Dazi IEEPA: rimborsi CBP e ruolo strategico del protest

Nel mese di marzo 2026, la U.S. Court of International Trade (CIT) ha adottato una serie di decisioni di rilievo in materia di dazi applicati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Tali sviluppi producono effetti diretti per gli importatori negli Stati Uniti (Importer of Record) e impatti indiretti per le imprese esportatrici svizzere. Il quadro normativo è in rapida evoluzione e richiede un’attenta gestione operativa, in particolare per quanto riguarda le procedure di rimborso e la tutela dei diritti doganali.

Il principio stabilito dalla CIT

Con la disposizione del 4 marzo 2026, successivamente chiarita e integrata – da ultimo con l’ordine del 20 marzo 2026 nel caso Atmus Filtration, Inc. v. United States – la CIT ha affermato un principio di fondo: i dazi IEEPA non devono essere mantenuti nelle liquidazioni doganali e devono essere rimborsati agli importatori.
In termini operativi

  • le importazioni non ancora liquidate devono essere definite senza applicazione dei dazi IEEPA
  • le importazioni già liquidate ma non definitive devono essere oggetto di reliquidazione con eliminazione degli stessi.

Il principio si estende a tutti i dazi IEEPA, inclusi quelli applicati a importazioni da Paesi quali Brasile e India, e comprende il diritto al rimborso delle somme già versate, comprensive di interessi.
Ne consegue che la distinzione tra dichiarazioni non liquidate, liquidate ma non definitive e definitivamente liquidate assume un rilievo determinante ai fini dell’accesso ai rimborsi.

Limiti attuali e incertezze applicative

Nonostante l’impostazione favorevole agli operatori, l’ordine del 20 marzo 2026 ha disposto la sospensione dell’implementazione immediata dei rimborsi, rinviando di fatto la fase esecutiva, la cui operatività è attesa anche in funzione dell’implementazione del sistema automatizzato CAPE (vedi sotto).
Permangono inoltre alcune incertezze rilevanti. In particolare

  • non è ancora chiarito il trattamento delle dichiarazioni già definitivamente liquidate
  • restano dubbi sulle modalità operative per gli operatori non attivi nei sistemi digitali della U.S. Customs and Border Protection, CBP(ACE/CAPE)
  • non si può inoltre escludere una possibile impugnazione della decisione da parte del governo statunitense.

Nel complesso, il quadro attuale evidenzia una situazione in cui il diritto al rimborso è stato riconosciuto sul piano giuridico, ma la sua attuazione concreta non è ancora pienamente definita.

Il sistema di rimborso CBP: ACE e CAPE

Dalla documentazione depositata dalla CBP presso la CIT Trade rispettivamente il 6 e il 12 marzo 2026 emerge che il rimborso dei dazi IEEPA sarà gestito, indicativamente da metà aprile 2026, attraverso un sistema centralizzato e automatizzato, basato sull’infrastruttura ACE e sul modulo CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries).
Questa impostazione risponde alla necessità di trattare un elevato numero di dichiarazioni doganali e si fonda su un processo interamente digitalizzato. L’Importer of Record è chiamato a trasmettere tramite ACE le entries interessate, fornendo i dati necessari al ricalcolo. Il sistema procede quindi alla validazione e al ricalcolo automatico dei diritti, eliminando i dazi IEEPA e determinando gli importi corretti, inclusi gli interessi.
A seguito della verifica da parte della CBP, le dichiarazioni vengono liquidate o reliquidate e i rimborsi, consolidati per importatore al fine di semplificare e accelerare i pagamenti, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica tramite ACH (Automated Clearing House), nell’ambito del portale ACE, previa corretta registrazione; tale modalità di rimborso è obbligatoria per qualsiasi dazio pagato in eccesso dal 6 febbraio 2026 (vedasi anche le FAQs e le istruzioni della CBP).

Nel complesso, il modello segna il passaggio a una gestione sistemica e automatizzata dei rimborsi, nella quale la qualità e la completezza dei dati forniti dagli importatori diventano determinanti per il recupero dei dazi versati.

Il protest come strumento di tutela

Alla luce delle incertezze relative alle dichiarazioni già liquidate, la CIT richiama esplicitamente l’attenzione sul protest doganale ai sensi del 19 U.S.C. §1514, quale strumento centrale di tutela.
Il protest consente di contestare la liquidazione e impedirne la definitività, preservando così il diritto al rimborso. La sua presentazione è soggetta a un termine di 180 giorni dalla data di liquidazione.
Una volta decorso tale termine senza contestazione, la liquidazione diventa definitiva e, allo stato attuale, il recupero dei dazi IEEPA non è garantito. La gestione tempestiva di questo strumento risulta quindi determinante.

In parallelo, viene raccomandata la valutazione di un’azione giudiziaria presso la CIT. Tale iniziativa, pur non obbligatoria, rappresenta una forma di tutela aggiuntiva, garantendo supervisione giudiziaria e protezione contro eventuali inefficienze o limiti del sistema amministrativo.

Implicazioni operative per le imprese

Nel contesto attuale, gli importatori negli Stati Uniti – e le imprese svizzere che operano con essi – sono chiamati a una gestione attiva e tempestiva delle operazioni doganali.
È prioritario verificare lo stato delle dichiarazioni, distinguendo tra quelle non liquidate, non definitive e definitive. Parallelamente, è necessario assicurare la piena operatività nei sistemi ACE e ACH, nonché predisporre i dati relativi alle importazioni interessate dai dazi IEEPA.
Particolare attenzione deve essere riservata alla gestione dei protest, soprattutto per le dichiarazioni prossime alla scadenza del termine di 180 giorni, al fine di non precludere la possibilità di rimborso.
Si impone infine un monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche alla luce dei prossimi sviluppi.

Prossimi sviluppi

Nel breve termine sono attesi alcuni passaggi rilevanti:

  • entro il 31 marzo 2026, la CBP dovrà presentare un report sullo stato di avanzamento del processo di rimborso
  • seguirà una fase di confronto con la CIT (settlement conference)
  • non si esclude una ulteriore evoluzione giurisprudenziale, anche in caso di appello

Conclusioni

L’evoluzione giurisprudenziale statunitense in materia di dazi IEEPA si orienta in senso favorevole agli importatori, ma resta caratterizzata da incertezza sul piano operativo.
Per le imprese, tre elementi risultano determinanti: la corretta classificazione delle dichiarazioni doganali, la tempestiva attivazione degli strumenti di tutela – in particolare il protest e l’adeguata preparazione operativa all’interno del sistema ACE.
In questa fase transitoria, un approccio proattivo alla gestione doganale rappresenta un fattore decisivo per il recupero effettivo dei dazi versati.

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Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
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Swissness: precisata la prassi sull’uso della croce svizzera nei prodotti industriali

Una maggiore flessibilità per le imprese che sviluppano in Svizzera e producono all’estero, senza modificare i criteri dello “Swiss made”. La nuova prassi dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) riconosce il ruolo della ricerca e sviluppo, ma introduce condizioni rigorose per evitare effetti ingannevoli e preservare la credibilità del marchio Svizzera.

Un adeguamento alla trasformazione delle catene del valore

L’IPI ha pubblicato una precisazione della propria prassi in materia di Swissness, con l’obiettivo di adeguare l’interpretazione normativa all’evoluzione delle catene globali del valore. In un contesto segnato dalla forza del franco e da crescenti pressioni commerciali internazionali, molte imprese svizzere hanno progressivamente delocalizzato le fasi produttive, mantenendo però in Svizzera attività strategiche quali ricerca, sviluppo e design.

La nuova impostazione tiene conto di questa realtà, offrendo alle aziende uno spazio di manovra più ampio nella comunicazione dell’origine delle proprie competenze, senza tuttavia modificare i principi legali esistenti.

Nessuna modifica allo “Swiss made”, ma apertura su “Swiss Engineering”

I criteri legali per l’utilizzo dell’indicazione “Swiss made” restano infatti invariati. Per i prodotti industriali continua a essere necessario che almeno il 60% dei costi di produzione sia sostenuto in Svizzera e che una fase essenziale della fabbricazione avvenga nel Paese.
La novità riguarda invece i casi in cui tali condizioni non sono soddisfatte, ma una parte sostanziale del valore aggiunto, in particolare in termini di ricerca e sviluppo, è generata in Svizzera. In queste situazioni, l’IPI ammette ora l’uso della croce svizzera in combinazione con diciture come “Swiss Engineering” o “Swiss Research”. Si tratta di un cambiamento rilevante sotto il profilo del marketing, che consente di valorizzare l’origine svizzera dell’innovazione senza attribuire al prodotto una Swissness integrale.

Condizioni formali stringenti e ambito di applicazione

La maggiore flessibilità è accompagnata da requisiti precisi volti a evitare qualsiasi rischio di inganno. La croce svizzera deve essere inserita esattamente tra le parole della dicitura e non può avere dimensioni superiori a quelle del carattere tipografico. In questo modo si garantisce che il consumatore non percepisca il simbolo come un’indicazione della provenienza complessiva del prodotto.
La precisazione si applica ai prodotti industriali soggetti alla disciplina generale Swissness e non ai prodotti disciplinati da normative settoriali specifiche, in particolare nei comparti dell’orologeria e dei cosmetici (o ancora dei prodotti alimentari, per i quali la legislazione Swissness prevede criteri specifici e distinti rispetto ai prodotti industriali). Parimenti, essa non ha effetti sulle regole di origine preferenziale applicabili nell’ambito degli accordi di libero scambio o di origine non preferenziale in ambito doganale, trattandosi esclusivamente di una questione di indicazioni di provenienza e di diritto dei segni distintivi.

Il caso On e la genesi della nuova prassi

Un elemento determinante per l’evoluzione della prassi è stato il caso che ha coinvolto la società zurighese On. L’azienda, attiva nel settore delle calzature sportive, sviluppa i propri prodotti in Svizzera ma li produce all’estero. Il contenzioso con le autorità ha contribuito a chiarire le condizioni alle quali è possibile utilizzare la croce svizzera in combinazione con riferimenti all’ingegneria svizzera.
Questo caso ha messo in evidenza la crescente distanza tra luogo di produzione e luogo di creazione del valore, spingendo l’autorità a precisare la propria prassi.

Implicazioni pratiche per le imprese esportatrici

Dal punto di vista operativo, la precisazione dell’IPI offre nuove opportunità per le imprese che mantengono in Svizzera attività ad alto valore aggiunto, pur producendo all’estero. Essa consente una comunicazione più sfumata e aderente alla realtà industriale contemporanea.
Allo stesso tempo, richiede un’attenzione particolare alla conformità. È fondamentale distinguere chiaramente tra “Swiss Made” e indicazioni quali “Swiss Engineering”, evitando qualsiasi ambiguità nella presentazione del prodotto. L’assenza di una definizione esaustiva di tali concetti implica inoltre un potenziale margine di incertezza, che potrà essere chiarito solo attraverso la prassi o eventuali decisioni giudiziarie.

Conclusioni

La revisione della prassi non implica un allentamento dei controlli: le autorità svizzere continuano infatti a contrastare con decisione gli abusi. Di fatto, la precisazione dell’IPI rappresenta un intervento pragmatico che cerca di conciliare esigenze fondamentali quali l’adattamento alle dinamiche dell’economia globale, la salvaguardia della credibilità del marchio Svizzera e la valorizzazione della Svizzera come hub di innovazione. Per le imprese esportatrici, si tratta di un’evoluzione significativa, che offre nuove possibilità ma introduce anche nuove sfide in termini di compliance comunicativa e reputazionale.
Per le imprese ticinesi e svizzere attive sui mercati internazionali, sarà infatti essenziale:

  • distinguere chiaramente tra origine preferenziale, non preferenziale e posizionamento di marketing (“Swissness” )
  • adottare strategie di branding conformi e difendibili
  • monitorare l’evoluzione giurisprudenziale su concetti ancora aperti.

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Tecnologia USA e regola de minimis: il caso Teledyne FLIR

Una sanzione da 1 milione di dollari inflitta dal Bureau of Industry and Security (BIS) del U.S. Department of Commerce a Teledyne FLIR offre un esempio concreto di come le Export Administration Regulations (EAR) possano applicarsi anche a prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti. L’ordine finale del 26 febbraio 2026 riguarda 19 violazioni legate al calcolo della regola de minimis, a riesportazioni verso la Cina effettuate senza licenza, a spedizioni verso un indirizzo inserito nella Entity List e al mancato rispetto degli obblighi di documentazione previsti da una licenza BIS. Un caso che evidenzia i rischi di compliance per le imprese che integrano componenti o tecnologia statunitensi nelle proprie catene di fornitura.

Un caso emblematico di extraterritorialità delle EAR

Con l’ordine amministrativo del 26 febbraio 2026, il BIS ha concluso un accordo con Teledyne FLIR LLC per la risoluzione di 19 violazioni delle Export Administration Regulations (EAR) avvenute tra 2017 e 2024. Le infrazioni riguardano principalmente termocamere e moduli di imaging termico classificati tra i beni dual-use controllati (in particolare ECCN 6A003 e ECCN 6A993.a).

Le operazioni contestate coinvolgono diverse entità del gruppo, tra cui una consociata europea con sede in Svezia e una filiale commerciale in Cina.

Le principali violazioni contestate

L’ordine del BIS individua quattro categorie principali di violazioni.

Calcolo errato del contenuto statunitense
La maggior parte delle violazioni deriva da errori nel calcolo del contenuto tecnologico statunitense nei prodotti esportati.
Una consociata svedese del gruppo aveva riesportato in Cina termocamere ritenendo che il contenuto USA fosse inferiore alla soglia del 25% prevista dalla regola de minimis.
Secondo il BIS, tuttavia, il metodo di calcolo utilizzato era errato.
Nel caso dei camera kits classificati ECCN 6A003.b.4.b, l’azienda aveva considerato soltanto il valore dell’uncooled focal plane array (UFPA) — il sensore termico classificato ECCN 6A002.a.3.f — invece del valore dell’intero kit esportato dagli Stati Uniti.
Per i camera cores classificati ECCN 6A003, inoltre, il calcolo in alcuni casi si basava sul valore di un modulo senza lente, anche quando il prodotto veniva esportato con lente, nonostante quest’ultima potesse incidere significativamente sul valore complessivo.
Secondo le EAR, il calcolo deve basarsi sul fair market value del prodotto esportato dagli Stati Uniti, includendo gli elementi essenziali al suo funzionamento e normalmente venduti insieme.
La metodologia errata di calcolo ha portato a sottostimare il contenuto statunitense e a concludere erroneamente che i prodotti non fossero soggetti alle EAR all’obbligo di licenza BIS per l’esportazione verso la Cina.

Struttura commerciale finalizzata a ridurre il contenuto USA
Un ulteriore episodio riguarda una collaborazione commerciale del 2018 tra Teledyne FLIR e un produttore cinese di droni per l’integrazione di una termocamera nel sistema Zenmuse XT2.
Secondo il BIS, la struttura commerciale adottata prevedeva l’introduzione di una “market collaboration fee”, che modificava il modello di pricing del prodotto. Questa configurazione contrattuale aveva l’effetto di ridurre artificialmente il valore attribuito al contenuto statunitense, facendo apparire il prodotto finale al di sotto della soglia de minimis prevista dalle EAR.
Nel contesto dell’integrazione di telecamere termiche in droni destinati al mercato cinese, il BIS ha ritenuto che tale struttura potesse essere interpretata come un tentativo di mantenere artificialmente il contenuto USA sotto la soglia regolatoria. L’autorità ha quindi qualificato l’operazione come un tentativo di elusione dei requisiti di licenza previsti dalle EAR.

Mancato rispetto degli obblighi di documentazione
Un’altra violazione riguarda il mancato rispetto delle condizioni di recordkeeping previste da una licenza BIS. Tra 2020 e 2023, la filiale di Shanghai non ha conservato la documentazione richiesta sulle dimostrazioni di un prodotto esportato sotto licenza.
Le EAR prevedono obblighi rigorosi di conservazione delle informazioni, tra cui:

  • registri delle dimostrazioni di prodotto
  • numeri di serie dei dispositivi
  • identificazione degli utilizzatori finali
  • riferimenti alle autorizzazioni BIS.

Esportazioni verso soggetti inseriti nella Entity List
Nel 2024, Teledyne FLIR OEM ha effettuato spedizioni di termocamere classificate ECCN 6A993.a verso un indirizzo di Hong Kong inserito nella Entity Listdel BIS come address-only entry.
Le address-only entries sono state introdotte con una modifica normativa entrata in vigore il 12 giugno 2024, con l’obiettivo di contrastare la deviazione illecita di merci sensibili attraverso società di comodo o intermediari logistici. Quando un indirizzo compare nella Entity List, le spedizioni verso tale destinazione richiedono una licenza BIS, indipendentemente dal nome del destinatario.
Questo episodio evidenzia l’importanza di effettuare controlli periodici sulle liste di restrizione, e non soltanto al momento della conclusione del contratto.

La sanzione

L’accordo approvato dal BIS prevede:

  • sanzione di 1000’000 di dollari,
  • pagamento entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Il pagamento tempestivo costituisce inoltre condizione per il mantenimento di licenze, autorizzazioni o privilegi di esportazione. In caso di mancato pagamento, il BIS può emettere un ordine di denial of export privileges per un anno.

La regola de minimis: un elemento centrale della compliance

La regola de minimis, prevista dall’articolo 734.4 delle EAR, stabilisce quando un prodotto fabbricato all’estero resta soggetto alla normativa statunitense.
Il principio è relativamente semplice: un prodotto estero che incorpora tecnologia statunitense controllata può essere soggetto alle EAR se il contenuto statunitense supera determinate soglie percentuali.
Le soglie principali sono:

DestinazioneSoglia contenuto USA
maggior parte dei Paesi (inclusa la Cina)25%
Paesi soggetti a embargo USA10%

Se la soglia viene superata, il prodotto estero diventa “subject to the EAR, con conseguenze operative:

  • obbligo di licenza BIS per alcune destinazioni
  • restrizioni nei confronti di soggetti inseriti nelle liste di controllo
  • obblighi di documentazione e tracciabilità.

Implicazioni operative

Il caso offre alcune indicazioni pratiche utili per le imprese che operano in catene tecnologiche globali.

Mappare l’origine tecnologica dei componenti
È fondamentale identificare:

  • componenti di origine statunitense
  • classificazione ECCN
  • valore commerciale dei componenti.

Queste informazioni sono essenziali per effettuare una corretta analisi de minimis.

Applicare correttamente il calcolo del contenuto USA
Il calcolo deve basarsi sul fair market value dei componenti o moduli statunitensi rispetto al valore complessivo del prodotto finale.
Errori frequenti includono:

  • utilizzo del costo interno invece del valore di mercato
  • considerazione di singole parti invece del prodotto completo esportato
  • mancato aggiornamento dei calcoli dopo modifiche alla distinta base.

Rafforzare lo screening delle controparti
È opportuno verificare regolarmente le principali liste di restrizione statunitensi, tra cui:

  • Entity List
  • Denied Persons List
  • Unverified List.

Lo screening dovrebbe essere effettuato prima di ogni spedizione.
L’introduzione delle address-only entries nella Entity List richiede un controllo più approfondito delle destinazioni. Non è sufficiente verificare il nome dell’acquirente: anche l’indirizzo di consegna può essere soggetto a restrizioni.

Garantire una documentazione adeguata
Le EAR richiedono generalmente la conservazione della documentazione per almeno cinque anni, tra cui:

  • classificazioni ECCN
  • calcoli de minimis
  • licenze e autorizzazioni
  • risultati dello screening.

Un segnale per l’industria esportatrice

Il caso Teledyne FLIR dimostra come i controlli sulle esportazioni statunitensi vengano applicati con crescente rigore, soprattutto nei settori tecnologici sensibili. Evidenzia inoltre la significativa portata extraterritoriale della normativa statunitense, che può incidere anche su prodotti fabbricati fuori dagli Stati Uniti ma contenenti tecnologia americana.
In un contesto geopolitico sempre più sensibile sul piano tecnologico, la compliance export non è soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento chiave di gestione del rischio e di accesso ai mercati internazionali.

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Accolto a Palazzo Civico il capo missione dell’ambasciata della Repubblica di Corea

Il Sindaco Michele Foletti e i Municipali Marco Chiesa e Raoul Ghisletta hanno ricevuto a Palazzo Civico il Capo Missione dell’Ambasciata della Repubblica di Corea in Svizzera, signor Woosic Shin, in visita per consolidare i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Città e il Paese asiatico. Presente anche Monica Zurfluh, Responsabile della Divisione Commercio internazionale della Camera di commercio del Cantone Ticino. 

“La Corea del Sud ha saputo coniugare in modo straordinario una cultura millenaria con una forte spinta all’innovazione, affermandosi tra i Paesi più avanzati a livello globale. Il forte impegno negli investimenti in ricerca e sviluppo colloca il Paese ai vertici delle classifiche globali per competitività tecnologica e per numero di brevetti”, ha ricordato il Sindaco Foletti nel suo discorso di benvenuto.

La Città condivide una visione di sviluppo analoga, che riconosce nell’innovazione un elemento chiave della propria strategia di crescita e favorisce collaborazioni con partner internazionali. Tra Lugano e la Corea del Sud si registra un crescente dinamismo anche sul piano culturale. Il Capo Missione ha in seguito partecipato al vernissage della mostra “K-NOW! Korean Video Art Today” al Museo d’Arte della Svizzera italiana.

Passaporto digitale di prodotto nell’UE

L’Unione europea sta introducendo un nuovo quadro regolatorio volto a rafforzare la sostenibilità, la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato interno. Uno degli elementi centrali di questa evoluzione è il passaporto digitale di prodotto, previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il passaporto digitale di prodotto (digital product passport, DPP) diventerà progressivamente obbligatorio per un numero crescente di categorie di prodotti. Le imprese svizzere che esportano nell’UE saranno quindi direttamente interessate, poiché la conformità ai requisiti europei è condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Inquadramento normativo

Il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto anche come Regolamento Ecodesign, sarà uno strumento informativo digitale che accompagnerà il prodotto lungo il suo ciclo di vita e renderà disponibili, in forma strutturata e verificabile, informazioni relative a:

  • composizione e materiali impiegati
  • prestazioni ambientali e di sostenibilità
  • durabilità, riparabilità e riutilizzabilità, anche attraverso punteggi specifici
  • modalità di gestione a fine vita e riciclo
  • conformità normativa applicabile.

A seconda degli atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea, il DPP potrà includere anche dati sull’impronta di carbonio o sul contenuto di materiali riciclati.

Le informazioni dovranno essere accessibili tramite supporto dati fisico applicato al prodotto o al suo imballaggio (ad esempio codice QR o tecnologia equivalente), collegato a un sistema digitale decentralizzato, gestito dagli operatori economici o da fornitori di servizi DPP, che garantiranno l’accesso e la conservazione dei dati anche dopo la cessazione dell’attività del fabbricante.

L’obiettivo è favorire modelli di produzione e consumo più sostenibili, migliorando la trasparenza e la capacità di controllo delle autorità di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

In linea generale, il DPP si applicherà a tutti i prodotti fisici immessi sul mercato unionale, con alcune esclusioni espressamente previste:

  • alimenti e mangimi
  • medicinali
  • piante, animali e microrganismi vivi
  • materiali di origine umana
  • prodotti vegetali e animali destinati alla riproduzione;
  • talune categorie di veicoli già disciplinate da normativa UE specifica.

L’introduzione degli obblighi avverrà gradualmente tramite atti delegati settoriali adottati dalla Commissione europea. Ogni atto definirà i contenuti informativi, i formati digitale e le tempistiche di applicazione.

Divieto di distruzione dei prodotti invenduti

Il Regolamento (UE) 2024/1781 introduce anche misure per limitare la distruzione di prodotti di consumo invenduti.

Ai sensi dell’articolo 23 è previsto un divieto progressivo per alcune categorie di prodotti individuate nell’Allegato VII bis, in particolare tessili e calzature.

Il calendario di applicazione è il seguente:

  • 19 luglio 2026: grandi imprese
  • 19 luglio 2030: estensione alle medie imprese

Microimprese e piccole imprese sono escluse dal divieto. Sono tuttavia possibili deroghe quando la distruzione è giustificata, ad esempio per motivi di sicurezza, violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, non conformità normativa o impossibilità tecnica di riutilizzo, donazione o riciclo. Le imprese devono poter documentare tali circostanze.

Obblighi di divulgazione sui prodotti invenduti

Oltre al divieto di distruzione, il Regolamento Ecodesign introduce obblighi di trasparenza sulla gestione dei prodotti invenduti (articolo 24).

Le imprese devono pubblicare informazioni sui prodotti eliminati nel corso dell’esercizio precedente, indicando:

  • quantità di prodotti eliminati
  • motivi della dismissione
  • destinazione finale (riutilizzo, riciclo, distruzione)
  • misure adottate per ridurre tali pratiche.

Le modalità tecniche di comunicazione sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione del 9 febbraio 2026, applicabile dal 2 marzo 2027.

La Commissione ha chiarito che l’obbligo di divulgazione previsto dal Regolamento Ecodesign resta comunque applicabile sin dal 2024.

Prima applicazione: le batterie

Un primo esempio operativo del passaporto digitale è previsto dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie. Dal 18 febbraio 2027 dovranno essere dotate di passaporto digitale:

  • le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh
  • le batterie per veicoli elettrici

Se il fabbricante è stabilito fuori dall’UE, gli obblighi del produttore ricadono sull’importatore o sul rappresentante autorizzato. I distributori, dal canto loro, sono tenuti a verificare la presenza del DPP prima di immettere le batterie sul mercato.

Tempistiche per altri settori

La Comunicazione COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 definisce il primo Piano di lavoro ESPR 2025–2030, individuando categorie prioritarie per l’adozione dei requisiti di progettazione ecocompatibile e del DPP, tra cui:

  • ferro e acciaio (orizzonte 2026)
  • alluminio (2027)
  • tessili e abbigliamento (2027)
  • pneumatici (2027)
  • mobili (2028)
  • materassi (2029).

Gli obblighi per le imprese entreranno generalmente in vigore 18-36 mesi dopo l’adozione dell’atto delegato settoriale, periodo che costituirà la finestra di adeguamento operativo.

Struttura del DPP

In attesa delle specifiche tecniche definitive per ciascun settore, il quadro normativo prevede già alcuni elementi essenziali:

  • identificativo univoco e persistente del prodotto
  • supporto dati fisico obbligatorio
  • utilizzo di standard tecnici aperti e interoperabili
  • sistema di accesso differenziato alle informazioni (autorità, operatori economici, consumatori).

Il contenuto del passaporto potrà includere:

  • dati identificativi del prodotto e del fabbricante
  • composizione materiale e presenza di sostanze rilevanti
  • parametri di sostenibilità, tra cui punteggi di riparabilità e durabilità, impronta di carbonio
  • istruzioni di riparazione, manutenzione e smaltimento
  • documentazione di conformità normativa

È inoltre prevista l’integrazione con i sistemi di vigilanza del mercato e con le banche dati europee, al fine di consentire controlli digitalizzati anche in ambito doganale.

Implicazioni per le imprese svizzere esportatrici

Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve essere conforme ai requisiti del DPP, indipendentemente dal Paese di fabbricazione. Per le imprese svizzere ciò comporta implicazioni operative.

Raccolta e gestione dei dati

Il DPP richiede informazioni non sempre disponibili in modo sistematico, tra cui: origine e tracciabilità delle materie prime, contenuto di materiale riciclato, parametri di durabilità e riparabilità, indicatori di prestazione ambientale.

Adeguamento dei sistemi informativi

I dati devono essere standardizzati, interoperabili e leggibili meccanicamente, implicando interventi su sistemi ERP, piattaforme PLM, banche dati di prodotto, sistemi di tracciabilità lungo la supply chain.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

  • il produttore è responsabile della completezza e affidabilità dei dati contenuti nel DPP
  • importatori e distributori UE devono verificare la disponibilità del DPP
  • contratti con fornitori devono disciplinare responsabilità sui dati e controllo qualità
  • può essere necessario designare un rappresentante autorizzato nell’UE.

Opportunità e strategie per le imprese

Affrontato in modo proattivo, il passaporto digitale di prodotto non rappresenta solo un obbligo regolatorio, ma anche un’opportunità concreta per le imprese. Garantire maggiore trasparenza verso clienti e autorità, ridurre i rischi di contestazioni legate al greenwashing e facilitare l’accesso al mercato europeo sono solo alcuni dei vantaggi immediati. Parallelamente, il DPP consente una gestione interna più efficiente dei dati di prodotto e permette di valorizzare la qualità e l’origine svizzera attraverso informazioni verificabili.

Il passaporto digitale segna un cambiamento strutturale nella progettazione, documentazione e gestione dei prodotti lungo l’intero ciclo di vita. Per le aziende ticinesi esportatrici, anticipare gli adeguamenti richiesti dal quadro normativo europeo è essenziale per garantire la continuità dell’accesso al mercato UE e preservare la competitività in un contesto sempre più orientato alla sostenibilità, alla trasparenza e alla tracciabilità.

Link utili

Digital product passport | GS1 Switzerland

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Stati Uniti 2026: il commercio come leva geopolitica

La nuova Agenda commerciale americana ridefinisce le regole: per le imprese, la sfida principale è comprendere e adattarsi a questa nuova normalità tecnica e regolatoria.

Il commercio come infrastruttura strategica

La pubblicazione della 2026 Trade Policy Agenda da parte dell’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) segna un cambiamento irreversibile: il commercio non è più un capitolo tecnico della politica economica, ma un pilastro della sicurezza nazionale americana.

Il documento — come previsto dal Trade Act of 1974 — non si limita a elencare gli obiettivi per l’anno in corso, ma chiarisce la visione strategica con cui Washington osserva e governa gli scambi internazionali.

Nella logica del 2026, il commercio è posto sullo stesso piano di energia, difesa e telecomunicazioni: un’infrastruttura critica da monitorare, proteggere e impiegare come leva geopolitica.

Per le imprese svizzere, che operano in filiere altamente internazionalizzate, questo significa confrontarsi con un sistema in cui trasparenza documentale, origine dei componenti, tracciabilità e solidità delle relazioni di fornitura diventano fattori decisivi.

USA–Cina: l’effetto domino sulle filiere

Ridurre la svolta americana a una questione di “protezionismo” sarebbe fuorviante. La Trade Policy Agenda 2026 si inserisce chiaramente nel quadro della competizione strategica con la Cina.

Il commercio è uno degli strumenti attraverso cui Washington:

  • riduce dipendenze critiche,
  • limita l’accesso cinese a tecnologie sensibili,
  • rafforza la resilienza delle filiere,
  • preserva la propria leadership tecnologica.

Il risultato è un effetto domino che coinvolge anche esportatori non americani e non cinesi.

Anche per un’impresa svizzera che esporta negli USA, la presenza di input di origine cinese in settori strategici (medtech, macchinari di precisione, elettronica, semiconduttori) può comportare:

  • richieste documentali aggiuntive,
  • verifiche più dettagliate,
  • controlli tecnici avanzati,
  • domande su ogni passaggio della supply chain.

La valutazione americana non si ferma al Paese esportatore finale: analizza l’intera architettura della filiera.

Enforcement: il commercio sotto controllo

La vera novità del 2026 non è l’introduzione di nuovi dazi, ma la sistematizzazione dei controlli.

Gli Stati Uniti intensificano in modo deciso l’uso degli strumenti previsti dal Trade Act of 1974, tra cui:

  • indagini su pratiche commerciali (Sezione 301),
  • analisi della classificazione doganale (voci tariffali),
  • controlli sull’origine effettiva delle merci,
  • verifiche anti‑elusione,
  • richieste documentali avanzate,
  • controlli sul valore doganale e sulle valutazioni correlate.

Il commercio diventa un’attività costantemente monitorata.

Per le imprese questo si traduce in:

  • maggiore onerosità amministrativa,
  • tempi di sdoganamento meno prevedibili,
  • necessità di mappare l’intera filiera, non solo il fornitore diretto,
  • gestione proattiva della compliance per evitare blocchi o ritardi.

In questo contesto, la compliance diventa un elemento di competitività, non solo un obbligo normativo.

I settori strategici e la nuova geografia del rischio

La Trade Policy Agenda identifica chiaramente i comparti critici per la sicurezza economica americana:

  • semiconduttori e tecnologie microelettroniche,
  • minerali strategici e terre rare,
  • farmaceutica e dispositivi medici,
  • tecnologie energetiche e infrastrutture verdi,
  • aerospazio e difesa,
  • tecnologie digitali e componentistica avanzata.

In questi settori, ogni input della filiera può diventare oggetto di verifica: dalla provenienza delle materie prime, ai subfornitori di secondo o terzo livello, fino ai processi di trasformazione.

Per molte imprese svizzere — specializzate proprio in comparti ad alta intensità tecnologica — questo significa dover garantire una trasparenza completa delle catene di approvvigionamento. La capacità di documentare correttamente ogni passaggio diventa un fattore critico di successo.

La Svizzera nel nuovo paradigma di “reciprocal trade

Il report dedica un capitolo ai negoziati bilaterali: Berna, insieme al Liechtenstein, è nel gruppo di Paesi che hanno avviato un Framework Agreement con gli Stati Uniti per esplorare un futuro Agreement on Reciprocal Trade (ART).

La Svizzera entra così in un dossier strategico della dottrina USTR, basata su:

  • reciprocità nell’accesso ai mercati,
  • riduzione delle barriere non tariffarie,
  • maggiore allineamento regolatorio,
  • considerazioni esplicite di sicurezza economica.

Il report indica inoltre che il framework è destinato a evolvere verso un ART completo, pur senza entrare nei dettagli negoziali.

Non si tratta di una novità di rottura, bensì della continuità di un dialogo già esistente. Per le imprese svizzere è tuttavia un elemento da monitorare: un ART completo potrebbe comportare in futuro adeguamenti nelle condizioni di accesso al mercato USA.

Un Nord America sempre più integrato

La revisione dell’United States‑Mexico‑Canada Agreement (USMCA) prevista per luglio 2026 conferma un’altra tendenza strutturale: il Nord America si consolida come un blocco produttivo integrato, con regole di origine e contenuto regionale utilizzate come leve di politica industriale.

Per gli esportatori svizzeri, la semplice esportazione potrebbe non essere più sufficiente oggi in alcuni comparti. Partnership locali o modelli produttivi “near‑USMCA possono diventare vie di accesso preferenziali al mercato.

La nuova era del commercio globale

Il commercio resta un motore essenziale dell’economia svizzera, ma nel mondo ridefinito dalla competizione tra potenze assume un significato diverso.

Per le imprese ciò significa:

  • passare dalla gestione dell’export alla gestione strategica della filiera,
  • considerare la compliance come investimento competitivo,
  • mappare e documentare ogni segmento della catena del valore,
  • capire come la geopolitica influenzi controlli, standard e tempistiche.

La domanda chiave oggi non è più solo “Cosa esportiamo?”, ma piuttosto:

“Da dove provengono i nostri componenti? Quali rischi integrano le filiere? Possiamo dimostrarlo?”

In un mondo dominato dalla competizione tra potenze, il commercio diventa una questione di posizionamento. E questo posizionamento va costruito, dimostrato e mantenuto con rigore.

Link utili

Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni – Cc-Ti (24.02.2026)

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Monica Zurfluh
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Nuovo dazio USA temporaneo del 10% sulle importazioni

Il 20 febbraio 2026, la Casa Bianca ha emanato un Proclama presidenziale istituendo un dazio addizionale del 10% sulla maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti, in base alla Sezione 122 del Trade Act del 1974. Il dazio si applica alle dichiarazioni di importazione presentate a partire dal 24 febbraio 2026 e resterà in vigore per 150 giorni, salvo eventuali proroghe o modifiche. La misura è formalmente classificata come tariffa temporanea adottata per affrontare squilibri della bilancia dei pagamenti.

Il nuovo quadro tariffario

A seguito della decisione 24-1287 della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi determinati dazi introdotti ai sensi dell’IEEPA, l’Amministrazione ha:

  • disposto la cessazione di alcune misure tariffarie adottate ai sensi dell’IEEPA, tra cui i dazi “reciproci”;
  • confermato la sospensione del trattamento de minimis (franchigia per spedizioni di basso valore);
  • introdotto il dazio addizionale temporaneo del 10% ai sensi della Sezione 122.

Restano pienamente applicabili:

  • i dazi ai sensi della Sezione 232 (misure per motivi di sicurezza nazionale);
  • i dazi ai sensi della Sezione 301 (misure per pratiche commerciali sleali).

Sul piano operativo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha pubblicato la CSMS # 67834313, annunciando la cessazione della riscossione dei dazi imposti sotto l’IEEPA: le relative voci tariffarie sono state disattivate nel sistema ACE e non risultano più operative a partire dal 24 febbraio 2026.

Natura e modalità di applicazione del dazio addizionale

Il dazio del 10% introdotto tramite Proclama del 20 febbraio 2026

  • è un dazio ad valorem;
  • si applica sul valore doganale determinato secondo le regole statunitensi;
  • è riscosso al momento dell’importazione;
  • è contabilizzato come diritto doganale aggiuntivo;
  • si applica in aggiunta ai dazi MFN;
  • non si applica alle merci già soggette a dazi ai sensi della Sezione 232.

Sebbene il Presidente Trump abbia annunciato l’aumento dal 10% al 15%, allo stato attuale:

  • non esiste alcun atto formale che modifichi l’aliquota;
  • l’aliquota applicabile resta 10%, almeno fino al 24 luglio 2026.

Esempi applicativi

Importazione di coltellinoo tascabile (HTSUS 8211.93.00.35):

  • dazio ordinario (MFN): 5,4%
  • dazio addizionale Sezione 122: 10%
  • totale: 15,4% ad valorem + dazio specifico di $0,30/pezzo

Diverso è il caso dei beni coperti dalla 232: non vi è cumulo sulla medesima base imponibile. Se il prodotto è interamente soggetto alla Sezione 232 (ad esempio perché classificato come articolo in acciaio rientrante nella misura), l’addizionale del 10% prevista dalla Sezione 122 non si applica. Qualora, invece, si tratti di un bene composito, la Sezione 232 colpisce esclusivamente la componente metallica oggetto della misura, mentre la restante parte del valore – non ricompresa nella 232 -è assoggettata alla Sezione 122.

Esclusioni

Il Proclama prevede un elenco dettagliato di esclusioni, tra cui:

  • minerali critici
  • oro da investimento (bullion)
  • determinati prodotti energetici
  • fertilizzanti essenziali
  • taluni prodotti agricoli
  • prodotti farmaceutici e principi attivi
  • specifici prodotti elettronici
  • veicoli e componenti
  • prodotti aerospaziali
  • merci già soggette a Section 232
  • merci qualificate ai sensi dell’USMCA.

L’elenco completo delle voci tariffarie escluse figura nell’allegato II, incluse le relative limitazioni di ambito (“Scope limitations”).

Merci in transito

Sono escluse dall’applicazione del dazio addizionale le merci:

  • caricate sul mezzo di trasporto nel porto di spedizione entro il 24 febbraio 2026;
  • già sull’ultima tratta di trasporto verso gli Stati Uniti;
  • dichiarate per l’immissione in consumo o prelevate da magazzino doganale entro il 28 febbraio 2026.

Dichiarazione doganale

Tramite il CSMS #67844987, la CBP ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del dazio addizionale del 10%, confermando altresì che il drawback è possibile.

Principali codici del Capitolo 99 HTSUS:

  • 9903.03.01: applicazione del dazio aggiuntivo del 10 % su merci importate (se non soggette ad esenzioni)
  • 9903.03.02: merci già in transito (caricate prima del 24 febbraio 2026 e sdoganate prima del 28 febbraio 2026)
  • 9903.03.03: merci elencate nell’allegato II che non pagano il dazio aggiuntivo (eccetto componenti/parti per aeromobili civili)
  • 9903.03.05: componenti/parti per aeromobili civili espressamente elencate nell’allegato II
  • 9903.03.06: categorie già disciplinate da altre misure (es. Sezione 232: acciaio e alluminio; autoveicoli e componenti; semiconduttori; rame; legname, ecc.)

Le voci del Capitolo 99 dell’HTSUS sono consultabili anche nell’allegato I.

La corretta sequenza dei codici in ACE è la seguente:

  • Capitolo 98 (se applicabile)
  • Capitolo 99, Sezione 301
  • Capitolo 99, Sezione 122
  • Capitolo 99, Sezione 232
  • Capitolo 99, Sezione 201
  • Capitolo 1-97, HTS principale

Trattamento del de minimis

È confermata la sospensione del trattamento di franchigia per spedizioni di valore inferiore a $800. Pertanto, tutte le merci importate sono soggette a dazi e oneri doganali indipendentemente dal valore dichiarato.

Con le nuove istruzioni operative CSMS #67845486, la CBP conferma i processi già in vigore, ribadendo che le spedizioni precedentemente ammesse in de minimis devono essere formalmente dichiarate con un appropriato entry type nel sistema ACE e che le procedure già stabilite per la posta internazionale restano pienamente operative. Le nuove istruzioni rimandano espressamente ai precedenti messaggi tecnici relativi alla sospensione del de minimis, ossia il CSMS #65029543 e il CSMS #66311990.

Rimborso dei dazi

La Corte Suprema non ha fornito indicazioni operative sulle modalità di rimborso; i meccanismi procedurali restano quindi incerti. In questo contesto, gli importatori dovrebbero agire tempestivamente per preservare i propri diritti.

Le prassi operative prevedono che:

  • l’Importer of Record può verificare le dichiarazioni doganali e, se ritenuto opportuno, correggerle tramite il sistema ACH Refund  per le dichiarazioni non ancora liquidate (Post Entry Summary Correction);
  • per le dichiarazioni già liquidate, è possibile presentare un Administrative Protest direttamente alla CBP entro 180 giorni dalla liquidazione (19 U.S.C. §1514 e ss.).

Poiché le rettifiche e i protest possono essere respinti, spesso la via più concreta rimane il ricorso alla Court of International Trade (CIT), ultimo rimedio legale federale per contestare le decisioni doganali.

Non è ancora chiaro se l’Amministrazione federale opterà per meccanismi procedurali alternativi nella gestione delle richieste di rimborso.

Implicazioni operative per le imprese esportatrici

Le imprese esportatrici sono chiamate a:

  • verificare la corretta classificazione tariffaria (HTSUS) delle merci;
  • accertare l’eventuale rientro nelle esclusioni previste dal Proclama e dal Capitolo 99 HTSUS;
  • valutare l’impatto del dazio addizionale sui contratti in essere (prezzi, clausole di revisione, Incoterms, ripartizione dell’onere doganale);
  • monitorare le comunicazioni operative della CBP (CSMS e aggiornamenti tariffari).

Monitoraggio degli sviluppi normativi futuri

Oltre alle azioni operative immediate, le imprese devono tenere conto delle potenziali evoluzioni normative che potrebbero avere impatto sulle importazioni:

  • estensione dell’applicazione delle misure tariffarie della Sezione 232 a ulteriori prodotti o categorie di prodotti;
  • avvio di nuove indagini ai sensi della Sezione 301, eventualmente estese a interi Paesi per contrastare presunte pratiche commerciali sleali;
  • possibile ricorso alla Sezione 338, che consente l’imposizione di dazi fino al 50% nei confronti di Paesi ritenuti discriminatori.

Altri link utili

Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes a Temporary Import Duty to Address Fundamental International Payment Problems – The White House

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Addio franchigia dazi UE per spedizioni a basso valore

Con effetto dal 1° luglio 2026 l’Unione europea sopprime l’esenzione dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. La modifica pone fine a un regime che per anni ha sostenuto la crescita dell’e-commerce transfrontaliero. Per gli esportatori svizzeri attivi nell’e-commerce B2C verso l’Unione europea (UE), si tratta di un cambiamento strutturale che incide su costi, processi dichiarativi e configurazione logistica.

La misura è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/382 dell’11 febbraio 2026, nell’ambito della riforma dell’Unione doganale e della progressiva digitalizzazione dei flussi dichiarativi. Negli ultimi anni, la franchigia aveva favorito l’ingresso nel mercato UE di spedizioni a basso valore, pur con IVA dovuta.

La riforma risponde a tre obiettivi dichiarati:

  • neutralità concorrenziale rispetto agli operatori stabiliti nell’UE
  • rafforzamento dei controlli doganali
  • allineamento al futuro modello digitale centralizzato (EU Customs Data Hub).

Il nuovo meccanismo: da esenzione a contributo forfettario

Dal 1° luglio 2026:

  • viene abolita la franchigia daziaria per spedizioni ≤ 150 euro
  • è introdotto un dazio forfettario transitorio di 3 euro per ciascuna categoria di articolo contenuta nella spedizione.

Il contributo si applica se l’importazione avviene:

  • nel quadro del regime Import One Stop Shop (IOSS), con IVA assolta al momento della vendita oppure
  • tramite canali postali o semplificati previsti dalla normativa.

In difetto di tali condizioni, si applica il regime ordinario:

  • classificazione completa nella Nomenclatura combinata (voce di tariffa a 8 cifre);
  • applicazione dell’aliquota prevista dalla Tariffa doganale comune.

Nota operativa
Il contributo è dovuto per ciascuna categoria tariffaria. Se una spedizione contiene più voci di tariffa, il carico forfettario si cumula. Ad esempio, se un pacco contiene merci di due categorie diverse, come una camicia di seta e due maglie di lana, vengono riscossi due dazi da 3 euro ciascuno — uno per ogni categoria — per un totale di 6 euro. Il documento di sintesi del Consiglio sottolinea che ogni voce tariffaria è considerata una “categoria di articolo” distinta ai fini dell’applicazione del dazio transitorio.

Impatto differenziato per categoria merceologica

Per le aziende estere è utile valutare la scelta tra forfait e regime ordinario per ciascun codice NC. L’effetto economico varia in funzione della categoria di prodotto, del valore unitario e del numero di articoli per spedizione.

a) Beni a basso valore unitario

  • il contributo fisso può incidere significativamente sul valore intrinseco
  • in DDP, l’onere grava integralmente sull’esportatore, incidendo direttamente sui margini.

b) Beni con aliquota UE ridotta o nulla

  • alcune categorie o tecnologiche (con aliquota 0% o prossima allo zero) potrebbero convenire al regime ordinario
  • è importante valutare: classificazione tariffaria corretta, aliquota effettiva UE, valore medio per articolo, quantità media per spedizione.

Interazioni con il regime IOSS e con l’IVA

Il regime IOSS era stato concepito per semplificare la riscossione dell’IVA nelle vendite B2C a distanza. Con la soppressione della franchigia doganale, l’IOSS non perde rilevanza, ma la sua convenienza deve essere rivalutata alla luce del nuovo onere forfettario.

  • l’IVA resta dovuta al momento della vendita
  • il dazio forfettario si aggiunge quale onere distinto
  • è necessario garantire coerenza tra dati commerciali, dichiarazione doganale e rendicontazione IOSS.

Eventuali disallineamenti possono generare contestazioni in sede di controllo ex post.

Profili contrattuali e allocazione del rischio

La riforma impone una riflessione sugli Incoterms e sulle condizioni generali di vendita.

  • DDP: l’esportatore assume integralmente il nuovo onere
  • DAP: l’onere può ricadere sull’acquirente, ma con possibili effetti negativi in termini di customer experience e tasso di conversione.

È inoltre opportuno verificare clausole di adeguamento prezzi e trasparenza informativa verso il consumatore UE.

Profili organizzativi e compliance

Per gli operatori svizzeri attivi nel B2C con l’UE:

  • revisione della mappatura delle voci di tariffa;
  • adeguamento dei sistemi ERP per il calcolo del contributo per categoria;
  • tracciabilità tra ordine, fattura commerciale e dichiarazione doganale;
  • audit interno dei flussi IOSS.

Errore di classificazione o omissione delle categorie può comportare rettifiche e sanzioni.

Misura transitoria e prospettive evolutive

Il contributo forfettario è previsto fino al 1° luglio 2028 ed è collegato allo sviluppo del futuro EU Customs Data Hub, pilastro della digitalizzazione dell’Unione doganale.

Il legislatore europeo ha previsto:

  • un monitoraggio dei flussi commerciali;
  • una valutazione periodica dell’efficacia del sistema;
  • la possibilità di proroga qualora l’infrastruttura digitale non sia pienamente operativa.

Il contesto normativo deve pertanto essere considerato dinamico e suscettibile di ulteriori adattamenti.

Considerazioni conclusive

L’abolizione della franchigia sotto i 150 euro segna una transizione da un modello di facilitazione quantitativa a un modello di piena imponibilità doganale, pur semplificato con forfait.

Per gli esportatori svizzeri, la questione efficace richiede:

  • analisi codice prodotto
  • revision del modello dichiarativo
  • valutazione di eventuali soluzioni organizzative alternativa (es. stock nell’UE).

Solo un approccio integrato – giuridico, fiscale e logistico – permette di evitare erosione dei margini a partire dal 1° luglio 2026.

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Corruzione: rischio globale, presidi svizzeri e responsabilità delle imprese

Il 10 febbraio 2026, Transparency International ha reso noto il Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, offrendo l’occasione per riflettere su un fenomeno che continua a incidere profondamente sull’economia globale e sulle condizioni operative delle imprese. Il nuovo rapporto segnala un ulteriore indebolimento degli standard di integrità pubblica in numerosi Paesi e mostra come anche sistemi istituzionali consolidati siano sottoposti a pressioni crescenti sul fronte della trasparenza e della responsabilità. In questo contesto, la Svizzera conferma la propria posizione tra le nazioni meglio posizionate, pur registrando una graduale erosione rispetto ai livelli di eccellenza raggiunti negli anni precedenti.

Per le imprese svizzere, in particolare per quelle attive a livello internazionale, il nuovo Corruption Perceptions Index 2025 rappresenta uno spunto utile per riesaminare brevemente il quadro normativo in materia di corruzione, comprendere meglio il confine tra pratiche lecite e vantaggi indebiti e valutare l’adeguatezza dei propri presidi di governance e compliance.

Il CPI 2025 e il posizionamento della Svizzera

Il nuovo CPI valuta 182 Paesi su una scala da 0 (massima corruzione percepita) a 100 (assenza di corruzione percepita). Il punteggio medio globale rimane basso, confermando un peggioramento diffuso che riguarda non solo economie emergenti, ma anche democrazie avanzate.

La Svizzera si colloca al 6° posto a parimerito con la Svezia, con un punteggio di 80/100. Il risultato riflette la solidità delle istituzioni, l’indipendenza della giustizia e un quadro normativo chiaro. Tuttavia, il confronto storico evidenzia una flessione continua dal 2016 (86 punti), un andamento che invita a una vigilanza costante e al rafforzamento dei presidi di prevenzione.

Tra i punti di forza riconosciuti a livello internazionale figurano la prevedibilità del sistema giuridico, l’indipendenza del potere giudiziario e l’elevata fiducia della popolazione elle istituzioni. Tra le aree che meritano attenzione rientrano invece la gestione dei conflitti di interesse, la regolamentazione del lobbying e una tutela più efficace delle persone che segnalano irregolarità (whistleblower).

Un rischio che accompagna l’attività economica internazionale

La corruzione è generalmente definita come l’abuso di una funzione o di un potere per fini privati. In Svizzera, questo principio trova una traduzione precisa negli articoli 322ter-322decies del Codice penale, che disciplinano la corruzione nel settore pubblico e privato, sanzionando sia l’offerta e la concessione di un vantaggio indebito, sia la sua sollecitazione o accettazione quando finalizzati a influenzare un atto d’ufficio o una decisione discrezionale.

Un elemento centrale per le imprese è l’applicazione extraterritoriale di tali disposizioni: anche comportamenti posti in essere all’estero possono rilevare penalmente in Svizzera, in particolare quando coinvolgono pubblici ufficiali stranieri. Per molte aziende attive in contesti caratterizzati da sistemi amministrativi complessi o prassi poco trasparenti, il rischio di esposizione a pratiche corruttive diventa parte integrante dei processi di internazionalizzazione.

Nel diritto svizzero, la linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è non dipende tanto dalla forma del beneficio, quanto dal legame con l’atto d’ufficio. È decisivo stabilire se il vantaggio offerto o ricevuto sia idoneo a influenzare una decisione, in particolare quando questa implica un margine di discrezionalità.

Il concetto di vantaggio indebito è ampio e comprende non solo somme di denaro, ma anche ospitalità, viaggi, inviti a eventi, sponsorizzazioni mirate o altri benefici personali. Anche pratiche apparentemente marginali possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto decisionale sensibile o se creano un’aspettativa di favore.

Pagamenti di facilitazione: un rischio spesso sottovalutato

Nel contesto svizzero, il tema dei pagamenti di facilitazione richiede particolare attenzione. Si tratta di benefici concessi con l’obiettivo di accelerare l’esecuzione di un atto dovuto. Sebbene non configurino automaticamente un reato ai sensi del diritto penale svizzero quando non influenzano il merito della decisione, tali pagamenti sono altamente problematici:

  • spesso risultano vietati dal diritto locale nei Paesi interessati,
  • sono in contrasto con gli standard internazionali, incluse le raccomandazioni dell’OCSE e le principali normative anticorruzione globali,
  • espongono a rischi reputazionali e indeboliscono i presidi interni, favorendo zone di ambiguità gestionali.

Per questi motivi, molte imprese svizzere scelgono di vietare completamente tali pagamenti, promuovendo la documentazione delle pressioni ricevute e il coinvolgimento tempestivo delle funzioni di compliance. Una politica chiara consente di preservare coerenza interna e credibilità nei mercati più complessi.

Dalla norma alla governance aziendale

La gestione del rischio di corruzione richiede però molto più del semplice rispetto delle norme: implica la costruzione di una cultura aziendale orientata all’integrità.

Questo approccio trova oggi un ulteriore rafforzamento nella Strategia del Consiglio federale contro la corruzione 2026–2029 (PDF in FR, 1.28MB), che dedica particolare attenzione alla riduzione della vulnerabilità delle imprese svizzere attive all’estero. Un’analisi richiamata nella Strategia evidenzia come una quota significativa di aziende operanti sui mercati internazionali sia esposta a rischi concreti di coinvolgimento in pratiche corruttive, confermando che l’internazionalizzazione richiede presidi strutturati e proporzionati. In questo senso, il ruolo della direzione aziendale è cruciale: il cosiddetto “tone from the top” rappresenta un elemento fondamentale per garantire coerenza tra le politiche adottate e i comportamenti realmente osservati nell’organizzazione.

La prevenzione della corruzione passa quindi attraverso regole chiare su regali e ospitalità, una gestione rigorosa dei conflitti di interesse, procedure di autorizzazione e monitoraggio che riducono la discrezionalità nei processi più sensibili e un controllo attento delle terze parti, come agenti, intermediari e partner locali. Questi ultimi rappresentano spesso uno dei principali fattori di rischio nei mercati regolamentati o negli appalti pubblici, motivo per cui è essenziale condurre verifiche approfondite e periodiche e, se necessario, predisporre audit mirati. A ciò si aggiungono la formazione continua del personale più esposto e l’esistenza di canali di segnalazione sicuri, che consentano di intercettare tempestivamente possibili irregolarità.

Oltre ai presidi interni, le imprese possono beneficiare del supporto istituzionale fornito, in particolare, dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e dalla rete diplomatica svizzera, che offrono orientamento sulle prassi locali, segnalano potenziali rischi e forniscono assistenza in caso di difficoltà operative nei contesti più complessi. Questo sostegno si integra con gli sforzi delle aziende e contribuisce a rafforzare la loro resilienza nei mercati caratterizzati da elevati rischi di integrità.

Un fattore di competitività di lungo periodo

In un mondo in cui gli standard di integrità mostrano segnali di arretramento, la capacità di prevenire la corruzione non rappresenta una semplice misura difensiva, ma un vero e proprio fattore di competitività. Operare con trasparenza permette non solo di evitare sanzioni, ma anche di tutelare la reputazione e instaurare relazioni robuste e affidabili con partner, investitori e autorità.

La Strategia federale sottolinea inoltre l’importanza di promuovere condizioni di concorrenza eque (level playing field) sui mercati di internazionali attraverso iniziative di cooperazione bilaterale anticorruzione con Paesi prioritari o mercati emergenti. La lotta alla corruzione diventa così non solo un tema etico o regolatorio, ma uno strumento strategico per sostenere la competitività del sistema economico svizzero e delle sue imprese.

Link utili

Opuscolo SECO: «Prevenire la corruzione – Consigli alle imprese svizzere operanti all’estero» (PDF, 4MB)

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Tunisia nella Zona 1 PEM dal 1° marzo 2026

La Tunisia entrerà nella Zona 1 della Convenzione PEM riveduta a partire dal 1° marzo 2026, segnando un passo importante per gli operatori commerciali che operano nel bacino PEM.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato la circolare R-30, recependo l’entrata del Paese a partire da tale data e illustrando le implicazioni per aziende e operatori commerciali.

Dopo l’ingresso della Giordania all’inizio di febbraio, l’adesione della Tunisia contribuisce a rafforzare e completare il bacino PEM, facilitando le operazioni di commercio internazionale e l’accesso ai benefici delle regole di origine preferenziale.

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