USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo
Nelle ultime settimane, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha definito in modo sostanziale il quadro giuridico relativo ai rimborsi dei dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Gli ordini del 4, 20 e 27 marzo 2026 hanno progressivamente ampliato il perimetro delle importazioni interessate, mentre l’ordine del 1° aprile 2026 ha chiarito un aspetto fondamentale per le imprese: il diritto al rimborso è ormai ampiamente riconosciuto, ma le modalità operative per ottenerlo non sono ancora pienamente definite.

Principi giuridici consolidati
Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:
- le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
- le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
- anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.
Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..
Attuazione pratica: una fase ancora transitoria
L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.
In particolare:
- non è stata ancora individuata una soluzione operativa per la gestione delle dichiarazioni definitivamente liquidate;
- il sistema amministrativo deputato ai rimborsi è ancora in fase di sviluppo;
- l’accesso ai rimborsi sarà inizialmente limitato a specifiche categorie di dichiarazioni.
Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.
Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.
l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:
- un portale per la presentazione delle istanze;
- processi di elaborazione massiva;
- attività di revisione e reliquidazione;
- emissione dei rimborsi.
Tuttavia, nella fase iniziale:
- il sistema coprirà, nella fase iniziale, le dichiarazioni non ancora liquidate o ancora suscettibili di reliquidazione, nonché quelle tecnicamente idonee alla certificazione per rimborso nell’ambito della Phase 1;
- le casistiche più complesse, tra cui le dichiarazioni definitivamente liquidate, richiederanno lo sviluppo di funzionalità aggiuntive e non sono ancora coperte operativamente;
- ulteriori funzionalità sono previste, ma risultano allo stato attuale in fase di sviluppo e non ancora disponibili.
La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).
Il nodo delle dichiarazioni definitivamente liquidate
Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.
Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio
Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.
Il ruolo del protest nel nuovo contesto
In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.
L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:
- nei casi non ancora coperti dal sistema CAPE;
- in presenza di incertezze operative;
- per le dichiarazioni prossime alla definitività.
L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.
Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.
Implicazioni operative per le imprese
Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.
In particolare, è opportuno:
- mappare le dichiarazioni interessate, distinguendo tra posizioni non liquidate, non definitive e definitive;
- predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo;
- assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
- monitorare i termini e le opzioni di tutela, in particolare per le posizioni ancora aperte;
- valutare, ove necessario, il ricorso agli strumenti giurisdizionali disponibili.
Conclusioni
Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.
Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.
In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:
- da un lato, prepararsi al nuovo sistema amministrativo;
- dall’altro, continuare a gestire attivamente i profili giuridici e procedurali.
Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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