Abolizione dazi industriali: nota informativa delle dogane

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.

Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.

In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.

In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio

  • dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
  • dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.

La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).

Per ulteriori ragguagli sul tema vi invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Abolizione dazi sui prodotti industriali – Cc-Ti

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso, durante il quale verrà approfondito anche il tema in oggetto:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale – Cc-Ti
martedì 26 settembre (tutto il giorno) e mercoledì 27 settembre (la mattina)
in presenza c/o Cc-Ti, Lugano

Altri link utili:

Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale