Nuove regole UE per le importazioni di acciaio

L’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1384, che dal 1° luglio 2026 sostituisce l’attuale regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema strutturale volto a contrastare gli effetti della sovraccapacità produttiva mondiale. Tra le principali novità figurano l’introduzione di contingenti tariffari annuali, l’innalzamento al 50% del dazio applicabile oltre contingente e il nuovo obbligo di documentare il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato (melt and pour).

Un nuovo quadro per contrastare la sovraccapacità mondiale

Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a subire gli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione. Per far fronte a tale situazione, l’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2026/1384 che, dal 1° luglio 2026, sostituirà il vigente regime di salvaguardia con un nuovo sistema destinato a rafforzare la competitività dell’industria siderurgica europea, garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento e accompagnare la transizione del settore verso una produzione a minori emissioni di carbonio.

Contingenti tariffari annuali

A partire dal 1° luglio 2026 saranno aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento.
I contingenti saranno:

  • ripartiti per categoria di prodotto;
  • gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
  • assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.

Per il primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.

Dazio del 50% oltre contingente

Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria.
Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, verrà applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%.
Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.

Obbligo di documentare il paese di fusione e colata

Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Gli importatori dovranno pertanto dimostrare il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato:

  • prodotto inizialmente allo stato liquido all’interno di un forno siderurgico;
  • successivamente colato nel suo primo stato solido (ad esempio bramme, billette, lingotti o altri prodotti siderurgici).

Tale informazione dovrà essere supportata da prove verificabili, come ad esempio un certificato del produttore (Mill Test Certificate).
L’obiettivo è rafforzare la trasparenza della filiera, consentire una migliore identificazione dell’origine effettiva dell’acciaio e contrastare possibili pratiche di elusione delle misure commerciali mediante trasformazioni effettuate in Paesi terzi.

La documentazione sarà definita dalla Commissione

Il regolamento non individua ancora nel dettaglio la documentazione richiesta.
Entro il 31 agosto 2026, la Commissione europea adotterà un apposito atto di esecuzione che specificherà le prove documentali accettate per dimostrare il paese di fusione e colata, tenendo conto anche dell’esigenza di limitare gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.

Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica

Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome.
Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo.
Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime.
Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90).
Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products).
Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.

Implicazioni per le imprese
Le imprese esportatrici di prodotti siderurgici verso l’Unione europea devono:

  • verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
  • predisporre la documentazione necessaria a dimostrare il paese di fusione e colata;
  • monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
  • valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente.

Il nuovo regolamento conferma il crescente orientamento dell’Unione europea verso strumenti di difesa commerciale che affiancano alle tradizionali regole di origine anche requisiti di tracciabilità della produzione, destinati ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella gestione degli scambi internazionali.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Spedizioni di basso valore verso l’UE: dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole

A partire dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni dell’Unione europea applicabili alle spedizioni di basso valore, che prevedono l’abolizione della franchigia doganale per le merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione di un dazio forfettario. Una recente guida della Commissione europea fornisce importanti chiarimenti operativi, tra cui nuovi requisiti informativi destinati a interessare le aziende esportatrici svizzere (e non solo) nei prossimi mesi.

Come illustrato nel nostro approfondimento del 20 febbraio 2026, dal 1° luglio 2026 nell’UE sarà abolita l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Contestualmente diventerà applicabile il nuovo dazio forfettario di 3 euro, introdotto dalla riforma.
All’inizio di giugno, la Commissione europea ha pubblicato una guida contenente ulteriori precisazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni, nonché alcuni nuovi requisiti informativi che gli operatori sono invitati a considerare sin d’ora.

Il dazio forfettario è applicato per item, non per spedizione

L’importo di 3 euro non è dovuto per ciascuna spedizione, bensì per ciascun goods item dichiarato.
Ai fini doganali, un goods item corrisponde a una riga della dichiarazione comprendente merci che condividono le caratteristiche previste dalla normativa, in particolare la stessa classificazione tariffaria e, ove pertinente, gli altri elementi richiesti per poter essere dichiarate congiuntamente.
Ne consegue che una medesima spedizione contenente prodotti appartenenti a differenti voci tariffarie potrà essere soggetta all’applicazione di più dazi forfettari. Lo stesso vale qualora prodotti classificati nella medesima voce tariffaria debbano essere dichiarati separatamente, ad esempio in ragione della diversa origine.

Il regime forfettario non tiene conto dell’origine preferenziale

La guida precisa inoltre che l’applicazione del dazio forfettario esclude il ricorso al trattamento tariffario preferenziale previsto dagli accordi di libero scambio. Pertanto, anche qualora le merci soddisfino le regole di origine previste da un accordo preferenziale, il dazio forfettario di 3 euro rimane dovuto.
Gli operatori dovrebbero quindi valutare caso per caso quale modalità di determinazione del dazio risulti economicamente più conveniente, tenendo conto che, per alcune categorie di prodotti, potrebbe risultare preferibile ricorrere alla procedura ordinaria e beneficiare dell’eventuale trattamento tariffario preferenziale.

Nuovi Product Identifiers dal 1° novembre 2026

La guida introduce inoltre nuovi requisiti informativi destinati a entrare progressivamente in vigore.
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 i nuovi Product Identifiers potranno essere trasmessi su base volontaria, mentre il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° novembre 2026.
Per ciascun prodotto dovranno essere comunicati specifici identificativi che ne consentano una più precisa individuazione. In particolare, la Commissione distingue tra:

  • identificativo del commerciante (merchant product identifier), ossia il codice attribuito al prodotto dal venditore o dal commerciante;
  • identificativo non standardizzato del produttore (non-standardised manufacturer product identifier), vale a dire il codice assegnato dal produttore o dal fornitore che non si basa su uno standard riconosciuto a livello internazionale;
  • identificativo standardizzato del produttore (standardised manufacturer product identifier), ossia un codice conforme a uno standard internazionale, quale ad esempio GTIN, EAN, UPC o ISBN.

Qualora il prodotto non disponga di un identificativo standardizzato, tale circostanza dovrà essere espressamente indicata nella dichiarazione doganale.
La Commissione ha previsto un periodo transitorio di quattro mesi per consentire agli operatori economici di adeguare progressivamente i propri sistemi informatici e le procedure di dichiarazione.

Le imprese sono invitate a prepararsi

In vista dell’entrata in vigore della riforma, è opportuno che le imprese che esportano verso consumatori nell’Unione europea verifichino con i propri spedizionieri, rappresentanti doganali e fornitori di software la corretta implementazione delle nuove procedure, prestando particolare attenzione anche ai nuovi requisiti informativi che diventeranno obbligatori dal 1° novembre 2026.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Origine preferenziale: precisazioni dell’UDSC per India e Regno Unito

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha recentemente pubblicato due precisazioni in materia di origine preferenziale riguardanti, da un lato, la validità formale dei certificati di origine previsti dall’Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’AELS e l’India (TEPA) e, dall’altro, le condizioni applicabili al cumulo dell’origine nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

TEPA AELS–India: chiarimenti sui certificati di origine

L’UDSC ha aggiornato le istruzioni relative alla validità formale delle prove d’origine preferenziale previste dal TEPA.
In particolare, viene confermato che, almeno per il momento, sono accettati i certificati di origine recanti la dicitura «electronic copy» o «physical copy». Non sono invece considerati validi i certificati contrassegnati dalla dicitura «draft».
L’UDSC precisa inoltre che le rubriche 9 e, se del caso, 10 del certificato devono essere sottoscritte, mediante firma elettronica oppure autografa, conformemente alle modalità previste per il rilascio del documento.
Queste precisazioni non modificano le regole d’origine del TEPA, ma chiariscono i requisiti formali applicabili ai certificati di origine rilasciati in India.

Svizzera–Regno Unito: chiarimenti sul cumulo dell’origine

L’UDSC ha inoltre aggiornato le indicazioni contenute nella circolare relative alle regole di origine applicabili nell’ambito dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, fornendo ulteriori precisazioni sul cumulo con materiali originari dell’Unione europea e della Turchia.

In particolare, viene chiarito che gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell’Unione europea o della Turchia, a condizione che tali materiali siano considerati originari ai sensi della Convenzione PEM o delle relative norme rivedute.

La precisazione ricorda tuttavia che la semplice riesportazione delle merci allo stato immutato (commercio diretto) non è ammessa. Affinché il cumulo possa essere applicato, i prodotti realizzati con tali materiali devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito una lavorazione che vada oltre le operazioni minime previste dall’Accordo commerciale tra i due Paesi.

Le indicazioni aggiornate risultano particolarmente rilevanti per le imprese che esportano verso il Regno Unito e che utilizzano nelle proprie filiere materiali originari dell’Unione europea o della Turchia.

Raccomandazioni per le imprese

Alla luce di queste precisazioni, le imprese interessate sono invitate a:

  • verificare la conformità formale dei certificati di origine ricevuti dall’India;
  • accertarsi che le condizioni applicabili al cumulo con materiali originari dell’Unione europea o della Turchia siano correttamente soddisfatte negli scambi con il Regno Unito;
  • riesaminare, ove necessario, le proprie procedure interne di gestione dell’origine preferenziale e la documentazione utilizzata a supporto delle dichiarazioni di origine.

Le indicazioni pubblicate dall’UDSC non introducono modifiche sostanziali alle regole di origine applicabili nei due accordi, ma forniscono chiarimenti utili per il corretto utilizzo delle preferenze tariffarie. Esse confermano l’importanza di un monitoraggio costante non solo degli sviluppi normativi, ma anche della prassi amministrativa in materia di origine preferenziale, settore nel quale anche precisazioni di carattere tecnico possono avere effetti concreti sull’accesso ai benefici previsti dagli accordi di libero scambio.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

USA: novità Section 232 per acciaio, alluminio e rame

Il 1° giugno 2026 la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo proclama che modifica ulteriormente il regime tariffario applicabile alle importazioni di acciaio, alluminio, rame e di numerosi prodotti derivati ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Pur non intervenendo sulle aliquote generali del 50%, 25% e 15% introdotte nell’aprile 2026, il provvedimento apporta una serie di modifiche mirate al funzionamento del regime tariffario Section 232, attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti interessate dalle misure, l’estensione del regime transitorio del 15% a ulteriori categorie di beni, la modifica delle regole relative al contenuto metallico statunitense e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche a determinati prodotti originari della Svizzera.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’8 giugno 2026.

Contesto

Con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2026, gli Stati Uniti hanno riorganizzato il regime tariffario Section 232 relativo ad acciaio, alluminio e rame attraverso una serie di allegati (Annex) che distinguono i prodotti interessati in funzione della loro natura e del livello di trasformazione.

Annex I-A – Prodotti di base, 50%

L’Annex I-A comprende principalmente metalli e prodotti strettamente collegati alla produzione metallurgica, inclusi numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 72 e 73 (ferro e acciaio), HS 74 (rame) e HS 76 (alluminio). In questa categoria rientrano, tra gli altri, semilavorati, profilati, lamiere, tubi e altri prodotti metallici di base.

Annex I-B – Prodotti derivati, 25%

L’Annex I-B comprende numerosi prodotti derivati e manufatti contenenti acciaio, alluminio o rame, appartenenti a molteplici filiere industriali e manifatturiere.

Annex II – Esclusioni

L’Annex II elenca le categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione dei dazi Section 232 e quindi non soggette alle aliquote aggiuntive previste da tale Section. In assenza di altre esenzioni specifiche, essi possono tuttavia rimanere soggetti al dazio aggiuntivo temporaneo del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, applicabile a numerose importazioni originarie della Svizzera.

Annex III – Regime transitorio, 15% fino al 31 dicembre 2027

L’Annex III comprende determinate categorie di macchinari e apparecchiature considerate rilevanti per la capacità produttiva e industriale degli Stati Uniti. Tra queste figurano numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 84 (macchinari e apparecchi meccanici) e HS 85 (apparecchiature elettriche), nonché alcune categorie dei capitoli HS 86 (settore ferroviario) e HS 87-89 (veicoli, mezzi speciali e determinate attrezzature di trasporto e industriali). Il regime agevolato previsto dall’Annex III si applica in via temporanea fino al 31 dicembre 2027. Salvo ulteriori modifiche normative, a partire dal 1° gennaio 2028 i prodotti interessati saranno soggetti al regime ordinario previsto per i prodotti derivati.

Le principali novità

Nuove categorie soggette ai dazi

Il provvedimento estende il campo di applicazione delle misure Section 232 ampliando l’elenco dei prodotti derivati inclusi nell’Annex I-B, che raccoglie numerosi manufatti e prodotti contenenti acciaio, alluminio o rame soggetti al relativo regime tariffario.

Tra le principali aggiunte figurano, tra gli altri, determinate scaffalature in acciaio (steel racks) e lastre litografiche in alluminio (aluminum lithographic plates), a conferma della volontà dell’Amministrazione statunitense di estendere progressivamente le misure anche a prodotti collocati più a valle nella catena del valore.

Annex I-C – Tetto massimo del 15% per prodotti originari di determinati Paesi, fino al 31 dicembre 2027

Una delle novità più rilevanti per gli esportatori svizzeri riguarda l’introduzione dell’Annex I-C, che prevede disposizioni specifiche applicabili a determinate categorie di prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito, del Giappone e di altri partner commerciali.

Per questi prodotti il dazio complessivo viene determinato partendo dal dazio doganale ordinario (Column 1 Duty Rate):

  • se tale dazio è inferiore al 15%, viene applicato un dazio aggiuntivo ai sensi della Section 232 fino a raggiungere un livello complessivo del 15%;
  • se invece il dazio ordinario è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo Section 232.

La misura si applica fino al 31 dicembre 2027.

Le imprese svizzere, ciò implica la necessità di verificare attentamente se i propri prodotti rientrano tra le voci tariffarie elencate nell’Annex I-C e quale sia il relativo trattamento doganale all’importazione negli Stati Uniti.

Ampliamento dell’Annex III (regime agevolato al 15%)

Il nuovo proclama amplia inoltre l’elenco dei prodotti inclusi nell’Annex III, che raccoglie le categorie di prodotti soggette ad un’aliquota ridotta del 15% fino al 31 dicembre 2027.

Le modifiche includono o sviluppano ulteriormente categorie dei capitoli HTSUS 84-89, quali:

  • macchinari agricoli;
  • attrezzature per il settore delle costruzioni;
  • apparecchiature per la movimentazione industriale e la logistica;
  • alcune componenti e sistemi HVAC destinati prevalentemente al settore residenziale;
  • ulteriori macchinari e attrezzature industriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare l’impatto dei dazi su investimenti e attività produttive considerate strategiche per l’economia statunitense.e.

Nuova soglia per il contenuto metallico statunitense

Il proclama modifica anche la definizione di prodotto realizzato “interamente” con acciaio, alluminio o rame di origine statunitense.

La soglia minima viene ridotta dal 95% all’85% in peso del contenuto metallico complessivo. Di conseguenza, un prodotto può beneficiare del trattamento previsto per il metallo statunitense anche qualora fino al 15% del contenuto di acciaio, alluminio o rame sia di origine estera.

Attenzione alla classificazione doganale

Le modifiche introdotte confermano e rafforzano una delle innovazioni principali della riforma di aprile 2026:

  • i dazi sono frequentemente calcolati sull’intero valore doganale del prodotto,
  • e non più unicamente sulla componente metallica.

In questo contesto, la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) assume un ruolo centrale per determinare il trattamento applicabile.

Occorre inoltre considerare l’interazione con il dazio temporaneo introdotto ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, pari al 10% ad valorem.

In linea generale:

  • i prodotti soggetti a Section 232 restano assoggettati esclusivamente al relativo regime tariffario;
  • i prodotti esclusi dalla Section 232 (ad esempio tramite Annex II) possono invece risultare soggetti al dazio del 10%,
  • salvo che non ricorra un’altra esclusione specifica.

La verifica combinata dei diversi regimi risulta quindi essenziale per determinare correttamente l’onere doganale complessivo.

Conclusioni

Il nuovo proclama esecutivo non modifica l’impianto generale della riforma Section 232 introdotta nell’aprile 2026, ma ne affina il funzionamento attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti, l’adeguamento delle regole di origine del contenuto metallico e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche ai prodotti originari della Svizzera.

Alla luce della crescente complessità del sistema, le imprese svizzere sono chiamate a:

  • verificare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti;
  • identificare l’allegato applicabile (Annex I-A, I-B, I-C, II o III);
  • valutare l’eventuale interazione con altri regimi tariffari statunitensi (in particolare Section 122).

Un approccio strutturato e aggiornato alla compliance doganale diventa quindi indispensabile per gestire correttamente l’accesso al mercato statunitense.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Updates Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports – The White House

CSMS # 68855869 – GUIDANCE: Further Adjusting the Tariff Regimes for Imports of Aluminum, Steel, and Copper Into the United States


Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Ucraina: la Svizzera amplia le sanzioni contro Russia e Bielorussia

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ampliato le liste sanzionatorie nei confronti di Russia e Bielorussia, recependo parte delle misure previste dal 20° pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 maggio 2026 e interessano diversi ambiti rilevanti per le imprese: finanza, commercio internazionale, export control, shipping ed energia.

Nuove persone ed entità sanzionate

La Svizzera ha aggiunto 115 persone fisiche e giuridiche alle liste sanzionatorie, nei confronti delle quali si applicano il congelamento degli averi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. Per le persone fisiche è inoltre previsto il divieto di ingresso e di transito sul territorio svizzero. Le nuove designazioni riguardano soggetti legati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a persone coinvolte nella deportazione e nell’indottrinamento di minori ucraini.

Rafforzamento dei controlli all’export

Nel settore commerciale, 60 nuove società – incluse alcune con sede in Paesi terzi – sono state sottoposte a controlli rafforzati sulle esportazioni, con l’obiettivo di impedire la fornitura alla Russia di beni critici a potenziale impiego militare (dual-use). Le nuove restrizioni confermano la crescente attenzione verso i rischi di riesportazione e di aggiramento delle sanzioni attraverso intermediari o giurisdizioni terze.
Per le aziende esportatrici svizzere questo si traduce in obblighi concreti: è necessario rafforzare i processi di compliance, in particolare la due diligence sulle controparti, lo screening degli end user e il monitoraggio delle catene logistiche.

Misure contro la flotta ombra russa

Sul fronte dello shipping, la Svizzera si allinea alle misure europee contro la flotta ombra (shadow fleet) utilizzata per il trasporto di petrolio russo: 46 ulteriori navi sono state sottoposte a divieto completo di acquisto, vendita e prestazione di servizi, mentre sono stati revocati i divieti precedentemente applicati a 11 imbarcazioni. Due porti russi e un porto in un Paese terzo sono stati inoltre assoggettati a un divieto di transazione per la spedizione di prodotti petroliferi. Queste misure riguardano in modo particolare gli operatori attivi nello shipping, nel commodity trading, nel trade finance e nell’assicurazione marittima.

Nuove restrizioni finanziarie

In ambito finanziario, la Svizzera ha introdotto un divieto di transazione nei confronti di 20 banche russe e sette intermediari finanziari con sede in Paesi terzi, ritenuti responsabili di favorire l’elusione delle sanzioni. Dal 26 maggio 2026 è inoltre vietata la partecipazione a transazioni che coinvolgano la criptovaluta russa RUBx e il rublo digitale russo.

Possibili ulteriori sviluppi

Il Consiglio federale ha precisato che il 20° pacchetto sanzionatorio dell’UE include ulteriori misure — in ambito finanziario, energetico e commerciale — che saranno oggetto di valutazione nei prossimi mesi. Il quadro normativo è quindi destinato ad evolvere ulteriormente.
Le imprese svizzere attive sui mercati internazionali, in particolare nei settori del commercio, della finanza e della logistica, dovrebbero aggiornare i propri processi di compliance tenendo conto delle nuove designazioni e monitorare l’evoluzione del quadro sanzionatorio.

Fonte

Comunicato stampa del DEFR del 22.05.2026 “Ukraine: Switzerland expands its sanctions lists”.

Link utili

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Controlli delle esportazioni: estese le agevolazioni a tutti gli Stati UE/AELS

Dal 1° luglio 2026, la Svizzera estenderà a tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) le agevolazioni previste dalla normativa svizzera in materia di controllo delle esportazioni per il materiale bellico e determinati beni a duplice impiego (dual use).

La decisione è stata adottata dal Consiglio federale il 27 maggio 2026 mediante l’aggiornamento dell’allegato 2 dell’Ordinanza sul materiale bellico (OMB), dell’allegato 7 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e dell’allegato 34 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

Estensione delle agevolazioni a tutti i Paesi SEE

Con la modifica entreranno a far parte dei Paesi beneficiari anche Islanda, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia. In questo modo, tutti gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) beneficeranno di un quadro regolamentare maggiormente armonizzato con il sistema svizzero di controllo delle esportazioni.
Secondo il Consiglio federale, i nuovi Stati inclusi applicano già oggi standard di controllo delle esportazioni comparabili a quelli svizzeri e adottano gli elenchi internazionali armonizzati previsti dai principali regimi multilaterali di controllo.

Cosa prevedono concretamente le agevolazioni

Le semplificazioni riguardano in particolare alcune operazioni relative al materiale bellico e ai beni dual use:

  • l’assenza di autorizzazioni specifiche per determinate attività di mediazione o commercio;
  • la semplificazione delle autorizzazioni relative al trasferimento di know-how e beni immateriali;
  • la possibilità di ottenere autorizzazioni generali di transito;
  • l’esenzione dagli obblighi relativi alle dichiarazioni di non riesportazione per componenti e assemblaggi il cui valore di fabbricazione sia inferiore al 50% rispetto a quello del prodotto finito;
  • la rinuncia, in determinati casi, a verifiche sul posto del materiale esportato dalla Svizzera.

Per quanto concerne i beni a duplice impiego, l’aggiornamento dell’allegato 7 OBDI amplia il novero dei Paesi per i quali possono essere utilizzate autorizzazioni generali ordinarie di esportazione per determinati beni nucleari, dual use, beni militari speciali e beni soggetti a controlli nazionali.
Nell’ambito delle misure concernenti la situazione in Ucraina, l’allegato 34 dell’ordinanza prevede inoltre alcune deroghe a embarghi e obblighi di autorizzazione per componenti destinati a essere incorporati in prodotti finali, purché il loro costo di fabbricazione sia inferiore al 50% di quello del prodotto finito.

Implicazioni per le imprese svizzere

La misura interessa in particolare le aziende attive nei settori della difesa, dell’aerospazio, della meccanica avanzata, dell’elettronica, della manifattura tecnologica e delle tecnologie dual use.
Per molte imprese svizzere attive nelle catene del valore europee — in particolare nell’industria di subfornitura, ossia nella fornitura di componenti, sottosistemi o tecnologie destinati a essere integrati in prodotti finali realizzati all’estero — l’estensione delle agevolazioni potrebbe tradursi in una semplificazione delle operazioni transfrontaliere, in una maggiore fluidità nella gestione delle supply chain e in una riduzione di determinati oneri amministrativi legati ai controlli all’esportazione.

Collegamento con la revisione della legge sul materiale bellico

L’aggiornamento degli allegati si inserisce inoltre nel contesto della revisione della legge sul materiale bellico (LMB), approvata dal Parlamento il 19 dicembre 2025 e sottoposta a referendum popolare previsto per l’autunno 2026.
La revisione prevede, tra l’altro, che gli Stati partner inclusi nell’allegato 2 OMB possano, a determinate condizioni, continuare a ricevere materiale bellico svizzero anche se coinvolti in un conflitto armato, purché tale materiale non venga impiegato nel conflitto stesso e nel rispetto del diritto di neutralità, dei diritti umani e degli altri obblighi internazionali della Svizzera.
Restano esclusi gli Stati responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Il Consiglio federale manterrà inoltre la possibilità di opporsi a determinate esportazioni qualora ritenga che possano compromettere gli interessi fondamentali della Svizzera, inclusa la neutralità.
Secondo il Consiglio federale, l’estensione delle agevolazioni a tutti gli Stati UE e AELS contribuisce a chiarire il quadro normativo e operativo in vista del voto popolare previsto nei prossimi mesi.

Fonte

Comunicato stampa del Consiglio federale del 27.05.2026 | “Il Consiglio federale estende le agevolazioni per il materiale bellico e i beni dual use a tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Nuova guida ai requisiti di marcatura UKCA e CE per il mercato britannico

Molti requisiti britannici in materia di sicurezza e conformità dei prodotti derivano dalla normativa UE adottata quando il Regno Unito era ancora membro dell’Unione europea. Poiché queste norme sono ancora considerate adeguate al mercato britannico, il Product Safety and Metrology (Amendment) Regulations 2024 consente alle imprese di utilizzare la marcatura CE, anche in alternativa alla UKCA, per dimostrare la conformità dei prodotti destinati alla Gran Bretagna. Una nuova guida ufficiale chiarisce quali prodotti possono utilizzare la marcatura CE e quali requisiti di etichettatura si applicano.

Attualmente, la marcatura CE – inclusa la cosiddetta “epsilon rovesciata” – è riconosciuta per oltre 20 categorie di prodotti, tra cui giocattoli, apparecchiature radio, macchinari e numerosi beni industriali e di consumo. Rimane comunque possible utilizzare la marcatura UKCA.

Questo sistema offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono scegliere quale marcatura utilizzare per dimostrare la conformità dei prodotti destinati al mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). L’elenco completo delle categorie interessate e della normativa applicabile è disponibile qui.

Restano però soggetti a regimi specifici alcuni prodotti, tra cui impianti a fune, prodotti da costruzione, equipaggiamenti marittimi, dispositivi medici, prodotti ferroviari, attrezzature a pressione trasportabili e sistemi aeromobili senza equipaggio (uncrewed aircraft systems).

Link utili

Placing UKCA or CE marked products on the market in Great Britain – GOV.UK
Product safety and metrology regulatory changes: UKCA and CE regimes – GOV.UK

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Mercosur: UE in vantaggio, AELS in attesa (ma…)

Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), le imprese europee beneficiano già di un vantaggio competitivo tangibile nei mercati sudamericani, in particolare sotto il profilo tariffario. Per la Svizzera, invece, il quadro resta in sospeso: l’accordo negoziato dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Mercosur non è ancora entrato in vigore ed è ora al vaglio del Parlamento. Il dibattito politico è aperto, i tempi restano incerti.
Il risultato è una situazione di asimmetria temporale: mentre le imprese dell’UE operano in un contesto normativo già applicabile, quelle svizzere si trovano in una fase intermedia, in cui le regole sono note ma non ancora utilizzabili. Una differenza destinata, nelle intenzioni, a essere temporanea, ma comunque sufficiente a incidere sulle dinamiche competitive nella regione. Eppure, è proprio in questa fase intermedia che si gioca una parte importante della partita. Le imprese elvetiche che sapranno leggere per tempo le implicazioni dell’accordo potranno trasformare l’attesa in un vantaggio strategico.

Dazi: stessa ambizione, ma tempi diversi

Sotto il profilo tariffario, gli accordi UE–Mercosur e AELS–Mercosur sono ampiamente allineati in termini di ambizione. I Paesi del Mercosur elimineranno progressivamente i dazi su circa il 91% delle esportazioni dell’UE, mentre Bruxelles liberalizzerà circa il 92% delle importazioni provenienti dal blocco sudamericano. L’accordo AELS si inserisce nella stessa logica, con una liberalizzazione che potrà raggiungere fino al 96% delle esportazioni svizzere a regime.
Anche la struttura è comparabile: eliminazioni immediate per alcune categorie di prodotti e riduzioni progressive per i settori più sensibili, con orizzonti che possono estendersi fino a 10–15 anni.
La differenza non è quindi tecnica, ma temporale. E oggi il fattore tempo fa la differenza.

Il vantaggio europeo è già realtà

Grazie all’entrata in vigore anticipata, gli esportatori europei beneficiano già delle prime riduzioni tariffarie. L’effetto è immediato: prodotti più competitivi in mercati chiave come Brasile e Argentina, storicamente caratterizzati da livelli tariffari elevati.
Le imprese elvetiche, al contrario, continuano ad esportare in regime di dazi pieni. Il divario regolatorio si traduce direttamente in uno svantaggio di prezzo e in una perdita di competitività nel breve periodo.
L’impatto è particolarmente rilevante nei comparti che rappresentano il nucleo dell’export svizzero – meccanica, chimica, farmaceutica e componentistica industriale – dove i dazi possono influenzare in modo decisivo le scelte di acquisto degli importatori locali. Anche riduzioni tariffarie graduali, come quelle previste dall’accordo UE, sono in grado di orientare nel breve periodo le scelte di approvvigionamento.
Il vantaggio europeo è però destinato a ridursi. Con l’entrata in vigore dell’accordo AELS–Mercosur, anche le imprese svizzere potranno accedere a riduzioni tariffarie significative già nelle prime fasi di applicazione, colmando progressivamente il gap competitivo.

Il cumulo con l’UE: una leva strategica (ma da gestire bene)

Come ogni accordo di libero scambio, l’accesso alle preferenze tariffarie non è automatico, ma subordinato al rispetto delle regole d’origine preferenziale. Il prodotto deve essere considerato “originario” secondo criteri precisi, che variano in funzione della sua classificazione doganale.
In linea di principio, solo i materiali provenienti dagli Stati parti dell’accordo possono essere considerati originari; tuttavia, l’accordo AELS–Mercosur introduce la nozione di “cumulo estesocon l’UE (“extended cumulation”). In termini operativi, le imprese svizzere possono integrare materiali UE nei propri processi produttivi e, a determinate condizioni, considerarli ai fini dell’origine preferenziale, beneficiando così delle preferenze tariffarie nei mercati Mercosur.
L’applicazione non è automatica. In base all’Appendice 5 dell’Allegato I, i materiali dell’UE possono essere considerati come originari ai fini dell’esportazione dai Paesi AELS verso il Mercosur qualora:

  • siano espressamente elencati nell’Allegato I alla stessa Appendice 5 tramite codice HS,
  • rispettino regole di origine specifiche identiche o formalmente equivalenti a quelle previste nell’accordo AELS-Mercosur e nel pertinente accordo preferenziale tra lo Stato AELS interessato e l’UE, e
  • la lavorazione effettuata in uno Stato AELS vada oltre le operazioni considerate insufficienti.

Dal punto di vista operativo, il cumulo esteso introduce pertanto un livello significativo di complessità. Molte imprese svizzere fanno già ampio ricorso a materiali provenienti dall’UE, ma questo elemento, di per sé, non è sufficiente per beneficiare delle preferenze tariffarie. Le imprese devono infatti essere in grado di conoscere e interpretare non solo le regole dell’accordo AELS–Mercosur, ma anche quelle previste dall’accordo preferenziale con l’UE, verificando che i materiali utilizzati rientrino effettivamente in quelli ammessi e che l’insieme delle lavorazioni soddisfi le condizioni previste. Non meno importante, devono assicurarsi di poter disporre di una documentazione probatoria solida e coerente dell’origine UE lungo l’intera catena di fornitura.
Per le aziende con catene del valore già integrate a livello europeo, il cumulo rappresenta quindi una leva strategica. Se correttamente gestito, consente maggiore flessibilità produttiva e rafforza il posizionamento della Svizzera all’interno delle filiere continentali, trasformando un requisito di compliance in un fattore di competitività. Accanto alle opportunità, emergono tuttavia anche sfide organizzative rilevanti. Senza processi interni robusti e sistemi di controllo adeguati, il rischio è di non riuscire a sfruttare appieno i benefici previsti dall’accordo.
Va infine considerato che il meccanismo opera anche in senso inverso: i materiali UE incorporati in prodotti Mercosur destinati agli Stati AELS possono beneficiare del cumulo secondo principi analoghi, sulla base delle regole applicabili nel rapporto UE–Mercosur.

Non solo attesa: una fase di preparazione

L’accordo UE–Mercosur ha già ridisegnato il quadro competitivo nei mercati sudamericani. L’AELS potrà recuperare terreno, ma solo una volta completata la ratifica. Nel frattempo, la fase attuale non è neutrale. È una fase di preparazione. Le imprese svizzere che desiderano accedere ai mercati del Mercosur sono chiamate ad agire ora: verificare preventivamente le regole di origine applicabili ai propri prodotti e ai materiali utilizzati, riorganizzare ove necessario le catene di fornitura, rafforzare i processi di compliance e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e documentazione dell’origine. La capacità di anticipare il cambiamento determinerà chi saprà trasformare l’accordo in un vantaggio competitivo reale.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch


Mai come oggi è fondamentale conoscere gli accordi di libero scambio, comprendere le regole per la determinazione dell’origine preferenziale e saperle applicare correttamente.
Partecipate al corso Accordi di libero scambio e origine preferenziale” che si terrà il 15 settembre 2026 dalle 08:30 alle 17:00, presso le sale corsi Cc-Ti a Lugano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Per informazioni e iscrizione: Accordi di libero scambio e origine preferenziale

Carnet ATA elettronici (E-ATA)

A partire dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore il Carnet ATA elettronico (E-ATA)

Una nuova modalità digitale per la gestione delle operazioni doganali temporanee.

Questo sistema sarà accettato in Svizzera, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e in Gran Bretagna.

Il Carnet digitale avrà pieno valore giuridico e sarà quindi legalmente vincolante. Tuttavia, per maggiore sicurezza e per facilitare eventuali controlli, si consiglia di presentarsi in dogana con entrambe le versioni: sia il Carnet elettronico che quello cartaceo.

I Carnet ATA cartacei in circolazione rilasciati prima del 1° giugno 2026 restano in vigore.

Il 22 maggio 2026 si svolgerà un corso di formazione dedicato alla nuova procedura elettronica e alla sua implementazione pratica.

Il Carnet ATA elettronico – Online
Venerdì 22 maggio 2026
09:00–10:30
Informazioni ed iscrizioni

Contatti:
Ufficio Legalizzazioni
Cc-Ti
certificazioni@cc-ti.ch