Svizzera e Cina: cosa cambierà con l’accordo di libero scambio ottimizzato

Conclusi i negoziati per l’ottimizzazione dell’accordo in vigore dal 2014. Il 77,5% delle attuali esportazioni svizzere dovrebbe beneficiare dell’esenzione doganale già dall’entrata in vigore del nuovo accordo, quota destinata a salire al 99,8% al termine dei periodi transitori. Per le imprese le novità non riguardano però soltanto i dazi: cambieranno anche regole di origine, condizioni per il transito attraverso Paesi terzi e procedure commerciali.

Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati per l’ottimizzazione del loro accordo di libero scambio (ALS). L’intesa, annunciata il 20 agosto 2026 al termine di cinque cicli negoziali, amplia in modo sostanziale l’accesso preferenziale al mercato cinese e aggiorna un accordo in vigore dal 1° luglio 2014. Il testo dovrà ora essere firmato e sottoposto alle rispettive procedure interne di approvazione prima di poter entrare in vigore.
Il dato maggiormente evidenziato è quello del 99,8% delle esportazioni svizzere verso la Cina che, a medio termine, potrà beneficiare della completa esenzione dai dazi doganali, rispetto al 53,6% nell’ambito dell’accordo attuale. Le percentuali di copertura commerciale sono calcolate sulla base delle statistiche cinesi delle importazioni per il periodo 2022–2024, escluso l’oro (HS 7108.12), e presuppongono che le esportazioni interessate facciano ricorso alle preferenze previste dall’accordo. Il 77,5% beneficerà dell’esenzione già dall’entrata in vigore dell’accordo ottimizzato; per la quota restante sono previsti periodi di riduzione graduale dei dazi da 5 a un massimo di 10 anni
La scheda informativa pubblicata dalla SECO permette però di andare oltre questo dato e di individuare alcune conseguenze concrete per le imprese.

Un potenziale di 244 milioni di franchi di risparmi doganali

Il potenziale economico è rilevante: la Confederazione stima che le nuove concessioni possano generare circa 244 milioni di franchi di ulteriori risparmi doganali per le esportazioni svizzere verso la Cina, in particolare nei comparti dell’orologeria, dei macchinari e dei prodotti farmaceutici. 
Per un’impresa, tuttavia, il dato aggregato rappresenta soltanto il punto di partenza. Il beneficio effettivo dovrà essere verificato sulla base della specifica classificazione tariffaria del prodotto, della concessione prevista dalla Cina e dell’eventuale periodo transitorio applicabile.

Quali settori beneficeranno maggiormente?

La scheda della SECO consente già di quantificare il miglioramento della copertura duty-free per alcuni importanti comparti industriali.
A regime, raggiungeranno una copertura del 100%:

  • orologi (capitolo HS 91): dall’attuale 1,0% al 100%;
  • strumenti di precisione (HS 90): dall’85,9% al 100%;
  • macchine elettriche (HS 85): dall’89,0% al 100%;
  • macchinari (HS 84): dal 74,7% al 100%;
  • materie plastiche (HS 39): dal 52,9% al 100%;
  • prodotti farmaceutici (HS 30): dal 29,1% al 100%;
  • prodotti chimici (HS 29): dal 50,4% al 100%.

Il cambiamento è quindi particolarmente significativo per quei comparti nei quali l’accordo vigente prevede ancora prevalentemente concessioni tariffarie parziali. 
Anche alcuni prodotti agricoli beneficeranno di nuove aperture. Formaggio, caffè torrefatto e preparati a base di caffè raggiungeranno l’esenzione doganale dopo un periodo di riduzione graduale di dieci anni. Prodotti quali cioccolato, alimenti per neonati e bambini piccoli, vino e carne secca beneficiano invece già dell’esenzione nell’ambito dell’accordo attuale. 
Per l’orologeria va inoltre tenuto presente che l’imposta cinese sui beni di lusso non rientra nell’accordo di libero scambio e non è quindi interessata dalla liberalizzazione tariffaria. 

Il 99,8% non significa automaticamente “dazio zero per tutti”

La percentuale annunciata dalla Confederazione si riferisce alla quota delle attuali esportazioni svizzere, in termini di copertura commerciale, destinata a beneficiare dell’esenzione doganale. Non significa quindi che il 99,8% delle voci della tariffa doganale cinese diventi automaticamente esente da dazio. 
Per conoscere il beneficio effettivo occorrerà verificare: 
codice HS → concessione tariffaria → eventuale periodo transitorio → regola di origine → prova dell’origine. 
Le liste delle concessioni tariffarie (tariff schedule) non sono ancora state pubblicate. Saranno quindi gli allegati definitivi dell’accordo a permettere alle aziende di stabilire, prodotto per prodotto, quale aliquota sarà applicabile all’entrata in vigore e secondo quale calendario verrà eventualmente eliminato il dazio residuo.

Regole di origine: novità concrete per le catene produttive internazionali

Anche le norme di origine sono state aggiornate e la scheda della SECO anticipa alcune novità particolarmente interessanti per le imprese. 
La prima riguarda le catene produttive internazionali: a determinate condizioni sarà possibile effettuare fasi di lavorazione di un prodotto nel territorio di un Paese che non è parte dell’accordo
È una novità potenzialmente importante per le aziende che organizzano la produzione su più Paesi. La portata concreta della disposizione – e le condizioni da rispettare – dovrà essere verificata nel testo definitivo dell’accordo. 
Sono state inoltre modificate alcune regole specifiche per prodotto, per tenere conto degli sviluppi strutturali intervenuti in determinati comparti dell’industria svizzera, tra cui l’industria alimentare e quella meccanica. 
Per le aziende che utilizzano quantità significative di componenti o materiali provenienti da Paesi terzi sarà quindi opportuno confrontare le nuove regole con quelle attualmente applicate. 

Non sarà più richiesto il trasporto diretto

Un’altra novità molto concreta riguarda la logistica: nell’accordo ottimizzato, la concessione del trattamento preferenziale non richiederà più che le merci siano trasportate direttamente tra Svizzera e Cina
Si tratta di una semplificazione rilevante per le catene logistiche che prevedono transiti attraverso hub o Paesi terzi. 
Anche in questo caso sarà necessario esaminare il testo definitivo per conoscere le condizioni e gli elementi probatori eventualmente richiesti, ma viene meno il principio dell’attuale accordo secondo cui il mantenimento dell’origine preferenziale durante il transito è legato alle specifiche condizioni previste per il trasporto diretto. 

Verso il certificato EUR.1 elettronico

La modernizzazione interviene anche sulla documentazione dell’origine. 
Le parti hanno concordato i requisiti per l’utilizzo dei certificati di origine EUR.1 elettronici, introducendo quindi una base per una maggiore digitalizzazione delle procedure. 
È stato inoltre espressamente sancito nell’accordo lo scambio di dati tra le autorità doganali, elemento importante anche per determinare l’effettivo utilizzo delle preferenze tariffarie. 
Un’ulteriore disposizione riguarda gli aggiornamenti periodici del Sistema armonizzato (HS): quando, a seguito di una revisione della nomenclatura, un prodotto viene classificato in una nuova voce, esso manterrà in linea di principio la medesima regola specifica di origine (regola di lista). 
Per le aziende si tratta di un elemento di continuità importante, perché riduce il rischio che un aggiornamento puramente tecnico della classificazione tariffaria incida involontariamente sulla possibilità di applicare il trattamento preferenziale.

Restrizioni e licenze all’export: maggiore prevedibilità

Meno evidente, ma particolarmente interessante per le catene di approvvigionamento, è il rafforzamento delle disposizioni relative alle restrizioni all’importazione e all’esportazione
Per le future restrizioni all’export è previsto un obbligo di pubblicazione o di informazione preventiva all’altra parte, 21 giorni prima dell’entrata in vigore, con indicazioni sulla durata, sulla natura e sulle motivazioni della misura. È inoltre previsto un meccanismo di consultazione. 
Le future restrizioni all’esportazione dovranno essere definite in maniera non discriminatoria e trasparente, senza creare inutili barriere commerciali e tenendo conto dei possibili effetti negativi sull’altra parte. 
Anche le licenze di esportazione, non contemplate dall’accordo attuale, entrano nel nuovo quadro: le parti dovranno notificare le misure esistenti e pubblicare quelle nuove o le relative modifiche. 
Non è stato invece possibile ottenere una riduzione dei dazi o delle imposte all’esportazione cinesi, che restano vincolati ai livelli massimi concordati dalla Cina in sede di adesione all’OMC. 
Sono disposizioni particolarmente interessanti in un contesto internazionale nel quale restrizioni e controlli sulle esportazioni sono sempre più utilizzati anche per prodotti, tecnologie e materie prime strategiche. Per le imprese, l’obiettivo è una maggiore trasparenza e prevedibilità delle condizioni di approvvigionamento.

Facilitazione degli scambi e merci deperibili

Il capitolo dedicato alla facilitazione degli scambi viene aggiornato agli standard più recenti e incorpora in larga misura l’Accordo dell’OMC sulla facilitazione degli scambi. 
Tra le novità figurano disposizioni specifiche per il trattamento preferenziale delle merci deperibili, oltre ad altri miglioramenti delle procedure. 
Anche questo è un aspetto che potrà assumere rilevanza pratica per determinate categorie di esportatori, soprattutto laddove tempi e procedure di sdoganamento incidono direttamente sulla conservazione e sul valore della merce.

Ambiente e diritti dei lavoratori: nuovi impegni vincolanti

L’accordo ottimizzato integra le disposizioni ambientali esistenti in un unico capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, con impegni vincolanti sia in materia ambientale sia lavorativa. La disposizione con cui le parti si impegnano a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva, divieto del lavoro forzato e minorile, non discriminazione, sicurezza e salute sul lavoro) compare per la prima volta in un accordo di libero scambio della Cina. 
Le eventuali controversie su questi temi potranno essere sottoposte a un panel di esperti con potere di formulare raccomandazioni alle parti: un elemento di prevedibilità in più per le imprese, anche se le procedure applicabili restano da verificare nel testo definitivo dell’accordo.

Servizi e presenza commerciale in Cina

L’accordo ottimizzato non riguarda soltanto le merci. 
La Cina aumenta i propri impegni di accesso al mercato in diversi settori di interesse per l’economia svizzera e migliora, in particolare, le condizioni per le imprese svizzere già stabilite in Cina o che intendono insediarvisi. 
In diversi comparti viene garantita la possibilità per le imprese svizzere di detenere il 100% del capitale delle proprie filiali, tra cui: 

  • servizi di collaudo e analisi tecnica, compreso il controllo delle merci; 
  • servizi connessi alla produzione industriale; 
  • servizi finanziari, comprese assicurazioni, banche e intermediazione mobiliare; 
  • determinati servizi di trasporto aereo; 
  • trasporto marittimo e relativi servizi ausiliari. 

Per alcuni servizi assicurativi e di trasporto aereo, gli impegni ottenuti dalla Svizzera vanno inoltre oltre quelli concessi dalla Cina nell’ambito del RCEP, migliorando la posizione competitiva dei fornitori svizzeri. 

Investimenti: meno requisiti per stabilirsi sul mercato

Sul fronte degli investimenti, Cina e Svizzera assumono impegni di trattamento nazionale e nazione più favorita anche nei settori diversi dai servizi, compreso quello manifatturiero. 
Un aspetto particolarmente concreto riguarda i cosiddetti performance requirements: per gli investimenti nei settori diversi dai servizi, la costituzione o la gestione di una succursale non potrà essere subordinata a condizioni quali requisiti di contenuto locale, trasferimento di tecnologia, una determinata composizione del personale o obblighi di esportazione. 
Sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare e rendere più trasparenti le procedure di autorizzazione. 
Restano tuttavia esclusi dagli impegni sull’accesso al mercato il settore energetico, mentre per la futura legge svizzera sul controllo degli investimenti è stato riservato il necessario margine di manovra. 

Commercio digitale: più spazio ai documenti elettronici

L’accordo introduce per la prima volta un capitolo specifico sul commercio digitale
Tra gli aspetti di interesse pratico figura la promozione del paperless trade, con disposizioni volte a facilitare l’utilizzo di documenti elettronici e processi digitali nelle transazioni commerciali. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’efficienza e diminuire i costi di transazione. 
Il capitolo contiene inoltre una disposizione sulle spedizioni di pacchi in massa, che rafforza la cooperazione e lo scambio tra le autorità in caso di eventuali violazioni, ad esempio in materia di sicurezza dei prodotti. Il tema assume crescente rilevanza con l’espansione dell’e-commerce transfrontaliero.

Come prepararsi già oggi

Le nuove condizioni non sono ancora applicabili. I testi sono sottoposti alla revisione giuridica e saranno pubblicati al momento della firma dell’accordo, prevista ancora nel corso del 2026. Seguiranno le procedure interne di approvazione. 
Fino all’entrata in vigore continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni dell’ALS attuale.
Per le aziende che esportano regolarmente verso la Cina può però essere utile iniziare già ora una verifica dei propri flussi, predisponendo per i principali prodotti: 

  • il codice HS utilizzato in Cina; 
  • il valore annuo delle esportazioni
  • il dazio cinese attualmente applicabile
  • l’eventuale preferenza già prevista dall’ALS; 
  • la regola di origine attualmente utilizzata; 
  • i principali materiali o componenti provenienti da Paesi terzi; 
  • la modalità con cui l’origine viene documentata; 
  • eventuali transiti o lavorazioni effettuati in Paesi terzi. 

Una volta pubblicati i nuovi allegati sarà così possibile confrontare rapidamente il regime attuale con quello futuro, verificare l’eventuale periodo di eliminazione graduale del dazio e valutare se le nuove regole di origine consentono di beneficiare della preferenza. 

Dal potenziale al beneficio effettivo

L’ottimizzazione dell’accordo porta la copertura duty-free delle esportazioni svizzere dal 53,6% al 77,5% già al momento dell’entrata in vigore e, progressivamente, al 99,8%. A ciò si aggiunge un potenziale di ulteriori risparmi doganali stimato dalla Confederazione in circa 244 milioni di franchi
Per la singola impresa, tuttavia, il vantaggio non si misura sulla percentuale complessiva, ma sul proprio portafoglio di prodotti. 
Classificazione tariffaria, calendario di eliminazione dei dazi, regole di origine, struttura della supply chain e corretta documentazione continueranno a determinare se e in quale misura le nuove opportunità potranno essere effettivamente utilizzate. 
È quindi sul dettaglio dei nuovi allegati tariffari e delle regole specifiche per prodotto, che saranno pubblicati con la firma dell’accordo, che si concentrerà la prossima verifica per le imprese.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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USA: nuovi dazi su droni e componenti

Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi sulle importazioni di droni e di determinati loro componenti. Le misure, che prevedono aliquote fino al 100%, entreranno in vigore a partire dal 3 settembre 2026 e contemplano un trattamento specifico per i prodotti svizzeri.

Con un proclama firmato il 13 agosto 2026, il Presidente statunitense Donald Trump ha disposto nuove misure tariffarie sulle importazioni di droni (Unmanned Aircraft Systems, UAS) e relativa componentistica, nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.
L’intervento fa seguito a un’indagine del Dipartimento del Commercio statunitense, che ha rilevato un’elevata dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture estere di UAS e componenti critici. Tra questi figurano, in particolare, motori, regolatori elettronici di velocità (electronic speed controllers, ESC), batterie agli ioni di litio e stazioni di docking. L’indagine rileva inoltre che anche molti UAS prodotti negli Stati Uniti incorporano componenti critici fabbricati all’estero. Secondo l’Amministrazione statunitense, tale dipendenza determina vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e rischi sotto il profilo della sicurezza nazionale e informatica.

Le nuove aliquote

A partire dal 3 settembre 2026, il proclama introduce:

  • un dazio ad valorem del 100% sugli UAS con peso massimo al decollo superiore a 25 kg, sugli UAS che integrano termocamere, sulle stazioni di docking e su determinati componenti critici identificati nell’Allegato I;
  • un dazio ad valorem del 25% sugli UAS con peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 kg identificati nell’Allegato II.

Per determinati componenti UAS identificati nell’Allegato III è invece previsto un dazio ad valorem del 25% a partire dal 9 febbraio 2027, ossia 180 giorni dopo la data del proclama. Il differimento mira a incentivare il trasferimento e lo sviluppo della produzione negli Stati Uniti.
Per determinati prodotti già sottoposti a procedure statunitensi di verifica e approvazione sotto il profilo della sicurezza e della supply chain (Blue UAS e FCC) sono inoltre previste disposizioni transitorie, con un differimento di 180 giorni dell’entrata in vigore delle misure applicabili.
Salvo le eccezioni e i trattamenti specifici previsti dal proclama, i nuovi dazi si aggiungono agli altri dazi, imposte e oneri applicabili all’importazione. Il Segretario al Commercio è inoltre autorizzato ad ampliare successivamente il campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS qualora le relative importazioni siano ritenute suscettibili di compromettere gli obiettivi dell’intervento.

Un trattamento specifico per la Svizzera

Il proclama prevede un trattamento particolare per i prodotti di Svizzera, Liechtenstein, Unione europea, Giappone, Corea del Sud e Taiwan: per questi prodotti il dazio complessivo non può superare il 15% ad valorem, incluso l’eventuale dazio ordinario previsto dalla Column 1 dell’HTSUS. Per il Regno Unito il tetto è invece fissato al 10%.
L’applicazione del tetto del 15% non è tuttavia automatica. Le aliquote ridotte si applicano unicamente se sostanzialmente tutti (“substantially all”) i componenti critici e della tecnologia sono certificati dall’importatore come prodotti degli Stati Uniti o di uno dei Paesi e territori ammessi, tra cui figura anche la Svizzera.
Il requisito merita particolare attenzione. Il proclama non definisce “substantially all” né stabilisce una soglia quantitativa – ad esempio una determinata percentuale del valore o del contenuto del prodotto – che consenta di considerarlo soddisfatto. Spetterà al Dipartimento del Commercio, in consultazione con le altre autorità competenti, stabilire il processo per determinare quali prodotti rispettano i criteri e comunicarli alla U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Il beneficio del tetto del 15% non dipende quindi soltanto dall’origine del prodotto finito. Sarà infatti necessario considerare anche l’origine dei componenti critici e della tecnologia utilizzata, la nonché disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa effettuare la certificazione richiesta. Le modalità concrete di applicazione del requisito dovranno essere chiarite dalle disposizioni attuative statunitensi.
La misura presenta una rilevanza concreta anche per la Svizzera, dove operano imprese attive nello sviluppo e nella produzione di droni, nonché di tecnologie di propulsione  e componentistica per UAV. Tra queste figurano anche produttori svizzeri di motori e regolatori elettronici di velocità (ESC), componenti che l’Amministrazione statunitense considera espressamente critici.

Disposizioni transitorie per sistemi già approvati negli Stati Uniti

Il proclama prevede inoltre un regime transitorio per determinate imprese e prodotti già inseriti in specifici programmi o liste statunitensi. Per le imprese che, al 2 settembre 2026, figurano nella Blue UAS Cleared List, nel Blue UAS Framework o nella FCC Conditional Approval List, l’entrata in vigore dei dazi è differita di 180 giorni dalla data del proclama limitatamente ai prodotti interessati (Covered Products) inclusi nella FCC Conditional Approval List e ai relativi componenti, nonché ai prodotti inclusi nella Blue UAS Cleared List e ai relativi componenti.
Il Segretario al Commercio è incaricato di comunicare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) le imprese e i prodotti che soddisfano, o soddisferanno, tali criteri.

Incentivi alla produzione negli Stati Uniti

Parallelamente ai nuovi dazi, il proclama prevede un programma volto a incentivare gli investimenti in nuove capacità produttive negli Stati Uniti. Le imprese con piani approvati per costruire, ampliare o rinnovare impianti statunitensi destinati alla produzione di UAS e relativi componenti potranno beneficiare, a determinate condizioni, di un trattamento tariffario agevolato per determinate importazioni connesse alla futura capacità produttiva statunitense.

Manufacturing drawback

Il proclama contempla inoltre, a determinate condizioni, il ricorso al manufacturing drawback. Anche in questo ambito la Svizzera figura espressamente tra i “Trade Agreement Partners; tra le condizioni previste, almeno l’85% del contenuto dell’articolo deve provenire dai Paesi appartenenti a tale gruppo.
La soglia dell’85% prevista per il manufacturing drawback non va confusa con il requisito “substantially all” applicabile al trattamento tariffario del 15%. Si tratta di due disposizioni distinte: mentre per il manufacturing drawback il proclama stabilisce espressamente una soglia dell’85%, per “substantially all” non viene indicata alcuna percentuale.

Cosa devono considerare le imprese svizzere?

Le imprese che esportano negli Stati Uniti droni o componenti destinati a UAS sono invitate innanzitutto a verificare la classificazione tariffaria dei propri prodotti e la loro eventuale inclusione negli Allegati I, II o III del proclama.
Qualora il prodotto possa beneficiare del trattamento previsto per la Svizzera, sarà inoltre necessario verificare la provenienza dei componenti critici e della tecnologia e disporre della documentazione necessaria affinché l’importatore statunitense possa adempiere agli obblighi di certificazione.
Le imprese dovrebbero inoltre verificare l’eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie previste per prodotti già approvati nell’ambito dei meccanismi Blue UAS/FCC e, ove pertinente, delle disposizioni relative al manufacturing drawback.
Sarà infine importante seguire le disposizioni attuative del Dipartimento del Commercio, in particolare per quanto riguarda la definizione operativa del requisito “substantially all”, nonché eventuali successivi ampliamenti del campo di applicazione della misura ad altri componenti UAS.

Link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Bolsters National Security and Strengthens U.S. Supply Chains by Imposing Tariffs on Drones and Their Parts and Components – The White House

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Regno Unito: CBAM al via nel 2027

Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.

Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.

Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?

Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio.
L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni.
Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.

Chi paga?

L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito.
In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto.
Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta.
Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.

La soglia di GBP 50’000: come funziona

Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale.
Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:

  • criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
  • criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.

Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione.
Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.

Emissioni effettive o valori standard

Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati.
Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche.
L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili.
È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura.
Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.

Quanto costerà l’UK CBAM?

L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS).
Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale.
Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM.
L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.

E se il carbonio è già stato pagato all’estero?

Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati.
Il principio è particolarmente rilevante per le merci provenienti da Paesi nei quali è già in vigore un sistema di carbon pricing: alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già pagato all’origine potrà essere considerato nella determinazione dell’importo dovuto nel Regno Unito.
Non si tratterà tuttavia di un riconoscimento automatico. Sarà necessario verificare che il prezzo del carbonio sia stato effettivamente pagato nell’ambito di un sistema di carbon pricing che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa britannica e disporre della documentazione richiesta. Le autorità britanniche hanno inoltre previsto specifiche procedure di verifica delle informazioni relative a tale prezzo. Per le aziende svizzere diventerà quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare gli eventuali prezzi del carbonio già pagati lungo la catena produttiva.

UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse

Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema.
L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative.
Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC.
Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità.
Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative.
Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.

Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati

L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting.
Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali.
Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore.
In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:

  • i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
  • chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
  • il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
  • la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
  • l’eventuale prezzo del carbonio già sostenuto e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
  • le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.

Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.

Link utili

Carbon border adjustment mechanism (CBAM): Policy Summary – GOV.UK

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USA: oltre i dazi, nuovi strumenti per governare le importazioni

Prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla produzione negli Stati Uniti: un recente provvedimento sul polisilicio mostra come Washington stia affiancando ai dazi nuovi strumenti per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento. Un’evoluzione da seguire anche al di là dei prodotti direttamente interessati.

Dall’inizio della seconda Amministrazione Trump, i dazi sono tornati prepotentemente al centro della politica commerciale statunitense. Acciaio, alluminio, rame, automobili, semiconduttori e altri prodotti strategici sono stati interessati da misure adottate, in particolare, sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di intervenire sulle importazioni quando queste sono ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale.
Un recente provvedimento sul polisilicio suggerisce tuttavia che, per comprendere la direzione della politica commerciale americana, non sia più sufficiente guardare alle sole aliquote doganali.
Il 6 agosto 2026 il Presidente Donald Trump ha disposto nuove misure sulle importazioni di polisilicio e di determinati prodotti derivati. Il provvedimento combina infatti diversi strumenti: dazi, prezzi minimi all’importazione, controlli contro l’accumulo preventivo di scorte e incentivi alla localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Il polisilicio diventa così un interessante caso concreto per osservare un approccio alla gestione delle importazioni che si fa sempre più articolato.

Dal dazio al prezzo minimo

La novità più interessante è l’introduzione, dal 4 dicembre 2026, di un Minimum Import Price (MIP) per il polisilicio e alcuni suoi derivati.
Con il MIP, l’attenzione non è più rivolta unicamente al dazio applicabile all’importazione: entra in gioco anche il prezzo al quale il prodotto importato può essere commercializzato sul mercato statunitense.
Nel caso concreto, i prezzi minimi sono fissati a 21 dollari/kg per il polisilicio, 100 dollari/kg per lingotti e wafer, 0,22 dollari/watt per le celle solari e 0,38 dollari/watt per i moduli solari. Il Department of Commerce potrà adeguare periodicamente questi valori in funzione delle condizioni di mercato.
L’importatore dovrà certificare alla U.S. Customs and Border Protection (CBP) che la prima vendita a condizioni di mercato negli Stati Uniti avverrà a un prezzo pari o superiore al MIP applicabile. Qualora il valore dichiarato all’importazione sia inferiore alla soglia stabilita, la differenza sarà riscossa sotto forma di dazio specifico.
Il prezzo minimo diventa quindi uno strumento per incidere direttamente sulle condizioni economiche alle quali un prodotto estero accede al mercato americano.

Dai price floors al MIP: un percorso già iniziato

Il concetto non compare improvvisamente con il polisilicio.
Nel gennaio 2026, nell’ambito di un altro provvedimento adottato ai sensi della Sezione 232 relativo ai minerali critici lavorati e ai loro derivati, l’Amministrazione Trump aveva già indicato le soglie minime di prezzo (price floors) tra gli strumenti da promuovere nei negoziati con i partner commerciali.
L’obiettivo dichiarato era contrastare pratiche e condizioni di mercato considerate distorsive e rafforzare catene di approvvigionamento strategiche. Il Presidente si era inoltre riservato la possibilità di adottare ulteriori misure qualora gli accordi negoziati non fossero stati conclusi o si fossero rivelati inefficaci.
Il provvedimento sul polisilicio segna un ulteriore passo: il principio del prezzo minimo si traduce ora in un meccanismo operativo applicato alle importazioni.
È un’evoluzione da seguire con attenzione. Se strumenti analoghi dovessero essere adottati in altri settori strategici, per un esportatore la domanda non sarebbe più soltanto “quale dazio si applica?”, ma anche “esiste un prezzo minimo da rispettare?”.

Sotto osservazione anche l’accumulo preventivo di scorte

Il provvedimento interviene anche su un comportamento tipico in vista dell’introduzione di nuove restrizioni commerciali: anticipare le importazioni per costituire scorte prima della loro entrata in vigore.
Il Department of Commerce è incaricato di monitorare le importazioni nel periodo precedente al 4 dicembre 2026. Qualora accerti che un’impresa sta accumulando polisilicio o prodotti derivati prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potrà, in coordinamento con la CBP, limitarne le importazioni, comprese quelle delle sue affiliate.
Anche la gestione dei depositi doganali richiede attenzione. Le nuove misure si applicheranno infatti alle merci immesse in consumo o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 4 dicembre.
Il messaggio per gli operatori è significativo: anche tempi di spedizione, gestione delle scorte e modalità di ingresso delle merci negli Stati Uniti possono diventare elementi della politica di controllo delle importazioni.

La politica commerciale come leva per l’onshoring

La strategia americana non riguarda però soltanto ciò che entra negli Stati Uniti. Riguarda anche ciò che vi viene prodotto.
Il provvedimento prevede infatti un programma attraverso il quale le imprese potranno sottoporre al Department of Commerce degli onshoring plans per sviluppare capacità produttive negli Stati Uniti nel settore del polisilicio, dei lingotti, dei wafer e delle celle.
I progetti approvati potranno beneficiare di un trattamento favorevole per determinate importazioni, a condizione che vengano rispettati gli impegni assunti in termini di capacità produttiva americana.
Il confine tra politica commerciale e politica industriale diventa quindi sempre più sottile: gli strumenti applicati alle importazioni vengono utilizzati anche per influenzare le decisioni di investimento e favorire la localizzazione della produzione negli Stati Uniti.
Un approccio che si è osservato anche in altri interventi nell’ambito della Sezione 232 da parte dell’Amministrazione Trump, nei quali l’accesso a trattamenti tariffari più favorevoli viene collegato, in forme diverse, al rafforzamento della capacità produttiva americana.

Un modello da condividere con i partner?

Un altro elemento merita attenzione perché amplia ulteriormente la portata del MIP.
Il provvedimento contempla la possibilità di modificare l’applicazione dei prezzi minimi e dei dazi nei confronti di partner commerciali che abbiano concluso accordi con gli Stati Uniti e adottino misure di regolazione delle importazioni sostanzialmente equivalenti e modellate sul sistema americano dei MIP.
Il prezzo minimo potrebbe quindi assumere una funzione che va oltre la protezione della frontiera statunitense: diventare uno strumento attorno al quale Washington cerca di costruire forme di coordinamento con i propri partner.
Anche in questo caso esiste un precedente. Nel già citato provvedimento del gennaio 2026 gli Stati Uniti avevano indicato l’intenzione di promuovere l’adozione di price floors per i minerali critici attraverso accordi con Paesi alleati e partner commerciali.

Per le imprese, non basta più chiedersi “quanto è il dazio?”

Il polisilicio rappresenta per ora un caso specifico e sarebbe prematuro concludere che prezzi minimi e misure analoghe diventeranno strumenti generalizzati della politica commerciale americana.
Il provvedimento indica però una direzione da monitorare.
Dazi, prezzi minimi, controlli sui flussi commerciali, misure contro l’accumulo preventivo delle scorte e incentivi all’onshoring possono essere combinati per proteggere settori strategici e orientare le catene di approvvigionamento.
Per le imprese che esportano negli Stati Uniti, il monitoraggio della politica commerciale potrebbe quindi richiedere uno sguardo più ampio. Alla classificazione tariffaria, all’origine della merce e all’aliquota applicabile possono aggiungersi altre domande: esiste un prezzo minimo? Quali obblighi incombono sull’importatore? Le merci già spedite o depositate sono interessate? Un aumento preventivo delle importazioni può essere oggetto di intervento? Sono previsti incentivi o condizioni collegati alla produzione negli Stati Uniti?
Il recente provvedimento sul polisilicio è quindi interessante non soltanto per le aziende direttamente coinvolte nella relativa filiera. È anche un esempio concreto di come gli Stati Uniti stiano ampliando gli strumenti utilizzati per governare le importazioni e, più in generale, le scelte di produzione e investimento delle imprese.

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Monica Zurfluh
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La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Polizza di carico elettronica: più certezza giuridica

Il 1° luglio 2026 è entrata in vigore una modifica dell’Ordinanza sulla navigazione marittima che rafforza il quadro giuridico svizzero per l’utilizzo delle electronic Bills of Lading (eB/L). La normativa chiarisce espressamente che le polizze di carico possono essere emesse sotto forma di diritti valori registrati. Un passo che si inserisce in una trasformazione internazionale già in corso, con documenti commerciali elettronici sempre più presenti nelle operazioni di trasporto, commercio e finanziamento.

La Bill of Lading (B/L), o polizza di carico, accompagna da secoli il commercio marittimo. Attesta la presa in carico delle merci da parte del vettore, documenta le condizioni del trasporto e, quando assume natura di titolo rappresentativo, consente di esercitare e trasferire i diritti sulle merci.
La sua digitalizzazione non riguarda quindi soltanto il modo in cui un documento viene creato o trasmesso. Occorre poter riprodurre in ambiente elettronico anche le funzioni giuridiche che tradizionalmente dipendono dal documento cartaceo.

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026

Con il nuovo art. 15a dell’Ordinanza sulla navigazione marittima, in vigore dal 1° luglio 2026, viene espressamente stabilito che le polizze di carico possono essere emesse sotto forma di diritti valori registrati, con rinvio all’art. 1153a del Codice delle obbligazioni (CO).
Il principio non è però nuovo. La possibilità di emettere titoli rappresentativi delle merci come diritti valori registrati è prevista dal diritto svizzero già dal 2021, nell’ambito della legislazione sulla tecnologia di registro distribuito (DLT).
La modifica del 2026 interviene specificamente sulla polizza di carico marittima, rendendo esplicita questa possibilità anche nella relativa disciplina settoriale e rafforzando così la certezza giuridica per l’utilizzo delle eB/L in Svizzera.

Perché digitalizzare una B/L è particolare

Nel commercio internazionale molti documenti – dalla fattura commerciale al packing list – vengono già creati, trasmessi e archiviati elettronicamente.
Per la Bill of Lading la questione è più articolata perché, quando ha natura di titolo rappresentativo, il documento non serve soltanto a registrare o comunicare informazioni: al possesso e al trasferimento della polizza sono collegati diritti sulle merci.
Durante una spedizione, ad esempio, le merci possono essere oggetto di compravendita mentre sono ancora in viaggio. Nel sistema tradizionale, il trasferimento della polizza di carico può consentire il trasferimento dei relativi diritti senza che la merce debba essere fisicamente consegnata da un operatore all’altro.
Nel passaggio al digitale occorre quindi riprodurre questa funzione senza ricorrere all’originale cartaceo.

Come funziona il modello svizzero

La risposta del diritto svizzero passa attraverso i diritti valori registrati.
In termini semplificati, si tratta di diritti che possono essere esercitati e trasferiti attraverso un registro elettronico conforme ai requisiti stabiliti dal Codice delle obbligazioni. Il sistema deve permettere al titolare di disporre del proprio diritto mediante procedure tecniche e deve garantire, tra l’altro, l’integrità delle informazioni registrate e la trasparenza sul funzionamento del registro.
Per una eB/L, il meccanismo elettronico deve quindi permettere di determinare chi è legittimato a disporre del titolo e consentirne il trasferimento secondo le regole del sistema.
È questa la differenza sostanziale rispetto alla semplice digitalizzazione di un documento: una scansione o un PDF possono riprodurre le informazioni contenute in una Bill of Lading, ma non sostituiscono automaticamente il meccanismo giuridico collegato all’originale cartaceo.
La questione assume particolare rilevanza anche nel trade finance, dove la Bill of Lading svolge un ruolo importante nelle operazioni documentarie e nel finanziamento delle merci.

Un mercato internazionale già in movimento

La Svizzera non si muove in isolamento. La digitalizzazione dei documenti commerciali trasferibili è da anni oggetto di iniziative internazionali e di riforme legislative in diverse giurisdizioni.
Un riferimento importante è il Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) adottato dall’UNCITRAL nel 2017. Il modello mira a rendere possibile l’utilizzo giuridico di documenti trasferibili elettronici – tra cui le Bill of Lading – attraverso il principio dell’equivalenza funzionale con i corrispondenti documenti cartacei.
Diversi ordinamenti hanno nel frattempo introdotto normative che riconoscono i documenti trasferibili elettronici. Tra questi figurano importanti piazze del commercio e della finanza internazionale, mentre nel Regno Unito l’Electronic Trade Documents Act 2023 ha creato una base giuridica specifica per attribuire a determinati documenti commerciali elettronici gli stessi effetti dei loro equivalenti cartacei.
Anche l’industria marittima si sta muovendo rapidamente. Vettori, trader, banche e fornitori tecnologici utilizzano già soluzioni eB/L e i principali ocean carrier hanno assunto impegni per accelerarne l’adozione nei prossimi anni.
La modifica svizzera va quindi letta all’interno di una trasformazione internazionale già avviata: non introduce la eB/L nel commercio mondiale, ma adegua e chiarisce il quadro svizzero in un mercato che sta progressivamente ampliando l’utilizzo dei documenti commerciali elettronici.

Dalle piattaforme all’interoperabilità

La disponibilità di una base giuridica non risolve da sola tutte le questioni operative.
Una transazione marittima può coinvolgere esportatore, importatore, trader, vettore, spedizioniere, banca, assicuratore e altri intermediari, distribuiti in più Paesi. La eB/L deve quindi poter circolare lungo una catena nella quale soggetti diversi utilizzano sistemi tecnologici differenti e operano nell’ambito di ordinamenti diversi.
Uno dei temi centrali è perciò l’interoperabilità.
Storicamente molte piattaforme eB/L si sono sviluppate come ecosistemi separati, rendendo necessario che le parti di una transazione utilizzassero la medesima soluzione. Anche questo scenario sta però cambiando.
Nel giugno 2026 cinque provider di eB/L – CargoX, edoxOnline, eTEU, TradeGo e WaveBL – hanno implementato lo standard di interoperabilità della Digital Container Shipping Association (DCSA), rendendo possibile lo scambio di eB/L tra le rispettive piattaforme. È un passaggio significativo verso un mercato nel quale il documento elettronico possa circolare senza che tutti gli operatori debbano appartenere allo stesso ecosistema tecnologico.
La sfida si sta quindi progressivamente spostando dalla semplice disponibilità della tecnologia alla capacità di far dialogare sistemi, operatori e quadri giuridici differenti.

Cosa significa per le imprese svizzere?

Per un’impresa svizzera, il nuovo quadro rafforza la possibilità di integrare le eB/L nei propri processi commerciali, logistici e finanziari. La validità giuridica del documento rappresenta tuttavia solo uno degli aspetti da considerare: occorre verificare la soluzione utilizzata, il diritto applicabile alla transazione e la capacità dei diversi soggetti coinvolti – dal vettore al cliente, fino alla banca – di accettare e gestire la polizza di carico elettronica.
Un esempio concreto nel settore bancario svizzero è quello di Arab Bank Switzerland, che, nell’ambito delle proprie attività di commodity trade finance, ha collaborato con FIATA a un proof of concept per testare il trasferimento di una electronic FIATA Bill of Lading (eFBL) tra clienti della banca attraverso piattaforme eBL differenti. L’esperienza mostra come le eB/L possano trovare applicazione anche nei processi di trade finance; l’adozione non è tuttavia uniforme e, nelle operazioni che coinvolgono banche o altri finanziatori, è opportuno verificare preventivamente l’accettazione del documento elettronico e della soluzione tecnologica utilizzata.
Un’ulteriore attenzione è richiesta nelle transazioni che coinvolgono più giurisdizioni. Il riconoscimento della eB/L da parte del diritto svizzero non implica infatti, di per sé, che il documento produca gli stessi effetti in ogni ordinamento interessato dall’operazione. La valutazione deve quindi tenere conto dell’intera catena commerciale e finanziaria e dei Paesi coinvolti.

Dalla certezza giuridica all’adozione

I vantaggi della digitalizzazione possono essere significativi: maggiore rapidità nella circolazione dei documenti, minore dipendenza dalla movimentazione degli originali cartacei, riduzione dei rischi di perdita o ritardo e maggiori possibilità di automatizzare i processi commerciali, logistici e finanziari.
Il passaggio alla eB/L non equivale tuttavia alla semplice sostituzione della carta con un documento digitale. Richiede infrastrutture adeguate e la capacità di integrare il titolo elettronico nell’intera transazione.
Con la modifica entrata in vigore il 1° luglio 2026, la Svizzera rafforza la base giuridica per compiere questo passaggio. Il prossimo terreno di sviluppo sarà sempre più quello dell’adozione, dell’interoperabilità e dell’integrazione delle eB/L nei processi del commercio internazionale.

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Monica Zurfluh
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Imballaggi e rifiuti di imballaggio nell’UE: nuovi chiarimenti

Ad inizio agosto la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Il documento fornisce indicazioni operative particolarmente rilevanti anche per le imprese svizzere che esportano imballaggi o prodotti imballati nell’Unione europea.

A pochi giorni dall’applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), prevista per il 12 agosto 2026, la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle FAQ dedicate alla nuova disciplina. Entrato in vigore l’11 febbraio 2025, il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE, vuoti o contenenti un prodotto, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal fatto che siano fabbricati nell’Unione o importati da Paesi terzi. Sebbene la maggior parte delle disposizioni diventi applicabile dal 12 agosto 2026, alcuni obblighi, tra cui quelli relativi alla riciclabilità, al contenuto riciclato, ai divieti e agli obiettivi di riutilizzo, entreranno in applicazione in una fase successiva. Il nuovo documento della Commissione, datato 3 agosto 2026, introduce 26 risposte aggiuntive e ne aggiorna altre 7 rispetto alla versione di marzo 2026: fornisce così chiarimenti operativi su numerosi aspetti della disciplina e costituisce un importante riferimento interpretativo per le imprese chiamate ad applicare le nuove disposizioni. Tra i temi affrontati figurano, in particolare, l’individuazione del fabbricante dell’imballaggio, gli obblighi documentali, la tracciabilità, il regime transitorio per gli imballaggi già prodotti e il ruolo degli importatori.

Il ruolo dell’importatore europeo

Per le imprese svizzere, il primo interlocutore ai fini della conformità sarà generalmente l’importatore stabilito nell’UE. Quest’ultimo deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia effettuato la procedura di valutazione della conformità, predisposto la dichiarazione UE di conformità e rispettato gli obblighi di identificazione e informazione previsti dal PPWR.
L’importatore deve inoltre indicare sull’imballaggio – oppure, quando ciò non è possibile, in un documento di accompagnamento – il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale e, se disponibile, un mezzo di comunicazione elettronico. Le FAQ raccomandano pertanto agli importatori UE di regolare contrattualmente con i fornitori di Paesi terzi la trasmissione delle informazioni e dei documenti necessari.
Per l’esportatore svizzero ciò significa che il cliente o l’importatore UE potrà richiedere informazioni più dettagliate sulla composizione, sul progetto, sui materiali e sulle caratteristiche dell’imballaggio.

Chi è considerato fabbricante dell’imballaggio?

Il fabbricante ai sensi del PPWR non coincide necessariamente con l’impresa che produce materialmente l’imballaggio.
Quando l’imballaggio reca un nome o un marchio, è generalmente considerata fabbricante l’impresa sotto il cui nome o marchio viene immesso sul mercato. Nei casi in cui sull’imballaggio figurino il nome di un’impresa e il marchio di un’altra, occorre invece verificare chi esercita il potere decisionale sulle caratteristiche, sul progetto e sulle specifiche dell’imballaggio. La valutazione deve quindi tenere conto dei rapporti contrattuali tra le parti.
Per gli imballaggi da trasporto realizzati su misura e privi di nome o marchio, è considerato fabbricante il committente che ordina l’imballaggio e ne determina le specifiche progettuali. Il fornitore deve tuttavia trasmettergli la documentazione tecnica necessaria.
Le FAQ precisano inoltre che, in una stessa spedizione, scatole, pellicole, nastri, pallet e altri elementi possono provenire da fabbricanti differenti. Ciascun fabbricante deve quindi essere in grado di dimostrare la conformità dell’imballaggio che immette sul mercato.

Imballaggi già prodotti o presenti in magazzino

La Commissione offre una precisazione significativa sugli stock esistenti.
Gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a rimanervi, anche se non conformi alle nuove disposizioni del PPWR.
Gli imballaggi già prodotti o presenti in magazzino prima di tale data, ma non ancora immessi sul mercato, non devono essere distrutti, rifabbricati o rietichettati. Le informazioni relative all’identificazione dell’imballaggio e al fabbricante possono, in questi casi, essere fornite mediante un documento di accompagnamento.
Se per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 mancano le informazioni necessarie, il fabbricante deve compiere ogni ragionevole sforzo per ottenerle dal precedente fornitore, dall’eventuale società subentrata oppure mediante proprie valutazioni.

Si ricorda tuttavia che il PPWR prevede specifiche restrizioni per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Dal 12 agosto 2026, tali imballaggi non possono essere immessi sul mercato se i PFAS sono presenti in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5. Per questi imballaggi non è previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte: anche quelli prodotti prima del 12 agosto 2026 devono pertanto rispettare i limiti previsti se immessi sul mercato dell’UE a partire da tale data.

Identificazione e tracciabilità

Il PPWR richiede che l’imballaggio sia identificabile mediante il tipo, il numero di lotto, il numero di serie o un altro elemento equivalente.
La Commissione chiarisce che il fabbricante può scegliere liberamente quale identificativo utilizzare. Non è quindi necessario assegnare un codice distinto a ogni singola unità, purché l’identificazione permetta di collegare l’imballaggio alla relativa documentazione e dichiarazione di conformità.
Quando le dimensioni, la forma o la natura dell’imballaggio non consentono di riportare direttamente le informazioni richieste, queste possono essere inserite in un documento di accompagnamento. La possibilità deve essere valutata caso per caso.

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

Il fabbricante rimane responsabile della predisposizione della documentazione tecnica, anche quando le informazioni necessarie vengono fornite dai produttori dei materiali o dai fornitori degli imballaggi.
La responsabilità giuridica per la conformità non può essere trasferita contrattualmente. Un rappresentante autorizzato può conservare la documentazione e metterla a disposizione delle autorità, ma l’obbligo di predisporla resta in capo al fabbricante.
Fabbricanti e importatori devono conservare la documentazione tecnica per:

  • cinque anni, nel caso di imballaggi monouso;
  • dieci anni, nel caso di imballaggi riutilizzabili.

La documentazione deve comprendere anche le informazioni sul progetto, i disegni di fabbricazione e i materiali utilizzati, assicurando al contempo la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
La dichiarazione UE di conformità deve essere redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’imballaggio è immesso o messo a disposizione sul mercato.
Anche gli imballaggi da trasporto sono soggetti alla valutazione e alla dichiarazione di conformità. Pallet, pellicole, reggette e altri tipi di imballaggio distinti devono essere valutati separatamente.

Merci in transito nell’UE

Gli imballaggi e i prodotti imballati che transitano nell’Unione verso una destinazione extra-UE non devono rispettare il PPWR, a condizione che non siano immessi in libera pratica e non siano immessi sul mercato dell’Unione.
Se invece i prodotti vengono importati nell’UE e successivamente riesportati, occorre verificare se, nel frattempo, siano stati messi a disposizione o immessi sul mercato europeo.

Controlli e prime misure correttive

La Commissione indica che l’applicazione delle nuove regole non dovrebbe interrompere i flussi commerciali o le catene di approvvigionamento.
In caso di non conformità, le autorità dovrebbero inizialmente informare l’operatore e concedergli un termine ragionevole per adottare le misure correttive necessarie. Divieti, richiami o ritiri dovrebbero intervenire soltanto qualora la non conformità non venga eliminata e continui a persistere.

Cosa dovrebbero fare le imprese svizzere

In vista delle prime forniture soggette al PPWR, le aziende svizzere dovrebbero:

  1. individuare, per ciascun imballaggio, il fabbricante ai sensi del Regolamento;
  2. chiarire contrattualmente i rispettivi obblighi con fornitori, clienti e importatori UE;
  3. raccogliere le informazioni tecniche sui materiali, sulla composizione e sulla progettazione;
  4. collegare ogni tipo o lotto di imballaggio alla relativa documentazione di conformità;
  5. verificare le lingue richieste nei Paesi UE di destinazione;
  6. distinguere gli imballaggi già immessi sul mercato, quelli presenti in stock e quelli prodotti dopo il 12 agosto 2026.

Le FAQ non sostituiscono il testo del Regolamento, ma costituiscono un importante supporto interpretativo per organizzare correttamente responsabilità, documentazione e flussi informativi lungo la catena di fornitura.

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Monica Zurfluh
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Dazi USA sui prodotti farmaceutici: cosa cambia dal 31 luglio

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi dazi della Sezione 232 su farmaci brevettati e ingredienti. Dal 31 luglio 2026 scattano i nuovi obblighi dichiarativi per tutti gli importatori delle merci interessate, mentre l’applicazione dei dazi segue due tempistiche: dal 31 luglio per i prodotti delle aziende indicate nell’Allegato III e dal 29 settembre per quelli delle altre aziende. Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime è applicabile, il riferimento è un’aliquota complessiva del 15%, fatti salvi esenzioni e trattamenti più favorevoli.

Lo scorso 3 aprile, nell’articolo Dazi USA sui prodotti farmaceutici, abbiamo illustrato le misure introdotte dagli Stati Uniti con il Proclama 11020 del 2 aprile 2026, adottato nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act.

Il nuovo regime riguarda i farmaci brevettati e gli ingredienti farmaceutici e prevede trattamenti differenziati in funzione del prodotto, dell’origine e dell’azienda produttrice.

Le istruzioni operative CSMS #69395344 pubblicate dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) il 30 luglio 2026 chiariscono ora come applicare concretamente le nuove misure alle importazioni negli Stati Uniti, precisando in particolare gli obblighi dichiarativi, i codici del Capitolo 99 da utilizzare e la gestione delle due date chiave del 31 luglio e del 29 settembre 2026.

31 luglio: dazi per le aziende dell’Allegato III, nuovi obblighi per tutti

Dal 31 luglio 2026, il regime della Sezione 232 diventa applicabile ai prodotti delle aziende elencate nell’Allegato III del Proclama.

La stessa data è però rilevante anche per tutte le altre aziende: dal 31 luglio, infatti, gli importatori delle merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli HTSUS 29 e 30 devono indicare il pertinente codice del Capitolo 99, indipendentemente dall’azienda produttrice.

Per i prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III, dal 31 luglio al 28 settembre 2026 deve essere utilizzato il codice HTSUS 9903.04.61, che prevede un dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

In altre parole, dal 31 luglio cambiano le modalità dichiarative per tutti, mentre l’applicazione del nuovo dazio resta differenziata in funzione dell’azienda produttrice.

29 settembre: il regime si estende alle altre aziende

Dal 29 settembre 2026, il regime tariffario diventa applicabile anche ai prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III.

Prodotti di origine svizzera: aliquota complessiva del 15%

Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime della Sezione 232 è applicabile, il riferimento è il codice 9903.04.62.

Le istruzioni della CBP confermano un aspetto importante: il 15% rappresenta l’aliquota complessiva, risultante dalla combinazione del dazio ordinario della “Column 1” e del dazio della Sezione 232. Non si tratta quindi necessariamente di un dazio aggiuntivo del 15%.

Se, ad esempio, il dazio ordinario fosse del 5%, la componente della Sezione 232 porterebbe l’aliquota complessiva al 15%, anziché determinare un onere totale del 20%.

Esenzioni e trattamenti specifici

Il 15% non si applica indistintamente a tutti i prodotti di origine svizzera. Il Proclama e le istruzioni operative della CBP prevedono infatti diversi trattamenti specifici e fattispecie con dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

Tra i codici del Capitolo 99 potenzialmente rilevanti figurano:

  • 9903.04.65 – prodotti delle aziende indicate nell’Allegato II che soddisfano le condizioni degli accordi previsti con il U.S. Department of Commerce: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.66 – specifiche categorie e utilizzi previsti dalla misura: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.67 – farmaci generici e relativi ingredienti: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.69 – merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli 29 e 30 che non costituiscono “pharmaceutical articles” ai fini della misura: 0% di dazio aggiuntivo.

Qualora un prodotto possa beneficiare di più aliquote previste dal regime, le istruzioni della CBP precisano che si applica l’aliquota più bassa.

Cosa dovrebbero verificare le aziende?

Con l’entrata in applicazione delle nuove regole, per gli esportatori svizzeri diventa importante verificare con l’importatore statunitense e il customs broker:

  • la classificazione HTSUS del prodotto e la sua inclusione nel campo di applicazione della misura;
  • la natura del prodotto e l’eventuale applicabilità di un’esenzione;
  • l’eventuale presenza dell’azienda produttrice nell’Allegato III, che determina la data di applicazione del regime;
  • l’origine della merce;
  • l’eventuale presenza dell’azienda nell’Allegato II e l’applicabilità del relativo trattamento;
  • il corretto codice del Capitolo 99 da indicare nella dichiarazione d’importazione.

Per le aziende non elencate nell’Allegato III, il periodo fino al 28 settembre 2026 rappresenta quindi una fase transitoria utile per verificare classificazione, origine, eventuali esenzioni e corretto codice del Capitolo 99 in vista dell’estensione del regime.


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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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