Controlli all’esportazione, sanzioni, rischi di elusione, normative straniere, software e tecnologie: la Cc-Ti mette a disposizione delle imprese un nuovo dossier online per orientarsi tra verifiche e adempimenti che accompagnano sempre più spesso le operazioni internazionali.
L’accesso ai mercati non dipende più soltanto da dazi, accordi di libero scambio e formalità doganali. Prima di concludere un’operazione internazionale, le imprese possono essere chiamate a verificare anche che cosa viene trasferito, chi sono i soggetti coinvolti, quale sia la destinazione effettiva e come il prodotto, il software o la tecnologia saranno utilizzati.
Negli ultimi anni questo quadro si è fatto più articolato. Ai tradizionali controlli all’esportazione e alle sanzioni si affiancano una crescente attenzione ai rischi di aggiramento delle restrizioni, alla provenienza di componenti e tecnologie, ai trasferimenti immateriali e alle catene di fornitura, insieme alle nuove politiche di sicurezza economica. In determinate circostanze, inoltre, anche normative straniere possono assumere rilievo per operazioni di imprese svizzere.
È in questo contesto che nasce il nuovo dossier online della Cc-Ti dedicato alla trade compliance: uno strumento pensato non per sostituire l’analisi specialistica della singola operazione, ma per aiutare le aziende a individuare le domande giuste, riconoscere gli elementi che richiedono un approfondimento e organizzare meglio le verifiche interne.
Dalla domanda pratica all’approfondimento
Il dossier si può consultare anche per singolo tema. Si parte dalle verifiche essenziali da effettuare prima di assumere un impegno commerciale per approfondire poi i controlli alle esportazioni, le sanzioni, gli effetti di normative straniere – con sezioni dedicate a Stati Uniti e Cina – e i segnali d’allarme di possibili elusioni.
Uno spazio specifico è dedicato software e trasferimenti immateriali: inviare documentazione tecnica, consentire un accesso remoto, utilizzare piattaforme cloud o condividere determinate tecnologie può infatti sollevare questioni di export control anche in assenza di una spedizione fisica di merci.
Una panoramica è dedicata infine ai nuovi ambiti dell’economic security, mentre l’Internal Compliance Program (ICP) affronta l’organizzazione interna, per integrare le verifiche nei processi aziendali in modo proporzionato all’attività e al profilo di rischio dell’impresa.
Un dossier pensato per essere utilizzato
La trade compliance non riguarda soltanto grandi multinazionali o prodotti militari e dual-use. Può entrare nella normale attività di un’impresa che esporta macchinari o componenti, utilizza tecnologia estera, fornisce assistenza da remoto, opera attraverso distributori o intermediari oppure acquista e vende sui mercati internazionali.
Per questo il nuovo dossier parte dalle domande che emergono nella gestione concreta di un’operazione internazionale e offre brevi checklist, segnali d’allarmi, risposte alle domande frequenti e rimandi alle fonti istituzionali. Non fornisce risposte standard a operazioni molto diverse tra loro: aiuta a capire quando è necessario fermarsi, verificare e, se del caso approfondire.
La trade compliance è più efficace quando entra nella valutazione dell’operazione fin dall’inizio, non solo al momento della spedizione. Con il nuovo dossier, la Cc-Ti offre alle imprese un punto di partenza per farlo in modo più consapevole.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/10/ART26-trade-compliance-orientarci.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-10-06 08:00:002026-10-06 08:07:56Trade compliance: orientarsi in un quadro sempre più complesso
Dal 1° ottobre 2026 entreranno in vigore la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) e il Registro svizzero per la trasparenza. Gli enti soggetti alla nuova normativa dovranno identificare gli aventi economicamente diritto, verificarne e documentarne le informazioni, comunicarle al Registro e mantenerle aggiornate. Per le aziende esistenti, i termini di annuncio variano generalmente da 3 a 6 mesi, fino a 2 anni in determinati casi. Le modifiche al Registro di commercio dovranno essere comunicate entro un mese.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/10/ART26-Nuovo-registro-imprese.jpg8531280Monica Fogliahttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngMonica Foglia2026-10-03 17:36:442026-10-05 09:07:32Nuovo Registro svizzero per la trasparenza: obblighi per le imprese dal 1°ottobre 2026
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/2108 si apre una nuova fase per le dogane europee. Al centro della riforma figurano il nuovo EU Customs Data Hub, una gestione dei rischi maggiormente coordinata, il nuovo status “Trust and Check” e regole profondamente riviste per l’e-commerce. Una trasformazione destinata ad avere conseguenze anche per le imprese svizzere che commerciano con l’UE.
Il 19 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il Regolamento (UE) n. 952/2013. La riforma modifica progressivamente il modo in cui le informazioni vengono fornite, condivise e utilizzate dalle autorità doganali e avrà ripercussioni anche sulle imprese svizzere che commerciano con l’UE.
Entrata in vigore e applicazione: una transizione per tappe
Il Regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026, ossia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La maggior parte delle nuove disposizioni si applicherà tuttavia dal 21 settembre 2027, mentre numerose altre norme seguiranno scadenze differenziate, dando luogo a una transizione articolata su più anni. Alcune disposizioni, in particolare quelle necessarie alla costruzione della nuova architettura istituzionale e digitale e all’adozione degli atti delegati e di esecuzione, sono applicabili già dall’entrata in vigore.
Per le vendite a distanza e una parte importante del nuovo sistema e-commerce, una delle date chiave sarà il 1° luglio 2028. La riforma deve quindi essere letta come un percorso graduale, con disposizioni e nuovi strumenti che entreranno progressivamente in applicazione nei prossimi anni.
EU Customs Data Hub: il cuore della nuova dogana europea
Elemento centrale del nuovo sistema è l’EU Customs Data Hub, un ambiente digitale centralizzato destinato a diventare il principale punto di accesso e scambio dei dati tra operatori e autorità doganali. Permetterà di gestire elettronicamente le formalità e i controlli doganali, il calcolo del debito doganale e della nuova tassa di gestione, le garanzie, la sorveglianza delle merci e l’analisi dei rischi. I dati potranno inoltre essere utilizzati a fini di analisi economica, anche mediante sistemi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è superare progressivamente l’attuale frammentazione dei sistemi nazionali e permettere agli operatori di fornire i dati attraverso un ambiente comune, rendendoli disponibili per successivi utilizzi. Il calendario varia a seconda degli operatori:
Dal 1° luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e gli operatori che utilizzano il regime IOSS dovranno utilizzare il Data Hub per fornire o mettere a disposizione i dati necessari.
Dal 1° marzo 2031, gli altri importatori, esportatori e titolari del regime di transito potranno scegliere tra la dichiarazione doganale tradizionale e la messa a disposizione delle informazioni attraverso il Data Hub.
Dal 1° marzo 2034, il Data Hub diventerà obbligatorio anche per questi operatori.
Dalla dichiarazione doganale ai dati
È probabilmente questo il cambiamento concettuale più importante della riforma. Il sistema europeo si orienta progressivamente da un modello imperniato sulla presentazione di singole dichiarazioni doganali verso un sistema nel quale le diverse parti della supply chain forniscono o mettono a disposizione i dati necessari alle autorità doganali. Importatori, esportatori, vettori, rappresentanti doganali e altri soggetti della catena logistica assumono quindi un ruolo crescente nella qualità, disponibilità e tracciabilità delle informazioni. Nel nuovo sistema, i dati forniti dai diversi soggetti coinvolti nella stessa operazione – ad esempio importatori, esportatori e vettori – saranno inoltre collegati tra loro. Eventuali lacune o incoerenze tra le informazioni trasmesse lungo la supply chain potranno quindi emergere più facilmente. Per le imprese svizzere questo significa che, anche quando gli obblighi doganali formali ricadono sul cliente o sull’importatore europeo, diventerà sempre più importante poter fornire informazioni corrette, complete e strutturate relative alle merci. Classificazione tariffaria, origine, valore doganale, caratteristiche dei prodotti e informazioni sulla supply chain diventano quindi elementi sempre più centrali della compliance doganale.
E-commerce: i primi cambiamenti sono già in vigore
L’e-commerce costituisce uno dei principali ambiti di intervento della riforma. Un primo importante cambiamento è già intervenuto il 1° luglio 2026, con l’eliminazione dell’esenzione dai dazi doganali precedentemente prevista per le spedizioni di valore non superiore a EUR 150. In attesa del regime definitivo, è stato introdotto un dazio doganale forfettario temporaneo di EUR 3 sulle piccole spedizioni. L’importo non viene necessariamente applicato una sola volta per pacco: i EUR 3 sono riscossi per ciascuna diversa categoria di articoli, individuata in base alla relativa sottovoce tariffaria, contenuta nella spedizione. Il regime è transitorio: con l’entrata a regime del nuovo sistema per l’e-commerce, prevista dal 1° luglio 2028, torneranno ad applicarsi i normali dazi della tariffa doganale alle merci interessate.
Una nuova responsabilità per venditori e piattaforme
La riforma interviene anche sulla responsabilità degli obblighi doganali nelle vendite online provenienti da Paesi terzi. Il nuovo Codice introduce la figura dell’“importatore per le vendite a distanza”: in linea generale, sarà considerata importatore la persona che fornisce le merci mediante vendita a distanza oppure quella che facilita la vendita, a seconda della struttura dell’operazione. La responsabilità doganale viene così spostata maggiormente verso il venditore o la piattaforma, anziché sul consumatore finale europeo. L’importatore per le vendite a distanza sarà responsabile della comunicazione alle autorità doganali delle informazioni richieste prima dello svincolo delle merci e dell’obbligazione doganale. Per gli operatori extra-UE, compresi potenzialmente quelli svizzeri, il nuovo assetto merita particolare attenzione. Se l’importatore per le vendite a distanza non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione, dovrà ricorrere a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’UE. Per l’immissione in libera pratica delle merci vendute a distanza, tale rappresentante dovrà disporre dello status di AEO per le semplificazioni doganali (AEOC) o di Trust and Check.
Arriva anche una nuova tassa di gestione UE
Al dazio forfettario temporaneo di EUR 3 si aggiungerà inoltre la nuova Union handling fee, prevista dal nuovo Codice doganale per le merci vendute a distanza e importate nell’UE. Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato C(2026) 6694, che ne fissa l’importo a EUR 2 per articolo. La tassa è destinata a coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione e il controllo di queste importazioni, inclusi la verifica dei dati, l’analisi dei rischi, i controlli e le relative infrastrutture. L’atto delegato è ora sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e, in assenza di obiezioni, sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. La sua applicazione è prevista nel corso di novembre 2026.
AEO rimane, ma arriva Trust and Check
Lo status di Authorised Economic Operator (AEO) viene mantenuto. Il Codice distingue, in particolare, lo status di AEO per le semplificazioni doganali (Authorised Economic Operator – Customs Simplifications, AEOC), che assume particolare rilevanza anche nel nuovo assetto delle vendite a distanza. Accanto ad esso viene introdotto il nuovo status di Trust and Check trader, nella terminologia italiana del Regolamento “operatore economico di fiducia e certificato”. I criteri partono da quelli previsti per l’AEO, ma richiedono un livello superiore di trasparenza e cooperazione con le autorità doganali, compreso un maggiore accesso ai sistemi elettronici dell’impresa. In cambio, gli operatori Trust and Check potranno beneficiare, al ricorrere delle condizioni previste, di semplificazioni più avanzate, tra cui controlli meno frequenti, maggiore flessibilità nel pagamento del debito doganale e possibilità di svincolare le merci senza un intervento doganale attivo.
Cambia anche il ruolo dei rappresentanti doganali
Un aspetto particolarmente interessante per gli operatori svizzeri riguarda la rappresentanza doganale. Il nuovo Codice stabilisce che un rappresentante doganale indiretto che opera per conto di un importatore o esportatore stabilito nell’UE è responsabile in solido con quest’ultimo per determinati obblighi. La situazione assume particolare rilevanza quando l’operatore rappresentato non è stabilito nell’UE: il rappresentante indiretto che agisce in nome proprio per conto dell’operatore extra-UE viene considerato esso stesso importatore o esportatore ai fini di specifiche disposizioni del Codice. Per le imprese svizzere sarà quindi opportuno riesaminare non soltanto le procedure doganali interne, ma anche contratti, responsabilità e rapporti con spedizionieri e rappresentanti doganali nell’UE.
Nasce l’Autorità doganale dell’Unione europea
La riforma istituisce inoltre la nuova European Union Customs Authority (EUCA), con sede a Lille, che sosterrà le amministrazioni nazionali, la gestione comune dei rischi e il funzionamento del Data Hub, contribuendo a un’applicazione più uniforme delle regole doganali nell’UE.
Cosa significa concretamente per le imprese svizzere?
Il nuovo Codice non modifica naturalmente il fatto che la Svizzera si trovi al di fuori dell’Unione doganale europea. Tuttavia, proprio per questo motivo alcune delle nuove disposizioni assumono particolare rilevanza per le aziende svizzere. L’impatto concreto dipenderà dal ruolo assunto dall’impresa nella singola operazione: semplice fornitore di un importatore UE, venditore diretto a consumatori europei, utilizzatore dell’IOSS o operatore che ricorre a un rappresentante doganale nell’Unione. Le imprese che esportano verso l’UE dovrebbero progressivamente prestare maggiore attenzione a:
qualità dei dati doganali e di prodotto trasmessi ai clienti e agli intermediari europei;
coerenza dei dati scambiati tra impresa, importatore, spedizioniere, vettore e rappresentante doganale;
corretta classificazione tariffaria;
disponibilità e correttezza delle informazioni sull’origine preferenziale e non preferenziale;
determinazione del valore doganale;
gestione dei rapporti e delle responsabilità con rappresentanti doganali e spedizionieri;
capacità dei propri sistemi informatici di produrre e trasmettere dati strutturati;
per chi vende online B2C nell’UE, verifica del proprio modello IOSS, marketplace, rappresentanza e importazione.
Particolare attenzione dovranno quindi prestare le imprese svizzere che vendono direttamente online a consumatori europei: per loro la riforma dell’e-commerce non rappresenta un cambiamento lontano nel tempo, poiché una prima parte delle nuove regole è già applicabile dal luglio 2026 e ulteriori modifiche seguiranno dal luglio 2028.
Un cambiamento che va oltre la dogana
La riforma deve infine essere letta in un contesto europeo più ampio. Le autorità doganali non controllano più soltanto classificazione, origine, valore e pagamento dei dazi: la frontiera è diventata uno dei principali punti di verifica anche per numerose normative europee relative alla sicurezza dei prodotti, alla sostenibilità, alle sanzioni e ad altri requisiti non fiscali. Nel Data Hub potranno confluire anche documenti e informazioni relativi alla conformità dei prodotti, quali certificati e autorizzazioni, mentre l’interoperabilità con altri sistemi europei consentirà di incrociare e analizzare una quantità molto maggiore di informazioni. Anche il profilo di compliance dell’operatore assumerà maggiore rilevanza a livello europeo: le sanzioni doganali non penali registrate nel Data Hub potranno contribuire alla valutazione del rischio dell’operatore da parte delle autorità dei diversi Stati membri. La compliance doganale diventa pertanto sempre più una questione di governance dei dati e della supply chain, che coinvolge non soltanto gli specialisti doganali, ma anche IT, logistica, compliance, acquisti e gestione dei dati di prodotto.
Le prossime tappe
Molti elementi operativi devono ancora essere definiti attraverso gli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea. Un primo tassello è già arrivato con il Regolamento delegato C(2026) 6694, che fissa l’importo della nuova tassa di gestione per l’e-commerce. Nei prossimi mesi sarà importante seguirne il completamento dell’iter, così come le specifiche tecniche e gli ulteriori atti necessari all’implementazione del Data Hub e delle nuove procedure. Per le imprese, la preparazione al nuovo quadro non deve tuttavia attendere il completamento del Data Hub nel 2034. Già oggi può essere opportuno verificare quali dati doganali e di prodotto vengono gestiti, chi ne è responsabile, dove sono conservati e con quale facilità possono essere trasmessi ai partner commerciali e alle autorità. Il nuovo Codice doganale segna il passaggio verso una dogana europea sempre più digitale, integrata e basata sui dati, nella quale affidabilità dell’operatore e qualità delle informazioni diventano elementi centrali della facilitazione degli scambi.
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https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-nuovo-codice-doganale-UE.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-10-01 08:00:002026-10-06 10:48:42Nuovo Codice doganale dell’Unione: cosa cambia per le imprese
Dal 29 settembre 2026 termina la fase transitoria prevista per determinati farmaci brevettati e relativi ingredienti farmaceutici delle aziende non comprese nell’Allegato III del Proclama presidenziale del 2 aprile 2026. In vista della scadenza, gli esportatori svizzeri interessati sono quindi chiamati, se non già fatto, a verificare il trattamento tariffario applicabile alle proprie merci.Una nuova Notice del Bureau of Industry and Security (BIS) fornisce inoltre ulteriori indicazioni sul trattamento di specifiche categorie di prodotti e introduce alcune correzioni tecniche.
Come illustrato nel nostro aggiornamento del 31 luglio, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha definito le modalità operative per l’applicazione dei dazi della Sezione 232 su determinati farmaci brevettati e ingredienti farmaceutici.
Il regime è entrato in applicazione il 31 luglio 2026 per i prodotti delle aziende elencate nell’Allegato III (pag. 9) del Proclama presidenziale del 2 aprile 2026. Dalla stessa data sono inoltre entrati in vigore i nuovi obblighi dichiarativi per tutti gli importatori delle merci interessate.
Per i prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III, fino al 29 settembre2026, si applica invece il codice HTSUS 9903.04.61, con un dazio aggiuntivo della Sezione 232 dello 0%.
Cosa cambia dal 29 settembre?
Dal 29 settembre 2026,questa fase transitoria termina e il regime tariffario si estende anche ai prodotti delle aziende non comprese nell’Allegato III. Per i prodotti originari della Svizzera e del Liechtenstein contemplati dalla misura, il riferimento è in linea generale il codice HTSUS 9903.04.62, che prevede un’aliquota complessiva del15%, risultante dalla combinazione del dazio ordinario della “Column 1” e del dazio aggiuntivo della Sezione 232.
Restano applicabili eventuali esenzioni e trattamenti più favorevoli previsti dal regime, tra cui quelli riferiti a determinate categorie di prodotti o alle aziende che soddisfano le condizioni di specifici accordi con le autorità statunitensi.
Le nuove indicazioni del BIS
Il 23 settembre 2026, a pochi giorni dalla scadenza, il Bureau of Industry and Security (BIS) ha reso disponibile in Public Inspection una nuova Notice. Il documento definisce alcune categorie di prodotti che, alle condizioni previste dal Proclama, possono beneficiare di un’aliquota della Sezione 232 dello 0%, stabilisce una procedura per i prodotti che rispondono a un bisogno sanitario urgente negli Stati Uniti e apporta alcune correzioni tecniche al regime.
Categorie con aliquota dello 0%
La Notice definisce le categorie di prodotti che possono beneficiare dell’aliquota della Sezione 232 dello 0%: farmaci orfani, medicinali nucleari, terapie derivate dal plasma, farmaci per la fertilità, terapie cellulari, terapie geniche, coniugati anticorpo-farmaco (ADC), contromisure mediche contro minacce CBRN e prodotti per la salute animale.
Lo 0% si applica, alle condizioni previste dal Proclama, ai prodotti di tali categorie originari di giurisdizioni con un accordo quadro commerciale e di sicurezza, attuale o futuro, con gli Stati Uniti. Svizzera e Liechtenstein figurano espressamente tra le giurisdizioni ammesse indicate dal BIS.
Clinical trials, R&D e usi non commerciali
Tra le correzioni tecniche figura inoltre l’introduzione della nuova voce HTSUS 9903.04.70, con aliquota aggiuntiva dello 0%, per i prodotti farmaceutici e relativi ingredienti contemplati dalle classificazioni interessate e destinati esclusivamente a clinical trials, ricerca e sviluppo o altri usi non commerciali. La nuova voce si applicherà alle merci immesse in consumo, o ritirate da deposito doganale per l’immissione in consumo, a partire dal 29 settembre 2026.
Urgent U.S. health need
La Notice definisce anche una procedura che consente alle aziende di richiedere al Department of Commerce l’applicazione dell’aliquota dello 0% per uno specifico prodotto quando la sua importazione risponde a un “urgent U.S. health need”.
Le richieste sono valutate individualmente e devono riguardare farmaci brevettati e relativi ingredienti compresi nei codici HTSUS dell’Allegato I. Tra le informazioni richieste figurano la classificazione HTSUS, il prodotto e i principi attivi, il Paese di origine e di esportazione, l’importatore e il produttore, nonché le motivazioni che giustificano il bisogno sanitario urgente negli Stati Uniti.
Ulteriori correzioni tecniche
La Notice apporta infine alcune correzioni tecniche agli Allegati I e IV. In particolare, chiarisce la definizione di “pharmaceutical articles”, precisa la definizione dei prodotti generici includendo espressamente i prodotti non brevettati per la salute animale e aggiorna alcune classificazioni HTSUS. Il BIS ribadisce inoltre che, allo stato attuale, i dazi farmaceutici della Sezione 232 non si applicano ai farmaci generici e ai relativi ingredienti.
Cosa da verificare prima del 29 settembre?
Alla luce anche delle nuove indicazioni BIS, gli esportatori svizzeri interessati dovrebbero verificare con l’importatore statunitense e il customs broker:
la classificazione HTSUS e l’effettiva inclusione del prodotto nel campo di applicazione della misura
l’origine della merce
l’eventuale applicabilità di esenzioni o trattamenti specifici, comprese le categorie di prodotti che possono beneficiare dell’aliquota dello 0%
l’eventuale presenza dell’azienda nell’Allegato II e l’applicabilità del relativo trattamento
l’eventuale destinazione del prodotto a clinical trials, R&D o altri usi non commerciali e l’applicabilità della nuova voce 9903.04.70
l’eventuale possibilità di presentare una richiesta per “urgent U.S. health need”
il corretto codice del Capitolo 99 da utilizzare dal 29 settembre.
La scadenza riguarda le merci immesse in consumo negli Stati Uniti o ritirate da un deposito doganale per l’immissione in consumo a partire dal 29 settembre 2026. Non è quindi necessariamente la data di spedizione dalla Svizzera a determinare il trattamento applicabile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-dazi-USA-farmaci.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-24 08:00:002026-09-23 16:11:20Dazi USA sui farmaci: cosa verificare entro il 29 settembre
Dal 1° gennaio 2028 entrerà in vigore la nuova nomenclatura internazionale del Sistema armonizzato (HS 2028). L’aggiornamento introduce 428 nuove sottovoci e ne elimina 172. Per le aziende svizzere è consigliabile iniziare per tempo a verificare quali prodotti saranno interessati e valutare possibili conseguenze su classificazione tariffaria, origine preferenziale, dazi, compliance, documentazione e sistemi ERP. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) prevede la pubblicazione della relativa ordinanza del Consiglio federale nell’estate 2027, passaggio che consentirà alle imprese di completare gli ultimi adeguamenti prima dell’entrata in vigore.
Il Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (Harmonized System, HS) si prepara a un nuovo importante aggiornamento. L’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD/WCO) ha infatti definito l’ottava edizione della nomenclatura, HS 2028, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2028. Nonostante la data possa sembrare ancora lontana, l’ampiezza della revisione suggerisce alle aziende che importano o esportano merci di iniziare per tempo a valutarne le conseguenze.
HS: molto più di un codice doganale
Il Sistema armonizzato costituisce il linguaggio internazionale utilizzato per classificare le merci oggetto di commercio. In Svizzera, la struttura della tariffa doganale è stata notevolmente semplificata dal 1° gennaio 2024, parallelamente all’abolizione dei dazi all’importazione sui prodotti industriali: per questi prodotti, gran parte delle precedenti suddivisioni nazionali alle cifre 7 e 8 è stata eliminata. Il codice HS a sei cifre rimane quindi il riferimento centrale, mentre suddivisioni ulteriori sono mantenute laddove necessarie, ad esempio per determinate esigenze non tariffarie. La classificazione non è infatti un mero dato amministrativo: dal codice attribuito a un prodotto possono dipendere, oltre al trattamento tariffario, anche l’applicazione delle regole di origine e di determinate misure di politica commerciale, nonché gli obblighi connessi all’importazione o all’esportazione. Il sistema è inoltre fondamentale per la raccolta delle statistiche sul commercio internazionale. La nomenclatura deve quindi evolvere insieme alle merci e agli scambi che è chiamata a rappresentare. Le revisioni periodiche consentono di tenere conto dell’evoluzione tecnologica, della comparsa di nuovi prodotti, dei cambiamenti nei flussi commerciali e delle nuove esigenze normative.
Cosa cambia dal 2028?
L’HS 2028 è il risultato del settimo ciclo di revisione condotto dall’OMD, eccezionalmente esteso a sei anni anche a seguito delle interruzioni provocate dalla pandemia. La portata dell’aggiornamento è significativa: 299 serie di modifiche, che porteranno la nuova nomenclatura a comprendere 1’229 voci e 5’852 sottovoci a sei cifre. Rispetto all’edizione HS 2022 saranno create 6 nuove voci e 428 nuove sottovoci, mentre 5 voci e 172 sottovoci saranno eliminate. Le modifiche riflettono soprattutto l’esigenza di adattare la classificazione delle merci alla realtà del commercio internazionale contemporaneo e di consentire una migliore identificazione di prodotti che hanno acquisito crescente rilevanza economica, tecnologica o normativa.
Quali settori saranno maggiormente interessati?
Le modifiche dell’HS 2028 attraversano numerosi comparti, ma alcune aree sono oggetto di interventi particolarmente significativi. L’aggiornamento non risponde infatti soltanto all’evoluzione dei flussi commerciali e della tecnologia: mira anche a rendere la nomenclatura più adatta a sostenere obiettivi di politica sanitaria, ambientale e di controllo degli scambi.
sanità, dispositivi medici e prodotti per le emergenze: la salute pubblica rappresenta uno dei temi centrali della revisione. Vengono introdotte nuove sottovoci per rendere più facilmente identificabili negli scambi internazionali beni essenziali in situazioni di emergenza sanitaria, tra cui ambulanze e cliniche mobili, determinate maschere e visiere protettive, pulsossimetri e apparecchi per il monitoraggio multiparametrico, strumenti per l’intubazione e apparecchi per la terapia respiratoria;
vaccini e settore biofarmaceutico: particolarmente rilevante è la riorganizzazione della classificazione dei vaccini, attualmente compresi nella voce 30.02. L’HS 2028 introduce due nuove voci: la 30.07 per i vaccini destinati alla medicina umana, articolata ulteriormente in funzione delle malattie cui sono destinati, e la 30.08 per gli altri vaccini, compresi quelli veterinari. La maggiore granularità consentirà, tra l’altro, di monitorare meglio i flussi commerciali di questi prodotti;
integratori alimentari: un cambiamento importante riguarda anche un mercato in forte espansione e nel quale la classificazione può risultare complessa per la vicinanza tra prodotti alimentari e farmaceutici. L’HS 2028 introduce la nuova voce 21.07 specificamente dedicata agli integratori alimentari, accompagnata da nuove note legali volte a creare un quadro classificatorio più chiaro e uniforme;
materie plastiche, imballaggi e prodotti monouso: la tutela ambientale costituisce un altro asse importante della revisione. Per i rifiuti di plastica, la voce 39.15 viene ristrutturata con distinzioni maggiormente allineate alle categorie previste dalla Convenzione di Basilea. L’HS 2028 migliora inoltre l’identificazione di numerosi prodotti in plastica, in particolare quelli monouso, quali cannucce, bottiglie, sacchetti e altri imballaggi, stoviglie e utensili da cucina, guanti, bastoncini cotonati con supporto in plastica e palloncini. Viene inoltre introdotto espressamente il concetto di “monouso” nelle note legali del capitolo 39;
ambiente, riciclaggio e merci soggette a controlli internazionali: la revisione interessa più in generale prodotti rilevanti sotto il profilo ambientale e apparecchiature connesse al riciclaggio, oltre a merci sottoposte a controlli nell’ambito di convenzioni internazionali. L’OMD segnala inoltre modifiche volte a sostenere il contrasto alle attività illecite e ad adeguare la nomenclatura al progresso tecnologico.
Per le aziende attive in questi comparti, l’avvicinarsi dell’HS 2028 merita quindi un’attenzione particolare. Tuttavia, l’assenza del proprio settore tra quelli maggiormente evidenziati non significa che i propri prodotti non siano interessati: le 299 serie di modifiche coinvolgono la nomenclatura in modo più ampio e dovranno essere valutate a livello di singola classificazione tariffaria.
Gli impatti per le aziende
Il passaggio all’HS 2028 avrà ripercussioni sulle nomenclature tariffarie nazionali costruite sulla base del Sistema armonizzato, compresa quella svizzera. La Svizzera ha partecipato a livello internazionale ai lavori di revisione e ha già definito il percorso per il recepimento delle modifiche: secondo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), queste saranno integrate nella Tariffa doganale svizzera con effetto dal 1° gennaio 2028, mentre la relativa ordinanza del Consiglio federale dovrebbe essere pubblicata nell’estate 2027. Per le imprese, l’adeguamento non si limiterà quindi alla sostituzione di alcuni codici tariffari. Come sopra evidenziato, la classificazione delle merci è infatti alla base di numerosi processi aziendali:
dichiarazioni doganali
determinazione dei dazi
verifica dell’origine preferenziale
autorizzazioni, restrizioni e altre misure legate al commercio transfrontaliero
documentazione commerciale
master data e sistemi ERP.
Particolare attenzione merita il tema dell’origine preferenziale. Quando le regole di lista previste da un accordo di libero scambio fanno riferimento alla classificazione tariffale del prodotto o dei materiali impiegati, una revisione della nomenclatura può rendere necessari adeguamenti tecnici per mantenere coerente l’applicazione dell’accordo. Ciò non significa necessariamente che l’origine preferenziale di un prodotto cambi, ma sarà importante verificare che classificazione, regole applicabili e relativa documentazione continuino a essere correttamente allineate.
Le tavole di correlazione HS 2022–HS 2028
Un primo strumento per prepararsi è già disponibile. L’OMD ha pubblicato le tavole di correlazione tra HS 2022 e HS 2028, che consentono di individuare le corrispondenze tra la nomenclatura attuale e quella futura. Le tavole permettono inoltre di comprendere la natura delle modifiche introdotte. In alcuni casi il codice viene semplicemente rinumerato; in altri una sottovoce viene suddivisa in più sottovoci oppure solo una parte delle merci viene trasferita nella nuova classificazione (indicata con il prefisso “ex”). Le tavole rappresentano tuttavia uno strumento di orientamento e non una decisione di classificazione: l’OMD precisa espressamente che non hanno valore giuridico. Inoltre, in alcuni casi la trasposizione nelle nomenclature nazionali o regionali potrà richiedere ulteriori correlazioni. Per le imprese costituiscono quindi un utile punto di partenza per individuare i prodotti potenzialmente interessati dalla revisione e pianificare le successive verifiche interne. Sarà tuttavia opportuno attendere il recepimento dell’HS 2028 nella Tariffa doganale svizzera (Tares) e le eventuali indicazioni delle autorità competenti prima di considerare definitive le nuove classificazioni.
Una transizione da pianificare
L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2028, ma il percorso di implementazione è già iniziato: l’OMD ha pubblicato le modifiche e le prime tavole di correlazione, mentre seguirà il recepimento della nuova nomenclatura nei sistemi tariffari dei singoli Paesi. Per gli operatori svizzeri sarà importante seguire anche l’implementazione nella tariffa doganale svizzera, poiché sarà quest’ultima a determinare concretamente i codici applicabili alle operazioni di importazione ed esportazione dalla Svizzera. Le imprese con un portafoglio significativo di prodotti importati o esportati possono già utilizzare il periodo di transizione per mappare le proprie classificazioni tariffarie attuali e identificare i codici interessati dalle modifiche, verificando anche gli eventuali riflessi sull’origine preferenziale, sulle autorizzazioni richieste, sulla documentazione commerciale e sui sistemi ERP. La revisione dell’HS 2028 costituirà quindi per molte imprese un’occasione per riesaminare la qualità delle proprie classificazioni tariffarie e l’allineamento dei processi collegati: avviare queste verifiche con anticipo consentirà di affrontare il passaggio al 2028 in modo ordinato, riducendo il rischio di errori dell’ultimo momento.
Le tensioni internazionali non restano lontane dalle imprese: possono arrivare rapidamente nei bilanci, nei tempi di consegna e nelle condizioni di accesso ai mercati. Barriere commerciali, rotte logistiche sotto pressione, rincari dell’energia e volatilità delle materie prime incidono sempre più da vicino sull’attività quotidiana delle aziende. Per aiutare il tessuto economico cantonale a leggere questi segnali e a valutarne le possibili ripercussioni, la Cc-Ti lancia GeoRisk Ticino, uno strumento di monitoraggio mensile dedicato al rischio geopolitico sulle catene di fornitura manifatturiere.
Il primo numero, riferito allo scenario di agosto 2026, colloca il rischio in fascia media, con un indice sintetico di 42 per il Canton Ticino e di 47 per la Svizzera, su una scala da 0 a 100.
GeoRisk Ticino è promosso dalla Cc-Ti e realizzato con la collaborazione di Energytide, società specializzata nell’analisi dei rischi geopolitici e geoeconomici. Nasce con l’obiettivo di tradurre quanto accade sullo scenario internazionale in una lettura concreta delle possibili conseguenze per le forniture e i mercati di sbocco delle imprese ticinesi.
Vengono prese in esame otto filiere manifatturiere – farmaceutica, elettronica, chimica, macchinari, apparecchiature elettriche, metalli industriali, alimentare e abbigliamento – analizzandole sia dal lato delle esportazioni sia da quello delle importazioni e mettendo a confronto il Canton Ticino con la Svizzera.
La valutazione considera otto dimensioni – paesi, politica commerciale, domanda, valute, logistica, energia, materie prime ed esposizione settoriale – e attribuisce a ciascuna filiera un indice su una scala da 0 a 100, articolato in tre fasce di rischio: bassa fino a 40 punti, media tra 40 e 60 e alta oltre 60. A questi si aggiunge un indice sintetico, che restituisce una misura complessiva del rischio per il Canton Ticino e per la Svizzera.
Il valore dell’analisi non sta però soltanto nella fotografia del singolo mese. L’aggiornamento regolare degli indici permetterà di seguirne l’evoluzione nel tempo e di capire non solo se il rischio aumenta o diminuisce, ma anche quali fattori ne stanno modificando il profilo. L’obiettivo è quindi andare oltre il semplice monitoraggio di ciò che accade nel mondo, per individuare dove e attraverso quali canali gli sviluppi internazionali possono incidere concretamente sull’attività delle imprese.
Ad agosto la pressione si sposta dalla domanda ai costi
Nel mese di agosto la pressione sulle imprese si è spostata soprattutto dalla domanda ai costi e agli approvvigionamenti. La congiuntura manifatturiera mostra infatti alcuni segnali di miglioramento in Svizzera e nell’area euro, mentre aumentano le tensioni legate alla politica commerciale, alla logistica, all’energia e alle materie prime.
Tra i fattori che incidono maggiormente sul quadro di agosto figurano il differenziale tariffario che penalizza l’industria tecnologica svizzera sul mercato statunitense, le criticità che interessano contemporaneamente importanti corridoi logistici – dal Reno al Canale di Panama fino allo Stretto di Hormuz – e le pressioni sui prezzi dell’energia e di alcune materie prime, in particolare memorie, rame e cereali.
Anche l’indebolimento del franco ha un impatto ambivalente: da un lato sostiene la competitività delle esportazioni, dall’altro rende più costosi gli acquisti dall’estero.
Gli approvvigionamenti maggiormente sotto pressione
È proprio sul fronte degli approvvigionamenti che emergono le pressioni più diffuse. Tutte le otto filiere di importazione analizzate registrano ad agosto un aumento del rischio e l’intera area degli acquisti raggiunge o supera la soglia dei 40 punti. Particolarmente esposta è l’elettronica, che raggiunge un indice di 56, anche a causa della scarsità mondiale di memorie e dei lunghi tempi di consegna dei componenti.
Sul fronte delle esportazioni il quadro è invece più articolato. L’elettronica raggiunge un indice di 52, macchinari e apparecchiature elettriche 48 e i metalli industriali 44. Il farmaceutico ticinese è l’unica filiera in controtendenza, con un indice che scende a 36 e rientra così nella fascia di rischio basso.
Il report completo a disposizione ogni mese nell’Area Soci
GeoRisk Ticino si configura come uno strumento di monitoraggio continuativo, aggiornato ogni mese, volto a offrire alle imprese associate alla Cc-Ti una lettura strutturata di come i rischi geopolitici e geoeconomici possono riflettersi sull’attività industriale e commerciale.
Il primo numero contiene anche la baseline strutturale dell’analisi: il quadro di riferimento iniziale costruito sulla struttura reale del commercio estero cantonale e nazionale. Questa base permette di comprendere il peso e le specificità delle diverse filiere, ma soprattutto di individuare le vulnerabilità che possono rendere il Canton Ticino e la Svizzera più o meno esposti agli sviluppi internazionali.
A partire dai prossimi aggiornamenti sarà così possibile affiancare alla fotografia del rischio anche una lettura della sua evoluzione nel tempo, facendo emergere cambiamenti, segnali di attenzione e temi che meritano ulteriori approfondimenti.
In via eccezionale, in occasione di questa edizione di lancio, il report completo – con l’analisi di agosto, i dati e le matrici di rischio delle singole filiere – è disponibile per tutti gli utenti del nostro sito.
A partire dalla prossima edizione, lo studio completo sarà consultabile ESCLUSIVAMENTE nell’Area Soci, alla voce “Internazionale” (chi non disponesse ancora dei dati di accesso può rivolgersi a Lisa Pantini, Responsabile delle relazioni con i soci).
Per domande e approfondimenti sui contenuti di GeoRisk Ticino è possibile rivolgersi a Monica Zurfluh, Responsabile del Servizio Commercio internazionale, tramite la linea dedicata georisk@cc-ti.ch.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/07/ART26-Georisk-Ticino.png8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-12 16:53:152026-09-12 19:33:12GeoRisk Ticino: sotto osservazione i rischi geopolitici per le imprese
GeoRisk Ticino nasce per supportare le imprese associate nella comprensione, nell’anticipazione e nella gestione degli effetti concreti che i rischi geopolitici possono avere sulle attività economiche del Cantone. Le imprese ticinesi operano oggi in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto. Tensioni geopolitiche, cambiamenti nelle politiche commerciali, instabilità delle catene di approvvigionamento, volatilità valutaria e shock energetici possono incidere direttamente sui costi aziendali, sulla disponibilità di materie prime e sulla continuità delle attività produttive. Per aiutare le aziende a leggere questi fenomeni e a valutarne gli effetti concreti nasce GeoRisk Ticino, un servizio di monitoraggio e analisi sviluppato specificamente per la realtà economica cantonale.
L’obiettivo del progetto è offrire alle aziende associate uno strumento di lettura e interpretazione degli sviluppi internazionali che possono influenzare il commercio e le filiere produttive ticinesi. Rispetto alle analisi di carattere generale disponibili sul mercato, GeoRisk Ticino adotta un taglio specifico sulla struttura effettiva dell’economia cantonale e considera in modo mirato i principali mercati di sbocco e le fonti di approvvigionamento delle imprese del territorio. Il cuore del servizio è costituito da un report periodico che integra informazioni geopolitiche, macroeconomiche e commerciali e le collega alle filiere più rilevanti per il Ticino. Oltre a descrivere gli eventi internazionali, il report evidenzia in che modo tali sviluppi possono generare opportunità o criticità per le aziende locali. Offre quindi una lettura applicata degli scenari e sostiene le imprese nelle valutazioni strategiche e operative. Elemento distintivo del progetto è la matrice di rischio geopolitico delle filiere ticinesi, sviluppata a partire dai dati ufficiali sul commercio estero e aggiornata in funzione dell’evoluzione degli scenari internazionali.
Le principali filiere di esportazione e importazione vengono monitorate attraverso un indice sintetico che consente di misurare il grado di esposizione al rischio e di seguirne l’evoluzione nel tempo. La metodologia si fonda su tre criteri fondamentali: l’instabilità del mercato di destinazione o della fonte di approvvigionamento, la possibilità di sostituire partner commerciali o risorse in caso di interruzione e il grado di concentrazione degli scambi su un numero limitato di attori. Dalla combinazione di questi elementi nasce un indice di rischio su una scala da 0 a 100, utile per confrontare le diverse filiere e individuare quelle più esposte alle turbolenze internazionali. L’analisi viene aggiornata attraverso il monitoraggio di variabili che considerano sia le cause del rischio sia i suoi possibili effetti economici. Tra gli aspetti osservati figurano l’evoluzione della situazione nei singoli Paesi, le politiche economiche e commerciali, l’andamento della domanda, le dinamiche valutarie, nonché fattori legati alla logistica, all’energia, alle materie prime e all’esposizione settoriale. Questo approccio consente di cogliere non solo l’insorgere di nuovi rischi, ma anche le loro possibili ricadute lungo le catene del valore.
Un ulteriore elemento importante è il confronto sistematico tra la situazione del Ticino e quella della Svizzera nel suo complesso. In questo modo le imprese possono comprendere se le criticità osservate riflettano tendenze generali oppure se il Cantone presenti caratteristiche specifiche che richiedono particolare attenzione.
In definitiva, GeoRisk Ticino mette a disposizione delle aziende uno strumento di monitoraggio e interpretazione dei rischi internazionali fondato su dati concreti, metodologie trasparenti e un forte radicamento nella realtà economica cantonale. Il servizio contribuisce a rafforzare la capacità delle imprese di anticipare gli sviluppi esterni, comprendere meglio la propria esposizione e orientare le decisioni in un contesto globale sempre più interconnesso.
GeoRisk Ticino beneficia inoltre della collaborazione con Energytide.it e, in particolare, del contributo specialistico di Sergio Giraldo, analista indipendente con consolidata esperienza nei mercati energetici, nelle commodities e nelle politiche europee. La sua capacità di interpretare l’evoluzione degli scenari internazionali, collegando dinamiche geopolitiche, fattori energetici e implicazioni economiche, rappresenta un importante valore aggiunto per il progetto e consente di offrire alle imprese una lettura più approfondita e orientata alle decisioni.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-comunicato-stampa-georisk.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-10 16:00:002026-09-17 14:01:14GeoRisk Ticino: uno strumento di analisi per comprendere i rischi geopolitici che incidono sulle imprese ticinesi
Il 1° ottobre 2026 entrerà in vigore per la Svizzera l’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’AELS e il Kosovo. L’intesa migliora l’accesso al mercato kosovaro per le imprese svizzere e introduce un nuovo quadro preferenziale per gli scambi di merci tra i due Paesi.
Firmato il 22 gennaio 2025 e approvato dalle Camere federali il 20 marzo 2026, l’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e la Repubblica del Kosovo entrerà in vigore per Svizzera e Liechtenstein il 1° ottobre 2026. Per Islanda e Norvegia l’accordo è invece già applicabile dal 1° settembre 2026.
Cosa cambia per gli scambi di merci
L’accordo copre tutte le categorie di merci e, a differenza di altri accordi conclusi dall’AELS, non è quindi accompagnato da accordi agricoli bilaterali separati.
Sul fronte tariffario, l’accordo migliora le condizioni di accesso ai rispettivi mercati, con modalità che variano a seconda dei prodotti:
per le esportazioni svizzere verso il Kosovo, l’Allegato II stabilisce come principio l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore dell’ALS, salvo per i prodotti per i quali la tabella tariffaria prevede diversamente. Per questi ultimi sono previsti specifici calendari di riduzione progressiva dei dazi. Le imprese esportatrici sono pertanto invitate a verificare nell’Allegato II il trattamento previsto per la voce tariffale del proprio prodotto;
per le importazioni in Svizzera dal Kosovo, l’Allegato V prevede l’eliminazione dei dazi all’entrata in vigore per i prodotti non agricoli. Per determinati prodotti agricoli sono invece previste concessioni specifiche, che possono consistere nell’esenzione, in aliquote preferenziali o in riduzioni rispetto all’aliquota NPF (nazione più favorita); per alcuni prodotti agricoli trasformati può inoltre applicarsi il meccanismo di compensazione dei prezzi (PCM). Le posizioni contrassegnate come NC (“not covered”) non beneficiano invece di concessioni tariffarie nell’ambito dell’ALS.
Origine preferenziale: si applicano le regole PEM rivedute
Si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta; le relative disposizioni saranno integrate nel documento R-30 dell’UDSC con l’entrata in vigore dell’accordo. In linea di principio è possibile anche il cumulo diagonale dell’origine con i partner di libero scambio comuni all’interno della zona PEM, ad esempio con l’Unione europea, laddove siano soddisfatte le condizioni previste. Le possibilità effettive di cumulo possono essere verificate, a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, nella Matrix pubblicata dall’UDSC. È inoltre previsto il cumulo totale secondo le disposizioni della Convenzione riveduta.
Il testo della dichiarazione d’origine da utilizzare è quello previsto dalla Convenzione PEM riveduta.
Per gli esportatori autorizzati svizzeri non è necessaria una nuova autorizzazione: quelle già esistenti sono valide anche nell’ambito del nuovo ALS con il Kosovo.
Importazioni dal Kosovo: termina il regime SPG
Un cambiamento importante riguarda le imprese che importano merci dal Kosovo in Svizzera.
Con l’entrata in vigore dell’ALS, il Kosovo perderà infatti lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali nell’ambito del Sistema generalizzato di preferenze (SPG). Dal 1° ottobre 2026 le preferenze tariffali saranno pertanto concesse sulla base del nuovo Accordo di libero scambio. Le relative aliquote saranno integrate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell’entrata in vigore.
Di particolare importanza sul piano operativo: le prove dell’origine rilasciate in Kosovo prima del 1° ottobre 2026 nell’ambito del regime SPG non saranno più valide a partire da tale data. Per ottenere l’imposizione preferenziale sulla base del nuovo ALS sarà necessaria una prova dell’origine rilasciata conformemente alle disposizioni dell’accordo.
Merci già in transito al 1° ottobre
Sono previste disposizioni transitorie per le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano già in transito, in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Kosovo o in Svizzera.
Queste merci potranno beneficiare dell’aliquota preferenziale all’importazione in Svizzera a condizione che venga presentata una prova dell’origine allestita a posteriori, accompagnata dalla documentazione che comprova il trasporto diretto. Qualora al momento dell’imposizione la prova dell’origine non sia ancora disponibile, dovrà essere richiesta un’imposizione provvisoria.
Cosa devono fare le imprese
In vista del 1° ottobre 2026, le aziende che commerciano con il Kosovo dovrebbero verificare in particolare:
la voce tariffale dei prodotti interessati e il relativo trattamento preferenziale, facendo riferimento all’Allegato II per le esportazioni verso il Kosovo e all’Allegato V per le importazioni in Svizzera;
se le merci soddisfano le regole di origine PEM applicabili al singolo prodotto;
le eventuali possibilità di cumulo dell’origine all’interno della zona PEM;
la corretta predisposizione delle prove dell’origine necessarie per beneficiare delle preferenze;
per le importazioni dal Kosovo, l’adeguamento delle procedure al passaggio dal regime SPG al nuovo ALS, evitando di utilizzare dal 1° ottobre prove dell’origine emesse secondo il precedente regime;
per le merci che si troveranno già in transito o sotto controllo doganale alla data di entrata in vigore, l’applicabilità delle specifiche disposizioni transitorie.
Le aliquote preferenziali applicabili all’importazione in Svizzera saranno consultabili in Tares a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Oltre agli scambi di merci e alle regole d’origine, l’ALS disciplina anche gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l’agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale, la concorrenza nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/09/ART26-kosovo.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2026-09-03 07:20:002026-09-02 14:21:36Svizzera–Kosovo: accordo di libero scambio in vigore il 1° ottobre 2026
La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, che definisce le prove documentali necessarie per comprovare il Paese di fusione e colata (melt and pour) dell’acciaio importato nell’Unione europea.
Un nuovo quadro per le importazioni di acciaio nell’UE
Il settore siderurgico dell’Unione europea continua a risentire degli effetti della persistente sovraccapacità produttiva mondiale, aggravata da pratiche commerciali distorsive, sovvenzioni pubbliche e misure restrittive adottate da Paesi terzi che rischiano di deviare verso il mercato europeo ulteriori flussi di importazione. Per far fronte a tale situazione, dal 1° luglio 2026 il Regolamento (UE) 2026/1384ha sostituito il precedente regime di salvaguardia sull’acciaio con un nuovo sistema che prevede, tra l’altro, contingenti tariffari annuali, un dazio del 50% oltre contingente e l’obbligo di documentare il Paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato, il cosiddetto melt and pour. Con l’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha ora definito le prove documentali richieste per comprovare il melt and pour, prevedendo anche una fase transitoria. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026
Contingenti tariffari annuali
A partire dal 1° luglio 2026 sono stati aperti contingenti tariffari annuali per ciascuna categoria di prodotti siderurgici elencata nell’allegato I del regolamento. I contingenti sono:
ripartiti per categoria di prodotto;
gestiti su base trimestrale dalla Commissione europea;
assegnati ai singoli Paesi mediante successivi atti di esecuzione.
Nel primo anno di applicazione, le quantità non utilizzate potranno essere riportate al trimestre successivo; dal luglio 2027 tale possibilità sarà valutata annualmente dalla Commissione in funzione dell’andamento del mercato e del grado di utilizzo dei contingenti.
Dazio del 50% oltre contingente
Una delle modifiche più significative riguarda il livello della protezione tariffaria. Qualora il contingente disponibile per una determinata categoria risulti esaurito, oppure l’importazione non possa beneficiare del contingente, viene applicato un dazio ad valorem del 50%, in luogo del precedente 25%. Il nuovo dazio si aggiunge agli eventuali altri diritti doganali applicabili alle merci interessate.
Obbligo di documentare il Paese di fusione e colata
Tra le principali novità introdotte dal regolamento figura l’obbligo, per gli importatori, di fornire informazioni e prove verificabili sul Paese di fusione e colata (country of melt and pour), ossia il Paese nel quale il ferro o l’acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e successivamente colato nel suo primo stato solido.
Melt and pour: le prove documentali
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, la Commissione europea ha definito la documentazione necessaria per comprovare il Paese di fusione e colata. Il documento principale previsto dal regolamento è il Mill Test Certificate (MTC) – indicato come “certificato del produttore” nella versione italiana del regolamento – che dovrà contenere:
il Paese di fusione e colata;
il numero di colata (heat number) dell’acciaio importato.
Qualora il Mill Test Certificate non contenga una di queste informazioni, le autorità doganali potranno considerare, a integrazione del certificato, ulteriori documenti contenenti le informazioni mancanti, tra cui:
fatture;
bolle di consegna;
certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti;
dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
documenti di contabilità analitica e di produzione;
documenti doganali del paese esportatore;
corrispondenza commerciale;
descrizioni dei prodotti.
Fase transitoria fino al 30 settembre 2027
È prevista una fase transitoria dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Durante questo periodo, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate, i documenti sopra indicati potranno essere considerati dalle autorità doganali anche come prove a sé stanti, purché contengano sia l’indicazione del Paese di fusione e colata sia il numero di colata. Dal 1° ottobre 2027, tale possibilità verrà meno e la documentazione alternativa potrà essere utilizzata unicamente a integrazione del Mill Test Certificate. Quando il Paese di fusione e colata viene comprovato mediante documentazione complementare o alternativa al Mill Test Certificate, le autorità doganali procederanno a controlli documentali delle informazioni e delle prove presentate. In particolare, qualora non sia possibile fornire il Mill Test Certificate e si ricorra agli altri mezzi di prova ammessi, le verifiche delle autorità doganali potranno ritardare l’accesso al contingente tariffario pertinente fino al loro completamento. Il Paese di fusione e colata dovrà essere dichiarato mediante gli appositi codici documento TARIC. La mancata dichiarazione del Paese di fusione e colata supportata da adeguate prove verificabili comporterà il rifiuto dell’importazione. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° ottobre 2026.
Accordi di libero scambio: nessuna esenzione automatica
Un ulteriore elemento di rilievo consiste nel fatto che il nuovo sistema si applicherà anche ai prodotti provenienti da Paesi con i quali l’UE ha concluso accordi di libero scambio o che beneficiano di preferenze tariffarie autonome. Solo qualora la Commissione decida di attivare specifiche misure di salvaguardia bilaterali previste dal relativo accordo commerciale tali importazioni saranno disciplinate secondo il relativo meccanismo. Restano invece escluse dall’applicazione dei contingenti e del dazio fuori contingente le importazioni originarie di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Possibili estensioni ad altri prodotti
Il regolamento prevede una serie di revisioni periodiche del nuovo regime. Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione europea dovrà valutare l’opportunità di estendere il campo di applicazione del regolamento ad alcune ulteriori categorie di prodotti siderurgici, tra cui i tubi di ghisa (NC 7303 00 10 e 7303 00 90), i fili di altri acciai legati (NC 7229 20 00, 7229 90 20, 7229 90 50 e 7229 90 90), i fili di acciaio inossidabile (NC 7223 00 11, 7223 00 19, 7223 00 91 e 7223 00 99) e determinate barre di acciaio (NC 7214 10 00, 7228 10 50, 7228 40 10 e 7228 40 90). Entro il 30 giugno 2027, sarà inoltre esaminata la possibilità di includere anche prodotti fabbricati con una quantità significativa di acciaio o contenenti una quantità significativa di acciaio, con particolare attenzione ai prodotti siderurgici trasformati (downstream steel products). Infine, entro il 30 giugno 2028, la Commissione valuterà se il criterio del paese di fusione e colata debba assumere un ruolo più incisivo, diventando il parametro per beneficiare dei contingenti tariffari previsti dal regolamento, anziché costituire unicamente un obbligo informativo e documentale.
Implicazioni per le imprese
Per le imprese che esportano prodotti siderurgici verso l’Unione europea, il nuovo quadro richiede particolare attenzione non soltanto alla disponibilità della documentazione, ma anche alla tracciabilità delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Le imprese interessate dovrebbero in particolare:
verificare se i prodotti esportati rientrano tra le categorie interessate;
assicurarsi che il Mill Test Certificate riporti il Paese di fusione e colata e il relativo heat number;
verificare la disponibilità e la coerenza di tali informazioni anche quando nella catena commerciale intervengono trader, distributori o altri intermediari;
adeguare, ove necessario, i flussi informativi e documentali con fornitori e clienti;
monitorare l’utilizzo dei contingenti tariffari assegnati;
valutare gli effetti economici derivanti dall’eventuale applicazione del dazio del 50% in caso di superamento del contingente
In vista dell’entrata in applicazione dei nuovi obblighi il 1° ottobre 2026, diventa quindi importante verificare tempestivamente con i propri fornitori la disponibilità e la qualità delle informazioni relative al Paese di fusione e colata, affinché queste possano essere trasmesse lungo la catena commerciale e messe a disposizione dell’importatore nell’Unione europea.
Nota: il presente articolo è stato originariamente pubblicato il 26 giugno 2026 e aggiornato il 1° settembre 2026, alla luce dell’adozione del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963.
Scheda di sintesi
Per facilitare l’orientamento delle imprese associate, abbiamo predisposto una scheda di sintesi che riassume il funzionamento del nuovo regime, con particolare attenzione al trattamento dei prodotti di origine svizzera, alle regole sull’origine non preferenziale e agli adempimenti documentali. La scheda è disponibile nell’Area Soci alla voce “Internazionale”. Non avete i dati di accesso? Lisa Pantini, Responsabile delle relazioni con i soci, è a vostra disposizione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/06/ART26-nuove-regole-ue-acciaio.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-09-01 10:33:222026-09-08 09:52:22Importazioni di acciaio nell’UE: definite le regole sul melt and pour
Dal 1° gennaio 2027 il Regno Unito introdurrà il proprio meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (UK Carbon Border Adjustment Mechanism, UK CBAM), applicando un prezzo alle emissioni incorporate in determinati prodotti particolarmente energivori.
Il principio alla base del meccanismo è quello di ridurre il rischio di carbon leakage, ossia lo spostamento della produzione – e delle relative emissioni – verso Paesi nei quali le politiche climatiche comportano costi inferiori. I prodotti importati interessati saranno quindi sottoposti a un costo del carbonio comparabile a quello sostenuto dai produttori britannici.
Quali prodotti rientrano nel UK CBAM?
Il meccanismo riguarderà prodotti appartenenti a cinque settori: alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio. L’ambito di applicazione sarà determinato sulla base dei codici doganali dei prodotti. Sono previste alcune esclusioni e fattispecie particolari, ad esempio per determinati rottami e, a specifiche condizioni, per merci introdotte in ammissione temporanea con esenzione totale dai dazi. Il Regno Unito ha inoltre scelto di non includere inizialmente il vetro e la ceramica, settori che erano stati considerati nelle precedenti consultazioni. Per le aziende esportatrici sarà quindi fondamentale verificare se il codice doganale dei propri prodotti rientra nell’elenco UK CBAM.
Chi paga?
L’UK CBAM è strutturato come un’imposta e sarà amministrato da HM Revenue & Customs (HMRC), l’autorità fiscale e doganale del Regno Unito. In linea generale, il responsabile degli obblighi previsti dal meccanismo è l’importatore delle merci interessate. Quando è richiesta una dichiarazione doganale, è considerato importatore il soggetto in nome del quale è presentata oppure, se la dichiarazione è effettuata per conto di un’altra persona, quest’ultima. Nei casi in cui non siano dovuti dazi doganali o non sia richiesta una dichiarazione, occorrerà invece individuare chi importa le merci nel Regno Unito per proprio conto. Chi soddisfa le condizioni previste dovrà registrarsi presso l’HMRC, conservare la documentazione relativa alle importazioni soggette al CBAM, presentare le relative dichiarazioni e versare l’imposta dovuta. Per l’esportatore svizzero, il fatto di non essere direttamente responsabile dell’imposta non significa essere estraneo al meccanismo: l’importatore britannico avrà infatti bisogno di informazioni sulle merci e, soprattutto, sulle relative emissioni incorporate, per determinare correttamente l’importo dovuto. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata anche alle condizioni di vendita e alla ripartizione delle responsabilità contrattuali. Qualora l’esportatore svizzero assuma anche il ruolo di importatore nel Regno Unito – circostanza che può verificarsi, ad esempio, in determinate forniture Delivered Duty Paid (DDP) – dovrà valutare direttamente gli eventuali obblighi derivanti dall’UK CBAM.
La soglia di GBP 50’000: come funziona
Il sistema britannico prevede un obbligo di registrazione al CBAM quando il valore dei beni interessati raggiunge la soglia prevista. La soglia di registrazione è fissata a GBP 50’000 di beni importati nell’arco di un periodo di 12 mesi, ma non si tratta di un semplice limite annuale. Il suo superamento deve infatti essere verificato secondo due criteri distinti:
criterio prospettico: dal 1° gennaio 2027 occorrerà verificare se, nei successivi 30 giorni, si prevede di importare beni CBAM per un valore pari o superiore a GBP 50’000;
criterio retrospettivo: il primo giorno di ogni mese occorrerà verificare se il valore complessivo dei beni CBAM importati nei 12 mesi precedenti ha raggiunto o superato GBP 50’000. Nel primo anno di applicazione saranno considerate unicamente le importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.
Qualora sia soddisfatto anche uno solo dei due criteri, sorge l’obbligo di registrazione. Si tratta di un aspetto rilevante anche per gli esportatori svizzeri: ai fini della registrazione non assume rilievo il valore della singola spedizione, bensì il valore complessivo delle importazioni di beni CBAM effettuate dal medesimo soggetto. Anche forniture di importo contenuto possono quindi concorrere al superamento della soglia.
Emissioni effettive o valori standard
Il costo CBAM dipenderà dalle emissioni incorporate nei prodotti importati. Per determinarle sarà possibile utilizzare due modalità: i dati relativi alle emissioni effettive oppure i valori standard (default emissions values) stabiliti dalle autorità britanniche. L’utilizzo delle emissioni effettive richiederà dati conformi alle metodologie previste e, ove richiesto, corredati della verifica da parte di un verificatore qualificato secondo gli standard applicabili. È in questo contesto che il coinvolgimento dei produttori esteri assume particolare rilevanza. L’importatore britannico difficilmente dispone, infatti, delle informazioni necessarie sulle emissioni generate durante la produzione di un bene acquistato in Svizzera e dovrà pertanto ottenerle dal produttore e, in determinati casi, anche dagli operatori a monte della catena di fornitura. Per le aziende svizzere interessate può quindi essere opportuno verificare già nel corso del 2026 quali dati sulle emissioni siano disponibili, come vengano raccolti e se possano essere utilizzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa britannica.
Quanto costerà l’UK CBAM?
L’aliquota CBAM sarà determinata in funzione del prezzo del carbonio nel Regno Unito, con riferimento all’UK Emissions Trading Scheme (UK ETS). Nel calcolo sarà considerata anche l’assegnazione gratuita di quote di emissione ai produttori britannici, così che l’onere applicato alle importazioni rifletta il costo del carbonio effettivamente sostenuto dalla produzione nazionale. Le aliquote CBAM saranno determinate per settore e pubblicate dal governo britannico all’inizio di ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2027.Nell’autunno 2026 sarà inoltre pubblicato un primo esempio illustrativo del calcolo dell’aliquota CBAM. L’importo del CBAM dovuto per una determinata importazione dipenderà dall’aliquota vigente nel settore interessato e dalle emissioni incorporate attribuite alla merce.
E se il carbonio è già stato pagato all’estero?
Il sistema britannico prevede un meccanismo di Carbon Price Relief, volto a tenere conto del prezzo del carbonio già pagato sulle emissioni incorporate nei beni importati. Il 27 agosto 2026 le autorità britanniche hanno pubblicato una prima lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti come Qualifying Carbon Pricing Schemes (QCPS). Tra questi figura espressamente anche il sistema svizzero di scambio di quote di emissione (CH ETS), accanto, tra gli altri, all’EU ETS. Per le merci prodotte in Svizzera ciò significa che, alle condizioni previste, il prezzo del carbonio già sostenuto nell’ambito del CH ETS potrà essere preso in considerazione per ridurre l’onere UK CBAM. Il riconoscimento del sistema svizzero non comporta tuttavia un’esenzione automatica: il relief dipenderà dal prezzo del carbonio effettivamente pagato sulle emissioni incorporate nel prodotto. In particolare, le emissioni coperte da quote assegnate gratuitamente non danno diritto alla riduzione, poiché su di esse non è stato sostenuto un prezzo effettivo del carbonio. Anche eventuali rimborsi o altre forme di compensazione riducono l’importo che può essere riconosciuto. In determinate circostanze, pertanto, il Carbon Price Relief può risultare pari a zero. Per le aziende svizzere interessate diventa quindi importante non soltanto conoscere le emissioni incorporate nei propri prodotti, ma anche essere in grado di documentare l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto. Sebbene la responsabilità di determinare l’ammissibilità al relief e di richiederlo ricada sul soggetto responsabile ai fini dell’UK CBAM, l’importatore britannico potrà avere bisogno delle relative informazioni e prove da parte del produttore o esportatore svizzero.
UK CBAM e CBAM UE: stesso obiettivo, regole diverse
Per le imprese che esportano sia verso l’Unione europea sia verso il Regno Unito, uno degli aspetti più importanti sarà evitare di considerare i due CBAM come un unico sistema. L’obiettivo di fondo è analogo, ma l’architettura dei due meccanismi presenta differenze significative. Il sistema europeo si basa sull’acquisto e sulla restituzione di certificati CBAM da parte del dichiarante autorizzato; quello britannico è invece concepito come un’imposta amministrata da HMRC. Differiscono anche le soglie di applicazione: nel Regno Unito il riferimento è il valore dei beni CBAM, con la soglia di GBP 50’000 e i due test sopra descritti; nell’UE, dopo le recenti semplificazioni, il regime de minimis è basato su una soglia di 50 tonnellate di massa netta per importatore e per anno, con esclusioni specifiche, ad esempio per idrogeno ed elettricità. Vi sono inoltre differenze nell’ambito dei prodotti interessati, nella determinazione del prezzo del carbonio, nei valori standard e nelle modalità amministrative. Il lavoro già svolto per il CBAM europeo può certamente rappresentare una base utile – soprattutto per quanto riguarda la conoscenza della supply chain e la raccolta dei dati sulle emissioni – ma non elimina la necessità di controllare separatamente i requisiti britannici.
Il 2027 non è lontano, i dati vanno preparati
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 e, a differenza dell’Unione europea, il Regno Unito non ha previsto una fase transitoria pluriennale dedicata esclusivamente al reporting. Il primo periodo contabile coprirà l’intero 2027. La prima dichiarazione e il relativo pagamento dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2028; dal 2028 i periodi contabili diventeranno trimestrali. Per gli esportatori svizzeri, il lavoro preparatorio dovrebbe quindi iniziare prima dell’entrata in vigore. In particolare, è opportuno considerare i seguenti aspetti:
i codici doganali dei prodotti esportati nel Regno Unito e la loro eventuale inclusione nel CBAM;
chi assume il ruolo di importatore e quali obblighi ricadranno sulle parti coinvolte;
il valore dei flussi commerciali interessati e la possibile rilevanza della soglia di GBP 50’000;
la disponibilità di dati sulle emissioni incorporate e la possibilità di documentarli secondo i requisiti britannici;
l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente sostenuto, tenendo conto di quote gratuite e rimborsi, e la documentazione necessaria per beneficiare del relativo relief;
le clausole contrattuali e le procedure di scambio delle informazioni con clienti, fornitori e altri operatori della supply chain.
Il CBAM britannico non rappresenta quindi soltanto un nuovo adempimento per gli importatori del Regno Unito. Per le aziende svizzere interessate introduce un nuovo flusso informativo lungo la catena di fornitura e rende sempre più importante conoscere e documentare l’impronta carbonica dei prodotti commercializzati sui mercati internazionali.
Nota:articolo originariamente pubblicato il 13 agosto 2026 e aggiornato il 27 agosto 2026 alla luce della pubblicazione, da parte delle autorità britanniche, della lista dei sistemi esteri di carbon pricing riconosciuti ai fini del Carbon Price Relief.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2026/08/ART26-UK-CBAM.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2026-08-27 05:00:002026-09-02 12:42:03Regno Unito: CBAM al via nel 2027
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