione del tetto del 15% non è tuttavia automatica. Le aliquote ridotte si applicano unicamente se sostanzialmente tutti (“substantially all”) i componenti critici e della tecnologia sono certificati dall’importatore come prodotti degli Stati Uniti o di uno dei Paesi e territori ammessi, tra cui figura anche la Svizzera.
Il requisito merita particolare attenzione. Il proclama non definisce “substantially all” né stabilisce una soglia quantitativa – ad esempio una determinata percentuale del valore o del contenuto del prodotto – che consenta di considerarlo soddisfatto. Spetterà al Dipartimento del Commercio, in consultazione con le altre autorità competenti, stabilire il processo per determinare quali prodotti rispettano i criteri e comunicarli alla U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Il beneficio del tetto del 15% non dipende quindi soltanto dall’origine del prodotto finito. Sarà infatti necessario considerare anche l’origine dei componenti critici e della tecnologia utilizzata, la nonché disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa effettuare la certificazione richiesta. Le modalità concrete di applicazione del requisito dovranno essere chiarite dalle disposizioni attuative statunitensi.
La misura presenta una rilevanza concreta anche per la Svizzera, dove operano imprese attive nello sviluppo e nella produzione di droni, nonché di tecnologie di propulsione  e componentistica per UAV. Tra queste figurano anche produttori svizzeri di motori e regolatori elettronici di velocità (ESC), componenti che l’Amministrazione statunitense considera espressamente critici.

Disposizioni transitorie per sistemi già approvati negli Stati Uniti

Il proclama prevede inoltre un regime transitorio per determinate imprese e prodotti già inseriti in specifici programmi o liste statunitensi. Per le imprese che, al 2 settembre 2026, figurano nella Blue UAS Cleared List, nel Blue UAS Framework o nella FCC Conditional Approval List, l’entrata in vigore dei dazi è differita di 180 giorni dalla data del proclama limitatamente ai prodotti interessati (Covered Products) inclusi nella FCC Conditional Approval List e ai relativi componenti, nonché ai prodotti inclusi nella Blue UAS Cleared List e ai relativi componenti.
Il Segretario al Commercio è incaricato di comunicare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) le imprese e i prodotti che soddisfano, o soddisferanno, tali criteri.

Incentivi alla produzione negli Stati Uniti

Parallelamente ai nuovi dazi, il proclama prevede un programma volto a incentivare gli investimenti in nuove capacità produttive negli Stati Uniti. Le imprese con piani approvati per costruire, ampliare o rinnovare impianti statunitensi destinati alla produzione di UAS e relativi componenti potranno beneficiare, a determinate condizioni, di un trattamento tariffario agevolato per determinate importazioni connesse alla futura capacità produttiva statunitense.

Manufacturing drawback

Il proclama contempla inoltre, a determinate condizioni, il ricorso al manufacturing drawback. Anche in questo ambito la Svizzera figura espressamente tra i “Trade Agreement Partners”; tra le condizioni previste, almeno l’85% del contenuto dell’articolo deve provenire dai Paesi appartenenti a tale gruppo.
La soglia dell’85% prevista per il manufacturing drawback non va confusa con il requisito “substantially all” applicabile al trattamento tariffario del 15%. Si tratta di due disposizioni distinte: mentre per il manufacturing drawback il proclama stabilisce espressamente una soglia dell’85%, per “substantially all” non viene indicata alcuna percentuale.

Cosa devono considerare le imprese svizzere?

Le imprese che esportano negli Stati Uniti droni o componenti destinati a UAS sono invitate innanzitutto a verificare la classificazione tariffaria dei propri prodotti e la loro eventuale inclusione negli Allegati I, II o III del proclama.
Qualora il prodotto possa beneficiare del trattamento previsto per la Svizzera, sarà inoltre necessario verificare la provenienza dei componenti critici e della tecnologia e disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa adempiere agli obblighi di certificazione.
Le imprese dovrebbero inoltre verificare l’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie previste per prodotti già approvati nell’ambito dei meccanismi Blue UAS/FCC e, ove pertinente, delle disposizioni relative al manufacturing drawback.
Sarà infine importante seguire le disposizioni attuative del Dipartimento del Commercio, in particolare per quanto riguarda la definizione operativa del requisito “substantially all”, nonché eventuali successivi ampliamenti del campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS.

Link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Bolsters National Security and Strengthens U.S. Supply Chains by Imposing Tariffs on Drones and Their Parts and Components – The White House

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USA: oltre i dazi, nuovi strumenti per governare le importazioni

Prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla produzione negli Stati Uniti: un recente provvedimento sul polisilicio mostra come Washington stia affiancando ai dazi nuovi strumenti per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento. Un’evoluzione da seguire anche al di là dei prodotti direttamente interessati.

Dall’inizio della seconda Amministrazione Trump, i dazi sono tornati prepotentemente al centro della politica commerciale statunitense. Acciaio, alluminio, rame, automobili, semiconduttori e altri prodotti strategici sono stati interessati da misure adottate, in particolare, sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di intervenire sulle importazioni quando queste sono ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale.
Un recente provvedimento sul polisilicio suggerisce tuttavia che, per comprendere la direzione della politica commerciale americana, non sia più sufficiente guardare alle sole aliquote doganali.
Il 6 agosto 2026 il Presidente Donald Trump ha disposto nuove misure sulle importazioni di polisilicio e di determinati prodotti derivati. Il provvedimento combina infatti diversi strumenti: dazi, prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Il polisilicio diventa così un interessante caso concreto per osservare un approccio alla gestione delle importazioni che si fa sempre più articolato.

Dal dazio al prezzo minimo

La novità più interessante è l’introduzione, dal 4 dicembre 2026, di un Minimum Import Price (MIP) per il polisilicio e alcuni suoi derivati.
Con il MIP, l’attenzione non è più rivolta unicamente al dazio applicabile all’importazione: entra in gioco anche il prezzo al quale il prodotto importato può essere commercializzato sul mercato statunitense.
Nel caso concreto, i prezzi minimi sono fissati a 21 dollari/kg per il polisilicio, 100 dollari/kg per lingotti e wafer, 0,22 dollari/watt per le celle solari e 0,38 dollari/watt per i moduli solari. Il Department of Commerce potrà adeguare periodicamente questi valori in funzione delle condizioni di mercato.
L’importatore dovrà certificare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) che la prima vendita a condizioni di mercato negli Stati Uniti avverrà a un prezzo pari o superiore al MIP applicabile. Qualora il valore dichiarato all’importazione sia inferiore alla soglia stabilita, la differenza sarà riscossa sotto forma di dazio specifico.
Il prezzo minimo diventa quindi uno strumento per incidere direttamente sulle condizioni economiche alle quali un prodotto estero accede al mercato americano.

Dai price floors al MIP: un percorso già iniziato

Il concetto non compare improvvisamente con il polisilicio.
Nel gennaio 2026, nell’ambito di un altro provvedimento adottato ai sensi della Sezione 232 relativo ai minerali critici lavorati e ai loro derivati, l’Amministrazione Trump aveva già indicato le soglie minime di prezzo (price floors) tra gli strumenti da promuovere nei negoziati con i partner commerciali.
L’obiettivo dichiarato era contrastare pratiche e condizioni di mercato considerate distorsive e rafforzare catene di approvvigionamento strategiche. Il Presidente si era inoltre riservato la possibilità di adottare ulteriori misure qualora gli accordi negoziati non fossero stati conclusi o si fossero rivelati inefficaci.
Il provvedimento sul polisilicio segna un ulteriore passo: il principio del prezzo minimo si traduce ora in un meccanismo operativo applicato alle importazioni.
È un’evoluzione da seguire con attenzione. Se strumenti analoghi dovessero essere adottati in altri settori strategici, per un esportatore la domanda non sarebbe più soltanto “quale dazio si applica?”, ma anche “esiste un prezzo minimo da rispettare?”.

Sotto osservazione anche l’accumulo preventivo di scorte

Il provvedimento interviene anche su un comportamento tipico in vista dell’introduzione di nuove restrizioni commerciali: anticipare le importazioni per costituire scorte prima della loro entrata in vigore.
Il Department of Commerce è incaricato di monitorare le importazioni nel periodo precedente al 4 dicembre 2026. Qualora accerti che un’impresa sta accumulando polisilicio o prodotti derivati prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potrà, in coordinamento con la CBP, limitarne le importazioni, comprese quelle delle sue affiliate.
Anche la gestione dei depositi doganali richiede attenzione. Le nuove misure si applicheranno infatti alle merci immesse in consumo o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 4 dicembre.
Il messaggio per gli operatori è significativo: anche tempi di spedizione, gestione delle scorte e modalità di ingresso delle merci negli Stati Uniti possono diventare elementi della politica di controllo delle importazioni.

La politica commerciale come leva per l’onshoring

La strategia americana non riguarda però soltanto ciò che entra negli Stati Uniti. Riguarda anche ciò che vi viene prodotto.
Il provvedimento prevede infatti un programma attraverso il quale le imprese potranno sottoporre al Department of Commerce degli onshoring plans per sviluppare capacità produttive negli Stati Uniti nel settore del polisilicio, dei lingotti, dei wafer e delle celle.
I progetti approvati potranno beneficiare di un trattamento favorevole per determinate importazioni, a condizione che vengano rispettati gli impegni assunti in termini di capacità produttiva americana.
Il confine tra politica commerciale e politica industriale diventa quindi sempre più sottile: gli strumenti applicati alle importazioni vengono utilizzati anche per influenzare le decisioni di investimento e favorire la localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Un approccio che si è osservato anche in altri interventi nell’ambito della Sezione 232 da parte dell’Amministrazione Trump, nei quali l’accesso a trattamenti tariffari più favorevoli viene collegato, in forme diverse, al rafforzamento della capacità produttiva americana.

Un modello da condividere con i partner?

Un altro elemento merita attenzione perché amplia ulteriormente la portata del MIP.
Il provvedimento contempla la possibilità di modificare l’applicazione dei prezzi minimi e dei dazi nei confronti di partner commerciali che abbiano concluso accordi con gli Stati Uniti e adottino misure di regolazione delle importazioni sostanzialmente equivalenti e modellate sul sistema americano dei MIP.
Il prezzo minimo potrebbe quindi assumere una funzione che va oltre la protezione della frontiera statunitense: diventare uno strumento attorno al quale Washington cerca di costruire forme di coordinamento con i propri partner.
Anche in questo caso esiste un precedente. Nel già citato provvedimento del gennaio 2026 gli Stati Uniti avevano indicato l’intenzione di promuovere l’adozione di price floors per i minerali critici attraverso accordi con Paesi alleati e partner commerciali.

Per le imprese, non basta più chiedersi “quanto è il dazio?”

Il polisilicio rappresenta per ora un caso specifico e sarebbe prematuro concludere che prezzi minimi e misure analoghe diventeranno strumenti generalizzati della politica commerciale americana.
Il provvedimento indica però una direzione da monitorare.
Dazi, prezzi minimi, controlli sui flussi commerciali, misure contro l’accumulo preventivo delle scorte e incentivi all’onshoring possono essere combinati per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento.
Per le imprese che esportano negli Stati Uniti, il monitoraggio della politica commerciale potrebbe quindi richiedere uno sguardo più ampio. Alla classificazione tariffaria, all’origine della merce e all’aliquota applicabile possono aggiungersi altre domande: esiste un prezzo minimo? Quali obblighi incombono sull’importatore? Le merci già spedite o depositate sono interessate? Un aumento preventivo delle importazioni può essere oggetto di intervento? Sono previsti incentivi o condizioni collegati alla produzione negli Stati Uniti?
Il recente provvedimento sul polisilicio è quindi interessante non soltanto per le aziende direttamente coinvolte nella relativa filiera. È anche un esempio concreto di come gli Stati Uniti stiano ampliando gli strumenti utilizzati per governare le importazioni e, più in generale, le scelte di produzione e investimento delle imprese.

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Monica Zurfluh
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