Con effetto dal 4 giugno 2025, gli Stati Uniti hanno aumentato dal 25% al 50% i dazi aggiuntivi sulle importazioni di acciaio, alluminio e prodotti derivati, applicando la nuova aliquota a tutte le merci sdoganate o ritirate da deposito per il consumo sul mercato statunitense.
I prodotti in acciaio o alluminio e loro derivati provenienti dal Regno Unito mantengono un dazio ridotto al 25% fino al 9 luglio 2025. Ai prodotti contenenti alluminio primario fuso o colato in Russia, o importati direttamente dalla Russia, si applica un dazio del 200% sul valore totale (di fatto, il commercio di tali prodotti da parte di aziende svizzere ed europee è reso impossibile dalle sanzioni in vigore, in particolare dal 16° pacchetto sanzionatorio).
Calcolo su base parziale
Dal 4 giugno 2025, il dazio del 50% si applica solo sulla quota di alluminio o acciaio contenuta nel prodotto. La parte restante è soggetta ad eventuali dazi reciproci (10% fino al 9 luglio, poi si applica il dazio reciproco fissato per ogni singolo Paese).
Obblighi di dichiarazione
Gli importatori devono comunicare i codici ISO dei paesi dove l’alluminio è stato:
fuso primariamente (prima fusione),
fuso secondariamente (da materiale riciclato),
colato (trasformato in forma solida).
Per i prodotti classificati sotto voci HTSUS soggette alla Sezione 232 ma privi di alluminio è necessario indicare un paese di fusione e colata “ipotetico”.
Per l’importazione di acciaio e derivati, gli importatori devono indicare sia il paese di fusione e colata (codice ISO) che il codice di applicabilità (“applicability code”), come segue:
per i prodotti in acciaio: indicare il paese dove l’acciaio è stato originariamente fuso e colato
per i derivati: indicare il paese dove l’acciaio è stato fuso oppure “OTH” (altri) se sconosciuto.
Altre disposizioni
Per i dazi imposti ai sensi della Sezione 232 non è previsto alcun rimborso (drawback). Il dazio del 50% si applica in aggiunta ad altri eventuali oneri doganali (ad es. dazi antidumping), ma non si cumula con i dazi reciproci. Le regole di applicazione sono state aggiornate per evitare sovrapposizioni. La nuova sequenza (o gerarchia) di applicazione dei vari tipi di dazi è stata ridefinita come segue:
dazi su autoveicoli e componenti: 25%
dazi su acciaio e alluminio: 50%
dazi IEEPA per Canada e Messico: in generale 25%, 10% per determinati prodotti
Questa nuova priorità implica che i metalli provenienti da Canada e Messico siano ora soggetti all’intera aliquota del 50%, senza riduzioni.
Per facilitare una corretta classificazione tariffaria, l’U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le seguenti linee guida:
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-USA-raddoppio-dazi-alu-acciaio.jpg8541280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-06 10:50:222025-06-10 10:55:54USA: raddoppio dei dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio
Il Ministero del Lavoro e dell’Economia Sociale spagnolo ha recentemente attivato Ley45, il nuovo portale digitale nazionale dedicato alla notifica dei lavoratori distaccati in Spagna. Si tratta di un importante passo avanti verso la semplificazione amministrativa e il rafforzamento del controllo sul lavoro transnazionale.
Fino ad oggi, le notifiche di distacco venivano gestite separatamente dalle 17 comunità autonome, con notevoli disomogeneità procedurali. Con Ley45, l’intero processo viene ora centralizzato su una piattaforma unica, rendendo più agevole e uniforme la comunicazione tra le aziende e le autorità competenti.
La piattaforma è accessibile sia alle imprese spagnole che a quelle estere e consente di adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 5 della Legge 45/1999. Per ogni distacco, le aziende devono indicare:
i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti,
le informazioni relative all’impresa distaccataria e al cliente,
la sede di lavoro e la tipologia di attività svolta.
Ley45 consente inoltre di selezionare la provincia di destinazione del lavoratore, trasmettendo in modo automatico la notifica alle autorità della comunità autonoma interessata. Sebbene lo strumento sia nuovo, i dati richiesti restano invariati rispetto al passato, garantendo continuità e facilità di utilizzo.
L’iniziativa punta a migliorare la tracciabilità dei lavoratori distaccati e ad assicurare il rispetto delle normative europee sulla mobilità dei lavoratori, rafforzando la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative anche nei casi di subappalto, in particolare nel settore edile.
A fondo pagina, una guida utente in lingua inglese (PDF) è disponibile per agevolare la navigazione e l’utilizzo del portale.
Per ulteriori approfondimenti in italiano, comprese le informazioni su obblighi specifici, durata del distacco, sanzioni e condizioni di lavoro, è possibile consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/06/ART25-distacco-lavoratori-spagna.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-05 08:00:002025-06-05 10:15:19Spagna: nuovo portale nazionale per le notifiche di distacco
Il Presidente Trump ha disposto la sospensione, fino al 9 luglio 2025, dell’applicazione dei dazi reciproci differenziati. In questo periodo, per la maggior parte dei Paesi si applicherà l’aliquota iniziale del 10%.Restano soggetti a disposizioni specifiche la Cina, i prodotti coperti dall’accordo USMCA, nonché veicoli e componenti automobilistici. A partire dal 4 giugno 2025, il dazio su acciaio, alluminio e prodotti derivati è stato innalzato al 50%.
Dopo aver annunciato, con l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, l’introduzione di un nuovo regime tariffario su due livelli – che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo generalizzato del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi elencati nell’Allegato I (tra cui la Svizzera, colpita da un dazio del 31%) a partire dal 9 aprile – il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. Con l’Executive Order 14266 del 9 aprile, ha infatti sospeso per 90 giorni – ossia fino al 9 luglio 2025 – l’applicazione dei dazi individualizzati. Fino a tale data, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I si applicherà esclusivamente il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Alla Cina continuano ad applicarsi condizioni differenziate rispetto agli altri partner commerciali. Le automobili e i componenti auto restano soggetti a un dazio del 25%. Per acciaio, alluminio e relativi derivati, a partire dal 4 giugno 2025 è in vigore un’aliquota del 50%. Di seguito, le informazioni principali.
Dazi reciproci
Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato le istruzioni operative # 64680374sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti istruzioni operative # 64649265 .
Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare unicamente al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dai dazi individualizzati.
I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).
La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.
Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio (MFN, antidumping, compensativo), tassa o imposta applicata ai beni in questione.
Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. La CBP ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.
Le spedizioni di valore inferiore a $800 possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti da Cina e Hong Kong (v. sotto). Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a $800), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Cumulabilità dei dazi aggiuntivi
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025*** L’Executive Order 14289 che introduce il principio della non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate (automobili e componenti auto, ai prodotti in alluminio e in acciaio, e ai prodotti originari di Canada e Messico), laddove tali dazi sono introdotti ai sensi della Sezione 232 o dell’IEEPA, è stato modificato dal Proclama presidenziale del 3 giugno 2025. A tal proposito si invita a consultare le nuove linee guida della CBP.
SPECIALE: Acciaio, alluminio e derivati
***AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2025 *** Dal 4 giugno 2026 gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio sono assoggettati al dazio aggiuntivo del 50% imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980, 10895, 10896 e da ultimo nel Proclama del 3 giugno 2025. Il dazio del 50% si applica alla maggior parte dei Paesi, ad eccezione del Regno Unito, che mantiene l’aliquota del 25% fino al 9 luglio e della Russia, il cui alluminio russo è ora soggetto a un dazio del 200%. Il nuovo Proclama presidenziale introduce altresì una nuova regola di valutazione doganale: il contenuto in acciaio/alluminio deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci. Le regole di applicazione cumulativa dei dazi sono state aggiornate: occorre prestare attenzione a sovrapposizioni, esclusioni nonché a nuove priorità d’imposizione. A tal proposito si invita a consultare le nuove linee guida della CBP. Per informazioni sulle categorie merceologiche toccate e sulla dichiarazione dei Paesi di fusione e colata si rinvia alle linee guida riportate nell’articolo Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati – Cc-Ti (10.03.2025).
SPECIALE: Automobili e componenti auto
Come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025le automobili e i camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applica anche ai componenti elencati nell’allegato I al Proclama. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti. Il 29 aprile 2025, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria e introduce un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno (credito pari al 3,75% del prezzo MRSP), e il 10% nel secondo anno (2,5% del prezzo MRSP). Per maggiori ragguagli vedasi l’articolo: Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi (08.05.2025)
SPECIALE: Semiconduttori, circuiti integrati e prodotti elettronici vari
L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato unMemorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea.
SPECIALE: Cina
Il 12 maggio gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire dal 14 maggio 2025. Tramite l’Executive Order 14298 del 12 maggio, gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%. Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Il dazio del 20% introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl resta in vigore. Anche le misure previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA – che riguardano tra gli altri acciaio, alluminio, automobili e componenti – rimangono in vigore. Maggiori ragguagli su: Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina – Cc-Ti (14.05.2025)
Va inoltre sottolineato che per le importazioni dalla Cina e da Hong Kong con valore inferiore a $800non è più applicabile l’esenzione de minimis prevista dal 19 USC § 1321(a)(2)(C). Questa revoca, stabilita con l’Executive Order 14256 del 2 aprile 2025 e in vigore dal 2 maggio 2025, comporta che tali spedizioni sono soggette a tutti i dazi ordinari, inclusi i dazi MFN, le tariffe imposte ai sensi della Section 301 e il dazio aggiuntivo del 20% sul fentanyl.
Con l’Executive Order 14298 del 12 maggio 2025 (articolo 4), il regime tariffario applicabile alle spedizioni di valore inferiore a $800 giunte tramite posta internazionale è stato modificato: l’aliquota ad valorem è stata ridotta dal 120% al 54%, mentre il dazio specifico è stato mantenuto a $100 per articolo, eliminando la precedente previsione di un aumento a $200 a partire dal 1° giugno 2025. Pertanto, il quadro attuale prevede per le spedizioni di piccolo valore dalla Cina e Hong Kong l’applicazione di un dazio ad valorem del 54% sul valore della spedizione oppure, a discrezione del vettore, l’applicazione di un dazio specifico di $100 per articolo (cfr. istruzioni operative della CBP # 65029543). Queste misure sostituiscono integralmente quelle precedenti e resteranno in vigore fino a eventuali ulteriori modifiche normative.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/04/ART25-Trump-2.0.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-04 06:57:292025-06-04 17:34:04Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 04.06.2025)
Il 14 maggio e il 3 giugno 2025, la Svizzera ha aderito rispettivamente al 16° e al 17° pacchetto di sanzioni dell’Unione europea (UE) contro la Russia, rafforzando il proprio impegno contro l’aggressione all’Ucraina. Le ultime misure, in particolare, introducono ulteriori restrizioni su beni strategici, rafforzano i controlli sull’export verso Paesi terzi e colpiscono la cosiddetta “flotta ombra” russa, vietandole l’accesso ai porti europei e a determinati servizi.
Contenuti del 16° pacchetto
Con la decisione del Consiglio federale del 14 maggio 2025, la Svizzera ha esteso le misure restrittive anche alla Bielorussia. Di seguito i principali ambiti interessati.
Sanzioni alla Bielorussia: introdotti nuovi divieti di importazione, tra cui l’alluminio greggio, e ulteriori restrizioni all’export, per contrastare pratiche di elusione e allineare le misure a quelle in vigore contro la Russia.
Commercio ed energia: sono aumentate le restrizioni su beni a duplice uso e materiali legati al rafforzamento militare e tecnologico. È stato vietato l’export verso la Russia di minerali di cromo, alluminio greggio e prodotti chimici. Vietata anche la fornitura di software per l’esplorazione petrolifera e di beni e servizi destinati a progetti petroliferi russi.
Territori occupati: le sanzioni su servizi e software si applicano ora anche ai territori ucraini occupati, tra cui Crimea e Sebastopoli.
Infrastrutture e servizi: vietate le transazioni con specifici porti, chiuse e aeroporti russi coinvolti nel trasporto di armamenti. Proibiti anche i servizi di ingegneria civile al governo russo e a soggetti giuridici russi (con eccezioni per attività umanitarie).
Tutela giuridica per imprese svizzere: introdotta la base legale per permettere a imprese e cittadini svizzeri di chiedere risarcimenti a controparti russe dinanzi a tribunali elvetici, anche attraverso la clausola del forum necessitatis, che consente ai tribunali svizzeri di pronunciarsi in casi connessi alla Svizzera anche in assenza di competenza formale.
Trasporto aereo: nuove misure permettono di sanzionare compagnie aeree di Paesi terzi coinvolte in voli domestici in Russia o in cooperazione con vettori già sanzionati.
Eccezioni: la Svizzera non applicherà divieti sullo stoccaggio temporaneo o sul transito in zona franca di petrolio russo, data l’assenza di regimi doganali analoghi a quelli dell’UE.
Contenuti del 17° pacchetto
Il 3 giugno 2025, la Svizzera ha recepito anche le misure previste dal 17° pacchetto UE, focalizzate su settori chiave come l’energia, il comparto militare-industriale e il trasporto marittimo clandestino.
Sanzioni personali: aggiunti 17 individui e 58 entità (aziende e organizzazioni) all’elenco dei soggetti sanzionati con congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di risorse economiche. Per le persone fisiche, è stato inoltre introdotto il divieto di ingresso e transito in Svizzera. Molti sono legati al complesso militare russo.
Flotta ombra: 189 nuove navi (principalmente petroliere) sono soggette a divieti generali riguardanti acquisto, vendita e accesso a servizi marittimi. Le navi in questione eludono i tetti di prezzo sul petrolio russo o trasportano equipaggiamento militare.
Esportazioni tecnologiche: esteso l’elenco delle entità soggette a restrizioni sull’export di beni a duplice uso, comprendendo 31 nuove aziende localizzate in Paesi terzi (tra cui Serbia, Vietnam, Turchia, Uzbekistan e Emirati Arabi Uniti), sospettate di elusione delle sanzioni.
Componenti strategici: ampliato l’elenco di materiali e tecnologie vietati per usi militari, tra cui precursori chimici per esplosivi e pezzi di ricambio per macchine utensili.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-nuove-sanzioni-CH-UE-Russia.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-06-03 06:54:002025-06-04 06:23:56Sanzioni contro la Russia: ultimi aggiornamenti
In un nuovo colpo di scena sul fronte commerciale, il 23 maggio, Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi punitivi del 50% su un’ampia gamma di prodotti provenienti dall’Unione europea, accusando Bruxelles di ostacolare le imprese americane con pratiche commerciali scorrette. L’annuncio, pubblicato su Truth Social, ha immediatamente alimentato le tensioni transatlantiche. Tuttavia, due giorni dopo, lo stesso Trump ha reso noto di aver accolto la richiesta della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di aver concesso una proroga: i nuovi dazi entreranno in vigore il 9 luglio 2025.
Trump ha motivato la misura con un presunto disavanzo commerciale annuo di oltre 250 miliardi di dollari, attribuito a barriere tariffarie e non tariffarie, una fiscalità penalizzante per le imprese americane, contenziosi giudiziari sfavorevoli e presunte manipolazioni valutarie da parte dell’UE. “Le nostre discussioni non portano a nulla”, ha dichiarato, spiegando che la nuova tariffa – in vigore dal 1° giugno 2025 – si applicherà a tutti i prodotti europei tranne quelli fabbricati sul suolo statunitense. Si tratta di un irrigidimento rispetto alla proposta precedente di un dazio “reciproco” del 20%, formulata ad aprile e poi sospesa (ordini esecutivi 14257 e 14266).
Nel suo messaggio del 25 maggio, sempre via Truth Social, Trump ha poi riferito di aver ricevuto una telefonata da Ursula von der Leyen, durante la quale la Presidente della Commissione europea ha chiesto un rinvio dell’entrata in vigore delle misure. “Ho acconsentito — fino al 9 luglio 2025”, ha scritto. La nuova scadenza coincide con il rinvio già concesso ad aprile per una serie di dazi “reciproci” destinati a numerosi Paesi, tra cui anche l’Unione europea e la Svizzera.
Restano comunque in vigore le misure già adottate. In particolare, i dazi del 25% su acciaio, alluminio e relativi derivati (in vigore dal 12 marzo, proclami 10895 e 10896), quelli sulle auto e camion leggeri (dal 3 aprile) e quelli sui componenti (dal 3 maggio proclama 10908) continuano ad applicarsi a prodotti europei e svizzeri.
Sul fronte europeo, il 14 aprile 2025 la Commissione europea ha adottato due regolamenti: il primo (2025/778) introduceva misure tariffarie su prodotti statunitensi in risposta ai dazi imposti su acciaio e alluminio; il secondo (2025/786) ne sospendeva l’applicazione fino al 14 luglio 2025 per favorire i negoziati.
L’8 maggio 2025, Bruxelles ha poi lanciato una consultazione pubblica su nuove possibili contromisure da applicare su circa 95 miliardi di euro di importazioni USA (carni, pesce, SUV, Boeing, ecc., cfr. elenco) – con scadenza il 10 giugno. L’UE sta valutando anche restrizioni all’export verso gli USA, per un valore aggiuntivo di 4,4 miliardi di euro (rottami di acciaio e prodotti chimici, cfr. elenco).
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-dazi-26.5.25.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2025-05-26 15:27:482025-05-26 15:27:49Trump annuncia dazi del 50% contro l’UE, poi li rinvia
Come possono le PMI svizzere aumentare le probabilità di ottenere commesse internazionali?
Il contesto internazionale è ormai contrassegnato da una costante incertezza e da più parti si invoca la necessità per le aziende svizzere di diversificare i mercati di esportazione per gestire meglio i rischi. In realtà questo già avviene perché le nostre imprese sono alla costante ricerca di nuovi sbocchi e la politica della Confederazione, con la conclusione di Accordi di libero scambio, da tempo va in questa direzione. Ma, si sa, esplorare e conquistare nuovi mercati comporta investimenti importanti in termini di tempo e denaro. Esiste però anche uno strumento di copertura dei rischi per gli esportatori che ha ancora potenziali di sviluppo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), cioè l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV). Essa funge in sostanza da ponte tra le grandi imprese internazionali e le PMI svizzere. Luca Albertoni, membro del Consiglio di Amministrazione della SERV e Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Canton Ticino (Cc-Ti), analizza in questa intervista le principali sfide legate ai finanziamenti complessi e all’accesso delle PMI ai grandi progetti internazionali.
Dal 1° luglio 2024 fa parte del Consiglio di amministrazione della SERV. Come sta vivendo questo nuovo incarico?
Molto bene. La SERV è un’organizzazione estremamente dinamica e con grandi competenze tecniche e sono lieto di poter offrire il mio contributo. In particolare, metto a disposizione la mia esperienza giuridica e quella acquisita in molti anni di lavoro quotidiano a fianco delle aziende esportatrici. In questo senso dirigere la Cc-Ti costituisce un indubbio vantaggio, perché permette una conoscenza molto dettagliata delle esigenze delle aziende rispetto anche ai prodotti offerti dalla SERV, che stanno acquisendo sempre più importanza in un contesto internazionale caratterizzato da complessità e incertezze crescenti.
Che cosa fa esattamente la SERV?
La SERV è un’istituzione federale di diritto pubblico che offre copertura assicurativa alle esportazioni delle aziende svizzere, in particolare contro i rischi di insolvenza. I suoi prodotti supportano inoltre le aziende nel mantenimento della liquidità. La SERV offre anche servizi di consulenza, strutturazione e assicurazione per progetti infrastrutturali complessi all’estero, facilitando così l’accesso delle PMI svizzere a grandi commesse internazionali. Questo consente loro, ad esempio, di essere prese in considerazione come subfornitrici in progetti di grande portata. È importante rilevare che la SERV, a causa di un retaggio passato, a volte è ancora percepita come strumento per le grandi aziende. In realtà è a disposizione anche delle PMI e copre anche piccoli importi.
Perché esiste la SERV e perché nessun assicuratore privato offre tali servizi?
La SERV rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione della piazza economica. Il suo obiettivo principale è rafforzare la competitività dell’economia svizzera d’esportazione in mercati ad alto rischio e contribuire alla salvaguardia dei posti di lavoro in Svizzera. È importante sottolineare che la SERV opera senza finiti di lucro e non è finanziata con fondi pubblici. La sua attività è di natura sussidiaria, ovvero integra il mercato privato, assicurando rischi che gli assicuratori privati non sono disposti a coprire, o che coprono solo parzialmente.
Quali requisiti devono soddisfare le aziende esportatrici svizzere per ottenere un’assicurazione SERV?
In linea di principio, un esportatore svizzero può stipulare una polizza con la SERV se ha sede in Svizzera, se l’acquirente è situato all’estero e se la quota di valore aggiunto svizzero nell’operazione di esportazione è almeno del 20%.
Ha menzionato in precedenza i grandi progetti internazionali: su quali progetti si concentra la SERV?
Il team “Finanziamento Progetti e Infrastrutture” si concentra principalmente sul settore delle infrastrutture e su quei settori in cui l’export svizzero risulta particolarmente competitivo, come ad esempio il trattamento delle acque o il settore della mobilità e dei trasporti ferroviari. Per questi tipi di progetti, i committenti incaricano solitamente i cosiddetti General Contractor, noti anche come EPC, che sta per “Engineering, Procurement and Construction”.
I progetti vengono eseguiti da General Contractor svizzeri (EPC)?
Purtroppo, in Svizzera sono rimasti pochi EPC in grado di realizzare progetti infrastrutturali all’estero. Quando la SERV deve assicurare un progetto all’estero, l’azienda EPC, o una sua filiale, deve avere sede in Svizzera. In passato, la SERV è riuscita a convincere alcuni EPC internazionali a stabilirsi nel nostro Paese grazie ai vantaggi derivanti dai suoi servizi.
Agevolare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali: questo è il cuore della strategia Pathfinding della SERV.
Perché un’azienda EPC dovrebbe aprire una filiale in Svizzera, un paese così costoso?
In realtà, la motivazione è principalmente di natura finanziaria. Per aggiudicarsi un progetto, l’EPC deve spesso proporre un finanziamento vantaggioso per l’acquirente. Con una polizza assicurativa della SERV, ciò diventa possibile. La SERV, infatti, beneficia indirettamente del rating AAA della Confederazione Svizzera, che consente al creditore di percepire il rischio associato alla SERV al minimo.
Come funziona questo nella pratica?
Quando la banca concede un credito all’acquirente, solitamente verifica la sua solvibilità. La SERV può assicurare questo credito, assumendosi così il rischio. Il rating AAA della Confederazione Svizzera consente all’acquirente di ottenere condizioni di finanziamento più favorevoli.
Come può una PMI svizzera ottenere un contratto internazionale?
Da un lato, il mercato svizzero offre prodotti altamente competitivi per gli EPC. Dall’altro, la Svizzera è rinomata per la sua capacità di completare i progetti nei tempi previsti e “nel rispetto del budget”. In collaborazione con le associazioni economiche svizzere, la SERV supporta l’EPC nel trovare le aziende più adatte per il progetto e nello stabilire i contatti necessari. Questo è un elemento fondamentale della strategia di “Pathfinding”, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso delle PMI svizzere ai grandi progetti internazionali.
Questa configurazione è sicura per l’esportatore svizzero?
Assolutamente sì. La SERV svolge una due diligence sul progetto e sull’EPC, verificando, tra le altre cose, i rischi di credito e il rispetto degli standard internazionali. Inoltre, collabora con banche internazionali che hanno già valutato la fattibilità e l’implementazione del progetto.
Quale consiglio darebbe agli esportatori che vogliono entrare in nuovi mercati?
In generale le aziende sanno già muoversi bene. È comunque fondamentale cogliere le opportunità offerte da nuovi mercati e dai progetti promossi da EPC internazionali, per cui informarsi compiutamente è decisivo. Spesso vi sono magari timori o mancanza di conoscenza su progetti internazionali che frenano la spinta verso nuovi mercati. In Svizzera vi sono però partner affidabili come la SERV che possono supportare le aziende in maniera importante, per evitare salti nel buio. In questo modo, quando si presenta un’occasione, è più agevole coglierla.
SERV
L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV risarcisce l’esportatore assicurato o la banca finanziatrice, ad esempio quando un acquirente estero non è in grado o non è disposto ad effettuare il pagamento per ragioni politiche o economiche. Inoltre, attraverso i suoi prodotti assicurativi, la SERV contribuisce a garantire che le aziende possano accedere a finanziamenti e a limiti di credito più elevati per coprire i loro costi di produzione. Per maggiori informazioni sulla SERV e sui suoi prodotti: www.serv-ch.com.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/Logo_SERV_1.png6771166Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-21 08:00:002025-05-26 09:35:39Un sostegno per chi esporta
Oltre settanta imprenditori hanno partecipato il 13 maggio 2025 al Centro Studi Villa Negroni di Vezia all’evento promosso dalla Camera di commercio e dell’industria del Cantone Ticino (Cc-Ti). Organizzato in collaborazione con Cippà Trasporti SA, M. Zardi & Co. SA e Stelva Group, l’incontro ha puntato i riflettori sull’Arabia Saudita, un Paese che sta vivendo una trasformazione profonda e strategica.
Spinta dal programma strategico Vision 2030, volto a diversificare l’economia e ridurre la dipendenza dal petrolio, la monarchia del Golfo sta aprendo le porte agli investitori internazionali. Una dinamica che non lascia indifferenti le aziende ticinesi, sempre più interessate alle opportunità offerte dal mercato saudita, ma anche consapevoli delle complessità normative e logistiche che comporta operare in un contesto in rapido cambiamento.
A inaugurare i lavori è stata Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti, seguita dall’intervento dell’avv. Gianvirglio Cugini, fondatore e titolare di Stelva Group. Cugini ha offerto una panoramica concreta su come avviare un’attività in Arabia Saudita, illustrando le procedure per ottenere una licenza, registrare un’azienda e aprire un conto bancario locale. Ha evidenziato inoltre la possibilità per gli investitori esteri di detenere fino al 100% del capitale in numerosi settori, sottolineando l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per affrontare al meglio il quadro normativo e culturale. Il suo intervento è stato arricchito dalla testimonianza diretta di Sergio La Ruffa, imprenditore attivo nel Paese.
A seguire, la dott.ssa Arianna Bonaldo, avvocato, dottore commercialista e TEP presso Stelva Group, che ha presentato gli incentivi fiscali sauditi: assenza di imposta sul reddito delle persone fisiche, tassazione societaria al 20%, e generose agevolazioni nelle Zone Economiche Speciali, nei Regional Headquarters (RHQ) e nella Zona Logistica Integrata (SILZ). Un’attenzione è stata dedicata ai progetti industriali qualificati, che possono usufruire di contributi fino al 35% dell’investimento iniziale. La relatrice ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire la conformità fiscale, la presenza di sostanza economica reale e l’uso corretto dei trattati internazionali per evitare la doppia imposizione, favorendo così una pianificazione finanziaria efficace e sicura.
Il tema della proprietà intellettuale è stato affrontato dal dott. Paolo Gerli, mandatario brevettuale europeo ed esperto in contenzioso, presso lo studio M. Zardi & Co. SA, che ha tracciato l’evoluzione del sistema saudita di tutela della proprietà industriale. Pur con alcune lacune – come l’assenza dell’adesione all’Accordo di Madrid – il Paese mostra un crescente allineamento agli standard internazionali e un impegno concreto nella lotta alla contraffazione.
Spazio infine alla logistica, con l’intervento dei rappresentanti di Cippà Trasporti SA, moderato dal consulente logistico Gaetano Loprieno. Il focus si è concentrato sull’ambizione saudita di diventare un hub logistico di riferimento per l’Africa e il subcontinente indiano, anche grazie allo sviluppo di infrastrutture in zone franche. Roberto Speroni, buyer dell’azienda di trasporti e referente presso l’Africa Logistics Network, e, in diretta da Jeddah, il corrispondente Artemio Bianchi hanno illustrato le principali rotte marittime e ferroviarie, in particolare quelle da Genova verso Jeddah e Dammam, e spiegato le implicazioni dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, come la riduzione dei dazi doganali e procedure agevolate grazie all’origine preferenziale delle merci. Tra gli altri temi trattati: l’obbligo della certificazione SABER per l’import saudita e la scelta dei termini di resa, con un confronto tra EXW, CFR e DAP.
L’incontro ha fornito strumenti pratici e spunti di riflessione ai numerosi imprenditori presenti, offrendo una panoramica concreta su come affrontare con consapevolezza uno dei mercati più dinamici e in evoluzione a livello internazionale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-Arabia-Saudita-resoconto.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-16 09:24:452025-06-05 16:28:22Arabia Saudita: sempre più attrattiva per le imprese ticinesi
Dal 6 maggio 2025, la Polonia ha introdotto l’emissione digitale dei certificati d’origine non preferenziale per le esportazioni.
Questa novità semplifica le procedure per gli esportatori polacchi, che possono ora richiedere e ricevere i certificati in formato digitale tramite la piattaforma online co.kig.pl.
Un esempio di certificato digitale è disponibile qui.
La Camera di commercio polacca ha predisposto un sistema sicuro: ogni certificato emesso è dotato di un codice QR, un ID e un PIN univoci. Gli importatori possono verificarne l’autenticità attraverso il sito co.kig.pl/verify o mediante la piattaforma di verifica della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
Gli esportatori polacchi possono richiedere anche una copia cartacea del certificato, se necessario.
Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre reciprocamente i dazi doganali per un periodo di 90 giorni, a partire da oggi, mercoledì 14 maggio 2025. Gli Stati Uniti abbassano le tariffe sulle importazioni cinesi dal 145% al 30%, mentre la Cina riduce le tariffe sui prodotti statunitensi dal 125% al 10%.
A seguito dei colloqui bilaterali tenutisi a Ginevra, è stata emessa una dichiarazione congiunta, seguita dall’Executive Order 14298 firmato dal Presidente Trump, che modifica ufficialmente i dazi doganali statunitensi sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese (incluse Hong Kong e Macao). A partire dal 14 maggio 2025 e per i successivi 90 giorni, viene sospesa una parte dei dazi addizionali precedentemente imposti alla Cina: i dazi reciproci specifici per Paese (che per i prodotti cinesi, inclusi Hong Kong e Macao, è del 125%) sono congelati e sostituiti con un dazio ad valorem del 10%.
In dettaglio, gli Stati Uniti sospendono parzialmente il dazio aggiuntivo reciproco del 34% applicato a Cina, Macao e Hong Kong, riducendolo di 24 punti percentuali per 90 giorni. Rimane in vigore il dazio residuo del 10%, introdotto con l’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile 2025. Contestualmente, vengono revocate le tariffe addizionali stabilite con gli ordini esecutivi 14259 e 14266 dell’8 e 9 aprile 2025, che avevano aumentato l’aliquota dei dazi rispettivamente all’84% e al 125%. Scaduti i 90 giorni, i dazi potranno essere ripristinati al 34%.
Si ricorda che il dazio del 10% si aggiunge al dazio del 20%introdotto in precedenza per affrontare il problema del traffico di fentanyl.
Questa misura non ha effetto retroattivo e si applica solo alle importazioni effettuate a partire dal 14 maggio 2025. Rimangono altresì in vigore le misure specifiche previste dalle Sezioni 301 e 232 della normativa commerciale USA, che riguardano categorie di prodotti, come acciaio, alluminio, automobili e componenti.
Gli Stati Uniti mantengono in vigore il cosiddetto “dazio sul fentanyl” del 20%.
L’ordine esecutivo potrebbe segnare una riduzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, ma – per gli Stati Uniti – la sospensione dei dazi dipende dall’impegno della Cina a risolvere le problematiche commerciali sollevate. Se la Cina non adotterà misure concrete per correggere gli squilibri commerciali, gli Stati Uniti si riservano infatti il diritto di reintrodurre o aumentare i dazi.
La Cina, dal canto suo, ha confermato la riduzione dei dazi sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti dal 125% al 10%. La nazione asiatica sospende il dazio aggiuntivo del 34% previsto nell’Avviso 4/2025 della Commissione tariffaria per un parziale del 24% per 90 giorni, mantenendo un dazio del 10%. Sono inoltre revocate le misure aggiuntive introdotte con gli Avvisi 5/2025 e 6/2025, che avevano progressivamente innalzato i dazi all’84% e successivamente al 125% sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-USA-Cina-dazi-congelati.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-14 09:41:532025-05-23 08:03:04Sospensione temporanea dei dazi USA-Cina
Dopo l’introduzione, il 3 aprile scorso, di un dazio aggiuntivo del 25% sulle importazioni di veicoli, dal 3 maggio la stessa misura si applica anche ai pezzi di ricambio. Tuttavia, il 29 aprile il presidente Trump ha annunciato modifiche al Proclama, introducendo dei meccanismi di compensazione tariffaria (crediti) a favore dei produttori statunitensi.
Con il Proclama 10908 del 26 marzo 2025, l’amministrazione Trump ha introdotto, a partire dal 3 aprile, dazi aggiuntivi del 25% sull’importazione di veicoli passeggeri e di veicoli leggeri da trasporto. La medesima aliquota si applica, dal 3 maggio, anche a numerosi componenti auto, tra cui motori, trasmissioni e parti elettriche. L’elenco completo dei codici doganali soggetti al dazio è riportato nell’Allegato I del Proclama.
Il 29 aprile 2025, tuttavia, il Presidente ha firmato un provvedimento che modifica la struttura tariffaria originaria, introducendo un meccanismo di compensazione (“credito di compensazione”) per i produttori statunitensi. Il provvedimento prevede una riduzione del dazio applicabile ai componenti che costituiscono il 15% del valore di un veicolo assemblato negli Stati Uniti nel primo anno, e il 10% nel secondo anno, secondo le modalità seguenti:
primo anno (3 aprile 2025 – 30 aprile 2026): il produttore può beneficiare di un credito pari al3,75% del valore complessivo del prezzo consigliato al pubblico (Manufacturer’s Suggested Retail Price, MSRP) dei veicoli finalizzati negli Stati Uniti;
secondo anno (1° maggio 2026 – 30 aprile 2027): il credito si riduce al 2,5% del valore complessivo del prezzo consigliato al pubblico (MSRP) dei veicoli finalizzati nel Paese.
Entro la fine di maggio, il Segretario al Commercio dovrà istituire una procedura per consentire ai produttori interessati di presentare domanda per beneficiare del meccanismo di compensazione. La richiesta dovrà includere, tra l’altro:
una stima del numero di veicoli che si prevede di assemblare negli Stati Uniti, accompagnata dall’elenco degli stabilimenti in cui avverrà l’assemblaggio;
una ripartizione dettagliata dei costi stimati relativi ai dazi sui componenti importati, suddivisa tra quelli sostenuti direttamente dal produttore e quelli a carico dei fornitori;
la documentazione relativa all’importo totale della compensazione tariffaria richiesta;
l’elenco degli importatori registrati (importers of record);
una dichiarazione firmata da un dirigente aziendale che attesti, sotto giuramento, la veridicità e l’accuratezza delle informazioni trasmesse.
Se la richiesta sarà approvata, il credito sarà applicato dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) agli importers of recorddesignati dal produttore.
I componenti auto che beneficiano di un trattamento speciale nell’ambito dell’Accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico (USMCA) e sono accompagnati da un certificato di origine USCMA valido sono esenti dal dazio aggiuntivo del 25%.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/05/ART25-USA-componenti-auto-1.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-05-08 08:31:422025-05-08 14:08:02Dazi USA sui componenti auto: in vigore, ma con sgravi
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