DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi
***AGGIORNAMENTO DEL 29.09.2025***
Il 29 settembre 2025, il presidente Donald J. Trump ha emanato un proclama ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act, imponendo nuovi dazi sulle importazioni di legno e prodotti derivati per motivi di sicurezza nazionale. L’indagine del Dipartimento del Commercio ha rilevato che le importazioni in crescita e le pratiche commerciali sleali stanno indebolendo l’industria americana del legno, riducendo la capacità produttiva interna e aumentando la dipendenza da fornitori esteri in settori critici come difesa, energia e infrastrutture.
A partire dal 14 ottobre 2025, saranno applicati dazi del 10% sul legname, 25% sui mobili imbottiti in legno e 25% su cucine e mobili da bagno, con aumenti rispettivi al 30% e 50% dal 1° gennaio 2026, salvo accordi bilaterali che eliminino la minaccia alla sicurezza nazionale. Le aliquote saranno limitate al 10% per il Regno Unito e al 15% per UE e Giappone. Il Segretario al Commercio monitorerà il mercato e potrà estendere o adeguare le misure entro ottobre 2026.
***AGGIORNAMENTO DEL 09.09.2025***
Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti (Federal Circuit) ha dichiarato illegali i dazi imposti tramite l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall’amministrazione Trump, stabilendo che il presidente non può introdurre tariffe generali senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.
Secondo la Corte, emergenze come il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali non rientrano tra le situazioni che giustificano l’uso dell’IEEPA per imporre dazi di carattere economico generale. La decisione si basa anche sulla “major questions doctrine”, secondo cui provvedimenti di grande impatto economico richiedono una delega legislativa chiara.
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema il 3 settembre 2025, chiedendo che i dazi restino in vigore fino alla decisione definitiva. Il 9 settembre 2025, la Corte Suprema ha accolto la richiesta di riesame (writ of certiorari) e ha fissato le udienze orali per il 5 novembre 2025, nell’ambito di un procedimento accelerato.
Nel frattempo, in base all’ordinanza del Federal Circuit, i dazi restano in vigore almeno fino al 14 ottobre 2025, data entro la quale la Corte Suprema potrebbe eventualmente prorogare la sospensione per evitare effetti economici immediati prima della propria decisione finale.
La sentenza definitiva della Corte Suprema è attesa tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.
VADEMECUM DELLA CC-TI con indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 04.09.2025).

Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.
NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.
Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).
Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:
- Allegato II dell’Executive Order 14257 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenziale dell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor (identificati tramite voce di tariffa doganale). L’Allegato I dell’Executive Order 14346 del 5 settembre 2025 amplia le esenzioni negli ambiti farmaceutico, metalli, minerali e tech, mentre plastiche e chimici sono di nuovo tassati.
- Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).
L’Executive Order del 5 settembre introduce anche una novità: il meccanismo PTAAP (Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), che applica tariffe MFN solo a Paesi partner strategici che siglano con gli USA accordi di cooperazione su commercio, sicurezza e tecnologie critiche. Settori inclusi: aerospazio, farmaceutica, risorse naturali critiche e prodotti agricoli scarsi sul mercato interno.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.
DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
- se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
- se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:
- prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
- prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
Acciaio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su acciaio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso tramite Nota dell’Industry & Security Bureau BIS del 16 giugno 2025 e Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated steelHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936570, CSMS # 6526374, CSMS # 6526574
Alluminio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramite Nota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936615, CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.
Rame e derivati
Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).
In sintesi:
- il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
- ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
- no drawback (rimborso dazi per reexport).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272
Auto e componenti
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652
FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
- dazio MFN
- dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
- eventuali altri dazi specifici
- dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
- dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
- tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
SWISS MADE
Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
La Cc-Ti nei media
Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni
- TG Speciale: conferenza stampa Dazi, 7.8.2025, dal minuto 52
- SEIDISERA del 7.8.2025, Dazi: le aziende ticinesi non restano a guardare
- Da oggi dazi al 39% con gli USA, Il Quotidiano, 7.8.2025
- RadioTicino News Edizione Ore 18, 7.8.2025
- Les Chambres latines du commerce et d’industrie (CLCI) dénoncent des droits de douane abusifs – comunicato stampa, 7.8.2025