Internazionalizzazione delle aziende: le misure di sostegno

Quali sono i primi passi da intraprendere per affrontare nuovi mercati? La partecipazione a fiere specialistiche è sicuramente un approccio interessante per affacciarsi a un possibile business in un Paese estero, che necessita però anche di un’analisi e di una valutazione. La selezione di un partner commerciale è altresì un aspetto importante. Queste misure richiedono da parte delle aziende sforzi organizzativi ma soprattutto finanziari. Proprio per quest’ultimo motivo, il Canton Ticino sostiene le aziende volte all’internalizzazione con due specifici crediti quadro che passiamo velocemente in rassegna.

Il sostegno a fiere specialistiche

Malgrado l’era della digitalizzazione nel mondo degli affari rimane fondamentale il contatto diretto e umano. Essere presenti online – tramite siti internet e social media – è un requisito necessario per ogni azienda, ma non bisogna dimenticare le basi di ogni relazione. La presenza ad una fiera permette infatti di conoscere direttamente tutte quelle sfaccettature di un eventuale partner commerciale che il web o una telefonata celano. Una stretta di mano e uno sguardo rimangono insostituibili ad un messaggio email o ad una telefonata. Per la partecipazione a fiere specialistiche, il Cantone Ticino supporta le aziende che desiderano partecipare tramite contributi a fondo perso. Di cosa si tratta?

Il sostegno a fiere specialistiche, una delle misure più utilizzate dalle aziende, prevede un credito di 1’000’000 di franchi all’anno. Il contributo viene concesso sotto forma di credito a fondo perso, con una percentuale del 50% dei costi computabili, che comprendono la tassa di partecipazione alla fiera, l’affitto dell’area espositiva, le spese per la realizzazione o l’affitto dello stand. Sono invece escluse le prestazioni proprie (anche per l’allestimento dello stand), le spese di pernottamento, di vitto, di viaggio, di propaganda e altre spese. Ogni richiedente può beneficiare di un contributo complessivo massimo di 20’000.- CHF per anno civile indipendentemente dal numero di richieste. Vengono considerate unicamente le richieste che prevedono un costo computabile complessivo di almeno 4’000.- CHF. La richiesta di sostegno va presentata entro la data dell’evento.

Sostegno per progetti di internazionalizzazione

L’internalizzazione richiede una buona conoscenza dei mercati esteri. Per un’azienda non è sempre evidente trovare il giusto partner commerciale e ad avere delle valutazioni affidabili del Paese target per potersi affacciare a nuove opportunità di business. Per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere contributi per mandati di consulenza affidati a Switzerland Global Enterprise (S-GE) e volti a realizzare analisi di mercato, ricerca di partner, missioni esplorative, analisi della regolamentazione e della legislazione del mercato. L’aiuto cantonale è concesso sotto forma di contributo a fondo perso, con una percentuale del 50% del costo computabile del progetto fino ad un massimo di 10’000.- CHF per anno civile indipendentemente dal numero di richieste.

Monica Zurfluh, Responsabile S-GE per la Svizzera italiana e Valentina Rossi, Responsabile Servizio Export Cc-Ti

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio Export della Cc-Ti e S-GE sono a vostra disposizione per consulenze
in ambito di esportazioni.

Gli effetti della Riforma fiscale USA sulle PMI svizzere

La nuova riforma fiscale del Presidente USA Donald Trump interessa anche gli esportatori svizzeri. Gli imprenditori svizzeri, presenti negli Stati Uniti con una società affiliata o che curano rapporti commerciali indiretti con il Paese, beneficiano della nuova legge.

A causa della diminuzione dellʼimposta sulle società, le imprese svizzere pagheranno meno tasse.

La più alta aliquota progressiva marginale è stata ridotta dal 35% al 21% forfetario.

Al contempo, le imprese svizzere possono beneficiare anche indirettamente di questa riduzione delle imposte, perché le imprese americane, grazie a questa modifica hanno maggior denaro a disposizione. La domanda di beni e servizi dovrebbe, così, aumentare.

Punto dolente “imposta BEAT”

La nuova riforma fiscale negli USA è anche legata a ostacoli. Un punto dolente è la nuova imposta “Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT)”. Questa imposta può, ad esempio, essere applicata nel pagamento di interessi, royalties oppure commissioni di gestione. Qui si corre il rischio che tali importi vengano doppiamente tassati. Da un lato tramite lʼimpresa affiliata sottoforma di imposta BEAT, dallʼaltro tramite la casa madre, a causa dellʼimposta sul reddito svizzera.

La maggior parte delle PMI non dovrebbe, però, esserne interessata, perché lʼimposta BEAT è diretta ad aziende quotate in borsa e a grandi imprese private. Ciò nonostante tutte le aziende devono essere informate al riguardo….

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Informazioni utili per gli imprenditori moderni

La scorsa settimana vi abbiamo presentato la nuova rivista economica della Cc-Ti, Ticino Business, di cui potete scoprire il nuovo concept rileggendo l’editoriale firmato dal Direttore Cc-Ti Luca Albertoni e da Cassia Casagrande, Responsabile Comunicazione ed Eventi.

La rivista economica contiene numerosi articoli di approfondimento, nonché una vetrina importante per la messa in rete dei soci della Cc-Ti, ma non solo. Sono molte le news in questo senso, una su tutte è proprio la nuova rubrica “Informazioni utili”, che presenta in modo essenziale delle novità e degli aggiornamenti su diversi temi utili agli imprenditori moderni, con spunti ed input differenti per la gestione aziendale.

Anche in questo senso vi è dunque una comunicazione multicanale, proprio nell’ottica di cui abbiamo ampiamente parlato, e su cui stiamo puntando, poiché vi sono diversi rimandi al nostro sito Internet, tra carta stampata e social media.

Quali sono dunque le informazioni utili da scoprire?

Monika Rühl ad Espoprofessioni per parlare di formazione professionale

Lo scorso 8 marzo, in occasione della giornata delle donne, il Comitato organizzativo di Espoprofessioni, di cui la Cc-Ti fa parte da tempo con un proprio rappresentante attivo nella persona di Lisa Pantini, Responsabile Relazioni con i soci, ha deciso di organizzare un evento nel quale invitare un personaggio di prestigio a livello svizzero per parlare di formazione professionale a 360 gradi. Si è trattato di Monika Rühl, Presidente della Direzione generale di economiesuisse, che è stata intervistata da Ruben Rossello, Presidente dell’Associazione Ticinese dei Giornalisti.

Grazie dunque alla collaborazione attiva con economiesuisse, di cui la Cc-Ti può fregiarsi, è stato possibile dar vita ad una conferenza interessante sia per gli imprenditori e i rappresentanti delle associazioni di categoria, come pure per le autorità ed i giovani presenti.

Davanti ad un folto pubblico, Monika Rühl è stata sollecitata su diversi temi che ruotano attorno all’economia, toccando numerosi aspetti relativi alla sua esperienza quale donna ai vertici in settori diversi (pubblico e privato), ma non solo. Formazione professionale, carriera universitaria vs. apprendistato, conciliabilità tra lavoro e famiglia, talent management, pari opportunità, imprenditoria, ecc.: sono solo alcuni dei temi toccati dalla prestigiosa ospite, che con un’ottica nazionale (e non solo locale), ha risposto alle domande poste da Ruben Rossello, come pure da due classi del Centro professionale commerciale di Lugano, preparatesi con i loro docenti apposta per l’evento.

Il personaggio

Monika Rühl è Presidente della Direzione generale di economiesuisse dal 1° settembre 2014.
Dopo aver studiato lingue romanze (francese e italiano) all’ Università di Zurigo, Monika Rühl si è formata quale diplomatica a Berna, Bruxelles e Ginevra. Ha iniziato la sua carriera nell’ Amministrazione federale lavorando per un breve periodo presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in particolare presso la Missione svizzera presso le Nazioni Unite a New York, prima di diventare assistente personale del Consigliere federale Joseph Deiss (2002 presso il DFAE, 2003-2006 presso il Dipartimento federale dell’economia DEFR). Monika Rühl è stata successivamente a capo del centro di servizi per le relazioni economiche bilaterali della Segreteria di Stato dell’economia SECO in qualità di membro della Direzione generale e ambasciatrice. Nel 2008 è stata nominata delegata del Consiglio federale per gli accordi commerciali. Dal 2011 al 2014 è stata Segretario generale del Dipartimento federale di economia, formazione e ricerca (DEFR).

Espoprofessioni

La fiera delle professioni, si è svolta a Lugano dal 5 al 10 marzo. La Cc-Ti ha già sottolineato più volte il proprio impegno verso questa manifestazione, che in 6 giorni ha visto oltre 30mila visitatori girare fra stand animati da professionisti, formatori apprendisti e associazioni di categoria, poter scoprire le 236 opportunità formative offerte nel Canton Ticino.

Scoprite cosa ha detto il Direttore Cc-Ti Luca Albertoni nell’intervista apparsa su Azione il 26 febbraio 2018 proprio sul tema di Espoprofessioni e della formazione professionale. Ritrovate anche la posizione Cc-Ti in merito.
Potete riascoltare l’intervista a Lisa Pantini, Responsabile Relazioni con i soci Cc-Ti, fatta con la RSI – Rete 3 per la trasmissione Baobab, sempre sul tema degli argomenti trattati da Monika Rühl nel dibattito dello scorso 8 marzo 2018.

Come darsi maggiore visibilità su Facebook

Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha recentemente annunciato un cambiamento dell’algoritmo del social network. Tutto ciò che vediamo nel nostro “feed” è infatti il risultato di una serie di considerazioni che stanno a cuore alla piattaforma. Purtroppo queste stesse considerazioni non combaciano sovente con quelle degli utenti. Le ultime modifiche apportate nel mese di gennaio toccano principalmente le “pagine” aziendali legate alle attività professionali di diverse imprese che, anche in Ticino, hanno la propria attività “social” per farsi conoscere e promuovere i propri servizi e prodotti.

Preferenza alle interazioni

Non entrando nel merito delle scelte di Zuckerberg – che può decidere a piacimento cosa possiamo vedere – desideriamo capire come affrontare le modifiche dell’algoritmo che mirano alla promozione dei contenuti pubblicati dagli amici piuttosto che quelli delle pagine seguite.

Per non veder penalizzati i propri post e anzi usare a proprio vantaggio il nuovo algoritmo, le aziende devono condividere sulla propria pagina il tipo di materiale che genera conversazioni tra persone. Detto in parole povere bisogna saper creare dialogo sui post (meglio se immagini, gif o video) e condivisioni con gli altri utenti. Da non dimenticare inoltre che la qualità è più importante della quantità: più gli argomenti della pagina aziendale sono interessanti, più le persone sono stimolate a commentare e discuterne tra loro nei commenti.

Contenuti multimediali

Aspetto inoltre fondamentale – e sostenuto naturalmente dallo stesso Facebook – è l’investimento delle aziende nelle sponsorizzazioni. La pubblicità, se usata in modo corretto, può incrementare i “mi piace” sulle pagine e la vicinanza con i propri utenti. Infine, anche se a livello aziendale è forse più difficile da implementare, il nuovo algoritmo di Facebook predilige i video in diretta proprio perché attirano le persone e creano a loro volta dialoghi e commenti. La regolarità, anche in questo caso, è premiante e genera interesse alla piattaforma.

Una piccola astuzia

Con questi accorgimenti si può sviare l’algoritmo, ma rimane un’ultima alternativa da suggerire ai propri “followers”. Ad esempio, per continuare a seguire regolarmente i post della pagina Cc-Ti o della Bacheca dei Soci, vi invitiamo ad accedere cliccando – se non l’aveste ancora fatto – “mi piace”, in seguito bisogna selezionare il menu “pagina seguita”, indicando “mostra per primi”. Con questo piccolo accorgimento la persona informerà Facebook che desidera continuare a vedere prioritariamente le notizie della Cc-Ti. L’avete fatto? Bene, comunicatelo anche ai vostri follower per la vostra pagina aziendale!

Per non perdersi nessun aggiornamento delle pagine, selezionare il menu “pagina seguita”, indicando “mostra per primi”.

Esportazione temporanea: qualche linea guida

Vero e proprio passaporto per le merci che devono essere esportate temporaneamente all’estero, il Carnet ATA (o Carnet CPD per Taiwan) riduce al minimo le formalità doganali ed elimina i pagamenti dei dazi e dei tributi dovuti all’entrata nel Paese estero di destinazione o di transito. Nell’arco dell’anno della sua validità, il Carnet ATA può essere utilizzato per più passaggi attraverso le dogane dei Paesi aderenti alla Convenzione ATA.

Accettato da 76 nazioni in continuo aumento, il Carnet ATA è un documento doganale internazionale emesso dalle Camere di commercio volto ad agevolare tutte quelle operazioni di spostamenti di merci che non devono subire nessuna modifica all’estero. Il Carnet ATA può essere utilizzato per tre principali campi d’applicazione: fiere internazionali, campioni commerciali e materiale professionale. Vi sono però delle eccezioni come ad esempio l’esportazione temporanea di merce deperibile, oppure di alcuni tipi di materiale professionale, come gru o betoniere. Si consiglia quindi di verificare sempre a priori se sono segnalate eventuali restrizioni nell’utilizzo del Carnet ATA nel Paese di destinazione delle merci (materiali non ammessi, lista degli uffici doganali e gli orari, procedure particolari) consultando la propria Camera di commercio.

“Si consiglia di verificare sempre a priori se sono segnalate eventuali restrizioni nell’utilizzo del Carnet ATA nel Paese di destinazione delle merci consultando la propria Camera di commercio”.

Fiera in arrivo? Il caso pratico

Nel caso in cui un’azienda desideri partecipare ad una fiera all’estero e deve esporre della merce per attirare dei clienti, ecco che il Carnet ATA è la soluzione migliore e più rapida. Prima di partire si contatta la propria Camera di commercio, in questo caso la Cc-Ti, e si richiede il Carnet ATA tramite la piattaforma Ataswiss. Riempiendo il formulario online, il titolare deve stilare una lista precisa di tutta la merce che intende esportare all’estero e che poi rientrerà, senza aver subito nessuna modifica, in Svizzera. Attenzione, nel caso di una fiera, sul Carnet ATA non dovrà essere inserito il materiale pubblicitario (ad esempio flyer o gadget) che sarà distribuito in fiera. Al termine della procedura online, il titolare sarà contattato dalla Cc-Ti per la richiesta della garanzia e, nell’arco di 24 ore, potrà ritirare il documento che sarà valido per un anno dalla data di emissione. Ad ogni passaggio doganale, il possessore del Carnet ATA deve assolutamente controllare che il doganiere tolga la parte interessata (“volet”) e apponga il timbro e la firma sulla “souche” (parte che rimane nel Carnet). Al rientro in Svizzera, o alla scadenza del documento, bisognerà riconsegnare il Carnet ATA alla Cc-Ti e – se sono state rispettate tutte le formalità – verrà restituita la garanzia.

La Cc-Ti è sempre disponibile a fornire informazioni dettagliate inerenti i Carnet ATA e il loro utilizzo. In caso di dubbi o di domande, potete contattare il Servizio Export e Legalizzazioni.

Valentina Rossi, responsabile Servizio Export Cc-Ti

Lavoratori frontalieri e fiscalità

I lavoratori frontalieri assunti da un datore di lavoro con sede in Svizzera e che abitano all’estero, sono tassati in modo diverso a seconda del paese di frontiera nel quale risiedono. È interessante conoscere queste differenze di assoggettamento.

I frontalieri

La figura del lavoratore frontaliero, è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in uno Stato e che quotidianamente si recano all’estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la loro prestazione di lavoro.

Il frontaliero è quindi, un dipendente il cui luogo di residenza è all’estero e lavora per un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Questa circostanza è la condizione fondamentale che disciplina l’ufficio della migrazione* per il rilascio del permesso per frontalieri* (permesso G – “Per il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera senza trasferire la propria residenza”), con la riserva che l’attività lavorativa in Svizzera non si esaurisca a breve termine.

Dal punto di vista legale e di trattamento da parte delle assicurazione sociali, i frontalieri sono considerati come collaboratori attivi in Svizzera, il cui domicilio si trova all’estero.

Permesso G UE/AELS

I frontalieri UE/AELS comprendono i cittadini dell’UE/AELS che soggiornano sul territorio di uno Stato dell’UE/AELS e assumono un impiego in Svizzera (salariati) o vi insediano la propria impresa (indipendenti), tornando almeno settimanalmente al proprio domicilio principale all’estero.

I frontalieri UE-27/AELS beneficiano della mobilità geografica e professionale sull’intero territorio svizzero. Le zone di frontiera sono state abolite. Questi frontalieri possono esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera e abitare in qualsiasi regione dell’UE-27/AELS. L’unica condizione applicabile a queste persone è il rientro settimanale al domicilio all’estero.

Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto. Le attività lucrative della durata massima di tre mesi per anno civile non soggiacciono a permesso ma alla sola «procedura di notifica».

Dal 1° gennaio 2017 l’ammissione di cittadini croati è retta dall’Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. I cittadini croati ottengono un permesso per frontalieri G UE/AELS in vista di svolgere un’attività lucrativa, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni transitorie valevoli per la Croazia (zone di frontiera e limitazioni d’accesso al mercato del lavoro).

Frontalieri e fisco

Ai sensi fiscali (Germania, Francia, Italia, Austria e Liechtenstein) i lavoratori frontalieri vengono distinti in due categorie:

  • “frontalieri con rientro giornaliero” e
  • “frontalieri con rientro settimanale o residenti”

(fa stato quanto si dichiara nel “formulario per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte”).

Frontalieri con rientro settimanale o residenti

Le persone che si trovano in Svizzera per svolgere un’attività economica e rientrano regolarmente solo nel fine della settimana alla loro residenza privata all’estero (composta da coniuge e figli) sono ritenute persone con uno status di residente settimanale.

I residenti settimanali sono soggetti a un obbligo fiscale limitato all’introito della loro attività lucrativa sul territorio Svizzero.

I frontalieri residenti in un comune non appartenente alla fascia di frontiera sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito da lavoro maturato in Svizzera.

In particolare dovranno pagare l’IRPEF sulla base dell’aliquote previste dallo Stato italiano.

Convenzione contro la doppia imposizione – CDI

Dal punto di vista fiscale, la definizione della persona frontaliera è da intendere come persona che risiede in uno stato contraente, che ha il suo posto di lavoro in Svizzera e che ritorna regolarmente e quotidianamente al suo luogo di residenza estero.

La Svizzera ha firmato con gli Stati limitrofi una convenzione nell’ottica di evitare una “doppia imposizione”: ecco una breve panoramica.

Ore supplementari e vacanze: rimettere il contatore a zero

Accumuli di ore straordinarie, problemi di salute, ferie non godute o problemi organizzativi interni, …
Il nuovo anno è l’occasione perfetta per resettare i contatori.

Ore supplementari

Una volta fermati i contatori, il datore di lavoro si occuperà di compensare le ore di straordinario che non sono ancora state regolate.

Il Codice delle obbligazioni prescrive che il risarcimento deve essere fatto entro un periodo ragionevole.

Secondo il Tribunale federale un termine di 16 mesi è ritenuto adatto.

Tuttavia, per evitare l’accumulo di innumerevoli ore, è consigliabile compensare gli straordinari, al massimo, durante l’anno successivo.
Le ore che non vengono compensate in questo lasso di tempo non sono, comunque, da ritenersi perse. Il diritto al risarcimento è un obbligo imperativo a cui il dipendente non deve e non può rinunciare. Questa compensazione per gli straordinari può essere sempre richiesta per un periodo di 5 anni dal completamento di questi orari.
Il dipendente non può quindi rinunciare al risarcimento per gli straordinari che ha già completato.

E’ da notare che alcuni dipendenti potrebbero rinunciare anticipatamente al risarcimento delle ore supplementari future. Il datore di lavoro deve, comunque, continuare a registrare diligentemente la durata del loro orario di lavoro e la possibilità del risarcimento deve restare garantita.

Vacanze

Secondo il legislatore, lo scopo delle vacanze è di consentire al dipendente di rilassarsi, riacquistare il suo equilibrio ed espandere le sue conoscenze. In altre parole la pausa dal lavoro deve essere riposante e rigenerante.

Pertanto, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze devono essere prese in natura durante l’anno di servizio corrispondente.

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro, durante l’anno, in modo da consentire al proprio collaboratore di usufruire delle ferie durante questo periodo.

Se il datore di lavoro non concede le vacanze in tempo utile, il diritto alle ferie del dipendente diventa cumulativo di anno in anno.

Una eventuale clausola nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale che prevede che le ferie non godute siano perse, è da ritenersi nulla.

Per reimpostare i contatori a zero, il datore di lavoro menzionerà nel regolamento d’impresa che il saldo del diritto alle ferie dell’anno precedente deve essere goduto entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Se il dipendente non prende la sua vacanza entro la data indicata, il datore di lavoro stabilirà un’ulteriore scadenza definitiva al suo posto.

Il collaboratore che, ancora una volta, non usufruirà delle proprie vacanze, vedrà la data della sua vacanza imposta dal suo datore di lavoro.

Al fine di evitare tali situazioni, il datore di lavoro previdente pianificherà le vacanze dei suoi dipendenti all’inizio dell’anno.

Scoprite i nostri corsi sulla tematica del Diritto del lavoro, essi si svolgeranno prossimamente presso la nostra sede a Lugano:
• 7 marzo – La valutazione del periodo di prova
8 marzo – La gestione delle assenze
12 marzo – Diritto del lavoro: le vacanze
26 marzo – L’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente
8 maggio – Diritto del lavoro: la disdetta
Altre informazioni utili inerenti il diritto del lavoro?
Il Servizio Giuridico della Cc-Ti è a disposizione degli associati.

Cyber Intelligence, strumento di difesa costante

Testo a cura di Carlo Del Bo

Ammettiamolo tranquillamente tutti noi abbiamo fatto attività di “intelligence” in Internet cercando di scoprire e analizzare prima degli altri un profilo di una persona o una notizia un po’ strana. I social media rappresentano una prima miniera di informazioni utili da passare al setaccio e individuare notizie e scoop. La curiosità fa parte della nostra sfera privata. In un contesto professionale, l’Intelligence esiste da ben prima dell’avvento del web ed è una disciplina militare che utilizza vari approcci di raccolta ed analisi dei dati / informazioni /orientamenti per consentire di studiare nuove contromisure di difesa e in ambito di cyber questo significa implementare nuove strategie di difesa nei confronti di chi – per diverse ragioni – decide di attaccare un’azienda.

Le informazioni sulla rete sono ovunque ma è corretto puntualizzare degli aspetti che rappresentano la spartizione tra i mondi “in chiaro” e quelli “oscuri”. Il Web superficiale ovvero surface web rappresenta tutto ciò che può essere indicizzato dai motori di ricerca tradizionali quali Google, Bing, Yahoo o DuckDuck e credo che tutti lo conosciamo bene. Il Deepweb invece non è indicizzato dai motori di ricerca convenzionali e si posso trovare informazioni quali forum privati, testi di mail, chat, documenti legali, intranet aziendali, report scientifici e tanto ancora.

Esiste una terza dimensione definita come un sottoinsieme del Deep Web chiamata Darkweb accessibile solo tramite alcuni programmi particolari e cifrati. Qui si può trovare qualsiasi prodotto possa venire in mente come ad esempio un hacker su commissione. Si calcola che appena il 5% dei contenuti disponibili sul web siano indicizzati dai motori di ricerca il resto lo si trova nel Deep e nel Dark Web.

La cyber Intelligence ha lo scopo di individuare, monitorare ed analizzare tutte le informazioni e i dati che si annidano nelle tre diverse aree della rete.

Gruppo Sicurezza – tramite il proprio SOC in Ticino – fornisce ai clienti un servizio costante di warning targettizzati quali le vulnerabilità più recenti, i “sentiment” negativi, le tipologie di frodi e altre tipologie di minacce interne o esterne che vengono pre-concordati in base alle priorità del cliente.

La Cyber Intelligence è di ausilio anche alla nuova normativa GDPR per ricercare in rete i dati personali che possono essere stati sottratti alle aziende tramite un data breach o un atto doloso di un dipendente.

Carlo Del Bo, Executive Advisor
Gruppo Sicurezza SA
Via Cantonale 20
6942 Savosa
Tel. +41 91 935 90 50
Fax  +41 91 935 90 59
www.grupposicurezza.ch
Si parlerà di cyber security e più in generale di digitalizzazione con l’evento “Cloud, big data e cyber security“, organizzato dalla Cc-Ti il prossimo 24 maggio. Segnatevi l’appuntamento in agenda. A breve seguiranno maggiori dettagli sul programma!
Inoltre, riscoprite tutti gli articoli e le diverse attività che la Cc-Ti ha portato avanti nell’ultimo periodo sul tema:

Dossier tematico e presa di posizione Cc-Ti sull’argomento
Resoconto dell’evento del 2017: L’economia del futuro è digitale
Articolo – Il fiume della digitalizzazione scorre libero e vigoroso in Svizzera
Resoconto dell’evento del 2017: I nuovi modelli di business che si impongono con la digitalizzazione
Articolo – Logistica distributiva: la digitalizzazione quale motore dell’innovazione
Articolo – La digitalizzazione nelle strategie di marketing
Articolo  – Il Ticino è sempre più digitale (partecipazione del Direttore Cc-Ti alla Swisscom Dialogarena 2017)
Articolo – “Pensare come un Hacker”? Il Direttore della Cc-Ti tra i relatori di un evento sul tema
Risultati dell’inchiesta sul rischio cyber promossa da Cc-Ti, Supsi e InTheCyber SA – 11.2017
Articolo – Attacchi cyber: continua la sensibilizzazione sul tema

Proposta di riforma del sistema IVA UE 1.1.2019

Testo a cura di Bernardo Lamoni

Misure a breve

La Commissione Europea ha varato in data 4 ottobre 2017 la proposta di un’importante riforma dell’IVA riguardante i fondamenti giuridici del sistema definitivo per gli scambi intracomunitari B2B che sarà seguita nel 2018 da un’ulteriore proposta di disposizioni tecniche di dettaglio (COM (2017) 569 final). Il relativo piano di azione prevede anche che entro il 2022 siano proposti provvedimenti di attuazione che serviranno come base per gli sviluppi informatici per il funzionamento del nuovo sistema (COM (2017) 566 final). Il processo sarà quindi lungo e assai complesso. La proposta del 4 ottobre 2017 include inoltre quattro misure attuabili al 1° gennaio 2019 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.htm). Queste sono state esplicitamente richieste dagli Stati dell’Unione Europea (UE) per migliorare il funzionamento pratico di talune questioni spinose, in attesa dell’approvazione e attuazione del regime definitivo. E’ inoltre introdotto il nuovo status di “Soggetto passivo certificato “ai fini dell’IVA.

1. Misura: Numero identificazione IVA ed elenchi riepilogativi

Gli Stati UE hanno chiesto che nella direttiva IVA sia incluso l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA nello Stato UE di destinazione della merce, dove ha luogo l’acquisto intracomunitario. Ciò rappresenta un requisito sostanziale per consentire al fornitore di applicare l’esenzione IVA alla sua cessione nello Stato UE di partenza della spedizione. Ciò sistemerebbe la situazione attuale, dove, stando all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea il numero di identificazione IVA dell’acquirente rappresenta un mero requisito formale per l’esenzione ad IVA della cessione intracomunitaria. In quest’ambito viene pure rafforzata l’importanza degli elenchi riepilogativi. L’attuale regime IVA prevede l’obbligo del fornitore di presentare tali elenchi alle autorità fiscali del paese di partenza della merce, le quali trasmettono gli stessi alle autorità di destinazione della spedizione, permettendo verifiche incrociate nei confronti degli acquirenti in relazione al loro obbligo di dichiarazione del relativo acquisto intracomunitario. Attualmente tuttavia, il mancato inoltro degli elenchi riepilogativi comporta l’applicazione di sanzioni, senza tuttavia causare il diniego dell’esenzione all’IVA nel caso di cessioni intracomunitarie. Le modifiche alla direttiva IVA prevedono che anche la corretta presentazione degli elenchi riepilogativi diventino un requisito sostanziale per l’applicazione dell’esenzione IVA alle cessioni intracomunitarie.

2. Misura: Regime di “Call-off stock”, semplificazioni e armonizzazioni

Nel regime di “Call-off stock” il fornitore di uno Stato UE trasferisce merce ad un acquirente noto, operante in un altro Stato UE, senza ancora trasferirne la proprietà. In un primo momento, il fornitore deterrà quindi merci proprie presso gli stabilimenti dell’acquirente. L’acquirente a sua volta avrà il diritto di prelevare i beni secondo i propri fabbisogni d’impresa.

Le attuali normative comunitarie prevedono i seguenti eventi rilevanti ai fini dell’IVA.

  • La spedizione della merce all’acquirente genera nello Stato UE del fornitore un trasferimento intracomunitario di beni “a sé stessi” in uscita, da dichiarare con gli stessi criteri delle usuali cessioni intracomunitarie.
  • Contemporaneamente l’arrivo della merce negli stabilimenti del futuro acquirente genera sempre per il fornitore un trasferimento a di beni “a sé stessi” in entrata, da dichiarare con gli stessi criteri degli usuali acquisti intracomunitari nello Stato UE del futuro acquirente.
  • All’atto del prelevamento dei beni da parte dell’acquirente si genererà la cessione rilevante ai fini dell’IVA che qualificherà come cessione nazionale imponibile.

Il cedente deve quindi identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente sia per dichiarare il trasferimento dei suoi beni presso gli stabilimenti dell’acquirente, sia per dichiarare la successiva cessione nazionale.

Va riconosciuto che nel corso degli anni alcuni Stati UE hanno sviluppato misure di semplificazione personalizzate attuabili tuttavia solamente se “sincronizzabili” con le normative dello Stato UE in cui opera la controparte commerciale. La soluzione ora proposta nel regime di “Call-off stock”, consiste in un’unica operazione rilevante ai fini IVA che qualifica come cessione intracomunitaria, differita al momento del prelevamento della merce da parte dell’acquirente. Il semplice trasferimento intracomunitario del bene non rileverà più ai fini dell’IVA e il cedente non dovrà identificarsi ad IVA nello Stato UE dell’acquirente. Attenzione: questa misura sarà applicabile unicamente se cedente e acquirente dispongono dello status di “soggetti passivi certificati”.

Non sono previsti al momento interventi sulle rimanenti disposizioni, che rimarrebbero quindi applicabili agli operatori non qualificabili come soggetti passivi certificati.

3. Misura: Semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le operazioni a catena

Le operazioni a catena rientranti nel campo di applicazione della proposta in oggetto sono caratterizzate da cessioni successive della stessa merce le quali sono trasferite da uno Stato UE ad un altro Stato UE mediante un unico trasporto. Il nuovo articolo 138 bis della Direttiva 2006/122/CE stabilisce i criteri che determinano la cessione intracomunitaria, quando il trasporto è effettuato dal fornitore intermedio e quando il primo fornitore e quello intermedio qualificano come soggetti passivi certificati. In sintesi, nell’ambito di un’operazione a catena tra tre operatori (A-B-C)

  • se il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio B
  • e gli operatori A e B qualificano entrambi come “soggetti passivi certificati”,
  • inoltre B è identificato ad IVA in uno Stato UE diverso da quello di partenza dei beni
  • e B comunica ad A il nome dello Stato UE di arrivo dei beni,

la cessione tra A e B sarà la cessione intracomunitaria. Mentre qualora una sola delle condizioni dovesse essere insoddisfatta, la cessione intracomunitaria sarà quella successiva tra B e C. Le operazioni a catena tra quattro e più operatori assai frequenti ad esempio nel trading delle materie prime ne sono escluse.

4. Misura: La prova della cessione comunitaria

Il fornitore di una cessione intracomunitaria per poter beneficiare dell’esenzione all’IVA nello Stato UE di partenza del bene ha da sempre l’onere della prova del trasferimento fisico della merce. A tutt’oggi le normative UE non prevedono disposizioni comuni circa i documenti utilizzabili, lasciando ai singoli Stati l’emanazione di normative locali. La proposta riguarda solamente i “soggetti passivi certificati” i quali potranno dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria se in possesso di due documenti non contradditori contemplati in un apposito elenco (Bozza Art 45bis, cpv 3, Reg. UE n. 282/2011). In esso sono previsti ad esempio i documenti di trasporto, la lettera CMR (firmata!), i documenti bancari riguardanti il pagamento del trasporto, la corrispondenza commerciale, la dichiarazione IVA dell’acquirente, oppure la conferma di ricezione delle merci (In tale conferma dovrebbe rientrare la “Certificate of Entry” prevista dalla LIVA germanica).

5. Il soggetto passivo certificato

L’attuale normativa comunitaria non effettua alcuna distinzione tra operatori affidabili e meno affidabili per quanto riguarda la corretta applicazione della normativa IVA. La concessione di questo status dovrebbe consentire di identificare gli operatori affidabili i quali beneficeranno delle semplificazioni summenzionate. Per ottenere lo status di soggetto passivo certificato, l’operatore dovrà provare cumulativamente:

  • l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale,
  • la propria solvibilità finanziaria che potrà anche essere supportata da garanzie da parte di primarie, compagnie di assicurazioni, o altre istituzioni finanziarie,
  • l’alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso delle merci, mediante un sistema di gestione che consenta adeguati controlli doganali o mediante una pista di controllo interno affidabile o certificata.

Tutti i requisiti si considerano soddisfatti se il richiedente detiene già lo status di operatore economico autorizzato ai fini doganali. La domanda di ottenimento dello status di soggetto passivo certificato dovrà essere inoltrata alle autorità fiscali dello Stato UE dove l’operatore ha la sede della sua attività economica oppure dove è ubicata la stabile organizzazione di un operatore la cui sede dell’attività economica è stabilita in Stati non UE. Lo status di soggetto passivo certificato in uno Stato UE è riconosciuto dagli altri Stati UE (Bozza Art 13bis Dir 2006/112/CE. Sono esclusi alcuni regimi come ad es. franchigie per piccole imprese, regime forfettario produttori agricoli, oppure i soggetti che effettuano cessioni di mezzi di trasporto nuovi a titolo occasionale). La verifica se un soggetto passivo risulta certificato potrà essere effettuata online (VIES) in contemporanea alla verifica della validità della sua partita IVA.

È prematuro prevedere se e come ciò possa concretizzarsi per un’azienda svizzera che effettua cessioni di merci nel territorio comunitario dell’Unione Europea senza una stabile organizzazione. In ogni caso gli operatori comunitari/non comunitari non certificati dovrebbero poter continuare come sinora ad effettuare le cessioni convivendo con le attuali normative e le attuali incertezze riscontrabili in particolar modo nelle operazioni a catena.

 

Bernardo Lamoni,
MA Università Zurigo Business and Economics,
Fiduciario commercialista,
Via Bosia 13, 6900 Paradiso,
bernardo.lamoni@lbatax.ch, Tel. +41 91 967 49 24

 

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