DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi
L’Amministrazione Trump ha introdotto dazi aggiuntivi su base “reciproca” e dazi mirati su materiali e prodotti strategici – come acciaio, alluminio, rame, veicoli e componenti – per contrastare squilibri commerciali e barriere ritenute discriminatorie. Un cambio di rotta che sta ridefinendo il quadro degli scambi internazionali, con effetti concreti su molti settori chiave. Di seguito una sintesi operativa delle misure.

Con il ritorno dell’Amministrazione Trump, la politica commerciale statunitense ha registrato un deciso cambio di direzione. A partire da aprile 2025, sono stati introdotti nuovi dazi doganali con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare gli scambi internazionali e contrastare pratiche considerate discriminatorie da parte di alcuni partner commerciali.
Le misure si fondano su strumenti legislativi come l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e la Sezione 232 del Trade Expansion Act, quest’ultima applicata a settori strategici come acciaio, alluminio, rame e automotive.
Il presente documento offre un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.
NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.
Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).
Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione.
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:
- Allegato II dell’Executive Order 14275 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenziale dell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor.
- Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.
DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025.
In particolare, per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
- se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
- se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:
- prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
- prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
Acciaio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% sui prodotti in acciaio (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, Elenco HTS dell’acciaio soggetto alla Sezione 232), esteso ad articoli dei capitoli 73, 84, 84 e 94 tramite Nota dell’Industry & Security Bureau (BIS) del 16 giugno 2025.
In sintesi:
- il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 6526374, CSMS # 6526574
Alluminio e derivati
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% sull’alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, Elenco HTS dell’alluminio soggetto alla Sezione 232), esteso a lattine e birra (Nota BIS del 4 aprile 2025).
In sintesi:
- il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
- ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
- no drawback (rimborso dazi per reexport)
- obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.
Rame e derivati
Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).
In sintesi:
- il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
- ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
- no drawback (rimborso dazi per reexport).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272
Auto e componenti
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652
FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
- dazio MFN
- dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
- eventuali altri dazi specifici
- dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
- dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
- tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch