Nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea (PEM), le norme transitorie possono ora essere applicate anche con la Georgia.
In deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese, il cumulo dell’origine consente di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.
La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale paneuromediterranee – meglio nota come Convenzione PEM – è stata ratificata dai seguenti Paesi vedi territori: UE, AELS, Turchia, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina e si applica laddove tra le Parti è stato concluso un accordo di libero scambio.
Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione e aggiornare le regole d’origine. Poiché la revisione deve essere approvata all’unanimità e alcuni Paesi hanno espresso delle riserve, altri Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le nuove norme, definite come norme transitorie.
I due insiemi di norme di origine coesistono tra le Parti contraenti applicatrici e gli operatori economici possono scegliere se applicare le norme d’origine della Convenzione attuale o le norme d’origine rivedute. Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione: prima di optare per le regole di origine transitorie, è infatti necessario considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale in quanto le prove d’origine rilasciate nell’ambito della convenzione PEM non possono essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.
Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi di libero scambio:
Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023)
e dal 1° dicembre 2023 anche all’accordo AELS-Georgia.
A supporto degli operatori economici, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha realizzato la “Matrix”, ovvero una tabella aggregata con la panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione PEM, sia sotto forma di norme attuali sia di norme rivedute/transitorie. La Matrix aggiornata può essere visionata qui.
A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e, in parallelo, semplificherà la sua tariffa doganale. I dettagli in un webinar congiunto Cc-Ti, S-GE, SECO e UDSC svoltosi il 20 novembre 2023.
Ai saluti introduttivi da parte di Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e di Luca Degiovannini, Senior Director Market Southern Switzerland di Switzerland Global Enterprise (S-GE), ha fatto seguito l’intervento dell’Ambasciatore Thomas A. Zimmermann, Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali, Capo «Servizi specializzati economia esterna» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che, dopo un excursus sul dilemma liberalizzazione – protezionismo, ha illustrato il panorama svizzero dei dazi e i motivi che hanno spinto la Confederazione alla loro abolizione per quanto riguarda i prodotti industriali, per terminare il suo intervento con informazioni di dettaglio sulle misure che entreranno in vigore dal 1° di gennaio 2024 e gli effetti attesi. Un ampio spazio è stato dedicato alla sessione di “Domande e risposte”, a cui sono intervenute le esperte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) Sabrina Morillo Conconi, Controllore aziendale presso la Dogana Sud, Chiara Bertoletti, Controllore aziendale presso la Dogana Sud e Karin Vonnez, Capa basi tariffali, UDSC Berna.
La presentazione consolidata in formato PDF può essere scaricata qui.
Le modifiche dall’01.01.2024 in breve
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali, indipendentemente dall’origine delle merci. L’abolizione dei dazi industriali interesserà quasi tutti i prodotti dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno, pertanto, essere importati in Svizzera in franchigia doganale.
Per importare prodotti industriali per i quali è certo, al momento dell’importazione, che rimarranno o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un accordo di libero scambio (ALS) o sul sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG) e fornire la prova dell’origine preferenziale.
Rimarrà necessario presentare i certificati di origine preferenziale qualora siano previste lavorazioni nel territorio svizzero (applicazione del cumulo) e/o riesportazioni.
Non ci saranno cambiamenti nelle procedure doganali, rimarrà quindi l’obbligo di dichiarazione doganale rimane.
Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali, la struttura della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali sarà semplificata: le modifiche incideranno sulle ultime due cifre dei codici doganali a 8 cifre che saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale. Rimarrà l’obbligo del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2021/11/EVT23-Abolizione-dazi-industriali.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-12-01 08:00:002023-11-30 16:47:31Abolizione dei dazi industriali dal 01.01.2024
Il 23 novembre 2023 si è riunito a Bruxelles il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Al centro dei colloqui anche il commercio dell’acciaio.
Riunitesi a Bruxelles, le delegazioni di Svizzera e UE hanno riconosciuto l’importanza delle strette relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE e discusso le difficoltà legate al reciproco accesso al mercato.
La Svizzera ha nuovamente richiesto all’UE di sospendere le misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici o di garantire che non ostacolino il commercio bilaterale e proposto l’esenzione dall’obbligo di fornire una prova di origine per l’importazione dei fattori produttivi siderurgici nel contesto delle sanzioni contro la Russia, un obbligo che non solo rappresenta un onere per le imprese, ma che, dal punto di vista elvetico, non è nemmeno necessario poiché il nostro Paese ha introdotto sanzioni analoghe a quelle dell’UE.
All’UE è stato inoltre chiesto di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese in relazione al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per non compromettere gli scambi commerciali. In questo contesto, la Svizzera ha accolto favorevolmente l’esenzione dall’obbligo di versamento del tributo grazie al collegamento esistente dei sistemi di scambio delle quote di emissioni (SSQE/ETS).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-ALS-CH-UE-prodotti-siderurgici.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-30 08:00:002023-11-28 10:03:24Libero scambio CH-UE: l’acciaio al centro dei colloqui del Comitato misto
Oltre alla crisi umanitaria, il conflitto in corso tra Israele e Hamas ha implicazioni di vasta portata sulla supply chain globale e la logistica. Il contesto internazionale sempre più complesso accentua la necessità per le aziende di dotarsi di catene di approvvigionamento più resilienti e agili.
Israele è un attore importante nella fornitura globale di semiconduttori nonché importatore ed esportatore sia di circuiti integrati presenti nell’elettronica di consumo e nelle apparecchiature mediche sia di prodotti che utilizzano tali circuiti integrati, ad esempio le apparecchiature di trasmissione e gli strumenti medici e di misura. Il Paese è anche un hub per i prodotti farmaceutici, lo sviluppo di software, la formazione di talenti ingegneristici e per le capacità dei suoi call center. Il conflitto in atto con Hamas, oltre ad essere una nuova catastrofe umanitaria, ha introdotto nuove sfide ed incertezze nelle catene di fornitura globale e nella logistica.
Il conflitto e la sua potenziale escalation stanno dominando il dibattito pubblico, in particolare negli altri Paesi del Medio Oriente, una regione di importanza strategica sia per quanto riguarda le risorse energetiche (petrolio, idrocarburi) ed altre importanti materie prime o prodotti finiti, sia per i rischi connessi al trasporto poiché in prossimità di rotte commerciali cruciali. L’espansione delle ostilità al di là dei confini di Israele potrebbe infatti generare rischi per due punti di strozzatura vitali per il trasporto marittimo: il Canale di Suez, nodo strategico per i traffici commerciali, e lo Stretto di Hormuz, principale arteria per il trasporto di petrolio e di gas. Non senza dimenticare lo Stretto di Bab el-Mandeb, situato tra le coste occidentali dello Yemen e il Corno d’Africa, ancora più strategico per l’Europa in termini di import di petrolio. L’inasprimento del conflitto in questa direzione avrebbero effetti a catena sulla supply chain e la logistica globale, tra cui colli di bottiglia, l’adozione di nuove rotte commerciali, l’aumento delle tariffe di trasporto e dei tempi di consegna, ma anche l’aumento dei prezzi di diverse materie prime agricole regolarmente scambiate tra Europa e Asia.
Il prolungarsi delle tensioni e il coinvolgimento delle principali potenze regionali potrebbe accelerare ulteriormente il riallineamento di varie alleanze globali (leggi: deglobalizzazione) e creare nuove divisioni. A breve termine questo potrebbe portare anche a modifiche della legislazione commerciale e delle procedure doganali nonché, da parte di determinati governi, all’introduzione di nuove sanzioni o restrizioni al commercio con le parti coinvolte, andando a complicare ulteriormente il quadro in cui operano le aziende. Al momento di scrivere questo articolo alcuni governi avevano già dato segnali di andare in questa direzione.
Il conflitto ha certamente e nuovamente evidenziato l’importanza di diversificare le catene di fornitura, riducendo il rischio associato alla dipendenza da singoli attori o Paesi. Un processo, questo, già rivalutato ed avviato a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina.
In un contesto in continuo mutamento e dove entrano in gioco diversi fattori a loro volta mutuamente influenzanti, la chiave per costruire una vera resilienza della catena di fornitura passa però anche da una migliore visibilità della stessa, ovvero da una mappatura dei propri fornitori e dei loro stabilimenti produttivi, dei percorsi logistici utilizzati e delle varie interrelazioni all’interno della supply chain. Il tutto coadiuvato da processi di valutazione e gestione del rischio. Tale istantanea delle proprie operazioni (definita visibilità statica), non è però sufficiente: occorre anche analizzare la catena di approvvigionamento in tempo reale, rivalutando sì i livelli ottimali di inventario attraverso la gestione di scorte di sicurezza per materie prime e prodotti critici, ma eseguendo anche simulazioni, volte a identificare i punti deboli nel panorama dei fornitori e dell’intera catena e andando ad affrontare i problemi prima che questi si verifichino realmente (visibilità dinamica).
Di fondamentale importanza è da un lato la creazione di partnership collaborative con fornitori, produttori, distributori e fornitori di servizi logistici e dall’altro l’investimento in tecnologie di dati e analisi, che integrino anche il monitoraggio e la gestione di variabili quali tassi di cambio, disordini d’ordine politico o sociale, condizioni meteorologiche estreme, nuovi requisiti normativi (ad esempio in materia di sostenibilità) o nuovi controlli delle esportazioni, che potrebbero incidere su produzione, conformità dei prodotti, ritardo nelle spedizioni, ma anche sulla propria reputazione.
In un mercato in cui le regole del gioco cambiano rapidamente ed è progressivamente più competitivo, non è più sufficiente giocare in difesa, resistendo alle avversità, ma diventa fondamentale giocare d’attacco, prevedendo e anticipando rischi ed opportunità per poi prendere decisioni rapide. Nel nuovo gergo si parla di “dominare la volatilità con gli analytics” integrando strumenti come l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (machine learning, ML). Solo con una visibilità statica e dinamica della propria catena di approvvigionamento si possono prendere decisioni informate e dotarsi della flessibilità necessaria per far fronte a problematicità agendo rapidamente in termini di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e logistica. In sostanza: diventare più resilienti. E competitivi.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-Hamas-israele.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-28 08:00:002023-11-27 10:32:23Conflitto Israele-Hamas: nuovo stress test per supply chain e logistica
Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2364/2023 la Commissione modifica e aggiorna i codici di nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 2024.
Il 31 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC, voce di tariffa a 8 cifre) a partire dal 1° gennaio 2024, con novità in particolare per i capitoli 39, 56, 70, 90 e 94.
Per facilitare agli operatori economici l’individuazione delle modifiche, la Commissione indica con una stella i nuovi codici e con un quadrato i codici il cui contenuto è stato cambiato.
Si ricorda che una corretta classificazione doganale è fondamentale per l’individuazione dei dazi applicabili all’importazione nell’UE e delle altre misure previste (dazi antidumping, accise, ecc.).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-Agg-nomenclatura-combinata-UE.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-16 08:00:002023-11-15 08:48:21Aggiornata al 1° gennaio 2024 la nomenclatura combinata dell’UE
La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?
Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Affaire à suivre, dunque.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-Italia-rinviate-plastic-tax-e-sugar-tax.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-09 08:00:002023-11-06 15:51:59Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax
Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.
Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.
La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.
La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.
Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).
Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/10/ART23-Glitter-addio.jpg8531279Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-03 09:00:002023-11-01 11:21:16Glitter addio (in parte)
La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.
L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.
La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/10/ART23-Danimarca-reg-imballaggi.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-10-26 08:00:002023-10-23 11:47:20Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi
Le tensioni geopolitiche e le nuove alleanze tra Stati che ne derivano mettono a dura prova le aziende ticinesi, che si trovano ad operare in un contesto poco trasparente e sempre più complesso. Urge per loro dotarsi di misure rigorose di due diligence per evitare il coinvolgimento, anche involontario, in pratiche di elusione.
Diverse nazioni, tra cui la Svizzera, hanno imposto misure restrittive senza precedenti in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Le esportazioni di determinati prodotti verso alcuni Paesi dell’Asia centrale sono aumentate notevolmente, alimentando il sospetto dell’aggiramento – volontario o involontario – delle sanzioni. Dal canto suo, la Russia ha messo in atto sistemi e tecniche sempre più elaborati per aggirare queste misure e dotarsi dei beni di cui necessita. Questo è un esempio pratico del quadro generale in cui sta attualmente operando buona parte delle aziende del nostro territorio attive a livello internazionale. In un contesto sanzionatorio e commerciale sempre più complesso, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) si preme di sensibilizzare gli attori in gioco in materia di due diligence rafforzata.
Violare le sanzioni, anche inconsapevolmente, può avere conseguenze gravi, tra cui multe, perdita di reputazione e restrizioni commerciali. Tuttavia, non è semplice districarsi tra le leggi e i regolamenti in vigore.
All’interno delle catene del valore, oggigiorno globali, il “solo” saper comprendere e gestire i confini dei regolamenti sanzionatori rappresenta una sfida pratica non da poco. La complessità di tali catene rende oggi la due diligence un passaggio cruciale per garantire la conformità. Vediamo perché:
interconnessione globale: le catene del valore globali coinvolgono spesso numerose aziende, fornitori e partner in tutto il mondo. Questa interconnessione può rendere difficile tracciare l’origine di tutti i componenti e i flussi finanziari all’interno di una catena del valore, il che aumenta il rischio di violazioni delle sanzioni;
responsabilità condivisa: le aziende coinvolte in catene del valore globali sono spesso responsabili congiuntamente per le azioni all’interno della catena. Pertanto, se una parte della catena viola le sanzioni internazionali, le altre parti potrebbero essere coinvolte o potrebbero trarne vantaggio involontariamente;
sanzioni in evoluzione: le sanzioni internazionali possono cambiare nel tempo e possono variare da paese a paese. Mantenere una due diligence costante e aggiornata è essenziale per essere consapevoli delle nuove restrizioni o dei cambiamenti nelle regolamentazioni;
rischio di reputazione: le aziende che ignorano le sanzioni internazionali o che sono coinvolte in violazioni rischiano di subire danni significativi alla loro reputazione. La due diligence aiuta a evitare queste situazioni, proteggendo l’immagine e il marchio dell’azienda;
rischio legale ed economico: le violazioni delle sanzioni internazionali possono comportare gravi conseguenze legali ed economiche, tra cui multe e restrizioni commerciali. La due diligence può aiutare a mitigare questi rischi attraverso l’identificazione e la gestione dei potenziali problemi.
Che si tratti di operare all’interno di catene del valore globali o di effettuare delle “semplici” operazioni di importazione o di esportazione, spetta a ciascuna azienda sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un programma di conformità alle sanzioni che rifletta il loro modello di business, le aree geografiche in cui operano, le specificità e la valutazione dei rischi relativi a clienti e partner commerciali e, se del caso, al personale. È però anche vero che la proliferazione e la complessità delle sanzioni internazionali (talvolta anche di portata extraterritoriale) evidenzia sempre più come i programmi interni di conformità alle sanzioni spesso si limitino all’azione di far passare i nomi dei potenziali partner commerciali in motori di ricerca automatici o nelle banche dati governative. Tutto ciò, oggi come oggi, non è più sufficiente: per affrontare con successo le nuove sfide, le aziende coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero implementare processi rigorosi di due diligence, che includano non solo la verifica di clienti e partner commerciali, ma anche il monitoraggio costante e completo delle transazioni finanziarie e commerciali, riducendo così il rischio, anche involontario, di favorire operazioni illecite: richieste inattese di beni sensibili provenienti da aziende (neocostituite) con sede in Paesi facilitatori di meccanismi di elusione delle sanzioni, schemi finanziari complessi e ingiustificati, mezzi di trasporto o percorsi inusuali o ancora una documentazione non conforme dovrebbero infatti far scattare immediatamente un campanello di allarme (nel gergo “red flags”).
È in questo senso che si esprime la Commissione europea in una nota di orientamento per gli operatori comunitari pubblicata ad inizio settembre sul suo sito web e volta a fornire linee guida sulla due diligence da adottare al fine di individuare, valutare e tutelarsi da possibili rischi di elusione delle sanzioni. Una nota che può certamente servire anche alle aziende ticinesi. La Cc-Ti è a disposizione per continuare a supportare le aziende del territorio a operare sui mercati internazionali con coscienza di causa.
Nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Bosnia-Erzegovina, le regole di origine transitorie sono state introdotte con effetto retroattivo dal 1° settembre 2023.
Tramite circolare R-30 (PDF) del 1° ottobre 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica l’applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023 e istruisce in merito al possibile riesame delle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina a partire da tale data, con l’eventuale rimborso dei dazi all’importazione.
Nel quadro del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine (Convenzione PEM), vige un cumulo diagonale tra la Svizzera/AELS e molti Paesi del libero scambio. La recente revisione della Convenzione, tuttavia, non ha fatto l’unanimità: se alcuni Stati rifiutano ancora il testo, altri hanno invece deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. La Matrix Euro-Med (PDF) dell’UDSC illustra quali accordi di libero scambio consentono il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi:
Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
NOVITÀ: AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023).
Per ulteriori ragguagli sull’origine preferenziale (definizione di prodotto originario, regole d’origine, cumulo, prove) si invita a consultare il dossier Cc-Ti dedicato all’Origine preferenziale o a contattare il servizio Commercio internazionale.
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