Il Consiglio Federale ha fissato al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore delle nuove norme della LEF che mirano a proteggere chi è oggetto di esecuzioni ingiustificate. La modifica della legge fa seguito all’iniziativa parlamentare promossa dal Consigliere di Stato ticinese Fabio Abate (09.530), il cui termine referendario è scaduto il 7 aprile 2017.

La revisione della LEF prevede tre nuovi istituti a favore del debitore:
- Revoca a terzi del diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata;
- Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore;
- Diritto a richiedere in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito.
La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Secondo la giurisprudenza del TF (cfr. DTF 126 III 431, consid. 2b; 122 III 324 consid. 7) si applicano i principi generali dell’art. 1 titolo finale del CC che prevedono l’applicazione immediata delle norme procedurali.
Pertanto le nuove disposizioni della LEF si applicano anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019.
Revoca a terzi del diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione, trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo contro il quale è stata interposta opposizione, il debitore potrà richiedere all’Ufficio esecuzioni (UE) che tale esecuzione non sia comunicata a terzi. Per la scadenza del termine dei 3 mesi fa stato l’art. 142 cpv. 2 CPC (art. 31 LEF). A seguito della richiesta del debitore, l’UE assegnerà d’ufficio un termine di 20 giorni al creditore chiedendo di comprovare di aver avviato a tempo debito una procedura di eliminazione dell’opposizione. Il creditore dovrà quindi dimostrare all’UE di aver avviato una procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposizione oppure un’azione creditoria nei confronti del debitore nel termine di 3 mesi + 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo. In caso di mancata prova in tal senso, l’UE non potrà dar notizia a terzi dell’esecuzione. In concreto tale specifica esecuzione non apparirà più sull’estratto delle esecuzioni rilasciato dall’UE.
Il creditore in ogni tempo, ma entro il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, potrà promuovere una procedura di rigetto dell’opposizione o un’azione creditoria. Qualora in seguito il creditore fornisse prova all’UE di aver avviato una delle menzionate procedure anche successivamente al termine di 3 mesi + 20 giorni, l’UE dovrà nuovamente comunicare a terzi l’esistenza della relativa procedura esecutiva.
La decisione dell’UE di non dar notizia di un’esecuzione a terzi costituirà un provvedimento passibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF.
Secondo l’avamprogetto sull’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF), la cui entrata in vigore non è ancora stata determinata, il Consiglio Federale intende fissare a CHF 20.- la tassa per la richiesta formulata dal debitore. Secondo il rapporto esplicativo dell’avamprogetto, tale tassa dovrà essere pagata dal debitore insieme alla domanda e resterà a suo integrale carico indipendentemente dall’esito della procedura.
Nuovo tenore di legge:
Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
- per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.
Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore
Un’ulteriore novità introdotta dalla novella legislativa è la facoltà del debitore di richiedere in ogni tempo all’Ufficio esecuzioni che il creditore depositi i mezzi di prova relativi alla pretesa di cui all’esecuzione promossa. Nel diritto previgente il debitore aveva facoltà di richiedere la produzione di tali mezzi di prova entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo.
La nuova norma prevede che qualora il creditore non dovesse fornire o dovesse fornire tardivamente all’Ufficio esecuzioni i mezzi di prova richiesti, il giudice chiamato in seguito a dirimere una vertenza relativa all’esecuzione, terrà in considerazione l’agire del creditore nella ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili indipendentemente dall’esito della vertenza.
Testo dell’articolo in questione:
Art. 73 LEF
1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
Diritto a richiedere in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito
La terza e ultima novità introdotta nella LEF permette al creditore di promuovere in ogni tempo un’azione tesa all’accertamento dell’inesistenza del debito oltre che richiedere in via giudiziaria l’estinzione o la concessione di una dilazione. Nel diritto previgente il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha precisato che l’accertamento dell’inesistenza del debito rispettivamente della sua estinzione poteva essere promossa dal debitore escusso unicamente qualora avesse omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo oppure se il rigetto dell’opposizione fosse cresciuto in giudicato. Il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha poi in seguito precisato che un’azione tesa all’accertamento negativo era possibile anche nel caso in cui contro l’esecuzione fosse stata interposta opposizione in quanto era dato un interesse degno di protezione del debitore a poter accertare l’inesistenza del debito.
A seguito dell’introduzione del nuovo articolo di legge sarà dunque possibile promuovere un accertamento dell’inesistenza del debito in qualsiasi stadio dell’esecuzione, indipendentemente se il debitore ha interposto o meno opposizione oppure se l’opposizione è stata rigettata giudizialmente.
Il testo di legge che entrerà in vigore sarà il seguente:
Art. 85a cpv. 1 LEF
1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.
Conclusioni
Le novità introdotte dalla revisione mettono a disposizione dei nuovi mezzi a favore del debitore affinché possa tutelarsi contro esecuzioni ingiustificate anche senza dover necessariamente avviare procedure giudiziarie anticipandone le relative spese.
Sono ancora presenti alcune costellazioni che potrebbero apparire problematiche e insoddisfacenti ai fini della tutela del debitore che ha subito un’esecuzione ingiustificata.
Nella revisione non è stata presa in considerazione la possibilità di richiedere la cancellazione o di non comunicare a terzi le procedure esecutive perente ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Tali esecuzioni potrebbero infatti risultare visibili nell’estratto delle esecuzioni del debitore qualora l’istanza di rigetto (provvisorio o, in taluni casi, definitivo) oppure l’azione creditoria promossa dal creditore non venissero accolte dal Giudice.
Infine, l’ammontare e l’obbligo dell’anticipo dei costi giudiziari per una procedura di accertamento negativo da parte del debitore oggetto di esecuzione ingiustificata non è stato modificato. Il debitore istante dovrà farsi carico di anticipare tali spese il cui costo continuerà ad essere proporzionato con il valore dell’importo oggetto di esecuzione. Ciò comporterà che il debitore che vorrà promuovere un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, in particolare a seguito di esecuzioni ingiustificate di elevato valore, sarà ancora costretto ad anticipare dei costi non indifferenti. Tuttavia tale difficoltà all’accesso alla giustizia è mitigata, a giusta ragione, dalla prassi di alcune Preture di mantenere al minimo l’anticipo delle spese giudiziali.

Avv. Patrick Fini,
Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano
Fonti:
– Iniziativa parlamentare Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati
– Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
– Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)
– Revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Moduli:
– Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)
Esecuzione e fallimento: revisione della LEF
/in Diritto, TematicheIl Consiglio Federale ha fissato al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore delle nuove norme della LEF che mirano a proteggere chi è oggetto di esecuzioni ingiustificate. La modifica della legge fa seguito all’iniziativa parlamentare promossa dal Consigliere di Stato ticinese Fabio Abate (09.530), il cui termine referendario è scaduto il 7 aprile 2017.
La revisione della LEF prevede tre nuovi istituti a favore del debitore:
La nuova normativa non contiene disposizioni transitorie. Secondo la giurisprudenza del TF (cfr. DTF 126 III 431, consid. 2b; 122 III 324 consid. 7) si applicano i principi generali dell’art. 1 titolo finale del CC che prevedono l’applicazione immediata delle norme procedurali.
Pertanto le nuove disposizioni della LEF si applicano anche alle esecuzioni promosse prima del 1° gennaio 2019.
Revoca a terzi del diritto di consultazione di un’esecuzione ingiustificata
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione, trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto esecutivo contro il quale è stata interposta opposizione, il debitore potrà richiedere all’Ufficio esecuzioni (UE) che tale esecuzione non sia comunicata a terzi. Per la scadenza del termine dei 3 mesi fa stato l’art. 142 cpv. 2 CPC (art. 31 LEF). A seguito della richiesta del debitore, l’UE assegnerà d’ufficio un termine di 20 giorni al creditore chiedendo di comprovare di aver avviato a tempo debito una procedura di eliminazione dell’opposizione. Il creditore dovrà quindi dimostrare all’UE di aver avviato una procedura di rigetto (provvisorio o definitivo) dell’opposizione oppure un’azione creditoria nei confronti del debitore nel termine di 3 mesi + 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo. In caso di mancata prova in tal senso, l’UE non potrà dar notizia a terzi dell’esecuzione. In concreto tale specifica esecuzione non apparirà più sull’estratto delle esecuzioni rilasciato dall’UE.
Il creditore in ogni tempo, ma entro il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF, potrà promuovere una procedura di rigetto dell’opposizione o un’azione creditoria. Qualora in seguito il creditore fornisse prova all’UE di aver avviato una delle menzionate procedure anche successivamente al termine di 3 mesi + 20 giorni, l’UE dovrà nuovamente comunicare a terzi l’esistenza della relativa procedura esecutiva.
La decisione dell’UE di non dar notizia di un’esecuzione a terzi costituirà un provvedimento passibile di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF.
Secondo l’avamprogetto sull’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF), la cui entrata in vigore non è ancora stata determinata, il Consiglio Federale intende fissare a CHF 20.- la tassa per la richiesta formulata dal debitore. Secondo il rapporto esplicativo dell’avamprogetto, tale tassa dovrà essere pagata dal debitore insieme alla domanda e resterà a suo integrale carico indipendentemente dall’esito della procedura.
Nuovo tenore di legge:
Art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:
Richiesta in ogni tempo di produrre i mezzi di prova da parte del creditore
Un’ulteriore novità introdotta dalla novella legislativa è la facoltà del debitore di richiedere in ogni tempo all’Ufficio esecuzioni che il creditore depositi i mezzi di prova relativi alla pretesa di cui all’esecuzione promossa. Nel diritto previgente il debitore aveva facoltà di richiedere la produzione di tali mezzi di prova entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo.
La nuova norma prevede che qualora il creditore non dovesse fornire o dovesse fornire tardivamente all’Ufficio esecuzioni i mezzi di prova richiesti, il giudice chiamato in seguito a dirimere una vertenza relativa all’esecuzione, terrà in considerazione l’agire del creditore nella ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili indipendentemente dall’esito della vertenza.
Testo dell’articolo in questione:
Art. 73 LEF
1 Dopo l’apertura dell’esecuzione il debitore può chiedere in ogni tempo che il creditore sia invitato a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la pretesa unitamente a una panoramica di tutte le sue pretese scadute nei confronti del debitore.
2 L’invito non ha alcun effetto sui termini, che continuano a correre. In caso di inadempimento o di adempimento tardivo del creditore il giudice, in una lite successiva, tiene tuttavia conto nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.
Diritto a richiedere in ogni tempo l’accertamento dell’inesistenza del debito
La terza e ultima novità introdotta nella LEF permette al creditore di promuovere in ogni tempo un’azione tesa all’accertamento dell’inesistenza del debito oltre che richiedere in via giudiziaria l’estinzione o la concessione di una dilazione. Nel diritto previgente il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha precisato che l’accertamento dell’inesistenza del debito rispettivamente della sua estinzione poteva essere promossa dal debitore escusso unicamente qualora avesse omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo oppure se il rigetto dell’opposizione fosse cresciuto in giudicato. Il Tribunale Federale (DTF 141 III 68) ha poi in seguito precisato che un’azione tesa all’accertamento negativo era possibile anche nel caso in cui contro l’esecuzione fosse stata interposta opposizione in quanto era dato un interesse degno di protezione del debitore a poter accertare l’inesistenza del debito.
A seguito dell’introduzione del nuovo articolo di legge sarà dunque possibile promuovere un accertamento dell’inesistenza del debito in qualsiasi stadio dell’esecuzione, indipendentemente se il debitore ha interposto o meno opposizione oppure se l’opposizione è stata rigettata giudizialmente.
Il testo di legge che entrerà in vigore sarà il seguente:
Art. 85a cpv. 1 LEF
1 A prescindere da una sua eventuale opposizione, l’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione.
Conclusioni
Le novità introdotte dalla revisione mettono a disposizione dei nuovi mezzi a favore del debitore affinché possa tutelarsi contro esecuzioni ingiustificate anche senza dover necessariamente avviare procedure giudiziarie anticipandone le relative spese.
Sono ancora presenti alcune costellazioni che potrebbero apparire problematiche e insoddisfacenti ai fini della tutela del debitore che ha subito un’esecuzione ingiustificata.
Nella revisione non è stata presa in considerazione la possibilità di richiedere la cancellazione o di non comunicare a terzi le procedure esecutive perente ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Tali esecuzioni potrebbero infatti risultare visibili nell’estratto delle esecuzioni del debitore qualora l’istanza di rigetto (provvisorio o, in taluni casi, definitivo) oppure l’azione creditoria promossa dal creditore non venissero accolte dal Giudice.
Infine, l’ammontare e l’obbligo dell’anticipo dei costi giudiziari per una procedura di accertamento negativo da parte del debitore oggetto di esecuzione ingiustificata non è stato modificato. Il debitore istante dovrà farsi carico di anticipare tali spese il cui costo continuerà ad essere proporzionato con il valore dell’importo oggetto di esecuzione. Ciò comporterà che il debitore che vorrà promuovere un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito, in particolare a seguito di esecuzioni ingiustificate di elevato valore, sarà ancora costretto ad anticipare dei costi non indifferenti. Tuttavia tale difficoltà all’accesso alla giustizia è mitigata, a giusta ragione, dalla prassi di alcune Preture di mantenere al minimo l’anticipo delle spese giudiziali.
Avv. Patrick Fini,
Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano
Per ulteriori approfondimenti:
– Patrick Fini, La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (esecuzioni ingiustificate) in: Novità fiscali, l’attualità del diritto tributario svizzero e internazionale, edito da SUPSI, n. 12, dicembre 2018
Fonti:
– Iniziativa parlamentare Cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati
– Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
– Istruzione n. 5 dell’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)
– Revisione dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)
Moduli:
– Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF)
Zoom dedicato alla 101° AGO Cc-Ti
/in Appuntamenti, Assemblea Generale Ordinaria, Eventi e missioniLa 101° Assemblea Generale Ordinaria della Cc-Ti, tenutasi il 19 ottobre scorso al Palacinema di Locarno, ha presentato nuovi spunti di riflessione per una crescita economica sostenibile. Dialogo, apertura ed equilibrio: questi gli elementi su cui puntare per orientarsi verso le sfide future. In estrema sintesi è il messaggio emerso dagli interventi che hanno portato visoni diverse (locali, nazionali ed internazionali) ai circa 400 partecipanti presenti.
L’appuntamento, organizzato con i partner EFG Bank e Swisscom, è stata l’occasione per ribadire anche l’importanza di una visione concertata insieme a tutti gli attori in gioco (economia, autorità, partner sociali) per costruire il Ticino di domani, con una discussione costruttiva. La Cc-Ti è e sarà sempre in prima linea per rafforzare il tessuto economico e affrontare le trasformazioni della realtà socio-economica cantonale.
Nel video di approfondimento, curato ed andato in onda su Teleticino, intervengono il Consigliere federale Ignazio Cassis, il Consigliere di Stato Christian Vitta, il Presidente della Cc-Ti Glauco Martinetti, il Direttore della Cc-Ti Luca Albertoni, la Presidente di Federcommercio Lorenza Sommaruga e Franco Polloni, Head of Switzerland & Italy Region EFG Bank. Scopriamo allora insieme quanto emerso!
No al protezionismo dilagante
/in Comunicazione e mediaVi proponiamo l’opinione di Valentina Rossi, Responsabile del Servizio Export Cc-Ti, in relazione ad uno degli oggetti in votazione il prossimo 25 novembre, su cui anche la Cc-Ti si è recentemente espressa con un chiaro NO.
Con l’iniziativa cosiddetta “per l’autodeterminazione” rischiamo di minare il nostro benessere economico, vale a dire la competitività delle nostre imprese che – in un mercato di piccola dimensione come quello elvetico – devono poter disporre di condizioni quadro favorevoli per operare all’estero. Il protezionismo purtroppo sta guadagnando terreno ma è in piena contraddizione con i principi di mercati aperti e di commercio libero promossi dall’Organizzazione Mondiale del Commercio di cui la Svizzera è onorata di fare parte.
La nostra Confederazione, piccola nazione in mezzo a grandi potenze mondiali, non può permettersi di rinchiudersi in se stessa pensando di poter garantire un benessere economico come quello attuale. La Svizzera è uno dei dieci principali Paesi esportatori al mondo. Ciò significa concretamente che la forza della nostra economia si fonda sull’export: 2 franchi su 5 sono guadagnati grazie alla politica esterna. L’iniziativa “per l’autodeterminazione” non mira solo a rivedere i possibili accordi futuri, ma mina anche quelli già in vigore. Quali sarebbero ad esempio le conseguenze per i 30 accordi di libero scambio (con oltre 40 partner) che permettono alle aziende di avere vantaggi fondamentali sui mercati esteri e di essere innovative, produttive e vincenti?
La concorrenza internazionale per le nostre PMI è molto forte ed esse sono costrette ad affrontare un contesto estremamente dinamico. Oggi dobbiamo evitare di isolarci e restare competitivi combattendo con tutta forza il protezionismo dilagante che nuoce gravemente alla nostra economia.
Già oggi la Svizzera non conclude nessun trattato che non rispetti la Costituzione federale, non mettiamo in pericolo tutto quanto costruito poiché a pagarne le conseguenze sarebbero le aziende e, in definitiva, i nostri posti di lavoro. No quindi all’isolamento della Svizzera, NO all’iniziativa per l’autodeterminazione!
Articolo a cura di
Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti
Testo apparso sul CdT dell’8 novembre 2018
Ti potrebbe inoltre interessare:
– la posizione della Cc-Ti, che, in vista della votazione federale del 25 novembre 2018, raccomanda di votare NO all’Iniziativa per l’autodeterminazione.
Swiss Cyber Security Days: un’occasione di aggiornamento
/in Digitalizzazione, TematicheSi terranno a febbraio 2019 gli Swiss Cyber Security Days, una prima edizione che a Friborgo vedrà riuniti in una due giorni gli esperti di cyber security a livello nazionale. Una manifestazione aperta non solo agli interessati della materia, ma anche al mondo economico, politico, della formazione, ecc.
L’evento si terrà presso il Forum Fribourg il 27 e 28 febbraio 2019. Riunendo gli attori in gioco sotto un unico tetto (professionisti di cyber security, informatici, mondo economico, politico, della ricerca e della formazione, ecc.), si farà il punto sulle competenze tecnologiche e sulle soluzioni innovative attuali e future per proteggere le infrastrutture sensibili per aziende pubbliche e private.
Un tema su cui anche la Cc-Ti è molto sensibile, avendogli dedicato numerosi approfondimenti (fra cui un evento lo scorso maggio, simulando anche un attacco cyber), oltre ad un’inchiesta sulla cyber security che verrà riproposta nelle prossime settimane.
Grazie alla rete delle Camere di commercio e dell’industria svizzere (CCIS), di cui il direttore della Cc-Ti, Luca Albertoni, è Presidente, tutte le aziende associate ad una Camera di commercio e dell’industria svizzera, possono disporre di condizioni agevolate (ossia il 10% di sconto) fino al 15 novembre 2018 con un duplice vantaggio:
Tutte le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito www.swisscybersecuritydays.ch e contattando la Camera di commercio di Friborgo.
Brasile: opportunità per le PMI svizzere attive nel Medtech
/in Internazionale, TematicheLa verticalizzazione e le tendenze al consolidamento del settore sanitario brasiliano sostengono la crescita a due cifre delle importazioni di dispositivi medici. Le importazioni di dispositivi medici sono aumentate del 26% tra gennaio e giugno 2018 (rispetto allo stesso periodo del 2017). Alle aziende svizzere del settore medtech si aprono numerose opportunità.
Il settore sanitario brasiliano in cifre
Il mercato brasiliano delle tecnologie mediche ha numeri superlativi. Con una popolazione di 207 milioni di abitanti, il paese conta più di 6’700 ospedali, 417’000 medici, 219’000 dentisti (10% del totale mondiale), 438’000 posti letto negli ospedali e un mercato medtech del valore di 4,86 miliardi di dollari nel 2017, secondo i rapporti stilati da EMIS e BMI.
Per soddisfare la domanda di servizi sanitari nel settore pubblico e privato, il Brasile importa circa il 45% dei materiali e delle apparecchiature utilizzati, di cui il 4% proviene dalla Svizzera, quinto fornitore principale nel 2017. Tra i prodotti medicali importati, la diagnostica per immagini è l’area di prodotto più vasta, con una quota del 23% nel 2017, seguita da vicino da altri dispositivi medici e materiali di consumo come gli ausili per pazienti, i prodotti ortopedici e le protesi, rappresentanti ognuno il 10-15% del totale delle importazioni. A loro volta, nel 2017 i prodotti odontoiatrici (quota parte: 5%) sono stati i più performanti, avendo registrato un aumento a due cifre sia in valuta locale sia in dollari USA.
Anche per il primo semestre del 2018, le cifre del medtech sono incoraggianti: laddove il mercato generale dei dispositivi sanitari è cresciuto del 14,7% da gennaio a giugno 2018, le importazioni sono aumentate del 26%, per un totale di 3,3 miliardi di dollari, secondo l’Alleanza Brasiliana delle Aziende Sanitarie Innovative (Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIIS). Questi risultati sono ancora più impressionanti se si considera che il Paese inizia ora a riprendersi da una profonda recessione. ….continua a leggere
Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©
Al passo con i tempi di un commercio che cambia
/in Innovazione, TematicheIn quest’intervista a Flavia Poggioli Jacobs, titolare insieme a Mara Pult Poggioli e Giovanni Pult della Pelletteria Poggioli di Lugano – che da oltre 100 anni è presente nel cuore di Lugano –, cerchiamo di analizzare il commercio al dettaglio sulla piazza luganese, per vedere come è evoluto e quali sono le caratteristiche che lo distinguono.
La famiglia Poggioli, titolare dell’omonimo negozio in centro a Lugano. Da sin.: Mara Pult Poggioli, Giovanni Pult e Flavia Poggioli Jacobs
Da oltre 100 anni rappresentate uno dei negozi storici di Lugano. Come si vive la piazza luganese (e ticinese) dal vostro osservatorio?
Da sempre la posizione privilegiata del nostro negozio ci ha favorito essendo nel centro storico e su una via di grande affluenza, ma nonostante ciò, di questi tempi, anche noi risentiamo l’effetto della crisi alla quale proviamo però a reagire. Sono stati e sono tutt’ora tempi non così rosei per il settore del commercio al dettaglio nel quale operiamo, e lo vediamo bene sulla piazza luganese (d’altro canto però è così in tutto in Cantone): serrande abbassate, commercianti che provano a reinventarsi ed offrire novità, diversificarsi, ecc.. Nel corso degli anni l’acquisto online e l’imporsi della digitalizzazione in modo sempre più rilevante nella società ha sicuramente influenzato le vendite, ma questo ci dà un ulteriore stimolo a valorizzare il contatto diretto con il cliente. Non dimentichiamo che il nostro successo lo attribuiamo anche alla nostra fedele clientela e non da ultimo al turista, che apprezza sempre maggiormente un negozio multimarche con un servizio personalizzato sempre più raro.
Quali sono gli elementi chiave per garantire una crescita sostenibile ed una presenza costante sul mercato?
Il nostro punto di forza è sempre stato, sin dal 1905 fino ad oggi, la gestione familiare. In essa abbiamo posto in primo luogo il cuore, l’accoglienza, il servizio personalizzato al cliente e anche la scelta di prodotti che possano soddisfare le diverse esigenze, trovando sempre nuove idee da proporre alla nostra stimata e fedele clientela. È stato possibile realizzare tutti questi obiettivi grazie al sostegno della famiglia in primis, alla scelta di personale qualificato, che abbiamo costantemente formato e seguito incrementando le loro competenze, ed al rinnovamento generazionale, passando per una successione aziendale interna avvenuta con serenità.
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Silicon Savannah: sfruttare il potenziale dell’hub tecnologico africano
/in Internazionale, TematicheIn prima linea nel panorama tecnologico emergente in Africa, il Kenya sta rapidamente attirando attività internazionali verso il potenziale economico del suo innovativo settore ICT. Le aziende svizzere non dovrebbero perdere l’opportunità di far parte di questo pioneristico ecosistema tecnologico.
Silicon Savannah
Il Kenya possiede una delle economie in più rapida crescita dell’Africa sub-sahariana e ha definito un piano ambizioso per diventare un Paese a reddito medio-alto entro il 2030. Conta quasi 50 milioni di abitanti e una popolazione urbana giovane, istruita e che parla inglese. Inoltre, secondo l’Africa Wealth Report del 2017, i kenioti sono tra le persone più ricche del continente. Tutto ciò, insieme alla crescente diversità delle industrie e ai forti legami commerciali con i Paesi vicini, fa del Kenya una piattaforma naturale per le aziende straniere alla ricerca di un punto di accesso alla regione.
L’Africa Attractiveness Index del 2017 redatto da EY ha nominato il Kenya quale seconda destinazione più interessante per gli investimenti assieme al Sudafrica e dopo il Marocco. L’ICT è stato identificato come la chiave per la crescita del Kenya, Il Kenya si presenta quale hub per i servizi finanziari, di comunicazione e di trasporto in tutta la regione e il settore ICT è stato identificato come la chiave per la crescita del Paese. In effetti, il Kenya è un forte contendente per l’implementazione iniziale della tecnologia 5G, data la sua enfasi nel puntare su un’economia basata sulla tecnologia.
Investimenti globali nella Silicon Savannah
Noto come Silicon Savannah, il fiorente panorama tecnologico del Kenya ospita le startup più all’avanguardia del continente. La mancanza in Africa di infrastrutture formali ha funto da catalizzatore per l’esplosione tecnologica del Paese. Il Kenya, che vanta una delle connessioni Internet mobile più veloci al mondo grazie al suo cavo in fibra ottica sottomarino, si caratterizza oggi come un ambiente veramente connesso. Il suo ecosistema tecnologico da 1 miliardo di dollari offre un interessante spazio per imprenditori, investitori ed esperti di tecnologia con aziende del calibro di Facebook, Microsoft, IBM e Intel che hanno trovato un posto in questa culla dell’innovazione.. ….continua a leggere
Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©
L’importanza della formazione continua per i leader di domani
/in Appuntamenti, Scuola managerialeGestire un’impresa, sia essa piccola o media, con valori e visioni tipicamente “svizzeri” (richiamando caratteristiche come l’affidabilità, la qualità, l’innovazione, ecc.) è una prerogativa a cui la Cc-Ti punta anche nell’erogazione della formazione continua nella Scuola Manageriale (come pure nei corsi puntuali) che offre.
Il corso, che porta all’ottenimento dell’attestato federale quale “Specialista della gestione PMI”, prevede 352 ore-lezione lungo 3 semestri. I moduli trattano materie quali gestione generale dell’impresa, leadership, comunicazione, gestione del personale, organizzazione, contabilità, marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e la clientela, diritto in materia di gestione PMI e si prevede un modulo interdisciplinare finale.
Le adesioni e l’interesse verso questo percorso formativo sono in crescente aumento, tanto che si è deciso di comporre una seconda classe in partenza, in parallelo, con il ciclo 2019/2020. Di conseguenza sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola Manageriale. Si parte il 1° febbraio 2019.
Vi invitiamo anche a leggere le testimonianze dei corsisti che stanno concludendo il ciclo formativo 2018/2019.
Il corso è erogato in collaborazione con l’Istituto svizzero per la formazione dei capi azienda – SIU/IFCAM.
Interessati? Contattateci direttamente, saremo felici di potervi dare tutti i ragguagli!
Digitalizzazione sì, ma anche dialogo con i clienti
/in Digitalizzazione, TematicheDopo aver avuto le testimonianze di aziende differenti fra loro (Fratelli Matasci e Polydentia), eccone una terza che opera nel settore dell’artigianato, nello specifico di elettrodomestici. Con Laura e Lino Fornoni, titolari della Elettrodomestici Fornoni SA di Pregassona, affrontiamo oggi l’argomento della digitalizzazione e di come essa stia rivoluzionando l’intero comparto artigianale (tema tra l’altro a cui la Cc-Ti ha dedicato numerosi approfondimenti, tra cui recentemente un evento).
Se nel passato l’elettrodomestico quale lavatrice, forno, lavastoviglie, ecc. era visto semplicemente come uno strumento per eseguire le proprie faccende quotidiane, al giorno d’oggi la rivoluzione digitale sta portando l’integrazione di questi apparecchi, all’apparenza semplici, ad essere sempre più comunicativi e inseriti nella domotica casalinga. Questo significa programmare e utilizzare, ad esempio, il forno o la lavastoviglie con un semplice clic sul proprio smartphone, oppure sarà possibile che, in futuro, l’apparecchio comunichi direttamente con il servizio di assistenza in caso di guasti. Certo, stiamo parlando di ipotesi riferite all’avvenire, ma che la digitalizzazione, con le sue diverse trasformazioni in atto, permette di supporre. Anche noi ci affidiamo, collaborando con partner all’avanguardia come ad esempio V-ZUG SA, ditta svizzera, alle evoluzioni ed innovazioni che il progresso tecnologico porta con sé (citiamo a memoria: lavare le stoviglie in 11 minuti, cucinare una lasagna in 20 minuti in maniera sana e veloce, ecc.).
Un’impresa familiare come la vostra su cosa deve puntare per restare competitiva sul mercato?
Premesso quanto già affermato nella prima risposta, per restare competitivi occorre rimanere sempre aggiornati e al passo con i tempi. In questo senso la formazione continua è essenziale. A ciò aggiungiamo però che è altresì importante il contatto con la clientela, da effettuarsi sia in maniera fisica (con il telefono o faccia a faccia) che digitale, integrando sempre di più servizi che semplifichino la gestione dei propri elettrodomestici. Ad esempio, la nostra azienda offre un servizio d’accoglienza e di consulenza estremamente professionale nei nostri 250 mq. di esposizione, come pure un’informazione aperta e chiara verso il cliente.
Sviluppo di nanotecnologie e opportunità per le imprese svizzere in Malesia
/in Internazionale, TematicheLe iniziative e lo sviluppo delle nanotecnologie in Malesia sono allineate con il fatturato globale in crescita dei settori che implementano le nanotecnologie. Il nuovo governo cerca di promuovere e guidare la sua Industria 4.0 al progresso, al fine di migliorare lo sviluppo della sua tecnologia e di fornire impatti positivi alla società. Sono dunque richiesti potenziali partenariati tecnologici con le aziende svizzere che possiedono competenze in Industria 4.0.
Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, continua a incitare la politica nazionale e a incoraggiare il Paese a focalizzarsi e a promuovere l’industria high-tech. Durante la sua recente visita in Giappone ha sottolineato l’importanza del Paese di concentrarsi sulle industrie high-tech e ha suggerito aree di collaborazione che includono il settore high-tech: con biotecnologie, nanotecnologie, robotica, intelligenza artificiale, veicoli elettrici ed e-commerce. Le iniziative strategiche della quarta rivoluzione industriale (RI 4.0) e di Industria 4.0 includono smart city, smart univerCity, veicoli autonomi, robotica, stampa 3D, intelligenza artificiale, veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici nano, zeoliti nanoporo e nanofertilizzanti.
La Malesia si prepara a Industria 4.0
L’iniziativa nazionale sulle nanotecnologie della Malesia è gestita da NanoMalaysia Berhad e ha l’obiettivo di commercializzare le attività delle nanotecnologie nel Paese attraverso il programma Nanovation, il National Graphene Action Plan 2020, Advance Materials Industrialization e il programma NanoVerify. ….continua a leggere
Articolo tratto da Switzerland Global Enterprise (S-GE) ©