Nuova guida ai requisiti di marcatura UKCA e CE per il mercato britannico

Molti requisiti britannici in materia di sicurezza e conformità dei prodotti derivano dalla normativa UE adottata quando il Regno Unito era ancora membro dell’Unione europea. Poiché queste norme sono ancora considerate adeguate al mercato britannico, il Product Safety and Metrology (Amendment) Regulations 2024 consente alle imprese di utilizzare la marcatura CE, anche in alternativa alla UKCA, per dimostrare la conformità dei prodotti destinati alla Gran Bretagna. Una nuova guida ufficiale chiarisce quali prodotti possono utilizzare la marcatura CE e quali requisiti di etichettatura si applicano.

Attualmente, la marcatura CE – inclusa la cosiddetta “epsilon rovesciata” – è riconosciuta per oltre 20 categorie di prodotti, tra cui giocattoli, apparecchiature radio, macchinari e numerosi beni industriali e di consumo. Rimane comunque possible utilizzare la marcatura UKCA.

Questo sistema offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono scegliere quale marcatura utilizzare per dimostrare la conformità dei prodotti destinati al mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). L’elenco completo delle categorie interessate e della normativa applicabile è disponibile qui.

Restano però soggetti a regimi specifici alcuni prodotti, tra cui impianti a fune, prodotti da costruzione, equipaggiamenti marittimi, dispositivi medici, prodotti ferroviari, attrezzature a pressione trasportabili e sistemi aeromobili senza equipaggio (uncrewed aircraft systems).

Link utili

Placing UKCA or CE marked products on the market in Great Britain – GOV.UK
Product safety and metrology regulatory changes: UKCA and CE regimes – GOV.UK

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Sicurezza informatica in ambito lavorativo

Lo scorso 29 aprile, davanti a una novantina di partecipanti si è tenuta la prima edizione del ciclo di incontri dedicati al tema della cyber security, in collaborazione con la Polizia Cantonale.

Da sin.: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Stefano Marelli, commissario Polizia Cantonale; Giovanna Staub, Presidente CdA Polus SA; Roland Lucini, Ispettore principale Servizio comunicazione, media e prevenzione Polizia Cantonale e Claudio Guidotti, Direttore presso Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB.

Nell’evento “Sicurezza informatica in ambito lavorativo” del 29 aprile 2026, organizzato dalla Cc-Ti con la Polizia Cantonale quale partner, e il sostegno di Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB e Polus SA sono stati trattati i principali rischi in ambito della sicurezza informatica, come riconoscere gli attacchi e ridurre gli errori umani, apprendendo come rispondere in modo adeguato (phishing, hacking, cyber truffe, social engineering, esempi e casi concreti, ecc.).

ALTRI EVENTI CICLO DI INCONTRI DEDICATI AL TEMA DELLA CYBER SECURITY

Seguiranno eventi per le aziende su questo specifico tema anche in altre luoghi del Canton Ticino (luganese, locarnese) nel corso del 2026.
Gli appuntamenti saranno agendati sul nostro sito web www.cc-ti.ch/eventi.



In quest’ottica proponiamo il testo della scheda informativa sull’obligo di segnalare ciberattacchi contro le infrastrutture critiche, redatto dall’Ufficio federale della cibersicurezza UFCS, che spiega come – dal 1° aprile 2025 – , i gestori di infrastrutture critiche sono tenuti a segnalare ciberattacchi all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) entro 24 ore dalla loro scoperta.

Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° aprile 2025 la modifica necessaria della legge federale del 29 settembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn).

Chi deve segnalare?
La Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) stabilisce quali gestori di infrastrutture critiche sono soggetti all’obbligo di notifica. Tra queste figurano ad esempio le istituzioni nel settore dell’approvvigionamento energetico e idrico, le imprese di trasporto e le amministrazioni cantonali e comunali. Informazioni più dettagliate sulla definizione di infrastrutture critiche sono disponibili nella legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn). Le disposizioni esecutive e le eccezioni sono disciplinate nell’Ordinanza sulla cibersicurezza (OCS).

Quali ciberattacchi devono essere segnalati?
Un ciberattacco dev’essere segnalato, tra l’altro, se rischia di compromettere il funzionamento dell’infrastruttura critica interessata, ha comportato una manipolazione o una fuga d’informazioni oppure è correlato ai reati di estorsione, minaccia o coazione.

Come deve essere segnalato?
L’UFCS mette a disposizione un modulo di segnalazione sulla sua piattaforma esistente per lo scambio di informazioni (Cyber Security Hub) con i gestori di infrastrutture critiche. Se in occasione della prima segnalazione da effettuare entro 24 ore non è ancora possibile fornire tutte le informazioni necessarie, vige un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

Le organizzazioni che non dispongono di un accesso alla piattaforma possono inviare le segnalazioni anche tramite il modulo e-mail disponibile sul sito web dell’UFCS.

Sanzioni in caso di mancata segnalazione
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica, la legge prevede multe fino a un massimo di CHF 100’000.
Queste sanzioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2025.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni e video esplicativi sull’obbligo di segnalare sono disponibili sul sito web dell’UFCS: Informazioni sull’obbligo di segnalare.

La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Mercosur: UE in vantaggio, AELS in attesa (ma…)

Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), le imprese europee beneficiano già di un vantaggio competitivo tangibile nei mercati sudamericani, in particolare sotto il profilo tariffario. Per la Svizzera, invece, il quadro resta in sospeso: l’accordo negoziato dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Mercosur non è ancora entrato in vigore ed è ora al vaglio del Parlamento. Il dibattito politico è aperto, i tempi restano incerti.
Il risultato è una situazione di asimmetria temporale: mentre le imprese dell’UE operano in un contesto normativo già applicabile, quelle svizzere si trovano in una fase intermedia, in cui le regole sono note ma non ancora utilizzabili. Una differenza destinata, nelle intenzioni, a essere temporanea, ma comunque sufficiente a incidere sulle dinamiche competitive nella regione. Eppure, è proprio in questa fase intermedia che si gioca una parte importante della partita. Le imprese elvetiche che sapranno leggere per tempo le implicazioni dell’accordo potranno trasformare l’attesa in un vantaggio strategico.

Dazi: stessa ambizione, ma tempi diversi

Sotto il profilo tariffario, gli accordi UE–Mercosur e AELS–Mercosur sono ampiamente allineati in termini di ambizione. I Paesi del Mercosur elimineranno progressivamente i dazi su circa il 91% delle esportazioni dell’UE, mentre Bruxelles liberalizzerà circa il 92% delle importazioni provenienti dal blocco sudamericano. L’accordo AELS si inserisce nella stessa logica, con una liberalizzazione che potrà raggiungere fino al 96% delle esportazioni svizzere a regime.
Anche la struttura è comparabile: eliminazioni immediate per alcune categorie di prodotti e riduzioni progressive per i settori più sensibili, con orizzonti che possono estendersi fino a 10–15 anni.
La differenza non è quindi tecnica, ma temporale. E oggi il fattore tempo fa la differenza.

Il vantaggio europeo è già realtà

Grazie all’entrata in vigore anticipata, gli esportatori europei beneficiano già delle prime riduzioni tariffarie. L’effetto è immediato: prodotti più competitivi in mercati chiave come Brasile e Argentina, storicamente caratterizzati da livelli tariffari elevati.
Le imprese elvetiche, al contrario, continuano ad esportare in regime di dazi pieni. Il divario regolatorio si traduce direttamente in uno svantaggio di prezzo e in una perdita di competitività nel breve periodo.
L’impatto è particolarmente rilevante nei comparti che rappresentano il nucleo dell’export svizzero – meccanica, chimica, farmaceutica e componentistica industriale – dove i dazi possono influenzare in modo decisivo le scelte di acquisto degli importatori locali. Anche riduzioni tariffarie graduali, come quelle previste dall’accordo UE, sono in grado di orientare nel breve periodo le scelte di approvvigionamento.
Il vantaggio europeo è però destinato a ridursi. Con l’entrata in vigore dell’accordo AELS–Mercosur, anche le imprese svizzere potranno accedere a riduzioni tariffarie significative già nelle prime fasi di applicazione, colmando progressivamente il gap competitivo.

Il cumulo con l’UE: una leva strategica (ma da gestire bene)

Come ogni accordo di libero scambio, l’accesso alle preferenze tariffarie non è automatico, ma subordinato al rispetto delle regole d’origine preferenziale. Il prodotto deve essere considerato “originario” secondo criteri precisi, che variano in funzione della sua classificazione doganale.
In linea di principio, solo i materiali provenienti dagli Stati parti dell’accordo possono essere considerati originari; tuttavia, l’accordo AELS–Mercosur introduce la nozione di “cumulo estesocon l’UE (“extended cumulation”). In termini operativi, le imprese svizzere possono integrare materiali UE nei propri processi produttivi e, a determinate condizioni, considerarli ai fini dell’origine preferenziale, beneficiando così delle preferenze tariffarie nei mercati Mercosur.
L’applicazione non è automatica. In base all’Appendice 5 dell’Allegato I, i materiali dell’UE possono essere considerati come originari ai fini dell’esportazione dai Paesi AELS verso il Mercosur qualora:

  • siano espressamente elencati nell’Allegato I alla stessa Appendice 5 tramite codice HS,
  • rispettino regole di origine specifiche identiche o formalmente equivalenti a quelle previste nell’accordo AELS-Mercosur e nel pertinente accordo preferenziale tra lo Stato AELS interessato e l’UE, e
  • la lavorazione effettuata in uno Stato AELS vada oltre le operazioni considerate insufficienti.

Dal punto di vista operativo, il cumulo esteso introduce pertanto un livello significativo di complessità. Molte imprese svizzere fanno già ampio ricorso a materiali provenienti dall’UE, ma questo elemento, di per sé, non è sufficiente per beneficiare delle preferenze tariffarie. Le imprese devono infatti essere in grado di conoscere e interpretare non solo le regole dell’accordo AELS–Mercosur, ma anche quelle previste dall’accordo preferenziale con l’UE, verificando che i materiali utilizzati rientrino effettivamente in quelli ammessi e che l’insieme delle lavorazioni soddisfi le condizioni previste. Non meno importante, devono assicurarsi di poter disporre di una documentazione probatoria solida e coerente dell’origine UE lungo l’intera catena di fornitura.
Per le aziende con catene del valore già integrate a livello europeo, il cumulo rappresenta quindi una leva strategica. Se correttamente gestito, consente maggiore flessibilità produttiva e rafforza il posizionamento della Svizzera all’interno delle filiere continentali, trasformando un requisito di compliance in un fattore di competitività. Accanto alle opportunità, emergono tuttavia anche sfide organizzative rilevanti. Senza processi interni robusti e sistemi di controllo adeguati, il rischio è di non riuscire a sfruttare appieno i benefici previsti dall’accordo.
Va infine considerato che il meccanismo opera anche in senso inverso: i materiali UE incorporati in prodotti Mercosur destinati agli Stati AELS possono beneficiare del cumulo secondo principi analoghi, sulla base delle regole applicabili nel rapporto UE–Mercosur.

Non solo attesa: una fase di preparazione

L’accordo UE–Mercosur ha già ridisegnato il quadro competitivo nei mercati sudamericani. L’AELS potrà recuperare terreno, ma solo una volta completata la ratifica. Nel frattempo, la fase attuale non è neutrale. È una fase di preparazione. Le imprese svizzere che desiderano accedere ai mercati del Mercosur sono chiamate ad agire ora: verificare preventivamente le regole di origine applicabili ai propri prodotti e ai materiali utilizzati, riorganizzare ove necessario le catene di fornitura, rafforzare i processi di compliance e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e documentazione dell’origine. La capacità di anticipare il cambiamento determinerà chi saprà trasformare l’accordo in un vantaggio competitivo reale.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Mai come oggi è fondamentale conoscere gli accordi di libero scambio, comprendere le regole per la determinazione dell’origine preferenziale e saperle applicare correttamente.
Partecipate al corso Accordi di libero scambio e origine preferenziale” che si terrà il 15 settembre 2026 dalle 08:30 alle 17:00, presso le sale corsi Cc-Ti a Lugano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Per informazioni e iscrizione: Accordi di libero scambio e origine preferenziale

Carnet ATA elettronici (E-ATA)

A partire dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore il Carnet ATA elettronico (E-ATA)

Una nuova modalità digitale per la gestione delle operazioni doganali temporanee.

Questo sistema sarà accettato in Svizzera, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e in Gran Bretagna.

Il Carnet digitale avrà pieno valore giuridico e sarà quindi legalmente vincolante. Tuttavia, per maggiore sicurezza e per facilitare eventuali controlli, si consiglia di presentarsi in dogana con entrambe le versioni: sia il Carnet elettronico che quello cartaceo.

I Carnet ATA cartacei in circolazione rilasciati prima del 1° giugno 2026 restano in vigore.

Il 22 maggio 2026 si svolgerà un corso di formazione dedicato alla nuova procedura elettronica e alla sua implementazione pratica.

Il Carnet ATA elettronico – Online
Venerdì 22 maggio 2026
09:00–10:30
Informazioni ed iscrizioni

Contatti:
Ufficio Legalizzazioni
Cc-Ti
certificazioni@cc-ti.ch

Salari minimi cantonali

Lunedì 20 aprile 2026 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della legge sul salario minimo cantonale, in vigore dal dicembre 2021.

Attualmente in Ticino i salari minimi variano tra CHF 20.00 e 20.50 lordi all’ora. La revisione è il risultato di un compromesso politico che mira esplicitamente a evitare il voto popolare su un’iniziativa che avrebbe introdotto salari minimi sensibilmente più elevati.

L’iniziativa popolare “per un salario minimo sociale”, promossa dal Partito socialista e dai sindacati, prevedeva infatti un livello minimo ancorato alle prestazioni complementari AVS/AI, includendo anche i premi di cassa malati.
Secondo le stime cantonali, ciò avrebbe portato il salario minimo a circa CHF 25 lordi all’ora, il più alto in Svizzera.

Grazie alla modifica legislativa approvata, e una volta scaduti i termini di ricorso e referendum, l’iniziativa verrà ritirata e il voto popolare non avrà luogo.
Il controprogetto si articola nei seguenti punti principali:

  • Aumento graduale dei salari minimi: gli importi vengono adeguati progressivamente secondo le seguenti forchette:
    • dal 1° gennaio 2027: CHF 20.50 – 21.00 lordi/ora
    • dal 1° gennaio 2028: CHF 21.00 – 21.50 lordi/ora
    • dal 1° gennaio 2029: CHF 21.75 – 22.25 lordi/ora
    • Dal 2030 è prevista l’indicizzazione considerando il rincaro dal 1° gennaio 2027.
  • Considerazione dei benefit: nel calcolo del salario minimo possono essere inclusi alcuni vantaggi accessori riconosciuti ai dipendenti (secondo le regole AVS). Sono invece esclusi gli importi che compensano disagi particolari (come lavoro notturno o domenicale) o che sono dei diritti dei lavoratori (indennità per vacanze e per giorni festivi).
  • Contratti collettivi di lavoro (CCL): anche i CCL dovranno rispettare il salario minimo legale. È però previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2029 per i CCL conclusi prima del 1°gennaio 2026 al fine di permettere l’adeguamento ai nuovi livelli salariali.
  • Possibilità di deroghe: in presenza di comprovate difficoltà economiche, sarà possibile concedere deroghe al salario minimo anche oltre il 31 dicembre 2029. Queste deroghe saranno decise dalla Commissione tripartita cantonale. Le deroghe sono possibili solo per i CCL conclusi prima del 1° gennaio 2026.
  • Contratti normali di lavoro (CNL): i salari minimi previsti nei CNL in vigore al 1° gennaio 2026 continueranno ad applicarsi fino alla loro scadenza, anche se inferiori al nuovo minimo legale.

Case dei “boomer”, studi e tentazioni dirigiste

Qualche giorno fa è stato pubblicato uno studio promosso dalla Confederazione sul potenziale inutilizzato delle case unifamiliari in Svizzera.

Secondo le stime, circa 300’000 abitazioni sarebbero “sottoutilizzate”, spesso occupate da persone anziane che vivono sole o in coppia. Di per sé l’analisi è più che legittima, visto che la disponibilità e i prezzi dell’alloggio costituiscono una preoccupazione crescente nella popolazione. Per cui, capire come evolve il mercato immobiliare, come cambiano i bisogni abitativi e quali margini esistono per una maggiore densificazione è certamente corretto, anche perché non si può ignorare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione o la crescente pressione sugli alloggi.
Che lo Stato valuti questi aspetti è più che legittimo. Ma è problematico quando dagli studi si passa, come sempre più spesso accade, alla tentazione dell’intervento.
Una linea, del resto, è già stata tracciata, con ipotesi di incentivare (o piuttosto spingere) gli anziani a lasciare le loro case, favorire riconversioni, aumentare la densità. Oggi si parla di “incentivi volontari”, perché, come sottolineano le autorità federali, misure coercitive non sarebbero politicamente sostenibili.
Ma sarà davvero così?

La storia recente invita alla prudenza. Basta ricordare la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio, sostenuta dai cantoni con toni al limite del trionfalistico ma da noi fortemente osteggiata per il timore di eccessive limitazioni al diritto della proprietà. Riserve che si sono ampiamente confermate in sede di applicazione. Approvata dal popolo, la nuova LPT ha infatti dimostrato che, in nome del contenimento della dispersione edilizia e di protezione del paesaggio, di fatto sono state introdotte pesantissime limitazioni della proprietà privata e quindi del relativo dettame costituzionale che ne garantisce la tutela. Un cambio di paradigma notevole: dalla pianificazione alla gestione amministrativa della proprietà privata. Il rischio è evidente. Una volta accettato il principio secondo cui lo Stato può decidere come e quanto “utilizzare” uno spazio abitativo, il passo verso misure più intrusive è purtroppo spesso breve.

Eppure, la proprietà privata non è solo un fattore economico: è una garanzia di libertà individuale. Il diritto di restare nella propria casa, anche se “troppo grande”, non è un’anomalia da correggere, ma una scelta legittima. Inoltre, va sottolineato che la realtà del terreno è molto più complessa di quanto si potrebbe credere, poiché molti proprietari anziani non si trasferiscono in spazi più ridotti perché il mercato semplicemente non offre alternative adeguate o economicamente sostenibili.
Intervenire su questo delicato equilibrio con strumenti dirigisti rischia di produrre effetti opposti: meno fiducia, meno investimenti e, alla fine, meno offerta abitativa.
Senza scadere nella mera diffidenza, è quindi importante che le forze liberali veglino affinché non venga smontato un pilastro essenziale del nostro sistema economico, cioè la garanzia della proprietà privata che, al pari della libertà economica, della certezza del diritto e di regole chiare, della fiscalità moderata, ecc. permettono al nostro paese di prosperare e creare un diffuso benessere.


Certificati EUR.1 digitali: ora possibili nell’ambito PEM

A seguito del completamento con successo della fase pilota, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha reso disponibile a tutti gli esportatori il rilascio elettronico dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) tramite l’applicazione web Certificat. In una prima fase, il CCM EUR.1 digitale sarà applicato esclusivamente agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM. È tuttavia già previsto un ampliamento progressivo ad altri accordi di libero scambio. Si tratta di un passo rilevante nel processo di digitalizzazione delle procedure doganali svizzere, con impatti concreti per le aziende attive nei mercati preferenziali.

Che cos’è il certificato di circolazione EUR.1 e perché è importante

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) è un documento doganale utilizzato nell’ambito degli accordi di libero scambio per attestare che una merce soddisfa le regole di origine preferenziale previste dall’accordo applicabile.

In termini operativi, il CCM EUR.1 certifica che il prodotto:

  • è stato ottenuto o sufficientemente trasformato in un Paese partner
  • rispetta i criteri di origine stabiliti dall’accordo

Sulla base di questo certificato, l’importatore nel Paese di destinazione può beneficiare di:

  • trattamento tariffario preferenziale, con conseguente applicazione di dazi ridotti o nulli.

Ciò consente all’esportatore di offrire condizioni più competitive e di rafforzare la propria posizione rispetto ai concorrenti.

La novità: creazione e vidimazione digitali

La principale innovazione riguarda la creazione e vidimazione elettronica del CCM EUR.1 tramite Certificat, attualmente limitata agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM.

Per le esportazioni verso questi Paesi:

  • il certificato può essere richiesto, validato e gestito interamente online
  • la procedura di esportazione risulta più rapida e semplificata.

Per gli altri accordi di libero scambio, resta invece – allo stato attuale – la procedura cartacea tradizionale.

Verifica e utilizzo del certificato digitale

Un elemento centrale del nuovo sistema è la verifica digitale dell’autenticità.

Per verificare la validità di un CCM EUR.1 è sufficiente

  • scansionare il codice QR stampato sul documento
  • oppure utilizzare il link diretto presente nella parte inferiore della pagina.

La bozza e il PDF finale condividono lo stesso codice QR e lo stesso link: ciò consente di visualizzare in ogni momento lo stato più aggiornato del certificato.

Dal punto di vista operativo, si raccomanda comunque di:

  • consegnare al conducente una copia stampata del CCM EUR.1 (PDF).

Impatti pratici: cosa devono fare le imprese

Le aziende ticinesi esportatrici dovrebbero:

  • identificare le spedizioni verso Paesi della Convenzione PEM
  • adottare l’applicazione Certificat per tali flussi
  • mantenere le procedure cartacee per gli altri accordi
  • adeguare le istruzioni interne e formare il personale.

Resta invariato l’obbligo di determinare correttamente l’origine preferenziale delle merci.

Attenzione: gestione “ibrida” nella fase transitoria

Nel breve periodo, le imprese si troveranno a operare con un sistema a doppio binario:

  • digitale per esportazioni nell’ambito PEM
  • cartaceo per altri accordi di libero scambio

Una distinzione operativa chiara è essenziale per evitare errori e ritardi.

Link utili

« Certificat » (CCM EUR. 1 digitale)

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Monica Zurfluh
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India–Svizzera: dal libero scambio alla partnership strategica

L’India non è più soltanto un mercato emergente da esplorare con cautela, ma un partner economico sempre più centrale per le imprese svizzere. Questo è il messaggio emerso dall’evento India: New Perspectives for Swiss Trade, tenutosi a Lugano e promosso dalla Camera di Commercio e dell’Industria del Cantone Ticino in collaborazione con la Città di Lugano, l’Ambasciata dell’India in Svizzera e l’ESG Center of Excellence nell’ambito dell’iniziativa India: The Flavor of Chai & Change. In tale contesto, l’entrata in vigore dell’Accordo di partenariato commerciale ed economico tra India ed AELS è stata letta come un passaggio chiave verso una relazione più strutturata e strategica. Di seguito si analizzano il contesto di riferimento, i principali contenuti dell’accordo e le relative implicazioni operative per le imprese.

Perché l’India conta oggi

Dopo i saluti iniziali di Alex Chung, responsabile dell’iniziativa Fair Trade Town per la Città di Lugano, l’Ambasciatore dell’India in Svizzera, S.E. Mridul Kumar, ha delineato il nuovo posizionamento del Paese nel contesto globale, sottolineando come il rafforzamento delle relazioni economiche con Paesi ad alta capacità tecnologica e industriale rappresenti una leva essenziale per la crescita. Parallelamente, è emersa con forza la trasformazione interna dell’India, sempre più riconosciuta non solo come mercato di destinazione, ma come ecosistema di innovazione, in particolare nel settore digitale e fintech, dove infrastrutture avanzate consentono transazioni istantanee anche per microimporti e favoriscono modelli di co-sviluppo tecnologico.

Accordi di libero scambio e AELS

È seguito l’intervento di Pietro Poretti, capo dello sviluppo economico della Città di Lugano, che ha inquadrato il ruolo degli accordi di libero scambio nella politica economica svizzera. La Svizzera, fortemente orientata all’export, ha costruito nel tempo una rete estesa di accordi, principalmente nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), per garantire condizioni di accesso ai mercati internazionali e mantenere la competitività rispetto ai principali partner, in particolare l’Unione europea. L’evoluzione di questi strumenti riflette inoltre un ampliamento progressivo dei contenuti, dalla liberalizzazione delle merci all’inclusione di servizi, investimenti, proprietà intellettuale ed e-commerce.

TEPA: impatti e opportunità

L’attenzione si è poi concentrata sull’Accordo di partenariato commerciale ed economico (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA), analizzato da Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti.
L’accordo, entrato in vigore nell’ottobre 2025, migliora significativamente le condizioni di accesso al mercato indiano: circa l’85% dell’export svizzero beneficia di riduzioni tariffarie, percentuale che sale fino al 95% per i beni industriali. Le concessioni sono applicate in parte immediatamente e in parte in modo progressivo, secondo calendari definiti, offrendo maggiore prevedibilità alle imprese.
Uno degli elementi più innovativi riguarda la dimensione degli investimenti: per la prima volta, un accordo svizzero include obiettivi quantitativi espliciti, con l’impegno dell’AELS a investire 100 miliardi di dollari in 15 anni e a generare circa un milione di posti di lavoro. Questo segna il passaggio da una logica di semplice scambio commerciale a una più ampia integrazione industriale e sviluppo condiviso.
Il quadro delineato va letto nel contesto delle trasformazioni dell’economia globale. Le tensioni geopolitiche e la riorganizzazione delle catene del valore stanno spingendo molte imprese verso strategie di diversificazione, sintetizzate nel paradigma China+1. In questo scenario, l’India si afferma come uno dei principali poli alternativi, grazie alla dimensione del mercato, alla crescita economica sostenuta e a una demografia favorevole.
Le opportunità per le imprese svizzere si concentrano in diversi settori chiave. La manifattura avanzata e i macchinari beneficiano della crescente domanda di automazione e precisione. Le tecnologie pulite e le infrastrutture sono sostenute da investimenti legati all’urbanizzazione e alla transizione energetica. Nel medtech cresce una domanda sempre più orientata alla qualità, mentre la mobilità elettrica offre opportunità nella componentistica specializzata. La digital economy, infine, agisce come fattore abilitante trasversale, favorendo innovazione e partenariato.

Operare in India: ostacoli

Nonostante il miglioramento del quadro generale, restano tuttavia alcune criticità operative. Barriere non tariffarie, requisiti di certificazione, testing e regolamentazioni locali richiedono pianificazione anticipata e una presenza sul territorio. È stato ribadito come l’India non sia un mercato “plug-and-play”, ma richieda un approccio di lungo periodo basato su investimenti, adattamento e, non meno importante, comprensione delle specificità locali.

Relazioni e adattamento

In questo contesto si inserisce il contributo di Marco Casanova, direttore di ESG Center of Excellence, che ha offerto una prospettiva complementare di natura esperienziale. Il suo intervento ha evidenziato come l’India non possa essere considerata un mercato uniforme, ma un sistema estremamente eterogeneo, in cui coesistono dinamiche anche apparentemente contraddittorie.
Dal punto di vista operativo, è stata sottolineata la centralità della dimensione relazionale: rispetto a contesti più orientati alla transazione, in India la costruzione della fiducia rappresenta una condizione preliminare all’attività economica. Questo implica tempi più lunghi e un maggiore investimento nelle relazioni personali.
Allo stesso tempo, emerge con chiarezza che il mercato indiano non è più esclusivamente sensibile al prezzo. Esiste una domanda crescente per prodotti e servizi di alta qualità, in cui le imprese svizzere possono valorizzare il proprio posizionamento, a condizione di adattare le soluzioni al contesto locale.
Infine, è stata richiamata l’importanza di un approccio aperto e non gerarchico: entrare nel mercato indiano richiede capacità di adattamento, comprensione delle aspettative e disponibilità a costruire partnership su un piano di reciproco riconoscimento.

Conclusioni e prospettive

In conclusione, il TEPA rappresenta un punto di svolta nelle relazioni economiche tra India e Svizzera, ma anche un invito a un cambiamento di paradigma. Non si tratta più soltanto di facilitare l’export, bensì di costruire una partnership strategica fondata su investimenti, innovazione e collaborazione. In questo quadro, l’India emerge non solo come mercato, ma come interlocutore chiave nel nuovo equilibrio economico globale.
In questa prospettiva, la Camera di Commercio e dell’Industria del Cantone Ticino, su iniziativa di alcuni imprenditori ticinesi, ha previsto l’organizzazione di un viaggio esplorativo in India, in programma dal 30 gennaio al 6 febbraio 2027. L’iniziativa si configura come un’occasione di scoperta e analisi sul campo, volta a offrire alle imprese e agli operatori interessati una comprensione diretta del mercato indiano, attraverso incontri con attori locali, momenti di approfondimento e opportunità concrete di networking.

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Corporate Footprint Calculator

Al fine di facilitare la quantificazione delle emissioni di gas serra e dell’impatto ambientale delle imprese, l’Ufficio federale dell’energia e l’Ufficio federale dell’ambiente mettono a disposizione il «Corporate Footprint Calculator». Esso consente di calcolare gli impatti diretti e indiretti a monte e a valle.

I calcoli si basano principalmente sulla banca dati degli ecoinventari dell’Amministrazione federale svizzera BAFU:2025 (accessibile qui). Sono conformi alla metodologia del GHG Protocol, adattata alle normative specifiche della Svizzera. I dati inseriti, i calcoli e i dati di base possono essere utilizzati come base per gli cronoprogrammi zero netto.

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Fonte: Cronoprogrammi zero netto