Nuovo portale dell’AFC

Dall’11 maggio 2026, il nuovo portale dell’AFC riunirà molti servizi online dell’Ufficio Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo portale centralizza le autorizzazioni e i servizi dell’ePortal in un’unica piattaforma. Il passaggio al nuovo portale avverrà gradualmente.

Dall’11 maggio 2026, i servizi dell’ePortal indicati di seguito saranno disponibili sul nuovo portale dell’AFC:

  • myAFC: registrazione e gestione di persone fisiche e giuridiche
  • Iscrizione all’IVA
  • Rendiconto dell’IVA con «Rendiconto IVA pro»
  • Attestazione dell’IVA
  • Canone radiotelevisivo per le imprese
  • Imposta preventiva e tasse di bollo per la Svizzera

Per accedere al portale dell’AFC è sufficiente effettuare il login sulla homepage oppure, alla rubrica dell’imposta o della tassa selezionata, sulla pagina web o nell’ePortal. Di conseguenza, il servizio «Rendiconto IVA easy» verrà disattivato. Il calcolatore fiscale non sarà più integrato nell’ePortal; vi si potrà comunque accedere tramite la pagina web dell’AFC o al sito https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch.


Fonte: AFC – Comunicato

AGIAMO INSIEME 2026

Valorizzare la PERSONA in azienda

L’incontro annuale è dedicato all’illustrazione dei percorsi di reinserimento lavorativo di persone che hanno affrontato difficoltà di salute e che, grazie alla collaborazione con le imprese, sono riuscite a ricostruire la propria carriera con impegno e risultati positivi.

Sono stati evidenziati esempi virtuosi di partnership tra aziende e collaboratori, illustrati durante l’evento tramite testimonianze dirette e contributi video, che mostrano un percorso condiviso caratterizzato da soddisfazioni significative.

L’iniziativa ha sottolineato come la sinergia tra tutti i soggetti coinvolti – persona, famiglia, impresa, sistema economico e istituzioni – possa generare effetti positivi per l’intera comunità.

È proprio dall’unione delle forze, dalla capacità di ascoltarsi e sostenersi a vicenda, che emergono risultati concreti e percorsi di rinascita che arricchiscono non solo i singoli, ma anche il tessuto sociale. Come si suol dire, “l’unione fa la forza”: questo evento ne è una prova tangibile.

L’evento si è svolto martedì 14 aprile 2026 presso l’Istituto Cantonale di Economia e Commercio di Bellinzona, alla presenza dei Consiglieri di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Raffaele De Rosa, Direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, e Christian Vitta, Direttore del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia.

Sono inoltre intervenuti Luca Albertoni, Direttore della Cc-Ti, e Monica Maestri, Capoufficio AI.

Le imprese selezionate per il premio di quest’anno sono le seguenti:

  • Camponovo SA Impresa Costruzioni – Mendrisio
  • Comune di Sorengo
  • GeoMeo Service GmbH – Contone

Complimenti per i risultati raggiunti e per il prezioso esempio che queste realtà rappresentano per l’intero mondo imprenditoriale. Il loro impegno testimonia quanto sia possibile coniugare responsabilità sociale e successo aziendale, ispirando altre imprese a seguire la stessa strada virtuosa.

Video di presentazione – Camponovo SA Impresa Costruzioni
Video di presentazione – Comune di Sorengo
Video di presentazione – GeoMeo Service GmbH

Stati Uniti: al via CAPE per i rimborsi IEEPA

Dal 20 aprile 2026, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) attiva la prima fase operativa del sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) per la gestione dei rimborsi dei dazi riscossi ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il nuovo strumento modifica in modo sostanziale le modalità di recupero dei dazi, introducendo un processo centralizzato, automatizzato e massivo.

Un sistema più semplice e centralizzato

La principale innovazione introdotta da CAPE è la possibilità di gestire i rimborsi in modo consolidato. Non è più necessario intervenire su ogni singola dichiarazione doganale: il sistema consente infatti di trasmettere una richiesta unica contenente più entry, semplificando sensibilmente il processo.

Dal punto di vista operativo, la procedura si basa su un passaggio essenziale: il caricamento, nel portale ACE, di un file in formato CSV contenente esclusivamente i numeri delle dichiarazioni per le quali si richiede il rimborso. Il sistema accetta fino a 9’999 entry per singola dichiarazione, con la possibilità di invii multipli. Questa apparente semplicità è però bilanciata da un elemento cruciale: l’accesso al sistema è strettamente riservato ai soggetti legittimati:

  • Importer of Record (IOR)
  • customs broker autorizzato

Non è possibile per terze parti presentare direttamente le dichiarazioni: ogni incongruenza tra soggetto richiedente e dati doganali comporta il rigetto automatico della richiesta.

Validazioni automatiche e selezione delle entry

Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso sottovalutati, riguarda il sistema di controlli integrato. CAPE non si limita a raccogliere le richieste, ma effettua una doppia verifica – formale e sostanziale – prima di accettarle.

In una prima fase, il sistema controlla la correttezza del file (formato, integrità, struttura). Successivamente, analizza ogni singola entry per verificarne l’eleggibilità. È proprio in questa fase che emergono le principali criticità operative.

Non tutte le dichiarazioni possono essere incluse. Restano escluse, tra le altre, le entry legate a procedure di drawback, reconciliation, regimi speciali come il duty deferral USMCA, oppure quelle oggetto di protest aperti o con status di liquidazione non compatibili. Un ulteriore limite importante riguarda il fattore temporale: le entry già liquidate da oltre 80 giorni non sono ammesse.

È importante sottolineare che eventuali errori o non conformità non bloccano l’intera richiesta: il sistema scarta unicamente le entry non valide e prosegue con l’elaborazione delle altre. Questo consente una certa flessibilità, ma impone una verifica preventiva accurata per evitare esclusioni e ritardi.

Una prima fase volutamente limitata

È importante sottolineare che la Fase 1 di CAPE ha un ambito di applicazione limitato.

Il sistema si applica unicamente:

  • alle dichiarazioni non ancora liquidate
  • alle dichiarazioni liquidate da meno di 80 giorni.

Come sopra indicato, restano escluse diverse tipologie di operazioni.

Questa scelta riflette un approccio prudenziale da parte della CBP: CAPE viene introdotto come strumento progressivo, destinato a essere ampliato nel tempo.

Per gli operatori, ciò significa che non tutte le posizioni aperte potranno essere gestite immediatamente attraverso il nuovo sistema.

Tempistiche: tra efficienza e controlli di compliance

Secondo le indicazioni della CBP, i rimborsi dovrebbero essere erogati entro 60–90 giorni dalla presentazione di una dichiarazione CAPE valida.

Questo arco temporale include una fase iniziale di circa 45 giorni dedicata alla revisione da parte dell’autorità doganale, seguita dai tempi tecnici necessari per l’esecuzione del pagamento tramite il Tesoro statunitense.

Va tuttavia evidenziato che tali tempistiche non sono garantite in senso assoluto. In presenza di anomalie o rischi di non conformità, la CBP può avviare verifiche supplementari, con conseguente estensione dei tempi.

Interazioni con altri strumenti doganali

L’introduzione di CAPE richiede un coordinamento attento con altri strumenti già in uso.

Nel caso dei protest, ad esempio, la CBP suggerisce – quando questi siano stati presentati unicamente per ottenere il rimborso IEEPA – di valutarne il ritiro e di utilizzare CAPE, che offre un canale generalmente più rapido.

Diversamente, le Post Summary Corrections (PSC) non possono essere utilizzate per richiedere rimborsi IEEPA e devono, se del caso, essere presentate prima dell’invio della dichiarazione CAPE per altre rettifiche.

Anche il drawback richiede particolare attenzione: la raccomandazione operativa è di procedere prima con CAPE e solo successivamente con eventuali richieste di drawback, evitando sovrapposizioni.

Un prerequisito essenziale: i pagamenti elettronici

Un aspetto spesso trascurato ma determinante riguarda la modalità di pagamento. Tutti i rimborsi vengono effettuati esclusivamente tramite sistema elettronico ACH (Automated Clearinghouse).

Ciò implica che l’importatore o il soggetto designato deve essere correttamente registrato per ricevere pagamenti elettronici. In assenza di tale configurazione, il rischio di ritardi è concreto.

Conclusione

Con CAPE, la CBP introduce un sistema che punta a semplificare e accelerare i rimborsi IEEPA attraverso automazione e consolidamento. I benefici sono evidenti, ma non automatici: l’efficacia del sistema dipenderà in larga misura dalla capacità degli operatori di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: il recupero dei dazi diventa più accessibile, ma richiede una gestione attenta, coordinata e tecnicamente solida.

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Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Quando l’export control supera i confini: i rischi

In un contesto internazionale sempre più frammentato, i controlli all’esportazione e i regimi sanzionatori non si limitano più ai confini nazionali. Sempre più frequentemente, infatti, normative adottate da Paesi terzi producono effetti concreti anche su imprese svizzere ed europee, imponendo nuove sfide in termini di compliance, organizzazione interna e gestione del rischio.

Un fenomeno strutturale, non più eccezionale

I controlli all’esportazione e le sanzioni internazionali non si fermano più ai confini nazionali. Sempre più spesso, normative adottate da Paesi terzi incidono direttamente su operazioni commerciali, supply chain e strategie di mercato di imprese attive al di fuori della loro giurisdizione.
Questa estensione degli effetti normativi — definita extraterritorialità — è oggi una componente strutturale del commercio internazionale.

Stati Uniti: il riferimento globale

Tra i diversi sistemi normativi, quello degli Stati Uniti si distingue per ampiezza, capacità di enforcement e applicazione anche a soggetti non statunitensi.
Le normative statunitensi possono trovare applicazione in presenza di diversi elementi di collegamento, tra cui:

  • tecnologia, software o componenti di origine statunitense
  • soggetti inseriti in liste di restrizione
  • transazioni denominate in dollari o che transitano nel sistema finanziario USA

Il risultato è un’estensione di fatto della giurisdizione americana, che impone alle imprese di considerare rischi normativi anche in operazioni apparentemente “locali”.

Tre fattori chiave di rischio

Per comprendere la portata del fenomeno, è utile leggere il quadro normativo statunitense attraverso tre principali fattori operativi.

Origine e derivazione della tecnologia
Il primo elemento riguarda la presenza di tecnologia o software statunitense nei prodotti.
Nell’ambito delle Export Administration Regulations (EAR), che disciplinano i controlli all’esportazione per beni e tecnologie a duplice uso,  si inserisce la regola de minimis, che si fonda sulla percentuale di contenuto tecnologico USA incorporato in un bene e definisce soglie oltre le quali anche un prodotto estero può ricadere nella normativa americana. A questa si affianca la Foreign Direct Product Rule (FDPR), che amplia ulteriormente la portata dei controlli includendo prodotti sviluppati o realizzati all’estero ma derivanti da tecnologia o software statunitense, anche in assenza di componenti USA fisicamente integrati.
Si tratta di uno degli ambiti più rilevanti — e al tempo stesso più complessi — per le imprese, poiché richiede non solo analisi tecniche e valutazioni economiche, ma anche una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo e produzione.

Flussi di beni e tecnologia
Il secondo fattore riguarda le modalità di trasferimento di beni e tecnologia.
Le norme statunitensi si applicano anche a:

  • riesportazioni (re-export)
  • trasferimenti intra-gruppo
  • accesso a tecnologia controllata da parte di personale straniero (deemed export)

La compliance non si limita quindi alle esportazioni verso l’esterno, ma coinvolge l’intera organizzazione aziendale, inclusi i processi interni e le attività di ricerca e sviluppo.

Controparti e sistema finanziario
Il terzo elemento riguarda i soggetti coinvolti e i canali finanziari utilizzati.
Le imprese devono prestare particolare attenzione a:

  • screening delle controparti rispetto a liste di soggetti sanzionati
  • utilizzo del dollaro o coinvolgimento di istituzioni finanziarie statunitensi

Anche in assenza di tecnologia americana, questi fattori possono essere sufficienti ad attivare obblighi di compliance.
In pratica, la valutazione del rischio non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi combinata di più fattori, spesso interdipendenti. Operazioni apparentemente neutrali possono rientrare nell’ambito della normativa statunitense proprio a causa della sovrapposizione di questi elementi.

Tecnologia USA e regola de minimis: il nodo operativo

Tra gli strumenti più critici del sistema statunitense vi è la regola de minimis, spesso sottovalutata ma centrale nella determinazione degli obblighi di compliance. La sua applicazione richiede:

  • classificazione accurata dei componenti
  • identificazione del contenuto tecnologico USA
  • calcoli percentuali basati sul valore.

Errori nella determinazione delle soglie o nella qualificazione dei componenti possono tradursi in violazioni, anche in assenza di un intento elusivo.

Il caso Teledyne FLIR
Un recente caso di enforcement evidenzia in modo concreto tali criticità.
Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha sanzionato la società Teledyne FLIR per violazioni connesse, tra l’altro, a un’errata applicazione della regola de minimis in operazioni verso la Cina.
La vicenda ha riguardato esportazioni effettuate da una controllata non statunitense e ha messo in luce:

  • carenze nella valutazione del contenuto tecnologico USA
  • errori nella determinazione del valore dei sistemi
  • mancata richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Il caso dimostra come anche gruppi multinazionali strutturati possano incorrere in violazioni in presenza di processi di compliance non pienamente adeguati.
Per un approfondimento si rimanda all’analisi di dettaglio della Cc-Ti: Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR – Cc-Ti.

Implicazioni operative per le imprese svizzere

Alla luce di quanto sopra, emergono alcune implicazioni chiave per le aziende:

  • necessità di mappare il contenuto tecnologico USA nei propri prodotti
  • implementazione di procedure di classificazione (ECCN)
  • rafforzamento dei processi di screening delle controparti e degli end-user
  • integrazione della compliance export nei processi aziendali (R&D, vendite, supply chain)
  • adozione di sistemi strutturati di controllo interno (ICP).

In assenza di tali misure, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche operativo, con possibili blocchi delle esportazioni, interruzioni della supply chain e perdita di accesso a mercati strategici. Il caso Teledyne FLIR dimostra come carenze nei processi interni possano tradursi in violazioni concrete, evidenziando l’importanza di sistemi di compliance strutturati.

Internal Compliance Program (ICP)
Lo sviluppo di un Internal Compliance Program (ICP) è un elemento essenziale per garantire la conformità alle prescrizioni in materia di controlli all’esportazione e per gestire in modo strutturato i rischi operativi.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nelle proprie linee guida (PDF), individua le misure organizzative e procedurali che le imprese devono adottare per assicurare la conformità alla normativa sui controlli all’esportazione lungo l’intero ciclo delle operazioni internazionali.
Nel contesto svizzero, un sistema di controllo interno affidabile costituisce inoltre un presupposto rilevante per il rilascio di autorizzazioni per beni soggetti a controllo.
In termini operativi, un ICP efficace richiede:

  • chiara attribuzione delle responsabilità e coinvolgimento della direzione
  • processi di classificazione e screening integrati nelle attività aziendali
  • formazione del personale e controlli periodici.

Non esiste un modello standard: la struttura dell’ICP deve essere proporzionata alle dimensioni e al profilo di rischio dell’impresa.
Per ulteriori informazioni sull’ICP si rinvia al sito web della SECO: Internal Compliance Programme-ICP.

Dalla teoria alla pratica: il corso della Cc-Ti

Alla luce di queste dinamiche, la gestione degli effetti extraterritoriali dei controlli export rappresenta oggi una priorità per le imprese attive sui mercati internazionali.
Il corso online Managing the Extraterritorial Effects of US Sanction and Export Controls, promosso dalla Cc-Ti il 28 aprile 2026, offre una panoramica strutturata del funzionamento dei regimi statunitensi, con un focus sulle implicazioni operative per le aziende non statunitensi.
In un formato concentrato, consente ai partecipanti di comprendere i principali fattori di rischio e acquisire strumenti utili per rafforzare i processi interni alla loro impresa.

Una sfida strategica

L’extraterritorialità dei controlli all’esportazione impone alle imprese un cambio di paradigma.
Non si tratta più solo di rispettare regole, ma di sviluppare una visione integrata della compliance, capace di anticipare i rischi e supportare decisioni strategiche in un contesto normativo sempre più complesso.

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Monica Zurfluh
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La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Campionato regionale di imprenditorialità Ticino 2026

A Lugano-Manno, giovani talenti immaginano soluzioni concrete per un futuro più sostenibile. Sabato 28 marzo 2026, la SUPSI, presso il Suglio Business Center a Lugano-Manno, ha ospitato il campionato regionale «EntrepreneurSkills» Ticino. Questa competizione ufficiale degli SwissSkills, aperta a tutte le professioni, mette alla prova lo spirito d’iniziativa, la creatività e le competenze imprenditoriali dei giovani talenti. La manifestazione è sostenuta dalle Camere di commercio e dell’industria svizzere, di cui anche la Cc-Ti fa parte.

Una forte energia imprenditoriale in Ticino

Nel corso della giornata, le squadre, ognuna composta da due apprendisti/e o giovani diplomati/e, hanno affrontato una sfida comune: ideare e sviluppare un’idea imprenditoriale innovativa, per poi presentarla davanti a una giuria composta da rappresentanti del mondo del business.

CityMatch vince il Campionato Regionale del Ticino

Il primo premio è stato assegnato a Danilo Daví (studente SUPSI, Como, IT) e Leonardo Di Silvestro (studente SUPSI, Villa Guardia, IT). Il loro progetto CityMatch propone di mettere in contatto studenti alla ricerca di un alloggio accessibile in città con persone che vivono da sole e dispongono di spazi abitativi inutilizzati, creando così soluzioni abitative sostenibili e vantaggiose per entrambe le parti.

Idee innovative al servizio di città e comunità più sostenibili

Il secondo posto è stato assegnato a Natan Benzoni (studente SUPSI, Bachelor in Economia Aziendale, S. Antonino, TI) e Roberto Pereira Marques (studente SUPSI, Bachelor in Cure infermieristiche, S. Antonino, TI). Il loro progetto Ethic Share Ticino propone di mettere in contatto proprietari di abitazioni e immobili, con professionisti del settore edilizio, come artigiani, architetti, imprese e investitori privati, supportando i lavori di ristrutturazione e di rinnovo, tramite un crowdfunding collettivo mirato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.

Sul terzo gradino del podio, Alban Shala (studente SUPSI, Bironico, TI) e Florian Xhaferi (studente SUPSI, Lugano, TI) hanno presentato il loro progetto Edil Verde, che mira a ridurre lo spreco energetico attraverso il miglioramento dell’isolamento degli edifici esistenti, contribuendo così a una maggiore efficienza energetica e ad una maggiore sostenibilità degli edifici nel settore edilizio, offrendo anche servizi di controllo e certificati di sostenibilità energetica.

Competenze chiave per il mondo di domani

Oltre ai progetti presentati, il concorso ha messo in luce competenze fondamentali come la capacità di risolvere problemi, la creatività, il lavoro di squadra e la sicurezza nella presentazione orale.

L’intelligenza artificiale poteva essere utilizzata come strumento, ma è stata soprattutto la capacità dei partecipanti di sviluppare un proprio pensiero critico a fare la differenza.

Le idee presentate sono spesso radicate nella realtà quotidiana dei giovani e dimostrano una forte sensibilità verso le sfide attuali, in particolare in ambito di sostenibilità.

Una porta aperta verso nuove opportunità

I campionati regionali rappresentano una tappa chiave verso gli SwissSkills e aprono la strada a programmi di promozione dei talenti nonché a competizioni nazionali e internazionali. Permettono ai giovani di confrontare le proprie idee, ampliare i propri orizzonti e sviluppare competenze trasversali preziose per il loro futuro professionale.

Un ecosistema impegnato a favore dell’imprenditorialità in Ticino

Il campionato ha potuto contare sul prezioso supporto della SUPSI, che ha messo a disposizione le proprie infrastrutture presso il Suglio Business Center, offrendo un contesto ideale per promuovere l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. Un ruolo centrale è stato svolto da Leandro Bitetti, docente-ricercatore presso il Centro competenze management e imprenditorialità e responsabile del Master of Science in Business Administration, insieme a Mattia Bedolla, collaboratore scientifico dello stesso centro, attivamente coinvolti nello sviluppo e nel sostegno dell’iniziativa.

Un contributo particolarmente significativo è arrivato anche da Alessandra Manziezzo, giovane talento e studentessa SUPSI in Leisure Management, nonché partecipante alla finale nazionale di EntrepreneurSkills 2024. Il suo impegno attivo ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungere e coinvolgere nuovi partecipanti. Questo riflette uno degli elementi centrali di EntrepreneurSkills: il coinvolgimento degli alumni, che diventano parte integrante dell’evoluzione e del successo del progetto.

Il crescente coinvolgimento di diverse scuole professionali commerciali della regione testimonia inoltre il forte interesse verso il concorso. In questo contesto, la presenza di Corrado Nastasi, Vicedirettore della Scuola Cantonale di Commercio (SCC), durante le presentazioni finali ha ulteriormente rafforzato il legame con il sistema formativo ticinese.

A proposito dell’IG EntrepreneurSkills

All’origine della competizione, l’IG EntrepreneurSkills riunisce diversi attori impegnati nella promozione dello spirito imprenditoriale in Svizzera. Fondata nel 2021 su iniziativa, tra gli altri, del Centro Svizzero per Pensare e Agire (szUDH), di FH Suisse, del GZS (servizi per la creazione d’impresa del Canton Soletta) e della Conferenza Svizzera delle Direzioni delle Scuole Professionali (SDK), si basa su una rete di esperti ed imprenditori provenienti dall’ecosistema delle start-up e dell’innovazione.
Oggi il progetto è guidato dalla Camera di Commercio di Soletta, con il sostegno di partner principali come Initiative Schweiz e la fondazione Gebert Rüf. Ulteriori organizzazioni, tra cui la fondazione SVC per l’imprenditorialità e diverse camere di commercio in tutta la Svizzera, contribuiscono al suo sviluppo a livello nazionale. L’IG EntrepreneurSkills è presieduta dal consigliere nazionale e imprenditore Andri Silberschmidt.
Introdotti per la prima volta agli SwissSkills 2022, i campionati svizzeri di imprenditorialità si svolgono ogni anno dal 2024. Si tengono sia nell’ambito degli SwissSkills centrali sia sotto forma di SwissSkills Championships durante fiere professionali regionali.

Tutte le informazioni su questa disciplina e sulle modalità di iscrizione sono disponibili su: www.entrepreneurskills.ch.


Dazi USA sui prodotti farmaceutici

Tramite un nuovo proclama del 2 aprile 2026, gli Stati Uniti introducono un cambiamento rilevante nella politica commerciale verso il settore farmaceutico. Le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti vengono qualificate come una questione di sicurezza nazionale, ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La misura non prevede un dazio unico, ma un sistema articolato che varia in funzione del tipo di prodotto, dell’impresa e dell’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. Per la Svizzera, è prevista un’aliquota del 15% sui prodotti farmaceutici brevettati, che può essere ridotta in presenza di accordi specifici o di attività produttive localizzate negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.

Ambito di applicazione: quali prodotti sono interessati

Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.

Il nuovo sistema tariffario

Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.

Il trattamento dei prodotti svizzeri

Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.

Annex II e III – I dettagli

L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.

Annex IV – Prodotti esclusi

Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.

Tempistiche di applicazione

Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:

  • dal 31 luglio 2026 per le imprese elencate nell’Annex III
  • dal 29 settembre 2026 per tutte le altre imprese.

Conclusione

Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

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Monica Zurfluh
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Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: risultato annuale stabile e domanda in aumento

Il 1° aprile 2026 il Consiglio federale ha approvato il rapporto di gestione 2025 dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) che, con oltre 4,3 miliardi di franchi, ha fatto registrare un aumento significativo del volume delle nuove attività rispetto all’anno precedente. Dal momento che anche in futuro si prevede una domanda piuttosto elevata, il Consiglio federale ha innalzato da 14 a 16 miliardi i limiti d’impegno della SERV, la quale ha conseguito nuovamente un risultato annuo positivo di 27,3 milioni di franchi.

Nel 2025 la SERV ha approvato un totale di 588 domande di assicurazione, mantenendosi così sui livelli dell’anno scorso. Tuttavia, il volume dei nuovi affari è nettamente aumentato, raggiungendo i 4,3 miliardi di franchi circa. Questo incremento è dovuto, da una parte, ad alcuni singoli progetti di grandi dimensioni, dall’altra, al maggiore fabbisogno assicurativo dell’export svizzero nel contesto economico attuale. Alla fine del 2025, l’esposizione complessiva è aumentata del 15 per cento rispetto all’anno precedente, toccando quota 11,4 miliardi di franchi. In termini di suddivisioni per Paesi, l’impegno maggiore continua a essere in Turchia con 1,4 miliardi di franchi. Per quanto riguarda i settori, come negli anni precedenti la quota maggiore è stata quella dell’ingegneria meccanica, con ben 2,3 miliardi di franchi.

Anche questa volta la SERV ha realizzato un risultato annuale positivo di 27,3 milioni di franchi. Alla fine del 2025 il suo capitale ammontava a più di 3 miliardi di franchi. Di conseguenza dispone di solide basi per adempiere il proprio mandato legale di promozione delle esportazioni svizzere anche in un contesto economico incerto.

Innalzamento dei limiti d’impegno

Con questi limiti il Consiglio federale stabilisce l’entità massima degli impegni assicurativi di cui può farsi carico la SERV. Attualmente tale soglia ammonta a 14 miliardi di franchi e alla fine del 2025 ne era stato utilizzato l’81 per cento. Alla luce del contesto incerto in cui operano gli esportatori, si prevede un aumento della domanda di assicurazioni a carico della SERV. Allo stesso tempo, il mandato relativo ai grandi progetti nell’ambito dell’export svizzero ha riscosso un discreto successo e dovrebbe fornire ulteriori opportunità. Per questo il Consiglio federale ha pertanto deciso di innalzare a 16 miliardi di franchi il limite d’impegno della SERV, che avrà così modo di continuare a supportare in maniera ottimale il settore. Dal punto di vista finanziario la SERV opera in maniera autonoma e la sua solida dotazione di capitale consente di procedere a un aumento del limite d’impegno. A tal riguardo non vi sono ripercussioni sul bilancio della Confederazione.

Pronti ad affrontare il futuro

Nell’ottobre 2025, il Consiglio federale ha deciso di commissionare una revisione parziale della legge sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE), al fine di soddisfare efficacemente le esigenze degli esportatori svizzeri anche in futuro e continuare a contribuire in modo efficiente alla loro competitività a livello internazionale. La procedura di consultazione è prevista nel 2026.

Inoltre, all’inizio del 2026 la SERV ha rilevato dalla SECO la responsabilità del mandato relativo ai grandi progetti infrastrutturali, diventando così il punto di contatto e il centro di coordinamento per il «Team Switzerland Infrastructure». Nel 2025 ha sostenuto cinque grandi progetti infrastrutturali per un valore complessivo di oltre 503 milioni di franchi. 47 aziende svizzere subfornitrici hanno preso parte ai progetti in questione.

Il rapporto d’esercizio 2025 può essere consultato in tedesco: www.serv-ch.com/gb o in francese: www.serv-ch.com/rapport.


Fonte: CF – Comunicato stampa

Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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