Controlli delle esportazioni: estese le agevolazioni a tutti gli Stati UE/AELS

Dal 1° luglio 2026, la Svizzera estenderà a tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) le agevolazioni previste dalla normativa svizzera in materia di controllo delle esportazioni per il materiale bellico e determinati beni a duplice impiego (dual use).

La decisione è stata adottata dal Consiglio federale il 27 maggio 2026 mediante l’aggiornamento dell’allegato 2 dell’Ordinanza sul materiale bellico (OMB), dell’allegato 7 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e dell’allegato 34 dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

Estensione delle agevolazioni a tutti i Paesi SEE

Con la modifica entreranno a far parte dei Paesi beneficiari anche Islanda, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia. In questo modo, tutti gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) beneficeranno di un quadro regolamentare maggiormente armonizzato con il sistema svizzero di controllo delle esportazioni.
Secondo il Consiglio federale, i nuovi Stati inclusi applicano già oggi standard di controllo delle esportazioni comparabili a quelli svizzeri e adottano gli elenchi internazionali armonizzati previsti dai principali regimi multilaterali di controllo.

Cosa prevedono concretamente le agevolazioni

Le semplificazioni riguardano in particolare alcune operazioni relative al materiale bellico e ai beni dual use:

  • l’assenza di autorizzazioni specifiche per determinate attività di mediazione o commercio;
  • la semplificazione delle autorizzazioni relative al trasferimento di know-how e beni immateriali;
  • la possibilità di ottenere autorizzazioni generali di transito;
  • l’esenzione dagli obblighi relativi alle dichiarazioni di non riesportazione per componenti e assemblaggi il cui valore di fabbricazione sia inferiore al 50% rispetto a quello del prodotto finito;
  • la rinuncia, in determinati casi, a verifiche sul posto del materiale esportato dalla Svizzera.

Per quanto concerne i beni a duplice impiego, l’aggiornamento dell’allegato 7 OBDI amplia il novero dei Paesi per i quali possono essere utilizzate autorizzazioni generali ordinarie di esportazione per determinati beni nucleari, dual use, beni militari speciali e beni soggetti a controlli nazionali.
Nell’ambito delle misure concernenti la situazione in Ucraina, l’allegato 34 dell’ordinanza prevede inoltre alcune deroghe a embarghi e obblighi di autorizzazione per componenti destinati a essere incorporati in prodotti finali, purché il loro costo di fabbricazione sia inferiore al 50% di quello del prodotto finito.

Implicazioni per le imprese svizzere

La misura interessa in particolare le aziende attive nei settori della difesa, dell’aerospazio, della meccanica avanzata, dell’elettronica, della manifattura tecnologica e delle tecnologie dual use.
Per molte imprese svizzere attive nelle catene del valore europee — in particolare nell’industria di subfornitura, ossia nella fornitura di componenti, sottosistemi o tecnologie destinati a essere integrati in prodotti finali realizzati all’estero — l’estensione delle agevolazioni potrebbe tradursi in una semplificazione delle operazioni transfrontaliere, in una maggiore fluidità nella gestione delle supply chain e in una riduzione di determinati oneri amministrativi legati ai controlli all’esportazione.

Collegamento con la revisione della legge sul materiale bellico

L’aggiornamento degli allegati si inserisce inoltre nel contesto della revisione della legge sul materiale bellico (LMB), approvata dal Parlamento il 19 dicembre 2025 e sottoposta a referendum popolare previsto per l’autunno 2026.
La revisione prevede, tra l’altro, che gli Stati partner inclusi nell’allegato 2 OMB possano, a determinate condizioni, continuare a ricevere materiale bellico svizzero anche se coinvolti in un conflitto armato, purché tale materiale non venga impiegato nel conflitto stesso e nel rispetto del diritto di neutralità, dei diritti umani e degli altri obblighi internazionali della Svizzera.
Restano esclusi gli Stati responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani. Il Consiglio federale manterrà inoltre la possibilità di opporsi a determinate esportazioni qualora ritenga che possano compromettere gli interessi fondamentali della Svizzera, inclusa la neutralità.
Secondo il Consiglio federale, l’estensione delle agevolazioni a tutti gli Stati UE e AELS contribuisce a chiarire il quadro normativo e operativo in vista del voto popolare previsto nei prossimi mesi.

Fonte

Comunicato stampa del Consiglio federale del 27.05.2026 | “Il Consiglio federale estende le agevolazioni per il materiale bellico e i beni dual use a tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

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Assortimenti e classificazione doganale: chiarimenti UE

Con una recente sentenza (causa T-69/25), il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito le condizioni alle quali un sistema composto da più elementi può essere qualificato come “assortimento”, con classificazione doganale determinata non dal componente prevalente, bensì dal prodotto risultante dalla loro combinazione. La pronuncia ha implicazioni pratiche rilevanti per kit chimici, sistemi tecnici e preparazioni complesse.

Il caso

Il procedimento trae origine da una controversia tra un operatore economico e l’autorità doganale tedesca in merito alla classificazione di un sistema a capsule utilizzato in ambito odontoiatrico. Il prodotto consiste in una capsula contenente due componenti distinti — polvere di lega d’argento e mercurio liquido — alloggiati in compartimenti separati, ma destinati a essere miscelati, mediante attivazione, per ottenere un amalgama dentario d’argento pronto all’uso.
In sede di classificazione, l’autorità doganale aveva inquadrato il prodotto alla sottovoce 2843 90 10 della Nomenclatura combinata, applicando un dazio del 5,3%, ritenendo determinante il fatto che il sistema fosse destinato a formare un amalgama contenente mercurio. L’operatore economico sosteneva invece l’applicazione della voce 3006 40 00, relativa ai prodotti per odontoiatria ed esente da dazio, evidenziando che, al momento dell’importazione, i componenti non erano ancora miscelati.
La controversia ruotava attorno a una questione preliminare: se il sistema potesse essere qualificato come “assortimento” ai sensi della nota 3 della sezione VI della Nomenclatura combinata e, in caso affermativo, quale ne fosse la corretta classificazione.

Il ragionamento del Tribunale

Una nozione autonoma di “assortimento”
Il primo punto chiarito dalla sentenza riguarda la distinzione tra due istituti che la prassi tende spesso a sovrapporre. La regola generale interpretativa 3(b) disciplina gli assortimenti commerciali condizionati per la vendita al minuto e li classifica secondo il componente che conferisce al prodotto il suo “carattere essenziale”.
La nota 3 della sezione VI costituisce invece una disposizione speciale e autonoma: la classificazione non si fonda sui singoli componenti né su quello prevalente, ma sul prodotto risultante dalla loro combinazione. Le due nozioni non sono quindi intercambiabili: la nota 3 prevale sulle regole generali interpretative.

La rilevanza del prodotto finale
Il principio centrale della sentenza è che, nell’ambito della nota 3 della Sezione VI, la classificazione doganale può essere determinata sulla base del prodotto risultante dalla combinazione dei componenti, anche se tale prodotto non esiste ancora fisicamente al momento dello sdoganamento.
Nel caso in esame, l’amalgama dentario non è presente nella capsula al momento dell’importazione: si formerà solo quando l’operatore odontoiatrico attiverà il sistema e miscelerà i due componenti. Ciononostante, il Tribunale ritiene che proprio tale prodotto finale costituisca il riferimento corretto ai fini della classificazione tariffaria.
Il Tribunale non procede direttamente alla classificazione concreta del prodotto, ma chiarisce i criteri interpretativi rilevanti ai fini della corretta classificazione tariffaria.

Separabilità fisica: un criterio non determinante
Il Tribunale ha precisato che l’impossibilità di separare i componenti senza distruzione del sistema non esclude l’applicazione della nota 3: il fatto che le camere non possano essere separate senza rompere la capsula non è rilevante ai fini della qualificazione come assortimento.
Ciò che conta è che i costituenti siano identificabili e destinati a essere utilizzati congiuntamente per ottenere il prodotto finale.

Indicazioni operative desumibili dalla sentenza
Dalla decisione emergono alcune indicazioni utili, desumibili dal ragionamento del Tribunale, per individuare i casi in cui la nota 3 tende a trovare applicazione. In particolare, ciò avviene quando i componenti sono:

  • presentati insieme al momento dell’importazione
  • chiaramente destinati a un uso congiunto
  • funzionalmente complementari, ossia progettati per generare un prodotto determinato.

Nel caso delle capsule odontoiatriche, tutte le condizioni erano soddisfatte: i componenti erano dosati e confezionati per essere miscelati in un’unica operazione e formare una porzione di amalgama pronta all’uso.

Conclusione

La sentenza T‑69/25 consolida un principio chiaro: quando si è in presenza di sistemi destinati a combinare più componenti per ottenere un prodotto determinato, la classificazione doganale può richiedere di tenere conto del risultato finale, anche se tale prodotto non esiste ancora al momento dell’importazione.
Per le imprese che trattano prodotti complessi, ciò implica la necessità di riesaminare le classificazioni adottate e di valutare con attenzione la funzione complessiva del sistema, oltre alla sua composizione materiale al momento dell’importazione.

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Nuova guida ai requisiti di marcatura UKCA e CE per il mercato britannico

Molti requisiti britannici in materia di sicurezza e conformità dei prodotti derivano dalla normativa UE adottata quando il Regno Unito era ancora membro dell’Unione europea. Poiché queste norme sono ancora considerate adeguate al mercato britannico, il Product Safety and Metrology (Amendment) Regulations 2024 consente alle imprese di utilizzare la marcatura CE, anche in alternativa alla UKCA, per dimostrare la conformità dei prodotti destinati alla Gran Bretagna. Una nuova guida ufficiale chiarisce quali prodotti possono utilizzare la marcatura CE e quali requisiti di etichettatura si applicano.

Attualmente, la marcatura CE – inclusa la cosiddetta “epsilon rovesciata” – è riconosciuta per oltre 20 categorie di prodotti, tra cui giocattoli, apparecchiature radio, macchinari e numerosi beni industriali e di consumo. Rimane comunque possible utilizzare la marcatura UKCA.

Questo sistema offre maggiore flessibilità alle imprese, che possono scegliere quale marcatura utilizzare per dimostrare la conformità dei prodotti destinati al mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles). L’elenco completo delle categorie interessate e della normativa applicabile è disponibile qui.

Restano però soggetti a regimi specifici alcuni prodotti, tra cui impianti a fune, prodotti da costruzione, equipaggiamenti marittimi, dispositivi medici, prodotti ferroviari, attrezzature a pressione trasportabili e sistemi aeromobili senza equipaggio (uncrewed aircraft systems).

Link utili

Placing UKCA or CE marked products on the market in Great Britain – GOV.UK
Product safety and metrology regulatory changes: UKCA and CE regimes – GOV.UK

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Sicurezza informatica in ambito lavorativo

Lo scorso 29 aprile, davanti a una novantina di partecipanti si è tenuta la prima edizione del ciclo di incontri dedicati al tema della cyber security, in collaborazione con la Polizia Cantonale.

Da sin.: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Stefano Marelli, commissario Polizia Cantonale; Giovanna Staub, Presidente CdA Polus SA; Roland Lucini, Ispettore principale Servizio comunicazione, media e prevenzione Polizia Cantonale e Claudio Guidotti, Direttore presso Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB.

Nell’evento “Sicurezza informatica in ambito lavorativo” del 29 aprile 2026, organizzato dalla Cc-Ti con la Polizia Cantonale quale partner, e il sostegno di Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio ERS-MB e Polus SA sono stati trattati i principali rischi in ambito della sicurezza informatica, come riconoscere gli attacchi e ridurre gli errori umani, apprendendo come rispondere in modo adeguato (phishing, hacking, cyber truffe, social engineering, esempi e casi concreti, ecc.).

ALTRI EVENTI CICLO DI INCONTRI DEDICATI AL TEMA DELLA CYBER SECURITY

Seguiranno eventi per le aziende su questo specifico tema anche in altre luoghi del Canton Ticino (luganese, locarnese) nel corso del 2026.
Gli appuntamenti saranno agendati sul nostro sito web www.cc-ti.ch/eventi.



In quest’ottica proponiamo il testo della scheda informativa sull’obligo di segnalare ciberattacchi contro le infrastrutture critiche, redatto dall’Ufficio federale della cibersicurezza UFCS, che spiega come – dal 1° aprile 2025 – , i gestori di infrastrutture critiche sono tenuti a segnalare ciberattacchi all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) entro 24 ore dalla loro scoperta.

Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° aprile 2025 la modifica necessaria della legge federale del 29 settembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, LSIn).

Chi deve segnalare?
La Legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) stabilisce quali gestori di infrastrutture critiche sono soggetti all’obbligo di notifica. Tra queste figurano ad esempio le istituzioni nel settore dell’approvvigionamento energetico e idrico, le imprese di trasporto e le amministrazioni cantonali e comunali. Informazioni più dettagliate sulla definizione di infrastrutture critiche sono disponibili nella legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn). Le disposizioni esecutive e le eccezioni sono disciplinate nell’Ordinanza sulla cibersicurezza (OCS).

Quali ciberattacchi devono essere segnalati?
Un ciberattacco dev’essere segnalato, tra l’altro, se rischia di compromettere il funzionamento dell’infrastruttura critica interessata, ha comportato una manipolazione o una fuga d’informazioni oppure è correlato ai reati di estorsione, minaccia o coazione.

Come deve essere segnalato?
L’UFCS mette a disposizione un modulo di segnalazione sulla sua piattaforma esistente per lo scambio di informazioni (Cyber Security Hub) con i gestori di infrastrutture critiche. Se in occasione della prima segnalazione da effettuare entro 24 ore non è ancora possibile fornire tutte le informazioni necessarie, vige un termine di 14 giorni per completare la segnalazione.

Le organizzazioni che non dispongono di un accesso alla piattaforma possono inviare le segnalazioni anche tramite il modulo e-mail disponibile sul sito web dell’UFCS.

Sanzioni in caso di mancata segnalazione
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di notifica, la legge prevede multe fino a un massimo di CHF 100’000.
Queste sanzioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2025.

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni e video esplicativi sull’obbligo di segnalare sono disponibili sul sito web dell’UFCS: Informazioni sull’obbligo di segnalare.


Scopri l’articolo con le riflessioni della Polizia Cantonale sul tema

Highlights dell’evento

La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro

2026

2025

Mercosur: UE in vantaggio, AELS in attesa (ma…)

Dal 1° maggio 2026, con l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), le imprese europee beneficiano già di un vantaggio competitivo tangibile nei mercati sudamericani, in particolare sotto il profilo tariffario. Per la Svizzera, invece, il quadro resta in sospeso: l’accordo negoziato dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) con il Mercosur non è ancora entrato in vigore ed è ora al vaglio del Parlamento. Il dibattito politico è aperto, i tempi restano incerti.
Il risultato è una situazione di asimmetria temporale: mentre le imprese dell’UE operano in un contesto normativo già applicabile, quelle svizzere si trovano in una fase intermedia, in cui le regole sono note ma non ancora utilizzabili. Una differenza destinata, nelle intenzioni, a essere temporanea, ma comunque sufficiente a incidere sulle dinamiche competitive nella regione. Eppure, è proprio in questa fase intermedia che si gioca una parte importante della partita. Le imprese elvetiche che sapranno leggere per tempo le implicazioni dell’accordo potranno trasformare l’attesa in un vantaggio strategico.

Dazi: stessa ambizione, ma tempi diversi

Sotto il profilo tariffario, gli accordi UE–Mercosur e AELS–Mercosur sono ampiamente allineati in termini di ambizione. I Paesi del Mercosur elimineranno progressivamente i dazi su circa il 91% delle esportazioni dell’UE, mentre Bruxelles liberalizzerà circa il 92% delle importazioni provenienti dal blocco sudamericano. L’accordo AELS si inserisce nella stessa logica, con una liberalizzazione che potrà raggiungere fino al 96% delle esportazioni svizzere a regime.
Anche la struttura è comparabile: eliminazioni immediate per alcune categorie di prodotti e riduzioni progressive per i settori più sensibili, con orizzonti che possono estendersi fino a 10–15 anni.
La differenza non è quindi tecnica, ma temporale. E oggi il fattore tempo fa la differenza.

Il vantaggio europeo è già realtà

Grazie all’entrata in vigore anticipata, gli esportatori europei beneficiano già delle prime riduzioni tariffarie. L’effetto è immediato: prodotti più competitivi in mercati chiave come Brasile e Argentina, storicamente caratterizzati da livelli tariffari elevati.
Le imprese elvetiche, al contrario, continuano ad esportare in regime di dazi pieni. Il divario regolatorio si traduce direttamente in uno svantaggio di prezzo e in una perdita di competitività nel breve periodo.
L’impatto è particolarmente rilevante nei comparti che rappresentano il nucleo dell’export svizzero – meccanica, chimica, farmaceutica e componentistica industriale – dove i dazi possono influenzare in modo decisivo le scelte di acquisto degli importatori locali. Anche riduzioni tariffarie graduali, come quelle previste dall’accordo UE, sono in grado di orientare nel breve periodo le scelte di approvvigionamento.
Il vantaggio europeo è però destinato a ridursi. Con l’entrata in vigore dell’accordo AELS–Mercosur, anche le imprese svizzere potranno accedere a riduzioni tariffarie significative già nelle prime fasi di applicazione, colmando progressivamente il gap competitivo.

Il cumulo con l’UE: una leva strategica (ma da gestire bene)

Come ogni accordo di libero scambio, l’accesso alle preferenze tariffarie non è automatico, ma subordinato al rispetto delle regole d’origine preferenziale. Il prodotto deve essere considerato “originario” secondo criteri precisi, che variano in funzione della sua classificazione doganale.
In linea di principio, solo i materiali provenienti dagli Stati parti dell’accordo possono essere considerati originari; tuttavia, l’accordo AELS–Mercosur introduce la nozione di “cumulo estesocon l’UE (“extended cumulation”). In termini operativi, le imprese svizzere possono integrare materiali UE nei propri processi produttivi e, a determinate condizioni, considerarli ai fini dell’origine preferenziale, beneficiando così delle preferenze tariffarie nei mercati Mercosur.
L’applicazione non è automatica. In base all’Appendice 5 dell’Allegato I, i materiali dell’UE possono essere considerati come originari ai fini dell’esportazione dai Paesi AELS verso il Mercosur qualora:

  • siano espressamente elencati nell’Allegato I alla stessa Appendice 5 tramite codice HS,
  • rispettino regole di origine specifiche identiche o formalmente equivalenti a quelle previste nell’accordo AELS-Mercosur e nel pertinente accordo preferenziale tra lo Stato AELS interessato e l’UE, e
  • la lavorazione effettuata in uno Stato AELS vada oltre le operazioni considerate insufficienti.

Dal punto di vista operativo, il cumulo esteso introduce pertanto un livello significativo di complessità. Molte imprese svizzere fanno già ampio ricorso a materiali provenienti dall’UE, ma questo elemento, di per sé, non è sufficiente per beneficiare delle preferenze tariffarie. Le imprese devono infatti essere in grado di conoscere e interpretare non solo le regole dell’accordo AELS–Mercosur, ma anche quelle previste dall’accordo preferenziale con l’UE, verificando che i materiali utilizzati rientrino effettivamente in quelli ammessi e che l’insieme delle lavorazioni soddisfi le condizioni previste. Non meno importante, devono assicurarsi di poter disporre di una documentazione probatoria solida e coerente dell’origine UE lungo l’intera catena di fornitura.
Per le aziende con catene del valore già integrate a livello europeo, il cumulo rappresenta quindi una leva strategica. Se correttamente gestito, consente maggiore flessibilità produttiva e rafforza il posizionamento della Svizzera all’interno delle filiere continentali, trasformando un requisito di compliance in un fattore di competitività. Accanto alle opportunità, emergono tuttavia anche sfide organizzative rilevanti. Senza processi interni robusti e sistemi di controllo adeguati, il rischio è di non riuscire a sfruttare appieno i benefici previsti dall’accordo.
Va infine considerato che il meccanismo opera anche in senso inverso: i materiali UE incorporati in prodotti Mercosur destinati agli Stati AELS possono beneficiare del cumulo secondo principi analoghi, sulla base delle regole applicabili nel rapporto UE–Mercosur.

Non solo attesa: una fase di preparazione

L’accordo UE–Mercosur ha già ridisegnato il quadro competitivo nei mercati sudamericani. L’AELS potrà recuperare terreno, ma solo una volta completata la ratifica. Nel frattempo, la fase attuale non è neutrale. È una fase di preparazione. Le imprese svizzere che desiderano accedere ai mercati del Mercosur sono chiamate ad agire ora: verificare preventivamente le regole di origine applicabili ai propri prodotti e ai materiali utilizzati, riorganizzare ove necessario le catene di fornitura, rafforzare i processi di compliance e predisporre adeguati sistemi di tracciabilità e documentazione dell’origine. La capacità di anticipare il cambiamento determinerà chi saprà trasformare l’accordo in un vantaggio competitivo reale.

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Mai come oggi è fondamentale conoscere gli accordi di libero scambio, comprendere le regole per la determinazione dell’origine preferenziale e saperle applicare correttamente.
Partecipate al corso Accordi di libero scambio e origine preferenziale” che si terrà il 15 settembre 2026 dalle 08:30 alle 17:00, presso le sale corsi Cc-Ti a Lugano, organizzato in collaborazione con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Per informazioni e iscrizione: Accordi di libero scambio e origine preferenziale

Carnet ATA elettronici (E-ATA)

A partire dal 1° giugno 2026 entrerà in vigore il Carnet ATA elettronico (E-ATA)

Una nuova modalità digitale per la gestione delle operazioni doganali temporanee.

Questo sistema sarà accettato in Svizzera, in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, in Norvegia e in Gran Bretagna.

Il Carnet digitale avrà pieno valore giuridico e sarà quindi legalmente vincolante. Tuttavia, per maggiore sicurezza e per facilitare eventuali controlli, si consiglia di presentarsi in dogana con entrambe le versioni: sia il Carnet elettronico che quello cartaceo.

I Carnet ATA cartacei in circolazione rilasciati prima del 1° giugno 2026 restano in vigore.

Il 22 maggio 2026 si svolgerà un corso di formazione dedicato alla nuova procedura elettronica e alla sua implementazione pratica.

Il Carnet ATA elettronico – Online
Venerdì 22 maggio 2026
09:00–10:30
Informazioni ed iscrizioni

Contatti:
Ufficio Legalizzazioni
Cc-Ti
certificazioni@cc-ti.ch

Salari minimi cantonali

Lunedì 20 aprile 2026 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della legge sul salario minimo cantonale, in vigore dal dicembre 2021.

Attualmente in Ticino i salari minimi variano tra CHF 20.00 e 20.50 lordi all’ora. La revisione è il risultato di un compromesso politico che mira esplicitamente a evitare il voto popolare su un’iniziativa che avrebbe introdotto salari minimi sensibilmente più elevati.

L’iniziativa popolare “per un salario minimo sociale”, promossa dal Partito socialista e dai sindacati, prevedeva infatti un livello minimo ancorato alle prestazioni complementari AVS/AI, includendo anche i premi di cassa malati.
Secondo le stime cantonali, ciò avrebbe portato il salario minimo a circa CHF 25 lordi all’ora, il più alto in Svizzera.

Grazie alla modifica legislativa approvata, e una volta scaduti i termini di ricorso e referendum, l’iniziativa verrà ritirata e il voto popolare non avrà luogo.
Il controprogetto si articola nei seguenti punti principali:

  • Aumento graduale dei salari minimi: gli importi vengono adeguati progressivamente secondo le seguenti forchette:
    • dal 1° gennaio 2027: CHF 20.50 – 21.00 lordi/ora
    • dal 1° gennaio 2028: CHF 21.00 – 21.50 lordi/ora
    • dal 1° gennaio 2029: CHF 21.75 – 22.25 lordi/ora
    • Dal 2030 è prevista l’indicizzazione considerando il rincaro dal 1° gennaio 2027.
  • Considerazione dei benefit: nel calcolo del salario minimo possono essere inclusi alcuni vantaggi accessori riconosciuti ai dipendenti (secondo le regole AVS). Sono invece esclusi gli importi che compensano disagi particolari (come lavoro notturno o domenicale) o che sono dei diritti dei lavoratori (indennità per vacanze e per giorni festivi).
  • Contratti collettivi di lavoro (CCL): anche i CCL dovranno rispettare il salario minimo legale. È però previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2029 per i CCL conclusi prima del 1°gennaio 2026 al fine di permettere l’adeguamento ai nuovi livelli salariali.
  • Possibilità di deroghe: in presenza di comprovate difficoltà economiche, sarà possibile concedere deroghe al salario minimo anche oltre il 31 dicembre 2029. Queste deroghe saranno decise dalla Commissione tripartita cantonale. Le deroghe sono possibili solo per i CCL conclusi prima del 1° gennaio 2026.
  • Contratti normali di lavoro (CNL): i salari minimi previsti nei CNL in vigore al 1° gennaio 2026 continueranno ad applicarsi fino alla loro scadenza, anche se inferiori al nuovo minimo legale.

Case dei “boomer”, studi e tentazioni dirigiste

È stato pubblicato uno studio promosso dalla Confederazione sul potenziale inutilizzato delle case unifamiliari in Svizzera.

Secondo le stime, circa 300’000 abitazioni sarebbero “sottoutilizzate”, spesso occupate da persone anziane che vivono sole o in coppia. Di per sé l’analisi è più che legittima, visto che la disponibilità e i prezzi dell’alloggio costituiscono una preoccupazione crescente nella popolazione. Per cui, capire come evolve il mercato immobiliare, come cambiano i bisogni abitativi e quali margini esistono per una maggiore densificazione è certamente corretto, anche perché non si può ignorare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione o la crescente pressione sugli alloggi.
Che lo Stato valuti questi aspetti è più che legittimo. Ma è problematico quando dagli studi si passa, come sempre più spesso accade, alla tentazione dell’intervento.
Una linea, del resto, è già stata tracciata, con ipotesi di incentivare (o piuttosto spingere) gli anziani a lasciare le loro case, favorire riconversioni, aumentare la densità. Oggi si parla di “incentivi volontari”, perché, come sottolineano le autorità federali, misure coercitive non sarebbero politicamente sostenibili.
Ma sarà davvero così?

La storia recente invita alla prudenza. Basta ricordare la revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio, sostenuta dai cantoni con toni al limite del trionfalistico ma da noi fortemente osteggiata per il timore di eccessive limitazioni al diritto della proprietà. Riserve che si sono ampiamente confermate in sede di applicazione. Approvata dal popolo, la nuova LPT ha infatti dimostrato che, in nome del contenimento della dispersione edilizia e di protezione del paesaggio, di fatto sono state introdotte pesantissime limitazioni della proprietà privata e quindi del relativo dettame costituzionale che ne garantisce la tutela. Un cambio di paradigma notevole: dalla pianificazione alla gestione amministrativa della proprietà privata. Il rischio è evidente. Una volta accettato il principio secondo cui lo Stato può decidere come e quanto “utilizzare” uno spazio abitativo, il passo verso misure più intrusive è purtroppo spesso breve.

Eppure, la proprietà privata non è solo un fattore economico: è una garanzia di libertà individuale. Il diritto di restare nella propria casa, anche se “troppo grande”, non è un’anomalia da correggere, ma una scelta legittima. Inoltre, va sottolineato che la realtà del terreno è molto più complessa di quanto si potrebbe credere, poiché molti proprietari anziani non si trasferiscono in spazi più ridotti perché il mercato semplicemente non offre alternative adeguate o economicamente sostenibili.
Intervenire su questo delicato equilibrio con strumenti dirigisti rischia di produrre effetti opposti: meno fiducia, meno investimenti e, alla fine, meno offerta abitativa.
Senza scadere nella mera diffidenza, è quindi importante che le forze liberali veglino affinché non venga smontato un pilastro essenziale del nostro sistema economico, cioè la garanzia della proprietà privata che, al pari della libertà economica, della certezza del diritto e di regole chiare, della fiscalità moderata, ecc. permettono al nostro paese di prosperare e creare un diffuso benessere.


Certificati EUR.1 digitali: ora possibili nell’ambito PEM

A seguito del completamento con successo della fase pilota, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha reso disponibile a tutti gli esportatori il rilascio elettronico dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) tramite l’applicazione web Certificat. In una prima fase, il CCM EUR.1 digitale sarà applicato esclusivamente agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM. È tuttavia già previsto un ampliamento progressivo ad altri accordi di libero scambio. Si tratta di un passo rilevante nel processo di digitalizzazione delle procedure doganali svizzere, con impatti concreti per le aziende attive nei mercati preferenziali.

Che cos’è il certificato di circolazione EUR.1 e perché è importante

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 (CCM EUR.1) è un documento doganale utilizzato nell’ambito degli accordi di libero scambio per attestare che una merce soddisfa le regole di origine preferenziale previste dall’accordo applicabile.

In termini operativi, il CCM EUR.1 certifica che il prodotto:

  • è stato ottenuto o sufficientemente trasformato in un Paese partner
  • rispetta i criteri di origine stabiliti dall’accordo

Sulla base di questo certificato, l’importatore nel Paese di destinazione può beneficiare di:

  • trattamento tariffario preferenziale, con conseguente applicazione di dazi ridotti o nulli.

Ciò consente all’esportatore di offrire condizioni più competitive e di rafforzare la propria posizione rispetto ai concorrenti.

La novità: creazione e vidimazione digitali

La principale innovazione riguarda la creazione e vidimazione elettronica del CCM EUR.1 tramite Certificat, attualmente limitata agli scambi nell’ambito della Convenzione PEM.

Per le esportazioni verso questi Paesi:

  • il certificato può essere richiesto, validato e gestito interamente online
  • la procedura di esportazione risulta più rapida e semplificata.

Per gli altri accordi di libero scambio, resta invece – allo stato attuale – la procedura cartacea tradizionale.

Verifica e utilizzo del certificato digitale

Un elemento centrale del nuovo sistema è la verifica digitale dell’autenticità.

Per verificare la validità di un CCM EUR.1 è sufficiente

  • scansionare il codice QR stampato sul documento
  • oppure utilizzare il link diretto presente nella parte inferiore della pagina.

La bozza e il PDF finale condividono lo stesso codice QR e lo stesso link: ciò consente di visualizzare in ogni momento lo stato più aggiornato del certificato.

Dal punto di vista operativo, si raccomanda comunque di:

  • consegnare al conducente una copia stampata del CCM EUR.1 (PDF).

Impatti pratici: cosa devono fare le imprese

Le aziende ticinesi esportatrici dovrebbero:

  • identificare le spedizioni verso Paesi della Convenzione PEM
  • adottare l’applicazione Certificat per tali flussi
  • mantenere le procedure cartacee per gli altri accordi
  • adeguare le istruzioni interne e formare il personale.

Resta invariato l’obbligo di determinare correttamente l’origine preferenziale delle merci.

Attenzione: gestione “ibrida” nella fase transitoria

Nel breve periodo, le imprese si troveranno a operare con un sistema a doppio binario:

  • digitale per esportazioni nell’ambito PEM
  • cartaceo per altri accordi di libero scambio

Una distinzione operativa chiara è essenziale per evitare errori e ritardi.

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« Certificat » (CCM EUR. 1 digitale)

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
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