USA: novità Section 232 per acciaio, alluminio e rame

Il 1° giugno 2026 la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo proclama che modifica ulteriormente il regime tariffario applicabile alle importazioni di acciaio, alluminio, rame e di numerosi prodotti derivati ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.

Pur non intervenendo sulle aliquote generali del 50%, 25% e 15% introdotte nell’aprile 2026, il provvedimento apporta una serie di modifiche mirate al funzionamento del regime tariffario Section 232, attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti interessate dalle misure, l’estensione del regime transitorio del 15% a ulteriori categorie di beni, la modifica delle regole relative al contenuto metallico statunitense e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche a determinati prodotti originari della Svizzera.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore l’8 giugno 2026.

Contesto

Con la riforma entrata in vigore nell’aprile 2026, gli Stati Uniti hanno riorganizzato il regime tariffario Section 232 relativo ad acciaio, alluminio e rame attraverso una serie di allegati (Annex) che distinguono i prodotti interessati in funzione della loro natura e del livello di trasformazione.

Annex I-A – Prodotti di base, 50%

L’Annex I-A comprende principalmente metalli e prodotti strettamente collegati alla produzione metallurgica, inclusi numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 72 e 73 (ferro e acciaio), HS 74 (rame) e HS 76 (alluminio). In questa categoria rientrano, tra gli altri, semilavorati, profilati, lamiere, tubi e altri prodotti metallici di base.

Annex I-B – Prodotti derivati, 25%

L’Annex I-B comprende numerosi prodotti derivati e manufatti contenenti acciaio, alluminio o rame, appartenenti a molteplici filiere industriali e manifatturiere.

Annex II – Esclusioni

L’Annex II elenca le categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione dei dazi Section 232 e quindi non soggette alle aliquote aggiuntive previste da tale Section. In assenza di altre esenzioni specifiche, essi possono tuttavia rimanere soggetti al dazio aggiuntivo temporaneo del 10% introdotto dagli Stati Uniti ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, applicabile a numerose importazioni originarie della Svizzera.

Annex III – Regime transitorio, 15% fino al 31 dicembre 2027

L’Annex III comprende determinate categorie di macchinari e apparecchiature considerate rilevanti per la capacità produttiva e industriale degli Stati Uniti. Tra queste figurano numerosi prodotti classificati nei capitoli HS 84 (macchinari e apparecchi meccanici) e HS 85 (apparecchiature elettriche), nonché alcune categorie dei capitoli HS 86 (settore ferroviario) e HS 87-89 (veicoli, mezzi speciali e determinate attrezzature di trasporto e industriali).

Le principali novità

Nuove categorie soggette ai dazi

Il provvedimento estende il campo di applicazione delle misure Section 232 ampliando l’elenco dei prodotti derivati inclusi nell’Annex I-B, che raccoglie numerosi manufatti e prodotti contenenti acciaio, alluminio o rame soggetti al relativo regime tariffario.

Tra le principali aggiunte figurano, tra gli altri, determinate scaffalature in acciaio (steel racks) e lastre litografiche in alluminio (aluminum lithographic plates), a conferma della volontà dell’Amministrazione statunitense di estendere progressivamente le misure anche a prodotti collocati più a valle nella catena del valore.

Annex I-C – Tetto massimo del 15% per prodotti originari di determinati Paesi, fino al 31 dicembre 2027

Una delle novità più rilevanti per gli esportatori svizzeri riguarda l’introduzione dell’Annex I-C, che prevede disposizioni specifiche applicabili a determinate categorie di prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera, dell’Unione europea, del Regno Unito, del Giappone e di altri partner commerciali.

Per questi prodotti il dazio complessivo viene determinato partendo dal dazio doganale ordinario (Column 1 Duty Rate):

  • se tale dazio è inferiore al 15%, viene applicato un dazio aggiuntivo ai sensi della Section 232 fino a raggiungere un livello complessivo del 15%;
  • se invece il dazio ordinario è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo Section 232.

La misura si applica fino al 31 dicembre 2027.

Le imprese svizzere, ciò implica la necessità di verificare attentamente se i propri prodotti rientrano tra le voci tariffarie elencate nell’Annex I-C e quale sia il relativo trattamento doganale all’importazione negli Stati Uniti.

Ampliamento dell’Annex III (regime agevolato al 15%)

Il nuovo proclama amplia inoltre l’elenco dei prodotti inclusi nell’Annex III, che raccoglie le categorie di prodotti soggette ad un’aliquota ridotta del 15% fino al 31 dicembre 2027.

Le modifiche includono o sviluppano ulteriormente categorie dei capitoli HTSUS 84-89, quali:

  • macchinari agricoli;
  • attrezzature per il settore delle costruzioni;
  • apparecchiature per la movimentazione industriale e la logistica;
  • alcune componenti e sistemi HVAC destinati prevalentemente al settore residenziale;
  • ulteriori macchinari e attrezzature industriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di limitare l’impatto dei dazi su investimenti e attività produttive considerate strategiche per l’economia statunitense.e.

Nuova soglia per il contenuto metallico statunitense

Il proclama modifica anche la definizione di prodotto realizzato “interamente” con acciaio, alluminio o rame di origine statunitense.

La soglia minima viene ridotta dal 95% all’85% in peso del contenuto metallico complessivo. Di conseguenza, un prodotto può beneficiare del trattamento previsto per il metallo statunitense anche qualora fino al 15% del contenuto di acciaio, alluminio o rame sia di origine estera.

Attenzione alla classificazione doganale

Le modifiche introdotte confermano e rafforzano una delle innovazioni principali della riforma di aprile 2026:

  • i dazi sono frequentemente calcolati sull’intero valore doganale del prodotto,
  • e non più unicamente sulla componente metallica.

In questo contesto, la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) assume un ruolo centrale per determinare il trattamento applicabile.

Occorre inoltre considerare l’interazione con il dazio temporaneo introdotto ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, pari al 10% ad valorem.

In linea generale:

  • i prodotti soggetti a Section 232 restano assoggettati esclusivamente al relativo regime tariffario;
  • i prodotti esclusi dalla Section 232 (ad esempio tramite Annex II) possono invece risultare soggetti al dazio del 10%,
  • salvo che non ricorra un’altra esclusione specifica.

La verifica combinata dei diversi regimi risulta quindi essenziale per determinare correttamente l’onere doganale complessivo.

Conclusioni

Il nuovo proclama esecutivo non modifica l’impianto generale della riforma Section 232 introdotta nell’aprile 2026, ma ne affina il funzionamento attraverso l’ampliamento di alcune categorie di prodotti, l’adeguamento delle regole di origine del contenuto metallico e l’introduzione di disposizioni specifiche applicabili anche ai prodotti originari della Svizzera.

Alla luce della crescente complessità del sistema, le imprese svizzere sono chiamate a:

  • verificare con precisione la classificazione doganale dei propri prodotti;
  • identificare l’allegato applicabile (Annex I-A, I-B, I-C, II o III);
  • valutare l’eventuale interazione con altri regimi tariffari statunitensi (in particolare Section 122).

Un approccio strutturato e aggiornato alla compliance doganale diventa quindi indispensabile per gestire correttamente l’accesso al mercato statunitense.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Updates Tariffs on Steel, Aluminum, and Copper Imports – The White House


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Gehri: ‘Vitta, bilancio insufficiente. Adesso serve una vera visione’

Nell’intervista di Jacopo Scarinci, pubblicata su laRegione di oggi, 3 giugno 2026, il Presidente della Camera di commercio ringrazia il direttore del Dfe, ‘ma ascoltare non basta’. E sul successore: ‘Non è importante chi, ma cosa farà’.

«Il prossimo capo del Dipartimento finanze ed economia dovrà innanzitutto riportare al centro una vera politica economica: non una gestione dell’ordinario, ma una visione chiara e orientata al medio-lungo termine». A pochi giorni dalla decisione del direttore del Dipartimento finanze ed economia Christian Vitta di non ripresentarsi alle prossime cantonali, il presidente della Camera di commercio Andrea Gehri a colloquio con ‘laRegione’ fa un bilancio della gestione Vitta – «sui risultati concreti il bilancio è insufficiente» – ma, soprattutto, pensa già al futuro e sprona a priori chi prenderà le redini del Dfe: «I cantieri aperti sono noti da tempo, adesso bisogna agire».

Con ordine. Al comitato cantonale Plr di settimana scorsa era presente anche lei e, a Vitta, ha dedicato parole di elogio e ringraziamento. Ma da quando è diventato presidente della Cc-Ti piccona a ritmo regolare il governo su temi anche economici. La verità è nel mezzo?

Non credo ci sia contraddizione, semmai una distinzione netta tra riconoscimento personale e giudizio sui risultati. L’elogio e il ringraziamento al direttore Vitta sono doverosi: in questi anni ha sempre dimostrato attenzione verso i temi economici e il dialogo promosso dalle associazioni è stato ascoltato. Questo è un dato di fatto e va riconosciuto senza ambiguità. Ma ascoltare non basta. Se guardiamo ai risultati concreti, soprattutto su dossier chiave come la promozione del tessuto economico, la costruzione di una vera visione di politica economica a medio-lungo termine e il rafforzamento dell’attrattività del territorio, il bilancio resta insufficiente.

Che legnata.

È mancato il coraggio di scelte incisive e di dotarsi di strumenti davvero efficaci. E questo è il nodo centrale: senza misure forti non si crea valore, non si generano posti di lavoro attrattivi e non si costruisce un tessuto economico di qualità, solido e competitivo. È esattamente ciò di cui il Ticino avrebbe bisogno oggi. Allo stesso tempo, sarebbe sbagliato ridurre tutto a una questione personale. Le decisioni in materia economica sono il risultato di dinamiche istituzionali più ampie: il governo agisce collegialmente e il direttore del Dfe rappresenta un quinto dell’esecutivo. A ciò si aggiunge il ruolo determinante del parlamento cantonale, che approva, orienta e spesso condiziona le scelte strategiche. Le responsabilità, nei risultati come nelle mancanze, sono quindi chiaramente condivise.

Vitta è noto per la prudenza, lei che vive all’attacco avrebbe desiderato un atteggiamento diverso dal direttore del Dfe?

La troppa prudenza rappresenta talvolta purtroppo un ostacolo per l’evoluzione del Paese, soprattutto nelle istituzioni. Ma quando si parla di politica economica, la prudenza non può diventare immobilismo. E tengo a chiarirlo: non vivo all’attacco per principio; intervengo con decisione quando vedo che il contesto lo richiede e, soprattutto, quando l’economia e gli imprenditori vengono ingiustamente attaccati o denigrati, non riconoscendone il valore per la comunità. In questi anni al Ticino è mancato proprio questo: accanto alla disponibilità al dialogo, che va riconosciuta, sarebbe servita più determinazione nelle scelte. Su dossier cruciali come l’attrattività del territorio, il sostegno concreto alle imprese e, come dicevo, una visione economica a medio-lungo termine, un approccio più coraggioso era non solo auspicabile, ma necessario. Perché è lì che si gioca il futuro: senza scelte incisive e strumenti davvero efficaci non si crea valore, non si generano posti di lavoro attrattivi e non si costruisce un tessuto economico competitivo. E oggi il Ticino non ha bisogno di prudenza: ha bisogno di decisioni.

Ora però si cambierà. Cosa dovrà fare, per lei e per la Camera, il prossimo capo del Dipartimento finanze ed economia? Quali cantieri restano aperti?

Vero, adesso si aprirà una nuova fase e le aspettative, per quanto ci riguarda, sono molto chiare. Il prossimo capo del Dfe dovrà innanzitutto riportare al centro una vera politica economica: non una gestione dell’ordinario, ma una visione chiara e orientata al medio-lungo termine. I cantieri aperti sono noti da tempo. Servono misure concrete per rafforzare l’attrattività del Ticino nei confronti di imprese e imprenditori, una politica attiva di promozione del tessuto economico e condizioni quadro che permettano alle aziende di investire, innovare e crescere. Senza questo, il rischio è di perdere progressivamente competitività. Accanto a ciò, è indispensabile tradurre più rapidamente in atti concreti quanto il mondo economico segnala da anni: meno burocrazia, maggiore prevedibilità e certezza normativa, strumenti più incisivi per sostenere lo sviluppo e la creazione di valore sul territorio. Sono temi che la Cc-Ti porta avanti con coerenza e che continueremo a ribadire anche in futuro. Perché il punto è semplice: senza una politica economica più coraggiosa non si generano valore aggiunto, posti di lavoro qualificati e prospettive attrattive per le nuove generazioni, di cui abbiamo tremendamente bisogno. Infine, va detto con altrettanta chiarezza che anche in questo caso la responsabilità non è di una sola persona. Il capo del Dfe avrà un ruolo importante, ma il successo dipenderà dalla capacità del governo e del Parlamento di assumersi insieme la responsabilità di scelte finalmente incisive.

Basandosi su quali possibili esempi da seguire? E concretamente, oltre alle legnate, quali misure suggerisce per rivitalizzare il Canton Ticino con l’obiettivo di invertire la rotta?

Se guardiamo alla realtà svizzera, gli esempi non mancano. Ci sono Cantoni che hanno dimostrato cosa significa avere una politica economica coerente, coraggiosa e orientata alla crescita. Un caso particolarmente interessante è Lucerna, che partiva da una situazione finanziaria difficile, se non addirittura al collasso, con finanze tese e l’assoluta necessità di risparmio. Una competitività fiscale insufficiente nel contesto della Svizzera centrale, un’economia poco dinamica e poco internazionale che si traduceva chiaramente in scarsa attrattività rispetto ai Cantoni limitrofi. E in circa 15-20 anni è riuscita a ribaltarla grazie a una strategia chiara e coraggiosa. Ha scelto una politica fiscale molto competitiva riducendo in modo importante l’imposizione sulle imprese, accettando anche sacrifici a breve-medio termine per attrarre aziende, contribuenti e capitali. Parallelamente ha investito in innovazione, formazione e qualità delle condizioni quadro, rafforzando settori a maggior valore aggiunto. Oggi raccoglie i frutti di questa impostazione: più competitività, più occupazione qualificata e una base economica più solida, oltre a finanze cantonali migliori. Anche la Svizzera romanda, con Vaud e Ginevra, ha rafforzato negli ultimi anni la propria competitività grazie a politiche attive e a una chiara volontà di attrarre imprese e talenti. Il denominatore comune è evidente: questi territori hanno fatto scelte precise per attrarre aziende, investimenti e competenze. E oggi ne raccolgono i frutti. Il Ticino, al confronto, parte oggi da un posizionamento più fragile rispetto ai Cantoni della Svizzera centrale. Ma questo non è un destino inevitabile: con una politica economica mirata, coerente e coraggiosa può rafforzare la propria attrattività e generare maggiore valore e benessere sul territorio. La vera domanda, quindi, non è cosa fanno gli altri, ma se il Ticino avrà finalmente il coraggio di fare le scelte necessarie per competere davvero.

E in tutto questo, secondo lei il Plr ha ancora sensibilità vicina all’economia, capacità e nomi per mantenere il Dfe? O un cambio sarebbe salutare?

Storicamente il Plr è sempre stato il partito più vicino a un’economia liberale e liberista nelle applicazioni, dove le regolamentazioni devono fungere da volano di crescita e non trasformarsi nella burocrazia soffocante e nell’iper-regolamentazione di cui oggi tutti ne siamo, purtroppo, vittime. Cittadini inclusi, non solo gli imprenditori. Questo resta, a mio avviso, il suo riferimento naturale. Per quanto riguarda i nomi, spetterà alla commissione cerca del partito e ai suoi gremi direttivi identificare, trovare e convincere i profili più adatti. Il tema non è solo “chi”, ma soprattutto “con quale visione”: serve qualcuno capace di portare avanti una vera politica economica da concepire, condividere naturalmente con le associazioni economiche e i partner sociali e che dimostri abilità nel trovare ampie alleanze, senza le quali oggi purtroppo si affonda. Un cambio di dipartimento, viste le contingenze, potrebbe anche essere un’opzione da non scartare. Ma deve essere chiaro un punto: chi assumerà il Dfe dovrà dimostrare attenzione concreta per gli imprenditori e le aziende, che sono i veri creatori di benessere, valore e posti di lavoro sul territorio. E proprio qui sta una delle sfide principali: avere il coraggio di abbattere certe letture ideologiche, purtroppo ancora diffuse, che dipingono gli imprenditori come degli avvoltoi. In Ticino esistono invece molti imprenditori seri, radicati nel territorio, che dimostrano responsabilità, sensibilità e riconoscenza verso la collettività. La politica economica del futuro dovrà partire da qui.


Intervista di Jacopo Scarinci, pubblicata su laRegione di oggi, 3 giugno 2026

Ucraina: la Svizzera amplia le sanzioni contro Russia e Bielorussia

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ampliato le liste sanzionatorie nei confronti di Russia e Bielorussia, recependo parte delle misure previste dal 20° pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 22 maggio 2026 e interessano diversi ambiti rilevanti per le imprese: finanza, commercio internazionale, export control, shipping ed energia.

Nuove persone ed entità sanzionate

La Svizzera ha aggiunto 115 persone fisiche e giuridiche alle liste sanzionatorie, nei confronti delle quali si applicano il congelamento degli averi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione. Per le persone fisiche è inoltre previsto il divieto di ingresso e di transito sul territorio svizzero. Le nuove designazioni riguardano soggetti legati al complesso militare-industriale russo, al settore energetico e a persone coinvolte nella deportazione e nell’indottrinamento di minori ucraini.

Rafforzamento dei controlli all’export

Nel settore commerciale, 60 nuove società – incluse alcune con sede in Paesi terzi – sono state sottoposte a controlli rafforzati sulle esportazioni, con l’obiettivo di impedire la fornitura alla Russia di beni critici a potenziale impiego militare (dual-use). Le nuove restrizioni confermano la crescente attenzione verso i rischi di riesportazione e di aggiramento delle sanzioni attraverso intermediari o giurisdizioni terze.
Per le aziende esportatrici svizzere questo si traduce in obblighi concreti: è necessario rafforzare i processi di compliance, in particolare la due diligence sulle controparti, lo screening degli end user e il monitoraggio delle catene logistiche.

Misure contro la flotta ombra russa

Sul fronte dello shipping, la Svizzera si allinea alle misure europee contro la flotta ombra (shadow fleet) utilizzata per il trasporto di petrolio russo: 46 ulteriori navi sono state sottoposte a divieto completo di acquisto, vendita e prestazione di servizi, mentre sono stati revocati i divieti precedentemente applicati a 11 imbarcazioni. Due porti russi e un porto in un Paese terzo sono stati inoltre assoggettati a un divieto di transazione per la spedizione di prodotti petroliferi. Queste misure riguardano in modo particolare gli operatori attivi nello shipping, nel commodity trading, nel trade finance e nell’assicurazione marittima.

Nuove restrizioni finanziarie

In ambito finanziario, la Svizzera ha introdotto un divieto di transazione nei confronti di 20 banche russe e sette intermediari finanziari con sede in Paesi terzi, ritenuti responsabili di favorire l’elusione delle sanzioni. Dal 26 maggio 2026 è inoltre vietata la partecipazione a transazioni che coinvolgano la criptovaluta russa RUBx e il rublo digitale russo.

Possibili ulteriori sviluppi

Il Consiglio federale ha precisato che il 20° pacchetto sanzionatorio dell’UE include ulteriori misure — in ambito finanziario, energetico e commerciale — che saranno oggetto di valutazione nei prossimi mesi. Il quadro normativo è quindi destinato ad evolvere ulteriormente.
Le imprese svizzere attive sui mercati internazionali, in particolare nei settori del commercio, della finanza e della logistica, dovrebbero aggiornare i propri processi di compliance tenendo conto delle nuove designazioni e monitorare l’evoluzione del quadro sanzionatorio.

Fonte

Comunicato stampa del DEFR del 22.05.2026 “Ukraine: Switzerland expands its sanctions lists”.

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Controlli delle esportazioni: estese le agevolazioni a tutti gli Stati UE/AELS

Dal 1° luglio 2026, la Svizzera estenderà a tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) le agevolazioni previste dalla normativa svizzera in materia di controllo delle esportazioni per il materiale bellico e determinati beni a duplice impiego (dual use).

La decisione è stata adottata dal Consiglio federale il 27 maggio 2026 mediante l’aggiornamento dell’allegato 2 dell’Ordinanza sul materiale bellico (OMB), dell’allegato 7 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e dell’allegato 34 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

Estensione delle agevolazioni a tutti i Paesi SEE

Con la modifica entreranno a far parte dei Paesi beneficiari anche Islanda, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia. In questo modo, tutti gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) beneficeranno di un quadro regolamentare maggiormente armonizzato con il sistema svizzero di controllo delle esportazioni.
Secondo il Consiglio federale, i nuovi Stati inclusi applicano già oggi standard di controllo delle esportazioni comparabili a quelli svizzeri e adottano gli elenchi internazionali armonizzati previsti dai principali regimi multilaterali di controllo.

Cosa prevedono concretamente le agevolazioni

Le semplificazioni riguardano in particolare alcune operazioni relative al materiale bellico e ai beni dual use:

  • l’assenza di autorizzazioni specifiche per determinate attività di mediazione o commercio;
  • la semplificazione delle autorizzazioni relative al trasferimento di know-how e beni immateriali;
  • la possibilità di ottenere autorizzazioni generali di transito;
  • l’esenzione dagli obblighi relativi alle dichiarazioni di non riesportazione per componenti e assemblaggi il cui valore di fabbricazione sia inferiore al 50% rispetto a quello del prodotto finito;
  • la rinuncia, in determinati casi, a verifiche sul posto del materiale esportato dalla Svizzera.

Per quanto concerne i beni a duplice impiego, l’aggiornamento dell’allegato 7 OBDI amplia il novero dei Paesi per i quali possono essere utilizzate autorizzazioni generali ordinarie di esportazione per determinati beni nucleari, dual use, beni militari speciali e beni soggetti a controlli nazionali.
Nell’ambito delle misure concernenti la situazione in Ucraina, l’allegato 34 dell’ordinanza prevede inoltre alcune deroghe a embarghi e obblighi di autorizzazione per componenti destinati a essere incorporati in prodotti finali, purché il loro costo di fabbricazione sia inferiore al 50% di quello del prodotto finito.

Implicazioni per le imprese svizzere

La misura interessa in particolare le aziende attive nei settori della difesa, dell’aerospazio, della meccanica avanzata, dell’elettronica, della manifattura tecnologica e delle tecnologie dual use.
Per molte imprese svizzere attive nelle catene del valore europee — in particolare nell’industria di subfornitura, ossia nella fornitura di componenti, sottosistemi o tecnologie destinati a essere integrati in prodotti finali realizzati all’estero — l’estensione delle agevolazioni potrebbe tradursi in una semplificazione delle operazioni transfrontaliere, in una maggiore fluidità nella gestione delle supply chain e in una riduzione di determinati oneri amministrativi legati ai controlli all’esportazione.

Collegamento con la revisione della legge sul materiale bellico

L’aggiornamento degli allegati si inserisce inoltre nel contesto della revisione della legge sul materiale bellico (LMB), approvata dal Parlamento il 19 dicembre 2025 e sottoposta a referendum popolare previsto per l’autunno 2026.
La revisione prevede, tra l’altro, che gli Stati partner inclusi nell’allegato 2 OMB possano, a determinate condizioni, continuare a ricevere materiale bellico svizzero anche se coinvolti in un conflitto armato, purché tale materiale non venga impiegato nel conflitto stesso e nel rispetto del diritto di neutralità, dei diritti umani e degli altri obblighi internazionali della Svizzera.
Restano esclusi gli Stati responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Il Consiglio federale manterrà inoltre la possibilità di opporsi a determinate esportazioni qualora ritenga che possano compromettere gli interessi fondamentali della Svizzera, inclusa la neutralità.
Secondo il Consiglio federale, l’estensione delle agevolazioni a tutti gli Stati UE e AELS contribuisce a chiarire il quadro normativo e operativo in vista del voto popolare previsto nei prossimi mesi.

Fonte

Comunicato stampa del Consiglio federale del 27.05.2026 | “Il Consiglio federale estende le agevolazioni per il materiale bellico e i beni dual use a tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

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Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

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Nuova guida ai requisiti di marcatura UKCA e CE per il mercato britannico

Molti requisiti britannici in materia di sicurezza e conformità dei prodotti derivano dalla normativa UE adottata quando il Regno Unito era ancora membro dell’Unione europea. Poiché queste norme sono ancora considerate adeguate al mercato britannico, il Product Safety and Metrology (Amendment) Regulations 2024 consente alle imprese di utilizzare la marcatura CE, anche in alternativa alla UKCA, per dimostrare la conformità dei prodotti destinati alla Gran Bretagna. Una nuova guida ufficiale chiarisce quali prodotti possono utilizzare la marcatura CE e quali requisiti di etichettatura si applicano.

Attualmente, la marcatura CE – inclusa la cosiddetta “epsilon rovesciata” – è riconosciuta per oltre 20 categorie di prodotti, tra cui giocattoli, apparecchiature radio, macchinari e numerosi beni industriali e di consumo. Rimane comunque possible utilizzare la marcatura UKCA.

Questo sistema offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono scegliere quale marcatura utilizzare per dimostrare la conformità dei prodotti destinati al mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). L’elenco completo delle categorie interessate e della normativa applicabile è disponibile qui.

Restano però soggetti a regimi specifici alcuni prodotti, tra cui impianti a fune, prodotti da costruzione, equipaggiamenti marittimi, dispositivi medici, prodotti ferroviari, attrezzature a pressione trasportabili e sistemi aeromobili senza equipaggio (uncrewed aircraft systems).

Link utili

Placing UKCA or CE marked products on the market in Great Britain – GOV.UK
Product safety and metrology regulatory changes: UKCA and CE regimes – GOV.UK

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Sicurezza informatica in ambito lavorativo

Lo scorso 29 aprile, davanti a una novantina di partecipanti si è tenuta la prima edizione del ciclo di incontri dedicati al tema della cyber security, in collaborazione con la Polizia Cantonale.

Da sin.: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Stefano Marelli, commissario Polizia Cantonale; Giovanna Staub, Presidente CdA Polus SA; Roland Lucini, Ispettore principale Servizio comunicazione, media e prevenzione Polizia Cantonale e Claudio Guidotti, Direttore presso Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB.

Nell’evento “Sicurezza informatica in ambito lavorativo” del 29 aprile 2026, organizzato dalla Cc-Ti con la Polizia Cantonale quale partner, e il sostegno di Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB e Polus SA sono stati trattati i principali rischi in ambito della sicurezza informatica, come riconoscere gli attacchi e ridurre gli errori umani, apprendendo come rispondere in modo adeguato (phishing, hacking, cyber truffe, social engineering, esempi e casi concreti, ecc.).

ALTRI EVENTI CICLO DI INCONTRI DEDICATI AL TEMA DELLA CYBER SECURITY

Seguiranno eventi per le aziende su questo specifico tema anche in altre luoghi del Canton Ticino (luganese, locarnese) nel corso del 2026.
Gli appuntamenti saranno agendati sul nostro sito web www.cc-ti.ch/eventi.



In quest’ottica proponiamo il testo della scheda informativa sull’obligo di segnalare ciberattacchi contro le infrastrutture critiche, redatto dall’Ufficio federale della cibersicurezza UFCS, che spiega come – dal 1° aprile 2025 – , i gestori di infrastrutture critiche sono tenuti a segnalare ciberattacchi all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) entro 24 ore dalla loro scoperta.

Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° aprile 2025 la modifica necessaria della legge federale del 29 settembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn).

Chi deve segnalare?
La Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) stabilisce quali gestori di infrastrutture critiche sono soggetti all’obbligo di notifica. Tra queste figurano ad esempio le istituzioni nel settore dell’approvvigionamento energetico e idrico, le imprese di trasporto e le amministrazioni cantonali e comunali. Informazioni più dettagliate sulla definizione di infrastrutture critiche sono disponibili nella legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn). Le disposizioni esecutive e le eccezioni sono disciplinate nell’Ordinanza sulla cibersicurezza (OCS).

Quali ciberattacchi devono essere segnalati?
Un ciberattacco dev’essere segnalato, tra l’altro, se rischia di compromettere il funzionamento dell’infrastruttura critica interessata, ha comportato una manipolazione o una fuga d’informazioni oppure è correlato ai reati di estorsione, minaccia o coazione.

Come deve essere segnalato?
L’UFCS mette a disposizione un modulo di segnalazione sulla sua piattaforma esistente per lo scambio di informazioni (Cyber Security Hub) con i gestori di infrastrutture critiche. Se in occasione della prima segnalazione da effettuare entro 24 ore non è ancora possibile fornire tutte le informazioni necessarie, vige un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

Le organizzazioni che non dispongono di un accesso alla piattaforma possono inviare le segnalazioni anche tramite il modulo e-mail disponibile sul sito web dell’UFCS.

Sanzioni in caso di mancata segnalazione
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica, la legge prevede multe fino a un massimo di CHF 100’000.
Queste sanzioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2025.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni e video esplicativi sull’obbligo di segnalare sono disponibili sul sito web dell’UFCS: Informazioni sull’obbligo di segnalare.


Scopri l’articolo con le riflessioni della Polizia Cantonale sul tema

Highlights dell’evento

La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Mercosur: UE in vantaggio, AELS in attesa (ma…)

Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), le imprese europee beneficiano già di un vantaggio competitivo tangibile nei mercati sudamericani, in particolare sotto il profilo tariffario. Per la Svizzera, invece, il quadro resta in sospeso: l’accordo negoziato dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Mercosur non è ancora entrato in vigore ed è ora al vaglio del Parlamento. Il dibattito politico è aperto, i tempi restano incerti.
Il risultato è una situazione di asimmetria temporale: mentre le imprese dell’UE operano in un contesto normativo già applicabile, quelle svizzere si trovano in una fase intermedia, in cui le regole sono note ma non ancora utilizzabili. Una differenza destinata, nelle intenzioni, a essere temporanea, ma comunque sufficiente a incidere sulle dinamiche competitive nella regione. Eppure, è proprio in questa fase intermedia che si gioca una parte importante della partita. Le imprese elvetiche che sapranno leggere per tempo le implicazioni dell’accordo potranno trasformare l’attesa in un vantaggio strategico.

Dazi: stessa ambizione, ma tempi diversi

Sotto il profilo tariffario, gli accordi UE–Mercosur e AELS–Mercosur sono ampiamente allineati in termini di ambizione. I Paesi del Mercosur elimineranno progressivamente i dazi su circa il 91% delle esportazioni dell’UE, mentre Bruxelles liberalizzerà circa il 92% delle importazioni provenienti dal blocco sudamericano. L’accordo AELS si inserisce nella stessa logica, con una liberalizzazione che potrà raggiungere fino al 96% delle esportazioni svizzere a regime.
Anche la struttura è comparabile: eliminazioni immediate per alcune categorie di prodotti e riduzioni progressive per i settori più sensibili, con orizzonti che possono estendersi fino a 10–15 anni.
La differenza non è quindi tecnica, ma temporale. E oggi il fattore tempo fa la differenza.

Il vantaggio europeo è già realtà

Grazie all’entrata in vigore anticipata, gli esportatori europei beneficiano già delle prime riduzioni tariffarie. L’effetto è immediato: prodotti più competitivi in mercati chiave come Brasile e Argentina, storicamente caratterizzati da livelli tariffari elevati.
Le imprese elvetiche, al contrario, continuano ad esportare in regime di dazi pieni. Il divario regolatorio si traduce direttamente in uno svantaggio di prezzo e in una perdita di competitività nel breve periodo.
L’impatto è particolarmente rilevante nei comparti che rappresentano il nucleo dell’export svizzero – meccanica, chimica, farmaceutica e componentistica industriale – dove i dazi possono influenzare in modo decisivo le scelte di acquisto degli importatori locali. Anche riduzioni tariffarie graduali, come quelle previste dall’accordo UE, sono in grado di orientare nel breve periodo le scelte di approvvigionamento.
Il vantaggio europeo è però destinato a ridursi. Con l’entrata in vigore dell’accordo AELS–Mercosur, anche le imprese svizzere potranno accedere a riduzioni tariffarie significative già nelle prime fasi di applicazione, colmando progressivamente il gap competitivo.

Il cumulo con l’UE: una leva strategica (ma da gestire bene)

Come ogni accordo di libero scambio, l’accesso alle preferenze tariffarie non è automatico, ma subordinato al rispetto delle regole d’origine preferenziale. Il prodotto deve essere considerato “originario” secondo criteri precisi, che variano in funzione della sua classificazione doganale.
In linea di principio, solo i materiali provenienti dagli Stati parti dell’accordo possono essere considerati originari; tuttavia, l’accordo AELS–Mercosur introduce la nozione di “cumulo estesocon l’UE (“extended cumulation”). In termini operativi, le imprese svizzere possono integrare materiali UE nei propri processi produttivi e, a determinate condizioni, considerarli ai fini dell’origine preferenziale, beneficiando così delle preferenze tariffarie nei mercati Mercosur.
L’applicazione non è automatica. In base all’Appendice 5 dell’Allegato I, i materiali dell’UE possono essere considerati come originari ai fini dell’esportazione dai Paesi AELS verso il Mercosur qualora:

  • siano espressamente elencati nell’Allegato I alla stessa Appendice 5 tramite codice HS,
  • rispettino regole di origine specifiche identiche o formalmente equivalenti a quelle previste nell’accordo AELS-Mercosur e nel pertinente accordo preferenziale tra lo Stato AELS interessato e l’UE, e
  • la lavorazione effettuata in uno Stato AELS vada oltre le operazioni considerate insufficienti.

Dal punto di vista operativo, il cumulo esteso introduce pertanto un livello significativo di complessità. Molte imprese svizzere fanno già ampio ricorso a materiali provenienti dall’UE, ma questo elemento, di per sé, non è sufficiente per beneficiare delle preferenze tariffarie. Le imprese devono infatti essere in grado di conoscere e interpretare non solo le regole dell’accordo AELS–Mercosur, ma anche quelle previste dall’accordo preferenziale con l’UE, verificando che i materiali utilizzati rientrino effettivamente in quelli ammessi e che l’insieme delle lavorazioni soddisfi le condizioni previste. Non meno importante, devono assicurarsi di poter disporre di una documentazione probatoria solida e coerente dell’origine UE lungo l’intera catena di fornitura.
Per le aziende con catene del valore già integrate a livello europeo, il cumulo rappresenta quindi una leva strategica. Se correttamente gestito, consente maggiore flessibilità produttiva e rafforza il posizionamento della Svizzera all’interno delle filiere continentali, trasformando un requisito di compliance in un fattore di competitività. Accanto alle opportunità, emergono tuttavia anche sfide organizzative rilevanti. Senza processi interni robusti e sistemi di controllo adeguati, il rischio è di non riuscire a sfruttare appieno i benefici previsti dall’accordo.
Va infine considerato che il meccanismo opera anche in senso inverso: i materiali UE incorporati in prodotti Mercosur destinati agli Stati AELS possono beneficiare del cumulo secondo principi analoghi, sulla base delle regole applicabili nel rapporto UE–Mercosur.

Non solo attesa: una fase di preparazione

L’accordo UE–Mercosur ha già ridisegnato il quadro competitivo nei mercati sudamericani. L’AELS potrà recuperare terreno, ma solo una volta completata la ratifica. Nel frattempo, la fase attuale non è neutrale. È una fase di preparazione. Le imprese svizzere che desiderano accedere ai mercati del Mercosur sono chiamate ad agire ora: verificare preventivamente le regole di origine applicabili ai propri prodotti e ai materiali utilizzati, riorganizzare ove necessario le catene di fornitura, rafforzare i processi di compliance e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e documentazione dell’origine. La capacità di anticipare il cambiamento determinerà chi saprà trasformare l’accordo in un vantaggio competitivo reale.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch


Mai come oggi è fondamentale conoscere gli accordi di libero scambio, comprendere le regole per la determinazione dell’origine preferenziale e saperle applicare correttamente.
Partecipate al corso Accordi di libero scambio e origine preferenziale” che si terrà il 15 settembre 2026 dalle 08:30 alle 17:00, presso le sale corsi Cc-Ti a Lugano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Per informazioni e iscrizione: Accordi di libero scambio e origine preferenziale

Carnet ATA elettronici (E-ATA)

A partire dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore il Carnet ATA elettronico (E-ATA)

Una nuova modalità digitale per la gestione delle operazioni doganali temporanee.

Questo sistema sarà accettato in Svizzera, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e in Gran Bretagna.

Il Carnet digitale avrà pieno valore giuridico e sarà quindi legalmente vincolante. Tuttavia, per maggiore sicurezza e per facilitare eventuali controlli, si consiglia di presentarsi in dogana con entrambe le versioni: sia il Carnet elettronico che quello cartaceo.

I Carnet ATA cartacei in circolazione rilasciati prima del 1° giugno 2026 restano in vigore.

Il 22 maggio 2026 si svolgerà un corso di formazione dedicato alla nuova procedura elettronica e alla sua implementazione pratica.

Il Carnet ATA elettronico – Online
Venerdì 22 maggio 2026
09:00–10:30
Informazioni ed iscrizioni

Contatti:
Ufficio Legalizzazioni
Cc-Ti
certificazioni@cc-ti.ch