Testo a cura di Bernardo Lamoni
Misure a breve
La Commissione Europea ha varato in data 4 ottobre 2017 la proposta di un’importante riforma dell’IVA riguardante i fondamenti giuridici del sistema definitivo per gli scambi intracomunitari B2B che sarà seguita nel 2018 da un’ulteriore proposta di disposizioni tecniche di dettaglio (COM (2017) 569 final). Il relativo piano di azione prevede anche che entro il 2022 siano proposti provvedimenti di attuazione che serviranno come base per gli sviluppi informatici per il funzionamento del nuovo sistema (COM (2017) 566 final). Il processo sarà quindi lungo e assai complesso. La proposta del 4 ottobre 2017 include inoltre quattro misure attuabili al 1° gennaio 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm). Queste sono state esplicitamente richieste dagli Stati dell’Unione Europea (UE) per migliorare il funzionamento pratico di talune questioni spinose, in attesa dell’approvazione e attuazione del regime definitivo. E’ inoltre introdotto il nuovo status di “Soggetto passivo certificato “ai fini dell’IVA.

1. Misura: Numero identificazione IVA ed elenchi riepilogativi
Gli Stati UE hanno chiesto che nella direttiva IVA sia incluso l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA nello Stato UE di destinazione della merce, dove ha luogo l’acquisto intracomunitario. Ciò rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare l’esenzione IVA alla sua cessione nello Stato UE di partenza della spedizione. Ciò sistemerebbe la situazione attuale, dove, stando all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea il numero di identificazione IVA dell’acquirente rappresenta un mero requisito formale per l’esenzione ad IVA della cessione intracomunitaria. In quest’ambito viene pure rafforzata l’importanza degli elenchi riepilogativi. L’attuale regime IVA prevede l’obbligo del fornitore di presentare tali elenchi alle autorità fiscali del paese di partenza della merce, le quali trasmettono gli stessi alle autorità di destinazione della spedizione, permettendo verifiche incrociate nei confronti degli acquirenti in relazione al loro obbligo di dichiarazione del relativo acquisto intracomunitario. Attualmente tuttavia, il mancato inoltro degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni, senza tuttavia causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie. Le modifiche alla direttiva IVA prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie.
2. Misura: Regime di “Call-off stock”, semplificazioni e armonizzazioni
Nel regime di “Call-off stock” il fornitore di uno Stato UE trasferisce merce ad un acquirente noto, operante in un altro Stato UE, senza ancora trasferirne la proprietà. In un primo momento, il fornitore deterrà quindi merci proprie presso gli stabilimenti dell’acquirente. L’acquirente a sua volta avrà il diritto di prelevare i beni secondo i propri fabbisogni d’impresa.
Le attuali normative comunitarie prevedono i seguenti eventi rilevanti ai fini dell’IVA.
- La spedizione della merce all’acquirente genera nello Stato UE del fornitore un trasferimento intracomunitario di beni “a sé stessi” in uscita, da dichiarare con gli stessi criteri delle usuali cessioni intracomunitarie.
- Contemporaneamente l’arrivo della merce negli stabilimenti del futuro acquirente genera sempre per il fornitore un trasferimento a di beni “a sé stessi” in entrata, da dichiarare con gli stessi criteri degli usuali acquisti intracomunitari nello Stato UE del futuro acquirente.
- All’atto del prelevamento dei beni da parte dell’acquirente si genererà la cessione rilevante ai fini dell’IVA che qualificherà come cessione nazionale imponibile.
Il cedente deve quindi identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente sia per dichiarare il trasferimento dei suoi beni presso gli stabilimenti dell’acquirente, sia per dichiarare la successiva cessione nazionale.
Va riconosciuto che nel corso degli anni alcuni Stati UE hanno sviluppato misure di semplificazione personalizzate attuabili tuttavia solamente se “sincronizzabili” con le normative dello Stato UE in cui opera la controparte commerciale. La soluzione ora proposta nel regime di “Call-off stock”, consiste in un’unica operazione rilevante ai fini IVA che qualifica come cessione intracomunitaria, differita al momento del prelevamento della merce da parte dell’acquirente. Il semplice trasferimento intracomunitario del bene non rileverà più ai fini dell’IVA e il cedente non dovrà identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente. Attenzione: questa misura sarà applicabile unicamente se cedente e acquirente dispongono dello status di “soggetti passivi certificati”.
Non sono previsti al momento interventi sulle rimanenti disposizioni, che rimarrebbero quindi applicabili agli operatori non qualificabili come soggetti passivi certificati.
3. Misura: Semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le operazioni a catena
Le operazioni a catena rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce le quali sono trasferite da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Il nuovo articolo 138 bis della Direttiva 2006/122/CE stabilisce i criteri che determinano la cessione intracomunitaria, quando il trasporto è effettuato dal fornitore intermedio e quando il primo fornitore e quello intermedio qualificano come soggetti passivi certificati. In sintesi, nell’ambito di un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C)
- se il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio B
- e gli operatori A e B qualificano entrambi come “soggetti passivi certificati”,
- inoltre B è identificato ad IVA in uno Stato UE diverso da quello di partenza dei beni
- e B comunica ad A il nome dello Stato UE di arrivo dei beni,
la cessione tra A e B sarà la cessione intracomunitaria. Mentre qualora una sola delle condizioni dovesse essere insoddisfatta, la cessione intracomunitaria sarà quella successiva tra B e C. Le operazioni a catena tra quattro e più operatori assai frequenti ad esempio nel trading delle materie prime ne sono escluse.
4. Misura: La prova della cessione comunitaria
Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali. La proposta riguarda solamente i “soggetti passivi certificati” i quali potranno dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria se in possesso di due documenti non contradditori contemplati in un apposito elenco (Bozza Art 45bis, cpv 3, Reg. UE n. 282/2011). In esso sono previsti ad esempio i documenti di trasporto, la lettera CMR (firmata!), i documenti bancari riguardanti il pagamento del trasporto, la corrispondenza commerciale, la dichiarazione IVA dell’acquirente, oppure la conferma di ricezione delle merci (In tale conferma dovrebbe rientrare la “Certificate of Entry” prevista dalla LIVA germanica).
5. Il soggetto passivo certificato
L’attuale normativa comunitaria non effettua alcuna distinzione tra operatori affidabili e meno affidabili per quanto riguarda la corretta applicazione della normativa IVA. La concessione di questo status dovrebbe consentire di identificare gli operatori affidabili i quali beneficeranno delle semplificazioni summenzionate. Per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, l’operatore dovrà provare cumulativamente:
- l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale,
- la propria solvibilità finanziaria che potrà anche essere supportata da garanzie da parte di primarie, compagnie di assicurazioni, o altre istituzioni finanziarie,
- l’alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso delle merci, mediante un sistema di gestione che consenta adeguati controlli doganali o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata.
Tutti i requisiti si considerano soddisfatti se il richiedente detiene già lo status di operatore economico autorizzato ai fini doganali. La domanda di ottenimento dello status di soggetto passivo certificato dovrà essere inoltrata alle autorità fiscali dello Stato UE dove l’operatore ha la sede della sua attività economica oppure dove è ubicata la stabile organizzazione di un operatore la cui sede dell’attività economica è stabilita in Stati non UE. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato UE è riconosciuto dagli altri Stati UE (Bozza Art 13bis Dir 2006/112/CE. Sono esclusi alcuni regimi come ad es. franchigie per piccole imprese, regime forfettario produttori agricoli, oppure i soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi a titolo occasionale). La verifica se un soggetto passivo risulta certificato potrà essere effettuata online (VIES) in contemporanea alla verifica della validità della sua partita IVA.
È prematuro prevedere se e come ciò possa concretizzarsi per un’azienda svizzera che effettua cessioni di merci nel territorio comunitario dell’Unione Europea senza una stabile organizzazione. In ogni caso gli operatori comunitari/non comunitari non certificati dovrebbero poter continuare come sinora ad effettuare le cessioni convivendo con le attuali normative e le attuali incertezze riscontrabili in particolar modo nelle operazioni a catena.
Bernardo Lamoni,
MA Università Zurigo Business and Economics,
Fiduciario commercialista,
Via Bosia 13, 6900 Paradiso,
bernardo.lamoni@lbatax.ch, Tel. +41 91 967 49 24
Interessati ad avere maggiori dettagli sul tema? La Cc-Ti è sempre a disposizione per rispondere alle domande dei propri associati, grazie alle sue consulenze, anche sul tema della fiscalità nell’UE.
Contattateci! info@cc-ti.ch, Tel. +41 91 911 51 11
Scoprite anche i corsi di formazione puntuale che erogheremo sul tema fiscalità/IVA:
• 26.3 – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8.10 – L’IVA all’importazione dal punto di vista doganale
Rileggete anche alcuni articoli, che abbiamo pubblicato sul nostro sito web, sul tema IVA/fisco/fiscalità:
• IVA: importanti aggiornamenti dal 1° gennaio 2018
• Imprese familiari, un patrimonio da valorizzare
• Riforma fiscale fra fantasie e realtà
• Alla ricerca del consenso
• Una riforma inevitabile ed equa
La Cc-Ti nella Regione di Almaty
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Missioni economicheMissione economica dal 13 al 18 maggio 2018
La Cc-Ti ha deciso di sfruttare i buoni rapporti costruiti negli anni con i partner kazaki organizzando una missione nella Regione di Almaty dal 13 al 18 maggio 2018, più precisamente nella città di Taldykorgan, capoluogo della regione, che si trova a ca. 260 km da Almaty, centro economico del Paese.
Il programma comprenderà 1 giorno ad Almaty, 2 giorni a Taldykorgan e, per chi lo volesse, 2 giorni ad Astana. Si tratterà di una missione multisettoriale, con un programma adattato e personalizzato a seconda della tipologia e delle aspettative delle aziende partecipanti.
La Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti) ha intensificato nel corso degli ultimi anni i rapporti con il Kazakistan attraverso lo svolgimento di missioni economiche alle quali hanno partecipato diverse ditte ticinesi che hanno potuto implementare importanti relazioni d’affari.
Momento culmine volto a sottolineare gli ottimi rapporti con il Kazakistan è stata la presenza, nel settembre 2017, ad Expo Astana. Durante questo prestigioso evento sono state organizzate, in collaborazione con la Lugano Commodity Trading Association, la Città di Lugano e con il supporto del Cantone, tre giornate ticinesi al Padiglione Svizzero. Il progetto “Green power from Southern Switzerland” prevedeva un programma volto a sottolineare l’importanza delle green energy per la nostra regione.
La Cc-Ti accoglie regolarmente in Ticino diverse delegazioni kazake. Nel febbraio 2017, ha ricevuto l’Ambasciatrice kazaka a Berna, Zhanar Aitzhanova, giunta per la prima volta nel nostro Cantone dalla sua entrata in carica. Nell’ottobre 2017 è stata la volta di una delegazione della Regione di Almaty, guidata dal Governatore della regione, Amandyk Batalov. Durante gli incontri organizzati per la delegazione si è potuto percepire un grande interesse da parte kazaka, come da parte ticinese, a promuovere gli scambi tra le due regioni. La Cc-Ti ha quindi deciso di sfruttare i buoni rapporti che si sono creati organizzando una missione nella Regione di Almaty dal 13 al 18 maggio 2018, più precisamente nella città di Taldykorgan, capoluogo della regione, che si trova a ca. 260 km da Almaty, centro economico del Paese. Il programma comprenderà 1 giorno ad Almaty, 2 giorni a Taldykorgan e, per chi lo volesse, 2 giorni ad Astana. Si tratterà di una missione multisettoriale, con un programma adattato e personalizzato a seconda della tipologia e delle aspettative delle aziende partecipanti.
Per le aziende che lo desiderano verranno, inoltre, organizzati degli incontri B2B con potenziali partner locali, accuratamente selezionati da Switzerland Global Enterprise (S-GE). Le aziende interessate verranno contattate da Monica Zurfluh, responsabile di S-GE per la Svizzera italiana, al fine di definire i profili delle aziende da incontrare.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Chiara Crivelli, International Desk,
crivelli@cc-ti.ch
Documenti:
Programma della missione economica nella Regione di Almaty
Scheda sui rapporti tra Svizzera e Kazakistan e presentazione della Regione di Almaty
Economia digitale e rinnovamento culturale
/in Comunicazione e mediaL’opinione del Direttore Cc-Ti, Luca Albertoni
La digitalizzazione nelle fabbriche, uffici e servizi è in corso da anni e nonostante le rovinose previsioni dei “tecno-pessimisti”, non ha avuto sinora il previsto impatto devastante sul mercato del lavoro. La perdita d’impieghi dovuta, in particolare, all’automazione, ai processi di ristrutturazione aziendale è stata largamente compensata dalla creazione di nuove tipologie di occupazioni. Innegabilmente il fenomeno va osservato con attenzione, non sottovalutando gli eventuali risvolti negativi, ma non dimenticando che la digitalizzazione permette il ritorno in Svizzera di molte fasi produttive, oggi all’estero. Anche per questo, vi sono fondati motivi di ritenere che il saldo generale dell’occupazione resterà positivo.
Dal 2000 ad oggi in Svizzera si è registrato, infatti, un aumento del 23% dei posti di lavoro.
Significativo l’ultimo report dell’Adecco Swiss job market index, secondo cui in questo trimestre invernale gli annunci dei posti vacanti delle aziende sono aumentati del 75% per il ramo delle tecnologie informatiche. Anche il proliferare del lavoro “atipico”, è rimasto un fenomeno marginale, se si pensa che nel 2016 il 91% dei rapporti di impiego nel nostro Paese era a tempo indeterminato. Ugualmente, nel nostro Cantone, come dimostrato dalla nostra recente inchiesta congiunturale, le forme di lavoro considerate più precarie restano una percentuale ridotta e perfettamente in linea con i dati svizzeri. Certo oggi stiamo vivendo una fase di transizione, per la quale è difficile fare previsioni precise su quanto avverrà nei prossimi anni.
Siamo agli inizi di una rivoluzione epocale che durerà per molto tempo. Le tendenze attuali indicano chiaramente una modifica profonda dei modelli di business e quindi, inevitabilmente, di molte forme di lavoro. Questo non significa solo valenze negative o precarizzazione generalizzata. La rivoluzione digitale e le profonde trasformazioni del sistema economico vanno però affrontate non solo dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica. Se si vuole che tutti ne beneficino, è necessaria una corrispondente innovazione di carattere istituzionale, politico e culturale.
Serve, insomma, una visione di sistema orientata verso un futuro che comprenda molti risvolti che oggi sono ancora visti in maniera separata. Ad esempio la legislazione sul lavoro non può più essere scissa dalle considerazioni sulle assicurazioni sociali, visto che oggi molti lavoratori giovani prediligono avere più impieghi diversi, con evidenti conseguenze sulle questioni previdenziali. Del resto uno dei fenomeni che tutti constatiamo è l’assottigliamento del confine tra la vita lavorativa e quella privata, che dimostra la necessità di ripensare non solo il ruolo delle aziende ma anche quello di tutte le persone coinvolte nella vita sociale. Anche la distinzione tra dipendente e indipendente non sarà più così netta e dovrà essere rimessa in discussione
Questa metamorfosi del mondo del lavoro sta già mettendo a dura prova gli attuali schemi normativi. Sarebbe un errore capitale negare questa realtà arroccandosi su posizioni eccessivamente conservatrici. Ciò non significa, ovviamente, avallare l’illegalità o tagliare brutalmente i diritti ormai acquisti, ma è assolutamente indispensabile dare seguito alle nuove realtà e non subirle. Alla luce di tutto ciò, sono dell’avviso che Economia, Sindacati e Stato debbano lavorare insieme, al fine di trovare le soluzioni che permettano alla Svizzera e al Ticino di rimanere competitivi nell’interesse generale.
Si parlerà di cyber security e più in generale di digitalizzazione con l’evento “Cloud, big data e cyber security“, organizzato dalla Cc-Ti il prossimo 24 maggio. Segnatevi l’appuntamento in agenda. A breve seguiranno maggiori dettagli sul programma!
Inoltre ritrovate un’interessante articolo sul tema della cyber intelligence.
Ore supplementari e vacanze: rimettere il contatore a zero
/in Diritto, TematicheAccumuli di ore straordinarie, problemi di salute, ferie non godute o problemi organizzativi interni, …
Il nuovo anno è l’occasione perfetta per resettare i contatori.
Ore supplementari
Una volta fermati i contatori, il datore di lavoro si occuperà di compensare le ore di straordinario che non sono ancora state regolate.
Il Codice delle obbligazioni prescrive che il risarcimento deve essere fatto entro un periodo ragionevole.
Secondo il Tribunale federale un termine di 16 mesi è ritenuto adatto.
Tuttavia, per evitare l’accumulo di innumerevoli ore, è consigliabile compensare gli straordinari, al massimo, durante l’anno successivo.
Le ore che non vengono compensate in questo lasso di tempo non sono, comunque, da ritenersi perse. Il diritto al risarcimento è un obbligo imperativo a cui il dipendente non deve e non può rinunciare. Questa compensazione per gli straordinari può essere sempre richiesta per un periodo di 5 anni dal completamento di questi orari.
Il dipendente non può quindi rinunciare al risarcimento per gli straordinari che ha già completato.
E’ da notare che alcuni dipendenti potrebbero rinunciare anticipatamente al risarcimento delle ore supplementari future. Il datore di lavoro deve, comunque, continuare a registrare diligentemente la durata del loro orario di lavoro e la possibilità del risarcimento deve restare garantita.
Vacanze
Secondo il legislatore, lo scopo delle vacanze è di consentire al dipendente di rilassarsi, riacquistare il suo equilibrio ed espandere le sue conoscenze. In altre parole la pausa dal lavoro deve essere riposante e rigenerante.
Pertanto, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze devono essere prese in natura durante l’anno di servizio corrispondente.
Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro, durante l’anno, in modo da consentire al proprio collaboratore di usufruire delle ferie durante questo periodo.
Se il datore di lavoro non concede le vacanze in tempo utile, il diritto alle ferie del dipendente diventa cumulativo di anno in anno.
Una eventuale clausola nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale che prevede che le ferie non godute siano perse, è da ritenersi nulla.
Per reimpostare i contatori a zero, il datore di lavoro menzionerà nel regolamento d’impresa che il saldo del diritto alle ferie dell’anno precedente deve essere goduto entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Se il dipendente non prende la sua vacanza entro la data indicata, il datore di lavoro stabilirà un’ulteriore scadenza definitiva al suo posto.
Il collaboratore che, ancora una volta, non usufruirà delle proprie vacanze, vedrà la data della sua vacanza imposta dal suo datore di lavoro.
Al fine di evitare tali situazioni, il datore di lavoro previdente pianificherà le vacanze dei suoi dipendenti all’inizio dell’anno.
Scoprite i nostri corsi sulla tematica del Diritto del lavoro, essi si svolgeranno prossimamente presso la nostra sede a Lugano:
• 7 marzo – La valutazione del periodo di prova
• 8 marzo – La gestione delle assenze
• 12 marzo – Diritto del lavoro: le vacanze
• 26 marzo – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8 maggio – Diritto del lavoro: la disdetta
Altre informazioni utili inerenti il diritto del lavoro?
Il Servizio Giuridico della Cc-Ti è a disposizione degli associati.
Cyber Intelligence, strumento di difesa costante
/in Digitalizzazione, TematicheTesto a cura di Carlo Del Bo
Ammettiamolo tranquillamente tutti noi abbiamo fatto attività di “intelligence” in Internet cercando di scoprire e analizzare prima degli altri un profilo di una persona o una notizia un po’ strana. I social media rappresentano una prima miniera di informazioni utili da passare al setaccio e individuare notizie e scoop. La curiosità fa parte della nostra sfera privata. In un contesto professionale, l’Intelligence esiste da ben prima dell’avvento del web ed è una disciplina militare che utilizza vari approcci di raccolta ed analisi dei dati / informazioni /orientamenti per consentire di studiare nuove contromisure di difesa e in ambito di cyber questo significa implementare nuove strategie di difesa nei confronti di chi – per diverse ragioni – decide di attaccare un’azienda.
Le informazioni sulla rete sono ovunque ma è corretto puntualizzare degli aspetti che rappresentano la spartizione tra i mondi “in chiaro” e quelli “oscuri”. Il Web superficiale ovvero surface web rappresenta tutto ciò che può essere indicizzato dai motori di ricerca tradizionali quali Google, Bing, Yahoo o DuckDuck e credo che tutti lo conosciamo bene. Il Deepweb invece non è indicizzato dai motori di ricerca convenzionali e si posso trovare informazioni quali forum privati, testi di mail, chat, documenti legali, intranet aziendali, report scientifici e tanto ancora.
Esiste una terza dimensione definita come un sottoinsieme del Deep Web chiamata Darkweb accessibile solo tramite alcuni programmi particolari e cifrati. Qui si può trovare qualsiasi prodotto possa venire in mente come ad esempio un hacker su commissione. Si calcola che appena il 5% dei contenuti disponibili sul web siano indicizzati dai motori di ricerca il resto lo si trova nel Deep e nel Dark Web.
La cyber Intelligence ha lo scopo di individuare, monitorare ed analizzare tutte le informazioni e i dati che si annidano nelle tre diverse aree della rete.
Gruppo Sicurezza – tramite il proprio SOC in Ticino – fornisce ai clienti un servizio costante di warning targettizzati quali le vulnerabilità più recenti, i “sentiment” negativi, le tipologie di frodi e altre tipologie di minacce interne o esterne che vengono pre-concordati in base alle priorità del cliente.
La Cyber Intelligence è di ausilio anche alla nuova normativa GDPR per ricercare in rete i dati personali che possono essere stati sottratti alle aziende tramite un data breach o un atto doloso di un dipendente.
Carlo Del Bo, Executive Advisor
Gruppo Sicurezza SA
Via Cantonale 20
6942 Savosa
Tel. +41 91 935 90 50
Fax +41 91 935 90 59
www.grupposicurezza.ch
Si parlerà di cyber security e più in generale di digitalizzazione con l’evento “Cloud, big data e cyber security“, organizzato dalla Cc-Ti il prossimo 24 maggio. Segnatevi l’appuntamento in agenda. A breve seguiranno maggiori dettagli sul programma!
Inoltre, riscoprite tutti gli articoli e le diverse attività che la Cc-Ti ha portato avanti nell’ultimo periodo sul tema:
• Dossier tematico e presa di posizione Cc-Ti sull’argomento
• Resoconto dell’evento del 2017: L’economia del futuro è digitale
• Articolo – Il fiume della digitalizzazione scorre libero e vigoroso in Svizzera
• Resoconto dell’evento del 2017: I nuovi modelli di business che si impongono con la digitalizzazione
• Articolo – Logistica distributiva: la digitalizzazione quale motore dell’innovazione
• Articolo – La digitalizzazione nelle strategie di marketing
• Articolo – Il Ticino è sempre più digitale (partecipazione del Direttore Cc-Ti alla Swisscom Dialogarena 2017)
• Articolo – “Pensare come un Hacker”? Il Direttore della Cc-Ti tra i relatori di un evento sul tema
• Risultati dell’inchiesta sul rischio cyber promossa da Cc-Ti, Supsi e InTheCyber SA – 11.2017
• Articolo – Attacchi cyber: continua la sensibilizzazione sul tema
Proposta di riforma del sistema IVA UE 1.1.2019
/in Finanza, TematicheTesto a cura di Bernardo Lamoni
Misure a breve
La Commissione Europea ha varato in data 4 ottobre 2017 la proposta di un’importante riforma dell’IVA riguardante i fondamenti giuridici del sistema definitivo per gli scambi intracomunitari B2B che sarà seguita nel 2018 da un’ulteriore proposta di disposizioni tecniche di dettaglio (COM (2017) 569 final). Il relativo piano di azione prevede anche che entro il 2022 siano proposti provvedimenti di attuazione che serviranno come base per gli sviluppi informatici per il funzionamento del nuovo sistema (COM (2017) 566 final). Il processo sarà quindi lungo e assai complesso. La proposta del 4 ottobre 2017 include inoltre quattro misure attuabili al 1° gennaio 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm). Queste sono state esplicitamente richieste dagli Stati dell’Unione Europea (UE) per migliorare il funzionamento pratico di talune questioni spinose, in attesa dell’approvazione e attuazione del regime definitivo. E’ inoltre introdotto il nuovo status di “Soggetto passivo certificato “ai fini dell’IVA.
1. Misura: Numero identificazione IVA ed elenchi riepilogativi
Gli Stati UE hanno chiesto che nella direttiva IVA sia incluso l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA nello Stato UE di destinazione della merce, dove ha luogo l’acquisto intracomunitario. Ciò rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare l’esenzione IVA alla sua cessione nello Stato UE di partenza della spedizione. Ciò sistemerebbe la situazione attuale, dove, stando all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea il numero di identificazione IVA dell’acquirente rappresenta un mero requisito formale per l’esenzione ad IVA della cessione intracomunitaria. In quest’ambito viene pure rafforzata l’importanza degli elenchi riepilogativi. L’attuale regime IVA prevede l’obbligo del fornitore di presentare tali elenchi alle autorità fiscali del paese di partenza della merce, le quali trasmettono gli stessi alle autorità di destinazione della spedizione, permettendo verifiche incrociate nei confronti degli acquirenti in relazione al loro obbligo di dichiarazione del relativo acquisto intracomunitario. Attualmente tuttavia, il mancato inoltro degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni, senza tuttavia causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie. Le modifiche alla direttiva IVA prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie.
2. Misura: Regime di “Call-off stock”, semplificazioni e armonizzazioni
Nel regime di “Call-off stock” il fornitore di uno Stato UE trasferisce merce ad un acquirente noto, operante in un altro Stato UE, senza ancora trasferirne la proprietà. In un primo momento, il fornitore deterrà quindi merci proprie presso gli stabilimenti dell’acquirente. L’acquirente a sua volta avrà il diritto di prelevare i beni secondo i propri fabbisogni d’impresa.
Le attuali normative comunitarie prevedono i seguenti eventi rilevanti ai fini dell’IVA.
Il cedente deve quindi identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente sia per dichiarare il trasferimento dei suoi beni presso gli stabilimenti dell’acquirente, sia per dichiarare la successiva cessione nazionale.
Va riconosciuto che nel corso degli anni alcuni Stati UE hanno sviluppato misure di semplificazione personalizzate attuabili tuttavia solamente se “sincronizzabili” con le normative dello Stato UE in cui opera la controparte commerciale. La soluzione ora proposta nel regime di “Call-off stock”, consiste in un’unica operazione rilevante ai fini IVA che qualifica come cessione intracomunitaria, differita al momento del prelevamento della merce da parte dell’acquirente. Il semplice trasferimento intracomunitario del bene non rileverà più ai fini dell’IVA e il cedente non dovrà identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente. Attenzione: questa misura sarà applicabile unicamente se cedente e acquirente dispongono dello status di “soggetti passivi certificati”.
Non sono previsti al momento interventi sulle rimanenti disposizioni, che rimarrebbero quindi applicabili agli operatori non qualificabili come soggetti passivi certificati.
3. Misura: Semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le operazioni a catena
Le operazioni a catena rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce le quali sono trasferite da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Il nuovo articolo 138 bis della Direttiva 2006/122/CE stabilisce i criteri che determinano la cessione intracomunitaria, quando il trasporto è effettuato dal fornitore intermedio e quando il primo fornitore e quello intermedio qualificano come soggetti passivi certificati. In sintesi, nell’ambito di un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C)
la cessione tra A e B sarà la cessione intracomunitaria. Mentre qualora una sola delle condizioni dovesse essere insoddisfatta, la cessione intracomunitaria sarà quella successiva tra B e C. Le operazioni a catena tra quattro e più operatori assai frequenti ad esempio nel trading delle materie prime ne sono escluse.
4. Misura: La prova della cessione comunitaria
Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali. La proposta riguarda solamente i “soggetti passivi certificati” i quali potranno dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria se in possesso di due documenti non contradditori contemplati in un apposito elenco (Bozza Art 45bis, cpv 3, Reg. UE n. 282/2011). In esso sono previsti ad esempio i documenti di trasporto, la lettera CMR (firmata!), i documenti bancari riguardanti il pagamento del trasporto, la corrispondenza commerciale, la dichiarazione IVA dell’acquirente, oppure la conferma di ricezione delle merci (In tale conferma dovrebbe rientrare la “Certificate of Entry” prevista dalla LIVA germanica).
5. Il soggetto passivo certificato
L’attuale normativa comunitaria non effettua alcuna distinzione tra operatori affidabili e meno affidabili per quanto riguarda la corretta applicazione della normativa IVA. La concessione di questo status dovrebbe consentire di identificare gli operatori affidabili i quali beneficeranno delle semplificazioni summenzionate. Per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, l’operatore dovrà provare cumulativamente:
Tutti i requisiti si considerano soddisfatti se il richiedente detiene già lo status di operatore economico autorizzato ai fini doganali. La domanda di ottenimento dello status di soggetto passivo certificato dovrà essere inoltrata alle autorità fiscali dello Stato UE dove l’operatore ha la sede della sua attività economica oppure dove è ubicata la stabile organizzazione di un operatore la cui sede dell’attività economica è stabilita in Stati non UE. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato UE è riconosciuto dagli altri Stati UE (Bozza Art 13bis Dir 2006/112/CE. Sono esclusi alcuni regimi come ad es. franchigie per piccole imprese, regime forfettario produttori agricoli, oppure i soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi a titolo occasionale). La verifica se un soggetto passivo risulta certificato potrà essere effettuata online (VIES) in contemporanea alla verifica della validità della sua partita IVA.
È prematuro prevedere se e come ciò possa concretizzarsi per un’azienda svizzera che effettua cessioni di merci nel territorio comunitario dell’Unione Europea senza una stabile organizzazione. In ogni caso gli operatori comunitari/non comunitari non certificati dovrebbero poter continuare come sinora ad effettuare le cessioni convivendo con le attuali normative e le attuali incertezze riscontrabili in particolar modo nelle operazioni a catena.
MA Università Zurigo Business and Economics,
Fiduciario commercialista,
Via Bosia 13, 6900 Paradiso,
bernardo.lamoni@lbatax.ch, Tel. +41 91 967 49 24
Interessati ad avere maggiori dettagli sul tema? La Cc-Ti è sempre a disposizione per rispondere alle domande dei propri associati, grazie alle sue consulenze, anche sul tema della fiscalità nell’UE.
Contattateci! info@cc-ti.ch, Tel. +41 91 911 51 11
Scoprite anche i corsi di formazione puntuale che erogheremo sul tema fiscalità/IVA:
• 26.3 – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
• 8.10 – L’IVA all’importazione dal punto di vista doganale
Rileggete anche alcuni articoli, che abbiamo pubblicato sul nostro sito web, sul tema IVA/fisco/fiscalità:
• IVA: importanti aggiornamenti dal 1° gennaio 2018
• Imprese familiari, un patrimonio da valorizzare
• Riforma fiscale fra fantasie e realtà
• Alla ricerca del consenso
• Una riforma inevitabile ed equa
La Cc-Ti rinnova il proprio impegno verso la formazione professionale
/in Comunicazione e mediaVi proponiamo una breve intervista apparsa lunedì 26 febbraio sul settimanale Azione, dove, il Direttore della Cc-Ti, Luca Albertoni, si esprime sul rinnovato impegno che la Cc-Ti ha confermato verso la manifestazione Espoprofessioni, in partenza proprio il 5 marzo prossimo presso il Padiglione Conza di Lugano.
Da molti anni la Cc-Ti ha un proprio rappresentante in seno ad Espoprofessioni. Questo impegno si traduce nella presenza di Lisa Pantini, Responsabile delle relazioni con i soci, nel Comitato organizzatore, per un sostegno fattivo alla formazione professionale di base e continua.
La Cc-Ti pone molta attenzione verso la formazione, con dei corsi puntuali, una Scuola manageriale, ma anche e soprattutto attraverso un costante sostegno alle associazioni di categoria affiliate, che si occupano settorialmente di formazione professionale.
Nell’intervista, oltre a Luca Albertoni, si esprime anche Claudia Sassi, Direttrice aggiunta della Divisione della formazione professionale e Vice presidente del comitato organizzatore di Espoprofessioni.
Leggete l’intervista “Una finestra sul mondo del lavoro“
Egitto: un Paese dalle molte potenzialità
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Eventi PaeseNell’ambito degli eventi di approfondimento sui Paesi organizzati dalla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti), in collaborazione con Switzerland Global Enterprise, Cippà Trasporti SA, Credit Suisse, CRIF e Euler Hermes, si è svolto lunedì 26 febbraio il business lunch dedicato all’Egitto.
Da sinistra: Gaetano Loprieno, Emanuela Falcone, Giuseppe Rachele, Valentina Rossi e Suhail El Obeid
Gli eventi Paese del 2018 organizzati dal Servizio Export della Cc-Ti hanno preso avvio con l’appuntamento dedicato all’Egitto che si è tenuto lo scorso 26 febbraio e che ha attirato numerose aziende a partecipare al business lunch per scoprire le opportunità di questo Paese. Valentina Rossi, Responsabile del Servizio Export Cc-Ti, ha aperto l’evento ringraziando innanzitutto gli sponsor-Export: Switzerland Global Enteprise (S-GE), Cippà Trasporti, CRIF, Credit Suisse, Euler Hermes e TiTraduce.
Davanti a una quarantina di interessati si sono poi succedute le diverse ed interessanti relazioni, che hanno messo in luce opportunità e sfide che l’Egitto presenta per le aziende elvetiche e ticinesi.
Concrete opportunità per fare business in Egitto
Suhail El Obeid, Senior Consultant Africa, Middle East, Iran & Turkey di Switzerland Global Enterprise (S-GE) ha inaugurato il giro delle presentazioni offrendo un’importante panoramica sulla situazione macroeconomica egiziana. L’Egitto è uno Stato con una vasta superficie, di cui sono il 5% risulta coltivato (ossia la parte nei pressi del fiume Nilo). Con una popolazione di oltre 90 milioni di abitanti, ed un tasso di crescita della stessa pari al 1.3%, il Paese arabo ha un PIL pro capite di 3685 USD. L’inflazione si attesta al 21.3% e la crescita del PIL reale al 4.3%.
La Svizzera figura all’ottavo posto quale Nazione importatrice verso l’Egitto, e rispettivamente, al 5° posto per le esportazioni che si attestano a 832 milioni di dollari (dato del 2016). Si stima che la Confederazione Elvetica sia il 12° investitore in Egitto. Suhail El Obeid ha inoltre messo in luce, attraverso alcuni indici, il posizionamento dell’Egitto a livello internazionale, spiegando come il Governo stia attuando delle misure per migliorare alcuni aspetti rilevanti come la comunicazione, l’accesso ad Internet da parte della popolazione, l’abbassamento del tasso di disoccupazione, ecc. “Le opportunità per le aziende svizzere – ha sottolineato El Obeid – si riscontrano soprattutto nei settori della logistica, delle costruzioni e delle infrastrutture nonché dell’industria manifatturiera”.
Difficoltà nel reperire le informazioni commerciali
“Valutare le aziende in Egitto: dalla disponibilità dei dati alle informazioni commerciali” era il titolo dell’intervento di Emanuela Falcone, Strategic Marketing Coordinator di CRIF, che ha esposto in modo molto completo il sistema delle imprese egiziane (si stima vi siano complessivamente circa 5 milioni di aziende, di cui registrate circa 3.5). Falcone ha inoltre fornito una dettagliata descrizione delle principali forme giuridiche aziendali e della reale difficoltà nel reperire informazioni aggiornate sulle aziende attive in loco.
Via nave o via aerea: l’Egitto a portata di spedizione
Infine sono intervenuti Giuseppe Rachele (Resp. Trasporti eccezionali) e Gaetano Loprieno (Resp. ufficio Commerciale) di Cippà Trasporti SA, che hanno esposto alla platea gli aspetti logistici di una spedizione in Egitto. “A cosa occorre prestare attenzione?” hanno chiesto ai presenti, interessati a capire come comportarsi con un partner egiziano. Gli esperti di Cippà Trasporti hanno evidenziato come occorra innanzitutto decidere il tipo di spedizione che si desidera effettuare, quale vettore utilizzare (aereo o via nave?) e di conseguenza, quali costi si è disposti a supportare. Inoltre, Rachele e Loprieno non hanno dimenticato l’importanza dei documenti doganali che devono essere conformi per poter esportare correttamente in Egitto, come ad esempio i certificati di circolazione merci Eur1 – nel caso si desideri e si possa sfruttare l’accordo di libero scambio – oppure i certificati d’origine.
Tutti i relatori intervenuti concordano sul fatto che trovare un partner affidabile in Egitto sia uno dei passi principali da intraprendere per fare affari, così come affidarsi a specialisti per consigli e consulenze.
Al termine degli interventi Valentina Rossi, Responsabile del Servizio Export Cc-Ti, ha colto l’occasione per ricordare i prossimi appuntamenti in ambito export – in particolare la “Giornata dell’Export” il 26 aprile e l’evento Paese sulla Cina in programma il 7 giugno), prima di lasciare i partecipanti ad un informale business lunch, durante il quale si sono potute stringere nuove relazioni d’affari.
In occasione dell’Evento Paese dedicato all’Egitto, alcune impressioni dei relatori che sono intervenuti durante il business lunch.
Nell’intervista all’esperto Hazem Basuny, collaboratore di Titraduce, i consigli principali di Business Etiquette per fare affari in Egitto.
Sponsor export
Le presentazioni:
Macroeconomic Outlook & Business opportunities EGYPT: BASIC INFORMATION, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SWISS SMES
Suhail El Obeid, Senior Consultant Africa, Middle East, Iran & Turkey, Switzerland Global Enterprise
Valutare le aziende in Egitto: dalla disponibilità dei dati alle Informazioni Commerciali
Emanuela Falcone, Strategic Marketing Coordinator, CRIF
Quale logistica per l’Egitto?
Giuseppe Rachele (Resp. Trasporti eccezionali) e Gaetano Loprieno (Resp. ufficio Commerciale), Cippà Trasporti SA
Formulario di valutazione
La invitiamo ad aiutarci nella valutazione dell’evento, compilando un breve questionario.
Il suo contributo ci permetterà di determinare come migliorare la nostra offerta futura.
Opportunità sportstech per PMI svizzere innovative e startup in UK e Irlanda
/in Internazionale, TematicheLʼindustria della tecnologia sportiva nel Regno Unito e in Irlanda sta crescendo a un ritmo sfrenato. La tecnologia e lʼinnovazione sono sempre stati fattori trainanti in particolare in campi industriali dove una frazione di secondo decreta il successo o il fallimento, ovvero i vincitori e i perdenti.
Lʼindustria dello sport è cambiata radicalmente negli scorsi anni. La tecnologia nello sport non è più qualcosa che è consigliato avere, bensì rappresenta un must per le prestazioni e un motore di rendita per lʼintero ecosistema sportivo.
Questo ecosistema è più ricercato di quanto sembri. Le aziende SportsTech devono valutare cinque potenziali gruppi target con fattori scatenanti distinti per adottare innovazioni: lʼatleta e il suo team, il club o la lega, lo sponsor, i media/broadcaster e il tifoso, che talvolta pratica sport a livello amatoriale.
Nel complesso, secondo le ultime stime del mercato, lʼintera industria globale dello sport genera, ogni anno, entrate pari a circa 700 miliardi di dollari USA. Inoltre, per le startup/scale up che mirano ad aumentare lʼinteresse degli investitori, dovrebbero prendere seriamente in considerazione di aggiungere un angolo SportsTech nel loro business: oltre 5 miliardi di dollari USA sono stati investiti in tecnologie sportive su scala globale tra il 2014 e il 2016.
Lʼecosistema della tecnologica dello sport
Nel settore chiave SportsTech vi sono le seguenti tendenze:
Media
Lʼaccesso a piattaforme multiple permette agli utenti di praticare illimitatamente il loro sport preferito tramite diversi strumenti notte e giorno. Le piattaforme stanno colmando il divario tra…
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Falsa agenzia di collocamento che utilizza il nome della Cc-Ti
/in Comunicazione e mediaLa Cc-Ti segnala che è in atto una truffa che sta prendendo sempre più piede in questi giorni. Vengono offerti inesistenti posti di lavoro in Svizzera, facendo riferimento a un nostro Ufficio di collocamento (la Camera di commercio del Cantone Ticino NON offre questo tipo di servizio).
Rendiamo attenti tutti coloro che leggendo questi annunci vengono invitati a inviare i propri dati personali (documento d’identità, codice fiscale, banca d’appoggio,…), a telefonare (inutilmente e costosamente) a numeri di call center esteri, a perdere tempo con messaggi e-mail a indirizzi sempre diversi e poco chiari, a versare caparre (mai più restituibili).
NON date seguito a questi annunci senza aver verificato attentamente la fonte! Le autorità competenti di Polizia sono state avvisate e si stanno occupandosi del caso.
Vi riconfermiamo che questi annunci e queste persone NON hanno alcun legame con la Camera di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti).
Grazie,
il Team Cc-Ti
Eventuali abusi possono essere segnalati a: info@cc-ti.ch
Nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR): toccate anche le aziende svizzere
/in Internazionale, TematicheIl Regolamento europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) intende rafforzare e rendere più omogenea la tutela dei dati di carattere personale dei cittadini europei, attuando una serie di misure volte a favorire più trasparenza nella gestione di tali dati e a garantire ai cittadini europei un maggiore controllo sul loro utilizzo. Il GDPR entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e sarà direttamente applicabile a tutti gli attori attivi sul territorio dell’Unione europea (UE), ovvero a tutte le imprese che offrono beni o prestazioni di servizi a persone nell’UE (ad esempio tramite il proprio sito di e-commerce o altre piattaforme di vendita online) oppure alle imprese che analizzano il comportamento di queste persone. La portata di tale regolamento è ampia e riguarda anche le aziende non europee che elaborano/trattano dati di cittadini europei (art. 3), tra cui anche le aziende svizzere. Il GDPR non va preso alla leggera: in caso di sua violazione sono infatti previste sanzioni che possono arrivare sino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale.
Maggiori diritti per i cittadini
Grazie al nuovo regolamento, i cittadini europei hanno maggiori diritti: innanzitutto devono essere informati in modo preciso, trasparente, completo e semplice sul trattamento previsto per i loro dati, in particolar modo nel caso di informazioni destinate ai minori (artt. 11-14). Essi hanno inoltre diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e di avere accesso a tali dati nonché ad eventuali informazioni complementari (diritto di accesso, art. 15), possono altresì chiedere rettifiche o completamento dei dati (art. 16) nonché la loro cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17). In determinati casi, essi possono ottenere una limitazione di trattamento dei loro dati personali (art. 18), nel qual caso questi ultimi possono essere conservati ma non possono più essere adoperati per ulteriori operazioni. Inoltre, ogni rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati deve essere notificata a chi li sta utilizzando (art. 19). I diretti interessati hanno il diritto di ricevere i loro dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri operatori (diritto alla portabilità dei dati, art. 20). In qualsiasi momento, essi possono opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, anche per finalità di marketing diretto (art. 21) e hanno il diritto di non essere sottoposti a processo decisionale automatizzato (art. 22), ivi compresa la profilazione. Infine, ma non meno importante, hanno il diritto ad essere informati in caso di violazione dei loro dati personali (art. 34).
I cittadini hanno il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e di avere accesso a tali dati nonché ad eventuali informazioni complementari.
Il ruolo proattivo delle aziende
Dal canto loro, le aziende che operano con dati di cittadini europei, e sono titolari o responsabili del trattamento di tali dati, oltre agli accresciuti obblighi in materia di trasparenza e di informazione di cui sopra e a dover ottenere il loro consenso espresso alla raccolta e al trattamento dei dati (artt. 6-8), hanno ora anche un ruolo più proattivo e degli obblighi più pregnanti, finalizzati non soltanto al rispetto formale delle regole, ma anche all’adozione di misure tecniche e organizzative che garantiscano sia la protezione dei dati (incluse la pseudonimizzazione e la minimizzazione) sin dal momento della progettazione (privacy by design, art. 25) sia l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default, art. 25). Salvo eccezioni (ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti, ma solo se non effettuano trattamenti che possano presentare un rischio per gli interessati), le aziende devono anche tenere un registro delle operazioni di trattamento (i cui contenuti sono elencati all’art. 30). Le misure tecniche e organizzative a protezione dei dati devono essere adeguate (art. 32) e volte a garantire che eventuali lacune nella sicurezza vengano scoperte immediatamente e che, in caso di violazione, esse vengano notificate entro 72 ore sia alle autorità di controllo competenti (in Svizzera: l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) sia al diretto interessato (data breach, artt. 33-34). Laddove il trattamento dei dati possa presumibilmente presentare un rischio elevato, le aziende devono dapprima effettuare una valutazione dei rischi (valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, art. 35). In caso di attività di monitoraggio regolare, sistematica e su larga scala oppure in caso di trattamento su larga scala di dati sensibili (artt.- 37-39) le aziende sono obbligate a dotarsi di un responsabile della protezione dei dati (RPD o anche Data Protection Officer, DPO), scegliendo se formare del personale internamente oppure rivolgersi ad agenzie esterne. Le aziende titolari o responsabili del trattamento che non sono stabilite nell’UE, ma comunque soggette al GDPR, devono nominare un rappresentante nell’UE (art. 27). La mancata nomina di tale rappresentante comporta una multa fino a 10 milioni di euro (art 27 e art. 83 par. 4).
Le aziende titolari o responsabili del trattamento che non sono stabilite nell’UE, ma comunque soggette al GDPR,
devono nominare un rappresentante nell’UE. La mancata nomina di tale rappresentante comporta
una multa fino a 10 milioni di euro.
E la Svizzera come si adatta?
Anche la Confederazione si sta muovendo di pari passo con il nuovo regolamento europeo GDPR. È infatti attualmente in corso la revisione della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) per renderla compatibile con il diritto UE. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale desidera tuttavia che la revisione avvenga per tappe. Si dovranno dapprima effettuare i necessari adeguamenti al diritto europeo e, successivamente, si potrà procedere alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati. Dal fronte svizzero bisognerà quindi attendere l’esito dell’iter politico, che richiederà ancora parecchio tempo.
Disclaimer: questo articolo ha unicamente scopo informativo e non può in nessun caso essere considerata parere legale o consulenza professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da errori od omissioni.
Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti
Il servizio Export della Cc-Ti e S-GE sono a vostra disposizione per consulenze
in ambito di esportazioni.
Interessati ad approfondire l’argomento? Vi aspettiamo al Networking business breakfast:
“Anche le nostre aziende devono adattarsi al nuovo GDPR”
che si terrà lunedì 9 aprile alle ore 8.00 presso la Cc-Ti