L’importanza di avere una bussola che funzioni

È da un quadro d’instabilità generale che ha preso le mosse la relazione del Presidente Andrea Gehri alla 105esima Assemblea Generale Ordinaria della Cc-Ti, svoltasi a Bellinzona lo scorso 14 ottobre 2022). Una relazione che per lo spessore dell’analisi, gli spunti di riflessione e le proposte concrete, è opportuno ripercorrere nei suoi più importanti passaggi.

Sappiamo bene che per l’economia, e per tutta la società, l’incertezza rappresenta uno dei nemici e dei veleni peggiori – ha avvertito il Presidente –, perché impedisce alle aziende di pianificare, di investire, di creare nuovi posti di lavoro e non permette di progettare seriamente il proprio futuro”.
Una minaccia che potrebbe compromettere il nostro tessuto produttivo, pregiudicando la crescita economica, sociale e occupazionale del Cantone, ma di cui il mondo politico non pare sia pienamente consapevole.

A preoccupare la Cc-Ti e le imprese, ha rilevato Gehri, c’è, infatti, anche una polarizzazione della politica”, in cui si agitano e si rincorrono mille promesse di ridistribuzione delle risorse finanziarie pubbliche. Senza domandarsi se esse siano sufficienti o meno, ma soprattutto senza curarsi del fatto che queste risorse non sono infinite e che esse, prima di essere ridistribuite, vanno create. Senza curarsi di salvaguardare e migliorare le condizioni quadro che permettono alle aziende di continuare a generare la ricchezza di cui poi beneficia tutta la società, in termini di salari, impieghi, gettito fiscale, prestazioni sociali e aiuti alle fasce più deboli della popolazione. Ridistribuire la ricchezza, a suon di slogan e rivendicazioni, è molto più facile che produrla.

Un’economia resiliente

A produrre la ricchezza della Nazione e del Cantone, siamo tutti noi, è l’economia che, con grande sacrificio, credibilità e senso di responsabilità sociale d’impresa, lavora quotidianamente per mantenere, creare impieghi e benessere nel territorio” ha sottolineato il Presidente.
Ma l’economia, ha ammonito, non può essere trattata alla stregua di un bancomat, da cui prelevare senza riguardi, perché convinti che i soldi ci sono e ci saranno sempre. Un modo di procedere miope e pericoloso che mortifica lo spirito imprenditoriale, scoraggia le aziende già alle prese con un deteriorarsi delle condizioni quadro, che penalizza l’attività produttiva frenandone lo slancio competitivo.
Non è una situazione rassicurante, soprattutto se si guarda ai vantaggi e alle opportunità che offrono altri Paesi, ma anche molti altri Cantoni, a chi vuole fare impresa. Nonostante un contesto generale di ingiustificata ostilità verso l’economia, nonostante i tempi incerti e difficili, le aziende svizzere e ticinesi in questi anni hanno dato prova di una concreta e invidiabile resilienza.

La capacità di adattamento delle nostre imprese costituisce una delle poche certezze odierne. Benché qualcuno per mero calcolo politico – si rimarca nella relazione presidenziale – continui a mettere in dubbio il fatto che disponiamo di un tessuto economico cantonale sano, diversificato e solido”.

A certificarlo ci sono infatti cifre, studi e dati oggettivi che, però, sono scientemente e bellamente ignorati. Per dare spazio, invece, a polemiche sterili, a critiche strumentali e persino alla sconsiderata esultanza di una certa politica quando qualche grande gruppo straniero lascia dal Ticino. Non ci si rende conto di cosa significhi per un imprenditore che, dopo aver affrontato le restrizioni di due anni di pandemia (i ripetuti lockdown che hanno destabilizzato il sistema produttivo, le gravi smagliature nella rete logistica internazionale e i forti rincari delle materie prime), dover tenere testa ora anche ai devastanti contraccolpi della guerra in Ucraina: l’inasprirsi della crisi energetica, i prezzi insostenibili e altamente volatili di gas e petrolio, l’inflazione, i ritardi nelle forniture, le filiere produttive frammentate, i mercati sempre più condizionati alle tensioni geopolitiche. Non si vuol capire, o si fa finta di non capire, quanta tenacia, determinazione e senso di responsabilità siano necessarie per continuare a fare impresa in tempi in cui non si sa più cosa può succedere dall’oggi al domani.

La Cc-Ti è preoccupata per una certa mancanza di spirito costruttivo, per l’assenza di una reale volontà di affrontare seriamente le grandi emergenze del nostro tempo. Tanto più in una fase storica come questa, densa d’incognite e sfide impreviste che imporrebbe, invece, fronti compatti e unità d’intenti nell’interesse di tutto il Paese, pur nel rispetto delle diverse opinioni ed esigenze.

Ogni kilowattora conta

La grande sfida di oggi è l’approvvigionamento energetico perché esso investe trasversalmente tutti: l’economia, la società e le istituzioni. Su questa emergenza la Cc-Ti sta lavorando di concerto con le Aziende di distribuzione dell’energia in Ticino per sostenere i settori produttivi più in difficoltà.

L’obbiettivo comune è di trovare soluzioni pragmatiche che, senza intaccare le capacità d’investimento delle Aziende elettriche, indispensabili per l’innovazione tecnologica e la sicurezza e delle loro infrastrutture, possano comunque offrire un aiuto concreto alle imprese.

A questo proposito, dal palco della 105esima Assemblea Generale il Presidente Gehri ha sollecitato un deciso intervento di Confederazione, Cantone e Comuni su due componenti chiave del prezzo dell’energia: le tasse e i tributi. Sospendere temporaneamente il pagamento del contributo al fondo cantonale per la promozione delle energie rinnovabili, ad esempio, oppure della tassa d’uso sul demanio pubblico sarebbe un segnale importante, perché si alleggerirebbero di questi oneri le bollette di famiglie e imprese.

Altrettanto significativa sarebbe la rinuncia alla distribuzione dei dividendi agli enti pubblici, proprietari di quasi tutte le Aziende di distribuzione di energia. Per i Comuni ciò rappresenterebbe solo un piccolo sacrificio che testimonierebbe, però, la volontà di uscire tutti assieme da questa crisi. Si tratta di rinunciare ad incassare qualcosa oggi per non dover pagare un prezzo più alto domani con l’impoverimento del tessuto economico locale.
Parafrasando il Consigliere federale Guy Parmelin, Gehri ha ricordato che se “ogni kilowattora conta”, per le aziende e i cittadini anche “ogni centesimo conta”. Di fronte ad una crisi che sta mettendo a dura prova la tenuta economica del Paese, che erode i redditi delle famiglie, è legittimo aspettarsi dallo Stato misure decise e tempestive. Alle scontate critiche di chi rimprovera agli imprenditori di battere nuovamente cassa dopo aver già ricevuto sostanziosi aiuti pubblici durante la pandemia, il Presidente ha replicato che alle imprese non sono stati fatti regali. Pur riconoscendo l’importanza degli interventi di Confederazione e Cantone, non va, infatti, dimenticato che i crediti Covid sono soldi che vanno restituiti, che le indennità ricevute per il lavoro ridotto non sono altro che i contributi assicurativi pagati prima da datori di lavoro e dipendenti, che i risarcimenti per le chiusure forzate sono un tributo dovuto dallo Stato quando, per un motivo qualsiasi, esso
proibisce un’attività assolutamente legale.

Critiche, dunque, prive di fondamento, ma che si scrivono in quella cultura di ostentata ostilità alle imprese e al profitto, di ideologica avversione alla ricchezza, ai ricchi o presunti tali, che oggi vuole rimettere in discussione anche le necessarie riforme fiscali già concordate e approvate dal popolo qualche anno fa.

La Cc-Ti, voi con noi

Mettere continuamente alla gogna gli imprenditori è da irresponsabili, realizzare degli utili non è un peccato mortale, ha ribadito il Presidente. Poiché solo se ci sono degli utili si può investire nello sviluppo delle aziende, garantendo la loro competitività, i posti di lavoro, la formazione e il gettito fiscale. Ecco un aspetto fondamentale, ma sin troppo sottaciuto e sminuito, di quella responsabilità sociale delle imprese che in Ticino non è di certo inferiore agli altri Cantoni.
Tema questo su cui, peraltro, la Cc-Ti lavora alacremente da anni, creando da ultimo, in collaborazione col DFE e a proprie spese, nuovi e incisivi strumenti per incrementare le buone pratiche della CSR, sempre più importante per il territorio e i mercati internazionali.

Ma la responsabilità sociale è di tutti, nessuno escluso”, ha sottolineato Gehri, non la si può interpretare a senso unico. Allora, è doveroso chiedersi: “Il parlamentare che scientemente vota una legge illegale è socialmente responsabile? No; il giornalista che accusa qualcuno di nefandezze di ogni genere senza la minima verifica preventiva, salvo poi scoprire che si tratta di pure illazioni, è socialmente responsabile? No; la difesa ad oltranza di certificati medici di comodo per dipendenti irrispettosi è socialmente responsabile? No; coloro che, pur non mancando di mezzi finanziari, alimentano gli acquisti e la spesa all’estero sono socialmente responsabili? No; è da considerare un comportamento socialmente responsabile rivendicare già da adesso un ulteriore aumento da 20.25 franchi a 22.50 franchi/ ora del salario minimo decretato appena un anno fa, senza che si sia ancora raggiunta la scala di progressione prevista entro il 2024? No. La responsabilità sociale non è un menù à la carte da cui scegliere ciò che più torna comodo, ma deve essere un principio, una linea di condotta che ci deve accompagnare tutti e sempre”.

Non si è mancato, infine, di ricordare il lavoro della Cc-Ti per sostenere la crescita delle aziende, a beneficio anche del territorio della popolazione. La vasta offerta di servizi e consulenze, l’organizzazione di molteplici eventi d’informazione e confronto sui temi economici di più stretta attualità, l’apertura e l’accompagnamento sui mercati esteri con un ‘Servizio internazionale’ che rappresenta un unicum a livello nazionale e un modello per le Camere degli altri Cantoni, la formazione continua con un centinaio di corsi annuali, i percorsi formativi di gestione aziendale, l’intenso rapporto con le Camere di commercio e dell’industria svizzere ed europee, fondamentale per sottolineare la realtà ticinese a livello nazionale e internazionale.

Commercio estero: banche dati doganali e siti web utili

I dazi doganali e le regole di origine variano da Paese a Paese. Stesso dicasi per le tasse d’importazione, i documenti, le certificazioni e i permessi necessari. Dove si possono trovare informazioni chiave? E dati statistici? Ecco una breve panoramica, senza presunzione di esaustività, di banche dati e siti web utili.

Tares

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette gratuitamente a disposizione la tariffa doganale (Tares) su Internet. Oltre alle aliquote di dazio, ai tributi suppletivi (tasse, imposte) e agli eventuali assoggettamenti a permessi, tramite l’applicazione è possibile accedere a diversi link, quali ad esempio le decisioni relative alla classificazione di merci, le note esplicative della tariffa doganale (che spiegano in modo dettagliato quali merci rientrano in determinate voci di tariffa) e le osservazioni (generali, indicazioni relative agli accordi di libero scambio, ai contingenti doganali, alla statistica del commercio, alle agevolazioni doganali, alle imposte, ai permessi d’importazione e d’esportazione nonché prescrizioni particolari).

Lingue: IT, EN, FR, DE
Accesso: libero

Informazioni tariffarie vincolanti

La tariffa doganale svizzera si basa sull’accordo internazionale del “Sistema armonizzato”, denominato “SA”, attualmente in uso in quasi tutti i Paesi del mondo. Le prime sei cifre della voce doganale a otto cifre corrispondono al SA. Se desiderate assicurarvi di applicare la corretta classificazione a un determinato prodotto, potete inoltrare richiesta formale all’UDSC che, generalmente entro 40 giorni, rilascerà una cosiddetta “informazione tariffale vincolante”.

La richiesta deve imperativamente avvenire compilando il modulo 40.10 Domanda di classificazione, che sarà da inviare a tarifauskunft@bazg.admin.ch.

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Regole d’origine

Le disposizioni in materia di origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie secondo i singoli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera (bilateralmente o nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio/AELS) sono contenute nella direttiva 30 (R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci).

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Taric

La banca dati tariffaria dell’Unione europea (Taric), contiene tutte le misure tariffarie (preferenze tariffarie, sospensioni tariffarie autonome) e di politica commerciale (dazi antidumping e compensativi, misure di salvaguardia) dell’UE.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Access2Markets

Access2Markets è il portale di export compliance dell’Unione europea. Alle aziende di Stati terzi, come la Svizzera, esso consente di ottenere informazioni utili per gli scambi con i Paesi dell’UE, quali ad esempio dazi, imposte e accise, formalità e requisiti all’importazione, regole di origine nonché dati statistici sul commercio estero.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Banca dati doganale MendelOnline

L’organizzazione svizzera di promozione delle esportazioni Switzerland Global Enterprise fornisce alle aziende svizzere l’accesso gratuito alla banca dati doganale MendelOnline, con informazioni sui dazi doganali, le tasse, le formalità d’importazione nonché le regole d’origine in oltre 160 Paesi.

Lingue: EN, DE

Accesso: gratuito, previa iscrizione

Rules of Origin Facilitator

Il Rules of Origin Facilitator dell’International Trade Centre (ITC), l’agenzia congiunta dell’Organizzazione mondiale del commercio e delle Nazioni Unite, consente di identificare le informazioni relative agli accordi di libero scambio, ai dazi doganali applicabili, alle regole di origine specifiche per ciascuno prodotto, nonché alle prove dell’origine. Esso riunisce anche le disposizioni legislative applicabili (in formato pdf).

Lingue: EN, FR, ES
Accesso: libero

Trade Map

La Trade Map dell’International Trade Centre (ITC) fornisce – sotto forma di tabelle, grafici e mappe – indicatori sull’andamento delle esportazioni, sulla domanda internazionale, sui mercati alternativi e sui mercati competitivi. La Trade Map copre 220 Paesi e territori e 5’300 prodotti del Sistema Armonizzato.

Lingue: EN, FR, ES, AR, RU
Accesso: parzialmente libero e gratuito

Soggetto residente fuori UE: le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea possono importare ed esportare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il codice doganale dell’Unione ha cambiato in molti aspetti le dinamiche doganali legate direttamente o indirettamente all’espletamento delle formalità ovvero allo sdoganamento delle merci.

Si è partiti con la nozione di esportatore riportata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 con la quale si chiariva che si considera esportatore un soggetto residente escludendo dalla possibilità di eseguire pratiche doganali nel territorio unionale a tutti quei soggetti non residenti che si fossero muniti di una mera rappresentanza fiscale o identificazione diretta ribadendo la necessità di nominare un rappresentante doganale, il quale avrebbe agito come rappresentante indiretto e figurando come esportatore si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti dall’esecuzione dello sdoganamento.

Tale rappresentante indiretto, generalmente un operatore doganale, munito di apposito mandato, deve provvedere ad agire secondo le disposizioni del codice.

Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche in importazione.

L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non residente o nomina di un rappresentante fiscale saranno indicati nella dichiarazione doganale ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista di tecnica doganale, il rappresentante indiretto sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoganamento.

I Servizi della Commissione hanno altresì categoricamente escluso la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, precisando inoltre che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Autore: Lucia Iannuzzi, socio fondatore dell’azienda di consulenza doganale C-Trade Srl

Nota: questo articolo, qui pubblicato con il consenso dell’autore, è apparso originariamente sul sito web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022: Soggetto residente fuori dalla UE. Quali implicazioni doganali – Ctrade (c-trade.it)

I collaboratori della Cc-Ti pronti ad intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio

Un personale correttamente formato permette di intervenire rapidamente ed in maniera efficace in attesa dell’arrivo dei soccorsi professionali contenendo i danni fisici subiti in caso di malore o infortunio. Dei semplici gesti che possono salvare una vita. Per tale motivo, alcuni collaboratori della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) hanno avuto la possibilità di partecipare al corso di primo soccorso “BLS-DAE SRC 4h” presso Croce Verde Lugano.

Già nel gennaio 2018 alcuni dipendenti della Cc-Ti avevano aderito a questa proposta formativa, certificandosi.

I partecipanti hanno acquisito le nozioni di base e le capacità necessarie a soccorrere la persona colta da arresto cardiocircolatorio (ACR) e di sostenere le funzioni vitali per mezzo della rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore (DAE). Questa formazione ha inoltre permesso al team Cc-Ti di aggiornare alcune conoscenze e tecniche di base per riconoscere e far fronte a situazioni che potrebbero sfociare in un ACR.

I corsi di formazione erogati da Croce Verde Lugano sono organizzati secondo le raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) e le linee guida 2020 della International Liason Committee on Resuscitation (ILCOR). Al termine della formazione BLS viene rilasciata una certificazione di abilitazione alla rianimazione e defibrillazione, riconosciuta a livello europeo con una validità di 2 anni. Successivamente sarà possibile effettuare il corso BLS Refresh.

La formazione BLS permette inoltre di aderire alla rete dei “First Responder”, modello organizzativo innovativo ideato dalla Fondazione Ticino Cuore e dalla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze (FCTSA) nell’ambito del “piano cantonale di intervento in caso di arresto cardiaco e rianimazione precoce”.

La rete “First Responder” è costituita infatti da un insieme di persone ed istituzioni che, su base volontaria, hanno dato la propria disponibilità ad essere allarmati da Ticino Soccorso 144 per situazioni di arresto cardiaco.

Nel nostro Cantone si contano annualmente tra i 250 e 300 arresti cardiaci improvvisi con una sopravvivenza globale del 14%, che aumenta fino al 55% in caso di fibrillazione ventricolare. Ad ogni minuto di ritardo nella defibrillazione la probabilità di successo per una rianimazione efficace si riduce del 7-10%.

Il sistema di emergenza territoriale ticinese generalmente giunge sul paziente colpito da ACR improvviso mediamente in 9 minuti. I tempi di arrivo sul luogo sono influenzati da diversi fattori quali la distribuzione della popolazione, il tipo di territorio, le caratteristiche dell’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario ed altre variabili.

La scelta della Cc-Ti di partecipare nuovamente alle iniziative proposte da Croce Verde Lugano è stata dettata dalla volontà di fornire ai propri dipendenti un’importante ed utile formazione di malore o infortunio.

Inoltre, con questa partecipazione, la Cc-Ti tiene a sensibilizzare le aziende sull’importanza di avvicinarsi alle tecniche di primo soccorso, con lo scopo di incrementare la rete di persone abilitate ad intervenire in caso di arresto cardiocircolatorio e di conseguenza aumentare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti.


Per un’informazione mirata sull’offerta formativa di Croce Verde Lugano è possibile contattare la Coordinatrice, Signora Remina Sorrentino: corsi@croceverde.ch – T. +41 79 762 66 22.

Guida per l’export di F&B in Cina

La Cina è all’avanguardia nell’importazione di prodotti alimentari e offre numerose opportunità per gli esportatori stranieri che desiderano entrare nel mercato. All’ingresso vi sono tuttavia diverse barriere che devono essere prese in considerazione con la dovuta diligenza. Una guida fornisce un aiuto pratico iniziale per districarsi nel quadro normativo vigente.

A gennaio 2022, in Cina sono entrati in vigore i decreti GACC 248 e 249 che hanno introdotto nuovi principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri, leggasi a tale proposito il nostro articolo “Export di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamentazioni dal 1.1.2022”.

Data la complessità del quadro normativo cinese relativo ai prodotti alimentari e alle bevande, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), per il tramite del suo ufficio di Pechino, ha ora redatto un’interessante “Guida per l’esportazione dei prodotti alimentari e bevande nella Repubblica Popolare Cinese” (73 pagine, pdf, 3.3 MB), che illustra nel dettaglio

  • la normativa in vigore e le autorità competenti
  • le categorie di alimenti consentite
  • i sistemi di approvazione dell’accesso al mercato
  • l’importazione tramite commercio generale e commercio elettronico
  • i requisiti di conformità degli alimenti preconfezionati, ivi compresi etichettatura e imballaggio
  • i criteri di conformità di talune categorie (principali alimenti esportati dall’Italia)
  • suggerimenti utili.

Fatti salvi i riferimenti specifici alle autorità e alle aziende italiane, e quindi da declinare a livello svizzero e con un supporto consulenziale adeguato, la guida costituisce un ottimo strumento di riferimento anche per le aziende del nostro territorio attive nel settore F&B e interessate ad entrare in questo mercato.

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 1)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Ciò a determinate condizioni e per talune merci. Vediamo nel dettaglio quali.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento.

Il documento può essere richiesto sia da persone giuridiche sia da persone fisiche (privati) e utilizzato per ripetuti passaggi del confine con i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (la cosiddetta “Convenzione ATA”, firmata a Istanbul nel 1990):

Stato: ottobre 2022. L’elenco aggiornato è disponibile in tempo reale su www.ataswiss.ch/AtaCountries.aspx

Se un Paese non ha firmato la Convenzione ATA non è possibile utilizzare il Carnet, ma è necessario effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate durante mostre/esposizioni, fiere, congressi
  • materiale professionale
  • campioni commerciali
  • altro.

Attenzione: alcuni Paesi accettano il Carnet ATA solo per talune categorie di merci. Ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato solo l’accordo sui beni espositivi, mentre a settembre 2022 il Qatar ha approvato l’uso del Carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi per la sola durata della Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sito web di ATA Swiss riporta le informazioni rilevanti per i vari Paesi.

Merci destinate a mostre/esposizioni, fiere, congressi

Rientrano in questa categoria le merci destinate ad essere presentate o esposte, quali ad esempio quadri, opere d’arte o altro materiale espositivo così come materiale pubblicitario e dimostrativo utilizzato per la pubblicità delle merci esposte (es. registrazioni, film, diapositive e le apparecchiature necessarie per il loro utilizzo).

Generalmente non è consentita la vendita di merce esportata temporaneamente con il Carnet ATA per esposizione o presentazione: essa può essere venduta nella sua totalità o in parte solo in via eccezionale. In questo caso la merce venduta va fatturata immediatamente e bisogna avviare una procedura di importazione definitiva. Questa procedura si esegue in dogana durante la riesportazione della merce rimanente (oppure unicamente con il Carnet, se è stata venduta la totalità della merce), presentando alla dogana estera la fattura di vendita e il Carnet. La dogana estera provvederà al rilascio della bolla doganale con l’indicazione del numero del Carnet, che a sua volta dovrà essere timbrato con l’indicazione della vendita e il numero della relativa bolla doganale. Per quanto riguarda la dogana svizzera, secondo disposizioni valide dal 1° gennaio 2022, per poter regolarizzare le vendite all’estero su Carnet ATA bisognerà presentare un’istanza scritta alla direzione delle dogane del proprio circondario.

Materiale professionale

Con il termine di “materiale professionale” si intende tutto ciò che serve per esercitare la propria professione, quale:

  • il materiale utilizzato dai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione nonché da compagnie cinematografiche per realizzare servizi giornalistici, registrazioni, trasmissioni, film; (cfr. Appendice I e Appendice II della Convenzione ATA)
  • macchinari e attrezzature utilizzati per l’esercizio della propria professione (come utensili, trasformatori, cavi di misurazione, ecc.) (cfr. Appendice III della Convenzione ATA).

L’utilizzo del Carnet ATA è escluso nel caso di materiale utilizzato per:

  • la fabbricazione industriale
  • l’imballaggio delle merci
  • lo sfruttamento delle risorse minerarie (nella misura in cui non si tratta di utensili manuali)
  • la costruzione, la riparazione o la manutenzione di edifici (anche ponteggi)
  • lavori di sterro o simili.

Campioni commerciali

Trattasi di campioni di merci destinati unicamente alla presentazione o all’ordinazione (orologi, gioielli, tessuti, vestiti, scarpe, …).

Altro

Il Carnet ATA può essere richiesto anche per partecipare a gare o manifestazione sportive internazionali con cavalli, moto o vetture da corsa non targate, barche, ecc.

Uso non consentito del Carnet ATA

Il Carnet ATA non può essere utilizzato per:

  • il noleggio e il leasing
  • la lavorazione o la riparazione della merce esportata
  • materiali di consumo (opuscoli, gadget, ma anche viti, rotoli di carta) (*)
  • merci deperibili (es. prodotti alimentari). (*)

(*) prodotti destinati ad essere parzialmente o totalmente utilizzati.

Link utili

Dovuta diligenza in materia di diritti umani: una guida per le aziende

Dopo aver dedicato un webinar a questo importate tema lo scorso settembre, segnaliamo la pubblicazione di una guida aggiornata edita dalla Confederazione, nel quadro del Piano d’azione nazionale “Imprese e diritti umani” della Svizzera 2020–2023 (PAN).

Aspettative crescenti sulla condotta aziendale responsabile

Le imprese, in particolare quelle attive a livello globale, sono valutate sempre più spesso in base all’impatto delle loro attività sui diritti umani e sull’ambiente. Allo stesso tempo, le aspettative dei Governi, della società, dei clienti privati e commerciali e degli investitori che le aziende rispettino i diritti umani stanno aumentando.

Di fronte alle richieste di maggiore responsabilità da parte delle aziende, le Nazioni Unite hanno adottato nel 2011 i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani che descrivono la responsabilità fondamentale delle imprese di garantire il rispetto dei diritti umani e di non incidere negativamente su tali diritti attraverso le loro attività o le loro relazioni commerciali lungo l’intera catena di fornitura. Inoltre, gli stessi principi sono contenuti nelle Linee Guida dell’OCSE destinate alle Imprese Multinazionali, che comprendono un catalogo più ampio di tematiche relative al comportamento responsabile dell’impresa (RBC). Nel quadro del Piano d’azione nazionale “Imprese e diritti umani” della Svizzera 2020–2023 (PAN), anche la Confederazione promuove il comportamento responsabile delle imprese. Il Consiglio federale richiede alle imprese che si assumano la loro responsabilità in materia di diritti umani. La condotta aziendale responsabile è un importante motore per lo sviluppo sostenibile ed assume un’importanza strategica per le aziende. Secondo gli standard internazionali l’attuazione della dovuta diligenza in materia di diritti umani si articola in sei fasi (v. grafico esplicativo).

Nuovi requisiti legali in Svizzera

Sono sempre più numerosi gli obblighi legali sulla dovuta diligenza e trasparenza per le aziende. In Svizzera, ad esempio, sulla base del controprogetto indiretto all’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente”, si introducono nuovi obblighi per le aziende in tre aree tematiche:

  • la rendicontazione non-finanziaria,

e obblighi di dovuta diligenza e trasparenza nell’ambito

  • dei minerali dei conflitti e
  • del lavoro minorile.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, e si applicheranno per la prima volta nell’anno fiscale 2023.

Iniziare a cimentarsi nell’implementazione della dovuta diligenza

La maggior parte delle aziende si è già dotata di varie misure e processi relativi alla dovuta diligenza in materia di diritti umani, per esempio nell’area della salute e sicurezza sul lavoro, della non discriminazione o del lavoro minorile. Spesso, tuttavia, questi processi non sono stati istituiti nel contesto della dovuta diligenza sui diritti umani e, quindi, non sono immediatamente riconducibili ad essa. Un buon punto di partenza per implementare efficacemente la dovuta diligenza è quindi condurre un’analisi delle misure esistenti per valutare in che misura l’azienda già soddisfa i sei elementi fondamentali della dovuta diligenza e quali sono, eventualmente, le lacune da colmare. L’obiettivo è di partire da quello che già esiste e funziona. Sulla base di quest’analisi, si identificano misure utili per l’ulteriore sviluppo dei processi di dovuta diligenza e si può elaborare un primo rapporto sull’argomento.

Peculiarità per le PMI

La responsabilità di rispettare i diritti umani si applica a tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Tuttavia, l’implementazione concreta della dovuta diligenza varia a seconda delle dimensioni e del profilo di rischio dell’azienda, che deve sempre essere vincolato alle circostanze specifiche e al contesto operativo dell’azienda. Le peculiarità per le PMI derivano, per esempio

  • dalla capacità e il grado di formalizzazione dei processi aziendali e della struttura di gestione associati alla dovuta diligenza;
  • dalla natura delle relazioni con i fornitori e la complessità della catena di approvvigionamento. Infatti, le PMI mantengono relazioni più strette con i fornitori e presentano catene di fornitura che permettono di semplificare notevolmente i processi di dovuta diligenza.

Ciononostante, le misure specifiche adottate devono sempre tenere conto della gravità degli impatti sui diritti umani. Gli impatti gravi richiedono misure appropriate indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Una PMI con un alto profilo di rischio dovrebbe quindi implementare processi di dovuta diligenza più stringenti di una PMI caratterizzata da rischi meno elevati. Pertanto, il contesto e l’attività di un’azienda sono il primo elemento da considerare nel progettare la dovuta diligenza, mentre la dimensione dell’azienda rimane un aspetto secondario.

Nuova pubblicazione sul tema

Una guida pratica per le aziende è stata realizzata da focusright nell’ambito del Piano d’azione nazionale per le imprese e i diritti umani (PAN), su incarico della Segreteria di Stato dell’economia SECO e del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. La guida aiuta sia le PMI che le grandi aziende a sviluppare e implementare processi pragmatici ed efficaci per integrare la dovuta diligenza in materia di diritti umani in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell’OCSE. Inoltre, indica i primi passi che possono risultare utili alle aziende per impostare la dovuta diligenza. Questa pubblicazione è disponibile attraverso questo link.


Articolo a cura di Regula Meng, Senior Consultant, focusright GmbH

DOCUMENTI UTILI
– pubblicazione “Linee guida pratiche sull’attuazione della diligenza in materia di diritti umani
sito focusright
sito ufficio di coordinazione del Piano nazionale per le imprese e i diritti umani e collegato alla SECO e alla Divisione Pace e diritti umani del DFAE

Rivedere il webinar “Due diligence (Dovuta diligenza) in materia di diritti umani” del 6 settembre 2022

Egitto: obbligo di L/C eliminato gradualmente

La Banca Centrale d’Egitto ha deciso di eliminare gradualmente le istruzioni emesse ad inizio anno relative all’uso dei crediti documentari nelle operazioni di finanziamento delle importazioni, fino alla loro completa cancellazione entro fine 2022.

La decisione, presa ad inizio anno, di istituire l’obbligo di utilizzo delle lettere di credito (L/C) per forniture di merci superiori ai 5’000 dollari ha creato non poche difficoltà operative agli operatori esteri ed egiziani, compresi l’accumulo di merci nei porti e i ritardi nelle consegne.

La Banca Centrale d’Egitto ha ora comunicato l’innalzamento iniziale del limite da 5’000 a 500’000 dollari (o controvalore) per poi procedere alla graduale abrogazione dell’obbligo dell’utilizzo delle L/C entro fine anno.


Fonte: Comunicato stampa della BCE (in inglese), circolari della BCE (in arabo)

Prodotti difettosi nell’UE: per la responsabilità basta il marchio

Chi appone il proprio marchio su un prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, è considerato responsabile di eventuali danni da esso causato. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea trae origine da una causa (C-264/21) intentata in Finlandia da una compagnia di assicurazione nei confronti di un’azienda produttrice di macchine da caffè in relazione al risarcimento di danni causati da un incendio provocato da una macchina da caffè difettosa fabbricata da una filiale della stessa in un altro Paese europeo. Nella fattispecie, una macchina da caffè difettosa prodotta in Romania dall’azienda italiana Saeco, filiale dell’azienda olandese Koninklijke Philips, ha causato un incendio. La macchina da caffè e la sua confezione recavano due marchi, Saeco e Philips, entrambi registrati da Koninklijke Philips. La marcatura CE apposta sulla macchina da caffè recava il marchio Saeco, un indirizzo italiano e la dicitura “Made in Romania”. Dopo aver rimborsato al consumatore i costi dei danni causati dall’incendio, la compagnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione legale contro il proprietario dei marchi apposti sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo di ottenere il risarcimento per i danni generati dal prodotto.

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della protezione dei consumatori, la nozione di “produttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata in modo ampio e “non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, marchio o altro segno distintivo è considerato alla stessa stregua del fabbricante effettivo (“vero produttore”).

La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia definizione di produttore a protezione dei consumatori: i vari soggetti responsabili in quanto produttori sono sullo stesso piano (oltre al produttore vero e proprio e al quasi-produttore che ha apposto il suo marchio o segno distintivo come da art. 3 par. 1, figura responsabile allo stesso titolo anche l’importatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come debitori in solido. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere liberamente a chi chiedere il risarcimento integrale del danno.

Novità dai percorsi formativi di gestione aziendale

Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione del corso “Specialista della gestione PMI con attestato federale”, che inizierà a febbraio 2023.

Lo specialista della gestione PMI è un professionista che sarà in grado di guidare un’impresa di piccola e media grandezza. La formazione di lunga durata proposta è trasversale a molteplici competenze aziendali e comparti settoriali. Una volta ottenuto l’attestato federale, lo specialista della gestione PMI potrà assumere la direzione operativa di una PMI e/o divenire quadro in una più grande azienda.

Moduli e materie d’esame

Il corso si articola in 352 ore-lezione su tre semestri. I moduli trattano le seguenti sei materie con riconoscimento FIP (Formazione Imprenditori PMI):

  • Gestione generale dell’impresa
  • Leadership, comunicazione, gestione del personale
  • Organizzazione
  • Contabilità e finanza
  • Marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e la clientela
  • Diritto in materia di gestione PMI

Al termine di ciascun modulo vi sarà un esame modulare. La frequentazione e il superamento di questi sei moduli rendono possibile l’ammissione all’esame federale finale.

Destinatari

Professionisti e impiegati che vogliono acquisire le competenze e le conoscenze per assumere la posizione di quadro in una PMI e/o coordinare i settori di un’azienda di dimensioni più grandi.

  • Collaboratori che si preparano alla successione aziendale.
  • Imprenditori di PMI proveniente dall’estero e che intendono familiarizzare con le caratteristiche culturali e legali della gestione aziendale in Svizzera.

Contributi federali

Gli studenti che frequentano questo corso possono beneficiare di un contributo federale. Per richiedere il contributo si devono soddisfare 4 requisiti. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Confederazione vi rimborsa il 50 percento dei costi computabili sostenuti.


Informazioni organizzative

Maggiori informazioni: Roberto Klaus,Direttore SSIB Ticino, T +41 79 277 77 76, klaus@cc-ti.ch e Boris Ré, Segretariato percorsi formativi di gestione aziendale, T +41 91 911 51 21, re@cc-ti.ch