L’India oltre il mercato: un viaggio culturale

Oltre una ventina di partecipanti si sono riuniti nella sede della Cc-Ti lo scorso 25 giugno per approfondire le opportunità offerte dal nuovo Accordo di libero scambio AELS-India (TEPA), con particolare attenzione alle sfide interculturali che le PMI si trovano ad affrontare quando entrano nel mercato indiano.

Una cornice strategica: il TEPA come “game changer”

In apertura, Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, ha riassunto gli aspetti salienti dell’accordo commerciale e di partenariato economico con l’India (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA), firmato nel marzo 2024 e attualmente in fase di ratifica. Oltre alle concessioni tariffarie significative– che prevedono, tra l’altro, l’eliminazione dei dazi su oltre il 95% dei prodotti industriali svizzeri – l’intesa crea condizioni privilegiate per l’erogazione di servizi nei settori finanziario, assicurativo e bancario. Novità assoluta nel panorama degli accordi commerciali, il TEPA prevede anche obiettivi quantitativi vincolanti per gli investimenti: l’AELS si impegna a generare 100 miliardi di dollari di investimenti e a creare 1 milione di posti di lavoro in India entro 15 anni. In caso di mancato raggiungimento, il governo indiano potrà sospendere le concessioni pattuite.

L’importanza della cultura: la chiave per decifrare l’India

Il cuore dell’incontro è stato l’intervento di Marco Casanova, docente presso l’Istituto per la Competitività e la Comunicazione della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW), che ha posto l’accento sul ruolo cruciale della cultura nelle relazioni d’affari con l’India. A partire dall’assunto che la cultura è strategia, Casanova ha guidato i presenti attraverso una riflessione sulle principali differenze tra i modelli svizzero e indiano, esplorando dimensioni quali:

  • il passaggio da una cultura deal-focused (centrata sull’accordo) a una cultura relationship-focused (centrata sul rapporto personale);
  • la diversa percezione delle gerarchie, dello status e del rispetto dell’autorità;
  • la contrapposizione tra una concezione rigida del tempo, tipicamente svizzera, e una visione fluida, più comune in India;
  • le modalità di comunicazione e la necessità di affinare la propria sensibilità interculturale per cogliere segnali verbali e non verbali in un contesto complesso.

Un’opportunità di formazione continua

Nel suo intervento, Casanova ha inoltre presentato un Executive Program dedicato all’India, sviluppato nell’ambito dell’offerta formativa della FHNW e promosso in Ticino dalla Cc-Ti nell’ambito di una collaborazione esclusiva e inedita per il territorio. Il programma è pensato per dirigenti e imprenditori che desiderano comprendere in profondità il contesto socio-economico e culturale indiano, combinando formazione teorica e testimonianze pratiche. Un’occasione per acquisire competenze mirate, costruire una rete professionale qualificata e prepararsi ad affrontare con consapevolezza le sfide di un mercato dinamico e in continua evoluzione.

Oltre i numeri, le persone

Il Business Breakfast si è concluso con una colazione di networking, che ha dato spazio a scambi informali tra partecipanti e relatori. L’evento ha ribadito che la chiave del successo in India non sta solo nei vantaggi tariffari o nelle cifre degli investimenti, ma nella capacità di comprendere e adattarsi a un contesto culturale profondamente diverso. Solo così sarà possibile trasformare il potenziale del TEPA in un reale vantaggio competitivo.

Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia

Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.

Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.

Punti salienti dell’accordo

  • il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
  • potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
  • disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
  • maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)

Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.

Prossimi passi
L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.

Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica

Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.

Punti salienti dell’accordo

  • eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
  • accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
  • disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
  • riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera

Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.

Alta tecnologia e attrattività
La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.

Prossimi passi
Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.


Link utili:

Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 16.06.2025)

Il Presidente Trump ha disposto la sospensione, fino al 9 luglio 2025, dell’applicazione dei dazi reciproci differenziati. In questo periodo, per la maggior parte dei Paesi si applicherà l’aliquota iniziale del 10%. Restano soggetti a disposizioni specifiche la Cina, i prodotti coperti dall’accordo USMCA, nonché veicoli e componenti automobilistici. A partire dal 4 giugno 2025, il dazio su acciaio, alluminio e prodotti derivati è stato innalzato al 50%.

Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Alla Cina continuano ad applicarsi condizioni differenziate rispetto agli altri partner commerciali. Le automobili e i componenti auto restano soggetti a un dazio del 25%. Per acciaio, alluminio e relativi derivati, a partire dal 4 giugno 2025 è in vigore un’aliquota del 50%. Di seguito, le informazioni principali.

Dazi reciproci

Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato le istruzioni operative # 64680374 sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti istruzioni operative # 64649265 .

Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.

I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).

La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.

Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.

Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. La CBP ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.

Le spedizioni di valore inferiore a $800 possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong (v. sotto). Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a $800), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).

Cumulabilità dei dazi aggiuntivi

***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025*** L’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate (automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico), laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA, è stato modificato dal Proclama presidenziale del 3 giugno 2025. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP. ***FINE AGGIORNAMENTO***

SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati

***AGGIORNAMENTI DEL 4 E DEL 16 GIUGNO 2025 *** Dal 4 giugno 2026 gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 50% imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980, 10895, 10896 (modificato il 16 giugno 2026) e da ultimo nel Proclama del 3 giugno 2025. Il dazio del 50% si applica alla maggior parte dei Paesi, ad eccezione del Regno Unito, che mantiene l’aliquota del 25% fino al 9 luglio e della Russia, il cui alluminio russo è ora soggetto a un dazio del 200%.
Il nuovo Proclama presidenziale introduce altresì una nuova regola di valutazione doganale: il contenuto in acciaio/alluminio deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci.
Le regole di applicazione cumulativa dei dazi sono state aggiornate: occorre prestare attenzione a sovrapposizioni, esclusioni nonché a nuove priorità d’imposizione. A tal proposito si invita a consultare le istruzioni operative CSMS # 65236574 della CBP.
Per informazioni sulle categorie merceologiche toccate e sulla dichiarazione dei Paesi di fusione e colata si rinvia all’articolo USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (16.06.2025). ***FINE AGGIORNAMENTO***

SPECIALE: Automobili e componenti auto

Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025 le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti.
Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)

SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari

L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato un Memorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.

SPECIALE: Cina

Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Tramite l’Executive Order 14298 del 12 maggio, gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl resta in vigore.
Anche le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA – che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti – rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)

Va inoltre sottolineato che per le importazioni dalla Cina e da Hong Kong con valore inferiore a $800 non è più applicabile l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C). Questa revoca, stabilita con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025 e in vigore dal 2 maggio 2025, comporta che tali spedizioni sono soggette a tutti i dazi ordinari, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301 e il dazio aggiuntivo del 20% sul fentanyl.

Con l’Executive Order 14298 del 12 maggio 2025 (articolo 4), il regime tariffario applicabile alle spedizioni di valore inferiore a $800 giunte tramite posta internazionale è stato modificato: l’aliquota ad valorem è stata ridotta dal 120% al 54%, mentre il dazio specifico è stato mantenuto a $100 per articolo, eliminando la precedente previsione di un aumento a $200 a partire dal 1° giugno 2025.
Pertanto, il quadro attuale prevede per le spedizioni di piccolo valore dalla Cina e Hong Kong l’applicazione di un dazio ad valorem del 54% sul valore della spedizione oppure, a discrezione del vettore, l’applicazione di un dazio specifico di $100 per articolo (cfr. istruzioni operative della CBP # 65029543).
Queste misure sostituiscono integralmente quelle precedenti e resteranno in vigore fino a eventuali ulteriori modifiche normative.


Altri link utili:

USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio (aggiornato al 16.06.2025)

Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.

Questa misura è stata formalizzata con il Proclama presidenziale del 3 giugno. Le voci doganali interessate sono elencate nella List of Aluminum HTS subject to Section 232 e nella List of Steel HTS subject to Section 232. Il 16 giugno, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiornato la Tariffa Doganale Armonizzata (HTSUS) per includere nuovi prodotti derivati dall’acciaio, soggetti a dazi secondo il Proclama 10896. Tra i prodotti aggiunti figurano frigoriferi-congelatori combinati, asciugatrici, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, fornelli, tritarifiuti e griglie metalliche saldate. Questi articoli sono soggetti a dazi a partire dal 23 giugno 2025, in base alla quantità di acciaio contenuta. L’acciaio di origine statunitense è invece esente dai dazi previsti dalla Sezione 232.

Eccezioni e tariffe specifiche

I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025.
Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).

Calcolo su base parziale

Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).

Obblighi di dichiarazione

Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei Paesi in cui l’alluminio è stato:

  • fuso primariamente (prima fusione),
  • fuso secondariamente (da materiale riciclato),
  • colato (trasformato in forma solida).

*** ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16.06.2025*** A partire dal 28 giugno 2025, se l’informazione relativa al Paese di fusione e colata non è disponibile, è obbligatorio indicare il codice “UN”, con conseguente classificazione sotto le voci HTS 9903.85.67 o 9903.85.68 e applicazione di un dazio del 200% pari a quello previsto per l’alluminio di origine russa. ***FINE AGGIORNAMENTO***

Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il Paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:

  • per i prodotti in acciaio: indicare il Paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
  • per i derivati: indicare il Paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.

Altre disposizioni

Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback).
Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci.
Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:

  • dazi su autoveicoli e componenti: 25%
  • dazi su acciaio e alluminio: 50%
  • dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti

Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.

Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti istruzioni operative:

La comunicazione CSMS # 6526574 fornisce invece chiarimenti sull’applicazione cumulativa dei dazi e sulla corretta sequenza di imposizione.

Ulteriori documenti utili:

Prima pubblicazione: 06.06.2025

Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco

Il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.

Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.

La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:

  • i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti,
  • le informazioni relative all’impresa distaccataria e al cliente,
  • la sede di lavoro e la tipologia di attività svolta.

Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.

L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.

A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.

Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.

Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti

Il 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.

Contenuti del 16° pacchetto

Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.

Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.

Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.

Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.

Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).

Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.

Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.

Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.

Contenuti del 17° pacchetto

Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.

Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.

Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.

Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.

Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.

L’Ordinanza relativa alla situazione in Ucraina è stata aggiornata di conseguenza. Il documento interpretativo delle sanzioni può essere consultato qui.

Trump annuncia dazi del 50% contro l’UE, poi li rinvia

In un nuovo colpo di scena sul fronte commerciale, il 23 maggio, Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi punitivi del 50% su un’ampia gamma di prodotti provenienti dall’Unione europea, accusando Bruxelles di ostacolare le imprese americane con pratiche commerciali scorrette. L’annuncio, pubblicato su Truth Social, ha immediatamente alimentato le tensioni transatlantiche. Tuttavia, due giorni dopo, lo stesso Trump ha reso noto di aver accolto la richiesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di aver concesso una proroga: i nuovi dazi entreranno in vigore il 9 luglio 2025.

Trump ha motivato la misura con un presunto disavanzo commerciale annuo di oltre 250 miliardi di dollari, attribuito a barriere tariffarie e non tariffarie, una fiscalità penalizzante per le imprese americane, contenziosi giudiziari sfavorevoli e presunte manipolazioni valutarie da parte dell’UE. “Le nostre discussioni non portano a nulla”, ha dichiarato, spiegando che la nuova tariffa – in vigore dal 1° giugno 2025 – si applicherà a tutti i prodotti europei tranne quelli fabbricati sul suolo statunitense. Si tratta di un irrigidimento rispetto alla proposta precedente di un dazio “reciproco” del 20%, formulata ad aprile e poi sospesa (ordini esecutivi 14257 e 14266).

Nel suo messaggio del 25 maggio, sempre via Truth Social, Trump ha poi riferito di aver ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, durante la quale la Presidente della Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle misure. “Ho acconsentito — fino al 9 luglio 2025”, ha scritto. La nuova scadenza coincide con il rinvio già concesso ad aprile per una serie di dazi “reciproci” destinati a numerosi Paesi, tra cui anche l’Unione europea e la Svizzera.

Restano comunque in vigore le misure già adottate. In particolare, i dazi del 25% su acciaio, alluminio e relativi derivati (in vigore dal 12 marzo, proclami 10895 e 10896), quelli sulle auto e camion leggeri (dal 3 aprile) e quelli sui componenti (dal 3 maggio proclama 10908) continuano ad applicarsi a prodotti europei e svizzeri.

Sul fronte europeo, il 14 aprile 2025 la Commissione europea ha adottato due regolamenti: il primo (2025/778) introduceva misure tariffarie su prodotti statunitensi in risposta ai dazi imposti su acciaio e alluminio; il secondo (2025/786) ne sospendeva l’applicazione fino al 14 luglio 2025 per favorire i negoziati.

L’8 maggio 2025, Bruxelles ha poi lanciato una consultazione pubblica su nuove possibili contromisure da applicare su circa 95 miliardi di euro di importazioni USA (carni, pesce, SUV, Boeing, ecc., cfr. elenco) – con scadenza il 10 giugno. L’UE sta valutando anche restrizioni all’export verso gli USA, per un valore aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro (rottami di acciaio e prodotti chimici, cfr. elenco).

Arabia Saudita: sempre più attrattiva per le imprese ticinesi

Oltre settanta imprenditori hanno partecipato il 13 maggio 2025 al Centro Studi Villa Negroni di Vezia all’evento promosso dalla Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti). Organizzato in collaborazione con Cippà Trasporti SA, M. Zardi & Co. SA e Stelva Group, l’incontro ha puntato i riflettori sull’Arabia Saudita, un Paese che sta vivendo una trasformazione profonda e strategica.

Spinta dal programma strategico Vision 2030, volto a diversificare l’economia e ridurre la dipendenza dal petrolio, la monarchia del Golfo sta aprendo le porte agli investitori internazionali. Una dinamica che non lascia indifferenti le aziende ticinesi, sempre più interessate alle opportunità offerte dal mercato saudita, ma anche consapevoli delle complessità normative e logistiche che comporta operare in un contesto in rapido cambiamento.

A inaugurare i lavori è stata Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, seguita dall’intervento dell’avv. Gianvirglio Cugini, fondatore e titolare di Stelva Group. Cugini ha offerto una panoramica concreta su come avviare un’attività in Arabia Saudita, illustrando le procedure per ottenere una licenza, registrare un’azienda e aprire un conto bancario locale. Ha evidenziato inoltre la possibilità per gli investitori esteri di detenere fino al 100% del capitale in numerosi settori, sottolineando l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per affrontare al meglio il quadro normativo e culturale. Il suo intervento è stato arricchito dalla testimonianza diretta di Sergio La Ruffa, imprenditore attivo nel Paese.

A seguire, la dott.ssa Arianna Bonaldo, avvocato, dottore commercialista e TEP presso Stelva Group, che ha presentato gli incentivi fiscali sauditi: assenza di imposta sul reddito delle persone fisiche, tassazione societaria al 20%, e generose agevolazioni nelle Zone Economiche Speciali, nei Regional Headquarters (RHQ) e nella Zona Logistica Integrata (SILZ). Un’attenzione è stata dedicata ai progetti industriali qualificati, che possono usufruire di contributi fino al 35% dell’investimento iniziale. La relatrice ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire la conformità fiscale, la presenza di sostanza economica reale e l’uso corretto dei trattati internazionali per evitare la doppia imposizione, favorendo così una pianificazione finanziaria efficace e sicura.

Il tema della proprietà intellettuale è stato affrontato dal dott. Paolo Gerli, mandatario brevettuale europeo ed esperto in contenzioso, presso lo studio M. Zardi & Co. SA, che ha tracciato l’evoluzione del sistema saudita di tutela della proprietà industriale. Pur con alcune lacune – come l’assenza dell’adesione all’Accordo di Madrid – il Paese mostra un crescente allineamento agli standard internazionali e un impegno concreto nella lotta alla contraffazione.

Spazio infine alla logistica, con l’intervento dei rappresentanti di Cippà Trasporti SA, moderato dal consulente logistico Gaetano Loprieno. Il focus si è concentrato sull’ambizione saudita di diventare un hub logistico di riferimento per l’Africa e il subcontinente indiano, anche grazie allo sviluppo di infrastrutture in zone franche. Roberto Speroni, buyer dell’azienda di trasporti e referente presso l’Africa Logistics Network, e, in diretta da Jeddah, il corrispondente Artemio Bianchi hanno illustrato le principali rotte marittime e ferroviarie, in particolare quelle da Genova verso Jeddah e Dammam, e spiegato le implicazioni dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, come la riduzione dei dazi doganali e procedure agevolate grazie all’origine preferenziale delle merci. Tra gli altri temi trattati: l’obbligo della certificazione SABER per l’import saudita e la scelta dei termini di resa, con un confronto tra EXW, CFR e DAP.

L’incontro ha fornito strumenti pratici e spunti di riflessione ai numerosi imprenditori presenti, offrendo una panoramica concreta su come affrontare con consapevolezza uno dei mercati più dinamici e in evoluzione a livello internazionale.

Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire da oggi, mercoledì 14 maggio 2025. Gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%.

A seguito dei colloqui bilaterali tenutisi a Ginevra, è stata emessa una dichiarazione congiunta, seguita dall’Executive Order 14298 firmato dal Presidente Trump, che modifica ufficialmente i dazi doganali statunitensi sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese (incluse Hong Kong e Macao). A partire dal 14 maggio 2025 e per i successivi 90 giorni, viene sospesa una parte dei dazi addizionali precedentemente imposti alla Cina: i dazi reciproci specifici per Paese (che per i prodotti cinesi, inclusi Hong Kong e Macao, è del 125%) sono congelati e sostituiti con un dazio ad valorem del 10%.

In dettaglio, gli Stati Uniti sospendono parzialmente il dazio aggiuntivo reciproco del 34% applicato a Cina, Macao e Hong Kong, riducendolo di 24 punti percentuali per 90 giorni. Rimane in vigore il dazio residuo del 10%, introdotto con l’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile 2025. Contestualmente, vengono revocate le tariffe addizionali stabilite con gli ordini esecutivi 14259 e 14266 dell’8 e 9 aprile 2025, che avevano aumentato l’aliquota dei dazi rispettivamente all’84% e al 125%. Scaduti i 90 giorni, i dazi potranno essere ripristinati al 34%.

Si ricorda che il dazio del 10% si aggiunge al dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl.

Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Rimangono altresì in vigore le misure specifiche previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA, che riguardano categorie di prodotti, come acciaio, alluminio, automobili e componenti.

Gli Stati Uniti mantengono in vigore il cosiddetto “dazio sul fentanyl” del 20%.

L’ordine esecutivo potrebbe segnare una riduzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, ma – per gli Stati Uniti – la sospensione dei dazi dipende dall’impegno della Cina a risolvere le problematiche commerciali sollevate. Se la Cina non adotterà misure concrete per correggere gli squilibri commerciali, gli Stati Uniti si riservano infatti il diritto di reintrodurre o aumentare i dazi.

La Cina, dal canto suo, ha confermato la riduzione dei dazi sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti dal 125% al 10%. La nazione asiatica sospende il dazio aggiuntivo del 34% previsto nell’Avviso 4/2025 della Commissione tariffaria per un parziale del 24% per 90 giorni, mantenendo un dazio del 10%. Sono inoltre revocate le misure aggiuntive introdotte con gli Avvisi 5/2025 e 6/2025, che avevano progressivamente innalzato i dazi all’84% e successivamente al 125% sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi

Dopo l’introduzione, il 3 aprile scorso, di un dazio aggiuntivo del 25% sulle importazioni di veicoli, dal 3 maggio la stessa misura si applica anche ai pezzi di ricambio. Tuttavia, il 29 aprile il presidente Trump ha annunciato modifiche al Proclama, introducendo dei meccanismi di compensazione tariffaria (crediti) a favore dei produttori statunitensi.

Con il Proclama 10908 del 26 marzo 2025, l’amministrazione Trump ha introdotto, a partire dal 3 aprile, dazi aggiuntivi del 25% sull’importazione di veicoli passeggeri e di veicoli leggeri da trasporto. La medesima aliquota si applica, dal 3 maggio, anche a numerosi componenti auto, tra cui motori, trasmissioni e parti elettriche. L’elenco completo dei codici doganali soggetti al dazio è riportato nell’Allegato I del Proclama.

Il 29 aprile 2025, tuttavia, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria, introducendo un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno, e il 10% nel secondo anno, secondo le modalità seguenti:

  • primo anno (3 aprile 2025 – 30 aprile 2026): il produttore può beneficiare di un credito pari al 3,75% del valore complessivo del prezzo consigliato al pubblico (Manufacturer’s Suggested Retail Price, MSRP) dei veicoli finalizzati negli Stati Uniti;
  • secondo anno (1° maggio 2026 – 30 aprile 2027): il credito si riduce al 2,5% del valore complessivo del prezzo consigliato al pubblico (MSRP) dei veicoli finalizzati nel Paese.

Entro la fine di maggio, il Segretario al Commercio dovrà istituire una procedura per consentire ai produttori interessati di presentare domanda per beneficiare del meccanismo di compensazione. La richiesta dovrà includere, tra l’altro:

  • una stima del numero di veicoli che si prevede di assemblare negli Stati Uniti, accompagnata dall’elenco degli stabilimenti in cui avverrà l’assemblaggio;
  • una ripartizione dettagliata dei costi stimati relativi ai dazi sui componenti importati, suddivisa tra quelli sostenuti direttamente dal produttore e quelli a carico dei fornitori;
  • la documentazione relativa all’importo totale della compensazione tariffaria richiesta;
  • l’elenco degli importatori registrati (importers of record);
  • una dichiarazione firmata da un dirigente aziendale che attesti, sotto giuramento, la veridicità e l’accuratezza delle informazioni trasmesse.

Se la richiesta sarà approvata, il credito sarà applicato dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) agli importers of record designati dal produttore.

I componenti auto che beneficiano di un trattamento speciale nell’ambito dell’Accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico (USMCA) e sono accompagnati da un certificato di origine USCMA valido sono esenti dal dazio aggiuntivo del 25%.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle comunicazioni della US Customs CSMS# 64913145 – Import Duties on Certain Automobile Parts e CSMS # 64916652 – UPDATE to CSMS # 64913145:D GUIDANCE: Import Duties on Certain Automobile Parts

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