Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2364/2023 la Commissione modifica e aggiorna i codici di nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 2024.
Il 31 ottobre 2023, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023 che aggiorna i codici di nomenclatura combinata (NC, voce di tariffa a 8 cifre) a partire dal 1° gennaio 2024, con novità in particolare per i capitoli 39, 56, 70, 90 e 94.
Per facilitare agli operatori economici l’individuazione delle modifiche, la Commissione indica con una stella i nuovi codici e con un quadrato i codici il cui contenuto è stato cambiato.
Si ricorda che una corretta classificazione doganale è fondamentale per l’individuazione dei dazi applicabili all’importazione nell’UE e delle altre misure previste (dazi antidumping, accise, ecc.).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-Agg-nomenclatura-combinata-UE.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-16 08:00:002023-11-15 08:48:21Aggiornata al 1° gennaio 2024 la nomenclatura combinata dell’UE
La nuova entrata in vigore prevista è il 1° luglio 2024.
A seguito dell’approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2024, l’entrata in vigore di entrambe le imposte è stata differita al 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio dei ministri nel suo comunicato stampa n. 54 del 16 ottobre 2023. Trattasi del sesto rinvio… sarà la volta buona?
Si ricorda che la plastic tax andrà a colpire i MACSI, ovvero i manufatti in plastica di singolo impiego, nell’ordine di 0.45 €/kg, mentre la sugar tax colpirà le “bevande edulcorate” analcoliche (voci di tariffa 2009 e 2202) nella misura di 10 €/hl di prodotti finiti o 0,25 €/kg di prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Affaire à suivre, dunque.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/11/ART23-Italia-rinviate-plastic-tax-e-sugar-tax.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-09 08:00:002023-11-06 15:51:59Italia: rinviate la plastic tax e la sugar tax
Il 17 ottobre 2023, nell’Unione europea è entrato in vigore il regolamento 2055/2023 che modifica il regolamento REACH limitando l’uso di microparticelle di polimeri sintetiche.
Il Regolamento (UE) 2055/2023, entrato in vigore il 17 ottobre scorso, ha modificato l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) aggiungendo una nuova voce (la 78) e due nuove appendici (la 15 e 16), che limitano le microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche), indicando le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità dei polimeri.
La nuova normativa vieta progressivamente la vendita di microplastiche in quanto tali e di prodotti che le contengono intenzionalmente e che le liberano quando utilizzati. Costituite da frammenti di plastica di dimensioni estremamente ridotte, tra le microplastiche rientrano glitter, brillantini e microsfere incorporati in prodotti quali ad esempio le superfici sportive artificiali, i cosmetici, i detersivi o anche i giocattoli.
La restrizione riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai prodotti, di dimensioni inferiori a 5mm, inorganiche, insolubili e resistenti alla biodegradazione. La nuova regolamentazione specifica altresì che esse non devono essere immesse sul mercato come sostanze in sé o, se le microparticelle polimeriche sintetiche sono presenti per conferire una caratteristica ricercata, in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso.
Sono invece esclusi dal divieto i prodotti che contengono microplastiche ma non le rilasciano durante l’impiego (come i materiali da costruzione), i prodotti utilizzati nei siti industriali, i prodotti già regolamentate da altre normative europee (alimenti, mangimi, farmaci) e i prodotti in cui le microplastiche non sono state aggiunte di proposito ma sono presenti involontariamente (fanghi, compost).
Sono previste specifiche deroghe a tali restrizioni, dettagliate nel testo del regolamento. La Commissione ha altresì già pubblicato alcuni chiarimenti ed entro fine anno metterà a disposizione anche un documento di Q&A.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/10/ART23-Glitter-addio.jpg8531279Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-11-03 09:00:002023-11-01 11:21:16Glitter addio (in parte)
La normativa sulla responsabilità estesa del produttore per la filiera degli imballaggi sarà pienamente operativa in Danimarca a partire dal 1° gennaio 2025. Tuttavia, l’obbligo di registrare e stimare le quantità di imballaggi immessi sul mercato sussisterà già a partire da gennaio 2024.
L’obbligo di registrazione incombe alle aziende che immettono per la prima volta imballaggi sul mercato danese. Oltre ai produttori danesi, la misura tocca quindi anche gli importatori, gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti e i commercianti online stranieri. Le aziende che non dispongono di un numero di partita IVA danese devono nominare un rappresentante autorizzato in loco.
La registrazione va effettuata entro il 31 marzo 2024 presso il Registro dei produttori DPA (Dansk Producentansvar) tramite un sistema collettivo, indicando le categorie di imballaggio e la tipologia di materiale e specificando i quantitativi di imballaggi (in kg) che si prevede di immettere sul mercato danese nel 2024.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/10/ART23-Danimarca-reg-imballaggi.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-10-26 08:00:002023-10-23 11:47:20Danimarca: nuovo regolamento sugli imballaggi
Il salario minimo cantonale (salario orario minimo lordo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico.
Scaricate il decreto con i livelli di salario orario minimo lordo per settore economico validi dal 1° dicembre 2023.
La guida è stata elaborata da SQS, in collaborazione con SUPSI e con il supporto della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia
La guida si propone di fare chiarezza sul tema e di fornire spunti pratici alle imprese che intraprendono un percorso di certificazione a sostegno delle buone pratiche di CSR come per la redazione del rapporto di sostenibilità semplificato e l’ottenimento della dichiarazione di conformità rilasciata dalla Cc-Ti.
È oramai assodato che la responsabilità sociale d’impresa (CSR) rappresenti un contributo delle aziende allo sviluppo sostenibile. Ne consegue un progressivo e crescente sviluppo di standard certificabili e non certificabili, la cui scelta di adozione richiede un minimo di cultura sul tema. Per orientarsi in questa “giungla” è necessario, in primo luogo, fare i conti con i propri bisogni, con la visione strategica a medio e lungo termine in relazione alle tendenze di mercato, ma anche con lo status quo dell’azienda dal punto di vista organizzativo e culturale. Accade che un’azienda vuole disporre di una o più certificazioni per cogliere pienamente i vantaggi che esse possono portare quale valore aggiunto a livello di competitività e immagine.
L’adozione di standard ISO e loro certificazione è una scelta strategica. Se la loro implementazione avviene con convinzione e consapevolezza, può innescare una virtuosa trasformazione organizzativa e culturale delle organizzazioni e della loro catena di fornitura. È pertanto importante che i vertici aziendali guidino questa scelta con senso di responsabilità e consapevolezza.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2023/10/ART23-Guida-certificazioni-sostenibilita.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-10-17 11:45:392023-10-17 11:46:30Guida alle certificazioni per la sostenibilità
Le tensioni geopolitiche e le nuove alleanze tra Stati che ne derivano mettono a dura prova le aziende ticinesi, che si trovano ad operare in un contesto poco trasparente e sempre più complesso. Urge per loro dotarsi di misure rigorose di due diligence per evitare il coinvolgimento, anche involontario, in pratiche di elusione.
Diverse nazioni, tra cui la Svizzera, hanno imposto misure restrittive senza precedenti in risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Le esportazioni di determinati prodotti verso alcuni Paesi dell’Asia centrale sono aumentate notevolmente, alimentando il sospetto dell’aggiramento – volontario o involontario – delle sanzioni. Dal canto suo, la Russia ha messo in atto sistemi e tecniche sempre più elaborati per aggirare queste misure e dotarsi dei beni di cui necessita. Questo è un esempio pratico del quadro generale in cui sta attualmente operando buona parte delle aziende del nostro territorio attive a livello internazionale. In un contesto sanzionatorio e commerciale sempre più complesso, la Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) si preme di sensibilizzare gli attori in gioco in materia di due diligence rafforzata.
Violare le sanzioni, anche inconsapevolmente, può avere conseguenze gravi, tra cui multe, perdita di reputazione e restrizioni commerciali. Tuttavia, non è semplice districarsi tra le leggi e i regolamenti in vigore.
All’interno delle catene del valore, oggigiorno globali, il “solo” saper comprendere e gestire i confini dei regolamenti sanzionatori rappresenta una sfida pratica non da poco. La complessità di tali catene rende oggi la due diligence un passaggio cruciale per garantire la conformità. Vediamo perché:
interconnessione globale: le catene del valore globali coinvolgono spesso numerose aziende, fornitori e partner in tutto il mondo. Questa interconnessione può rendere difficile tracciare l’origine di tutti i componenti e i flussi finanziari all’interno di una catena del valore, il che aumenta il rischio di violazioni delle sanzioni;
responsabilità condivisa: le aziende coinvolte in catene del valore globali sono spesso responsabili congiuntamente per le azioni all’interno della catena. Pertanto, se una parte della catena viola le sanzioni internazionali, le altre parti potrebbero essere coinvolte o potrebbero trarne vantaggio involontariamente;
sanzioni in evoluzione: le sanzioni internazionali possono cambiare nel tempo e possono variare da paese a paese. Mantenere una due diligence costante e aggiornata è essenziale per essere consapevoli delle nuove restrizioni o dei cambiamenti nelle regolamentazioni;
rischio di reputazione: le aziende che ignorano le sanzioni internazionali o che sono coinvolte in violazioni rischiano di subire danni significativi alla loro reputazione. La due diligence aiuta a evitare queste situazioni, proteggendo l’immagine e il marchio dell’azienda;
rischio legale ed economico: le violazioni delle sanzioni internazionali possono comportare gravi conseguenze legali ed economiche, tra cui multe e restrizioni commerciali. La due diligence può aiutare a mitigare questi rischi attraverso l’identificazione e la gestione dei potenziali problemi.
Che si tratti di operare all’interno di catene del valore globali o di effettuare delle “semplici” operazioni di importazione o di esportazione, spetta a ciascuna azienda sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un programma di conformità alle sanzioni che rifletta il loro modello di business, le aree geografiche in cui operano, le specificità e la valutazione dei rischi relativi a clienti e partner commerciali e, se del caso, al personale. È però anche vero che la proliferazione e la complessità delle sanzioni internazionali (talvolta anche di portata extraterritoriale) evidenzia sempre più come i programmi interni di conformità alle sanzioni spesso si limitino all’azione di far passare i nomi dei potenziali partner commerciali in motori di ricerca automatici o nelle banche dati governative. Tutto ciò, oggi come oggi, non è più sufficiente: per affrontare con successo le nuove sfide, le aziende coinvolte nel commercio internazionale dovrebbero implementare processi rigorosi di due diligence, che includano non solo la verifica di clienti e partner commerciali, ma anche il monitoraggio costante e completo delle transazioni finanziarie e commerciali, riducendo così il rischio, anche involontario, di favorire operazioni illecite: richieste inattese di beni sensibili provenienti da aziende (neocostituite) con sede in Paesi facilitatori di meccanismi di elusione delle sanzioni, schemi finanziari complessi e ingiustificati, mezzi di trasporto o percorsi inusuali o ancora una documentazione non conforme dovrebbero infatti far scattare immediatamente un campanello di allarme (nel gergo “red flags”).
È in questo senso che si esprime la Commissione europea in una nota di orientamento per gli operatori comunitari pubblicata ad inizio settembre sul suo sito web e volta a fornire linee guida sulla due diligence da adottare al fine di individuare, valutare e tutelarsi da possibili rischi di elusione delle sanzioni. Una nota che può certamente servire anche alle aziende ticinesi. La Cc-Ti è a disposizione per continuare a supportare le aziende del territorio a operare sui mercati internazionali con coscienza di causa.
Nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Bosnia-Erzegovina, le regole di origine transitorie sono state introdotte con effetto retroattivo dal 1° settembre 2023.
Tramite circolare R-30 (PDF) del 1° ottobre 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica l’applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023 e istruisce in merito al possibile riesame delle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina a partire da tale data, con l’eventuale rimborso dei dazi all’importazione.
Nel quadro del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine (Convenzione PEM), vige un cumulo diagonale tra la Svizzera/AELS e molti Paesi del libero scambio. La recente revisione della Convenzione, tuttavia, non ha fatto l’unanimità: se alcuni Stati rifiutano ancora il testo, altri hanno invece deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. La Matrix Euro-Med (PDF) dell’UDSC illustra quali accordi di libero scambio consentono il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi:
Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
NOVITÀ: AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023).
Per ulteriori ragguagli sull’origine preferenziale (definizione di prodotto originario, regole d’origine, cumulo, prove) si invita a consultare il dossier Cc-Ti dedicato all’Origine preferenziale o a contattare il servizio Commercio internazionale.
Gianluca Pagani, CSR Manager Cc-Ti, è stato relatore ad un evento presso l’Università Bocconi.
“Verso la transizione ecologica: il ruolo delle Camere di Commercio” è questo il titolo della conferenza a cui ha presenziato anche la Cc-Ti lo scorso 4 ottobre 2023 a Milano, presso l’Università Bocconi, in occasione dell’11esima edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.
Dall’informazione alle imprese sulla transizione ecologica agli interventi per promuovere la creazione di filiere responsabili: il ruolo delle Camere di Commercio diventa sempre più strategico per la diffusione di comportamenti sostenibili e per lo sviluppo dell’economia dei territori. Una sfida importante che mette in gioco la capacità di tutti gli attori sociali di collaborare e di coniugare innovazione con inclusione sociale, risultati economici e sostenibilità ambientale.
Sono anche intervenuti: Walter Sancassiani, Focus Lab; Carlo De Luca, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Marco Galimberti, Camera di Commercio Como-Lecco ed Elena Fammartino, Unioncamere Piemonte.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png00Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2023-10-10 16:52:332023-10-10 16:52:35Anche la Cc-Ti ha partecipato al Salone della CSR a Milano
Una scheda redatta dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti. Scopriamo i dettagli.
Lo scorso mese di agosto Il Tribunale federale ha adottato un’importante sentenza in materia di obbligo di pagare il salario.
In sostanza, i giudici di Losanna hanno chiarito che nel caso di chiusure aziendali imposte dall’autorità nell’ambito della lotta al Coronavirus, i datori di lavoro non hanno l’obbligo di versare il salario ai dipendenti anche se il mancato guadagno non è coperto dalle indennità per il lavoro ridotto.
Nella sentenza è stato sottolineato che le chiusure aziendali decise dallo Stato non rientrano nel rischio aziendale che i datori di lavoro devono generalmente assumersi. Motivi oggettivi che concernono tutti allo stesso modo non possono essere posti a carico dei datori di lavoro, come, ad esempio, problemi generati da situazioni di guerra o da misure decise nell’ambito dell’economia di guerra.
Maggiori dettagli emergeranno al momento della pubblicazione delle motivazioni complete della sentenza (4A_53/2023).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2019/01/ART19-Michele-Rossi-ufficiale.jpg20193166Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2023-10-10 10:57:002024-02-06 11:02:38Nessun obbligo di pagare il salario nel caso di chiusure aziendali decise dallo Stato
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