Il Presidente Trump ha disposto la sospensione, fino al 9 luglio 2025, dell’applicazione dei dazi reciproci differenziati. In questo periodo, per la maggior parte dei Paesi si applicherà l’aliquota iniziale del 10%.Restano soggetti a disposizioni specifiche la Cina, i prodotti coperti dall’accordo USMCA, nonché veicoli e componenti automobilistici. A partire dal 4 giugno 2025, il dazio su acciaio, alluminio e prodotti derivati è stato innalzato al 50%.
Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Alla Cina continuano ad applicarsi condizioni differenziate rispetto agli altri partner commerciali. Le automobili e i componenti auto restano soggetti a un dazio del 25%. Per acciaio, alluminio e relativi derivati, a partire dal 4 giugno 2025 è in vigore un’aliquota del 50%. Di seguito, le informazioni principali.
Dazi reciproci
Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato le istruzioni operative # 64680374sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti istruzioni operative # 64649265 .
Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.
I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).
La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.
Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.
Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. La CBP ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.
Le spedizioni di valore inferiore a $800 possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong (v. sotto). Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a $800), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Cumulabilità dei dazi aggiuntivi
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025*** L’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate (automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico), laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA, è stato modificato dal Proclama presidenziale del 3 giugno 2025. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP. ***FINE AGGIORNAMENTO***
SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati
***AGGIORNAMENTI DEL 4 E DEL 16 GIUGNO 2025 *** Dal 4 giugno 2026 gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 50% imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980, 10895, 10896 (modificato il 16 giugno 2026) e da ultimo nel Proclama del 3 giugno 2025. Il dazio del 50% si applica alla maggior parte dei Paesi, ad eccezione del Regno Unito, che mantiene l’aliquota del 25% fino al 9 luglio e della Russia, il cui alluminio russo è ora soggetto a un dazio del 200%. Il nuovo Proclama presidenziale introduce altresì una nuova regola di valutazione doganale: il contenuto in acciaio/alluminio deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci. Le regole di applicazione cumulativa dei dazi sono state aggiornate: occorre prestare attenzione a sovrapposizioni, esclusioni nonché a nuove priorità d’imposizione. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP. Per informazioni sulle categorie merceologiche toccate e sulla dichiarazione dei Paesi di fusione e colata si rinvia all’articolo USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (16.06.2025). ***FINE AGGIORNAMENTO***
SPECIALE: Automobili e componenti auto
Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti. Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)
SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari
L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato unMemorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.
SPECIALE: Cina
Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Tramite l’Executive Order 14298 del 12 maggio, gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl resta in vigore. Anche le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA – che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti – rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)
Va inoltre sottolineato che per le importazioni dalla Cina e da Hong Kong con valore inferiore a $800non è più applicabile l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C). Questa revoca, stabilita con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025 e in vigore dal 2 maggio 2025, comporta che tali spedizioni sono soggette a tutti i dazi ordinari, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301 e il dazio aggiuntivo del 20% sul fentanyl.
Con l’Executive Order 14298 del 12 maggio 2025 (articolo 4), il regime tariffario applicabile alle spedizioni di valore inferiore a $800 giunte tramite posta internazionale è stato modificato: l’aliquota ad valorem è stata ridotta dal 120% al 54%, mentre il dazio specifico è stato mantenuto a $100 per articolo, eliminando la precedente previsione di un aumento a $200 a partire dal 1° giugno 2025. Pertanto, il quadro attuale prevede per le spedizioni di piccolo valore dalla Cina e Hong Kong l’applicazione di un dazio ad valorem del 54% sul valore della spedizione oppure, a discrezione del vettore, l’applicazione di un dazio specifico di $100 per articolo (cfr. istruzioni operative della CBP # 65029543). Queste misure sostituiscono integralmente quelle precedenti e resteranno in vigore fino a eventuali ulteriori modifiche normative.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/04/ART25-Trump-2.0.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-16 06:57:002025-06-19 10:02:15Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 16.06.2025)
Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.
Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232. Il 16 giugno, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato la Tariffa Doganale Armonizzata (HTSUS) per includere nuovi prodotti derivati dall’acciaio, soggetti a dazi secondo il Proclama 10896. Tra i prodotti aggiunti figurano frigoriferi-congelatori combinati, asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, fornelli, tritarifiuti e griglie metalliche saldate. Questi articoli sono soggetti a dazi a partire dal 23 giugno 2025, in base alla quantità di acciaio contenuta. L’acciaio di origine statunitense è invece esente dai dazi previsti dalla Sezione 232.
Eccezioni e tariffe specifiche
I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025. Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).
Calcolo su base parziale
Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).
Obblighi di dichiarazione
Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:
fuso primariamente (prima fusione),
fuso secondariamente (da materiale riciclato),
colato (trasformato in forma solida).
*** ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16.06.2025*** A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa. ***FINE AGGIORNAMENTO***
Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:
per i prodotti in acciaio: indicare il Paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
per i derivati: indicare il Paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.
Altre disposizioni
Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback). Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci. Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:
dazi su autoveicoli e componenti: 25%
dazi su acciaio e alluminio: 50%
dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti
Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.
Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-USA-raddoppio-dazi-alu-acciaio.jpg8541280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-16 06:50:002025-06-19 09:59:35USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (aggiornato al 16.06.2025)
Il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.
Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.
La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:
i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti,
le informazioni relative all’impresa distaccataria e al cliente,
la sede di lavoro e la tipologia di attività svolta.
Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.
L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.
A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.
Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-distacco-lavoratori-spagna.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-05 08:00:002025-06-05 10:15:19Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco
La Visione dell’offerta formativa della Cc-Ti: le aziende sono oggi confrontate con un contesto sempre più complesso, in cui è necessario convivere e gestire la diversità, con il rischio conseguente di perdere la memoria storica, la cultura aziendale e il legame con i propri valori, il passato e il territorio.
Missione dell’offerta formativa della Cc-Ti: attraverso la propria offerta formativa, la Cc-Ti intende elaborare e trasmettere strumenti utili alle aziende per affrontare la complessità e la diversità con chiarezza, coerenza ed efficacia, così da mantenere e accrescere il successo economico in modo duraturo. La memoria storica, la cultura e il legame con i valori aziendali – spesso con implicazioni operative – sono considerati elementi decisivi per il successo.
I valori e conseguenti obiettivi dell’offerta formativa Cc-Ti:
Garantire affidabilità e qualità dei contenuti e dell’approccio didattico
Promuovere lo sviluppo dell’autostima e dello spirito d’indipendenza dei partecipanti
Favorire la capacità di elaborare e valutare scenari alternativi
Stimolare l’individuazione di soluzioni concretamente applicabili
Sviluppare competenze nella comunicazione efficace in relazione agli obiettivi e ai contenuti formativi
Da molti anni la Cc-Ti è attiva nell’ambito delle cosiddette formazioni lunghe, ovvero percorsi di studio articolati su più semestri, che conducono, tra gli altri, al conseguimento dell’attestato federale di Specialista della gestione PMI.
Il 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.
Contenuti del 16° pacchetto
Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.
Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.
Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.
Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.
Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).
Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.
Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.
Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.
Contenuti del 17° pacchetto
Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.
Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.
Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.
Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.
Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-nuove-sanzioni-CH-UE-Russia.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-03 06:54:002025-06-04 06:23:56Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti
In un nuovo colpo di scena sul fronte commerciale, il 23 maggio, Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi punitivi del 50% su un’ampia gamma di prodotti provenienti dall’Unione europea, accusando Bruxelles di ostacolare le imprese americane con pratiche commerciali scorrette. L’annuncio, pubblicato su Truth Social, ha immediatamente alimentato le tensioni transatlantiche. Tuttavia, due giorni dopo, lo stesso Trump ha reso noto di aver accolto la richiesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di aver concesso una proroga: i nuovi dazi entreranno in vigore il 9 luglio 2025.
Trump ha motivato la misura con un presunto disavanzo commerciale annuo di oltre 250 miliardi di dollari, attribuito a barriere tariffarie e non tariffarie, una fiscalità penalizzante per le imprese americane, contenziosi giudiziari sfavorevoli e presunte manipolazioni valutarie da parte dell’UE. “Le nostre discussioni non portano a nulla”, ha dichiarato, spiegando che la nuova tariffa – in vigore dal 1° giugno 2025 – si applicherà a tutti i prodotti europei tranne quelli fabbricati sul suolo statunitense. Si tratta di un irrigidimento rispetto alla proposta precedente di un dazio “reciproco” del 20%, formulata ad aprile e poi sospesa (ordini esecutivi 14257 e 14266).
Nel suo messaggio del 25 maggio, sempre via Truth Social, Trump ha poi riferito di aver ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, durante la quale la Presidente della Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle misure. “Ho acconsentito — fino al 9 luglio 2025”, ha scritto. La nuova scadenza coincide con il rinvio già concesso ad aprile per una serie di dazi “reciproci” destinati a numerosi Paesi, tra cui anche l’Unione europea e la Svizzera.
Restano comunque in vigore le misure già adottate. In particolare, i dazi del 25% su acciaio, alluminio e relativi derivati (in vigore dal 12 marzo, proclami 10895 e 10896), quelli sulle auto e camion leggeri (dal 3 aprile) e quelli sui componenti (dal 3 maggio proclama 10908) continuano ad applicarsi a prodotti europei e svizzeri.
Sul fronte europeo, il 14 aprile 2025 la Commissione europea ha adottato due regolamenti: il primo (2025/778) introduceva misure tariffarie su prodotti statunitensi in risposta ai dazi imposti su acciaio e alluminio; il secondo (2025/786) ne sospendeva l’applicazione fino al 14 luglio 2025 per favorire i negoziati.
L’8 maggio 2025, Bruxelles ha poi lanciato una consultazione pubblica su nuove possibili contromisure da applicare su circa 95 miliardi di euro di importazioni USA (carni, pesce, SUV, Boeing, ecc., cfr. elenco) – con scadenza il 10 giugno. L’UE sta valutando anche restrizioni all’export verso gli USA, per un valore aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro (rottami di acciaio e prodotti chimici, cfr. elenco).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-dazi-26.5.25.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2025-05-26 15:27:482025-05-26 15:27:49Trump annuncia dazi del 50% contro l’UE, poi li rinvia
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-formazione-cc-ti-2-1.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-21 10:16:142025-05-21 10:34:46La formazione della Cc-Ti
Come possono le PMI svizzere aumentare le probabilità di ottenere commesse internazionali?
Il contesto internazionale è ormai contrassegnato da una costante incertezza e da più parti si invoca la necessità per le aziende svizzere di diversificare i mercati di esportazione per gestire meglio i rischi. In realtà questo già avviene perché le nostre imprese sono alla costante ricerca di nuovi sbocchi e la politica della Confederazione, con la conclusione di Accordi di libero scambio, da tempo va in questa direzione. Ma, si sa, esplorare e conquistare nuovi mercati comporta investimenti importanti in termini di tempo e denaro. Esiste però anche uno strumento di copertura dei rischi per gli esportatori che ha ancora potenziali di sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), cioè l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV). Essa funge in sostanza da ponte tra le grandi imprese internazionali e le PMI svizzere. Luca Albertoni, membro del Consiglio di Amministrazione della SERV e Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti), analizza in questa intervista le principali sfide legate ai finanziamenti complessi e all’accesso delle PMI ai grandi progetti internazionali.
Dal 1° luglio 2024 fa parte del Consiglio di amministrazione della SERV. Come sta vivendo questo nuovo incarico?
Molto bene. La SERV è un’organizzazione estremamente dinamica e con grandi competenze tecniche e sono lieto di poter offrire il mio contributo. In particolare, metto a disposizione la mia esperienza giuridica e quella acquisita in molti anni di lavoro quotidiano a fianco delle aziende esportatrici. In questo senso dirigere la Cc-Ti costituisce un indubbio vantaggio, perché permette una conoscenza molto dettagliata delle esigenze delle aziende rispetto anche ai prodotti offerti dalla SERV, che stanno acquisendo sempre più importanza in un contesto internazionale caratterizzato da complessità e incertezze crescenti.
Che cosa fa esattamente la SERV?
La SERV è un’istituzione federale di diritto pubblico che offre copertura assicurativa alle esportazioni delle aziende svizzere, in particolare contro i rischi di insolvenza. I suoi prodotti supportano inoltre le aziende nel mantenimento della liquidità. La SERV offre anche servizi di consulenza, strutturazione e assicurazione per progetti infrastrutturali complessi all’estero, facilitando così l’accesso delle PMI svizzere a grandi commesse internazionali. Questo consente loro, ad esempio, di essere prese in considerazione come subfornitrici in progetti di grande portata. È importante rilevare che la SERV, a causa di un retaggio passato, a volte è ancora percepita come strumento per le grandi aziende. In realtà è a disposizione anche delle PMI e copre anche piccoli importi.
Perché esiste la SERV e perché nessun assicuratore privato offre tali servizi?
La SERV rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione della piazza economica. Il suo obiettivo principale è rafforzare la competitività dell’economia svizzera d’esportazione in mercati ad alto rischio e contribuire alla salvaguardia dei posti di lavoro in Svizzera. È importante sottolineare che la SERV opera senza finiti di lucro e non è finanziata con fondi pubblici. La sua attività è di natura sussidiaria, ovvero integra il mercato privato, assicurando rischi che gli assicuratori privati non sono disposti a coprire, o che coprono solo parzialmente.
Quali requisiti devono soddisfare le aziende esportatrici svizzere per ottenere un’assicurazione SERV?
In linea di principio, un esportatore svizzero può stipulare una polizza con la SERV se ha sede in Svizzera, se l’acquirente è situato all’estero e se la quota di valore aggiunto svizzero nell’operazione di esportazione è almeno del 20%.
Ha menzionato in precedenza i grandi progetti internazionali: su quali progetti si concentra la SERV?
Il team “Finanziamento Progetti e Infrastrutture” si concentra principalmente sul settore delle infrastrutture e su quei settori in cui l’export svizzero risulta particolarmente competitivo, come ad esempio il trattamento delle acque o il settore della mobilità e dei trasporti ferroviari. Per questi tipi di progetti, i committenti incaricano solitamente i cosiddetti General Contractor, noti anche come EPC, che sta per “Engineering, Procurement and Construction”.
I progetti vengono eseguiti da General Contractor svizzeri (EPC)?
Purtroppo, in Svizzera sono rimasti pochi EPC in grado di realizzare progetti infrastrutturali all’estero. Quando la SERV deve assicurare un progetto all’estero, l’azienda EPC, o una sua filiale, deve avere sede in Svizzera. In passato, la SERV è riuscita a convincere alcuni EPC internazionali a stabilirsi nel nostro Paese grazie ai vantaggi derivanti dai suoi servizi.
Agevolare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali: questo è il cuore della strategia Pathfinding della SERV.
Perché un’azienda EPC dovrebbe aprire una filiale in Svizzera, un paese così costoso?
In realtà, la motivazione è principalmente di natura finanziaria. Per aggiudicarsi un progetto, l’EPC deve spesso proporre un finanziamento vantaggioso per l’acquirente. Con una polizza assicurativa della SERV, ciò diventa possibile. La SERV, infatti, beneficia indirettamente del rating AAA della Confederazione Svizzera, che consente al creditore di percepire il rischio associato alla SERV al minimo.
Come funziona questo nella pratica?
Quando la banca concede un credito all’acquirente, solitamente verifica la sua solvibilità. La SERV può assicurare questo credito, assumendosi così il rischio. Il rating AAA della Confederazione Svizzera consente all’acquirente di ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli.
Come può una PMI svizzera ottenere un contratto internazionale?
Da un lato, il mercato svizzero offre prodotti altamente competitivi per gli EPC. Dall’altro, la Svizzera è rinomata per la sua capacità di completare i progetti nei tempi previsti e “nel rispetto del budget”. In collaborazione con le associazioni economiche svizzere, la SERV supporta l’EPC nel trovare le aziende più adatte per il progetto e nello stabilire i contatti necessari. Questo è un elemento fondamentale della strategia di “Pathfinding”, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali.
Questa configurazione è sicura per l’esportatore svizzero?
Assolutamente sì. La SERV svolge una due diligence sul progetto e sull’EPC, verificando, tra le altre cose, i rischi di credito e il rispetto degli standard internazionali. Inoltre, collabora con banche internazionali che hanno già valutato la fattibilità e l’implementazione del progetto.
Quale consiglio darebbe agli esportatori che vogliono entrare in nuovi mercati?
In generale le aziende sanno già muoversi bene. È comunque fondamentale cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati e dai progetti promossi da EPC internazionali, per cui informarsi compiutamente è decisivo. Spesso vi sono magari timori o mancanza di conoscenza su progetti internazionali che frenano la spinta verso nuovi mercati. In Svizzera vi sono però partner affidabili come la SERV che possono supportare le aziende in maniera importante, per evitare salti nel buio. In questo modo, quando si presenta un’occasione, è più agevole coglierla.
SERV
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV risarcisce l’esportatore assicurato o la banca finanziatrice, ad esempio quando un acquirente estero non è in grado o non è disposto ad effettuare il pagamento per ragioni politiche o economiche. Inoltre, attraverso i suoi prodotti assicurativi, la SERV contribuisce a garantire che le aziende possano accedere a finanziamenti e a limiti di credito più elevati per coprire i loro costi di produzione. Per maggiori informazioni sulla SERV e sui suoi prodotti: www.serv-ch.com.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/Logo_SERV_1.png6771166Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-21 08:00:002025-05-26 09:35:39Un sostegno per chi esporta
Venerdì 16 maggio 2025 davanti a circa 75 persone, nella peculiare cornice de la Sala Carlo Basilico a Balerna presso lo Spazio Polus – decorata con 12 pitture murali dell’artista Carlo Basilico (1895-1966), rappresentanti località di provenienza delle sigaraie situate nel Mendrisiotto – è andato in scena l’evento “Conoscere, conoscersi”, un nuovo format della Cc-Ti.
L’idea è quella di ribaltare la logica classica dell’evento dove sono i relatori che tematizzano gli argomenti, strutturando così l’evento ed il suo progresso. In “Conoscere, conoscersi”, invece, si instaura un dialogo con i partecipanti, dopo i saluti iniziali ed una breve introduzione.
Il dialogo è sempre stato il motore dell’innovazione e della crescita, perché permette di confrontarsi e trovare nuovi stimoli, approfondendo la conoscenza reciproca, ascoltando e monitorando le esigenze delle aziende e le problematiche del territorio.
Sono dunque intervenuti: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Arianna Cattaneo, Area manager Polo di sviluppo economico del Pian Faloppia; Giovanna Staub, Presidente CdA Polus SA e Luca Pagani, Sindaco di Balerna.
È stato posto l’accento sulla vita imprenditoriale e sul sostegno da parte delle associazioni economiche e delle autorità: le attività si declinano in molteplici azioni concrete, a volte svolte in modo non così manifesto per il territorio (lobbying, ad esempio) e sulla forza della rete per restare competitivi, attrarre nuovi talenti e favorire l’insediamento delle aziende. La collaborazione fra pubblico e privato è imprescindibile.
Si è parlato della necessità di adattare, in un contesto macroeconomico come quello attuale, il modello di business alle costanti e volatili evoluzioni dei mercati, mantenendo ferma l’identità e i valori del territorio quali atout di successo.
Suggestivo anche il luogo dove si è tenuto l’evento, che è stato scenario, in passato, di un forte impulso economico alla regione con il settore del tabacco nel XIX e XX secolo.
Giovanna Staub, Luca Pagani, Arianna Cattaneo e Luca Albertoni
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Publiredazionali Cc-Ti
/in Comunicazione e media, TematicheDi seguito potete ritrovare tutti i publiredazionali Cc-Ti (dal 2023).
2025
La formazione della Cc-Ti, 18.6.2025 (e 21.5.2025)
Un sostegno per chi esporta, 21.5.2025
Le finanze cantonali: una discussione indispensabile, 9.5.2025
L’Arabia Saudita in chiave operativa, 30.4.2025
Negoziare? Si, no, forse, magari…, 17.4.2025
Le aziende svizzere al crocevia delle tensioni commerciali globali, 12.3.2025
CRASH TEST, 19.2.2025
L’economia per la società, 29.1.2025
2024
Auguri di Natale, 24 e 31.12.2024
Risultati inchiesta congiunturale 2024/2025, 18.12.2025
Il ritorno di Trump: rischi e opportunità per l’export svizzero (e non solo), 26.11.2024
Speciale 107esima AGO Cc-Ti: resoconto AGO – Discorso Pres. A. Gehri – Intervista Prof. Guzzella, 19.11.2025
Innovazione e ricerca e sviluppo tecnologico: quo vadis?, 22.10.2024
Denominatore comune: innovazione, 15.10.2024
Guten Tag o Auf Wiedersehen?, 24.9.2024
Stati Uniti: è terra promessa?, 27.8.2024
«Non solo business…», 30.7.2024
Strada e ferrovia, accostamento vincente, 18.7.2024
India, il gigante su cui puntare, 28.5.2024
Votazione sulla riforma fiscale cantonale, 21.5.2024
La Svizzera apprezzata ovunqUE, 14.42024
L’accesso al Sud−Est asiatico passa da Singapore, 2.4.2024
Salari e statistiche, 26.3.2024
AVS, diamo i numeri…, 20.2.2024
Le sfide del business internazionale, 30.1.2024
Più poveri senza i ricchi, 23.1.2024
2023
Auguri di Natale (diversi), 12.2023
Il 2023 ha confermato le aspettative, 18.12.2023
Conflitto Israele-Hamas: nuovo stress test per supply chain e logistica, 28.11.2023
L’imprenditore al centro della 106esima AGO, 26.10.203
Il commercio con l’estero richiede misure rafforzate di dovuta diligenza, 17.10.2023
L’intrepido imprenditore: coraggio e resilienza, 26.9.2023
In un mondo che cambia informare e informarsi è un dovere, 29.8.2023
nLex Prevenire Difendere, 22.8.2023
Illusioni e realismo, 25.7.2023
Apertura tecnologica – San Gottardo & pedaggio: NO grazie, 13.6.2023
Quel piatto di spaghetti che è il libero scambio, 30.5.2023
Tutelare la continuità aziendale, 12.5.2023
La tecnologia è competenza – Evoluzioni elettrizzanti, 18.4.2023
Chi guida la corsa alle tecnologie critiche?, 28.3.2023
Una buona istruzione garantisce protezione – L’opinione puntuale, 21.3.2023
Fiscalità: numeri e fatti – L’opinione puntuale, 28.2.2023
Da complicato a complesso: il contesto internazionale è sempre più impegnativo, 31.1.2023
Centrare la formazione – La manodopera è strategica, 24.1.2023
Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 16.06.2025)
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl Presidente Trump ha disposto la sospensione, fino al 9 luglio 2025, dell’applicazione dei dazi reciproci differenziati. In questo periodo, per la maggior parte dei Paesi si applicherà l’aliquota iniziale del 10%. Restano soggetti a disposizioni specifiche la Cina, i prodotti coperti dall’accordo USMCA, nonché veicoli e componenti automobilistici. A partire dal 4 giugno 2025, il dazio su acciaio, alluminio e prodotti derivati è stato innalzato al 50%.
Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Alla Cina continuano ad applicarsi condizioni differenziate rispetto agli altri partner commerciali. Le automobili e i componenti auto restano soggetti a un dazio del 25%. Per acciaio, alluminio e relativi derivati, a partire dal 4 giugno 2025 è in vigore un’aliquota del 50%. Di seguito, le informazioni principali.
Dazi reciproci
Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato le istruzioni operative # 64680374 sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti istruzioni operative # 64649265 .
Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.
I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).
La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.
Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.
Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. La CBP ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.
Le spedizioni di valore inferiore a $800 possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong (v. sotto). Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a $800), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Cumulabilità dei dazi aggiuntivi
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025*** L’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate (automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico), laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA, è stato modificato dal Proclama presidenziale del 3 giugno 2025. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP. ***FINE AGGIORNAMENTO***
SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati
***AGGIORNAMENTI DEL 4 E DEL 16 GIUGNO 2025 *** Dal 4 giugno 2026 gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 50% imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980, 10895, 10896 (modificato il 16 giugno 2026) e da ultimo nel Proclama del 3 giugno 2025. Il dazio del 50% si applica alla maggior parte dei Paesi, ad eccezione del Regno Unito, che mantiene l’aliquota del 25% fino al 9 luglio e della Russia, il cui alluminio russo è ora soggetto a un dazio del 200%.
Il nuovo Proclama presidenziale introduce altresì una nuova regola di valutazione doganale: il contenuto in acciaio/alluminio deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci.
Le regole di applicazione cumulativa dei dazi sono state aggiornate: occorre prestare attenzione a sovrapposizioni, esclusioni nonché a nuove priorità d’imposizione. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP.
Per informazioni sulle categorie merceologiche toccate e sulla dichiarazione dei Paesi di fusione e colata si rinvia all’articolo USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (16.06.2025). ***FINE AGGIORNAMENTO***
SPECIALE: Automobili e componenti auto
Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025 le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti.
Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)
SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari
L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato un Memorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.
SPECIALE: Cina
Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Tramite l’Executive Order 14298 del 12 maggio, gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl resta in vigore.
Anche le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA – che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti – rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)
Va inoltre sottolineato che per le importazioni dalla Cina e da Hong Kong con valore inferiore a $800 non è più applicabile l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C). Questa revoca, stabilita con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025 e in vigore dal 2 maggio 2025, comporta che tali spedizioni sono soggette a tutti i dazi ordinari, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301 e il dazio aggiuntivo del 20% sul fentanyl.
Con l’Executive Order 14298 del 12 maggio 2025 (articolo 4), il regime tariffario applicabile alle spedizioni di valore inferiore a $800 giunte tramite posta internazionale è stato modificato: l’aliquota ad valorem è stata ridotta dal 120% al 54%, mentre il dazio specifico è stato mantenuto a $100 per articolo, eliminando la precedente previsione di un aumento a $200 a partire dal 1° giugno 2025.
Pertanto, il quadro attuale prevede per le spedizioni di piccolo valore dalla Cina e Hong Kong l’applicazione di un dazio ad valorem del 54% sul valore della spedizione oppure, a discrezione del vettore, l’applicazione di un dazio specifico di $100 per articolo (cfr. istruzioni operative della CBP # 65029543).
Queste misure sostituiscono integralmente quelle precedenti e resteranno in vigore fino a eventuali ulteriori modifiche normative.
Altri link utili:
USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (aggiornato al 16.06.2025)
/in Internazionale, Tematiche, VariaCon effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.
Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232. Il 16 giugno, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato la Tariffa Doganale Armonizzata (HTSUS) per includere nuovi prodotti derivati dall’acciaio, soggetti a dazi secondo il Proclama 10896. Tra i prodotti aggiunti figurano frigoriferi-congelatori combinati, asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, fornelli, tritarifiuti e griglie metalliche saldate. Questi articoli sono soggetti a dazi a partire dal 23 giugno 2025, in base alla quantità di acciaio contenuta. L’acciaio di origine statunitense è invece esente dai dazi previsti dalla Sezione 232.
Eccezioni e tariffe specifiche
I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025.
Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).
Calcolo su base parziale
Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).
Obblighi di dichiarazione
Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:
*** ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16.06.2025*** A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa. ***FINE AGGIORNAMENTO***
Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:
Altre disposizioni
Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback).
Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci.
Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:
Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.
Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:
La comunicazione CSMS # 6526574 fornisce invece chiarimenti sull’applicazione cumulativa dei dazi e sulla corretta sequenza di imposizione.
Ulteriori documenti utili:
Prima pubblicazione: 06.06.2025
Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.
Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.
La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:
Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.
L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.
A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.
Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.
Corso Specialista della gestione PMI con attestato federale: materiale didattico e approcci formativi rinnovati
/in Appuntamenti, Scuola managerialeInizio nuovo corso l’8 settembre 2025
La Visione dell’offerta formativa della Cc-Ti:
le aziende sono oggi confrontate con un contesto sempre più complesso, in cui è necessario convivere e gestire la diversità, con il rischio conseguente di perdere la memoria storica, la cultura aziendale e il legame con i propri valori, il passato e il territorio.
Missione dell’offerta formativa della Cc-Ti:
attraverso la propria offerta formativa, la Cc-Ti intende elaborare e trasmettere strumenti utili alle aziende per affrontare la complessità e la diversità con chiarezza, coerenza ed efficacia, così da mantenere e accrescere il successo economico in modo duraturo. La memoria storica, la cultura e il legame con i valori aziendali – spesso con implicazioni operative – sono considerati elementi decisivi per il successo.
I valori e conseguenti obiettivi dell’offerta formativa Cc-Ti:
Da molti anni la Cc-Ti è attiva nell’ambito delle cosiddette formazioni lunghe, ovvero percorsi di studio articolati su più semestri, che conducono, tra gli altri, al conseguimento dell’attestato federale di Specialista della gestione PMI.
MAGGIORI INFORMAZIONI
Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.
Contenuti del 16° pacchetto
Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.
Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.
Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.
Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.
Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).
Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.
Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.
Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.
Contenuti del 17° pacchetto
Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.
Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.
Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.
Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.
Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.
L’Ordinanza relativa alla situazione in Ucraina è stata aggiornata di conseguenza. Il documento interpretativo delle sanzioni può essere consultato qui.
Trump annuncia dazi del 50% contro l’UE, poi li rinvia
/in Internazionale, Tematiche, VariaIn un nuovo colpo di scena sul fronte commerciale, il 23 maggio, Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi punitivi del 50% su un’ampia gamma di prodotti provenienti dall’Unione europea, accusando Bruxelles di ostacolare le imprese americane con pratiche commerciali scorrette. L’annuncio, pubblicato su Truth Social, ha immediatamente alimentato le tensioni transatlantiche. Tuttavia, due giorni dopo, lo stesso Trump ha reso noto di aver accolto la richiesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di aver concesso una proroga: i nuovi dazi entreranno in vigore il 9 luglio 2025.
Trump ha motivato la misura con un presunto disavanzo commerciale annuo di oltre 250 miliardi di dollari, attribuito a barriere tariffarie e non tariffarie, una fiscalità penalizzante per le imprese americane, contenziosi giudiziari sfavorevoli e presunte manipolazioni valutarie da parte dell’UE. “Le nostre discussioni non portano a nulla”, ha dichiarato, spiegando che la nuova tariffa – in vigore dal 1° giugno 2025 – si applicherà a tutti i prodotti europei tranne quelli fabbricati sul suolo statunitense. Si tratta di un irrigidimento rispetto alla proposta precedente di un dazio “reciproco” del 20%, formulata ad aprile e poi sospesa (ordini esecutivi 14257 e 14266).
Nel suo messaggio del 25 maggio, sempre via Truth Social, Trump ha poi riferito di aver ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, durante la quale la Presidente della Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle misure. “Ho acconsentito — fino al 9 luglio 2025”, ha scritto. La nuova scadenza coincide con il rinvio già concesso ad aprile per una serie di dazi “reciproci” destinati a numerosi Paesi, tra cui anche l’Unione europea e la Svizzera.
Restano comunque in vigore le misure già adottate. In particolare, i dazi del 25% su acciaio, alluminio e relativi derivati (in vigore dal 12 marzo, proclami 10895 e 10896), quelli sulle auto e camion leggeri (dal 3 aprile) e quelli sui componenti (dal 3 maggio proclama 10908) continuano ad applicarsi a prodotti europei e svizzeri.
Sul fronte europeo, il 14 aprile 2025 la Commissione europea ha adottato due regolamenti: il primo (2025/778) introduceva misure tariffarie su prodotti statunitensi in risposta ai dazi imposti su acciaio e alluminio; il secondo (2025/786) ne sospendeva l’applicazione fino al 14 luglio 2025 per favorire i negoziati.
L’8 maggio 2025, Bruxelles ha poi lanciato una consultazione pubblica su nuove possibili contromisure da applicare su circa 95 miliardi di euro di importazioni USA (carni, pesce, SUV, Boeing, ecc., cfr. elenco) – con scadenza il 10 giugno. L’UE sta valutando anche restrizioni all’export verso gli USA, per un valore aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro (rottami di acciaio e prodotti chimici, cfr. elenco).
La formazione della Cc-Ti
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Un sostegno per chi esporta
/in Internazionale, TematicheCome possono le PMI svizzere aumentare le probabilità di ottenere commesse internazionali?
Il contesto internazionale è ormai contrassegnato da una costante incertezza e da più parti si invoca la necessità per le aziende svizzere di diversificare i mercati di esportazione per gestire meglio i rischi. In realtà questo già avviene perché le nostre imprese sono alla costante ricerca di nuovi sbocchi e la politica della Confederazione, con la conclusione di Accordi di libero scambio, da tempo va in questa direzione. Ma, si sa, esplorare e conquistare nuovi mercati comporta investimenti importanti in termini di tempo e denaro. Esiste però anche uno strumento di copertura dei rischi per gli esportatori che ha ancora potenziali di sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), cioè l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV).
Essa funge in sostanza da ponte tra le grandi imprese internazionali e le PMI svizzere. Luca Albertoni, membro del Consiglio di Amministrazione della SERV e Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti), analizza in questa intervista le principali sfide legate ai finanziamenti complessi e all’accesso delle PMI ai grandi progetti internazionali.
Dal 1° luglio 2024 fa parte del Consiglio di amministrazione della SERV. Come sta vivendo questo nuovo incarico?
Molto bene. La SERV è un’organizzazione estremamente dinamica e con grandi competenze tecniche e sono lieto di poter offrire il mio contributo. In particolare, metto a disposizione la mia esperienza giuridica e quella acquisita in molti anni di lavoro quotidiano a fianco delle aziende esportatrici. In questo senso dirigere la Cc-Ti costituisce un indubbio vantaggio, perché permette una conoscenza molto dettagliata delle esigenze delle aziende rispetto anche ai prodotti offerti dalla SERV, che stanno acquisendo sempre più importanza in un contesto internazionale caratterizzato da complessità e incertezze crescenti.
Che cosa fa esattamente la SERV?
La SERV è un’istituzione federale di diritto pubblico che offre copertura assicurativa alle esportazioni delle aziende svizzere, in particolare contro i rischi di insolvenza. I suoi prodotti supportano inoltre le aziende nel mantenimento della liquidità. La SERV offre anche servizi di consulenza, strutturazione e assicurazione per progetti infrastrutturali complessi all’estero, facilitando così l’accesso delle PMI svizzere a grandi commesse internazionali.
Questo consente loro, ad esempio, di essere prese in considerazione come subfornitrici in progetti di grande portata. È importante rilevare che la SERV, a causa di un retaggio passato, a volte è ancora percepita come strumento per le grandi aziende. In realtà è a disposizione anche delle PMI e copre anche piccoli importi.
Perché esiste la SERV e perché nessun assicuratore privato offre tali servizi?
La SERV rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione della piazza economica. Il suo obiettivo principale è rafforzare la competitività dell’economia svizzera d’esportazione in mercati ad alto rischio e contribuire alla salvaguardia dei posti di lavoro in Svizzera. È importante sottolineare che la SERV opera senza finiti di lucro e non è finanziata con fondi pubblici. La sua attività è di natura sussidiaria, ovvero integra il mercato privato, assicurando rischi che gli assicuratori privati non sono disposti a coprire, o che coprono solo parzialmente.
Quali requisiti devono soddisfare le aziende esportatrici svizzere per ottenere un’assicurazione SERV?
In linea di principio, un esportatore svizzero può stipulare una polizza con la SERV se ha sede in Svizzera, se l’acquirente è situato all’estero e se la quota di valore aggiunto svizzero nell’operazione di esportazione è almeno del 20%.
Ha menzionato in precedenza i grandi progetti internazionali: su quali progetti si concentra la SERV?
Il team “Finanziamento Progetti e Infrastrutture” si concentra principalmente sul settore delle infrastrutture e su quei settori in cui l’export svizzero risulta particolarmente competitivo, come ad esempio il trattamento delle acque o il settore della mobilità e dei trasporti ferroviari. Per questi tipi di progetti, i committenti incaricano solitamente i cosiddetti General Contractor, noti anche come EPC, che sta per “Engineering, Procurement and Construction”.
I progetti vengono eseguiti da General Contractor svizzeri (EPC)?
Purtroppo, in Svizzera sono rimasti pochi EPC in grado di realizzare progetti infrastrutturali all’estero.
Quando la SERV deve assicurare un progetto all’estero, l’azienda EPC, o una sua filiale, deve avere sede in Svizzera. In passato, la SERV è riuscita a convincere alcuni EPC internazionali a stabilirsi nel nostro Paese grazie ai vantaggi derivanti dai suoi servizi.
Agevolare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali: questo è il cuore della strategia Pathfinding della SERV.
Perché un’azienda EPC dovrebbe aprire una filiale in Svizzera, un paese così costoso?
In realtà, la motivazione è principalmente di natura finanziaria. Per aggiudicarsi un progetto, l’EPC deve spesso proporre un finanziamento vantaggioso per l’acquirente. Con una polizza assicurativa della SERV, ciò diventa possibile. La SERV, infatti, beneficia indirettamente del rating AAA della Confederazione Svizzera, che consente al creditore di percepire il rischio associato alla SERV al minimo.
Come funziona questo nella pratica?
Quando la banca concede un credito all’acquirente, solitamente verifica la sua solvibilità. La SERV può assicurare questo credito, assumendosi così il rischio. Il rating AAA della Confederazione Svizzera consente all’acquirente di ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli.
Come può una PMI svizzera ottenere un contratto internazionale?
Da un lato, il mercato svizzero offre prodotti altamente competitivi per gli EPC. Dall’altro, la Svizzera è rinomata per la sua capacità di completare i progetti nei tempi previsti e “nel rispetto del budget”. In collaborazione con le associazioni economiche svizzere, la SERV supporta l’EPC nel trovare le aziende più adatte per il progetto e nello stabilire i contatti necessari. Questo è un elemento fondamentale della strategia di “Pathfinding”, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali.
Questa configurazione è sicura per l’esportatore svizzero?
Assolutamente sì. La SERV svolge una due diligence sul progetto e sull’EPC, verificando, tra le altre cose, i rischi di credito e il rispetto degli standard internazionali. Inoltre, collabora con banche internazionali che hanno già valutato la fattibilità e l’implementazione del progetto.
Quale consiglio darebbe agli esportatori che vogliono entrare in nuovi mercati?
In generale le aziende sanno già muoversi bene. È comunque fondamentale cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati e dai progetti promossi da EPC internazionali, per cui informarsi compiutamente è decisivo. Spesso vi sono magari timori o mancanza di conoscenza su progetti internazionali che frenano la spinta verso nuovi mercati. In Svizzera vi sono però partner affidabili come la SERV che possono supportare le aziende in maniera importante, per evitare salti nel buio. In questo modo, quando si presenta un’occasione, è più agevole coglierla.
SERV
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV risarcisce l’esportatore assicurato o la banca finanziatrice, ad esempio quando un acquirente estero non è in grado o non è disposto ad effettuare il pagamento per ragioni politiche o economiche.
Inoltre, attraverso i suoi prodotti assicurativi, la SERV contribuisce a garantire che le aziende possano accedere a finanziamenti e a limiti di credito più elevati per coprire i loro costi di produzione.
Per maggiori informazioni sulla SERV e sui suoi prodotti: www.serv-ch.com.
Rapporto annuale SERV 2024, FR
Conoscere, conoscersi
/in Appuntamenti, Eventi co-organizzati, Eventi e missioniVenerdì 16 maggio 2025 davanti a circa 75 persone, nella peculiare cornice de la Sala Carlo Basilico a Balerna presso lo Spazio Polus – decorata con 12 pitture murali dell’artista Carlo Basilico (1895-1966), rappresentanti località di provenienza delle sigaraie situate nel Mendrisiotto – è andato in scena l’evento “Conoscere, conoscersi”, un nuovo format della Cc-Ti.
Quest’edizione è stata organizzata in collaborazione con l’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, il Comune di Balerna, e Polus SA.
L’idea è quella di ribaltare la logica classica dell’evento dove sono i relatori che tematizzano gli argomenti, strutturando così l’evento ed il suo progresso. In “Conoscere, conoscersi”, invece, si instaura un dialogo con i partecipanti, dopo i saluti iniziali ed una breve introduzione.
Il dialogo è sempre stato il motore dell’innovazione e della crescita, perché permette di confrontarsi e trovare nuovi stimoli, approfondendo la conoscenza reciproca, ascoltando e monitorando le esigenze delle aziende e le problematiche del territorio.
Sono dunque intervenuti: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Arianna Cattaneo, Area manager Polo di sviluppo economico del Pian Faloppia; Giovanna Staub, Presidente CdA Polus SA e Luca Pagani, Sindaco di Balerna.
È stato posto l’accento sulla vita imprenditoriale e sul sostegno da parte delle associazioni economiche e delle autorità: le attività si declinano in molteplici azioni concrete, a volte svolte in modo non così manifesto per il territorio (lobbying, ad esempio) e sulla forza della rete per restare competitivi, attrarre nuovi talenti e favorire l’insediamento delle aziende. La collaborazione fra pubblico e privato è imprescindibile.
Si è parlato della necessità di adattare, in un contesto macroeconomico come quello attuale, il modello di business alle costanti e volatili evoluzioni dei mercati, mantenendo ferma l’identità e i valori del territorio quali atout di successo.
Suggestivo anche il luogo dove si è tenuto l’evento, che è stato scenario, in passato, di un forte impulso economico alla regione con il settore del tabacco nel XIX e XX secolo.