EY ha riunito tutto quello che c’è da sapere in merito all’imposta sul valore aggiunto (IVA), all’imposta sui beni e servizi (GST) e all’imposta sulle vendite in numerosi Paesi.
La Guida di EY “Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2024”, aggiornata al 1° gennaio e pubblicata a marzo 2024 copre un’ampia gamma di argomenti relativi alle imposte sui consumi in 150 giurisdizioni, tra cui informazioni sull’ambito di applicazione dell’imposta in ciascun Paese, sui soggetti passivi, sulle aliquote, sul momento della fornitura, sul recupero dell’imposta pagata a monte da soggetti passivi e imprese non stabilite nel mercato di riferimento, sulla fatturazione, sui resi e i pagamenti e sulle penali. A seguito delle numerose novità in ambito legislativo e del loro impatto sulle aziende, vi è anche una sezione dedicata alla fatturazione elettronica.
La guida può essere scaricata in formato PDF (14 MB) qui.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/07/ART24-IVA-nel-mondo.jpg8531279Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-08-17 16:28:142024-08-17 16:28:16Guida all’IVA e ad altre imposte nel mondo
Ad inizio agosto è entrato in vigore il nuovo accordo tra Svizzera e Indonesia in materia di protezione degli investimenti. Esso sostituisce l’accordo scaduto nel 2016, conciliando altresì la protezione degli investimenti con lo sviluppo sostenibile.
Il nuovo accordo bilaterale di protezione degli investimenti tra la Svizzera e l’Indonesia è entrato in vigore il 1° agosto 2024, lo ha annunciato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in un comunicato stampa. L’accordo colma il vuoto giuridico creatosi dal 2016, alla scadenza del precedente accordo.
L’Accordo garantisce agli investimenti svizzeri in Indonesia – e viceversa agli investimenti indonesiani in Svizzera – una protezione dai rischi politici. Concretamente, protegge da discriminazioni statali e da espropriazioni illegali e garantisce il libero trasferimento dei pagamenti connessi agli investimenti.
L’Accordo con l’Indonesia è il primo accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) fondato su un nuovo approccio negoziale: rispetto ai precedenti accordi contiene infatti disposizioni aggiuntive per limitare la discrezionalità dei tribunali arbitrali in caso di controversie. Inoltre, per conciliare gli obiettivi di protezione degli investimenti con quelli dello sviluppo sostenibile sono state integrate disposizioni sulla responsabilità sociale delle imprese e la lotta alla corruzione.
Secondo quanto riportato dalla SECO, l’Indonesia è una delle più importanti destinazioni degli investimenti diretti svizzeri in Asia e alla fine del 2022 il volume totale degli investimenti diretti svizzeri nel Paese ammontava a oltre 1,8 miliardi di franchi.
La Svizzera vanta una rete di più di 110 accordi bilaterali di protezione degli investimenti e, con un volume di oltre 1’318 miliardi di franchi di investimenti diretti all’estero, figura fra i dieci maggiori esportatori di capitali al mondo.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/08/ART24-Indonesia-accordo-protezione-investimenti.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-08-08 08:00:002024-08-07 10:39:54Svizzera-Indonesia: in vigore l’accordo per la protezione degli investimenti
La direttiva sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD/CS3D), entra in vigore il 25 luglio 2024 e richiederà alle imprese con sede nell’Unione europea (UE) e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento.
La CSDDD richiederà alle imprese di adottare misure per prevenire, mitigare o ridurre al minimo gli impatti sui diritti umani e sull’ambiente che potrebbero derivare dalle attività che svolgono e dalle catene del valore a cui partecipano. Trattasi in particolare di attività a monte quali la progettazione, l’estrazione, l’approvvigionamento, la fabbricazione, il trasporto, l’immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti dei prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio, nonché di attività dei partner commerciali a valle, tra cui la distribuzione, il trasporto e l’immagazzinamento del prodotto, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per l’azienda o a nome dell’azienda.
Il processo di attuazione del dovere di diligenza (due diligence) dovrà seguire le seguenti fasi:
integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione;
individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente;
prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
riparazione degli impatti negativi effettivi;
istituzione e mantenimento di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo;
monitoraggio dell’efficacia della propria politica e delle misure di due diligence ogni 12 mesi;
comunicazione delle proprie attività di due diligence pubblicando sul sito web una dichiarazione annuale.
Entro il 31 marzo 2027, la Commissione adotterà gli opportuni atti delegati relativi al contenuto e ai criteri per la rendicontazione.
Tempistiche di applicazione
Gli Stati membri dell’UE dovranno recepire la CSDDD nel rispettivo diritto nazionale entro il 26 luglio 2026.
Le disposizioni della direttiva saranno in seguito applicate secondo le seguenti tempistiche:
dal 26 luglio 2027 la CSDDD si applicherà alle aziende europee con oltre 5’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 1,5 miliardi di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
dal 26 luglio 2028 si applicherà alle aziende europee con oltre 3’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di euro così come ad aziende estere con un fatturato netto di oltre 900 milioni di euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale soglia;
dal 26 luglio 2029 si applicherà a tutte le società europee con oltre 1’000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro, alle aziende estere con un fatturato netto di oltre 450 milioni euro generato nell’UE o a società madri di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale sogliacosì come ad aziende che hanno stipulato o sono società madri di un gruppo che ha stipulato accordi di franchising o di licenza nell’UE in cambio di diritti di licenza (royalties) con società terze indipendenti, qualora tali diritti ammontino a oltre 22,5 milioni di euro nell’UE e il fatturato netto generato risulti essere superiore a 80 milioni di euro.
Le soglie indicate dovranno essere raggiunte dall’azienda per due esercizi finanziari consecutivi.
Autorità di vigilanza e sanzioni
Ogni Stato membro dell’UE istituirà un’autorità di vigilanza per verificare che le imprese rispettino gli obblighi previsti dalla Direttiva. Esse potranno avviare indagini, condurre ispezioni e imporre sanzioni, anche pecuniarie, alle aziende inadempienti. Le sanzioni pecuniarie potranno arrivare fino al 5% del fatturato netto mondiale della società in questione. Le autorità nazionali saranno coordinate a livello comunitario dalla cosiddetta “Rete europea delle autorità di vigilanza”.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/07/ART24-sostenibilita-CSDDD-in-breve.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-07-25 08:00:002024-07-25 09:02:10Sostenibilità: la CSDDD europea in breve
Entro il 2030, il Vietnam diventerà un centro di produzione, lavorazione e di trasferimento di tecnologie per i farmaci a marchio nell’ASEAN. Il mercato farmaceutico è aperto al 100% alla proprietà straniera e in un suo recente articolo, Fidinam Vietnam illustra brevemente la procedura di costituzione societaria e gli incentivi che si applicano a nuovi progetti d’investimento.
A ottobre 2023, il Primo Ministro vietnamita ha emanato la Decisione n. 1165/QD-TTg, con cui ha approvato la strategia nazionale per lo sviluppo dell’industria farmaceutica vietnamita fino al 2030 e la visione fino al 2045. L’obiettivo è aumentare l’accesso ai farmaci a prezzi ragionevoli e migliorare la capacità di ricerca e l’applicazione delle tecnologie disponibili per la produzione di medicinali e, in sostanza, di diventare un centro di produzione, lavorazione e trasferimento tecnologico per il settore all’interno dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).
La strategia prevede che il settore farmaceutico vietnamita produca sia il 20% delle materie prime necessarie alla fabbricazione nazionale di farmaci sia l’80% della domanda interna e raggiunga il 70% del valore di mercato.
In questo settore, dove il 100% del capitale di un’azienda può essere straniero, le imprese estere giocano un ruolo importante e il governo vietnamita offre pertanto incentivi fiscali al loro insediamento.
In un suo articolo del 13 giugno 2024, Fidinam Vietnam, filiale vietnamita dell’omonima società di consulenza ticinese, illustra brevemente le procedure di costituzione societaria, le licenze necessarie e le forme di incentivi disponibili. L’articolo può essere visionato qui (in inglese).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/07/ART24-Vietnam-industria-farmaceutica.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-07-18 08:00:002024-07-16 08:49:46Farmaceutica in Vietnam: incentivi fiscali e costituzione societaria
Ad aprile, il Messico ha introdotto nuove misure commerciali per salvaguardare l’industria nazionale ed evitare triangolazioni con gli Stati Uniti. Tra queste figurano l’aumento dei dazi su diverse categorie di merci e, per una serie di prodotti siderurgici, l’obbligo di notifica d’importazione con indicazione dell’acciaieria di provenienza, acciaieria che deve essere registrata presso il Ministero dell’economia.
Aumento dei dazi
A protezione delle filiere nazionali, interessate da un rallentamento della crescita economica, aggravata dai conflitti geopolitici e commerciali da un lato e dall’implementazione di nuovi modelli di business globali, come il nearshoring, dall’altro, tramite decreto del 22 aprile 2024, in vigore dal giorno successivo, il Ministero dell’economia messicano ha aumentato temporaneamente i dazi sulle importazioni di 544 linee tariffarie.
I principali prodotti toccati sono: acciaio,alluminio, tessili, abbigliamento, calzature, legno, plastica, prodotti chimici, carta e cartone, ceramica, vetro, apparecchiature elettriche, mezzi di trasporto, strumenti musicali e mobili. Sono esclusi da questa misura i prodotti agricoli.
La maggior parte di questi prodotti era già stata assoggettata ad aumenti tariffari tra il 5% e il 25% a partire dal 15 agosto 2023 e con il nuovo decreto si vede aumentare ulteriormente il dazio del 5-50%. I nuovi dazi all’importazione sono validi per due anni, ossia fino al 22 aprile 2026.
Il decreto non influisce sulle importazioni effettuate nell’ambito di programmi speciali di promozione del commercio estero, come il Programma IMMEX (Industria manifatturiera, Maquiladora e Servizi di esportazione), i Programmi di promozione settoriale (PROSEC) e i Decreti d’incentivazione fiscale per le regioni di confine, che beneficiano di trattamenti tariffari speciali.
Inoltre, l’aumento dei dazi riguarda solo le merci originarie di Paesi con cui il Messico non ha un accordo di libero scambio (ALS). I dazi preferenziali concessi ai Paesi con cui vige un ALS non sono pertanto interessati da questo decreto.È il caso della Svizzera, che nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) ha un ALS con il Paese latinoamericano dal 2021. Si rende tuttavia attenti che il trattamento preferenziale previsto dall’ALS AELS-Messico è subordinato alla regola del trasporto diretto. Il trasporto dei prodotti può essere effettuato con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, solo se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscono altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato (cfr. direttiva R-30, visionabile sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC).
Acciaio: notifica automatica di importazione per un ampio spettro di prodotti
Con l’aumento da parte degli Stati Uniti dei dazi sull’acciaio e l’alluminio d’origine cinese, è cresciuta anche la preoccupazione di triangolazioni attraverso il Messico. Il 15 aprile 2024, il Ministero dell’economia ha pertanto emanato nuovi criteri per l’importazione di determinati prodotti siderurgici, per i quali è ora necessario presentare un Aviso Automático de Importación: l’“Accordo che modifica l’accordo con il quale il Ministero dell’economia emette le regole e i criteri generali sul commercio estero, in vigore dal 16 aprile 2024, aggiunge infatti 244 voci tariffarie del capitolo 72 “Ghisa, ferro e acciaio” all’elenco delle merci la cui importazione richiede l’elaborazione di Notifiche Automatiche di Importazione.
Per l’elaborazione di tali notifiche, l’importatore deve essere in possesso di informazioni quali:
il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato o trasformato (deve obbligatoriamente corrispondere a quanto riportato nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità, a seconda dei casi), e
il nome dell’acciaieria, che deve essere registrata nell’apposito catalogo delle acciaierie del Ministero dell’economia.
La presentazione del Mill Certificate piuttosto che del Certificato di qualità dipende dalla classificazione tariffaria delle merci:
nel caso di prodotti classificati nelle voci da 7206 a 7216, da 7218 a 7228 e 7304 va presentato un Mill Certificate;
nel caso di prodotti classificati nelle voci 7202, 7217, 7229, 7301, 7302 e da 7305 in poi va invece presentato un Certificato di qualità.
La Notifica Automatica di Importazione prevede l’obbligo di indicare il nome dell’acciaieria da cui provengono i prodotti, acciaieria che deve essere selezionata da un catalogo approntato appositamente dal Ministero dell’economia. Se l’acciaieria non figura nel catalogo, è necessario presentare richiesta di iscrizione. La pagina sopra indicata del SNICE fornisce l’elenco aggiornato delle acciaierie registrate, nonché indicazioni sulla procedura da seguire e sulle informazioni da fornire e/o recuperare per l’eventuale iscrizione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/07/ART24-Messico-nuove-misure-importazione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-07-04 08:00:002024-09-23 17:51:13Messico: nuove misure all’importazione
La Camera di commercio e dell’industria delle Filippine diventa l’81° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.
I carnet ATA sono accettati dalle dogane delle Filippine nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:
merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
materiale professionale
contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale
beni importati come parte di un’operazione di produzione
beni importati per scopi didattici e scientifici o culturali; per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all’occorrenza, l’inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione
effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
merci importate per scopi umanitari
animali; ad eccezione di quelli destinati alla transumanza o al pascolo, nonché animali destinati all’esecuzione di lavori o di trasporti
I punti a cui prestare attenzione:
I carnet ATA non sono accettati per traffico postale.
I carnet ATA non sono accettati per il transito.
I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
I carnet ATA sono accettati per importazioni parziali, a condizione che tutte le merci importate vengano riesportate insieme (in un unico lotto).
I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
I carnet ATA sono accettati nelle Filippine da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/06/ART24-Carnet-Filippine.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-06-28 08:00:002024-06-27 10:48:47Le Filippine aderiscono al sistema ATA
Il 24 giugno 2024 gli Stati dell’AELS e il Cile hanno firmato a Ginevra il protocollo di modifica per aggiornare l’accordo di libero scambio.
L’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e il Cile è in vigore dal 2004 e rispetto agli ALS più recenti, presentava lacune in diversi settori. Per colmarle, gli Stati dell’AELS e il Cile hanno avviato nel 2019 dei negoziati la modernizzazione dell’Accordo, negoziati andati a buon fine a gennaio e culminati il 24 giugno con la firma del protocollo di modifica.
Nella sua versione aggiornata, l’ALS corrisponde ora in larga misura ai più recenti accordi dell’AELS conclusi con Paesi terzi. Esso porterà all’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali, compresi quelli attualmente esportati in Cile dalle aziende dell’AELS, come macchine, strumenti di precisione, prodotti chimici e vaccini per uso veterinario. Inoltre, l’accordo aggiornato consentirà l’accesso in esenzione dai dazi al 99% delle importazioni di prodotti agricoli originari dell’AELS in Cile e coprirà il 95% delle importazioni negli Stati dell’AELS di prodotti agricoli cileni.
L’Accordo modernizzato comprende anche capitoli aggiornati sul commercio di beni e servizi (compresi i servizi finanziari), garantisce la protezione di importanti indicazioni geografiche svizzere (IG) e contiene disposizioni rafforzate e migliorate sui diritti di proprietà intellettuale e sugli appalti pubblici. Esso incorpora altresì nuovi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sul commercio digitale e, per la prima volta, un capitolo sulle piccole e medie imprese.
L’accordo modernizzato entrerà in vigore una volta completati i processi di approvazione interni.
Il 13 giugno 2024, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), con particolare riferimento ai concetti di “proprietà” e di “controllo” in/su imprese o organizzazioni.
La SECO ha riunito in un documento denominato “Interpretazione delle sanzioni”, le domande poste più di frequente dalle aziende svizzere. Il documento è suddiviso in due parti: il capitolo 1 fornisce informazioni che aiutano ad interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche. Il capitolo 2 contiene informazioni di articoli specifici dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.
L’aggiornamento del 13 giugno concerne nello specifico i concetti di “proprietà” in imprese o organizzazioni e di “controllo” sulle stesse, come pure la possibilità di adottare misure per rimuovere tale controllo, le cosiddette misure di “ring fencing”, i cui criteri sono generalmente in linea con quelli dell’allegato 2 “Criteria for firewalls by operators and the use of external audits in this context “ della “Guidance Note – Implementation of Firewalls in cases of EU entities owned or controlled by a designated person or entity” della Commissione europea (PDF, 250 kB) .
Le FAQ della SECO possono essere visionate qui, sia nella versione finale sia in modalità revisione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/06/ART24-sanzioni-CH.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2024-06-20 07:33:002024-06-20 09:08:36Sanzioni della Svizzera: aggiornate le FAQ
Dopo aver definitivamente approvato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, il 30 maggio il Consiglio dell’UE ha adottato anche una direttiva che promuove la riparazione dei beni rotti o difettosi, nota anche come direttiva sul diritto alla riparazione.
Grazie alla nuova direttiva “Right to Repair”,sarà più facile per i consumatori chiedere la riparazione anziché la sostituzione e i servizi di riparazione diventeranno più accessibili, trasparenti e allettanti.
La direttiva adottata il 30 maggio, rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare l’economia circolare dopo l’adozione, il 27 maggio scorso, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, e crea una serie di strumenti e incentivi per rendere la riparazione più allettante per i consumatori. Ad esempio, l’obbligo per i fabbricanti di riparare i prodotti tecnicamente riparabili secondo il diritto dell’UE; la disponibilità di un modulo di riparazione volontaria con informazioni chiare sul processo di riparazione (tempi, costi, ecc.); una piattaforma europea online in cui i consumatori potranno facilmente reperire i servizi di riparazione e l’estensione della garanzia legale a 12 mesi se i consumatori scelgono la riparazione anziché la sostituzione. La direttiva incentiva altresì i fabbricanti a produrre beni che durino più a lungo e che possano essere riparati, riutilizzati e riciclati.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno poi 24 mesi di tempo per recepirla nel diritto nazionale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/06/ART24-direttiva-UE-diritto-riparazione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-06-06 08:00:002024-06-03 08:30:24UE: arriva la direttiva sul diritto alla riparazione
La Federazione delle Camere Saudite diventa l’80° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.
I carnet ATA sono accettati dalle dogane dell’Arabia Saudita nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:
merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga, fatta eccezione per piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte (vedi articolo 5.1 a dell’allegato B.1 della Convenzione relativa all’ammissione temporanea) per i quali non è concessa l’esenzione da dazi e tasse di importazione e si applicano divieti e restrizioni all’importazione.
materiale professionale.
contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale.
merci importate a scopi didattici, scientifici o culturali.
I punti a cui prestare attenzione:
I carnet ATA sono accettati per traffico postale.
I carnet ATA sono accettati per il transito.
I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale.
I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
Il termine per la riesportazione è di sei mesi. Una proroga deve essere richiesta in anticipo e per iscritto al “Dipartimento di controllo doganale” delle dogane saudite. Contatto: coc-temporary@zatca.gov.sa.
I carnet ATA devono essere compilati in inglese o in arabo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono in un’altra lingua.
I carnet ATA sono accettati in Arabia Saudita da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane saudite rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione. Una falsa dichiarazione del valore della merce può comportare inoltre il sequestro/confisca della merce e/o l’applicazione di sanzioni al detentore. Il titolare sarà ritenuto responsabile e le procedure doganali saranno applicate in conformità con il diritto doganale.
In Arabia Saudita, divieti e restrizioni all’importazione, che devono assolutamente essere rispettati, si applicano a più categorie di beni. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate online dalle autorità saudite.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/05/ART24-Carnet-ATA-Arabia-Saudita.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-05-31 15:05:522024-07-08 16:27:05L’Arabia Saudita aderisce al sistema ATA
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.