Una maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.
Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore
L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.
La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.
Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”
I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese. La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.
Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione
La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto. La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.
Il caso On e la genesi della nuova prassi
Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera. Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.
Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici
Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea. Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.
Conclusioni
La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale. Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:
distinguere chiaramente tra origine preferenziale, non preferenziale e posizionamento di marketing (“Swissness” )
adottare strategie di branding conformi e difendibili
monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su concetti ancora aperti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-swissness-nuova-prassi.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-25 16:00:532026-03-30 08:40:19Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali
In un contesto internazionale segnato da crescenti incertezze geopolitiche e dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, il tema della mobilità elettrica assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico. A spingere verso questa direzione non è soltanto la volontà di diminuire le emissioni, ma anche un dato tecnico difficilmente contestabile: i veicoli elettrici sono nettamente più efficienti rispetto a quelli dotati di motore a combustione interna.
L’efficienza: il vero punto di svolta
La differenza tra i due sistemi di propulsione è sostanziale. Mentre un motore a benzina o diesel trasforma in movimento solo una piccola parte dell’energia contenuta nel carburante — secondo stime comunemente accettate, tra il 20% e il 30% — un motore elettrico raggiunge efficienze dell’80–90%. Il resto, nel caso dei motori tradizionali, si disperde sotto forma di calore e attriti, contribuendo a un’enorme quota di spreco energetico strutturale. Al contrario, l’auto elettrica sfrutta in modo molto più razionale l’energia che consuma. Per percorrere lo stesso tragitto richiede quindi molta meno energia primaria, riducendo il consumo complessivo di risorse e migliorando la sostenibilità del sistema dei trasporti. Questa differenza si traduce non solo in un vantaggio tecnico, ma anche in una maggiore consapevolezza energetica. Un sistema basato su tecnologie efficienti incoraggia infatti un utilizzo più responsabile delle risorse, riducendo gli sprechi e ottimizzando la domanda elettrica grazie a sistemi intelligenti di gestione e ricarica.
La fragilità della dipendenza dai carburanti fossili
Sul piano strategico, la Svizzera deve confrontarsi con un ulteriore fattore determinante: la totale dipendenza dall’estero per quanto riguarda petrolio e gas naturale. Non esistono sul territorio nazionale riserve significative di combustibili fossili e l’intero approvvigionamento dipende da fornitori stranieri. In tempi di stabilità questo legame può sembrare gestibile. Ma in un mondo in cui i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno già dimostrato la vulnerabilità delle catene energetiche globali, affidarsi a risorse importate diventa un rischio. Le fluttuazioni dei prezzi, le tensioni commerciali o eventuali interruzioni delle rotte di rifornimento possono incidere rapidamente sul costo della mobilità e sulla sicurezza energetica del Paese.
Elettricità: l’unica energia davvero svizzera
In questo quadro, l’elettricità rappresenta un asset strategico. A differenza dei carburanti fossili, può essere prodotta quasi interamente in Svizzera, grazie a un mix di fonti che include idroelettrico, fotovoltaico, biomassa ed eolico. La crescente diffusione degli impianti solari domestici e industriali, unita alle tecnologie di accumulo, consente inoltre di incrementare ulteriormente la quota di energia rinnovabile disponibile. La mobilità elettrica diventa così non solo una scelta ecologica, ma anche un modo concreto per rafforzare l’indipendenza energetica del Paese, riducendo la vulnerabilità ai mercati globali.
Ricarica bidirezionale: l’auto come parte della rete energetica
Un ulteriore elemento di innovazione arriva oggi dalla ricarica bidirezionale, già introdotta da alcuni marchi tedeschi presenti sul mercato svizzero. Questa tecnologia permette all’auto non solo di assorbire energia, ma anche di restituirla. I vantaggi sono molteplici:
l’auto può alimentare una casa in caso di necessità;
può immagazzinare l’energia solare prodotta in eccesso durante il giorno e rilasciarla nelle ore serali e notturne;
nei sistemi più avanzati, può addirittura contribuire alla stabilità della rete elettrica nazionale.
Se abbinata a un impianto fotovoltaico, la vettura diventa una sorta di batteria mobile, trasformandosi da semplice mezzo di trasporto a elemento attivo dell’ecosistema energetico domestico e nazionale.
La scelta più logica per il futuro
Considerando la maggiore efficienza dei motori elettrici, la riduzione degli sprechi, la possibilità di produrre localmente l’energia necessaria e i progressi tecnologici come la ricarica bidirezionale, la conclusione appare chiara: la mobilità elettrica è oggi la strada più razionale e strategica per la Svizzera. Non è soltanto una questione ambientale. È una scelta di sicurezza energetica, di autonomia, di efficienza e di modernizzazione del sistema Paese. In un mondo in rapida trasformazione, l’elettrico non rappresenta un’alternativa marginale, ma una delle leve principali per costruire un futuro più sostenibile, resiliente e tecnologicamente avanzato.
A cura di Marco Doninelli, Responsabile Mobilità Cc-Ti
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-Mobilita-elettrica-via-efficiente.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-25 08:00:002026-03-24 09:49:12Mobilità elettrica: la via più efficiente e strategica per il futuro energetico svizzero
Schede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.
Licenziamento in caso di malattia circoscritta al contesto lavorativo
Il Tribunale federale ha stabilito che la protezione contro il licenziamento prevista in caso di malattia non si applica se l’incapacità lavorativa è limitata al posto di lavoro attuale. Un ufficiale dell’esercito svizzero, sospeso per aver fornito informazioni errate su attività accessorie, ha contestato il licenziamento sostenendo di essere in malattia. Tuttavia, i certificati medici indicavano che il disagio era legato esclusivamente all’ambiente lavorativo specifico, non a una condizione generale di salute. La Corte ha ritenuto che, in assenza di mobbing o violazioni gravi da parte del datore, non vi fosse obbligo di ricollocazione. Inoltre, ha chiarito che il licenziamento è legittimo se il dipendente è idoneo a lavorare altrove. La decisione segna un punto fermo nella giurisprudenza: la malattia deve essere valutata nella sua portata e, se circoscritta al contesto lavorativo, non giustifica la sospensione del licenziamento.
(sentenza 1C_595/2023)
Appalti pubblici: non si può escludere a priori il lavoro temporaneo
Con una decisione del 2025, il Tribunale federale ha annullato una norma del Cantone di Neuchâtel che limitava l’impiego di personale temporaneo negli appalti pubblici. La legge cantonale imponeva soglie rigide (es. massimo 20% di interinali nei cantieri), indipendentemente dalle esigenze reali del progetto o dalle qualifiche dei lavoratori. La Corte ha ritenuto che tale restrizione violasse il contratto intercantonale sugli appalti pubblici, cui aderiscono tutti i Cantoni. Ha sottolineato che il lavoro temporaneo è una forma legale e regolamentata, tutelata da contratti collettivi e dalla legge federale sul collocamento. Escluderlo a priori rappresenta una discriminazione ideologica e non una misura volta a garantire la qualità delle prestazioni. La sentenza riafferma il principio di libertà economica e tutela la flessibilità del mercato del lavoro, riconoscendo il ruolo del lavoro temporaneo come strumento utile e socialmente protetto.
L’evento ha fatto scoprire al pubblico le opportunità delle professioni ICT. 30 giovani apprendisti si sono inoltre sfidati, mettendo alla prova le loro competenze.
Si è svolta sabato 14 marzo presso il Mercato Resega di Canobbio la quarta edizione della “Giornata dell’Informatica”, promossa e organizzata dall’associazione ICT-Formazione Professionale Svizzera italiana in collaborazione con il progetto Millestrade. Una manifestazione di successo all’insegna della scoperta delle professioni digitali e pensata per avvicinare ragazze e ragazzi delle scuole medie alle professioni ICT, con un’attenzione particolare alla loro crescente versatilità e ai molteplici ambiti di applicazione.
La Giornata dell’Informatica ha offerto a ragazze e ragazzi, famiglie e visitatori interessati l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mostrando come le competenze digitali trovino applicazione in ambiti professionali sempre più diversificati, dall’industria e i servizi finanziari alla sanità, dall’amministrazione pubblica alla logistica, fino ai settori di formazione e creatività digitale. Attraverso laboratori pratici, dimostrazioni e attività interattive, il pubblico ha potuto confrontarsi direttamente con professionisti, docenti e apprendisti, scoprendo la pluralità di percorsi formativi e sbocchi professionali che caratterizzano oggi il settore.
Il tema della versatilità delle professioni ICT si inserisce in un contesto di grande attualità. Secondo recenti studi di ICT-Formazione professionale Svizzera, entro il 2033 sarà necessario formare ulteriori 54’400 professionisti ICT per garantire capacità d’innovazione e competitività a lungo termine. Un dato che conferma il ruolo centrale della formazione professionale e dell’apprendistato come vie privilegiate di accesso al mondo del lavoro digitale e che rende ancora più rilevante l’impegno nell’orientamento delle nuove generazioni verso competenze trasversali sempre più richieste dall’economia.
Elemento di grande richiamo della manifestazione sono stati i campionati regionali ICT, che hanno visto la partecipazione di oltre 30 giovani apprendisti ICT provenienti dalla Svizzera italiana. Le competizioni, giunte alla loro quinta edizione, hanno offerto ai partecipanti un palco privilegiato per mettere in luce talento e competenze in tre categorie informatiche: cloud computing, web technologies e software solutions for business. I migliori classificati avranno l’opportunità di accedere ai campionati nazionali ICTskills, in programma a Berna nel 2027 nell’ambito dei prestigiosi SwissSkills.
Parallelamente alle competizioni, numerosi appassionati e curiosi del mondo della tecnologia hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio tutte le opportunità delle professioni ICT, attraverso attività didattiche dedicate e grazie alla possibilità di porre domande sulla formazione ad esperti, docenti ed apprendisti del Centro professionale tecnico di Trevano e di Locarno, della Scuola Specializzata Superiore di economia e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). La Giornata dell’Informatica 2026 ha così confermato il proprio ruolo di iniziativa di riferimento per l’orientamento alle professioni ICT nella Svizzera italiana, favorendo l’incontro tra giovani, mondo della formazione e realtà professionali.
L’ICT si profila quindi nuovamente come settore strategico, caratterizzato da un impatto trasversale che coinvolge molti altri ambiti. A fronte di una domanda in costante crescita e di una carenza di personale qualificato, investire nella formazione delle nuove generazioni risulta essenziale. L’obiettivo della Giornata dell’Informatica è proprio quello di sensibilizzare giovani e famiglie sull’importanza delle professioni digitali, non solo per le prospettive occupazionali positive che offrono, ma anche per il contributo determinante che apportano allo sviluppo e al benessere del nostro Paese. L’elevata partecipazione e il forte interesse dimostrato dal pubblico testimoniano una crescente attenzione verso questo settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-Giornata-informatica.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-18 13:50:202026-03-18 13:50:20Un’edizione di successo per la Giornata dell’Informatica
Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.
Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR
Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).
Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.
Le principali violazioni contestate
L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.
Calcolo errato del contenuto statunitense La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati. Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis. Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato. Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti. Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo. Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme. La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.
Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2. Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR. Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.
Mancato rispetto degli obblighi di documentazione Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza. Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:
registri delle dimostrazioni di prodotto
numeri di serie dei dispositivi
identificazione degli utilizzatori finali
riferimenti alle autorizzazioni BIS.
Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come “address-only entry”. Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario. Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.
La sanzione
L’accordo approvato dal BIS prevede:
sanzione di 1’000’000 di dollari,
pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.
Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.
La regola de minimis: un elemento centrale della compliance
La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense. Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali. Le soglie principali sono:
Destinazione
Soglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)
25%
Paesi soggetti a embargo USA
10%
Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR”, con conseguenze operative:
obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
obblighi di documentazione e tracciabilità.
Implicazioni operative
Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.
Mappare l’origine tecnologica dei componenti È fondamentale identificare:
componenti di origine statunitense
classificazione ECCN
valore commerciale dei componenti.
Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.
Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale. Errori frequenti includono:
utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.
Rafforzare lo screening delle controparti È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:
Entity List
Denied Persons List
Unverified List.
Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione. L’introduzione delle address-only entriesnellaEntity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.
Garantire una documentazione adeguata Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:
classificazioni ECCN
calcoli de minimis
licenze e autorizzazioni
risultati dello screening.
Un segnale per l’industria esportatrice
Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana. In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-tecnologia-USA.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-12 08:00:002026-03-10 14:00:50Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR
Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino.
“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.
La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-capo-missione-ambasciata-Corea-Lugano.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-09 09:35:362026-03-09 09:35:37Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-Mercato-lavoro.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-05 10:56:412026-03-05 10:56:41La situazione sul mercato del lavoro
L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.
Inquadramento normativo
Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:
composizione e materiali impiegati
prestazioni ambientali e di sostenibilità
durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
modalità di gestione a fine vita e riciclo
conformità normativa applicabile.
A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.
Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.
L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.
Ambito di applicazione
In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:
alimenti e mangimi
medicinali
piante, animali e microrganismi vivi
materiali di origine umana
prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.
L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.
Divieto di distruzione dei prodotti invenduti
Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.
Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.
Il calendario di applicazione è il seguente:
19 luglio 2026: grandi imprese
19 luglio 2030: estensione alle medie imprese
Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.
Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti
Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).
Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:
quantità di prodotti eliminati
motivi della dismissione
destinazione finale (riutilizzo, riciclo, distruzione)
misure adottate per ridurre tali pratiche.
Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.
La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.
Prima applicazione: le batterie
Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:
le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
le batterie per veicoli elettrici
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.
Tempistiche per altri settori
La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:
ferro e acciaio (orizzonte 2026)
alluminio (2027)
tessili e abbigliamento (2027)
pneumatici (2027)
mobili (2028)
materassi (2029).
Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.
Struttura del DPP
In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:
identificativo univoco e persistente del prodotto
supporto dati fisico obbligatorio
utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).
Il contenuto del passaporto potrà includere:
dati identificativi del prodotto e del fabbricante
composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
documentazione di conformità normativa
È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.
Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici
Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.
Raccolta e gestione dei dati
Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.
Adeguamento dei sistemi informativi
I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.
Responsabilità lungo la catena di fornitura
il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.
Opportunità e strategie per le imprese
Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.
Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-passaporto-digitale-prodotti-ue.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-05 08:00:002026-03-09 15:11:32Passaporto digitale di prodotto nell’UE
Commerci, aziende e industrie sono spesso confrontati con elevati consumi energetici. Per sintetizzare e raggruppare i principali incentivi e programmi di consulenza attualmente disponibili a livello aziendale, l’Associazione TicinoEnergia ha sviluppato un utile documento riassuntivo, che come Cc-Ti, vi proponiamo.
Per ulteriori domande, l’Associazione TicinoEnergia offre una prima consulenza orientativa gratuita, telefonica o via e-mail, a 360° sul tema dell’energia.
Il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00. Mail: info@ticinoenergia.ch – Telefono: +41 91 290 88 13.
La nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.
Il commercio come infrastruttura strategica
La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agendada parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.
Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.
Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.
Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.
USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere
Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.
Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:
riduce dipendenze critiche,
limita l’accesso cinese a tecnologie sensibili,
rafforza la resilienza delle filiere,
preserva la propria leadership tecnologica.
Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.
Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:
richieste documentali aggiuntive,
verifiche più dettagliate,
controlli tecnici avanzati,
domande su ogni passaggio della supply chain.
La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.
Enforcement: il commercio sotto controllo
La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.
Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:
indagini su pratiche commerciali (Sezione 301),
analisi della classificazione doganale (voci tariffali),
controlli sull’origine effettiva delle merci,
verifiche anti‑elusione,
richieste documentali avanzate,
controlli sul valore doganale e sulle valutazioni correlate.
Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.
Per le imprese questo si traduce in:
maggiore onerosità amministrativa,
tempi di sdoganamento meno prevedibili,
necessità di mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto,
gestione proattiva della compliance per evitare blocchi o ritardi.
In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.
I settori strategici e la nuova geografia del rischio
La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:
semiconduttori e tecnologie microelettroniche,
minerali strategici e terre rare,
farmaceutica e dispositivi medici,
tecnologie energetiche e infrastrutture verdi,
aerospazio e difesa,
tecnologie digitali e componentistica avanzata.
In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.
Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.
La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade”
Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).
La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:
reciprocità nell’accesso ai mercati,
riduzione delle barriere non tariffarie,
maggiore allineamento regolatorio,
considerazioni esplicite di sicurezza economica.
Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.
Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.
Un Nord America sempre più integrato
La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.
Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA” possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.
La nuova era del commercio globale
Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.
Per le imprese ciò significa:
passare dalla gestione dell’export alla gestione strategica della filiera,
considerare la compliance come investimento competitivo,
mappare e documentare ogni segmento della catena del valore,
capire come la geopolitica influenzi controlli, standard e tempistiche.
La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:
“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”
In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/03/ART26-USA-2026-commercio-leva-geopolitica.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-03-04 10:21:052026-03-04 11:04:30Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.
Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali
/in Internazionale, Tematiche, VariaUna maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.
Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore
L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.
La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.
Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”
I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese.
La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.
Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione
La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto.
La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.
Il caso On e la genesi della nuova prassi
Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera.
Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.
Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici
Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea.
Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.
Conclusioni
La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale.
Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
Mobilità elettrica: la via più efficiente e strategica per il futuro energetico svizzero
/in Sostenibilità, TematicheIn un contesto internazionale segnato da crescenti incertezze geopolitiche e dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, il tema della mobilità elettrica assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico. A spingere verso questa direzione non è soltanto la volontà di diminuire le emissioni, ma anche un dato tecnico difficilmente contestabile: i veicoli elettrici sono nettamente più efficienti rispetto a quelli dotati di motore a combustione interna.
L’efficienza: il vero punto di svolta
La differenza tra i due sistemi di propulsione è sostanziale. Mentre un motore a benzina o diesel trasforma in movimento solo una piccola parte dell’energia contenuta nel carburante — secondo stime comunemente accettate, tra il 20% e il 30% — un motore elettrico raggiunge efficienze dell’80–90%. Il resto, nel caso dei motori tradizionali, si disperde sotto forma di calore e attriti, contribuendo a un’enorme quota di spreco energetico strutturale. Al contrario, l’auto elettrica sfrutta in modo molto più razionale l’energia che consuma. Per percorrere lo stesso tragitto richiede quindi molta meno energia primaria, riducendo il consumo complessivo di risorse e migliorando la sostenibilità del sistema dei trasporti.
Questa differenza si traduce non solo in un vantaggio tecnico, ma anche in una maggiore consapevolezza energetica. Un sistema basato su tecnologie efficienti incoraggia infatti un utilizzo più responsabile delle risorse, riducendo gli sprechi e ottimizzando la domanda elettrica grazie a sistemi intelligenti di gestione e ricarica.
La fragilità della dipendenza dai carburanti fossili
Sul piano strategico, la Svizzera deve confrontarsi con un ulteriore fattore determinante: la totale dipendenza dall’estero per quanto riguarda petrolio e gas naturale. Non esistono sul territorio nazionale riserve significative di combustibili fossili e l’intero approvvigionamento dipende da fornitori stranieri. In tempi di stabilità questo legame può sembrare gestibile. Ma in un mondo in cui i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno già dimostrato la vulnerabilità delle catene energetiche globali, affidarsi a risorse importate diventa un rischio. Le fluttuazioni dei prezzi, le tensioni commerciali o eventuali interruzioni delle rotte di rifornimento possono incidere rapidamente sul costo della mobilità e sulla sicurezza energetica del Paese.
Elettricità: l’unica energia davvero svizzera
In questo quadro, l’elettricità rappresenta un asset strategico. A differenza dei carburanti fossili, può essere prodotta quasi interamente in Svizzera, grazie a un mix di fonti che include idroelettrico, fotovoltaico, biomassa ed eolico. La crescente diffusione degli impianti solari domestici e industriali, unita alle tecnologie di accumulo, consente inoltre di incrementare ulteriormente la quota di energia rinnovabile disponibile. La mobilità elettrica diventa così non solo una scelta ecologica, ma anche un modo concreto per rafforzare l’indipendenza energetica del Paese, riducendo la vulnerabilità ai mercati globali.
Ricarica bidirezionale: l’auto come parte della rete energetica
Un ulteriore elemento di innovazione arriva oggi dalla ricarica bidirezionale, già introdotta da alcuni marchi tedeschi presenti sul mercato svizzero. Questa tecnologia permette all’auto non solo di assorbire energia, ma anche di restituirla. I vantaggi sono molteplici:
Se abbinata a un impianto fotovoltaico, la vettura diventa una sorta di batteria mobile, trasformandosi da semplice mezzo di trasporto a elemento attivo dell’ecosistema energetico domestico e nazionale.
La scelta più logica per il futuro
Considerando la maggiore efficienza dei motori elettrici, la riduzione degli sprechi, la possibilità di produrre localmente l’energia necessaria e i progressi tecnologici come la ricarica bidirezionale, la conclusione appare chiara: la mobilità elettrica è oggi la strada più razionale e strategica per la Svizzera. Non è soltanto una questione ambientale. È una scelta di sicurezza energetica, di autonomia, di efficienza e di modernizzazione del sistema Paese. In un mondo in rapida trasformazione, l’elettrico non rappresenta un’alternativa marginale, ma una delle leve principali per costruire un futuro più sostenibile, resiliente e tecnologicamente avanzato.
A cura di Marco Doninelli, Responsabile Mobilità Cc-Ti
Approfondimenti giuridici
/in Diritto, TematicheSchede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.
Licenziamento in caso di malattia circoscritta al contesto lavorativo
Il Tribunale federale ha stabilito che la protezione contro il licenziamento prevista in caso di malattia non si applica se l’incapacità lavorativa è limitata al posto di lavoro attuale. Un ufficiale dell’esercito svizzero, sospeso per aver fornito informazioni errate su attività accessorie, ha contestato il licenziamento sostenendo di essere in malattia. Tuttavia, i certificati medici indicavano che il disagio era legato esclusivamente all’ambiente lavorativo specifico, non a una condizione generale di salute. La Corte ha ritenuto che, in assenza di mobbing o violazioni gravi da parte del datore, non vi fosse obbligo di ricollocazione. Inoltre, ha chiarito che il licenziamento è legittimo se il dipendente è idoneo a lavorare altrove. La decisione segna un punto fermo nella giurisprudenza: la malattia deve essere valutata nella sua portata e, se circoscritta al contesto lavorativo, non giustifica la sospensione del licenziamento.
(sentenza 1C_595/2023)
Appalti pubblici: non si può escludere a priori il lavoro temporaneo
Con una decisione del 2025, il Tribunale federale ha annullato una norma del Cantone di Neuchâtel che limitava l’impiego di personale temporaneo negli appalti pubblici. La legge cantonale imponeva soglie rigide (es. massimo 20% di interinali nei cantieri), indipendentemente dalle esigenze reali del progetto o dalle qualifiche dei lavoratori. La Corte ha ritenuto che tale restrizione violasse il contratto intercantonale sugli appalti pubblici, cui aderiscono tutti i Cantoni. Ha sottolineato che il lavoro temporaneo è una forma legale e regolamentata, tutelata da contratti collettivi e dalla legge federale sul collocamento. Escluderlo a priori rappresenta una discriminazione ideologica e non una misura volta a garantire la qualità delle prestazioni. La sentenza riafferma il principio di libertà economica e tutela la flessibilità del mercato del lavoro, riconoscendo il ruolo del lavoro temporaneo come strumento utile e socialmente protetto.
(sentenza 2C_587/2023)
Scopri il Servizio giuridico della Cc-Ti!
Un’edizione di successo per la Giornata dell’Informatica
/in Appuntamenti, TematicheL’evento ha fatto scoprire al pubblico le opportunità delle professioni ICT. 30 giovani apprendisti si sono inoltre sfidati, mettendo alla prova le loro competenze.
Si è svolta sabato 14 marzo presso il Mercato Resega di Canobbio la quarta edizione della “Giornata dell’Informatica”, promossa e organizzata dall’associazione ICT-Formazione Professionale Svizzera italiana in collaborazione con il progetto Millestrade. Una manifestazione di successo all’insegna della scoperta delle professioni digitali e pensata per avvicinare ragazze e ragazzi delle scuole medie alle professioni ICT, con un’attenzione particolare alla loro crescente versatilità e ai molteplici ambiti di applicazione.
La Giornata dell’Informatica ha offerto a ragazze e ragazzi, famiglie e visitatori interessati l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mostrando come le competenze digitali trovino applicazione in ambiti professionali sempre più diversificati, dall’industria e i servizi finanziari alla sanità, dall’amministrazione pubblica alla logistica, fino ai settori di formazione e creatività digitale. Attraverso laboratori pratici, dimostrazioni e attività interattive, il pubblico ha potuto confrontarsi direttamente con professionisti, docenti e apprendisti, scoprendo la pluralità di percorsi formativi e sbocchi professionali che caratterizzano oggi il settore.
Il tema della versatilità delle professioni ICT si inserisce in un contesto di grande attualità. Secondo recenti studi di ICT-Formazione professionale Svizzera, entro il 2033 sarà necessario formare ulteriori 54’400 professionisti ICT per garantire capacità d’innovazione e competitività a lungo termine. Un dato che conferma il ruolo centrale della formazione professionale e dell’apprendistato come vie privilegiate di accesso al mondo del lavoro digitale e che rende ancora più rilevante l’impegno nell’orientamento delle nuove generazioni verso competenze trasversali sempre più richieste dall’economia.
Elemento di grande richiamo della manifestazione sono stati i campionati regionali ICT, che hanno visto la partecipazione di oltre 30 giovani apprendisti ICT provenienti dalla Svizzera italiana. Le competizioni, giunte alla loro quinta edizione, hanno offerto ai partecipanti un palco privilegiato per mettere in luce talento e competenze in tre categorie informatiche: cloud computing, web technologies e software solutions for business. I migliori classificati avranno l’opportunità di accedere ai campionati nazionali ICTskills, in programma a Berna nel 2027 nell’ambito dei prestigiosi SwissSkills.
Parallelamente alle competizioni, numerosi appassionati e curiosi del mondo della tecnologia hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio tutte le opportunità delle professioni ICT, attraverso attività didattiche dedicate e grazie alla possibilità di porre domande sulla formazione ad esperti, docenti ed apprendisti del Centro professionale tecnico di Trevano e di Locarno, della Scuola Specializzata Superiore di economia e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). La Giornata dell’Informatica 2026 ha così confermato il proprio ruolo di iniziativa di riferimento per l’orientamento alle professioni ICT nella Svizzera italiana, favorendo l’incontro tra giovani, mondo della formazione e realtà professionali.
L’ICT si profila quindi nuovamente come settore strategico, caratterizzato da un impatto trasversale che coinvolge molti altri ambiti. A fronte di una domanda in costante crescita e di una carenza di personale qualificato, investire nella formazione delle nuove generazioni risulta essenziale. L’obiettivo della Giornata dell’Informatica è proprio quello di sensibilizzare giovani e famiglie sull’importanza delle professioni digitali, non solo per le prospettive occupazionali positive che offrono, ma anche per il contributo determinante che apportano allo sviluppo e al benessere del nostro Paese. L’elevata partecipazione e il forte interesse dimostrato dal pubblico testimoniano una crescente attenzione verso questo settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Fonte: tio.ch
Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR
/in Internazionale, Tematiche, VariaUna sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.
Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR
Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).
Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.
Le principali violazioni contestate
L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.
Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.
Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.
Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:
Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come “address-only entry”.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.
La sanzione
L’accordo approvato dal BIS prevede:
Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.
La regola de minimis: un elemento centrale della compliance
La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:
Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR”, con conseguenze operative:
Implicazioni operative
Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.
Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:
Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.
Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:
Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:
Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.
Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:
Un segnale per l’industria esportatrice
Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino.
“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.
La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.
La situazione sul mercato del lavoro
/in Finanza, TematicheRapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro
Passaporto digitale di prodotto nell’UE
/in Internazionale, Tematiche, VariaL’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.
Inquadramento normativo
Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:
A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.
Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.
L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.
Ambito di applicazione
In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:
L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.
Divieto di distruzione dei prodotti invenduti
Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.
Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.
Il calendario di applicazione è il seguente:
Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.
Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti
Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).
Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:
Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.
La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.
Prima applicazione: le batterie
Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.
Tempistiche per altri settori
La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:
Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.
Struttura del DPP
In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:
Il contenuto del passaporto potrà includere:
È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.
Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici
Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.
Raccolta e gestione dei dati
Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.
Adeguamento dei sistemi informativi
I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.
Responsabilità lungo la catena di fornitura
Opportunità e strategie per le imprese
Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.
Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.
Link utili
Digital product passport | GS1 Switzerland
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
Consumi energetici – incentivi in ambito aziendale
/in Sostenibilità, TematicheCommerci, aziende e industrie sono spesso confrontati con elevati consumi energetici. Per sintetizzare e raggruppare i principali incentivi e programmi di consulenza attualmente disponibili a livello aziendale, l’Associazione TicinoEnergia ha sviluppato un utile documento riassuntivo, che come Cc-Ti, vi proponiamo.
Per ulteriori domande, l’Associazione TicinoEnergia offre una prima consulenza orientativa gratuita, telefonica o via e-mail, a 360° sul tema dell’energia.
Il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.
Mail: info@ticinoenergia.ch – Telefono: +41 91 290 88 13.
Documenti utili
Opportunità a livello energetico in ambito aziendale
Incentivi mobilità sostenibile
Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica
/in Internazionale, Tematiche, VariaLa nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.
Il commercio come infrastruttura strategica
La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.
Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.
Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.
Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.
USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere
Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.
Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:
Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.
Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:
La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.
Enforcement: il commercio sotto controllo
La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.
Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:
Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.
Per le imprese questo si traduce in:
In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.
I settori strategici e la nuova geografia del rischio
La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:
In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.
Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.
La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade”
Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).
La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:
Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.
Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.
Un Nord America sempre più integrato
La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.
Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA” possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.
La nuova era del commercio globale
Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.
Per le imprese ciò significa:
La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:
“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”
In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.
Link utili
Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch