Gran Bretagna: il marchio CE viene mantenuto

Il Dipartimento per le Imprese e il Commercio britannico ha annunciato il riconoscimento a tempo interminato della marcatura CE

Con la Brexit, la Gran Bretagna ha introdotto il nuovo schema di marcatura UKCA (UK Conformity Assessed). L’obbligatorietà del nuovo marchio sarebbe inizialmente dovuta entrare in vigore il 31 dicembre 2022, termine poi posticipato al 31 dicembre 2024. Per agevolare la transizione e fornire più tempo sia ai produttori britannici sia a quelli esteri di adeguarsi ai requisiti normativi del nuovo marchio, il governo britannico ha però ora annunciato l’intenzione di estendere a tempo indeterminato l’uso del marchio CE, per 18 categorie di prodotto di sua competenza. La normativa necessaria sarà varata a breve.

L’estensione indefinita dell’uso del marchio CE si applicherà a:

  • giocattoli
  • prodotti pirotecnici
  • imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • recipienti semplici a pressione
  • dispositivi e impianti soggetti alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica
  • strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • strumenti di misura
  • bottiglie recipienti-misura
  • ascensori
  • apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
  • apparecchiature radio
  • attrezzature a pressione
  • dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • apparecchi a gas
  • macchine
  • macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
  • prodotti aerosol
  • prodotti elettrici a bassa tensione.

In queste aree merceologiche i produttori potranno quindi scegliere se mantenere la marcatura CE o se utilizzare il nuovo marchio UKCA, a testimonianza della loro conformità ai requisiti legislativi britannici. Questo per i prodotti venduti in Inghilterra, Scozia e Galles. In Irlanda del Nord la marcatura CE rimane invece obbligatoria.

Nei seguenti settori vigono disposizioni specifiche: è il caso dei dispositivi medici, dell’interoperabilità ferroviaria, dei prodotti da costruzione, degli esplosivi civili, delle attrezzature navali, delle funivie, dei prodotti che consumano energia, delle attrezzature a pressione trasportabili e delle sostanze pericolose (RoHS)


In un mondo che cambia informare e informarsi è un dovere

L’attuale contesto internazionale è in continua evoluzione, influenzato da fattori che includono cambiamenti economici, tecnologici, politici, sociali e regolatori. Questa dinamicità presenta sfide ed opportunità per le imprese coinvolte nel commercio con l’estero: un approccio strategico alla crescita del business internazionale implica infatti, in primis, la valutazione di mercati potenziali, la conduzione di ricerche approfondite, l’adattamento del proprio modello di business e lo sviluppo di un sistema di gestione della conformità volto a garantire il rispetto di norme e standard. L’autunno eventistico e informativo della Camera di commercio e dell’industria del Canton Ticino (Cc-Ti) per quanto concerne il comparto internazionale ruoterà proprio attorno a questi aspetti.

La carbon tax europea

Il 1° ottobre, l’Unione europea introdurrà la cosiddetta “carbon tax”, una tassa che toccherà buona parte delle aziende svizzere che esportano nel mercato unionale beni ad alte emissioni di anidride carbonica (CO2), nello specifico quelli appartenenti alle categorie cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno (cfr. anche nostro articolo del 17 agosto). Con l’implementazione di questa tassa esse si troveranno di fronte a una sfida fondamentale, ovvero la raccolta di due serie di dati distinti e non correlati tra loro in altrettante aree che sono generalmente gestite da team separati con specifiche competenze tecniche: da un lato i dati doganali per identificare e mappare le merci interessate all’interno dell’azienda e della sua intera catena del valore e dall’altro il calcolo e i dati relativi al contenuto di CO2 delle merci. Quest’ultimo aspetto, in particolare, richiede una comprensione dei processi produttivi per poter quantificare efficacemente le emissioni di CO2 associate ai singoli prodotti, comprensione che non tutte le aziende hanno. In collaborazione con Positive Organizations, la Cc-Ti farà chiarezza su questa normativa in occasione di un webinar che si terrà il 21 settembre 2023. Per maggiori ragguagli e iscrizione: WEBINAR | Carbon tax europea: cosa implica per le aziende svizzere?

Evento Paese: Messico

Grazie alla sua posizione geografica, il Messico funge da ponte naturale non solo tra l’America settentrionale e l’America centro-meridionale, ma anche tra l’Atlantico e la regione Asia-Pacifico. Il Paese vanta inoltre un’economia aperta e una rete di 14 accordi di libero scambio con 50 nazioni (che generano oltre i 3/5 del PIL globale). Tra queste, oltre la Svizzera, anche gli Stati Uniti, l’Unione europea e il Giappone. Il lungo confine con il gigante nordamericano ha favorito già negli anni ‘60 lo sviluppo delle “maquiladoras” e, anche se in alcuni ambiti le catene produttive dei due Paesi sono fortemente integrate, questo ha contribuito a rendere il settore manifatturiero messicano il più sviluppato di tutta l’America Latina, rafforzandone anche la posizione all’interno delle catene di valore globali e sulla mappa degli investimenti diretti esteri. Tra i settori in evidenza si possono citare l’automotive, l’aerospaziale, il medtech, la logistica, ma non solo. In stretta collaborazione con i “Partner dell’Internazionale 2023” Allianz Trade Switzerland, Cippà Trasporti SA, Switzerland Global Enterprise, il polo linguistico e formativo capeggiato da Ti-Traduce e M. Zardi & Co, la Cc-Ti organizzerà un evento il 26 settembre 2023 allo Swiss Diamond Hotel a Vico Morcote. L’evento offrirà ai partecipanti una panoramica delle opportunità offerte da questo mercato, non mancando di evidenziare i rischi e le strategie di ingresso, assicurative e logistiche più opportune. A chiudere l’evento la testimonianza di RKB Europe SA, che illustrerà le implicazioni pratiche del “fare impresa” nel Paese. Per maggiori ragguagli e iscrizione: EVENTO PAESE | MESSICO

Greater Caspian Forum, Ticino edition

Grazie alla collaborazione sottoscritta di recente con Joint Chamber of Commerce (JCC), organizzazione svizzera che promuove le attività commerciali bilaterali tra la Svizzera e l’Europa orientale (extra-UE), l’Asia Centrale e il Caucaso meridionale, il 10 ottobre 2023 la Cc-Ti porterà in Ticino, a più precisamente a Villa Sassa a Lugano, una versione ridotta del “Greater Caspian Forum”, l’evento faro della stessa JCC. Il programma, attualmente in fase di elaborazione, prevede gli interventi di rappresentanti della Greater Caspian Association (partner del Forum), della Europe and Central Asia Transport and Trade Association (ECATA) e di aziende ticinesi attive nella regione. Al centro delle presentazioni e delle discussioni vi sarà la Grande regione del Caspio quale area strategica sia per gli importanti giacimenti di idrocarburi sia quale Corridoio di Trasporto Internazionale Transcaspico (TITR) – o Corridoio di Mezzo. Per quanto riguarda il primo aspetto, in Europa cresce la domanda di fonti energetiche. Kazakistan e Uzbekistan, insieme ad altri Paesi dell’Asia centrale, desiderano espandere la loro industria energetica, incluse le fonti rinnovabili, e possono svolgere un ruolo chiave nel mercato energetico europeo. Composto da Azerbaigian, Armenia, Georgia e Turchia a ovest e da Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Afghanistan a est del Mar Caspio, il Corridoio di Mezzo è invece un blocco chiave della connettività terrestre tra Europa ed Asia, dove anche alcuni porti marittimi svolgono un ruolo significativo nella movimentazione delle merci. Diversi sono i progetti in fase di progettazione definitiva e di realizzazione, con potenziale di sviluppo significativo nei prossimi anni e opportunità commerciali anche per le aziende svizzere. Per maggiori ragguagli e iscrizione: Greater Caspian Forum 2023, Ticino edition


Il Global Trade Helpdesk, la vostra marcia in più per il commercio internazionale

L’accesso alle informazioni sui mercati esteri e sulle barriere tariffarie e non tariffarie può rappresentare una sfida enorme, soprattutto per le piccole e medie imprese. Esse possono però contare sul Global Trade Helpdesk, un portale online gestito congiuntamente dall’ITC, dall’UNCTAD e dall’OMC e sostenuto dalla SECO, che centralizza informazioni provenienti da diverse banche dati e agenzie ufficiali. Il suo utilizzo è gratuito e non richiede registrazione.

Informazione commerciale affidabile gratuita, un’utopia?

Sin dalla più tenera età, ci è stato insegnato che la vita è fatta di scelte e compromessi. Ogni giorno, cerchiamo l’equilibrio perfetto tra vita personale e professionale per raggiungere i nostri obiettivi. Ogni tanto si sbaglia, si cade, ci si rialza e si va avanti. Ogni scelta sembra simultaneamente un sì e un no. Anche nei servizi digitali, c’è sempre una scelta da fare tra prezzo e qualità: certe piattaforme forniscono dati e dettagli utilissimi, ma spesso a caro prezzo. Preferiamo pagare 100 franchi al mese per ottenere l’accesso a tutte le piattaforme di streaming, o andare su siti pirati rischiando l’illegalità e ottenendo un servizio gratuito ma di bassa affidabilità?

Per le piccole e medie imprese attive o desiderose di lanciarsi nel commercio internazionale, questa scelta è difficile, ma ineluttabile: pagare di più per un software avanzato, rischiando di ridurre i propri profitti, o scegliere qualcosa di più basilare e meno caro? Il Centro del Commercio Internazionale (International Trade Centre, ITC), agenzia della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), si è posto esattamente questa domanda. Come aiutare le piccole e medie imprese con un prodotto di qualità disponibile per tutti?

In particolare, l’accesso all’informazione è vitale per lanciarsi in nuovi mercati. Purtroppo, molte PMI (in inglese, SMEs) mancano delle competenze e risorse necessarie per analizzare l’informazione legata al commercio internazionale. Secondo un’inchiesta del CCI/ITC su 28’000 imprese in 56 paesi (2010-2017), la “mancanza di accesso all’informazione” e i “problemi di trasparenza dell’informazione” sono gli ostacoli principali per la maggioranza delle aziende intervistate. Un’analisi più dettagliata ha dimostrato che più un’impresa è piccola, più queste problematiche sono importanti.

Una piattaforma gratuita e affidabile per le PMI in cerca di informazioni commerciali

Per rispondere a questa problematica, l’ITC, l’UNCTAD, l’OMC e altre otto organizzazioni internazionali si sono unite per fornire alle imprese una fonte affidabile d’informazioni commerciali internazionali: il Global Trade Helpdesk. Totalmente gratuito, il Global Trade Helpdesk è la piattaforma sognata da ogni PMI per analizzare i mercati in qualche click. Il suo obiettivo principale è semplificare il commercio internazionale e migliorare l’accesso ai mercati esteri per le imprese di tutte le dimensioni. Vi basterà introdurre il vostro paese d’origine e il vostro prodotto per accedere a un’analisi dettagliata di mercato.

In particolare, il Global Trade Helpdesk vi aiuterà a scegliere il mercato ideale per il vostro prodotto secondo il potenziale di esportazione esistente e vi fornirà tutte le informazioni necessarie per valutare l’attrattività di questo mercato per voi.

Aggregando le informazioni fornite da più di 15 fonti in modo dettagliato ma intuitivo, la prima sezione vi presenterà statistiche di mercato e grafici. Se pensate che questo mercato rappresenti una buona opportunità in termini di crescita e potenziale, potete proseguire la navigazione analizzando le tariffe doganali, i possibili accordi di libero scambio esistenti e le regole d’origine. Se siete convinti, continuate a “scrollare” per analizzare tutte le barriere non-tariffarie (tecniche, sanitarie e fitosanitarie) esistenti. Se siete interessati a segmenti di nicchia, troverete informazioni sugli standard volontari e di sostenibilità esistenti. Se vi interessano le opportunità digitali (e-commerce), la nostra nuova sezione vi darà accesso alle piattaforme di e-commerce e alle soluzioni di pagamento digitali esistenti nel mercato prescelto. Finirete l’analisi con possibili contatti di aziende partner in questo mercato, e contatti essenziali per organizzare la vostra logistica e accedere al finanziamento del commercio.

Quest’analisi è proposta specificamente per il vostro mercato d’origine, il vostro prodotto e la vostra possibile destinazione, in modo totalmente gratuito. Se non siete convinti dal mercato scelto, potete in un semplice click accedere ad analisi relative ad altri mercati. Con il Global Trade Helpdesk, si può avere tutto senza pagare nulla – provare per credere.

Un vantaggio competitivo unico nel commercio globale

Dalla sua nascita nel 2020, il Global Trade Heldpesk è stato utilizzato da oltre 150 mila persone provenienti da più di 200 paesi ed è in continua espansione. Come mai? Perché propone un accesso a informazioni in modo chiaro e accessibile, consentendo alle imprese di prendere decisioni informate e di rispettare le leggi e le norme dei mercati di destinazione.

Una delle caratteristiche più utili del Global Trade Helpdesk è la possibilità di effettuare ricerche di mercato personalizzate. Le imprese possono selezionare il paese d’interesse, il settore di attività e i prodotti specifici per ottenere informazioni dettagliate sul mercato di destinazione, compresa la domanda di prodotti, i principali concorrenti, le opportunità di esportazione e molto altro ancora. Questo aiuta le imprese a identificare i mercati più promettenti per la loro attività e a pianificare le loro strategie di esportazione in modo più efficace.

Recentemente, il Global Trade Helpdesk ha lanciato una nuova sezione digitale per fornire un’esperienza utente migliorata. La sezione digitale rende l’accesso alle informazioni e alle risorse commerciali ancora più rapido e conveniente.

Il Global Trade Helpdesk rappresenta un’importante risorsa per le imprese che desiderano espandere le proprie attività a livello internazionale. Il suo approccio user-friendly, le informazioni aggiornate e la sezione digitale innovativa lo rendono uno strumento indispensabile per le imprese di tutte le dimensioni.

Cosa aspettate per provare questo strumento perfetto per supportare le imprese locali nel loro percorso d’internazionalizzazione?

In un mondo in cui il commercio internazionale svolge un ruolo sempre più importante, il Global Trade Helpdesk si posiziona come un punto di riferimento per l’accesso alle informazioni commerciali internazionali. Sfruttare questa risorsa preziosa può aiutare le imprese a raggiungere nuovi mercati e a ottenere un vantaggio competitivo nel contesto globale.

Autore e contatto:
International Trade Centre (ITC)
info@globaltradehelpdesk.org
https://globaltradehelpdesk.org/en

Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri *video webinar del 07.07.2023 disponibile su YouTube*

L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023.
Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.

Il 7 luglio 2023 si è svolto il webinar “Nuovo Accordo Svizzera-Italia sulla fiscalità dei frontalieri” in collaborazione con AITI, con gli interventi di:

  • Cristina Maderni, Vicepresidente Cc-Ti e Deputata in Gran Consiglio
    Saluto di benvenuto 
  • Michele Scerpella, Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte e
    Andrea Rigamonti, Commissario Ufficio delle imposte alla fonte 
    Cosa cambia per le imprese dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo sui lavoratori frontalieri?

Qui potete trovare ulteriori informazioni.

VIDEO SU YOUTUBE

Contatti:

Michele Scerpella
Capoufficio Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch
tel. +41 91 814 75 71

Andrea Rigamonti
Commissario Ufficio delle imposte alla fonte dfe-ddc.uif@ti.ch
tel. +41 91 814 75 71

Michele Rossi
Avvocato e Delegato relazioni esterne della CC-TI rossi@cc-ti.ch
tel. +41 91 911 51 30

Martina Grisoni
Co-responsabile servizio Legalizzazioni della CC-TI grisoni@cc-ti.ch
tel. +41 91 911 51 11

Daniela Bührig
Vice Direttrice di AITI daniela.buehrig@aiti.ch – tel. +41 91 911 84 84


La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Telelavoro frontalieri e fiscalità

INFORMATIVA

Malgrado gli auspici pubblicamente manifestati, per il momento Italia e Svizzera non hanno ancora trovato un’intesa per un nuovo accordo amichevole in materia fiscale sul telelavoro dei frontalieri.

Ciononostante, l’Italia ha unilateralmente e autonomamente adottato una normativa interna che permette a livello fiscale un telelavoro dal proprio domicilio per un massimo del 40%.

Attenzione: questa norma è riservata unicamente ai frontalieri che prima del 31 marzo 2022 hanno utilizzato lo strumento del telelavoro e, seconda limitazione, questa regola scadrà il 31 dicembre 2023.

Non vi sono per il momento notizie certe circa un eventuale regime definitivo da gennaio 2024 in avanti.

Considerato però che in Italia a livello di assicurazioni sociali, contrariamente al resto dell’UE, il telelavoro dei frontalieri è attualmente tollerato per un massimo del 25%, per non avere conseguenze né a livello fiscale, né previdenziale, il telelavoro non dovrà superare questa soglia.

Chi volesse superarla, per sfruttare il limite del 40% concesso a livello fiscale, dovrà annunciarsi alle competenti autorità italiane.

Questa normativa italiana si riferisce unicamente alla fiscalità dei frontalieri, non delle aziende. Restano quindi applicabili le condizioni che possono concorrere a costituire, fiscalmente parlando, una stabile organizzazione d’impresa, rendendo l’azienda soggetto fiscale anche in Italia.

Abolizione dazi industriali: nota informativa delle dogane

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.

Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.

In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.

In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio

  • dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
  • dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.

La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).

Per ulteriori ragguagli sul tema vi invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Abolizione dazi sui prodotti industriali – Cc-Ti

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso, durante il quale verrà approfondito anche il tema in oggetto:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale – Cc-Ti
martedì 26 settembre (tutto il giorno) e mercoledì 27 settembre (la mattina)
in presenza c/o Cc-Ti, Lugano

Altri link utili:

Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale

Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento)

Le sanzioni imposte alla Russia stanno avendo un grande impatto sulle transazioni commerciali e tutto questo impone alle aziende esportatrici da un lato di implementare delle procedure di trade compliance, anteriori alla spedizione e alle operazioni doganali, per verificare l’effettiva esportabilità dei propri prodotti e dall’altro di analizzare i contratti in corso di esecuzione e valutare se è possibile rinegoziarli o se, nell’impossibilità di poter adempiere agli obblighi, si configura una causa di forza maggiore.

Il 29 marzo 2023 il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia aderendo alle ultime sanzioni emanate dall’Unione europea (UE) nel suo 10° pacchetto, cfr. comunicato stampa. Le misure sono entrate in vigore il giorno stesso.

Alla luce dei vari pacchetti sanzionatori adottati nei confronti della Russia, nelle operazioni con questo Paese si consiglia di prestare particolare attenzione agli aspetti sottostanti:

Beni e servizi (*)

È generalmente vietata la vendita, la fornitura rispettivamente l’esportazione e il transito di

  • materiale d’armamento, inclusi i diritti di proprietà intellettuali o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni a duplice impiego e servizi connessi;
  • beni per il rafforzamento militare e tecnologico o lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e servizi connessi (per i beni dell’allegato 1 è vietato anche il solo transito attraverso la Russia);
  • beni per l’aviazione e l’industria spaziale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni e tecnologie per la navigazione marittima, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • carboturbi e additivi per carburanti e servizi connessi;
  • beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali, e servizi connessi;
  • beni per il settore energetico, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni per il rafforzamento dell’industria, inclusi i diritti di proprietà intellettuale o i segreti commerciali;
  • beni di lusso di valore, ove non specificato altrimenti, superiore a 300 franchi, inclusi i servizi finanziari, di mediazione, l’assistenza tecnica, la messa a disposizione, i diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, ecc.;
  • (direttamente o indirettamente) servizi nei settori della revisione contabile (comprese la revisione legale dei conti, la contabilità e la consulenza fiscale), consulenze aziendali e in materia di pubbliche relazioni, servizi di architettura e di ingegneria, consulenza giuridica e informatica nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e di analisi così come servizi pubblicitari.

così come fare pubblicità su alcuni media russi.

Sono altresì vietati

  • l’acquisto, l’acquisizione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento originario della Russia o provenienti dalla stessa, e servizi connessi;
  • l’acquisto con destinazione la Svizzera, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari della Russia o provenienti dalla stessa, nonché la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti siderurgici originari della Russia o provenienti dalla stessa così come la fornitura di servizi ad essi connessi; dal 30 settembre 2023, i prodotti che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo potranno essere importati, trasportati e transitare in Svizzera solo se vi è prova attestante il Paese d’origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di beni economicamente importanti per la Russia così come la fornitura di servizi ad essi connessi;
  • l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di oro originario della Federazione Russa (anche lavorato in un Paese terzo) così come di prodotti in oro originari della Russia e la fornitura di servizi ad essi connessi.

L’ordinanza istituisce anche provvedimenti che toccano i cosiddetti “territori designati ucraini:

  • divieto di importare beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine e di fornire servizi connessi;
  • divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di determinati beni e di fornire servizi connessi.

ATTENZIONE: i beni e/o i componenti critici provengono da altri Paesi (riesportazione)? Se del caso vedasi anche le relative legislazioni in materia.

Data la complessità crescente delle sanzioni in relazione con la situazione in Ucraina, il servizio Commercio internazionale ha RINUNCIATO AD AGGIORNARE ULTERIORMENTE QUESTA PAGINA. Informazioni sui nuovi pacchetti saranno fornite separatamente. Per domande specifiche o approfondimenti vogliate contattarci alle coordinate menzionate a fondo pagina.

(*) la presente panoramica non riporta nello specifico le restrizioni finanziarie adottate dalla Svizzera. A tale scopo vogliate consultare la sezione 3 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 ed eventualmente la pagina Provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (admin.ch).

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L’ente ufficiale svizzero preposto al controllo delle esportazioni e all’applicazione delle sanzioni è la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 (0)58 464 08 12 (lu-ve, 8.00-12.00 e 13.00-17.00). Per domande relative all’importazione e all’esportazione di beni soggetti a sanzioni, il settore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali è raggiungibile al numero tel. +41 (0)58 462 68 50, licensing@seco.admin.ch.

La SECO ha altresì approntato una pagina di FAQ

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Persone ed entità

Per una verifica delle persone fisiche e giuridiche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Banche e finanziamenti

Per una verifica delle banche sanzionate vedasi la banca dati SESAM (SECO Sanctions Management), approntata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha aggiornato la sua prassi di copertura per le nuove transazioni con Russia, Bielorussia e Ucraina e creato una pagina di FAQ.

Trasporto e transito nell’UE, procedure d’esportazione

Va chiarità la fattibilità del trasporto e del transito attraverso l’UE: la complessità delle sanzioni rende spesso difficile per lo spedizioniere valutare in autonomia se la spedizione è interessata dalle sanzioni – svizzere o europee.

Per l’emissione dei certificati d’origine, la Cc-Ti chiede conferma all’azienda esportatrice di aver effettuato le opportune verifiche presso la SECO e che l’esportazione verso la Russia può avvenire. Eventuali Carnet ATA per la Russia vengono rilasciati solo previa conferma scritta che in caso di difficoltà in relazione al suo utilizzo, il richiedente se ne assume la responsabilità nonché il pagamento di eventuali reclami doganali.

Aspetti legali, contratti in essere

Fra i molti aspetti da chiarire, ve n’è uno in particolare che preoccupa le imprese, cioè l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali a causa dei divieti imposti dalle autorità, nello specifico quelle elvetiche. Va verificata la possibilità di estendere, rescindere o rinegoziare i contratti esistenti.

Una delle domande più frequenti che si pone è di sapere se le aziende svizzere possono invocare la clausola di forza maggiore nei loro rapporti commerciali con partner russi. A tale proposito la Cc-Ti ha redatto una scheda informativa.

La scheda informativa “Russia: adempimento degli obblighi contrattuali e clausola di forza maggiore in relazione con la situazione in Ucraina” (gratis per i soci, CHF 20.- per i non soci) può essere richiesta al servizio Commercio internazionale alle coordinate indicate qui sotto.

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Prima pubblicazione: 9 marzo 2022
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2023.

Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.

L’internazionale passa dal CMS e dalla trade compliance

La compliance sta diventando sempre più importante nelle aziende, tanto che molte si sono dotate di un team dedicato. In un contesto internazionale sempre più complesso, anche gli ambiti doganali e del controllo delle esportazioni sono interessati da questo sviluppo: nel primo caso, ad esempio, è stata introdotta la qualifica di “Operatore Economico Autorizzato” (AEO), che racchiude le basi di un sistema di conformità; nel secondo lo Stato prescrive invece un “programma interno di conformità” (ICP) per le aziende che effettuano determinate transazioni sottoposte ad autorizzazione.

In un contesto globale caratterizzato dall’aumento delle barriere commerciali e delle sanzioni, è fondamentale per le aziende presidiare gli aspetti del controllo delle esportazioni e della conformità doganale e commerciale. La compliance va considerata come uno strumento di supporto all’operatività aziendale e le pratiche, procedure e cultura aziendali giocano un ruolo essenziale per l’identificazione, la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi. Conditio si ne qua non è però l’impegno e il supporto da parte dei vertici aziendali e l’impiego di personale adeguatamente formato.

La cultura e la gestione della conformità, e nello specifico la trade compliance, sono state esaminate nel dettaglio in un articolo intitolato “Compliance-Management-System und Trade Compliance”, scritto dall’avvocato Annette Reiser e apparso nell’ultima edizione della rivista Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA. L’articolo è stato tradotto in italiano a cura della Cc-Ti.

Disponibile sotto forma di scheda informativa dal titolo “Il sistema di gestione della conformità e la conformità commerciale”, la versione italiana (6 pagine) può essere richiesta tramite e-mail a Monica Zurfluh, responsabile Servizio Commercio internazionale, zurfluh@cc-ti.ch. Il documento è destinato unicamente agli associati.

Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA

Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA è una rivista trimestrale specialistica che dal 2016 si rivolge a professionisti attivi negli ambiti consulenza, economia, industria e amministrazione. Essa fornisce informazioni fondate sugli ultimi sviluppi giuridici, sui cambiamenti nella prassi amministrativa e sulle sentenze giudiziarie rilevanti, con un occhio di riguardo alla quotidianità professionale. Per gentile concessione di Zoll + MWST Revue | Revue Douanière + TVA, la Cc-Ti cura la traduzione in italiano di articoli selezionati, che mette gratuitamente a disposizione dei propri associati sotto forma di scheda informativa.

Controllo all’esportazione: formazione sul tema

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:

Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale

Il controllo dell’export per software, tecnologie e servizi

Per esportare i cosiddetti beni a duplice impiego, che possono essere utilizzati sia per scopi militari sia civili, le aziende devono rispettare i requisiti di legge in materia di controllo delle esportazioni e, in alcuni casi, richiedere licenze di esportazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di imprese esporta software, tecnologie e servizi: queste esportazioni immateriali sono soggette agli stessi controlli delle esportazioni dei beni fisici, ma i trasferimenti di dati tramite cloud e Internet sono molto più difficili da controllare, sia dalle aziende stesse sia parte del legislatore. Inoltre, nella rete, i confini geografici si confondono e non è facile individuare la giurisdizione competente. Come procedere al meglio?

In base al principio della responsabilità individuale, l’azienda deve effettuare le opportune verifiche assicurandosi che la gestione delle offerte e dei servizi digitali avvenga nel rispetto della normativa vigente. Ciò significa essenzialmente di essere in grado di rispondere alle quattro domande “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”:

  • cosa si intende esportare: il software, la tecnologia o il servizio figura in un elenco di beni di cui è limitata o vietata l’esportazione?
  • chi è coinvolto: le parti coinvolte figurano in un elenco di persone fisiche e/o giuridiche sanzionate?
  • dove si vuole esportare: il Paese di destino è sottoposto a sanzioni o embarghi?
  • a che scopo: come viene impiegato il bene (in ambito civile vs. in ambito militare)?

Le sfide del controllo delle esportazioni di tecnologia immateriale sono illustrate più nel dettaglio in una guida realizzata dall’Istituto Svizzero per l’Imprenditoria (SIFE) della Scuola universitaria professionale dei Grigioni nell’ambito di un progetto innosuisse. La guida Exportkontrolle von digitalen Angeboten (PDF, 1 MB, 27.06.2023) è disponibile attualmente solo in lingua tedesca ed è stata pubblicata a fine giugno 2023 anche sul sito web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella pagina dedicata ai moduli e alle istruzioni per l’export di prodotti industriali e beni militari speciali.

Sulla base di un caso pratico, gli autori della guida hanno identificato e analizzato sei aree problematiche, mettendone in evidenza i fattori di influenza e delineando possibili opzioni di intervento, vedi misure di controllo appropriate: la classificazione di tecnologia e software, la ricerca e lo sviluppo, l’erogazione di servizi informatici in rete (cloud computing), l’e-commerce, i servizi intelligenti (smart services) e, infine, la formazione, l’istruzione e l’assistenza al cliente.

Gli autori hanno anche realizzato una checklist, che riunisce le domande chiave da porsi nell’ambito del controllo di esportazioni immateriali. Per praticità le abbiamo tradotte e sono riportate di seguito:

  • i processi sono adeguati alle normative vigenti in materia di controllo delle esportazioni e vengono regolarmente riveduti?
  • tutti i dipendenti coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività di esportazione sono sensibilizzati sul controllo delle esportazioni?
  • nella valutazione dei casi aziendali vengono poste le quattro domande chiave “cosa?”, “chi?”, “dove?”, “a che scopo?”?
  • la tecnologia e il software vengono valutati utilizzando le tre fasi di raccolta delle informazioni, classificazione e rischio?
  • vengono prese in considerazione le sanzioni e gli embarghi contro individui, aziende e Paesi per ogni esportazione?
  • la legge statunitense sul controllo delle esportazioni viene presa in considerazione quando si esporta tecnologia o software?
  • viene utilizzata tecnologia statunitense?
  • qual è la percentuale di tecnologia statunitense nella tecnologia o nel software in questione?
  • la tecnologia o il software sono sviluppati da team di sviluppo globali?
  • vengono utilizzati componenti open source nello sviluppo della tecnologia o del software?
  • vengono prese in considerazione le 19 sfide potenziali (vedi pag. 57) quando si esportano offerte immateriali?
  • il software offerto ha una funzione di crittografia?
  • come avviene il trasferimento delle conoscenze relative alla tecnologia, all’utilizzo e agli aggiornamenti della tecnologia o del software?
  • l’accesso ai dati controllati è conforme alle norme di accesso corrette?
  • come si presenta la mappa del server e quali autorizzazioni hanno i vari gruppi di utenti?
  • come avviene l’archiviazione e lo scambio dei dati in azienda?
  • come viene regolato l’accesso all’offerta o all’assortimento nel commercio elettronico?

Link utili:

La vostra prossima formazione in materia di controllo delle esportazioni:
Export control Dual-Use goods, sanctions, embargoes
martedì 11 settembre 2023, in modalità virtuale