La Tunisia entrerà nella Zona 1 della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° marzo 2026, segnando un passo importante per gli operatori commerciali che operano nel bacino PEM.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato la circolare R-30, recependo l’entrata del Paese a partire da tale data e illustrando le implicazioni per aziende e operatori commerciali.
Dopo l’ingresso della Giordania all’inizio di febbraio, l’adesione della Tunisia contribuisce a rafforzare e completare il bacino PEM, facilitando le operazioni di commercio internazionale e l’accesso ai benefici delle regole di origine preferenziale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/02/ART26-tunisia-zona1-pem.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-02-12 08:00:002026-03-04 15:45:36Tunisia nella Zona 1 PEM dal 1° marzo 2026
Dal 1° febbraio 2026, l’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Giordania applicherà esclusivamente le regole di origine della Convenzione PEM riveduta, entrando ufficialmente nella Zona 1 del cumulo paneuromediterraneo.
Con la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2025, il sistema Paneuromediterraneo (PEM) si articola ora in due zone di cumulo:
Zona 1
Zona 2
ALS con regole PEM rivedute
ALS con vecchie regole PEM
Svizzera – UE Convenzione AELS AELS – Albania AELS – Bosnia-Herzegovina AELS – Georgia AELS – Giordania AELS – Moldova AELS – Montenegro AELS – Macedonia del Nord AELS – Serbia
Nella Zona 1, il cumulo diagonale è consentito solo tra materiali che soddisfano le regole di origine rivedute. Eccezioni limitate riguardano materiali importati nel 2025 con vecchie prove dell’origine.
Negli ALS con norme PEM rivedute non è più possibile rilasciare prove dell’origine EUR-MED.
Cosa devono fare le imprese esportatrici
verificare che i materiali utilizzati rispettino le nuove regole di origine;
aggiornare la documentazione d’origine secondo le nuove disposizioni;
considerare eventuali restrizioni per merci importate prima del 2026 con vecchie prove dell’origine;
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/02/ART26-Giordania-PEM-riveduta.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-02-02 11:46:212026-02-02 15:12:10La Giordania si unisce alla Zona 1 della Convenzione PEM riveduta
Dal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.
CNC machine producing metal panels
Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.
Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.
Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari
La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:
Prodotti Ek-2/A – rischio elevato Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
Prodotti Ek-2/B – rischio standard Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.
Ek‑3: la check‑list documentale
L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).
Per i macchinari Ek-2/A
Dichiarazione CE di conformità Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
Certificato di omologazione Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Certificato di rumorosità Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Documento di trasporto / Bill of Lading Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
Foto del macchinario Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
Lista componenti e accessori Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
Altri documenti tecnici richiesti A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.
Per i macchinari Ek-2/B L’elenco è simile ma semplificato:
Dichiarazione CE di conformità Non richiede autenticazione consolare.
Foto del macchinario Con marca, modello, targa e marcatura CE.
Documento di trasporto / Bill of Lading
Altri documenti tecnici essenziali Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.
Controlli e tempistiche
Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:
ispezione visiva e di marcatura sul prodotto;
verifica delle foto rispetto al macchinario fisicamente presente;
eventuali test di laboratorio aggiuntivi.
Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.
Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B
Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:
Autenticazione dei documenti originali e della traduzione in turco presso la Rappresentanza diplomatica turca.
Caricamento dei documenti su TAREKS per richiesta di autorizzazione preliminare.
Valutazione documentale da parte delle autorità turche.
Rilascio autorizzazione preliminare.
Registrazione per controllo di importazione e possibile controllo fisico o test di laboratorio.
Emissione del numero TAREKS da indicare nella dichiarazione doganale.
Per i macchinari Ek-2/B:
Caricamento diretto dei documenti in TAREKS, con traduzione turca consigliata.
Analisi del rischio e possibile controllo fisico.
Numero TAREKS per lo sdoganamento.
Responsabilità e sanzioni
Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.
Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri
Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:
collaborare strettamente con l’importatore turco, che è responsabile di tutte le presentazioni su TAREKS;
per i prodotti Ek-2/A, assicurarsi che la Dichiarazione CE, certificati e traduzioni in turco siano autenticati dalla Rappresentanza diplomatica turca;
preparare foto dettagliate del macchinario e della marcatura CE;
verificare la coerenza delle date tra documenti tecnici e documento di trasporto;
comprendere che Ek-2/A richiede procedure più articolate e controlli più stringenti rispetto a Ek-2/B.
Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-import-macchinari-turchia.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-22 08:00:002026-01-22 08:25:55Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia
A partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche
Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).
Nel dettaglio:
Fideiussioni bancarie/assicurative:30% sul valore della merce
SwissCaution: – SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo) – NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.
Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati
Il proclama prevede un dazio del 25% ad valoremsu una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:
HTS 8471.50
HTS 8471.80
HTS 8473.30
Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:
TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.
L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.
Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.
Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.
Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.
Esenzioni
Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:
supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
utilizzi in data centersul territorio USA;
riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.
Le aziende del settore devono:
valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).
Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.
Negoziati con partner esteri
Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.
I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.
Questa apertura negoziale potrebbe portare a:
intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-USA-dazi-semiconduttori.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-16 15:11:512026-03-04 15:44:52Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.
Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.
Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
Di conseguenza, a partiredal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/container-2687310_1280.jpg8281280Monica Zurfluhhttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Zurfluh2025-12-31 11:50:332026-01-14 13:12:03Accordi di libero scambio: origine dal 2026
Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.
In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.
Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%
Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.
Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:
se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntivaper raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo
Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner”e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):
agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.
La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.
Modifiche tecniche e regole operative
L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.
Dichiarazione doganale: regole di compilazione
Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:
Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.
Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:
dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).
Implicazioni pratiche raccomandazioni
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.
In sintesi, per le aziende svizzere:
l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-USA-CH-nuovo-framework-tariffario.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-18 11:05:242025-12-18 13:15:26USA–Svizzera: nuovo framework tariffario
Gli Stati Uniti riducono con effetto retroattivo dal 14 novembre 2025 il dazio aggiuntivo forfettario sulle importazioni provenienti dalla Svizzera al 15 per cento. In cambio, la Svizzera riduce i dazi sulle importazioni dagli USA di determinati prodotti agricoli e della pesca. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti pubblicata il 14novembre 2025.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, i dazi doganali applicabili alle merci svizzere saranno ridotti notevolmente. Al posto dell’attuale dazio aggiuntivo del 39 per cento, gli Stati Uniti applicheranno di norma un’aliquota doganale forfettaria massima del 15 per cento sulle importazioni svizzere. Le esenzioni al dazio aggiuntivo statunitense già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè rimangono invariate. Inoltre, sulla base della dichiarazione d’intenti già citata, gli Stati Uniti aboliscono il dazio aggiuntivo forfettario per altri prodotti d’esportazione svizzeri, tra cui velivoli e determinate componenti aeronautiche, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco sarà pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.
Ai prodotti gravati da un dazio di oltre il 15 per cento già prima del 2 aprile 2025 saranno nuovamente applicate le aliquote precedenti. Rimangono invariati anche i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 per cento.
La Svizzera, in cambio, riduce le aliquote di dazio sui prodotti della pesca, sui frutti di mare e su determinati prodotti agricoli non sensibili sotto il profilo della nostra politica agricola. Per gli USA sono inoltre previsti dei contingenti bilaterali in esenzione da dazi (500 tonnellate all’anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame). Queste riduzioni tariffarie vengono attuate mediante l’ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti e l’ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti (v. link).
La data di applicazione retroattiva di queste concessioni di accesso al mercato è stata coordinata con gli Stati Uniti per garantire una riduzione simultanea dei dazi e sgravare il più possibile le aziende d’importazione. Gli importatori sia svizzeri che statunitensi potranno così chiedere alle rispettive autorità doganali competenti il rimborso dei dazi doganali versati in eccesso. Per le importazioni dagli USA, gli importatori svizzeri possono richiedere il rimborso dei dazi presentando una domanda di riesame. Per maggiori informazioni su questi rimborsi rimandiamo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (v. link).
Con la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi ad al massimo il 15 per cento, i dazi medi USA nei confronti della Svizzera ponderati in base al valore commerciale diminuiranno di circa il 10 per cento. Questo migliorerà notevolmente l’accesso al mercato statunitense per le nostre imprese. E anche la loro competitività sarà rafforzata, perché sul mercato statunitense torneranno a godere delle stesse condizioni delle imprese dell’UE o di altri partner commerciali degli USA con una struttura economica analoga.
La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.
Per maggiori informazioni:
Questioni tecniche:
Segreteria di Stato dell’economia, Commercio internazionale
Informazioni dell’UDSC e circolare per gli importatori svizzeri sull’attuazione e applicazione delle riduzioni doganali per le merci provenienti dagli USA: IT: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/usa.html
Dal 1° gennaio 2026, il panorama degli scambi commerciali tra la Svizzera, l’Unione europea e numerosi partner euro-mediterranei sarà profondamente trasformato dall’applicazione definitiva della Convenzione PEM riveduta. Questo accordo, che disciplina le regole d’origine preferenziale nelle zone di libero scambio, rappresenta un passaggio cruciale per le imprese esportatrici ticinesi e svizzere e per l’intero settore della logistica e del commercio internazionale.
La nuova fase applicativa della Convenzione paneuromediterranea (PEM) segna la fine del periodo transitorio del 2025, durante il quale le imprese potevano scegliere tra le vecchie e le nuove norme di origine. Dal 2026, le regole rivedute diventeranno obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, mentre negli ALS privi di riferimento continueranno ad applicarsi le norme precedenti.
Questa evoluzione normativa comporterà la formazione di due distinte “zone di cumulo”, con impatti rilevanti sulle catene di fornitura internazionali e sulla possibilità di applicare il cumulo diagonale.
Zona 1 – Applicazione delle norme di origine rivedute
Nella zona 1 rientrano tutti gli accordi che prevedono il riferimento dinamico alla Convenzione PEM:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
In questi accordi saranno applicate esclusivamente le norme di origine rivedute, consentendo ilcumulo diagonale solo tra operatori che adottano le nuove regole.
Nella sua circolare R-30 del 5 dicembre 2025, l’UDSC chiarisce che, in assenza di regole di origine identiche, non sarà più possibile considerare come originari quei materiali che provengono da Paesi che applicano ancora le vecchie norme, con il rischio concreto di perdere l’accesso preferenziale al momento dell’esportazione. Il documento richiama l’esempio del tessuto tunisino utilizzato per confezionare camicie da esportare nell’UE: con la fine del cumulo diagonale tra le due zone, un esportatore svizzero che importa tessuti dalla Tunisia e confeziona camicie destinate all’UE dovrà considerare i tessuti tunisini come materiali di Paese terzo (“non originario”), compromettendo così l’emissione di una prova d’origine preferenziale.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
sarà possibile solo per merci dei capitoli 1, 3, 25-97 del SA e prodotti della pesca del capitolo 16 del SA;
il cumulo con materiali importati prima del 2026 con prova dell’origine rilasciata secondo le vecchie norme è ammesso fino al 31 dicembre 2028;
le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione;
i materiali importati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere cumulati fino al 31 dicembre 2028 solo se la prova d’origine secondo le vecchie regole è stata emessa entro il 31 dicembre 2025 e se l’importazione avviene entro quattro mesi da tale data. Oltre questa finestra, il cumulo diagonale non è più possibile.
Le prove dell’origine dovranno rispettare le nuove disposizioni: dal 2026 non sarà più necessario indicare “REVISED RULES” e non sarà richiesto menzionare il cumulo nella documentazione. Le prove d’origine emesse nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie norme restano valide se le merci erano già in transito o sotto controllo doganale speciale e vengono importate entro quattro mesi.
Zona 2 – Applicazione delle vecchie norme
La zona 2 comprende gli accordi che non contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Qui continueranno ad applicarsi le norme tradizionali fino a eventuale revisione:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
In questa zona, il cumulo diagonale resterà possibile solo secondo le vecchie norme. La circolare R-30 segnala però anche che diversi accordi tra Paesi terzi (ad esempio nei Balcani occidentali) non sono ancora stati aggiornati:se non adeguati entro il 1° gennaio 2026, alcune catene di fornitura potrebbero non beneficiare più di alcun cumulo triangolare.
A tal proposito è pertanto indispensabile fare riferimento costante alla Matrix, che illustra le reali possibilità di cumulo allo stato attuale.
Il cumulo con materiali con origine secondo le vecchie norme importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 è possibile senza limiti di tempo.
Nuove responsabilità per le imprese e prospettive normative
La distinzione tra zona 1 e zona 2 e la fine della flessibilità prevista nel 2025 segnano un cambiamento strutturale nelle catene di valore svizzere ed europee. Le imprese sono invitate a verificare attentamente
l’origine dei materiali
la data di rilascio delle prove
l’applicazione corretta delle norme di lista
la compatibilità tra accordi differenti
Il rischio, in caso di non conformità, è la perdita dei benefici tariffari garantiti dagli accordi di libero scambio.
La Svizzera e gli Stati AELS, stanno già lavorando per estendere il riferimento dinamico anche agli accordi non ancora aggiornati, con l’obiettivo di includere progressivamente questi accordi all’interno della zona 1, una volta completati i rispettivi processi di approvazione dei partner.
Solo secondo le vecchie norme; cumulo con materiali provenienti dalla zona 1 prima del 1/1/2026 senza limiti di tempo
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-Convenzione-pem-riveduta-2026.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-09 08:00:002025-12-05 16:43:17Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine
Il 14 novembre scorso Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein hanno presentato un’intesa quadro volta a ridefinire le regole di un commercio bilaterale “più equo e strategico”. Pur non costituendo ancora un trattato formale, il quadro negoziale stabilisce impegni chiari in materia tariffe, investimenti, cooperazione tecnica, digitalizzazione e sicurezza economica. Tra gli elementi di maggior rilievo figurano la riduzione del dazio applicato dagli USA ai prodotti svizzeri e del Liechtenstein a un tetto massimo del 15% e un piano d’investimenti svizzeri negli Stati Uniti pari a 200 miliardi di dollari. L’intesa dovrà ora essere finalizzata e sottoposta alle procedure interne di approvazione e ratifica in ciascun Paese.
Un patto che ridisegna i contorni del commercio bilaterale
Il cuore dell’intesa riguarda gli investimenti. La Svizzera si impegna a convogliare negli Stati Uniti almeno 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, destinati in particolare alla creazione di posti di lavoro nell’industria e nella ricerca. Il Liechtenstein contribuirà con ulteriori 300 milioni di dollari, con l’obiettivo di aumentare del 50% l’occupazione generata dalle sue imprese negli USA. Secondo il quadro negoziale, circa un terzo di questi flussi dovrebbe concretizzarsi già entro la fine del 2026.
Parallelamente, per rafforzare il capitale umano, l’intesa promuove programmi di apprendistato e formazione professionale (“Registered Apprenticeships”), collegati agli investimenti previsti, con priorità ai settori a maggiore crescita.
Tariffe più prevedibili e maggiore apertura del mercato
Sul fronte tariffario arriva la svolta più attesa dalle imprese svizzere: gli Stati Uniti si impegnano a limitare al 15% massimo il dazio complessivo applicabile ai prodotti originari di Svizzera e Liechtenstein, includendo nel calcolo sia il dazio MFN sia la “tariffa reciproca” prevista dall’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Lo stesso tetto si applicherà ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori soggetti a misure di sicurezza nazionale secondo la Sezione 232 del Trade Expansion Act.
Questa misura riallinea le imprese svizzere ai livelli tariffari dei concorrenti europei, eliminando uno svantaggio competitivo che negli ultimi mesi ha penalizzato l’export verso gli USA. Pur restando il fattore strutturale della forza del franco, l’allineamento delle aliquote consente alla Svizzera di recuperare margini di competitività, soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e di valore aggiunto.
Simmetricamente, Svizzera e Liechtenstein promettono un’apertura tariffale sostanziale: abolizione dei dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi, su alcune categorie agricole e sui prodotti ittici, nonché l’introduzione di contingenti tariffari per altre merci agricole sensibili. In tal senso, il Consiglio federale ha già annunciato l’intenzione di concedere contingenti in esenzione da dazio pari a 500 tonnellate di carne di manzo, 1’000 tonnellate di carne di bisonte e 1’500 tonnellate di pollame.
Meno barriere non tariffarie
L’intesa quadro dedica ampio spazio alla cooperazione regolatoria e alla rimozione delle barriere non tariffarie. È previsto un riconoscimento reciproco più agevole delle valutazioni di conformità, con procedure e criteri armonizzati per ridurre tempi e costi di certificazione.
Nel settore automobilistico, la Svizzera si dichiara pronta a considerare il riconoscimento degli standard federali statunitensi in materia di sicurezza veicolare, mentre per i dispositivi medici si impegna a facilitare l’accettazione dei prodotti già approvati dalla Food and Drug Administration (FDA).
Sul versante agroalimentare, l’intesa prevede un lavoro congiunto per semplificare i requisiti sanitari, di etichettatura e certificazione per carne bovina, bisonte e pollame.
Proprietà intellettuale, lavoro e ambiente
La cornice dell’accordo intende rafforzare anche la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche, tema sensibile per la Svizzera.
Non mancano impegni in materia sociale e ambientale: le parti promettono di promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori, la lotta al lavoro forzato e una maggiore cooperazione sulle politiche ambientali e sul commercio sostenibile.
Dogane digitali e flussi di dati
Sul piano tecnologico, l’intesa quadro punta sulla digitalizzazione delle procedure doganali: scambio elettronico dei documenti, pre-elaborazione delle spedizioni (“pre-arrival processing”) e processi doganali più snelli.
In ambito digitale, Svizzera e Liechtenstein si impegnano a non introdurre tasse sui servizi digitali (“digital services tax”), a favorire il flusso transfrontaliero dei dati e a promuovere l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi di protezione della privacy. I due Paesi sostengono inoltre una moratoria permanente all’OMC sui dazi sulle trasmissioni elettroniche.
Sicurezza economica e catene di approvvigionamento
Un ulteriore pilastro dell’intesa riguarda la sicurezza economica. Le parti intendono rafforzare la cooperazione su politiche “non di mercato” di Paesi terzi, coordinare l’approccio ai controlli alle esportazioni, alle sanzioni e allo screening degli investimenti in entrata, valorizzando le implicazioni per la sicurezza nazionale.
Altrettanto centrale è la resilienza delle catene di approvvigionamento: l’accordo punta a rendere più robuste le filiere nei settori critici, riducendo dipendenze e vulnerabilità.
Un calendario serrato
Le parti intendono concludere i negoziati entro il primo trimestre del 2026. Il testo definitivo dell’accordo sarà poi sottoposto alle procedure interne di approvazione e ratifica nei tre Paesi.
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