La situazione sul mercato del lavoro
Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro



Nel corso della giornata, le squadre, ognuna composta da due apprendisti/e o giovani diplomati/e, hanno affrontato una sfida comune: ideare e sviluppare un’idea imprenditoriale innovativa, per poi presentarla davanti a una giuria composta da rappresentanti del mondo del business.
Il primo premio è stato assegnato a Danilo Daví (studente SUPSI, Como, IT) e Leonardo Di Silvestro (studente SUPSI, Villa Guardia, IT). Il loro progetto CityMatch propone di mettere in contatto studenti alla ricerca di un alloggio accessibile in città con persone che vivono da sole e dispongono di spazi abitativi inutilizzati, creando così soluzioni abitative sostenibili e vantaggiose per entrambe le parti.
Il secondo posto è stato assegnato a Natan Benzoni (studente SUPSI, Bachelor in Economia Aziendale, S. Antonino, TI) e Roberto Pereira Marques (studente SUPSI, Bachelor in Cure infermieristiche, S. Antonino, TI). Il loro progetto Ethic Share Ticino propone di mettere in contatto proprietari di abitazioni e immobili, con professionisti del settore edilizio, come artigiani, architetti, imprese e investitori privati, supportando i lavori di ristrutturazione e di rinnovo, tramite un crowdfunding collettivo mirato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.
Sul terzo gradino del podio, Alban Shala (studente SUPSI, Bironico, TI) e Florian Xhaferi (studente SUPSI, Lugano, TI) hanno presentato il loro progetto Edil Verde, che mira a ridurre lo spreco energetico attraverso il miglioramento dell’isolamento degli edifici esistenti, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica e ad una maggiore sostenibilità degli edifici nel settore edilizio, offrendo anche servizi di controllo e certificati di sostenibilità energetica.
Oltre ai progetti presentati, il concorso ha messo in luce competenze fondamentali come la capacità di risolvere problemi, la creatività, il lavoro di squadra e la sicurezza nella presentazione orale.
L’intelligenza artificiale poteva essere utilizzata come strumento, ma è stata soprattutto la capacità dei partecipanti di sviluppare un proprio pensiero critico a fare la differenza.
Le idee presentate sono spesso radicate nella realtà quotidiana dei giovani e dimostrano una forte sensibilità verso le sfide attuali, in particolare in ambito di sostenibilità.
I campionati regionali rappresentano una tappa chiave verso gli SwissSkills e aprono la strada a programmi di promozione dei talenti nonché a competizioni nazionali e internazionali. Permettono ai giovani di confrontare le proprie idee, ampliare i propri orizzonti e sviluppare competenze trasversali preziose per il loro futuro professionale.
Il campionato ha potuto contare sul prezioso supporto della SUPSI, che ha messo a disposizione le proprie infrastrutture presso il Suglio Business Center, offrendo un contesto ideale per promuovere l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. Un ruolo centrale è stato svolto da Leandro Bitetti, docente-ricercatore presso il Centro competenze management e imprenditorialità e responsabile del Master of Science in Business Administration, insieme a Mattia Bedolla, collaboratore scientifico dello stesso centro, attivamente coinvolti nello sviluppo e nel sostegno dell’iniziativa.
Un contributo particolarmente significativo è arrivato anche da Alessandra Manziezzo, giovane talento e studentessa SUPSI in Leisure Management, nonché partecipante alla finale nazionale di EntrepreneurSkills 2024. Il suo impegno attivo ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungere e coinvolgere nuovi partecipanti. Questo riflette uno degli elementi centrali di EntrepreneurSkills: il coinvolgimento degli alumni, che diventano parte integrante dell’evoluzione e del successo del progetto.
Il crescente coinvolgimento di diverse scuole professionali commerciali della regione testimonia inoltre il forte interesse verso il concorso. In questo contesto, la presenza di Corrado Nastasi, Vicedirettore della Scuola Cantonale di Commercio (SCC), durante le presentazioni finali ha ulteriormente rafforzato il legame con il sistema formativo ticinese.
All’origine della competizione, l’IG EntrepreneurSkills riunisce diversi attori impegnati nella promozione dello spirito imprenditoriale in Svizzera. Fondata nel 2021 su iniziativa, tra gli altri, del Centro Svizzero per Pensare e Agire (szUDH), di FH Suisse, del GZS (servizi per la creazione d’impresa del Canton Soletta) e della Conferenza Svizzera delle Direzioni delle Scuole Professionali (SDK), si basa su una rete di esperti ed imprenditori provenienti dall’ecosistema delle start-up e dell’innovazione.
Oggi il progetto è guidato dalla Camera di Commercio di Soletta, con il sostegno di partner principali come Initiative Schweiz e la fondazione Gebert Rüf. Ulteriori organizzazioni, tra cui la fondazione SVC per l’imprenditorialità e diverse camere di commercio in tutta la Svizzera, contribuiscono al suo sviluppo a livello nazionale. L’IG EntrepreneurSkills è presieduta dal consigliere nazionale e imprenditore Andri Silberschmidt.
Introdotti per la prima volta agli SwissSkills 2022, i campionati svizzeri di imprenditorialità si svolgono ogni anno dal 2024. Si tengono sia nell’ambito degli SwissSkills centrali sia sotto forma di SwissSkills Championships durante fiere professionali regionali.
Tutte le informazioni su questa disciplina e sulle modalità di iscrizione sono disponibili su: www.entrepreneurskills.ch.




Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.
Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.
Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.
Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.
L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.
Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.
Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:
Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.
Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):
Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.
L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.
Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.
Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:
Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:
Indicazioni operative
Per gli esportatori si raccomanda di:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Nel 2025 la SERV ha approvato un totale di 588 domande di assicurazione, mantenendosi così sui livelli dell’anno scorso. Tuttavia, il volume dei nuovi affari è nettamente aumentato, raggiungendo i 4,3 miliardi di franchi circa. Questo incremento è dovuto, da una parte, ad alcuni singoli progetti di grandi dimensioni, dall’altra, al maggiore fabbisogno assicurativo dell’export svizzero nel contesto economico attuale. Alla fine del 2025, l’esposizione complessiva è aumentata del 15 per cento rispetto all’anno precedente, toccando quota 11,4 miliardi di franchi. In termini di suddivisioni per Paesi, l’impegno maggiore continua a essere in Turchia con 1,4 miliardi di franchi. Per quanto riguarda i settori, come negli anni precedenti la quota maggiore è stata quella dell’ingegneria meccanica, con ben 2,3 miliardi di franchi.
Anche questa volta la SERV ha realizzato un risultato annuale positivo di 27,3 milioni di franchi. Alla fine del 2025 il suo capitale ammontava a più di 3 miliardi di franchi. Di conseguenza dispone di solide basi per adempiere il proprio mandato legale di promozione delle esportazioni svizzere anche in un contesto economico incerto.
Innalzamento dei limiti d’impegno
Con questi limiti il Consiglio federale stabilisce l’entità massima degli impegni assicurativi di cui può farsi carico la SERV. Attualmente tale soglia ammonta a 14 miliardi di franchi e alla fine del 2025 ne era stato utilizzato l’81 per cento. Alla luce del contesto incerto in cui operano gli esportatori, si prevede un aumento della domanda di assicurazioni a carico della SERV. Allo stesso tempo, il mandato relativo ai grandi progetti nell’ambito dell’export svizzero ha riscosso un discreto successo e dovrebbe fornire ulteriori opportunità. Per questo il Consiglio federale ha pertanto deciso di innalzare a 16 miliardi di franchi il limite d’impegno della SERV, che avrà così modo di continuare a supportare in maniera ottimale il settore. Dal punto di vista finanziario la SERV opera in maniera autonoma e la sua solida dotazione di capitale consente di procedere a un aumento del limite d’impegno. A tal riguardo non vi sono ripercussioni sul bilancio della Confederazione.
Pronti ad affrontare il futuro
Nell’ottobre 2025, il Consiglio federale ha deciso di commissionare una revisione parziale della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE), al fine di soddisfare efficacemente le esigenze degli esportatori svizzeri anche in futuro e continuare a contribuire in modo efficiente alla loro competitività a livello internazionale. La procedura di consultazione è prevista nel 2026.
Inoltre, all’inizio del 2026 la SERV ha rilevato dalla SECO la responsabilità del mandato relativo ai grandi progetti infrastrutturali, diventando così il punto di contatto e il centro di coordinamento per il «Team Switzerland Infrastructure». Nel 2025 ha sostenuto cinque grandi progetti infrastrutturali per un valore complessivo di oltre 503 milioni di franchi. 47 aziende svizzere subfornitrici hanno preso parte ai progetti in questione.
Il rapporto d’esercizio 2025 può essere consultato in tedesco: www.serv-ch.com/gb o in francese: www.serv-ch.com/rapport.
Fonte: CF – Comunicato stampa

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.
Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.
In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.
La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.
La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.
Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:
Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..
L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.
In particolare:
Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.
l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:
Tuttavia, nella fase iniziale:
La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).
Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.
Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio
Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.
In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.
L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:
L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.
Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.
Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.
In particolare, è opportuno:
Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.
Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.
In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:
Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Le nuove regole non si applicano automaticamente ai contratti conclusi prima del 1° gennaio 2026, salvo modifiche successive o rinvii espliciti alla nuova legislazione.
Segnalazione dei difetti: termine di 60 giorni
Per le opere immobiliari, i difetti – siano essi palesi o occulti – devono essere segnalati entro 60 giorni dalla consegna dell’opera o dalla scoperta del difetto.
Questo termine è imperativo e non può essere ridotto contrattualmente, sostituendo il precedente obbligo di segnalazione “immediata”.
Diritto alla riparazione gratuita
Per le nuove costruzioni e per gli edifici con meno di due anni, non è più possibile escludere contrattualmente il diritto alla riparazione gratuita dei difetti.
Le clausole che limitano o escludono preventivamente questo diritto sono ora nulle.
Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione per i difetti di costruzione rimane fissato a cinque anni. Non può essere abbreviato a svantaggio del committente o dell’acquirente, ma può essere esteso contrattualmente a loro favore.
Estensione ai contratti di compravendita con obbligo di costruzione
Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti di acquisto di fondi con costruzioni da realizzare o realizzate nei due anni precedenti la vendita. In questi casi, gli acquirenti beneficiano degli stessi diritti previsti nel contratto d’appalto, in particolare per quanto riguarda segnalazione dei difetti e riparazione gratuita.
Adeguamenti della norma SIA 118
La revisione del diritto federale ha comportato adeguamenti alla norma SIA 118, che in parte faceva ancora riferimento alla segnalazione “immediata” dei difetti. La SIA ha pertanto pubblicato specifici errata corrige e integrazioni per garantire coerenza con la nuova legislazione.
Le nuove disposizioni comportano in particolare che:

OltreconfiniTi è la piattaforma del Cantone Ticino dedicata all’emigrazione ticinese nel mondo. Nato nel 2013, il progetto si è espanso grazie al supporto della Divisione dell’economia e oggi si rivolge a studenti e professionisti ticinesi che hanno intrapreso un percorso formativo o lavorativo fuori Cantone.
OltreconfiniTi si rivolge a chi, arricchitosi di nuove esperienze e con uno sguardo aperto oltre i confini cantonali, desidera costruire il proprio futuro professionale e personale in Ticino.
Tra i suoi obiettivi vi è quindi anche quello di presentare quanto offre il Ticino come Cantone innovativo, attrattivo e competitivo, con aziende all’avanguardia e istituti di ricerca riconosciuti mondialmente, nonché le opportunità professionali presenti sul territorio.
All’interno di OltreconfiniTi si inserisce anche Estage, una piattaforma dedicata agli studenti universitari ticinesi iscritti oltre Gottardo o all’estero che desiderano vivere un’esperienza professionale in Ticino e allacciare contatti utili per il proprio futuro. Estage raccoglie ogni anno numerose opportunità di stage retribuiti, sia estivi sia di lunga durata, offerte da imprese e dai servizi dell’Amministrazione cantonale.
Dal 2017, Estage ha proposto circa 700 opportunità di stage, permettendo ad aziende e istituzioni di entrare in contatto con giovani talenti ticinesi qualificati e motivati. Allo stesso tempo, la piattaforma offre agli studenti la possibilità di acquisire un’esperienza professionale in Ticino, rafforzando il loro legame con il territorio e favorendo un inserimento attivo nel tessuto economico cantonale.
Per incentivare ulteriormente gli scambi, è stato creato il gruppo LinkedIn “OltreconfiniTi – Estage: il Ticino e i ticinesi in tutto il mondo”, che permette di informare gli utenti in modo tempestivo attraverso contenuti regolari dedicati a quanto offre il Ticino, anche in termini di opportunità di stage o lavorative.
Le aziende possono contribuire attivamente segnalando uno stage o un’offerta di lavoro inviando una comunicazione all’indirizzo oltreconfiniti@ti.ch. Le offerte verranno poi condivise nel Gruppo LinkedIn “OltreconfiniTi – Estage: Il Ticino e i ticinesi in tutto il mondo” e, per quanto riguarda gli stage, anche sul sito www.ti.ch/estage.
Valorizzare i ticinesi che si impegnano nella loro formazione o nella loro attività professionale oltre i confini cantonali e riportare questo capitale intellettuale sul nostro territorio è un investimento a lungo termine, con benefici per i talenti stessi, per le aziende e per l’intero Cantone.
Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia

Eppure, è fattualmente dimostrato che le aziende, anche nel periodo post-pandemico, hanno predisposto strumenti diversificati per offrire condizioni di lavoro sempre più attrattive, anche nell’ottica di reperire più facilmente la manodopera necessaria.
Provvedimenti che hanno anche permesso, ad esempio, di diminuire il numero di infortuni registrati sul luogo di lavoro (contrariamente a quelli che avvengono durante il tempo libero).
Nonostante questo, sono cresciute le assenze, che dal 2010 al 2024 sono passate da 6,3 a 8,5 giorni all’anno per posto di lavoro a tempo pieno.
Non si tratta di colpevolizzare nessuno, ma va evidenziato che questo incremento corrisponde a una settimana e mezzo di assenza dal lavoro che comporta un maggiore onere organizzativo per le imprese, con collaboratrici e collaboratori chiamati a ore supplementari (che dovranno essere recuperate) e possibili aumenti dei premi assicurativi.
L’aumento delle assenze viene spesso attribuito esclusivamente alle condizioni lavorative, considerate come la sola causa di malattia. Pur riconoscendo che l’ambiente di lavoro è diventato più competitivo, talvolta più aggressivo e stressante, una simile affermazione risulta eccessivamente generica rispetto alla complessità della realtà attuale. Negli ultimi trent’anni la durata del lavoro si è leggermente ridotta, mentre sono aumentate significativamente le ferie, le opportunità di lavoro a tempo parziale e l’utilizzo del telelavoro, favorendo maggiore flessibilità. Inoltre, è cresciuta la disponibilità di congedi retribuiti, quali quelli per paternità (o altro genitore), adozione, assistenza a figli gravemente malati, ospedalizzazione di neonati e attività giovanili extrascolastiche. Questi strumenti, che non sono in discussione, stanno a loro volta alimentando il dibattito su ulteriori forme di congedo retribuito, tra cui il congedo parentale, quello mestruale, per burnout o per situazioni particolari della vita come separazione, trasloco, crisi personale, nonché per impegno climatico (argomento ormai utilizzato in ogni contesto).
Come già evidenziato, le trasformazioni sociali impongono inevitabilmente rilevanti mutamenti anche nell’ambito lavorativo. Gravare però le aziende di continue rivendicazioni onerose è eccessivo. Le difficoltà nella conciliazione tra vita professionale e familiare, la rigidità dei rapporti gerarchici o lo stress generato da richieste aziendali elevate sono fattori significativi, ma non possono essere considerati gli unici elementi in gioco. Vi sono infatti anche dimensioni strutturali della società e scelte individuali che hanno una rilevanza importante. Trascurare tali aspetti e ritenere legittima ogni pretesa dei dipendenti di percepire una retribuzione senza fornire una prestazione equivale a ignorare il principio fondamentale del contratto di lavoro: il salario è corrisposto quale controprestazione dell’attività lavorativa svolta. In altre parole, accanto ai diritti tutelati, esistono anche precisi doveri.