Concluso l’accordo di libero scambio AELS e Mercosur

Il 2 luglio 2025, i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quelli del Mercosur hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, al termine di un lungo processo negoziale. L’intesa rappresenta una tappa di rilievo nella strategia di politica commerciale estera della Svizzera e offre concrete opportunità di accesso preferenziale per diversi settori strategici, con potenziali ricadute positive in particolare per l’industria tecnologica, messa a dura prova negli ultimi anni dalle dinamiche protezionistiche e da un contesto economico internazionale instabile.

Con oltre 270 milioni di consumatori, il Mercosur rappresenta una destinazione strategica per l’export svizzero. Solo nel 2024, le esportazioni verso questi quattro Paesi hanno superato i 4 miliardi di franchi, registrando un incremento del 32% rispetto al 2014. Il solo comparto tecnologico svizzero ha esportato beni per circa 530 milioni di franchi, di cui quasi la metà relativi a macchinari.

Grazie all’accordo, una volta decorsi i periodi transitori (da 4 a 15 anni), circa il 95% dei prodotti esportati dalla Svizzera nei Paesi del Mercosur sarà completamente esente da dazi doganali (nota 1). Tenuto conto dell’elevata struttura tariffaria del Mercosur (con dazi medi attorno al 7% e picchi fino al 35%), l’intesa potrebbe generare risparmi annui fino a 180 milioni di franchi – il valore più alto mai ottenuto dalla Svizzera con un accordo di libero scambio, ad eccezione di quelli con l’UE e la Cina, e comparabile a quello recentemente firmato con l’India.

Settore industriale: accesso migliorato per i prodotti svizzeri

L’accordo prevede un accesso esentasse – in parte immediato, in parte graduale – per numerosi prodotti industriali chiave, tra cui macchinari, prodotti farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Ecco una sintesi delle principali concessioni ottenute:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
(nota 2)
Esenzione dai dazi doganali nell’ambito dell’ALS
Prodotti chimici (capitoli tariffari 29 e 38)92.6%91.5%
Prodotti farmaceutici (capitolo 30)99.95%99.91%
Tessili (capitoli 50-63)93.35%92.03%
Macchinari e apparecchi (capitolo 84)96.74%96.6%
Materiali elettrici (capitolo 85)95%94.05%
Strumenti di precisione (capitolo 90)96.78%92.87%
Orologi (capitolo 91)99.65%99.65%
Fonte: scheda informativa SECO

Settore agricolo: nuove aperture per prodotti di qualità svizzeri

Anche nel comparto agricolo, l’accordo garantisce importanti concessioni per prodotti ad alto valore aggiunto, spesso realizzati con materie prime elvetiche come latte, farina di grano e zucchero:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
FormaggioEsenzione dai dazi per 990 tonnellate (esclusa la mozzarella) fin dall’entrata in vigore
Caffè tostatoEsenzione dai dazi entro 8–10 anni
Bevande energeticheEsenzione dai dazi entro 15 anni
CaramelleEsenzione immediata dai dazi
Prodotti del tabaccoEsenzione dai dazi entro 15 anni
BiscottiRiduzione del 40% entro 10 anni
Cioccolato biancoEsenzione dai dazi per 1’119 tonnellate entro 10 anni
CioccolatoEsenzione dai dazi per 466 tonnellate (cioccolato non ripieno) e 10’340 tonnellate (ripieno) entro 10 anni
Alimenti per l’infanzia:Esenzione dai dazi per 50 tonnellate fin dall’entrata in vigore
Fonte: scheda informativa SECO

In cambio, la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti tariffari per prodotti agricoli sensibili, come le carni. Tuttavia, la maggior parte di questi contingenti rappresenta meno del 2% del consumo interno oppure ricalca i volumi di importazione attuali, mantenendosi quindi entro soglie sostenibili per l’agricoltura elvetica. Su questi aspetti, l’Amministrazione federale ha mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del settore agricolo.

Oltre i dazi: ostacoli tecnici, servizi e sostenibilità

L’accordo non si limita all’eliminazione dei dazi: rimuove anche numerosi ostacoli tecnici al commercio, rafforza la protezione della proprietà intellettuale – incluse denominazioni come Gruyère e Sbrinz – e migliora l’accesso ai mercati per fornitori di servizi e investitori svizzeri. Sono inoltre previste aperture nel settore degli appalti pubblici e una più stretta cooperazione economica bilaterale.

Un’intera sezione dell’accordo, giuridicamente vincolante, è dedicata al commercio sostenibile, con impegni chiari in materia di protezione ambientale e diritti dei lavoratori. È inoltre allegata una dichiarazione congiunta in materia.

Prossime tappe

La firma ufficiale dell’accordo è prevista nei prossimi mesi. Successivamente, il Consiglio federale lo sottoporrà al Parlamento per approvazione. L’entrata in vigore sarà possibile dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Le associazioni economiche svizzere sollecitano un iter parlamentare rapido, come avvenuto per l’accordo con l’India, per garantire all’export elvetico un vantaggio competitivo rispetto all’UE. L’accordo tra UE e Mercosur, firmato il 6 dicembre 2024, è infatti ancora in fase di ratifica, ostacolato dalle riserve espresse dalla Francia.

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nota 1: Esenzione dai dazi doganali dopo la scadenza dei periodi transitori di 4, 8, 10 e al massimo 15 anni, presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nell’ambito dell’accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016, poiché le offerte degli Stati del Mercosur si fondano su tali dati. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).

nota 2: I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).


Link utili

Acciaio: sovrattasse e quote in Canada e Regno Unito

In risposta al crescente rischio di deviazione del commercio dell’acciaio, causato dall’inasprimento delle misure statunitensi sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act, Canada e Regno Unito hanno introdotto nuove misure di protezione per i rispettivi mercati interni. Mentre il Canada riconosce un trattamento preferenziale ai prodotti di origine svizzera, il Regno Unito applica alla Svizzera le stesse condizioni previste per i Paesi terzi. Le aziende esportatrici devono pertanto pianificare con attenzione le spedizioni e monitorare costantemente l’andamento delle quote tariffarie disponibili.

Canada: sovrattassa del 50% in vigore dal 27 giugno 2025

A partire dal 27 giugno 2025, il Canada ha introdotto una sovrattassa del 50% oltre quota su determinate categorie di prodotti in acciaio importati. Si tratta di una misura di emergenza con finalità preventiva, volta a proteggere il mercato nazionale da eventuali flussi distorti derivanti dalle restrizioni imposte dal mercato statunitense.

Il provvedimento prevede tuttavia alcune esclusioni importanti. In particolare, i prodotti di origine svizzera non sono soggetti alla sovrattassa, così come quelli provenienti dai Paesi espressamente elencati nell’Allegato 2 dell’ordinanza governativa canadese (Order in Council). Questa esenzione conferisce agli esportatori svizzeri un vantaggio competitivo concreto, sia in termini economici che di accesso preferenziale al mercato canadese.

Le categorie di prodotti interessate dalla misura sono dettagliate, tramite voce di tariffa doganale, nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento e comprendono acciai piani e lunghi, tubi, barre, semilavorati e acciai inox. Le importazioni canadesi sono disciplinate da quote tariffarie annuali (Tariff Rate Quotas – TRQ) suddivise su base trimestrale. Una volta esaurita la quota disponibile, l’intero valore doganale delle merci eccedenti è assoggettato alla sovrattassa del 50%.

Raccomandazioni:

  • verificare e confermare con gli importatori la corretta origine svizzera della merce e accompagnarla con il relativo certificato d’origine
  • monitorare l’andamento delle quote disponibili su base periodica
  • esaminare l’opportunità di utilizzare meccanismi di remissione o drawback

Regno Unito: quote riviste e dazio del 25% dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, il Regno Unito ha aggiornato la propria misura di salvaguardia sull’acciaio, introducendo un sistema basato su quote tariffarie trimestrali e un dazio del 25% sulle importazioni che eccedono tali limiti.

Il nuovo schema prevede una revisione al rialzo delle quote per tutte le categorie di prodotti siderurgici, con soglie specifiche definite per singolo Paese. Tuttavia, non è consentito il riporto tra trimestri delle quote non utilizzate, e ciò implica che il volume residuo non possa essere recuperato nei periodi successivi. Una volta superata la soglia stabilita, si applica automaticamente un dazio del 25% sulle quantità eccedenti.

A differenza del Canada, il Regno Unito non riconosce al momento alcuna esenzione o trattamento preferenziale per le importazioni di origine svizzera, che sono pertanto soggette alle stesse condizioni applicabili agli altri Paesi terzi.

Raccomandazioni:

  • gestire attentamente la documentazione d’origine, elemento essenziale per la corretta classificazione doganale
  • pianificare con cura i volumi e le tempistiche delle spedizioni, al fine di evitare il superamento delle quote trimestrali

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Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia

Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.

Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.

Punti salienti dell’accordo

  • il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
  • potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
  • disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
  • maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)

Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.

Prossimi passi
L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.

Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica

Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.

Punti salienti dell’accordo

  • eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
  • accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
  • disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
  • riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera

Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.

Alta tecnologia e attrattività
La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.

Prossimi passi
Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.


Link utili:

Polonia: certificati d’origine digitali

Dal 6 maggio 2025, la Polonia ha introdotto l’emissione digitale dei certificati d’origine non preferenziale per le esportazioni.

Questa novità semplifica le procedure per gli esportatori polacchi, che possono ora richiedere e ricevere i certificati in formato digitale tramite la piattaforma online co.kig.pl.

Un esempio di certificato digitale è disponibile qui.

La Camera di commercio polacca ha predisposto un sistema sicuro: ogni certificato emesso è dotato di un codice QR, un ID e un PIN univoci. Gli importatori possono verificarne l’autenticità attraverso il sito co.kig.pl/verify o mediante la piattaforma di verifica della Camera di Commercio Internazionale (ICC).

Gli esportatori polacchi possono richiedere anche una copia cartacea del certificato, se necessario.

Documenti utili:

Circolare della Camera di commercio polacca del 17 aprile 2025

Convenzione paneuromediterranea: Matrix aggiornata

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato un aggiornamento della Matrix PEM, la tabella che traccia l’applicazione delle regole d’origine tra i Paesi membri della Convenzione paneuromediterranea (PEM). La nuova versione include dati aggiornati sullAlbania e sulla Moldova.

Nello specifico, l’Albania ha ottenuto lo status “CR” con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025, consentendo così la permeabilità dei due set di regole.

L’accordo di libero scambio con la Moldova è entrato in vigore il 1° aprile: da tale data è possibile applicare la Convenzione PEM riveduta nei loro scambi con il Paese.

Perché è importante la Matrix?

La Matrix è uno strumento chiave per le aziende, poiché permette di:

  • identificare i Paesi con cui è possibile cumulare l’origine dei prodotti
  • determinare il trattamento tariffario preferenziale, indicando se applicare le regole rivedute o  attenersi alle vecchie regole
  • ottimizzare la gestione di esportazioni e importazioni nell’area PEM, facilitando così la pianificazione commerciale.

La versione aggiornata della Matrix è disponibile qui in formato PDF.

Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati

A partire dal 12 marzo 2025, le importazioni di acciaio, alluminio e loro derivati negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio supplementare del 25%. La misura, ufficializzata da due avvisi dell’agenzia doganale statunitense, segna un’ulteriore stretta sulle politiche commerciali del Paese.

Lo scorso febbraio, il presidente Trump ha firmato due proclami – Adjusting Imports of Aluminum into the United States (#10895) e Adjusting Imports of Steel into the United States (#10896), che rafforzano le tariffe previste dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act. Il provvedimento non solo conferma il 25% sulle importazioni di acciaio, ma innalza dal 10% al 25% il dazio sull’alluminio, estendendolo anche ai rispettivi prodotti derivati a partire dal 12 marzo 2025.

L’ampliamento della misura interessa diverse categorie merceologiche:

  • alluminio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 66, 76, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96.
  • acciaio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 72, 73, 84, 85, 87 e 94

I provvedimenti revocano ogni forma di trattamento agevolato, comprese quote assolute, contingenti tariffari ed esenzioni per singoli Paesi. Inoltre, pongono fine alle esclusioni generali precedentemente approvate (General Approved Exclusions, GEA), mantenendo valide solo quelle specifiche registrate nel sistema Automated Commercial Environment (ACE) fino alla loro scadenza o all’esaurimento del volume autorizzato.

Esclusi dall’inasprimento dei dazi saranno unicamente i prodotti realizzati con acciaio fuso o alluminio estruso negli Stati Uniti. Per tutti gli altri derivati, il calcolo del dazio verrà effettuato sul valore del metallo di base.

Non è previsto alcun meccanismo di rimborso (drawback) per i dazi imposti. Inoltre, l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati ammessi nelle zone franche statunitensi a partire dal 12 marzo 2025 dovranno riceveranno lo status di “straniero privilegiato” e saranno assoggettati ai dazi vigenti  al momento dell’immissione in consumo.

Per chiarire le modalità di attuazione delle nuove misure, l’agenzia doganale statunitense (U.S. Customs and Border Protection – CBP) ha ora pubblicato due documenti operativi:

I due documenti elencano le sottovoci tariffarie del capitolo 99 dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) da utilizzare obbligatoriamente per dichiarare le importazioni e forniscono istruzioni dettagliate sulla corretta dichiarazione del contenuto di alluminio e acciaio, compresa l’indicazione del Paese di fusione e colata (per l’alluminio: anche in caso di utilizzo di materiali riciclati).

Sottovoci tariffali a confronto

A quali sottovoci tariffali del capitolo 99 sono associati i vari articoli in acciaio e alluminio? Consulta la nostra tabella riepilogativa!

Accordo di libero scambio AELS-Moldova in vigore dal 1° aprile 2025

L’accordo di libero scambio AELS-Moldova entrerà in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Moldova il 1° aprile 2025. L’intesa è già operativa con gli altri membri dell’AELS: Islanda (dal 1° settembre 2024) e Norvegia (dal 1° novembre 2024).

Con l’entrata in vigore dell’accordo, la Moldova perderà lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario di preferenze tariffarie. Dal 1° aprile 2025, per ottenere l’imposizione preferenziale, sarà infatti necessaria una prova di origine rilasciata secondo quanto previsto dall’accordo di libero scambio.

La Moldova è parte della Convenzione PEM riveduta, che consente il cumulo diagonale con altri partner di libero scambio della zona PEM (p. es. con l’Unione europea). Le opzioni di cumulo effettive possono essere visualizzate nella Matrix. La Convenzione PEM riveduta prevede anche il cumulo totale. Fino al 31 dicembre 2025 le prove d’origine emesse sulla base delle norme rivedute devono riportare la dicitura “REVISED RULES”.

Le merci originarie già in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Moldova o in Svizzera al momento dell’entrata in vigore dell’accordo possono beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale. A tal fine, occorre presentare una prova d’origine allestita a posteriori, nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto. In assenza della prova di origine al momento dell’imposizione, è possibile richiedere un’imposizione provvisoria.

Link utili:

Circolare R-30 dell’UDSC del 28.02.2025

USA: dazi del 25% su acciaio e alluminio, senza eccezioni o esenzioni

Trump ha firmato i nuovi ordini esecutivi che fissano al 25% l’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva sui prodotti in alluminio e in acciaio, estendendola anche ai prodotti derivati. Le misure pongono altresì fine alle esenzioni, ai contingenti o ai contingenti tariffari di cui beneficiavano alcuni Paesi e alle esclusioni specifiche per prodotto. Tutti i dettagli nei Proclami 10895 e 10896 pubblicati il 18 febbraio nel Registro Federale. Le misure si applicano dal 12 marzo 2025.

Il 10 febbraio 2025, il presidente Trump ha firmato nuovi ordini esecutivi che, ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, assoggettano i prodotti in acciaio e in alluminio importati negli Stati Uniti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25% a partire dal 12 marzo 2025, ampliando altresì l’ambito di applicazione agli articoli trasformati. Gli ordini eliminano anche le esenzioni dai dazi accordate a determinati Paesi e le esclusioni di prodotto concesse. Queste ultime rimangono in vigore solo fino alla data di scadenza o fino al raggiungimento del volume del contingente tariffario, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Alla U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’autorità che controlla le frontiere, è affidato il compito di identificare e perseguire eventuali pratiche di evasione, come classificazioni errate di prodotti e/o trasformazioni di prodotto volte esclusivamente ad aggirare i dazi. Gli importatori di prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio saranno tenuti a fornire alla CBP tutte le informazioni necessarie per identificare il contenuto utilizzato nella fabbricazione di tali articoli.

Alluminio

Dal 12 marzo 2025 tutti i prodotti in alluminio e i derivati dell’alluminio sono soggetti a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% (invece del 10%), indipendentemente dal Paese di origine. È prevista un’eccezione per i derivati dell’alluminio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in alluminio fusi e colati negli Stati Uniti.

L’elenco dei prodotti interessati da questa misura, e identificati tramite la voce di tariffa doganale HTSUS è riportato nell’allegato 1 del Proclama 10895. In sostanza, ben 19 linee tariffarie del capitolo 76 sono interamente assoggettate al dazio del 25%.

Nell’allegato 1 figurano anche derivati dell’alluminio (articoli trasformati) classificati nei capitoli 66, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96: per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla percentuale di alluminio contenuta.

Acciaio

Dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di prodotti siderurgici di cui alla voce 9903.80 dell’HTSUS saranno soggette a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% indipendentemente dal Paese d’origine.

Il dazio aggiuntivo del 25% si applica anche ai derivati dell’acciaio elencati tramite voce di tariffa doganale HTSUS nell’allegato 1 del Proclama 10896. Trattasi di 155 prodotti del capitolo 73. Nell’allegato 1 figurano anche alcuni derivati dell’acciaio che non rientrano nel capitolo 73 dell’HTSUS: trattasi di alcune voci dei capitoli 84, 85 e 94. Per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla parte di acciaio.

È prevista un’eccezione per i derivati dell’acciaio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in acciaio fusi e colati negli Stati Uniti.

Altri documenti utili:

Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Section 232 Tariffs – The White House

Origine preferenziale e Convenzione PEM: cos’è cambiato?

La Convenzione paneuromediterranea riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.

Dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicano due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisogna pertanto considerare diversi casi, a seconda del partner e/o dell’accordo di libero scambio:

Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie

  • applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
  • possibilità di cumulo diagonale basato sulle norme rivedute e permeabilità con le vecchie norme, ciò comporta l’accettazione di un certificato di origine stabilito secondo le regole della vecchia Convenzione PEM come prova di origine valida ai sensi delle regole rivedute (ma non il contrario)

Questo caso si applica ai seguenti accordi di libero scambio: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Bosnia ed Erzegovina, AELS-Georgia, AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro, AELS-Serbia, AELS-Turchia.

Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle norme rivedute
  • il cumulo diagonale è possibile unicamente in base alle norme rivedute

Questo caso si applica all’accordo AELS-Albania.

Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle vecchie norme
  • il cumulo diagonale è possibile solo in base alle vecchie norme

Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

Matrix

La Matrix (PDF) è stata aggiornata di aggiornata di conseguenza:

Prove dell’origine e cumulo

L’UDSC ha aggiornato i seguenti documenti e istruzioni:

Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine e sino al 31 dicembre 2025, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura «REVISED RULES» (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.

È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.

Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:

  • in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
  • il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
  • ai sensi dell’art. 8 par. 3 delle norme di origine della Convenzione PEM riveduta, la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH…» deve essere indicata nella prova di origine se è stato applicato il cumulo dell’origine. Tuttavia, le Parti contraenti possono rinunciare a questa indicazione nella prova d’origine per le importazioni. La Svizzera non richiede informazioni sul cumulo nella prova d’origine. Allo stato attuale, nemmeno altre Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta al 1° gennaio 2025 la richiedono (cfr. Comunicazione dell’UDSC, 01.01.2024);
  • nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
  • contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
  • è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
  • il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.

Ulteriore documentazione utile

Attuazione Convenzione PEM riveduta: aggiornamento

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, all’interno della zona PEM continueranno verosimilmente ad applicarsi due serie di norme: la vecchia (attuale) Convenzione PEM e le norme rivedute (le odierne norme transitorie). Il possibile e sempre più probabile slittamento dell’attuazione della Convenzione PEM riveduta è dovuto alla lungaggine delle procedure legislative di aggiornamento degli accordi di libero scambio con alcuni Paesi. Lo comunicano in una nota congiunta l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Dal 1° gennaio 2025 le norme rivedute della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente alla Convenzione AELS e agli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera/AELS con l’UE, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia.

Gli ALS con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Isole Faroe non hanno invece ancora potuto essere aggiornati e la lunghezza delle procedure amministrative in questi Paesi sta rendendo evidente che non tutti questi accordi potranno essere modificati entro la fine del 2024. Senza aggiornamento gli accordi continueranno a sottostare alla vecchia (attuale) Convenzione PEM.

L’attuazione della Convenzione PEM riveduta sarà verosimilmente posticipata al 1° gennaio 2026 e nel caso di ALS non aggiornati entro tale data, il cumulo con i relativi Paesi partner sarà interrotto.

L’UDSC e la SECO continueranno a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi attraverso note informative e circolari. La matrix sarà aggiornata di conseguenza.


Link:
Nota informativa congiunta UDSC/SECO (20 settembre 2024, aggiornata il 25 ottobre 2024) (pdf)