Sostenibilità: la CSDDD europea in breve

La direttiva sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD/CS3D), entra in vigore il 25 luglio 2024 e richiederà alle imprese con sede nell’Unione europea (UE) e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Dopo un lungo iter negoziale, terminato con l’approvazione finale del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – più comunemente nota come CSDDD o CS3D – è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 5 luglio 2024 ed entra in vigore il 25 luglio 2024. Per essere pienamente applicabile, entro due anni dovrà essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri.

Oggetto e ambito di applicazione

La CSDDD richiederà alle imprese di adottare misure per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull’ambiente che potrebbero derivare dalle attività che svolgono e dalle catene del valore a cui partecipano. Trattasi in particolare di attività a monte quali la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti dei prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio, nonché di attività dei partner commerciali a valle, tra cui la distribuzione, il trasporto e l’immagazzinamento del prodotto, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per l’azienda o a nome dell’azienda.

Il processo di attuazione del dovere di diligenza (due diligence) dovrà seguire le seguenti fasi:

  • integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
  • individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente;
  • prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
  • riparazione degli impatti negativi effettivi;
  • istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
  • monitoraggio dell’efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi; 
  • comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.

Entro il 31 marzo 2027, la Commissione adotterà gli opportuni atti delegati relativi al contenuto e ai criteri per la rendicontazione.

Tempistiche di applicazione

Gli Stati membri dell’UE dovranno recepire la CSDDD nel rispettivo diritto nazionale entro il 26 luglio 2026.

Le disposizioni della direttiva saranno in seguito applicate secondo le seguenti tempistiche:

  • dal 26 luglio 2027 la CSDDD si applicherà alle aziende europee con oltre 5’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 1,5 miliardi di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
  • dal 26 luglio 2028 si applicherà alle aziende europee con oltre 3’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 900 milioni di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
  • dal 26 luglio 2029 si applicherà a tutte le società europee con oltre 1’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro, alle aziende estere con un fatturato netto di oltre 450 milioni euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia così come ad aziende che hanno stipulato o sono società madri di un gruppo che ha stipulato accordi di franchising o di licenza nell’UE in cambio di diritti di licenza (royalties) con società terze indipendenti, qualora tali diritti ammontino a oltre 22,5 milioni di euro nell’UE e il fatturato netto generato risulti essere superiore a 80 milioni di euro.

Le soglie indicate dovranno essere raggiunte dall’azienda per due esercizi finanziari consecutivi.

Autorità di vigilanza e sanzioni

Ogni Stato membro dell’UE istituirà un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi previsti dalla Direttiva. Esse potranno avviare indagini, condurre ispezioni e imporre sanzioni, anche pecuniarie, alle aziende inadempienti. Le sanzioni pecuniarie potranno arrivare fino al 5% del fatturato netto mondiale della società in questione. Le autorità nazionali saranno coordinate a livello comunitario dalla cosiddetta “Rete europea delle autorità di vigilanza”.

Sanzioni della Svizzera: aggiornate le FAQ

Il 13 giugno 2024, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), con particolare riferimento ai concetti di “proprietà” e di “controllo” in/su imprese o organizzazioni.

La SECO ha riunito in un documento denominato “Interpretazione delle sanzioni”, le domande poste più di frequente dalle aziende svizzere. Il documento è suddiviso in due parti: il capitolo 1 fornisce informazioni che aiutano ad interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche. Il capitolo 2 contiene informazioni di articoli specifici dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

L’aggiornamento del 13 giugno concerne nello specifico i concetti di “proprietà” in imprese o organizzazioni e di “controllo” sulle stesse, come pure la possibilità di adottare misure per rimuovere tale controllo, le cosiddette misure di “ring fencing”, i cui criteri sono generalmente in linea con quelli dell’allegato 2 “Criteria for firewalls by operators and the use of external audits in this context “ della “Guidance Note – Implementation of Firewalls in cases of EU entities owned or controlled by a designated person or entity” della Commissione europea (PDF, 250 kB) .

Le FAQ della SECO possono essere visionate qui, sia nella versione finale sia in modalità revisione.

India, il gigante su cui puntare

Con oltre 1,4 miliardi di persone, prevalentemente molto giovani (oltre la metà ha meno di 30 anni) e un’economia solida sostenuta dal governo con importanti riforme, l’India è sempre più rilevante nel panorama internazionale. Per le aziende svizzere lo sarà ancor di più con l’entrata in vigore dell’accordo commerciale e di partenariato economico (TEPA), appena concluso. In vista di quello che sarà un reale vantaggio competitivo rispetto alle aziende concorrenti estere e tenendo presente che ogni nuova opportunità comporta una determinata dose di rischio, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha voluto fare il punto nel corso di un evento svoltosi il 22 maggio scorso in collaborazione con Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, M. Zardi & Co. e Switzerland Global Enterprise e che ha visto la partecipazione di Delvitech SA, presente in India con un sito produttivo, e di una quarantina di imprenditori.

Ad aprire l’evento e a fare gli onori di casa è stata Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, che ha ricordato i punti salienti del TEPA: un accordo che copre tutti i settori, dai prodotti industriali ai prodotti agricoli (ivi comprese le barriere tecniche al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie e le regole di origine valide per lo sgravio dai dazi), ai servizi (con particolari vantaggi per quelli assicurativi e finanziari), alla proprietà intellettuale, alla risoluzione delle controversie, al commercio e allo sviluppo sostenibile. Per l’84,6% delle esportazioni svizzere in India (il 95,3% per i soli prodotti industriali) i dazi doganali spariranno entro la fine dei periodi di transizione stabiliti, il 10,1% delle esportazioni beneficerà invece di concessioni parziali. L’accordo, ora sottoposto a ratifica, dovrebbe entrare in vigore nell’autunno del 2025.

La presentazione delle opportunità offerte dal mercato è stata affidata a Vijay Iyer, Trade Commissioner dello Swiss Business Hub India, l’ufficio congiunto del Dipartimento federale degli affari esteri e di Switzerland Global Enterprise, che ha rilevato come siano oltre 320 le aziende svizzere già presenti nel Paese, prevalentemente ubicate in tre aree geografiche (Delhi-Territorio della Capitale e corridoi Mumbai-Pune e Bangalore-Chennai); il 35% opera nel settore metalmeccanico ed elettrico e nell’industria di precisione e trenta aziende hanno centri di ricerca e sviluppo. Iyer ha poi illustrato le misure governative volte a rafforzare l’economia, tra cui riforme logistiche, sgravi e programmi di incentivi legati alla produzione per favorire l’arrivo di investitori esteri in ambiti specifici e promettenti. Iyer ha quindi evidenziato il potenziale di settori chiave come quello dei beni a largo consumo, della vendita al dettaglio, dei veicoli elettrici (a tal proposito è prevista una missione in India a settembre), della sanità digitale e dell’elettronica e di settori emergenti le macchine utensili, il medtech, cleantech, aerospaziale e infrastrutturale, illustrando infine le principali opzioni d’entrata sul mercato.

È toccato a Marco Arrighini, Head of Credit Management, Allianz Trade Switzerland, il compito di mettere in evidenza i rischi associati a questo mercato, citando le debolezze strutturali, come le infrastrutture inadeguate, il rischio finanziario (da monitorare), l’ambiente imprenditoriale debole seppur in lento miglioramento, la forte fuga di cervelli. L’economia indiana è tuttavia resiliente e supera il tasso di crescita medio delle economie emergenti e asiatiche, e ciò in un contesto di moderata domanda interna ed esterna. Arrighini ha poi doverosamente menzionato anche i tempi medi di incasso di un credito (75 giorni), la mancata regolamentazione dei ritardi di pagamento e un quadro normativo in materia di insolvenza frammentato e di non facile comprensione.

La parola è poi passata a Gaetano Loprieno, Consulente logistico di Cippà Trasporti SA, che ha illustrato la logistica dei trasporti e ribadito come la crisi del Mar Rosso continui a costringere le navi a circumnavigare l’Africa, allungando così i tempi e facendo esplodere i costi: oggi il transito da Genova a Nava Sheva, il principale porto container di Mumbai, è di circa 40 giorni (a fronte di 25 giorni via Mar Rosso) e il costo è quasi quadruplicato. Loprieno ha poi presentato i principali porti e aeroporti indiani e gli hub interni sui quali fare prosecuzioni fluviali o stradali e i relativi costi, per infine passare in rassegna la documentazione utile e i termini di resa (Incoterms) più appropriati.

A seguire, Paolo Gerli, esperto in materia brevettuale dello studio M. Zardi & Co., ha affrontato il tema dei diritti di proprietà intellettuale, con focus sulla tutela dei farmaci, ambito problematico per la relativa industria elvetica, e non solo. Gerli ha esposto la grande tradizione brevettuale nel Paese, le possibilità di brevettazione in campo farmaceutico, i relativi processi nonché  i limiti della legislazione indiana e dell’accordo di libero scambio appena siglato.

A chiudere l’evento è stato Roberto Gatti, CEO di Delvitech SA, azienda ticinese che sviluppa sistemi AOI di alto livello perfezionati con l’intelligenza artificiale e volti a rilevare gli errori e a migliorare la gestione dei tempi e dei costi nella produzione di schede elettroniche. A febbraio 2022, assieme all’indiana Velankani Group, ha costituito DelvitechAI Vision Systems India Pvt Ltd. Il sito produttivo, situato all’interno del Velankani Technology Park nella Electronics City di Bangalore, è pienamente operativo dall’autunno 2023. La presenza in India è stata infine rafforzata con la creazione di nuovi uffici e una struttura dimostrativa dedicata. La testimonianza di Gatti ha messo in luce il supporto ricevuto e le difficoltà riscontrate nell’attuazione del progetto.

Approvato il regolamento UE ecodesign

Il 27 maggio, il Consiglio dell’UE ha adottato la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile, che abolisce l’attuale direttiva 2009/125/CE.

Adottato dal Consiglio dell’UE il 27 maggio, il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea e si applicherà 24 mesi dopo l’entrata in vigore (trattandosi di un regolamento, non necessita di leggi nazionali di recepimento).

Esso introduce nuovi requisiti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, norme riguardanti la presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, i contenuti riciclati, la rifabbricazione e il riciclaggio, l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale, nonché obblighi di informazione, tra cui un passaporto digitale di prodotto (con “informazioni accurate e aggiornate”, esso consentirà ai consumatori di “fare scelte di acquisto consapevoli”).

A differenza della direttiva 2009/125/CE, che si limita a stabilire i requisiti di efficienza energetica di 31 gruppi di prodotti, il regolamento ecodesign – come viene anche chiamato – si applicherà a quasi tutte le categorie di prodotti, compresi componenti e prodotti intermedi, partendo da settori molto importanti come acciaio, ferro, alluminio, tessile (principalmente abbigliamento e calzature), mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Il nuovo regolamento introdurrà un divieto diretto di distruzione di prodotti tessili e calzature invenduti (le PMI ne saranno temporaneamente escluse) e conferirà alla Commissione il potere di introdurre in futuro divieti analoghi per altri prodotti.

Italia: plastic tax rinviata al 2026, sugar tax da luglio con aliquote ridotte

È ancora una volta “affaire à suivre” per la plastic tax, la cui entrata in vigore è ora posticipata al 1° luglio 2026. Nessuna proroga invece per la sugar tax, che entrerà in vigore a luglio, come previsto, ma con aliquote ridotte.

Le modifiche sono state inserite nell’emendamento al Decreto legge “Superbonus”.

Per la plastic tax si tratta del settimo rinvio. Come anticipato nell’articolo Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax – Cc-Ti del 9 novembre 2023, la tassa andrà a colpire i manufatti in plastica monouso (i cosiddetti MACSI), nell’ordine di 0.45 euro per ogni chilo di prodotti in plastica monouso venduto o acquistato.

La sugar tax, che colpisce il consumo di bevande edulcorate analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) entrerà invece in vigore a luglio 2024, come previsto, ma inizialmente nella misura di 5 euro per ettolitro e a decorrere dal 1° luglio 2026 nella misura 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,13 rispettivamente 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Sicurezza generale dei prodotti nell’UE

Dal 13 dicembre 2024 nell’Unione europea si applicherà il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, con obblighi di conformità anche per i prodotti extra-UE.

A pochi mesi dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ricordiamo che lo stesso si applicherà in modo orizzontale ai prodotti immessi sul mercato unionale e non sottoposti a disposizioni specifiche che regolano la loro sicurezza o per gli aspetti che non sono specificamente regolati da tali disposizioni.

In aggiunta a quanto già illustrato nell’articolo “Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE” del 6 luglio 2023, segnaliamo che il regolamento 2023/988 amplia la cerchia dei soggetti responsabili. In particolare, stabilisce che l’obbligo generale di immettere o di mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri fa capo a tutti gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea e intesi comeil fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato” (art. 3 par. 13).

Una delle principali novità introdotte dal regolamento 2023/988 è l’equiparazione tra le vendite online e offline: i prodotti venduti su siti web ubicati al di fuori dell’UE sottostanno al regolamento se tali siti si rivolgono a consumatori europei (art. 4). Nella sua “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, che fa riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, la Commissione specifica che “un’offerta di vendita è considerata destinata agli utilizzatori finali dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per determinare se un sito web ubicato all’interno o all’esterno dell’UE si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione si dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori, quali le aree geografiche dove è possibile effettuare la consegna, le lingue disponibili utilizzate per le offerte e gli ordini, le possibilità di pagamento ecc.”. Per contro “il semplice fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui l’utilizzatore finale è stabilito o domiciliato non è sufficiente”.

Unione europea: violare le sanzioni diventa reato

Approvata in via definitiva l’introduzione di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’UE.

Il Consiglio dell’UE ha approvato in via definitiva il testo della direttiva europea che introduce reati e sanzioni per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’UE e modifica la direttiva (UE) 2018/1673. La nuova direttiva (UE) 2024/1226, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2024 ed entrerà in vigore 20 giorni più tardi. Gli Stati membri avranno 12 mesi per recepirne le disposizioni nel diritto nazionale.

Azioni come aiutare a eludere un divieto di viaggio, commercializzare beni oggetto di misure restrittive o effettuare attività finanziarie vietate saranno considerate reati in tutti gli Stati membri (art. 3). Anche l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso in tali reati saranno punibili (art. 4).

Gli Stati membri dovranno garantire che la violazione delle misure restrittive dell’UE sia punibile con sanzioni penali effettive , proporzionate e dissuasive, diverse a seconda del reato. Le sanzioni per persone fisiche prevedono, tra gli altri, pene pecuniarie e detentive, ritiro di permessi e autorizzazioni, divieto di candidarsi a cariche pubbliche (art. 5). Le persone giuridiche potranno essere ritenute responsabili qualora un reato sia commesso da una persona che occupa una posizione preminente in seno all’organizzazione. In tali casi, le sanzioni potrà comprendere l’interdizione di esercitare un’attività commerciale e il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività economiche così come pene pecuniarie fino ad un massimo del 5 % del fatturato globale totale o di 40 milioni di euro (artt. 6-7).

Identificare i rischi nella catena del valore

Crescono le pressioni sulle aziende da parte di clienti, investitori, governi e altri gruppi di interesse affinché adottino pratiche più trasparenti e in linea con gli standard internazionali di sostenibilità. Per aiutare le imprese che importano, esportano o hanno impianti di produzione all’estero a valutare i rischi sociali, ambientali e di governance nella catena del valore, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mette ora a disposizione lo strumento CSR Risk Check.

I rischi della catena di fornitura possono riguardare un’ampia gamma di questioni, come i diritti umani, l’ambiente o, ancora, la corruzione. È quindi importante che le aziende attuino procedure di due diligence che le aiutino ad evitare il più possibile un impatto negativo delle loro attività sulla società e sull’ambiente. Tuttavia, spesso le piccole e medie imprese (PMI) non dispongono delle risorse finanziarie e umane per effettuare un’analisi approfondita dei rischi o per assumere specialisti nella gestione degli stessi. Nell’ambito di un progetto pilota, la SECO mette quindi a loro disposizione uno strumento digitale che, con pochi clic, consente loro di individuare a quali rischi sono esposte le loro attività commerciali internazionali e come gestirli al meglio.

Lo strumento si chiama CSR Risk Check, è stato sviluppato dall’organizzazione MVO Nederland ed è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri olandese. La versione in lingua tedesca è stata realizzata in collaborazione con UPJ e con il Business and Human Rights Helpdesk dell’Agenzia tedesca per l’economia e lo sviluppo (AWE) ed è finanziata dal Ministero federale tedesco per la cooperazione economica e lo sviluppo (BMZ) e dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Poiché per la SECO si tratta di un progetto pilota, lo strumento è attualmente fruibile solo in inglese e tedesco.

Il CSR Risk Check fornisce in forma anonima e gratuita un elenco immediato di potenziali problemi sotto forma di valutazione del rischio per 250 Paesi e 400 prodotti, suggerisce possibili soluzioni per ridurre al minimo i rischi e fornisce ulteriori fonti di informazione. Esso serve altresì per implementare le Linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, recentemente aggiornate, e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

L’accesso al Sud−Est asiatico passa da Singapore

L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), terza economia d’Asia e quinta a livello mondiale, è costituita da dieci Nazioni sempre più integrate nelle catene del valore globali, anche grazie ad una rete significativa di accordi di libero scambio, tra cui il Partenariato economico globale regionale (RCEP), che istituisce la zona di libero scambio più estesa al mondo e genera circa il 30% del PIL globale.

Questa regione, caratterizzata da una rapida crescita, è ricca di potenziale, ma presenta anche notevoli disparità di sviluppo e reddito, una varietà di culture, lingue e religioni, e un dedalo normativo in cui è difficile orientarsi. In un’area estremamente eterogenea e con significative barriere all’entrata, Singapore emerge come porta d’ingresso privilegiata. Le opportunità offerte dalla regione e il ruolo faro di Singapore sono stati al centro di un business breakfast organizzato dal Gruppo Fidinam in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) e la Città di Lugano.

L’evento, moderato da Alex Chung, Delegato alle relazioni con l’Asia per conto della Città di Lugano, ha preso l’avvio con i saluti di benvenuto di Roberto Grassi, CEO del Gruppo Fidinam, che ha evidenziato come, nonostante uno scenario attuale caratterizzato da instabilità geopolitica, rischi di deglobalizzazione e frammentazione nonché da tendenze di nearshoring o reshoring, non si possa non considerare i mercati in crescita dell’ASEAN e il ruolo svolto da Singapore nella regione.

Anche la Svizzera, conferma Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, guarda con crescente interesse al Sud-Est asiatico: oltre ad una strategia regionale specifica elaborata dal Consiglio federale per gli anni 2023-2026, la Confederazione ha in essere accordi di libero scambio con Singapore, Filippine e Indonesia e negoziati in corso con Malaysia, Vietnam e Thailandia. Gli scambi commerciali con i Paesi dell’ASEAN sono aumentati negli anni, ma restano ancora modesti (3,3% del commercio estero svizzero). Nella regione, è Singapore a fare la differenza: è la quarta destinazione dell’export svizzero in Asia dopo Cina, Giappone e Hong Kong ed è il terzo mercato di approvvigionamento dopo Cina e Giappone. La città-Stato è anche la principale destinazione degli investimenti svizzeri, che dal 2010 al 2022 sono praticamente quadruplicati, raggiungendo quota 69,5 miliardi di franchi (su un totale di 81 miliardi di franchi nella regione).

Il CEO di Fidinam Asia Pacific, Alessandro Pedrinoni, ha poi fornito una panoramica della regione: su una popolazione di oltre 680 milioni di persone, il 51% vive in aree urbane, il 32% è sotto i 20 anni ed entro il 2030 il 70% farà parte della classe media. Le principali economie sono Indonesia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Malaysia e Filippine: cumulativamente generano il 96% del PIL regionale, un PIL cresciuto in media del 4,2% negli ultimi dieci anni, con una proiezione di crescita media del 4% fino al 2040. I trend di crescita si concentrano nel settore manifatturiero, nel turismo e nell’economia digitale, ma la regione è anche confrontata con la risoluzione di problemi significativi, come ridurre la povertà, sviluppare le infrastrutture e rendere accessibili le tecnologie digitali. Pedrinoni si è poi chinato sulle singole economie. In Indonesia, la quarta Nazione più popolosa al mondo, crescono i settori minerario, infrastruttura, sanità, turismo e le batterie per i veicoli elettrici; nel 2023 gli investimenti esteri sono confluiti nei settori metalli, telecomunicazioni, farmaceutica, legno e carta. In Vietnam nel 2023 la popolazione ha raggiunto quota 100 milioni e il PIL è cresciuto del 5,03%; gli investimenti, diminuiti nel triennio 2020-2022, hanno ripreso in modo significativo nel 2023, soprattutto a beneficio dell’industria manifatturiera e della lavorazione (63%). Nel 2023 le Filippine hanno registrato il maggior tasso di crescita del PIL nella regione (5,6%), con trend di crescita osservati nell’inclusione finanziaria, nell’implementazione di soluzioni tecnologiche nei processi industriali e nella green energy. Il settore manifatturiero pesa per il 20% del PIL, ma lo sviluppo di catene di fornitura locali e il raggiungimento di una certa autonomia produttiva rappresentano ancora una sfida. La Thailandia ha un settore automobilistico significativo, il primo per dimensioni nella regione e il decimo a livello mondiale, con investimenti importanti annunciati nel settore delle auto elettriche. Nel 2023 la Malaysia ha visto la domanda internazionale di elettronica, olio di palma e prodotti petroliferi rallentare e il suo PIL crescere meno del previsto (3,7%).

Marta Giordano, Managing Director di Fidinam Singapore, ha poi evidenziato come la posizione strategica al centro di importanti rotte commerciali e marittime rendano la città-Stato la porta d’ingresso ideale dell’ASEAN. Terza economia nella regione, Singapore è di fatto un hub commerciale, finanziario e logistico ed è rinomata per la facilità nel fare impresa: tra le caratteristiche principali figurano procedure snelle e facilmente accessibili online, un sistema fiscale efficiente, un’ampia rete di accordi sulla doppia imposizione, incentivi agli investimenti, agevolazioni ed esenzioni fiscali nonché sovvenzioni per una vasta gamma di industrie e, non meno importante, la tutela degli investitori. Giordano ha poi illustrato nel dettaglio le opzioni per una presenza in loco (dalla società a responsabilità limitata alla filiale, all’ufficio di rappresentanza), il quadro fiscale, la politica d’immigrazione e i costi di assunzione.

In chiusura, la testimonianza di Christina Jensen e Pamela Annoni, co-fondatrici di Elixi International SA, azienda specializzata della consegna rapida di farmaci salvavita che ha scelto Singapore come base per le attività estero su estero.

Diritti umani e ambiente: obblighi di diligenza, trasparenza e rendicontazione

Il 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore in Svizzera gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, nonché gli obblighi di rendicontazione non finanziaria. Il 15 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che interesserà sia le aziende dell’UE sia le aziende extra-UE con un fatturato significativo nell’Unione europea. In un quadro legislativo sempre più complicato, le imprese devono disporre degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.

Le regolamentazioni svizzere

Dopo la bocciatura nel 2020 dell’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” (Iniziativa per imprese responsabili), il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il controprogetto indiretto del Consiglio federale svizzero che modifica il Codice delle obbligazioni e prevede obblighi di rendicontazione non finanziaria nonché di diligenza e trasparenza in materia di lavoro minorile e di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.

Obblighi di rendicontazione non finanziaria

Ai sensi dell’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, a partire dall’anno fiscale 2023, le società pubbliche, le banche e le assicurazioni con almeno 500 dipendenti e una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di oltre 40 milioni di franchi sono obbligate a presentare una rendicontazione non finanziaria e a rendere pubblici ragguagli sulle questioni ambientali, gli aspetti sociali e inerenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, ivi compresi i rischi connessi e le misure adottate per farvi fronte (cfr. articoli 964a-964c del Codice delle obbligazioni).

Le società che soddisfano questi requisiti, ma che sono controllate da una società che rientra nel campo di applicazione sopra menzionato o che devono redigere una relazione equivalente in base alla legislazione estera sono esenti dagli obblighi di rendicontazione non finanziaria.

Due diligence e trasparenza in relazione a metalli e minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Le aziende esposte a rischi connessi con il lavoro minorile o con metalli e i minerali provenienti da zone di conflitto devono soddisfare specifici requisiti di due diligence e di rendicontazione se vengono superate le soglie per l’importazione e la lavorazione di minerali e metalli provenienti da tale aree stabilite nell’Allegato I dell’Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) (vedi articoli 964k-964l del Codice delle obbligazioni).

La categoria dei minerali comprende minerali, oro e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno. I metalli sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro, anche sotto forma di sottoprodotti.

Gli obblighi di diligenza comprendono la definizione di una strategia relativa alla catena di approvvigionamento e di un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento e la loro implementazione.

La Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell’OCSE e il Regolamento (UE) 2017/821 fungono da riferimento.

Il Consiglio federale sta analizzando le possibili implicazioni sulle aziende svizzere della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) e deciderà i prossimi passi non appena la versione finale di tale direttiva saranno disponibili e saranno noti i meccanismi con cui gli Stati membri dell’UE la implementeranno.

La CS3D europea

Dopo due tentativi falliti di ottenerne l’approvazione, il 15 marzo 2024 il Consiglio dell’UE ha adottato una versione alquanto annacquata della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che richiede alle imprese con sede nell’UE e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento. La prossima tappa sarà l’approvazione da parte del Parlamento europeo di questo “testo di compromesso” (verosimilmente nel corso del mese di aprile 20024). Se approvata, la direttiva CS3D si applicherà alle aziende con almeno 1’000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, anziché 500 dipendenti e un fatturato di almeno 150 milioni di euro, come proposto in precedenza dalla Commissione. Sono state eliminate le soglie più basse per le imprese ad alto impatto, come quelle attive nella produzione tessile, la produzione alimentare, l’estrazione di minerali e l’edilizia.

Le legislazioni di alcuni Stati membri, come la Germania (Legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento o “Lieferkettengesetz”), la Francia (Legge sull’obbligo di diligenza o “Loi sur le devoir de vigilance”) o ancora i Paesi Bassi (Legge sulla due diligence per il lavoro minorile o “Wet Zorgplicht Kinderarbeid”, e il progetto di legge sulla catena di fornitura), dovranno essere adattate a CS3D.

Le imprese dovranno essere molto più attente quando si tratta di fornitori.

Ciò che è certo è nei prossimi anni il panorama legislativo relativo a questi argomenti sarà sempre più complesso e avrà un impatto significativo su molte aziende, che saranno quindi chiamate a dotarsi degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.


La Lugano Commodity Trading Association ne parlerà in dettaglio il 17 aprile prossimo in un workshop organizzato in stretta collaborazione con Intertek e focusright e aperto anche ai soci Cc-Ti (per l’accesso privilegiato contattare Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale Cc-Ti): April 17, 2024 – How to meet EU & Swiss Human Rights & Environmental Legislation Requirements – LCTA

Fonte: articolo Human rights and environment: due diligence, transparency and reporting obligations – LCTA pubblicato dalla Lugano Commodity Trading Association (LCTA) il 14 marzo e aggiornato il 19 marzo.