Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR

Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.

Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR

Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).

Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.

Le principali violazioni contestate

L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.

Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.

Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.

Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:

  • registri delle dimostrazioni di prodotto
  • numeri di serie dei dispositivi
  • identificazione degli utilizzatori finali
  • riferimenti alle autorizzazioni BIS.

Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come address-only entry.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.

La sanzione

L’accordo approvato dal BIS prevede:

  • sanzione di 1000’000 di dollari,
  • pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.

La regola de minimis: un elemento centrale della compliance

La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:

DestinazioneSoglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)25%
Paesi soggetti a embargo USA10%

Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR, con conseguenze operative:

  • obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
  • restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
  • obblighi di documentazione e tracciabilità.

Implicazioni operative

Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.

Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:

  • componenti di origine statunitense
  • classificazione ECCN
  • valore commerciale dei componenti.

Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.

Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:

  • utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
  • considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
  • mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.

Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:

  • Entity List
  • Denied Persons List
  • Unverified List.

Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.

Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:

  • classificazioni ECCN
  • calcoli de minimis
  • licenze e autorizzazioni
  • risultati dello screening.

Un segnale per l’industria esportatrice

Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.

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Monica Zurfluh
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Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea

Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino. 

“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.

La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.

Passaporto digitale di prodotto nell’UE

L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Inquadramento normativo

Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:

  • composizione e materiali impiegati
  • prestazioni ambientali e di sostenibilità
  • durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
  • modalità di gestione a fine vita e riciclo
  • conformità normativa applicabile.

A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.

Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.

L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:

  • alimenti e mangimi
  • medicinali
  • piante, animali e microrganismi vivi
  • materiali di origine umana
  • prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
  • talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.

L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.

Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.

Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.

Il calendario di applicazione è il seguente:

  • 19 luglio 2026: grandi imprese
  • 19 luglio 2030: estensione alle medie imprese

Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.

Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti

Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).

Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:

  • quantità di prodotti eliminati
  • motivi della dismissione
  • destinazione finale (riutilizzo, riciclo, distruzione)
  • misure adottate per ridurre tali pratiche.

Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.

La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.

Prima applicazione: le batterie

Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:

  • le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
  • le batterie per veicoli elettrici

Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.

Tempistiche per altri settori

La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:

  • ferro e acciaio (orizzonte 2026)
  • alluminio (2027)
  • tessili e abbigliamento (2027)
  • pneumatici (2027)
  • mobili (2028)
  • materassi (2029).

Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.

Struttura del DPP

In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:

  • identificativo univoco e persistente del prodotto
  • supporto dati fisico obbligatorio
  • utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
  • sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).

Il contenuto del passaporto potrà includere:

  • dati identificativi del prodotto e del fabbricante
  • composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
  • parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
  • istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
  • documentazione di conformità normativa

È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.

Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici

Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.

Raccolta e gestione dei dati

Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.

Adeguamento dei sistemi informativi

I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

  • il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
  • importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
  • contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
  • può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

Opportunità e strategie per le imprese

Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.

Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.

Link utili

Digital product passport | GS1 Switzerland

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Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica

La nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.

Il commercio come infrastruttura strategica

La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.

Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.

Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.

Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.

USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere

Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.

Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:

  • riduce dipendenze critiche,
  • limita l’accesso cinese a tecnologie sensibili,
  • rafforza la resilienza delle filiere,
  • preserva la propria leadership tecnologica.

Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.

Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:

  • richieste documentali aggiuntive,
  • verifiche più dettagliate,
  • controlli tecnici avanzati,
  • domande su ogni passaggio della supply chain.

La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.

Enforcement: il commercio sotto controllo

La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.

Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:

  • indagini su pratiche commerciali (Sezione 301),
  • analisi della classificazione doganale (voci tariffali),
  • controlli sull’origine effettiva delle merci,
  • verifiche anti‑elusione,
  • richieste documentali avanzate,
  • controlli sul valore doganale e sulle valutazioni correlate.

Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.

Per le imprese questo si traduce in:

  • maggiore onerosità amministrativa,
  • tempi di sdoganamento meno prevedibili,
  • necessità di mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto,
  • gestione proattiva della compliance per evitare blocchi o ritardi.

In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.

I settori strategici e la nuova geografia del rischio

La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:

  • semiconduttori e tecnologie microelettroniche,
  • minerali strategici e terre rare,
  • farmaceutica e dispositivi medici,
  • tecnologie energetiche e infrastrutture verdi,
  • aerospazio e difesa,
  • tecnologie digitali e componentistica avanzata.

In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.

Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.

La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade

Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).

La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:

  • reciprocità nell’accesso ai mercati,
  • riduzione delle barriere non tariffarie,
  • maggiore allineamento regolatorio,
  • considerazioni esplicite di sicurezza economica.

Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.

Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.

Un Nord America sempre più integrato

La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.

Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.

La nuova era del commercio globale

Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.

Per le imprese ciò significa:

  • passare dalla gestione dell’export alla gestione strategica della filiera,
  • considerare la compliance come investimento competitivo,
  • mappare e documentare ogni segmento della catena del valore,
  • capire come la geopolitica influenzi controlli, standard e tempistiche.

La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:

“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”

In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.

Link utili

Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)

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Corruzione: rischio globale, presidi svizzeri e responsabilità delle imprese

Il 10 febbraio 2026, Transparency International ha reso noto il Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, offrendo l’occasione per riflettere su un fenomeno che continua a incidere profondamente sull’economia globale e sulle condizioni operative delle imprese. Il nuovo rapporto segnala un ulteriore indebolimento degli standard di integrità pubblica in numerosi Paesi e mostra come anche sistemi istituzionali consolidati siano sottoposti a pressioni crescenti sul fronte della trasparenza e della responsabilità. In questo contesto, la Svizzera conferma la propria posizione tra le nazioni meglio posizionate, pur registrando una graduale erosione rispetto ai livelli di eccellenza raggiunti negli anni precedenti.

Per le imprese svizzere, in particolare per quelle attive a livello internazionale, il nuovo Corruption Perceptions Index 2025 rappresenta uno spunto utile per riesaminare brevemente il quadro normativo in materia di corruzione, comprendere meglio il confine tra pratiche lecite e vantaggi indebiti e valutare l’adeguatezza dei propri presidi di governance e compliance.

Il CPI 2025 e il posizionamento della Svizzera

Il nuovo CPI valuta 182 Paesi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (assenza di corruzione percepita). Il punteggio medio globale rimane basso, confermando un peggioramento diffuso che riguarda non solo economie emergenti, ma anche democrazie avanzate.

La Svizzera si colloca al 6° posto a parimerito con la Svezia, con un punteggio di 80/100. Il risultato riflette la solidità delle istituzioni, l’indipendenza della giustizia e un quadro normativo chiaro. Tuttavia, il confronto storico evidenzia una flessione continua dal 2016 (86 punti), un andamento che invita a una vigilanza costante e al rafforzamento dei presidi di prevenzione.

Tra i punti di forza riconosciuti a livello internazionale figurano la prevedibilità del sistema giuridico, l’indipendenza del potere giudiziario e l’elevata fiducia della popolazione elle istituzioni. Tra le aree che meritano attenzione rientrano invece la gestione dei conflitti di interesse, la regolamentazione del lobbying e una tutela più efficace delle persone che segnalano irregolarità (whistleblower).

Un rischio che accompagna l’attività economica internazionale

La corruzione è generalmente definita come l’abuso di una funzione o di un potere per fini privati. In Svizzera, questo principio trova una traduzione precisa negli articoli 322ter-322decies del Codice penale, che disciplinano la corruzione nel settore pubblico e privato, sanzionando sia l’offerta e la concessione di un vantaggio indebito, sia la sua sollecitazione o accettazione quando finalizzati a influenzare un atto d’ufficio o una decisione discrezionale.

Un elemento centrale per le imprese è l’applicazione extraterritoriale di tali disposizioni: anche comportamenti posti in essere all’estero possono rilevare penalmente in Svizzera, in particolare quando coinvolgono pubblici ufficiali stranieri. Per molte aziende attive in contesti caratterizzati da sistemi amministrativi complessi o prassi poco trasparenti, il rischio di esposizione a pratiche corruttive diventa parte integrante dei processi di internazionalizzazione.

Nel diritto svizzero, la linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è non dipende tanto dalla forma del beneficio, quanto dal legame con l’atto d’ufficio. È decisivo stabilire se il vantaggio offerto o ricevuto sia idoneo a influenzare una decisione, in particolare quando questa implica un margine di discrezionalità.

Il concetto di vantaggio indebito è ampio e comprende non solo somme di denaro, ma anche ospitalità, viaggi, inviti a eventi, sponsorizzazioni mirate o altri benefici personali. Anche pratiche apparentemente marginali possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto decisionale sensibile o se creano un’aspettativa di favore.

Pagamenti di facilitazione: un rischio spesso sottovalutato

Nel contesto svizzero, il tema dei pagamenti di facilitazione richiede particolare attenzione. Si tratta di benefici concessi con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione di un atto dovuto. Sebbene non configurino automaticamente un reato ai sensi del diritto penale svizzero quando non influenzano il merito della decisione, tali pagamenti sono altamente problematici:

  • spesso risultano vietati dal diritto locale nei Paesi interessati,
  • sono in contrasto con gli standard internazionali, incluse le raccomandazioni dell’OCSE e le principali normative anticorruzione globali,
  • espongono a rischi reputazionali e indeboliscono i presidi interni, favorendo zone di ambiguità gestionali.

Per questi motivi, molte imprese svizzere scelgono di vietare completamente tali pagamenti, promuovendo la documentazione delle pressioni ricevute e il coinvolgimento tempestivo delle funzioni di compliance. Una politica chiara consente di preservare coerenza interna e credibilità nei mercati più complessi.

Dalla norma alla governance aziendale

La gestione del rischio di corruzione richiede però molto più del semplice rispetto delle norme: implica la costruzione di una cultura aziendale orientata all’integrità.

Questo approccio trova oggi un ulteriore rafforzamento nella Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2026–2029 (PDF in FR, 1.28MB), che dedica particolare attenzione alla riduzione della vulnerabilità delle imprese svizzere attive all’estero. Un’analisi richiamata nella Strategia evidenzia come una quota significativa di aziende operanti sui mercati internazionali sia esposta a rischi concreti di coinvolgimento in pratiche corruttive, confermando che l’internazionalizzazione richiede presidi strutturati e proporzionati. In questo senso, il ruolo della direzione aziendale è cruciale: il cosiddetto “tone from the top” rappresenta un elemento fondamentale per garantire coerenza tra le politiche adottate e i comportamenti realmente osservati nell’organizzazione.

La prevenzione della corruzione passa quindi attraverso regole chiare su regali e ospitalità, una gestione rigorosa dei conflitti di interesse, procedure di autorizzazione e monitoraggio che riducono la discrezionalità nei processi più sensibili e un controllo attento delle terze parti, come agenti, intermediari e partner locali. Questi ultimi rappresentano spesso uno dei principali fattori di rischio nei mercati regolamentati o negli appalti pubblici, motivo per cui è essenziale condurre verifiche approfondite e periodiche e, se necessario, predisporre audit mirati. A ciò si aggiungono la formazione continua del personale più esposto e l’esistenza di canali di segnalazione sicuri, che consentano di intercettare tempestivamente possibili irregolarità.

Oltre ai presidi interni, le imprese possono beneficiare del supporto istituzionale fornito, in particolare, dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e dalla rete diplomatica svizzera, che offrono orientamento sulle prassi locali, segnalano potenziali rischi e forniscono assistenza in caso di difficoltà operative nei contesti più complessi. Questo sostegno si integra con gli sforzi delle aziende e contribuisce a rafforzare la loro resilienza nei mercati caratterizzati da elevati rischi di integrità.

Un fattore di competitività di lungo periodo

In un mondo in cui gli standard di integrità mostrano segnali di arretramento, la capacità di prevenire la corruzione non rappresenta una semplice misura difensiva, ma un vero e proprio fattore di competitività. Operare con trasparenza permette non solo di evitare sanzioni, ma anche di tutelare la reputazione e instaurare relazioni robuste e affidabili con partner, investitori e autorità.

La Strategia federale sottolinea inoltre l’importanza di promuovere condizioni di concorrenza eque (level playing field) sui mercati di internazionali attraverso iniziative di cooperazione bilaterale anticorruzione con Paesi prioritari o mercati emergenti. La lotta alla corruzione diventa così non solo un tema etico o regolatorio, ma uno strumento strategico per sostenere la competitività del sistema economico svizzero e delle sue imprese.

Link utili

Opuscolo SECO: «Prevenire la corruzione – Consigli alle imprese svizzere operanti all’estero» (PDF, 4MB)

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Nuova normativa francese sui PFAS

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore in Francia il decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che definisce le modalità di applicazione dei divieti relativi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento attua la legge francese del 27 febbraio 2025 e introduce un quadro regolatorio dettagliato che interessa direttamente anche le imprese svizzere che esportano verso il mercato francese.

La normativa si applica infatti a tutti i prodotti immessi sul mercato francese, indipendentemente dal Paese di fabbricazione.

Cosa sono i PFAS

Con il termine PFAS si indica un’ampia famiglia di sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di legami carbonio–fluoro particolarmente stabili, apprezzate per le loro proprietà di resistenza ad acqua, grassi, calore e agenti chimici. Esse sono però anche note per la loro estrema persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti negativi sulla salute umana.

Il decreto adotta una definizione ampia, comprendendo qualsiasi sostanza contenente almeno un gruppo –CF o –CF– completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno o di altri alogeni. Questa impostazione mira a evitare elusioni normative e amplia in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate.

Ambito di applicazione e settori interessati

Il decreto riguarda diverse categorie di prodotti di interesse per l’export svizzero, tra cui tessili e abbigliamento, calzature, cosmetici, scioline per sport invernali e agenti impermeabilizzanti. Sono coinvolti non solo i fabbricanti, ma anche gli esportatori e i soggetti che, a vario titolo, immettono i prodotti sul mercato francese.

Per le imprese esportatrici, ciò comporta la necessità di verificare la conformità non solo del prodotto finito, ma anche dei materiali, dei trattamenti e delle sostanze utilizzate lungo l’intera catena di fornitura.

Soglie di concentrazione e requisiti di controllo

Uno degli elementi centrali del decreto è la definizione di valori soglia di concentrazione, oltre i quali scatta il divieto di immissione sul mercato.

CategoriaSoglia massima consentina
Singolo PFAS (esclusi polimeri)25 ppb (µg/kg)
Somma* PFAS (esclusi polimeri)250 ppb (µg/kg)
PFAS inclusi I polimeri50 ppm (mg/kg)
Fluoro totale50 mg F/kg (obbligo di prova)

* determinata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS, eventualmente previa degradazione dei precursori

Le soglie potranno essere riviste in futuro in funzione dell’evoluzione delle metodologie tecniche e delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti REACH e POPs.

In caso di superamento dei valori stabiliti, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti l’origine delle sostanze rilevate. Questo aspetto rafforza l’importanza della documentazione tecnica e delle verifiche analitiche a supporto della conformità.

Eccezioni previste dal decreto

Il decreto individua in modo puntuale i prodotti che possono beneficiare di deroghe ai divieti, distinguendo tra eccezioni automatiche e deroghe condizionate all’assenza di alternative tecniche.

In primo luogo, sono esclusi dai divieti i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425. A questi si aggiungono i DPI e gli equipaggiamenti specificamente destinati alle forze armate, alle forze di sicurezza interna e ai servizi di protezione civile, nonché gli equipaggiamenti del combattente. Rientrano inoltre tra i prodotti derogati gli agenti impermeabilizzanti utilizzati esclusivamente per la re-impermeabilizzazione dei dispositivi di protezione individuale sopra menzionati.

Il decreto prevede poi deroghe per i tessili tecnici a uso industriale, non destinati al consumo finale, e per una serie di prodotti la cui funzione è considerata critica e per i quali, allo stato attuale, non esistono soluzioni di sostituzione dei PFAS. In questa categoria rientrano:

  • i DPI civili e militari;
  • le attrezzature e i componenti integrati nei sistemi di combattimento;
  • i prodotti destinati a operazioni in contesti di minaccia nucleare, radiologica, biologica e chimica (NRBC);
  • i tessili sanitari e medicali, inclusi quelli utilizzati per cure e trattamenti medici.

Infine, il decreto introduce una deroga specifica per i prodotti tessili di abbigliamento e le calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo. In questo caso, la presenza di PFAS è ammessa esclusivamente nella frazione riciclata e in misura proporzionale alla percentuale di materiale riciclato incorporato nel prodotto finito.

Come operano le deroghe nel tempo e gestione delle scorte

Il decreto è strutturato su due fasi principali:

  • dal 1° gennaio 2026: i divieti si applicano a prodotti come cosmetici, cere e scioline, abbigliamento tessile, calzature e agenti impermeabilizzanti per il consumo finale, ma con le eccezioni sopra indicate;
  • dal 1° gennaio 2030: il divieto si estenderà a tutti i prodotti tessili contenenti PFAS, con ulteriori eccezioni per usi essenziali, sovranità nazionale e tessili tecnici industriali — specificati anch’essi per decreto — come previsto dalla legge quadro.

È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti PFAS fabbricati prima del 1° gennaio 2026. Trascorso questo termine, l’immissione sul mercato e l’esportazione verso la Francia di tali prodotti non saranno più consentite.

Considerazioni operative per le imprese

La nuova disciplina francese sui PFAS rafforza gli obblighi di controllo e documentazione a carico degli operatori economici. Per le aziende esportatrici svizzere, risulta quindi essenziale verificare anticipatamente la conformità dei prodotti destinati al mercato francese, con particolare attenzione alle soglie di concentrazione, alla tracciabilità delle sostanze e alla gestione delle scorte.

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico

Il commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.

Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata

Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.

Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.

Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi

Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.

Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.

I quattro nodi del nuovo ordine commerciale

NodoCaratteristiche principaliStrategie prevalenti
USASicurezza economica, reindustrializzazioneDazi, reshoring, produzione locale  
CinaIntegrazione selettiva, autosufficienza tecnologicaDiversificazione partner, filiere interne robuste
PlurilateralistiRegole condivise, accordi profondiDiversificazione geografica, resilienza, ESG
BRICS+ & Global SouthCrescita, sovranità, flessibilitàPartnership multiple, adattabilità

Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione

Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.

Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale

La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.

Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile

Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.

BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità

Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.

Implicazioni per le imprese svizzere

Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.

Geopolitica e strategie aziendali

Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.

Supply chain: conoscenza e adattabilità

Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.

Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale

La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.

  • Origine preferenziale: consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie in virtù di accordi di libero scambio.
  • Origine non preferenziale: rileva per l’applicazione di dazi, misure antidumping e restrizioni quantitative o altre misure commerciali, sulla base di criteri di lavorazione o trasformazione che possono variare da Paese a Paese.

A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.

Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.

Governare la complessità come fattore di vantaggio

In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.

In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.

EUDR: proroga e semplificazioni operative

L’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo, sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.

Il contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.

L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.

Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi

Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.

Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:

  • 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
  • 30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese, con alcune eccezioni per prodotti già disciplinati dalla normativa sul legno.

Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.

Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura

Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:

  • operatori che effettuano la prima immissione sul mercato UE;
  • operatori e commercianti a valle.

Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.

Semplificazioni per micro e piccoli operatori

Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.

In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.

Esclusioni e chiarimenti settoriali

Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.

Prospettive di ulteriore revisione

Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.

Implicazioni operative per le imprese

La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:

  • individuare i prodotti interessati dal Regolamento;
  • mappare correttamente il proprio ruolo nella catena di fornitura;
  • predisporre processi interni e flussi informativi coerenti con i nuovi requisiti.

Esplorando la Cina: il report dei partecipanti al viaggio di esplorazione 2025

Marc-Olivier Geinoz e Roberta Cippà Cavadini, partecipanti al viaggio organizzato dalla Cc-Ti in collaborazione con Swiss Centers e il capitolo ticinese della Swiss Chinese Chamber of Commerce (SCCC) nel novembre 2025, condividono la loro esperienza diretta tra le principali realtà industriali e tecnologiche della Cina: Shanghai, Shenzhen e Hong Kong. Tra le tappe più significative: BYD, Huawei, DJI e il porto di Yangshan, oltre a incontri istituzionali e fiere di settore.

Il report offre uno sguardo privilegiato sulle dinamiche di innovazione, le strategie di sviluppo e le sfide culturali e commerciali che caratterizzano la Cina contemporanea. Un’analisi ricca di spunti concreti per le imprese ticinesi pronte a scoprire opportunità e complessità di uno dei mercati più vivaci e promettenti al mondo.

Si ringraziano gli autori per aver condiviso il loro percorso e le osservazioni raccolte, offrendo strumenti concreti e spunti strategici alle imprese ticinesi interessate al mercato cinese.

Altri link utili:
Viaggio esplorativo in Cina: comprendere l’economia cinese contemporanea – Cc-Ti

Ticino e Taipei: nuove prospettive per le aziende

Giovedì 4 dicembre, Monica Zurfluh, responsabile della Divisione Commercio Internazionale della Cc-Ti, ha accolto il Dr. Steve S.W. Wang, Rappresentante della Delegazione culturale ed economica di Taipei a Berna, in occasione della sua prima visita in Ticino.

L’incontro ha posto l’attenzione sul sostegno alle aziende associate, con l’obiettivo di facilitare gli scambi commerciali e offrire strumenti concreti per sviluppare il mercato taiwanese. Tra i temi discussi, modalità per valorizzare le reti locali e internazionali, scambio di informazioni strategiche e best practice, e strumenti per accedere a nuove opportunità di business.

Particolare attenzione è stata rivolta a Taiwan come mercato emergente oltre i settori tradizionalmente noti, come i semiconduttori. L’incontro ha confermato l’importanza di un dialogo continuativo e di una collaborazione costante, gettando le basi per iniziative congiunte, scambi di conoscenze e progetti innovativi, nel rispetto dei delicati equilibri internazionali.