USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio

Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.

Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232.

Eccezioni e tariffe specifiche

I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025.
Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).

Calcolo su base parziale

Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).

Obblighi di dichiarazione

Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei paesi dove l’alluminio è stato:

  • fuso primariamente (prima fusione),
  • fuso secondariamente (da materiale riciclato),
  • colato (trasformato in forma solida).

Per i prodotti classificati sotto voci HTSUS soggette alla Sezione 232 ma privi di alluminio è necessario indicare un paese di fusione e colata “ipotetico”.

Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:

  • per i prodotti in acciaio: indicare il paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
  • per i derivati: indicare il paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.

Altre disposizioni

Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback).
Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci.
Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:

  • dazi su autoveicoli e componenti: 25%
  • dazi su acciaio e alluminio: 50%
  • dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti

Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.

Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti linee guida:

La comunicazione CSMS #65236574 fornisce invece chiarimenti sull’applicazione cumulativa dei dazi e sulla corretta sequenza di imposizione.

Ulteriori documenti utili: