USA e rimborsi dei dazi IEEPA: aggiornamento operativo
Nel mese di marzo 2026, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha adottato una serie di decisioni di rilievo in materia di dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali sviluppi producono effetti diretti per gli importatori negli Stati Uniti (Importer of Record) e impatti indiretti per le imprese esportatrici svizzere. Con il più recente ordine del 27 marzo 2026, il quadro giuridico ha subito un’evoluzione significativa, ampliando in modo sostanziale il perimetro dei rimborsi.

Il principio stabilito dalla CIT e la sua estensione
Con la disposizione del 4 marzo 2026, successivamente chiarita e integrata – da ultimo con gli ordini del 20 marzo 2026 rispettivamente del 27 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States – la CIT ha affermato un principio di fondo: i dazi IEEPA non devono essere mantenuti nelle liquidazioni doganali e devono essere rimborsati agli importatori, comprensivi di interessi. In termini operativi:
- le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
- le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi
- anche le dichiarazioni definitivamente liquidate devono essere reliquidate senza dazi IEEPA.
Questo passaggio rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al quadro precedente, in quanto estende l’obbligo di restituzione anche a posizioni normalmente considerate definitive.
Limiti attuali e stato dell’implementazione
Nonostante l’ampliamento del perimetro dei rimborsi, l’ordine del 27 marzo mantiene la sospensione dell’esecuzione immediata. I rimborsi non sono pertanto ancora operativi e la loro attuazione resta subordinata alla definizione delle modalità tecniche da parte della U.S. Customs and Border Protection (CBP), attualmente limitate, nella prima fase dell’apposito sistema CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), a specifiche categorie di dichiarazioni in funzione del loro stato di liquidazione.
Non si può inoltre escludere una possibile impugnazione della decisione da parte del governo statunitense.
Nel complesso, il quadro attuale evidenzia una chiara distinzione tra il riconoscimento del diritto al rimborso sul piano giuridico e la sua effettiva implementazione, che resta ancora da definire sul piano operativo.
Il sistema di rimborso CBP: ACE e sviluppo funzionalità CAPE
Dalla documentazione depositata dalla CBP presso la CIT Trade rispettivamente il 6, il 12 e il 31 marzo 2026 emerge che il rimborso dei dazi IEEPA sarà gestito, indicativamente da metà aprile 2026, attraverso un sistema centralizzato e automatizzato, basato sull’infrastruttura ACE e sul modulo CAPE. Questa impostazione risponde alla necessità di trattare un elevato numero di dichiarazioni doganali e si fonda su un processo interamente digitalizzato:
- gli importatori (Importer of record) dovranno identificare e trasmettere le dichiarazioni interessate
- il sistema procederà al ricalcolo dei diritti, escludendo i dazi IEEPA
- i rimborsi, comprensivi di interessi, saranno aggregati per importatore e corrisposti in modalità elettronica
- il processo includerà una fase di revisione e validazione da parte della CBP (fino a 45 giorni) e non si configurerà come un meccanismo di rimborso automatico.
La modalità di rimborso per via elettronica è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche la FAQs e le istruzioni della CBP).
Il modello segna così il passaggio a una gestione sistemica e automatizzata dei rimborsi, nella quale la qualità e la completezza dei dati forniti dagli importatori diventano determinanti per il recupero dei dazi versati.
Le indicazioni della CBP del 31 marzo chiariscono che l’implementazione avverrà per fasi e che la prima fase (CAPE Phase 1) avrà un ambito limitato. In particolare, essa si applicherà esclusivamente alle dichiarazioni non ancora liquidate e a quelle entro 90 giorni dalla liquidazione (periodo di reliquidazione volontaria ai sensi del 19 U.S.C. §1501), con esclusione, in questa fase, delle dichiarazioni definitivamente liquidate e di alcune categorie specifiche (tra cui reconciliation, drawback, protest aperti e alcune dichiarazioni AD/CVD).
È inoltre previsto che, per alcune tipologie di dichiarazioni (ad esempio con liquidazione sospesa, estesa o in revisione, nonché per talune dichiarazioni AD/CVD o relative a magazzini doganali), il sistema proceda al ricalcolo dei dazi senza IEEPA, ma che il rimborso avvenga solo al momento della liquidazione secondo le procedure ordinarie.
Il ruolo del protest nel nuovo contesto
Alla luce dell’ordine del 27 marzo 2026, il ruolo del protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514 potrebbe essere riconsiderato.
Nel quadro precedente, il protest rappresentava uno strumento centrale per evitare la definitività della liquidazione e preservare il diritto al rimborso dei dazi IEEPA. Il protest consente infatti di contestare la liquidazione e impedirne la definitività, preservando così il diritto al rimborso. La sua presentazione è soggetta a un termine di 180 giorni dalla data di liquidazione. Una volta decorso tale termine senza contestazione, la liquidazione diventa definitiva.
L’estensione dell’obbligo di reliquidazione anche alle dichiarazioni definitivamente liquidate modifica tale impostazione. Il rimborso non appare più, in linea generale, subordinato alla presentazione di un protest, in quanto la CBP è chiamata a intervenire d’ufficio sulle dichiarazioni interessate.
Le più recenti indicazioni della CBP evidenziano che, nella fase iniziale di implementazione del sistema CAPE, l’accesso ai rimborsi è subordinato a specifiche condizioni procedurali e temporali e non riguarda ancora tutte le categorie di dichiarazioni.
In questo contesto, permane l’opportunità di un approccio prudenziale. Il protest può continuare a svolgere una funzione di tutela in presenza di situazioni specifiche, quali errori nella gestione delle dichiarazioni, criticità nell’attuazione del processo di reliquidazione o esclusione temporanea dal perimetro operativo del sistema CAPE.
Può inoltre essere valutata, in funzione delle circostanze specifiche, un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, può costituire una forma di tutela aggiuntiva in presenza di situazioni particolarmente complesse o non ancora chiaramente disciplinate sul piano operativo, offrendo un presidio giurisdizionale rispetto a eventuali criticità o limiti del sistema amministrativo.
Implicazioni operative per le imprese
Il nuovo quadro richiede un adeguamento dell’approccio operativo da parte degli importatori e delle imprese coinvolte nelle catene di fornitura verso gli Stati Uniti.
In particolare, è necessario:
- mappare le dichiarazioni interessate, includendo anche quelle già definitivamente liquidate
- predisporre e verificare i dati necessari ai fini del ricalcolo
- assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e nei meccanismi di pagamento elettronico
- valutare attentamente lo stato di liquidazione delle dichiarazioni, in quanto l’accesso al sistema CAPE e le tempistiche di rimborso dipendono da criteri temporali e procedurali specifici.
L’attenzione si sposta quindi dalla gestione dei termini di contestazione alla preparazione tecnica e organizzativa del processo di rimborso.
Conclusioni
L’ordine del 27 marzo 2026 segna un passaggio rilevante nell’evoluzione del contenzioso sui dazi IEEPA, estendendo il perimetro dei rimborsi anche alle dichiarazioni definitivamente liquidate. Resta tuttavia aperta la questione centrale dell’attuazione operativa, che dipenderà dalla concreta implementazione del sistema CAPE e dai limiti procedurali previsti nelle diverse fasi di sviluppo.
Le più recenti indicazioni della CBP confermano che tale attuazione avverrà in modo progressivo e per fasi, con una prima fase limitata che non include ancora le dichiarazioni definitivamente liquidate e che copre solo specifiche categorie di dichiarazioni in funzione del loro stato di liquidazione.
In questa fase, per le imprese, la priorità consiste nella preparazione tecnica e organizzativa necessaria e nella valutazione dello stato di liquidazione delle dichiarazioni, elemento determinante per l’accesso ai rimborsi nelle fasi iniziali del sistema.
Autore e contatto in Cc-Ti
Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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