Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.
Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati
Il proclama prevede un dazio del 25% ad valoremsu una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:
HTS 8471.50
HTS 8471.80
HTS 8473.30
Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:
TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.
L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.
Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.
Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.
Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.
Esenzioni
Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:
supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
utilizzi in data centersul territorio USA;
riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.
Le aziende del settore devono:
valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).
Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.
Negoziati con partner esteri
Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.
I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.
Questa apertura negoziale potrebbe portare a:
intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-USA-dazi-semiconduttori.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-16 15:11:512026-01-16 17:52:43Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori
Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore in Francia il decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, che definisce le modalità di applicazione dei divieti relativi all’immissione sul mercato di prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Il provvedimento attua la legge francese del 27 febbraio 2025 e introduce un quadro regolatorio dettagliato che interessa direttamente anche le imprese svizzere che esportano verso il mercato francese.
La normativa si applica infatti a tutti i prodotti immessi sul mercato francese, indipendentemente dal Paese di fabbricazione.
Cosa sono i PFAS
Con il termine PFAS si indica un’ampia famiglia di sostanze chimiche caratterizzate dalla presenza di legami carbonio–fluoro particolarmente stabili, apprezzate per le loro proprietà di resistenza ad acqua, grassi, calore e agenti chimici. Esse sono però anche note per la loro estrema persistenza nell’ambiente e per i potenziali effetti negativi sulla salute umana.
Il decreto adotta una definizione ampia, comprendendo qualsiasi sostanza contenente almeno un gruppo –CF₃ o –CF₂– completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno o di altri alogeni. Questa impostazione mira a evitare elusioni normative e amplia in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate.
Ambito di applicazione e settori interessati
Il decreto riguarda diverse categorie di prodotti di interesse per l’export svizzero, tra cui tessili e abbigliamento, calzature, cosmetici, scioline per sport invernali e agenti impermeabilizzanti. Sono coinvolti non solo i fabbricanti, ma anche gli esportatori e i soggetti che, a vario titolo, immettono i prodotti sul mercato francese.
Per le imprese esportatrici, ciò comporta la necessità di verificare la conformità non solo del prodotto finito, ma anche dei materiali, dei trattamenti e delle sostanze utilizzate lungo l’intera catena di fornitura.
Soglie di concentrazione e requisiti di controllo
Uno degli elementi centrali del decreto è la definizione di valori soglia di concentrazione, oltre i quali scatta il divieto di immissione sul mercato.
Categoria
Soglia massima consentina
Singolo PFAS (esclusi polimeri)
25 ppb (µg/kg)
Somma* PFAS (esclusi polimeri)
250 ppb (µg/kg)
PFAS inclusi I polimeri
50 ppm (mg/kg)
Fluoro totale
50 mg F/kg (obbligo di prova)
* determinata come somma delle analisi mirate dei singoli PFAS, eventualmente previa degradazione dei precursori
Le soglie potranno essere riviste in futuro in funzione dell’evoluzione delle metodologie tecniche e delle disposizioni previste dalla normativa europea, in particolare dai regolamenti REACH e POPs.
In caso di superamento dei valori stabiliti, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti l’origine delle sostanze rilevate. Questo aspetto rafforza l’importanza della documentazione tecnica e delle verifiche analitiche a supporto della conformità.
Eccezioni previste dal decreto
Il decreto individua in modo puntuale i prodotti che possono beneficiare di deroghe ai divieti, distinguendo tra eccezioni automatiche e deroghe condizionate all’assenza di alternative tecniche.
In primo luogo, sono esclusi dai divieti i dispositivi di protezione individuale (DPI) rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/425. A questi si aggiungono i DPI e gli equipaggiamenti specificamente destinati alle forze armate, alle forze di sicurezza interna e ai servizi di protezione civile, nonché gli equipaggiamenti del combattente. Rientrano inoltre tra i prodotti derogati gli agenti impermeabilizzanti utilizzati esclusivamente per la re-impermeabilizzazione dei dispositivi di protezione individuale sopra menzionati.
Il decreto prevede poi deroghe per i tessili tecnici a uso industriale, non destinati al consumo finale, e per una serie di prodotti la cui funzione è considerata critica e per i quali, allo stato attuale, non esistono soluzioni di sostituzione dei PFAS. In questa categoria rientrano:
i DPI civili e militari;
le attrezzature e i componenti integrati nei sistemi di combattimento;
i prodotti destinati a operazioni in contesti di minaccia nucleare, radiologica, biologica e chimica (NRBC);
i tessili sanitari e medicali, inclusi quelli utilizzati per cure e trattamenti medici.
Infine, il decreto introduce una deroga specifica per i prodotti tessili di abbigliamento e le calzature che incorporano almeno il 20% di materiale riciclato post-consumo. In questo caso, la presenza di PFAS è ammessa esclusivamente nella frazione riciclata e in misura proporzionale alla percentuale di materiale riciclato incorporato nel prodotto finito.
Come operano le deroghe nel tempo e gestione delle scorte
Il decreto è strutturato su due fasi principali:
dal 1° gennaio 2026: i divieti si applicano a prodotti come cosmetici, cere e scioline, abbigliamento tessile, calzature e agenti impermeabilizzanti per il consumo finale, ma con le eccezioni sopra indicate;
dal 1° gennaio 2030: il divieto si estenderà a tutti i prodotti tessili contenenti PFAS, con ulteriori eccezioni per usi essenziali, sovranità nazionale e tessili tecnici industriali — specificati anch’essi per decreto — come previsto dalla legge quadro.
È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti PFAS fabbricati prima del 1° gennaio 2026. Trascorso questo termine, l’immissione sul mercato e l’esportazione verso la Francia di tali prodotti non saranno più consentite.
Considerazioni operative per le imprese
La nuova disciplina francese sui PFAS rafforza gli obblighi di controllo e documentazione a carico degli operatori economici. Per le aziende esportatrici svizzere, risulta quindi essenziale verificare anticipatamente la conformità dei prodotti destinati al mercato francese, con particolare attenzione alle soglie di concentrazione, alla tracciabilità delle sostanze e alla gestione delle scorte.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-Francia-decreto-pfas.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-15 08:00:002026-01-14 15:46:51Nuova normativa francese sui PFAS
Il commercio internazionale attraversa una fase di trasformazione strutturale che va ben oltre le normali oscillazioni cicliche. Come evidenziato dal «Global Trade Report 2026 – Trade in Transition: How to Prepare for a Patchwork World Order» del Boston Consulting Group (BCG), sta emergendo un vero e proprio “ordine a mosaico”, nel quale geopolitica, sicurezza economica e sovranità nazionale ridisegnano regole, flussi e strategie. Questo articolo riprende i principali spunti del report e li integra con alcune riflessioni sulle implicazioni per le aziende svizzere.
Dalla globalizzazione efficiente alla globalizzazione condizionata
Per circa tre decenni, dalla fine della Guerra Fredda fino alla seconda metà degli anni 2010, il commercio internazionale è stato guidato da una logica di efficienza economica. La progressiva riduzione delle barriere tariffarie, l’espansione delle catene globali del valore e l’integrazione di nuovi Paesi – in particolare la Cina – nel sistema multilaterale hanno sostenuto una forte crescita degli scambi.
Il Global Trade Report 2026 di BCG mostra come questo paradigma si sia progressivamente esaurito. Già prima delle recenti ondate tariffarie erano emersi segnali evidenti di statecraft: ritorno delle politiche industriali, utilizzo del commercio come strumento di pressione geopolitica, crescente centralità delle tecnologie critiche e delle materie prime strategiche. Dal 2022, le misure di politica industriale motivate da obiettivi di sicurezza nazionale ed economica sono aumentate di oltre sei volte, segnando un punto di svolta. Il commercio non è più un fine in sé, ma uno strumento subordinato a obiettivi strategici più ampi.
Il declino del multilateralismo e la geografia policentrica degli scambi
Uno degli elementi centrali messi in luce da BCG è l’indebolimento del multilateralismo. Il WTO continua formalmente a governare una quota rilevante degli scambi globali, ma la sua capacità di aggiornare le regole e risolvere le controversie è fortemente ridotta. In questo vuoto istituzionale, proliferano accordi regionali, plurilaterali e misure unilaterali. Da questa evoluzione emerge un sistema policentrico, definito da BCG come multi-nodal trade patchwork. Non si tratta di blocchi rigidi e impermeabili, bensì di poli che interagiscono in modo selettivo, stabilendo regole diverse a seconda dei partner, dei settori e delle priorità politiche. La geografia degli scambi si sta trasformando profondamente: crescono i flussi Sud-Sud e si rafforzano le relazioni intra-plurilaterali, mentre diminuisce il peso relativo di alcune rotte tradizionali.
Per le imprese, questi cambiamenti implicano la necessità di ripensare modelli logistici, produttivi e commerciali, puntando su maggiore resilienza e sulla capacità di riallocare rapidamente attività e fornitori in risposta a rischi geopolitici o a interruzioni improvvise.
Stati Uniti: sicurezza economica e reindustrializzazione
Nel nuovo ordine commerciale, gli Stati Uniti rappresentano il nodo in cui la sicurezza economica assume la forma più esplicita. Attraverso dazi, incentivi alla produzione domestica, requisiti di contenuto locale e controlli sugli investimenti, Washington punta a rafforzare e ricostruire capacità industriali considerate strategiche per l’economia e la sicurezza nazionale. Le aziende sono incentivate a rilocalizzare segmenti chiave delle catene del valore, a diversificare i fornitori e a privilegiare partner geograficamente e politicamente più vicini, anche a fronte di costi di produzione più elevati. L’obiettivo è creare supply chain più resilienti e meno dipendenti da Paesi considerati rivali o instabili. Per le imprese estere, l’accesso al mercato statunitense resta cruciale, ma è sempre più condizionato dalla capacità di investire e produrre localmente.
Cina: integrazione selettiva e proiezione verso il Sud globale
La Cina segue una traiettoria di integrazione selettiva e duale. Da un lato rafforza il sostegno alle industrie nazionali e accelera il percorso verso l’autosufficienza tecnologica, sviluppando filiere interne sempre più robuste nelle tecnologie critiche; dall’altro, continua a considerare il commercio internazionale un pilastro della crescita. La diversificazione dei partner, in particolare verso il Global South e i Paesi BRICS+, e l’espansione nei settori a maggiore valore aggiunto rispondono sia a esigenze economiche strutturali – come l’assorbimento della sovracapacità industriale – sia a obiettivi geopolitici di lungo periodo, volti a costruire reti di interdipendenza alternative a quelle dominate dalle economie avanzate.
Plurilateralisti: stabilità regolatoria in un mondo instabile
Il nodo dei Plurilateralisti comprende economie che continuano a puntare su regole condivise e accordi commerciali profondi: UE, AELS, Giappone, Canada, Regno Unito e altri partner del CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). In questi Paesi le supply chain sono progettate per garantire resilienza, tracciabilità e conformità a standard elevati, in particolare in materia di ESG e compliance internazionale. Parallelamente cresce la consapevolezza della necessità di ridurre dipendenze eccessive, distribuendo attività produttive e fornitori su più poli, al fine di mitigare i rischi geopolitici e garantire continuità operativa.
BRICS+ e Global South: crescita, sovranità e flessibilità
Le economie BRICS+ (esclusa la Cina) e il più ampio Global South assumono un ruolo sempre più rilevante nel nuovo equilibrio globale. Queste regioni combinano crescita economica, aspirazioni di sovranità industriale e maggiore autonomia strategica. Le supply chain si caratterizzano per elevata flessibilità: le imprese instaurano partnership multiple, modificano fornitori e rotte logistiche in modo dinamico e sfruttano una minore rigidità normativa. Pur non detenendo ancora un ruolo dominante nelle catene del valore più avanzate, questi Paesi sono protagonisti della crescita dei flussi Sud-Sud e delle nuove reti commerciali emergenti.
Implicazioni per le imprese svizzere
Per le imprese svizzere (e non solo), il nuovo ordine commerciale rappresenta una sfida complessa. L’appartenenza al nodo dei Plurilateralisti garantisce stabilità regolatoria e accesso a mercati avanzati, ma non immunizza dagli effetti delle politiche industriali e di sicurezza economica adottate da altri poli. La risposta più efficace consiste – laddove possibile – nell’abbandonare il paradigma della supply chain unica e globale, a favore di architetture multiple, progettate per servire mercati specifici e conformarsi a regimi regolatori differenziati.
Geopolitica e strategie aziendali
Integrare la geopolitica nelle strategie aziendali significa andare oltre il tradizionale risk assessment Paese. È necessario anticipare evoluzioni normative, tensioni tra blocchi economici e le possibili restrizioni su tecnologie e materie prime. Strumenti di scenario planning e competenze interne dedicate consentono di trasformare i segnali geopolitici in decisioni operative e di investimento.
Supply chain: conoscenza e adattabilità
Il passaggio a supply chain multilivello richiede una conoscenza dettagliata di ogni anello della catena del valore. Mappare fornitori, subfornitori e rotte logistiche, valutandone l’esposizione a rischi geopolitici, normativi e climatici, diventa essenziale. L’adattabilità è asset strategico: la capacità di riconfigurare rapidamente la supply chain consente di rispondere a nuove barriere, incentivi o shock esogeni.
Accordi di libero scambio, origine non preferenziale e compliance doganale
La proliferazione di accordi regionali e bilaterali ha generato il cosiddetto spaghetti bowl, una sovrapposizione intricata di regole, tariffe e preferenze che rende il panorama commerciale sempre più complesso. A ciò si affiancano misure quali dazi aggiuntivi, antidumping e restrizioni quantitative, applicate sulla base dell’origine non preferenziale.
Origine preferenziale: consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni daziarie in virtù di accordi di libero scambio.
Origine non preferenziale: rileva per l’applicazione di dazi, misure antidumping e restrizioni quantitative o altre misure commerciali, sulla base di criteri di lavorazione o trasformazione che possono variare da Paese a Paese.
A questi aspetti si aggiungono i controlli delle esportazioni, che riguardano prodotti a duplice impiego (dual use), sanzioni e restrizioni verso determinati Paesi, soggetti, settori, prodotti e tecnologie critiche. La gestione efficace richiede la conoscenza delle procedure di autorizzazione, sistemi di screening automatizzati e aggiornamento costantemente delle liste di controllo.
Una gestione non corretta può comportare perdita di benefici tariffari, applicazione di dazi ordinari, sanzioni amministrative, blocchi delle merci e rilevanti rischi legali e reputazionali. Solo un approccio integrato alla compliance doganale e all’export control, supportato da personale formato, consente di ridurre i rischi e preservare la competitività.
Governare la complessità come fattore di vantaggio
In un sistema commerciale sempre più frammentato e regolato da molteplici regimi, il vero vantaggio competitivo deriva dalla capacità non solo di assorbire costi aggiuntivi (cost resilience), ma soprattutto di anticipare e governare la complessità, trasformando la frammentazione da rischio a leva strategica.
In questo contesto, automazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale, modelli di business flessibili, competenze avanzate in trade compliance e analisi geopolitica rappresentano leve fondamentali per mantenere margini e posizionamento sui mercati globali.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/01/ART26-Commercio-globale-2026.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-01-08 15:26:512026-01-09 09:06:55Commercio globale 2026: verso un ordine a mosaico
L’aumento dei dazi su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno, introdotti a ottobre ai sensi della Sezione 232 e originariamente previsto per il 1° gennaio 2026, è stato posticipato di un anno. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.
***AGGIORNAMENTO DEL 18 DICEMBRE 2025***
Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025: tali prodotti sono soggetti al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) e un tasso complessivo del 15% ad valorem. Con l’introduzione del nuovo regime tariffario si apre la via del rimborso dei dazi pagati in eccesso tra il 14 novembre e il 18 dicembre 2025. Restano esclusi dal dazio aggiuntivo minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli (oro), aeromobili e componenti, farmaci generici e precursori chimici non brevettati nonché diversi prodotti agricoli. Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione dedicata.
***AGGIORNAMENTO DEL 09.09.2025***
Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti (Federal Circuit) ha dichiarato illegali i dazi imposti tramite l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall’amministrazione Trump, stabilendo che il presidente non può introdurre tariffe generali senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.
Secondo la Corte, emergenze come il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali non rientrano tra le situazioni che giustificano l’uso dell’IEEPA per imporre dazi di carattere economico generale. La decisione si basa anche sulla “major questions doctrine”, secondo cui provvedimenti di grande impatto economico richiedono una delega legislativa chiara.
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema il 3 settembre 2025, chiedendo che i dazi restino in vigore fino alla decisione definitiva. Il 9 settembre 2025, la Corte Suprema ha accolto la richiesta di riesame (writ of certiorari) e ha fissato le udienze orali per il 5 novembre 2025, nell’ambito di un procedimento accelerato.
Nel frattempo, in base all’ordinanza del Federal Circuit, i dazi restano in vigore almeno fino al 14 ottobre 2025, data entro la quale la Corte Suprema potrebbe eventualmente prorogare la sospensione per evitare effetti economici immediati prima della propria decisione finale.
La sentenza definitiva della Corte Suprema è attesa tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.
VADEMECUM DELLA CC-TIcon indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 07.01.26).
Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’avviso ufficiale pubblicato nel Registro federale il 18 dicembre 2025, a seguito dell’Executive Order 14346 del 5 settembre 2025, che autorizza l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza tramite modifiche alle tariffe doganali (introduzione del meccanismo PTAAP – Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), le autorità statunitensi hanno notificato la modifica della Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). La modifica serve a implementare gli elementi tariffari concordati nel Framework con le autorità svizzere e del Liechtenstein il 14 novembre 2025, riducendo il dazio aggiuntivo “reciproco” che, dal 7 agosto 2025, era fissato al 39% (cfr. Executive Order 14326 del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025). Con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, per prodotti originari di Svizzera o Liechtenstein si applica la tariffa più elevata tra:
la tariffa di nazione più favorita (Most‑Favored Nation, MFN), o
un’aliquota totale del 15 %, composta dalla tariffa MFN più un dazio “reciproco” aggiuntivo (15% “all-in”).
Sono esclusi dal provvedimento i prodotti elencati nell’Allegato I dell’avviso e quelli coperti dalla Sezione 232 (acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame – vedasi sotto).
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se un accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Retroattività: correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, applicabile retroattivamente dal 14 novembre 2025, e la riduzione del dazio aggiuntivo “reciproco” al 15% per le importazioni di origine svizzera, gli importatori possono richiedere il rimborso dei dazi pagati in eccesso nel periodo 14 novembre–18 dicembre 2025.
A tal fine, l’Importer of Record deve verificare ed eventualmente correggere le dichiarazioni doganali presentate da tale data, utilizzando la procedura elettronica ACH Refund della U.S. Customs and Border Protection (CBP). In particolare:
Dichiarazioni non ancora liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC); il rimborso sarà riconosciuto al momento della liquidazione.
Dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest, da presentare entro 180 giorni dalla data di liquidazione, ai sensi dell’art. 19 U.S.C. § 1514.
La liquidazione della dichiarazione deve avvenire da parte della CBP entro un anno dalla data di introduzione delle merci.
Il criterio dell’origine
Il criterio determinante per l’applicazione del dazio aggiuntivo reciproco del 15% “all-in” è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Transshipment e sanzioni
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
Contenuto USA
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense(almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10947 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramiteNota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese diprima e seconda fusione e Paese di colata.
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025, tramite Proclama 10925, la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Dal 1° novembre 2025, come da Proclama 10984 del 17 ottobre, i veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII e loro componenti sono soggetti ad un dazio del 25% ai sensi della Sezione 232, gli autobus sottostanno ad un dazio del 10%. I prodotti interessati sono elencati nell’Annex I del proclama. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti (23 ottobre 2025).
Dal 14 ottobre 2025, in base al Proclama 10976 (Sezione 232), sono in vigore dazi del 10% sul legname e del 25% su mobili imbottiti, cucine e arredi da bagno (cfr. Annex I), con aumenti programmati rispettivamente al 30% per i mobili imbottiti e al 50% per le cucine e gli arredi da bagno a partire dal 1° gennaio 2026. Il 31 dicembre 2025 il presidente Trump ha firmato un Proclama che posticipa al 1° gennaio 2027 questi aumenti.
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
dazio MFN
dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
eventuali altri dazi specifici
dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
SWISS MADE
Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.
Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.
Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.
Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
Di conseguenza, a partiredal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/container-2687310_1280.jpg8281280Monica Zurfluhhttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Zurfluh2025-12-31 11:50:332026-01-14 13:12:03Accordi di libero scambio: origine dal 2026
L’Unione europea ha adottato un intervento correttivo sul Regolamento UE relativo ai prodotti a “deforestazione zero”, introducendo una proroga di dodici mesi e una serie di misure di semplificazione destinate a incidere in modo rilevante sull’operatività delle imprese. Le modifiche, formalizzate con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre ed entrato in vigore 3 giorni più dopo,sono finalizzate a consentire un’applicazione più graduale del nuovo quadro normativo e a ridurre gli oneri amministrativi lungo le catene di approvvigionamento.
Il contesto normativo
Il Regolamento (UE) 2023/1115 –noto come Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) – costituisce uno dei pilastri della strategia europea per contrastare la deforestazione e il degrado forestale associati al commercio internazionale. L’obiettivo è limitare l’immissione sul mercato dell’UE – e l’esportazione dall’UE – di prodotti e materie prime legati alla conversione di aree forestali.
L’attenzione si concentra in particolare su alcune filiere ad alto impatto ambientale – tra cui legno, bovini, cacao, caffè, soia, olio di palma e gomma naturale – settori nei quali la domanda europea ha un peso significativo a livello globale. Attraverso obblighi di tracciabilità e di dovuta diligenza, l’EUDR intende ridurre l’impronta ambientale dei consumi europei e favorire catene di fornitura più sostenibili.
Nuove scadenze: un anno in più per prepararsi
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2650, l’UE ha riconosciuto la necessità di concedere più tempo alle imprese e alle autorità competenti per adeguarsi al nuovo sistema.
Le nuove date di applicazione sono ora fissate a:
30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
30 giugno 2027 per le persone fisiche e per le micro e piccole imprese, con alcune eccezioni per prodotti già disciplinati dalla normativa sul legno.
Il rinvio consente di mantenere in vigore, per tutto il 2026, il precedente quadro regolatorio per il settore del legno, garantendo continuità operativa e maggiore certezza giuridica.
Ridefinizione dei ruoli nella catena di fornitura
Uno degli elementi centrali della riforma riguarda la chiarificazione delle responsabilità lungo la filiera. Il nuovo impianto distingue in modo più netto tra:
operatori che effettuano la prima immissione sul mercato UE;
operatori e commercianti a valle.
Gli obblighi più onerosi – in particolare l’esercizio della dovuta diligenza e la presentazione della relativa dichiarazione nel sistema informativo europeo – ricadono esclusivamente sugli operatori “a monte”. Gli attori successivi della catena sono invece soggetti a requisiti informativi e di conservazione documentale più limitati.
Semplificazioni per micro e piccoli operatori
Particolare attenzione è riservata ai micro e piccoli operatori primari, soprattutto se stabiliti in Paesi classificati a basso rischio. Per questi soggetti è previsto un regime semplificato, che consente la presentazione di una dichiarazione unica, valida nel tempo, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi.
In alcuni casi, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati pubbliche e interoperabili con il sistema europeo, è prevista persino l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione.
Esclusioni e chiarimenti settoriali
Il legislatore europeo ha inoltre ristretto l’ambito di applicazione del Regolamento, escludendo esplicitamente i prodotti dell’editoria e della stampa. Nel comparto del legno e dei prodotti derivati, sono stati chiariti gli obblighi in materia doganale, limitando l’indicazione dei riferimenti delle dichiarazioni di dovuta diligenza ai soli operatori responsabili dell’esportazione extra UE.
Prospettive di ulteriore revisione
Il Regolamento modificativo prevede un nuovo passaggio di valutazione già nel 2026, con l’obiettivo di verificare l’impatto delle misure adottate e individuare eventuali ulteriori margini di semplificazione. Un riesame più ampio del sistema è programmato entro il 2030, con possibili interventi legislativi successivi.
Implicazioni operative per le imprese
La proroga non elimina gli obblighi, ma offre alle aziende un periodo di adattamento strategico. Le imprese sono pertanto chiamate a:
individuare i prodotti interessati dal Regolamento;
mappare correttamente il proprio ruolo nella catena di fornitura;
predisporre processi interni e flussi informativi coerenti con i nuovi requisiti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-EUDR.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-29 08:00:002025-12-24 08:39:26EUDR: proroga e semplificazioni operative
Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.
In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.
Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%
Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.
Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:
se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntivaper raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo
Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner”e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):
agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.
La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.
Modifiche tecniche e regole operative
L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.
Dichiarazione doganale: regole di compilazione
Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:
Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.
Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:
dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).
Implicazioni pratiche raccomandazioni
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.
In sintesi, per le aziende svizzere:
l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-USA-CH-nuovo-framework-tariffario.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-18 11:05:242025-12-18 13:15:26USA–Svizzera: nuovo framework tariffario
Gli Stati Uniti riducono con effetto retroattivo dal 14 novembre 2025 il dazio aggiuntivo forfettario sulle importazioni provenienti dalla Svizzera al 15 per cento. In cambio, la Svizzera riduce i dazi sulle importazioni dagli USA di determinati prodotti agricoli e della pesca. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti pubblicata il 14novembre 2025.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, i dazi doganali applicabili alle merci svizzere saranno ridotti notevolmente. Al posto dell’attuale dazio aggiuntivo del 39 per cento, gli Stati Uniti applicheranno di norma un’aliquota doganale forfettaria massima del 15 per cento sulle importazioni svizzere. Le esenzioni al dazio aggiuntivo statunitense già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè rimangono invariate. Inoltre, sulla base della dichiarazione d’intenti già citata, gli Stati Uniti aboliscono il dazio aggiuntivo forfettario per altri prodotti d’esportazione svizzeri, tra cui velivoli e determinate componenti aeronautiche, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco sarà pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.
Ai prodotti gravati da un dazio di oltre il 15 per cento già prima del 2 aprile 2025 saranno nuovamente applicate le aliquote precedenti. Rimangono invariati anche i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 per cento.
La Svizzera, in cambio, riduce le aliquote di dazio sui prodotti della pesca, sui frutti di mare e su determinati prodotti agricoli non sensibili sotto il profilo della nostra politica agricola. Per gli USA sono inoltre previsti dei contingenti bilaterali in esenzione da dazi (500 tonnellate all’anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame). Queste riduzioni tariffarie vengono attuate mediante l’ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti e l’ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti (v. link).
La data di applicazione retroattiva di queste concessioni di accesso al mercato è stata coordinata con gli Stati Uniti per garantire una riduzione simultanea dei dazi e sgravare il più possibile le aziende d’importazione. Gli importatori sia svizzeri che statunitensi potranno così chiedere alle rispettive autorità doganali competenti il rimborso dei dazi doganali versati in eccesso. Per le importazioni dagli USA, gli importatori svizzeri possono richiedere il rimborso dei dazi presentando una domanda di riesame. Per maggiori informazioni su questi rimborsi rimandiamo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (v. link).
Con la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi ad al massimo il 15 per cento, i dazi medi USA nei confronti della Svizzera ponderati in base al valore commerciale diminuiranno di circa il 10 per cento. Questo migliorerà notevolmente l’accesso al mercato statunitense per le nostre imprese. E anche la loro competitività sarà rafforzata, perché sul mercato statunitense torneranno a godere delle stesse condizioni delle imprese dell’UE o di altri partner commerciali degli USA con una struttura economica analoga.
La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.
Per maggiori informazioni:
Questioni tecniche:
Segreteria di Stato dell’economia, Commercio internazionale
Informazioni dell’UDSC e circolare per gli importatori svizzeri sull’attuazione e applicazione delle riduzioni doganali per le merci provenienti dagli USA: IT: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/usa.html
Marc-Olivier Geinoz e Roberta Cippà Cavadini, partecipanti al viaggio organizzato dalla Cc-Ti in collaborazione con Swiss Centers e il capitolo ticinese della Swiss Chinese Chamber of Commerce (SCCC) nel novembre 2025, condividono la loro esperienza diretta tra le principali realtà industriali e tecnologiche della Cina: Shanghai, Shenzhen e Hong Kong. Tra le tappe più significative: BYD, Huawei, DJI e il porto di Yangshan, oltre a incontri istituzionali e fiere di settore.
Il report offre uno sguardo privilegiato sulle dinamiche di innovazione, le strategie di sviluppo e le sfide culturali e commerciali che caratterizzano la Cina contemporanea. Un’analisi ricca di spunti concreti per le imprese ticinesi pronte a scoprire opportunità e complessità di uno dei mercati più vivaci e promettenti al mondo.
Si ringraziano gli autori per aver condiviso il loro percorso e le osservazioni raccolte, offrendo strumenti concreti e spunti strategici alle imprese ticinesi interessate al mercato cinese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-Esplorando-cina.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-11 08:00:002025-12-09 15:08:37Esplorando la Cina: il report dei partecipanti al viaggio di esplorazione 2025
Dal 1° gennaio 2026, il panorama degli scambi commerciali tra la Svizzera, l’Unione europea e numerosi partner euro-mediterranei sarà profondamente trasformato dall’applicazione definitiva della Convenzione PEM riveduta. Questo accordo, che disciplina le regole d’origine preferenziale nelle zone di libero scambio, rappresenta un passaggio cruciale per le imprese esportatrici ticinesi e svizzere e per l’intero settore della logistica e del commercio internazionale.
La nuova fase applicativa della Convenzione paneuromediterranea (PEM) segna la fine del periodo transitorio del 2025, durante il quale le imprese potevano scegliere tra le vecchie e le nuove norme di origine. Dal 2026, le regole rivedute diventeranno obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, mentre negli ALS privi di riferimento continueranno ad applicarsi le norme precedenti.
Questa evoluzione normativa comporterà la formazione di due distinte “zone di cumulo”, con impatti rilevanti sulle catene di fornitura internazionali e sulla possibilità di applicare il cumulo diagonale.
Zona 1 – Applicazione delle norme di origine rivedute
Nella zona 1 rientrano tutti gli accordi che prevedono il riferimento dinamico alla Convenzione PEM:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
In questi accordi saranno applicate esclusivamente le norme di origine rivedute, consentendo ilcumulo diagonale solo tra operatori che adottano le nuove regole.
Nella sua circolare R-30 del 5 dicembre 2025, l’UDSC chiarisce che, in assenza di regole di origine identiche, non sarà più possibile considerare come originari quei materiali che provengono da Paesi che applicano ancora le vecchie norme, con il rischio concreto di perdere l’accesso preferenziale al momento dell’esportazione. Il documento richiama l’esempio del tessuto tunisino utilizzato per confezionare camicie da esportare nell’UE: con la fine del cumulo diagonale tra le due zone, un esportatore svizzero che importa tessuti dalla Tunisia e confeziona camicie destinate all’UE dovrà considerare i tessuti tunisini come materiali di Paese terzo (“non originario”), compromettendo così l’emissione di una prova d’origine preferenziale.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
sarà possibile solo per merci dei capitoli 1, 3, 25-97 del SA e prodotti della pesca del capitolo 16 del SA;
il cumulo con materiali importati prima del 2026 con prova dell’origine rilasciata secondo le vecchie norme è ammesso fino al 31 dicembre 2028;
le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione;
i materiali importati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere cumulati fino al 31 dicembre 2028 solo se la prova d’origine secondo le vecchie regole è stata emessa entro il 31 dicembre 2025 e se l’importazione avviene entro quattro mesi da tale data. Oltre questa finestra, il cumulo diagonale non è più possibile.
Le prove dell’origine dovranno rispettare le nuove disposizioni: dal 2026 non sarà più necessario indicare “REVISED RULES” e non sarà richiesto menzionare il cumulo nella documentazione. Le prove d’origine emesse nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie norme restano valide se le merci erano già in transito o sotto controllo doganale speciale e vengono importate entro quattro mesi.
Zona 2 – Applicazione delle vecchie norme
La zona 2 comprende gli accordi che non contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Qui continueranno ad applicarsi le norme tradizionali fino a eventuale revisione:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
In questa zona, il cumulo diagonale resterà possibile solo secondo le vecchie norme. La circolare R-30 segnala però anche che diversi accordi tra Paesi terzi (ad esempio nei Balcani occidentali) non sono ancora stati aggiornati:se non adeguati entro il 1° gennaio 2026, alcune catene di fornitura potrebbero non beneficiare più di alcun cumulo triangolare.
A tal proposito è pertanto indispensabile fare riferimento costante alla Matrix, che illustra le reali possibilità di cumulo allo stato attuale.
Il cumulo con materiali con origine secondo le vecchie norme importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 è possibile senza limiti di tempo.
Nuove responsabilità per le imprese e prospettive normative
La distinzione tra zona 1 e zona 2 e la fine della flessibilità prevista nel 2025 segnano un cambiamento strutturale nelle catene di valore svizzere ed europee. Le imprese sono invitate a verificare attentamente
l’origine dei materiali
la data di rilascio delle prove
l’applicazione corretta delle norme di lista
la compatibilità tra accordi differenti
Il rischio, in caso di non conformità, è la perdita dei benefici tariffari garantiti dagli accordi di libero scambio.
La Svizzera e gli Stati AELS, stanno già lavorando per estendere il riferimento dinamico anche agli accordi non ancora aggiornati, con l’obiettivo di includere progressivamente questi accordi all’interno della zona 1, una volta completati i rispettivi processi di approvazione dei partner.
Solo secondo le vecchie norme; cumulo con materiali provenienti dalla zona 1 prima del 1/1/2026 senza limiti di tempo
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-Convenzione-pem-riveduta-2026.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-09 08:00:002025-12-05 16:43:17Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine
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