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Vita privata e vita lavorativa: una linea sottile

18 Febbraio 2020/in Diritto, Tematiche

Il datore di lavoro è tenuto a regolamentare l’utilizzo, da parte dei propri collaboratori, delle infrastrutture aziendali per uso privato.

Se all’inizio degli anni ’90 pochi possedevano un telefono cellulare, oggigiorno siamo tutti (poche le eccezioni) detentori di uno smartphone. Sempre raggiungibili e ovunque; posta elettronica, social media, chiamate e messaggini, i canali di comunicazione sono molteplici e agibili ininterrottamente. Il tempo dedicato alla vita in rete ci occupa in media pressappoco tre ore al giorno, che sommate nell’arco di un anno corrispondono a quasi 35 giorni. Un mese e poco più di istanti passati interamente sugli schermi dei nostri smartphone (non si contano le ore al computer o altri dispositivi elettronici). Nei momenti d’attesa, al mattino mentre si fa colazione, la sera al rientro dal lavoro; momenti in cui la nostra concentrazione è completamente assorbita dai touch-screen dei nostri cellulari.

I principi di buona condotta sul posto di lavoro suggeriscono di spegnere o mettere in modalità silenziosa gli strumenti elettronici personali. Cosa succede però quando questo principio non viene rispettato? È corretto o permesso ricevere chiamate e messaggi personali durante gli orari di lavoro?

Diversi datori di lavoro hanno deciso per la consegna di un apparecchio smartphone all’impiegato, da usare per necessità strettamente legate all’impiego, prassi che delimita così l’uso del cellulare privato.

Quando non vi è questa possibilità bisogna distintamente fissare cosa è permesso in ambito di comunicazione personale e in materia d’uso di dispositivi informatici di proprietà dell’azienda.

Nello spazio degli orari di impiego, non è possibile utilizzare i propri telefoni cellulari per uso privato. I telefoni dati in dotazione dai datori di lavoro non devono contenere documenti privati o applicazioni scaricate dal collaboratore. L’adopero di questi apparecchi, deve considerarsi ad uso strettamente professionale.

I lavoratori beneficiano di momenti di pausa durante le ore di attività. Pause che non sono considerate tempo di lavoro e quindi, durante le quali si può dunque fare uso dei propri apparecchi.

Ha fatto scalpore, il caso di un’impiegata di Zurigo, che avendo installato l’applicazione di chat WhatsApp per uso personale sul telefonino aziendale e si è vista presentare la lettera di licenziamento ad effetto immediato da parte dell’azienda. Il Tribunale Federale ha preso le parti dell’impiegata, ma riferendosi alla legge sulla privacy, in quanto il datore di lavoro non avrebbe avuto diritto di leggere i messaggi personali sull’applicazione scaricata.

La legge sulla privacy protegge in tal senso i singoli, ma allo stesso tempo non dà il diritto ai singoli stessi, di infrangere le regole concordate con il datore di lavoro in materia d’utilizzo di dispositivi elettronici. Questo vale al tempo stesso per tutti gli altri apparecchi forniti dal datore di lavoro. Per esempio, l’uso di stampanti, computer fissi o portatili, telefoni fissi, devono essere adoperati per compiti lavorativi. Un chiaro accordo tra impiegato e datore di lavoro può acconsentire ad un uso privato di tali sistemi operativi. Senza un accordo fissato e convenuto all’unisono, non vi è diritto d’utilizzo per scopi privati.

Uno dei procedimenti comuni per perimetrare l’uso dei servizi di internet è il blocco di certe pagine web, al fine di evitare che i collaboratori accedano a siti d’intrattenimento durante il tempo d’impiego.

Limitare la navigazione in Internet per scopi privati è possibile bloccando i siti indesiderati (indici di borsa, siti erotici ecc.) o stabilendo un periodo di tempo in cui la navigazione privata sia consentita (p. es. durante le pause o a partire dalle ore 18.00).

L’adozione di tali misure di protezione permette al datore di lavoro di neutralizzare precocemente eventuali pericoli per la sicurezza e la funzionalità del sistema elettronico. L’effetto preventivo di queste misure sostituisce ampiamente l’impiego di sistemi repressivi quali la sorveglianza. Tra le misure tecniche di protezione più importanti si annoverano le password e l’accesso protetto, i programmi antivirus e le limitazioni della memoria, i backup e le firewall. Inoltre, i programmi di navigazione e di posta elettronica devono essere installati secondo le tecniche più recenti, configurati in base a standard di sicurezza e aggiornati periodicamente.

La linea è sottile, tra la volontà di rispettare la personalità dell’impiegato, e l’auspicare a garantire un livello di professionalità ed efficienza sul posto di lavoro. Entrambe le parti devono accordarsi sui termini e le condizioni in materia di uso ed utilizzo degli spazi e dei mezzi elettronici. È responsabilità delle aziende di comunicare e di chiarire esplicitamente quali siano i comportamenti accettati e quali non, anche per quanto riguarda l’utilizzo dell’infrastruttura informatica e multimediale. È responsabilità del collaboratore di rispettare e avvalorare un livello di autorevolezza professionale. Ambedue le parti hanno il dovere di mantenere vivi i principi della proporzionalità, il buonsenso e della trasparenza, al fine di sostenere una proficua collaborazione. La fiducia in entrambi i sensi resta il fondamento di un rapporto benefico e sano.

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