Dazi USA sui prodotti farmaceutici

Tramite un nuovo proclama del 2 aprile 2026, gli Stati Uniti introducono un cambiamento rilevante nella politica commerciale verso il settore farmaceutico. Le importazioni di farmaci brevettati e dei relativi ingredienti vengono qualificate come una questione di sicurezza nazionale, ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. La misura non prevede un dazio unico, ma un sistema articolato che varia in funzione del tipo di prodotto, dell’impresa e dell’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. Per la Svizzera, è prevista un’aliquota del 15% sui prodotti farmaceutici brevettati, che può essere ridotta in presenza di accordi specifici o di attività produttive localizzate negli Stati Uniti.

Il messaggio di fondo è chiaro: l’accesso al mercato statunitense per il pharma innovativo sarà sempre più legato alla presenza industriale negli Stati Uniti, a impegni di investimento e, per alcune imprese, alla conclusione di accordi specifici sui prezzi e sulla localizzazione di attività produttive e di ricerca e sviluppo.

Ambito di applicazione: quali prodotti sono interessati

Il proclama del 2 aprile 2026 distingue tra prodotti farmaceutici brevettati e prodotti generici. I primi rientrano nel campo di applicazione della misura, mentre i secondi, inclusi i biosimilari e i relativi ingredienti, restano per il momento esclusi.
L’Annex I definisce il perimetro dei prodotti interessati attraverso specifici codici HTSUS, includendo sia i medicinali finiti sia gli ingredienti, come i principi attivi (API) e i materiali di partenza.

Il nuovo sistema tariffario

Il sistema introdotto dal proclama si articola su più livelli. L’aliquota del 100% rappresenta il regime generale per i prodotti farmaceutici brevettati. A questa si affiancano regimi differenziati: un’aliquota del 15% per i prodotti originari, tra gli altri, della Svizzera; un’aliquota del 20% per le imprese con piani di produzione negli Stati Uniti; e un’aliquota pari a zero in presenza di accordi specifici o per categorie particolari di prodotti.
Tra i prodotti esclusi dal dazio rientrano, ad esempio, i farmaci con indicazioni orfane, le terapie cellulari e geniche, i medicinali nucleari e i prodotti derivati dal plasma.

Il trattamento dei prodotti svizzeri

Per i prodotti di origine svizzera, la disposizione centrale è la voce 9903.04.62 dell’Annex I. Essa prevede un livello di imposizione del 15%, che rappresenta il livello complessivo del dazio applicabile.
In concreto, il dazio aggiuntivo si applica solo nella misura necessaria a raggiungere tale livello qualora il dazio ordinario sia inferiore, mentre non si applica alcun supplemento se il dazio ordinario è già superiore.
Il 15% costituisce quindi il riferimento operativo per le esportazioni svizzere, salvo accesso a regimi più favorevoli.

Annex II e III: accordi e tempistiche

L’Annex II elenca le imprese che hanno concluso accordi con le autorità statunitensi, in particolare in materia di prezzi e localizzazione produttiva. Tali accordi possono consentire l’accesso a un regime a dazio zero.
L’Annex III non incide sull’aliquota applicabile, ma anticipa l’entrata in vigore della misura per le imprese elencate.

Annex IV – Prodotti esclusi

Accanto al perimetro definito dall’Annex I, l’Annex IV individua i codici tariffari HTSUS esclusi dal nuovo regime. Per questi prodotti il dazio resta pari a zero.
L’esclusione opera sulla base della classificazione doganale e non dipende dalla natura del prodotto. Per le imprese svizzere, ciò significa che un prodotto correttamente classificato in uno dei codici dell’Annex IV è interamente escluso dal nuovo sistema tariffario.

Tempistiche di applicazione

Un elemento centrale per le imprese è rappresentato dalla data di entrata in vigore delle misure.
I nuovi dazi si applicano:

  • dal 31 luglio 2026 per le imprese elencate nell’Annex III
  • dal 29 settembre 2026 per tutte le altre imprese.

Conclusione

Il proclama introduce un sistema selettivo e condizionale, in cui il 15% rappresenta il punto di riferimento per i prodotti svizzeri, ma solo all’interno di una struttura più articolata.
L’applicazione concreta dipende da tre elementi fondamentali: la classificazione tariffaria (Annex I o Annex IV), l’origine del prodotto e l’eventuale esistenza di accordi con le autorità statunitensi. A questi si aggiunge un elemento temporale essenziale, ossia l’entrata in vigore differenziata tra luglio e settembre 2026.
Per le imprese svizzere, la corretta lettura degli allegati e delle tempistiche diventa quindi un elemento centrale di compliance e di pianificazione commerciale verso il mercato statunitense.

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USA: revisione dei dazi Section 232 su acciaio, alluminio e rame

L’Amministrazione USA interviene nuovamente sui dazi Section 232 relativi a acciaio, alluminio e rame. Con il proclama del 2 aprile 2026, vengono aggiornate le misure esistenti, con particolare attenzione ai prodotti derivati e alle modalità di calcolo del dazio. La riforma introduce un sistema più semplice ma più incisivo: da un lato conferma dazi elevati sulle materie prime, dall’altro applica aliquote sui prodotti derivati calcolate sull’intero valore del bene, superando il precedente criterio basato sul contenuto metallico.

Con il proclama del 2 aprile 2026, l’Amministrazione statunitense interviene nuovamente sul regime dei dazi “Section 232” applicati a acciaio, alluminio e rame, introducendo modifiche rilevanti soprattutto per i prodotti derivati (derivative products). L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare l’efficacia delle misure di sicurezza nazionale e semplificare la compliance per gli operatori.

Struttura dei dazi: sistema articolato per allegati

Il nuovo regime non si limita a distinguere tra materie prime e derivati, ma introduce una classificazione più dettagliata basata su allegati (Annex):

  • le categorie incluse nell’Annex I-A restano soggette a dazi del 50% (prodotti base e determinati derivati);
  • le categorie incluse nell’Annex I-B sono soggette a dazi del 25%;
  • i prodotti elencati nell’Annex III rientrano in un regime transitorio (fino al 31 dicembre 2027), in cui il dazio complessivo è modulato fino ad almeno il 15%, in funzione del trattamento tariffario applicabile.

Ne deriva che prodotti apparentemente simili possono essere soggetti a livelli di dazio diversi, a seconda della classificazione doganale.
Le nuove misure si applicano alle merci immesse in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.

Nuova logica di calcolo

L’elemento centrale della riforma riguarda la base imponibile: per i prodotti derivati, il dazio viene applicato sul valore complessivo del bene importato, e non più sulla sola componente metallica.
Questa modifica semplifica il calcolo, ma può comportare un aumento significativo del carico doganale effettivo, soprattutto per macchinari e beni finiti.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il proclama aggiorna in modo sostanziale l’elenco dei prodotti soggetti a dazio: ampliando il perimetro dei prodotti derivati inclusi, rimuovendo alcune categorie specifiche (Annex II) e introducendo criteri tecnici per delimitare l’ambito di applicazione.
In particolare, l’Annex IV chiarisce che i dazi si applicano solo ai prodotti con contenuto metallico rilevante: beni complessi o multifunzione possono quindi essere esclusi qualora acciaio, alluminio o rame non costituiscano una componente significativa del prodotto.
Il perimetro resta dinamico: le autorità statunitensi possono aggiungere nuovi prodotti nel tempo.

Regole specifiche rilevanti

Il provvedimento introduce alcune disposizioni di rilievo operativo:

  • per prodotti contenenti più metalli, il dazio Section 232 si applica una sola volta, evitando cumuli;
  • sono previste aliquote ridotte per specifiche categorie, tra cui prodotti del Regno Unito e derivati realizzati interamente con metallo di origine statunitense;
  • resta in vigore il dazio del 200% sull’alluminio di origine russa, inclusi prodotti trasformati;
  • vengono modificate le regole su foreign trade zones e drawback, con impatti sulla gestione doganale negli Stati Uniti.

Impatti per le imprese svizzere

Il nuovo regime non riduce la pressione tariffaria complessiva, ma la rende più strutturata e, in molti casi, più onerosa. Gli effetti principali riguardano:

  • aumento del dazio effettivo per prodotti complessi, a seguito dell’applicazione sul valore totale;
  • maggiore importanza della classificazione HTSUS per determinare l’aliquota applicabile;
  • necessità di verificare l’origine metallurgica (melted and poured / smelted and cast), in particolare per acciaio e alluminio;
  • impatto diretto su prezzi, margini e condizioni contrattuali con clienti statunitensi.

Indicazioni operative

Per gli esportatori si raccomanda di:

  • riesaminare la classificazione doganale dei prodotti alla luce dei nuovi allegati;
  • verificare la composizione e l’origine dei materiali metallici;
  • valutare l’impatto dei dazi sul prezzo finale e sulle condizioni di vendita;
  • monitorare eventuali aggiornamenti normativi, in quanto il campo di applicazione resta soggetto a modifiche.

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Etichette e valore in dogana secondo la Corte di giustizia UE

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (UE) chiarisce il trattamento, ai fini del valore in dogana, dei costi relativi alle etichette applicate alle merci. La decisione è di particolare rilievo per le imprese svizzere attive nel commercio internazionale, soprattutto nei casi in cui le etichette siano fornite dall’importatore europeo.

Il caso

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-297/23) è stata chiamata a pronunciarsi, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, sulla corretta determinazione del valore in dogana delle merci importate, con specifico riferimento ai costi di etichettatura. La controversia, insorta tra un operatore economico e un’autorità doganale nazionale, riguarda l’inclusione o meno di tali costi nel valore dichiarato in dogana, ai sensi del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Nel caso oggetto della controversia, le operazioni di importazione riguardavano alimenti a lunga conservazione confezionati in barattoli e acquistati da fornitori stabiliti in paesi terzi. L’acquirente, stabilito nell’UE, metteva gratuitamente a disposizione dei fornitori, in formato elettronico, i modelli grafici delle etichette da apporre sui prodotti. Tali etichette venivano stampate e applicate direttamente dai fornitori sui barattoli prima dell’esportazione.
I modelli di etichetta erano stati previamente sviluppati da studi di progettazione situati in Germania su incarico e a spese dell’acquirente. Essi costituivano quindi un apporto immateriale fornito dall’acquirente e integrato nel processo di preparazione delle merci destinate all’esportazione verso l’UE.
Al centro del procedimento vi era la mancata inclusione, nel valore in dogana dichiarato, dei costi relativi a tali etichette. L’autorità doganale ha ritenuto che tali costi dovessero essere inclusi nel valore in dogana, mentre l’operatore economico sosteneva la loro estraneità rispetto al prezzo delle merci.

Il principio del valore in dogana

Ai sensi del CDU, il valore in dogana è determinato sulla base del valore di transazione, ossia del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Tale valore deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e includere tutti gli elementi che presentano un collegamento con la vendita per l’esportazione verso l’Unione europea.
Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte ha ribadito un principio consolidato secondo cui la determinazione del valore in dogana deve basarsi su un approccio sostanziale, che tenga conto della realtà economica dell’operazione e non della sola qualificazione formale dei rapporti contrattuali.

La posizione della Corte

In questo contesto, la Corte ha chiarito che i costi relativi alle etichette devono essere valutati alla luce del loro ruolo nella transazione commerciale. Essi devono essere inclusi nel valore in dogana quando sono fornite dall’importatore e risultano integrate nel processo produttivo o nella preparazione delle merci, quando sono apposte prima dell’importazione e quando costituiscono un elemento necessario per la commercializzazione dei prodotti. In simili circostanze, le etichette rappresentano un apporto dell’acquirente che contribuisce al valore economico delle merci e che, pertanto, deve essere considerato ai fini della determinazione del valore doganale.
Diversamente, i costi di etichettatura possono essere esclusi quando non presentano un collegamento diretto con la vendita per l’esportazione. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’etichettatura è effettuata dopo l’importazione, quando non è richiesta dal venditore oppure quando costituisce un’attività autonoma e indipendente rispetto alla transazione commerciale.
Il criterio determinante individuato dalla Corte è dunque l’esistenza di un nesso diretto tra il costo delle etichette e la vendita delle merci per l’esportazione verso l’UE. In presenza di tale nesso, i costi devono essere inclusi nel valore in dogana; in sua assenza, possono essere esclusi.

Implicazioni operative

La sentenza presenta rilevanti implicazioni per le imprese, in particolare sotto il profilo della compliance doganale. Gli operatori economici sono chiamati a verificare con attenzione la struttura delle proprie operazioni, distinguendo tra etichettatura effettuata prima dell’importazione e attività svolte successivamente, nonché a documentare in modo puntuale i flussi di materiali e i rapporti contrattuali.
Una valutazione errata può comportare rettifiche del valore dichiarato, recuperi di dazi e l’applicazione di sanzioni.

Conclusioni

La sentenza conferma che il valore in dogana deve riflettere la sostanza economica della transazione.

Nel caso delle etichette, ciò implica che i costi devono essere inclusi quando esse sono fornite dall’importatore e integrate nella vendita delle merci, mentre possono essere esclusi quando costituiscono un’attività autonoma successiva all’importazione.
La decisione rappresenta quindi un importante chiarimento per gli operatori e rafforza l’esigenza di un approccio rigoroso e documentato nella determinazione del valore in dogana.

“I costi derivanti da prestazioni immateriali di progettazione di modelli di etichette apposte su barattoli per conserve alimentari importati nel territorio dell’Unione europea devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci importate, quando tali modelli sono stati elaborati su richiesta e a spese dell’acquirente nel territorio dell’Unione e messi gratuitamente a disposizione dei fornitori in formato elettronico, a condizione che tali modelli presentino uno stretto legame con i contenitori delle merci importate”

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USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo

Nelle ultime settimane, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha definito in modo sostanziale il quadro giuridico relativo ai rimborsi dei dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Gli ordini del 4, 20 e 27 marzo 2026 hanno progressivamente ampliato il perimetro delle importazioni interessate, mentre l’ordine del 1° aprile 2026 ha chiarito un aspetto fondamentale per le imprese: il diritto al rimborso è ormai ampiamente riconosciuto, ma le modalità operative per ottenerlo non sono ancora pienamente definite.

Principi giuridici consolidati

Dallla lettura coordinata degli ordini del 4 marzo 2026, del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States emergono tre principi oggi sostanzialmente acquisiti:

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
  • anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.

Quest’ultimo punto rappresenta un’evoluzione particolarmente significativa rispetto al quadro tradizionale, in quanto estende il diritto al rimborso – peraltro con interessi – anche oltre la definitività della liquidazione..

Attuazione pratica: una fase ancora transitoria

L’ordine del 1° aprile 2026 non incide su tali principi, ma evidenzia che la loro attuazione concreta è ancora in corso.

In particolare:

  • non è stata ancora individuata una soluzione operativa per la gestione delle dichiarazioni definitivamente liquidate;
  • il sistema amministrativo deputato ai rimborsi è ancora in fase di sviluppo;
  • l’accesso ai rimborsi sarà inizialmente limitato a specifiche categorie di dichiarazioni.

Ne deriva che, allo stato attuale, il tema centrale per le imprese non è più il riconoscimento del diritto, bensì la possibilità concreta di esercitarlo.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) sta sviluppando il sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries) nell’ambito della piattaforma ACE, con avvio della prima fase previsto per il 20 aprile 2026.

l sistema consentirà la gestione centralizzata delle richieste di rimborso, includendo:

  • un portale per la presentazione delle istanze;
  • processi di elaborazione massiva;
  • attività di revisione e reliquidazione;
  • emissione dei rimborsi.

Tuttavia, nella fase iniziale:

  • il sistema coprirà, nella fase iniziale, le dichiarazioni non ancora liquidate o ancora suscettibili di reliquidazione, nonché quelle tecnicamente idonee alla certificazione per rimborso nell’ambito della Phase 1;
  • le casistiche più complesse, tra cui le dichiarazioni definitivamente liquidate, richiederanno lo sviluppo di funzionalità aggiuntive e non sono ancora coperte operativamente;
  • ulteriori funzionalità sono previste, ma risultano allo stato attuale in fase di sviluppo e non ancora disponibili.

La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).

Il nodo delle dichiarazioni definitivamente liquidate

Il principale elemento di incertezza riguarda le dichiarazioni per le quali la liquidazione è già divenuta definitiva.

Se da un lato la CIT ha affermato il principio della loro inclusione nel perimetro dei rimborsi, dall’altro lato l’ordine del 1° aprile chiarisce che non esiste ancora un meccanismo operativo per dare attuazione a tale principio

Si tratta, pertanto, dell’area più delicata per le imprese, che richiederà particolare attenzione nei prossimi sviluppi.

Il ruolo del protest nel nuovo contesto

In questo scenario, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 deve essere riconsiderato.

L’introduzione del sistema CAPE potrebbe, nel medio periodo, ridurne la centralità. Tuttavia, nella fase attuale, il protest mantiene una funzione di tutela, in particolare:

  • nei casi non ancora coperti dal sistema CAPE;
  • in presenza di incertezze operative;
  • per le dichiarazioni prossime alla definitività.

L’ordine del 1° aprile richiama espressamente i rimedi previsti da tale disposizione, proprio in considerazione del fatto che il sistema amministrativo non è ancora completo.

Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Alla luce di quanto sopra, le imprese devono adottare un approccio strutturato e prudente.

In particolare, è opportuno:

  • mappare le dichiarazioni interessate, distinguendo tra posizioni non liquidate, non definitive e definitive;
  • predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo;
  • assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
  • monitorare i termini e le opzioni di tutela, in particolare per le posizioni ancora aperte;
  • valutare, ove necessario, il ricorso agli strumenti giurisdizionali disponibili.

Conclusioni

Le decisioni della CIT hanno ormai chiarito il quadro giuridico dei rimborsi dei dazi IEEPA, riconoscendo un perimetro ampio che include anche le dichiarazioni definitivamente liquidate.

Tuttavia, l’ordine del 1° aprile 2026 evidenzia che l’attuazione operativa è ancora in fase di sviluppo e che permangono importanti elementi di incertezza.

In questo contesto, le imprese sono chiamate a muoversi su un doppio piano:

  • da un lato, prepararsi al nuovo sistema amministrativo;
  • dall’altro, continuare a gestire attivamente i profili giuridici e procedurali.

Il passaggio a un sistema di rimborso strutturato è avviato, ma non ancora completato.

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Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali

Una maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.

Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore

L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.

La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.

Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”

I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese.
La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.

Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione

La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto.
La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.

Il caso On e la genesi della nuova prassi

Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera.
Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.

Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici

Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea.
Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.

Conclusioni

La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale.
Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:

  • distinguere chiaramente tra origine preferenziale, non preferenziale e posizionamento di marketing (“Swissness” )
  • adottare strategie di branding conformi e difendibili
  • monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su concetti ancora aperti.

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Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR

Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.

Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR

Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).

Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.

Le principali violazioni contestate

L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.

Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.

Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.

Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:

  • registri delle dimostrazioni di prodotto
  • numeri di serie dei dispositivi
  • identificazione degli utilizzatori finali
  • riferimenti alle autorizzazioni BIS.

Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come address-only entry.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.

La sanzione

L’accordo approvato dal BIS prevede:

  • sanzione di 1000’000 di dollari,
  • pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.

La regola de minimis: un elemento centrale della compliance

La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:

DestinazioneSoglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)25%
Paesi soggetti a embargo USA10%

Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR, con conseguenze operative:

  • obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
  • restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
  • obblighi di documentazione e tracciabilità.

Implicazioni operative

Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.

Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:

  • componenti di origine statunitense
  • classificazione ECCN
  • valore commerciale dei componenti.

Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.

Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:

  • utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
  • considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
  • mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.

Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:

  • Entity List
  • Denied Persons List
  • Unverified List.

Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.

Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:

  • classificazioni ECCN
  • calcoli de minimis
  • licenze e autorizzazioni
  • risultati dello screening.

Un segnale per l’industria esportatrice

Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea

Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino. 

“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.

La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.

Passaporto digitale di prodotto nell’UE

L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Inquadramento normativo

Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:

  • composizione e materiali impiegati
  • prestazioni ambientali e di sostenibilità
  • durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
  • modalità di gestione a fine vita e riciclo
  • conformità normativa applicabile.

A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.

Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.

L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:

  • alimenti e mangimi
  • medicinali
  • piante, animali e microrganismi vivi
  • materiali di origine umana
  • prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
  • talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.

L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.

Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.

Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.

Il calendario di applicazione è il seguente:

  • 19 luglio 2026: grandi imprese
  • 19 luglio 2030: estensione alle medie imprese

Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.

Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti

Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).

Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:

  • quantità di prodotti eliminati
  • motivi della dismissione
  • destinazione finale (riutilizzo, riciclo, distruzione)
  • misure adottate per ridurre tali pratiche.

Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.

La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.

Prima applicazione: le batterie

Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:

  • le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
  • le batterie per veicoli elettrici

Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.

Tempistiche per altri settori

La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:

  • ferro e acciaio (orizzonte 2026)
  • alluminio (2027)
  • tessili e abbigliamento (2027)
  • pneumatici (2027)
  • mobili (2028)
  • materassi (2029).

Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.

Struttura del DPP

In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:

  • identificativo univoco e persistente del prodotto
  • supporto dati fisico obbligatorio
  • utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
  • sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).

Il contenuto del passaporto potrà includere:

  • dati identificativi del prodotto e del fabbricante
  • composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
  • parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
  • istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
  • documentazione di conformità normativa

È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.

Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici

Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.

Raccolta e gestione dei dati

Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.

Adeguamento dei sistemi informativi

I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

  • il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
  • importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
  • contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
  • può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

Opportunità e strategie per le imprese

Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.

Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.

Link utili

Digital product passport | GS1 Switzerland

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Monica Zurfluh
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Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica

La nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.

Il commercio come infrastruttura strategica

La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.

Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.

Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.

Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.

USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere

Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.

Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:

  • riduce dipendenze critiche,
  • limita l’accesso cinese a tecnologie sensibili,
  • rafforza la resilienza delle filiere,
  • preserva la propria leadership tecnologica.

Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.

Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:

  • richieste documentali aggiuntive,
  • verifiche più dettagliate,
  • controlli tecnici avanzati,
  • domande su ogni passaggio della supply chain.

La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.

Enforcement: il commercio sotto controllo

La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.

Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:

  • indagini su pratiche commerciali (Sezione 301),
  • analisi della classificazione doganale (voci tariffali),
  • controlli sull’origine effettiva delle merci,
  • verifiche anti‑elusione,
  • richieste documentali avanzate,
  • controlli sul valore doganale e sulle valutazioni correlate.

Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.

Per le imprese questo si traduce in:

  • maggiore onerosità amministrativa,
  • tempi di sdoganamento meno prevedibili,
  • necessità di mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto,
  • gestione proattiva della compliance per evitare blocchi o ritardi.

In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.

I settori strategici e la nuova geografia del rischio

La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:

  • semiconduttori e tecnologie microelettroniche,
  • minerali strategici e terre rare,
  • farmaceutica e dispositivi medici,
  • tecnologie energetiche e infrastrutture verdi,
  • aerospazio e difesa,
  • tecnologie digitali e componentistica avanzata.

In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.

Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.

La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade

Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).

La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:

  • reciprocità nell’accesso ai mercati,
  • riduzione delle barriere non tariffarie,
  • maggiore allineamento regolatorio,
  • considerazioni esplicite di sicurezza economica.

Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.

Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.

Un Nord America sempre più integrato

La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.

Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.

La nuova era del commercio globale

Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.

Per le imprese ciò significa:

  • passare dalla gestione dell’export alla gestione strategica della filiera,
  • considerare la compliance come investimento competitivo,
  • mappare e documentare ogni segmento della catena del valore,
  • capire come la geopolitica influenzi controlli, standard e tempistiche.

La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:

“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”

In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.

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Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)

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Monica Zurfluh
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Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni

Il 20 febbraio 2026, la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale istituendo un dazio addizionale del 10% sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, in base alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo eventuali proroghe o modifiche. La misura è formalmente classificata come tariffa temporanea adottata per affrontare squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario

A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:

  • disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
  • confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
  • introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.

Restano pienamente applicabili:

  • i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
  • i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).

Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.

Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale

Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026

  • è un dazio ad valorem;
  • si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
  • è riscosso al momento dell’importazione;
  • è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
  • si applica in aggiunta ai dazi MFN;
  • non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.

Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:

  • non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
  • l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.

Esempi applicativi

Importazione di coltellinoo tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):

  • dazio ordinario (MFN): 5,4%
  • dazio addizionale Sezione 122: 10%
  • totale: 15,4% ad valorem + dazio specifico di $0,30/pezzo

Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.

Esclusioni

Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:

  • minerali critici
  • oro da investimento (bullion)
  • determinati prodotti energetici
  • fertilizzanti essenziali
  • taluni prodotti agricoli
  • prodotti farmaceutici e principi attivi
  • specifici prodotti elettronici
  • veicoli e componenti
  • prodotti aerospaziali
  • merci già soggette a Section 232
  • merci qualificate ai sensi dell’USMCA.

L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).

Merci in transito

Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:

  • caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
  • già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
  • dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.

Dichiarazione doganale

Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.

Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:

  • 9903.03.01: applicazione del dazio aggiuntivo del 10 % su merci importate (se non soggette ad esenzioni)
  • 9903.03.02: merci già in transito (caricate prima del 24 febbraio 2026 e sdoganate prima del 28 febbraio 2026)
  • 9903.03.03: merci elencate nell’allegato II che non pagano il dazio aggiuntivo (eccetto componenti/parti per aeromobili civili)
  • 9903.03.05: componenti/parti per aeromobili civili espressamente elencate nell’allegato II
  • 9903.03.06: categorie già disciplinate da altre misure (es. Sezione 232: acciaio e alluminio; autoveicoli e componenti; semiconduttori; rame; legname, ecc.)

Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.

La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:

  • Capitolo 98 (se applicabile)
  • Capitolo 99, Sezione 301
  • Capitolo 99, Sezione 122
  • Capitolo 99, Sezione 232
  • Capitolo 99, Sezione 201
  • Capitolo 1-97, HTS principale

Trattamento del de minimis

È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.

Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.

Rimborso dei dazi

La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.

Le prassi operative prevedono che:

  • l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund  per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
  • per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).

Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.

Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.

Implicazioni operative per le imprese esportatrici

Le imprese esportatrici sono chiamate a:

  • verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
  • accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
  • valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
  • monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).

Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri

Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:

  • estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
  • avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
  • possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems – The White House

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