Nessuna modifica dei tassi d’interesse COVID-19

Il Consiglio federale ha deciso di non modificare i tassi d’interesse COVID-19 a partire dal 31 marzo 2024

Il Consiglio federale ha deciso di non modificare i tassi d’interesse COVID-19 a partire dal 31 marzo 2024. Gli accrediti fino a 500 000 franchi continueranno ad essere soggetti al tasso dell’1,5%, quelli di importo superiore a del 2%.

Il governo ricorda che i beneficiari del prestito COVID-19 sono incoraggiati a non utilizzare i prestiti più a lungo del necessario, indicazione che corrisponde all’obiettivo iniziale del programma messo in atto durante la pandemia per contribuire a colmare un gap di liquidità.

SPG-Svizzera: cumulo esteso alla Turchia

Il cumulo con materiali di origine norvegese nei Paesi in via di sviluppo e l’accettazione di dichiarazioni d’origine sostitutive norvegesi SPG con un riferimento al cumulo con materiali turchi sono possibili senza restrizioni.

In caso di cumulo con prodotti originari della Turchia, la prova di origine rilasciata per la Svizzera nel Paese in via di sviluppo in questione deve recare la dicitura “CUMUL TR” o “TR CUMULATION”. Se per uno stesso prodotto vengono utilizzati materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, nella prova dell’origine devono essere inserite tutte le relative menzioni.

Per ulteriori ragguagli vedasi la Circolare D-31 nr. 071-15.3 TR dell’UDSC, aggiornata il 1° aprile 2024 (PDF, 137 kB)

L’accesso al Sud−Est asiatico passa da Singapore

L’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), terza economia d’Asia e quinta a livello mondiale, è costituita da dieci Nazioni sempre più integrate nelle catene del valore globali, anche grazie ad una rete significativa di accordi di libero scambio, tra cui il Partenariato economico globale regionale (RCEP), che istituisce la zona di libero scambio più estesa al mondo e genera circa il 30% del PIL globale.

Questa regione, caratterizzata da una rapida crescita, è ricca di potenziale, ma presenta anche notevoli disparità di sviluppo e reddito, una varietà di culture, lingue e religioni, e un dedalo normativo in cui è difficile orientarsi. In un’area estremamente eterogenea e con significative barriere all’entrata, Singapore emerge come porta d’ingresso privilegiata. Le opportunità offerte dalla regione e il ruolo faro di Singapore sono stati al centro di un business breakfast organizzato dal Gruppo Fidinam in collaborazione con la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) e la Città di Lugano.

L’evento, moderato da Alex Chung, Delegato alle relazioni con l’Asia per conto della Città di Lugano, ha preso l’avvio con i saluti di benvenuto di Roberto Grassi, CEO del Gruppo Fidinam, che ha evidenziato come, nonostante uno scenario attuale caratterizzato da instabilità geopolitica, rischi di deglobalizzazione e frammentazione nonché da tendenze di nearshoring o reshoring, non si possa non considerare i mercati in crescita dell’ASEAN e il ruolo svolto da Singapore nella regione.

Anche la Svizzera, conferma Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale alla Cc-Ti, guarda con crescente interesse al Sud-Est asiatico: oltre ad una strategia regionale specifica elaborata dal Consiglio federale per gli anni 2023-2026, la Confederazione ha in essere accordi di libero scambio con Singapore, Filippine e Indonesia e negoziati in corso con Malaysia, Vietnam e Thailandia. Gli scambi commerciali con i Paesi dell’ASEAN sono aumentati negli anni, ma restano ancora modesti (3,3% del commercio estero svizzero). Nella regione, è Singapore a fare la differenza: è la quarta destinazione dell’export svizzero in Asia dopo Cina, Giappone e Hong Kong ed è il terzo mercato di approvvigionamento dopo Cina e Giappone. La città-Stato è anche la principale destinazione degli investimenti svizzeri, che dal 2010 al 2022 sono praticamente quadruplicati, raggiungendo quota 69,5 miliardi di franchi (su un totale di 81 miliardi di franchi nella regione).

Il CEO di Fidinam Asia Pacific, Alessandro Pedrinoni, ha poi fornito una panoramica della regione: su una popolazione di oltre 680 milioni di persone, il 51% vive in aree urbane, il 32% è sotto i 20 anni ed entro il 2030 il 70% farà parte della classe media. Le principali economie sono Indonesia, Thailandia, Singapore, Vietnam, Malaysia e Filippine: cumulativamente generano il 96% del PIL regionale, un PIL cresciuto in media del 4,2% negli ultimi dieci anni, con una proiezione di crescita media del 4% fino al 2040. I trend di crescita si concentrano nel settore manifatturiero, nel turismo e nell’economia digitale, ma la regione è anche confrontata con la risoluzione di problemi significativi, come ridurre la povertà, sviluppare le infrastrutture e rendere accessibili le tecnologie digitali. Pedrinoni si è poi chinato sulle singole economie. In Indonesia, la quarta Nazione più popolosa al mondo, crescono i settori minerario, infrastruttura, sanità, turismo e le batterie per i veicoli elettrici; nel 2023 gli investimenti esteri sono confluiti nei settori metalli, telecomunicazioni, farmaceutica, legno e carta. In Vietnam nel 2023 la popolazione ha raggiunto quota 100 milioni e il PIL è cresciuto del 5,03%; gli investimenti, diminuiti nel triennio 2020-2022, hanno ripreso in modo significativo nel 2023, soprattutto a beneficio dell’industria manifatturiera e della lavorazione (63%). Nel 2023 le Filippine hanno registrato il maggior tasso di crescita del PIL nella regione (5,6%), con trend di crescita osservati nell’inclusione finanziaria, nell’implementazione di soluzioni tecnologiche nei processi industriali e nella green energy. Il settore manifatturiero pesa per il 20% del PIL, ma lo sviluppo di catene di fornitura locali e il raggiungimento di una certa autonomia produttiva rappresentano ancora una sfida. La Thailandia ha un settore automobilistico significativo, il primo per dimensioni nella regione e il decimo a livello mondiale, con investimenti importanti annunciati nel settore delle auto elettriche. Nel 2023 la Malaysia ha visto la domanda internazionale di elettronica, olio di palma e prodotti petroliferi rallentare e il suo PIL crescere meno del previsto (3,7%).

Marta Giordano, Managing Director di Fidinam Singapore, ha poi evidenziato come la posizione strategica al centro di importanti rotte commerciali e marittime rendano la città-Stato la porta d’ingresso ideale dell’ASEAN. Terza economia nella regione, Singapore è di fatto un hub commerciale, finanziario e logistico ed è rinomata per la facilità nel fare impresa: tra le caratteristiche principali figurano procedure snelle e facilmente accessibili online, un sistema fiscale efficiente, un’ampia rete di accordi sulla doppia imposizione, incentivi agli investimenti, agevolazioni ed esenzioni fiscali nonché sovvenzioni per una vasta gamma di industrie e, non meno importante, la tutela degli investitori. Giordano ha poi illustrato nel dettaglio le opzioni per una presenza in loco (dalla società a responsabilità limitata alla filiale, all’ufficio di rappresentanza), il quadro fiscale, la politica d’immigrazione e i costi di assunzione.

In chiusura, la testimonianza di Christina Jensen e Pamela Annoni, co-fondatrici di Elixi International SA, azienda specializzata della consegna rapida di farmaci salvavita che ha scelto Singapore come base per le attività estero su estero.

Salari e statistiche

di Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti

Era scontato. L’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari in Svizzera nel 2022 ha ridato la stura alle polemiche sulle buste paghe ticinesi che sarebbero inferiori del 18- 20% rispetto alla media nazionale.
Ecco una di quelle contraffazioni della realtà che, ripetute per anni, sono diventate una verità incontestabile. Ma le cose stanno veramente così? Non proprio. Indubbiamente una differenza salariale esiste, ma non dell’entità che si vuol far credere, sfruttando delle “distorsioni” statistiche al solo scopo di dimostrare che nel nostro Cantone i “padroni” sono disonesti.

Nella statistica federale il Ticino da solo e paragonato con intere regioni composte da più Cantoni

Innanzitutto, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST), la forbice retributiva, sia in Svizzera che in Ticino, è rimasta in generale pressoché stabile. Storicamente un certo divario salariale con le altre ragioni è dovuto al fatto che da noi, per le caratteristiche stesse che ha avuto lo sviluppo economico, ci sono
parecchi settori annoverati nella fascia media e medio bassa dei salari, ad esempio, ristorazione, servizi d’alloggio e commercio al dettaglio, mentre altrove, come sottolinea l’UST, c’è una maggiore presenza di attività a forte valore aggiunto e, quindi, buste paga più alte.
Ciò non significa che la nostra economia sia debole, anzi. Semplicemente hanno un peso specifico taluni settori che in altri cantoni hanno un ruolo “annacquato” dalla presenza di grandi strutture, spesso multinazionali. È pertanto chiaro che la situazione ticinese, con un terzo di manodopera frontaliera e pur contando tante realtà produttive avanzate, ma comunque non comparabile alla concentrazione di sedi e centri dirigenziali di grandi imprese che vantano altri Cantoni, sia strutturalmente diversa.

Una comparazione fuorviante

Ma c’è un aspetto cruciale da rimarcare per non interpretare l’inchiesta dell’UST in maniera fuorviante al fine di avvalorare la tesi del notevole scarto salariale: nella statistica federale il Ticino da solo è paragonato con intere regioni composte da più Cantoni, il che è come confrontare le mele con le pere”.

Difatti, l’UST utilizza la seguente ripartizione regionale:

  • Arco lemanico con VD, VS, GE;
  • Espace Mittelland con BE, FR, SO, NE, JU;
  • Svizzera nord-occidentale con BS, BL;
  • Svizzera orientale con GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG;
  • Svizzera centrale con LU, UR, SZ, OW, NW, ZG;
  • Zurigo;
  • e, infine, il Ticino, da solo!

Dunque, a parte Zurigo che per forza economica e struttura generale fa storia a sé, non c’è una vera comparazione tra Cantoni. Così il Vallese, con un’economia certamente meno diversificata e per molti aspetti meno forte della nostra, è affiancato al Canton Vaud e al Canton Ginevra Stesso discorso per il Giura affiancato a Friburgo, cantone che negli ultimi anni grazie all’insediamento di importanti realtà industriali come Rolex e Nespresso, ha registrato una forte crescita grazie che hanno alzato sensibilmente anche i livelli retributivi di tutta la regione. Un assemblaggio regionale che porta a relativizzare di molto i risultati pubblicati la scorsa settimana, che necessitano di molti distinguo e interpretazioni. Basti ricordare che, quando si stilano le graduatorie per i singoli cantoni, il Ticino si colloca all’ottavo posto in termini assoluti di PIL pro capite. Difficile credere che i famelici imprenditori si pappino tutti i proventi di quanto prodotto…

Si potrebbe obiettare che nella produzione del PIL sono conteggiati anche i frontalieri. Bene, togliamoli. Ma allora per coerenza vanno tolti anche nella statistica sui salari per evitare distorsioni. Sì, perché il divario salariale arriva al 18-20% solo se nel calcolo si conteggiano gli stipendi degli oltre 78mila frontalieri che sono retribuiti in Ticino, ma non vivono qui. Retribuzioni che generalmente sono più basse e che, aggregate a quelle più alte dei residenti, comprimono la media dei salari. Detratte le paghe dei frontalieri e confrontando i salari dei soli residenti con quelli degli altri Cantoni la differenza si riduce all’ 8-10%. Anche su questo occorrerebbe confrontarsi se si vogliono fare discorsi costruttivi e correggere le vere situazioni problematiche in termini di salari e non solo quelle presunte che fanno comodo per scatenare polemiche e inventare rimedi spacciati per miracolosi.

Una distorsione statistica

Insomma, è in gioco quella stessa forzatura statistica che il Consiglio di Stato ha denunciato a Berna per ottenere maggiori contributi nell’ambito della perequazione finanziaria intercantonale.
Se il Ticino quest’anno riceverà 86,77 milioni di franchi, molto meno di quanto avranno altri Cantoni di certo non più svantaggiati (il Vallese, ad esempio, riceverà 884 milioni) ciò è dovuto anche al fatto che i redditi di quasi 79mila frontalieri vengono inclusi nel potenziale delle risorse utilizzato nel calcolo fiscale pro capite. Un’ ingente massa salariale che ci fa apparire più ricchi, quando in realtà essa fluisce oltre confine. Riconoscendo questa semplice verità il contributo per il nostro Cantone sarebbe molto più consistente. Perciò, Il Consiglio di Stato ha chiesto di limitare al 50% la quota di redditi dei frontalieri usata per stimare il potenziale fiscale.
Applicando lo stesso ragionamento non si vede perché le retribuzioni dei frontalieri, che abbassano la media salariale, non devono essere estrapolate dal totale delle paghe versate in Ticino ai fini di una più corretta valutazione statistica dei livelli salariali e del confronto con gli altri Cantoni. Tolti i salari dei frontalieri, le cifre sarebbero diverse. Infatti, dalle tabelle dell’UST si evince che per le funzioni non dirigenziali gli svizzeri guadagnano molto di più dei residenti stranieri e dei frontalieri. Elemento questo fondamentale, visto che la grande massa dei lavoratori d’oltreconfine è occupata in funzioni non dirigenziali. Un dato in particolare merita però un’attenzione speciale, perché da quanto pubblicato dall’UST emerge (almeno nel settore privato) un aumento dei salari delle funzioni più basse, tradizionalmente occupate soprattutto da frontalieri, a scapito della categoria della categoria dei quadri inferiori, dove troviamo invece soprattutto residenti. Primi effetti perversi dell’introduzione del salario minimo? Molto probabile, anche perché è sempre stato chiaro che il salario minimo sarebbe andato a beneficio soprattutto dei frontalieri. Non essendo le masse salariali variabili indipendenti modificabili a piacimento, è logico che alzando il livello degli stipendi più bassi taluni livelli più alti possano essere compressi.

Si sottrae reddito ai cittadini

Tematizzando i livelli dei salari ormai è usuale fare riferimento solo al fatto che essi non crescono abbastanza, come se questo potesse essere un meccanismo automatico e dovuto, indipendentemente dall’andamento delle aziende. Di per sé negli ultimi anni i salari, anche in assenza d’inflazione, sono costantemente aumentati in Ticino sebbene forse non in modo omogeneo e generalizzato.
Si dimentica però troppo spesso l’erosione del potere d’acquisto che, di fronte a certe evoluzioni repentine e massicce, non può essere compensata “solo” da aumenti salariali. Il riferimento è all’aumento esponenziale delle spese obbligate, assicurazione malattia in testa, e al peso dello Stato che preleva quote crescenti di reddito sottraendole ai consumi privati e ai risparmi. Secondo una recente stima dell’UST, un’economia domestica tipo, composta da 2,09 persone, con reddito lordo mensile di poco meno di 10mila franchi, vede volar via oltre 3’000 franchi al mese in spese vincolate, a cui vanno aggiunti i costi dell’affitto, del riscaldamento e dei vari premi assicurativi.

Una differenza salariale esiste, ma non dell’entità che si vuol far credere

A limitare i budget domestici ci sono imposte e tasse (comunali, cantonali, federali), oneri delle assicurazioni sociali, balzelli amministrativi, costi burocratici e i prezzi amministrati dallo Stato che rappresentano il 30% del totale dei prezzi al consumo svizzeri, una tra le più alte percentuali in Europa. Prezzi che non sono
determinati dal libero mercato, ma spesso indotti da interessi corporativi o politici e il cui livello non ha sempre una motivazione economica plausibile.
Alla radice del problema dei redditi insufficienti, assottigliati dall’esplosione dei costi e delle uscite vincolate, non c’è un’economia privata che non funziona e dal braccino corto con gli stipendi, o comunque non è la sola responsabile. Si dimenticano troppo spesso gli eccessi di un sistema pubblico il cui peso si scarica
per mille vie sui cittadini.

L’escalation delle tasse

Solitamente si parla molto delle imposte e poco invece delle tasse e dei vari balzelli che cittadini e imprese pagano per coprire i costi di gran parte dei servizi pubblici forniti dallo Stato. Ad evidenziare l’escalation di questi tributi causali in Ticino è il rapporto del novembre scorso sul “Finanziamento mediante tasse o emolumenti nel 2021”, elaborato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), nel quale si analizza in che misura determinati compiti svolti da Cantoni e Comuni sono coperti da queste entrate.
Nell’analisi si mettono a fuoco solo gli indicatori di quei servizi che generano i maggiori incassi, ovvero: Uffici della circolazione stradale e della navigazione, diritto generale (emolumenti riscossi dagli uffici d’esecuzione, dei fallimenti, del controllo abitanti, del registro fondiario, dello stato civile e da molti altri sportelli), approvvigionamento idrico ed eliminazione delle acque di scarico e la gestione dei rifiuti. Ebbene, in tutti questi settori tasse ed emolumenti, pagati per ricevere una determinata prestazione pubblica, hanno registrato un considerevole aumento. Una crescita vertiginosa in cui spicca il Ticino.
Alla voce Uffici della circolazione stradale (pagamenti per patenti, licenze di circolazione e collaudi di veicoli), se l’indice medio nazionale è pari al 119%, il Ticino si colloca in testa alla classifica, toccando addirittura il 162%, seguito da Ginevra col 154%. Nel nostro Cantone si è passati da un indice del 116% nel 2008 al 162% del 2021. È aumentato anche l’indicatore relativo al diritto generale: dal 79% all’80% sull’arco degli stessi anni, mentre per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico il balzo è stato dal 55% al 68%. Infine, per la gestione dei rifiuti si è passati dal 44% del 2008 al 75% di tre anni fa. Nel giro di 13 anni, per il totale di questi quattro servizi il Ticino ha registrato uno dei maggiori incrementi con un indice di finanziamento schizzato dal 61% al 78%. E, si badi bene, che oltre a questi servizi, c’è una miriade di altre tasse, pure rincarate, per altre funzioni che non sono contemplate nel rapporto del DFF. Tasse per servizi certamente utili, per carità e di cui non si mette certo in dubbio la legittimità. Ma elementi di cui occorre tenere conto prima di additare con superficialità e generalizzazioni la politica salariale delle imprese.
Più che solo su una presunta differenza salariale eccessiva, bisognerebbe, quindi, concentrare l’attenzione anche sulla progressiva erosione dei redditi provocata dal continuo aumento dei carichi di spesa originati dall’ente pubblico. L’onere fiscale complessivo in Ticino è molto al di sopra della media nazionale per cui parlare di fantomatici sgravi fiscali selvaggi è del tutto fuori luogo e chi insiste su questo mantra dovrebbe magari usare una maggiore prudenza… Se in questi ultimi anni le imposte non sono state toccate, è aumentato per contro in maniera sconsiderata il peso delle tasse e delle spese obbligate che impoveriscono la popolazione, contro cui non c’è aumento salariale che basti.

Diritti umani e ambiente: obblighi di diligenza, trasparenza e rendicontazione

Il 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore in Svizzera gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, nonché gli obblighi di rendicontazione non finanziaria. Il 15 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che interesserà sia le aziende dell’UE sia le aziende extra-UE con un fatturato significativo nell’Unione europea. In un quadro legislativo sempre più complicato, le imprese devono disporre degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.

Le regolamentazioni svizzere

Dopo la bocciatura nel 2020 dell’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” (Iniziativa per imprese responsabili), il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il controprogetto indiretto del Consiglio federale svizzero che modifica il Codice delle obbligazioni e prevede obblighi di rendicontazione non finanziaria nonché di diligenza e trasparenza in materia di lavoro minorile e di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.

Obblighi di rendicontazione non finanziaria

Ai sensi dell’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, a partire dall’anno fiscale 2023, le società pubbliche, le banche e le assicurazioni con almeno 500 dipendenti e una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di oltre 40 milioni di franchi sono obbligate a presentare una rendicontazione non finanziaria e a rendere pubblici ragguagli sulle questioni ambientali, gli aspetti sociali e inerenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, ivi compresi i rischi connessi e le misure adottate per farvi fronte (cfr. articoli 964a-964c del Codice delle obbligazioni).

Le società che soddisfano questi requisiti, ma che sono controllate da una società che rientra nel campo di applicazione sopra menzionato o che devono redigere una relazione equivalente in base alla legislazione estera sono esenti dagli obblighi di rendicontazione non finanziaria.

Due diligence e trasparenza in relazione a metalli e minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Le aziende esposte a rischi connessi con il lavoro minorile o con metalli e i minerali provenienti da zone di conflitto devono soddisfare specifici requisiti di due diligence e di rendicontazione se vengono superate le soglie per l’importazione e la lavorazione di minerali e metalli provenienti da tale aree stabilite nell’Allegato I dell’Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) (vedi articoli 964k-964l del Codice delle obbligazioni).

La categoria dei minerali comprende minerali, oro e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno. I metalli sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro, anche sotto forma di sottoprodotti.

Gli obblighi di diligenza comprendono la definizione di una strategia relativa alla catena di approvvigionamento e di un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento e la loro implementazione.

La Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell’OCSE e il Regolamento (UE) 2017/821 fungono da riferimento.

Il Consiglio federale sta analizzando le possibili implicazioni sulle aziende svizzere della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) e deciderà i prossimi passi non appena la versione finale di tale direttiva saranno disponibili e saranno noti i meccanismi con cui gli Stati membri dell’UE la implementeranno.

La CS3D europea

Dopo due tentativi falliti di ottenerne l’approvazione, il 15 marzo 2024 il Consiglio dell’UE ha adottato una versione alquanto annacquata della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che richiede alle imprese con sede nell’UE e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento. La prossima tappa sarà l’approvazione da parte del Parlamento europeo di questo “testo di compromesso” (verosimilmente nel corso del mese di aprile 20024). Se approvata, la direttiva CS3D si applicherà alle aziende con almeno 1’000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, anziché 500 dipendenti e un fatturato di almeno 150 milioni di euro, come proposto in precedenza dalla Commissione. Sono state eliminate le soglie più basse per le imprese ad alto impatto, come quelle attive nella produzione tessile, la produzione alimentare, l’estrazione di minerali e l’edilizia.

Le legislazioni di alcuni Stati membri, come la Germania (Legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento o “Lieferkettengesetz”), la Francia (Legge sull’obbligo di diligenza o “Loi sur le devoir de vigilance”) o ancora i Paesi Bassi (Legge sulla due diligence per il lavoro minorile o “Wet Zorgplicht Kinderarbeid”, e il progetto di legge sulla catena di fornitura), dovranno essere adattate a CS3D.

Le imprese dovranno essere molto più attente quando si tratta di fornitori.

Ciò che è certo è nei prossimi anni il panorama legislativo relativo a questi argomenti sarà sempre più complesso e avrà un impatto significativo su molte aziende, che saranno quindi chiamate a dotarsi degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.


La Lugano Commodity Trading Association ne parlerà in dettaglio il 17 aprile prossimo in un workshop organizzato in stretta collaborazione con Intertek e focusright e aperto anche ai soci Cc-Ti (per l’accesso privilegiato contattare Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale Cc-Ti): April 17, 2024 – How to meet EU & Swiss Human Rights & Environmental Legislation Requirements – LCTA

Fonte: articolo Human rights and environment: due diligence, transparency and reporting obligations – LCTA pubblicato dalla Lugano Commodity Trading Association (LCTA) il 14 marzo e aggiornato il 19 marzo.

Calcolatore emissioni CO2 per le aziende in Ticino

Il settore di ricerca CSR e rendicontazione della sostenibilità, con il sostegno della Divisione dell’economia, mette a disposizione delle imprese e degli enti con sede nel Cantone Ticino un Calcolatore semplificato che permette di stimare e inventariare le emissioni annuali di gas a effetto serra (GHG).

Questo Calcolatore di emissioni CO2 per le aziende in Ticino è concepito come uno strumento semplificato per stimare e inventariare le emissioni annuali di gas a effetto serra (GHG) per le aziende con sede nel Canton Ticino. Il calcolatore consente di stimare le emissioni di gas serra da fonti di Scopo 1 (dirette), Scopo 2 (indirette) e di alcune fonti di Scopo 3 (altre indirette). Per quanto riguarda lo Scopo 3, il calcolatore non permette di calcolare le emissioni dovute all’acquisto di materiali. Lo sviluppo del Calcolatore è basato sul modello “Simplified GHG Emissions Calculator” dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (disponibile al seguente link: https://www.epa.gov/climateleadership/simplified-ghg-emissions-calculator).

Tool aggiornato nel gennaio 2024.

Download Calcolatore CO2


Fonte: Progetto CSR Ticino

Serata informativa per il corso Specialista della gestione PMI con attestato federale

Mercoledì 27 marzo 2024 alle ore 17.30 presso gli Spazi Cc-Ti al 6° piano

La Cc-Ti organizza una serata informativa per tutti gli interessati ad iscriversi al corso Specialista della gestione PMI. Durante l’incontro saranno fornite maggiori informazioni inerenti al corso (costi, calendario, docenti e contenuti).

Coloro che volessero partecipare alla serata sono pregati di confermare la propria presenza al Signor Roberto Klaus all’indirizzo email: klaus@cc-ti.ch.

AELS-India: siglato l’accordo di libero scambio

Dopo 16 anni di negoziati, la Svizzera e gli altri Stati dell’AELS sono riusciti a portare a casa l’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai vari Stati contraenti. La sua entrata in vigore è prevista a tre mesi dalla ratifica.

L’accordo commerciale e di partenariato economico (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA) concluso il 10 marzo 2024 rappresenta una pietra miliare nella storia della politica commerciale svizzera: il nostro Paese e gli altri Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono infatti il primo partner europeo a concludere un accordo di questo tipo con l’India, assicurando quindi alle loro aziende un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti, in primis europei e britannici (con cui il gigante asiatico ha pure avviato negoziati), in un mercato con 1.4 miliardi di consumatori.

L’accordo contiene disposizioni sul commercio di beni industriali (inclusi il pesce e altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli di base e trasformati, sugli ostacoli tecnici al commercio, sulle misure sanitarie e fitosanitarie, sulle regole d’origine, sulle agevolazioni commerciali, sul commercio di servizi, sulla protezione e sull’applicazione della proprietà intellettuale, sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla composizione delle controversie nonché sul commercio e lo sviluppo sostenibile e sulla promozione degli investimenti. Esso è destinato a portare significativi benefici economici, come catene di approvvigionamento meglio integrate e più resistenti e nuove opportunità per le aziende, con conseguente aumento dei flussi commerciali e degli investimenti.

Di seguito i punti principali:

Prodotti industriali

Oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri (tranne l’oro) beneficerà da subito o dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni di uno sgravio totale o parziale dai dazi. In sostanza: orologi e gran parte dei macchinari saranno esenti da dazi. Allo scadere dei tempi previsti anche i prodotti chimico-farmaceutici beneficeranno di un accesso al mercato senza dazi o con dazi ridotti (esenzione per quasi tutti i prodotti farmaceutici e per il 74% dei prodotti chimici), stesso dicasi per i prodotti ottici (compresi i prodotti medici).
Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.

Prodotti agricoli di base e trasformati

Dopo un periodo transitorio massimo di 10 anni l’India concederà alla Svizzera l’accesso al mercato in franchigia doganale per determinati prodotti, tra cui il cioccolato, le capsule di caffè e alcune preparazioni alimentari e l’eliminazione dei dazi per vari prodotti ortofrutticoli e prodotti di base di origine animale e vegetale. Il vino svizzero beneficerà di riduzioni tariffarie scaglionate su 10 anni.
Le concessioni dell’India ai prodotti di origine svizzera possono essere visionate nell’appendice 2C.3 dell’allegato 2C. La ricerca può essere effettuata tramite voce di tariffa doganale, per gli acronimi vedasi le note introduttive all’allegato 2C.

Regole d’origine e procedure doganali

Regole d’origine specifiche sono state definite tenendo conto delle catene del valore esistenti e sono specificate nell’appendice 2A.1 dell’allegato 2A.
Quale prova dell’origine fa stato il certificato di circolazione delle merci EUR1 o, per gli esportatori autorizzati, la dichiarazione d’origine con firma elettronica. Vige la regola del trasporto diretto.

Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie

I capitoli sugli ostacoli tecnici al commercio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie si basano sulle disposizioni degli accordi OMC pertinenti. In entrambi i settori le Parti hanno concordato una clausola di revisione che prevede la negoziazione tra loro di eventuali vantaggi che entrambe avrebbero negoziato con una terza Parte. Pertanto, se l’India e l’UE, che stanno anch’esse negoziando, concluderanno successivamente un accordo di questo tipo, l’India dovrà concedere alla Svizzera un trattamento equivalente a quello dell’UE, qualora la Svizzera abbia concordato un trattamento simile con l’UE.

Concessioni da parte svizzera relativamente ai prodotti

Le concessioni fatte dalla Svizzera all’India relativamente ai prodotti industriali e ai prodotti agricoli di base e trasformati possono essere visionate qui. In sostanza la Svizzera applica all’India concessioni simili a quelle fatte in altri accordi.
Quale prova dell’origine preferenziale indiana fa stato il certificato d’origine.

Servizi

L’accordo, e nello specifico l’allegato 6A, contiene norme supplementari rispetto all’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) e migliora la certezza del diritto.
Nel settore finanziario, i fornitori di servizi attivi in Svizzera potranno beneficiare di termini chiari e trasparenti per l’autorizzazione delle licenze. Inoltre, l’accordo rende più trasparenti i criteri e le procedure adottati durante la verifica delle richieste di autorizzazione. Nel settore assicurativo la quota di capitale straniero viene portata al 49%, mentre nel settore bancario passerà dal 51% al 74%.
Il personale addetto all’installazione e alla manutenzione di macchinari è autorizzato a soggiornare in India fino a 3 mesi l’anno.

Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale è regolata nell’allegato 8A. Viene migliorata la protezione della Swissness e un accordo accessorio disciplina il trattamento della Swissness nelle domande di registrazione di marchi.
Per quanto riguarda la protezione dell’innovazione, l’accordo contiene garanzie affinché i prodotti protetti da brevetto esportati dalla Svizzera verso l’India non vengano discriminati rispetto a quelli fabbricati in loco. Inoltre, l’accordo semplifica e abbrevia la procedura di opposizione per i brevetti nonché le procedure di rendicontazione, obbligatorie in India.
Nel campo della protezione dei risultati dei test sui farmaci e sui prodotti fitosanitari è previsto un livello di protezione conforme all’accordo TRIPS che non limita l’accesso ai medicamenti in India.
Per quanto concerne le indicazioni geografiche, come i nomi dei formaggi, l’accordo prevede una protezione più elevata dietro apposita richiesta. Questa misura si applica anche alle denominazioni di prodotti non agricoli come gli orologi.

Commercio e sviluppo sostenibile

L’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India contiene un capitolo esaustivo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile.

Promozione degli investimenti e cooperazione

Gli Stati dell’AELS si impegnano a portare avanti diverse attività di promozione per incentivare gli investimenti in India. È stato definito un valore target pari a 100 miliardi di investimenti e 1 milione di posti di lavoro da raggiungere entro i prossimi 15 anni. In caso di mancato raggiungimento di questo valore target, vi saranno consultazioni volte a definire le misure per il conseguimento degli obiettivi fissati. Qualora al termine delle consultazioni l’India continui a ritenere che gli Stati dell’AELS non hanno adempiuto ai propri obblighi, dopo un ulteriore termine di 3 anni (grace period) può sospendere le concessioni fatte nell’ambito degli scambi di merci.

La presente scheda non ha presunzione di esaustività.


Fonte:
Comunicato stampa del DEFR del 10.03.2024
Factsheet del DEFR, marzo 2024

Consultation : Révision de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2)

Travail du dimanche dans les quartiers touristiques urbains

Les Chambres de commerce et d’industrie des cantons de Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, regroupant près de 10’000 entreprises et 500’000 emplois en Suisse latine, souhaitent faire part de leur position sur la consultation mentionnée en titre.


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Sanzioni contro la Russia: aggiornamento

Prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici o dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzi da dichiarare nella dichiarazione doganale di importazione e-dec, aggiornamento delle FAQ e adozione del 13° pacchetto: queste, in breve, le ultime novità in merito alle sanzioni contro la Russia.

Dal 1° marzo 2024, in conformità con gli articoli 14a par. 4bis e 14e par. 8 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, la prova dell’origine non russa dei fattori produttivi siderurgici rispettivamente dei diamanti lavorati provenienti da Paesi terzi deve essere dichiarata nella dichiarazione doganale di importazione e-dec come “documento giustificativo” (codice documento Y824 rispettivamente L147). Se il codice del documento non viene dichiarato, il sistema informatico e-dec rifiuterà la dichiarazione visualizzando un messaggio di errore richiedente la prova del Paese di origine dei prodotti.

I documenti di prova appropriati sono indicati nel documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), stilato dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO (ultimo aggiornamento: 11.03.2024), al pto. 2.2.4 per quanto riguarda i prodotti siderurgici e ai pti. 2.4.2 e 2.4.3 per quanto concerne i diamanti.

Dal 20 marzo 2024, secondo l’art. 14f della summenzionata Ordinanza, vigerà l’obbligo per gli operatori economici di vietare contrattualmente ai loro partner stabiliti al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) o di un Paese partner (Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) la riesportazione verso la Russia o per l’uso in Russia dei beni elencati negli allegati 3 e 19 e dei beni ad alta priorità di cui all’allegato 31. Essi devono altresì prevedere contrattualmente misure correttive adeguate per i casi di violazioni (es. risoluzione del contratto o pagamento di una penale, cfr. pto 2.5.1 delle FAQ). Gli operatori economici sono liberi di scegliere una formulazione appropriata per la clausola, ma devono precisare che la stessa è un elemento essenziale del contratto. Le FAQ riportano il seguente modello (disponibile anche in IT, FR, DE):

«(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this 13/23 Agreement that fall under the scope of Article 14f of the Ordinance imposing Measures in Connection with the Situation in Ukraine (SR 946.231.176.72).

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information».

Da ultimo, ma non meno importante, il 29 febbraio 2024 la Svizzera ha attuato il 13° pacchetto di sanzioni UE, entrato in vigore il 1° marzo 2024. Tale pacchetto amplia l’elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni sanzionate (anche di Paesi terzi, come India, Sri Lanka, Cina, Hong Kong, Serbia, Turchia, Kazakistan e Thailandia) e introduce nuove restrizioni di carattere merceologico. Per quanto riguarda queste ultime, trattasi in particolare di prodotti tecnologici avanzati che potrebbero favorire il rafforzamento militare, di difesa e più in generale dell’industria russa, come da allegato 1 “Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza” e allegato 23 “Beni per il rafforzamento dell’industria”. Tra i beni vietati figurano ad esempio componenti utilizzati per lo sviluppo e la produzione di droni, come trasformatori elettrici, convertitori statici, condensatori.