La Svizzera attua il 12° pacchetto di sanzioni UE

Il 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato ulteriori misure contro la Russia, attuando di fatto il 12° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea.

Le nuove disposizioni, valide dal 1° febbraio, prevedono, tra gli altri:

  • un divieto graduale di acquisto e di importazione di diamanti russi
  • nuovi divieti di importazione per i beni che generano notevoli entrate per lo Stato russo
  • ampliamento delle liste dei beni vietati in quanto potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o al rafforzamento della sua industria
  • ampliamento della lista delle aziende soggette a restrizioni specifiche in relazione ai beni a duplice impiego
  • ulteriori misure a sostegno dell’applicazione dei limiti massimi di prezzo per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi (oil price cap) e per contrastare la loro elusione
  • obblighi di notifica e di autorizzazione per la vendita di navi cisterna che possono essere utilizzate per aggirare i massimali di prezzo
  • nel settore dei servizi, divieto di fornitura alle imprese russe di software di gestione aziendale, progettazione industriale e software di produzione.

Eccezion fatta per i beni a duplice impiego, elencati nell’allegato 2 dell’OBDI in base alla classificazione alfanumerica ECCN (Export Control Classification Number), gli altri beni vietati sono identificati tramite voce di tariffa doganale negli allegati dell’ordinanza stessa.

Dal 20 marzo 2024 (art. 14f), per gli esportatori vigerà l’obbligo di vietare contrattualmente ai loro partner stabiliti al di fuori dello SEE o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione dei beni elencati negli allegati 3 e 19 dell’ordinanza e di beni ad alta priorità elencati nell’allegato 31 verso la Russia o per l’uso in Russia. Devo essere altresì essere previste contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni. Tali violazioni devono essere notificate immediatamente alla SECO. L’obbligo non si applica agli affari concordati contrattualmente prima del 1° febbraio 2024 ed eseguiti entro il 20 dicembre 2024 o i cui contratti sono scaduti, a seconda dell’evento che si verifica per primo.

L’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina aggiornata al 1° febbraio 2024 può essere consultata qui.

La SECO ha aggiornato anche il suo documento interpretativo delle sanzioni (FAQ) con particolare riferimento (ma non limitatamente) a:

  • rispetto dell’art. 12b cpv 4 lett. b e cpv. 5: la SECO fa riferimento alle FAQ della Commissione UE sull’attuazione dei regolamenti del Consiglio dell’UE 269/2014 e 833/2014, in particolare alle spiegazioni contenute nel capitolo E «Energy», punto 5 «Oil Price Cap», sezione 7 «Attestations, recordkeeping and itemised ancillary costs ». Queste spiegazioni indicano quali informazioni e documenti sono adatti per le prove corrispondenti;
  • prova attestante il Paese di origine terza dei beni siderurgici di cui all’allegato 17 impiegati come fattori produttivi (art. 14a): dal 1° marzo 2024, tale prova va indicata come documento (codice documento Y824) nella rubrica «Documenti» della dichiarazione doganale. Il documento deve essere presentato su richiesta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) insieme agli altri documenti doganali di accompagnamento.

Le FAQ della SECO possono essere consultate qui in modalità revisione.

Regno Unito: marcatura CE estesa ad altri prodotti

Il governo britannico intende estendere il riconoscimento della marcatura CE ad altre tre normative e offrire maggiore flessibilità per quanto riguarda l’etichettatura.

Ad agosto 2023, il governo britannico aveva annunciato il riconoscimento a tempo indeterminato della marcatura CE per 18 categorie di prodotto. A gennaio 2024 ne ha comunicato l’estensione a 3 categorie di prodotto:

In queste aree merceologiche i produttori potranno quindi scegliere se mantenere la marcatura CE o se utilizzare il nuovo marchio UKCA.

Nei seguenti ambiti continueranno invece a vigere disposizioni specifiche: dispositivi medici, interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, attrezzature navali, funivie, attrezzature a pressione trasportabili, droni.

Nuove disposizioni rapide (Fast-Track UKCA Process) consentiranno inoltre ai produttori di immettere sul mercato britannico i prodotti che soddisfano i requisiti essenziali dell’UE e, ove richiesto, sono stati valutati da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto dall’UE. Per beneficiare di questa disposizione, i produttori dovranno apporre il marchio UKCA (nelle modalità consentite) e redigere la dichiarazione di conformità del Regno Unito, elencando la conformità alla legislazione UE pertinente. Ciò significa anche che, nel caso in cui i prodotti rientrino in più normative, sarà possibile utilizzare una combinazione di procedure di valutazione della conformità UKCA e CE.

Più flessibilità in ambito etichettatura

Il governo britannico ha comunicato che intende altresì legiferare in materia di etichettatura, al fine di consentire l’apposizione del marchio UKCA su un’etichetta adesiva o su un documento di accompagnamento e offrire l’opzione volontaria di utilizzare l’etichettatura digitale (le aziende potranno applicare il marchio UKCA, i dati del produttore e i dati dell’importatore in formato digitale).

Ulteriori dettagli su queste misure saranno forniti a tempo debito, compresi i regolamenti a cui si applicheranno.

Le sfide del business internazionale

Tensioni geopolitiche, transizione sostenibile, questioni doganali… numerosi scenari incerti, anche di ordine pratico, attendono le PMI in questo 2024 e negli anni a venire. Vediamone alcuni.

Tensioni geopolitiche e polarizzazione

Le tensioni USA-Cina e Cina-Taiwan, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, gli attacchi alle navi nel Mar Rosso e il traffico contingentato nel Canale di Panama a causa della siccità pesano sul commercio internazionale. Oltre all’aumento dei tempi di percorrenza delle merci e dei costi di trasporto e assicurativi, le aziende che operano con l’estero devono tener conto anche dei costi per la revisione dei contratti, la conformità alle sanzioni internazionali, la due diligence più severa e l’implementazione di nuovi e sempre più stringenti controlli all’esportazione.

Con l’ingresso di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran, i Paesi BRICS (l’alleanza tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) rappresentano ora il 45% della popolazione mondiale, il 28% del PIL globale e il 44% della produzione globale di petrolio. Questo blocco commerciale riunisce alcuni dei maggiori produttori di energia e dei maggiori consumatori tra i Paesi in via di sviluppo e si rende attrattivo anche per alcuni Stati sanzionati, alterando significativamente gli equilibri economici internazionali e, in sostanza, le “regole del gioco”, e richiedendo sempre più attenzione e cautela da parte delle aziende.

Transizione sostenibile e ESG

La transizione verso un’economia verde da parte dell’Unione europea, che resta pur sempre il principale mercato di sbocco e di approvvigionamento del nostro Paese, e la lotta ai cambiamenti climatici richiedono riforme, costi e oneri burocratici per le aziende che operano a livello globale: pensiamo ad esempio alla tassa sul carbonio (CBAM) che pesa sulle importazioni di prodotti energivori (ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno), a una serie di normative sugli imballaggi e sui prodotti e a obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità.

Il CBAM impone agli importatori europei di fornire alle autorità comunitarie informazioni mirate sull’impronta di carbonio dei prodotti importati, obbligo che di riflesso si può applicare anche ai loro fornitori svizzeri. Sulla scia di questo meccanismo, il Regno Unito ha ora posto in consultazione un suo CBAM di più ampia portata, che vede toccare anche i settori del vetro e della ceramica, aggiungendo ulteriori vincoli alle aziende che commerciano con il Paese.

L’introduzione, il 1° gennaio 2024, del divieto degli imballaggi monouso in Germania e, a luglio 2024, della tassa sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili in Italia, solo per fare alcuni esempi, si inseriscono invece nella lotta europea contro lo spreco di imballaggi, mentre il futuro Regolamento della Commissione europea sulla progettazione eco-compatibile per prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR), che dovrebbe essere finalizzato a breve e sarà applicabile a quasi tutte le categorie di prodotti (ad es. lavastoviglie, televisori, finestre, caricabatterie per auto, ecc.), obbligherà i produttori a rendere i loro prodotti non solo efficienti dal profilo energetico e delle risorse, ma anche più durevoli, affidabili, riutilizzabili, migliorabili, riparabili e riciclabili e, sostanzialmente, più facili da gestire in termini di manutenzione.

La Direttiva europea sulla due diligence della sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CS3D), su cui il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo di massima a metà dicembre (e che deve quindi ancora essere approvata e in seguito recepita nelle leggi dei vari Stati membri), si applicherà non solo alle aziende europee, ma anche alle aziende di Stati terzi (tra cui la Svizzera) che forniscono beni o servizi nell’UE, con soglie di applicazione potenzialmente più basse per le industrie ad alto impatto (es. tessile, alimentare, mineraria, edile). L’impatto previsto di questa misura, che dovrebbe applicarsi dal 2026-2027, sarà significativo e le aziende sono chiamate a prepararvisi sin d’ora.

Questioni doganali e accordi di libero scambio

Il 1° gennaio la Svizzera ha abolito i dazi sui prodotti industriali per rafforzare la piazza economica. Le autorità elvetiche hanno però anche annunciato un aumento delle aliquote di dazio sui prodotti agricoli trasformati per combattere l’aumento dei prezzi delle materie prime. Per rimanere in tema di dazi, dal 1° gennaio 2025 nel commercio tra i paesi dell’area paneuromediterrranea si applicheranno norme di origine preferenziale più moderne, che implicheranno alcuni cambiamenti a livello documentale già da febbraio 2024.

Infine, la Svizzera ha messo in consultazione un progetto di mandato per negoziare un nuovo pacchetto di accordi bilaterali con l’Unione europea e per modificare, su alcuni punti, altri accordi esistenti. Il nostro Paese sta intensificando anche la cooperazione con altri partner commerciali. Nel suo Rapporto sulla politica economica esterna 2023, il Consiglio federale ha elencato i negoziati in corso sia per la revisione di accordi di libero scambio (ALS) esistenti sia per la finalizzazione di nuovi accordi: lo scorso anno è stato firmato l’ALS con la Moldavia e il rinnovo dell’ALS con il Regno Unito ha fatto passi avanti. I veri progressi sono però stati fatti a gennaio 2024: si sono conclusi i negoziati per un aggiornamento dell’ALS con il Cile, è stato avviato il dialogo per l’aggiornamento dell’ALS con la Cina ed è stata raggiunta un’intesa sulle “grandi linee” dell’accordo con l’India. Il rinnovo e l’estensione della rete degli accordi di libero scambio, con i conseguenti sgravi daziari e l’allineamento di normative tecniche sui prodotti, si rivelano di fondamentale importanza per le nostre aziende, che devono fare i conti con l’apprezzamento del franco una concorrenza estera sempre più agguerrita.

Adeguamento tariffe Carnet ATA

Valide dal 01.01.2024

Il Carnet A.T.A. (Ammissione temporanea/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che può essere utilizzato in sostituzione dei documenti doganali nazionali solitamente necessari, per l’importazione e l’esportazione temporanea di merci, come pure per il loro transito.

I carnet ATA sono emessi dalle Camere di commercio.
ATA Swiss è il sito web per l’emissione dei carnet ATA in formato elettronico: www.ataswiss.ch.

Il Servizio legalizzazioni della Cc-Ti resta a disposizione per eventuali chiarimenti (tel. 091 911 51 23/29, e-mail internazionale@cc-ti.ch).

Scarica le nuove tariffe valide a partire dal 01.01.2024

Stati Uniti: in vigore il Corporate Transparency Act

Dal 1° gennaio 2024 vige l’obbligo, per numerose società costituite negli Stati Uniti, di comunicare i dati dei titolari effettivi.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore negli Stati Uniti il Corporate Transparency Act (CTA), che autorizza il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Ministero del Tesoro americano, ovvero la Rete per la lotta contro i reati finanziari, a raccogliere i dati dei titolari effettivi (beneficial ownership information, BOI) di determinate società (reporting companies) allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo ed altre attività illecite (cfr. 31 U.S. Code § 5336, PDF). Le informazioni non saranno rese pubbliche, ma saranno riunite in un database centralizzato accessibile unicamente alle entità governative.

Reporting companies

Le aziende tenute ad effettuare la comunicazione (dette “società dichiaranti”) sono

  • le società residenti: Corporation, LLC e qualsiasi altra entità creata presentando un documento presso un ufficio del Segretario di Stato;
  • le società non residenti costituite secondo la legge di un Paese straniero, ma che si sono registrate presso un ufficio del Segretario di Stato per svolgere un’attività commerciale negli USA.

L’obbligo si applica alle aziende di piccola entità, ossia che guadagnano meno di 5 milioni di dollari lordi o che hanno meno di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.

Beneficial ownership information (BOI)

Con il termine di “beneficiario effettivo” si intende chi, direttamente o indirettamente, esercita un “controllo sostanziale” sulla società o che possiede o controlla almeno il 25% delle quote di partecipazione.

Le informazioni da fornire al FinCEN, sotto forma di nota informativa (BOI) sono: nome, data di nascita, indirizzo e copia di un documento d’identità.

Tempistiche

I termini per l’inoltro delle BOI sono:

  • per le società costituite prima del 1° gennaio 2024: il 1° gennaio 2025
  • per le società costituite dopo il 1° gennaio 2024: entro 30 giorni.

Ogni modifica ad informazioni comunicate in precedenza andrà comunicata entro 30 giorni.

La mancata comunicazione delle informazioni o la presentazione di informazioni false può portare a sanzioni civili fino a 500 dollari al giorno e a sanzioni penali con multe fino a 10’000 dollari e/o reclusione fino a due anni.

Link utili:

Regno Unito: CBAM in arrivo

Il Regno Unito introdurrà un proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) entro il 2027 su ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno, ceramica, vetro e cemento.

Lo ha annunciato il Cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt lo scorso 18 dicembre 2023 in un comunicato stampa, confermando che saranno colpiti i beni di cui sopra, la cui produzione è particolarmente energivora. Ulteriori dettagli, tra cui l’elenco preciso dei prodotti che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM saranno oggetto di consultazione nel 2024. Si delinea tuttavia già un ambito di applicazione più ampio rispetto all’omologo europeo.

La responsabilità applicata dal CBAM dipenderà dall’intensità delle emissioni di gas serra del bene importato e dalla differenza tra il prezzo del carbonio applicato nel Paese di origine (se presente) e il prezzo del carbonio che sarebbe stato applicato se il bene fosse stato prodotto nel Regno Unito.

Fonte: Factsheet: UK Carbon Border Adjustment Mechanism

La responsabilità del CBAM ricadrà direttamente sull’importatore dei prodotti importati che rientreranno nel campo di applicazione del CBAM, sulla base delle emissioni incorporate in tali prodotti. Il sistema non prevede l’acquisto o lo scambio di certificati di emissione, per contro lavorerà in modo coerente con il sistema ETS britannico, per garantire che i prodotti importati siano assoggettati a un prezzo del carbonio paragonabile a quello sostenuto dalla produzione britannica, attenuando così il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Origine preferenziale: nuove regole PEM dal 01.01.2025

Il Comitato misto della Convenzione paneuromediterranea (PEM) ha adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: le attuali norme transitorie applicate provvisoriamente su base bilaterale diventeranno le norme standard a partire dal 1° gennaio 2025.

La convenzione paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) stabilisce norme di origine comuni e il cumulo tra le parti contraenti. Ad oggi, le parti contraenti sono 25: Svizzera, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Montenegro, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina. La Convenzione si applica tuttavia solo se tra le parti vige un accordo di libero scambio: per la Svizzera, è il caso di UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Faroe, Israele, Libano, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina. In data odierna sono pertanto escluse dal cumulo con la Svizzera: Algeria, Kosovo, Moldavia e Siria.

La Convenzione PEM è stata riveduta nel 2019, tuttavia poiché alcuni Stati rifiutavano ancora il testo, la maggior parte degli Stati contraenti ha deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. Attualmente, quindi, esistono due sistemi paralleli di cumulo dell’origine: l’attuale Convenzione PEM e le norme transitorie. La Matrix Euro-Med (PDF) illustra nel quadro di quali ALS è consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie.

Lo scorso 7 dicembre 2023, il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale: a partire dal 1° gennaio 2025, si applicherà solo la Convenzione PEM riveduta e quindi un solo insieme di norme di origine.

In vista di questo passaggio, a partire da febbraio 2024 sarà introdotta gradualmente la cosiddetta “permeabilità automatica” delle norme, che consentirà alle aziende che applicano le norme transitorie di effettuare il cumulo anche se il loro fornitore ha rilasciato una prova di origine in conformità con le norme di origine dell’attuale Convenzione PEM. La Matrix Euro-Med sarà adattata di conseguenza.

Dal 1° gennaio 2025 si applicherà invece unicamente la Convenzione PEM riveduta (*).

Le norme rivedute consentono semplificazioni amministrative per le imprese, tra cui:

  • la prova d’origine EUR-MED è soppressa, vengono mantenuti unicamente il certificato di circolazione EUR.1 e la dichiarazione di origine (*);
  • il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari possono essere calcolati sulla base dei valori medi nel corso di un anno fiscale;
  • se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
  • le soglie di tolleranza per i materiali non originari aumentano dal 10% al 15% del prezzo franco fabbrica per i prodotti industriali e dal 10% al 15% del peso netto per i prodotti agricoli;
  • per i prodotti tessili il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione;
  • la regola del trasporto diretto è sostituita dalla regola di non modificazione, più conforme alle catene logistiche internazionali.

(*) L’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta potrebbe essere differita per Israele, Marocco e Tunisia, in quanto i rispettivi accordi di libero scambio riconoscono attualmente solo il protocollo di origine Euro-Med e devono pertanto essere aggiornati. A causa delle lunghe procedure interne di approvazione nei Paesi partner è possibile che per taluni casi ciò non sia fattibile entro il 31 dicembre 2024, pertanto il Comitato congiunto della Convenzione PEM sta valutando disposizioni transitorie.

Link utili

Le compagnie di navigazione stanno evitando il Mar Rosso e il passaggio attraverso il Canale di Suez. Stato attuale ed effetti.

Informativa della Direzione di SpedLogSwiss, Basilea, trasmessa a tutti gli Associati sulla delicata situazione in Medio Oriente

Circolare n. 201/2024
Ai membri del settore Navigazione

Gentili Signore e Signori
Da diverse settimane, la navigazione marittima attraverso il Mar Rosso è stata gravemente colpita da attacchi armati alle navi da carico. Il Mar Rosso e il Golfo di Aden sono percorsi da tutte le navi che passano attraverso il Canale di Suez. Oltre il 30% del commercio marittimo mondiale passa attraverso il Canale di Suez. Si tratta di una delle rotte di navigazione più importanti, perché collega il Mediterraneo con l’Oceano Indiano.

Gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi nel Mar Rosso sono in aumento. Sempre più compagnie di navigazione stanno quindi evitando questa rotta e passando al viaggio più lungo di 6.000 chilometri intorno al “Capo di Buona Speranza”, sulla punta meridionale del Sudafrica. Oppure annullano il viaggio e posizionano le loro navi in un luogo sicuro fino a quando non sarà possibile continuare. In ogni caso, ciò significa che i programmi delle navi, pianificati da mesi, vengono disturbati. Ciò significa che la pianificazione è gravemente compromessa non solo per le compagnie di navigazione, ma anche per gli spedizionieri e i loro clienti.
A differenza del blocco del Canale di Suez da parte della Nave “Ever Given” nel marzo 2021, che è durato 6 giorni, ora si tratta di un conflitto la cui la durata è indeterminata. La deviazione attraverso il Sudafrica aumenterà i tempi di transito per le rotte tra Asia ed Europa da 7 a 20 giorni. Alcune delle navi deviate hanno aumentato la loro velocità per ridurre al minimo i ritardi. Questo, oltre al percorso significativamente più lungo attraverso il Sudafrica, comporta un aumento del consumo di carburante, che a sua volta si traduce in un aumento dei prezzi nel settore del trasporto marittimo. Inoltre, le compagnie di assicurazione stanno monitorando il rischio molto da vicino e aggiustano costantemente i premi per gli operatori navali in linea con la situazione di rischio. Si parla di aumenti dei premi assicurativi fino al 250% a causa del rischio di guerra. Questo non solo crea incertezze di pianificazione per le compagnie di navigazione, ma soprattutto costi aggiuntivi dovuti alle deviazioni e all’aumento dei costi di carburante e assicurazione. Questi costi aggiuntivi per le rispettive rotte commerciali (import/export) vengono attualmente trasferiti alle merci dalle compagnie di navigazione come supplementi. A seconda del commercio, i supplementi saranno applicati con effetto immediato anche alle spedizioni già caricate. È realistico prevedere che le corse a vuoto e gli aumenti delle tariffe continueranno in molte rotte marittime nel primo trimestre del 2024. Ci saranno anche tempi di transito più lunghi e ritardi nel carico.
Infine, il percorso più lungo attraverso il Sudafrica significa che i container caricati saranno occupati per un periodo più lungo, e questo potrebbe portare ad una mancanza di capacità di container disponibile sul mercato (almeno nel breve termine).
La difficile situazione attuale è determinata da tendenze geopolitiche, interessi economici e interventi militari. È quindi difficile prevedere come cambierà la situazione del trasporto marittimo nel prossimo futuro. Il Settore Navigazione di SPEDLOGSWISS continua a monitorare e valutare attentamente la situazione. Informeremo nuovamente i nostri soci in questo modo, in caso di nuovi sviluppi significativi.


Cordiali saluti
SPEDLOGSWISS
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica
Thomas Schwarzenbach
In nome del presidente del settore Navigazione

Elisabethenstrasse 44 – CH-4002 Basel +61 205 98 00 – www.spedlogswiss.com

CBAM: relazione trimestrale e aggiornamento FAQ

La Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ e i valori predefiniti che possono essere utilizzati nella prima relazione trimestrale CBAM, da presentare entro il 31 gennaio 2024.

Dal 1° ottobre l’UE ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (il cosiddetto CBAM) che tocca gli operatori economici che importano nell’UE prodotti provenienti da Paesi terzi e identificati tramite le seguenti voci di tariffa doganali:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

In una prima fase transitoria (1° ottobre 2023-31 dicembre 2025), vi è l’obbligo di invio di una relazione trimestrale con alcune informazioni sulle merci CBAM importate (vedasi paragrafo successivo). L’obbligo di comunicazione ricade sull’importatore stabilito nell’UE (chi presenta la dichiarazione in doganale di immissione in libera pratica nell’UE) o su un rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di assumersi questo compito. Per un importatore extra-UE, tale obbligo ricade sul rappresentante doganale indiretto. La scadenza per l’invio della prima relazione trimestrale è il 31 gennaio 2024 (importazioni del trimestre ottobre-dicembre 2023).

L’importatore europeo o il rappresentante doganale indiretto devono possedere un numero EORI valido e si devono iscrivere al Registro transitorio CBAM (cfr. manuale della Commissione europea o, nel caso di un’iscrizione in Italia tramite l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’apposito manuale).

Durante il periodo transitorio, la dichiarazione CBAM deve riportare le seguenti informazioni sui beni CBAM importati:

  • la quantità totale di ogni tipo di bene CBAM importato, espressa in MWh per l’elettricità e in tonnellate per le altre merci specificata per ogni impianto che produce tali beni nel Paese di origine;
  • le emissioni effettive di CO2 e incorporate derivanti dalla produzione dei beni; il metodo di calcolo si trova nell’Allegato IV del Regolamento CBAM (2023/956) ed è ulteriormente delineato in un Regolamento di esecuzione per il periodo transitorio; nelle comunicazioni relative alle importazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2023-30 giugno 2024, se non sono disponibili dati effettivi sulle emissioni, possono essere utilizzati i valori predefiniti che la Commissione europea ha pubblicato il 22 dicembre 2023;
  • informazioni sul prezzo del carbonio eventualmente pagato per le emissioni incorporate in merci prodotte in un Paese terzo.

L’obbligo di comunicazione si applica anche per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica nell’UE come merci identiche o come prodotti trasformati (anche se tali prodotti trasformati non rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM, le materie prime importate lo sono).

Il CBAM non si applica alle merci in transito o alle merci di basso valore (< 150 euro).

Per rispondere alle numerose domande degli operatori economici, la Commissione europea ha stilato un documento di FAQ che aggiorna costantemente (con informazioni anche sulle merci di seconda mano e sui resi). L’ultimo aggiornamento è stato effettuato a fine novembre e il documento può essere consultato qui in formato PDF.

La Cc-Ti ricorda che le merci di origine non preferenziale svizzera sono esentate dal CBAM. Le merci spedite dalla Svizzera nell’UE che non possono fregiarsi dell’origine non preferenziale svizzera sono invece assoggettate: fa infatti stato l’origine non preferenziale delle merci e non il Paese di spedizione.

Svizzera e Regno Unito: siglato il Berne Financial Services Agreement

È questo il nome dato all’accordo sul mutuo riconoscimento nel settore dei servizi finanziari che i due Paesi hanno firmato il 21 dicembre scorso e che mira a rendere possibile e ad agevolare l’attività transfrontaliera. Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati.

È la prima volta che due piazze finanziarie internazionali riconoscono mutualmente l’equivalenza dei rispettivi regimi giuridici e prudenziali in un trattato internazionale vincolante. Le aree coperte dall’accordo sono: il settore delle banche, i servizi di investimento, le assicurazioni, la gestione patrimoniale e le infrastrutture del mercato finanziario per i clienti professionali. Si segnalano in particolare:

  • già oggi i fornitori britannici di servizi finanziari possono svolgere gran parte dell’attività transfrontaliera in Svizzera, soprattutto per i clienti professionali. Il nuovo accordo consente agli istituti finanziari svizzeri di fornire servizi finanziari (per via transfrontaliera o nell’ambito di impieghi temporanei in loco) a clienti privati britannici che dispongono di un patrimonio superiore a 2 milioni di sterline e a clienti professionali nel Regno Unito;
  • attualmente le imprese di assicurazione svizzere possono già esercitare un’ampia parte dell’attività transfrontaliera nel Regno Unito. Grazie al nuovo accordo, gli assicuratori britannici potranno effettuare in Svizzera operazioni a livello transfrontaliero in settori chiaramente definiti delle assicurazioni non vita;
  • per quanto riguarda il mercato nel settore della gestione degli investimenti, viene confermato lo status quo vigente e in particolare i rispettivi regimi concernenti la pubblicità e l’offerta di investimenti collettivi di capitale come pure la delegazione delle decisioni di investimento e la gestione del rischio dei portafogli.

Per entrare in vigore, l’accordo deve ora essere approvato dai Parlamenti di entrambi gli Stati. Al Consiglio federale il compito quindi di elaborare il relativo messaggio da sottoporre al Parlamento.

Link utili:

Scheda informativa della Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), dicembre 2023 (PDF, 191 kB)

Berne Financial Services Agreement – Agreement between Switzerland and the United Kingdom on mutual recognition in financial services (preprint) (PDF, 644 kB)