I contingenti per i cittadini di Stati terzi per il 2024

Berna, 29.11.2023 – Anche nel 2024 l’economia svizzera deve poter reclutare i lavoratori qualificati di cui necessita. Il Consiglio federale lascia quindi immutati i contingenti per i lavoratori provenienti da Stati terzi e per i fornitori di servizi dell’UE/AELS. È mantenuto anche il contingente speciale per i lavoratori provenienti dal Regno Unito.

A medio termine, tuttavia, tale contingente speciale sarà integrato in quello ordinario. Nella seduta del 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

L’immigrazione di lavoratori da Stati terzi è limitata: l’ammissione dipende dal bisogno delle imprese, segue l’interesse economico generale della Svizzera e tiene conto della priorità dei lavoratori indigeni nonché di quelli provenienti dall’UE/AELS.

Affinché anche il prossimo anno le imprese svizzere possano reclutare i lavoratori qualificati necessari provenienti da Stati non membri dell’EU/AELS il Consiglio federale ha deciso, dopo aver sentito i Cantoni e le parti sociali, di mantenere il contingente massimo del 2023. Garantendo l’ammissione di lavoratori provenienti da Stati terzi e dal Regno Unito  nonché di fornitori di servizi da Stati dell’UE/AELS in un contesto di scarsità di manodopera qualificata, il Consiglio federale sostiene la stabilizzazione e il rafforzamento dell’economia. L’anno prossimo sarà nuovamente possibile reclutare 8500 lavoratori qualificati di Stati terzi: 4500 con un permesso di dimora B e 4000 con un permesso di soggiorno di breve durata L.

Contingenti per i fornitori di servizi provenienti da Stati dell’UE/AELS

Restano invariati anche i contingenti massimi per i fornitori di servizi provenienti da Stati dell’UE/AELS con un periodo d’impiego superiore a 90 o 120 giorni per anno. Nel 2024 saranno disponibili 3000 unità di contingente per permessi di soggiorno di breve durata e 500 per permessi di dimora. Come finora, questi contingenti saranno sbloccati per i Cantoni a scadenza trimestrale.

Contingenti per lavoratori provenienti dal Regno Unito

Il 1° gennaio 2021 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con il Regno Unito ha cessato di essere applicabile. Da allora i cittadini del Regno Unito sono considerati cittadini di Stati terzi. A titolo di soluzione transitoria, per tali cittadini valgono contingenti separati. Secondo la decisione del Consiglio federale, l’anno prossimo sarà nuovamente possibile reclutare fino a 3500 lavoratori provenienti dal Regno Unito: 2100 con un permesso di dimora (B) e 1400 con un permesso di soggiorno di breve durata (L). A medio termine, il Consiglio federale prevede tuttavia di integrare il contingente separato per il Regno Unito nel contingente ordinario.

Utilizzo dei contingenti nel 2023

Negli ultimi anni i contingenti non sono stati sfruttati appieno. A fine ottobre 2023 i permessi di dimora B per i lavoratori di Stati terzi erano sfruttati al 68 per cento e i permessi di soggiorno di breve durata L al 65 per cento; lo sfruttamento dei contingenti per i fornitori di servizi dell’area UE/AELS con un periodo d’impiego superiore a 90 o 120 giorni per anno era pari al 36 per cento (permesso B) e al 45 per cento (permesso L). I contingenti separati per il Regno Unito sono stati relativamente poco utilizzati se si considera la quota di sfruttamento al 23 per cento del contingente per i permessi di dimora B e al 18 per cento di quello per i permessi di soggiorno di breve durata L.

La decisione del Consiglio federale implica un adeguamento dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1).


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Informazione e comunicazione SEM, medien@sem.admin.ch

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Abolizione dei dazi industriali dal 01.01.2024

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e, in parallelo, semplificherà la sua tariffa doganale. I dettagli in un webinar congiunto Cc-Ti, S-GE, SECO e UDSC svoltosi il 20 novembre 2023.

Ai saluti introduttivi da parte di Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e di Luca Degiovannini, Senior Director Market Southern Switzerland di Switzerland Global Enterprise (S-GE), ha fatto seguito l’intervento dell’Ambasciatore Thomas A. Zimmermann, Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali, Capo «Servizi specializzati economia esterna» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che, dopo un excursus sul dilemma liberalizzazione – protezionismo, ha illustrato il panorama svizzero dei dazi e i motivi che hanno spinto la Confederazione alla loro abolizione per quanto riguarda i prodotti industriali, per terminare il suo intervento con informazioni di dettaglio sulle misure che entreranno in vigore dal 1° di gennaio 2024 e gli effetti attesi. Un ampio spazio è stato dedicato alla sessione di “Domande e risposte”, a cui sono intervenute le esperte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) Sabrina Morillo Conconi, Controllore aziendale presso la Dogana Sud, Chiara Bertoletti, Controllore aziendale presso la Dogana Sud e Karin Vonnez, Capa basi tariffali, UDSC Berna.

La presentazione consolidata in formato PDF può essere scaricata qui.

Le modifiche dall’01.01.2024 in breve

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali, indipendentemente dall’origine delle merci. L’abolizione dei dazi industriali interesserà quasi tutti i prodotti dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno, pertanto, essere importati in Svizzera in franchigia doganale.

Per importare prodotti industriali per i quali è certo, al momento dell’importazione, che rimarranno o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un accordo di libero scambio (ALS) o sul sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG) e fornire la prova dell’origine preferenziale.

Rimarrà necessario presentare i certificati di origine preferenziale qualora siano previste lavorazioni nel territorio svizzero (applicazione del cumulo) e/o riesportazioni.

Non ci saranno cambiamenti nelle procedure doganali, rimarrà quindi l’obbligo di dichiarazione doganale rimane.

Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali, la struttura della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali sarà semplificata: le modifiche incideranno sulle ultime due cifre dei codici doganali a 8 cifre che saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale. Rimarrà l’obbligo del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.

Libero scambio CH-UE: l’acciaio al centro dei colloqui del Comitato misto

Il 23 novembre 2023 si è riunito a Bruxelles il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Al centro dei colloqui anche il commercio dell’acciaio.

Riunitesi a Bruxelles, le delegazioni di Svizzera e UE hanno riconosciuto l’importanza delle strette relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE e discusso le difficoltà legate al reciproco accesso al mercato.

La Svizzera ha nuovamente richiesto all’UE di sospendere le misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici o di garantire che non ostacolino il commercio bilaterale e proposto l’esenzione dall’obbligo di fornire una prova di origine per l’importazione dei fattori produttivi siderurgici nel contesto delle sanzioni contro la Russia, un obbligo che non solo rappresenta un onere per le imprese, ma che, dal punto di vista elvetico, non è nemmeno necessario poiché il nostro Paese ha introdotto sanzioni analoghe a quelle dell’UE.

All’UE è stato inoltre chiesto di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese in relazione al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per non compromettere gli scambi commerciali. In questo contesto, la Svizzera ha accolto favorevolmente l’esenzione dall’obbligo di versamento del tributo grazie al collegamento esistente dei sistemi di scambio delle quote di emissioni (SSQE/ETS).

Link utili:
Comunicato stampa della SECO del 23.11.2023

Conflitto Israele-Hamas: nuovo stress test per supply chain e logistica

Oltre alla crisi umanitaria, il conflitto in corso tra Israele e Hamas ha implicazioni di vasta portata sulla supply chain globale e la logistica. Il contesto internazionale sempre più complesso accentua la necessità per le aziende di dotarsi di catene di approvvigionamento più resilienti e agili.

Israele è un attore importante nella fornitura globale di semiconduttori nonché importatore ed esportatore sia di circuiti integrati presenti nell’elettronica di consumo e nelle apparecchiature mediche sia di prodotti che utilizzano tali circuiti integrati, ad esempio le apparecchiature di trasmissione e gli strumenti medici e di misura. Il Paese è anche un hub per i prodotti farmaceutici, lo sviluppo di software, la formazione di talenti ingegneristici e per le capacità dei suoi call center. Il conflitto in atto con Hamas, oltre ad essere una nuova catastrofe umanitaria, ha introdotto nuove sfide ed incertezze nelle catene di fornitura globale e nella logistica.

Il conflitto e la sua potenziale escalation stanno dominando il dibattito pubblico, in particolare negli altri Paesi del Medio Oriente, una regione di importanza strategica sia per quanto riguarda le risorse energetiche (petrolio, idrocarburi) ed altre importanti materie prime o prodotti finiti, sia per i rischi connessi al trasporto poiché in prossimità di rotte commerciali cruciali. L’espansione delle ostilità al di là dei confini di Israele potrebbe infatti generare rischi per due punti di strozzatura vitali per il trasporto marittimo: il Canale di Suez, nodo strategico per i traffici commerciali, e lo Stretto di Hormuz, principale arteria per il trasporto di petrolio e di gas. Non senza dimenticare lo Stretto di Bab el-Mandeb, situato tra le coste occidentali dello Yemen e il Corno d’Africa, ancora più strategico per l’Europa in termini di import di petrolio. L’inasprimento del conflitto in questa direzione avrebbero effetti a catena sulla supply chain e la logistica globale, tra cui colli di bottiglia, l’adozione di nuove rotte commerciali, l’aumento delle tariffe di trasporto e dei tempi di consegna, ma anche l’aumento dei prezzi di diverse materie prime agricole regolarmente scambiate tra Europa e Asia.

Il prolungarsi delle tensioni e il coinvolgimento delle principali potenze regionali potrebbe accelerare ulteriormente il riallineamento di varie alleanze globali (leggi: deglobalizzazione) e creare nuove divisioni. A breve termine questo potrebbe portare anche a modifiche della legislazione commerciale e delle procedure doganali nonché, da parte di determinati governi, all’introduzione di nuove sanzioni o restrizioni al commercio con le parti coinvolte, andando a complicare ulteriormente il quadro in cui operano le aziende. Al momento di scrivere questo articolo alcuni governi avevano già dato segnali di andare in questa direzione.

Il conflitto ha certamente e nuovamente evidenziato l’importanza di diversificare le catene di fornitura, riducendo il rischio associato alla dipendenza da singoli attori o Paesi. Un processo, questo, già rivalutato ed avviato a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina.

In un contesto in continuo mutamento e dove entrano in gioco diversi fattori a loro volta mutuamente influenzanti, la chiave per costruire una vera resilienza della catena di fornitura passa però anche da una migliore visibilità della stessa, ovvero da una mappatura dei propri fornitori e dei loro stabilimenti produttivi, dei percorsi logistici utilizzati e delle varie interrelazioni all’interno della supply chain. Il tutto coadiuvato da processi di valutazione e gestione del rischio. Tale istantanea delle proprie operazioni (definita visibilità statica), non è però sufficiente: occorre anche analizzare la catena di approvvigionamento in tempo reale, rivalutando sì i livelli ottimali di inventario attraverso la gestione di scorte di sicurezza per materie prime e prodotti critici, ma eseguendo anche simulazioni, volte a identificare i punti deboli nel panorama dei fornitori e dell’intera catena e andando ad affrontare i problemi prima che questi si verifichino realmente (visibilità dinamica).

Di fondamentale importanza è da un lato la creazione di partnership collaborative con fornitori, produttori, distributori e fornitori di servizi logistici e dall’altro l’investimento in tecnologie di dati e analisi, che integrino anche il monitoraggio e la gestione di variabili quali tassi di cambio, disordini d’ordine politico o sociale, condizioni meteorologiche estreme, nuovi requisiti normativi (ad esempio in materia di sostenibilità) o nuovi controlli delle esportazioni, che potrebbero incidere su produzione, conformità dei prodotti, ritardo nelle spedizioni, ma anche sulla propria reputazione.

In un mercato in cui le regole del gioco cambiano rapidamente ed è progressivamente più competitivo, non è più sufficiente giocare in difesa, resistendo alle avversità, ma diventa fondamentale giocare d’attacco, prevedendo e anticipando rischi ed opportunità per poi prendere decisioni rapide. Nel nuovo gergo si parla di “dominare la volatilità con gli analytics” integrando strumenti come l’Internet delle cose (IoT), l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (machine learning, ML). Solo con una visibilità statica e dinamica della propria catena di approvvigionamento si possono prendere decisioni informate e dotarsi della flessibilità necessaria per far fronte a problematicità agendo rapidamente in termini di approvvigionamento, produzione, stoccaggio e logistica. In sostanza: diventare più resilienti. E competitivi.

Aggiornata al 1° gennaio 2024 la nomenclatura combinata dell’UE

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2364/2023 la Commissione modifica e aggiorna i codici di nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 2024.

Il 31 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC, voce di tariffa a 8 cifre) a partire dal 1° gennaio 2024, con novità in particolare per i capitoli 39, 56, 70, 90 e 94.

Per facilitare agli operatori economici l’individuazione delle modifiche, la Commissione indica con una stella i nuovi codici e con un quadrato i codici il cui contenuto è stato cambiato.

Si ricorda che una corretta classificazione doganale è fondamentale per l’individuazione dei dazi applicabili all’importazione nell’UE e delle altre misure previste (dazi antidumping, accise, ecc.).

Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax

La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.

A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?

Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Affaire à suivre, dunque.

Glitter addio (in parte)

Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.

Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.

La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.

La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.

Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).

Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.

Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi

La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.

L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.

La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.

Salario minimo cantonale

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Il salario minimo cantonale (salario orario minimo lordo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico.

Scaricate il decreto con i livelli di salario orario minimo lordo per settore economico validi dal 1° dicembre 2023.

Altre informazioni utili su : https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/salariominimo/salario-minimo-cantonale

Guida alle certificazioni per la sostenibilità

La guida è stata elaborata da SQS, in collaborazione con SUPSI e con il supporto della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia

La guida si propone di fare chiarezza sul tema e di fornire spunti pratici alle imprese che intraprendono un percorso di certificazione a sostegno delle buone pratiche di CSR come per la redazione del rapporto di sostenibilità semplificato e l’ottenimento della dichiarazione di conformità rilasciata dalla Cc-Ti.

È oramai assodato che la responsabilità sociale d’impresa (CSR) rappresenti un contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile. Ne consegue un progressivo e crescente sviluppo di standard certificabili e non certificabili, la cui scelta di adozione richiede un minimo di cultura sul tema. Per orientarsi in questa “giungla” è necessario, in primo luogo, fare i conti con i propri bisogni, con la visione strategica a medio e lungo termine in relazione alle tendenze di mercato, ma anche con lo status quo dell’azienda dal punto di vista organizzativo e culturale. Accade che un’azienda vuole disporre di una o più certificazioni per cogliere pienamente i vantaggi che esse possono portare quale valore aggiunto a livello di competitività e immagine. 

L’adozione di standard ISO e loro certificazione è una scelta strategica. Se la loro implementazione avviene con convinzione e consapevolezza, può innescare una virtuosa trasformazione organizzativa e culturale delle organizzazioni e della loro catena di fornitura. È pertanto importante che i vertici aziendali guidino questa scelta con senso di responsabilità e consapevolezza.

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Fonte: Progetto CSR Ticino