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Stati Uniti: non cumulabilità dei dazi aggiuntivi

5 Maggio 2025/in Internazionale, Tematiche, Varia

Il 29 aprile 2025, la Casa Bianca ha pubblicato l’Executive Order 1429  che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate. L’obiettivo del provvedimento è evitare che più dazi, previsti da misure diverse, si sommino sul medesimo prodotto, generando un onere eccessivo rispetto agli obiettivi di politica commerciale.

L’Executive Order 14289 del 29 aprile 2025, si applica ai dazi introdotti da proclami presidenziali e ordini esecutivi precedenti riguardanti:

  • l’importazione di automobili e componenti per auto, ai sensi della Sezione 232 (Proclama 10908 del 26 marzo 2025);
  • l’importazione prodotti in alluminio (Proclama 9704 dell’8 marzo 2018 e successive modifiche  9980, 10895, 10896) e di prodotti in acciaio  Proclama 9705 dell’8 marzo 2018 e successive modifiche 9980, 10895, 10896), anch’essi ai sensi della Sezione 232;
  • le misure connesse alla sicurezza delle frontiere in base all’IEEPA, nei confronti del Canada (Executive Order 14193 e successive modifiche  14197, 14226, 14231) e del Messico (Executive Order 14194 e successive modifiche 14198, 14227, 14232).

L’Ordine istituisce una procedura specifica per individuare, in caso di sovrapposizione tra più misure, quale dazio debba essere applicato, evitando così l’accumulo ingiustificato di dazi su uno stesso articolo (principio del “non-stacking”).

Nel dettaglio, l’Executive Order 14289 prevede che:

  • le automobili e i componenti auto soggetti al dazio del 25% non sono soggetti né al dazio del 25% imposto nei confronti del Canada e del Messico, né al dazio del 25% su alluminio e acciaio;
  • i prodotti originari di Canada e Messico assoggettati al dazio del 25% ai sensi dell’IEEPA non sono soggetti al dazio su acciaio e alluminio;
  • i prodotti soggetti al dazio del 25% su acciaio o alluminio potranno essere soggetti ad entrambe le misure (acciaio + alluminio) se rispettano tutte le condizioni previste per ciascuna misura.

Facciamo un esempio: un longherone in acciaio destinato all’industria automobilistica, prima della nuova misura era soggetto a un dazio totale del 50% all’importazione — il 25% sul valore dell’acciaio contenuto nel prodotto e un ulteriore 25% sui componenti per auto, entrambi imposti ai sensi della Sezione 232. Con la nuova disposizione, però, i due dazi non si sommano più: si applica soltanto il 25% previsto per i componenti auto.

L’Executive Order 14289 evidenzia che, anche quando non si applica il cumulo tra le misure elencate, un articolo importato può comunque essere soggetto ad altri dazi applicabili, tra cui:

  • i dazi della Sezione 301 contro la Cina
  • eventuali dazi antidumping e compensativi.

Applicazione retroattiva e rimborsi

Un aspetto di rilievo dell’Executive Order 14289 è la sua applicazione retroattiva a tutte le importazioni effettuate a partire dal 4 marzo 2025. Le modifiche necessarie alla Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) dovranno essere implementate entro il 16 maggio 2025. Dopo tale data, gli importatori potranno richiedere i rimborsi presso la U.S. Customs and Border Protection (CBP), come specificato nel Customs Message System (CSMS) #64916414.

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