A partire dal 29 agosto 2025, ogni spedizione commerciale verso gli Stati Uniti sarà soggetta a dazi doganali, a prescindere dal valore della merce.
Con un ordine esecutivo firmato il 30 luglio, l’amministrazione statunitense ha decretato la sospensione globale del regime “de minimis”, che finora permetteva di importare beni sotto gli 800 dollari senza oneri doganali.
Si tratta di un cambiamento significativo per molte aziende esportatrici, soprattutto per quelle attive nell’e-commerce, nella vendita diretta al consumatore o nell’invio di piccoli lotti. Con soli 30 giorni a disposizione, queste imprese sono ora chiamate a rivedere rapidamente le proprie strategie di export: dall’adeguamento dei prezzi per assorbire i nuovi costi doganali, alla possibile centralizzazione della logistica negli Stati Uniti, fino al rafforzamento del coordinamento con partner importatori e spedizionieri locali.
Un cambio di rotta strategico
Secondo la Casa Bianca, la misura mira a contrastare abusi sistematici del sistema de minimis, incluso l’ingresso di merci contraffatte, insicure o legate al traffico di oppioidi sintetici. A ciò si aggiunge una crescita esponenziale delle spedizioni esenti da dazi: da 134 milioni nel 2015 a oltre 1,3 miliardi nel 2024.
Le nuove regole tariffarie
Con la fine dell’esenzione, tutte le spedizioni commerciali saranno soggette al regime doganale ordinario, che prevede:
dazio MFN
dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine
eventuali altri dazi specifici
obbligo di dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con codice tariffario HS, valore, origine e documentazione commerciale.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per un periodo transitorio di sei mesi, le spedizioni effettuate attraverso servizi postali ufficiali potranno beneficiare di un regime semplificato, a scelta:
applicazione del dazioad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine; oppure
applicazione di una tariffa fissa per pacco, compresa tra 80 e 200 dollari, a seconda della merce e del volume (la tariffa dipende dall’aliquota IEEPA applicata al Paese d’origine.
Al termine dei sei mesi, anche i pacchi postali saranno pienamente soggetti al regime ordinario con dazio MFN, dazio ad valorem basato sulle aliquote IEEPA e eventuali altri dazi.
Obblighi di garanzia
Per garantire la corretta riscossione dei dazi introdotti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) può richiedere garanzie finanziarie specifiche.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/07/ART25-USA-fine-deminimis.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-07-31 08:59:432025-07-31 16:25:39Fine dell’esenzione “de minimis”: una nuova era per le esportazioni verso gli Stati Uniti
In un contesto geopolitico sempre più instabile, la diversificazione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento rappresenta oggi una priorità strategica per le aziende. Nel quadro delle attività della Cc-Ti a sostegno dei propri associati, il direttore Luca Albertoni e la responsabile del settore Commercio internazionale Monica Zurfluh hanno recentemente avuto modo di dialogare con S.E. Ana Gabriela Massey Machado, Ambasciatrice del Costa Rica in Svizzera, e con Arianna Scuncio, Assistente amministrativa presso la stessa Ambasciata, per analizzare il potenziale di questo mercato dinamico e in evoluzione, con settori strategici in forte crescita.
Relazioni economiche consolidate
Il Costa Rica si conferma il principale partner commerciale della Svizzera in America Centrale. Nel 2024, la Svizzera ha importato beni costaricani – principalmente prodotti agricoli – per 160 milioni di franchi svizzeri, mentre le esportazioni elvetiche verso il Paese centroamericano hanno raggiunto i 211 milioni di franchi, costituite in gran parte da prodotti farmaceutici, dispositivi medici e strumenti di precisione, orologi, gioielli e macchinari. Questo scambio è facilitato dall’Accordo di libero scambio tra l’AELS e la Costa Rica, in vigore dal 2014. Alla fine del 2023, gli investimenti diretti svizzeri nel Paese ammontavano a circa 2 miliardi di franchi e le imprese svizzere presenti sul territorio davano lavoro a 3’785 persone.
Un hub regionale per l’innovazione e i servizi
Sebbene il mercato locale sia relativamente piccolo (circa 5 milioni di abitanti), il Costa Rica si distingue come piattaforma regionale per operazioni industriali e commerciali. Negli ultimi vent’anni, il Paese ha puntato con decisione sulla diversificazione economica e sull’attrazione di investimenti ad alto valore aggiunto, in particolare nei settori tecnologici. Un esempio emblematico è la zona franca di Coyol, oggi riconosciuta come uno dei cluster medtech e di manifattura avanzata più avanzati dell’America Latina. Il Paese offre inoltre solide competenze in ambiti come servizi digitali, ingegneria, back-office e servizi condivisi.
Un’occasione unica: il Costa Rica Trade and Investment Summit
Per le aziende interessate ad approfondire le opportunità offerte dal mercato costaricano, si segnala la prima edizione del “Costa Rica Trade and Investment Summit”, in programma dal 1° al 5 settembre 2025. Organizzato da PROCOMER, l’agenzia per la promozione del commercio estero del Paese, il Summit rappresenta il più importante evento di business e promozione degli investimenti dell’intera regione. L’iniziativa riunirà oltre 400 investitori e acquirenti internazionali da più di 45 Paesi, insieme a 1’000 esportatori e multinazionali, con l’obiettivo di generare oltre 3’200 incontri d’affari personalizzati. I partecipanti avranno accesso ad agende di incontri B2B su misura, visite a parchi industriali e zone franche, missioni settoriali e sessioni di networking e conferenze tematiche. I settori coinvolti includono: alimenti trasformati, frutta fresca, servizi, industria manifatturiera e altro ancora.
Supporto logistico per i partecipanti
PROCOMER coprirà per gli ospiti internazionali alloggio, pasti e trasporti interni durante l’intero evento. Le aziende partecipanti dovranno farsi carico solo delle spese di viaggio aereo fino a San José, capitale del Paese.
Perché il Costa Rica?
Stabilità politica, sostenibilità ambientale, alto livello di istruzione della forza lavoro, un ambiente economico aperto e un contesto normativo favorevole agli investimenti fanno del Costa Rica una destinazione privilegiata per le imprese innovative, aperte ai mercati globali e che puntano ad espandersi in Centro America.
Contatti e iscrizione
Per ulteriori dettagli e per registrarsi al Costa Rica Trade and Investment Summit 2025, non esitate a visitare il sito ufficiale di PROCOMER o contattare l’Ambasciata del Costa Rica in Svizzera (T +41 31 372 78 87, embcr-ch@rree.go.cr).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/07/costa-rica-piattaforma-strategica.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-07-24 08:00:002025-07-24 09:05:38Costa Rica: una piattaforma strategica in America centrale
Il 2 luglio 2025, i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quelli del Mercosur hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, al termine di un lungo processo negoziale. L’intesa rappresenta una tappa di rilievo nella strategia di politica commerciale estera della Svizzera e offre concrete opportunità di accesso preferenziale per diversi settori strategici, con potenziali ricadute positive in particolare per l’industria tecnologica, messa a dura prova negli ultimi anni dalle dinamiche protezionistiche e da un contesto economico internazionale instabile.
Con oltre 270 milioni di consumatori, il Mercosur rappresenta una destinazione strategica per l’export svizzero. Solo nel 2024, le esportazioni verso questi quattro Paesi hanno superato i 4 miliardi di franchi, registrando un incremento del 32% rispetto al 2014. Il solo comparto tecnologico svizzero ha esportato beni per circa 530 milioni di franchi, di cui quasi la metà relativi a macchinari.
Grazie all’accordo, una volta decorsi i periodi transitori (da 4 a 15 anni), circa il 95% dei prodotti esportati dalla Svizzera nei Paesi del Mercosur sarà completamente esente da dazi doganali (nota 1). Tenuto conto dell’elevata struttura tariffaria del Mercosur (con dazi medi attorno al 7% e picchi fino al 35%), l’intesa potrebbe generare risparmi annui fino a 180 milioni di franchi – il valore più alto mai ottenuto dalla Svizzera con un accordo di libero scambio, ad eccezione di quelli con l’UE e la Cina, e comparabile a quello recentemente firmato con l’India.
Settore industriale: accesso migliorato per i prodotti svizzeri
L’accordo prevede un accesso esentasse – in parte immediato, in parte graduale – per numerosi prodotti industriali chiave, tra cui macchinari, prodotti farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Ecco una sintesi delle principali concessioni ottenute:
Settore agricolo: nuove aperture per prodotti di qualità svizzeri
Anche nel comparto agricolo, l’accordo garantisce importanti concessioni per prodotti ad alto valore aggiunto, spesso realizzati con materie prime elvetiche come latte, farina di grano e zucchero:
Categorie di prodotti
Trattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
Formaggio
Esenzione dai dazi per 990 tonnellate (esclusa la mozzarella) fin dall’entrata in vigore
Caffè tostato
Esenzione dai dazi entro 8–10 anni
Bevande energetiche
Esenzione dai dazi entro 15 anni
Caramelle
Esenzione immediata dai dazi
Prodotti del tabacco
Esenzione dai dazi entro 15 anni
Biscotti
Riduzione del 40% entro 10 anni
Cioccolato bianco
Esenzione dai dazi per 1’119 tonnellate entro 10 anni
Cioccolato
Esenzione dai dazi per 466 tonnellate (cioccolato non ripieno) e 10’340 tonnellate (ripieno) entro 10 anni
Alimenti per l’infanzia:
Esenzione dai dazi per 50 tonnellate fin dall’entrata in vigore
Fonte: scheda informativa SECO
In cambio, la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti tariffari per prodotti agricoli sensibili, come le carni. Tuttavia, la maggior parte di questi contingenti rappresenta meno del 2% del consumo interno oppure ricalca i volumi di importazione attuali, mantenendosi quindi entro soglie sostenibili per l’agricoltura elvetica. Su questi aspetti, l’Amministrazione federale ha mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del settore agricolo.
Oltre i dazi: ostacoli tecnici, servizi e sostenibilità
L’accordo non si limita all’eliminazione dei dazi: rimuove anche numerosi ostacoli tecnici al commercio, rafforza la protezione della proprietà intellettuale – incluse denominazioni come Gruyère e Sbrinz – e migliora l’accesso ai mercati per fornitori di servizi e investitori svizzeri. Sono inoltre previste aperture nel settore degli appalti pubblici e una più stretta cooperazione economica bilaterale.
Un’intera sezione dell’accordo, giuridicamente vincolante, è dedicata al commercio sostenibile, con impegni chiari in materia di protezione ambientale e diritti dei lavoratori. È inoltre allegata una dichiarazione congiunta in materia.
Prossime tappe
La firma ufficiale dell’accordo è prevista nei prossimi mesi. Successivamente, il Consiglio federale lo sottoporrà al Parlamento per approvazione. L’entrata in vigore sarà possibile dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Le associazioni economiche svizzere sollecitano un iter parlamentare rapido, come avvenuto per l’accordo con l’India, per garantire all’export elvetico un vantaggio competitivo rispetto all’UE. L’accordo tra UE e Mercosur, firmato il 6 dicembre 2024, è infatti ancora in fase di ratifica, ostacolato dalle riserve espresse dalla Francia.
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nota 1: Esenzione dai dazi doganali dopo la scadenza dei periodi transitori di 4, 8, 10 e al massimo 15 anni, presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nell’ambito dell’accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016, poiché le offerte degli Stati del Mercosur si fondano su tali dati. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).
nota 2: I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).
Il governo indiano ha rinviato al 1° settembre 2026 l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Tecnico Omnibus (OTR), inizialmente prevista per il 28 agosto 2025. Il provvedimento riguarda l’obbligo di certificazione BIS per un’ampia gamma di macchinari e apparecchiature elettriche esportati in India.
macchinari per la lavorazione di plastica, gomma, ceramica, marmo
attrezzature per costruzioni e movimento terra
assemblaggi, sottoassiemi e componenti elettrici o meccanici
L’elenco completo dei prodotti soggetti all’obbligo è consultabile tramite i codici doganali riportati nell’allegato al regolamento.
Il rinvio, annunciato il 13 giugno 2025 nella Gazzetta Ufficiale indiana, concede alle aziende estere – comprese quelle svizzere – un anno in più per adeguarsi ai nuovi requisiti tecnici, che avranno un impatto diretto sull’accesso al mercato indiano.
Un’occasione strategica per le imprese esportatrici
L’aggiornamento rappresenta un’importante finestra di tempo per tutte le aziende che intendono cogliere le opportunità offerte dall’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio concluso con il Paese (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA).
Tuttavia, l’adeguamento alle nuove regole richiede una preparazione attenta:
predisposizione della documentazione tecnica,
esecuzione dei test di conformità in laboratori accreditati,
eventuali audit presso lo stabilimento di produzione,
registrazione ufficiale presso il BIS o tramite un rappresentante locale.
Visti i tempi lunghi e la complessità delle procedure, è consigliabile iniziare fin da subito il processo di compliance.
Certificazione BIS: cosa sapere
Il Bureau of Indian Standards è l’ente normativo indiano che definisce gli standard tecnici in India, sia industriali sia di largo consumo. Per esportare in India, i prodotti soggetti a regolamentazione devono:
Oltre all’OTR, è già in vigore un regime separato per alcuni dispositivi elettronici: il Compulsory Registration Scheme (CRS), promosso dal Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
Rientrano in questo schema:
smartphone, tablet, computer
stampanti e monitor
forni a microonde, TV e altri elettrodomestici
In questo caso è obbligatoria la verifica preventiva in laboratorio accreditato BIS, seguita dalla registrazione del prodotto prima della commercializzazione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-India-slitta-BIS-macchinari.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-07-03 08:00:002025-07-04 16:45:58India: slitta al 2026 l’obbligo di certificazione BIS per i macchinari
In risposta al crescente rischio di deviazione del commercio dell’acciaio, causato dall’inasprimento delle misure statunitensi sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act, Canada e Regno Unito hanno introdotto nuove misure di protezione per i rispettivi mercati interni. Mentre il Canada riconosce un trattamento preferenziale ai prodotti di origine svizzera, il Regno Unito applica alla Svizzera le stesse condizioni previste per i Paesi terzi. Le aziende esportatrici devono pertanto pianificare con attenzione le spedizioni e monitorare costantemente l’andamento delle quote tariffarie disponibili.
Canada: sovrattassa del 50% in vigore dal 27 giugno 2025
A partire dal 27 giugno 2025, il Canada ha introdotto una sovrattassa del 50% oltre quota su determinate categorie di prodotti in acciaio importati. Si tratta di una misura di emergenza con finalità preventiva, volta a proteggere il mercato nazionale da eventuali flussi distorti derivanti dalle restrizioni imposte dal mercato statunitense.
Il provvedimento prevede tuttavia alcune esclusioni importanti. In particolare, i prodotti di origine svizzera non sono soggetti alla sovrattassa, così come quelli provenienti dai Paesi espressamente elencati nell’Allegato 2 dell’ordinanza governativa canadese (Order in Council). Questa esenzione conferisce agli esportatori svizzeri un vantaggio competitivo concreto, sia in termini economici che di accesso preferenziale al mercato canadese.
Le categorie di prodotti interessate dalla misura sono dettagliate, tramite voce di tariffa doganale, nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento e comprendono acciai piani e lunghi, tubi, barre, semilavorati e acciai inox. Le importazioni canadesi sono disciplinate da quote tariffarie annuali (Tariff Rate Quotas – TRQ) suddivise su base trimestrale. Una volta esaurita la quota disponibile, l’intero valore doganale delle merci eccedenti è assoggettato alla sovrattassa del 50%.
Raccomandazioni:
verificare e confermare con gli importatori la corretta origine svizzera della merce e accompagnarla con il relativo certificato d’origine
monitorare l’andamento delle quote disponibili su base periodica
esaminare l’opportunità di utilizzare meccanismi di remissione o drawback
Regno Unito: quote riviste e dazio del 25% dal 1° luglio 2025
A partire dal 1° luglio 2025, il Regno Unito ha aggiornato la propria misura di salvaguardia sull’acciaio, introducendo un sistema basato su quote tariffarie trimestrali e un dazio del 25% sulle importazioni che eccedono tali limiti.
Il nuovo schema prevede una revisione al rialzo delle quote per tutte le categorie di prodotti siderurgici, con soglie specifiche definite per singolo Paese. Tuttavia, non è consentito il riporto tra trimestri delle quote non utilizzate, e ciò implica che il volume residuo non possa essere recuperato nei periodi successivi. Una volta superata la soglia stabilita, si applica automaticamente un dazio del 25% sulle quantità eccedenti.
A differenza del Canada, il Regno Unito non riconosce al momento alcuna esenzione o trattamento preferenziale per le importazioni di origine svizzera, che sono pertanto soggette alle stesse condizioni applicabili agli altri Paesi terzi.
Raccomandazioni:
gestire attentamente la documentazione d’origine, elemento essenziale per la corretta classificazione doganale
pianificare con cura i volumi e le tempistiche delle spedizioni, al fine di evitare il superamento delle quote trimestrali
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/07/ART25-acciaio-sovrattasse-UK-Canada.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-07-02 09:22:512025-07-03 08:47:42Acciaio: sovrattasse e quote in Canada e Regno Unito
Oltre una ventina di partecipanti si sono riuniti nella sede della Cc-Ti lo scorso 25 giugno per approfondire le opportunità offerte dal nuovo Accordo di libero scambio AELS-India (TEPA), con particolare attenzione alle sfide interculturali che le PMI si trovano ad affrontare quando entrano nel mercato indiano.
Una cornice strategica: il TEPA come “game changer”
In apertura, Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, ha riassunto gli aspetti salienti dell’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA), firmato nel marzo 2024 e attualmente in fase di ratifica. Oltre alle concessioni tariffarie significative– che prevedono, tra l’altro, l’eliminazione dei dazi su oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri – l’intesa crea condizioni privilegiate per l’erogazione di servizi nei settori finanziario, assicurativo e bancario. Novità assoluta nel panorama degli accordi commerciali, il TEPA prevede anche obiettivi quantitativi vincolanti per gli investimenti: l’AELS si impegna a generare 100 miliardi di dollari di investimenti e a creare 1 milione di posti di lavoro in India entro 15 anni. In caso di mancato raggiungimento, il governo indiano potrà sospendere le concessioni pattuite.
L’importanza della cultura: la chiave per decifrare l’India
Il cuore dell’incontro è stato l’intervento di Marco Casanova, docente presso l’Istituto per la Competitività e la Comunicazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW), che ha posto l’accento sul ruolo cruciale della cultura nelle relazioni d’affari con l’India. A partire dall’assunto che la cultura è strategia, Casanova ha guidato i presenti attraverso una riflessione sulle principali differenze tra i modelli svizzero e indiano, esplorando dimensioni quali:
il passaggio da una cultura deal-focused (centrata sull’accordo) a una cultura relationship-focused (centrata sul rapporto personale);
la diversa percezione delle gerarchie, dello status e del rispetto dell’autorità;
la contrapposizione tra una concezione rigida del tempo, tipicamente svizzera, e una visione fluida, più comune in India;
le modalità di comunicazione e la necessità di affinare la propria sensibilità interculturale per cogliere segnali verbali e non verbali in un contesto complesso.
Un’opportunità di formazione continua
Nel suo intervento, Casanova ha inoltre presentato un Executive Program dedicato all’India, sviluppato nell’ambito dell’offerta formativa della FHNW e promosso in Ticino dalla Cc-Ti nell’ambito di una collaborazione esclusiva e inedita per il territorio. Il programma è pensato per dirigenti e imprenditori che desiderano comprendere in profondità il contesto socio-economico e culturale indiano, combinando formazione teorica e testimonianze pratiche. Un’occasione per acquisire competenze mirate, costruire una rete professionale qualificata e prepararsi ad affrontare con consapevolezza le sfide di un mercato dinamico e in continua evoluzione.
Oltre i numeri, le persone
Il Business Breakfast si è concluso con una colazione di networking, che ha dato spazio a scambi informali tra partecipanti e relatori. L’evento ha ribadito che la chiave del successo in India non sta solo nei vantaggi tariffari o nelle cifre degli investimenti, ma nella capacità di comprendere e adattarsi a un contesto culturale profondamente diverso. Solo così sarà possibile trasformare il potenziale del TEPA in un reale vantaggio competitivo.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-Retrospettiva-BB-India.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-27 09:07:312025-06-30 14:52:00L’India oltre il mercato: un viaggio culturale
Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.
Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare
Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.
Punti salienti dell’accordo
il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)
Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.
Prossimi passi L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.
Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica
Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.
Punti salienti dell’accordo
eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera
Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.
Alta tecnologia e attrattività La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.
Prossimi passi Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-ALS-Asia-accelerazione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-26 08:51:572025-07-23 16:12:56Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia
Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.
Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232. Il 16 giugno, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato la Tariffa Doganale Armonizzata (HTSUS) per includere nuovi prodotti derivati dall’acciaio, soggetti a dazi secondo il Proclama 10896. Tra i prodotti aggiunti figurano frigoriferi-congelatori combinati, asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, fornelli, tritarifiuti e griglie metalliche saldate. Questi articoli sono soggetti a dazi a partire dal 23 giugno 2025, in base alla quantità di acciaio contenuta. L’acciaio di origine statunitense è invece esente dai dazi previsti dalla Sezione 232.
Eccezioni e tariffe specifiche
I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025. Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).
Calcolo su base parziale
Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).
Obblighi di dichiarazione
Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:
fuso primariamente (prima fusione),
fuso secondariamente (da materiale riciclato),
colato (trasformato in forma solida).
*** ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16.06.2025*** A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa. ***FINE AGGIORNAMENTO***
Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:
per i prodotti in acciaio: indicare il Paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
per i derivati: indicare il Paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.
Altre disposizioni
Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback). Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci. Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:
dazi su autoveicoli e componenti: 25%
dazi su acciaio e alluminio: 50%
dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti
Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.
Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-USA-raddoppio-dazi-alu-acciaio.jpg8541280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-16 06:50:002025-06-19 09:59:35USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (aggiornato al 16.06.2025)
Il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.
Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.
La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:
i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti,
le informazioni relative all’impresa distaccataria e al cliente,
la sede di lavoro e la tipologia di attività svolta.
Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.
L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.
A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.
Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-distacco-lavoratori-spagna.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-05 08:00:002025-06-05 10:15:19Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco
Il 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.
Contenuti del 16° pacchetto
Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.
Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.
Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.
Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.
Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).
Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.
Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.
Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.
Contenuti del 17° pacchetto
Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.
Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.
Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.
Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.
Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-nuove-sanzioni-CH-UE-Russia.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-03 06:54:002025-06-04 06:23:56Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti
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