Un danNO alle libertà di tutti

Ci risiamo. Il prossimo 9 febbraio saremo chiamati alle urne per esprimerci sull’ennesima iniziativa moralizzatrice e liberticida.

La cosiddetta iniziativa sulla responsabilità ambientale su cui gli svizzeri è semplicemente assurda e irrealistica. Chiede in sostanza che la Svizzera riduca l’impatto ambientale del 67% nei prossimi dieci anni, operando entro i limiti naturali della terra entro dieci anni. Nessuno mette in dubbio che la protezione della natura e dell’ambiente sia un obiettivo da perseguire e del resto la Svizzera non è per nulla inattiva sul tema. Da anni si stanno predisponendo misure, anche molto incisive, basti pensare alla legge sul CO2 e alla legge sull’elettricità. Del resto, non è un caso che dal 2000 la Svizzera è riuscita a mantenere la sua crescita e la sua prosperità riducendo l’impatto ambientale di oltre un quarto, il che dimostra che il buon funzionamento dell’economia e la protezione della natura non sono incompatibili. Anzi. Seguendo l’iniziativa si giungerebbe paradossalmente all’assurdità della riduzione dell’attività economica, riducendo anche le fonti di finanziamento delle politiche pubbliche. Un’autorete clamorosa di cui i vati dei divieti e della moralizzazione sembrano non rendersi conto, illudendosi probabilmente che i mezzi finanziari crescano sulle piante.

Con le misure draconiane che verrebbero introdotte per limitare in pochi anni le attività economiche vi sarebbe un’insostenibile rivoluzione del sistema economico con penalizzazioni per molti settori (agricoltura, energia, abitazione, abbigliamento, mobilità, ecc.), aumenti di costi spropositati per beni e servizi e un impatto sociale devastante per la popolazione. In nome della sostenibilità ambientale si omettono completamente gli altri due pilastri della sostenibilità, cioè quello economico e quello sociale, altrettanto fondamentali affinché il sistema funzioni. La transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e rispettosa dell’ambiente richiede la considerazione di tutte le variabili.

È davvero una via praticabile quella di tornare agli anni Trenta del secolo scorso? Restrizioni imposte ai consumi, alla mobilità all’interno della Svizzera e ai viaggi all’estero, esplosione dei costi di cibo, riscaldamento, affitto e abbigliamento a causa di una scelta sempre più ristretta di prodotti a prezzi molto più alti significano una drastica riduzione della qualità di vita di tutte le cittadine e di tutti i cittadini.

Chi pretende di dare lezioni agli altri e di punire i comportamenti che, per convinzioni personali, ritiene poco “virtuosi”, non si rende conto che, mettendo in ginocchio il sistema economico senza valide alternative, non si sanzionano solo le aziende presunte cattive ma si massacra la popolazione. Obbligare le aziende questo a modificare alcuni fattori produttivi, in particolare i macchinari, prima della fine del loro normale ciclo di vita, comporterebbe oneri insostenibili, con costi spropositati per consumatrici e consumatori. Dati i costi di produzione già estremamente elevati in Svizzera – in particolare salari, affitti e prezzi dell’energia – e la forza del franco svizzero, i margini non sono abbastanza elevati per assorbire tali investimenti in un decennio. Conseguenza: impoverimento del tessuto economico e di tutta la popolazione. Non vi sono alternative a un chiaro NO a questa iniziativa che, se venisse accettata, paradossalmente saboterebbe anche la realizzazione degli scopi che si prefigge perché prosciugherebbe le risorse necessarie alla tutela dell’ambiente. Un’assurdità irresponsabile.

https://no-divietiirresponsabili.ch

Rinviata di un anno l’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione

A metà dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato formalmente il rinvio al 30 dicembre 2025 dell’applicabilità del Regolamento sulla deforestazione e il degrado ambientale, che vieta l’importazione di determinate materie prime e prodotti lavorati se la loro produzione è legata alla deforestazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, approvato il 17 e il 18 dicembre 2024 rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, che modifica il Regolamento sulla deforestazione per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione. È  stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 dicembre 2024 ed è entrato in vigore tre giorni più tardi, concedendo alle aziende un anno di tempo per prepararsi al rispetto delle nuove regole. Le nuove tempistiche di applicazione sono le seguenti:

  • 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese
  • 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

Il regolamento 2023/1115 in breve

Come già anticipato su questo canale (cfr. articolo Prodotti a “deforestazione zero” nell’UE – Cc-Ti del 15 febbraio 2024), il regolamento (UE) 2023/115 sulla deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR) mira a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato comunitario, nonché l’esportazione dall’UE, di sette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e dei prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’obiettivo è  evitare il consumo nell’UE di beni che abbiano contribuito alla deforestazione e al degrado forestale.

In sostanza, a partire dal 30 dicembre 2025, l’UE impone alle aziende di documentare in modo completo l’origine delle materie e dei prodotti elencati tramite voce di tariffa doganale nell’allegato I (pagg. 38-42) dell’EUDR. Tali prodotti sono altresì assoggettati ad undivieto  di commercializzazione e di esportazione sul e dal mercato dell’UE a meno che non soddisfino le seguenti tre condizioni:

  • essere a deforestazione zero
  • essere stati prodotti conformemente alla legislazione applicabile nel Paese di produzione, e
  • essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS) supportata da informazioni verificabili, come tracciabilità, monitoraggio continuo, ecc. che dimostrino che i prodotti non hanno causato né deforestazione né degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Contrariamene ad altre regolamentazioni, il regolamento 2023/115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: sarà infatti il primo operatore stabilito nell’UE a dover farsi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. Gli operatori extra-UE dovranno tuttavia essere pronti a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner europeo (per importazioni nell’UE) o assicurarsi di ottenerli da quest’ultimo (per esportazioni dall’UE). Essi dovranno anche verificare che sia stata eseguita la dovuta diligenza a monte della catena di fornitura (tramite dichiarazione di dovuta diligenza o Due Diligence Statement, DDS).

Le informazioni da fornire riguardano i prodotti, i produttori e le zone di produzione (attraverso dati di geolocalizzazione degli appezzamenti), nonché la catena di fornitura (mostrando di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici). Per quanto riguarda invece la DDS, il numero di riferimento dovrà figurare nella dichiarazione doganale di importazione o esportazione per consentire i controlli in dogana. In tal senso, la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD) ha pubblicato già a settembre 2024, i codici TARIC relativi ai requisiti stabiliti dall’EUDR.

La Commissione europea metterà in atto un sistema volto a classificare i Paesi in base al loro rischio di deforestazione (basso, normale, alto). Gli obblighi di diligenza possono essere semplificati se le aziende si riforniscono di materie prime e prodotti da Paesi a basso rischio di deforestazione: esse possono infatti rinunciare alla valutazione se rispettano l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità competente, documentazione a dimostrazione che il rischio di deforestazione è effettivamente trascurabile.

Per ulteriori ragguagli:
FAQ della Commissione europea (PDF in inglese)
Documento di orientamento della Commissione europea (PDF in italiano)

Prodotti ottenuti con il lavoro forzato: divieto UE dal 14 dicembre 2027

Il Regolamento UE sul lavoro forzato è entrato in vigore il 13 dicembre 2024. Dal 14 dicembre 2027 sarà vietato immettere sul mercato UE e mettere a disposizione beni realizzati attraverso il lavoro forzato.

Il Regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione (Regolamento sul lavoro forzato, FLR), allinea la definizione di “lavoro forzato” (o “lavoro obbligatorio”) alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29 (Convenzione sul lavoro forzato). Questo termine indica ogni lavoro o servizio “estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”, o usato come misura di coercizione, sanzione, disciplina o discriminazione.

Il regolamento si applica a tutti i prodotti venduti nell’Unione europea o da essa esportati, indipendentemente dalla loro origine o dal settore e senza soglie di valore: a partire dal 14 dicembre 2027, i prodotti e i loro componenti saranno banditi dal mercato se è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione, in tutto o in parte, compreso le lavorazioni o trasformazioni connesse a tali prodotti.

Il regolamento non introduce nuovi obblighi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese, ma rafforza la legislazione degli Stati membri sul lavoro forzato e i quadri normativi dell’UE, tra cui la direttiva UE sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD). Laddove la CSDDD stabilisce obblighi di due diligence relativi all’impatto del lavoro forzato per le imprese lungo tutta la catena del valore, ma non include disposizioni per vietare l’importazione di prodotti nel mercato dell’UE, il FLR implementa meccanismi per il divieto, il ritiro o lo smaltimento di prodotti realizzati con il lavoro forzato, chiedendo che tali  prodotti siano riciclati, resi inutilizzabili o distrutti.

Entro il 14 dicembre 2025, gli Stati membri devono nominare un’autorità competente e notificarla alla Commissione europea, che ne pubblicherà l’elenco nel cosiddetto “Portale unico del lavoro forzato”. Il portale, che dovrà essere istituito entro il 14 giugno 2026, servirà anche come archivio per le decisioni e le linee guida per le imprese, ivi comprese le procedure di due diligence e le migliori pratiche far cessare i rischi di lavoro forzato o per riparare ai casi di lavoro forzato. La Commissione europea è inoltre tenuta a istituire una banca dati pubblica delle zone geografiche o dei prodotti o gruppi di prodotti a rischio di lavoro forzato, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Le decisioni relative al divieto, al ritiro o allo smaltimento dei prodotti saranno riconosciute in tutti gli Stati membri. Le imprese che non si conformano alle decisioni prese ai sensi del regolamento possono incorrere in sanzioni pecuniarie.

Raccomandazioni

Le imprese hanno tre anni di tempo per valutare l’esistenza di rischi legati al lavoro forzato all’interno delle loro catene di approvvigionamento, sia direttamente attraverso le loro attività di importazione o esportazione, sia indirettamente attraverso la dipendenza da prodotti importati o esportati, e mappare la loro potenziale esposizione. Allo stesso tempo, dovrebbero provvedere ad inserire nei contratti con i loro fornitori clausole volte a mitigare il rischio che determinati prodotti vengano trattenuti alle frontiere dell’UE, con conseguente loro ritiro dal mercato o smaltimento.

Origine preferenziale e Convenzione PEM: cos’è cambiato?

La Convenzione paneuromediterranea riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.

Dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicano due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisogna pertanto considerare diversi casi, a seconda del partner e/o dell’accordo di libero scambio:

Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie

  • applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
  • possibilità di cumulo diagonale basato sulle norme rivedute e permeabilità con le vecchie norme, ciò comporta l’accettazione di un certificato di origine stabilito secondo le regole della vecchia Convenzione PEM come prova di origine valida ai sensi delle regole rivedute (ma non il contrario)

Questo caso si applica ai seguenti accordi di libero scambio: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Bosnia ed Erzegovina, AELS-Georgia, AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro, AELS-Serbia, AELS-Turchia.

Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle norme rivedute
  • il cumulo diagonale è possibile unicamente in base alle norme rivedute

Questo caso si applica all’accordo AELS-Albania.

Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie

  • applicazione delle vecchie norme
  • il cumulo diagonale è possibile solo in base alle vecchie norme

Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

Matrix

La Matrix (PDF) è stata aggiornata di aggiornata di conseguenza:

Prove dell’origine e cumulo

L’UDSC ha aggiornato i seguenti documenti e istruzioni:

Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine e sino al 31 dicembre 2025, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura «REVISED RULES» (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.

È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.

Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:

  • in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
  • il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
  • ai sensi dell’art. 8 par. 3 delle norme di origine della Convenzione PEM riveduta, la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH…» deve essere indicata nella prova di origine se è stato applicato il cumulo dell’origine. Tuttavia, le Parti contraenti possono rinunciare a questa indicazione nella prova d’origine per le importazioni. La Svizzera non richiede informazioni sul cumulo nella prova d’origine. Allo stato attuale, nemmeno altre Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta al 1° gennaio 2025 la richiedono (cfr. Comunicazione dell’UDSC, 01.01.2024);
  • nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
  • contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
  • è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
  • il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.

Ulteriore documentazione utile

Risultati inchiesta congiunturale 2024/2025

2024: bene i servizi, difficoltà per alcuni settori industriali

Le tendenze generali dell’economia ticinese ricalcano quelle delle altre regioni svizzere

Nel 2024 i risultati delle aziende ticinesi sono stati in generale soddisfacenti, anche se, rispetto al 2023, vi è stata una flessione dovuta soprattutto alle difficoltà per le aziende del settore industriale, legate al difficile contesto internazionale e in particolare alla forte crisi economica della Germania. Per il 36% delle aziende l’andamento è stato sufficiente (40% nel 2023), per il 34% buono (35% nel 2023) e per il 4% eccellente (2% nel 2023). Il settore dei servizi ha registrato risultati migliori di quello secondario (77% di risultati di segno positivo contro il 67%), in linea con le previsioni espresse a fine 2023.
Per il 2025 la tendenza resta sostanzialmente simile, con maggiori difficoltà per le aziende del settore secondario rispetto a quelle del terziario. Si riscontra l’identica tendenza in tutte le altre regioni svizzere.  

Malgrado le difficoltà, il livello degli investimenti, parametro fondamentale nell’ottica della competitività delle aziende e del territorio è rimasto complessivamente stabile, confermando i valori fatti registrare nel 2023, con il 46% delle aziende che ha dichiarato di avere effettuato investimenti. Questo benché sia scesa in maniera marcata la percentuale per le aziende del settore secondario (dal 67% al 60%). La media generale rappresenta un consolidamento degli investimenti rispetto agli anni difficili della pandemia, che avviene malgrado un contesto internazionale molto instabile, catene di approvvigionamento più complesse e costose e rincari diffusi (materie prime, energia, ecc.). Resta aperta la questione della costante erosione dei margini, in atto da diversi anni, che al momento non sembra avere però effetti eccessivi. Il buon grado di investimenti, comparato anche a quello delle altre regioni svizzere, costituisce un importante segnale di fiducia verso il territorio.

L’autofinanziamento, altro parametro a cui prestiamo sempre particolare attenzione per comprendere lo stato di salute delle imprese, si è confermato stabile anche per il 2024, con il 34% delle aziende che lo considera buono e il 36% che lo ritiene soddisfacente.

Le previsioni per il 2025, in parte difficili a causa del forte panorama di incertezza internazionale e di diverse iniziative politiche interne che creano notevole insicurezza, sono improntate a una sostanziale stabilità, sebbene prevalga una maggiore prudenza rispetto al passato. Il 71% delle imprese prevede un andamento da sufficiente a buono nel primo semestre del 2024 e leggermente migliore per il secondo semestre. Più preoccupante per contro il dato concernente gli investimenti previsti, con il 39% delle aziende che manifesta tale intenzione, in calo rispetto al 2024 (46%). Anche qui pesano particolarmente le difficoltà di taluni settori industriali.

Come avviene regolarmente da quando vengono effettuati questi rilevamenti, i risultati del 2024 e le attese per il 2025 sono in linea con quanto rilevato negli altri Cantoni.

Analisi dei risultati nello specifico

1. Andamento generale degli affari

L’andamento generale degli affari nel 2024 è risultato di segno tutto sommato positivo, benché, come previsto a fine 2023, leggermente inferiore al passato. Il 74% delle imprese (77% nel 2023) ha valutato in maniera favorevole l’andamento degli affari nello scorso anno (soddisfacente per il 36% delle aziende, buono per il 34%, eccellente per il 4%). Sul fronte delle aziende esportatrici i dati sono, senza sorprese, leggermente inferiori, sebbene restino ancora di buon livello, con il 36% delle aziende che definisce l’andamento soddisfacente e il 28% che lo considera buono e il 3% eccellente (per un complessivo 67%).

La differenza con il settore dei servizi è facilmente spiegabile con le difficoltà nell’ambito delle esportazioni. Difficoltà che fortunatamente non sono generalizzate, ma colpiscono solo taluni settori, in particolare l’industria MEM per la parte metallurgica e metalmeccanica, come sottolineato da Swissmem qualche settimana fa: Industria tecnologica: la crisi continua – Swissmem. Dato che le nostre aziende sono strettamente legate all’esportazione, direttamente o indirettamente attraverso le collaborazioni con altre imprese elvetiche, il risultato deve essere considerato “normale” ed era atteso. In effetti, per questi ambiti industriali, la Germania, in grave difficoltà, rappresenta ancora il primo mercato di esportazione.

Per le previsioni sull’andamento degli affari a breve termine, cioè̀ per i prossimi 6 mesi, le cifre sono sostanzialmente stabili, con il 38% delle aziende che si attende un’evoluzione sufficiente e il 33% che prevede un andamento buono (il 2% prevede un’evoluzione eccellente, in totale quindi abbiamo un 73% di previsioni di tendenza favorevole). Anche qui il settore secondario è più negativo, con “solo” il 64% di attese positive. Chi esporta è tendenzialmente più negativo di chi opera solo sul mercato interno (la differenza, a dipendenza della parte di export della cifra d’affari, varia dai 7 ai 12 punti).

Per il secondo semestre del 2025, le previsioni sono di un’evoluzione soddisfacente per il 41% delle aziende e l’andamento buono si attesta sul 34% (eccellente per il 2%, per un totale del 77%). Anche qui quanto espresso dal settore secondario è inferiore al terziario (71% contro il 79%), anche se le aspettative per il secondo semestre del 2025 risultano essere migliori di quelle del primo semestre.

2. Margine di autofinanziamento delle imprese

I valori del margine di autofinanziamento delle aziende sono sempre osservati con attenzione particolare, trattandosi di un indicatore importante dello stato di salute delle imprese e quindi anche della capacità competitiva del sistema in generale. Il valore è in crescita rispetto al 2023, con il 78% delle imprese che giudica positivamente il margine di autofinanziamento (36% soddisfacente, 34% buono, 8% eccellente). In questo ambito non si osservano differenze marcate fra settore secondario e terziario, né fra aziende di piccole e grandi dimensioni. Il dato è evidentemente importante anche nell’ottica della capacità di investimento.

3. Investimenti

Gli investimenti si confermano in media su livelli stabili, con il 46% delle aziende che segnala investimenti, malgrado la flessione nel settore secondario (60% dopo il 67% del 2023) che tocca le aziende di tutte le dimensioni. Visto quanto detto in precedenza, ossia le difficoltà legate alla situazione internazionale e all’export, non si tratta di una contrazione inattesa.

Per il 2025 queste incertezze pesano parecchio, perché la previsione di investimenti scende al 39% (55% per il settore secondario e 33% per quello terziario). Si tratta di una tendenza riscontrata anche nelle altre regioni ed è figlia, oltre che dell’usuale e comprensibile prudenza, di fattori come un certo rallentamento nel settore delle costruzioni e delle ormai note incertezze che gravano sul settore industriale soprattutto per le tensioni internazionali e anche in parte per la forza del franco.

4. Occupazione e politica salariale

Come emerge anche dalle cifre ufficiali concernenti l’impiego che sono pubblicate a scadenza regolare, resta sostanzialmente alta l’attenzione verso l’occupazione, con il 59% delle aziende che segnala una stabilità dell’effettivo e il 21% che ha riscontrato aumenti. È però aumentata la percentuale di riduzione dell’effettivo, che si attesta al 20% (contro il 12% dello scorso anno), con una non inaspettata incidenza maggiore nel settore secondario (30% di aziende che rileva riduzioni dell’effettivo). Un dato che emerge soprattutto nelle aziende medie e grandi. Spesso si tratta di modifiche di qualche unità, legate anche a chiusure di attività non più richieste dal mercato, oltre alle note difficoltà congiunturali legate al panorama internazionale. Un elemento diverso rispetto al passato è costituito dal fatto che è difficile individuare settori particolari in cui vi sono interventi sull’effettivo del personale, perché la situazione varia molto a dipendenza delle strutture delle singole aziende, per cui è attualmente difficile trarre conclusioni di tendenze generali. Anche perché dai dati ufficiali del lavoro ridotto non emerge per ora un rallentamento diffuso e da quelli sulla disoccupazione non risultano impennate particolarmente importanti, per cui vi è da ritenere che, al di là di qualche chiusura aziendale, si tratti appunto piuttosto di interventi su qualche unità aziendale e quindi numericamente contenuti o comunque riguardanti personale frontaliero o facilmente ricollocabile.

Confortante è il fatto che per il 2025 le previsioni sono di segno più positivo, con il 75% delle aziende che prevede una stabilità dell’effettivo e il 17% un aumento. Per contro solo l’8% ipotizza una riduzione dell’effettivo, percentuale da considerare fisiologica e che riporterebbe in linea con gli altri anni.  

Da rilevare che è in aumento la percentuale di impiegati a tempo parziale (17% rispetto al 77% di impiegati a tempo pieno) e che la percentuale di interinali si attesta sul 2%. Il 3% di apprendisti nell’effettivo è da considerare un valore buono e in linea con una generale tendenza alla valorizzazione dell’apprendistato e a un conseguente aumento di questa figura professionale nel contesto del personale aziendale.

In ambito di politica salariale, il 66% delle aziende che hanno risposto alla domanda hanno concesso aumenti di stipendio di varia entità nel 2024.

5. Commercio estero e accordi Svizzera-Unione europea (UE)

Come da tradizione, parte dell’inchiesta congiunturale prevede domande legate a un tema di attualità e quest’anno le aziende sono state chiamate ad esprimersi sul tema del commercio internazionale in generale e sugli accordi bilaterali Svizzera-UE in particolare.

Diversificazione dei mercati

Senza sorprese, quasi tutte le aziende (81%) rilevano la necessità di rafforzare le relazioni economiche con partner commerciali diversi dall’Unione europea, strategia del resto già adottata da tempo dalla Confederazione con la conclusione di Accordi di libero-scambio e dalle aziende, anche quelle ticinesi, sempre orientate a diversificare il portafoglio di clienti. In questo contesto, fra i paesi indicati quali mercati a cui dare la priorità, primeggiano senza sorpresa gli Stati Uniti (45%), divenuti primo mercato di esportazione (come paese singolo) per la Svizzera e perché vi sono fondate speranze che si possa riprendere il discorso di un eventuale Accordo di libero scambio, già discusso durante la prima presidenza di Donald Trump.

Altri paesi citati sono, nell’ordine, l’India (41%), la Cina (37%) e poi seguono aree geografiche o continenti come il resto dell’Asia (34%), il Sudamerica (23%) e l’Africa (22%).

Fra i motivi indicati per negoziare nuovi Accordi di libero scambio o aggiornare quelli esistenti, figurano la facilitazione amministrativa (73%), la riduzione dei dazi doganali (59%), la protezione della proprietà intellettuale (36%) e la protezione vincolante delle norme ambientali e sociali (31%).

UE e Accordi bilaterali III

Per quanto riguarda le domande più specifiche concernenti l’UE, il 79% delle aziende ha risposto di impiegare personale proveniente dall’UE (di ogni categoria di permesso, non solo i frontalieri) e in caso di restrizioni all’assunzione di lavoratori stranieri il 50% delle aziende ha indicato che proverebbe a intervenire per aumentare la formazione del personale locale, a patto ovviamente che questo sia disponibile. Per il 32% vi sarebbe invece la rinuncia a progetti di sviluppo aziendale (percentuale molto più alta nel settore secondario rispetto al terziario con 46% contro il 26%), per il 18% vi sarebbe un’esternalizzazione dei servizi all’estero e per un altro 18% la delocalizzazione all’estero.

L’impatto degli attuali Accordi bilaterali con l’UE viene valutato positivamente dal 42% delle imprese (il 2% lo valuta estremamente positivo), mentre per il 39% non vi è stato nessun impatto economico diretto. Una valutazione negativa è espressa dal 17% delle imprese.

Fra gli Accordi considerati essenziali da concludere o rinnovare sono stati menzionati: la libera circolazione delle persone (60%), ricerca e formazione (57%), riconoscimento reciproco (MRA, 43%), elettricità (35%), trasporti aerei e terrestri (34%), sanità (28%), sicurezza alimentare (25%) e agricoltura (19%).

Una firma degli Accordi bilaterali III attualmente negoziati non avrebbe un impatto economico diretto per il 56%, mentre per il 33% avrebbe effetti positivi. Conseguenze negative sono segnalate dal 10% di chi ha risposto alla domanda. La firma avrebbe per contro un impatto positivo sullo sviluppo economico per la Svizzera per il 54% delle imprese.

Alla domanda se ritengono che la protezione salariale prevista dal nuovo pacchetto di Accordi bilaterali sia sufficiente, il 64% delle aziende ha risposto di non essere in grado di formulare un’opinione, a dimostrazione della complessità del dossier e della difficoltà a esprimersi prima di potersi confrontare con gli esiti concreti dei negoziati.

Per le imprese, la firma degli Accordi bilaterali III rafforzerebbe la cooperazione economica, sociale e politica fra i 2 partner (48%), ma per il 46% imporrebbe al contempo obblighi alla Svizzera (fiscalità, concorrenza, protezione dei lavoratori, ecc.) Per il 38% garantirebbe un migliore accesso al mercato interno europeo, mentre per il 17% aumenterebbe la disoccupazione e la pressione sulle assicurazioni sociali.

Infine, il 39% delle aziende si esprime in maniera favorevole sulla firma degli Accordi bilaterali III, mentre rimane una percentuale alta (47%) di imprese che non sono ancora in grado di esprimere un’opinione.

In sostanza, i risultati non sono molto differenti da quanto è emerso negli altri cantoni. Si riconosce l’importanza delle relazioni con l’UE, manifestando al contempo la volontà di diversificare le attività, laddove possibile, su altri paesi. Vi sono dossier nell’ambito delle trattative con l’UE che sono considerati assolutamente imprescindibili, anche se gli impatti per molte aziende non sarebbero diretti. Anche fra chi non è direttamente toccato emerge comunque che Accordi aggiornati accrescerebbero lo sviluppo economico della Svizzera in generale. È importante sottolineare l’alto numero di risposte che indica come la tematica sia complessa e non ancora compiutamente valutabile nei suoi effetti. Data la complessità della materia e le scarse informazioni a disposizione su quello che sarà il contenuto effettivo di eventuali Accordi bilaterali III, la cosa non stupisce e anche in Romandia, tradizionalmente favorevole alle questioni di politica europea della Svizzera, vengono espresse le medesime riserve. Se vi sarà una firma fra Svizzera e UE, pareri più precisi potranno essere espressi nel contesto della relativa procedura di consultazione.

Hanno partecipato all’inchiesta 268 imprese associate alla Cc-Ti, che impiegano in tutto 14’035 dipendenti nel cantone.

Si tratta di 73 aziende del settore industria-artigianato e di 195 del comparto commercio e servizi.       
Un campione di aziende consolidato da un rilevamento che viene effettuato da 15 anni con risultati attendibili e sempre confermati da altre ricerche congiunturali condotte da istituti federali e cantonali e dai dati ufficiali.

L’indagine della Cc-Ti, che ha coinvolto 133 realtà̀ aziendali che operano sul mercato interno e altre 135 orientate in parte o totalmente all’export, mira appunto a fornire indicazioni sulle tendenze generali dell’economia ticinese, senza volersi sostituire ad analisi più mirate effettuate da singoli settori economici.

L’inchiesta è stata condotta unitamente alle Camere di commercio e dell’industria di Friborgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, e Vaud. Le Camere di commercio e dell’industria della Svizzera tedesca operano individualmente, ma seguendo lo stesso schema.


Link ai risultati delle Camere degli altri Cantoni che hanno condotto l’inchiesta comune (alcuni dati sono accessibili solo ai soci delle rispettive Camere)

VD :    
CVCI – Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie – Enquêtes conjoncturelles

JU :     
Chambre de commerce et d’industrie du Jura – Chambre de commerce et d’industrie du Jura

NE :     
Les entreprises neuchâteloises, en particulier les industrielles, entrent dans le dur.  CNCI

FR :      
CCIF – Communiqué : L’activité ralentit toujours dans les entreprises fribourgeoises – Perspectives compliquées

GE :    
Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services – Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève

Inchieste condotte da altre Camere di commercio e dell’industria svizzere con i propri associati

BE :
https://www.baerntoday.ch/bern/kanton-bern/der-fachkraeftemangel-bereitet-den-berner-kmu-am-meisten-sorgen-155171646

BS/BL
Stimmungsbarometer | Handelskammer beider Basel HKBB – Handelskammer beider Basel

SO :

Wirtschaftsinformationen

Svizzera centrale :
Wirtschaftscockpit | IHZ

Svizzera orientale (SG, TG, AI, AR) : 
Konjunkturanalysen – IHK St.Gallen-Appenzell

ZH
Zürcher Wirtschaftsmonitoring September 2024

Alcune Camere di commercio e dell’industria si basano di regola sui rapporti degli Uffici cantonali di statistica oppure su valutazioni del KOF.


Materiale informativo


Archivio delle edizioni passate

Anche lo Stato deve fare la sua parte

Il mercato europeo dell’automobile sta soffrendo. Le immatricolazioni di nuove automobili nel 2024 hanno registrato dei numeri negativi su praticamente tutti i mercati nazionali, Svizzera compresa.

Le motivazioni dietro a questa flessione sono sicuramente diverse. Da un lato la situazione geopolitica del continente con due guerre alle porte dell’Europa, la recessione economica in diversi settori e, non da ultimo, le imposizioni al settore dell’automobile da parte della Commissione Europea. Questi aspetti hanno minato la fiducia dei consumatori già sottoposti ad un marcato calo del loro potere d’acquisto. A questa difficile situazione congiunturale non sfugge nemmeno il mercato dell’automobile elettrica (BEV). Anzi, verrebbe da dire che quest’ultima, dopo la decisione della Commissione Europea di vietare la vendita di nuove automobili con motore a combustione a partire dal 2035, sia stata maggiormente penalizzata. Se da un lato, questa decisione, ha indicato ai fabbricanti di auto una via verso la mobilità elettrica certa, portandoli così ad abbandonare lo sviluppo ulteriore dei motori a combustione per concentrarsi unicamente sulla propulsione elettrica, sembra che essa abbia avuto l’effetto contrario nei consumatori.

È proprio a partire da inizio 2024 che le vendite di auto completamente elettriche hanno subito una brusca frenata mettendo a rischio la transizione verso una mobilità più rispettosa dell’ambiente. Cercando di analizzare il contesto da parte del consumatore questa situazione appare comprensibile. Da un lato tutti noi siamo sicuramente orientati ad una maggiore sostenibilità per l’ambiente per quanto riguarda l’utilizzo di energia e, oggi con la tecnologia a disposizione,  per il trasporto privato l’unica via percorribile è appunto quella della mobilità elettrica.
Dall’altra però le incognite per chi acquista un’automobile elettrica sono ancore molte e alcune senza risposte. Se con alcuni “limiti” delle  auto elettriche, come ad esempio la presuntascarsa autonomia, l’automobilista può imparare a conviverci e a gestirla, l’assenza della possibilità di ricarica della batteria al domicilio o sul posto di lavoro è un problema per alcuni insormontabile. Oggi viaggiare in Svizzera e nelle nazioni confinanti con un’auto a batteria con presa di ricarica (BEV) non è assolutamente un problema visto l’elevato numero di colonnine di ricarica pubbliche ben distribuite lungo i principali assi di transito e nelle località di destinazione.

Per esempio, al momento in Svizzera, si contano oltre 18’600 punti ricarica, un numero più che sufficiente per garantire tranquillità a tutti i possessori di un’auto elettrica. Ma si sa, gli svizzeri sono un popolo di inquilini che vivono nella stragrande maggioranza dei casi in condomini in affitto o in proprietà per piani. Per loro avere una colonnina di ricarica nel proprio posto auto è, ad oggi, praticamente impossibile.
Le amministrazioni o i proprietari degli stabili non son infatti disposti ad investire somme importanti per elettrificare i parcheggi o i garage. E, come è stato menzionato anche in articoli precedenti, guidare un’auto elettrica senza possibilità di ricaricarla quando è ferma, quindi durante la  notte al domicilio o durante il giorno sul posto di lavoro, non è assolutamente conveniente e praticabile.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che le Istituzioni avrebbero dovuto puntare per stimolare la transizione verso la mobilità elettrica. Ed invece, con la commissione europea in prima linea, è stato deciso di imporre la transizione verso la mobilità elettrica inasprendo a dismisura le norme contro le emissioni di CO2, sanzionando quindi i fabbricanti che superano i valori obiettivi a causa della ridotta vendita di automobile ad emissioni zero. Le proposte di miglioramento tuttavia non mancano.
Luca Cifferi, Associate Publisher & Editor @ Automotive News Europe, durante un’intervista andata in onda su RSI RETE1 sul tema della crisi dell’auto elettrica in Europa, suggerisce un sanzionamento anche per gli stati che vengono meno alla messa in atto delle misure quadro per uno sviluppo generale delle colonnine di ricarica private. Solo così, secondo il suo punto di vista, sarebbe possibile una transizione ordinata e sostenibile verso la mobilità del futuro più pulita e sostenibile.

L’approvvigionamento energetico con energia verde e rinnovabile è l’altra sfida che le autorità politiche devono affrontare e risolvere. Ancora quasi ovunque vengono proposti incentivi per l’installazione, ad esempio, di impianti fotovoltaici su tetti di case private o di capannoni industriali per poi accorgersi che l’elettricità prodotta da quest’ultimi è difficilmente gestibile se non addirittura problematica per la gestione della rete di distribuzione elettrica. Anche inquesto caso si può ipotizzare una scarsa visione generale da parte di chi detta le regole del gioco che non ha previsto una gestione coordinata di tutte le tecnologie oggi a disposizione per una transizione ecologica. Impianto fotovoltaico sul tetto di casa e auto elettrica in garage, se ben gestiti, sono sicuramente una delle vie da percorrere per rendere più sostenibile la mobilità individuale privata e non solo.

Ma è proprio qui che lo Stato deve intervenire: sostenendo il privato cittadino o l’imprenditore lungimirante nell’implementazione di un sistema globale della gestione energetica. Lo Stato deve fare la sua parte.

Recupero crediti  e fallimento: le novità per le aziende

A partire dal 1° gennaio 2025, i crediti di diritto pubblico (IVA, multe, imposte, contributi previdenziali o premi assicurativi obbligatori) non saranno più perseguiti tramite pignoramento, ma tramite fallimento.

Quando nel 1889 è entrata in vigore la Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF), è stata concordata un’eccezione per i crediti di diritto pubblico. I crediti di diritto pubblico sono perseguiti tramite pignoramento e non tramite fallimento, come avviene per i crediti di diritto privato. A partire dal 1° gennaio 2025, le eccezioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 43 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) saranno abrogate. Questa modifica legislativa fa parte della nuova legge federale sulla lotta all’abuso del fallimento.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, i crediti di diritto pubblico (IVA, multe, imposte, contributi previdenziali o premi assicurativi obbligatori) non saranno più perseguiti tramite pignoramento, ma tramite fallimento. Questo vale solo per le persone giuridiche (società, associazioni) e le persone fisiche (ditte individuali) iscritte nel registro di commercio ai sensi dell’articolo 39 LEF. Si noti che il titolare di una ditta individuale è soggetto al fallimento nel suo cantone di domicilio, anche se la sua società è iscritta nel registro di commercio di un altro cantone.

Quali debiti sono coinvolti?

Questo vale per tutti i crediti di diritto pubblico, comprese le imposte (comunali, cantonali e federali), l’IVA, le multe, le sanzioni e i contributi sociali (compresi i contributi AVS). Sono compresi anche i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Tuttavia, due tipi di crediti di diritto pubblico continueranno a essere disciplinati dal regime eccezionale previsto dall’art. 43 LEF. Si tratta dei crediti relativi al recupero degli alimenti periodici e dei contributi alimentari derivanti dal diritto di famiglia, nonché dei contributi alimentari derivanti dalla legge sul  partenariato del 18 giugno 2004 (art. 43 cpv. 2) e della prestazione di garanzie (art. 43 cpv. 3).

Questa revisione prevede una particolarità giuridica: oltre ai procedimenti giudiziari avviati a partire dal 1° gennaio 2025, saranno interessate anche le procedure avviate prima di tale data. Inoltre, anche le persone con un certificato di inadempimento patrimoniale emesso prima del 1° gennaio 2025 potranno avviare una nuova procedura fallimentare. Va notato che un credito stabilito da un atto di mora si prescrive dopo 20 anni dalla data di emissione (art. 149° cpv. 1 LEF).

Cosa ci si può aspettare?

Tutti i crediti, recenti o pregressi, compresi i certificati di inadempimento rianimati, saranno ora soggetti alla procedura fallimentare. In pratica, la procedura iniziale (solleciti, citazioni) rimane invariata. Tuttavia, dopo la notifica dell’intimazione di pagamento e in caso di opposizione,

il creditore beneficerà di un processo di recupero semplificato, poiché le decisioni dell’autorità pubblica costituiranno titoli di scarico definitivi. In questo modo sarà più facile revocare l’ingiunzione di pagamento e procedere direttamente alla procedura fallimentare. Il creditore dovrà quindi richiedere un decreto di fallimento, che darà il via alla liquidazione di tutti i beni dell’azienda. Uno dei vantaggi del fallimento è che consente a un maggior numero di creditori di partecipare alla procedura, garantendo così una distribuzione più equa dei beni. Al termine del fallimento, il creditore ottiene un certificato di inadempienza per l’importo del credito non pagato. Tuttavia, la chiusura del fallimento comporta lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro di commercio.

Gli amministratori possono comunque essere ritenuti personalmente responsabili, in particolare se l’amministratore non ha adempiuto ai suoi obblighi, come il pagamento dei contributi sociali (art. 51 LAVS), causando così un danno.

Come prevenire la situazione?

Per evitare spiacevoli sorprese, si consiglia alle aziende interessate di saldare gli arretrati entro il 31 dicembre 2024. Se ciò non fosse possibile, si consiglia di contattare i creditori (autorità fiscali, fondo AVS, ecc.) per negoziare accordi o piani di pagamento che consentano di ripartire i debiti nel tempo. È inoltre possibile avviare una procedura di riorganizzazione richiedendo una moratoria per la ristrutturazione del debito. Se non si raggiunge un accordo, l’ufficio di recupero crediti non avrà alcun margine di manovra per concedere una dilazione degli arretrati, essendo vincolato alle scadenze legali obbligatorie. Il rischio di fallimento è quindi molto concreto.

Fonte: CVCI – Scheda giuridica, ottobre-novembre 2024

AVS 21: nessuna nuova votazione

Il Tribunale federale ha deciso oggi che l’errore di calcolo delle previsioni AVS non porterà a una nuova votazione sulla riforma AVS 21

I datori di lavoro accolgono con favore questa decisione: l’annullamento della votazione avrebbe comportato un carico di lavoro sproporzionato e avrebbe sollevato molte domande sul resto della procedura.

L’errore nel calcolo delle previsioni AVS dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non porta ad una nuova votazione sulla riforma AVS 21: oggi il Tribunale federale ha respinto un ricorso in tal senso. Pertanto, le modifiche già in vigore o previste vengono mantenute.

I datori di lavoro accolgono con favore questa decisione perché consente di mantenere importanti misure di stabilizzazione dell’AVS. Inoltre, è giusto, in termini di uguaglianza e di aspettativa di vita, che donne e uomini abbiano la stessa età ufficiale di riferimento. Inoltre, ciò fa risparmiare molti sforzi e problemi sia all’amministrazione che alla popolazione – per quanto riguarda la riforma AVS 21, ma anche voti futuri e previsioni calcolate a monte.

L’annullamento del voto avrebbe reso obsoleta la base giuridica per l’aumento dell’IVA in vigore dal 1° gennaio 2024. Non si sa cosa sarebbe successo alle entrate aggiuntive già generate.

Per i datori di lavoro è chiaro che, data la forte pressione finanziaria che continua a gravare sulle finanze dell’AVS, è necessario adottare altre misure strutturali.

Si aspetta dal Consiglio federale una soluzione praticabile nel quadro della riforma AVS 2026, che prevede un aumento realistico dell’età di riferimento in base alla speranza di vita.


Fonte: Union patronale suisse, dicembre 2024

Riduzione delle vacanze e incapacità lavorativa parziale

Scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

Le vacanze sono un diritto dei dipendenti. Lo dice la legge. E questo diritto viene maturato sulla base del tempo passato al servizio dell’azienda per cui si lavora. Infatti, per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. Fino a qui tutto chiaro. Ma cosa succede se il dipendente non lavora a causa, ad esempio, di una malattia? Nonostante l’assenza, continua a maturare i suoi giorni di vacanza per l’anno considerato?

Su questo punto il Codice delle obbligazioni prevede, a determinate condizioni, la possibilità di ridurre il diritto alle vacanze. Nel caso in cui l’impedimento al lavoro è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze se l’impedimento non dura complessivamente più d’un mese nel corso d’un anno di lavoro. E la riduzione scatta comunque solo dopo un successivo mese completo di assenza.

Se invece l’assenza è imputabile ad una colpa del dipendente la riduzione può scattare già dopo il primo mese completo di assenza. La situazione si complica se il dipendente è incapace al lavoro solo parzialmente, al 50% ad esempio.
Come si procede in simili situazioni?

In questi casi il periodo di attesa si calcola allungandolo proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa. Ciò significa che per avere un mese completo di assenza bisognerà attendere  due mesi, essendo la persona presente al lavoro per la metà del suo tempo. E di conseguenza il diritto alle vacanze potrà essere ridotto solo dal terzo mese completo di assenza dal posto di lavoro.

Scopri il Servizio giuridico della Cc-Ti!

Quale America e quale mondo?

Si è svolto il 13 novembre 2024 presso l’Hotel Villa Castagnola, Lugano, l’evento su invito “CEO Experience 2024”.

Un’occasione d’incontro dedicata ai quadri aziendali proposto dalla Cc-Ti, in collaborazione con BancaStato, economiesuisse e Sunrise, che ha potuto contare sulla presenza di circa 100 ospiti.

Marcello Foa ha intervistato Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, proponendo un’occasione privilegiata di riflessione e approfondimento, a una settimana dall’elezione presidenziale degli Stati Uniti. Quali scenari attesi non solo per l’America ma per il mondo? Fra nuovi equilibri geostrategici, politica economica e relativi impatti anche sull’Europa e sulla Svizzera.

Caracciolo ha sottolineato che, da parte dei media, non viene sempre mostrata la vera America, ma data grande enfasi al personaggio ‘Trump’, mistificando – forse – l’anima della nazione e dei cittadini che hanno fatto questa scelta presidenziale. Una società che sta conoscendo una crisi interna profonda. Trump alla Casa Bianca – continua l’esperto – significa che si occuperà un po’ più di America e un po’ meno del resto del mondo.

Da alcuni anni, continua Caracciolo, sono in atto relazioni sempre più forti tra il governo statunitense ed entità economiche e finanziarie che si sono sempre più politicizzate. L’ultimo in ordine di tempo riguarda una sola persona: Elon Musk, un elettrone libero nel sistema mondiale e americano che è stato decisivo nell’elezione di Trump e che ora “passa alla cassa” con la nomina al Department Of Government Efficiency, una sorta di super ministero con supervisione su tutta l’amministrazione. È finita un’epoca, quella delle grandi illusioni liberal e della globalizzazione, per esempio ed è iniziata una fase di declino dell’America che potremmo definire di transizione egemonica”

(fonte: intervista di Generoso Chiaradonna, Corriere del Ticino).