La situazione sul mercato del lavoro
Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro



Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.
Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:
Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.
L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.
In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:
L’estensione concreta degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.
Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie prevede che, a partire dal 18 febbraio 2027, dovranno essere dotate di passaporto digitale:
Il Regolamento sulle batterie prevede inoltre che, qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’UE, gli obblighi del produttore ricadano sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato. Questo costituisce il primo esempio operativo del DPP e serve da riferimento per futuri atti delegati in altri settori.
La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:
Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.
In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:
Il contenuto del passaporto potrà includere:
È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.
Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.
Raccolta e gestione dei dati
Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.
Adeguamento dei sistemi informativi
I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.
Responsabilità lungo la catena di fornitura
Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.
Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.
Digital product passport | GS1 Switzerland
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Per ulteriori domande, l’Associazione TicinoEnergia offre una prima consulenza orientativa gratuita, telefonica o via e-mail, a 360° sul tema dell’energia.
Il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00.
Mail: info@ticinoenergia.ch – Telefono: +41 91 290 88 13.

La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.
Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.
Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.
Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.
Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.
Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:
Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.
Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:
La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.
La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.
Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:
Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.
Per le imprese questo si traduce in:
In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.
La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:
In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.
Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.
Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).
La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:
Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.
Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.
La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.
Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA” possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.
Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.
Per le imprese ciò significa:
La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:
“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”
In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.
Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:
Restano pienamente applicabili:
Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.
Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026
Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:
Esempi applicativi
Importazione di coltellinoo tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):
Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.
Esclusioni
Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:
L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).
Merci in transito
Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:
Dichiarazione doganale
Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.
Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:
Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.
La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:
È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.
Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.
La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.
Le prassi operative prevedono che:
Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.
Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.
Le imprese esportatrici sono chiamate a:
Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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La misura è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382 dell’11 febbraio 2026, nell’ambito della riforma dell’Unione doganale e della progressiva digitalizzazione dei flussi dichiarativi. Negli ultimi anni, la franchigia aveva favorito l’ingresso nel mercato UE di spedizioni a basso valore, pur con IVA dovuta.
La riforma risponde a tre obiettivi dichiarati:
Dal 1° luglio 2026:
Il contributo si applica se l’importazione avviene:
In difetto di tali condizioni, si applica il regime ordinario:
Nota operativa
Il contributo è dovuto per ciascuna categoria tariffaria. Se una spedizione contiene più voci di tariffa, il carico forfettario si cumula. Ad esempio, se un pacco contiene merci di due categorie diverse, come una camicia di seta e due maglie di lana, vengono riscossi due dazi da 3 euro ciascuno — uno per ogni categoria — per un totale di 6 euro. Il documento di sintesi del Consiglio sottolinea che ogni voce tariffaria è considerata una “categoria di articolo” distinta ai fini dell’applicazione del dazio transitorio.
Per le aziende estere è utile valutare la scelta tra forfait e regime ordinario per ciascun codice NC. L’effetto economico varia in funzione della categoria di prodotto, del valore unitario e del numero di articoli per spedizione.
a) Beni a basso valore unitario
b) Beni con aliquota UE ridotta o nulla
Il regime IOSS era stato concepito per semplificare la riscossione dell’IVA nelle vendite B2C a distanza. Con la soppressione della franchigia doganale, l’IOSS non perde rilevanza, ma la sua convenienza deve essere rivalutata alla luce del nuovo onere forfettario.
Eventuali disallineamenti possono generare contestazioni in sede di controllo ex post.
La riforma impone una riflessione sugli Incoterms e sulle condizioni generali di vendita.
È inoltre opportuno verificare clausole di adeguamento prezzi e trasparenza informativa verso il consumatore UE.
Per gli operatori svizzeri attivi nel B2C con l’UE:
Errore di classificazione o omissione delle categorie può comportare rettifiche e sanzioni.
Il contributo forfettario è previsto fino al 1° luglio 2028 ed è collegato allo sviluppo del futuro EU Customs Data Hub, pilastro della digitalizzazione dell’Unione doganale.
Il legislatore europeo ha previsto:
Il contesto normativo deve pertanto essere considerato dinamico e suscettibile di ulteriori adattamenti.
L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna una transizione da un modello di facilitazione quantitativa a un modello di piena imponibilità doganale, pur semplificato con forfait.
Per gli esportatori svizzeri, la questione efficace richiede:
Solo un approccio integrato – giuridico, fiscale e logistico – permette di evitare erosione dei margini a partire dal 1° luglio 2026.
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Per le imprese svizzere, in particolare per quelle attive a livello internazionale, il nuovo Corruption Perceptions Index 2025 rappresenta uno spunto utile per riesaminare brevemente il quadro normativo in materia di corruzione, comprendere meglio il confine tra pratiche lecite e vantaggi indebiti e valutare l’adeguatezza dei propri presidi di governance e compliance.
Il nuovo CPI valuta 182 Paesi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (assenza di corruzione percepita). Il punteggio medio globale rimane basso, confermando un peggioramento diffuso che riguarda non solo economie emergenti, ma anche democrazie avanzate.
La Svizzera si colloca al 6° posto a parimerito con la Svezia, con un punteggio di 80/100. Il risultato riflette la solidità delle istituzioni, l’indipendenza della giustizia e un quadro normativo chiaro. Tuttavia, il confronto storico evidenzia una flessione continua dal 2016 (86 punti), un andamento che invita a una vigilanza costante e al rafforzamento dei presidi di prevenzione.
Tra i punti di forza riconosciuti a livello internazionale figurano la prevedibilità del sistema giuridico, l’indipendenza del potere giudiziario e l’elevata fiducia della popolazione elle istituzioni. Tra le aree che meritano attenzione rientrano invece la gestione dei conflitti di interesse, la regolamentazione del lobbying e una tutela più efficace delle persone che segnalano irregolarità (whistleblower).
La corruzione è generalmente definita come l’abuso di una funzione o di un potere per fini privati. In Svizzera, questo principio trova una traduzione precisa negli articoli 322ter-322decies del Codice penale, che disciplinano la corruzione nel settore pubblico e privato, sanzionando sia l’offerta e la concessione di un vantaggio indebito, sia la sua sollecitazione o accettazione quando finalizzati a influenzare un atto d’ufficio o una decisione discrezionale.
Un elemento centrale per le imprese è l’applicazione extraterritoriale di tali disposizioni: anche comportamenti posti in essere all’estero possono rilevare penalmente in Svizzera, in particolare quando coinvolgono pubblici ufficiali stranieri. Per molte aziende attive in contesti caratterizzati da sistemi amministrativi complessi o prassi poco trasparenti, il rischio di esposizione a pratiche corruttive diventa parte integrante dei processi di internazionalizzazione.
Nel diritto svizzero, la linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è non dipende tanto dalla forma del beneficio, quanto dal legame con l’atto d’ufficio. È decisivo stabilire se il vantaggio offerto o ricevuto sia idoneo a influenzare una decisione, in particolare quando questa implica un margine di discrezionalità.
Il concetto di vantaggio indebito è ampio e comprende non solo somme di denaro, ma anche ospitalità, viaggi, inviti a eventi, sponsorizzazioni mirate o altri benefici personali. Anche pratiche apparentemente marginali possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto decisionale sensibile o se creano un’aspettativa di favore.
Nel contesto svizzero, il tema dei pagamenti di facilitazione richiede particolare attenzione. Si tratta di benefici concessi con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione di un atto dovuto. Sebbene non configurino automaticamente un reato ai sensi del diritto penale svizzero quando non influenzano il merito della decisione, tali pagamenti sono altamente problematici:
Per questi motivi, molte imprese svizzere scelgono di vietare completamente tali pagamenti, promuovendo la documentazione delle pressioni ricevute e il coinvolgimento tempestivo delle funzioni di compliance. Una politica chiara consente di preservare coerenza interna e credibilità nei mercati più complessi.
La gestione del rischio di corruzione richiede però molto più del semplice rispetto delle norme: implica la costruzione di una cultura aziendale orientata all’integrità.
Questo approccio trova oggi un ulteriore rafforzamento nella Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2026–2029 (PDF in FR, 1.28MB), che dedica particolare attenzione alla riduzione della vulnerabilità delle imprese svizzere attive all’estero. Un’analisi richiamata nella Strategia evidenzia come una quota significativa di aziende operanti sui mercati internazionali sia esposta a rischi concreti di coinvolgimento in pratiche corruttive, confermando che l’internazionalizzazione richiede presidi strutturati e proporzionati. In questo senso, il ruolo della direzione aziendale è cruciale: il cosiddetto “tone from the top” rappresenta un elemento fondamentale per garantire coerenza tra le politiche adottate e i comportamenti realmente osservati nell’organizzazione.
La prevenzione della corruzione passa quindi attraverso regole chiare su regali e ospitalità, una gestione rigorosa dei conflitti di interesse, procedure di autorizzazione e monitoraggio che riducono la discrezionalità nei processi più sensibili e un controllo attento delle terze parti, come agenti, intermediari e partner locali. Questi ultimi rappresentano spesso uno dei principali fattori di rischio nei mercati regolamentati o negli appalti pubblici, motivo per cui è essenziale condurre verifiche approfondite e periodiche e, se necessario, predisporre audit mirati. A ciò si aggiungono la formazione continua del personale più esposto e l’esistenza di canali di segnalazione sicuri, che consentano di intercettare tempestivamente possibili irregolarità.
Oltre ai presidi interni, le imprese possono beneficiare del supporto istituzionale fornito, in particolare, dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e dalla rete diplomatica svizzera, che offrono orientamento sulle prassi locali, segnalano potenziali rischi e forniscono assistenza in caso di difficoltà operative nei contesti più complessi. Questo sostegno si integra con gli sforzi delle aziende e contribuisce a rafforzare la loro resilienza nei mercati caratterizzati da elevati rischi di integrità.
In un mondo in cui gli standard di integrità mostrano segnali di arretramento, la capacità di prevenire la corruzione non rappresenta una semplice misura difensiva, ma un vero e proprio fattore di competitività. Operare con trasparenza permette non solo di evitare sanzioni, ma anche di tutelare la reputazione e instaurare relazioni robuste e affidabili con partner, investitori e autorità.
La Strategia federale sottolinea inoltre l’importanza di promuovere condizioni di concorrenza eque (level playing field) sui mercati di internazionali attraverso iniziative di cooperazione bilaterale anticorruzione con Paesi prioritari o mercati emergenti. La lotta alla corruzione diventa così non solo un tema etico o regolatorio, ma uno strumento strategico per sostenere la competitività del sistema economico svizzero e delle sue imprese.
Opuscolo SECO: «Prevenire la corruzione – Consigli alle imprese svizzere operanti all’estero» (PDF, 4MB)
Monica Zurfluh
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L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato la circolare R-30, recependo l’entrata del Paese a partire da tale data e illustrando le implicazioni per aziende e operatori commerciali.
Dopo l’ingresso della Giordania all’inizio di febbraio, l’adesione della Tunisia contribuisce a rafforzare e completare il bacino PEM, facilitando le operazioni di commercio internazionale e l’accesso ai benefici delle regole di origine preferenziale.
Monica Zurfluh
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Giunto alla sua seconda edizione, il Premio mette in palio un montepremi complessivo di 80’000 franchi e intende riconoscere iniziative capaci di generare benefici ambientali, sociali ed economici, rafforzando al contempo innovazione e competitività delle imprese.
Possono candidarsi piccole e medie imprese (< 250 collaboratori) con sede in Ticino, anche con progetti realizzati in collaborazione con una o più imprese.
Se la tua azienda ha sviluppato un progetto sostenibile, candidati ora. La partecipazione è gratuita.
Tutte le informazioni, il regolamento e il formulario di candidatura sono disponibili su:
www.bancastato.ch/premiosostenibilita

Ebbene i dati ufficiali indicano chiaramente come il Ticino risulta essere il secondo Cantone svizzero con il più elevato indice di sfruttamento fiscale sulle imprese, preceduto unicamente dal Vallese. L’indice cantonale, infatti, indica che il Ticino tassa le aziende l’84% in più della media nazionale, un valore che colloca il nostro Cantone ai vertici della pressione fiscale sulle persone giuridiche. Con buona pace di chi continua a sproloquiare di sgravi fiscali selvaggi, regali alle aziende e cose del genere.
Si tratta di un dato di forte rilevanza economica, che impone una riflessione approfondita sul posizionamento competitivo del Ticino. In un contesto svizzero e internazionale caratterizzato da crescente mobilità delle attività economiche e concorrenza globale, i livelli di imposizione rivestono un ruolo centrale nelle decisioni imprenditoriali relative a investimenti, insediamenti, ampliamenti e mantenimento delle sedi operative. Un Cantone che risulta strutturalmente più oneroso rispetto alla media nazionale rischia di compromettere la propria attrattività per le aziende, con conseguenze dirette su posti di lavoro, gettito fiscale e dinamismo economico.
Questi dati, inoltre, smentiscono in modo netto e inequivocabile la narrazione secondo cui il Ticino avrebbe praticato “sgravi fiscali selvaggi e incontrollati” a favore delle imprese. Al contrario, il confronto intercantonale ufficiale mostra che il nostro Cantone si posiziona nella fascia alta della pressione fiscale, lontanissimo da qualsiasi forma di competizione fiscale aggressiva.
Sostenere il contrario non solo non trova riscontro nelle cifre federali, ma rischia di ostacolare un dibattito sereno e basato sui fatti, proprio in un momento in cui il Ticino avrebbe bisogno di discutere con lucidità di come migliorare la sua competitività e sostenere il tessuto economico locale.
Il messaggio che emerge dai dati è chiaro: il Ticino non è un paradiso fiscale per le imprese, bensì uno dei Cantoni con il maggiore sfruttamento del proprio potenziale fiscale nei loro confronti. In questo quadro, attribuire alle aziende una responsabilità ingiustificata o rappresentarle come beneficiarie di privilegi inesistenti rischia soltanto di indebolire il clima di fiducia e collaborazione necessario per sostenere la crescita economica. A maggior ragione, in un contesto del genere, è fondamentale poter contare su un clima di collaborazione e fiducia fra economia, istituzioni politiche e amministrazione. Alla luce di queste evidenze, diventa fondamentale potersi confrontare in maniera costruttiva sul futuro della fiscalità cantonale. Rendere il Ticino più attrattivo non significa favorire pochi, ma garantire condizioni competitive che permettano a tutti – imprese, lavoratori e famiglie – di beneficiare di un’economia dinamica, capace di generare valore e benessere diffuso. Solo partendo da dati oggettivi e riconosciuti sarà possibile costruire politiche efficaci e realmente orientate allo sviluppo.