USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo

Nelle ultime settimane, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha definito in modo sostanziale il quadro giuridico relativo ai rimborsi dei dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Gli ordini del 4, 20 e 27 marzo 2026 hanno progressivamente ampliato il perimetro delle importazioni interessate, mentre l’ordine del 1° aprile 2026 ha chiarito un aspetto fondamentale per le imprese: il diritto al rimborso è ormai ampiamente riconosciuto, ma le modalità operative per ottenerlo non sono ancora pienamente definite.

Principi giuridici consolidati

Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
  • anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.

Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..

Attuazione pratica: una fase ancora transitoria

L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.

In particolare:

  • non è stata ancora individuata una soluzione operativa per la gestione delle dichiarazioni definitivamente liquidate;
  • il sistema amministrativo deputato ai rimborsi è ancora in fase di sviluppo;
  • l’accesso ai rimborsi sarà inizialmente limitato a specifiche categorie di dichiarazioni.

Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.

l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:

  • un portale per la presentazione delle istanze;
  • processi di elaborazione massiva;
  • attività di revisione e reliquidazione;
  • emissione dei rimborsi.

Tuttavia, nella fase iniziale:

  • il sistema coprirà, nella fase iniziale, le dichiarazioni non ancora liquidate o ancora suscettibili di reliquidazione, nonché quelle tecnicamente idonee alla certificazione per rimborso nell’ambito della Phase 1;
  • le casistiche più complesse, tra cui le dichiarazioni definitivamente liquidate, richiederanno lo sviluppo di funzionalità aggiuntive e non sono ancora coperte operativamente;
  • ulteriori funzionalità sono previste, ma risultano allo stato attuale in fase di sviluppo e non ancora disponibili.

La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).

Il nodo delle dichiarazioni definitivamente liquidate

Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.

Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio

Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.

Il ruolo del protest nel nuovo contesto

In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.

L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:

  • nei casi non ancora coperti dal sistema CAPE;
  • in presenza di incertezze operative;
  • per le dichiarazioni prossime alla definitività.

L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.

Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.

In particolare, è opportuno:

  • mappare le dichiarazioni interessate, distinguendo tra posizioni non liquidate, non definitive e definitive;
  • predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo;
  • assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
  • monitorare i termini e le opzioni di tutela, in particolare per le posizioni ancora aperte;
  • valutare, ove necessario, il ricorso agli strumenti giurisdizionali disponibili.

Conclusioni

Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.

Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.

In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:

  • da un lato, prepararsi al nuovo sistema amministrativo;
  • dall’altro, continuare a gestire attivamente i profili giuridici e procedurali.

Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni

Il 20 febbraio 2026, la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale istituendo un dazio addizionale del 10% sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, in base alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo eventuali proroghe o modifiche. La misura è formalmente classificata come tariffa temporanea adottata per affrontare squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario

A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:

  • disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
  • confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
  • introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.

Restano pienamente applicabili:

  • i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
  • i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).

Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.

Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale

Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026

  • è un dazio ad valorem;
  • si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
  • è riscosso al momento dell’importazione;
  • è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
  • si applica in aggiunta ai dazi MFN;
  • non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.

Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:

  • non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
  • l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.

Esempi applicativi

Importazione di coltellino tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):

  • dazio ordinario (MFN): 5,4%
  • dazio addizionale Sezione 122: 10%
  • totale: 15,4% ad valorem + dazio specifico di $0,30/pezzo

Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.

Esclusioni

Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:

  • minerali critici
  • oro da investimento (bullion)
  • determinati prodotti energetici
  • fertilizzanti essenziali
  • taluni prodotti agricoli
  • prodotti farmaceutici e principi attivi
  • specifici prodotti elettronici
  • veicoli e componenti
  • prodotti aerospaziali
  • merci già soggette a Section 232
  • merci qualificate ai sensi dell’USMCA.

L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).

Merci in transito

Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:

  • caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
  • già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
  • dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.

Dichiarazione doganale

Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.

Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:

  • 9903.03.01: applicazione del dazio aggiuntivo del 10 % su merci importate (se non soggette ad esenzioni)
  • 9903.03.02: merci già in transito (caricate prima del 24 febbraio 2026 e sdoganate prima del 28 febbraio 2026)
  • 9903.03.03: merci elencate nell’allegato II che non pagano il dazio aggiuntivo (eccetto componenti/parti per aeromobili civili)
  • 9903.03.05: componenti/parti per aeromobili civili espressamente elencate nell’allegato II
  • 9903.03.06: categorie già disciplinate da altre misure (es. Sezione 232: acciaio e alluminio; autoveicoli e componenti; semiconduttori; rame; legname, ecc.)

Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.

La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:

  • Capitolo 98 (se applicabile)
  • Capitolo 99, Sezione 301
  • Capitolo 99, Sezione 122
  • Capitolo 99, Sezione 232
  • Capitolo 99, Sezione 201
  • Capitolo 1-97, HTS principale

Trattamento del de minimis

È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.

Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.

Rimborso dei dazi

La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.

Le prassi operative prevedono che:

  • l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund  per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
  • per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).

Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.

Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.

Implicazioni operative per le imprese esportatrici

Le imprese esportatrici sono chiamate a:

  • verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
  • accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
  • valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
  • monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).

Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri

Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:

  • estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
  • avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
  • possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems – The White House

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Addio franchigia dazi UE per spedizioni a basso valore

Con effetto dal 1° luglio 2026 l’Unione europea sopprime l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La modifica pone fine a un regime che per anni ha sostenuto la crescita dell’e-commerce transfrontaliero. Per gli esportatori svizzeri attivi nell’e-commerce B2C verso l’Unione europea (UE), si tratta di un cambiamento strutturale che incide su costi, processi dichiarativi e configurazione logistica.

La misura è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382 dell’11 febbraio 2026, nell’ambito della riforma dell’Unione doganale e della progressiva digitalizzazione dei flussi dichiarativi. Negli ultimi anni, la franchigia aveva favorito l’ingresso nel mercato UE di spedizioni a basso valore, pur con IVA dovuta.

La riforma risponde a tre obiettivi dichiarati:

  • neutralità concorrenziale rispetto agli operatori stabiliti nell’UE
  • rafforzamento dei controlli doganali
  • allineamento al futuro modello digitale centralizzato (EU Customs Data Hub).

Il nuovo meccanismo: da esenzione a contributo forfettario

Dal 1° luglio 2026:

  • viene abolita la franchigia daziaria per spedizioni ≤ 150 euro
  • è introdotto un dazio forfettario transitorio di 3 euro per ciascuna categoria di articolo contenuta nella spedizione.

Il contributo si applica se l’importazione avviene:

  • nel quadro del regime Import One Stop Shop (IOSS), con IVA assolta al momento della vendita oppure
  • tramite canali postali o semplificati previsti dalla normativa.

In difetto di tali condizioni, si applica il regime ordinario:

  • classificazione completa nella Nomenclatura combinata (voce di tariffa a 8 cifre);
  • applicazione dell’aliquota prevista dalla Tariffa doganale comune.

Nota operativa
Il contributo è dovuto per ciascuna categoria tariffaria. Se una spedizione contiene più voci di tariffa, il carico forfettario si cumula. Ad esempio, se un pacco contiene merci di due categorie diverse, come una camicia di seta e due maglie di lana, vengono riscossi due dazi da 3 euro ciascuno — uno per ogni categoria — per un totale di 6 euro. Il documento di sintesi del Consiglio sottolinea che ogni voce tariffaria è considerata una “categoria di articolo” distinta ai fini dell’applicazione del dazio transitorio.

Impatto differenziato per categoria merceologica

Per le aziende estere è utile valutare la scelta tra forfait e regime ordinario per ciascun codice NC. L’effetto economico varia in funzione della categoria di prodotto, del valore unitario e del numero di articoli per spedizione.

a) Beni a basso valore unitario

  • il contributo fisso può incidere significativamente sul valore intrinseco
  • in DDP, l’onere grava integralmente sull’esportatore, incidendo direttamente sui margini.

b) Beni con aliquota UE ridotta o nulla

  • alcune categorie o tecnologiche (con aliquota 0% o prossima allo zero) potrebbero convenire al regime ordinario
  • è importante valutare: classificazione tariffaria corretta, aliquota effettiva UE, valore medio per articolo, quantità media per spedizione.

Interazioni con il regime IOSS e con l’IVA

Il regime IOSS era stato concepito per semplificare la riscossione dell’IVA nelle vendite B2C a distanza. Con la soppressione della franchigia doganale, l’IOSS non perde rilevanza, ma la sua convenienza deve essere rivalutata alla luce del nuovo onere forfettario.

  • l’IVA resta dovuta al momento della vendita
  • il dazio forfettario si aggiunge quale onere distinto
  • è necessario garantire coerenza tra dati commerciali, dichiarazione doganale e rendicontazione IOSS.

Eventuali disallineamenti possono generare contestazioni in sede di controllo ex post.

Profili contrattuali e allocazione del rischio

La riforma impone una riflessione sugli Incoterms e sulle condizioni generali di vendita.

  • DDP: l’esportatore assume integralmente il nuovo onere
  • DAP: l’onere può ricadere sull’acquirente, ma con possibili effetti negativi in termini di customer experience e tasso di conversione.

È inoltre opportuno verificare clausole di adeguamento prezzi e trasparenza informativa verso il consumatore UE.

Profili organizzativi e compliance

Per gli operatori svizzeri attivi nel B2C con l’UE:

  • revisione della mappatura delle voci di tariffa;
  • adeguamento dei sistemi ERP per il calcolo del contributo per categoria;
  • tracciabilità tra ordine, fattura commerciale e dichiarazione doganale;
  • audit interno dei flussi IOSS.

Errore di classificazione o omissione delle categorie può comportare rettifiche e sanzioni.

Misura transitoria e prospettive evolutive

Il contributo forfettario è previsto fino al 1° luglio 2028 ed è collegato allo sviluppo del futuro EU Customs Data Hub, pilastro della digitalizzazione dell’Unione doganale.

Il legislatore europeo ha previsto:

  • un monitoraggio dei flussi commerciali;
  • una valutazione periodica dell’efficacia del sistema;
  • la possibilità di proroga qualora l’infrastruttura digitale non sia pienamente operativa.

Il contesto normativo deve pertanto essere considerato dinamico e suscettibile di ulteriori adattamenti.

Considerazioni conclusive

L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna una transizione da un modello di facilitazione quantitativa a un modello di piena imponibilità doganale, pur semplificato con forfait.

Per gli esportatori svizzeri, la questione efficace richiede:

  • analisi codice prodotto
  • revision del modello dichiarativo
  • valutazione di eventuali soluzioni organizzative alternativa (es. stock nell’UE).

Solo un approccio integrato – giuridico, fiscale e logistico – permette di evitare erosione dei margini a partire dal 1° luglio 2026.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Tunisia nella Zona 1 PEM dal 1° marzo 2026

La Tunisia entrerà nella Zona 1 della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° marzo 2026, segnando un passo importante per gli operatori commerciali che operano nel bacino PEM.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato la circolare R-30, recependo l’entrata del Paese a partire da tale data e illustrando le implicazioni per aziende e operatori commerciali.

Dopo l’ingresso della Giordania all’inizio di febbraio, l’adesione della Tunisia contribuisce a rafforzare e completare il bacino PEM, facilitando le operazioni di commercio internazionale e l’accesso ai benefici delle regole di origine preferenziale.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

La Giordania si unisce alla Zona 1 della Convenzione PEM riveduta

Dal 1° febbraio 2026, l’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Giordania applicherà esclusivamente le regole di origine della Convenzione PEM riveduta, entrando ufficialmente nella Zona 1 del cumulo paneuromediterraneo.

Con la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2025, il sistema Paneuromediterraneo (PEM) si articola ora in due zone di cumulo:

Zona 1Zona 2
ALS con regole PEM riveduteALS con vecchie regole PEM
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Herzegovina
AELS – Georgia
AELS – Giordania
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina

Nella Zona 1, il cumulo diagonale è consentito solo tra materiali che soddisfano le regole di origine rivedute. Eccezioni limitate riguardano materiali importati nel 2025 con vecchie prove dell’origine.

Negli ALS con norme PEM rivedute non è più possibile rilasciare prove dell’origine EUR-MED.

Cosa devono fare le imprese esportatrici

  • verificare che i materiali utilizzati rispettino le nuove regole di origine;
  • aggiornare la documentazione d’origine secondo le nuove disposizioni;
  • considerare eventuali restrizioni per merci importate prima del 2026 con vecchie prove dell’origine;

Link utili

Circolare R-30 del 27 gennaio 2026 | Convenzione PEM riveduta – Applicazione definitiva dal 1° gennaio 2026

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.

CNC machine producing metal panels

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.

Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.

Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari

La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:

  • Prodotti Ek-2/A – rischio elevato
    Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
  • Prodotti Ek-2/B – rischio standard
    Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.

Ek‑3: la check‑list documentale

L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).

Per i macchinari Ek-2/A

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
  2. Certificato di omologazione
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  3. Certificato di rumorosità
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  4. Documento di trasporto / Bill of Lading
    Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
  5. Foto del macchinario
    Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
  6. Lista componenti e accessori
    Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
  7. Altri documenti tecnici richiesti
    A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.

Per i macchinari Ek-2/B
L’elenco è simile ma semplificato:

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Non richiede autenticazione consolare.
  2. Foto del macchinario
    Con marca, modello, targa e marcatura CE.
  3. Documento di trasporto / Bill of Lading
  4. Altri documenti tecnici essenziali
    Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.

Controlli e tempistiche

Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:

  • ispezione visiva e di marcatura sul prodotto;
  • verifica delle foto rispetto al macchinario fisicamente presente;
  • eventuali test di laboratorio aggiuntivi.

Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.

Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B

Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:

  • Autenticazione dei documenti originali e della traduzione in turco presso la Rappresentanza diplomatica turca.
  • Caricamento dei documenti su TAREKS per richiesta di autorizzazione preliminare.
  • Valutazione documentale da parte delle autorità turche.
  • Rilascio autorizzazione preliminare.
  • Registrazione per controllo di importazione e possibile controllo fisico o test di laboratorio.
  • Emissione del numero TAREKS da indicare nella dichiarazione doganale.

Per i macchinari Ek-2/B:

  • Caricamento diretto dei documenti in TAREKS, con traduzione turca consigliata.
  • Analisi del rischio e possibile controllo fisico.
  • Numero TAREKS per lo sdoganamento.

Responsabilità e sanzioni

Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.

Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri

Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:

  • collaborare strettamente con l’importatore turco, che è responsabile di tutte le presentazioni su TAREKS;
  • per i prodotti Ek-2/A, assicurarsi che la Dichiarazione CE, certificati e traduzioni in turco siano autenticati dalla Rappresentanza diplomatica turca;
  • preparare foto dettagliate del macchinario e della marcatura CE;
  • verificare la coerenza delle date tra documenti tecnici e documento di trasporto;
  • comprendere che Ek-2/A richiede procedure più articolate e controlli più stringenti rispetto a Ek-2/B.

Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.

Link utili

Rehber – Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (Guida applicativa collegata al Tebliğ 2026/32, in lingua turca)

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

NOVITÀ – Cauzioni Carnet ATA

A partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche

Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).

Nel dettaglio:

  • Fideiussioni bancarie/assicurative: 30% sul valore della merce
  • SwissCaution:
    – SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
    – NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)

Documenti utili:


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio Legalizzazioni: 091 911 51 29 / 23
grisoni@cc-ti.ch / scalzi@cc-ti.ch

Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori

Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.

Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati

Il proclama prevede un dazio del 25% ad valorem su una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:

  • HTS 8471.50
  • HTS 8471.80
  • HTS 8473.30

Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:

  • TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
  • TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.

L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.

Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.

Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.

Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.

Esenzioni

Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:

  • supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
  • utilizzi in data center sul territorio USA;
  • riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
  • attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
  • start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
  • applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.

Le aziende del settore devono:

  • valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
  • mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
  • predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).

Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.

Negoziati con partner esteri

Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.

I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.

Questa apertura negoziale potrebbe portare a:

  • intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
  • condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
  • possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch