Controlli alle esportazioni
Come capire se un prodotto è soggetto a controllo?
I controlli alle esportazioni (export control) disciplinano il trasferimento internazionale di determinati beni, software e tecnologie considerati sensibili per ragioni di sicurezza, politica estera o non proliferazione.
Non riguardano esclusivamente armamenti e tecnologie militari. Nella pratica possono interessare anche macchinari, componenti industriali, materiali, strumenti di misura, software, documentazione tecnica o attività di assistenza. In determinate circostanze, possono inoltre essere soggette a controllo attività di intermediazione o commercio relative a beni controllati.
Per questo motivo, prima di procedere con un’operazione è opportuno verificare non soltanto il prodotto, ma anche il ruolo svolto dall’impresa, la destinazione, l’utilizzatore finale e l’impiego previsto.
Le cinque verifiche fondamentali
Prima di procedere con un’operazione che può rientrare nell’ambito dei controlli alle esportazioni, è opportuno effettuare cinque verifiche fondamentali:
- Il prodotto è soggetto a controllo?
– classificazione tecnica
– eventuale NCE
– beni, software o tecnologie associati - Qual è la destinazione finale?
– Paese di destinazione
– eventuali trasferimenti successivi
– presenza di restrizioni applicabili - Chi utilizzerà il prodotto?
– cliente
– destinatario
– utilizzatore finale - Quale sarà l’impiego previsto?
– uso civile o industriale dichiarato
– coerenza con il profilo dell’end-user - È necessaria un’autorizzazione?
– verifica delle condizioni applicabili
– eventuale richiesta tramite Elic.
Il primo riferimento: la normativa svizzera
Per un’impresa che esporta dalla Svizzera, il punto di partenza è costituito dalla legislazione svizzera in materia di controllo dei beni. In particolare, occorre fare riferimento a:
- Legge sul controllo dei beni (LBDI)
- Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e relativi allegati
- legislazione sul materiale bellico
- ordinanze con cui la Svizzera attua le sanzioni
La normativa disciplina beni a duplice impiego, beni militari speciali, beni strategici, software e tecnologie soggetti a controllo.
Il sistema svizzero recepisce i controlli concordati nell’ambito dei principali regimi internazionali, tra cui l’Accordo di Wassenaar, il Missile Technology Control Regime, il Nuclear Suppliers Group e l’Australia Group. Per questo motivo le liste svizzere presentano una struttura ampiamente armonizzata con quelle utilizzate da altri Paesi.
A seconda della natura dei beni e dell’attività svolta, possono inoltre assumere rilievo altre normative svizzere specialistiche, ad esempio in materia di prodotti chimici soggetti a controllo o beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. Il presente dossier si concentra principalmente sui beni industriali, sui software e sulle tecnologie disciplinati dalla legislazione sul controllo dei beni.
Nota: il presente dossier si concentra sui controlli relativi ai beni industriali e a duplice impiego (dual-use) disciplinati dall’OBDI. Non viene invece approfondita la disciplina specifica del materiale bellico, soggetto a un quadro normativo distinto.
Non solo esportazione: intermediazione e commercio
I controlli non riguardano necessariamente soltanto beni che vengono esportati fisicamente dalla Svizzera: la normativa svizzera disciplina, a determinate condizioni, anche attività di intermediazione e commercio relative a beni soggetti a controllo. Questo aspetto può assumere particolare rilievo quando un’impresa svizzera intermedia, negozia o organizza un’operazione relativa a beni tra Paesi terzi, anche se la merce non entra nel territorio svizzero.
È quindi importante considerare non soltanto il percorso fisico dei beni, ma anche il ruolo svolto dall’impresa nella transazione, la natura dei beni, i Paesi coinvolti, le controparti, l’utilizzatore finale e l’impiego previsto.
Domande utili
- Quale ruolo svolge l’impresa nell’operazione?
- I beni oggetto dell’operazione sono soggetti a controllo?
- Da quale Paese partono e qual è la loro destinazione finale?
- Chi sono le controparti e l’utilizzatore finale?
- L’attività di intermediazione o commercio è soggetta ad autorizzazione o ad altre restrizioni?
Classificare correttamente il prodotto
La prima domanda da porsi è semplice:
Il mio prodotto è soggetto a controllo delle esportazioni?
Per rispondere non è sufficiente conoscere il codice doganale. Occorre confrontare le caratteristiche tecniche con le voci di controllo contenute negli allegati 1 e 2 dell’OBDI.
I prodotti soggetti a controllo sono identificati mediante un numero di controllo delle esportazioni (NCE), costituito da un codice alfanumerico di cinque caratteri, ad esempio 1C001, 3A001 o 5A002. La classificazione richiede sempre un’analisi tecnica del prodotto e delle relative specifiche.
Fonte: SECO, Classificazione dei beni industriali.
La tabella di correlazione: un utile punto di partenza
Per agevolare le imprese nelle verifiche preliminari, la SECO mette a disposizione una tabella di correlazione (in inglese) e un elenco di conversione (in tedesco) che collegano numerosi codici doganali alle possibili categorie di controllo delle esportazioni. Qualora i link diretti non fossero più disponibili, i documenti sono reperibili sul sito della SECO seguendo il percorso: Basi giuridiche e moduli > Classificazione dei beni.
Questo strumento può essere utile per:
- individuare rapidamente possibili voci di controllo rilevanti
- orientare la ricerca negli allegati dell’OBDI
- identificare potenziali NCE applicabili
- supportare le verifiche interne.
È tuttavia importante ricordare che questi documenti non costituiscono una descrizione ufficiale e non sono giuridicamente vincolanti: la presenza di un collegamento tra codice doganale e voce di controllo indica soltanto che potrebbe essere necessario un approfondimento tecnico.
Allo stesso modo, le indicazioni presenti nella tariffa doganale Tares relative all’autorità competente o a un possibile obbligo di autorizzazione non sono determinanti ai fini della classificazione export control.
Anche un bene non elencato può richiedere un’autorizzazione
L’assenza di un NCE non conclude necessariamente la verifica. In determinate circostanze, anche un bene non contemplato dagli allegati dell’OBDI può essere soggetto ad autorizzazione, in particolare in presenza di specifici utilizzi finali sensibili oppure quando incorpora componenti controllati che assumono rilievo ai sensi della normativa. Occorre pertanto verificare non soltanto la classificazione, ma anche la composizione del prodotto, l’utilizzatore finale e l’impiego previsto.
In pratica
Codice doganale → tabella di correlazione → possibile NCE → verifica tecnica della voce
Questa sequenza rappresenta spesso il percorso più efficiente per una prima analisi.
Verificare destinazione, utilizzatore finale e uso previsto
Una classificazione corretta non esaurisce l’analisi. Occorre considerare anche:
- il Paese di destinazione
- l’utilizzatore finale
- l’impiego previsto
- eventuali trasferimenti successivi o riesportazioni.
In alcuni casi, questi elementi possono influire sulla necessità di ottenere un’autorizzazione o rendere necessarie ulteriori verifiche.
Verificare se è richiesta un’autorizzazione
A seconda delle caratteristiche dell’operazione, l’esportazione può:
- essere libera
- richiedere un’autorizzazione della SECO
- essere soggetta a condizioni specifiche
- essere vietata.
La valutazione deve sempre considerare l’insieme degli elementi rilevanti:
- classificazione del prodotto
- destinazione
- utilizzatore finale
- impiego previsto
- eventuali restrizioni applicabili.
Il sistema Elic
Le richieste di autorizzazione e diverse procedure amministrative legate al controllo dei beni sono gestite attraverso Elic, la piattaforma elettronica della SECO.
Attraverso Elic le imprese possono, tra l’altro:
- presentare richieste di autorizzazione
- trasmettere documentazione
- seguire lo stato delle pratiche
- gestire comunicazioni con l’autorità competente
Per utilizzare la piattaforma, le imprese devono creare un conto ELIC e autenticarsi mediante AGOV. Durante la registrazione viene inoltre richiesto di fornire informazioni relative al proprio Internal Compliance Program (ICP). Con questa espressione si intende l’insieme delle procedure, delle responsabilità e dei controlli interni adottati dall’impresa per gestire gli obblighi connessi ai controlli alle esportazioni, alle sanzioni e ad altri aspetti della trade compliance. L’ICP non si esaurisce nella dichiarazione richiesta nell’ambito della registrazione a ELIC, ma rappresenta un sistema organizzativo che dovrebbe essere proporzionato alle attività e al profilo di rischio dell’azienda. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Internal Compliance Program (ICP).
Autorizzazione singola o autorizzazione generale?
Non tutte le esportazioni soggette a controllo richiedono una richiesta caso per caso. Per le imprese che esportano regolarmente beni soggetti a controllo, la SECO può rilasciare un’autorizzazione generale d’esportazione, che consente di effettuare le operazioni rientranti nel suo campo di applicazione senza dover ottenere un’autorizzazione singola per ciascuna esportazione.
Esistono due tipi di autorizzazione generale:
- Autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO), prevista dall’art. 12 OBDI. Copre determinati beni (allegato 2 parte 2 e allegati 3 e 5 OBDI) verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali sostenute dalla Svizzera (elenco nell’allegato 7 OBDI), nonché, per beni dell’allegato 4, verso Stati UE o partner dei programmi europei di navigazione satellitare. La procedura richiede la verifica dell’organizzazione e dei controlli interni dell’impresa (ICP). L’AGO ha una validità di due anni e la domanda è gestita tramite Elic.
- Autorizzazione generale straordinaria d’esportazione (AGS), prevista dall’art. 13 OBDI. Copre gli stessi beni dell’AGO, ma verso Stati non compresi nell’elenco dell’allegato 7.
Nota: dal 1° luglio 2026 l’Allegato 7 OBDI comprende tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS.
Un privilegio, non un automatismo
Un’autorizzazione generale non è una semplificazione concessa automaticamente. Il suo rilascio è subordinato al rispetto di specifici requisiti e presuppone che l’impresa disponga di un’organizzazione interna in grado di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di controllo delle esportazioni.
In particolare:
- L’impresa deve essere iscritta nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein (salvo scuole universitarie e istituzioni pubbliche).
- La persona che presenta la domanda, o i membri degli organi dell’impresa, non devono aver riportato condanne passate in giudicato, nei due anni precedenti, per infrazioni alla LBDI, alla legge sul materiale bellico (LMB), alla legge sulle armi (LArm), alla legge sull’energia nucleare (LENu) o alla legge sulle misure economiche esterne (LME).
- La SECO può richiedere una descrizione dell’azienda, il programma di controllo interno e rapporti periodici sui beni esportati.
- La SECO può esaminare il sistema di controllo interno anche sul posto e, per tutta la validità dell’ autorizzazione, effettuare verifiche a intervalli regolari.
Cosa comporta in pratica
- Riduce il numero di richieste individuali per le imprese che esportano ricorrentemente gli stessi beni verso più destinazioni.
- Presuppone un Internal Compliance Program (ICP) funzionante: l’impresa deve essere in grado di dimostrare l’esistenza e il funzionamento di adeguati controlli interni.
- Non esonera dai controlli sulla singola operazione: l’impresa deve continuare a verificare che ogni esportazione rientri nel campo di applicazione e nelle condizioni dell’autorizzazione generale e deve effettuare le necessarie verifiche su destinatario, destinazione e uso finale.
- Richiede la conservazione della documentazione che prova che ogni esportazione coperta dall’autorizzazione generale rispetta le condizioni previste.
Quando ha senso valutarla
Può essere utile approfondire l’opportunità di richiedere un’AGO o un’AGS quando l’impresa:
- esporta regolarmente gli stessi beni soggetti a controllo verso più Paesi
- dispone già di un programma di controllo interno strutturato, o è disposta a svilupparne uno
- vuole ridurre i tempi amministrativi legati alle richieste di autorizzazione singola per operazioni ricorrenti.
Controlli alle esportazioni e sanzioni: qual è la differenza?
Pur essendo spesso analizzati insieme, controlli alle esportazioni e sanzioni perseguono obiettivi diversi:
- I controlli alle esportazioni si concentrano principalmente sul prodotto, sulla tecnologia, sull’utilizzatore finale e sull’impiego previsto.
- Le sanzioni riguardano invece Paesi, territori, persone, imprese, organizzazioni, attività economiche o specifiche operazioni soggette a restrizioni.
Una stessa transazione può quindi essere libera sotto il profilo dell’export control ma vietata da un regime sanzionatorio, oppure richiedere verifiche nell’ambito di entrambi.
Quando è opportuno approfondire?
Nella maggior parte dei casi l’analisi può essere svolta seguendo le normali verifiche relative al prodotto, alla destinazione, all’utilizzatore finale e all’uso previsto. Vi sono tuttavia situazioni che richiedono particolare attenzione e che possono rendere necessarie verifiche supplementari prima di procedere con l’operazione.
Classificazione o caratteristiche tecniche non chiare
Può essere opportuno approfondire quando:
- la classificazione del prodotto non è disponibile
- le specifiche tecniche sono incomplete
- il prodotto è stato modificato rispetto a una versione precedentemente classificata
- il bene incorpora software, tecnologia o funzionalità non considerate nell’analisi iniziale.
Componenti, software o tecnologia di origine estera
È consigliabile effettuare verifiche supplementari quando:
- il prodotto incorpora componenti soggetti a controllo provenienti da altri Paesi
- vengono utilizzati software o tecnologie di origine estera
- il fornitore segnala limitazioni alla riesportazione
- l’operazione potrebbe essere interessata da normative straniere.
Utilizzatore finale o uso previsto poco chiari
Occorre prestare particolare attenzione quando:
- l’utilizzatore finale non è chiaramente identificato
- le informazioni ricevute sono incomplete o contraddittorie
- l’impiego dichiarato non appare coerente con il prodotto
- il cliente non è in grado di spiegare adeguatamente l’applicazione prevista.
Presenza di Paesi terzi, intermediazione o trasferimenti successivi
Può essere opportuno approfondire quando:
- il prodotto non viene consegnato direttamente all’utilizzatore finale
- sono coinvolti distributori, trader o intermediari
- l’impresa svolge un ruolo di intermediazione in un’operazione tra Paesi terzi
- sono previste riesportazioni successive
- il percorso logistico appare particolarmente complesso.
Software, accessi remoti e trasferimenti immateriali
Verifiche supplementari possono essere necessarie quando l’operazione comprende:
- trasferimenti di software
- documentazione tecnica
- assistenza da remoto
- accesso a piattaforme cloud
- condivisione di tecnologia o know-how.
In questi casi è opportuno consultare anche la sezione Software e trasferimenti immateriali.
Richieste insolite o informazioni incomplete
Un approfondimento è consigliabile quando emergono elementi che non trovano una spiegazione commerciale chiara, ad esempio:
- informazioni mancanti
- modifiche improvvise della destinazione
- cambiamenti inattesi dell’utilizzatore finale
- richieste tecniche particolari
- documentazione incoerente.


