Quando l’export control supera i confini: i rischi

In un contesto internazionale sempre più frammentato, i controlli all’esportazione e i regimi sanzionatori non si limitano più ai confini nazionali. Sempre più frequentemente, infatti, normative adottate da Paesi terzi producono effetti concreti anche su imprese svizzere ed europee, imponendo nuove sfide in termini di compliance, organizzazione interna e gestione del rischio.

Un fenomeno strutturale, non più eccezionale

I controlli all’esportazione e le sanzioni internazionali non si fermano più ai confini nazionali. Sempre più spesso, normative adottate da Paesi terzi incidono direttamente su operazioni commerciali, supply chain e strategie di mercato di imprese attive al di fuori della loro giurisdizione.
Questa estensione degli effetti normativi — definita extraterritorialità — è oggi una componente strutturale del commercio internazionale.

Stati Uniti: il riferimento globale

Tra i diversi sistemi normativi, quello degli Stati Uniti si distingue per ampiezza, capacità di enforcement e applicazione anche a soggetti non statunitensi.
Le normative statunitensi possono trovare applicazione in presenza di diversi elementi di collegamento, tra cui:

  • tecnologia, software o componenti di origine statunitense
  • soggetti inseriti in liste di restrizione
  • transazioni denominate in dollari o che transitano nel sistema finanziario USA

Il risultato è un’estensione di fatto della giurisdizione americana, che impone alle imprese di considerare rischi normativi anche in operazioni apparentemente “locali”.

Tre fattori chiave di rischio

Per comprendere la portata del fenomeno, è utile leggere il quadro normativo statunitense attraverso tre principali fattori operativi.

Origine e derivazione della tecnologia
Il primo elemento riguarda la presenza di tecnologia o software statunitense nei prodotti.
Nell’ambito delle Export Administration Regulations (EAR), che disciplinano i controlli all’esportazione per beni e tecnologie a duplice uso,  si inserisce la regola de minimis, che si fonda sulla percentuale di contenuto tecnologico USA incorporato in un bene e definisce soglie oltre le quali anche un prodotto estero può ricadere nella normativa americana. A questa si affianca la Foreign Direct Product Rule (FDPR), che amplia ulteriormente la portata dei controlli includendo prodotti sviluppati o realizzati all’estero ma derivanti da tecnologia o software statunitense, anche in assenza di componenti USA fisicamente integrati.
Si tratta di uno degli ambiti più rilevanti — e al tempo stesso più complessi — per le imprese, poiché richiede non solo analisi tecniche e valutazioni economiche, ma anche una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo e produzione.

Flussi di beni e tecnologia
Il secondo fattore riguarda le modalità di trasferimento di beni e tecnologia.
Le norme statunitensi si applicano anche a:

  • riesportazioni (re-export)
  • trasferimenti intra-gruppo
  • accesso a tecnologia controllata da parte di personale straniero (deemed export)

La compliance non si limita quindi alle esportazioni verso l’esterno, ma coinvolge l’intera organizzazione aziendale, inclusi i processi interni e le attività di ricerca e sviluppo.

Controparti e sistema finanziario
Il terzo elemento riguarda i soggetti coinvolti e i canali finanziari utilizzati.
Le imprese devono prestare particolare attenzione a:

  • screening delle controparti rispetto a liste di soggetti sanzionati
  • utilizzo del dollaro o coinvolgimento di istituzioni finanziarie statunitensi

Anche in assenza di tecnologia americana, questi fattori possono essere sufficienti ad attivare obblighi di compliance.
In pratica, la valutazione del rischio non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi combinata di più fattori, spesso interdipendenti. Operazioni apparentemente neutrali possono rientrare nell’ambito della normativa statunitense proprio a causa della sovrapposizione di questi elementi.

Tecnologia USA e regola de minimis: il nodo operativo

Tra gli strumenti più critici del sistema statunitense vi è la regola de minimis, spesso sottovalutata ma centrale nella determinazione degli obblighi di compliance. La sua applicazione richiede:

  • classificazione accurata dei componenti
  • identificazione del contenuto tecnologico USA
  • calcoli percentuali basati sul valore.

Errori nella determinazione delle soglie o nella qualificazione dei componenti possono tradursi in violazioni, anche in assenza di un intento elusivo.

Il caso Teledyne FLIR
Un recente caso di enforcement evidenzia in modo concreto tali criticità.
Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha sanzionato la società Teledyne FLIR per violazioni connesse, tra l’altro, a un’errata applicazione della regola de minimis in operazioni verso la Cina.
La vicenda ha riguardato esportazioni effettuate da una controllata non statunitense e ha messo in luce:

  • carenze nella valutazione del contenuto tecnologico USA
  • errori nella determinazione del valore dei sistemi
  • mancata richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Il caso dimostra come anche gruppi multinazionali strutturati possano incorrere in violazioni in presenza di processi di compliance non pienamente adeguati.
Per un approfondimento si rimanda all’analisi di dettaglio della Cc-Ti: Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR – Cc-Ti.

Implicazioni operative per le imprese svizzere

Alla luce di quanto sopra, emergono alcune implicazioni chiave per le aziende:

  • necessità di mappare il contenuto tecnologico USA nei propri prodotti
  • implementazione di procedure di classificazione (ECCN)
  • rafforzamento dei processi di screening delle controparti e degli end-user
  • integrazione della compliance export nei processi aziendali (R&D, vendite, supply chain)
  • adozione di sistemi strutturati di controllo interno (ICP).

In assenza di tali misure, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche operativo, con possibili blocchi delle esportazioni, interruzioni della supply chain e perdita di accesso a mercati strategici. Il caso Teledyne FLIR dimostra come carenze nei processi interni possano tradursi in violazioni concrete, evidenziando l’importanza di sistemi di compliance strutturati.

Internal Compliance Program (ICP)
Lo sviluppo di un Internal Compliance Program (ICP) è un elemento essenziale per garantire la conformità alle prescrizioni in materia di controlli all’esportazione e per gestire in modo strutturato i rischi operativi.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nelle proprie linee guida (PDF), individua le misure organizzative e procedurali che le imprese devono adottare per assicurare la conformità alla normativa sui controlli all’esportazione lungo l’intero ciclo delle operazioni internazionali.
Nel contesto svizzero, un sistema di controllo interno affidabile costituisce inoltre un presupposto rilevante per il rilascio di autorizzazioni per beni soggetti a controllo.
In termini operativi, un ICP efficace richiede:

  • chiara attribuzione delle responsabilità e coinvolgimento della direzione
  • processi di classificazione e screening integrati nelle attività aziendali
  • formazione del personale e controlli periodici.

Non esiste un modello standard: la struttura dell’ICP deve essere proporzionata alle dimensioni e al profilo di rischio dell’impresa.
Per ulteriori informazioni sull’ICP si rinvia al sito web della SECO: Internal Compliance Programme-ICP.

Dalla teoria alla pratica: il corso della Cc-Ti

Alla luce di queste dinamiche, la gestione degli effetti extraterritoriali dei controlli export rappresenta oggi una priorità per le imprese attive sui mercati internazionali.
Il corso online Managing the Extraterritorial Effects of US Sanction and Export Controls, promosso dalla Cc-Ti il 28 aprile 2026, offre una panoramica strutturata del funzionamento dei regimi statunitensi, con un focus sulle implicazioni operative per le aziende non statunitensi.
In un formato concentrato, consente ai partecipanti di comprendere i principali fattori di rischio e acquisire strumenti utili per rafforzare i processi interni alla loro impresa.

Una sfida strategica

L’extraterritorialità dei controlli all’esportazione impone alle imprese un cambio di paradigma.
Non si tratta più solo di rispettare regole, ma di sviluppare una visione integrata della compliance, capace di anticipare i rischi e supportare decisioni strategiche in un contesto normativo sempre più complesso.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Campionato regionale di imprenditorialità Ticino 2026

A Lugano-Manno, giovani talenti immaginano soluzioni concrete per un futuro più sostenibile. Sabato 28 marzo 2026, la SUPSI, presso il Suglio Business Center a Lugano-Manno, ha ospitato il campionato regionale «EntrepreneurSkills» Ticino. Questa competizione ufficiale degli SwissSkills, aperta a tutte le professioni, mette alla prova lo spirito d’iniziativa, la creatività e le competenze imprenditoriali dei giovani talenti. La manifestazione è sostenuta dalle Camere di commercio e dell’industria svizzere, di cui anche la Cc-Ti fa parte.

Una forte energia imprenditoriale in Ticino

Nel corso della giornata, le squadre, ognuna composta da due apprendisti/e o giovani diplomati/e, hanno affrontato una sfida comune: ideare e sviluppare un’idea imprenditoriale innovativa, per poi presentarla davanti a una giuria composta da rappresentanti del mondo del business.

CityMatch vince il Campionato Regionale del Ticino

Il primo premio è stato assegnato a Danilo Daví (studente SUPSI, Como, IT) e Leonardo Di Silvestro (studente SUPSI, Villa Guardia, IT). Il loro progetto CityMatch propone di mettere in contatto studenti alla ricerca di un alloggio accessibile in città con persone che vivono da sole e dispongono di spazi abitativi inutilizzati, creando così soluzioni abitative sostenibili e vantaggiose per entrambe le parti.

Idee innovative al servizio di città e comunità più sostenibili

Il secondo posto è stato assegnato a Natan Benzoni (studente SUPSI, Bachelor in Economia Aziendale, S. Antonino, TI) e Roberto Pereira Marques (studente SUPSI, Bachelor in Cure infermieristiche, S. Antonino, TI). Il loro progetto Ethic Share Ticino propone di mettere in contatto proprietari di abitazioni e immobili, con professionisti del settore edilizio, come artigiani, architetti, imprese e investitori privati, supportando i lavori di ristrutturazione e di rinnovo, tramite un crowdfunding collettivo mirato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.

Sul terzo gradino del podio, Alban Shala (studente SUPSI, Bironico, TI) e Florian Xhaferi (studente SUPSI, Lugano, TI) hanno presentato il loro progetto Edil Verde, che mira a ridurre lo spreco energetico attraverso il miglioramento dell’isolamento degli edifici esistenti, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica e ad una maggiore sostenibilità degli edifici nel settore edilizio, offrendo anche servizi di controllo e certificati di sostenibilità energetica.

Competenze chiave per il mondo di domani

Oltre ai progetti presentati, il concorso ha messo in luce competenze fondamentali come la capacità di risolvere problemi, la creatività, il lavoro di squadra e la sicurezza nella presentazione orale.

L’intelligenza artificiale poteva essere utilizzata come strumento, ma è stata soprattutto la capacità dei partecipanti di sviluppare un proprio pensiero critico a fare la differenza.

Le idee presentate sono spesso radicate nella realtà quotidiana dei giovani e dimostrano una forte sensibilità verso le sfide attuali, in particolare in ambito di sostenibilità.

Una porta aperta verso nuove opportunità

I campionati regionali rappresentano una tappa chiave verso gli SwissSkills e aprono la strada a programmi di promozione dei talenti nonché a competizioni nazionali e internazionali. Permettono ai giovani di confrontare le proprie idee, ampliare i propri orizzonti e sviluppare competenze trasversali preziose per il loro futuro professionale.

Un ecosistema impegnato a favore dell’imprenditorialità in Ticino

Il campionato ha potuto contare sul prezioso supporto della SUPSI, che ha messo a disposizione le proprie infrastrutture presso il Suglio Business Center, offrendo un contesto ideale per promuovere l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. Un ruolo centrale è stato svolto da Leandro Bitetti, docente-ricercatore presso il Centro competenze management e imprenditorialità e responsabile del Master of Science in Business Administration, insieme a Mattia Bedolla, collaboratore scientifico dello stesso centro, attivamente coinvolti nello sviluppo e nel sostegno dell’iniziativa.

Un contributo particolarmente significativo è arrivato anche da Alessandra Manziezzo, giovane talento e studentessa SUPSI in Leisure Management, nonché partecipante alla finale nazionale di EntrepreneurSkills 2024. Il suo impegno attivo ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungere e coinvolgere nuovi partecipanti. Questo riflette uno degli elementi centrali di EntrepreneurSkills: il coinvolgimento degli alumni, che diventano parte integrante dell’evoluzione e del successo del progetto.

Il crescente coinvolgimento di diverse scuole professionali commerciali della regione testimonia inoltre il forte interesse verso il concorso. In questo contesto, la presenza di Corrado Nastasi, Vicedirettore della Scuola Cantonale di Commercio (SCC), durante le presentazioni finali ha ulteriormente rafforzato il legame con il sistema formativo ticinese.

A proposito dell’IG EntrepreneurSkills

All’origine della competizione, l’IG EntrepreneurSkills riunisce diversi attori impegnati nella promozione dello spirito imprenditoriale in Svizzera. Fondata nel 2021 su iniziativa, tra gli altri, del Centro Svizzero per Pensare e Agire (szUDH), di FH Suisse, del GZS (servizi per la creazione d’impresa del Canton Soletta) e della Conferenza Svizzera delle Direzioni delle Scuole Professionali (SDK), si basa su una rete di esperti ed imprenditori provenienti dall’ecosistema delle start-up e dell’innovazione.
Oggi il progetto è guidato dalla Camera di Commercio di Soletta, con il sostegno di partner principali come Initiative Schweiz e la fondazione Gebert Rüf. Ulteriori organizzazioni, tra cui la fondazione SVC per l’imprenditorialità e diverse camere di commercio in tutta la Svizzera, contribuiscono al suo sviluppo a livello nazionale. L’IG EntrepreneurSkills è presieduta dal consigliere nazionale e imprenditore Andri Silberschmidt.
Introdotti per la prima volta agli SwissSkills 2022, i campionati svizzeri di imprenditorialità si svolgono ogni anno dal 2024. Si tengono sia nell’ambito degli SwissSkills centrali sia sotto forma di SwissSkills Championships durante fiere professionali regionali.

Tutte le informazioni su questa disciplina e sulle modalità di iscrizione sono disponibili su: www.entrepreneurskills.ch.


Dazi USA sui prodotti farmaceutici

Tramite un nuovo proclama del 2 aprile 2026, gli Stati Uniti introducono un cambiamento rilevante nella politica commerciale verso il settore farmaceutico. Le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti vengono qualificate come una questione di sicurezza nazionale, ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La misura non prevede un dazio unico, ma un sistema articolato che varia in funzione del tipo di prodotto, dell’impresa e dell’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. Per la Svizzera, è prevista un’aliquota del 15% sui prodotti farmaceutici brevettati, che può essere ridotta in presenza di accordi specifici o di attività produttive localizzate negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.

Ambito di applicazione: quali prodotti sono interessati

Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.

Il nuovo sistema tariffario

Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.

Il trattamento dei prodotti svizzeri

Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.

Annex II e III – I dettagli

L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.

Annex IV – Prodotti esclusi

Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.

Tempistiche di applicazione

Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:

  • dal 31 luglio 2026 per le imprese elencate nell’Annex III
  • dal 29 settembre 2026 per tutte le altre imprese.

Conclusione

Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

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Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: risultato annuale stabile e domanda in aumento

Il 1° aprile 2026 il Consiglio federale ha approvato il rapporto di gestione 2025 dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) che, con oltre 4,3 miliardi di franchi, ha fatto registrare un aumento significativo del volume delle nuove attività rispetto all’anno precedente. Dal momento che anche in futuro si prevede una domanda piuttosto elevata, il Consiglio federale ha innalzato da 14 a 16 miliardi i limiti d’impegno della SERV, la quale ha conseguito nuovamente un risultato annuo positivo di 27,3 milioni di franchi.

Nel 2025 la SERV ha approvato un totale di 588 domande di assicurazione, mantenendosi così sui livelli dell’anno scorso. Tuttavia, il volume dei nuovi affari è nettamente aumentato, raggiungendo i 4,3 miliardi di franchi circa. Questo incremento è dovuto, da una parte, ad alcuni singoli progetti di grandi dimensioni, dall’altra, al maggiore fabbisogno assicurativo dell’export svizzero nel contesto economico attuale. Alla fine del 2025, l’esposizione complessiva è aumentata del 15 per cento rispetto all’anno precedente, toccando quota 11,4 miliardi di franchi. In termini di suddivisioni per Paesi, l’impegno maggiore continua a essere in Turchia con 1,4 miliardi di franchi. Per quanto riguarda i settori, come negli anni precedenti la quota maggiore è stata quella dell’ingegneria meccanica, con ben 2,3 miliardi di franchi.

Anche questa volta la SERV ha realizzato un risultato annuale positivo di 27,3 milioni di franchi. Alla fine del 2025 il suo capitale ammontava a più di 3 miliardi di franchi. Di conseguenza dispone di solide basi per adempiere il proprio mandato legale di promozione delle esportazioni svizzere anche in un contesto economico incerto.

Innalzamento dei limiti d’impegno

Con questi limiti il Consiglio federale stabilisce l’entità massima degli impegni assicurativi di cui può farsi carico la SERV. Attualmente tale soglia ammonta a 14 miliardi di franchi e alla fine del 2025 ne era stato utilizzato l’81 per cento. Alla luce del contesto incerto in cui operano gli esportatori, si prevede un aumento della domanda di assicurazioni a carico della SERV. Allo stesso tempo, il mandato relativo ai grandi progetti nell’ambito dell’export svizzero ha riscosso un discreto successo e dovrebbe fornire ulteriori opportunità. Per questo il Consiglio federale ha pertanto deciso di innalzare a 16 miliardi di franchi il limite d’impegno della SERV, che avrà così modo di continuare a supportare in maniera ottimale il settore. Dal punto di vista finanziario la SERV opera in maniera autonoma e la sua solida dotazione di capitale consente di procedere a un aumento del limite d’impegno. A tal riguardo non vi sono ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

Pronti ad affrontare il futuro

Nell’ottobre 2025, il Consiglio federale ha deciso di commissionare una revisione parziale della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE), al fine di soddisfare efficacemente le esigenze degli esportatori svizzeri anche in futuro e continuare a contribuire in modo efficiente alla loro competitività a livello internazionale. La procedura di consultazione è prevista nel 2026.

Inoltre, all’inizio del 2026 la SERV ha rilevato dalla SECO la responsabilità del mandato relativo ai grandi progetti infrastrutturali, diventando così il punto di contatto e il centro di coordinamento per il «Team Switzerland Infrastructure». Nel 2025 ha sostenuto cinque grandi progetti infrastrutturali per un valore complessivo di oltre 503 milioni di franchi. 47 aziende svizzere subfornitrici hanno preso parte ai progetti in questione.

Il rapporto d’esercizio 2025 può essere consultato in tedesco: www.serv-ch.com/gb o in francese: www.serv-ch.com/rapport.


Fonte: CF – Comunicato stampa

Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo

Nelle ultime settimane, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha definito in modo sostanziale il quadro giuridico relativo ai rimborsi dei dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Gli ordini del 4, 20 e 27 marzo 2026 hanno progressivamente ampliato il perimetro delle importazioni interessate, mentre l’ordine del 1° aprile 2026 ha chiarito un aspetto fondamentale per le imprese: il diritto al rimborso è ormai ampiamente riconosciuto, ma le modalità operative per ottenerlo non sono ancora pienamente definite.

Principi giuridici consolidati

Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
  • anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.

Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..

Attuazione pratica: una fase ancora transitoria

L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.

In particolare:

  • non è stata ancora individuata una soluzione operativa per la gestione delle dichiarazioni definitivamente liquidate;
  • il sistema amministrativo deputato ai rimborsi è ancora in fase di sviluppo;
  • l’accesso ai rimborsi sarà inizialmente limitato a specifiche categorie di dichiarazioni.

Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.

l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:

  • un portale per la presentazione delle istanze;
  • processi di elaborazione massiva;
  • attività di revisione e reliquidazione;
  • emissione dei rimborsi.

Tuttavia, nella fase iniziale:

  • il sistema coprirà, nella fase iniziale, le dichiarazioni non ancora liquidate o ancora suscettibili di reliquidazione, nonché quelle tecnicamente idonee alla certificazione per rimborso nell’ambito della Phase 1;
  • le casistiche più complesse, tra cui le dichiarazioni definitivamente liquidate, richiederanno lo sviluppo di funzionalità aggiuntive e non sono ancora coperte operativamente;
  • ulteriori funzionalità sono previste, ma risultano allo stato attuale in fase di sviluppo e non ancora disponibili.

La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).

Il nodo delle dichiarazioni definitivamente liquidate

Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.

Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio

Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.

Il ruolo del protest nel nuovo contesto

In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.

L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:

  • nei casi non ancora coperti dal sistema CAPE;
  • in presenza di incertezze operative;
  • per le dichiarazioni prossime alla definitività.

L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.

Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.

In particolare, è opportuno:

  • mappare le dichiarazioni interessate, distinguendo tra posizioni non liquidate, non definitive e definitive;
  • predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo;
  • assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
  • monitorare i termini e le opzioni di tutela, in particolare per le posizioni ancora aperte;
  • valutare, ove necessario, il ricorso agli strumenti giurisdizionali disponibili.

Conclusioni

Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.

Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.

In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:

  • da un lato, prepararsi al nuovo sistema amministrativo;
  • dall’altro, continuare a gestire attivamente i profili giuridici e procedurali.

Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Difetti di costruzione – Nuove disposizioni federali in vigore dal 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore importanti modifiche al Codice delle obbligazioni (CO) e, in parte, al Codice civile (CC) in materia di difetti di costruzione. Le nuove disposizioni, adottate dal Parlamento federale nel dicembre 2024, mirano a rafforzare la certezza del diritto e a chiarire diritti e obblighi nei contratti di appalto e di compravendita immobiliare.

Le principali novità in sintesi

Le nuove regole non si applicano automaticamente ai contratti conclusi prima del 1° gennaio 2026, salvo modifiche successive o rinvii espliciti alla nuova legislazione.

Segnalazione dei difetti: termine di 60 giorni
Per le opere immobiliari, i difetti – siano essi palesi o occulti – devono essere segnalati entro 60 giorni dalla consegna dell’opera o dalla scoperta del difetto.
Questo termine è imperativo e non può essere ridotto contrattualmente, sostituendo il precedente obbligo di segnalazione “immediata”.

Diritto alla riparazione gratuita
Per le nuove costruzioni e per gli edifici con meno di due anni, non è più possibile escludere contrattualmente il diritto alla riparazione gratuita dei difetti.
Le clausole che limitano o escludono preventivamente questo diritto sono ora nulle.

Termine di prescrizione
Il termine di prescrizione per i difetti di costruzione rimane fissato a cinque anni. Non può essere abbreviato a svantaggio del committente o dell’acquirente, ma può essere esteso contrattualmente a loro favore.

Estensione ai contratti di compravendita con obbligo di costruzione
Le nuove disposizioni si applicano anche ai contratti di acquisto di fondi con costruzioni da realizzare o realizzate nei due anni precedenti la vendita. In questi casi, gli acquirenti beneficiano degli stessi diritti previsti nel contratto d’appalto, in particolare per quanto riguarda segnalazione dei difetti e riparazione gratuita.

Adeguamenti della norma SIA 118
La revisione del diritto federale ha comportato adeguamenti alla norma SIA 118, che in parte faceva ancora riferimento alla segnalazione “immediata” dei difetti. La SIA ha pertanto pubblicato specifici errata corrige e integrazioni per garantire coerenza con la nuova legislazione.

Implicazioni pratiche

Le nuove disposizioni comportano in particolare che:

  • contratti e condizioni generali dovranno essere verificati ed eventualmente adeguati;
  • non sono più ammissibili limitazioni contrattuali al diritto di riparazione o riduzioni dei termini legali;
  • assume un’importanza crescente una documentazione accurata dei lavori (collaudi, verbali, tracciabilità).

Ulteriori informazioni

OltreconfiniTi – Estage

La piattaforma promossa dalla Cancelleria dello Stato e dalla Divisione dell’economia con l’obiettivo di mettere in contatto le aziende del territorio con i talenti ticinesi che studiano o lavorano fuori Cantone.

OltreconfiniTi è la piattaforma del Cantone Ticino dedicata all’emigrazione ticinese nel mondo. Nato nel 2013, il progetto si è espanso grazie al supporto della Divisione dell’economia e oggi si rivolge a studenti e professionisti ticinesi che hanno intrapreso un percorso formativo o lavorativo fuori Cantone.

OltreconfiniTi si rivolge a chi, arricchitosi di nuove esperienze e con uno sguardo aperto oltre i confini cantonali, desidera costruire il proprio futuro professionale e personale in Ticino.

Tra i suoi obiettivi vi è quindi anche quello di presentare quanto offre il Ticino come Cantone innovativo, attrattivo e competitivo, con aziende all’avanguardia e istituti di ricerca riconosciuti mondialmente, nonché le opportunità professionali presenti sul territorio.

All’interno di OltreconfiniTi si inserisce anche Estage, una piattaforma dedicata agli studenti universitari ticinesi iscritti oltre Gottardo o all’estero che desiderano vivere un’esperienza professionale in Ticino e allacciare contatti utili per il proprio futuro. Estage raccoglie ogni anno numerose opportunità di stage retribuiti, sia estivi sia di lunga durata, offerte da imprese e dai servizi dell’Amministrazione cantonale.

Dal 2017, Estage ha proposto circa 700 opportunità di stage, permettendo ad aziende e istituzioni di entrare in contatto con giovani talenti ticinesi qualificati e motivati. Allo stesso tempo, la piattaforma offre agli studenti la possibilità di acquisire un’esperienza professionale in Ticino, rafforzando il loro legame con il territorio e favorendo un inserimento attivo nel tessuto economico cantonale.

Per incentivare ulteriormente gli scambi, è stato creato il gruppo LinkedIn “OltreconfiniTi – Estage: il Ticino e i ticinesi in tutto il mondo”, che permette di informare gli utenti in modo tempestivo attraverso contenuti regolari dedicati a quanto offre il Ticino, anche in termini di opportunità di stage o lavorative.

Le aziende possono contribuire attivamente segnalando uno stage o un’offerta di lavoro inviando una comunicazione all’indirizzo oltreconfiniti@ti.ch. Le offerte verranno poi condivise nel Gruppo LinkedIn “OltreconfiniTi – Estage: Il Ticino e i ticinesi in tutto il mondo” e, per quanto riguarda gli stage, anche sul sito www.ti.ch/estage.

Valorizzare i ticinesi che si impegnano nella loro formazione o nella loro attività professionale oltre i confini cantonali e riportare questo capitale intellettuale sul nostro territorio è un investimento a lungo termine, con benefici per i talenti stessi, per le aziende e per l’intero Cantone.


Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia

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