Economic security e nuovi ambiti della compliance
Come la sicurezza economica sta ampliando il perimetro della trade compliance oltre i tradizionali controlli alle esportazioni e le sanzioni.
Per molti anni controlli alle esportazioni e sanzioni hanno rappresentato i principali strumenti di trade compliance. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescente attenzione alla sicurezza economica, alla resilienza delle catene di fornitura e alla tutela delle tecnologie strategiche ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti di politica economica e commerciale. Per le imprese, ciò significa che l’accesso ai mercati e la gestione delle operazioni internazionali possono dipendere sempre più anche da requisiti relativi alla supply chain, alla provenienza di prodotti e materiali, agli investimenti e all’accesso a tecnologie e risorse considerate strategiche.
Le principali aree da monitorare
Le misure riconducibili alla sicurezza economica possono assumere forme diverse e avere effetti diretti o indiretti sulle imprese svizzere. La loro rilevanza dipende, in particolare, dal mercato interessato, dal settore, dai prodotti e dalle tecnologie coinvolte e dalla struttura della catena di fornitura.
| Tema | Possibili impatti per le imprese |
|---|---|
| Due diligence nella supply chain | Maggiori verifiche su fornitori, subfornitori e provenienza di determinati prodotti o materiali |
| Lavoro forzato (forced labor) | Restrizioni o divieti relativi a prodotti associati al lavoro forzato |
| Tecnologie e settori strategici | Controlli e limitazioni riguardanti tecnologie avanzate e altri settori considerati strategici |
| Investimenti | Screening o restrizioni relativi a investimenti in imprese, tecnologie o settori sensibili |
| Procurement e local content | Requisiti relativi all’origine, alla localizzazione della produzione o al contenuto locale per l’accesso ad appalti, incentivi o altri strumenti |
| Materie prime e tecnologie critiche | Misure che possono incidere sulla disponibilità e sull’approvvigionamento di materie prime, componenti e tecnologie critiche. |
Due diligence nella supply chain
A livello europeo, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, Direttiva (UE) 2024/1760) impone alle imprese di maggiori dimensioni obblighi di due diligence sui diritti umani e sull’ambiente lungo la catena di attività. A seguito della revisione Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/470), in vigore dal 18 marzo 2026, il campo di applicazione è stato ristretto alle imprese con oltre 5’000 dipendenti e fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro (incluse le imprese extra-UE con fatturato UE sopra tale soglia); l’applicazione è ora prevista dal 26 luglio 2029.
Per le imprese svizzere la rilevanza è prevalentemente indiretta: come fornitori o subfornitori di imprese soggette alla CSDDD, possono ricevere richieste contrattuali di informazioni o di adesione a codici di condotta in materia di due diligence.
Lavoro forzato
Due quadri normativi meritano attenzione specifica:
- Il Regolamento (UE) 2024/1620 vieta l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione dal mercato UE di prodotti realizzati, anche solo in parte, con lavoro forzato. Si applica dal 14 dicembre 2027; le disposizioni su designazione delle autorità competenti e banca dati dei rischi si applicano già dalla sua entrata in vigore.
- Negli Stati Uniti, l’Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) stabilisce una presunzione confutabile secondo cui i beni originari, anche solo in parte, dalla regione dello Xinjiang sono prodotti con lavoro forzato, e ne vieta l’importazione salvo prova contraria.
Per un’impresa svizzera, entrambi i regimi possono assumere rilievo quando la propria catena di fornitura include componenti dalle aree o dai settori interessati, quando l’impresa esporta verso UE o Stati Uniti, oppure quando propri clienti richiedono informazioni di tracciabilità per adempiere ai propri obblighi.
Investimenti esteri
Il controllo degli investimenti esteri si inserisce in una tendenza più ampia di rafforzamento degli strumenti di sicurezza economica. Nell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2026/1386 prevede un quadro comune per lo screening degli investimenti esteri per motivi di sicurezza o ordine pubblico e richiede a tutti gli Stati membri di dotarsi di un meccanismo nazionale di controllo. Regimi analoghi sono presenti anche in altri Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, con ambiti di applicazione, soglie e procedure differenti.
Per un’impresa svizzera che acquisisce partecipazioni o imprese all’estero può quindi essere necessario verificare preventivamente l’eventuale applicabilità del regime di screening del Paese in cui è effettuato l’investimento.
In Svizzera, il Parlamento ha adottato il 19 dicembre 2025 la Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (LVI), che sottopone ad autorizzazione determinate acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. L’ordinanza d’esecuzione (OVI) è in consultazione fino al 5 ottobre 2026; l’entrata in vigore della legge è prevista per il 2027. Il quadro esecutivo è ancora in fase di definizione: i dettagli dell’obbligo di autorizzazione e della relativa procedura potranno essere precisati o modificati all’esito della consultazione.
Procurement e local content
La sicurezza economica incide sempre più anche sull’utilizzo degli appalti pubblici, dei programmi di sostegno e dei requisiti di local content come strumenti di politica industriale. In diversi Paesi sono state introdotte o rafforzate misure volte a favorire prodotti realizzati localmente, determinate capacità produttive o l’utilizzo di componenti di origine nazionale.
Nell’Unione europea, la proposta di Industrial Accelerator Act introduce, per determinati settori strategici, requisiti “Made in EU” e/o low-carbon nell’ambito degli appalti pubblici e di altre forme di sostegno pubblico. Le misure interessano, tra l’altro, acciaio, cemento, alluminio, automotive e tecnologie net-zero e comprendono anche specifiche condizioni di local content per determinati investimenti. Più recentemente, la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta di Public Procurement Act, destinata a riformare il quadro generale degli appalti pubblici dell’UE e a introdurre criteri di preferenza europea, nel rispetto degli impegni internazionali dell’Unione.
Anche altre grandi economie utilizzano strumenti analoghi. Negli Stati Uniti, le politiche di domestic preference, tra cui il Buy American Act e i requisiti Build America, Buy America, possono incidere sull’accesso ai contratti pubblici e sui requisiti relativi al contenuto domestico. In Cina, dal 2026 si applicano nuovi criteri per la definizione dei prodotti domestici negli appalti pubblici, basati sulla produzione nel Paese e, progressivamente, sulla quota di componenti prodotti localmente e, per determinati prodotti, su componenti chiave o processi produttivi realizzati in Cina.
Per le imprese svizzere che partecipano a gare pubbliche all’estero o sono integrate nelle relative catene di fornitura può quindi essere necessario verificare requisiti di origine o local content, criteri di preferenza e condizioni di accesso applicabili al singolo mercato e alla specifica procedura
Domande utili per l’impresa
e misure legate alla sicurezza economica, alla resilienza delle catene di fornitura e alle nuove restrizioni commerciali non riguardano esclusivamente grandi gruppi multinazionali o settori ad alta tecnologia. Anche molte PMI possono essere interessate, direttamente o indirettamente, da tali evoluzioni normative.
Per una prima valutazione può essere utile chiedersi:
- L’impresa conosce i fornitori, subfornitori o materiali critici dai quali dipende la continuità della produzione?
- Esistono componenti, materie prime, software o tecnologie provenienti da un numero limitato di Paesi o fornitori?
- L’attività dell’impresa riguarda tecnologie, prodotti o settori sempre più considerati strategici da governi e autorità?
- L’azienda partecipa a gare o appalti pubblici internazionali che potrebbero prevedere requisiti particolari relativi all’origine, alla localizzazione della produzione o alla catena di fornitura?
- I prodotti o le tecnologie sviluppati possono avere applicazioni avanzate, dual-use o rilevanti per settori strategici?
- L’impresa dispone di procedure per monitorare l’evoluzione delle restrizioni e identificare eventuali collegamenti con materiali critici, tecnologie sensibili o fornitori interessati da nuove misure?
- Sono state valutate le possibili conseguenze operative nel caso in cui un determinato fornitore, materiale o Paese diventi soggetto a controlli, restrizioni o limitazioni commerciali?
- Le informazioni rilevanti sulla catena di fornitura sono sufficienti per rispondere a richieste di clienti, partner commerciali o autorità?

