Dal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.
CNC machine producing metal panels
Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.
Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.
Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari
La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:
Prodotti Ek-2/A – rischio elevato Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
Prodotti Ek-2/B – rischio standard Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.
Ek‑3: la check‑list documentale
L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).
Per i macchinari Ek-2/A
Dichiarazione CE di conformità Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
Certificato di omologazione Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Certificato di rumorosità Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Documento di trasporto / Bill of Lading Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
Foto del macchinario Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
Lista componenti e accessori Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
Altri documenti tecnici richiesti A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.
Per i macchinari Ek-2/B L’elenco è simile ma semplificato:
Dichiarazione CE di conformità Non richiede autenticazione consolare.
Foto del macchinario Con marca, modello, targa e marcatura CE.
Documento di trasporto / Bill of Lading
Altri documenti tecnici essenziali Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.
Controlli e tempistiche
Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:
ispezione visiva e di marcatura sul prodotto;
verifica delle foto rispetto al macchinario fisicamente presente;
eventuali test di laboratorio aggiuntivi.
Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.
Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B
Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:
Autenticazione dei documenti originali e della traduzione in turco presso la Rappresentanza diplomatica turca.
Caricamento dei documenti su TAREKS per richiesta di autorizzazione preliminare.
Valutazione documentale da parte delle autorità turche.
Rilascio autorizzazione preliminare.
Registrazione per controllo di importazione e possibile controllo fisico o test di laboratorio.
Emissione del numero TAREKS da indicare nella dichiarazione doganale.
Per i macchinari Ek-2/B:
Caricamento diretto dei documenti in TAREKS, con traduzione turca consigliata.
Analisi del rischio e possibile controllo fisico.
Numero TAREKS per lo sdoganamento.
Responsabilità e sanzioni
Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.
Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri
Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:
collaborare strettamente con l’importatore turco, che è responsabile di tutte le presentazioni su TAREKS;
per i prodotti Ek-2/A, assicurarsi che la Dichiarazione CE, certificati e traduzioni in turco siano autenticati dalla Rappresentanza diplomatica turca;
preparare foto dettagliate del macchinario e della marcatura CE;
verificare la coerenza delle date tra documenti tecnici e documento di trasporto;
comprendere che Ek-2/A richiede procedure più articolate e controlli più stringenti rispetto a Ek-2/B.
Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-import-macchinari-turchia.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-22 08:00:002026-01-22 08:25:55Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia
A partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche
Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).
Nel dettaglio:
Fideiussioni bancarie/assicurative:30% sul valore della merce
SwissCaution: – SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo) – NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.
Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati
Il proclama prevede un dazio del 25% ad valoremsu una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:
HTS 8471.50
HTS 8471.80
HTS 8473.30
Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:
TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.
L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.
Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.
Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.
Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.
Esenzioni
Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:
supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
utilizzi in data centersul territorio USA;
riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.
Le aziende del settore devono:
valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).
Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.
Negoziati con partner esteri
Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.
I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.
Questa apertura negoziale potrebbe portare a:
intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-USA-dazi-semiconduttori.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-16 15:11:512026-03-04 15:44:52Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori
Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore in Francia il decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che definisce le modalità di applicazione dei divieti relativi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento attua la legge francese del 27 febbraio 2025 e introduce un quadro regolatorio dettagliato che interessa direttamente anche le imprese svizzere che esportano verso il mercato francese.
La normativa si applica infatti a tutti i prodotti immessi sul mercato francese, indipendentemente dal Paese di fabbricazione.
Cosa sono i PFAS
Con il termine PFAS si indica un’ampia famiglia di sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di legami carbonio–fluoro particolarmente stabili, apprezzate per le loro proprietà di resistenza ad acqua, grassi, calore e agenti chimici. Esse sono però anche note per la loro estrema persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti negativi sulla salute umana.
Il decreto adotta una definizione ampia, comprendendo qualsiasi sostanza contenente almeno un gruppo –CF₃ o –CF₂– completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno o di altri alogeni. Questa impostazione mira a evitare elusioni normative e amplia in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate.
Ambito di applicazione e settori interessati
Il decreto riguarda diverse categorie di prodotti di interesse per l’export svizzero, tra cui tessili e abbigliamento, calzature, cosmetici, scioline per sport invernali e agenti impermeabilizzanti. Sono coinvolti non solo i fabbricanti, ma anche gli esportatori e i soggetti che, a vario titolo, immettono i prodotti sul mercato francese.
Per le imprese esportatrici, ciò comporta la necessità di verificare la conformità non solo del prodotto finito, ma anche dei materiali, dei trattamenti e delle sostanze utilizzate lungo l’intera catena di fornitura.
Soglie di concentrazione e requisiti di controllo
Uno degli elementi centrali del decreto è la definizione di valori soglia di concentrazione, oltre i quali scatta il divieto di immissione sul mercato.
Categoria
Soglia massima consentina
Singolo PFAS (esclusi polimeri)
25 ppb (µg/kg)
Somma* PFAS (esclusi polimeri)
250 ppb (µg/kg)
PFAS inclusi I polimeri
50 ppm (mg/kg)
Fluoro totale
50 mg F/kg (obbligo di prova)
* determinata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS, eventualmente previa degradazione dei precursori
Le soglie potranno essere riviste in futuro in funzione dell’evoluzione delle metodologie tecniche e delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti REACH e POPs.
In caso di superamento dei valori stabiliti, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti l’origine delle sostanze rilevate. Questo aspetto rafforza l’importanza della documentazione tecnica e delle verifiche analitiche a supporto della conformità.
Eccezioni previste dal decreto
Il decreto individua in modo puntuale i prodotti che possono beneficiare di deroghe ai divieti, distinguendo tra eccezioni automatiche e deroghe condizionate all’assenza di alternative tecniche.
In primo luogo, sono esclusi dai divieti i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425. A questi si aggiungono i DPI e gli equipaggiamenti specificamente destinati alle forze armate, alle forze di sicurezza interna e ai servizi di protezione civile, nonché gli equipaggiamenti del combattente. Rientrano inoltre tra i prodotti derogati gli agenti impermeabilizzanti utilizzati esclusivamente per la re-impermeabilizzazione dei dispositivi di protezione individuale sopra menzionati.
Il decreto prevede poi deroghe per i tessili tecnici a uso industriale, non destinati al consumo finale, e per una serie di prodotti la cui funzione è considerata critica e per i quali, allo stato attuale, non esistono soluzioni di sostituzione dei PFAS. In questa categoria rientrano:
i DPI civili e militari;
le attrezzature e i componenti integrati nei sistemi di combattimento;
i prodotti destinati a operazioni in contesti di minaccia nucleare, radiologica, biologica e chimica (NRBC);
i tessili sanitari e medicali, inclusi quelli utilizzati per cure e trattamenti medici.
Infine, il decreto introduce una deroga specifica per i prodotti tessili di abbigliamento e le calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo. In questo caso, la presenza di PFAS è ammessa esclusivamente nella frazione riciclata e in misura proporzionale alla percentuale di materiale riciclato incorporato nel prodotto finito.
Come operano le deroghe nel tempo e gestione delle scorte
Il decreto è strutturato su due fasi principali:
dal 1° gennaio 2026: i divieti si applicano a prodotti come cosmetici, cere e scioline, abbigliamento tessile, calzature e agenti impermeabilizzanti per il consumo finale, ma con le eccezioni sopra indicate;
dal 1° gennaio 2030: il divieto si estenderà a tutti i prodotti tessili contenenti PFAS, con ulteriori eccezioni per usi essenziali, sovranità nazionale e tessili tecnici industriali — specificati anch’essi per decreto — come previsto dalla legge quadro.
È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti PFAS fabbricati prima del 1° gennaio 2026. Trascorso questo termine, l’immissione sul mercato e l’esportazione verso la Francia di tali prodotti non saranno più consentite.
Considerazioni operative per le imprese
La nuova disciplina francese sui PFAS rafforza gli obblighi di controllo e documentazione a carico degli operatori economici. Per le aziende esportatrici svizzere, risulta quindi essenziale verificare anticipatamente la conformità dei prodotti destinati al mercato francese, con particolare attenzione alle soglie di concentrazione, alla tracciabilità delle sostanze e alla gestione delle scorte.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-Francia-decreto-pfas.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-15 08:00:002026-01-14 15:46:51Nuova normativa francese sui PFAS
Il commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.
Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata
Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.
Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.
Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi
Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.
Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.
Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione
Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.
Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale
La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.
Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile
Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.
BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità
Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.
Implicazioni per le imprese svizzere
Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.
Geopolitica e strategie aziendali
Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.
Supply chain: conoscenza e adattabilità
Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.
Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale
La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.
Origine preferenziale: consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie in virtù di accordi di libero scambio.
Origine non preferenziale: rileva per l’applicazione di dazi, misure antidumping e restrizioni quantitative o altre misure commerciali, sulla base di criteri di lavorazione o trasformazione che possono variare da Paese a Paese.
A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.
Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.
Governare la complessità come fattore di vantaggio
In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.
In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-Commercio-globale-2026.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-08 15:26:512026-01-09 09:06:55Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.
Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.
Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
Di conseguenza, a partiredal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/container-2687310_1280.jpg8281280Monica Zurfluhhttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Zurfluh2025-12-31 11:50:332026-01-14 13:12:03Accordi di libero scambio: origine dal 2026
L’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo,sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.
Il contesto normativo
Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.
L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.
Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.
Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:
30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese, con alcune eccezioni per prodotti già disciplinati dalla normativa sul legno.
Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.
Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura
Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:
operatori che effettuano la prima immissione sul mercato UE;
operatori e commercianti a valle.
Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.
Semplificazioni per micro e piccoli operatori
Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.
In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.
Esclusioni e chiarimenti settoriali
Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.
Prospettive di ulteriore revisione
Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.
Implicazioni operative per le imprese
La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:
individuare i prodotti interessati dal Regolamento;
mappare correttamente il proprio ruolo nella catena di fornitura;
predisporre processi interni e flussi informativi coerenti con i nuovi requisiti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-EUDR.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-29 08:00:002026-02-09 08:52:38EUDR: proroga e semplificazioni operative
Nuovi salari minimi per settore economico dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore i nuovi salari minimi orari per settore economico, come stabilito dal decreto pubblicato nel bollettino ufficiale del 16 dicembre 2025. Si ricorda che tali disposizioni sono vincolanti.
Poiché la variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2015) tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari a 0,0%, le soglie generali restano invariate:
Soglia inferiore: CHF 20.00/ora
Soglia superiore: CHF 20.50/ora
Alcuni salari specifici nei vari settori economici sono stati comunque aggiornati secondo quanto previsto dal decreto.
Nuovi salari minimi previsti dai Contratti normali di lavoro (CNL)
I CNL prevedono due modalità di aggiornamento dei salari minimi:
per i CNL vincolati a un CCL di riferimento, i salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti nel CCL;
per i CNL non vincolati a un CCL di riferimento, l’adeguamento avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di novembre.
Considerato che la variazione dell’IPC tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari allo 0,0%, non vi è adeguamento per indicizzazione per i CNL non vincolati.
Restano tuttavia applicabili gli adeguamenti derivanti dai CCL di riferimento, in particolare per i profili e i settori richiamati nella comunicazione ufficiale (es. impiegati di commercio e commercio al dettaglio), con i salari 2026 fissati nei rispettivi CCL.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/10/FRM22-diritto-regolamento-5.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-23 14:40:142025-12-23 14:40:15Nuovi salari minimi dal 1° gennaio 2026
Siamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo
Anche quest’anno, in collaborazione con la SUPSI, nell’ambito del Master of Science in Business Administration con Major in Innovation Management – un programma volto a formare giovani professionisti capaci di gestire il cambiamento aziendale attraverso solide basi teoriche ed esperienze progettuali concrete – siamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo Corporate Social Responsibility Reporting.
Questo modulo ha l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere, analizzare e redigere il rapporto di sostenibilità semplificato sviluppato dal Settore CSR e rendicontazione della sostenibilità della SUPSI, dalla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Il rapporto di sostenibilità rappresenta un vero e proprio strumento di innovazione, poiché supporta la pianificazione strategica del cambiamento orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali in ambito sostenibile.
Gli studenti elaboreranno, con la vostra collaborazione, un rapporto di sostenibilità semplificato proprio per la vostra azienda. Un’opportunità che si rivolge alle imprese del nostro territorio e a sostegno della formazione dei nostri giovani che supportiamo nel loro percorso.
Il modulo avrà inizio a fine febbraio 2026 e terminerà a metà giugno 2026; la data ultima per annunciare la propria disponibilità è venerdì 16 gennaio 2026.
Vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: info@ti-csrreport.ch.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-10-aziende-CSR.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-22 09:37:382026-01-08 10:13:57Corporate Social Responsibility Reporting
Proseguono i podcast della Cc-Ti con Radio Ticino. A disposizione la 44° puntata con il titolo “2025 Promossi e bocciati”. Con Luca Albertoni, dir. Cc-Ti, Angelo Chiello di Radio Ticino. Disponibile anche su Spotify!
Per sorridere, si mettono in movimento 16 muscoli, per arrabbiarsi 65… fai ECONOMIA, sorridi! Chiacchierate, aneddoti, tanti fatti, poca politica… Un modo un po’ giocoso ma serio per condividere l’economia, perché l’economia siamo tutti noi.
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Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia
/in Dogana, Internazionale, TematicheDal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.
Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.
Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.
Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari
La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:
Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.
Ek‑3: la check‑list documentale
L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).
Per i macchinari Ek-2/A
Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Autenticato e con traduzione certificata in turco.
Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.
Per i macchinari Ek-2/B
L’elenco è simile ma semplificato:
Non richiede autenticazione consolare.
Con marca, modello, targa e marcatura CE.
Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.
Controlli e tempistiche
Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:
Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.
Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B
Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:
Per i macchinari Ek-2/B:
Responsabilità e sanzioni
Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.
Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri
Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:
Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.
Link utili
Rehber – Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (Guida applicativa collegata al Tebliğ 2026/32, in lingua turca)
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NOVITÀ – Cauzioni Carnet ATA
/in Dogana, Internazionale, TematicheA partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche
Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).
Nel dettaglio:
– SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
– NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
Documenti utili:
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Ufficio Legalizzazioni: 091 911 51 29 / 23
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Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori
/in Dogana, Internazionale, TematicheIl Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.
Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati
Il proclama prevede un dazio del 25% ad valorem su una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:
Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:
L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.
Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.
Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.
Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.
Esenzioni
Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:
Le aziende del settore devono:
Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.
Negoziati con partner esteri
Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.
I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.
Questa apertura negoziale potrebbe portare a:
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Nuova normativa francese sui PFAS
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl 1° gennaio 2026 è entrato in vigore in Francia il decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che definisce le modalità di applicazione dei divieti relativi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento attua la legge francese del 27 febbraio 2025 e introduce un quadro regolatorio dettagliato che interessa direttamente anche le imprese svizzere che esportano verso il mercato francese.
La normativa si applica infatti a tutti i prodotti immessi sul mercato francese, indipendentemente dal Paese di fabbricazione.
Cosa sono i PFAS
Con il termine PFAS si indica un’ampia famiglia di sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di legami carbonio–fluoro particolarmente stabili, apprezzate per le loro proprietà di resistenza ad acqua, grassi, calore e agenti chimici. Esse sono però anche note per la loro estrema persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti negativi sulla salute umana.
Il decreto adotta una definizione ampia, comprendendo qualsiasi sostanza contenente almeno un gruppo –CF₃ o –CF₂– completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno o di altri alogeni. Questa impostazione mira a evitare elusioni normative e amplia in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate.
Ambito di applicazione e settori interessati
Il decreto riguarda diverse categorie di prodotti di interesse per l’export svizzero, tra cui tessili e abbigliamento, calzature, cosmetici, scioline per sport invernali e agenti impermeabilizzanti. Sono coinvolti non solo i fabbricanti, ma anche gli esportatori e i soggetti che, a vario titolo, immettono i prodotti sul mercato francese.
Per le imprese esportatrici, ciò comporta la necessità di verificare la conformità non solo del prodotto finito, ma anche dei materiali, dei trattamenti e delle sostanze utilizzate lungo l’intera catena di fornitura.
Soglie di concentrazione e requisiti di controllo
Uno degli elementi centrali del decreto è la definizione di valori soglia di concentrazione, oltre i quali scatta il divieto di immissione sul mercato.
* determinata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS, eventualmente previa degradazione dei precursori
Le soglie potranno essere riviste in futuro in funzione dell’evoluzione delle metodologie tecniche e delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti REACH e POPs.
In caso di superamento dei valori stabiliti, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti l’origine delle sostanze rilevate. Questo aspetto rafforza l’importanza della documentazione tecnica e delle verifiche analitiche a supporto della conformità.
Eccezioni previste dal decreto
Il decreto individua in modo puntuale i prodotti che possono beneficiare di deroghe ai divieti, distinguendo tra eccezioni automatiche e deroghe condizionate all’assenza di alternative tecniche.
In primo luogo, sono esclusi dai divieti i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425. A questi si aggiungono i DPI e gli equipaggiamenti specificamente destinati alle forze armate, alle forze di sicurezza interna e ai servizi di protezione civile, nonché gli equipaggiamenti del combattente. Rientrano inoltre tra i prodotti derogati gli agenti impermeabilizzanti utilizzati esclusivamente per la re-impermeabilizzazione dei dispositivi di protezione individuale sopra menzionati.
Il decreto prevede poi deroghe per i tessili tecnici a uso industriale, non destinati al consumo finale, e per una serie di prodotti la cui funzione è considerata critica e per i quali, allo stato attuale, non esistono soluzioni di sostituzione dei PFAS. In questa categoria rientrano:
Infine, il decreto introduce una deroga specifica per i prodotti tessili di abbigliamento e le calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo. In questo caso, la presenza di PFAS è ammessa esclusivamente nella frazione riciclata e in misura proporzionale alla percentuale di materiale riciclato incorporato nel prodotto finito.
Come operano le deroghe nel tempo e gestione delle scorte
Il decreto è strutturato su due fasi principali:
È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti PFAS fabbricati prima del 1° gennaio 2026. Trascorso questo termine, l’immissione sul mercato e l’esportazione verso la Francia di tali prodotti non saranno più consentite.
Considerazioni operative per le imprese
La nuova disciplina francese sui PFAS rafforza gli obblighi di controllo e documentazione a carico degli operatori economici. Per le aziende esportatrici svizzere, risulta quindi essenziale verificare anticipatamente la conformità dei prodotti destinati al mercato francese, con particolare attenzione alle soglie di concentrazione, alla tracciabilità delle sostanze e alla gestione delle scorte.
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Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico
/in Internazionale, Tematiche, VariaIl commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.
Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata
Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.
Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.
Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi
Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.
Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.
I quattro nodi del nuovo ordine commerciale
Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione
Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.
Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale
La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.
Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile
Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.
BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità
Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.
Implicazioni per le imprese svizzere
Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.
Geopolitica e strategie aziendali
Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.
Supply chain: conoscenza e adattabilità
Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.
Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale
La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.
A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.
Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.
Governare la complessità come fattore di vantaggio
In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.
In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.
Accordi di libero scambio: origine dal 2026
/in Dogana, Internazionale, TematicheL’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.
Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.
Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.
Link utili
Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine – Cc-Ti (09.12.2025)
Il vostro contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
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EUDR: proroga e semplificazioni operative
/in Internazionale, Tematiche, VariaL’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo, sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.
Il contesto normativo
Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.
L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.
Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.
Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:
Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.
Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura
Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:
Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.
Semplificazioni per micro e piccoli operatori
Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.
In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.
Esclusioni e chiarimenti settoriali
Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.
Prospettive di ulteriore revisione
Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.
Implicazioni operative per le imprese
La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:
Nuovi salari minimi dal 1° gennaio 2026
/in Comunicazione e media, Diritto, TematicheAi sensi dell’art. 360a CO
Nuovi salari minimi per settore economico dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore i nuovi salari minimi orari per settore economico, come stabilito dal decreto pubblicato nel bollettino ufficiale del 16 dicembre 2025.
Si ricorda che tali disposizioni sono vincolanti.
Poiché la variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2015) tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari a 0,0%, le soglie generali restano invariate:
Alcuni salari specifici nei vari settori economici sono stati comunque aggiornati secondo quanto previsto dal decreto.
Nuovi salari minimi previsti dai Contratti normali di lavoro (CNL)
I CNL prevedono due modalità di aggiornamento dei salari minimi:
Considerato che la variazione dell’IPC tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari allo 0,0%, non vi è adeguamento per indicizzazione per i CNL non vincolati.
Restano tuttavia applicabili gli adeguamenti derivanti dai CCL di riferimento, in particolare per i profili e i settori richiamati nella comunicazione ufficiale (es. impiegati di commercio e commercio al dettaglio), con i salari 2026 fissati nei rispettivi CCL.
Tabella riassuntiva per i contratti normali di lavoro.
In caso di dubbio consultare il sito ufficiale: https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/contrattidi-lavoro/contratti-normali-di-lavoro
AGGIORNAMENTI:
Corporate Social Responsibility Reporting
/in Sostenibilità, TematicheSiamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo
Anche quest’anno, in collaborazione con la SUPSI, nell’ambito del Master of Science in Business Administration con Major in Innovation Management – un programma volto a formare giovani professionisti capaci di gestire il cambiamento aziendale attraverso solide basi teoriche ed esperienze progettuali concrete – siamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo Corporate Social Responsibility Reporting.
Questo modulo ha l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere, analizzare e redigere il rapporto di sostenibilità semplificato sviluppato dal Settore CSR e rendicontazione della sostenibilità della SUPSI, dalla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Il rapporto di sostenibilità rappresenta un vero e proprio strumento di innovazione, poiché supporta la pianificazione strategica del cambiamento orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali in ambito sostenibile.
Gli studenti elaboreranno, con la vostra collaborazione, un rapporto di sostenibilità semplificato proprio per la vostra azienda.
Un’opportunità che si rivolge alle imprese del nostro territorio e a sostegno della formazione dei nostri giovani che supportiamo nel loro percorso.
Il modulo avrà inizio a fine febbraio 2026 e terminerà a metà giugno 2026;
la data ultima per annunciare la propria disponibilità è venerdì 16 gennaio 2026.
Vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: info@ti-csrreport.ch.
Rock Economy
/in Comunicazione e mediaProseguono i podcast della Cc-Ti con Radio Ticino. A disposizione la 44° puntata con il titolo “2025 Promossi e bocciati”. Con Luca Albertoni, dir. Cc-Ti, Angelo Chiello di Radio Ticino. Disponibile anche su Spotify!
Online tutte le puntate (1-44) del podcast. Buon ascolto!
Per sorridere, si mettono in movimento 16 muscoli, per arrabbiarsi 65… fai ECONOMIA, sorridi!
Chiacchierate, aneddoti, tanti fatti, poca politica… Un modo un po’ giocoso ma serio per condividere l’economia, perché l’economia siamo tutti noi.
– Ascolta il podcast su Radio Ticino, a cura della Cc-Ti con Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti e Angelo Chiello di Radio Ticino.
– Ascoltalo su Spotify
Riscopri e ascolta tutte le puntate