Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine
Dal 1° gennaio 2026, il panorama degli scambi commerciali tra la Svizzera, l’Unione europea e numerosi partner euro-mediterranei sarà profondamente trasformato dall’applicazione definitiva della Convenzione PEM riveduta. Questo accordo, che disciplina le regole d’origine preferenziale nelle zone di libero scambio, rappresenta un passaggio cruciale per le imprese esportatrici ticinesi e svizzere e per l’intero settore della logistica e del commercio internazionale.

La nuova fase applicativa della Convenzione paneuromediterranea (PEM) segna la fine del periodo transitorio del 2025, durante il quale le imprese potevano scegliere tra le vecchie e le nuove norme di origine. Dal 2026, le regole rivedute diventeranno obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, mentre negli ALS privi di riferimento continueranno ad applicarsi le norme precedenti.
Questa evoluzione normativa comporterà la formazione di due distinte “zone di cumulo”, con impatti rilevanti sulle catene di fornitura internazionali e sulla possibilità di applicare il cumulo diagonale.
Zona 1 – Applicazione delle norme di origine rivedute
Nella zona 1 rientrano tutti gli accordi che prevedono il riferimento dinamico alla Convenzione PEM:
- Svizzera – UE
- Convenzione AELS
- AELS – Albania
- AELS – Bosnia-Erzegovina
- AELS – Georgia
- AELS – Moldova
- AELS – Montenegro
- AELS – Macedonia del Nord
- AELS – Serbia
- AELS – Turchia
In questi accordi saranno applicate esclusivamente le norme di origine rivedute, consentendo il cumulo diagonale solo tra operatori che adottano le nuove regole.
Nella sua circolare R-30 del 5 dicembre 2025, l’UDSC chiarisce che, in assenza di regole di origine identiche, non sarà più possibile considerare come originari quei materiali che provengono da Paesi che applicano ancora le vecchie norme, con il rischio concreto di perdere l’accesso preferenziale al momento dell’esportazione. Il documento richiama l’esempio del tessuto tunisino utilizzato per confezionare camicie da esportare nell’UE: con la fine del cumulo diagonale tra le due zone, un esportatore svizzero che importa tessuti dalla Tunisia e confeziona camicie destinate all’UE dovrà considerare i tessuti tunisini come materiali di Paese terzo (“non originario”), compromettendo così l’emissione di una prova d’origine preferenziale.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
- sarà possibile solo per merci dei capitoli 1, 3, 25-97 del SA e prodotti della pesca del capitolo 16 del SA;
- il cumulo con materiali importati prima del 2026 con prova dell’origine rilasciata secondo le vecchie norme è ammesso fino al 31 dicembre 2028;
- le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione;
- i materiali importati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere cumulati fino al 31 dicembre 2028 solo se la prova d’origine secondo le vecchie regole è stata emessa entro il 31 dicembre 2025 e se l’importazione avviene entro quattro mesi da tale data. Oltre questa finestra, il cumulo diagonale non è più possibile.
Le prove dell’origine dovranno rispettare le nuove disposizioni: dal 2026 non sarà più necessario indicare “REVISED RULES” e non sarà richiesto menzionare il cumulo nella documentazione. Le prove d’origine emesse nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie norme restano valide se le merci erano già in transito o sotto controllo doganale speciale e vengono importate entro quattro mesi.
Zona 2 – Applicazione delle vecchie norme
La zona 2 comprende gli accordi che non contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Qui continueranno ad applicarsi le norme tradizionali fino a eventuale revisione:
- Svizzera – Isole Faroe
- AELS – Egitto
- AELS – Israele
- AELS – Giordania
- AELS – Libano
- AELS – Marocco
- AELS – Palestina
- AELS – Tunisia
- AELS – Ucraina
In questa zona, il cumulo diagonale resterà possibile solo secondo le vecchie norme. La circolare R-30 segnala però anche che diversi accordi tra Paesi terzi (ad esempio nei Balcani occidentali) non sono ancora stati aggiornati:se non adeguati entro il 1° gennaio 2026, alcune catene di fornitura potrebbero non beneficiare più di alcun cumulo triangolare.
| A tal proposito è pertanto indispensabile fare riferimento costante alla Matrix, che illustra le reali possibilità di cumulo allo stato attuale. |
Il cumulo con materiali con origine secondo le vecchie norme importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 è possibile senza limiti di tempo.
Nuove responsabilità per le imprese e prospettive normative
La distinzione tra zona 1 e zona 2 e la fine della flessibilità prevista nel 2025 segnano un cambiamento strutturale nelle catene di valore svizzere ed europee. Le imprese sono invitate a verificare attentamente
- l’origine dei materiali
- la data di rilascio delle prove
- l’applicazione corretta delle norme di lista
- la compatibilità tra accordi differenti
Il rischio, in caso di non conformità, è la perdita dei benefici tariffari garantiti dagli accordi di libero scambio.
La Svizzera e gli Stati AELS, stanno già lavorando per estendere il riferimento dinamico anche agli accordi non ancora aggiornati, con l’obiettivo di includere progressivamente questi accordi all’interno della zona 1, una volta completati i rispettivi processi di approvazione dei partner.
Tabella riepilogativa
| Zona | Regole applicabili | Principali accordi | Cumulo diagonale |
| Zona 1 | Norme rivedute (PEM revised) | Svizzera-UE, AELS, AELS-Albania, AELS-Bosnia, AELS-Georgia, AELS-Moldova, AELS-Montenegro, AELS-Macedonia, AELS-Serbia, AELS-Turchia | Solo tra operatori che adottano le nuove regole; cumulo temporaneo con vecchie norme fino al 31/12/2028 (casi specifici) |
| Zona 2 | Vecchie norme | Svizzera-Faroe, AELS-Egitto, AELS-Israele, AELS-Giordania, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-Palestina, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina | Solo secondo le vecchie norme; cumulo con materiali provenienti dalla zona 1 prima del 1/1/2026 senza limiti di tempo |

































