Dazi USA sui prodotti farmaceutici: cosa cambia dal 31 luglio

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione dei nuovi dazi della Sezione 232 su farmaci brevettati e ingredienti. Dal 31 luglio 2026 scattano i nuovi obblighi dichiarativi per tutti gli importatori delle merci interessate, mentre l’applicazione dei dazi segue due tempistiche: dal 31 luglio per i prodotti delle aziende indicate nell’Allegato III e dal 29 settembre per quelli delle altre aziende. Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime è applicabile, il riferimento è un’aliquota complessiva del 15%, fatti salvi esenzioni e trattamenti più favorevoli.

Lo scorso 3 aprile, nell’articolo Dazi USA sui prodotti farmaceutici, abbiamo illustrato le misure introdotte dagli Stati Uniti con il Proclama 11020 del 2 aprile 2026, adottato nell’ambito della Sezione 232 del Trade Expansion Act.

Il nuovo regime riguarda i farmaci brevettati e gli ingredienti farmaceutici e prevede trattamenti differenziati in funzione del prodotto, dell’origine e dell’azienda produttrice.

Le istruzioni operative CSMS #69395344 pubblicate dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP) il 30 luglio 2026 chiariscono ora come applicare concretamente le nuove misure alle importazioni negli Stati Uniti, precisando in particolare gli obblighi dichiarativi, i codici del Capitolo 99 da utilizzare e la gestione delle due date chiave del 31 luglio e del 29 settembre 2026.

31 luglio: dazi per le aziende dell’Allegato III, nuovi obblighi per tutti

Dal 31 luglio 2026, il regime della Sezione 232 diventa applicabile ai prodotti delle aziende elencate nell’Allegato III del Proclama.

La stessa data è però rilevante anche per tutte le altre aziende: dal 31 luglio, infatti, gli importatori delle merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli HTSUS 29 e 30 devono indicare il pertinente codice del Capitolo 99, indipendentemente dall’azienda produttrice.

Per i prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III, dal 31 luglio al 28 settembre 2026 deve essere utilizzato il codice HTSUS 9903.04.61, che prevede un dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

In altre parole, dal 31 luglio cambiano le modalità dichiarative per tutti, mentre l’applicazione del nuovo dazio resta differenziata in funzione dell’azienda produttrice.

29 settembre: il regime si estende alle altre aziende

Dal 29 settembre 2026, il regime tariffario diventa applicabile anche ai prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III.

Prodotti di origine svizzera: aliquota complessiva del 15%

Per i prodotti di origine svizzera, quando il regime della Sezione 232 è applicabile, il riferimento è il codice 9903.04.62.

Le istruzioni della CBP confermano un aspetto importante: il 15% rappresenta l’aliquota complessiva, risultante dalla combinazione del dazio ordinario della “Column 1” e del dazio della Sezione 232. Non si tratta quindi necessariamente di un dazio aggiuntivo del 15%.

Se, ad esempio, il dazio ordinario fosse del 5%, la componente della Sezione 232 porterebbe l’aliquota complessiva al 15%, anziché determinare un onere totale del 20%.

Esenzioni e trattamenti specifici

Il 15% non si applica indistintamente a tutti i prodotti di origine svizzera. Il Proclama e le istruzioni operative della CBP prevedono infatti diversi trattamenti specifici e fattispecie con dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.

Tra i codici del Capitolo 99 potenzialmente rilevanti figurano:

  • 9903.04.65 – prodotti delle aziende indicate nell’Allegato II che soddisfano le condizioni degli accordi previsti con il U.S. Department of Commerce: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.66 – specifiche categorie e utilizzi previsti dalla misura: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.67 – farmaci generici e relativi ingredienti: 0% di dazio aggiuntivo;
  • 9903.04.69 – merci comprese nelle classificazioni interessate dei capitoli 29 e 30 che non costituiscono “pharmaceutical articles” ai fini della misura: 0% di dazio aggiuntivo.

Qualora un prodotto possa beneficiare di più aliquote previste dal regime, le istruzioni della CBP precisano che si applica l’aliquota più bassa.

Cosa dovrebbero verificare le aziende?

Con l’entrata in applicazione delle nuove regole, per gli esportatori svizzeri diventa importante verificare con l’importatore statunitense e il customs broker:

  • la classificazione HTSUS del prodotto e la sua inclusione nel campo di applicazione della misura;
  • la natura del prodotto e l’eventuale applicabilità di un’esenzione;
  • l’eventuale presenza dell’azienda produttrice nell’Allegato III, che determina la data di applicazione del regime;
  • l’origine della merce;
  • l’eventuale presenza dell’azienda nell’Allegato II e l’applicabilità del relativo trattamento;
  • il corretto codice del Capitolo 99 da indicare nella dichiarazione d’importazione.

Per le aziende non elencate nell’Allegato III, il periodo fino al 28 settembre 2026 rappresenta quindi una fase transitoria utile per verificare classificazione, origine, eventuali esenzioni e corretto codice del Capitolo 99 in vista dell’estensione del regime.


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Monica Zurfluh
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