Passaporto digitale di prodotto nell’UE

L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Inquadramento normativo

Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:

  • composizione e materiali impiegati
  • prestazioni ambientali e di sostenibilità
  • durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
  • modalità di gestione a fine vita e riciclo
  • conformità normativa applicabile
  • eventuale impronta di carbonio, materiali riciclati e altre metriche ambientali, ove previsto dagli atti delegati settoriali.

Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.

L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:

  • alimenti e mangimi
  • medicinali
  • piante, animali e microrganismi vivi
  • materiali di origine umana
  • prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
  • talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.

L’estensione concreta degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.

Prima applicazione vincolante: le batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie prevede che, a partire dal 18 febbraio 2027, dovranno essere dotate di passaporto digitale:

  • le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
  • le batterie per veicoli elettrici

Il Regolamento sulle batterie prevede inoltre che, qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’UE, gli obblighi del produttore ricadano sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato. Questo costituisce il primo esempio operativo del DPP e serve da riferimento per futuri atti delegati in altri settori.

Tempistiche previste per altri settori

La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:

  • ferro e acciaio (orizzonte 2026)
  • alluminio (2027)
  • tessili e abbigliamento (2027)
  • pneumatici (2027)
  • mobili (2028)
  • materassi (2029).

Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.

Struttura del DPP

In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:

  • identificativo univoco e persistente del prodotto
  • supporto dati fisico obbligatorio
  • utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
  • sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).

Il contenuto del passaporto potrà includere:

  • dati identificativi del prodotto e del fabbricante
  • composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
  • parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
  • istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
  • documentazione di conformità normativa

È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.

Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici

Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.

Raccolta e gestione dei dati

Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.

Adeguamento dei sistemi informativi

I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

  • il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
  • importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
  • contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
  • può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

Opportunità e strategie per le imprese

Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.

Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.

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Digital product passport | GS1 Switzerland

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Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica

La nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.

Il commercio come infrastruttura strategica

La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.

Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.

Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.

Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.

USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere

Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.

Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:

  • riduce dipendenze critiche,
  • limita l’accesso cinese a tecnologie sensibili,
  • rafforza la resilienza delle filiere,
  • preserva la propria leadership tecnologica.

Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.

Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:

  • richieste documentali aggiuntive,
  • verifiche più dettagliate,
  • controlli tecnici avanzati,
  • domande su ogni passaggio della supply chain.

La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.

Enforcement: il commercio sotto controllo

La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.

Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:

  • indagini su pratiche commerciali (Sezione 301),
  • analisi della classificazione doganale (voci tariffali),
  • controlli sull’origine effettiva delle merci,
  • verifiche anti‑elusione,
  • richieste documentali avanzate,
  • controlli sul valore doganale e sulle valutazioni correlate.

Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.

Per le imprese questo si traduce in:

  • maggiore onerosità amministrativa,
  • tempi di sdoganamento meno prevedibili,
  • necessità di mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto,
  • gestione proattiva della compliance per evitare blocchi o ritardi.

In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.

I settori strategici e la nuova geografia del rischio

La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:

  • semiconduttori e tecnologie microelettroniche,
  • minerali strategici e terre rare,
  • farmaceutica e dispositivi medici,
  • tecnologie energetiche e infrastrutture verdi,
  • aerospazio e difesa,
  • tecnologie digitali e componentistica avanzata.

In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.

Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.

La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade

Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).

La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:

  • reciprocità nell’accesso ai mercati,
  • riduzione delle barriere non tariffarie,
  • maggiore allineamento regolatorio,
  • considerazioni esplicite di sicurezza economica.

Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.

Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.

Un Nord America sempre più integrato

La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.

Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.

La nuova era del commercio globale

Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.

Per le imprese ciò significa:

  • passare dalla gestione dell’export alla gestione strategica della filiera,
  • considerare la compliance come investimento competitivo,
  • mappare e documentare ogni segmento della catena del valore,
  • capire come la geopolitica influenzi controlli, standard e tempistiche.

La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:

“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”

In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.

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Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)

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Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni

Il 20 febbraio 2026, la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale istituendo un dazio addizionale del 10% sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, in base alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo eventuali proroghe o modifiche. La misura è formalmente classificata come tariffa temporanea adottata per affrontare squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario

A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:

  • disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
  • confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
  • introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.

Restano pienamente applicabili:

  • i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
  • i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).

Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.

Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale

Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026

  • è un dazio ad valorem;
  • si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
  • è riscosso al momento dell’importazione;
  • è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
  • si applica in aggiunta ai dazi MFN;
  • non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.

Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:

  • non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
  • l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.

Esempi applicativi

Importazione di coltellinoo tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):

  • dazio ordinario (MFN): 5,4%
  • dazio addizionale Sezione 122: 10%
  • totale: 15,4% ad valorem + dazio specifico di $0,30/pezzo

Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.

Esclusioni

Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:

  • minerali critici
  • oro da investimento (bullion)
  • determinati prodotti energetici
  • fertilizzanti essenziali
  • taluni prodotti agricoli
  • prodotti farmaceutici e principi attivi
  • specifici prodotti elettronici
  • veicoli e componenti
  • prodotti aerospaziali
  • merci già soggette a Section 232
  • merci qualificate ai sensi dell’USMCA.

L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).

Merci in transito

Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:

  • caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
  • già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
  • dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.

Dichiarazione doganale

Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.

Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:

  • 9903.03.01: applicazione del dazio aggiuntivo del 10 % su merci importate (se non soggette ad esenzioni)
  • 9903.03.02: merci già in transito (caricate prima del 24 febbraio 2026 e sdoganate prima del 28 febbraio 2026)
  • 9903.03.03: merci elencate nell’allegato II che non pagano il dazio aggiuntivo (eccetto componenti/parti per aeromobili civili)
  • 9903.03.05: componenti/parti per aeromobili civili espressamente elencate nell’allegato II
  • 9903.03.06: categorie già disciplinate da altre misure (es. Sezione 232: acciaio e alluminio; autoveicoli e componenti; semiconduttori; rame; legname, ecc.)

Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.

La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:

  • Capitolo 98 (se applicabile)
  • Capitolo 99, Sezione 301
  • Capitolo 99, Sezione 122
  • Capitolo 99, Sezione 232
  • Capitolo 99, Sezione 201
  • Capitolo 1-97, HTS principale

Trattamento del de minimis

È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.

Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.

Rimborso dei dazi

La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.

Le prassi operative prevedono che:

  • l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund  per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
  • per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).

Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.

Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.

Implicazioni operative per le imprese esportatrici

Le imprese esportatrici sono chiamate a:

  • verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
  • accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
  • valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
  • monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).

Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri

Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:

  • estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
  • avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
  • possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems – The White House

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Addio franchigia dazi UE per spedizioni a basso valore

Con effetto dal 1° luglio 2026 l’Unione europea sopprime l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La modifica pone fine a un regime che per anni ha sostenuto la crescita dell’e-commerce transfrontaliero. Per gli esportatori svizzeri attivi nell’e-commerce B2C verso l’Unione europea (UE), si tratta di un cambiamento strutturale che incide su costi, processi dichiarativi e configurazione logistica.

La misura è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382 dell’11 febbraio 2026, nell’ambito della riforma dell’Unione doganale e della progressiva digitalizzazione dei flussi dichiarativi. Negli ultimi anni, la franchigia aveva favorito l’ingresso nel mercato UE di spedizioni a basso valore, pur con IVA dovuta.

La riforma risponde a tre obiettivi dichiarati:

  • neutralità concorrenziale rispetto agli operatori stabiliti nell’UE
  • rafforzamento dei controlli doganali
  • allineamento al futuro modello digitale centralizzato (EU Customs Data Hub).

Il nuovo meccanismo: da esenzione a contributo forfettario

Dal 1° luglio 2026:

  • viene abolita la franchigia daziaria per spedizioni ≤ 150 euro
  • è introdotto un dazio forfettario transitorio di 3 euro per ciascuna categoria di articolo contenuta nella spedizione.

Il contributo si applica se l’importazione avviene:

  • nel quadro del regime Import One Stop Shop (IOSS), con IVA assolta al momento della vendita oppure
  • tramite canali postali o semplificati previsti dalla normativa.

In difetto di tali condizioni, si applica il regime ordinario:

  • classificazione completa nella Nomenclatura combinata (voce di tariffa a 8 cifre);
  • applicazione dell’aliquota prevista dalla Tariffa doganale comune.

Nota operativa
Il contributo è dovuto per ciascuna categoria tariffaria. Se una spedizione contiene più voci di tariffa, il carico forfettario si cumula. Ad esempio, se un pacco contiene merci di due categorie diverse, come una camicia di seta e due maglie di lana, vengono riscossi due dazi da 3 euro ciascuno — uno per ogni categoria — per un totale di 6 euro. Il documento di sintesi del Consiglio sottolinea che ogni voce tariffaria è considerata una “categoria di articolo” distinta ai fini dell’applicazione del dazio transitorio.

Impatto differenziato per categoria merceologica

Per le aziende estere è utile valutare la scelta tra forfait e regime ordinario per ciascun codice NC. L’effetto economico varia in funzione della categoria di prodotto, del valore unitario e del numero di articoli per spedizione.

a) Beni a basso valore unitario

  • il contributo fisso può incidere significativamente sul valore intrinseco
  • in DDP, l’onere grava integralmente sull’esportatore, incidendo direttamente sui margini.

b) Beni con aliquota UE ridotta o nulla

  • alcune categorie o tecnologiche (con aliquota 0% o prossima allo zero) potrebbero convenire al regime ordinario
  • è importante valutare: classificazione tariffaria corretta, aliquota effettiva UE, valore medio per articolo, quantità media per spedizione.

Interazioni con il regime IOSS e con l’IVA

Il regime IOSS era stato concepito per semplificare la riscossione dell’IVA nelle vendite B2C a distanza. Con la soppressione della franchigia doganale, l’IOSS non perde rilevanza, ma la sua convenienza deve essere rivalutata alla luce del nuovo onere forfettario.

  • l’IVA resta dovuta al momento della vendita
  • il dazio forfettario si aggiunge quale onere distinto
  • è necessario garantire coerenza tra dati commerciali, dichiarazione doganale e rendicontazione IOSS.

Eventuali disallineamenti possono generare contestazioni in sede di controllo ex post.

Profili contrattuali e allocazione del rischio

La riforma impone una riflessione sugli Incoterms e sulle condizioni generali di vendita.

  • DDP: l’esportatore assume integralmente il nuovo onere
  • DAP: l’onere può ricadere sull’acquirente, ma con possibili effetti negativi in termini di customer experience e tasso di conversione.

È inoltre opportuno verificare clausole di adeguamento prezzi e trasparenza informativa verso il consumatore UE.

Profili organizzativi e compliance

Per gli operatori svizzeri attivi nel B2C con l’UE:

  • revisione della mappatura delle voci di tariffa;
  • adeguamento dei sistemi ERP per il calcolo del contributo per categoria;
  • tracciabilità tra ordine, fattura commerciale e dichiarazione doganale;
  • audit interno dei flussi IOSS.

Errore di classificazione o omissione delle categorie può comportare rettifiche e sanzioni.

Misura transitoria e prospettive evolutive

Il contributo forfettario è previsto fino al 1° luglio 2028 ed è collegato allo sviluppo del futuro EU Customs Data Hub, pilastro della digitalizzazione dell’Unione doganale.

Il legislatore europeo ha previsto:

  • un monitoraggio dei flussi commerciali;
  • una valutazione periodica dell’efficacia del sistema;
  • la possibilità di proroga qualora l’infrastruttura digitale non sia pienamente operativa.

Il contesto normativo deve pertanto essere considerato dinamico e suscettibile di ulteriori adattamenti.

Considerazioni conclusive

L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna una transizione da un modello di facilitazione quantitativa a un modello di piena imponibilità doganale, pur semplificato con forfait.

Per gli esportatori svizzeri, la questione efficace richiede:

  • analisi codice prodotto
  • revision del modello dichiarativo
  • valutazione di eventuali soluzioni organizzative alternativa (es. stock nell’UE).

Solo un approccio integrato – giuridico, fiscale e logistico – permette di evitare erosione dei margini a partire dal 1° luglio 2026.

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Corruzione: rischio globale, presidi svizzeri e responsabilità delle imprese

Il 10 febbraio 2026, Transparency International ha reso noto il Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, offrendo l’occasione per riflettere su un fenomeno che continua a incidere profondamente sull’economia globale e sulle condizioni operative delle imprese. Il nuovo rapporto segnala un ulteriore indebolimento degli standard di integrità pubblica in numerosi Paesi e mostra come anche sistemi istituzionali consolidati siano sottoposti a pressioni crescenti sul fronte della trasparenza e della responsabilità. In questo contesto, la Svizzera conferma la propria posizione tra le nazioni meglio posizionate, pur registrando una graduale erosione rispetto ai livelli di eccellenza raggiunti negli anni precedenti.

Per le imprese svizzere, in particolare per quelle attive a livello internazionale, il nuovo Corruption Perceptions Index 2025 rappresenta uno spunto utile per riesaminare brevemente il quadro normativo in materia di corruzione, comprendere meglio il confine tra pratiche lecite e vantaggi indebiti e valutare l’adeguatezza dei propri presidi di governance e compliance.

Il CPI 2025 e il posizionamento della Svizzera

Il nuovo CPI valuta 182 Paesi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (assenza di corruzione percepita). Il punteggio medio globale rimane basso, confermando un peggioramento diffuso che riguarda non solo economie emergenti, ma anche democrazie avanzate.

La Svizzera si colloca al 6° posto a parimerito con la Svezia, con un punteggio di 80/100. Il risultato riflette la solidità delle istituzioni, l’indipendenza della giustizia e un quadro normativo chiaro. Tuttavia, il confronto storico evidenzia una flessione continua dal 2016 (86 punti), un andamento che invita a una vigilanza costante e al rafforzamento dei presidi di prevenzione.

Tra i punti di forza riconosciuti a livello internazionale figurano la prevedibilità del sistema giuridico, l’indipendenza del potere giudiziario e l’elevata fiducia della popolazione elle istituzioni. Tra le aree che meritano attenzione rientrano invece la gestione dei conflitti di interesse, la regolamentazione del lobbying e una tutela più efficace delle persone che segnalano irregolarità (whistleblower).

Un rischio che accompagna l’attività economica internazionale

La corruzione è generalmente definita come l’abuso di una funzione o di un potere per fini privati. In Svizzera, questo principio trova una traduzione precisa negli articoli 322ter-322decies del Codice penale, che disciplinano la corruzione nel settore pubblico e privato, sanzionando sia l’offerta e la concessione di un vantaggio indebito, sia la sua sollecitazione o accettazione quando finalizzati a influenzare un atto d’ufficio o una decisione discrezionale.

Un elemento centrale per le imprese è l’applicazione extraterritoriale di tali disposizioni: anche comportamenti posti in essere all’estero possono rilevare penalmente in Svizzera, in particolare quando coinvolgono pubblici ufficiali stranieri. Per molte aziende attive in contesti caratterizzati da sistemi amministrativi complessi o prassi poco trasparenti, il rischio di esposizione a pratiche corruttive diventa parte integrante dei processi di internazionalizzazione.

Nel diritto svizzero, la linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è non dipende tanto dalla forma del beneficio, quanto dal legame con l’atto d’ufficio. È decisivo stabilire se il vantaggio offerto o ricevuto sia idoneo a influenzare una decisione, in particolare quando questa implica un margine di discrezionalità.

Il concetto di vantaggio indebito è ampio e comprende non solo somme di denaro, ma anche ospitalità, viaggi, inviti a eventi, sponsorizzazioni mirate o altri benefici personali. Anche pratiche apparentemente marginali possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto decisionale sensibile o se creano un’aspettativa di favore.

Pagamenti di facilitazione: un rischio spesso sottovalutato

Nel contesto svizzero, il tema dei pagamenti di facilitazione richiede particolare attenzione. Si tratta di benefici concessi con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione di un atto dovuto. Sebbene non configurino automaticamente un reato ai sensi del diritto penale svizzero quando non influenzano il merito della decisione, tali pagamenti sono altamente problematici:

  • spesso risultano vietati dal diritto locale nei Paesi interessati,
  • sono in contrasto con gli standard internazionali, incluse le raccomandazioni dell’OCSE e le principali normative anticorruzione globali,
  • espongono a rischi reputazionali e indeboliscono i presidi interni, favorendo zone di ambiguità gestionali.

Per questi motivi, molte imprese svizzere scelgono di vietare completamente tali pagamenti, promuovendo la documentazione delle pressioni ricevute e il coinvolgimento tempestivo delle funzioni di compliance. Una politica chiara consente di preservare coerenza interna e credibilità nei mercati più complessi.

Dalla norma alla governance aziendale

La gestione del rischio di corruzione richiede però molto più del semplice rispetto delle norme: implica la costruzione di una cultura aziendale orientata all’integrità.

Questo approccio trova oggi un ulteriore rafforzamento nella Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2026–2029 (PDF in FR, 1.28MB), che dedica particolare attenzione alla riduzione della vulnerabilità delle imprese svizzere attive all’estero. Un’analisi richiamata nella Strategia evidenzia come una quota significativa di aziende operanti sui mercati internazionali sia esposta a rischi concreti di coinvolgimento in pratiche corruttive, confermando che l’internazionalizzazione richiede presidi strutturati e proporzionati. In questo senso, il ruolo della direzione aziendale è cruciale: il cosiddetto “tone from the top” rappresenta un elemento fondamentale per garantire coerenza tra le politiche adottate e i comportamenti realmente osservati nell’organizzazione.

La prevenzione della corruzione passa quindi attraverso regole chiare su regali e ospitalità, una gestione rigorosa dei conflitti di interesse, procedure di autorizzazione e monitoraggio che riducono la discrezionalità nei processi più sensibili e un controllo attento delle terze parti, come agenti, intermediari e partner locali. Questi ultimi rappresentano spesso uno dei principali fattori di rischio nei mercati regolamentati o negli appalti pubblici, motivo per cui è essenziale condurre verifiche approfondite e periodiche e, se necessario, predisporre audit mirati. A ciò si aggiungono la formazione continua del personale più esposto e l’esistenza di canali di segnalazione sicuri, che consentano di intercettare tempestivamente possibili irregolarità.

Oltre ai presidi interni, le imprese possono beneficiare del supporto istituzionale fornito, in particolare, dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e dalla rete diplomatica svizzera, che offrono orientamento sulle prassi locali, segnalano potenziali rischi e forniscono assistenza in caso di difficoltà operative nei contesti più complessi. Questo sostegno si integra con gli sforzi delle aziende e contribuisce a rafforzare la loro resilienza nei mercati caratterizzati da elevati rischi di integrità.

Un fattore di competitività di lungo periodo

In un mondo in cui gli standard di integrità mostrano segnali di arretramento, la capacità di prevenire la corruzione non rappresenta una semplice misura difensiva, ma un vero e proprio fattore di competitività. Operare con trasparenza permette non solo di evitare sanzioni, ma anche di tutelare la reputazione e instaurare relazioni robuste e affidabili con partner, investitori e autorità.

La Strategia federale sottolinea inoltre l’importanza di promuovere condizioni di concorrenza eque (level playing field) sui mercati di internazionali attraverso iniziative di cooperazione bilaterale anticorruzione con Paesi prioritari o mercati emergenti. La lotta alla corruzione diventa così non solo un tema etico o regolatorio, ma uno strumento strategico per sostenere la competitività del sistema economico svizzero e delle sue imprese.

Link utili

Opuscolo SECO: «Prevenire la corruzione – Consigli alle imprese svizzere operanti all’estero» (PDF, 4MB)

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Tunisia nella Zona 1 PEM dal 1° marzo 2026

La Tunisia entrerà nella Zona 1 della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° marzo 2026, segnando un passo importante per gli operatori commerciali che operano nel bacino PEM.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato la circolare R-30, recependo l’entrata del Paese a partire da tale data e illustrando le implicazioni per aziende e operatori commerciali.

Dopo l’ingresso della Giordania all’inizio di febbraio, l’adesione della Tunisia contribuisce a rafforzare e completare il bacino PEM, facilitando le operazioni di commercio internazionale e l’accesso ai benefici delle regole di origine preferenziale.

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La Giordania si unisce alla Zona 1 della Convenzione PEM riveduta

Dal 1° febbraio 2026, l’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Giordania applicherà esclusivamente le regole di origine della Convenzione PEM riveduta, entrando ufficialmente nella Zona 1 del cumulo paneuromediterraneo.

Con la fine del periodo transitorio al 31 dicembre 2025, il sistema Paneuromediterraneo (PEM) si articola ora in due zone di cumulo:

Zona 1Zona 2
ALS con regole PEM riveduteALS con vecchie regole PEM
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Herzegovina
AELS – Georgia
AELS – Giordania
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina

Nella Zona 1, il cumulo diagonale è consentito solo tra materiali che soddisfano le regole di origine rivedute. Eccezioni limitate riguardano materiali importati nel 2025 con vecchie prove dell’origine.

Negli ALS con norme PEM rivedute non è più possibile rilasciare prove dell’origine EUR-MED.

Cosa devono fare le imprese esportatrici

  • verificare che i materiali utilizzati rispettino le nuove regole di origine;
  • aggiornare la documentazione d’origine secondo le nuove disposizioni;
  • considerare eventuali restrizioni per merci importate prima del 2026 con vecchie prove dell’origine;

Link utili

Circolare R-30 del 27 gennaio 2026 | Convenzione PEM riveduta – Applicazione definitiva dal 1° gennaio 2026

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Nuove regole per l’import di macchinari in Turchia

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia applica il Tebliğ 2026/32, con nuove regole per l’importazione di macchinari. La normativa rafforza i controlli sulla sicurezza e la conformità dei prodotti, imponendo procedure documentali e tecniche rigorose.

CNC machine producing metal panels

Dal 1° gennaio 2026, la Turchia ha introdotto un regime articolato e dettagliato per le importazioni di macchinari con il Makinaların İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/32 (Comunicato sul Controllo delle Importazioni di Macchinari – Sicurezza e Controllo dei Prodotti: 2026/32). Pubblicato dal Ministero del Commercio turco, il provvedimento regola la sicurezza, la conformità tecnica e i controlli doganali dei macchinari destinati al mercato turco.

Al centro delle regole operative c’è il sistema elettronico TAREKS (Sistema di Controllo Basato sul Rischio per il Commercio Estero), utilizzato dall’importatore turco per inviare le richieste di controllo, caricare documenti e ottenere un numero di riferimento TAREKS da inserire nella dichiarazione doganale. Una delle novità più rilevanti del Tebliğ 2026/32 è l’articolazione dei prodotti in due elenchi distinti (Ek-2/A ed Ek-2/B) e l’allegato Ek‑3, che fissa puntualmente i requisiti documentali da soddisfare.

Ek-2/A ed Ek-2/B: due categorie di macchinari

La disciplina distingue le seguenti categorie di macchinari:

  • Prodotti Ek-2/A – rischio elevato
    Per i macchinari inclusi nell’elenco Ek-2/A, il Tebliğ prevede l’obbligo di richiedere un’autorizzazione preliminare (İthalat Denetim Ön İzni) tramite il sistema TAREKS prima di poter procedere con l’importazione. Perché la domanda possa essere accettata e valutata dalle autorità turche all’interno di TAREKS, la Dichiarazione di conformità CE, i Certificati di Approvazione del Tipo e i Certificati di rumorosità devono essere predisposti in conformità alle normative tecniche applicabili e approvati dalla rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine (Ticaret Müşavirliği / Ticaret Ataşeliği) prima della spedizione. Secondo quanto previsto nell’allegato Ek‑3, ciascun documento tecnico deve essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua turca (Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte). Queste condizioni non si applicano ai prodotti fabbricati all’interno dell’Unione europea o nelle zone franche riconosciute. Solo dopo aver completato questi passaggi e caricato la documentazione conforme nel sistema TAREKS, l’autorità turca può esaminare la pratica e rilasciare l’autorizzazione preliminare.
  • Prodotti Ek-2/B – rischio standard
    Per questi macchinari non è richiesta l’autorizzazione preliminare né l’autenticazione: la documentazione viene presentata direttamente su TAREKS. Il sistema valuta automaticamente la necessità di eventuali controlli fisici (fiili denetim) attraverso la sua analisi del rischio.

Ek‑3: la check‑list documentale

L’allegato Ek‑3 stabilisce i documenti e le informazioni che devono essere caricati su TAREKS per l’ottenimento dell’autorizzazione preliminare (per Ek-2/A) o per la semplice registrazione (per Ek-2/B).

Per i macchinari Ek-2/A

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Deve essere certificata dal Servizio Commerciale della Rappresentanza diplomatica turca nel Paese di origine e accompagnata da una traduzione giurata in turco. Eccezione: prodotti fabbricati nell’UE o nelle zone franche.
  2. Certificato di omologazione
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  3. Certificato di rumorosità
    Autenticato e con traduzione certificata in turco.
  4. Documento di trasporto / Bill of Lading
    Per verificare la coerenza delle date con i documenti tecnici.
  5. Foto del macchinario
    Chiare e leggibili, da diverse prospettive, con evidenza di marca, targa, modello e marcatura CE. Le foto costituiscono l’“identità visiva” del prodotto nel sistema TAREKS.
  6. Lista componenti e accessori
    Se pertinenti, devono essere chiaramente elencati e, se necessario, corredati da documentazione tecnica propria (ad esempio gli adattatori, alimentatori o parti accessorie soggette a normative specifiche).
  7. Altri documenti tecnici richiesti
    A seconda della tipologia di macchina, possono essere richiesti manuali di uso, schemi tecnici, istruzioni di sicurezza.

Per i macchinari Ek-2/B
L’elenco è simile ma semplificato:

  1. Dichiarazione CE di conformità
    Non richiede autenticazione consolare.
  2. Foto del macchinario
    Con marca, modello, targa e marcatura CE.
  3. Documento di trasporto / Bill of Lading
  4. Altri documenti tecnici essenziali
    Solo se richiesti in base alle specifiche caratteristiche del prodotto.

Controlli e tempistiche

Una volta caricata la documentazione, il sistema TAREKS procede con una analisi del rischio per determinare se il macchinario debba essere selezionato per un controllo fisico (fiili denetim). Questo controllo può includere:

  • ispezione visiva e di marcatura sul prodotto;
  • verifica delle foto rispetto al macchinario fisicamente presente;
  • eventuali test di laboratorio aggiuntivi.

Il termine per caricare i documenti richiesti, nel caso di un controllo fisico, è di 20 giorni lavorativi (salvo richieste di estensione approvate dal sistema). La mancata presentazione entro i termini comporta la chiusura negativa della richiesta.

Iter operativo: Ek-2/A vs Ek-2/B

Per i macchinari Ek-2/A, l’iter completo è:

  • Autenticazione dei documenti originali e della traduzione in turco presso la Rappresentanza diplomatica turca.
  • Caricamento dei documenti su TAREKS per richiesta di autorizzazione preliminare.
  • Valutazione documentale da parte delle autorità turche.
  • Rilascio autorizzazione preliminare.
  • Registrazione per controllo di importazione e possibile controllo fisico o test di laboratorio.
  • Emissione del numero TAREKS da indicare nella dichiarazione doganale.

Per i macchinari Ek-2/B:

  • Caricamento diretto dei documenti in TAREKS, con traduzione turca consigliata.
  • Analisi del rischio e possibile controllo fisico.
  • Numero TAREKS per lo sdoganamento.

Responsabilità e sanzioni

Il Tebliğ sottolinea che l’importatore turco resta interamente responsabile della conformità e della sicurezza del prodotto. L’ottenimento del numero TAREKS non costituisce garanzia di conformità reale, ma rappresenta solo un passo formale nell’iter doganale. Documenti falsi o dichiarazioni non veritiere comportano sanzioni amministrative, potenziale sospensione dell’accesso a TAREKS e obbligo di controlli fisici su future importazioni.

Implicazioni pratiche per esportatori svizzeri

Per chi esporta macchinari in Turchia, le regole contenute nel Tebliğ 2026/32 e nell’allegato Ek‑3 sono decisive. Gli esportatori svizzeri devono:

  • collaborare strettamente con l’importatore turco, che è responsabile di tutte le presentazioni su TAREKS;
  • per i prodotti Ek-2/A, assicurarsi che la Dichiarazione CE, certificati e traduzioni in turco siano autenticati dalla Rappresentanza diplomatica turca;
  • preparare foto dettagliate del macchinario e della marcatura CE;
  • verificare la coerenza delle date tra documenti tecnici e documento di trasporto;
  • comprendere che Ek-2/A richiede procedure più articolate e controlli più stringenti rispetto a Ek-2/B.

Conoscere e applicare correttamente questi requisiti consente di ridurre ritardi, costi imprevisti e rischi doganali, facilitando l’ingresso dei macchinari sul mercato turco in piena conformità normativa.

Link utili

Rehber – Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (Guida applicativa collegata al Tebliğ 2026/32, in lingua turca)

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NOVITÀ – Cauzioni Carnet ATA

A partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche

Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).

Nel dettaglio:

  • Fideiussioni bancarie/assicurative: 30% sul valore della merce
  • SwissCaution:
    – SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
    – NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)

Documenti utili:


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio Legalizzazioni: 091 911 51 29 / 23
grisoni@cc-ti.ch / scalzi@cc-ti.ch

Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori

Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.

Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati

Il proclama prevede un dazio del 25% ad valorem su una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:

  • HTS 8471.50
  • HTS 8471.80
  • HTS 8473.30

Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:

  • TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
  • TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.

L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.

Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.

Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.

Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.

Esenzioni

Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:

  • supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
  • utilizzi in data center sul territorio USA;
  • riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
  • attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
  • start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
  • applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.

Le aziende del settore devono:

  • valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
  • mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
  • predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).

Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.

Negoziati con partner esteri

Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.

I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.

Questa apertura negoziale potrebbe portare a:

  • intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
  • condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
  • possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.

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