Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico

Il commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.

Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata

Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.

Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.

Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi

Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.

Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.

I quattro nodi del nuovo ordine commerciale

NodoCaratteristiche principaliStrategie prevalenti
USASicurezza economica, reindustrializzazioneDazi, reshoring, produzione locale  
CinaIntegrazione selettiva, autosufficienza tecnologicaDiversificazione partner, filiere interne robuste
PlurilateralistiRegole condivise, accordi profondiDiversificazione geografica, resilienza, ESG
BRICS+ & Global SouthCrescita, sovranità, flessibilitàPartnership multiple, adattabilità

Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione

Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.

Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale

La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.

Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile

Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.

BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità

Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.

Implicazioni per le imprese svizzere

Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.

Geopolitica e strategie aziendali

Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.

Supply chain: conoscenza e adattabilità

Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.

Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale

La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.

  • Origine preferenziale: consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie in virtù di accordi di libero scambio.
  • Origine non preferenziale: rileva per l’applicazione di dazi, misure antidumping e restrizioni quantitative o altre misure commerciali, sulla base di criteri di lavorazione o trasformazione che possono variare da Paese a Paese.

A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.

Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.

Governare la complessità come fattore di vantaggio

In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.

In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.

DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi

***AGGIORNAMENTO DEL 7 GENNAIO 2026***

L’aumento dei dazi su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno, introdotti a ottobre ai sensi della Sezione 232 e originariamente previsto per il 1° gennaio 2026, è stato posticipato di un anno. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.

***AGGIORNAMENTO DEL 18 DICEMBRE 2025***

Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025: tali prodotti sono soggetti al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) e un tasso complessivo del 15% ad valorem. Restano esclusi dal dazio aggiuntivo minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli (oro), aeromobili e componenti, farmaci generici e precursori chimici non brevettati nonché diversi prodotti agricoli. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.

***AGGIORNAMENTO DEL 09.09.2025***

Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti (Federal Circuit) ha dichiarato illegali i dazi imposti tramite l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall’amministrazione Trump, stabilendo che il presidente non può introdurre tariffe generali senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.

Secondo la Corte, emergenze come il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali non rientrano tra le situazioni che giustificano l’uso dell’IEEPA per imporre dazi di carattere economico generale. La decisione si basa anche sulla “major questions doctrine”, secondo cui provvedimenti di grande impatto economico richiedono una delega legislativa chiara.

Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema il 3 settembre 2025, chiedendo che i dazi restino in vigore fino alla decisione definitiva. Il 9 settembre 2025, la Corte Suprema ha accolto la richiesta di riesame (writ of certiorari) e ha fissato le udienze orali per il 5 novembre 2025, nell’ambito di un procedimento accelerato.

Nel frattempo, in base all’ordinanza del Federal Circuit, i dazi restano in vigore almeno fino al 14 ottobre 2025, data entro la quale la Corte Suprema potrebbe eventualmente prorogare la sospensione per evitare effetti economici immediati prima della propria decisione finale.

La sentenza definitiva della Corte Suprema è attesa tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.

VADEMECUM DELLA CC-TI con indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 07.01.26).

Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.

DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” SUI PRODOTTI SVIZZERI

Con l’avviso ufficiale pubblicato nel Registro federale il 18 dicembre 2025, a seguito dell’Executive Order 14346 del 5 settembre 2025, che autorizza l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza tramite modifiche alle tariffe doganali (introduzione del meccanismo PTAAP – Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), le autorità statunitensi hanno notificato la modifica della Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). La modifica serve a implementare gli elementi tariffari concordati nel Framework con le autorità svizzere e del Liechtenstein il 14 novembre 2025, riducendo il dazio aggiuntivo “reciproco” che, dal 7 agosto 2025, era fissato al 39% (cfr. Executive Order 14326 del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025). Con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, per prodotti originari di Svizzera o Liechtenstein si applica la tariffa più elevata tra:

  • la tariffa di nazione più favorita (Most‑Favored Nation, MFN), o
  • un’aliquota totale del 15 %, composta dalla tariffa MFN più un dazio “reciproco” aggiuntivo.

Sono esclusi dal provvedimento i prodotti elencati nell’Allegato I dell’avviso e quelli coperti dalla Sezione 232 (acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame – vedasi sotto).

Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se un accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.

Per ulteriori dettagli si rinvia all’articolo: USA–Svizzera: nuovo framework tariffario – Cc-Ti.

Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.

Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.

In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.

Istruzioni operative CBP: CSMS # 67133044 – Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the Framework for a United States-Switzerland-Liechtenstein Agreement, CSMS # 66814923 (prodotti agricoli), CSMS # 66151866, CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.

DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI

L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.

Unione europea

Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:

  • se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
  • se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.

DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI

Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.

Acciaio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su acciaio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso tramite Nota dell’Industry & Security Bureau BIS del 16 giugno 2025 e Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated steelHTSlist 081525.docx

In sintesi:

  • il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).

Istruzioni operative CBP:  CSMS # 65936570, CSMS # 6526374, CSMS # 6526574

Alluminio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10947 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramite Nota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx

In sintesi:

  • il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936615, CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.

Rame e derivati

Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).

In sintesi:

  • il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
  • ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
  • no drawback (rimborso dazi per reexport).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272

Auto e componenti

Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025, tramite Proclama 10925, la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.

Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652

Camion, componenti e autobus

Dal 1° novembre 2025, come da Proclama 10984 del 17 ottobre, i veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII e loro componenti sono soggetti ad un dazio del 25% ai sensi della Sezione 232, gli autobus sottostanno ad un dazio del 10%. I prodotti interessati sono elencati nell’Annex I del proclama. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti (23 ottobre 2025).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 66665333

Legno e derivati

Dal 14 ottobre 2025, in base al Proclama 10976 (Sezione 232), sono in vigore dazi del 10% sul legname e del 25% su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno (cfr. Annex I), con aumenti programmati rispettivamente al 30% per i mobili imbottiti e al 50% per le cucine e gli arredi da bagno a partire dal 1° gennaio 2026. Il 31 dicembre 2025 il presidente Trump ha firmato un Proclama che posticipa al 1° gennaio 2027 questi aumenti.

Istruzioni operative CBP: CSMS # 66492057.

FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”

Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.

Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:

  • dazio MFN
  • dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
  • eventuali altri dazi specifici
  • dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.

Eccezione temporanea per i pacchi postali

Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:

  • dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
  • tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).

Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.

Obblighi di garanzia

La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.

SWISS MADE

Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)

Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch


La Cc-Ti nei media

Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni

Accordi di libero scambio: origine dal 2026

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.

Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.

Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – UE
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania
  • AELS – Bosnia-Erzegovina
  • AELS – Georgia
  • AELS – Moldova
  • AELS – Montenegro
  • AELS – Macedonia del Nord
  • AELS – Serbia
  • AELS – Turchia

Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.

Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto
  • AELS – Israele
  • AELS – Giordania
  • AELS – Libano
  • AELS – Marocco
  • AELS – Palestina
  • AELS – Tunisia
  • AELS – Ucraina

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.

Link utili

Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine – Cc-Ti (09.12.2025)

EUDR: proroga e semplificazioni operative

L’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo, sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.

Il contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.

L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.

Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.

Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:

  • 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
  • 30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese, con alcune eccezioni per prodotti già disciplinati dalla normativa sul legno.

Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.

Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:

  • operatori che effettuano la prima immissione sul mercato UE;
  • operatori e commercianti a valle.

Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.

Semplificazioni per micro e piccoli operatori

Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.

In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.

Esclusioni e chiarimenti settoriali

Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.

Prospettive di ulteriore revisione

Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.

Implicazioni operative per le imprese

La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:

  • individuare i prodotti interessati dal Regolamento;
  • mappare correttamente il proprio ruolo nella catena di fornitura;
  • predisporre processi interni e flussi informativi coerenti con i nuovi requisiti.

Nuovi salari minimi dal 1° gennaio 2026

Ai sensi dell’art. 360a CO

Nuovi salari minimi per settore economico dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore i nuovi salari minimi orari per settore economico, come stabilito dal decreto pubblicato nel bollettino ufficiale del 16 dicembre 2025.
Si ricorda che tali disposizioni sono vincolanti.

Poiché la variazione dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (base 2015) tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari a 0,0%, le soglie generali restano invariate:

  • Soglia inferiore: CHF 20.00/ora
  • Soglia superiore: CHF 20.50/ora

Alcuni salari specifici nei vari settori economici sono stati comunque aggiornati secondo quanto previsto dal decreto.


Nuovi salari minimi previsti dai Contratti normali di lavoro (CNL)

I CNL prevedono due modalità di aggiornamento dei salari minimi:

  • per i CNL vincolati a un CCL di riferimento, i salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti nel CCL;
  • per i CNL non vincolati a un CCL di riferimento, l’adeguamento avviene al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di novembre.

Considerato che la variazione dell’IPC tra novembre 2024 e novembre 2025 è pari allo 0,0%, non vi è adeguamento per indicizzazione per i CNL non vincolati.

Restano tuttavia applicabili gli adeguamenti derivanti dai CCL di riferimento, in particolare per i profili e i settori richiamati nella comunicazione ufficiale (es. impiegati di commercio e commercio al dettaglio), con i salari 2026 fissati nei rispettivi CCL.

Tabella riassuntiva per i contratti normali di lavoro.

In caso di dubbio consultare il sito ufficiale: https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/contrattidi-lavoro/contratti-normali-di-lavoro


AGGIORNAMENTI:

Corporate Social Responsibility Reporting

Siamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo

Anche quest’anno, in collaborazione con la SUPSI, nell’ambito del Master of Science in Business Administration con Major in Innovation Management – un programma volto a formare giovani professionisti capaci di gestire il cambiamento aziendale attraverso solide basi teoriche ed esperienze progettuali concrete – siamo alla ricerca di 10 aziende interessate a collaborare con gli studenti che parteciperanno al modulo Corporate Social Responsibility Reporting.

Questo modulo ha l’obiettivo di fornire agli studenti le competenze necessarie per comprendere, analizzare e redigere il rapporto di sostenibilità semplificato sviluppato dal Settore CSR e rendicontazione della sostenibilità della SUPSI, dalla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE). Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Il rapporto di sostenibilità rappresenta un vero e proprio strumento di innovazione, poiché supporta la pianificazione strategica del cambiamento orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali in ambito sostenibile.

Gli studenti elaboreranno, con la vostra collaborazione, un rapporto di sostenibilità semplificato proprio per la vostra azienda.
Un’opportunità che si rivolge alle imprese del nostro territorio e a sostegno della formazione dei nostri giovani che supportiamo nel loro percorso.

Il modulo avrà inizio a fine febbraio 2026 e terminerà a metà giugno 2026;
la data ultima per annunciare la propria disponibilità è venerdì 16 gennaio 2026.

Vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: info@ti-csrreport.ch.

USA–Svizzera: nuovo framework tariffario

Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.

In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.

Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%

Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.

Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:

  • se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
  • se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntiva per raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.

Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.

Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo

Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner” e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):

  • agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
  • risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
  • aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
  • farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.

La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.

Modifiche tecniche e regole operative

L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.

Dichiarazione doganale: regole di compilazione

Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:

  • Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
  • Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
  • Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.

Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi

Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:

  • dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
  • dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).

Implicazioni pratiche raccomandazioni

Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.

Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.

In sintesi, per le aziende svizzere:

  • l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
  • i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
  • le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
  • la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
  • è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.

Le deduzioni professionali vanno ancorate nella legge

Comunicato stampa del Comitato “Per evitare aumenti di imposte a tutti”

Sono passati solo 18 mesi – era il 9 giugno 2024 – da quando la popolazione ticinese ha approvato con una netta maggioranza la riforma tributaria. Questa era stata voluta fortemente dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato. Ora, di fronte all’esplosione della spesa pubblica, il possibile aumento delle deduzioni delle spese professionali è stato congelato. Il Comitato “Per evitare aumenti di imposte a tutti” ritiene che il risanamento dei conti cantonali debba innanzitutto passare da una riforma dello Stato e non – quale prima misura – con penalizzazioni del ceto medio. Urge ora l’approvazione e messa in vigore dell’iniziativa parlamentare che chiede di fissare le deduzioni per spese professionali nella legge tributaria.

Nella fase di campagna in vista della riforma tributaria del 9 giugno 2024, il Comitato favorevole aveva illustrato in modo convincente come il Ticino si posizionasse tra i 5 Cantoni meno generosi per quanto riguarda le deduzioni delle spese professionali.

Ora, un anno e mezzo dopo il voto, nell’ambito del Preventivo 2026 – e di fronte a un piano finanziario preoccupante a causa delle numerose spese – il Consiglio di Stato ha rinviato come primo passo un beneficio che avrebbe alleggerito proprio quel ceto medio spesso citato come particolarmente toccato dai costi crescenti. Il Comitato deplora molto questa decisione ed esprime forte preoccupazione nei confronti dell’approccio scelto per riequilibrare a lungo termine i conti pubblici. Prima di rinviare un contenuto ma significativo sgravio alla categoria dei cittadini più tartassati, urge una revisione coraggiosa e profonda dei compiti del Cantone, suscettibile di modernizzare lo Stato e aumentarne finalmente l’efficienza.

Nel frattempo un’iniziativa parlamentare interpartitica propone di fissare l’ammontare delle deduzioni professionali nella legge tributaria. Il Comitato saluta con favore questa iniziativa e invita tutti gli attori a mettere in vigore al più presto la misura. Dopo la riforma fiscale, anche il recentissimo rifiuto della cosiddetta “Iniziativa sul futuro” da parte di quasi 4 ticinesi su 5 conferma la lucidissima volontà di disporre di un contesto fiscale attrattivo.

Ricordiamo che al Comitato “Per evitare aumenti di imposte a tutti” avevano a suo tempo aderito un centinaio di persone, tra cui numerosi Gran Consiglieri, sindaci e personalità del Cantone.

Di generazione in generazione

Proseguono le testimonianze dei professionisti che frequentano la nostra Scuola manageriale, in questo numero diamo spazio a Sofia Gianfreda.

Il desiderio di perfezionarmi e sempre stato il motore della mia crescita, sia personale che professionale. Ogni passo avanti, ogni nuova competenza acquisita, ha rappresentato per me un tassello fondamentale per costruire progetti innovativi e dare forma a visioni future. Se dovessi descrivermi con tre aggettivi, sceglierei propositiva, innovatrice e determinata.

Questi tratti non solo delineano la mia personalità, ma rappresentano anche il mio spirito di crescita continua, la mia volontà di non fermarmi mai e di cercare sempre nuove prospettive.
E proprio con questo spirito che ho scelto di iscrivermi al corso di formazione “Specialista della gestione PMI” offerto dalla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti).

Dopo essermi informata attentamente, ho riconosciuto negli obiettivi del corso una perfetta corrispondenza con le mie aspirazioni professionali. Il mio percorso accademico mi ha portata, circa cinque anni fa, a conseguire un doppio diploma come assistente sociale ed educatrice. Subito dopo, ho iniziato a lavorare nel contesto del sostegno personale. In questo contesto, ho compreso quanto fosse importante affiancare
alle competenze relazionali e operative una visione strategica e manageriale. E stato questo bisogno di struttura e direzione che mi ha spinta a intraprendere un percorso di crescita interna, culminato con la mia nomina a Coordinatrice.

La gestione di progetti complessi e l’evoluzione della mia attività professionale mi hanno portata a cercare una formazione che potesse integrare teoria e pratica, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane. Il corso della Cc-Ti si è rivelato esattamente ciò che cercavo: una formazione agile, cucita su misura per chi opera sul campo, ricca di esempi pratici immediatamente applicabili. Ogni insegnamento diventa patrimonio personale, pronto per essere trasferito e valorizzato all’interno della struttura in cui lavoro.

Parlando con la mia famiglia di questo percorso, ho scoperto con sorpresa e orgoglio che la relazione con la Cc-Ti e una tradizione che attraversa tre generazioni. Tra il 1979 e il 1984, mio nonno materno Juan Ramon Duran, originario della Spagna, visse in Ticino e frequentò un corso come perito aziendale. Questo gli aprì le porte a numerose opportunità professionali in Svizzera, prima del suo rientro in patria.

Circa vent’anni dopo, mio padre seguì due corsi presso la Cc-Ti, ottenendo gli attestati federali di Capo azienda ed Economista federale.
Oggi, con la mia partecipazione al corso “Specialista della gestione PMI”, la tradizione continua. Siamo ufficialmente alla terza generazione che sceglie di formarsi con la Cc-Ti, portando avanti un legame che unisce famiglia, formazione e professionalità. Un’eredità preziosa, che si rinnova nel tempo e che sento di onorare con entusiasmo.