Sostenibilità: la CSDDD europea in breve

La direttiva sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD/CS3D), entra in vigore il 25 luglio 2024 e richiederà alle imprese con sede nell’Unione europea (UE) e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Dopo un lungo iter negoziale, terminato con l’approvazione finale del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – più comunemente nota come CSDDD o CS3D – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 5 luglio 2024 ed entra in vigore il 25 luglio 2024. Per essere pienamente applicabile, entro due anni dovrà essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.

Oggetto e ambito di applicazione

La CSDDD richiederà alle imprese di adottare misure per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull’ambiente che potrebbero derivare dalle attività che svolgono e dalle catene del valore a cui partecipano. Trattasi in particolare di attività a monte quali la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti dei prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio, nonché di attività dei partner commerciali a valle, tra cui la distribuzione, il trasporto e l’immagazzinamento del prodotto, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per l’azienda o a nome dell’azienda.

Il processo di attuazione del dovere di diligenza (due diligence) dovrà seguire le seguenti fasi:

  • integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
  • individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente;
  • prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
  • riparazione degli impatti negativi effettivi;
  • istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
  • monitoraggio dell’efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi; 
  • comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.

Entro il 31 marzo 2027, la Commissione adotterà gli opportuni atti delegati relativi al contenuto e ai criteri per la rendicontazione.

Tempistiche di applicazione

Gli Stati membri dell’UE dovranno recepire la CSDDD nel rispettivo diritto nazionale entro il 26 luglio 2026.

Le disposizioni della direttiva saranno in seguito applicate secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 26 luglio 2027 la CSDDD si applicherà alle aziende europee con oltre 5’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 1,5 miliardi di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
  • dal 26 luglio 2028 si applicherà alle aziende europee con oltre 3’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 900 milioni di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
  • dal 26 luglio 2029 si applicherà a tutte le società europee con oltre 1’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro, alle aziende estere con un fatturato netto di oltre 450 milioni euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia così come ad aziende che hanno stipulato o sono società madri di un gruppo che ha stipulato accordi di franchising o di licenza nell’UE in cambio di diritti di licenza (royalties) con società terze indipendenti, qualora tali diritti ammontino a oltre 22,5 milioni di euro nell’UE e il fatturato netto generato risulti essere superiore a 80 milioni di euro.

Le soglie indicate dovranno essere raggiunte dall’azienda per due esercizi finanziari consecutivi.

Autorità di vigilanza e sanzioni

Ogni Stato membro dell’UE istituirà un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi previsti dalla Direttiva. Esse potranno avviare indagini, condurre ispezioni e imporre sanzioni, anche pecuniarie, alle aziende inadempienti. Le sanzioni pecuniarie potranno arrivare fino al 5% del fatturato netto mondiale della società in questione. Le autorità nazionali saranno coordinate a livello comunitario dalla cosiddetta “Rete europea delle autorità di vigilanza”.

Farmaceutica in Vietnam: incentivi fiscali e costituzione societaria

Entro il 2030, il Vietnam diventerà un centro di produzione, lavorazione e di trasferimento di tecnologie per i farmaci a marchio nell’ASEAN. Il mercato farmaceutico è aperto al 100% alla proprietà straniera e in un suo recente articolo, Fidinam Vietnam illustra brevemente la procedura di costituzione societaria e gli incentivi che si applicano a nuovi progetti d’investimento.

A ottobre 2023, il Primo Ministro vietnamita ha emanato la Decisione n. 1165/QD-TTg, con cui ha approvato la strategia nazionale per lo sviluppo dell’industria farmaceutica vietnamita fino al 2030 e la visione fino al 2045. L’obiettivo è aumentare l’accesso ai farmaci a prezzi ragionevoli e migliorare la capacità di ricerca e l’applicazione delle tecnologie disponibili per la produzione di medicinali e, in sostanza, di diventare un centro di produzione, lavorazione e trasferimento tecnologico per il settore all’interno dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).

La strategia prevede che il settore farmaceutico vietnamita produca sia il 20% delle materie prime necessarie alla fabbricazione nazionale di farmaci sia l’80% della domanda interna e raggiunga il 70% del valore di mercato.

In questo settore, dove il 100% del capitale di un’azienda può essere straniero, le imprese estere giocano un ruolo importante e il governo vietnamita offre pertanto incentivi fiscali al loro insediamento.

In un suo articolo del 13 giugno 2024, Fidinam Vietnam, filiale vietnamita dell’omonima società di consulenza ticinese, illustra brevemente le procedure di costituzione societaria, le licenze necessarie e le forme di incentivi disponibili. L’articolo può essere visionato qui (in inglese).

Guida all’IVA e ad altre imposte nel mondo

EY ha riunito tutto quello che c’è da sapere in merito all’imposta sul valore aggiunto (IVA), all’imposta sui beni e servizi (GST) e all’imposta sulle vendite in numerosi Paesi.

La Guida di EY “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2024”, aggiornata al 1° gennaio e pubblicata a marzo 2024 copre un’ampia gamma di argomenti relativi alle imposte sui consumi in 150 giurisdizioni, tra cui informazioni sull’ambito di applicazione dell’imposta in ciascun Paese, sui soggetti passivi, sulle aliquote, sul momento della fornitura, sul recupero dell’imposta pagata a monte da soggetti passivi e imprese non stabilite nel mercato di riferimento, sulla fatturazione, sui resi e i pagamenti e sulle penali. A seguito delle numerose novità in ambito legislativo e del loro impatto sulle aziende, vi è anche una sezione dedicata alla fatturazione elettronica.

La guida può essere scaricata in formato PDF (14 MB) qui.

Messico: nuove misure all’importazione

Ad aprile, il Messico ha introdotto nuove misure commerciali per salvaguardare l’industria nazionale ed evitare triangolazioni con gli Stati Uniti. Tra queste figurano l’aumento dei dazi su diverse categorie di merci e, per una serie di prodotti siderurgici, l’obbligo di notifica d’importazione con indicazione dell’acciaieria di provenienza, acciaieria che deve essere registrata presso il Ministero dell’economia.

Aumento dei dazi

A protezione delle filiere nazionali, interessate da un rallentamento della crescita economica, aggravata dai conflitti geopolitici e commerciali da un lato e dall’implementazione di nuovi modelli di business globali, come il nearshoring, dall’altro, tramite decreto del 22 aprile 2024, in vigore dal giorno successivo, il Ministero dell’economia messicano ha aumentato temporaneamente i dazi sulle importazioni di 544 linee tariffarie.

I principali prodotti toccati sono: acciaio, alluminio, tessili, abbigliamento, calzature, legno, plastica, prodotti chimici, carta e cartone, ceramica, vetro, apparecchiature elettriche, mezzi di trasporto, strumenti musicali e mobili. Sono esclusi da questa misura i prodotti agricoli.

La maggior parte di questi prodotti era già stata assoggettata ad aumenti tariffari tra il 5% e il 25% a partire dal 15 agosto 2023 e con il nuovo decreto si vede aumentare ulteriormente il dazio del 5-50%. I nuovi dazi all’importazione sono validi per due anni, ossia fino al 22 aprile 2026.

Il decreto non influisce sulle importazioni effettuate nell’ambito di programmi speciali di promozione del commercio estero, come il Programma IMMEX (Industria manifatturiera, Maquiladora e Servizi di esportazione), i Programmi di promozione settoriale (PROSEC) e i Decreti d’incentivazione fiscale per le regioni di confine, che beneficiano di trattamenti tariffari speciali.

Inoltre, l’aumento dei dazi riguarda solo le merci originarie di Paesi con cui il Messico non ha un accordo di libero scambio (ALS). I dazi preferenziali concessi ai Paesi con cui vige un ALS non sono pertanto interessati da questo decreto. È il caso della Svizzera, che nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) ha un ALS con il Paese latinoamericano dal 2021. Si rende tuttavia attenti che il trattamento preferenziale previsto dall’ALS AELS-Messico è subordinato alla regola del trasporto diretto. Il trasporto dei prodotti può essere effettuato con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, solo se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscono altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato (cfr. direttiva R-30, visionabile sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC).

Acciaio: notifica automatica di importazione per un ampio spettro di prodotti

Con l’aumento da parte degli Stati Uniti dei dazi sull’acciaio e l’alluminio d’origine cinese, è cresciuta anche la preoccupazione di triangolazioni attraverso il Messico. Il 15 aprile 2024, il Ministero dell’economia ha pertanto emanato nuovi criteri per l’importazione di determinati prodotti siderurgici, per i quali è ora necessario presentare un Aviso Automático de Importación: l’“Accordo che modifica l’accordo con il quale il Ministero dell’economia emette le regole e i criteri generali sul commercio estero, in vigore dal 16 aprile 2024, aggiunge infatti 244 voci tariffarie del capitolo 72 “Ghisa, ferro e acciaio” all’elenco delle merci la cui importazione richiede l’elaborazione di Notifiche Automatiche di Importazione.

Per l’elaborazione di tali notifiche, l’importatore deve essere in possesso di informazioni quali:

  • il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato o trasformato (deve obbligatoriamente corrispondere a quanto riportato nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità, a seconda dei casi), e
  • il nome dell’acciaieria, che deve essere registrata nell’apposito catalogo delle acciaierie del Ministero dell’economia.

La presentazione del Mill Certificate piuttosto che del Certificato di qualità dipende dalla classificazione tariffaria delle merci:

  • nel caso di prodotti classificati nelle voci da 7206 a 7216, da 7218 a 7228 e 7304 va presentato un Mill Certificate;
  • nel caso di prodotti classificati nelle voci 7202, 7217, 7229, 7301, 7302 e da 7305 in poi va invece presentato un Certificato di qualità.

Un esempio, a scopo illustrativo, degli elementi che devono essere contenuti nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità è visionabile sulla Guía rápida para el ingreso de solicitudes de Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS) a través de la Ventanilla Digital (VUCEM) messa a disposizione dal Servizio nazionale di informazione sul commercio estero (SNICE), che ha altresì approntato una pagina con diverse informazioni utili (in spagnolo), tra cui le FAQ.

La Notifica Automatiche di Importazione prevede l’obbligo di indicare il nome dell’acciaieria da cui provengono i prodotti, acciaieria che deve essere selezionata da un catalogo approntato appositamente dal Ministero dell’economia. Se l’acciaieria non è figura nel catalogo, è necessario presentare richiesta di iscrizione. La pagina sopra indicata del SNICE fornisce l’elenco aggiornato delle acciaierie registrate, nonché indicazioni sulla procedura da seguire e sulle informazioni da fornire e/o recuperare per l’eventuale iscrizione.

Le Filippine aderiscono al sistema ATA

A partire dal 15.07.2024

La Camera di commercio e dell’industria delle Filippine diventa l’81° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane delle Filippine nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • materiale professionale
  • contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale
  • beni importati come parte di un’operazione di produzione
  • beni importati per scopi didattici e scientifici o culturali; per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all’occorrenza, l’inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione
  • effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
  • merci importate per scopi umanitari
  • animali; ad eccezione di quelli destinati alla transumanza o al pascolo, nonché animali destinati all’esecuzione di lavori o di trasporti

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA non sono accettati per traffico postale.
  2. I carnet ATA non sono accettati per il transito.
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
  4. I carnet ATA sono accettati per importazioni parziali, a condizione che tutte le merci importate vengano riesportate insieme (in un unico lotto).
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
  6. I carnet ATA sono accettati nelle Filippine da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.

Modernizzato l’accordo di libero scambio AELS-Cile

Il 24 giugno 2024 gli Stati dell’AELS e il Cile hanno firmato a Ginevra il protocollo di modifica per aggiornare l’accordo di libero scambio.

L’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e il Cile è in vigore dal 2004 e rispetto agli ALS più recenti, presentava lacune in diversi settori. Per colmarle, gli Stati dell’AELS e il Cile hanno avviato nel 2019 dei negoziati la modernizzazione dell’Accordo, negoziati andati a buon fine a gennaio e culminati il 24 giugno con la firma del protocollo di modifica.

Nella sua versione aggiornata, l’ALS corrisponde ora in larga misura ai più recenti accordi dell’AELS conclusi con Paesi terzi. Esso porterà all’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali, compresi quelli attualmente esportati in Cile dalle aziende dell’AELS, come macchine, strumenti di precisione, prodotti chimici e vaccini per uso veterinario. Inoltre, l’accordo aggiornato consentirà l’accesso in esenzione dai dazi al 99% delle importazioni di prodotti agricoli originari dell’AELS in Cile e coprirà il 95% delle importazioni negli Stati dell’AELS di prodotti agricoli cileni.

L’Accordo modernizzato comprende anche capitoli aggiornati sul commercio di beni e servizi (compresi i servizi finanziari), garantisce la protezione di importanti indicazioni geografiche svizzere (IG) e contiene disposizioni rafforzate e migliorate sui diritti di proprietà intellettuale e sugli appalti pubblici. Esso incorpora altresì nuovi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sul commercio digitale e, per la prima volta, un capitolo sulle piccole e medie imprese.

L’accordo modernizzato entrerà in vigore una volta completati i processi di approvazione interni.


Fonte: Comunicato stampa del DEFR, 24.06.2024, AELS

Sanzioni della Svizzera: aggiornate le FAQ

Il 13 giugno 2024, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), con particolare riferimento ai concetti di “proprietà” e di “controllo” in/su imprese o organizzazioni.

La SECO ha riunito in un documento denominato “Interpretazione delle sanzioni”, le domande poste più di frequente dalle aziende svizzere. Il documento è suddiviso in due parti: il capitolo 1 fornisce informazioni che aiutano ad interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche. Il capitolo 2 contiene informazioni di articoli specifici dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

L’aggiornamento del 13 giugno concerne nello specifico i concetti di “proprietà” in imprese o organizzazioni e di “controllo” sulle stesse, come pure la possibilità di adottare misure per rimuovere tale controllo, le cosiddette misure di “ring fencing”, i cui criteri sono generalmente in linea con quelli dell’allegato 2 “Criteria for firewalls by operators and the use of external audits in this context “ della “Guidance Note – Implementation of Firewalls in cases of EU entities owned or controlled by a designated person or entity” della Commissione europea (PDF, 250 kB) .

Le FAQ della SECO possono essere visionate qui, sia nella versione finale sia in modalità revisione.

UE: arriva la direttiva sul diritto alla riparazione

Dopo aver definitivamente approvato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, il 30 maggio il Consiglio dell’UE ha adottato anche una direttiva che promuove la riparazione dei beni rotti o difettosi, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione.

Grazie alla nuova direttiva “Right to Repair”, sarà più facile per i consumatori chiedere la riparazione anziché la sostituzione e i servizi di riparazione diventeranno più accessibili, trasparenti e allettanti.

La direttiva adottata il 30 maggio, rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare l’economia circolare dopo l’adozione, il 27 maggio scorso, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, e crea una serie di strumenti e incentivi per rendere la riparazione più allettante per i consumatori. Ad esempio, l’obbligo per i fabbricanti di riparare i prodotti tecnicamente riparabili secondo il diritto dell’UE; la disponibilità di un modulo di riparazione volontaria con informazioni chiare sul processo di riparazione (tempi, costi, ecc.); una piattaforma europea online in cui i consumatori potranno facilmente reperire i servizi di riparazione e l’estensione della garanzia legale a 12 mesi se i consumatori scelgono la riparazione anziché la sostituzione. La direttiva incentiva altresì i fabbricanti a produrre beni che durino più a lungo e che possano essere riparati, riutilizzati e riciclati.

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno poi 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.


Fonte:
Economia circolare: il Consiglio approva in via definitiva la direttiva sul diritto alla riparazione – Consilium (europa.eu)

L’Arabia Saudita aderisce al sistema ATA

A partire dal 01.06.2024

La Federazione delle Camere Saudite diventa l’80° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane dell’Arabia Saudita nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga, fatta eccezione per piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte (vedi articolo 5.1 a dell’allegato B.1 della Convenzione relativa all’ammissione temporanea) per i quali non è concessa l’esenzione da dazi e tasse di importazione e si applicano divieti e restrizioni all’importazione.
  • materiale professionale.
  • contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale.
  • merci importate a scopi didattici, scientifici o culturali.

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale.
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito.
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale.
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
  6. Il termine per la riesportazione è di sei mesi. Una proroga deve essere richiesta in anticipo e per iscritto al “Dipartimento di controllo doganale” delle dogane saudite. Contatto: coc-temporary@zatca.gov.sa.
  7. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o in arabo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono in un’altra lingua.
  8. I carnet ATA sono accettati in Arabia Saudita da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
  9. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane saudite rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione. Una falsa dichiarazione del valore della merce può comportare inoltre il sequestro/confisca della merce e/o l’applicazione di sanzioni al detentore. Il titolare sarà ritenuto responsabile e le procedure doganali saranno applicate in conformità con il diritto doganale.
  10. In Arabia Saudita, divieti e restrizioni all’importazione, che devono assolutamente essere rispettati, si applicano a più categorie di beni. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate online dalle autorità saudite.

India, il gigante su cui puntare

Con oltre 1,4 miliardi di persone, prevalentemente molto giovani (oltre la metà ha meno di 30 anni) e un’economia solida sostenuta dal governo con importanti riforme, l’India è sempre più rilevante nel panorama internazionale. Per le aziende svizzere lo sarà ancor di più con l’entrata in vigore dell’accordo commerciale e di partenariato economico (TEPA), appena concluso. In vista di quello che sarà un reale vantaggio competitivo rispetto alle aziende concorrenti estere e tenendo presente che ogni nuova opportunità comporta una determinata dose di rischio, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha voluto fare il punto nel corso di un evento svoltosi il 22 maggio scorso in collaborazione con Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, M. Zardi & Co. e Switzerland Global Enterprise e che ha visto la partecipazione di Delvitech SA, presente in India con un sito produttivo, e di una quarantina di imprenditori.

Ad aprire l’evento e a fare gli onori di casa è stata Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, che ha ricordato i punti salienti del TEPA: un accordo che copre tutti i settori, dai prodotti industriali ai prodotti agricoli (ivi comprese le barriere tecniche al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie e le regole di origine valide per lo sgravio dai dazi), ai servizi (con particolari vantaggi per quelli assicurativi e finanziari), alla proprietà intellettuale, alla risoluzione delle controversie, al commercio e allo sviluppo sostenibile. Per l’84,6% delle esportazioni svizzere in India (il 95,3% per i soli prodotti industriali) i dazi doganali spariranno entro la fine dei periodi di transizione stabiliti, il 10,1% delle esportazioni beneficerà invece di concessioni parziali. L’accordo, ora sottoposto a ratifica, dovrebbe entrare in vigore nell’autunno del 2025.

La presentazione delle opportunità offerte dal mercato è stata affidata a Vijay Iyer, Trade Commissioner dello Swiss Business Hub India, l’ufficio congiunto del Dipartimento federale degli affari esteri e di Switzerland Global Enterprise, che ha rilevato come siano oltre 320 le aziende svizzere già presenti nel Paese, prevalentemente ubicate in tre aree geografiche (Delhi-Territorio della Capitale e corridoi Mumbai-Pune e Bangalore-Chennai); il 35% opera nel settore metalmeccanico ed elettrico e nell’industria di precisione e trenta aziende hanno centri di ricerca e sviluppo. Iyer ha poi illustrato le misure governative volte a rafforzare l’economia, tra cui riforme logistiche, sgravi e programmi di incentivi legati alla produzione per favorire l’arrivo di investitori esteri in ambiti specifici e promettenti. Iyer ha quindi evidenziato il potenziale di settori chiave come quello dei beni a largo consumo, della vendita al dettaglio, dei veicoli elettrici (a tal proposito è prevista una missione in India a settembre), della sanità digitale e dell’elettronica e di settori emergenti le macchine utensili, il medtech, cleantech, aerospaziale e infrastrutturale, illustrando infine le principali opzioni d’entrata sul mercato.

È toccato a Marco Arrighini, Head of Credit Management, Allianz Trade Switzerland, il compito di mettere in evidenza i rischi associati a questo mercato, citando le debolezze strutturali, come le infrastrutture inadeguate, il rischio finanziario (da monitorare), l’ambiente imprenditoriale debole seppur in lento miglioramento, la forte fuga di cervelli. L’economia indiana è tuttavia resiliente e supera il tasso di crescita medio delle economie emergenti e asiatiche, e ciò in un contesto di moderata domanda interna ed esterna. Arrighini ha poi doverosamente menzionato anche i tempi medi di incasso di un credito (75 giorni), la mancata regolamentazione dei ritardi di pagamento e un quadro normativo in materia di insolvenza frammentato e di non facile comprensione.

La parola è poi passata a Gaetano Loprieno, Consulente logistico di Cippà Trasporti SA, che ha illustrato la logistica dei trasporti e ribadito come la crisi del Mar Rosso continui a costringere le navi a circumnavigare l’Africa, allungando così i tempi e facendo esplodere i costi: oggi il transito da Genova a Nava Sheva, il principale porto container di Mumbai, è di circa 40 giorni (a fronte di 25 giorni via Mar Rosso) e il costo è quasi quadruplicato. Loprieno ha poi presentato i principali porti e aeroporti indiani e gli hub interni sui quali fare prosecuzioni fluviali o stradali e i relativi costi, per infine passare in rassegna la documentazione utile e i termini di resa (Incoterms) più appropriati.

A seguire, Paolo Gerli, esperto in materia brevettuale dello studio M. Zardi & Co., ha affrontato il tema dei diritti di proprietà intellettuale, con focus sulla tutela dei farmaci, ambito problematico per la relativa industria elvetica, e non solo. Gerli ha esposto la grande tradizione brevettuale nel Paese, le possibilità di brevettazione in campo farmaceutico, i relativi processi nonché  i limiti della legislazione indiana e dell’accordo di libero scambio appena siglato.

A chiudere l’evento è stato Roberto Gatti, CEO di Delvitech SA, azienda ticinese che sviluppa sistemi AOI di alto livello perfezionati con l’intelligenza artificiale e volti a rilevare gli errori e a migliorare la gestione dei tempi e dei costi nella produzione di schede elettroniche. A febbraio 2022, assieme all’indiana Velankani Group, ha costituito DelvitechAI Vision Systems India Pvt Ltd. Il sito produttivo, situato all’interno del Velankani Technology Park nella Electronics City di Bangalore, è pienamente operativo dall’autunno 2023. La presenza in India è stata infine rafforzata con la creazione di nuovi uffici e una struttura dimostrativa dedicata. La testimonianza di Gatti ha messo in luce il supporto ricevuto e le difficoltà riscontrate nell’attuazione del progetto.