India–Svizzera: dal libero scambio alla partnership strategica

L’India non è più soltanto un mercato emergente da esplorare con cautela, ma un partner economico sempre più centrale per le imprese svizzere. Questo è il messaggio emerso dall’evento India: New Perspectives for Swiss Trade, tenutosi a Lugano e promosso dalla Camera di Commercio e dell’Industria del Cantone Ticino in collaborazione con la Città di Lugano, l’Ambasciata dell’India in Svizzera e l’ESG Center of Excellence nell’ambito dell’iniziativa India: The Flavor of Chai & Change. In tale contesto, l’entrata in vigore dell’Accordo di partenariato commerciale ed economico tra India ed AELS è stata letta come un passaggio chiave verso una relazione più strutturata e strategica. Di seguito si analizzano il contesto di riferimento, i principali contenuti dell’accordo e le relative implicazioni operative per le imprese.

Perché l’India conta oggi

Dopo i saluti iniziali di Alex Chung, responsabile dell’iniziativa Fair Trade Town per la Città di Lugano, l’Ambasciatore dell’India in Svizzera, S.E. Mridul Kumar, ha delineato il nuovo posizionamento del Paese nel contesto globale, sottolineando come il rafforzamento delle relazioni economiche con Paesi ad alta capacità tecnologica e industriale rappresenti una leva essenziale per la crescita. Parallelamente, è emersa con forza la trasformazione interna dell’India, sempre più riconosciuta non solo come mercato di destinazione, ma come ecosistema di innovazione, in particolare nel settore digitale e fintech, dove infrastrutture avanzate consentono transazioni istantanee anche per microimporti e favoriscono modelli di co-sviluppo tecnologico.

Accordi di libero scambio e AELS

È seguito l’intervento di Pietro Poretti, capo dello sviluppo economico della Città di Lugano, che ha inquadrato il ruolo degli accordi di libero scambio nella politica economica svizzera. La Svizzera, fortemente orientata all’export, ha costruito nel tempo una rete estesa di accordi, principalmente nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), per garantire condizioni di accesso ai mercati internazionali e mantenere la competitività rispetto ai principali partner, in particolare l’Unione europea. L’evoluzione di questi strumenti riflette inoltre un ampliamento progressivo dei contenuti, dalla liberalizzazione delle merci all’inclusione di servizi, investimenti, proprietà intellettuale ed e-commerce.

TEPA: impatti e opportunità

L’attenzione si è poi concentrata sull’Accordo di partenariato commerciale ed economico (Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA), analizzato da Monica Zurfluh, responsabile del servizio Commercio internazionale della Cc-Ti.
L’accordo, entrato in vigore nell’ottobre 2025, migliora significativamente le condizioni di accesso al mercato indiano: circa l’85% dell’export svizzero beneficia di riduzioni tariffarie, percentuale che sale fino al 95% per i beni industriali. Le concessioni sono applicate in parte immediatamente e in parte in modo progressivo, secondo calendari definiti, offrendo maggiore prevedibilità alle imprese.
Uno degli elementi più innovativi riguarda la dimensione degli investimenti: per la prima volta, un accordo svizzero include obiettivi quantitativi espliciti, con l’impegno dell’AELS a investire 100 miliardi di dollari in 15 anni e a generare circa un milione di posti di lavoro. Questo segna il passaggio da una logica di semplice scambio commerciale a una più ampia integrazione industriale e sviluppo condiviso.
Il quadro delineato va letto nel contesto delle trasformazioni dell’economia globale. Le tensioni geopolitiche e la riorganizzazione delle catene del valore stanno spingendo molte imprese verso strategie di diversificazione, sintetizzate nel paradigma China+1. In questo scenario, l’India si afferma come uno dei principali poli alternativi, grazie alla dimensione del mercato, alla crescita economica sostenuta e a una demografia favorevole.
Le opportunità per le imprese svizzere si concentrano in diversi settori chiave. La manifattura avanzata e i macchinari beneficiano della crescente domanda di automazione e precisione. Le tecnologie pulite e le infrastrutture sono sostenute da investimenti legati all’urbanizzazione e alla transizione energetica. Nel medtech cresce una domanda sempre più orientata alla qualità, mentre la mobilità elettrica offre opportunità nella componentistica specializzata. La digital economy, infine, agisce come fattore abilitante trasversale, favorendo innovazione e partenariato.

Operare in India: ostacoli

Nonostante il miglioramento del quadro generale, restano tuttavia alcune criticità operative. Barriere non tariffarie, requisiti di certificazione, testing e regolamentazioni locali richiedono pianificazione anticipata e una presenza sul territorio. È stato ribadito come l’India non sia un mercato “plug-and-play”, ma richieda un approccio di lungo periodo basato su investimenti, adattamento e, non meno importante, comprensione delle specificità locali.

Relazioni e adattamento

In questo contesto si inserisce il contributo di Marco Casanova, direttore di ESG Center of Excellence, che ha offerto una prospettiva complementare di natura esperienziale. Il suo intervento ha evidenziato come l’India non possa essere considerata un mercato uniforme, ma un sistema estremamente eterogeneo, in cui coesistono dinamiche anche apparentemente contraddittorie.
Dal punto di vista operativo, è stata sottolineata la centralità della dimensione relazionale: rispetto a contesti più orientati alla transazione, in India la costruzione della fiducia rappresenta una condizione preliminare all’attività economica. Questo implica tempi più lunghi e un maggiore investimento nelle relazioni personali.
Allo stesso tempo, emerge con chiarezza che il mercato indiano non è più esclusivamente sensibile al prezzo. Esiste una domanda crescente per prodotti e servizi di alta qualità, in cui le imprese svizzere possono valorizzare il proprio posizionamento, a condizione di adattare le soluzioni al contesto locale.
Infine, è stata richiamata l’importanza di un approccio aperto e non gerarchico: entrare nel mercato indiano richiede capacità di adattamento, comprensione delle aspettative e disponibilità a costruire partnership su un piano di reciproco riconoscimento.

Conclusioni e prospettive

In conclusione, il TEPA rappresenta un punto di svolta nelle relazioni economiche tra India e Svizzera, ma anche un invito a un cambiamento di paradigma. Non si tratta più soltanto di facilitare l’export, bensì di costruire una partnership strategica fondata su investimenti, innovazione e collaborazione. In questo quadro, l’India emerge non solo come mercato, ma come interlocutore chiave nel nuovo equilibrio economico globale.
In questa prospettiva, la Camera di Commercio e dell’Industria del Cantone Ticino, su iniziativa di alcuni imprenditori ticinesi, ha previsto l’organizzazione di un viaggio esplorativo in India, in programma dal 30 gennaio al 6 febbraio 2027. L’iniziativa si configura come un’occasione di scoperta e analisi sul campo, volta a offrire alle imprese e agli operatori interessati una comprensione diretta del mercato indiano, attraverso incontri con attori locali, momenti di approfondimento e opportunità concrete di networking.

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Stati Uniti: al via CAPE per i rimborsi IEEPA

Dal 20 aprile 2026, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) attiva la prima fase operativa del sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) per la gestione dei rimborsi dei dazi riscossi ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Il nuovo strumento modifica in modo sostanziale le modalità di recupero dei dazi, introducendo un processo centralizzato, automatizzato e massivo.

Un sistema più semplice e centralizzato

La principale innovazione introdotta da CAPE è la possibilità di gestire i rimborsi in modo consolidato. Non è più necessario intervenire su ogni singola dichiarazione doganale: il sistema consente infatti di trasmettere una richiesta unica contenente più entry, semplificando sensibilmente il processo.

Dal punto di vista operativo, la procedura si basa su un passaggio essenziale: il caricamento, nel portale ACE, di un file in formato CSV contenente esclusivamente i numeri delle dichiarazioni per le quali si richiede il rimborso. Il sistema accetta fino a 9’999 entry per singola dichiarazione, con la possibilità di invii multipli. Questa apparente semplicità è però bilanciata da un elemento cruciale: l’accesso al sistema è strettamente riservato ai soggetti legittimati:

  • Importer of Record (IOR)
  • customs broker autorizzato

Non è possibile per terze parti presentare direttamente le dichiarazioni: ogni incongruenza tra soggetto richiedente e dati doganali comporta il rigetto automatico della richiesta.

Validazioni automatiche e selezione delle entry

Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso sottovalutati, riguarda il sistema di controlli integrato. CAPE non si limita a raccogliere le richieste, ma effettua una doppia verifica – formale e sostanziale – prima di accettarle.

In una prima fase, il sistema controlla la correttezza del file (formato, integrità, struttura). Successivamente, analizza ogni singola entry per verificarne l’eleggibilità. È proprio in questa fase che emergono le principali criticità operative.

Non tutte le dichiarazioni possono essere incluse. Restano escluse, tra le altre, le entry legate a procedure di drawback, reconciliation, regimi speciali come il duty deferral USMCA, oppure quelle oggetto di protest aperti o con status di liquidazione non compatibili. Un ulteriore limite importante riguarda il fattore temporale: le entry già liquidate da oltre 80 giorni non sono ammesse.

È importante sottolineare che eventuali errori o non conformità non bloccano l’intera richiesta: il sistema scarta unicamente le entry non valide e prosegue con l’elaborazione delle altre. Questo consente una certa flessibilità, ma impone una verifica preventiva accurata per evitare esclusioni e ritardi.

Una prima fase volutamente limitata

È importante sottolineare che la Fase 1 di CAPE ha un ambito di applicazione limitato.

Il sistema si applica unicamente:

  • alle dichiarazioni non ancora liquidate
  • alle dichiarazioni liquidate da meno di 80 giorni.

Come sopra indicato, restano escluse diverse tipologie di operazioni.

Questa scelta riflette un approccio prudenziale da parte della CBP: CAPE viene introdotto come strumento progressivo, destinato a essere ampliato nel tempo.

Per gli operatori, ciò significa che non tutte le posizioni aperte potranno essere gestite immediatamente attraverso il nuovo sistema.

Tempistiche: tra efficienza e controlli di compliance

Secondo le indicazioni della CBP, i rimborsi dovrebbero essere erogati entro 60–90 giorni dalla presentazione di una dichiarazione CAPE valida.

Questo arco temporale include una fase iniziale di circa 45 giorni dedicata alla revisione da parte dell’autorità doganale, seguita dai tempi tecnici necessari per l’esecuzione del pagamento tramite il Tesoro statunitense.

Va tuttavia evidenziato che tali tempistiche non sono garantite in senso assoluto. In presenza di anomalie o rischi di non conformità, la CBP può avviare verifiche supplementari, con conseguente estensione dei tempi.

Interazioni con altri strumenti doganali

L’introduzione di CAPE richiede un coordinamento attento con altri strumenti già in uso.

Nel caso dei protest, ad esempio, la CBP suggerisce – quando questi siano stati presentati unicamente per ottenere il rimborso IEEPA – di valutarne il ritiro e di utilizzare CAPE, che offre un canale generalmente più rapido.

Diversamente, le Post Summary Corrections (PSC) non possono essere utilizzate per richiedere rimborsi IEEPA e devono, se del caso, essere presentate prima dell’invio della dichiarazione CAPE per altre rettifiche.

Anche il drawback richiede particolare attenzione: la raccomandazione operativa è di procedere prima con CAPE e solo successivamente con eventuali richieste di drawback, evitando sovrapposizioni.

Un prerequisito essenziale: i pagamenti elettronici

Un aspetto spesso trascurato ma determinante riguarda la modalità di pagamento. Tutti i rimborsi vengono effettuati esclusivamente tramite sistema elettronico ACH (Automated Clearinghouse).

Ciò implica che l’importatore o il soggetto designato deve essere correttamente registrato per ricevere pagamenti elettronici. In assenza di tale configurazione, il rischio di ritardi è concreto.

Conclusione

Con CAPE, la CBP introduce un sistema che punta a semplificare e accelerare i rimborsi IEEPA attraverso automazione e consolidamento. I benefici sono evidenti, ma non automatici: l’efficacia del sistema dipenderà in larga misura dalla capacità degli operatori di adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti.

Per le imprese, il messaggio è chiaro: il recupero dei dazi diventa più accessibile, ma richiede una gestione attenta, coordinata e tecnicamente solida.

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Quando l’export control supera i confini: i rischi

In un contesto internazionale sempre più frammentato, i controlli all’esportazione e i regimi sanzionatori non si limitano più ai confini nazionali. Sempre più frequentemente, infatti, normative adottate da Paesi terzi producono effetti concreti anche su imprese svizzere ed europee, imponendo nuove sfide in termini di compliance, organizzazione interna e gestione del rischio.

Un fenomeno strutturale, non più eccezionale

I controlli all’esportazione e le sanzioni internazionali non si fermano più ai confini nazionali. Sempre più spesso, normative adottate da Paesi terzi incidono direttamente su operazioni commerciali, supply chain e strategie di mercato di imprese attive al di fuori della loro giurisdizione.
Questa estensione degli effetti normativi — definita extraterritorialità — è oggi una componente strutturale del commercio internazionale.

Stati Uniti: il riferimento globale

Tra i diversi sistemi normativi, quello degli Stati Uniti si distingue per ampiezza, capacità di enforcement e applicazione anche a soggetti non statunitensi.
Le normative statunitensi possono trovare applicazione in presenza di diversi elementi di collegamento, tra cui:

  • tecnologia, software o componenti di origine statunitense
  • soggetti inseriti in liste di restrizione
  • transazioni denominate in dollari o che transitano nel sistema finanziario USA

Il risultato è un’estensione di fatto della giurisdizione americana, che impone alle imprese di considerare rischi normativi anche in operazioni apparentemente “locali”.

Tre fattori chiave di rischio

Per comprendere la portata del fenomeno, è utile leggere il quadro normativo statunitense attraverso tre principali fattori operativi.

Origine e derivazione della tecnologia
Il primo elemento riguarda la presenza di tecnologia o software statunitense nei prodotti.
Nell’ambito delle Export Administration Regulations (EAR), che disciplinano i controlli all’esportazione per beni e tecnologie a duplice uso,  si inserisce la regola de minimis, che si fonda sulla percentuale di contenuto tecnologico USA incorporato in un bene e definisce soglie oltre le quali anche un prodotto estero può ricadere nella normativa americana. A questa si affianca la Foreign Direct Product Rule (FDPR), che amplia ulteriormente la portata dei controlli includendo prodotti sviluppati o realizzati all’estero ma derivanti da tecnologia o software statunitense, anche in assenza di componenti USA fisicamente integrati.
Si tratta di uno degli ambiti più rilevanti — e al tempo stesso più complessi — per le imprese, poiché richiede non solo analisi tecniche e valutazioni economiche, ma anche una conoscenza approfondita dei processi di sviluppo e produzione.

Flussi di beni e tecnologia
Il secondo fattore riguarda le modalità di trasferimento di beni e tecnologia.
Le norme statunitensi si applicano anche a:

  • riesportazioni (re-export)
  • trasferimenti intra-gruppo
  • accesso a tecnologia controllata da parte di personale straniero (deemed export)

La compliance non si limita quindi alle esportazioni verso l’esterno, ma coinvolge l’intera organizzazione aziendale, inclusi i processi interni e le attività di ricerca e sviluppo.

Controparti e sistema finanziario
Il terzo elemento riguarda i soggetti coinvolti e i canali finanziari utilizzati.
Le imprese devono prestare particolare attenzione a:

  • screening delle controparti rispetto a liste di soggetti sanzionati
  • utilizzo del dollaro o coinvolgimento di istituzioni finanziarie statunitensi

Anche in assenza di tecnologia americana, questi fattori possono essere sufficienti ad attivare obblighi di compliance.
In pratica, la valutazione del rischio non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi combinata di più fattori, spesso interdipendenti. Operazioni apparentemente neutrali possono rientrare nell’ambito della normativa statunitense proprio a causa della sovrapposizione di questi elementi.

Tecnologia USA e regola de minimis: il nodo operativo

Tra gli strumenti più critici del sistema statunitense vi è la regola de minimis, spesso sottovalutata ma centrale nella determinazione degli obblighi di compliance. La sua applicazione richiede:

  • classificazione accurata dei componenti
  • identificazione del contenuto tecnologico USA
  • calcoli percentuali basati sul valore.

Errori nella determinazione delle soglie o nella qualificazione dei componenti possono tradursi in violazioni, anche in assenza di un intento elusivo.

Il caso Teledyne FLIR
Un recente caso di enforcement evidenzia in modo concreto tali criticità.
Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha sanzionato la società Teledyne FLIR per violazioni connesse, tra l’altro, a un’errata applicazione della regola de minimis in operazioni verso la Cina.
La vicenda ha riguardato esportazioni effettuate da una controllata non statunitense e ha messo in luce:

  • carenze nella valutazione del contenuto tecnologico USA
  • errori nella determinazione del valore dei sistemi
  • mancata richiesta delle necessarie autorizzazioni.

Il caso dimostra come anche gruppi multinazionali strutturati possano incorrere in violazioni in presenza di processi di compliance non pienamente adeguati.
Per un approfondimento si rimanda all’analisi di dettaglio della Cc-Ti: Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR – Cc-Ti.

Implicazioni operative per le imprese svizzere

Alla luce di quanto sopra, emergono alcune implicazioni chiave per le aziende:

  • necessità di mappare il contenuto tecnologico USA nei propri prodotti
  • implementazione di procedure di classificazione (ECCN)
  • rafforzamento dei processi di screening delle controparti e degli end-user
  • integrazione della compliance export nei processi aziendali (R&D, vendite, supply chain)
  • adozione di sistemi strutturati di controllo interno (ICP).

In assenza di tali misure, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche operativo, con possibili blocchi delle esportazioni, interruzioni della supply chain e perdita di accesso a mercati strategici. Il caso Teledyne FLIR dimostra come carenze nei processi interni possano tradursi in violazioni concrete, evidenziando l’importanza di sistemi di compliance strutturati.

Internal Compliance Program (ICP)
Lo sviluppo di un Internal Compliance Program (ICP) è un elemento essenziale per garantire la conformità alle prescrizioni in materia di controlli all’esportazione e per gestire in modo strutturato i rischi operativi.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nelle proprie linee guida (PDF), individua le misure organizzative e procedurali che le imprese devono adottare per assicurare la conformità alla normativa sui controlli all’esportazione lungo l’intero ciclo delle operazioni internazionali.
Nel contesto svizzero, un sistema di controllo interno affidabile costituisce inoltre un presupposto rilevante per il rilascio di autorizzazioni per beni soggetti a controllo.
In termini operativi, un ICP efficace richiede:

  • chiara attribuzione delle responsabilità e coinvolgimento della direzione
  • processi di classificazione e screening integrati nelle attività aziendali
  • formazione del personale e controlli periodici.

Non esiste un modello standard: la struttura dell’ICP deve essere proporzionata alle dimensioni e al profilo di rischio dell’impresa.
Per ulteriori informazioni sull’ICP si rinvia al sito web della SECO: Internal Compliance Programme-ICP.

Dalla teoria alla pratica: il corso della Cc-Ti

Alla luce di queste dinamiche, la gestione degli effetti extraterritoriali dei controlli export rappresenta oggi una priorità per le imprese attive sui mercati internazionali.
Il corso online Managing the Extraterritorial Effects of US Sanction and Export Controls, promosso dalla Cc-Ti il 28 aprile 2026, offre una panoramica strutturata del funzionamento dei regimi statunitensi, con un focus sulle implicazioni operative per le aziende non statunitensi.
In un formato concentrato, consente ai partecipanti di comprendere i principali fattori di rischio e acquisire strumenti utili per rafforzare i processi interni alla loro impresa.

Una sfida strategica

L’extraterritorialità dei controlli all’esportazione impone alle imprese un cambio di paradigma.
Non si tratta più solo di rispettare regole, ma di sviluppare una visione integrata della compliance, capace di anticipare i rischi e supportare decisioni strategiche in un contesto normativo sempre più complesso.

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Dazi USA sui prodotti farmaceutici

Tramite un nuovo proclama del 2 aprile 2026, gli Stati Uniti introducono un cambiamento rilevante nella politica commerciale verso il settore farmaceutico. Le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti vengono qualificate come una questione di sicurezza nazionale, ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La misura non prevede un dazio unico, ma un sistema articolato che varia in funzione del tipo di prodotto, dell’impresa e dell’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. Per la Svizzera, è prevista un’aliquota del 15% sui prodotti farmaceutici brevettati, che può essere ridotta in presenza di accordi specifici o di attività produttive localizzate negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.

Ambito di applicazione: quali prodotti sono interessati

Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.

Il nuovo sistema tariffario

Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.

Il trattamento dei prodotti svizzeri

Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.

Annex II e III – I dettagli

L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.

Annex IV – Prodotti esclusi

Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.

Tempistiche di applicazione

Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:

  • dal 31 luglio 2026 per le imprese elencate nell’Annex III
  • dal 29 settembre 2026 per tutte le altre imprese.

Conclusione

Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.

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USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

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Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

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Monica Zurfluh
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USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo

Nelle ultime settimane, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha definito in modo sostanziale il quadro giuridico relativo ai rimborsi dei dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Gli ordini del 4, 20 e 27 marzo 2026 hanno progressivamente ampliato il perimetro delle importazioni interessate, mentre l’ordine del 1° aprile 2026 ha chiarito un aspetto fondamentale per le imprese: il diritto al rimborso è ormai ampiamente riconosciuto, ma le modalità operative per ottenerlo non sono ancora pienamente definite.

Principi giuridici consolidati

Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
  • anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.

Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..

Attuazione pratica: una fase ancora transitoria

L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.

In particolare:

  • non è stata ancora individuata una soluzione operativa per la gestione delle dichiarazioni definitivamente liquidate;
  • il sistema amministrativo deputato ai rimborsi è ancora in fase di sviluppo;
  • l’accesso ai rimborsi sarà inizialmente limitato a specifiche categorie di dichiarazioni.

Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.

l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:

  • un portale per la presentazione delle istanze;
  • processi di elaborazione massiva;
  • attività di revisione e reliquidazione;
  • emissione dei rimborsi.

Tuttavia, nella fase iniziale:

  • il sistema coprirà, nella fase iniziale, le dichiarazioni non ancora liquidate o ancora suscettibili di reliquidazione, nonché quelle tecnicamente idonee alla certificazione per rimborso nell’ambito della Phase 1;
  • le casistiche più complesse, tra cui le dichiarazioni definitivamente liquidate, richiederanno lo sviluppo di funzionalità aggiuntive e non sono ancora coperte operativamente;
  • ulteriori funzionalità sono previste, ma risultano allo stato attuale in fase di sviluppo e non ancora disponibili.

La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).

Il nodo delle dichiarazioni definitivamente liquidate

Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.

Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio

Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.

Il ruolo del protest nel nuovo contesto

In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.

L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:

  • nei casi non ancora coperti dal sistema CAPE;
  • in presenza di incertezze operative;
  • per le dichiarazioni prossime alla definitività.

L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.

Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.

In particolare, è opportuno:

  • mappare le dichiarazioni interessate, distinguendo tra posizioni non liquidate, non definitive e definitive;
  • predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo;
  • assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
  • monitorare i termini e le opzioni di tutela, in particolare per le posizioni ancora aperte;
  • valutare, ove necessario, il ricorso agli strumenti giurisdizionali disponibili.

Conclusioni

Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.

Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.

In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:

  • da un lato, prepararsi al nuovo sistema amministrativo;
  • dall’altro, continuare a gestire attivamente i profili giuridici e procedurali.

Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.

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Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali

Una maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.

Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore

L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.

La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.

Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”

I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese.
La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.

Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione

La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto.
La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.

Il caso On e la genesi della nuova prassi

Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera.
Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.

Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici

Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea.
Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.

Conclusioni

La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale.
Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:

  • distinguere chiaramente tra origine preferenziale, non preferenziale e posizionamento di marketing (“Swissness” )
  • adottare strategie di branding conformi e difendibili
  • monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su concetti ancora aperti.

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Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR

Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.

Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR

Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).

Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.

Le principali violazioni contestate

L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.

Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.

Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.

Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:

  • registri delle dimostrazioni di prodotto
  • numeri di serie dei dispositivi
  • identificazione degli utilizzatori finali
  • riferimenti alle autorizzazioni BIS.

Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come address-only entry.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.

La sanzione

L’accordo approvato dal BIS prevede:

  • sanzione di 1000’000 di dollari,
  • pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.

La regola de minimis: un elemento centrale della compliance

La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:

DestinazioneSoglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)25%
Paesi soggetti a embargo USA10%

Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR, con conseguenze operative:

  • obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
  • restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
  • obblighi di documentazione e tracciabilità.

Implicazioni operative

Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.

Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:

  • componenti di origine statunitense
  • classificazione ECCN
  • valore commerciale dei componenti.

Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.

Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:

  • utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
  • considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
  • mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.

Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:

  • Entity List
  • Denied Persons List
  • Unverified List.

Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.

Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:

  • classificazioni ECCN
  • calcoli de minimis
  • licenze e autorizzazioni
  • risultati dello screening.

Un segnale per l’industria esportatrice

Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.

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Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea

Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino. 

“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.

La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.