Testo a cura di Bernardo Lamoni
Misure a breve
La Commissione Europea ha varato in data 4 ottobre 2017 la proposta di un’importante riforma dell’IVA riguardante i fondamenti giuridici del sistema definitivo per gli scambi intracomunitari B2B che sarà seguita nel 2018 da un’ulteriore proposta di disposizioni tecniche di dettaglio (COM (2017) 569 final). Il relativo piano di azione prevede anche che entro il 2022 siano proposti provvedimenti di attuazione che serviranno come base per gli sviluppi informatici per il funzionamento del nuovo sistema (COM (2017) 566 final). Il processo sarà quindi lungo e assai complesso. La proposta del 4 ottobre 2017 include inoltre quattro misure attuabili al 1° gennaio 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm). Queste sono state esplicitamente richieste dagli Stati dell’Unione Europea (UE) per migliorare il funzionamento pratico di talune questioni spinose, in attesa dell’approvazione e attuazione del regime definitivo. E’ inoltre introdotto il nuovo status di “Soggetto passivo certificato “ai fini dell’IVA.

1. Misura: Numero identificazione IVA ed elenchi riepilogativi
Gli Stati UE hanno chiesto che nella direttiva IVA sia incluso l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA nello Stato UE di destinazione della merce, dove ha luogo l’acquisto intracomunitario. Ciò rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare l’esenzione IVA alla sua cessione nello Stato UE di partenza della spedizione. Ciò sistemerebbe la situazione attuale, dove, stando all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea il numero di identificazione IVA dell’acquirente rappresenta un mero requisito formale per l’esenzione ad IVA della cessione intracomunitaria. In quest’ambito viene pure rafforzata l’importanza degli elenchi riepilogativi. L’attuale regime IVA prevede l’obbligo del fornitore di presentare tali elenchi alle autorità fiscali del paese di partenza della merce, le quali trasmettono gli stessi alle autorità di destinazione della spedizione, permettendo verifiche incrociate nei confronti degli acquirenti in relazione al loro obbligo di dichiarazione del relativo acquisto intracomunitario. Attualmente tuttavia, il mancato inoltro degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni, senza tuttavia causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie. Le modifiche alla direttiva IVA prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie.
2. Misura: Regime di “Call-off stock”, semplificazioni e armonizzazioni
Nel regime di “Call-off stock” il fornitore di uno Stato UE trasferisce merce ad un acquirente noto, operante in un altro Stato UE, senza ancora trasferirne la proprietà. In un primo momento, il fornitore deterrà quindi merci proprie presso gli stabilimenti dell’acquirente. L’acquirente a sua volta avrà il diritto di prelevare i beni secondo i propri fabbisogni d’impresa.
Le attuali normative comunitarie prevedono i seguenti eventi rilevanti ai fini dell’IVA.
- La spedizione della merce all’acquirente genera nello Stato UE del fornitore un trasferimento intracomunitario di beni “a sé stessi” in uscita, da dichiarare con gli stessi criteri delle usuali cessioni intracomunitarie.
- Contemporaneamente l’arrivo della merce negli stabilimenti del futuro acquirente genera sempre per il fornitore un trasferimento a di beni “a sé stessi” in entrata, da dichiarare con gli stessi criteri degli usuali acquisti intracomunitari nello Stato UE del futuro acquirente.
- All’atto del prelevamento dei beni da parte dell’acquirente si genererà la cessione rilevante ai fini dell’IVA che qualificherà come cessione nazionale imponibile.
Il cedente deve quindi identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente sia per dichiarare il trasferimento dei suoi beni presso gli stabilimenti dell’acquirente, sia per dichiarare la successiva cessione nazionale.
Va riconosciuto che nel corso degli anni alcuni Stati UE hanno sviluppato misure di semplificazione personalizzate attuabili tuttavia solamente se “sincronizzabili” con le normative dello Stato UE in cui opera la controparte commerciale. La soluzione ora proposta nel regime di “Call-off stock”, consiste in un’unica operazione rilevante ai fini IVA che qualifica come cessione intracomunitaria, differita al momento del prelevamento della merce da parte dell’acquirente. Il semplice trasferimento intracomunitario del bene non rileverà più ai fini dell’IVA e il cedente non dovrà identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente. Attenzione: questa misura sarà applicabile unicamente se cedente e acquirente dispongono dello status di “soggetti passivi certificati”.
Non sono previsti al momento interventi sulle rimanenti disposizioni, che rimarrebbero quindi applicabili agli operatori non qualificabili come soggetti passivi certificati.
3. Misura: Semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le operazioni a catena
Le operazioni a catena rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce le quali sono trasferite da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Il nuovo articolo 138 bis della Direttiva 2006/122/CE stabilisce i criteri che determinano la cessione intracomunitaria, quando il trasporto è effettuato dal fornitore intermedio e quando il primo fornitore e quello intermedio qualificano come soggetti passivi certificati. In sintesi, nell’ambito di un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C)
- se il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio B
- e gli operatori A e B qualificano entrambi come “soggetti passivi certificati”,
- inoltre B è identificato ad IVA in uno Stato UE diverso da quello di partenza dei beni
- e B comunica ad A il nome dello Stato UE di arrivo dei beni,
la cessione tra A e B sarà la cessione intracomunitaria. Mentre qualora una sola delle condizioni dovesse essere insoddisfatta, la cessione intracomunitaria sarà quella successiva tra B e C. Le operazioni a catena tra quattro e più operatori assai frequenti ad esempio nel trading delle materie prime ne sono escluse.
4. Misura: La prova della cessione comunitaria
Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali. La proposta riguarda solamente i “soggetti passivi certificati” i quali potranno dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria se in possesso di due documenti non contradditori contemplati in un apposito elenco (Bozza Art 45bis, cpv 3, Reg. UE n. 282/2011). In esso sono previsti ad esempio i documenti di trasporto, la lettera CMR (firmata!), i documenti bancari riguardanti il pagamento del trasporto, la corrispondenza commerciale, la dichiarazione IVA dell’acquirente, oppure la conferma di ricezione delle merci (In tale conferma dovrebbe rientrare la “Certificate of Entry” prevista dalla LIVA germanica).
5. Il soggetto passivo certificato
L’attuale normativa comunitaria non effettua alcuna distinzione tra operatori affidabili e meno affidabili per quanto riguarda la corretta applicazione della normativa IVA. La concessione di questo status dovrebbe consentire di identificare gli operatori affidabili i quali beneficeranno delle semplificazioni summenzionate. Per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, l’operatore dovrà provare cumulativamente:
- l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale,
- la propria solvibilità finanziaria che potrà anche essere supportata da garanzie da parte di primarie, compagnie di assicurazioni, o altre istituzioni finanziarie,
- l’alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso delle merci, mediante un sistema di gestione che consenta adeguati controlli doganali o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata.
Tutti i requisiti si considerano soddisfatti se il richiedente detiene già lo status di operatore economico autorizzato ai fini doganali. La domanda di ottenimento dello status di soggetto passivo certificato dovrà essere inoltrata alle autorità fiscali dello Stato UE dove l’operatore ha la sede della sua attività economica oppure dove è ubicata la stabile organizzazione di un operatore la cui sede dell’attività economica è stabilita in Stati non UE. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato UE è riconosciuto dagli altri Stati UE (Bozza Art 13bis Dir 2006/112/CE. Sono esclusi alcuni regimi come ad es. franchigie per piccole imprese, regime forfettario produttori agricoli, oppure i soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi a titolo occasionale). La verifica se un soggetto passivo risulta certificato potrà essere effettuata online (VIES) in contemporanea alla verifica della validità della sua partita IVA.
È prematuro prevedere se e come ciò possa concretizzarsi per un’azienda svizzera che effettua cessioni di merci nel territorio comunitario dell’Unione Europea senza una stabile organizzazione. In ogni caso gli operatori comunitari/non comunitari non certificati dovrebbero poter continuare come sinora ad effettuare le cessioni convivendo con le attuali normative e le attuali incertezze riscontrabili in particolar modo nelle operazioni a catena.
Bernardo Lamoni,
MA Università Zurigo Business and Economics,
Fiduciario commercialista,
Via Bosia 13, 6900 Paradiso,
bernardo.lamoni@lbatax.ch, Tel. +41 91 967 49 24
Interessati ad avere maggiori dettagli sul tema? La Cc-Ti è sempre a disposizione per rispondere alle domande dei propri associati, grazie alle sue consulenze, anche sul tema della fiscalità nell’UE.
Contattateci! info@cc-ti.ch, Tel. +41 91 911 51 11
Scoprite anche i corsi di formazione puntuale che erogheremo sul tema fiscalità/IVA:
• 26.3 – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8.10 – L’IVA all’importazione dal punto di vista doganale
Rileggete anche alcuni articoli, che abbiamo pubblicato sul nostro sito web, sul tema IVA/fisco/fiscalità:
• IVA: importanti aggiornamenti dal 1° gennaio 2018
• Imprese familiari, un patrimonio da valorizzare
• Riforma fiscale fra fantasie e realtà
• Alla ricerca del consenso
• Una riforma inevitabile ed equa
Esportazione temporanea: qualche linea guida
/in Internazionale, TematicheVero e proprio passaporto per le merci che devono essere esportate temporaneamente all’estero, il Carnet ATA (o Carnet CPD per Taiwan) riduce al minimo le formalità doganali ed elimina i pagamenti dei dazi e dei tributi dovuti all’entrata nel Paese estero di destinazione o di transito. Nell’arco dell’anno della sua validità, il Carnet ATA può essere utilizzato per più passaggi attraverso le dogane dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA.
Accettato da 76 nazioni in continuo aumento, il Carnet ATA è un documento doganale internazionale emesso dalle Camere di commercio volto ad agevolare tutte quelle operazioni di spostamenti di merci che non devono subire nessuna modifica all’estero. Il Carnet ATA può essere utilizzato per tre principali campi d’applicazione: fiere internazionali, campioni commerciali e materiale professionale. Vi sono però delle eccezioni come ad esempio l’esportazione temporanea di merce deperibile, oppure di alcuni tipi di materiale professionale, come gru o betoniere. Si consiglia quindi di verificare sempre a priori se sono segnalate eventuali restrizioni nell’utilizzo del Carnet ATA nel Paese di destinazione delle merci (materiali non ammessi, lista degli uffici doganali e gli orari, procedure particolari) consultando la propria Camera di commercio.
Fiera in arrivo? Il caso pratico
Nel caso in cui un’azienda desideri partecipare ad una fiera all’estero e deve esporre della merce per attirare dei clienti, ecco che il Carnet ATA è la soluzione migliore e più rapida. Prima di partire si contatta la propria Camera di commercio, in questo caso la Cc-Ti, e si richiede il Carnet ATA tramite la piattaforma Ataswiss. Riempiendo il formulario online, il titolare deve stilare una lista precisa di tutta la merce che intende esportare all’estero e che poi rientrerà, senza aver subito nessuna modifica, in Svizzera. Attenzione, nel caso di una fiera, sul Carnet ATA non dovrà essere inserito il materiale pubblicitario (ad esempio flyer o gadget) che sarà distribuito in fiera. Al termine della procedura online, il titolare sarà contattato dalla Cc-Ti per la richiesta della garanzia e, nell’arco di 24 ore, potrà ritirare il documento che sarà valido per un anno dalla data di emissione. Ad ogni passaggio doganale, il possessore del Carnet ATA deve assolutamente controllare che il doganiere tolga la parte interessata (“volet”) e apponga il timbro e la firma sulla “souche” (parte che rimane nel Carnet). Al rientro in Svizzera, o alla scadenza del documento, bisognerà riconsegnare il Carnet ATA alla Cc-Ti e – se sono state rispettate tutte le formalità – verrà restituita la garanzia.
La Cc-Ti è sempre disponibile a fornire informazioni dettagliate inerenti i Carnet ATA e il loro utilizzo. In caso di dubbi o di domande, potete contattare il Servizio Export e Legalizzazioni.
Valentina Rossi, responsabile Servizio Export Cc-Ti
Networking e aggiornamenti pratici
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Networking Business BreakfastDa sempre privilegiamo il contatto e la possibilità di fare affari tra i soci. Si tratta di una delle nostre prerogative, per cui la Cc-Ti mette a disposizione la rete e l’imprenditore coglie le diverse opportunità che si presentano, dialogando con la nostra associazione e con gli altri affiliati. Si tratta di un sistema efficiente che funziona: il networking tra aziende affiliate e associazioni di categoria.
I Networking Business Breakfast
Da inizio gennaio anche quest’aspetto di relazione e contatto (sia fra Cc-Ti e soci, ma soprattutto tra associati) è stato ulteriormente potenziato. Sono nati i Networking Business Breakfast, ossia eventi esclusivi per i soci, che permettono di tessere nuove relazioni. Come? L’idea è di fornire a scadenze regolari informazioni interessanti per gli imprenditori e permettere agli associati Cc-Ti di estendere la loro rete di contatti, creando o rafforzando sinergie e collaborazioni interessanti. Una formula conviviale, pensata apposta per la vita appassionante e frenetica degli imprenditori. I primi appuntamenti – dedicati alla presentazione delle attività Cc-Ti e alle nuove procedure per il rilascio dei permessi di lavoro – hanno riscosso un ottimo successo, eccovi le date da segnare in agenda per i prossimi: 9 aprile e 14 maggio. Durante la prima data si tratterà il tema del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), che entrerà in vigore a fine maggio.
Il tema del Networking Business Breakfast di maggio sarà invece stabilito sulla base delle esigenze espresse dai nostri associati.
Vi ricordiamo anche che potete restare sempre aggiornati sulle nostre attività, sugli eventi e i corsi di formazione attraverso il nostro sito web (www.cc-ti.ch), le nostre newsletter, i social media dove siamo presenti, la nostra rivista Ticino Business e tramite il dépliant delle attività del primo semestre.
I Networking Business Breakfast sono unicamente dedicati ai soci Cc-Ti. Chi non fosse associato Cc-Ti può richiedere maggiori informazioni a Lisa Pantini, Responsabile relazioni con i soci, e visualizzare questa sezione dedicata del nostro sito che presenta le informazioni specifiche sui nostri servizi.
Lavoratori frontalieri e fiscalità
/in Diritto, TematicheI lavoratori frontalieri assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e che abitano all’estero, sono tassati in modo diverso a seconda del paese di frontiera nel quale risiedono. È interessante conoscere queste differenze di assoggettamento.
I frontalieri
La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in uno Stato e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la loro prestazione di lavoro.
Il frontaliero è quindi, un dipendente il cui luogo di residenza è all’estero e lavora per un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Questa circostanza è la condizione fondamentale che disciplina l’ufficio della migrazione* per il rilascio del permesso per frontalieri* (permesso G – “Per il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza”), con la riserva che l’attività lavorativa in Svizzera non si esaurisca a breve termine.
Dal punto di vista legale e di trattamento da parte delle assicurazione sociali, i frontalieri sono considerati come collaboratori attivi in Svizzera, il cui domicilio si trova all’estero.
Permesso G UE/AELS
I frontalieri UE/AELS comprendono i cittadini dell’UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell’UE/AELS e assumono un impiego in Svizzera (salariati) o vi insediano la propria impresa (indipendenti), tornando almeno settimanalmente al proprio domicilio principale all’estero.
I frontalieri UE-27/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale sull’intero territorio svizzero. Le zone di frontiera sono state abolite. Questi frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera e abitare in qualsiasi regione dell’UE-27/AELS. L’unica condizione applicabile a queste persone è il rientro settimanale al domicilio all’estero.
Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto. Le attività lucrative della durata massima di tre mesi per anno civile non soggiacciono a permesso ma alla sola «procedura di notifica».
Dal 1° gennaio 2017 l’ammissione di cittadini croati è retta dall’Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. I cittadini croati ottengono un permesso per frontalieri G UE/AELS in vista di svolgere un’attività lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni transitorie valevoli per la Croazia (zone di frontiera e limitazioni d’accesso al mercato del lavoro).
Frontalieri e fisco
Ai sensi fiscali (Germania, Francia, Italia, Austria e Liechtenstein) i lavoratori frontalieri vengono distinti in due categorie:
(fa stato quanto si dichiara nel “formulario per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”).
Frontalieri con rientro settimanale o residenti
Le persone che si trovano in Svizzera per svolgere un’attività economica e rientrano regolarmente solo nel fine della settimana alla loro residenza privata all’estero (composta da coniuge e figli) sono ritenute persone con uno status di residente settimanale.
I residenti settimanali sono soggetti a un obbligo fiscale limitato all’introito della loro attività lucrativa sul territorio Svizzero.
I frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera.
In particolare dovranno pagare l’IRPEF sulla base dell’aliquote previste dallo Stato italiano.
Convenzione contro la doppia imposizione – CDI
Dal punto di vista fiscale, la definizione della persona frontaliera è da intendere come persona che risiede in uno stato contraente, che ha il suo posto di lavoro in Svizzera e che ritorna regolarmente e quotidianamente al suo luogo di residenza estero.
La Svizzera ha firmato con gli Stati limitrofi una convenzione nell’ottica di evitare una “doppia imposizione”: ecco una breve panoramica.
Networking Business Breakfast “Rilascio e rinnovo dei permessi”
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Networking Business BreakfastNuove procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi e sviluppi futuri
Il 5 marzo 2018 si è tenuto il secondo appuntamento con i Networking Business Breakfast della Cc-Ti: una nuova ed avvincente formula di approfondimento di diverse tematiche, dedicata unicamente agli associati.
Il secondo appuntamento del 2018 con i Networking Business Breakfast, tenutosi il 5 marzo 2018, è stato dedicato al tema delle nuove procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi e gli sviluppi futuri. Argomento sicuramente di grande attualità, visti anche i numerosi presenti – circa una quarantina di soci – appartenenti a diversi settori economici.
Per approfondire la tematica la Cc-Ti ha potuto contare sulla preziosa collaborazione dell’autorità cantonale: sono infatti intervenuti l’Avv. Thomas Ferrari, Capo Sezione della Sezione della popolazione (Dipartimento delle istituzioni) e Morena Antonini, Capoufficio dell’Ufficio della migrazione (Dipartimento delle istituzioni). Nella loro presentazione hanno esposto in maniera dettagliata le diverse tappe della riorganizzazione dell’Ufficio cantonale della migrazione. La prima fase – entrata in vigore il 19 giugno 2017 – prevedeva l’introduzione della procedura guidata per i permessi G e la chiusura del Servizio regionale degli stranieri di Agno. La seconda fase (entrata in vigore il 4 dicembre 2017) contemplava l’implementazione dell’assetto definitivo con l’estensione della procedura guidata a tutte le domande di permesso, la chiusura degli sportelli dei Servizi regionali degli stranieri e la costituzione del Servizio nuove entrate con sede a Lugano, incaricato di esaminare le domande di nuovi permessi di dimora B e L nonché G con attività indipendente.
Dopo l’interessante presentazione, i convenuti hanno potuto partecipare ad un momento di networking, in un ambiente più informale.
Scaricate la presentazione:
Riorganizzazione dell’Ufficio della migrazione – Modifiche legislative in corso
Dedicateci 3 minuti per dirci come possiamo essere ancora più performanti nell’approfondimento sul tema del rilascio e del rinnovo dei permessi di lavoro, nonché sulle nostre attività al fine di rispondere al meglio alle vostre esigenze. Compilate quindi il nostro questionario.
Vi ricordiamo che potete restare sempre aggiornati sulle nostre attività, sugli eventi e i corsi di formazione attraverso il nostro sito web (www.cc-ti.ch), le nostre newsletter, i social media dove siamo presenti, la nostra rivista Ticino Business e tramite il dépliant delle attività del primo semestre.
Contattateci per maggiori informazioni! Siamo sempre a vostra disposizione!
Perfezionamento con sostegno della Confederazione
/in Appuntamenti, Scuola managerialeA partire dallo scorso gennaio, per gli interessati a frequentare una delle molteplici formazioni professionali superiori disponibili in Svizzera che preparano agli esami federali, vi è un’importante novità: coloro che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali riceveranno un sostegno finanziario direttamente dalla Confederazione, che aumenterà i contributi a favore della formazione professionale superiore in modo significativo.
L’introduzione di contributi federali diretti serve ad adeguare l’onere finanziario degli studenti del livello terziario, andando a creare nuovi professionisti qualificati.
Importi e informazioni specifiche
Grazie al finanziamento orientato alla persona, il contributo federale viene corrisposto direttamente a chi ha frequentato un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e che ha sostenuto l’esame. D’ora in poi ai partecipanti verrà rimborsato il 50% dei costi computabili dei corsi, fino a un massimo di 9’500 CHF per gli esami federali di professione e di 10’500 CHF per gli esami professionali superiori. I partecipanti potranno richiedere i contributi federali dopo aver sostenuto l’esame federale, indipendentemente dall’esito dell’esame. Tramite questo link diretto al sito della Sefri (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione), è possibile trovare ancora più dettagli in merito sulle opportunità di richiesta del contributo, per chi ne volesse fare domanda.
Anche la Scuola Manageriale della Cc-Ti rientra in questa possibilità
Il corso di “Specialista della gestione PMI”, la cui edizione è partita il 19 febbraio con ben 20 iscritti, che sull’arco di un anno e mezzo di lezioni apprenderanno a dirigere e condurre una PMI e/o ad assumere un posto dirigenziale in un’azienda di grandi dimensioni, rientra anche in questo contesto. Trattasi infatti di una formazione superiore per cui la Confederazione riconosce un sostegno finanziario in merito.
La Cc-Ti, in collaborazione con l’Istituto svizzero per la formazione di capi azienda – SIU/IFCAM, offre da molti anni, delle scuole manageriali atte a formare i futuri dirigenti e collaboratori di direzione di PMI ticinesi.
La figura dello/a specialista in gestione di PMI è trasversale su molteplici competenze aziendali e comparti settoriali, in quanto egli può assumere la direzione operativa di tutti gli ambiti di una piccola azienda dell’artigianato del suo settore professionale.
Già aperte le preiscrizioni all’edizione 2019/2020!
Il riscontro ottenuto per la Scuola Manageriale della Cc-Ti è stato molto favorevole e, vista la grande richiesta, abbiamo già provveduto a strutturare il nuovo ciclo formativo, che partirà nel febbraio 2019. Le preiscrizioni sono aperte da subito.
Scuola manageriale Cc-Ti 2019/2020:
potete contattarci per ogni eventuale informazione e per le preiscrizioni.
Lisa Pantini, Responsabile delle Relazioni con i Soci, è a vostra disposizione!
La Cc-Ti nella Regione di Almaty
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Missioni economicheMissione economica dal 13 al 18 maggio 2018
La Cc-Ti ha deciso di sfruttare i buoni rapporti costruiti negli anni con i partner kazaki organizzando una missione nella Regione di Almaty dal 13 al 18 maggio 2018, più precisamente nella città di Taldykorgan, capoluogo della regione, che si trova a ca. 260 km da Almaty, centro economico del Paese.
Il programma comprenderà 1 giorno ad Almaty, 2 giorni a Taldykorgan e, per chi lo volesse, 2 giorni ad Astana. Si tratterà di una missione multisettoriale, con un programma adattato e personalizzato a seconda della tipologia e delle aspettative delle aziende partecipanti.
La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti) ha intensificato nel corso degli ultimi anni i rapporti con il Kazakistan attraverso lo svolgimento di missioni economiche alle quali hanno partecipato diverse ditte ticinesi che hanno potuto implementare importanti relazioni d’affari.
Momento culmine volto a sottolineare gli ottimi rapporti con il Kazakistan è stata la presenza, nel settembre 2017, ad Expo Astana. Durante questo prestigioso evento sono state organizzate, in collaborazione con la Lugano Commodity Trading Association, la Città di Lugano e con il supporto del Cantone, tre giornate ticinesi al Padiglione Svizzero. Il progetto “Green power from Southern Switzerland” prevedeva un programma volto a sottolineare l’importanza delle green energy per la nostra regione.
La Cc-Ti accoglie regolarmente in Ticino diverse delegazioni kazake. Nel febbraio 2017, ha ricevuto l’Ambasciatrice kazaka a Berna, Zhanar Aitzhanova, giunta per la prima volta nel nostro Cantone dalla sua entrata in carica. Nell’ottobre 2017 è stata la volta di una delegazione della Regione di Almaty, guidata dal Governatore della regione, Amandyk Batalov. Durante gli incontri organizzati per la delegazione si è potuto percepire un grande interesse da parte kazaka, come da parte ticinese, a promuovere gli scambi tra le due regioni. La Cc-Ti ha quindi deciso di sfruttare i buoni rapporti che si sono creati organizzando una missione nella Regione di Almaty dal 13 al 18 maggio 2018, più precisamente nella città di Taldykorgan, capoluogo della regione, che si trova a ca. 260 km da Almaty, centro economico del Paese. Il programma comprenderà 1 giorno ad Almaty, 2 giorni a Taldykorgan e, per chi lo volesse, 2 giorni ad Astana. Si tratterà di una missione multisettoriale, con un programma adattato e personalizzato a seconda della tipologia e delle aspettative delle aziende partecipanti.
Per le aziende che lo desiderano verranno, inoltre, organizzati degli incontri B2B con potenziali partner locali, accuratamente selezionati da Switzerland Global Enterprise (S-GE). Le aziende interessate verranno contattate da Monica Zurfluh, responsabile di S-GE per la Svizzera italiana, al fine di definire i profili delle aziende da incontrare.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Chiara Crivelli, International Desk,
crivelli@cc-ti.ch
Documenti:
Programma della missione economica nella Regione di Almaty
Scheda sui rapporti tra Svizzera e Kazakistan e presentazione della Regione di Almaty
Economia digitale e rinnovamento culturale
/in Comunicazione e mediaL’opinione del Direttore Cc-Ti, Luca Albertoni
La digitalizzazione nelle fabbriche, uffici e servizi è in corso da anni e nonostante le rovinose previsioni dei “tecno-pessimisti”, non ha avuto sinora il previsto impatto devastante sul mercato del lavoro. La perdita d’impieghi dovuta, in particolare, all’automazione, ai processi di ristrutturazione aziendale è stata largamente compensata dalla creazione di nuove tipologie di occupazioni. Innegabilmente il fenomeno va osservato con attenzione, non sottovalutando gli eventuali risvolti negativi, ma non dimenticando che la digitalizzazione permette il ritorno in Svizzera di molte fasi produttive, oggi all’estero. Anche per questo, vi sono fondati motivi di ritenere che il saldo generale dell’occupazione resterà positivo.
Dal 2000 ad oggi in Svizzera si è registrato, infatti, un aumento del 23% dei posti di lavoro.
Significativo l’ultimo report dell’Adecco Swiss job market index, secondo cui in questo trimestre invernale gli annunci dei posti vacanti delle aziende sono aumentati del 75% per il ramo delle tecnologie informatiche. Anche il proliferare del lavoro “atipico”, è rimasto un fenomeno marginale, se si pensa che nel 2016 il 91% dei rapporti di impiego nel nostro Paese era a tempo indeterminato. Ugualmente, nel nostro Cantone, come dimostrato dalla nostra recente inchiesta congiunturale, le forme di lavoro considerate più precarie restano una percentuale ridotta e perfettamente in linea con i dati svizzeri. Certo oggi stiamo vivendo una fase di transizione, per la quale è difficile fare previsioni precise su quanto avverrà nei prossimi anni.
Siamo agli inizi di una rivoluzione epocale che durerà per molto tempo. Le tendenze attuali indicano chiaramente una modifica profonda dei modelli di business e quindi, inevitabilmente, di molte forme di lavoro. Questo non significa solo valenze negative o precarizzazione generalizzata. La rivoluzione digitale e le profonde trasformazioni del sistema economico vanno però affrontate non solo dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica. Se si vuole che tutti ne beneficino, è necessaria una corrispondente innovazione di carattere istituzionale, politico e culturale.
Serve, insomma, una visione di sistema orientata verso un futuro che comprenda molti risvolti che oggi sono ancora visti in maniera separata. Ad esempio la legislazione sul lavoro non può più essere scissa dalle considerazioni sulle assicurazioni sociali, visto che oggi molti lavoratori giovani prediligono avere più impieghi diversi, con evidenti conseguenze sulle questioni previdenziali. Del resto uno dei fenomeni che tutti constatiamo è l’assottigliamento del confine tra la vita lavorativa e quella privata, che dimostra la necessità di ripensare non solo il ruolo delle aziende ma anche quello di tutte le persone coinvolte nella vita sociale. Anche la distinzione tra dipendente e indipendente non sarà più così netta e dovrà essere rimessa in discussione
Questa metamorfosi del mondo del lavoro sta già mettendo a dura prova gli attuali schemi normativi. Sarebbe un errore capitale negare questa realtà arroccandosi su posizioni eccessivamente conservatrici. Ciò non significa, ovviamente, avallare l’illegalità o tagliare brutalmente i diritti ormai acquisti, ma è assolutamente indispensabile dare seguito alle nuove realtà e non subirle. Alla luce di tutto ciò, sono dell’avviso che Economia, Sindacati e Stato debbano lavorare insieme, al fine di trovare le soluzioni che permettano alla Svizzera e al Ticino di rimanere competitivi nell’interesse generale.
Si parlerà di cyber security e più in generale di digitalizzazione con l’evento “Cloud, big data e cyber security“, organizzato dalla Cc-Ti il prossimo 24 maggio. Segnatevi l’appuntamento in agenda. A breve seguiranno maggiori dettagli sul programma!
Inoltre ritrovate un’interessante articolo sul tema della cyber intelligence.
Ore supplementari e vacanze: rimettere il contatore a zero
/in Diritto, TematicheAccumuli di ore straordinarie, problemi di salute, ferie non godute o problemi organizzativi interni, …
Il nuovo anno è l’occasione perfetta per resettare i contatori.
Ore supplementari
Una volta fermati i contatori, il datore di lavoro si occuperà di compensare le ore di straordinario che non sono ancora state regolate.
Il Codice delle obbligazioni prescrive che il risarcimento deve essere fatto entro un periodo ragionevole.
Secondo il Tribunale federale un termine di 16 mesi è ritenuto adatto.
Tuttavia, per evitare l’accumulo di innumerevoli ore, è consigliabile compensare gli straordinari, al massimo, durante l’anno successivo.
Le ore che non vengono compensate in questo lasso di tempo non sono, comunque, da ritenersi perse. Il diritto al risarcimento è un obbligo imperativo a cui il dipendente non deve e non può rinunciare. Questa compensazione per gli straordinari può essere sempre richiesta per un periodo di 5 anni dal completamento di questi orari.
Il dipendente non può quindi rinunciare al risarcimento per gli straordinari che ha già completato.
E’ da notare che alcuni dipendenti potrebbero rinunciare anticipatamente al risarcimento delle ore supplementari future. Il datore di lavoro deve, comunque, continuare a registrare diligentemente la durata del loro orario di lavoro e la possibilità del risarcimento deve restare garantita.
Vacanze
Secondo il legislatore, lo scopo delle vacanze è di consentire al dipendente di rilassarsi, riacquistare il suo equilibrio ed espandere le sue conoscenze. In altre parole la pausa dal lavoro deve essere riposante e rigenerante.
Pertanto, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze devono essere prese in natura durante l’anno di servizio corrispondente.
Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro, durante l’anno, in modo da consentire al proprio collaboratore di usufruire delle ferie durante questo periodo.
Se il datore di lavoro non concede le vacanze in tempo utile, il diritto alle ferie del dipendente diventa cumulativo di anno in anno.
Una eventuale clausola nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale che prevede che le ferie non godute siano perse, è da ritenersi nulla.
Per reimpostare i contatori a zero, il datore di lavoro menzionerà nel regolamento d’impresa che il saldo del diritto alle ferie dell’anno precedente deve essere goduto entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Se il dipendente non prende la sua vacanza entro la data indicata, il datore di lavoro stabilirà un’ulteriore scadenza definitiva al suo posto.
Il collaboratore che, ancora una volta, non usufruirà delle proprie vacanze, vedrà la data della sua vacanza imposta dal suo datore di lavoro.
Al fine di evitare tali situazioni, il datore di lavoro previdente pianificherà le vacanze dei suoi dipendenti all’inizio dell’anno.
Scoprite i nostri corsi sulla tematica del Diritto del lavoro, essi si svolgeranno prossimamente presso la nostra sede a Lugano:
• 7 marzo – La valutazione del periodo di prova
• 8 marzo – La gestione delle assenze
• 12 marzo – Diritto del lavoro: le vacanze
• 26 marzo – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8 maggio – Diritto del lavoro: la disdetta
Altre informazioni utili inerenti il diritto del lavoro?
Il Servizio Giuridico della Cc-Ti è a disposizione degli associati.
Cyber Intelligence, strumento di difesa costante
/in Digitalizzazione, TematicheTesto a cura di Carlo Del Bo
Ammettiamolo tranquillamente tutti noi abbiamo fatto attività di “intelligence” in Internet cercando di scoprire e analizzare prima degli altri un profilo di una persona o una notizia un po’ strana. I social media rappresentano una prima miniera di informazioni utili da passare al setaccio e individuare notizie e scoop. La curiosità fa parte della nostra sfera privata. In un contesto professionale, l’Intelligence esiste da ben prima dell’avvento del web ed è una disciplina militare che utilizza vari approcci di raccolta ed analisi dei dati / informazioni /orientamenti per consentire di studiare nuove contromisure di difesa e in ambito di cyber questo significa implementare nuove strategie di difesa nei confronti di chi – per diverse ragioni – decide di attaccare un’azienda.
Le informazioni sulla rete sono ovunque ma è corretto puntualizzare degli aspetti che rappresentano la spartizione tra i mondi “in chiaro” e quelli “oscuri”. Il Web superficiale ovvero surface web rappresenta tutto ciò che può essere indicizzato dai motori di ricerca tradizionali quali Google, Bing, Yahoo o DuckDuck e credo che tutti lo conosciamo bene. Il Deepweb invece non è indicizzato dai motori di ricerca convenzionali e si posso trovare informazioni quali forum privati, testi di mail, chat, documenti legali, intranet aziendali, report scientifici e tanto ancora.
Esiste una terza dimensione definita come un sottoinsieme del Deep Web chiamata Darkweb accessibile solo tramite alcuni programmi particolari e cifrati. Qui si può trovare qualsiasi prodotto possa venire in mente come ad esempio un hacker su commissione. Si calcola che appena il 5% dei contenuti disponibili sul web siano indicizzati dai motori di ricerca il resto lo si trova nel Deep e nel Dark Web.
La cyber Intelligence ha lo scopo di individuare, monitorare ed analizzare tutte le informazioni e i dati che si annidano nelle tre diverse aree della rete.
Gruppo Sicurezza – tramite il proprio SOC in Ticino – fornisce ai clienti un servizio costante di warning targettizzati quali le vulnerabilità più recenti, i “sentiment” negativi, le tipologie di frodi e altre tipologie di minacce interne o esterne che vengono pre-concordati in base alle priorità del cliente.
La Cyber Intelligence è di ausilio anche alla nuova normativa GDPR per ricercare in rete i dati personali che possono essere stati sottratti alle aziende tramite un data breach o un atto doloso di un dipendente.
Carlo Del Bo, Executive Advisor
Gruppo Sicurezza SA
Via Cantonale 20
6942 Savosa
Tel. +41 91 935 90 50
Fax +41 91 935 90 59
www.grupposicurezza.ch
Si parlerà di cyber security e più in generale di digitalizzazione con l’evento “Cloud, big data e cyber security“, organizzato dalla Cc-Ti il prossimo 24 maggio. Segnatevi l’appuntamento in agenda. A breve seguiranno maggiori dettagli sul programma!
Inoltre, riscoprite tutti gli articoli e le diverse attività che la Cc-Ti ha portato avanti nell’ultimo periodo sul tema:
• Dossier tematico e presa di posizione Cc-Ti sull’argomento
• Resoconto dell’evento del 2017: L’economia del futuro è digitale
• Articolo – Il fiume della digitalizzazione scorre libero e vigoroso in Svizzera
• Resoconto dell’evento del 2017: I nuovi modelli di business che si impongono con la digitalizzazione
• Articolo – Logistica distributiva: la digitalizzazione quale motore dell’innovazione
• Articolo – La digitalizzazione nelle strategie di marketing
• Articolo – Il Ticino è sempre più digitale (partecipazione del Direttore Cc-Ti alla Swisscom Dialogarena 2017)
• Articolo – “Pensare come un Hacker”? Il Direttore della Cc-Ti tra i relatori di un evento sul tema
• Risultati dell’inchiesta sul rischio cyber promossa da Cc-Ti, Supsi e InTheCyber SA – 11.2017
• Articolo – Attacchi cyber: continua la sensibilizzazione sul tema
Proposta di riforma del sistema IVA UE 1.1.2019
/in Finanza, TematicheTesto a cura di Bernardo Lamoni
Misure a breve
La Commissione Europea ha varato in data 4 ottobre 2017 la proposta di un’importante riforma dell’IVA riguardante i fondamenti giuridici del sistema definitivo per gli scambi intracomunitari B2B che sarà seguita nel 2018 da un’ulteriore proposta di disposizioni tecniche di dettaglio (COM (2017) 569 final). Il relativo piano di azione prevede anche che entro il 2022 siano proposti provvedimenti di attuazione che serviranno come base per gli sviluppi informatici per il funzionamento del nuovo sistema (COM (2017) 566 final). Il processo sarà quindi lungo e assai complesso. La proposta del 4 ottobre 2017 include inoltre quattro misure attuabili al 1° gennaio 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm). Queste sono state esplicitamente richieste dagli Stati dell’Unione Europea (UE) per migliorare il funzionamento pratico di talune questioni spinose, in attesa dell’approvazione e attuazione del regime definitivo. E’ inoltre introdotto il nuovo status di “Soggetto passivo certificato “ai fini dell’IVA.
1. Misura: Numero identificazione IVA ed elenchi riepilogativi
Gli Stati UE hanno chiesto che nella direttiva IVA sia incluso l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA nello Stato UE di destinazione della merce, dove ha luogo l’acquisto intracomunitario. Ciò rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare l’esenzione IVA alla sua cessione nello Stato UE di partenza della spedizione. Ciò sistemerebbe la situazione attuale, dove, stando all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea il numero di identificazione IVA dell’acquirente rappresenta un mero requisito formale per l’esenzione ad IVA della cessione intracomunitaria. In quest’ambito viene pure rafforzata l’importanza degli elenchi riepilogativi. L’attuale regime IVA prevede l’obbligo del fornitore di presentare tali elenchi alle autorità fiscali del paese di partenza della merce, le quali trasmettono gli stessi alle autorità di destinazione della spedizione, permettendo verifiche incrociate nei confronti degli acquirenti in relazione al loro obbligo di dichiarazione del relativo acquisto intracomunitario. Attualmente tuttavia, il mancato inoltro degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni, senza tuttavia causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie. Le modifiche alla direttiva IVA prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie.
2. Misura: Regime di “Call-off stock”, semplificazioni e armonizzazioni
Nel regime di “Call-off stock” il fornitore di uno Stato UE trasferisce merce ad un acquirente noto, operante in un altro Stato UE, senza ancora trasferirne la proprietà. In un primo momento, il fornitore deterrà quindi merci proprie presso gli stabilimenti dell’acquirente. L’acquirente a sua volta avrà il diritto di prelevare i beni secondo i propri fabbisogni d’impresa.
Le attuali normative comunitarie prevedono i seguenti eventi rilevanti ai fini dell’IVA.
Il cedente deve quindi identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente sia per dichiarare il trasferimento dei suoi beni presso gli stabilimenti dell’acquirente, sia per dichiarare la successiva cessione nazionale.
Va riconosciuto che nel corso degli anni alcuni Stati UE hanno sviluppato misure di semplificazione personalizzate attuabili tuttavia solamente se “sincronizzabili” con le normative dello Stato UE in cui opera la controparte commerciale. La soluzione ora proposta nel regime di “Call-off stock”, consiste in un’unica operazione rilevante ai fini IVA che qualifica come cessione intracomunitaria, differita al momento del prelevamento della merce da parte dell’acquirente. Il semplice trasferimento intracomunitario del bene non rileverà più ai fini dell’IVA e il cedente non dovrà identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente. Attenzione: questa misura sarà applicabile unicamente se cedente e acquirente dispongono dello status di “soggetti passivi certificati”.
Non sono previsti al momento interventi sulle rimanenti disposizioni, che rimarrebbero quindi applicabili agli operatori non qualificabili come soggetti passivi certificati.
3. Misura: Semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le operazioni a catena
Le operazioni a catena rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce le quali sono trasferite da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Il nuovo articolo 138 bis della Direttiva 2006/122/CE stabilisce i criteri che determinano la cessione intracomunitaria, quando il trasporto è effettuato dal fornitore intermedio e quando il primo fornitore e quello intermedio qualificano come soggetti passivi certificati. In sintesi, nell’ambito di un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C)
la cessione tra A e B sarà la cessione intracomunitaria. Mentre qualora una sola delle condizioni dovesse essere insoddisfatta, la cessione intracomunitaria sarà quella successiva tra B e C. Le operazioni a catena tra quattro e più operatori assai frequenti ad esempio nel trading delle materie prime ne sono escluse.
4. Misura: La prova della cessione comunitaria
Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali. La proposta riguarda solamente i “soggetti passivi certificati” i quali potranno dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria se in possesso di due documenti non contradditori contemplati in un apposito elenco (Bozza Art 45bis, cpv 3, Reg. UE n. 282/2011). In esso sono previsti ad esempio i documenti di trasporto, la lettera CMR (firmata!), i documenti bancari riguardanti il pagamento del trasporto, la corrispondenza commerciale, la dichiarazione IVA dell’acquirente, oppure la conferma di ricezione delle merci (In tale conferma dovrebbe rientrare la “Certificate of Entry” prevista dalla LIVA germanica).
5. Il soggetto passivo certificato
L’attuale normativa comunitaria non effettua alcuna distinzione tra operatori affidabili e meno affidabili per quanto riguarda la corretta applicazione della normativa IVA. La concessione di questo status dovrebbe consentire di identificare gli operatori affidabili i quali beneficeranno delle semplificazioni summenzionate. Per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, l’operatore dovrà provare cumulativamente:
Tutti i requisiti si considerano soddisfatti se il richiedente detiene già lo status di operatore economico autorizzato ai fini doganali. La domanda di ottenimento dello status di soggetto passivo certificato dovrà essere inoltrata alle autorità fiscali dello Stato UE dove l’operatore ha la sede della sua attività economica oppure dove è ubicata la stabile organizzazione di un operatore la cui sede dell’attività economica è stabilita in Stati non UE. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato UE è riconosciuto dagli altri Stati UE (Bozza Art 13bis Dir 2006/112/CE. Sono esclusi alcuni regimi come ad es. franchigie per piccole imprese, regime forfettario produttori agricoli, oppure i soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi a titolo occasionale). La verifica se un soggetto passivo risulta certificato potrà essere effettuata online (VIES) in contemporanea alla verifica della validità della sua partita IVA.
È prematuro prevedere se e come ciò possa concretizzarsi per un’azienda svizzera che effettua cessioni di merci nel territorio comunitario dell’Unione Europea senza una stabile organizzazione. In ogni caso gli operatori comunitari/non comunitari non certificati dovrebbero poter continuare come sinora ad effettuare le cessioni convivendo con le attuali normative e le attuali incertezze riscontrabili in particolar modo nelle operazioni a catena.
MA Università Zurigo Business and Economics,
Fiduciario commercialista,
Via Bosia 13, 6900 Paradiso,
bernardo.lamoni@lbatax.ch, Tel. +41 91 967 49 24
Interessati ad avere maggiori dettagli sul tema? La Cc-Ti è sempre a disposizione per rispondere alle domande dei propri associati, grazie alle sue consulenze, anche sul tema della fiscalità nell’UE.
Contattateci! info@cc-ti.ch, Tel. +41 91 911 51 11
Scoprite anche i corsi di formazione puntuale che erogheremo sul tema fiscalità/IVA:
• 26.3 – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8.10 – L’IVA all’importazione dal punto di vista doganale
Rileggete anche alcuni articoli, che abbiamo pubblicato sul nostro sito web, sul tema IVA/fisco/fiscalità:
• IVA: importanti aggiornamenti dal 1° gennaio 2018
• Imprese familiari, un patrimonio da valorizzare
• Riforma fiscale fra fantasie e realtà
• Alla ricerca del consenso
• Una riforma inevitabile ed equa