Una scheda giuridica redatta dall’Avv. Michele Rossi. Scopriamo i dettagli!
Il
codice delle obbligazioni prevede (art. 333) che in caso di trasferimento di
un’azienda i contratti di lavoro in essere passano automaticamente e con tutti
i diritti e gli obblighi all’acquirente, a meno che il lavoratore non vi si
opponga. Il passaggio dei rapporti di lavoro avviene in contemporanea al
trasferimento aziendale.
Per
trasferimento di azienda si intende ad esempio la relativa vendita, donazione o
permuta oppure una fusione o una scissione di più aziende. Per contro il
semplice trasferimento di un pacchetto, minoritario o maggioritario, di azioni
non rientra del campo di applicazione dell’art. 333 CO.
La
legge prevede l’obbligo di informare tempestivamente la rappresentanza dei
lavoratori sul motivo del trasferimento e sulle relative conseguenze. Nel caso
in cui fossero previste misure concrete i lavoratori vanno preventivamente
consultati.
Ora, cosa significa che il lavoratore si può opporre al trasferimento? Deve dare la disdetta? O è il datore di lavoro che, preso atto dell’opposizione, deve agire con un licenziamento ordinario? Niente di tutto questo. La fine del contratto è una conseguenza legale dell’opposizione. Il dipendente entro un congruo termine deve quindi manifestare la sua volontà di non volere acconsentire al trasferimento del suo contratto. La dottrina ritiene che un termine di un mese, di regola, possa essere adeguato. Se il lavoratore non dovesse reagire entro questo congruo termine si reputa che il trasferimento sia stato tacitamente accettato. In caso di opposizione il contratto termina comunque entro il termine di disdetta legale (anche se non si tratta di disdetta). Infine, non trattandosi di una disdetta, il lavoratore che si oppone al trasferimento non è tutelato dalle disposizioni contro le disdette abusive o date in tempo inopportuno (artt. 336 ss. CO).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-01-15 11:12:102020-01-15 11:12:11Opposizione al trasferimento aziendale: una disdetta contrattuale?
Giunta alla decima edizione, l’Inchiesta congiunturale della Cc-Ti ha evidenziato trend e prospettive economiche cantonali.
Da sin.: L. Albertoni, G. Martinetti, J. Assi e A. Vergamini
In anteprima, i soci che hanno partecipato all’inchiesta congiunturale rispondendo
al questionario inviato alla loro attenzione, sono stati invitati alla
presentazione ufficiale dei risultati emersi all’evento
dedicato tenutosi il 13 gennaio 2020, e che ha anticipato la
conferenza stampa del giorno successivo rivolto esclusivamente ai media.
Durante l’evento, tenutosi presso il centro “Splash & Spa” di Rivera, sono intervenuti Glauco Martinetti, Presidente Cc-Ti; Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Jenny Assi, Ricercatrice SUPSI e Antonio Vergamini, Co-fondatore della Compagnia Finzi Pasca che ha raccontato la propria esperienza aziendale, ponendo l’accento sulle proprie misure nell’ambito della CSR.
Sulla base dell’annuale inchiesta
congiunturale condotta presso i soci della Cc-Ti, emerge un andamento economico
generale stabile e di segno abbastanza positivo malgrado le numerose incertezze
del panorama internazionale. Ciò risulta essere in linea con le tendenze delle
altre regioni svizzere e quelle nazionali.
Flessione degli investimenti
Si nota una flessione degli
investimenti effettuati e previsti nel 2020. Malgrado i valori rimangano a
buoni livelli, occorre prestare attenzione a questa tendenza che può essere
imputata a varie cause, come ad esempio alle tensioni internazionali, ad alcune
incertezze a livello interno e alla costante erosione dei margini in atto da
diversi anni e che ora si manifesta anche nel campo degli investimenti.
Le
previsioni per il 2020 restano comunque in linea con l’andamento del 2019, a
differenza di altri cantoni che, disponendo di un’economia meno diversificata,
prevedono un rallentamento degli affari.
Focus sulla responsabilità sociale delle imprese (CSR)
L’inchiesta ha anche fatto emergere un buon livello di sensibilità delle imprese verso il tema della Responsabilità sociale delle aziende (CSR), con molte azioni e iniziative concrete messe in atto soprattutto da aziende di grandi dimensioni. I risultati dimostrano come il tema sia sentito e venga tradotto in azioni concrete di diverso tipo. Sono infatti state individuate 138 buone pratiche suddivise in 32 tipologie, che toccano tutti gli ambiti della CSR (dalla governance, ai rapporti con il mercato, con i collaboratori, con la comunità e con l’ambiente). Anche la mobilità aziendale è stato un argomento sollevato: sono emersi infatti dati interessanti per quanto attiene piani di mobilità o la promozione di misure per l’uso dei mezzi pubblici.
Grande interesse in sala
Un momento delle relazioni
Un campione rappresentativo
Hanno partecipato all’inchiesta 330 imprese associate alla Cc-Ti, che impiegano in tutto 19’978 dipendenti nel cantone. Si tratta di 97 aziende del settore industria-artigianato e di 233 del comparto commercio e servizi. È ormai un campione di aziende consolidato di un rilevamento che si svolge da dieci anni. I risultati sono quindi da considerarsi attendibili e rispecchiano la situazione reale del nostro Cantone. Inoltre, le tendenze che emergono sono sempre confermate da altre ricerche congiunturali condotte da istituti federali e cantonali e dai dati ufficiali della Confederazione.
L’inchiesta è stata condotta unitamente alle Camere di commercio e dell’industria di Friborgo, Giura, Neuchâtel e Vaud.
Un’informativa sulle modifiche salariali relative ai contratti normali di lavoro.
La Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha pubblicato sul Foglio ufficiale no.102/2019 del 20 dicembre 2019 gli adeguamenti salariali 2020 dei contratti normali di lavoro (CNL).
I CNL ex-art. 360a
CO decretati dal Consiglio di Stato su proposta della Commissione tripartita
prevedono un adeguamento agli eventuali aumenti salariali decisi dalle parti
dei rispettivi CCL di riferimento oppure, laddove non vi è un CCL di
riferimento, l’adeguamento al rincaro in funzione dell’evoluzione su base annua
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC del mese di novembre).
In breve, dal 1° gennaio 2020:
sono stati adeguati, in base all’aumento deciso dalle parti contraenti del CCL per gli impiegati di commercio nell’economia ticinese, i minimi salariali orari previsti dagli 11 contratti normali di lavoro (CNL) attualmente in vigore per la professione di impiegato/a di commercio, con un aumento da 19.85 a 20.06 franchi per un impiegato generico, da 21.45 a 21.67 franchi per un impiegato operativo e da 24.40 a 24.64 franchi per un impiegato responsabile;
è stato adeguato ai nuovi minimi del rispettivo contratto collettivo di riferimento (CCL Swissmem) anche il CNL per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature, con l’aumento da 21.10 a 21.25 franchi per il personale non qualificato e da 22.95 a 23.12 per il personale qualificato;
il CNL per gli operatori di call center è stato adeguato in base agli adeguamenti decisi dalle parti contraenti del CCL Contact e Call center con l’aumento da 19.25 a 19.62 per il livello 1, da 20.90 a 21.30 per il livello 2 e da 23.90 a 24.38 per il livello 3;
per quanto riguarda il settore dell’informatica, i minimi delle 3 categorie salariali degli informatici previsti nel CNL sono stati adeguati in linea con gli aumenti previsti per le tre categorie di impiegati di commercio, ossia da 19.85 a 20.06 franchi per la categoria a, da 21.45 a 21.67 franchi per la categoria b e da 24.40 a 24.64 franchi per la categoria c.
Non essendosi verificato un rincaro su base annua nell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC novembre) non vi è invece stato nessun adeguamento dei salari minimi per i rimanenti CNL.
La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita.
È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto
accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di
ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci
che si trovano all’interno dei locali di un’impresa di genere diverso o di un appartamento.
L’orario di apertura e di
chiusura dei negozi in tutto il Cantone
– dal lunedì al venerdì tra le ore 06.00 e le ore 19.00,
– il giovedì tra le ore 06.00 e le ore 21.00,
– il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.
Il principio della
chiusura domenicale e festiva dei negozi.
La possibilità di chiedere
deroghe puntuali agli orari di apertura nei giorni feriali, nelle domeniche e
giorni festivi, in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive
o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.
L’introduzione di deroghe di legge:
per determinati negozi nei giorni feriali tra le ore 06.00 e le ore 22.30.
per l’apertura generalizzata dei negozi tra le ore 10.00 e le ore 18.00 per un massimo di tre domeniche all’anno, nelle domeniche che precedono il Natale dopo l’Immacolata, definite annualmente dal DFE.
Per maggiori informazioni il Segretariato di Federcommercio è a disposizione. Altri utili riferimenti sul sito dell’Ispettorato del lavoro del Canton Ticino, all’indirizzo www.ti.ch/negozi
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-01-10 15:12:182020-01-10 15:12:19Nuova Legge cantonale sulle Aperture dei Negozi (LAN)
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di contribuzione dell’AVS è stato aumentato di 0.3 punti percentuali.
Informiamo
le aziende che a seguito dell’entrata in vigore della Legge federale
concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) – sempre dal
1° gennaio – , il Consiglio Federale ha deciso di aumentare il tasso di contribuzione
dell’AVS. Questo fattopermetterà all’AVS di registrare annualmente entrate supplementari pari
a 2 miliardi di franchi, contribuendo in misura importante alla garanzia delle
rendite.
I contributi AVS/AI/IPG a carico dei salariati e dei datori di lavoro passeranno dal 10,25 al 10,55 percento (ossia dal 5,125 al 5,275 % per ciascuna delle parti). Per quanto concerne i lavoratori indipendenti, il contributo minimo AVS/AI/IPG passerà dal 5,196 al 5,344 per cento, mentre quello massimo dal 9,65 al 9,95 per cento. Il tasso di contribuzione AVS/AI delle persone esercitanti un’attività lucrativa che si sono affiliate all’assicurazione facoltativa passerà dal 9,8 al 10,1 percento.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2020-01-09 10:28:332020-01-09 10:28:34Novità 2020: il tasso di contribuzione dell’AVS è stato adeguato
L’evoluzione della Swissness nell’artigianato. Dalla fusione tra creatività, abilità manuale e nuove tecnologie è nato l’artigianato digitale. Ne parliamo con Andrea Gehri, Direttore Gehri Rivestimenti SA.
La Gehri Rivestimenti è un ottimo modello dell’evoluzione della Swissness nel settore dell’artigianato. Dalla fusione tra creatività, sapiente manualità e solide tradizioni di qualità con le nuove tecnologie è nato l’artigianato digitale. Questo sviluppo ha comportato per l’azienda uno sforzo supplementare nella formazione dei collaboratori?
L’abilità artigianale rappresenta per la nostra azienda la base sulla quale si fondano i principi essenziali per la formazione dei nostri collaboratori. La capacità di poter creare e plasmare i lavori con il talento artigiano rimane la condizione irrinunciabile per saper tradurre in realtà le aspettative dei nostri clienti. Non si può essere o diventare un buon artigiano se non si conosce a fondo la propria professione e non si è in grado di esercitarla con passione e precisione. Si può, tuttavia, diventare un artigiano ancora migliore se, oltre al talento manuale e alle competenze specifiche, si riesce a coniugare e seguire lo sviluppo tecnologico e digitale. Oggigiorno anche l’artigiano è confrontato con l’innovazione, soprattutto quella legata al digitale, e non può permettersi di ignorarne lo sviluppo. Fondamentale per noi, quindi, sensibilizzare e formare adeguatamente i nostri collaboratori alle nuove tecnologie.
Ci sono differenze importanti tra giovani collaboratori e quelli più anziani? I primi magari più disinvolti e meno consapevoli dei rischi, i secondi magari più refrattari all’innovazione?
L’esperienza di un collaboratore più anziano nell’ambito dei lavori artigianali costituisce una risorsa e una ricchezza alla quale difficilmente si riesce a rinunciare.Disporre di un mix di lavoratori giovani con profili d’esperienza farà sicuramente la differenza e permetterà all’azienda artigianale di proporre un regolare ricambio generazionale senza grossi traumi, garantendo la continuità anche dal profilo tecnico-esecutivo. Personalmente posso confermare che anche i profili meno giovani, se confrontati con l’innovazione che permette loro di migliorare la propria performance e magari diminuire le fatiche, sono ben propensi a prendere in considerazioni cambiamenti anche importanti delle modalità di lavoro.
Formazione professionale e nuove tecnologie. Com’è la preparazione al loro uso?
Per la formazione professionale, e in generale per la scuola, le nuove tecnologie rappresentano un campo, ancora parzialmente da scoprire, che dovrà assumere maggiore importanza in futuro. Difficile immaginare l’evoluzione della formazione professionale senza un’attenzione particolare verso le nuove tecnologie. E mi spiego meglio: oggigiorno anche noi artigiani dobbiamo tenere testa ad una concorrenza globale che, soprattutto a livello di costi di produzione, risulta essere più competitiva rispetto alla nostra. Il costo della nostra manodopera è tra i più alti al mondo e ciò rappresenta sicuramente un handicap se confrontati con altre realtà.
Quali modalità ha, quindi, l’artigiano per poter affrontare comunque un mercato aperto e sempre più senza barriere?
Qualità, serietà, servizio e competenza sono criteri sempre fondamentali per il successo di qualsiasi attività, tuttavia dobbiamo poter offrire i nostri servizi a condizioni più vantaggiose e razionali. Essere un ottimo artigiano ma che costa il 50 % in dell’artigiano che arriva dall’estero non potrà garantirci la sopravvivenza.Ecco che allora che, grazie alle nuove tecnologie, dobbiamo trovare nuove soluzioni per la lavorazione, la gestione e per ottimizzare il lavoro del nostro artigiano.
Con lo sviluppo tecnologico cambiano i modelli di business. Sempre più rapidamente. Quanto è difficile per l’imprenditore e quali difficoltà hanno anche i dipendenti nell’adattarsi a questi cambiamenti?
Ritengo che, fortunatamente, lo sviluppo tecnologico nell’ambito artigianale possa aver la piacevole conseguenza di far divenire l’artigiano, un artigiano migliore. Imprescindibile rimane sempre e comunque la qualità, la creatività e la precisione del lavoro prodotto dalla capacità artigianale e manuale. La base rimane il lavoro realizzato dalle proprie mani, mentre l’opportunità di migliorarsi ulteriormente passa senza ombra di dubbio dalla capacità innanzitutto delle aziende di adattarsi alle nuove tecnologie, ai cambiamenti, al digitale e alle nuove modalità di lavoro.
Sarà compito delle imprese saper coinvolgere i propri dipendenti e i propri artigiani nel familiarizzare con i cambiamenti e considerarli come un’occasione per un costante miglioramento. Un fattore determinante per aver successo anche in futuro.La sfida è certamente interessante e intrigante per i lavoratori e le aziende in generale, che saranno chiamati a dover adattarsi rapidamente a questa evoluzione.
Pure il sistema formativo svizzero che, è ritenuto a livello universale un modello di grande successo, dovrà dimostrare di aver altrettanto slancio e spirito innovativo nell’adeguarsi ai rapidi ed inarrestabili processi evolutivi in corso. Se lavoratori, imprese e sistema formativo saranno solleciti e attenti nel recepire l’evoluzione dei tempi, ecco che per l’artigianato vedo anche in futuro grandi opportunità di crescita e per ritagliarsi un ruolo d’eccellenza nell’ambito dell’economia svizzera.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2018/09/ART18-andrea-gehri-orizz.jpg344555Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-30 08:05:082021-03-02 14:32:40L’artigianato digitale tra innovazione e tradizione
Un approfondimento televisivo curato da Teleticino dedicato all’evento della Cc-Ti dello scorso 26 novembre.
“Click, informazione, formazione” è stato l’ultimo evento del 2019 per la Cc-Ti, organizzato in collaborazione con i partner tematici Gruppo Sicurezza SA, Gehri Rivestimenti SA, Cornèrcard e Swisscom. Durante questo appuntamento, tenutosi il 26 novembre nella suggestiva cornice del Cinema Lux a Massagno, l’attenzione è stata posta alla manipolazione delle informazioni e delle news in rete, all’importanza di essere flessibili e capaci di rispondere in modo incisivo all’adattamento dei modelli di business e alla formazione continua dei dipendenti.
In questa puntata speciale di Zoom, curata ed andata in onda su Teleticino, ritroviamo spunti interessanti sul tema. Intervengono Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Francesco Arruzzoli, Cyber security Architect di Gruppo Sicurezza SA; Andrea Gehri, Direttore Gehri Rivestimenti SA e Roberto Pezzoli, Partner, Gruppo Multi SA.
Scopriamo allora insieme quanto emerso. Buona visione!
Fotografia delle attività della nostra associazione raccolte in un’interessante e inedita infografica. Un viaggio nella nostra realtà con cifre particolari e curiose.
Scorrendo le pagine del numero di Ticino Business di dicembre 2019 – a breve nelle vostre aziende – troverete il 2019 che abbiamo condiviso.
Si va dall’emissione di 40’000 CITES alla redazione di 729’000 (circa) battute sulle 324 pagine della nostra rivista economica. 1’080 persone hanno frequentato uno o più delle nostre 113 proposte formative, e così via…
Scoprite tutti i nostri numeri, scaricando il pdf con l’infografica!
Come aderire alla Cc-Ti? La Cc-Ti propone un ventaglio di servizi mirati alle aziende e alle associazioni di categoria attive sul territorio cantonale. L’offerta di servizi è orientata al sostegno della quotidiana gestione aziendale e associativa così come allo sviluppo del business. Lisa Pantini, Responsabile delle Relazioni con i soci, è a disposizione per dare maggiori dettagli agli interessati. Potete contattarla per e-mail o telefonicamente (+41 91 911 51 32).
Vi proponiamo maggiori dettagli sull’aggiornamento dal 1° gennaio 2020.
Dal 1° gennaio 2020 il valore soglia per l’assoggettamento all’obbligo di annuncio sarà abbassato al tasso di disoccupazione medio del 5% come previsto per legge. I generi di professione assoggettati sono determinati in base alla nuova nomenclatura svizzera delle professioni.
Cliccando qui, è possibile trovare maggiori informazioni.
L’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio per il 2020 è consultabile su www.lavoro.swiss.
Necessitate di maggiori informazioni? Il nostro Servizio giuridico è sempre a disposizione degli associati per maggiori dettagli.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-16 08:49:162019-12-16 08:49:17Obbligo di annunciare i posti vacanti: novità dal 2020
Ci sono collaboratori che anelano un attimo di pausa, altri invece che preferiscono “tirare dritto” e finire prima. Cosa rispondere?
Partiamo da alcune indicazioni di base. La settimana lavorativa per i singoli lavoratori non può eccedere i 6 giorni. I 6 giorni lavorativi nei giorni feriali da lunedì a sabato sono seguiti dal giorno di riposo settimanale. Quest’ultimo deve comprendere la durata di 24 ore della domenica e un tempo di riposo giornaliero di 11 ore. I lavoratori chiamati a prestare lavoro domenicale, conformemente all’art. 21 OLL 1, non possono essere impiegati per più di 6 gironi consecutivi. Non vi è nessun obbligo di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in modo uniforme sull’arco della settimana lavorativa. Queste possono anche essere concentrate in singoli giorni lavorativi, sempreché siano osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa nonché sulla durata del lavoro e del riposo. È considerato posto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli. Un veicolo o tutti gli altri mezzi di trasporto ai sensi dell’articolo 13,2 e 15,2 OLL 1 sono di conseguenza considerati posti di lavoro, ma evidentemente non locali di pausa.
La pausa è un tema ricorrente e fonte di discussione, o meglio, d’interpretazione.
Il collaboratore ritiene, spesso, di poter gestire questo tempo a suo
piacimento, magari senza fermarsi per finire in anticipo la propria giornata.
Il datore di lavoro ha un’idea ben precisa, spesso diversa, in merito alla
concessione e all’utilizzo del “tempo aziendale”.
La base dalla quale partire è necessariamente la regolamentazione legale che varia notevolmente da settore a settore. La legge ci aiuta a identificare una prima linea (Legge sul lavoro e ordinanze 1 e 2 della SECO):
1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori. 2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge. 3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. 4 Nel caso di orari di
lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media
della durata giornaliera del lavoro.5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della
legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore
deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.
Ai sensi delle indicazioni sulla legge del lavoro, si recita quanto segue:
“Ai sensi del diritto del lavoro, qualsiasi interruzione del lavoro che consenta al lavoratore di riposare e mangiare ha validità come pausa”. Le interruzioni del lavoro dovute a problemi tecnici che, quindi per loro natura, non contemplano il riposo non sono considerate una “pausa”. Alla stessa stregua i tempi concessi all’inizio e alla fine di un turno di lavoro non possono essere considerate pause in senso stretto.
Possiamo quindi riassumere asserendo che non possiamo valutare una qualsiasi interruzione del lavoro una pausa (v. Legge sul lavoro). È buona abitudine che i datori di lavoro consultino i lavoratori o i loro rappresentanti in azienda in merito alla regolamentazione delle pause prima che queste siano fissate in modo definitivo. Le pause possono essere fissate in modo uniforme a un determinato orario per l’intera azienda, o in modo differenziato per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
Cosa ci indica il diritto del lavoro
La legge sul lavoro prevede norme molto concise su questo tema. Resta inteso che i lavoratori hanno diritto a fare delle pause. Le pause servono a nutrirsi e a riposarsi, perciò devono essere fissate in modo da dividere a metà le durate del lavoro (indicate nell’articolo 15 LL). Anche se la pausa principale dura più a lungo di quanto prescritto dalla legge (es. pausa di mezzogiorno di un’ora tra le 12.00 e le 13.00) un periodo di lavoro di una durate superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo questa pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
Tempo secondo le indicazioni di legge:
un quarto d’ora, se la giornata lavorativa dura più di cinque ore e
mezza;
mezz’ora, se la giornata lavorativa dura più di sette ore;
un’ora, se la giornata lavorativa dura più di nove ore.
Solo le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. Questa mezz’ora rappresenta il tempo minimo necessario per potersi nutrire e riposare se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore.È dato accertato che più pause brevi permettono di riposarsi meglio di una sola pausa lunga (. art. 17°cpv. 2LL). In generale: Nel caso di orari di lavoro flessibili, nei quali la durata giornaliera del lavoro può essere compresa fra meno di sette ore a più di nove ore, la durata della pausa principale è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro convenuta. Anche in questo caso vale la disposizione secondo cui un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ore e mezzo da diritto a una pausa di un quarto d’ora.
Le pause non sono orario di lavoro
Il tempo di pausa, in generale, non conta come orario di lavoro. Le pause non dovrebbero essere pagate. Tuttavia, ci sono eccezioni: quando i lavoratori semplicemente non possono lasciare il luogo di lavoro (art. 15, 2 LL). Qualsiasi luogo in cui il lavoratore deve essere in grado di svolgere il lavoro affidatogli, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, è considerato un luogo di lavoro (art. 18, 5 OLL). Questo è il caso, ad esempio, quando è necessario garantire la permanenza del telefono. Il tempo ad esso dedicato viene quindi conteggiato come orario di lavoro e deve essere compensato.
Pausa sigaretta
Il datore di lavoro è libero di concedere o meno ai propri dipendenti pause supplementari, ad esempio le pause per il fumo di sigarette. I lavoratori che desiderano fare brevi pause per questo scopo devono compensare questo periodo: le pause sigaretta non vengono conteggiate come orario di lavoro. Si consiglia pertanto di impostarlo in modo trasparente e dall’inizio. Questa concessione può anche portare rapidamente a tensioni e discussioni se, per esempio, i non fumatori si sentono discriminati da questo “favore”.
Riposo giornaliero
È necessario rispettare i requisiti di riposo giornaliero contenuti nel diritto del lavoro, ma essere anche attenti alle diverse esigenze dei nostri collaboratori a dipendenza della funzione e del tipo di lavoro assegnato. Le interruzioni sono formalmente prescritte dalla legge e, a seconda della durata degli impegni, il datore di lavoro deve concedere almeno un’interruzione al minimo come prescritto dalla legge. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i suoi dipendenti prendano le loro pause. Pause, di regola, non prevalgono come orario di lavoro e non dovrebbero essere, in orario normale, compensate. Anche colazioni e pause pomeridiane non vengono conteggiate come orario di lavoro. Sebbene i lavoratori debbano normalmente compensare le pause caffè, la maggior parte dei datori di lavoro concede loro volontariamente questo tempo come libero, senza richiedere alcun compenso per l’orario di lavoro. Questa è un’ottima idea che contribuisce alla buona atmosfera del clima lavorativo. Questo atteggiamento di “complicità” con i propri dipendenti non dovrebbe mai essere trascurato ed è il cemento di tutti i buoni rapporti di lavoro.
Fonti: SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 WEKA, “Temps de pause: ni plus, ni moins”, 7.8.19
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2019-12-13 11:39:072019-12-19 08:16:43Prendersi una pausa
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Opposizione al trasferimento aziendale: una disdetta contrattuale?
/in Diritto, TematicheUna scheda giuridica redatta dall’Avv. Michele Rossi. Scopriamo i dettagli!
Il codice delle obbligazioni prevede (art. 333) che in caso di trasferimento di un’azienda i contratti di lavoro in essere passano automaticamente e con tutti i diritti e gli obblighi all’acquirente, a meno che il lavoratore non vi si opponga. Il passaggio dei rapporti di lavoro avviene in contemporanea al trasferimento aziendale.
Per trasferimento di azienda si intende ad esempio la relativa vendita, donazione o permuta oppure una fusione o una scissione di più aziende. Per contro il semplice trasferimento di un pacchetto, minoritario o maggioritario, di azioni non rientra del campo di applicazione dell’art. 333 CO.
La legge prevede l’obbligo di informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori sul motivo del trasferimento e sulle relative conseguenze. Nel caso in cui fossero previste misure concrete i lavoratori vanno preventivamente consultati.
Ora, cosa significa che il lavoratore si può opporre al trasferimento? Deve dare la disdetta? O è il datore di lavoro che, preso atto dell’opposizione, deve agire con un licenziamento ordinario? Niente di tutto questo. La fine del contratto è una conseguenza legale dell’opposizione. Il dipendente entro un congruo termine deve quindi manifestare la sua volontà di non volere acconsentire al trasferimento del suo contratto. La dottrina ritiene che un termine di un mese, di regola, possa essere adeguato. Se il lavoratore non dovesse reagire entro questo congruo termine si reputa che il trasferimento sia stato tacitamente accettato. In caso di opposizione il contratto termina comunque entro il termine di disdetta legale (anche se non si tratta di disdetta). Infine, non trattandosi di una disdetta, il lavoratore che si oppone al trasferimento non è tutelato dalle disposizioni contro le disdette abusive o date in tempo inopportuno (artt. 336 ss. CO).
Presentati i risultati dell’Inchiesta congiunturale 2019-2020
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Eventi statisticiGiunta alla decima edizione, l’Inchiesta congiunturale della Cc-Ti ha evidenziato trend e prospettive economiche cantonali.
In anteprima, i soci che hanno partecipato all’inchiesta congiunturale rispondendo al questionario inviato alla loro attenzione, sono stati invitati alla presentazione ufficiale dei risultati emersi all’evento dedicato tenutosi il 13 gennaio 2020, e che ha anticipato la conferenza stampa del giorno successivo rivolto esclusivamente ai media.
Durante l’evento, tenutosi presso il centro “Splash & Spa” di Rivera, sono intervenuti Glauco Martinetti, Presidente Cc-Ti; Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Jenny Assi, Ricercatrice SUPSI e Antonio Vergamini, Co-fondatore della Compagnia Finzi Pasca che ha raccontato la propria esperienza aziendale, ponendo l’accento sulle proprie misure nell’ambito della CSR.
Sulla base dell’annuale inchiesta congiunturale condotta presso i soci della Cc-Ti, emerge un andamento economico generale stabile e di segno abbastanza positivo malgrado le numerose incertezze del panorama internazionale. Ciò risulta essere in linea con le tendenze delle altre regioni svizzere e quelle nazionali.
Flessione degli investimenti
Si nota una flessione degli investimenti effettuati e previsti nel 2020. Malgrado i valori rimangano a buoni livelli, occorre prestare attenzione a questa tendenza che può essere imputata a varie cause, come ad esempio alle tensioni internazionali, ad alcune incertezze a livello interno e alla costante erosione dei margini in atto da diversi anni e che ora si manifesta anche nel campo degli investimenti.
Le previsioni per il 2020 restano comunque in linea con l’andamento del 2019, a differenza di altri cantoni che, disponendo di un’economia meno diversificata, prevedono un rallentamento degli affari.
Focus sulla responsabilità sociale delle imprese (CSR)
L’inchiesta ha anche fatto emergere un buon livello di sensibilità delle imprese verso il tema della Responsabilità sociale delle aziende (CSR), con molte azioni e iniziative concrete messe in atto soprattutto da aziende di grandi dimensioni. I risultati dimostrano come il tema sia sentito e venga tradotto in azioni concrete di diverso tipo. Sono infatti state individuate 138 buone pratiche suddivise in 32 tipologie, che toccano tutti gli ambiti della CSR (dalla governance, ai rapporti con il mercato, con i collaboratori, con la comunità e con l’ambiente). Anche la mobilità aziendale è stato un argomento sollevato: sono emersi infatti dati interessanti per quanto attiene piani di mobilità o la promozione di misure per l’uso dei mezzi pubblici.
Un campione rappresentativo
Hanno partecipato all’inchiesta 330 imprese associate alla Cc-Ti, che impiegano in tutto 19’978 dipendenti nel cantone. Si tratta di 97 aziende del settore industria-artigianato e di 233 del comparto commercio e servizi. È ormai un campione di aziende consolidato di un rilevamento che si svolge da dieci anni. I risultati sono quindi da considerarsi attendibili e rispecchiano la situazione reale del nostro Cantone. Inoltre, le tendenze che emergono sono sempre confermate da altre ricerche congiunturali condotte da istituti federali e cantonali e dai dati ufficiali della Confederazione.
L’inchiesta è stata condotta unitamente alle Camere di commercio e dell’industria di Friborgo, Giura, Neuchâtel e Vaud.
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L’introduzione di deroghe di legge:
Per maggiori informazioni il Segretariato di Federcommercio è a disposizione. Altri utili riferimenti sul sito dell’Ispettorato del lavoro del Canton Ticino, all’indirizzo www.ti.ch/negozi
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Novità 2020: il tasso di contribuzione dell’AVS è stato adeguato
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Maggiori informazioni al seguente link del sito della Confederazione oppure contattando il nostro Servizio giuridico.
L’artigianato digitale tra innovazione e tradizione
/in Comunicazione e mediaL’evoluzione della Swissness nell’artigianato. Dalla fusione tra creatività, abilità manuale e nuove tecnologie è nato l’artigianato digitale. Ne parliamo con Andrea Gehri, Direttore Gehri Rivestimenti SA.
La Gehri Rivestimenti è un ottimo modello dell’evoluzione della Swissness nel settore dell’artigianato. Dalla fusione tra creatività, sapiente manualità e solide tradizioni di qualità con le nuove tecnologie è nato l’artigianato digitale. Questo sviluppo ha comportato per l’azienda uno sforzo supplementare nella formazione dei collaboratori?
L’abilità artigianale rappresenta per la nostra azienda la base sulla quale si fondano i principi essenziali per la formazione dei nostri collaboratori. La capacità di poter creare e plasmare i lavori con il talento artigiano rimane la condizione irrinunciabile per saper tradurre in realtà le aspettative dei nostri clienti. Non si può essere o diventare un buon artigiano se non si conosce a fondo la propria professione e non si è in grado di esercitarla con passione e precisione. Si può, tuttavia, diventare un artigiano ancora migliore se, oltre al talento manuale e alle competenze specifiche, si riesce a coniugare e seguire lo sviluppo tecnologico e digitale. Oggigiorno anche l’artigiano è confrontato con l’innovazione, soprattutto quella legata al digitale, e non può permettersi di ignorarne lo sviluppo. Fondamentale per noi, quindi, sensibilizzare e formare adeguatamente i nostri collaboratori alle nuove tecnologie.
Ci sono differenze importanti tra giovani collaboratori e quelli più anziani? I primi magari più disinvolti e meno consapevoli dei rischi, i secondi magari più refrattari all’innovazione?
L’esperienza di un collaboratore più anziano nell’ambito dei lavori artigianali costituisce una risorsa e una ricchezza alla quale difficilmente si riesce a rinunciare.Disporre di un mix di lavoratori giovani con profili d’esperienza farà sicuramente la differenza e permetterà all’azienda artigianale di proporre un regolare ricambio generazionale senza grossi traumi, garantendo la continuità anche dal profilo tecnico-esecutivo. Personalmente posso confermare che anche i profili meno giovani, se confrontati con l’innovazione che permette loro di migliorare la propria performance e magari diminuire le fatiche, sono ben propensi a prendere in considerazioni cambiamenti anche importanti delle modalità di lavoro.
Formazione professionale e nuove tecnologie. Com’è la preparazione al loro uso?
Per la formazione professionale, e in generale per la scuola, le nuove tecnologie rappresentano un campo, ancora parzialmente da scoprire, che dovrà assumere maggiore importanza in futuro. Difficile immaginare l’evoluzione della formazione professionale senza un’attenzione particolare verso le nuove tecnologie. E mi spiego meglio: oggigiorno anche noi artigiani dobbiamo tenere testa ad una concorrenza globale che, soprattutto a livello di costi di produzione, risulta essere più competitiva rispetto alla nostra. Il costo della nostra manodopera è tra i più alti al mondo e ciò rappresenta sicuramente un handicap se confrontati con altre realtà.
Quali modalità ha, quindi, l’artigiano per poter affrontare comunque un mercato aperto e sempre più senza barriere?
Qualità, serietà, servizio e competenza sono criteri sempre fondamentali per il successo di qualsiasi attività, tuttavia dobbiamo poter offrire i nostri servizi a condizioni più vantaggiose e razionali. Essere un ottimo artigiano ma che costa il 50 % in dell’artigiano che arriva dall’estero non potrà garantirci la sopravvivenza.Ecco che allora che, grazie alle nuove tecnologie, dobbiamo trovare nuove soluzioni per la lavorazione, la gestione e per ottimizzare il lavoro del nostro artigiano.
Con lo sviluppo tecnologico cambiano i modelli di business. Sempre più rapidamente. Quanto è difficile per l’imprenditore e quali difficoltà hanno anche i dipendenti nell’adattarsi a questi cambiamenti?
Ritengo che, fortunatamente, lo sviluppo tecnologico nell’ambito artigianale possa aver la piacevole conseguenza di far divenire l’artigiano, un artigiano migliore. Imprescindibile rimane sempre e comunque la qualità, la creatività e la precisione del lavoro prodotto dalla capacità artigianale e manuale. La base rimane il lavoro realizzato dalle proprie mani, mentre l’opportunità di migliorarsi ulteriormente passa senza ombra di dubbio dalla capacità innanzitutto delle aziende di adattarsi alle nuove tecnologie, ai cambiamenti, al digitale e alle nuove modalità di lavoro.
Sarà compito delle imprese saper coinvolgere i propri dipendenti e i propri artigiani nel familiarizzare con i cambiamenti e considerarli come un’occasione per un costante miglioramento. Un fattore determinante per aver successo anche in futuro.La sfida è certamente interessante e intrigante per i lavoratori e le aziende in generale, che saranno chiamati a dover adattarsi rapidamente a questa evoluzione.
Pure il sistema formativo svizzero che, è ritenuto a livello universale un modello di grande successo, dovrà dimostrare di aver altrettanto slancio e spirito innovativo nell’adeguarsi ai rapidi ed inarrestabili processi evolutivi in corso. Se lavoratori, imprese e sistema formativo saranno solleciti e attenti nel recepire l’evoluzione dei tempi, ecco che per l’artigianato vedo anche in futuro grandi opportunità di crescita e per ritagliarsi un ruolo d’eccellenza nell’ambito dell’economia svizzera.
Zoom sull’evento “Click, informazione, formazione”
/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Eventi tematiciUn approfondimento televisivo curato da Teleticino dedicato all’evento della Cc-Ti dello scorso 26 novembre.
“Click, informazione, formazione” è stato l’ultimo evento del 2019 per la Cc-Ti, organizzato in collaborazione con i partner tematici Gruppo Sicurezza SA, Gehri Rivestimenti SA, Cornèrcard e Swisscom. Durante questo appuntamento, tenutosi il 26 novembre nella suggestiva cornice del Cinema Lux a Massagno, l’attenzione è stata posta alla manipolazione delle informazioni e delle news in rete, all’importanza di essere flessibili e capaci di rispondere in modo incisivo all’adattamento dei modelli di business e alla formazione continua dei dipendenti.
In questa puntata speciale di Zoom, curata ed andata in onda su Teleticino, ritroviamo spunti interessanti sul tema. Intervengono Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti; Francesco Arruzzoli, Cyber security Architect di Gruppo Sicurezza SA; Andrea Gehri, Direttore Gehri Rivestimenti SA e Roberto Pezzoli, Partner, Gruppo Multi SA.
Scopriamo allora insieme quanto emerso. Buona visione!
Cc-Ti 2019: obiettivo centrato!
/in Comunicazione e mediaFotografia delle attività della nostra associazione raccolte in un’interessante e inedita infografica. Un viaggio nella nostra realtà con cifre particolari e curiose.
Scorrendo le pagine del numero di Ticino Business di dicembre 2019 – a breve nelle vostre aziende – troverete il 2019 che abbiamo condiviso.
Si va dall’emissione di 40’000 CITES alla redazione di 729’000 (circa) battute sulle 324 pagine della nostra rivista economica. 1’080 persone hanno frequentato uno o più delle nostre 113 proposte formative, e così via…
Scoprite tutti i nostri numeri, scaricando il pdf con l’infografica!
Come aderire alla Cc-Ti? La Cc-Ti propone un ventaglio di servizi mirati alle aziende e alle associazioni di categoria attive sul territorio cantonale. L’offerta di servizi è orientata al sostegno della quotidiana gestione aziendale e associativa così come allo sviluppo del business. Lisa Pantini, Responsabile delle Relazioni con i soci, è a disposizione per dare maggiori dettagli agli interessati. Potete contattarla per e-mail o telefonicamente (+41 91 911 51 32).
Obbligo di annunciare i posti vacanti: novità dal 2020
/in Diritto, TematicheVi proponiamo maggiori dettagli sull’aggiornamento dal 1° gennaio 2020.
Dal 1° gennaio 2020 il valore soglia per l’assoggettamento all’obbligo di annuncio sarà abbassato al tasso di disoccupazione medio del 5% come previsto per legge. I generi di professione assoggettati sono determinati in base alla nuova nomenclatura svizzera delle professioni.
Cliccando qui, è possibile trovare maggiori informazioni.
L’elenco dei generi di professioni soggetti all’obbligo di annuncio per il 2020 è consultabile su www.lavoro.swiss.
Necessitate di maggiori informazioni? Il nostro Servizio giuridico è sempre a disposizione degli associati per maggiori dettagli.
Prendersi una pausa
/in Diritto, TematicheCi sono collaboratori che anelano un attimo di pausa, altri invece che preferiscono “tirare dritto” e finire prima. Cosa rispondere?
Partiamo da alcune indicazioni di base. La settimana lavorativa per i singoli lavoratori non può eccedere i 6 giorni. I 6 giorni lavorativi nei giorni feriali da lunedì a sabato sono seguiti dal giorno di riposo settimanale. Quest’ultimo deve comprendere la durata di 24 ore della domenica e un tempo di riposo giornaliero di 11 ore.
I lavoratori chiamati a prestare lavoro domenicale, conformemente all’art. 21 OLL 1, non possono essere impiegati per più di 6 gironi consecutivi.
Non vi è nessun obbligo di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in modo uniforme sull’arco della settimana lavorativa. Queste possono anche essere concentrate in singoli giorni lavorativi, sempreché siano osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa nonché sulla durata del lavoro e del riposo.
È considerato posto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli. Un veicolo o tutti gli altri mezzi di trasporto ai sensi dell’articolo 13,2 e 15,2 OLL 1 sono di conseguenza considerati posti di lavoro, ma evidentemente non locali di pausa.
La pausa è un tema ricorrente e fonte di discussione, o meglio, d’interpretazione. Il collaboratore ritiene, spesso, di poter gestire questo tempo a suo piacimento, magari senza fermarsi per finire in anticipo la propria giornata. Il datore di lavoro ha un’idea ben precisa, spesso diversa, in merito alla concessione e all’utilizzo del “tempo aziendale”.
La base dalla quale partire è necessariamente la regolamentazione legale che varia notevolmente da settore a settore. La legge ci aiuta a identificare una prima linea (Legge sul lavoro e ordinanze 1 e 2 della SECO):
Sezione 2: Pause e periodi di riposo – Art. 18 Pause (art. 15 e 6 cpv. 2 LL)
1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate.
4 Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro.5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.
Ai sensi delle indicazioni sulla legge del lavoro, si recita quanto segue:
“Ai sensi del diritto del lavoro, qualsiasi interruzione del lavoro che consenta al lavoratore di riposare e mangiare ha validità come pausa”. Le interruzioni del lavoro dovute a problemi tecnici che, quindi per loro natura, non contemplano il riposo non sono considerate una “pausa”. Alla stessa stregua i tempi concessi all’inizio e alla fine di un turno di lavoro non possono essere considerate pause in senso stretto.
Possiamo quindi riassumere asserendo che non possiamo valutare una qualsiasi interruzione del lavoro una pausa (v. Legge sul lavoro).
È buona abitudine che i datori di lavoro consultino i lavoratori o i loro rappresentanti in azienda in merito alla regolamentazione delle pause prima che queste siano fissate in modo definitivo.
Le pause possono essere fissate in modo uniforme a un determinato orario per l’intera azienda, o in modo differenziato per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
Cosa ci indica il diritto del lavoro
La legge sul lavoro prevede norme molto concise su questo tema. Resta inteso che i lavoratori hanno diritto a fare delle pause.
Le pause servono a nutrirsi e a riposarsi, perciò devono essere fissate in modo da dividere a metà le durate del lavoro (indicate nell’articolo 15 LL).
Anche se la pausa principale dura più a lungo di quanto prescritto dalla legge (es. pausa di mezzogiorno di un’ora tra le 12.00 e le 13.00) un periodo di lavoro di una durate superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo questa pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
Tempo secondo le indicazioni di legge:
Solo le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. Questa mezz’ora rappresenta il tempo minimo necessario per potersi nutrire e riposare se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore.È dato accertato che più pause brevi permettono di riposarsi meglio di una sola pausa lunga (. art. 17°cpv. 2LL). In generale: Nel caso di orari di lavoro flessibili, nei quali la durata giornaliera del lavoro può essere compresa fra meno di sette ore a più di nove ore, la durata della pausa principale è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro convenuta. Anche in questo caso vale la disposizione secondo cui un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ore e mezzo da diritto a una pausa di un quarto d’ora.
Le pause non sono orario di lavoro
Il tempo di pausa, in generale, non conta come orario di lavoro. Le pause non dovrebbero essere pagate. Tuttavia, ci sono eccezioni: quando i lavoratori semplicemente non possono lasciare il luogo di lavoro (art. 15, 2 LL). Qualsiasi luogo in cui il lavoratore deve essere in grado di svolgere il lavoro affidatogli, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, è considerato un luogo di lavoro (art. 18, 5 OLL). Questo è il caso, ad esempio, quando è necessario garantire la permanenza del telefono. Il tempo ad esso dedicato viene quindi conteggiato come orario di lavoro e deve essere compensato.
Pausa sigaretta
Il datore di lavoro è libero di concedere o meno ai propri dipendenti pause supplementari, ad esempio le pause per il fumo di sigarette. I lavoratori che desiderano fare brevi pause per questo scopo devono compensare questo periodo: le pause sigaretta non vengono conteggiate come orario di lavoro.
Si consiglia pertanto di impostarlo in modo trasparente e dall’inizio. Questa concessione può anche portare rapidamente a tensioni e discussioni se, per esempio, i non fumatori si sentono discriminati da questo “favore”.
Riposo giornaliero
È necessario rispettare i requisiti di riposo giornaliero contenuti nel diritto del lavoro, ma essere anche attenti alle diverse esigenze dei nostri collaboratori a dipendenza della funzione e del tipo di lavoro assegnato.
Le interruzioni sono formalmente prescritte dalla legge e, a seconda della durata degli impegni, il datore di lavoro deve concedere almeno un’interruzione al minimo come prescritto dalla legge. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i suoi dipendenti prendano le loro pause. Pause, di regola, non prevalgono come orario di lavoro e non dovrebbero essere, in orario normale, compensate.
Anche colazioni e pause pomeridiane non vengono conteggiate come orario di lavoro.
Sebbene i lavoratori debbano normalmente compensare le pause caffè, la maggior parte dei datori di lavoro concede loro volontariamente questo tempo come libero, senza richiedere alcun compenso per l’orario di lavoro.
Questa è un’ottima idea che contribuisce alla buona atmosfera del clima lavorativo.
Questo atteggiamento di “complicità” con i propri dipendenti non dovrebbe mai essere trascurato ed è il cemento di tutti i buoni rapporti di lavoro.
Fonti: SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2
WEKA, “Temps de pause: ni plus, ni moins”, 7.8.19