• Contatto
  • Newsletter
  • Affiliarsi alla Cc-Ti
  • Area soci
  • MyCCI
Cc-Ti
  • La Cc-Ti
    • La Cc-Ti
    • Ufficio Presidenziale
    • Il nostro Team
    • Consiglio Economico – Associazioni
    • Commissione edilizia/ artigianato Cc-Ti – UAE
  • Attualità
    • Attualità
    • Comunicazione e media
    • Appuntamenti
    • Tematiche
    • Internazionale
    • Archivio
  • Internazionale
    • Internazionale
    • Certificati d’origine
    • Carnet ATA
    • CITES
    • Informazioni e consulenza
    • Eventi e missioni Internazionale
    • Switzerland Global Entreprise
    • Origine preferenziale
      • Prodotto originario
      • Regole d’origine
      • Il cumulo dell’origine
      • Le prove dell’origine
      • Abolizione dazi sui prodotti industriali
      • Banche dati doganali e siti web utili
  • Eventi
    • Eventi
    • Assemblea Generale Ordinaria
    • Eventi co-organizzati
    • Eventi Internazionale
    • Post eventi
    • Archivio
  • Formazione
    • Formazione
    • Formazione puntuale
    • Percorsi formativi di gestione aziendale
    • Archivio
  • CSR
    • CSR
    • Ti-CSRReport.ch
  • Servizi
    • Servizi
    • Arbitrato e mediazione
    • Cassa assegni familiari
    • Comunicazione
      • Ticino Business
    • CSR
      • Ti-CSRReport.ch
    • Eventi
    • Formazione
    • GeoRisk Ticino
    • Internazionale
    • Segretariati associativi
    • Servizio giuridico
    • TopScan AI
  • Contatto
    • Contatto generale
    • Il nostro Team
  • Newsletter
  • Affiliarsi alla Cc-Ti
  • Area soci
  • Cerca
  • Menu Menu
Sei in: Home1 / Internazionale2 / Dogana3 / Origine preferenziale e Convenzione PEM: cos’è cambiato?

Origine preferenziale e Convenzione PEM: cos’è cambiato?

8 Gennaio 2025/in Dogana, Internazionale, Tematiche

La Convenzione paneuromediterranea riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.

Dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicano due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisogna pertanto considerare diversi casi, a seconda del partner e/o dell’accordo di libero scambio:

Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie

  • applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
  • possibilità di cumulo diagonale basato sulle norme rivedute e permeabilità con le vecchie norme, ciò comporta l’accettazione di un certificato di origine stabilito secondo le regole della vecchia Convenzione PEM come prova di origine valida ai sensi delle regole rivedute (ma non il contrario)

Questo caso si applica ai seguenti accordi di libero scambio: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Bosnia ed Erzegovina, AELS-Georgia, AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro, AELS-Serbia, AELS-Turchia.

Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle norme rivedute
  • il cumulo diagonale è possibile unicamente in base alle norme rivedute

Questo caso si applica all’accordo AELS-Albania.

Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle vecchie norme
  • il cumulo diagonale è possibile solo in base alle vecchie norme

Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

Matrix

La Matrix (PDF) è stata aggiornata di aggiornata di conseguenza:

matrix_euro-med_01012025Download

Prove dell’origine e cumulo

L’UDSC ha aggiornato i seguenti documenti e istruzioni:

  • Istruzioni concernenti il rilascio e l’impiego di prove dell’origine (v. cifre 1.3.3.2, 1.3.6, 5)
  • Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali (v. cifre 1.1, 7, 10)
  • Panoramica dei testi delle dichiarazioni d’origine (v. cifre 2.3, 2.4)

Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine e sino al 31 dicembre 2025, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura «REVISED RULES» (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.

È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.

Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:

  • in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
  • il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
  • ai sensi dell’art. 8 par. 3 delle norme di origine della Convenzione PEM riveduta, la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH…» deve essere indicata nella prova di origine se è stato applicato il cumulo dell’origine. Tuttavia, le Parti contraenti possono rinunciare a questa indicazione nella prova d’origine per le importazioni. La Svizzera non richiede informazioni sul cumulo nella prova d’origine. Allo stato attuale, nemmeno altre Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta al 1° gennaio 2025 la richiedono (cfr. Comunicazione dell’UDSC, 01.01.2024);
  • nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
  • contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
  • è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
  • il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.

Ulteriore documentazione utile

  • Circolare R-30 del 27 novembre 2024 sull’entrata in vigore della convenzione PEM riveduta (PDF), aggiornata il 30 dicembre 2024
  • Dossier Cc-Ti dedicato all’origine preferenziale
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/12/ART24-PEM-gennaio-2025.jpg 853 1280 Giulia Scalzi https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png Giulia Scalzi2025-01-08 08:24:002025-02-04 17:59:41Origine preferenziale e Convenzione PEM: cos’è cambiato?
  • Tutti gli articoli
  • Comunicazione e media
  • Appuntamenti
  • Tematiche
  • Internazionale
  • Archivio

Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)

Corso Elvezia 16
Casella postale 1269
6901 Lugano

T +41 91 911 51 11
E-mail

Chi siamo

La Cc-Ti
Ufficio Presidenziale
Il nostro Team
Consiglio Economico – Associazioni
Commissione edilizia/ artigianato

Servizi

CSR
Eventi
Formazione
Internazionale
Segretariati associativi

Orari sportello Legalizzazioni

09:00 – 11:00
14:00 – 16:00

© Cc-Ti — 2024
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a X
  • Collegamento a WhatsApp
  • Collegamento a Youtube
  • Impressum
  • Privacy Preference & Disclaimer
  • Condizioni generali
  • Privacy Policy
  • Cookies policy
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto

Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.

Informativa e preferenzeAccetta

Cookie and Privacy Settings



Come usiamo i cookie

Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.

Visualizza l’informativa sulla privacy

Coockie essenziali

Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.

Cookie di Google Analytics

Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.

Altri servizi

Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.

Salva e continuaRifiuta tutto Accetta tutto