DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi
***AGGIORNAMENTO DEL 25.08.2025***
Dal 7 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi doganali del 39% sulle merci svizzere, generando incertezza tra le imprese esportatrici. Per supportarle nell’adeguamento alla normativa, la Cc-Ti ha predisposto un vademecum operativo (scarica il PDF, ultimo aggiornamento: 25.08.2025) che fornisce indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti. Il documento viene aggiornato regolarmente.

Con il ritorno dell’Amministrazione Trump, la politica commerciale statunitense ha registrato un deciso cambio di direzione. A partire da aprile 2025, sono stati introdotti nuovi dazi doganali con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare gli scambi internazionali e contrastare pratiche considerate discriminatorie da parte di alcuni partner commerciali.
Le misure si fondano su strumenti legislativi come l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e la Sezione 232 del Trade Expansion Act, quest’ultima applicata a settori strategici come acciaio, alluminio, rame e automotive.
Il presente documento offre un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.
NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.
Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).
Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:
- Allegato II dell’Executive Order 14275 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenziale dell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor (identificati tramite voce di tariffa doganale).
- Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.
DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
- se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
- se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:
- prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
- prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
Acciaio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su acciaio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso tramite Nota dell’Industry & Security Bureau BIS del 16 giugno 2025 e Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated steelHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936570, CSMS # 6526374, CSMS # 6526574
Alluminio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramite Nota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
- il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936615, CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.
Rame e derivati
Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).
In sintesi:
- il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
- ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
- no drawback (rimborso dazi per reexport).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272
Auto e componenti
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652
FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
- dazio MFN
- dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
- eventuali altri dazi specifici
- dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
- dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
- tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch
La Cc-Ti nei media
Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni
- TG Speciale: conferenza stampa Dazi, 7.8.2025, dal minuto 52
- SEIDISERA del 7.8.2025, Dazi: le aziende ticinesi non restano a guardare
- Da oggi dazi al 39% con gli USA, Il Quotidiano, 7.8.2025
- RadioTicino News Edizione Ore 18, 7.8.2025
- Les Chambres latines du commerce et d’industrie (CLCI) dénoncent des droits de douane abusifs – comunicato stampa, 7.8.2025