Dazi IEEPA: rimborsi CBP e ruolo strategico del protest

Nel mese di marzo 2026, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha adottato una serie di decisioni di rilievo in materia di dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali sviluppi producono effetti diretti per gli importatori negli Stati Uniti (Importer of Record) e impatti indiretti per le imprese esportatrici svizzere. Il quadro normativo è in rapida evoluzione e richiede un’attenta gestione operativa, in particolare per quanto riguarda le procedure di rimborso e la tutela dei diritti doganali.

Il principio stabilito dalla CIT

Con la disposizione del 4 marzo 2026, successivamente chiarita e integrata – da ultimo con l’ordine del 20 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States – la CIT ha affermato un principio di fondo: i dazi IEEPA non devono essere mantenuti nelle liquidazioni doganali e devono essere rimborsati agli importatori.
In termini operativi

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi.

Il principio si estende a tutti i dazi IEEPA, inclusi quelli applicati a importazioni da Paesi quali Brasile e India, e comprende il diritto al rimborso delle somme già versate, comprensive di interessi.
Ne consegue che la distinzione tra dichiarazioni non liquidate, liquidate ma non definitive e definitivamente liquidate assume un rilievo determinante ai fini dell’accesso ai rimborsi.

Limiti attuali e incertezze applicative

Nonostante l’impostazione favorevole agli operatori, l’ordine del 20 marzo 2026 ha disposto la sospensione dell’implementazione immediata dei rimborsi, rinviando di fatto la fase esecutiva, la cui operatività è attesa anche in funzione dell’implementazione del sistema automatizzato CAPE (vedi sotto).
Permangono inoltre alcune incertezze rilevanti. In particolare

  • non è ancora chiarito il trattamento delle dichiarazioni già definitivamente liquidate
  • restano dubbi sulle modalità operative per gli operatori non attivi nei sistemi digitali della U.S. Customs and Border Protection, CBP(ACE/CAPE)
  • non si può inoltre escludere una possibile impugnazione della decisione da parte del governo statunitense.

Nel complesso, il quadro attuale evidenzia una situazione in cui il diritto al rimborso è stato riconosciuto sul piano giuridico, ma la sua attuazione concreta non è ancora pienamente definita.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e CAPE

Dalla documentazione depositata dalla CBP presso la CIT Trade rispettivamente il 6 e il 12 marzo 2026 emerge che il rimborso dei dazi IEEPA sarà gestito, indicativamente da metà aprile 2026, attraverso un sistema centralizzato e automatizzato, basato sull’infrastruttura ACE e sul modulo CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries).
Questa impostazione risponde alla necessità di trattare un elevato numero di dichiarazioni doganali e si fonda su un processo interamente digitalizzato. L’Importer of Record è chiamato a trasmettere tramite ACE le entries interessate, fornendo i dati necessari al ricalcolo. Il sistema procede quindi alla validazione e al ricalcolo automatico dei diritti, eliminando i dazi IEEPA e determinando gli importi corretti, inclusi gli interessi.
A seguito della verifica da parte della CBP, le dichiarazioni vengono liquidate o reliquidate e i rimborsi, consolidati per importatore al fine di semplificare e accelerare i pagamenti, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica tramite ACH (Automated Clearing House), nell’ambito del portale ACE, previa corretta registrazione; tale modalità di rimborso è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche le FAQs e le istruzioni della CBP).

Nel complesso, il modello segna il passaggio a una gestione sistemica e automatizzata dei rimborsi, nella quale la qualità e la completezza dei dati forniti dagli importatori diventano determinanti per il recupero dei dazi versati.

Il protest come strumento di tutela

Alla luce delle incertezze relative alle dichiarazioni già liquidate, la CIT richiama esplicitamente l’attenzione sul protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514, quale strumento centrale di tutela.
Il protest consente di contestare la liquidazione e impedirne la definitività, preservando così il diritto al rimborso. La sua presentazione è soggetta a un termine di 180 giorni dalla data di liquidazione.
Una volta decorso tale termine senza contestazione, la liquidazione diventa definitiva e, allo stato attuale, il recupero dei dazi IEEPA non è garantito. La gestione tempestiva di questo strumento risulta quindi determinante.

In parallelo, viene raccomandata la valutazione di un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva, garantendo supervisione giudiziaria e protezione contro eventuali inefficienze o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Nel contesto attuale, gli importatori negli Stati Uniti – e le imprese svizzere che operano con essi – sono chiamati a una gestione attiva e tempestiva delle operazioni doganali.
È prioritario verificare lo stato delle dichiarazioni, distinguendo tra quelle non liquidate, non definitive e definitive. Parallelamente, è necessario assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e ACH, nonché predisporre i dati relativi alle importazioni interessate dai dazi IEEPA.
Particolare attenzione deve essere riservata alla gestione dei protest, soprattutto per le dichiarazioni prossime alla scadenza del termine di 180 giorni, al fine di non precludere la possibilità di rimborso.
Si impone infine un monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce dei prossimi sviluppi.

Prossimi sviluppi

Nel breve termine sono attesi alcuni passaggi rilevanti:

  • entro il 31 marzo 2026, la CBP dovrà presentare un report sullo stato di avanzamento del processo di rimborso
  • seguirà una fase di confronto con la CIT (settlement conference)
  • non si esclude una ulteriore evoluzione giurisprudenziale, anche in caso di appello

Conclusioni

L’evoluzione giurisprudenziale statunitense in materia di dazi IEEPA si orienta in senso favorevole agli importatori, ma resta caratterizzata da incertezza sul piano operativo.
Per le imprese, tre elementi risultano determinanti: la corretta classificazione delle dichiarazioni doganali, la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela – in particolare il protest e l’adeguata preparazione operativa all’interno del sistema ACE.
In questa fase transitoria, un approccio proattivo alla gestione doganale rappresenta un fattore decisivo per il recupero effettivo dei dazi versati.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali

Una maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.

Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore

L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.

La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.

Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”

I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese.
La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.

Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione

La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto.
La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.

Il caso On e la genesi della nuova prassi

Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera.
Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.

Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici

Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea.
Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.

Conclusioni

La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale.
Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:

  • distinguere chiaramente tra origine preferenziale, non preferenziale e posizionamento di marketing (“Swissness” )
  • adottare strategie di branding conformi e difendibili
  • monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su concetti ancora aperti.

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Mobilità elettrica: la via più efficiente e strategica per il futuro energetico svizzero 

In un contesto internazionale segnato da crescenti incertezze geopolitiche e dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, il tema della mobilità elettrica assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico. A spingere verso questa direzione non è soltanto la volontà di diminuire le emissioni, ma anche un dato tecnico difficilmente contestabile: i veicoli elettrici sono nettamente più efficienti rispetto a quelli dotati di motore a combustione interna.

L’efficienza: il vero punto di svolta

La differenza tra i due sistemi di propulsione è sostanziale. Mentre un motore a benzina o diesel trasforma in movimento solo una piccola parte dell’energia contenuta nel carburante — secondo stime comunemente accettate, tra il 20% e il 30% — un motore elettrico raggiunge efficienze dell’80–90%. Il resto, nel caso dei motori tradizionali, si disperde sotto forma di calore e attriti,  contribuendo a un’enorme quota di spreco energetico strutturale. Al contrario, l’auto elettrica sfrutta in modo molto più razionale l’energia che consuma. Per percorrere lo stesso tragitto richiede quindi molta meno energia primaria, riducendo il consumo complessivo di risorse e migliorando la sostenibilità del sistema dei trasporti.
Questa differenza si traduce non solo in un vantaggio tecnico, ma anche in una maggiore consapevolezza energetica. Un sistema basato su tecnologie efficienti incoraggia infatti un utilizzo più responsabile delle risorse, riducendo gli sprechi e ottimizzando la domanda elettrica grazie a sistemi intelligenti di gestione e ricarica.

La fragilità della dipendenza dai carburanti fossili

Sul piano strategico, la Svizzera deve confrontarsi con un ulteriore fattore determinante: la totale dipendenza dall’estero per quanto riguarda petrolio e gas naturale. Non esistono sul territorio nazionale riserve significative di combustibili fossili e l’intero approvvigionamento dipende da fornitori stranieri. In tempi di stabilità questo legame può sembrare gestibile. Ma in un mondo in cui i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno già dimostrato la vulnerabilità delle catene energetiche globali, affidarsi a risorse importate diventa un rischio. Le fluttuazioni dei prezzi, le tensioni commerciali o eventuali interruzioni delle rotte di rifornimento possono incidere rapidamente sul costo della mobilità e sulla sicurezza energetica del Paese.

Elettricità: l’unica energia davvero svizzera

In questo quadro, l’elettricità rappresenta un asset strategico. A differenza dei carburanti fossili, può essere prodotta quasi interamente in Svizzera, grazie a un mix di fonti che include idroelettrico, fotovoltaico, biomassa ed eolico. La crescente diffusione degli impianti solari domestici e industriali, unita alle tecnologie di accumulo, consente inoltre di incrementare ulteriormente la quota di energia rinnovabile disponibile. La mobilità elettrica diventa così non solo una scelta ecologica, ma anche un modo concreto per rafforzare l’indipendenza energetica del Paese, riducendo la vulnerabilità ai mercati globali.

Ricarica bidirezionale: l’auto come parte della rete energetica

Un ulteriore elemento di innovazione arriva oggi dalla ricarica bidirezionale, già introdotta da alcuni marchi tedeschi presenti sul mercato svizzero. Questa tecnologia permette all’auto non solo di assorbire energia, ma anche di restituirla. I vantaggi sono molteplici:

  • l’auto può alimentare una casa in caso di necessità;
  • può immagazzinare l’energia solare prodotta in eccesso durante il giorno e rilasciarla nelle ore serali e notturne;
  • nei sistemi più avanzati, può addirittura contribuire alla stabilità della rete elettrica nazionale.

Se abbinata a un impianto fotovoltaico, la vettura diventa una sorta di batteria mobile, trasformandosi da semplice mezzo di trasporto a elemento attivo dell’ecosistema energetico domestico e nazionale.

La scelta più logica per il futuro

Considerando la maggiore efficienza dei motori elettrici, la riduzione degli sprechi, la possibilità di produrre localmente l’energia necessaria e i progressi tecnologici come la ricarica bidirezionale, la conclusione appare chiara: la mobilità elettrica è oggi la strada più razionale e strategica per la Svizzera. Non è soltanto una questione ambientale. È una scelta di sicurezza energetica, di autonomia, di efficienza e di modernizzazione del sistema Paese. In un mondo in rapida trasformazione, l’elettrico non rappresenta un’alternativa marginale, ma una delle leve principali per costruire un futuro più sostenibile, resiliente e tecnologicamente avanzato.


A cura di Marco Doninelli, Responsabile Mobilità Cc-Ti

Approfondimenti giuridici

Schede redatte dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

Licenziamento in caso di malattia circoscritta al contesto lavorativo

Il Tribunale federale ha stabilito che la protezione contro il licenziamento prevista in caso di malattia non si applica se l’incapacità lavorativa è limitata al posto di lavoro attuale. Un ufficiale dell’esercito svizzero, sospeso per aver fornito informazioni errate su attività accessorie, ha contestato il licenziamento sostenendo di essere in malattia. Tuttavia, i certificati medici indicavano che il disagio era legato esclusivamente all’ambiente lavorativo specifico, non a una condizione generale di salute. La Corte ha ritenuto che, in assenza di mobbing o violazioni gravi da parte del datore, non vi fosse obbligo di ricollocazione. Inoltre, ha chiarito che il licenziamento è legittimo se il dipendente è idoneo a lavorare altrove. La decisione segna un punto fermo nella giurisprudenza: la malattia deve essere valutata nella sua portata e, se circoscritta al contesto lavorativo, non giustifica la sospensione del licenziamento.

(sentenza 1C_595/2023)


Appalti pubblici: non si può escludere a priori il lavoro temporaneo

Con una decisione del 2025, il Tribunale federale ha annullato una norma del Cantone di Neuchâtel che limitava l’impiego di personale temporaneo negli appalti pubblici. La legge cantonale imponeva soglie rigide (es. massimo 20% di interinali nei cantieri), indipendentemente dalle esigenze reali del progetto o dalle qualifiche dei lavoratori. La Corte ha ritenuto che tale restrizione violasse il contratto intercantonale sugli appalti pubblici, cui aderiscono tutti i Cantoni. Ha sottolineato che il lavoro temporaneo è una forma legale e regolamentata, tutelata da contratti collettivi e dalla legge federale sul collocamento. Escluderlo a priori rappresenta una discriminazione ideologica e non una misura volta a garantire la qualità delle prestazioni. La sentenza riafferma il principio di libertà economica e tutela la flessibilità del mercato del lavoro, riconoscendo il ruolo del lavoro temporaneo come strumento utile e socialmente protetto.

(sentenza 2C_587/2023)

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Swiss Medtech Ticino: un’eccellenza che fa battere il cuore dell’economia

Swiss Medtech Ticino, antenna regionale dell’associazione nazionale delle aziende del settore medicale, Swiss Medtech, si è distinta in soli tre anni per un’attività accurata, lungimirante e aver saputo intercettare in pieno le necessità della comunità imprenditoriale ticinese.

In questo breve periodo, infatti, la giovane sezione ticinese ha saputo cogliere i segnali e le necessità di questo dinamico comparto, diventando sia voce autorevole di questo settore che sostegno ad un ambito chiave dell’economia del nostro territorio.
Si contano un centinaio di attori, tra diretti ed indiretti, di cui oltre la metà, in pochi anni, si è riconosciuta nelle attività associative, condividendone i valori fondanti che spaziano dall’innovazione a favore della salute all’eccellenza tecnologica, passando per il ruolo chiave dell’imprenditoria all’interno della comunità e del mondo economico.

La sede di Swiss Medtech Ticino è presso la Camera di commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, che ne gestisce il segretariato su mandato dell’associazione nazionale. Questa collaborazione permette di promuovere una cultura dell’innovazione ampia e inclusiva, coinvolgendo attivamente scuole, università e media locali. Attraverso workshop, testimonianze e campagne informative si è favorita la partecipazione di un pubblico più ampio e diversificato, rendendo il settore medtech più accessibile e “vicino” per tutti.

La presenza ottimale sul territorio si è trasformata da qualcosa di distante e astratta, a una realtà concreta del Cantone, in grado di rispondere ai bisogni e generare valore reale. Il valore aggiunto del settore medtech è ciò che lo fa primeggiare: un’industria di qualità che attira nuovi talenti e investimenti, consolidando il suo ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale.

Sempre pronti alle sfide

Fare medtech in Svizzera e in Ticino significa beneficiare di un ambiente favorevole, di una rete di competenze altamente specializzate e di una reputazione di eccellenza internazionale.
Nonostante le forti incertezze sullo scenario globale, questi elementi rendono il territorio particolarmente attrattivo per lo sviluppo e la crescita di imprese che vogliono distinguersi sul mercato internazionale.
Lo sviluppo e la competitività a livello internazionale producono sinergie tra diversi attori, favorendo l’adozione rapida di soluzioni su misura per il mercato della salute.
Le principali sfide derivano dalla complessità delle normative internazionali, dalle barriere doganali e dai requisiti specifici dei mercati esteri e non ultimo dalla crescente attrattività della vicina penisola, dove il settore medicale è in fortissima crescita.
Questi fattori richiedono alle imprese un continuo sforzo di adattamento e strategie di internazionalizzazione ben definite per restare competitive e accedere con successo ai mercati su cui si proiettano.
Oltre alle sfide dell’export, le aziende si confrontano anche con problematiche specifiche all’interno dei diversi cantoni svizzeri, dove le differenze normative e amministrative possono complicare la gestione su scala nazionale.
È fondamentale quindi una profonda conoscenza delle leggi locali e una notevole capacità di adattamento per garantire efficienza operativa e conformità normativa.
In questo quadro di incertezze e che muta rapidissimamente, Swiss Medtech Ticino vuole anche essere un baluardo dello spirito associativo che vede nelle sinergie e nel lavoro di squadra, esteso a tutti gli attori privati e pubblici, uno strumento per rafforzare e supportare questo settore economico.

Un ecosistema dinamico e collaborativo

La Svizzera occupa una posizione di rilievo nel settore medtech, distinguendosi sia per le percentuali di produzione che di esportazione rispetto ai paesi limitrofi come Germania, Austria e Italia, oltre che rispetto al resto d’Europa. Si posiziona ai vertici europei sia per la produzione sia per l’export di dispositivi e tecnologie mediche, esportando circa il 75-80% della produzione totale (contro il 65% della Germania, 60% dell’Austria e 55% dell’Italia).
Sul fronte della produzione, la Svizzera rappresenta circa il 10% del valore totale europeo nel comparto, nonostante la popolazione sia significativamente inferiore rispetto ai paesi vicini. La Germania è primo produttore europeo con il 30% del totale, seguita dall’Italia con circa il 15% e dall’Austria con il 5%. Queste percentuali confermano la solidità e la leadership della Svizzera anche a livello europeo, grazie a competenze specialistiche, innovazione continua e una forte propensione all’export.

Michele Merazzi (Segretario Swiss Medtech Ticino)

In Svizzera il settore si presenta come una realtà dinamica e in costante sviluppo, con aziende che si distinguono per approccio innovativo e capacità di collaborazione con enti di ricerca e istituzioni sanitarie. Questo ecosistema favorisce lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, rispondendo in modo efficace alle esigenze del settore sia a livello locale che internazionale.

Il successo del settore poggia su infrastrutture di alta qualità, ricerca scientifica all’avanguardia e un forte legame tra università e industria: il settore medicale, infatti, si poggia infatti su concetti cardine dell’economia svizzera, quali l’innovazione e l’altissimo valore aggiunto.
Queste condizioni offrono opportunità di crescita e networking sia per startup, sia per aziende consolidate, creando reti collaborative e facilitando l’accesso ai mercati.

Dietro ogni progresso nella tecnologia medica c’è una visione che unisce competenza, affidabilità e responsabilità, creando un sistema industriale capace di trasformare la ricerca in soluzioni concrete, scalabili e orientate al futuro della sanità.
La tecnologia più avanzata è quella che genera fiducia, migliora i processi e contribuisce a un sistema sanitario più efficiente, sicuro e umano.
Dietro ogni dispositivo, soluzione e progresso c’è un modello virtuoso fatto di investimenti in ricerca, filiere produttive di alta qualità e competenze che si formano e consolidano sul territorio.

Un investimento nel futuro della salute

Mantenere questo settore in Svizzera significa preservare know-how, posti di lavoro e capacità di innovare in modo responsabile e sostenibile.
In un contesto globale sempre più competitivo, la tecnologia medica svizzera rappresenta un vantaggio strategico che rafforza l’autonomia del sistema sanitario, sostiene l’economia e posiziona la Svizzera come punto di riferimento internazionale, per crescita economica e centralità del paziente, innovazione globale e radici solide nel territorio.
È un investimento nel futuro della salute, dell’economia e del Paese, uno dei settori che definisce l’identità nazionale: una scelta strategica e responsabile verso le generazioni future.
Scenario internazionale e l’attrattività legata anche alla stabilità della Svizzera e del Ticino.
Un modello, fondato su investimenti in ricerca e sviluppo, filiere produttive di eccellenza e know-how consolidato sul territorio, permette di trasformare l’innovazione in soluzioni affidabili e sicure.
Mantenere questo settore in Svizzera significa preservare molto più che una capacità produttiva: significa tutelare competenze strategiche, posti di lavoro qualificati e la possibilità di innovare secondo standard elevati di qualità, sicurezza ed etica.
In un contesto globale sempre più competitivo e instabile, la tecnologia rappresenta anche un elemento di resilienza, rafforzando l’autonomia del sistema sanitario, riducendo le dipendenze critiche e consolidando il ruolo della Svizzera come partner credibile e affidabile a livello internazionale. Un equilibrio che va riconosciuto, sostenuto e difeso con visione.

Il settore medtech in Svizzera, in Ticino, è un patrimonio da proteggere, una responsabilità da custodire e una visione di futuro da condividere.


Un’edizione di successo per la Giornata dell’Informatica

L’evento ha fatto scoprire al pubblico le opportunità delle professioni ICT. 30 giovani apprendisti si sono inoltre sfidati, mettendo alla prova le loro competenze.

Si è svolta sabato 14 marzo presso il Mercato Resega di Canobbio la quarta edizione della “Giornata dell’Informatica”, promossa e organizzata dall’associazione ICT-Formazione Professionale Svizzera italiana in collaborazione con il progetto Millestrade. Una manifestazione di successo all’insegna della scoperta delle professioni digitali e pensata per avvicinare ragazze e ragazzi delle scuole medie alle professioni ICT, con un’attenzione particolare alla loro crescente versatilità e ai molteplici ambiti di applicazione.

La Giornata dell’Informatica ha offerto a ragazze e ragazzi, famiglie e visitatori interessati l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mostrando come le competenze digitali trovino applicazione in ambiti professionali sempre più diversificati, dall’industria e i servizi finanziari alla sanità, dall’amministrazione pubblica alla logistica, fino ai settori di formazione e creatività digitale. Attraverso laboratori pratici, dimostrazioni e attività interattive, il pubblico ha potuto confrontarsi direttamente con professionisti, docenti e apprendisti, scoprendo la pluralità di percorsi formativi e sbocchi professionali che caratterizzano oggi il settore.

Il tema della versatilità delle professioni ICT si inserisce in un contesto di grande attualità. Secondo recenti studi di ICT-Formazione professionale Svizzera, entro il 2033 sarà necessario formare ulteriori 54’400 professionisti ICT per garantire capacità d’innovazione e competitività a lungo termine. Un dato che conferma il ruolo centrale della formazione professionale e dell’apprendistato come vie privilegiate di accesso al mondo del lavoro digitale e che rende ancora più rilevante l’impegno nell’orientamento delle nuove generazioni verso competenze trasversali sempre più richieste dall’economia.

Elemento di grande richiamo della manifestazione sono stati i campionati regionali ICT, che hanno visto la partecipazione di oltre 30 giovani apprendisti ICT provenienti dalla Svizzera italiana. Le competizioni, giunte alla loro quinta edizione, hanno offerto ai partecipanti un palco privilegiato per mettere in luce talento e competenze in tre categorie informatiche: cloud computing, web technologies e software solutions for business. I migliori classificati avranno l’opportunità di accedere ai campionati nazionali ICTskills, in programma a Berna nel 2027 nell’ambito dei prestigiosi SwissSkills.

Parallelamente alle competizioni, numerosi appassionati e curiosi del mondo della tecnologia hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio tutte le opportunità delle professioni ICT, attraverso attività didattiche dedicate e grazie alla possibilità di porre domande sulla formazione ad esperti, docenti ed apprendisti del Centro professionale tecnico di Trevano e di Locarno, della Scuola Specializzata Superiore di economia e della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). La Giornata dell’Informatica 2026 ha così confermato il proprio ruolo di iniziativa di riferimento per l’orientamento alle professioni ICT nella Svizzera italiana, favorendo l’incontro tra giovani, mondo della formazione e realtà professionali.

L’ICT si profila quindi nuovamente come settore strategico, caratterizzato da un impatto trasversale che coinvolge molti altri ambiti. A fronte di una domanda in costante crescita e di una carenza di personale qualificato, investire nella formazione delle nuove generazioni risulta essenziale. L’obiettivo della Giornata dell’Informatica è proprio quello di sensibilizzare giovani e famiglie sull’importanza delle professioni digitali, non solo per le prospettive occupazionali positive che offrono, ma anche per il contributo determinante che apportano allo sviluppo e al benessere del nostro Paese. L’elevata partecipazione e il forte interesse dimostrato dal pubblico testimoniano una crescente attenzione verso questo settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.


Fonte: tio.ch

Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR

Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.

Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR

Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).

Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.

Le principali violazioni contestate

L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.

Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.

Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.

Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:

  • registri delle dimostrazioni di prodotto
  • numeri di serie dei dispositivi
  • identificazione degli utilizzatori finali
  • riferimenti alle autorizzazioni BIS.

Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come address-only entry.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.

La sanzione

L’accordo approvato dal BIS prevede:

  • sanzione di 1000’000 di dollari,
  • pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.

La regola de minimis: un elemento centrale della compliance

La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:

DestinazioneSoglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)25%
Paesi soggetti a embargo USA10%

Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR, con conseguenze operative:

  • obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
  • restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
  • obblighi di documentazione e tracciabilità.

Implicazioni operative

Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.

Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:

  • componenti di origine statunitense
  • classificazione ECCN
  • valore commerciale dei componenti.

Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.

Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:

  • utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
  • considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
  • mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.

Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:

  • Entity List
  • Denied Persons List
  • Unverified List.

Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.

Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:

  • classificazioni ECCN
  • calcoli de minimis
  • licenze e autorizzazioni
  • risultati dello screening.

Un segnale per l’industria esportatrice

Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea

Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino. 

“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.

La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.

La situazione sul mercato del lavoro

Rapporti della Seco sulla situazione del mercato del lavoro


Passaporto digitale di prodotto nell’UE

L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Inquadramento normativo

Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:

  • composizione e materiali impiegati
  • prestazioni ambientali e di sostenibilità
  • durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
  • modalità di gestione a fine vita e riciclo
  • conformità normativa applicabile.

A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.

Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.

L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:

  • alimenti e mangimi
  • medicinali
  • piante, animali e microrganismi vivi
  • materiali di origine umana
  • prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
  • talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.

L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.

Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.

Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.

Il calendario di applicazione è il seguente:

  • 19 luglio 2026: grandi imprese
  • 19 luglio 2030: estensione alle medie imprese

Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.

Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti

Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).

Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:

  • quantità di prodotti eliminati
  • motivi della dismissione
  • destinazione finale (riutilizzo, riciclo, distruzione)
  • misure adottate per ridurre tali pratiche.

Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.

La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.

Prima applicazione: le batterie

Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:

  • le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
  • le batterie per veicoli elettrici

Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.

Tempistiche per altri settori

La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:

  • ferro e acciaio (orizzonte 2026)
  • alluminio (2027)
  • tessili e abbigliamento (2027)
  • pneumatici (2027)
  • mobili (2028)
  • materassi (2029).

Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.

Struttura del DPP

In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:

  • identificativo univoco e persistente del prodotto
  • supporto dati fisico obbligatorio
  • utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
  • sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).

Il contenuto del passaporto potrà includere:

  • dati identificativi del prodotto e del fabbricante
  • composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
  • parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
  • istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
  • documentazione di conformità normativa

È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.

Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici

Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.

Raccolta e gestione dei dati

Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.

Adeguamento dei sistemi informativi

I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

  • il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
  • importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
  • contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
  • può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

Opportunità e strategie per le imprese

Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.

Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.

Link utili

Digital product passport | GS1 Switzerland

Autore e contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch