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Sei in: Home1 / Internazionale2 / Dogana3 / Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 2)

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 2)

1 Dicembre 2022/in Dogana, Internazionale, Tematiche, Varia

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Cosa succede se la scadenza non viene rispettata? E se si perde il documento o la merce viene rubata? Ecco a cosa prestare attenzione durante il suo utilizzo.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento. Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono state illustrate nell’articolo “Il Carnet ATA e il suo utilizzo (parte 1)”.

La scadenza

Un aspetto a cui prestare particolare attenzione durante l’utilizzo del Carnet ATA è la sua scadenza: infatti, il Carnet ha una durata massima di un anno dalla data del rilascio e non è prorogabile. È pertanto imperativo che esso venga timbrato dalle dogane entro la scadenza indicata sulla copertina del documento.

In alcuni casi è possibile che la dogana estera anticipi la scadenza del Carnet ATA (indicando sulla souche di importazione la nuova data stabilita per la riesportazione). Tale data deve essere rispettata.

Una volta eseguito l’ultimo viaggio, e quindi espletate le procedure di riesportazione e reimportazione in Svizzera, il Carnet ATA andrà consegnato al più presto alla propria Camera di commercio per il controllo dei timbri e la relativa chiusura.

Se la data di scadenza indicata sul Carnet non viene rispettata, le dogane non lo potranno più timbrare e di conseguenza il Carnet ATA risulterà “mal scaricato” per mancanza dei timbri di riesportazione da parte della dogana estera e di reimportazione in Svizzera. In tal caso bisognerà procedere con lo sdoganamento e con il pagamento degli eventuali dazi di reimportazione in Svizzera. La Camera di commercio, d’altro canto, non potrà procedere con la chiusura del documento, ma dovrà “bloccare” il Carnet ATA per un anno e mezzo dalla data di scadenza (periodo durante il quale la dogana estera potrà inviare dei reclami).

Furto o smarrimento del Carnet rispettivamente della merce

In caso di smarrimento o furto del Carnet ATA quando la merce è ancora all’estero, è necessario sporgere denuncia alle autorità competenti e presentarla alla propria Camera di commercio, che provvederà a rilasciare un Carnet ATA sostitutivo (un duplicato che ha lo stesso numero di registrazione e la stessa validità). Se il furto o lo smarrimento del Carnet ATA avviene a viaggio concluso, quindi quando la merce è già stata reimportata in Svizzera, il titolare dovrà presentare la denuncia alla propria Camera di commercio. La Camera di commercio terrà in sospeso il Carnet per un anno e mezzo dalla data di scadenza. Questo perché non è possibile verificare immediatamente i timbri presenti sulle souche.

Un altro aspetto da non sottovalutare durante il viaggio con il Carnet ATA è il furto o lo smarrimento della merce all’estero. In tal caso, il titolare del Carnet ATA dovrà innanzitutto sporgere denuncia alle autorità competenti. In mancanza della merce, il documento non potrà essere timbrato dalle autorità doganali e resterà bloccato presso la Camera di commercio per un anno e mezzo dalla data di scadenza.

Carnet CPD Taiwan

Sulla base di un accordo concluso tra la Svizzera e Taiwan ed entrato in vigore il 1° luglio 1993, a differenza di quanto accade per la Cina continentale, per il traffico fra i due Paesi è necessario utilizzare il cosiddetto “Carnet CPD Taiwan”, la cui copertina anteriore e posteriore nonché il foglio della matrice sono di color salmone.

Analogamente al Carnet, il Carnet CPD Taiwan consente di esportare temporaneamente merci a Taiwan in occasione di mostre e fiere oppure per l’utilizzo di campioni commerciali e di materiale professionale.

Se oltre a Taiwan, la merce viene utilizzata temporaneamente anche in Paesi firmatari della Convenzione ATA, è necessario utilizzare contemporaneamente sia il Carnet ATA sia il CPD Taiwan. Le informazioni fornite sui due libretti (titolare, rappresentante, elenco merci) devono corrispondere esattamente.

Se all’atto della reimportazione della merce viene presentato soltanto uno dei due libretti, l’autorità doganale lo scaricherà solo con riserva. Entro 60 giorni il libretto mancante dovrà essere presentato all’autorità competente per lo scarico.

Garanzia per il rilascio

Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia.

Questa può essere depositata a contanti (fino ad un valore massimo di CHF 5’000. -), versata su conto postale o tramite fideiussione bancaria/assicurativa. È possibile stipulare anche una garanzia globale bancaria o assicurativa.

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https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2022/10/ART22-Uso-Carnet-ATA.jpg 853 1280 Giulia Scalzi https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.png Giulia Scalzi2022-12-01 08:00:002022-11-25 10:38:50Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 2)
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