L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.
Il 7 luglio 2023 si è svolto il webinar “Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri” in collaborazione con AITI, con gli interventi di:
Cristina Maderni, Vicepresidente Cc-Ti e Deputata in Gran Consiglio Saluto di benvenuto
Michele Scerpella, Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte e Andrea Rigamonti, Commissario Ufficio delle imposte alla fonte Cosa cambia per le imprese dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo sui lavoratori frontalieri?
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-22 10:31:402023-08-22 10:31:42Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri *video webinar del 07.07.2023 disponibile su YouTube*
Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.
Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.
Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.
Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.
Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.
Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.
Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-21 15:26:332023-08-21 15:26:35Telelavoro frontalieri e fiscalità
In questi giorni è avvenuta la formale notifica da Roma a Berna necessaria all’entrata in vigore del nuovo Accordo firmato dalla Svizzera con l’Italia sulla fiscalità dei frontalieri.
Di conseguenza, come comunicato dalle autorità federali, il nuovo Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023.
Ciò significa che a partire dal 18 luglio 2023 ogni persona che richiedesse il permesso G dal punto di vista fiscale verrà imposta in base al nuovo regime, che verrà applicato dal 1° gennaio 2024.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-19 14:46:382023-07-19 14:46:39Entrata in vigore del nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri
Conformemente al decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016, il datore di lavoro estero che distacca lavoratori in Italia è tenuto a notificarli preventivamente. Se in precedenza la notifica doveva avvenire entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, una recente modifica del decreto ne ha ora cambiato il termine.
In Italia, la direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni di servizi è stata recepita dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136.
Secondo tale D.Lgs., i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia sono tenuti a notificare in anticipo tale distacco, indipendentemente dal fatto che questo avvenga all’interno dello stesso gruppo societario o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.
Se prima la notifica doveva avvenire entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco, una modifica del DLgs. valida dal 21 marzo 2023 ha portato questo termine a “al più tardi all’inizio” del distacco (art. 10 par. 1).
La notifica deve essere presentata tramite il portale ClicLavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/05/ART23-Italia-distacco-lavoratori.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-05-17 08:00:002023-05-12 10:05:23Distacco di lavoratori in Italia: nuovo termine di notifica
Lo scorso 4 maggio la Camera dei deputati italiana ha approvato l’accordo tra Roma e Berna sulla fiscalità dei frontalieri.
Il testo ritorna per l’adozione definitiva al Senato. La procedura di ratifica sta quindi giungendo al termine. Si concluderà, verosimilmente a breve termine, con lo scambio ufficiale di note diplomatiche tra Svizzera e Italia, attestanti l’avvenuta ratifica. Contemporaneamente sono stati adottati emendamenti sull’imposizione del telelavoro dei frontalieri e sull’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche. Anche su questo fronte entreranno quindi in vigore, al termine dell’iter parlamentare, importanti modifiche. Sarà nostra premura informarvi al riguardo in modo tempestivo.
Come vi abbiamo recentemente già comunicato il nuovo accordo fiscale introduce un sistema di imposizione dei frontalieri differente. I frontalieri verranno suddivisi in attuali e nuovi. Ai frontalieri attuali continuerà ad applicarsi il sistema fiscale che conosciamo oggi, ossia una tassazione esclusiva in Svizzera (alla fonte), con il riversamento all’Italia dei cosiddetti ristorni da parte delle autorità fiscali elvetiche. Per contro i nuovi frontalieri oltre all’imposizione in Svizzera, diventeranno soggetti fiscali anche in Italia, e avranno pertanto a loro carico un’imposizione fiscale accresciuta.
Sono considerati frontalieri attuali ai sensi del nuovo Accordo le persone che alla data della ratifica svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data della ratifica hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera.
Il nuovo accordo verrà applicato dal 1° gennaio 2024. Ma attenzione, già la conclusione della procedura di ratifica, che avverrà con la comunicazione ufficiale da parte italiana alla Svizzera, implica però degli effetti nel 2023.
Infatti, tutti i frontalieri che inoltreranno una richiesta di permesso in Svizzera e che si annunceranno all’autorità fiscale ticinese dopo tale data saranno considerati “nuovi frontalieri” e quindi, da gennaio 2024, saranno imposti fiscalmente secondo il nuovo sistema. In altre parole, la conclusione della procedura di ratifica nel 2023 sarà già concretamente determinante per la definizione dei “nuovi frontalieri”.
Rendiamo quindi attenti che per poter beneficiare del periodo transitorio riservato ai cosiddetti frontalieri attuali i datori di lavoro e i collaboratori devono inoltrare la richiesta di permesso G prima della conclusione della procedura di ratifica che, come indicato, si trova attualmente in dirittura di arrivo.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-05-12 15:47:112023-05-12 15:47:36Frontalieri e fiscalità
Lo scorso 23 dicembre vi abbiamo informati che l’Accordo amichevole concluso con l’Italia nel giugno 2020 sul telelavoro dei frontalieri non verrà prorogato e che il regime speciale in materia fiscale decadrà quindi il prossimo 1° febbraio 2023. Ieri l’Autorità fiscale italiana ha precisato che i frontalieri italiani che continueranno in modalità di telelavoro perderanno lo statuto fiscale di frontaliere. Il regime dei frontalieri viene riservato ai soggetti che quotidianamente (e non, quindi, in modo saltuario) si recano all’estero per svolgere il proprio lavoro. Per mantenere tale statuto è quindi necessario che la persona non lavori nemmeno un giorno completo dal proprio domicilio. In caso contrario il frontaliere rischia di essere tassato in Italia per l’intero reddito conseguito in Svizzera. Per quanto riguarda le aziende, inoltre, rimane aperta pure la questione relativa all’assoggettamento al fisco italiano, a determinate condizioni, quale stabile organizzazione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Monica Fogliahttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Foglia2023-01-27 16:30:372023-01-30 09:14:04Frontalieri e fiscalità-1° febbraio 2023
Le autorità federali hanno annunciato il 22.12.2022 che l’Accordo amichevole concluso con l’Italia nel giugno 2020 sul telelavoro dei frontalieri non verrà prorogato.
Tale accordo ha introdotto un regime speciale in materia di fiscalità nel senso che, in via eccezionale, i frontalieri italiani in telelavoro non sono stati imposti fiscalmente in Italia, nonostante abbiano lavorato dal loro domicilio.
Questo regime speciale finirà pertanto il 1° febbraio 2023. A partire da tale data si tornerà al regime di imposizione usuale e in caso di telelavoro il frontaliere diventerà soggetto fiscale italiano, anche per un solo giorno di attività in Italia.
Inoltre, a determinate condizioni, l’attività su suolo italiano potrebbe costituire una stabile organizzazione dell’azienda medesima che diverrebbe a sua volta soggetto fiscale italiano. Su questo punto, se l’azienda intende proseguire con il telelavoro, consigliamo di avvalersi della consulenza di un professionista italiano (essendo il rischio di stabile organizzazione in Italia da valutare nella prospettiva del fisco italiano).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2022-12-23 10:07:152022-12-27 09:17:28L’Accordo amichevole con l’Italia sulla fiscalità dei frontalieri in telelavoro decadrà dal 1° febbraio 2023
In seguito alla decisione del Consiglio federale dell’11 marzo 2022, le aziende che nel 2020 e nel 2021 hanno conteggiato l’indennità per lavoro ridotto (ILR) secondo la procedura sommaria possono presentare una richiesta di riesame del diritto all’ILR. Esse hanno infatti la possibilità di far valere l’indennità per vacanze e giorni festivi relativa al periodo in oggetto per i collaboratori con salario mensile. Le relative richieste possono ora essere inoltrate fino al 31 dicembre 2022 tramite l’eService presente sul portale lavoro.swiss.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/10/ART22-info.jpg8531280Monica Fogliahttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Foglia2022-10-09 11:13:522022-10-13 14:37:19Indennità per lavoro ridotto: fino al 31 dicembre 2022 è possibile inviare richieste di pagamento arretrato
La contabilità, insieme alla gestione finanziaria di un’azienda, rappresenta uno dei punti chiave nella progettazione strategica e monetaria delle diverse attività a livello economico. Se ad essa allineiamo il progresso tecnologico, emergono nuove e interessanti opportunità. Quali?
Abbiamo risposto a questa domanda nel webinar del 5 ottobre scorso, organizzato dalla Cc-Ti, a cui è intervenuto John Muschietti, Direttore Fidigit SA, introdotto da Lisa Pantini, Responsabile Relazioni con i soci Cc-Ti.
Dal 1400…
La nascita della contabilità si fa risalire a Frà Luca Bartolomeo de Pacioli, frate e matematico italiano che nel quindicesimo secolo, pubblicò per primo un lavoro sulla partita doppia, pilastro fondamentale del sistema contabile contemporaneo. L’evoluzione del sistema contabile nel tempo è illustrata nel grafico sottostante, che evidenzia le principali operazioni (imputazione, calcolazione e visualizzazione) e i relativi cambiamenti.
… fino ad oggi
Parlando di contabilità digitale si fa inevitabilmente riferimento alla moltitudine di interconnessioni esistenti fra le diverse sezioni di un’azienda. Esistono procedure e strumenti che possono andare a sostenere i processi rendendoli più snelli.
Possiamo citare, ad esempio: lo sviluppo dei pagamenti e l’avvento della fattura QR, che entro un anno sostituirà la polizza di versamento PVR, in attesa dell’adozione definitiva dell’e-bill. In merito all’archiviazione delle fatture è oggigiorno possibile ricorrere ad archivi digitali a norma di legge che permettono di risparmiare spazio e costi. L’“Employee self-service”, il cosiddetto portale dei dipendenti, consente di eseguire una pluralità di operazioni, tra cui il rilevamento ore, la manutenzione anagrafica e la visualizzazione dei differenti dossier. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, la registrazione delle spese può avvenire in tempo reale, da remoto e in modo totalmente automatico tramite smartphone. Le stesse condizioni valgono anche anche per l’electronic banking, che facilita lo svolgimento delle procedure dal proprio gestionale. Servendosi di strumenti di Business Intelligence, i dati disponibili sui dispositivi possono essere visualizzati velocemente e in panoramica, per meglio comprendere le proprie attività e conseguentemente adottare strategie mirate. Lo standard xBRL – non ancora utilizzato in Svizzera a differenza che in altri Paesi come, per esempio, la Germania – ha la funzione di automatizzare l’interazione fra la reportistica aziendale e le sue controparti.
Le possibilità per digitalizzare i processi interni alle aziende sono numerose e diversificate, occorre quindi iniziare a valutarle per tempo, dato il repentino progresso tecnologico. Un partner affidabile e su cui contare per una consulenza mirata è la buona strada da cui iniziare.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2021/07/EVT21-contabilita-digitale.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2021-10-07 11:05:402021-10-07 13:20:59La contabilità digitale è un’opportunità da cogliere per le PMI
Quale Paese dall’alto tenore di vita e dagli elevati prezzi (“Hochpreisinsel”) dal dopoguerra la Svizzera è costretta, soprattutto per le sue ditte esportatrici, a puntare sui settori ad alto valore aggiunto e alla continua innovazione dei prodotti e dei processi. Infatti, la Confederazione è uno dei Paesi che, rispetto al loro PIL, più investono nella ricerca e lo sviluppo (in seguito anche “R&S”).
Secondo alcuni studi, l’economia privata sostiene oltre i due terzi dei costi del settore R&S svizzero, che si attestano al momento a circa 22 miliardi di franchi, cioè più di 3 percento del PIL.
Con la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (in seguito “RFFA”) è stata creata agli articoli 10a e 25a della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (in seguito “LAID”) la base legale per consentire ai Cantoni di maggiorare la deduzione per le spese di R&S fino a concorrenza del 50% di quest’ultime. Si tratta di un’incentivazione dal lato input delle spese di R&S (mentre l’incentivazione dal lato output è promossa attraverso il Patent box).
Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo imposto ai Cantoni, il Legislatore ticinese non era tenuto a recepire questa nuova deduzione fiscale.
In modo molto lungimirante, il nostro Legislatore ha però intuito il potenziale attrattivo di questo nuovo incentivo per l’innovazione e ha colto questa occasione al volo. Con la Riforma fiscale cantonale di adeguamento della Legge tributaria cantonale alla RFFA, sfruttando al massimo i margini di manovra concessi dalla LAID, sono stati così introdotti nella Legge tributaria cantonale (in seguito “LT”) i nuovi articoli 30a e 73a LT che permettono l’ulteriore deduzione per spese di R&S (cosiddetta “superdeduzione R&S”).
Nelle prossime righe cercheremo di descrivere le caratteristiche principali di questo nuovo importante incentivo fiscale e in quali condizioni esso possa essere d’interesse per le PMI ticinesi.
Funzionamento della superdeduzione (o deduzione maggiorata)
Secondo le nuove disposizioni di legge, in vigore dal 1° gennaio 2020, la superdeduzione R&S è concessa solo al contribuente che ne fa richiesta all’autorità di tassazione competente. Non si tratta infatti di un costo che può essere registrato nella contabilità commerciale, ma di una deduzione nel calcolo (extracontabile) delle imposte.
L’agevolazione in questione consiste in una deduzione fiscale supplementare quantificata in ragione di un importo pari al 50% delle spese di R&S giustificate dall’uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente stesso o indirettamente da terzi.
Non tutte le spese che, a prima vista, potrebbero sembrare di R&S qualificano per il calcolo della superdeduzione. Infatti, secondo l’art. 73a cpv. 3 LT, per quanto riguarda le spese sostenute dal contribuente stesso, possono essere considerate solo le spese, sostenute in Svizzera, per il personale direttamente imputabili alla R&S, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35%di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente.
Per spese per il personale sono da intendersi i costi aziendali di personale (salari e oneri sociali) purché si tratti di collaboratori effettivamente attivi nella R&S. Non qualificano, per esempio, i costi del personale che svolge funzioni di management, attività amministrative, di produzione, di vendita, ecc. Con il supplemento del 35% sulle spese per il personale si tiene conto in modo forfettario delle altre spese di R&S, quali p.es. i costi di materiale, gli investimenti, i costi delle attrezzature di ricerca o per i servizi ecc.
Per quanto concerne le spese di R&S indirettamente sostenute da terzi, cioè fatturate al contribuente da mandatari esterni, la norma di legge consente l’applicazione della superdeduzione R&S per l’80% dell’importo addebitato per attività di R&S, purché tale attività sia stata effettuata da società del gruppo o da terzi su suolo svizzero.
Da notare che ai fini del calcolo della ulteriore deduzione del 50% è possibile aggiungere alle spese qualificanti del proprio personale del settore R&S l’80% delle spese di R&S fatturate dai mandatari esterni. Inoltre, nel caso in cui sia il mandante che il mandatario siano residenti in Svizzera e abbiano entrambi diritto alla agevolazione, per evitare una doppia deduzione, il Legislatore ha previsto che solo la persona che ha conferito il mandato di R&S abbia diritto alla relativa deduzione, che pertanto non potrà essere fatta valere dal mandatario.
L’interesse per le PMI ticinesi
Si può calcolare che, sfruttando al massimo la superdeduzione R&S e tenuto anche conto della norma sulla limitazione dello sgravio fiscale (art. 73b LT), una società di capitali con sede a Lugano possa ridurre la propria aliquota sull’utile effettiva da circa 18.31% fino a circa 10.35%.
In linea di principio dovrebbe essere più agevole la possibilità di fare valere la superdeduzione R&S rispetto al Patent box. Quest’ultimo è infatti concesso solo in relazione agli utili netti da brevetti e diritti analoghi, mentre la superdeduzione R&S non presuppone l’ottenimento di un brevetto.
Eppure, la possibilità di far valere la superdeduzione R&S non è aperta a tutte le aziende. Infatti, la tipologia di ricerca che qualifica per la deduzione maggiorata per le attività di R&S è limitata alla ricerca scientifica e all’innovazione fondata sulla scienza ai sensi dell’art. 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. In altre parole, qualificano per l’agevolazione le spese che riguardano la ricerca fondamentale, la ricerca orientata all’applicazione e l’innovazione fondata sulla scienza. Con quest’ultima sono da intendersi lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi per l’economia e la società, ma non la ricerca sostenuta per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione (p. es. il marketing). Sapere individuare le spese che qualificano per la superdeduzione R&S costituisce una delle maggiori sfide per le PMI.
Per poter fare valere la superdeduzione l’azienda, a cui spetta l’onere della prova secondo le regole generali, dovrà pertanto potere dimostrare, oltre che il calcolo della deduzione, anche la natura delle attività svolte e perciò dovrà tenere a disposizione dell’autorità fiscale idonea documentazione di supporto.
Articolo a cura diPeter A. Jäggi, Avv. Esperto fiscale dipl. fed., LL.M., Jäggi & Scheller SA, Lugano
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2021/07/ART21-deduzione-spese-RD.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2021-08-04 06:40:002021-07-28 16:42:17Deduzione delle spese di ricerca e di sviluppo
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