Effetto ‘Brexit’: cosa cambia per la Svizzera che esporta?

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea, di conseguenza l’accordo Svizzera-UE non può più essere applicato con questo Paese.

Nello specifico è stato concluso un puntuale accordo commerciale tra la Svizzera (incluso il Principato del Liechtenstein) e il Regno Unito. Con questo accordo entrambi i Paesi possono usufruire di un ingresso più favorevole nei rispettivi mercati.

  • Nel complesso vengono mantenute le norme di origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), significa quindi che il trattamento preferenziale per i dazi doganali verrà mantenuto nelle relazioni tra Svizzera e Regno unito.
  • Affinché nelle relazioni bilaterali tra i Paesi sia consentito il cumulo deve esistere un ALS tra tutte le parti con regole d’origine identiche.
  • Tenendo conto che le regole d’origine dell’ALS UE-UK non sono identiche a quelle dell’accordo commerciale tra Svizzera e UK, per questo motivo il cumulo con materiali originali dell’UE non è possibile.
  • Per quanto riguarda le prove di origine preferenziali, sono considerate valide i certificati di circolazione delle merci EUR 1 o EUR-MED per gli invii di qualsiasi valore. Mentre per gli invii di merci originarie con un valore complessivo non superiore a CHF 10’300.-, pari a euro 6’000.- o 5’700.- sterline britanniche è anche considerata valida la dichiarazione di origine su fattura.
  • È bene sapere che l’Irlanda del Nord (inclusi Gibilterra, le Isole del Canale e l’Isola di Man) fanno parte a pieno titolo del territorio doganale del Regno Unito, pertanto sottostanno all’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Un accenno di storia

(fonte: SECO)

Il Regno Unito rappresenta, da sempre, un importante partner economico per la Svizzera. Le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito si sono basate soprattutto sugli accordi bilaterali conclusi con l’Unione Europea (UE). L’accordo di uscita stipulato dal Regno Unito con l’UE («Withdrawal Agreement») ha previsto conseguentemente un periodo di transizione che è durato fino al 31 dicembre 2020.

Durante questa fase transitoria il Regno Unito ha continuato a far parte del mercato unico europeo e dell’Unione doganale. Le disposizioni dell’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE hanno continuato ad essere applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Il 14 dicembre 2020 la Svizzera e il Regno Unito hanno firmato a Londra l’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. L’Accordo garantisce alla Svizzera e al Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, l’accesso agevolato ai rispettivi mercati per i prestatori di servizi. Tale accodo completa l’accordo commerciale del febbraio 2019.

Per garantire nella misura del possibile la reciprocità dei diritti e dei doveri esistenti nei confronti del Regno Unito durante questa fase transitoria e porre le basi per rafforzare le relazioni, la Svizzera ha concluso, tra altre cose, un accordo commerciale con il Regno Unito. Questo accordo entrerà in vigore non appena gli accordi commerciali ed economici tra la Svizzera e l’UE non saranno più applicabili al Regno Unito e solo allo scadere della fase transitoria concordata tra l’UE e il Regno Unito.

L’accordo commerciale riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Alcuni di questi accordi si basano (prevalentemente o in parte) sull’armonizzazione o sul riconoscimento dell’equivalenza delle norme svizzere ed europee (accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, alcuni capitoli dell’accordo agricolo tra cui l’allegato detto «accordo veterinario» e alcune parti dell’accordo MRA) e a questo stadio non possono essere ripresi nella loro interezza.

Oltre all’accordo commerciale, la Svizzera e il Regno Unito ne hanno conclusi altri nel contesto della strategia «Mind the gap»: sul traffico aereo, sulle assicurazioni, sul traffico stradale, sui diritti dei cittadini; nonché due accordi limitati nel tempo, uno sul mutuo ingresso di persone fisiche sui rispettivi mercati del lavoro e un altro sul coordinamento delle assicurazioni sociali.

Dal 1° gennaio 2021 le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito saranno disciplinate da nuovi accordi bilaterali. In settori importanti come il commercio o la migrazione, finora la Svizzera si basava sugli accordi bilaterali Svizzera-UE. Poiché dall’inizio del 2021 questi ultimi non saranno più applicabili al Regno Unito, il Consiglio federale ha concluso nuovi accordi: con la sua strategia «Mind the gap» mira a evitare lacune giuridiche e a salvaguardare i diritti e gli obblighi reciproci.

Il 31 dicembre, undici mesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE – la cosiddetta Brexit – giunge a termine il periodo di transizione concordato tra Londra e Bruxelles. Il Regno Unito lascerà quindi il mercato interno e l’unione doganale dell’UE, e gli accordi internazionali dell’UE non saranno più validi per il Regno Unito. In conseguenza inizierà una nuova fase anche per le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Se infatti gli accordi bilaterali Svizzera-UE sono rimasti validi per il Regno Unito durante il periodo di transizione, con l’anno nuovo non lo saranno più. Da quel momento si applicheranno i nuovi regolamenti previsti, in particolare vari accordi tra la Svizzera e il Regno Unito 

Per la Svizzera queste soluzioni sono il risultato della strategia «Mind the gap» del Consiglio federale, adottata nell’ottobre del 2016 – pochi mesi dopo il voto popolare britannico sulla Brexit del 23 giugno – il cui obiettivo era mantenere, ove possibile, ed eventualmente ampliare i diritti e gli obblighi vigenti tra il nostro Paese e il Regno Unito. Per coordinare i lavori il Consiglio federale ha istituito un gruppo direttivo interdipartimentale sotto la guida dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La Svizzera e Regno Unito sono riusciti ad assicurare in larga misura il prosieguo del loro attuale rapporto giuridico. Complessivamente il Consiglio federale ha negoziato sette accordi con il Governo britannico.

  • L’Accordo sui trasporti aerei (entra in vigore il 1° gennaio 2021).
  • L’Accordo sul trasporto stradale stabilisce (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sulle assicurazioni (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo commerciale traspone vari accordi fondamentali con l’UE nei rapporti tra Svizzera e Regno Unito, tra cui l’Accordo di libero scambio (1972), l’Accordo sugli appalti pubblici (1999), l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (1999), l’Accordo sul commercio agricolo (1999) e l’Accordo sulla lotta contro la frode (2004). (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sui diritti dei cittadini tutela i diritti delle Svizzere e degli Svizzeri nel Regno Unito acquisiti in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC): il diritto di soggiorno, i diritti in materia di assicurazioni sociali e il riconoscimento delle qualifiche professionali. Lo stesso vale per le cittadine e i cittadini britannici in Svizzera. (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo sulla mobilità dei servizi (entra in vigore il 1° gennaio 2021)
  • L’Accordo di cooperazione in materia di polizia. L’accordo dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2021.

Svizzera e Regno Unito hanno lavorato per plasmare le loro relazioni future anche al di là di questi sette accordi. Una dichiarazione congiunta del 30 giugno 2020, per esempio, prevede una cooperazione più intensa nel campo dei servizi finanziari. Con un’altra dichiarazione del 21 dicembre 2020 la Svizzera e il Regno Unito si dicono intenzionati a esplorare nuove vie per rafforzare la cooperazione nel settore della migrazione. L’Accordo commerciale prevede inoltre che i due Paesi avviino colloqui sullo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche e commerciali.

Poiché alla fine dell’anno la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito non sarà più in vigore, dal 1° gennaio 2021 l’accesso al mercato del lavoro sarà regolato dalle rispettive normative nazionali. Per la Svizzera si applica la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Per il 2021 il Consiglio federale ha stabilito contingenti separati per lavoratori provenienti dal Regno Unito (3’500).

La Svizzera e l’Italia firmano un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri

Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il nuovo accordo è stato firmato dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, e dal viceministro italiano dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani. Verificata l’impossibilità di firmare il testo così come parafato nel 2015, quest’anno sono ripresi i colloqui tra la Svizzera e l’Italia che hanno portato, negli ultimi mesi, a modifiche del precedente progetto di accordo che rappresentano una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, nonché con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera. L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.

Gli aspetti principali sono i seguenti.

  • Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
  • Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
  • Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
  • Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
  • Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
  • Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.

In occasione della firma dell’accordo, la Svizzera e l’Italia hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.

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© Comunicato stampa integrale del Dipartimento federale delle finanze – 23.12.2020

Nuove modifiche

Con l’inizio del nuovo anno, tra qualche giorno, entrano in vigore normative diverse.

  • Rendiconto IVA easy: con l’apposita applicazione i contribuenti possono allestire a partire dal 1° gennaio 2021 i rendiconti dell’Imposta sul valore aggiunto

Misure del Consiglio Federale e del Consiglio di Stato

La lista di tutte le misure adottate nel corso della pandemia Covid-19 in ordine temporale. Articolo aggiornato periodicamente.

Aggiornamento del 30 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale rinuncia a inasprire i provvedimenti

Aggiornamento del 18 dicembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali per le festività
Flyer – Disposizioni particolari in vigore dal 22 dicembre al 22 gennaio 2021

Coronavirus: il Consiglio federale inasprisce i provvedimenti e chiude ristoranti e strutture per la cultura, il tempo libero e lo sportMISURE VALIDE DAL 22.12.2020
Coronavirus: il Consiglio federale adegua l’ordinanza casi di rigore e l’ordinanza perdita di guadagno
Coronavirus: rafforzato il sostegno al settore della cultura
Coronavirus: il Consiglio federale disciplina i dettagli per i contributi a fondo perso a favore dello sport di squadra
Coronavirus: proroga e ripristino delle misure in materia di indennità per lavoro ridotto

Aggiornamento dell’11 dicembre 2020

Coronavirus – Adattamento delle disposizioni cantonali
Coronavirus: chiusura alle 19, come pure la domenica e nei giorni festivi – Consiglio Federalemisure in vigore dal 12.12.2020
Coronavirus: Il Consiglio federale vuole ampliare le possibilità di sostegno alle imprese – Consiglio Federale

Aggiornamenti del 7 e 8 dicembre 2020

Risoluzione del 7 dicembre del Consiglio di Stato
Coronavirus: la situazione peggiora – il Consiglio federale prepara ulteriori provvedimenti – 8.12.2020

Aggiornamento del 4 dicembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale esorta i Cantoni con un’evoluzione negativa ad agire subito e decide ulteriori provvedimenti

Aggiornamento del 25 novembre 2020

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato – misure valide dal 1° al 18 dicembre 2020
Coronavirus: Il Consiglio federale adotta l’ordinanza COVID-19 sui casi di rigore – Consiglio Federale

Aggiornamento del 18 novembre 2020

Coronavirus: il Consiglio federale adegua i provvedimenti di sostegno per affrontare la seconda ondata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 17 novembre 2020

Nuova Ordinanza Covid-19 per la cultura in vigore fino al 2021

Aggiornamento dell’11 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dall’11.11.2020

Coronavirus: rinnovati i provvedimenti nel settore della previdenza professionale

Aggiornamento dell’8 novembre 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – valide dal 9.11.2020

Aggiornamento del 4 novembre

Coronavirus: il Consiglio federale emana direttive a favore dello sport di squadra – Consiglio Federale

Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno anche per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro indirettamente colpiti – Consiglio Federale

Coronavirus: il Consiglio federale decide un nuovo impiego dell’esercito per appoggiare la sanità pubblica – Consiglio Federale

Aggiornamento del 30 ottobre

Coronavirus: adattamento delle disposizioni cantonali

Aggiornamento del 28 ottobre

Coronavirus: ulteriori provvedimenti per contenere l’epidemia, introduzione di test rapidi e nuove disposizioni sulla quarantena per chi viaggia – Consiglio Federale – MISURE VALIDE DAL 29.10.2020

Coronavirus: già pronte le misure per ridurre l’impatto economico della pandemia – Consiglio Federale

Coronavirus: indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata – Consiglio Federale

Aggiornamento del 26 ottobre

Risoluzione governativa del Consiglio di Stato del Cantone Ticino – misure valide dal 27 risp. 28 ottobre 2020 al 30 novembre 2020

Aggiornamenti del 16, 18 e 19 ottobre

Coronavirus – Adattamento delle misure cantonali – 19.10.2020

Risoluzione del Consiglio di Stato – misure in vigore dal 19 al 30.10.2020

Limitazioni per le manifestazioni private, divieto di assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, estensione dell’obbligo della mascherina e telelavoro – Consiglio Federale

Aggiornamento dell’8 ottobre

Disposizioni cantonali – del Consiglio di Stato del Canton TicinoVALIDE DAL 9 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 19.00
Coronavirus: il Consiglio federale decide nuove regole per le attestazioni del diritto di voto nei referendum facoltativi

Aggiornamento del 2 ottobre

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 19 ottobre 2020

Aggiornamento del 25 settembre

Coronavirus: il Consiglio federale intende sostenere l’export

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 5 ottobre 2020

Aggiornamento dell’11 settembre 2020

Coronavirus: indennità di perdita di guadagno per il coronavirus: prolungamento in determinati casi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: niente quarantena al rientro da una regione di confine – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 3 settembre 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 21 settembre 2020
Coronavirus e rientri da Paesi con rischio elevato di contagio – comunicato stampa del Dipartimento della sanità e della socialità

Aggiornamento del 2 settembre 2020

Nuovo coronavirus: grandi manifestazioni nuovamente consentite, ma a severe condizioni – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Confederazione e Cantoni valutano allentamenti economici mirati in casi specifici – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale prolunga la sospensione delle esecuzioni per le agenzie di viaggi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: prolungamento delle semplificazioni nell’ambito dell’AD – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 19 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 7 settembre 2020

Aggiornamento del 12 agosto 2020

Coronavirus: le grandi manifestazioni nuovamente possibili da ottobre a severe condizioni e previa autorizzazione – comunicato stampa del Consiglio federale
CF – Coronavirus: il Consiglio federale approva la seconda aggiunta straordinaria al preventivo 2020 – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni: semplificazione della procedura di richiesta – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: Assicurazione contro la disoccupazione: modifica dell’ordinanza COVID-19 AD – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 10 agosto

Informazioni relative all’apertura delle scuole del Cantone Ticino – Informazioni del DECS

Aggiornamento del 6 agosto 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonali valide fino al 24 agosto 2020

Aggiornamento del 16 luglio 2020

Coronavirus – Disposizioni cantonalivalide dal 20 luglio fino al 9 agosto 2020

Aggiornamento del 3 luglio 2020

Disposizioni del Consiglio di Statovalide dal 3 al 19 luglio 2020

Aggiornamento del 1° luglio 2020

Coronavirus: obbligo della mascherina sui mezzi pubblici, quarantena per i viaggiatori provenienti da regioni a rischio, revoca di determinate restrizioni d’entrata dal 20 luglio – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 26 giugno 2020

Coronavirus: i lavoratori provenienti da Stati terzi possono essere riammessi – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: spese per i test a carico della Confederazione e app SwissCovid disponibile dal 25 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 22 giugno 2020

Coronavirus: ampia normalizzazione e semplificazione delle regole di base per la protezione della popolazione – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: il Consiglio federale apre la consultazione sulla legge COVID-19 – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 12 giugno 2020

Coronavirus: la Svizzera sopprime per tutti gli Stati UE/AELS le restrizioni legate al COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 6 giugno 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: la Svizzera apre le frontiere con tutti gli Stati UE/AELS il 15 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 2 giugno 2020

Coronavirus: aggiornamento sull’apertura unilaterale delle frontiere da parte dell’Italia – comunicato stampa dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta

Aggiornamento del 27 maggio 2020

Coronavirus: il Consiglio federale decide ampi allentamenti dal 6 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: ulteriore allentamento delle restrizioni d’entrata a partire dall’8 giugno – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 20 maggio 2020

Coronavirus: base legale dell’app SwissCovid – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: finanziamento aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione e graduale abbandono delle misure COVID – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento del 13 maggio 2020

Coronavirus: la Svizzera concorda con Germania, Austria e Francia l’apertura dei confini – comunicato stampa del Consiglio federale
Coronavirus: approvata l’ordinanza sull’app per il tracciamento di prossimità – comunicato stampa del Consiglio federale

Aggiornamento dell’11 maggio 2020

Circolare aggiornata della SEM ai Cantoni sull’allentamento delle restrizioni d’entrata e di ammissione a partire dall’11 maggio 2020 e relativa attuazione dell’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel trattare le domande di permesso e le notifiche ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone

Aggiornamenti dell’8 maggio 2020

Coronavirus – comunicato stampa del Consiglio Federale contenente le informazioni sull’adeguamento dell’ordinanza per consentire la ripartenza nella ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – strutture di ristorazione
Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus – allentamento delle restrizioni nel settore della migrazione
L’app Swiss PT aiuta a tenere sotto scacco il coronavirus
COVID-19: Quindici valichi di confine saranno riaperti da lunedì – comunicato stampa del Consiglio Federale

Panoramica degli ulteriori valichi di confine aperti da lunedì 11 maggio 2020:

  •  Camedo: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Ponte Faloppia: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi
  • Pizzamiglio: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 
  • Brusata: dalle ore 05:00 alle 20:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

Aggiornamenti del 29 aprile 2020

Coronavirus: ulteriore allentamento dei provvedimentiVALIDE DALL’11 MAGGIO 2020 – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: scuole, negozi e settore sportivo)
FAQ: coronavirus e raccomandazioni comportamentali
Domande e risposte sui criteri di test e sul tracciamento dei contatti

Aggiornamenti del 22 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO 2020

Video RSI esplicativohttps://tp.srgssr.ch/p/rsi/embed?urn=urn:rsi:video:12967349&autoplay=false&hideendscreen=1 – (c) della Radiotelevisione svizzera – RSI

Aggiornamenti del 16 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato sulle attività economicheVALIDE DAL 20 AL 26 APRILE 2020

Il Consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il nuovo coronavirus NOVITÀ VALIDE DAL 27 APRILE

Coronavirus: misure per evitare fallimenti – comunicato stampa del Consiglio Federale e relative Ordinanze CHE ENTRANO IN VIGORE DAL 20 APRILEOrdinanza COVID-19 insolvenza e Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e il diritto
procedurale)

Coronavirus: il Consiglio federale allenta le norme sulla dichiarazione delle derrate alimentari – comunicato stampa del Consiglio Federale
Coronavirus: estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno ai casi di rigore – comunicato stampa del Consiglio Federale e relativa Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19)

Aggiornamenti del 15 aprile 2020

Coronavirus: modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di crisi epidemiologica – comunicato stampa del Consiglio di Stato e decreto esecutivo

Aggiornamenti dell’8 aprile 2020

Disposizioni del Consiglio di Stato – risoluzione
Coronavirus: adeguamenti nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto e scenari per la congiuntura svizzera – comunicato stampa del Consiglio Federale
Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus – dell’8.4.2020
Coronavirus: il Consiglio federale prolunga i provvedimenti di una settimana e decide un loro graduale allentamento – comunicato stampa del Consiglio Federale

Aggiornamenti del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale aumenta a 40 miliardi il volume delle fideiussioni per il sostegno in termini di liquidità – comunicato stampa
Disposizioni del Consiglio di Stato sulla chiusura delle attività economiche – risoluzione
Disposizioni del Consiglio di Stato in merito alle commesse pubbliche – risoluzione

Aggiornamento del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale conferma la propria strategia e valuta un’estensione mirata delle prestazioni di sostegno – comunicato stampa

Aggiornamento del 28 marzo 2020

Misure del Consiglio di Stato

Aggiornamenti del 27 marzo 2020

Coronavirus: in casi eccezionali i Cantoni possono richiedere l’adozione di provvedimenti supplementari per un periodo limitato – Com. stampa Consiglio Federale e relativa Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo)

Coronavirus: traslochi possibili nel rispetto delle prescrizioni dell’UFS – Com. stampa Consiglio Federale

Aggiornamenti del 25 marzo 2020

Coronavirus: le decisioni del Governo restano in vigore – Comunicato stampa del Consiglio di Stato

Coronavirus: ulteriori misure per sostenere l’economia – Comunicato stampa del Consiglio Federale

Misure dovute al coronavirus – Amministrazione federale delle contribuzioni

Aggiornamenti del 21 marzo 2020

Qui di seguito trovate i link alle decisioni del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e del Consiglio di Stato ticinese del 21 marzo: ConfederazioneCantone.

Disposizioni delle Autorità del 17.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 16.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 14.3.2020

Lettera alle aziende – Misure del Consiglio di Stato

Disposizioni delle Autorità del 13.3.2020

Misure del Consiglio di Stato

Ritrovate l’articolo con tutti i dettagli aggiornati sulle informazioni per le aziende

Diritto: principali novità 2021

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore nuove disposizioni. Una panoramica.

Brexit e libera circolazione delle persone

Il 31 dicembre 2020 scadrà il periodo transitorio della Brexit. Dal nuovo anno cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito gli accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con l’UE. Approfondimento curato dall’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti.

In effetti la maggior parte delle regole concordate ed applicabili tra Berna e Londra sono contenute negli accordi stipulati con l’UE essendo il Regno Unito, o meglio essendo stato fino al recente passato, uno stato membro a tutti gli effetti. Ma a partire dal 2021 Londra uscirà dal mercato unico europeo e dalla relativa unione doganale. La Svizzera deve pertanto fondare le proprie relazioni economiche su nuove basi.

Proprio per colmare tale lacuna determinata dall’effettività della Brexit, Berna e Londra avevano concluso già nel 2019 un accordo commerciale. Questo accordo riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali contenuti negli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, quello sulla lotta contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale.

Ma alcuni aspetti ai quali eravamo abituati nelle nostre relazioni con Londra non sono stati ripresi dall’accordo commerciale, come ad esempio la libera circolazione delle persone. In effetti dal mese di gennaio tra Svizzera e Regno Unito si applicheranno nuove regole in ambito di migrazione. Da un lato i cittadini britannici che intenderanno entrare nel mercato del lavoro svizzero dovranno presentare una relativa domanda e dovranno adempiere alle disposizioni della legge federale sugli stranieri che prevede contingenti e preferenza per i lavoratori svizzeri e dell’UE. Per contro per i cittadini britannici già in Svizzera prevarranno i loro diritti acquisiti e non saranno tenuti, in linea di principio, ad avviare alcuna nuova procedura.

E per gli Svizzeri che vogliono lavorare nel Regno Unito?

Anche qui bisogna distinguere tra chi è già attualmente inserito nel mercato del lavoro britannico da chi invece intende trasferirvisi dopo il 31 dicembre 2020. I cittadini svizzeri attualmente già nel Regno Unito dovranno semplicemente richiedere alle autorità britanniche un nuovo statuto di residenza, ma saranno comunque esclusi dal sistema a punti (Points-Based System PBS) in vigore dal 1 gennaio 2021 per i nuovi arrivi. In base al PBS, chi vorrà essere ammesso nel mercato del lavoro inglese dovrà raggiungere un livello di 70 punti, calcolati sulla base di distinti criteri. Al candidato potranno essere assegnati 20 punti per un’adeguata offerta di impiego da parte di un datore di lavoro approvato dalle autorità, altri 20 punti per un lavoro sufficientemente qualificato, 10 punti per la conoscenza della lingua inglese e ulteriori 20 punti per il raggiungimento di un minimo salariale (25’600 sterline/anno). Altre specifiche qualifiche o situazioni permetteranno di ottenere punti supplementari che potranno eventualmente compensare lacune della candidatura riscontrate altrove. I punti supplementari potranno essere assegnati ai titolari di un dottorato, o a chi viene assunto in settori in cui scarseggia la manodopera indigena.

In materia di prestazione di servizi il 14 dicembre è stato concluso uno specifico accordo (Services Mobility Agreement/ SMA) che prevede concrete agevolazioni. Da un lato in Svizzera continuerà ad applicarsi la semplice procedura di notifica per i servizi in provenienza dal Regno Unito di durata inferiore a 90 giorni/anno, come già in vigore attualmente. Da parte di Londra è stato concesso l’accesso al mercato ai prestatori svizzeri in una trentina di settori. I fornitori svizzeri non saranno tenuti a provare la conoscenza dell’inglese e la necessità economica di attingere a partner esterni in questi settori. I fornitori di servizi potranno restare nel Regno Unito fino a dodici mesi sull’arco di due anni. L’accesso verrà limitato a persone con livello universitario o equivalente. 

Non è escluso che in futuro ci possano essere adeguamenti di questi regimi sulla base di eventuali accordi che il Regno Unito concluderà nei prossimi mesi con l’UE.

Reverse mentoring

Ai collaboratori è richiesto un continuo aggiornamento personale per poter far fronte alle richieste di un mercato lavorativo sempre più puntuale ed esigente. Proprio a questo scopo assistiamo a un ampliamento e una rivisitazione costante dell’offerta formativa disponibile sul mercato. Solo un ambito non può essere coperto da nessun altro, se non dall’individuo stesso: l’esperienza.

Viene, sempre più, largamente rivalutato il concetto di mentoring.

I primi giorni, le prime settimane in azienda sono costituiti dai momenti di istruzione e di adattamento al nuovo ambiente lavorativo. Sarebbe buona regola affiancare il nuovo collaboratore a una figura di riferimento a fini formativi ed informativi. La figura di mentore è tanto necessaria quanto la formazione stessa all’apprendimento delle attività e dei dinamismi dell’occupazione. L’iniziale inesperienza comincia, in questo modo, ad essere colmata con un passaggio di conoscenze e di esperienza che un mentoring trasmette con il proprio bagaglio.
Quanto descritto è la definizione classica di “mentoring”. Figura che funge da ala durante l’accompagnamento all’inizio di un percorso professionale all’interno di un’azienda.

Nello stesso momento che questa “educazione” ha inizio, prende avvio anche il “reverse mentoring”. Fondamentale per entrambe le figure e molto arricchente. Proprio perché strettamente personale, estremamente variegato e, a volte, con contenuti inaspettati, questo scambio di informazioni diventa un valore aggiunto per i collaboratori stessi, il datore di lavoro, quindi per l’azienda.
Il numero di collaboratrici e collaboratori si differenzia da azienda ad azienda, così come la combinazione, più o meno eterogenea in senso generazionale. Tutte le imprese si ritrovano con un mix generazionale.
Il concetto è simile, ma a doppio senso, a quello di mentore. “Reverse mentoring” è il passaggio di conoscenze, spesso legate, per esempio, al mondo della tecnologia, da parte dei più giovani in azienda, verso coloro che hanno meno famigliarità con questo mondo infinito di nozioni.

Sul tema del gap intergenerazionale è stata interessante una riflessione del CEO della Bank of New York Mellon Corporation. Mark Tibergien osservò come i millennials fossero meno interessanti a lavorare nell’ambito dei servizi finanziari, e di come il turnover dei giovani avesse quindi un tasso molto alto rispetto a quello dei collaboratori senior.
Alle medesime conclusioni arrivarono i dipartimenti HR di molti altri istituti bancari e intermediari finanziari.

Fu così che vennero concepiti i primi programmi di “reverse mentoring”, dove i senior venivano abbinati ai giovani impiegati per condividere, discutere e sostenere decisioni strategiche in modo intelligentemente innovativo.
Il “reverse mentoring” è attuabile nelle grandi realtà come nelle minori. Interessante il fatto che non si attua nessuna concorrenza tra le due figure aziendali, fiducia e rispetto, senza gerarchia conducono a una produttività alla pari con risultati ottimali.

I benefici del “reverse mentoring” sono soggettivi e legati alla natura economica dell’azienda, ma spesso possiamo suddividerli su quattro assi principali.

  • Calo del tasso di rotazione delle nuove leve
    Offrendo ai giovani la possibilità di mostrare le loro conoscenze, di applicarsi in programmi di insegnamento e condivisione delle proprie competenze, nonché di avere degli spazi dove poter essere riconosciuti per le proprie capacità; vi è una crescita dell’interesse e del coinvolgimento dei millennials. Questi programmi di “reverse mentoring” assicurano un ruolo attivo per i giovani, i quali sviluppano un senso di appartenenza e di responsabilità verso l’azienda.
  • Condivisione delle competenze tecnologiche
    Con il progresso digitale, non tutti i passaggi d’informazione e formazione, soprattutto sull’uso interno dei mezzi di comunicazione, avviene rapidamente e facilmente per tutte le figure aziendali. Quanto rilevato è stato un avvicinamento alle nuove tecnologie, soprattutto all’uso dei social e dei mezzi di comunicazione, grazie al coinvolgimento da parte dei giovani, ben più avvezzi all’uso delle piattaforme social.
  • Riorientamento della cultura aziendale
    Un programma di leadership dove non solo le idee possono venire condivise, ma anche analizzate da diversi punti di vista, egualmente validi, e messe in azione da parte dei vari gruppi di discussione; uno scambio coinvolgente di diverse abilità, creatività e dinamismi in più ambiti, dalla strategia finanziaria al marketing.

    Quando l’azienda Estée Lauder ritenne di avere un momento nel quale le proprie forze innovative sembravano essersi arenate, decise di mettere in agenda un programma di “reverse mentoring”, il quale prese il nome di “Dreamspace”. Al suo interno i millennials potevano scambiare le loro ingegnosità e le loro percezioni riguardo i social media e il mondo degli influencer. “Dreamspace” fu un successo.
  • Promozione della diversità
    I benefici di un dialogo aperto e dell’implementazione di un programma di “reverse mentoring” sono molti, sia per l’individuo che funge da mentore sia per colui che viene accompagnato nell’apprendimento di nuove padronanze.

Per poter garantire un successo di questi programmi sono essenziali sei aspetti:

  • L’empatia
    La compatibilità tra mentore e candidato è cruciale perché il processo di “reverse mentoring” sia efficiente. La personalità di entrambi i collaboratori è il perno centrale; abbinare due personalità simili, per esempio due persone introverse, non è sempre una coppia vincente, in quanto, è l’uscita dalla zona di comfort che permette un dialogo ed una crescita personale. In aggiunta, è importante consultare le persone da affiancare prima di decidere la loro collaborazione. L’accettazione deve essere bivalente e pari per entrambi i collaboratori.  
  • Trasparenza e fiducia
    Un programma di “reverse mentoring” è uno specchio laddove si è confrontati in primis con il proprio manco di conoscenze in individuati ambiti. Questa vulnerabilità, ed esposizione, non è per tutti semplice da gestire, soprattutto quando si tratta di due posizioni dissimili a livello di anzianità professionale. I primi scambi di mediazione devono essere aperti, fondati sulla fiducia, e trasparenza delle informazioni condivise, solo così un programma di “reverse mentoring” trionfa.
  • Professionalismo
    Il professionalismo da parte di entrambi i collaboratori va oltre le conoscenze pratiche e tecniche dei temi che si vogliono percorrere durante il programma di “reverse mentoring”. Dietro il termine professionalismo vi sono aspetti come l’empatia, la capacità di comunicare, la comprensione della persona e dell’identità, l’abilità diplomatica nel conversare e nel gestire la mediazione tra più parti.
  • Coinvolgimento top-down
    Il coinvolgimento e la popolarità dei programmi di mentoring devono includere tutto il personale. Il problema che spesso molte aziende riscontrano con iniziative simili è quella di saper coinvolgere e di invitare alla partecipazione il proprio personale. La regola di successo per avere un tasso di partecipazione più alto, soprattutto quando si tratta di convincere i senior, è quella di dare il buon esempio, iniziando con i collaboratori di direzione. Un approccio top-down è in questo caso una carta vincente.
  • Attitudine proattiva e positiva
    Non solo il coinvolgimento è un aspetto importante, ma l’attitudine alla cooperazione, e il volersi mettere in gioco, per poter ampliare le proprie conoscenze. Anche in questo caso, avere una parte della direzione o dei top managers ad avviare questi progetti è un modo per trasmettere un messaggio anche al resto del resto personale. Una propensione di apertura non è sempre facile da conseguire, particolarmente perché i conflitti generazionali sono un fenomeno che si vive nella vita privata, e sul posto di lavoro si possono riscontrare le stesse difficoltà e le stesse barriere di dialogo. Per questi motivi, diventa cruciale la presenza delle risorse umane per agevolare la comunicazione.
  • Procedura
    Il programma in sé deve essere mappato, con inizio e fine, obiettivi e scadenze regolari. Per quanto sia creativo, chiaro e dinamico, un programma “reverse mentoring” deve essere sostanzialmente preparato e pianificato, con un fil rouge operativo. Una buona organizzazione, sia dei candidati, che del programma stesso, sono un base per una buona riuscita e di esito positivo dell’intero approccio di mentoring.

Un programma di “reverse mentoring” richiede un grado di allestimento, di coinvolgimento e di compartecipazione attiva tutto il lungo del processo. Senza questa propensione e risolutezza di dovere, di sostegno e di collaborazione, è difficile riuscire a concludere con risultato positivo. I benefici di questo concetto sono molteplici e su ampia scala, ma non bisogna sottovalutarne gli impegni e i doveri che esso esige. Ogni azienda è unica nel suo genere, e ogni collaboratore porta con sé un bagaglio di esperienze e di padronanze, di idee e di creatività che possono estendere le probabilità di successo interno e poi verso l’esterno. Il valore aggiunto dell’applicazione di questo concetto è tutto potenziale di cui poter avvalersi, sta nella determinazione del gruppo ad avvantaggiarsene pienamente.

Parità salariale: l’obbligo di effettuare un’analisi

La Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è stata recentemente oggetto di una modifica, entrata in vigore il 1° luglio 2020, che mira, da un lato, a sensibilizzare i datori di lavoro sul problema della discriminazione salariale e, dall’altro, ad aggiornare ed eliminare ogni discriminazione salariale sistematica in ragione del sesso, per mezzo di analisi regolari sulla parità dei salari.

Concretamente, le nuove disposizioni prevedono tre tappe: un’analisi della parità salariale dalla parte del datore di lavoro entro il 30 giugno 2021; una verifica di questa analisi da un organo indipendente entro il 30 giugno 2022; una comunicazione ai propri dipendenti ed eventuali azionisti sul risultato dell’analisi entro il 30 giugno 2023.

Analisi della parità salariale: datori di lavoro toccati e metodo

Il nuovo obbligo di analisi della parità dei salari concerne i datori di lavoro che occupano un effettivo di almeno 100 lavoratori, questo indipendentemente dal tasso di attività. Gli apprendisti non sono conteggiati in questo effettivo. Le aziende devono aver effettuato la prima analisi al più tardi entro il 30 giugno 2021. L’obbligo di analisi entro questo termine concerne non solo i datori di lavoro che occupavano all’inizio del 2020 almeno 100 lavoratori, ma anche quelli che occuperanno almeno 100 collaboratori all’inizio del 2021.

Di principio, l’analisi della parità salariarle dev’essere ripetuta ogni quattro anni. Se però l’analisi effettuata dimostra che la parità salariale è rispettata, il datore di lavoro è dispensato dall’obbligo di ripeterla.

Sono dispensati dall’effettuare l’analisi salariale le aziende che sono oggetto di un controllo del rispetto dell’analisi in questione nell’ambito di una procedura di attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di sussidi, o che sono già stati oggetti di una verifica simile tra luglio 2016 e giugno 2020 e che hanno dimostrato di soddisfare i requisiti.

L’analisi della parità salariale dev’essere effettuata secondo un metodo scientifico e conforme al diritto. A tal fine la Confederazione mette a disposizione gratuitamente alle aziende uno strumento d’analisi standard (Logib) disponibile online a questo indirizzo: https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib.html

Verifica dell’analisi da parte di un organo indipendente

I datori di lavoro che sottostanno al Codice delle obbligazioni devono far verificare la loro analisi della parità salariale da un organo indipendente. Possono far appello, a scelta: a una società di revisione riconosciuta al senso della Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla sorveglianza dei revisori; a un’organizzazione al senso dell’articolo 7 della LPar, costituita da almeno 2 anni e che ha per compito, in virtù del suo statuto, di promuovere la parità tra uomo e donna o di difendere gli interessi dei lavoratori e lavoratrici (per esempio un sindacato); a una rappresentanza di lavoratori al senso della Legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione).

Le persone che dirigono la revisione e verificano l’analisi della parità salariale a richiesta di un datore di lavoro devono aver seguito una formazione specifica che deve permettere di garantire che la verifica rispetti i requisiti minimi di qualità e che tutti i datori lavoratori sottomessi a l’obbligo di analisi siano trattati in egual misura. Le persone o entità che desiderano ottenere il riconoscimento di un corso di formazione devono depositare domanda presso l’Ufficio federale per la parità dei sessi che può rilasciare un riconoscimento valido per 4 anni e rinnovabile. L’organo indipendente deve redigere, nel termine di un anno dall’analisi salariale, un rapporto sull’esecuzione dell’analisi della parità salariale ad uso della direzione dell’azienda in verifica.

Comunicazione ai lavoratori e agli azionisti

Una volta ricevuto il rapporto dell’organo indipendente, i datori di lavoro devono informare per iscritto i lavoratori sul risultato dell’analisi della parità salariale, al più tardi un anno dopo la verifica. Le società le cui azioni sono quotate in borsa devono allegare il risultato dell’analisi della parità salariale al loro rapporto annuale.

Per contro, a meno che una legge specifica non lo preveda, i risultati non devono essere comunicati a un’autorità.

Quanto ai datori di lavoro del settore pubblico, devono pubblicare i risultati dettagliati dell’analisi e della verifica.

Conseguenza in caso di non-rispetto dell’obbligo di analisi

Tenuto conto che l’obbligo di analisi della parità salariale mira a sensibilizzare i datori di lavoro sulla questione della parità salariale e che numerose aziende effettuano volontariamente l’analisi, il legislatore ha rinunciato a prevedere una sanzione per le aziende che si sottraggono a questo obbligo. Una violazione della parità salariale tra uomo e donna però può comportare delle conseguenze pecuniarie, avere delle conseguenze sulla gara di un appalto pubblico o l’ottenimento di sovvenzioni dello stato, o ancora avere ripercussioni sull’immagine o la reputazione del datore di lavoro.

Fonte: articolo adattato e tradotto dal francese dalla rivista DEMAIN, edizione del 09.2020

Associazioni professionali: l’unione fa la forza

Nel 2020, più che mai, le associazioni di categoria hanno giocato un ruolo predominate nel sostegno alle attività economiche.

Si tratta di entità che lavora e supporta i propri associati fungendo anche da intermediari fra Stato e società. L’integrazione nei tavoli di lavoro tematici dei diversi esponenti di categoria permette di creare dialogo, fondamento del nostro sistema democratico, fra i diversi attori e pensare a soluzioni concertate per la società.

Uno degli elementi chiave della prosperità svizzera

L’importanza delle associazioni professionali ed economiche per il tessuto sociale elvetico è di primaria importanza. Basti pensare che in Svizzera, esistono oltre 100’000 associazioni, operanti nei settori economici, sportivi, culturali e sociali.

Associazioni, ma anche cooperative e fondazioni sono forme giuridiche proprie della tradizione svizzera. Da un lato, infatti, quest’ultime rappresentano la concretizzazione dei valori elvetici per ciò che concerne il conseguimento di certi obiettivi, rispettando la responsabilità individuale e l’indipendenza dallo Stato. Dall’altro queste persone giuridiche si inseriscono perfettamente nel nostro quadro legislativo, in cui la libertà d’associazione garantita costituzionalmente (l’articolo 23 della Costituzione svizzera prevede proprio questa libertà). Nella pluralità di voci e testimonianze che compongono il nostro tessuto economico, la Cc-Ti, con le sue 45 associazioni affiliate, rappresenta un Ticino imprenditoriale e composto da numerosi e diversificati ambiti eccellenti. Raggruppare le realtà e portare alla luce progetti condivisi e puntuali, può rendere il risultato concreto e affinato alle esigenze estremamente uniche di ogni settore.

Congedo paternità: breve scheda informativa

Lo scorso 27 settembre 2020 è stata accettata in votazione popolare l’introduzione in Svizzera di un congedo paternità. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Una scheda informativa a riguardo.

Un riassunto schematico:

  • La durata del congedo è di due settimane, ossia dieci giorni lavorativi. È possibile beneficiare del congedo in blocco o in singole giornate.
  • Ne hanno diritto i padri che esercitano un’attività lucrativa (dipendente o indipendente).
  • Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi.
  • Valgono gli stessi principi applicabili al congedo maternità.
  • Il diritto al congedo va comunque esercitato entro sei mesi dalla nascita del figlio.
  • Si riferisce ai figli nati dopo il 31 dicembre 2020.
  • Il diritto è concesso a condizione che il neonato sia in grado di vivere.
  • Copre l’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno.
  • L’indennità di paternità non sarà versata automaticamente, ma andrà espressamente richiesta alla cassa di compensazione competente.
  • L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.
  • Per finanziare il congedo di paternità, il 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento. Il 50% dei costi è a carico dei datori di lavoro.

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