Prendersi una pausa

Ci sono collaboratori che anelano un attimo di pausa, altri invece che preferiscono “tirare dritto” e finire prima. Cosa rispondere?

Partiamo da alcune indicazioni di base. La settimana lavorativa per i singoli lavoratori non può eccedere i 6 giorni. I 6 giorni lavorativi nei giorni feriali da lunedì a sabato sono seguiti dal giorno di riposo settimanale. Quest’ultimo deve comprendere la durata di 24 ore della domenica e un tempo di riposo giornaliero di 11 ore.
I lavoratori chiamati a prestare lavoro domenicale, conformemente all’art. 21 OLL 1, non possono essere impiegati per più di 6 gironi consecutivi.
Non vi è nessun obbligo di ripartire le ore di lavoro dei singoli lavoratori in modo uniforme sull’arco della settimana lavorativa. Queste possono anche essere concentrate in singoli giorni lavorativi, sempreché siano osservate le prescrizioni sulla durata massima della giornata lavorativa nonché sulla durata del lavoro e del riposo.
È considerato posto di lavoro ai sensi della legge sul lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli. Un veicolo o tutti gli altri mezzi di trasporto ai sensi dell’articolo 13,2 e 15,2 OLL 1 sono di conseguenza considerati posti di lavoro, ma evidentemente non locali di pausa.

La pausa è un tema ricorrente e fonte di discussione, o meglio, d’interpretazione. Il collaboratore ritiene, spesso, di poter gestire questo tempo a suo piacimento, magari senza fermarsi per finire in anticipo la propria giornata. Il datore di lavoro ha un’idea ben precisa, spesso diversa, in merito alla concessione e all’utilizzo del “tempo aziendale”.

La base dalla quale partire è necessariamente la regolamentazione legale che varia notevolmente da settore a settore. La legge ci aiuta a identificare una prima linea (Legge sul lavoro e ordinanze 1 e 2 della SECO):

 Sezione 2: Pause e periodi di riposo  Art. 18 Pause (art. 15 e 6 cpv. 2 LL)

1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate.
4 Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro.5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.

Ai sensi delle indicazioni sulla legge del lavoro, si recita quanto segue:

“Ai sensi del diritto del lavoro, qualsiasi interruzione del lavoro che consenta al lavoratore di riposare e mangiare ha validità come pausa”. Le interruzioni del lavoro dovute a problemi tecnici che, quindi per loro natura, non contemplano il riposo non sono considerate una “pausa”. Alla stessa stregua i tempi concessi all’inizio e alla fine di un turno di lavoro non possono essere considerate pause in senso stretto.          

Possiamo quindi riassumere asserendo che non possiamo valutare una qualsiasi interruzione del lavoro una pausa (v. Legge sul lavoro).
È buona abitudine che i datori di lavoro consultino i lavoratori o i loro rappresentanti in azienda in merito alla regolamentazione delle pause prima che queste siano fissate in modo definitivo.
Le pause possono essere fissate in modo uniforme a un determinato orario per l’intera azienda, o in modo differenziato per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.

Cosa ci indica il diritto del lavoro

La legge sul lavoro prevede norme molto concise su questo tema. Resta inteso che i lavoratori hanno diritto a fare delle pause.        
Le pause servono a nutrirsi e a riposarsi, perciò devono essere fissate in modo da dividere a metà le durate del lavoro (indicate nell’articolo 15 LL).
Anche se la pausa principale dura più a lungo di quanto prescritto dalla legge (es. pausa di mezzogiorno di un’ora tra le 12.00 e le 13.00) un periodo di lavoro di una durate superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo questa pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.

Tempo secondo le indicazioni di legge:

  • un quarto d’ora, se la giornata lavorativa dura più di cinque ore e mezza;
  • mezz’ora, se la giornata lavorativa dura più di sette ore;
  • un’ora, se la giornata lavorativa dura più di nove ore.

Solo le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate. Questa mezz’ora rappresenta il tempo minimo necessario per potersi nutrire e riposare se il lavoro giornaliero dura più di 7 ore.È dato accertato che più pause brevi permettono di riposarsi meglio di una sola pausa lunga (. art. 17°cpv. 2LL). In generale: Nel caso di orari di lavoro flessibili, nei quali la durata giornaliera del lavoro può essere compresa fra meno di sette ore a più di nove ore, la durata della pausa principale è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro convenuta. Anche in questo caso vale la disposizione secondo cui un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ore e mezzo da diritto a una pausa di un quarto d’ora.

Le pause non sono orario di lavoro

Il tempo di pausa, in generale, non conta come orario di lavoro. Le pause non dovrebbero essere pagate. Tuttavia, ci sono eccezioni: quando i lavoratori semplicemente non possono lasciare il luogo di lavoro (art. 15, 2 LL). Qualsiasi luogo in cui il lavoratore deve essere in grado di svolgere il lavoro affidatogli, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, è considerato un luogo di lavoro (art. 18, 5 OLL). Questo è il caso, ad esempio, quando è necessario garantire la permanenza del telefono. Il tempo ad esso dedicato viene quindi conteggiato come orario di lavoro e deve essere compensato.

Pausa sigaretta

Il datore di lavoro è libero di concedere o meno ai propri dipendenti pause supplementari, ad esempio le pause per il fumo di sigarette. I lavoratori che desiderano fare brevi pause per questo scopo devono compensare questo periodo: le pause sigaretta non vengono conteggiate come orario di lavoro.
Si consiglia pertanto di impostarlo in modo trasparente e dall’inizio. Questa concessione può anche portare rapidamente a tensioni e discussioni se, per esempio, i non fumatori si sentono discriminati da questo “favore”.

Riposo giornaliero

È necessario rispettare i requisiti di riposo giornaliero contenuti nel diritto del lavoro, ma essere anche attenti alle diverse esigenze dei nostri collaboratori a dipendenza della funzione e del tipo di lavoro assegnato.
Le interruzioni sono formalmente prescritte dalla legge e, a seconda della durata degli impegni, il datore di lavoro deve concedere almeno un’interruzione al minimo come prescritto dalla legge. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i suoi dipendenti prendano le loro pause. Pause, di regola, non prevalgono come orario di lavoro e non dovrebbero essere, in orario normale, compensate.
Anche colazioni e pause pomeridiane non vengono conteggiate come orario di lavoro.
Sebbene i lavoratori debbano normalmente compensare le pause caffè, la maggior parte dei datori di lavoro concede loro volontariamente questo tempo come libero, senza richiedere alcun compenso per l’orario di lavoro.
Questa è un’ottima idea che contribuisce alla buona atmosfera del clima lavorativo.
Questo atteggiamento di “complicità” con i propri dipendenti non dovrebbe mai essere trascurato ed è il cemento di tutti i buoni rapporti di lavoro.

Fonti: SECO, Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 
WEKA, “Temps de pause: ni plus, ni moins”, 7.8.19

Narrare il business

Non si tratta di narrare una favola. Raccontare delle storie per vendere, fare pubblicità e consolidare l’immagine di un servizio o un prodotto è una tendenza già in uso nel mondo della comunicazione.

A tutti noi è già successo di venir coinvolti da quelle campagne pubblicitarie che ci suscitano un’emozione, l’identificazione con i nostri ricordi d’infanzia o con esperienze vissute. Il vedere uno spot televisivo, un video più o meno lungo su Youtube, sui social network, ma anche un’immagine su una rivista, può farci vivere un’esperienza che resterà impressa nella nostra mente. Riuscire a coinvolgerci, ad arrivarci, con una storia, un’esperienza o un’emozione.

Queste dinamiche, dal lato aziendale, si riassumono con il termine storytelling (ossia raccontare storie), un processo che è diventato uno strumento di marketing sempre più utilizzato.

Narrare una storia che coinvolga il cliente finale (B2C, ma anche B2B) e parli dei servizi aziendali e/o promuova un prodotto è una forma di scrittura creativa, che porta il pubblico a vivere ancora maggiormente l’azienda (o il prodotto), poiché lo fa entrare in un mondo a sé, incrementando la ‘brand awarness’. Al contempo veicola visioni e missioni aziendali toccando aspetti emotivi.

Obiettivi

Non solo far vivere un’esperienza e far conoscere ancora di più l’essenza aziendale al pubblico: lo storytelling permette di comunicare a diversi livelli. Innanzitutto occorre definire una strategia di comunicazione e marketing che definisca chiaramente gli obiettivi, i modi e i tempi della desiderata visibilità aziendale. In seguito è possibile determinare diverse misure e strumenti atti a centrare l’obiettivo/gli obiettivi della strategia. Lo storytelling è un ottimo mezzo, che permette non solo di coinvolgere il pubblico nelle dinamiche dell’impresa, ma può anche persuadere, informare, motivare ed emozionare.

Senza limiti

Si tratta di uno strumento definito solo per alcuni ambiti settoriali? Altrimenti detto: lo storytelling è adattabile a tutti i contesti? Essenzialmente sì. Occorre qualche accorgimento nella definizione dei testi e della storia. Lì sono racchiuse le competenze dello storyteller, ossia della persona che – all’interno del team dell’azienda – si occuperà dello scrivere la storia, definire personaggi, contenuti, ecc..

Pianificazione necessaria

Quali sono dunque gli elementi su cui ci si basa? Nel definire un racconto è possibile collegarsi al modello narrativo delle favole oppure partire da zero, avendo però in chiaro gli elementi che compongono la linea narrativa di un racconto (genere, target, contesto, obiettivo, personaggi/voce narrante, stile, ecc.), costruendo una struttura che risponda a quelle che in inglese si definiscono le ‘5w +1h (What? Why? Who? Where? When? How?)’, ossia un testo in un vi siano gli elementi che rispondono a queste domande “chi/cosa/come/dove/quando e perché”.

Raccontare storie è divenuto un modo di pensare e di interpretare, diffondendo idee.

La Cc-Ti propone un corso di formazione puntuale sul tema il prossimo 24 marzo 2020, intitolato “Corporate storytelling: strategie di marketing e comunicazione“. Le iscrizioni sono aperte!

La sicurezza è questione di “intelligence”

Ogni giorno siamo sempre più connessi (consciamente o inconsciamente) nel cyber spazio e a Internet. Ogni ambito della nostra vita (la sfera professionale, privata e pubblica) interagisce sempre più, in qualche modo, con il cyber spazio. E con la sicurezza come la mettiamo?

Anche lo stesso cyber spazio che dal mondo virtuale si sta espandendo in quello reale, interagisce con la nostra vita. L’avvento della tecnologia 5G, l’utilizzo sempre più diffuso del protocollo IPV6 (con cui potremmo letteralmente connettere in rete ogni singolo filo d’erba di questo pianeta) e l’utilizzo sempre più massivo degli IoT (Internet of Things) cambieranno il paradigma di “perimetro di sicurezza” fino ad ora conosciuto ed accresceranno in maniera inimmaginabile (ad esempio attraverso i Big Data) la presenza dei nostri dati, anche sensibili, in rete.

Nuove forme di minacce derivanti dalla manipolazione di questi dati. Sarà questa la nuova sfida che la sicurezza delle informazioni dovrà affrontare e che non potrà essere più combattuta solo con i classici strumenti di sicurezza come firewall, antivirus, ecc.. Sarà invece necessario introdurre strumenti in grado di garantire l’affidabilità delle fonti, la certezza delle informazioni, contrastare le rappresentazioni di realtà alternative plausibili ma non veritiere create grazie all’eccesso di informazioni in rete sempre più utilizzate da algoritmi basati sull’intelligenza artificiale.

La “cyber intelligence” rappresenta la nuova frontiera della difesa digitale, permette di analizzare le nuove minacce con “occhi” diversi, di costruire strumenti trasversali in grado di correlare informazioni proveniente da vari ambiti (virtuale, fisico e umano-comportamentale) ed individuare minacce basate su artefatti di realtà alternative in cui gli utenti possono finire e rendersi così vulnerabili ad attacchi o manipolazioni.
Si pensi ad esempio al recente utilizzo della tecnologia “deepfake”, che grazie all’intelligenza artificiale permette con solo 18 secondi  di video in primo piano di un soggetto di riprodurlo in movenze ed espressioni, con la possibilità di clonare anche la sua voce in maniera del tutto credibile. Un esempio è quello dell’ex Presidente degli USA Barack Obama che in un video apparso su Youtube sembra parlare male dell’operato dell’attuale Presidente USA Donald Trump.

Il deepfake può essere usato per tanti scopi criminali gravissimi, nel mondo politico ma anche finanziario, la credibilità che attribuiamo alle immagini che vediamo riesce ingannare i nostri sensi. Il deepfake è un’evoluzione che rende ancora più deflagrante questo inganno, rendendo il problema del “phishing” fatto tramite mail o link ingannevole, un attacco obsoleto e primitivo. In un tale contesto, oltre a rendere più sicuro l’ecosistema digitale e culturalmente preparati gli utenti, necessitiamo di strumenti che possano controllare il web ed il deep web alla ricerca di tutte le informazioni riguardanti organizzazioni e cittadini, in grado di valutarne i potenziali rischi di utilizzo e , grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, applicata alla cyber intelligence, predirli con debito anticipo.

L’applicazione pratica dell’intelligenza artificiale e le tecnologie connesse all’IoT ci stanno portando rapidamente agli albori di un ulteriore salto evolutivo digitale, che come tutte le innovazioni, oltre a portare indiscussi benefici porterà la necessità di maggiore consapevolezza  e sicurezza nel loro utilizzo, cose che  potremo soddisfare solo con un po’ di “intelligence”.  

Testo a cura di Lorenza Bernasconi, Partner Gruppo Sicurezza SA, Bironico

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Leggi il resoconto dell’evento del 26 novembre 2019, in cui è stato trattato anche il tema della sicurezza e dei deep fake

Il nostro Servizio giuridico per le aziende associate

Tra i differenti servizi che la Cc-Ti propone ai propri associati, quello giuridico offre alle aziende affiliate l’opportunità di usufruire di una assistenza puntuale su temi di natura giuridica, di regola legate all’ambito contrattualistico e del diritto del lavoro.

A seguito del crescente interesse per la consulenza giuridica dimostrata dai nostri  associati, per il 2020 abbiamo previsto di dare maggior tangibilità a questo  importante servizio.

Un contatto che consta di una prima valutazione della situazione con i relativi consigli da mettere in atto, un po’ come succede con il medico di famiglia in ambito sanitario. Qualora i problemi segnalati dovessero richiedere interventi più approfonditi o, addirittura, l’avvio di procedure giudiziarie, è da sempre nostra premura segnalare i nominativi di professionisti facenti parte della nostra rete di  contatti, sia in Svizzera che all’estero, affinché i nostri soci possano prevalersi di assistenza competente e confacente alle loro specifiche esigenze.

La Cc-Ti intende quindi identificarsi come riferimento autorevole in Ticino nel settore del diritto del lavoro, per le aziende o le associazioni di categoria associate, ma non solo. In tale prospettiva verranno maggiormente curati la comunicazione giuridica agli associati, come pure i momenti di incontro con le aziende su temi giuridici.

Vi ricordiamo che è già possibile nell’area soci consultare e scaricare articoli e pratiche schede di natura giuridica su differenti tematiche (diritto del lavoro, risorse umane, diritto commerciale, accordi bilaterali, proprietà intellettuale, fiscalità, assicurazioni sociali, ecc.).

Il nostro Servizio giuridico è diretto dall’Avv. Michele Rossi, delegato per le relazioni esterne per la Cc-Ti e pure docente all’Università dell’Insubria e alla SUPSI.

Cina: I Carnet ATA anche per le manifestazioni sportive

La Cina ha annunciato che dal 1 gennaio 2020 accetterà i Carnet ATA anche per le merci sportive. Si creano così le basi per facilitare le Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022.

Il Carnet ATA, il documento internazionale per l’esportazione temporanea di merci, denominato anche “passaporto delle merci”, permette il passaggio alle frontiere senza dover pagare tasse né tributi nell’arco di un anno. Questo documento è attualmente accettato da 78 Paesi ed è rilasciato dalle Camere di commercio.  

La Cina accetta il Carnet ATA per “mostre, fiere, congressi” ufficiali, per il “materiale professionale” e per i “campioni commerciali”. Dal 1 gennaio 2020 le condizioni vengono estese anche al materiale dedicato alle manifestazioni sportive. Questo ampliamento giunge al momento opportuno e sarà molto apprezzato dagli atleti e da tutte le entità coinvolte nei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nel 2022 a Pechino.  

La Cina ha introdotto il sistema dei Carnet ATA nel 1998, accettando le esportazioni temporanee solo per mostre e fiere. A gennaio 2019 sono state aggiunte anche le attrezzature professionali e i campioni commerciali, permettendo a queste ultime di entrare temporaneamente nella più grande nazione asiatica.

Il Servizio Export della Cc-Ti è sempre a disposizione per informazioni relative ai Carnet ATA e al loro utilizzo. Non esitate a contattarci.

Turchia: uno sguardo da vicino

Nel corso delle ultime settimane mercati e governi centrali hanno posto molta attenzione alla situazione turca.

Occorre pertanto valutare anche l’impatto potenziale di un nuovo periodo di tensioni finanziarie in Turchia attraverso tre canali: esposizione in valuta estera, comportamento nei pagamenti e potenziali ricadute.

Dopo il recente intervento militare turco nella Siria settentrionale, l’amministrazione statunitense ha reagito con una tariffa del 50% sulle importazioni di acciaio turco, misura recentemente revocata in via provvisoria. L’impatto diretto di questa misura è stato, e sarebbe in caso di riattivazione, piuttosto contenuto dato che gli US sono un partner di esportazione minore per l’economia turca (4.9% del totale).

Tuttavia, gli impatti indiretti, come l’evoluzione della lira turca (TRY), il differimento del debito e il comportamento in materia di pagamenti, avrebbero conseguenze più ampie.

L’economia turca non è immune da un nuovo shock. Sebbene sia già uscita dalla profonda recessione del secondo semestre 2018, innescata da un forte shock dei tassi di cambio (fino a -50% di deprezzamento del tasso di cambio), la crescita del PIL rimane contenuta (-0,2% nel 2019 e +2,3% nel 2020). Dovrebbe tornare al livello precedente la crisi solo nel 2021.

Diventerebbe invece assai problematico per la Turchia se l’UE aderisse a nuove eventuali sanzioni statunitensi (come ha fatto con la Russia nel 2014). Ad ogni modo riteniamo che, poiché l’esposizione dell’Europa all’economia turca è significativa, ciò renda al momento improbabili sanzioni finanziarie severe. In aggiunta l’UE dipende dalla Turchia per trattenere un afflusso potenzialmente enorme di rifugiati verso l’UE.

Le riserve estere della Turchia hanno recuperato in parte grazie al riequilibrio della bilancia commerciale. Tuttavia, le riserve in valuta estera sono ancora sotto il livello adeguato: non coprono tutte le potenziali esigenze di liquidità che si presenterebbero in caso di shock.

Il deterioramento dei termini di pagamento è il risultato di un fabbisogno di liquidità maggiore da quando i giorni medi di pagamento (DSO) sono aumentati di +11 giorni dal 2008 (68 giorni) al 2018 (79 giorni). Parallelamente, prevediamo che le insolvenze aziendali cresceranno del +8% nel 2019 raggiungendo un livello pari a +20% in confronto al valore minimo del 2016.

Le economie europee non sono immuni da eventuali contagi. Il circuito bancario-sovrano è il canale d’impatto più probabile. Le banche dell’UE hanno una delle più ampie esposizioni verso la Turchia e, allo stesso tempo, alcune economie europee devono ancora affrontare un livello significativo di crediti in sofferenza nei loro sistemi bancari e livelli elevati di debito pubblico. Le banche spagnole, francesi e britanniche sono le più esposte con la Turchia e l’esposizione complessiva è ancora rilevante, nonostante un calo simmetrico nell’ultimo anno (-20% circa).

Testo a cura di Marco Arrighini, Head of Southern Region, Euler Hermes Switzerland, Lugano

Libro “Incoterms 2020” in vendita

Il primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove regole Incoterms ICC. Presso la Cc-Ti è acquistabile il libro in versione italiano/inglese.

Si è concluso il processo di revisione delle Regole Incoterms®, avviato nel 2016, e il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove clausole di resa. Ogni dieci anni la Camera di commercio internazionale effettua questo esercizio di rinnovamento per renderle più performanti e per adattarle alle necessità pratiche degli attori attivi nel commercio internazionale.

La nuova edizione degli Incoterms® presenta alcune novità che saranno approfondite durante il corso di aggiornamento, in agenda il 23 gennaio.

Come noto gli Incoterms® sono di supporto alle imprese nell’evitare di incorrere in costi non necessari chiarificando, all’interno del contratto, le obbligazioni delle parti, i costi e i rischi sostenuti da ciascuna di esse durante le operazioni di import ed export delle merci.

Presso la Cc-Ti sono disponibili i libri “Incoterms 2020” nella versione italiano/inglese. Per chi desiderasse acquistarne una o più copie è pregato di scrivere un email con i propri dati.

Costi: (70 CHF per i soci / 82 CHF per i non soci + spese di spedizione).


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LAINF e stage: come comportarsi?

Nell’ambito degli stage in azienda, in che modo devono agire i datori di lavoro relativamente al tema della copertura assicurativa contro gli infortuni (LAINF)? Ecco un breve vademecum.

È assodato che durante uno stage “al fine di prepararsi alla scelta di una professione” presso un datore di lavoro la persona è assicurata d’obbligo contro gli infortuni (art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF in concomitanza con art. 1a cpv. 1 OAINF). Questo è naturalmente valido anche per giovani studenti delle scuole medie.

La copertura assicurativa si estende poi anche in ambito non professionale quando la persona durante lo stage lavora almeno 8 ore settimanali (art. 8 LAINF con art. 13 OAINF). Se la durata del lavoro fosse invece inferiore, la copertura assicurativa è valida solo per gli infortuni professionali (art. 7 LAINF) compreso però il tragitto più breve per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno. 

In caso d’infortunio la persona avrà diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla LAINF (art. 10 e segg.) così come alle prestazioni in contanti. Per quanto concerne l’indennità giornaliera, anche gli stagisti fino a 20 anni, avranno diritto a CHF 32.50/giorno dal 3. giorno dopo l’infortunio (art. 23 cpv. 6 OAINF).

Se la persona al termine dello stage riceve un salario, quest’ultimo sarà determinante per pagare i premi assicurativi. I premi assicurativi, che variano a dipendenza della comunità di rischio alla quale è attribuita l’azienda, contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per i premi non professionali (se appunto lavoro > 8h/sett.) possono essere dedotti dal salario. Il datore di lavoro riceverà la fattura per i premi complessivi.

Purtroppo spesso lo stagista non riceve un salario, per cui in questi casi si calcolano i premi assicurativi sulla base di un “salario fittizio” di CHF 41 [10% (148’200/365)] per ogni giorno civile per i giovani fino a 20 anni (CHF 82/giorno se > 20 anni) così come previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b OAINF.

Una notifica formale al proprio assicuratore LAINF dell’inizio di ogni singolo stage non è necessaria; basterà notificare le persone sulla solita dichiarazione salariale LAINF di fine anno nella rubrica, se prevista, “salari supplementari, per es. giovani, pensionati, tirocinanti” oppure nella lista assieme al resto del personale occupato. Per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni/precisazioni il datore di lavoro può sicuramente rivolgersi al proprio assicuratore LAINF contro gli infortuni (sia esso la Suva o un assicuratore privato).

Testo a cura di Fabio Bonaldi, Responsabile imprese, Suva Bellinzona

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Vi ricordiamo che la Cc-Ti, attraverso il suo Servizio giuridico, è a disposizione delle imprese associate per fornire maggiori informazioni. Contattateci per altri dettagli!

I molti risvolti dell’outsourcing

Dall’ospedale all’azienda: quando la pulizia diventa centrale

Le molte sfaccettature della nostra economia ci suggeriscono di dare spazio, a scadenze regolari, anche ad attività magari meno conosciute o ritenute erroneamente marginali. Una di queste è il settore delle pulizie. Nonostante di primo acchito le pulizie possano sembrare un aspetto marginale del business, in alcuni casi assumono un ruolo centrale. Poter contare su un partner affidabile e competente è cruciale.

Un ambiente piacevole e curato costituisce senza ombra di dubbio un buon biglietto da visita nei confronti dei clienti, nonché una sorta di segno di rispetto per i collaboratori attivi nello stesso ambiente. Questo è valido per tutti i tipi di realtà aziendale, con differenti livelli di rilevanza a dipendenza del settore. La complessità stessa di mantenere pulito un ambiente può chiaramente variare molto in contesti e realtà diverse: la pulizia degli uffici, così come di ricezione, sale riunioni e caffetteria normalmente non presenta particolari difficoltà. Quando invece si inizia a entrare in zone di produzione e avere a che fare con macchinari ed impianti, l’asticella inevitabilmente si alza, così come l’importanza per il cliente di un compito svolto in modo efficace e preciso.

Il Centro Stampa Ticino ad esempio si affida a ISS Facility Services per la pulizia sia degli uffici e aree comuni, sia dell’area di produzione e in particolare dell’area della rotativa. L’imponente macchinario, che occupa uno spazio di circa 200 metri quadrati suddiviso su tre piani, uno dei pochi in Svizzera e fiore all’occhiello del Centro Stampa, consente di produrre fino a 45’000 copie l’ora. Una volta alla settimana è necessario ripulire dall’inchiostro le ringhiere e il pavimento metallico con prodotti specifici. Considerando che la rotativa lavora con rotoli di carta dal peso di oltre 1.2 tonnellate pronti per essere stampati, una pulizia attenta è garanzia di continuità operativa, perché nel caso in cui un rotolo si dovesse bagnare significherebbe fermare la produzione con conseguenze importanti in termini economici e di produttività. Sapere che il fornitore del servizio ha le competenze necessarie e che sempre le stesse persone esperte si occupano della pulizia di questo macchinario è un aspetto che cliente valuta positivamente.

Le pulizie possono tuttavia rivestire un ruolo ancora più cruciale per il core business, essendo determinanti per la riuscita delle operazioni aziendali. Ne sono esempio le pulizie di laboratori, camere bianche o locali sterili, dove una disinfezione eseguita a regola d’arte può essere fondamentale per rispondere a requisiti di legge, ottenere certificazioni o poter svolgere le attività aziendali stesse.

Un esempio è il caso di Humabs BioMed, realtà specializzata nella ricerca biomedica ed in particolare nello sviluppo di anticorpi per curare le malattie infettive, che si è rivolta ad un provider esterno anche per l’igienizzazione della vetreria utilizzata in laboratorio. Questa mansione, che deve essere svolta seguendo un processo curato nei minimi dettagli, è necessaria per garantire che i liquidi contenuti nei recipienti siano resi inattivi, e dunque che questi possano essere riutilizzati in tutta sicurezza per nuove analisi. L’azienda ha impartito una formazione speciale al team incaricato di ISS Facility Services per svolgere il compito. Come testimonia il Direttore generale di Humabs BioMed Filippo Riva, esternalizzare è per l’azienda un approccio a tutto campo: “Confrontati con la scelta strategica make or buy, abbiamo deciso di propendere per la seconda opzione: in azienda contiamo 30 persone di cui 25 impiegate nella ricerca, il nostro core business. Con l’acquisto di servizi esterni per talune attività, possiamo concentrarci sullo sviluppo aziendale. Per quanto riguarda le pulizie e la disinfezione dei laboratori e vetreria, affidarci a un partner esterno che ci garantisce la massima affidabilità e di cui possiamo fidarci ci offre una flessibilità importante”. In effetti, le collaboratrici ISS incaricate della mansione rimangono le stesse, comprese le sostitute che garantiscono la copertura 365 giorni all’anno.

Per altre realtà, come ad esempio ospedali, cliniche e case per anziani, un ulteriore aspetto da considerare quando ci si affida a un partner esterno per alcune attività è il fattore umano. Infatti, in ambienti nei quali chi si occupa delle pulizie entra contatto con le persone, che spesso si trovano inoltre in un momento di difficoltà, è importante che si possa instaurare un rapporto di rispetto. Anche in questo caso, avere i medesimi collaboratori che entrano nella struttura, consente di rendere un servizio migliore al cliente.

In definitiva, un settore che sembra semplice come quello delle pulizie mostra molteplici sfaccettature. Saper cogliere le peculiarità di ogni ambito significa saper rispondere al meglio alle esigenze del cliente e metterlo nelle condizioni di contare anche sulle pulizie come aspetto integrante del proprio successo.

1° novembre 2019: abolizione delle azioni al portatore

Un’informativa sulle modifiche del Codice delle obbligazioni – decise dal Consiglio federale – che decretano l’abolizione delle azioni al portatore per le società non quotate in borsa.

Lo scorso 27 settembre il Consiglio federale ha stabilito che le modifiche del Codice delle obbligazioni che decretano l’abolizione delle azioni al portatore per le società non quotate in borsa decise dal Parlamento nel mese di giugno, sono entrate in vigore il 1° novembre 2019.

Le società avranno 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore per adeguarsi a tale divieto e per modificare di conseguenza i propri statuti. Inoltre, dal mese di novembre in Svizzera non sarà più possibile costituire nuove società con titoli al portatore. 
Si consiglia pertanto a tutte le società con titoli al portatore di rivolgersi ai loro rispettivi notai di fiducia per procedere alle modifiche necessarie. In caso di inadempienza la nuova legge prevede sanzioni e l’annullamento delle azioni al portatore ancora esistenti entro 5 anni.