Da più di anno la Cc-Ti organizza corsi di formazione e momenti informativi per preparare le aziende all’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD), che sarà realtà dal prossimo 1° settembre 2023.
Vediamo alcuni punti essenziali delle nuove regole, inteso che si tratta di una carrellata generale che non può essere esaustiva e che nei casi specifici richiede spesso l’intervento di esperti per elaborare regolamenti, istruzioni, dichiarazioni e contratti che siano conformi alle disposizioni legali e puntuali per le singole esigenze.
Che cos’è la protezione dei dati?
Già oggi esistono disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano anche alle aziende e quanto entra in vigore il prossimo 1° settembre è un aggiornamento resosi necessario, vista l’evoluzione del contesto tecnologico in particolare e le regole che si è data l’Unione Europea (con il famoso GDPR). Il legislatore svizzero ha cercato di essere pragmatico, ma, forse inevitabilmente, le nuove regole possono anche prestarsi a complicazioni non da poco. Almeno sulla carta. Per questo è importante cercare di attenersi soprattutto ai principi fondamentali.
Lo scopo principale della protezione dei dati è quello di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone. Essa regolamenta ciò che deve essere osservato nel trattamento dei dati personali. Per dati personali si intendono tutte le informazioni che possono essere attribuite a una persona, come i dati di contatto, le impronte digitali, gli spostamenti, ma anche le registrazioni di video e immagini (tutto ciò che può ricondurre ad un individuo specifico). La protezione dei dati intende tutelare le persone dall’acquisizione, dall’archiviazione, dall’elaborazione e dall’utilizzo ingiustificato dei suoi dati. Ciò significa che possono essere trattati solo i dati idonei e necessari allo scopo del trattamento specifico. Il consenso della persona è fondamentale, soprattutto in caso di trasmissione dei dati, così come è imprescindibile un’informazione trasparente su quali dati vengono raccolti, per quale scopo e il loro trattamento. I dati possono essere trasmessi se la persona stessa ha dato il proprio consenso, se i dati sono a prescindere accessibili al pubblico o se una legge ne consente la trasmissione. Inoltre, la sicurezza dei dati è un principio compreso nella protezione dei dati. I dati devono essere gestiti con attenzione e rispettando precise regole di sicurezza. I dati personali devono essere distrutti o resi anonimi non appena non sono più necessari ai fini del trattamento. Ciò vale anche per i dipendenti e gli ex dipendenti delle aziende. Tutte le persone hanno il diritto di chiedere a qualsiasi azienda se e quali dati vengono conservati su di loro. Questo vale ovviamente anche per i dipendenti. I dati non personali, come le cifre o i dati sui prodotti, non sono soggetti alla protezione dei dati. Allo stesso modo, i dati anonimi dei clienti valutati a fini statistici non sono soggetti alla protezione dei dati. Tuttavia, tali dati possono essere protetti in altri modi, ad esempio attraverso le regole sul segreto commerciale o dal diritto d’autore.
Quali sono le novità principali della nuova LPD?
Le modifiche principali riguardano trasparenza e l’informazione. I principi generali rimangono sostanzialmente simili, ma la trasparenza avrà un peso maggiore, ad esempio indicando sul sito web dell’azienda quanto disposto in materia di protezione dei dati, spiegando come questi vengono raccolti, gestiti, utilizzati e conservati. Con le nuove disposizioni, le aziende sono ora tenute a segnalare all’Incaricato federale per la protezione dei dati gli episodi in cui vi sia stato un utilizzo abusivo dei dati. Anche il trasferimento dei dati a fornitori e partner deve essere regolato contrattualmente, per cui è importante che le aziende valutino eventuali adattamenti delle basi contrattuali dei loro rapporti commerciali.
Con la nuova legge, la dichiarazione sulla protezione dei dati che deve figurare sul sito web aziendale assume quindi ancora maggiore importanza. Infatti, essa è ora obbligatoria per tutti e deve informare su quali dati vengono raccolti e conservati, su quali programmi vengono utilizzati e su chi contattare per ottenere informazioni. La novità è anche che le impostazioni di base dei moduli, delle app e dei siti web devono essere regolate ovunque al minimo, in modo da raccogliere o elaborare solo i dati necessari.
Anche l’obbligo di fornire informazioni è stato inasprito. Se una persona chiede se e quali dati che la riguardano sono stati elaborati, tali informazioni devono essere indicate in conformità alle norme di legge, salvo eccezioni. Devono inoltre essere fornite informazioni sulle condizioni in cui i dati sono stati trasmessi a terzi.
La legge sulla protezione dei dati ora distingue tra aziende più piccole e più grandi. Alle aziende con più di 250 dipendenti o a quelle con dati sensibili (ad esempio, gli studi medici) si applicano disposizioni aggiuntive, soprattutto per quanto riguarda la documentazione sulla protezione dei dati.
Di seguito sono elencati i punti più importanti da implementare per le aziende:
Controllare l’informativa sulla privacy sul sito web e, se necessario, adattatala.
Stabilire le linee guida per il trattamento dei dati all’interno dell’azienda.
Stabilire in forma scritta accordi e contratti con fornitori e aziende partner. È obbligatorio registrare il tipo di archiviazione dei dati e la notifica delle violazioni della protezione dei dati.
Nominare un/a responsabile della protezione dei dati in azienda.
Creare un registro del trattamento dei dati. Le aziende con meno di 250 dipendenti sono esenti da tale obbligo se non vi è un rischio elevato di lesioni dei diritti personali.
Definire la procedura per ottemperare all’obbligo di fornire informazioni e di richiesta di cancellazione dei dati.
Definire la procedura di segnalazione delle violazioni della protezione dei dati.
Creare un processo per le valutazioni d’impatto necessarie se l’azienda assume un rischio elevato nel trattamento dei dati.
Verificare se i dati vengono trasmessi ad altri Paesi. In tal caso, verificare se questi paesi sono registrati come paesi riconosciuti dal Consiglio federale. In caso contrario, si applicano requisiti più severi in materia di protezione dei dati.
La sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è una base importante per la protezione dei dati. Ad esempio, le aziende devono garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli da accessi non autorizzati e illegali. Se si utilizzano strumenti esterni per la gestione dei dati personali (ad esempio, software di gestione online dei soci), la protezione dei dati deve essere stipulata contrattualmente con il fornitore. L’azienda è tenuta a verificare la sicurezza dei dati del partner contrattuale. Se i dati personali vengono trasferiti all’estero, anche se ciò è dovuto solo al fatto che il server del servizio cloud in cui sono memorizzati i dati si trova all’estero, devono essere soddisfatti i requisiti legali.
Sanzioni e ammende
Le multe possono essere comminate sulla base della LPD. Chiunque non informi correttamente una persona interessata al momento della raccolta dei dati o successivamente non le fornisca, su richiesta, informazioni sufficienti sui dati raccolti, come previsto dalla LPD, può incorrere in multe fino a 250’000 franchi svizzeri. L’importo delle multe sarà stabilito dal tribunale competente nel corso del procedimento. È verosimile che, almeno in una prima fase di applicazione della LPD, le multe siano comminate solo in caso di gravi violazioni. Ciò non esime tuttavia dal rispetto delle disposizioni legali. A titolo di paragone, nell’Unione Europea sono possibili multe fino al quattro per cento del fatturato o a cinque milioni di euro. Da rilevare che, al di là della tempestività di eventuali multe, che un incidente che comporti la violazione di dati costituisce per le aziende un danno reputazionale presso i clienti, i fornitori, i dipendenti e l’opinione pubblica spesso maggiore di una multa.
La Cc-Ti metterà a disposizione dei propri associati nei prossimi giorni alcuni modelli di documenti che possono essere utilizzati sia all’interno dell’azienda che sul web e nei rapporti con i partner. Si tratta di basi che vanno completate con le caratteristiche delle singole aziende e spesso facendo capo a specialisti per affinare al meglio i documenti.
Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.
Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):
Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.
L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).
Campo di applicazione del CBAM
I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage”, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:
Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.
L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.
Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025
Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.
Obblighi dal 1° gennaio 2026
Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.
L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.
Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da undichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.
Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.
Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.
Implicazioni per le aziende svizzere
Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.
Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:
se esportano verso l’UE prodottidi origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi direndicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).
La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/04/ART23-UE-carbon-tax.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-22 06:00:002023-10-03 10:58:24La carbon tax europea è realtà
Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.
Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.
Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.
Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.
Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.
Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.
Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/12/ART22-frontalieri.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-21 15:26:332023-08-21 15:26:35Telelavoro frontalieri e fiscalità
In qualità di associazione mantello dell’economia ticinese contiamo sulla vostra preziosa collaborazione, in qualità di aziende affiliate, per raccogliere dati essenziali sullo stato di salute dell’economia ticinese. Ogni anno, il vostro contributo informativo viene sistematicamente confermato dai dati ufficiali, riconosciuto dalle Autorità federali e cantonali e utilizzato quale strumento a tutela degli interessi delle aziende. Oltre alle usuali domande generali riguardanti l’attività aziendale, l’inchiesta pone ogni anno l’accento su un tema di attualità per il territorio. Quest’anno vi sono approfondimenti sull’evoluzione digitale, sull’intelligenza artificiale e sulla sostenibilità. I risultati dell’inchiesta saranno presentati ufficialmente e poi pubblicati sui nostri usuali canali di comunicazione (Ticino Business, newsletter, www.cc-ti.ch, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) in forma anonima. Tutti i dati vengono trattati in ottemperanza della legge vigente sulla protezione dati.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.
Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.
In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.
In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio
dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.
La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).
Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.
Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.
Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:
Beni e servizi(*)
È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di
materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
beni a duplice impiego e servizi connessi;
beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
(direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.
così come fare pubblicità su alcuni media russi.
Sono altresì vietati
l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.
L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati”ucraini:
divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.
ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.
Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.
L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.
Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Banche e finanziamenti
Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.
Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione
Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.
Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.
Aspetti legali, contratti in essere
Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.
Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.
La scheda informativa“Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
Prima pubblicazione: 9 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.
Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/03/ART22-russia-esportabilita-obblighi-contrattuali.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-17 07:20:002024-04-02 13:08:01Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)
La compliance sta diventando sempre più importante nelle aziende, tanto che molte si sono dotate di un team dedicato. In un contesto internazionale sempre più complesso, anche gli ambiti doganali e del controllo delle esportazioni sono interessati da questo sviluppo: nel primo caso, ad esempio, è stata introdotta la qualifica di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO), che racchiude le basi di un sistema di conformità; nel secondo lo Stato prescrive invece un “programma interno di conformità” (ICP) per le aziende che effettuano determinate transazioni sottoposte ad autorizzazione.
In un contesto globale caratterizzato dall’aumento delle barriere commerciali e delle sanzioni, è fondamentale per le aziende presidiare gli aspetti del controllo delle esportazioni e della conformità doganale e commerciale. La compliance va considerata come uno strumento di supporto all’operatività aziendale e le pratiche, procedure e cultura aziendali giocano un ruolo essenziale per l’identificazione, la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi. Conditio si ne qua non è però l’impegno e il supporto da parte dei vertici aziendali e l’impiego di personale adeguatamente formato.
La cultura e la gestione della conformità, e nello specifico la trade compliance, sono state esaminate nel dettaglio in un articolo intitolato “Compliance-Management-System und Trade Compliance”, scritto dall’avvocato Annette Reiser e apparso nell’ultima edizione della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA. L’articolo è stato tradotto in italiano a cura della Cc-Ti.
Disponibile sotto forma di scheda informativa dal titolo “Il sistema di gestione della conformità e la conformità commerciale”, la versione italiana (6 pagine) può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale. Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa.
Controllo all’esportazione: formazione sul tema
Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/08/ART23-Trade-compliance.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-10 08:00:002023-08-10 08:12:54L’internazionale passa dal CMS e dalla trade compliance
Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?
In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:
cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?
Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.
Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.
Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:
i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
viene utilizzata tecnologia statunitense?
qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
il software offerto ha una funzione di crittografia?
come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/07/ART23-controllo-export-software.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-08-03 08:00:002023-07-28 10:50:03Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi
La RSI responsabilità sociale delle imprese (o CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility), nel gergo economico e finanziario, è l’ambito riguardante le implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale, etico e ambientale al loro interno e nelle zone in cui si svolgono le attività imprenditoriali. L’attuazione coerente della RSI (CSR) è un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile e al superamento delle sfide sociali e può influire positivamente sulla competitività stessa delle aziende.
La Cc-Ti, quale associazione-mantello dell’economia ticinese, ha sviluppato – con il supporto scientifico della SUPSI e in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) – un modello online di rapporto di sostenibilità, lanciato nella primavera del 2022, ed accessibile tramite questo link: www.ti-csrreport.ch.
Il valore del rapporto di sostenibilità
Per comunicare il valore generato dall’impresa non solo a livello economico ma anche sociale e ambientale, dimostrando la propria affidabilità a 360° ai partner
Per consolidare l’immagine e la reputazione dell’impresa
Per integrare e sviluppare le buone pratiche, verificando e migliorando i propri parametri a livello di sostenibilità e di responsabilità sociale
Per partecipare e avvantaggiarsi nei bandi pubblici che riconoscono la premialità alle imprese socialmente responsabili
Il rapporto di sostenibilità è un documento sempre più utile e diffuso, che raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività.
Le imprese hanno l’opportunità e l’esigenza di analizzare e comunicare l’esito del loro impegno ai propri interlocutori (azionisti, clienti, fornitori, dipendenti, comunità, enti finanziatori, pubblica amministrazione, associazioni del territorio, media, ecc.).
La responsabilità sociale delle imprese è un elemento che, dal 2021, rientra anche nei bandi di concorso pubblici, con un valore di ponderazione del 4% nei criteri di aggiudicazione.
Il video-tutorial
Tramite questo link è possibile vedere un video esplicativo sul report di sostenibilità Cc-Ti e seguire passo passo le indicazioni per la sua compilazione.
È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/10/EVT22-CSR-VIDEO.png8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2023-07-28 08:34:152023-07-28 08:34:17Il rapporto di sostenibilità: un video-tutorial per la compilazione
L’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con nuovi divieti e l’introduzione di un nuovo strumento antielusione.
L’11° pacchetto di sanzioni europee è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L159I del 23 giugno scorso, entrando in vigore il giorno successivo. Esso si compone di tre regolamenti (2023/1214, 2023/1215, 2023/1216) e due decisioni (2023/1217, 2013/1218), che ampliano le misure precedentemente adottate con nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico.
Tra queste ultime figurano (elenco non esaustivo):
l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza o dei suoi sistemi militari,
l’ampliamento dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali del Paese;
la restrizione all’esportazione di numerosi beni di lusso a prescindere dal loro valore (prima ristretti all’esportazione solo se superavano determinate soglie);
limitazioni all’import di nuove categorie di beni siderurgici e di beni che generano introiti significativi per la Russia.
Confindustria ha realizzato una nota informativa con il commento delle principali novità.
La Svizzera ha già ripreso le misure a carattere soggettivo (sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio) e sta lavorando su quelle a carattere merceologico (il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito entro fine agosto). Nell’attesa dell’implementazione elvetica, si possono già segnalare nuovi obblighi per le aziende svizzere che vendono prodotti siderurgici ad aziende europee: infatti, parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, a partire dal 30 settembre 2023 (*), direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è introdotto l’obbligo per l’importatore europeo di presentare, all’atto dell’importazione, la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato (cfr. regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 octies, par. 1, lett. d – modificato dal regolamento (UE) 2023/1214). A partire da tale data, i fornitori svizzeri, e più in generale esteri, saranno quindi chiamati a fornire un documento attestante il non utilizzo di fattori produttivi di origine russa rispettivamente il Paese d’origine degli stessi.
I prodotti siderurgici toccati da questa misura sono identificati con le voci di tariffa seguenti (cfr. Allegato XVII del regolamento 833/2014, modificato da ultimo dal regolamento 2023/1214): 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326
(*) Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per la voce di tariffa 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per le voci 7207.1210 e 7224.90.
L’ultimo pacchetto sanzionatorio europeo vede anche
l’aggiunta della Svizzera nell’elenco dei “Paesi partner” dell’UE per quanto riguarda l’adozione di sanzioni nei confronti della Russia e quindi beneficiaria di alcune deroghe ai divieti introdotti dall’UE;
l’introduzione di un nuovo strumento antielusione, volto a vietare l’esportazione di specifiche categorie di beni e tecnologie verso determinati Paesi terzi che si dimostrano coinvolti nell’agevolazione dell’elusione delle sanzioni. L’allegato di riferimento, il nr. XXXIII, è attualmente vuoto ed è pensato come rimedio eccezionale e di ultima istanza qualora il dialogo tra l’UE e i Paesi terzi interessati non si rivelasse sufficiente.
l’introduzione del divieto di transito (salvo deroghe) – attraverso la Russia e destinati a Paesi terzi – di beni e tecnologie esportati dall’UE che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, così come di beni e tecnologie per uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché́ di carboturbi e additivi per carburanti esportati. Nello specifico, è vietato il transito dei beni elencati negli allegati VII, XI e XX.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/07/ART23-nuovo-pacchetto-sanzioni-ue-russia.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-07-27 08:00:002023-08-16 15:08:2611° pacchetto di sanzioni UE alla Russia
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nLex Prevenire Difendere
/in Comunicazione e mediaDa più di anno la Cc-Ti organizza corsi di formazione e momenti informativi per preparare le aziende all’entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD), che sarà realtà dal prossimo 1° settembre 2023.
Vediamo alcuni punti essenziali delle nuove regole, inteso che si tratta di una carrellata generale che non può essere esaustiva e che nei casi specifici richiede spesso l’intervento di esperti per elaborare regolamenti, istruzioni, dichiarazioni e contratti che siano conformi alle disposizioni legali e puntuali per le singole esigenze.
Che cos’è la protezione dei dati?
Già oggi esistono disposizioni sulla protezione dei dati che si applicano anche alle aziende e quanto entra in vigore il prossimo 1° settembre è un aggiornamento resosi necessario, vista l’evoluzione del contesto tecnologico in particolare e le regole che si è data l’Unione Europea (con il famoso GDPR). Il legislatore svizzero ha cercato di essere pragmatico, ma, forse inevitabilmente, le nuove regole possono anche prestarsi a complicazioni non da poco. Almeno sulla carta. Per questo è importante cercare di attenersi soprattutto ai principi fondamentali.
Lo scopo principale della protezione dei dati è quello di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone. Essa regolamenta ciò che deve essere osservato nel trattamento dei dati personali. Per dati personali si intendono tutte le informazioni che possono essere attribuite a una persona, come i dati di contatto, le impronte digitali, gli spostamenti, ma anche le registrazioni di video e immagini (tutto ciò che può ricondurre ad un individuo specifico). La protezione dei dati intende tutelare le persone dall’acquisizione, dall’archiviazione, dall’elaborazione e dall’utilizzo ingiustificato dei suoi dati. Ciò significa che possono essere trattati solo i dati idonei e necessari allo scopo del trattamento specifico. Il consenso della persona è fondamentale, soprattutto in caso di trasmissione dei dati, così come è imprescindibile un’informazione trasparente su quali dati vengono raccolti, per quale scopo e il loro trattamento. I dati possono essere trasmessi se la persona stessa ha dato il proprio consenso, se i dati sono a prescindere accessibili al pubblico o se una legge ne consente la trasmissione. Inoltre, la sicurezza dei dati è un principio compreso nella protezione dei dati. I dati devono essere gestiti con attenzione e rispettando precise regole di sicurezza. I dati personali devono essere distrutti o resi anonimi non appena non sono più necessari ai fini del trattamento. Ciò vale anche per i dipendenti e gli ex dipendenti delle aziende. Tutte le persone hanno il diritto di chiedere a qualsiasi azienda se e quali dati vengono conservati su di loro. Questo vale ovviamente anche per i dipendenti. I dati non personali, come le cifre o i dati sui prodotti, non sono soggetti alla protezione dei dati. Allo stesso modo, i dati anonimi dei clienti valutati a fini statistici non sono soggetti alla protezione dei dati. Tuttavia, tali dati possono essere protetti in altri modi, ad esempio attraverso le regole sul segreto commerciale o dal diritto d’autore.
Quali sono le novità principali della nuova LPD?
Le modifiche principali riguardano trasparenza e l’informazione. I principi generali rimangono sostanzialmente simili, ma la trasparenza avrà un peso maggiore, ad esempio indicando sul sito web dell’azienda quanto disposto in materia di protezione dei dati, spiegando come questi vengono raccolti, gestiti, utilizzati e conservati. Con le nuove disposizioni, le aziende sono ora tenute a segnalare all’Incaricato federale per la protezione dei dati gli episodi in cui vi sia stato un utilizzo abusivo dei dati. Anche il trasferimento dei dati a fornitori e partner deve essere regolato contrattualmente, per cui è importante che le aziende valutino eventuali adattamenti delle basi contrattuali dei loro rapporti commerciali.
Con la nuova legge, la dichiarazione sulla protezione dei dati che deve figurare sul sito web aziendale assume quindi ancora maggiore importanza. Infatti, essa è ora obbligatoria per tutti e deve informare su quali dati vengono raccolti e conservati, su quali programmi vengono utilizzati e su chi contattare per ottenere informazioni. La novità è anche che le impostazioni di base dei moduli, delle app e dei siti web devono essere regolate ovunque al minimo, in modo da raccogliere o elaborare solo i dati necessari.
Anche l’obbligo di fornire informazioni è stato inasprito. Se una persona chiede se e quali dati che la riguardano sono stati elaborati, tali informazioni devono essere indicate in conformità alle norme di legge, salvo eccezioni. Devono inoltre essere fornite informazioni sulle condizioni in cui i dati sono stati trasmessi a terzi.
La legge sulla protezione dei dati ora distingue tra aziende più piccole e più grandi. Alle aziende con più di 250 dipendenti o a quelle con dati sensibili (ad esempio, gli studi medici) si applicano disposizioni aggiuntive, soprattutto per quanto riguarda la documentazione sulla protezione dei dati.
Di seguito sono elencati i punti più importanti da implementare per le aziende:
La sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è una base importante per la protezione dei dati. Ad esempio, le aziende devono garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli da accessi non autorizzati e illegali. Se si utilizzano strumenti esterni per la gestione dei dati personali (ad esempio, software di gestione online dei soci), la protezione dei dati deve essere stipulata contrattualmente con il fornitore. L’azienda è tenuta a verificare la sicurezza dei dati del partner contrattuale. Se i dati personali vengono trasferiti all’estero, anche se ciò è dovuto solo al fatto che il server del servizio cloud in cui sono memorizzati i dati si trova all’estero, devono essere soddisfatti i requisiti legali.
Sanzioni e ammende
Le multe possono essere comminate sulla base della LPD. Chiunque non informi correttamente una persona interessata al momento della raccolta dei dati o successivamente non le fornisca, su richiesta, informazioni sufficienti sui dati raccolti, come previsto dalla LPD, può incorrere in multe fino a 250’000 franchi svizzeri. L’importo delle multe sarà stabilito dal tribunale competente nel corso del procedimento. È verosimile che, almeno in una prima fase di applicazione della LPD, le multe siano comminate solo in caso di gravi violazioni. Ciò non esime tuttavia dal rispetto delle disposizioni legali. A titolo di paragone, nell’Unione Europea sono possibili multe fino al quattro per cento del fatturato o a cinque milioni di euro. Da rilevare che, al di là della tempestività di eventuali multe, che un incidente che comporti la violazione di dati costituisce per le aziende un danno reputazionale presso i clienti, i fornitori, i dipendenti e l’opinione pubblica spesso maggiore di una multa.
La Cc-Ti metterà a disposizione dei propri associati nei prossimi giorni alcuni modelli di documenti che possono essere utilizzati sia all’interno dell’azienda che sul web e nei rapporti con i partner. Si tratta di basi che vanno completate con le caratteristiche delle singole aziende e spesso facendo capo a specialisti per affinare al meglio i documenti.
La carbon tax europea è realtà
/in Certificazioni, Dogana, Internazionale, Tematiche, VariaIl 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.
Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):
Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.
L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).
Campo di applicazione del CBAM
I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage”, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:
Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.
L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.
Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025
Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.
Obblighi dal 1° gennaio 2026
Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.
L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.
Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.
Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.
Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.
Implicazioni per le aziende svizzere
Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.
Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:
Altri documenti utili:
La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
Telelavoro frontalieri e fiscalità
/in Diritto, Finanza, Fiscalità, Risorse umane, TematicheINFORMATIVA
Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.
Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.
Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.
Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.
Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.
Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.
Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.
Parola ai soci!
/in Comunicazione e mediaInchiesta Congiunturale 2023-24
L’inchiesta congiunturale condotta in collaborazione con le Camere di commercio e dell’industria della Svizzera romanda è giunta alla sua 14esima edizione.
In qualità di associazione mantello dell’economia ticinese contiamo sulla vostra preziosa collaborazione, in qualità di aziende affiliate, per raccogliere dati essenziali sullo stato di salute dell’economia ticinese. Ogni anno, il vostro contributo informativo viene sistematicamente confermato dai dati ufficiali, riconosciuto dalle Autorità federali e cantonali e utilizzato quale strumento a tutela degli interessi delle aziende.
Oltre alle usuali domande generali riguardanti l’attività aziendale, l’inchiesta pone ogni anno l’accento su un tema di attualità per il territorio. Quest’anno vi sono approfondimenti sull’evoluzione digitale, sull’intelligenza artificiale e sulla sostenibilità.
I risultati dell’inchiesta saranno presentati ufficialmente e poi pubblicati sui nostri usuali canali di comunicazione (Ticino Business, newsletter, www.cc-ti.ch, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) in forma anonima. Tutti i dati vengono trattati in ottemperanza della legge vigente sulla protezione dati.
Istruzioni per la compilazione (FORMULARIO IN PDF)
L’accesso all’inchiesta sarà possibile dal 23.8.2023.
L’inchiesta deve essere compilata e rispedita entro il 15 ottobre 2023, attraverso una delle seguenti modalità a vostra scelta:
Informazioni: trabattoni@cc-ti.ch , T. 091 911 51 15
Vi ringraziamo già sin d’ora della vostra preziosa collaborazione e della vostra fedeltà alla nostra associazione.
Abolizione dazi industriali: nota informativa delle dogane
/in Dogana, Internazionale, TematicheL’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.
Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.
Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.
In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.
In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio
La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).
Per ulteriori ragguagli sul tema vi invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Abolizione dazi sui prodotti industriali – Cc-Ti
Accordi di libero scambio: formazione
Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso, durante il quale verrà approfondito anche il tema in oggetto:
Accordi di libero scambio e origine preferenziale – Cc-Ti
martedì 26 settembre (tutto il giorno) e mercoledì 27 settembre (la mattina)
in presenza c/o Cc-Ti, Lugano
Altri link utili:
Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale
Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)
/in Dogana, Internazionale, Tematiche, VariaLe sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.
Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.
Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:
Beni e servizi (*)
È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di
così come fare pubblicità su alcuni media russi.
Sono altresì vietati
L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati” ucraini:
ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.
Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.
(*) la presente panoramica non riporta nello specifico le restrizioni finanziarie adottate dalla Svizzera. A tale scopo vogliate consultare la sezione 3 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 ed eventualmente la pagina Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (admin.ch).
*****
L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.
La SECO ha altresì approntato una pagina di FAQ
*****
Persone ed entità
Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Banche e finanziamenti
Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.
Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione
Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.
Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.
Aspetti legali, contratti in essere
Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.
Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.
La scheda informativa “Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.
Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch
Prima pubblicazione: 9 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.
Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.
L’internazionale passa dal CMS e dalla trade compliance
/in Dogana, Internazionale, TematicheLa compliance sta diventando sempre più importante nelle aziende, tanto che molte si sono dotate di un team dedicato. In un contesto internazionale sempre più complesso, anche gli ambiti doganali e del controllo delle esportazioni sono interessati da questo sviluppo: nel primo caso, ad esempio, è stata introdotta la qualifica di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO), che racchiude le basi di un sistema di conformità; nel secondo lo Stato prescrive invece un “programma interno di conformità” (ICP) per le aziende che effettuano determinate transazioni sottoposte ad autorizzazione.
In un contesto globale caratterizzato dall’aumento delle barriere commerciali e delle sanzioni, è fondamentale per le aziende presidiare gli aspetti del controllo delle esportazioni e della conformità doganale e commerciale. La compliance va considerata come uno strumento di supporto all’operatività aziendale e le pratiche, procedure e cultura aziendali giocano un ruolo essenziale per l’identificazione, la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi. Conditio si ne qua non è però l’impegno e il supporto da parte dei vertici aziendali e l’impiego di personale adeguatamente formato.
La cultura e la gestione della conformità, e nello specifico la trade compliance, sono state esaminate nel dettaglio in un articolo intitolato “Compliance-Management-System und Trade Compliance”, scritto dall’avvocato Annette Reiser e apparso nell’ultima edizione della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA. L’articolo è stato tradotto in italiano a cura della Cc-Ti.
Disponibile sotto forma di scheda informativa dal titolo “Il sistema di gestione della conformità e la conformità commerciale”, la versione italiana (6 pagine) può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA
Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale. Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa.
Controllo all’esportazione: formazione sul tema
Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale
Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi
/in Internazionale, Tematiche, VariaPer esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?
In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:
Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.
Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.
Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:
Link utili:
La vostra prossima formazione in materia di controllo delle esportazioni:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale
Il rapporto di sostenibilità: un video-tutorial per la compilazione
/in News dalla Cc-Ti, Sostenibilità, TematicheTI-CSRREPORT.CH
La RSI responsabilità sociale delle imprese (o CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility), nel gergo economico e finanziario, è l’ambito riguardante le implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa: è una manifestazione della volontà delle grandi, piccole e medie imprese di gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale, etico e ambientale al loro interno e nelle zone in cui si svolgono le attività imprenditoriali. L’attuazione coerente della RSI (CSR) è un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile e al superamento delle sfide sociali e può influire positivamente sulla competitività stessa delle aziende.
La Cc-Ti, quale associazione-mantello dell’economia ticinese, ha sviluppato – con il supporto scientifico della SUPSI e in collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) – un modello online di rapporto di sostenibilità, lanciato nella primavera del 2022, ed accessibile tramite questo link: www.ti-csrreport.ch.
Il valore del rapporto di sostenibilità
Il rapporto di sostenibilità è un documento sempre più utile e diffuso, che raccoglie le buone pratiche messe in atto da un’azienda, permettendole di integrare le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della sua attività.
Le imprese hanno l’opportunità e l’esigenza di analizzare e comunicare l’esito del loro impegno ai propri interlocutori (azionisti, clienti, fornitori, dipendenti, comunità, enti finanziatori, pubblica amministrazione, associazioni del territorio, media, ecc.).
La responsabilità sociale delle imprese è un elemento che, dal 2021, rientra anche nei bandi di concorso pubblici, con un valore di ponderazione del 4% nei criteri di aggiudicazione.
Il video-tutorial
Tramite questo link è possibile vedere un video esplicativo sul report di sostenibilità Cc-Ti e seguire passo passo le indicazioni per la sua compilazione.
È possibile avere dettagli in merito sul tema e consulenze dirette, contattando Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti o Sergio Trabattoni, Collaboratore CSR.
11° pacchetto di sanzioni UE alla Russia
/in Certificazioni, Internazionale, TematicheL’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con nuovi divieti e l’introduzione di un nuovo strumento antielusione.
L’11° pacchetto di sanzioni europee è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L159I del 23 giugno scorso, entrando in vigore il giorno successivo. Esso si compone di tre regolamenti (2023/1214, 2023/1215, 2023/1216) e due decisioni (2023/1217, 2013/1218), che ampliano le misure precedentemente adottate con nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico.
Tra queste ultime figurano (elenco non esaustivo):
Confindustria ha realizzato una nota informativa con il commento delle principali novità.
La Svizzera ha già ripreso le misure a carattere soggettivo (sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio) e sta lavorando su quelle a carattere merceologico (il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito entro fine agosto). Nell’attesa dell’implementazione elvetica, si possono già segnalare nuovi obblighi per le aziende svizzere che vendono prodotti siderurgici ad aziende europee: infatti, parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, a partire dal 30 settembre 2023 (*), direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è introdotto l’obbligo per l’importatore europeo di presentare, all’atto dell’importazione, la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato (cfr. regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 octies, par. 1, lett. d – modificato dal regolamento (UE) 2023/1214). A partire da tale data, i fornitori svizzeri, e più in generale esteri, saranno quindi chiamati a fornire un documento attestante il non utilizzo di fattori produttivi di origine russa rispettivamente il Paese d’origine degli stessi.
I prodotti siderurgici toccati da questa misura sono identificati con le voci di tariffa seguenti (cfr. Allegato XVII del regolamento 833/2014, modificato da ultimo dal regolamento 2023/1214): 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326
(*) Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per la voce di tariffa 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per le voci 7207.1210 e 7224.90.
L’ultimo pacchetto sanzionatorio europeo vede anche
Altri link utili:
Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento) – Cc-Ti