Imballaggi e rifiuti di imballaggio nell’UE: nuovi chiarimenti
Ad inizio agosto la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Il documento fornisce indicazioni operative particolarmente rilevanti anche per le imprese svizzere che esportano imballaggi o prodotti imballati nell’Unione europea.

A pochi giorni dall’applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), prevista per il 12 agosto 2026, la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ dedicate alla nuova disciplina. Entrato in vigore l’11 febbraio 2025, il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, vuoti o contenenti un prodotto, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal fatto che siano fabbricati nell’Unione o importati da Paesi terzi. Sebbene la maggior parte delle disposizioni diventi applicabile dal 12 agosto 2026, alcuni obblighi, tra cui quelli relativi alla riciclabilità, al contenuto riciclato, ai divieti e agli obiettivi di riutilizzo, entreranno in vigore in una fase successiva. Il nuovo documento della Commissione, datato 3 agosto 2026, introduce 26 risposte aggiuntive e ne aggiorna altre 7 rispetto alla versione di marzo 2026: fornisce così chiarimenti operativi su numerosi aspetti della disciplina e costituisce un importante riferimento interpretativo per le imprese chiamate ad applicare le nuove disposizioni. Tra i temi affrontati figurano, in particolare, l’individuazione del fabbricante dell’imballaggio, gli obblighi documentali, la tracciabilità, il regime transitorio per gli imballaggi già prodotti e il ruolo degli importatori.
Il ruolo dell’importatore europeo
Per le imprese svizzere, il primo interlocutore ai fini della conformità sarà generalmente l’importatore stabilito nell’UE. Quest’ultimo deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità, predisposto la dichiarazione UE di conformità e rispettato gli obblighi di identificazione e informazione previsti dal PPWR.
L’importatore deve inoltre indicare sull’imballaggio – oppure, quando ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento – il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e, se disponibile, un mezzo di comunicazione elettronico. Le FAQ raccomandano pertanto agli importatori UE di regolare contrattualmente con i fornitori di Paesi terzi la trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari.
Per l’esportatore svizzero ciò significa che il cliente o l’importatore UE potrà richiedere informazioni più dettagliate sulla composizione, sul progetto, sui materiali e sulle caratteristiche dell’imballaggio.
Chi è considerato fabbricante dell’imballaggio?
Il fabbricante ai sensi del PPWR non coincide necessariamente con l’impresa che produce materialmente l’imballaggio.
Quando l’imballaggio reca un nome o un marchio, è generalmente considerata fabbricante l’impresa sotto il cui nome o marchio viene immesso sul mercato. Nei casi in cui sull’imballaggio figurino il nome di un’impresa e il marchio di un’altra, occorre invece verificare chi esercita il potere decisionale sulle caratteristiche, sul progetto e sulle specifiche dell’imballaggio. La valutazione deve quindi tenere conto dei rapporti contrattuali tra le parti.
Per gli imballaggi da trasporto realizzati su misura e privi di nome o marchio, è considerato fabbricante il committente che ordina l’imballaggio e ne determina le specifiche progettuali. Il fornitore deve tuttavia trasmettergli la documentazione tecnica necessaria.
Le FAQ precisano inoltre che, in una stessa spedizione, scatole, pellicole, nastri, pallet e altri elementi possono provenire da fabbricanti differenti. Ciascun fabbricante deve quindi essere in grado di dimostrare la conformità dell’imballaggio che immette sul mercato.
Imballaggi già prodotti o presenti in magazzino
La Commissione offre una precisazione significativa sugli stock esistenti.
Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a rimanervi, anche se non conformi alle nuove disposizioni del PPWR.
Gli imballaggi già prodotti o presenti in magazzino prima di tale data, ma non ancora immessi sul mercato, non devono essere distrutti, rifabbricati o rietichettati. Le informazioni relative all’identificazione dell’imballaggio e al fabbricante possono, in questi casi, essere fornite mediante un documento di accompagnamento.
Se per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 mancano le informazioni necessarie, il fabbricante deve compiere ogni ragionevole sforzo per ottenerle dal precedente fornitore, dall’eventuale società subentrata oppure mediante proprie valutazioni.
Identificazione e tracciabilità
Il PPWR richiede che l’imballaggio sia identificabile mediante il tipo, il numero di lotto, il numero di serie o un altro elemento equivalente.
La Commissione chiarisce che il fabbricante può scegliere liberamente quale identificativo utilizzare. Non è quindi necessario assegnare un codice distinto a ogni singola unità, purché l’identificazione permetta di collegare l’imballaggio alla relativa documentazione e dichiarazione di conformità.
Quando le dimensioni, la forma o la natura dell’imballaggio non consentono di riportare direttamente le informazioni richieste, queste possono essere inserite in un documento di accompagnamento. La possibilità deve essere valutata caso per caso.
Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità
Il fabbricante rimane responsabile della predisposizione della documentazione tecnica, anche quando le informazioni necessarie vengono fornite dai produttori dei materiali o dai fornitori degli imballaggi.
La responsabilità giuridica per la conformità non può essere trasferita contrattualmente. Un rappresentante autorizzato può conservare la documentazione e metterla a disposizione delle autorità, ma l’obbligo di predisporla resta in capo al fabbricante.
Fabbricanti e importatori devono conservare la documentazione tecnica per:
- cinque anni, nel caso di imballaggi monouso;
- dieci anni, nel caso di imballaggi riutilizzabili.
La documentazione deve comprendere anche le informazioni sul progetto, i disegni di fabbricazione e i materiali utilizzati, assicurando al contempo la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
La dichiarazione UE di conformità deve essere redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato.
Anche gli imballaggi da trasporto sono soggetti alla valutazione e alla dichiarazione di conformità. Pallet, pellicole, reggette e altri tipi di imballaggio distinti devono essere valutati separatamente.
Merci in transito nell’UE
Gli imballaggi e i prodotti imballati che transitano nell’Unione verso una destinazione extra-UE non devono rispettare il PPWR, a condizione che non siano immessi in libera pratica e non siano immessi sul mercato dell’Unione.
Se invece i prodotti vengono importati nell’UE e successivamente riesportati, occorre verificare se, nel frattempo, siano stati messi a disposizione o immessi sul mercato europeo.
Controlli e prime misure correttive
La Commissione indica che l’applicazione delle nuove regole non dovrebbe interrompere i flussi commerciali o le catene di approvvigionamento.
In caso di non conformità, le autorità dovrebbero inizialmente informare l’operatore e concedergli un termine ragionevole per adottare le misure correttive necessarie. Divieti, richiami o ritiri dovrebbero intervenire soltanto qualora la non conformità non venga eliminata e continui a persistere.
Cosa dovrebbero fare le imprese svizzere
In vista delle prime forniture soggette al PPWR, le aziende svizzere dovrebbero:
- individuare, per ciascun imballaggio, il fabbricante ai sensi del Regolamento;
- chiarire contrattualmente i rispettivi obblighi con fornitori, clienti e importatori UE;
- raccogliere le informazioni tecniche sui materiali, sulla composizione e sulla progettazione;
- collegare ogni tipo o lotto di imballaggio alla relativa documentazione di conformità;
- verificare le lingue richieste nei Paesi UE di destinazione;
- distinguere gli imballaggi già immessi sul mercato, quelli presenti in stock e quelli prodotti dopo il 12 agosto 2026.
Le FAQ non sostituiscono il testo del Regolamento, ma costituiscono un importante supporto interpretativo per organizzare correttamente responsabilità, documentazione e flussi informativi lungo la catena di fornitura.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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