Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni
Il 20 febbraio 2026, la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale istituendo un dazio addizionale del 10% sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, in base alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo eventuali proroghe o modifiche. La misura è formalmente classificata come tariffa temporanea adottata per affrontare squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario
A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:
- disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
- confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
- introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.
Restano pienamente applicabili:
- i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
- i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).
Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.
Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale
Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026
- è un dazio ad valorem;
- si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
- è riscosso al momento dell’importazione;
- è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
- si applica in aggiunta ai dazi MFN;
- non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.
Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:
- non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
- l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.
Esempi applicativi
Importazione di coltellinoo tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):
- dazio ordinario (MFN): 5,4%
- dazio addizionale Sezione 122: 10%
- totale: 15,4% ad valorem + dazio specifico di $0,30/pezzo
Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.
Esclusioni
Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:
- minerali critici
- oro da investimento (bullion)
- determinati prodotti energetici
- fertilizzanti essenziali
- taluni prodotti agricoli
- prodotti farmaceutici e principi attivi
- specifici prodotti elettronici
- veicoli e componenti
- prodotti aerospaziali
- merci già soggette a Section 232
- merci qualificate ai sensi dell’USMCA.
L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).
Merci in transito
Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:
- caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
- già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
- dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.
Dichiarazione doganale
Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.
Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:
- 9903.03.01: applicazione del dazio aggiuntivo del 10 % su merci importate (se non soggette ad esenzioni)
- 9903.03.02: merci già in transito (caricate prima del 24 febbraio 2026 e sdoganate prima del 28 febbraio 2026)
- 9903.03.03: merci elencate nell’allegato II che non pagano il dazio aggiuntivo (eccetto componenti/parti per aeromobili civili)
- 9903.03.05: componenti/parti per aeromobili civili espressamente elencate nell’allegato II
- 9903.03.06: categorie già disciplinate da altre misure (es. Sezione 232: acciaio e alluminio; autoveicoli e componenti; semiconduttori; rame; legname, ecc.)
Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.
La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:
- Capitolo 98 (se applicabile)
- Capitolo 99, Sezione 301
- Capitolo 99, Sezione 122
- Capitolo 99, Sezione 232
- Capitolo 99, Sezione 201
- Capitolo 1-97, HTS principale
Trattamento del de minimis
È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.
Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.
Rimborso dei dazi
La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.
Le prassi operative prevedono che:
- l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
- per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).
Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.
Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.
Implicazioni operative per le imprese esportatrici
Le imprese esportatrici sono chiamate a:
- verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
- accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
- valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
- monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).
Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri
Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:
- estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
- avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
- possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.
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Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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