Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore per la Svizzera l’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’AELS e il Kosovo. L’intesa migliora l’accesso al mercato kosovaro per le imprese svizzere e introduce un nuovo quadro preferenziale per gli scambi di merci tra i due Paesi.
Firmato il 22 gennaio 2025 e approvato dalle Camere federali il 20 marzo 2026, l’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore per Svizzera e Liechtenstein il 1° ottobre 2026. Per Islanda e Norvegia l’accordo è invece già applicabile dal 1° settembre 2026.
Cosa cambia per gli scambi di merci
L’accordo copre tutte le categorie di merci e, a differenza di altri accordi conclusi dall’AELS, non è quindi accompagnato da accordi agricoli bilaterali separati.
Sul fronte tariffario, l’accordo migliora le condizioni di accesso ai rispettivi mercati, con modalità che variano a seconda dei prodotti:
per le esportazioni svizzere verso il Kosovo, l’Allegato II stabilisce come principio l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore dell’ALS, salvo per i prodotti per i quali la tabella tariffaria prevede diversamente. Per questi ultimi sono previsti specifici calendari di riduzione progressiva dei dazi. Le imprese esportatrici sono pertanto invitate a verificare nell’Allegato II il trattamento previsto per la voce tariffale del proprio prodotto;
per le importazioni in Svizzera dal Kosovo, l’Allegato V prevede l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore per i prodotti non agricoli. Per determinati prodotti agricoli sono invece previste concessioni specifiche, che possono consistere nell’esenzione, in aliquote preferenziali o in riduzioni rispetto all’aliquota NPF (nazione più favorita); per alcuni prodotti agricoli trasformati può inoltre applicarsi il meccanismo di compensazione dei prezzi (PCM). Le posizioni contrassegnate come NC (“not covered”) non beneficiano invece di concessioni tariffarie nell’ambito dell’ALS.
Origine preferenziale: si applicano le regole PEM rivedute
Si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta; le relative disposizioni saranno integrate nel documento R-30 dell’UDSC con l’entrata in vigore dell’accordo. In linea di principio è possibile anche il cumulo diagonale dell’origine con i partner di libero scambio comuni all’interno della zona PEM, ad esempio con l’Unione europea, laddove siano soddisfatte le condizioni previste. Le possibilità effettive di cumulo possono essere verificate, a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, nella Matrix pubblicata dall’UDSC. È inoltre previsto il cumulo totale secondo le disposizioni della Convenzione riveduta.
Il testo della dichiarazione d’origine da utilizzare è quello previsto dalla Convenzione PEM riveduta.
Per gli esportatori autorizzati svizzeri non è necessaria una nuova autorizzazione: quelle già esistenti sono valide anche nell’ambito del nuovo ALS con il Kosovo.
Importazioni dal Kosovo: termina il regime SPG
Un cambiamento importante riguarda le imprese che importano merci dal Kosovo in Svizzera.
Con l’entrata in vigore dell’ALS, il Kosovo perderà infatti lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SPG). Dal 1° ottobre 2026 le preferenze tariffali saranno pertanto concesse sulla base del nuovo Accordo di libero scambio. Le relative aliquote saranno integrate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore.
Di particolare importanza sul piano operativo: le prove dell’origine rilasciate in Kosovo prima del 1° ottobre 2026 nell’ambito del regime SPG non saranno più valide a partire da tale data. Per ottenere l’imposizione preferenziale sulla base del nuovo ALS sarà necessaria una prova dell’origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell’accordo.
Merci già in transito al 1° ottobre
Sono previste disposizioni transitorie per le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano già in transito, in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Kosovo o in Svizzera.
Queste merci potranno beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione in Svizzera a condizione che venga presentata una prova dell’origine allestita a posteriori, accompagnata dalla documentazione che comprova il trasporto diretto. Qualora al momento dell’imposizione la prova dell’origine non sia ancora disponibile, dovrà essere richiesta un’imposizione provvisoria.
Cosa devono fare le imprese
In vista del 1° ottobre 2026, le aziende che commerciano con il Kosovo dovrebbero verificare in particolare:
la voce tariffale dei prodotti interessati e il relativo trattamento preferenziale, facendo riferimento all’Allegato II per le esportazioni verso il Kosovo e all’Allegato V per le importazioni in Svizzera;
se le merci soddisfano le regole di origine PEM applicabili al singolo prodotto;
le eventuali possibilità di cumulo dell’origine all’interno della zona PEM;
la corretta predisposizione delle prove dell’origine necessarie per beneficiare delle preferenze;
per le importazioni dal Kosovo, l’adeguamento delle procedure al passaggio dal regime SPG al nuovo ALS, evitando di utilizzare dal 1° ottobre prove dell’origine emesse secondo il precedente regime;
per le merci che si troveranno già in transito o sotto controllo doganale alla data di entrata in vigore, l’applicabilità delle specifiche disposizioni transitorie.
Le aliquote preferenziali applicabili all’importazione in Svizzera saranno consultabili in Tares a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Oltre agli scambi di merci e alle regole d’origine, l’ALS disciplina anche gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l’agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-kosovo.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2026-09-03 07:20:002026-09-02 14:21:36Svizzera–Kosovo: accordo di libero scambio in vigore il 1° ottobre 2026
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che definisce le prove documentali necessarie per comprovare il Paese di fusione e colata (melt and pour) dell’acciaio importato nell’Unione europea.
Un nuovo quadro per le importazioni di acciaio nell’UE
Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a risentire degli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione. Per far fronte a tale situazione, dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/1384ha sostituito il precedente regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema che prevede, tra l’altro, contingenti tariffari annuali, un dazio del 50% oltre contingente e l’obbligo di documentare il Paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato, il cosiddetto melt and pour. Con l’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha ora definito le prove documentali richieste per comprovare il melt and pour, prevedendo anche una fase transitoria. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026
Contingenti tariffari annuali
A partire dal 1° luglio 2026 sono stati aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento. I contingenti sono:
ripartiti per categoria di prodotto;
gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.
Nel primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.
Dazio del 50% oltre contingente
Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria. Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, viene applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%. Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.
Obbligo di documentare il Paese di fusione e colata
Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul Paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Melt and pour: le prove documentali
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, la Commissione europea ha definito la documentazione necessaria per comprovare il Paese di fusione e colata. Il documento principale previsto dal regolamento è il Mill Test Certificate (MTC) – indicato come “certificato del produttore” nella versione italiana del regolamento – che dovrà contenere:
il Paese di fusione e colata;
il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Qualora il Mill Test Certificate non contenga una di queste informazioni, le autorità doganali potranno considerare, a integrazione del certificato, ulteriori documenti contenenti le informazioni mancanti, tra cui:
fatture;
bolle di consegna;
certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
documenti di contabilità analitica e di produzione;
documenti doganali del paese esportatore;
corrispondenza commerciale;
descrizioni dei prodotti.
Fase transitoria fino al 30 settembre 2027
È prevista una fase transitoria dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Durante questo periodo, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate, i documenti sopra indicati potranno essere considerati dalle autorità doganali anche come prove a sé stanti, purché contengano sia l’indicazione del Paese di fusione e colata sia il numero di colata. Dal 1° ottobre 2027, tale possibilità verrà meno e la documentazione alternativa potrà essere utilizzata unicamente a integrazione del Mill Test Certificate. Quando il Paese di fusione e colata viene comprovato mediante documentazione complementare o alternativa al Mill Test Certificate, le autorità doganali procederanno a controlli documentali delle informazioni e delle prove presentate. In particolare, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate e si ricorra agli altri mezzi di prova ammessi, le verifiche delle autorità doganali potranno ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al loro completamento. Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato mediante gli appositi codici documento TARIC. La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata supportata da adeguate prove verificabili comporterà il rifiuto dell’importazione. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026.
Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica
Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome. Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo. Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90). Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products). Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.
Implicazioni per le imprese
Per le imprese che esportano prodotti siderurgici verso l’Unione europea, il nuovo quadro richiede particolare attenzione non soltanto alla disponibilità della documentazione, ma anche alla tracciabilità delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Le imprese interessate dovrebbero in particolare:
verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
assicurarsi che il Mill Test Certificate riporti il Paese di fusione e colata e il relativo heat number;
verificare la disponibilità e la coerenza di tali informazioni anche quando nella catena commerciale intervengono trader, distributori o altri intermediari;
adeguare, ove necessario, i flussi informativi e documentali con fornitori e clienti;
monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente
In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi obblighi il 1° ottobre 2026, diventa quindi importante verificare tempestivamente con i propri fornitori la disponibilità e la qualità delle informazioni relative al Paese di fusione e colata, affinché queste possano essere trasmesse lungo la catena commerciale e messe a disposizione dell’importatore nell’Unione europea.
Nota: il presente articolo è stato originariamente pubblicato il 26 giugno 2026 e aggiornato il 1° settembre 2026, alla luce dell’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/06/ART26-nuove-regole-ue-acciaio.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-01 10:33:222026-09-01 10:33:22Importazioni di acciaio nell’UE: definite le regole sul melt and pour
Qualche giorno fa è stata pubblicata la notizia secondo cui le entrate fiscali della Confederazione sarebbero superiori a quanto ipotizzato in sede di preventivo. Il gettito dovrebbe superare di circa due miliardi di franchi le previsioni. Già nel 2025 gli incassi effettivi erano risultati superiori di oltre tre miliardi rispetto al preventivo.
Al di là delle inevitabili polemiche sulla reale o presunta eccessiva prudenza nella pianificazione finanziaria, un fatto emerge chiaramente: una parte rilevante di queste entrate è riconducibile alle grandi aziende internazionali presenti nel nostro Paese. Questo elemento contraddice la ricorrente rappresentazione delle grandi imprese come realtà interessate unicamente a sfruttare il territorio, i vantaggi fiscali o il costo della manodopera. Secondo questa narrazione, vi sarebbero da una parte le grandi aziende, considerate dannose, e dall’altra le piccole e medie imprese, ritenute per definizione virtuose.
La realtà è molto più articolata. In ogni categoria vi sono comportamenti virtuosi e comportamenti criticabili, e il mondo imprenditoriale non fa eccezione. Le generalizzazioni, tuttavia, non aiutano a comprendere il funzionamento dell’economia. Un sistema economico forte e resiliente poggia proprio sulla diversificazione del suo tessuto e sull’interazione fra piccole, medie e grandi imprese, attive sul mercato interno o sui mercati internazionali. Contrapporle risponde più a esigenze ideologiche che alla realtà economica.
I dati dovrebbero indurre a riflettere chi continua a indicare le grandi imprese come un bersaglio, proponendo di penalizzarle fiscalmente o di sottoporle, per principio, a regole più severe. Nessuna azienda deve naturalmente essere sottratta alle proprie responsabilità fiscali, sociali e ambientali. Trasformare però le imprese di maggiori dimensioni nel bersaglio permanente del dibattito politico significa ignorare il contributo che esse forniscono all’intero sistema economico. Significa anche rischiare di dividere artificiosamente il mondo economico, contrapponendo le grandi aziende alle PMI nel tentativo di raccogliere consenso presso queste ultime.
Limitandosi all’ambito fiscale, le cifre sono eloquenti. Le entrate federali derivanti dall’imposta sugli utili sono passate da circa due miliardi di franchi nel 1990 a 17,4 miliardi nel 2025. Le imprese versano oggi alla Confederazione più imposte dirette delle persone fisiche. Anche ammettendo che una parte degli incassi più recenti sia legata a operazioni straordinarie o a utili eccezionali, come nel caso dei risultati conseguiti a Ginevra dal settore delle materie prime, la tendenza di lungo periodo rimane evidente.
Il contributo delle grandi aziende, però, non si esaurisce nelle imposte pagate. Attorno a ogni grande gruppo industriale o finanziario opera una rete di fornitori, artigiani, società informatiche, studi professionali e imprese attive nella logistica, nella manutenzione, nelle costruzioni e nei servizi. In Ticino, attorno a una grande azienda possono ruotare realisticamente fra le 100 e le 200 PMI radicate nel territorio, che grazie a queste relazioni possono investire, innovare, formare apprendisti e creare posti di lavoro qualificati.
Una grande azienda non genera quindi soltanto occupazione diretta, ma produce un effetto moltiplicatore lungo intere catene del valore. Porta competenze, ricerca, capitali e relazioni internazionali. Consente inoltre a numerose piccole aziende di accedere indirettamente ai mercati mondiali e contribuisce alla solidità finanziaria della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Indebolire la competitività delle grandi imprese significa inevitabilmente minare anche l’ecosistema economico che le circonda.
L’importanza dell’indotto generato da una grande organizzazione è stata riconosciuta, ad esempio, nel dibattito sulle conseguenze economiche di una possibile riduzione delle attività della SSR. È quindi difficile comprendere perché lo stesso principio venga trascurato quando è il mondo imprenditoriale a sottolineare il valore economico e occupazionale prodotto dalle grandi aziende.
In un contesto di questo tipo, la Svizzera e il Ticino devono continuare a offrire stabilità giuridica, infrastrutture efficienti, personale qualificato e condizioni quadro affidabili. Sono questi i fattori che convincono le imprese a investire, a mantenere le proprie attività e a sviluppare nuovi progetti nel nostro Paese.
Contrapporre grandi aziende e PMI è dunque un errore economico, politico e strategico. Le une hanno bisogno delle altre. Difendere condizioni favorevoli alle imprese non significa tutelare pochi privilegiati, ma proteggere una rete diffusa di lavoro, innovazione e benessere.
Prima di criminalizzare chi crea valore, sarebbe opportuno riconoscere quanta parte di quel valore ritorni alla collettività, direttamente attraverso le imposte e indirettamente attraverso migliaia di aziende e posti di lavoro.
La prosperità non nasce dalla contrapposizione, ma dalla capacità di fare sistema: sostenere chi investe, innova e crea lavoro è la scelta più concreta per costruire il futuro.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2021/08/ART21-foto-Albertoni-2021.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-28 10:26:172026-08-30 09:51:16Superare la contrapposizione
A cura di Michele Merazzi, COO Cc-Ti Una società prospera quando ai diritti si affiancano responsabilità condivisa e partecipazione. Quando si parla di competitività, crescita economica e sviluppo del territorio, il dibattito si concentra spesso su fiscalità, infrastrutture, innovazione, formazione e accesso ai mercati. Temi fondamentali e cruciali, certamente. Esiste però un elemento meno visibile, […]
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/09/ART20-merazzi-business-ceo-1-1.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-27 15:43:072026-08-30 09:53:39Il valore di chi si mette a disposizione
Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.
Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.
Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?
Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio. L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni. Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.
Chi paga?
L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito. In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto. Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta. Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.
La soglia di GBP 50’000: come funziona
Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale. Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:
criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.
Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione. Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.
Emissioni effettive o valori standard
Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati. Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche. L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili. È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura. Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.
Quanto costerà l’UK CBAM?
L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS). Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale. Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM. L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.
E se il carbonio è già stato pagato all’estero?
Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati. Il 27 agosto 2026 le autorità britanniche hanno pubblicato una prima lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti come Qualifying Carbon Pricing Schemes (QCPS). Tra questi figura espressamente anche il sistema svizzero di scambio di quote di emissione (CH ETS), accanto, tra gli altri, all’EU ETS. Per le merci prodotte in Svizzera ciò significa che, alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già sostenuto nell’ambito del CH ETS potrà essere preso in considerazione per ridurre l’onere UK CBAM. Il riconoscimento del sistema svizzero non comporta tuttavia un’esenzione automatica: il relief dipenderà dal prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate nel prodotto. In particolare, le emissioni coperte da quote assegnate gratuitamente non danno diritto alla riduzione, poiché su di esse non è stato sostenuto un prezzo effettivo del carbonio. Anche eventuali rimborsi o altre forme di compensazione riducono l’importo che può essere riconosciuto. In determinate circostanze, pertanto, il Carbon Price Relief può risultare pari a zero. Per le aziende svizzere interessate diventa quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto. Sebbene la responsabilità di determinare l’ammissibilità al relief e di richiederlo ricada sul soggetto responsabile ai fini dell’UK CBAM, l’importatore britannico potrà avere bisogno delle relative informazioni e prove da parte del produttore o esportatore svizzero.
UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse
Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema. L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative. Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC. Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità. Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative. Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.
Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting. Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali. Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore. In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:
i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto, tenendo conto di quote gratuite e rimborsi, e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.
Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.
Nota:articolo originariamente pubblicato il 13 agosto 2026 e aggiornato il 27 agosto 2026 alla luce della pubblicazione, da parte delle autorità britanniche, della lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti ai fini del Carbon Price Relief.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-UK-CBAM.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-27 05:00:002026-09-02 12:42:03Regno Unito: CBAM al via nel 2027
Conclusi i negoziati per l’ottimizzazione dell’accordo in vigore dal 2014. Il 77,5% delle attuali esportazioni svizzere dovrebbe beneficiare dell’esenzione doganale già dall’entrata in vigore del nuovo accordo, quota destinata a salire al 99,8% al termine dei periodi transitori. Per le imprese le novità non riguardano però soltanto i dazi: cambieranno anche regole di origine, condizioni per il transito attraverso Paesi terzi e procedure commerciali.
Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per l’ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L’intesa, annunciata il 20 agosto 2026 al termine di cinque cicli negoziali, amplia in modo sostanziale l’accesso preferenziale al mercato cinese e aggiorna un accordo in vigore dal 1° luglio 2014. Il testo dovrà ora essere firmato e sottoposto alle rispettive procedure interne di approvazione prima di poter entrare in vigore. Il dato maggiormente evidenziato è quello del 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina che, a medio termine, potrà beneficiare della completa esenzione dai dazi doganali, rispetto al 53,6% nell’ambito dell’accordo attuale. Le percentuali di copertura commerciale sono calcolate sulla base delle statistiche cinesi delle importazioni per il periodo 2022–2024, escluso l’oro (HS 7108.12), e presuppongono che le esportazioni interessate facciano ricorso alle preferenze previste dall’accordo. Il 77,5% beneficerà dell’esenzione già dall’entrata in vigore dell’accordo ottimizzato; per la quota restante sono previsti periodi di riduzione graduale dei dazi da 5 a un massimo di 10 anni. La scheda informativa pubblicata dalla SECO permette però di andare oltre questo dato e di individuare alcune conseguenze concrete per le imprese.
Un potenziale di 244 milioni di franchi di risparmi doganali
Il potenziale economico è rilevante: la Confederazione stima che le nuove concessioni possano generare circa 244 milioni di franchi di ulteriori risparmi doganali per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare nei comparti dell’orologeria, dei macchinari e dei prodotti farmaceutici. Per un’impresa, tuttavia, il dato aggregato rappresenta soltanto il punto di partenza. Il beneficio effettivo dovrà essere verificato sulla base della specifica classificazione tariffaria del prodotto, della concessione prevista dalla Cina e dell’eventuale periodo transitorio applicabile.
Quali settori beneficeranno maggiormente?
La scheda della SECO consente già di quantificare il miglioramento della copertura duty-free per alcuni importanti comparti industriali. A regime, raggiungeranno una copertura del 100%:
orologi (capitolo HS 91): dall’attuale 1,0% al 100%;
strumenti di precisione (HS 90): dall’85,9% al 100%;
macchine elettriche (HS 85): dall’89,0% al 100%;
macchinari (HS 84): dal 74,7% al 100%;
materie plastiche (HS 39): dal 52,9% al 100%;
prodotti farmaceutici (HS 30): dal 29,1% al 100%;
prodotti chimici (HS 29): dal 50,4% al 100%.
Il cambiamento è quindi particolarmente significativo per quei comparti nei quali l’accordo vigente prevede ancora prevalentemente concessioni tariffarie parziali. Anche alcuni prodotti agricoli beneficeranno di nuove aperture. Formaggio, caffè torrefatto e preparati a base di caffè raggiungeranno l’esenzione doganale dopo un periodo di riduzione graduale di dieci anni. Prodotti quali cioccolato, alimenti per neonati e bambini piccoli, vino e carne secca beneficiano invece già dell’esenzione nell’ambito dell’accordo attuale. Per l’orologeria va inoltre tenuto presente che l’imposta cinese sui beni di lusso non rientra nell’accordo di libero scambio e non è quindi interessata dalla liberalizzazione tariffaria.
Il 99,8% non significa automaticamente “dazio zero per tutti”
La percentuale annunciata dalla Confederazione si riferisce alla quota delle attuali esportazioni svizzere, in termini di copertura commerciale, destinata a beneficiare dell’esenzione doganale. Non significa quindi che il 99,8% delle voci della tariffa doganale cinese diventi automaticamente esente da dazio. Per conoscere il beneficio effettivo occorrerà verificare: codice HS → concessione tariffaria → eventuale periodo transitorio → regola di origine → prova dell’origine. Le liste delle concessioni tariffarie (tariff schedule) non sono ancora state pubblicate. Saranno quindi gli allegati definitivi dell’accordo a permettere alle aziende di stabilire, prodotto per prodotto, quale aliquota sarà applicabile all’entrata in vigore e secondo quale calendario verrà eventualmente eliminato il dazio residuo.
Regole di origine: novità concrete per le catene produttive internazionali
Anche le norme di origine sono state aggiornate e la scheda della SECO anticipa alcune novità particolarmente interessanti per le imprese. La prima riguarda le catene produttive internazionali: a determinate condizioni sarà possibile effettuare fasi di lavorazione di un prodotto nel territorio di un Paese che non è parte dell’accordo. È una novità potenzialmente importante per le aziende che organizzano la produzione su più Paesi. La portata concreta della disposizione – e le condizioni da rispettare – dovrà essere verificata nel testo definitivo dell’accordo. Sono state inoltre modificate alcune regole specifiche per prodotto, per tenere conto degli sviluppi strutturali intervenuti in determinati comparti dell’industria svizzera, tra cui l’industria alimentare e quella meccanica. Per le aziende che utilizzano quantità significative di componenti o materiali provenienti da Paesi terzi sarà quindi opportuno confrontare le nuove regole con quelle attualmente applicate.
Non sarà più richiesto il trasporto diretto
Un’altra novità molto concreta riguarda la logistica: nell’accordo ottimizzato, la concessione del trattamento preferenziale non richiederà più che le merci siano trasportate direttamente tra Svizzera e Cina. Si tratta di una semplificazione rilevante per le catene logistiche che prevedono transiti attraverso hub o Paesi terzi. Anche in questo caso sarà necessario esaminare il testo definitivo per conoscere le condizioni e gli elementi probatori eventualmente richiesti, ma viene meno il principio dell’attuale accordo secondo cui il mantenimento dell’origine preferenziale durante il transito è legato alle specifiche condizioni previste per il trasporto diretto.
Verso il certificato EUR.1 elettronico
La modernizzazione interviene anche sulla documentazione dell’origine. Le parti hanno concordato i requisiti per l’utilizzo dei certificati di origine EUR.1 elettronici, introducendo quindi una base per una maggiore digitalizzazione delle procedure. È stato inoltre espressamente sancito nell’accordo lo scambio di dati tra le autorità doganali, elemento importante anche per determinare l’effettivo utilizzo delle preferenze tariffarie. Un’ulteriore disposizione riguarda gli aggiornamenti periodici del Sistema armonizzato (HS): quando, a seguito di una revisione della nomenclatura, un prodotto viene classificato in una nuova voce, esso manterrà in linea di principio la medesima regola specifica di origine (regola di lista). Per le aziende si tratta di un elemento di continuità importante, perché riduce il rischio che un aggiornamento puramente tecnico della classificazione tariffaria incida involontariamente sulla possibilità di applicare il trattamento preferenziale.
Restrizioni e licenze all’export: maggiore prevedibilità
Meno evidente, ma particolarmente interessante per le catene di approvvigionamento, è il rafforzamento delle disposizioni relative alle restrizioni all’importazione e all’esportazione. Per le future restrizioni all’export è previsto un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva all’altra parte, 21 giorni prima dell’entrata in vigore, con indicazioni sulla durata, sulla natura e sulle motivazioni della misura. È inoltre previsto un meccanismo di consultazione. Le future restrizioni all’esportazione dovranno essere definite in maniera non discriminatoria e trasparente, senza creare inutili barriere commerciali e tenendo conto dei possibili effetti negativi sull’altra parte. Anche le licenze di esportazione, non contemplate dall’accordo attuale, entrano nel nuovo quadro: le parti dovranno notificare le misure esistenti e pubblicare quelle nuove o le relative modifiche. Non è stato invece possibile ottenere una riduzione dei dazi o delle imposte all’esportazione cinesi, che restano vincolati ai livelli massimi concordati dalla Cina in sede di adesione all’OMC. Sono disposizioni particolarmente interessanti in un contesto internazionale nel quale restrizioni e controlli sulle esportazioni sono sempre più utilizzati anche per prodotti, tecnologie e materie prime strategiche. Per le imprese, l’obiettivo è una maggiore trasparenza e prevedibilità delle condizioni di approvvigionamento.
Facilitazione degli scambi e merci deperibili
Il capitolo dedicato alla facilitazione degli scambi viene aggiornato agli standard più recenti e incorpora in larga misura l’Accordo dell’OMC sulla facilitazione degli scambi. Tra le novità figurano disposizioni specifiche per il trattamento preferenziale delle merci deperibili, oltre ad altri miglioramenti delle procedure. Anche questo è un aspetto che potrà assumere rilevanza pratica per determinate categorie di esportatori, soprattutto laddove tempi e procedure di sdoganamento incidono direttamente sulla conservazione e sul valore della merce.
Ambiente e diritti dei lavoratori: nuovi impegni vincolanti
L’accordo ottimizzato integra le disposizioni ambientali esistenti in un unico capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti sia in materia ambientale sia lavorativa. La disposizione con cui le parti si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva, divieto del lavoro forzato e minorile, non discriminazione, sicurezza e salute sul lavoro) compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina. Le eventuali controversie su questi temi potranno essere sottoposte a un panel di esperti con potere di formulare raccomandazioni alle parti: un elemento di prevedibilità in più per le imprese, anche se le procedure applicabili restano da verificare nel testo definitivo dell’accordo.
Servizi e presenza commerciale in Cina
L’accordo ottimizzato non riguarda soltanto le merci. La Cina aumenta i propri impegni di accesso al mercato in diversi settori di interesse per l’economia svizzera e migliora, in particolare, le condizioni per le imprese svizzere già stabilite in Cina o che intendono insediarvisi. In diversi comparti viene garantita la possibilità per le imprese svizzere di detenere il 100% del capitale delle proprie filiali, tra cui:
servizi di collaudo e analisi tecnica, compreso il controllo delle merci;
servizi connessi alla produzione industriale;
servizi finanziari, comprese assicurazioni, banche e intermediazione mobiliare;
determinati servizi di trasporto aereo;
trasporto marittimo e relativi servizi ausiliari.
Per alcuni servizi assicurativi e di trasporto aereo, gli impegni ottenuti dalla Svizzera vanno inoltre oltre quelli concessi dalla Cina nell’ambito del RCEP, migliorando la posizione competitiva dei fornitori svizzeri.
Investimenti: meno requisiti per stabilirsi sul mercato
Sul fronte degli investimenti, Cina e Svizzera assumono impegni di trattamento nazionale e nazione più favorita anche nei settori diversi dai servizi, compreso quello manifatturiero. Un aspetto particolarmente concreto riguarda i cosiddetti performance requirements: per gli investimenti nei settori diversi dai servizi, la costituzione o la gestione di una succursale non potrà essere subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, una determinata composizione del personale o obblighi di esportazione. Sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di autorizzazione. Restano tuttavia esclusi dagli impegni sull’accesso al mercato il settore energetico, mentre per la futura legge svizzera sul controllo degli investimenti è stato riservato il necessario margine di manovra.
Commercio digitale: più spazio ai documenti elettronici
L’accordo introduce per la prima volta un capitolo specifico sul commercio digitale. Tra gli aspetti di interesse pratico figura la promozione del paperless trade, con disposizioni volte a facilitare l’utilizzo di documenti elettronici e processi digitali nelle transazioni commerciali. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza e diminuire i costi di transazione. Il capitolo contiene inoltre una disposizione sulle spedizioni di pacchi in massa, che rafforza la cooperazione e lo scambio tra le autorità in caso di eventuali violazioni, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Il tema assume crescente rilevanza con l’espansione dell’e-commerce transfrontaliero.
Come prepararsi già oggi
Le nuove condizioni non sono ancora applicabili. I testi sono sottoposti alla revisione giuridica e saranno pubblicati al momento della firma dell’accordo, prevista ancora nel corso del 2026. Seguiranno le procedure interne di approvazione. Fino all’entrata in vigore continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni dell’ALS attuale. Per le aziende che esportano regolarmente verso la Cina può però essere utile iniziare già ora una verifica dei propri flussi, predisponendo per i principali prodotti:
il codice HS utilizzato in Cina;
il valore annuo delle esportazioni;
il dazio cinese attualmente applicabile;
l’eventuale preferenza già prevista dall’ALS;
la regola di origine attualmente utilizzata;
i principali materiali o componenti provenienti da Paesi terzi;
la modalità con cui l’origine viene documentata;
eventuali transiti o lavorazioni effettuati in Paesi terzi.
Una volta pubblicati i nuovi allegati sarà così possibile confrontare rapidamente il regime attuale con quello futuro, verificare l’eventuale periodo di eliminazione graduale del dazio e valutare se le nuove regole di origine consentono di beneficiare della preferenza.
Dal potenziale al beneficio effettivo
L’ottimizzazione dell’accordo porta la copertura duty-free delle esportazioni svizzere dal 53,6% al 77,5% già al momento dell’entrata in vigore e, progressivamente, al 99,8%. A ciò si aggiunge un potenziale di ulteriori risparmi doganali stimato dalla Confederazione in circa 244 milioni di franchi. Per la singola impresa, tuttavia, il vantaggio non si misura sulla percentuale complessiva, ma sul proprio portafoglio di prodotti. Classificazione tariffaria, calendario di eliminazione dei dazi, regole di origine, struttura della supply chain e corretta documentazione continueranno a determinare se e in quale misura le nuove opportunità potranno essere effettivamente utilizzate. È quindi sul dettaglio dei nuovi allegati tariffari e delle regole specifiche per prodotto, che saranno pubblicati con la firma dell’accordo, che si concentrerà la prossima verifica per le imprese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-CH-CN-libero-scambio-ottimizzato.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-21 13:54:552026-08-21 14:17:57Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimizzato
Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi sulle importazioni di droni e di determinati loro componenti. Le misure, che prevedono aliquote fino al 100%, entreranno in vigore a partire dal 3 settembre 2026 e contemplano un trattamento specifico per i prodotti svizzeri.
Con un proclama firmato il 13 agosto 2026, il Presidente statunitense Donald Trump ha disposto nuove misure tariffarie sulle importazioni di droni (Unmanned Aircraft Systems, UAS) e relativa componentistica, nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. L’intervento fa seguito a un’indagine del Dipartimento del Commercio statunitense, che ha rilevato un’elevata dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture estere di UAS e componenti critici. Tra questi figurano, in particolare, motori, regolatori elettronici di velocità (electronic speed controllers, ESC), batterie agli ioni di litio e stazioni di docking. L’indagine rileva inoltre che anche molti UAS prodotti negli Stati Uniti incorporano componenti critici fabbricati all’estero. Secondo l’Amministrazione statunitense, tale dipendenza determina vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e rischi sotto il profilo della sicurezza nazionale e informatica.
Le nuove aliquote
A partire dal 3 settembre 2026, il proclama introduce:
un dazio ad valorem del 100% sugli UAS con peso massimo al decollo superiore a 25 kg, sugli UAS che integrano termocamere, sulle stazioni di docking e su determinati componenti critici identificati nell’Allegato I;
un dazio ad valorem del 25% sugli UAS con peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 kg identificati nell’Allegato II.
Per determinati componenti UAS identificati nell’Allegato III è invece previsto un dazio ad valorem del 25% a partire dal 9 febbraio 2027, ossia 180 giorni dopo la data del proclama. Il differimento mira a incentivare il trasferimento e lo sviluppo della produzione negli Stati Uniti. Per determinati prodotti già sottoposti a procedure statunitensi di verifica e approvazione sotto il profilo della sicurezza e della supply chain (Blue UAS e FCC) sono inoltre previste disposizioni transitorie, con un differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore delle misure applicabili. Salvo le eccezioni e i trattamenti specifici previsti dal proclama, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi, imposte e oneri applicabili all’importazione. Il Segretario al Commercio è inoltre autorizzato ad ampliare successivamente il campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS qualora le relative importazioni siano ritenute suscettibili di compromettere gli obiettivi dell’intervento.
Un trattamento specifico per la Svizzera
Il proclama prevede un trattamento particolare per i prodotti di Svizzera, Liechtenstein, Unione europea, Giappone, Corea del Sud e Taiwan: per questi prodotti il dazio complessivo non può superare il 15% ad valorem, incluso l’eventuale dazio ordinario previsto dalla Column 1 dell’HTSUS. Per il Regno Unito il tetto è invece fissato al 10%. L’applicazione del tetto del 15% non è tuttavia automatica. Le aliquote ridotte si applicano unicamente se sostanzialmente tutti (“substantially all”) i componenti critici e della tecnologia sono certificati dall’importatore come prodotti degli Stati Uniti o di uno dei Paesi e territori ammessi, tra cui figura anche la Svizzera. Il requisito merita particolare attenzione. Il proclama non definisce “substantially all” né stabilisce una soglia quantitativa – ad esempio una determinata percentuale del valore o del contenuto del prodotto – che consenta di considerarlo soddisfatto. Spetterà al Dipartimento del Commercio, in consultazione con le altre autorità competenti, stabilire il processo per determinare quali prodotti rispettano i criteri e comunicarli alla U.S. Customs and Border Protection (CBP). Il beneficio del tetto del 15% non dipende quindi soltanto dall’origine del prodotto finito. Sarà infatti necessario considerare anche l’origine dei componenti critici e della tecnologia utilizzata, la nonché disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa effettuare la certificazione richiesta. Le modalità concrete di applicazione del requisito dovranno essere chiarite dalle disposizioni attuative statunitensi. La misura presenta una rilevanza concreta anche per la Svizzera, dove operano imprese attive nello sviluppo e nella produzione di droni, nonché di tecnologie di propulsione e componentistica per UAV. Tra queste figurano anche produttori svizzeri di motori e regolatori elettronici di velocità (ESC), componenti che l’Amministrazione statunitense considera espressamente critici.
Disposizioni transitorie per sistemi già approvati negli Stati Uniti
Il proclama prevede inoltre un regime transitorio per determinate imprese e prodotti già inseriti in specifici programmi o liste statunitensi. Per le imprese che, al 2 settembre 2026, figurano nella Blue UAS Cleared List, nel Blue UAS Framework o nella FCC Conditional Approval List, l’entrata in vigore dei dazi è differita di 180 giorni dalla data del proclama limitatamente ai prodotti interessati (Covered Products) inclusi nella FCC Conditional Approval List e ai relativi componenti, nonché ai prodotti inclusi nella Blue UAS Cleared List e ai relativi componenti. Il Segretario al Commercio è incaricato di comunicare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) le imprese e i prodotti che soddisfano, o soddisferanno, tali criteri.
Incentivi alla produzione negli Stati Uniti
Parallelamente ai nuovi dazi, il proclama prevede un programma volto a incentivare gli investimenti in nuove capacità produttive negli Stati Uniti. Le imprese con piani approvati per costruire, ampliare o rinnovare impianti statunitensi destinati alla produzione di UAS e relativi componenti potranno beneficiare, a determinate condizioni, di un trattamento tariffario agevolato per determinate importazioni connesse alla futura capacità produttiva statunitense.
Manufacturing drawback
Il proclama contempla inoltre, a determinate condizioni, il ricorso al manufacturing drawback. Anche in questo ambito la Svizzera figura espressamente tra i “Trade Agreement Partners”; tra le condizioni previste, almeno l’85% del contenuto dell’articolo deve provenire dai Paesi appartenenti a tale gruppo. La soglia dell’85% prevista per il manufacturing drawbacknon va confusa con il requisito “substantially all” applicabile al trattamento tariffario del 15%. Si tratta di due disposizioni distinte: mentre per il manufacturing drawback il proclama stabilisce espressamente una soglia dell’85%, per “substantially all” non viene indicata alcuna percentuale.
Cosa devono considerare le imprese svizzere?
Le imprese che esportano negli Stati Uniti droni o componenti destinati a UAS sono invitate innanzitutto a verificare la classificazione tariffaria dei propri prodotti e la loro eventuale inclusione negli Allegati I, II o III del proclama. Qualora il prodotto possa beneficiare del trattamento previsto per la Svizzera, sarà inoltre necessario verificare la provenienza dei componenti critici e della tecnologia e disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa adempiere agli obblighi di certificazione. Le imprese dovrebbero inoltre verificare l’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie previste per prodotti già approvati nell’ambito dei meccanismi Blue UAS/FCC e, ove pertinente, delle disposizioni relative al manufacturing drawback. Sarà infine importante seguire le disposizioni attuative del Dipartimento del Commercio, in particolare per quanto riguarda la definizione operativa del requisito “substantially all”, nonché eventuali successivi ampliamenti del campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-USA-dazi-droni.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-20 08:00:002026-08-17 16:10:47USA: nuovi dazi su droni e componenti
Prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla produzione negli Stati Uniti: un recente provvedimento sul polisilicio mostra come Washington stia affiancando ai dazi nuovi strumenti per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento. Un’evoluzione da seguire anche al di là dei prodotti direttamente interessati.
Dall’inizio della seconda Amministrazione Trump, i dazi sono tornati prepotentemente al centro della politica commerciale statunitense. Acciaio, alluminio, rame, automobili, semiconduttori e altri prodotti strategici sono stati interessati da misure adottate, in particolare, sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di intervenire sulle importazioni quando queste sono ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale. Un recente provvedimento sul polisilicio suggerisce tuttavia che, per comprendere la direzione della politica commerciale americana, non sia più sufficiente guardare alle sole aliquote doganali. Il 6 agosto 2026 il Presidente Donald Trump ha disposto nuove misure sulle importazioni di polisilicio e di determinati prodotti derivati. Il provvedimento combina infatti diversi strumenti: dazi, prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla localizzazione della produzione negli Stati Uniti. Il polisilicio diventa così un interessante caso concreto per osservare un approccio alla gestione delle importazioni che si fa sempre più articolato.
Dal dazio al prezzo minimo
La novità più interessante è l’introduzione, dal 4 dicembre 2026, di un Minimum Import Price (MIP) per il polisilicio e alcuni suoi derivati. Con il MIP, l’attenzione non è più rivolta unicamente al dazio applicabile all’importazione: entra in gioco anche il prezzo al quale il prodotto importato può essere commercializzato sul mercato statunitense. Nel caso concreto, i prezzi minimi sono fissati a 21 dollari/kg per il polisilicio, 100 dollari/kg per lingotti e wafer, 0,22 dollari/watt per le celle solari e 0,38 dollari/watt per i moduli solari. Il Department of Commerce potrà adeguare periodicamente questi valori in funzione delle condizioni di mercato. L’importatore dovrà certificare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) che la prima vendita a condizioni di mercato negli Stati Uniti avverrà a un prezzo pari o superiore al MIP applicabile. Qualora il valore dichiarato all’importazione sia inferiore alla soglia stabilita, la differenza sarà riscossa sotto forma di dazio specifico. Il prezzo minimo diventa quindi uno strumento per incidere direttamente sulle condizioni economiche alle quali un prodotto estero accede al mercato americano.
Dai price floors al MIP: un percorso già iniziato
Il concetto non compare improvvisamente con il polisilicio. Nel gennaio 2026, nell’ambito di un altro provvedimento adottato ai sensi della Sezione 232 relativo ai minerali critici lavorati e ai loro derivati, l’Amministrazione Trump aveva già indicato le soglie minime di prezzo (price floors) tra gli strumenti da promuovere nei negoziati con i partner commerciali. L’obiettivo dichiarato era contrastare pratiche e condizioni di mercato considerate distorsive e rafforzare catene di approvvigionamento strategiche. Il Presidente si era inoltre riservato la possibilità di adottare ulteriori misure qualora gli accordi negoziati non fossero stati conclusi o si fossero rivelati inefficaci. Il provvedimento sul polisilicio segna un ulteriore passo: il principio del prezzo minimo si traduce ora in un meccanismo operativo applicato alle importazioni. È un’evoluzione da seguire con attenzione. Se strumenti analoghi dovessero essere adottati in altri settori strategici, per un esportatore la domanda non sarebbe più soltanto “quale dazio si applica?”, ma anche “esiste un prezzo minimo da rispettare?”.
Sotto osservazione anche l’accumulo preventivo di scorte
Il provvedimento interviene anche su un comportamento tipico in vista dell’introduzione di nuove restrizioni commerciali: anticipare le importazioni per costituire scorte prima della loro entrata in vigore. Il Department of Commerce è incaricato di monitorare le importazioni nel periodo precedente al 4 dicembre 2026. Qualora accerti che un’impresa sta accumulando polisilicio o prodotti derivati prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potrà, in coordinamento con la CBP, limitarne le importazioni, comprese quelle delle sue affiliate. Anche la gestione dei depositi doganali richiede attenzione. Le nuove misure si applicheranno infatti alle merci immesse in consumo o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 4 dicembre. Il messaggio per gli operatori è significativo: anche tempi di spedizione, gestione delle scorte e modalità di ingresso delle merci negli Stati Uniti possono diventare elementi della politica di controllo delle importazioni.
La politica commerciale come leva per l’onshoring
La strategia americana non riguarda però soltanto ciò che entra negli Stati Uniti. Riguarda anche ciò che vi viene prodotto. Il provvedimento prevede infatti un programma attraverso il quale le imprese potranno sottoporre al Department of Commerce degli onshoring plans per sviluppare capacità produttive negli Stati Uniti nel settore del polisilicio, dei lingotti, dei wafer e delle celle. I progetti approvati potranno beneficiare di un trattamento favorevole per determinate importazioni, a condizione che vengano rispettati gli impegni assunti in termini di capacità produttiva americana. Il confine tra politica commerciale e politica industriale diventa quindi sempre più sottile: gli strumenti applicati alle importazioni vengono utilizzati anche per influenzare le decisioni di investimento e favorire la localizzazione della produzione negli Stati Uniti. Un approccio che si è osservato anche in altri interventi nell’ambito della Sezione 232 da parte dell’Amministrazione Trump, nei quali l’accesso a trattamenti tariffari più favorevoli viene collegato, in forme diverse, al rafforzamento della capacità produttiva americana.
Un modello da condividere con i partner?
Un altro elemento merita attenzione perché amplia ulteriormente la portata del MIP. Il provvedimento contempla la possibilità di modificare l’applicazione dei prezzi minimi e dei dazi nei confronti di partner commerciali che abbiano concluso accordi con gli Stati Uniti e adottino misure di regolazione delle importazioni sostanzialmente equivalenti e modellate sul sistema americano dei MIP. Il prezzo minimo potrebbe quindi assumere una funzione che va oltre la protezione della frontiera statunitense: diventare uno strumento attorno al quale Washington cerca di costruire forme di coordinamento con i propri partner. Anche in questo caso esiste un precedente. Nel già citato provvedimento del gennaio 2026 gli Stati Uniti avevano indicato l’intenzione di promuovere l’adozione di price floors per i minerali critici attraverso accordi con Paesi alleati e partner commerciali.
Per le imprese, non basta più chiedersi “quanto è il dazio?”
Il polisilicio rappresenta per ora un caso specifico e sarebbe prematuro concludere che prezzi minimi e misure analoghe diventeranno strumenti generalizzati della politica commerciale americana. Il provvedimento indica però una direzione da monitorare. Dazi, prezzi minimi, controlli sui flussi commerciali, misure contro l’accumulo preventivo delle scorte e incentivi all’onshoring possono essere combinati per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento. Per le imprese che esportano negli Stati Uniti, il monitoraggio della politica commerciale potrebbe quindi richiedere uno sguardo più ampio. Alla classificazione tariffaria, all’origine della merce e all’aliquota applicabile possono aggiungersi altre domande: esiste un prezzo minimo? Quali obblighi incombono sull’importatore? Le merci già spedite o depositate sono interessate? Un aumento preventivo delle importazioni può essere oggetto di intervento? Sono previsti incentivi o condizioni collegati alla produzione negli Stati Uniti? Il recente provvedimento sul polisilicio è quindi interessante non soltanto per le aziende direttamente coinvolte nella relativa filiera. È anche un esempio concreto di come gli Stati Uniti stiano ampliando gli strumenti utilizzati per governare le importazioni e, più in generale, le scelte di produzione e investimento delle imprese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-USA-oltre-dazi-nuovi-strumenti.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-11 14:07:042026-08-11 14:16:07USA: oltre i dazi, nuovi strumenti per governare le importazioni
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https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-Topscan-AI.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-10 08:20:532026-08-12 08:51:20Il valore della vostra impresa è davvero visibile? Facciamolo emergere.
Trasformare i rischi globali in consapevolezza strategica per le aziende
In un’economia sempre più interconnessa, anche eventi che si verificano lontano dal Ticino possono incidere rapidamente sull’attività quotidiana delle imprese. Tensioni geopolitiche, nuove politiche commerciali, difficoltà nelle catene di approvvigionamento, oscillazioni valutarie e shock energetici possono influenzare costi, disponibilità di materie prime e continuità produttiva. Per aiutare le aziende a orientarsi in questo scenario nasce GeoRisk Ticino, un servizio di monitoraggio e analisi pensato specificamente per la realtà economica cantonale.
Il progetto offre alle aziende associate uno strumento concreto per interpretare gli sviluppi internazionali che possono avere ripercussioni sul commercio e sulle filiere produttive ticinesi. A differenza delle analisi generiche disponibili sul mercato, GeoRisk Ticino parte dalla struttura reale dell’economia cantonale e concentra l’attenzione sui principali mercati di sbocco e sulle fonti di approvvigionamento più rilevanti per le imprese del territorio.
Al centro del servizio vi è un report periodico che combina informazioni geopolitiche, macroeconomiche e commerciali, collegandole alle filiere strategiche per il Ticino. Il valore aggiunto non consiste solo nel descrivere ciò che accade nel mondo, ma nel tradurre gli eventi internazionali in indicazioni utili per le aziende locali: quali rischi possono emergere, quali opportunità si possono aprire e quali decisioni strategiche o operative meritano maggiore attenzione.
Uno degli elementi più distintivi di GeoRisk Ticino è la matrice di rischio geopolitico delle filiere ticinesi, costruita a partire dai dati ufficiali sul commercio estero e aggiornata in base all’evoluzione degli scenari internazionali. Le principali filiere di importazione ed esportazione vengono monitorate attraverso un indice sintetico, che permette di misurare il livello di esposizione al rischio e di seguirne l’andamento nel tempo.
La metodologia si basa su tre criteri fondamentali: il grado di instabilità del mercato di destinazione o della fonte di approvvigionamento, la possibilità di sostituire partner commerciali o risorse in caso di interruzione, e il livello di concentrazione degli scambi su pochi attori. Dalla combinazione di questi fattori nasce un indice di rischio espresso su una scala da 0 a 100, che consente di confrontare in modo immediato le diverse filiere e di individuare quelle più vulnerabili alle turbolenze internazionali.
Il monitoraggio viene poi arricchito da variabili che considerano sia le cause dei rischi sia i loro effetti economici. L’analisi osserva, tra gli altri aspetti, l’evoluzione della situazione nei singoli Paesi, le politiche economiche e commerciali, l’andamento della domanda, le dinamiche valutarie, la logistica, l’energia, le materie prime e l’esposizione dei diversi settori. Questo approccio permette di cogliere non solo l’emergere di nuovi rischi, ma anche il modo in cui essi possono propagarsi lungo le catene del valore.
Un ulteriore punto di forza è il confronto sistematico tra il Ticino e la Svizzera nel suo insieme. Questa prospettiva permette alle imprese di capire se una determinata criticità rientra in una tendenza generale oppure se riguarda in modo particolare il Cantone, richiedendo quindi un’attenzione specifica.
In sintesi, GeoRisk Ticino mette a disposizione delle aziende uno strumento solido, mirato e concreto per leggere i rischi internazionali con gli occhi dell’economia ticinese. Basato su dati ufficiali, metodologie trasparenti e un forte radicamento nel territorio, il servizio aiuta le imprese ad anticipare gli sviluppi esterni, rafforzare la consapevolezza dei rischi e prendere decisioni più informate in un contesto globale sempre più complesso.
Per maggiori informazioni siamo a disposizione con una mail dedicata: georisk@cc-ti.ch
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