NOVITÀ – Cauzioni Carnet ATA

A partire dal 1° febbraio 2026 le modalità di cauzioni per i Carnet ATA subiranno delle modifiche

Non sarà più possibile effettuare il bonifico su nostro conto, bensì si potranno richiedere fideiussioni bancarie/assicurative o appoggiarsi a SwissCaution (pagando direttamente tramite Ataswiss).

Nel dettaglio:

  • Fideiussioni bancarie/assicurative: 30% sul valore della merce
  • SwissCaution:
    – SOCI Cc-Ti: 0.6% sul valore della merce (+ diritti di bollo)
    – NON soci Cc-Ti: 0.9% sul valore della merce (+ diritti di bollo)

Documenti utili:


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficio Legalizzazioni: 091 911 51 29 / 23
grisoni@cc-ti.ch / scalzi@cc-ti.ch

Nuovo dazio USA del 25% sui semiconduttori

Il Presidente degli Stati Uniti ha emanato un proclama ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act of 1962 volto a regolamentare le importazioni di semiconduttori, attrezzature per la loro produzione e prodotti derivati. La misura segue un’indagine del Dipartimento del Commercio che ha evidenziato rischi per la sicurezza nazionale legati alla forte dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.

Tariffa del 25% su alcuni semiconduttori avanzati

Il proclama prevede un dazio del 25% ad valorem su una specifica categoria di semiconduttori ad alte prestazioni e relativi prodotti derivati (covered products), elencati nell’Allegato, con efficacia dal 15 gennaio 2026. I codici doganali interessati sono:

  • HTS 8471.50
  • HTS 8471.80
  • HTS 8473.30

Il dazio si applica solo ai circuiti integrati logici o ad articoli che li contengono, che soddisfano uno dei seguenti parametri tecnici:

  • TTP (Total Processing Performance) tra 14’000 e 17’500 e larghezza di banda DRAM tra 4’500 e 5’000 GB; oppure
  • TPP tra 20’800 e 21’100 e larghezza di banda totale tra 5’800 e 6’200 GB.

L’obiettivo è limitare l’importazione di chip destinati a tecnologie avanzate, inclusi quelli per l’intelligenza artificiale e applicazioni ad alte prestazioni.

Il dazio si somma ad altre imposte, tasse o oneri, esclusi i dazi imposti dall’Executive Order 14257 (dazi “reciproci”/IEEPA) e i dazi sul fentanyl. Se un prodotto è soggetto ad altre misure della Sezione 232, si applicherà solo la tariffa prevista dal proclama del 14 gennaio.

Non è previsto alcun rimborso (drawback) per i dazi imposti.

Per una corretta dichiarazione in dogana, fare riferimento alle istruzioni operative CSMS # 67400472 della CBP.

Esenzioni

Il dazio non si applica alle importazioni destinate a:

  • supportare la costruzione o l’espansione della supply chain tecnologica statunitense;
  • utilizzi in data center sul territorio USA;
  • riparazioni o sostituzioni effettuate negli Stati Uniti;
  • attività di ricerca e sviluppo condotte negli USA;
  • start‑up statunitensi e applicazioni industriali civili non legate ai data center;
  • applicazioni per il settore pubblico USA o in altri casi che rafforzano la produzione e la catena di approvvigionamento domestico.

Le aziende del settore devono:

  • valutare la propria esposizione ai prodotti identificati nell’Allegato,
  • mappare le catene di approvvigionamento rispetto alle esenzioni previste per l’uso finale,
  • predisporre procedure di documentazione e certificazione idonee a dimostrare l’ammissibilità alle esclusioni (ad esempio per data center, R&D, start-up, uso civile o settore pubblico).

Particolare attenzione deve essere rivolta alle certificazioni di uso finale (end‑use certifications), che saranno pubblicate a breve dal Segretario al Commercio, essenziali per beneficiare correttamente delle esenzioni.

Negoziati con partner esteri

Il proclama prevede che il Segretario al Commercio e il Rappresentante commerciale USA (USTR) avviino negoziati con giurisdizioni estere per ridurre i rischi alla sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di semiconduttori e prodotti correlati.

I risultati dei negoziati dovranno essere comunicati al Presidente entro 90 giorni dal proclama.

Questa apertura negoziale potrebbe portare a:

  • intese bilaterali o multilaterali nel settore dei chip;
  • condizioni di accesso preferenziale al mercato statunitense;
  • possibili tariffe più ampie su un numero maggiore di prodotti, accompagnate da un programma di incentivi alla produzione interna.

Il vostro contatto in Cc-Ti

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

Accordi di libero scambio: origine dal 2026

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha aggiornato le istruzioni e le pubblicazioni utili per il corretto rilascio delle prove d’origine preferenziali a partire dal 1° gennaio 2026.

Di seguito l’elenco dei documenti aggiornati validi dal 1° gennaio 2026:

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, si applicano esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM.

Sono interessati i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – UE
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania
  • AELS – Bosnia-Erzegovina
  • AELS – Georgia
  • AELS – Moldova
  • AELS – Montenegro
  • AELS – Macedonia del Nord
  • AELS – Serbia
  • AELS – Turchia

Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM, continuano ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine.

Ciò riguarda i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto
  • AELS – Israele
  • AELS – Giordania
  • AELS – Libano
  • AELS – Marocco
  • AELS – Palestina
  • AELS – Tunisia
  • AELS – Ucraina

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026 esistono due zone di cumulo: il cumulo diagonale è consentito solo all’interno della stessa zona, secondo le norme della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta, e non è più permesso tra zone diverse.

Link utili

Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine – Cc-Ti (09.12.2025)

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Responsabile Commercio Internazionale
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USA–Svizzera: nuovo framework tariffario

Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.

In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.

Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%

Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.

Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:

  • se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
  • se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntiva per raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.

Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.

Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo

Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner” e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):

  • agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
  • risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
  • aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
  • farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.

La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.

Modifiche tecniche e regole operative

L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.

Dichiarazione doganale: regole di compilazione

Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:

  • Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
  • Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
  • Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.

Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi

Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:

  • dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
  • dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).

Implicazioni pratiche raccomandazioni

Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.

Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.

In sintesi, per le aziende svizzere:

  • l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
  • i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
  • le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
  • la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
  • è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.

Dazi aggiuntivi USA: entra in vigore con effetto retroattivo la riduzione tariffaria

Gli Stati Uniti riducono con effetto retroattivo dal 14 novembre 2025 il dazio aggiuntivo forfettario sulle importazioni provenienti dalla Svizzera al 15 per cento. In cambio, la Svizzera riduce i dazi sulle importazioni dagli USA di determinati prodotti agricoli e della pesca. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti pubblicata il 14 novembre 2025.

Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, i dazi doganali applicabili alle merci svizzere saranno ridotti notevolmente. Al posto dell’attuale dazio aggiuntivo del 39 per cento, gli Stati Uniti applicheranno di norma un’aliquota doganale forfettaria massima del 15 per cento sulle importazioni svizzere. Le esenzioni al dazio aggiuntivo statunitense già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè rimangono invariate. Inoltre, sulla base della dichiarazione d’intenti già citata, gli Stati Uniti aboliscono il dazio aggiuntivo forfettario per altri prodotti d’esportazione svizzeri, tra cui velivoli e determinate componenti aeronautiche, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco sarà pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.

Ai prodotti gravati da un dazio di oltre il 15 per cento già prima del 2 aprile 2025 saranno nuovamente applicate le aliquote precedenti. Rimangono invariati anche i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 per cento.

La Svizzera, in cambio, riduce le aliquote di dazio sui prodotti della pesca, sui frutti di mare e su determinati prodotti agricoli non sensibili sotto il profilo della nostra politica agricola. Per gli USA sono inoltre previsti dei contingenti bilaterali in esenzione da dazi (500 tonnellate all’anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame). Queste riduzioni tariffarie vengono attuate mediante l’ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti e l’ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti (v. link).

La data di applicazione retroattiva di queste concessioni di accesso al mercato è stata coordinata con gli Stati Uniti per garantire una riduzione simultanea dei dazi e sgravare il più possibile le aziende d’importazione. Gli importatori sia svizzeri che statunitensi potranno così chiedere alle rispettive autorità doganali competenti il rimborso dei dazi doganali versati in eccesso. Per le importazioni dagli USA, gli importatori svizzeri possono richiedere il rimborso dei dazi presentando una domanda di riesame. Per maggiori informazioni su questi rimborsi rimandiamo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (v. link).

Con la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi ad al massimo il 15 per cento, i dazi medi USA nei confronti della Svizzera ponderati in base al valore commerciale diminuiranno di circa il 10 per cento. Questo migliorerà notevolmente l’accesso al mercato statunitense per le nostre imprese. E anche la loro competitività sarà rafforzata, perché sul mercato statunitense torneranno a godere delle stesse condizioni delle imprese dell’UE o di altri partner commerciali degli USA con una struttura economica analoga.

La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.

Per maggiori informazioni:

Questioni tecniche:

Segreteria di Stato dell’economia,
Commercio internazionale

info.afwa@seco.admin.ch

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Link:

Informazioni della SECO sui dazi aggiuntivi degli USA e informazioni supplementari per imprese: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/usa.html

Informazioni dell’UDSC e circolare per gli importatori svizzeri sull’attuazione e applicazione delle riduzioni doganali per le merci provenienti dagli USA:
IT: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/usa.html

Ordinanze in formato PDF

RU 2025 832 – Ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti | Fedlex

RU 2025 833 – Ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti | Fedlex

Dipartimento responsabile:

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)


Fonte: DEFR – Comunicato stampa

Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine

Dal 1° gennaio 2026, il panorama degli scambi commerciali tra la Svizzera, l’Unione europea e numerosi partner euro-mediterranei sarà profondamente trasformato dall’applicazione definitiva della Convenzione PEM riveduta. Questo accordo, che disciplina le regole d’origine preferenziale nelle zone di libero scambio, rappresenta un passaggio cruciale per le imprese esportatrici ticinesi e svizzere e per l’intero settore della logistica e del commercio internazionale.

La nuova fase applicativa della Convenzione paneuromediterranea (PEM) segna la fine del periodo transitorio del 2025, durante il quale le imprese potevano scegliere tra le vecchie e le nuove norme di origine. Dal 2026, le regole rivedute diventeranno obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, mentre negli ALS privi di riferimento continueranno ad applicarsi le norme precedenti.

Questa evoluzione normativa comporterà la formazione di due distinte “zone di cumulo”, con impatti rilevanti sulle catene di fornitura internazionali e sulla possibilità di applicare il cumulo diagonale.

Zona 1 – Applicazione delle norme di origine rivedute

Nella zona 1 rientrano tutti gli accordi che prevedono il riferimento dinamico alla Convenzione PEM:

  • Svizzera – UE
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania
  • AELS – Bosnia-Erzegovina
  • AELS – Georgia
  • AELS – Moldova
  • AELS – Montenegro
  • AELS – Macedonia del Nord
  • AELS – Serbia
  • AELS – Turchia

In questi accordi saranno applicate esclusivamente le norme di origine rivedute, consentendo il cumulo diagonale solo tra operatori che adottano le nuove regole.

Nella sua circolare R-30 del 5 dicembre 2025, l’UDSC chiarisce che, in assenza di regole di origine identiche, non sarà più possibile considerare come originari quei materiali che provengono da Paesi che applicano ancora le vecchie norme, con il rischio concreto di perdere l’accesso preferenziale al momento dell’esportazione. Il documento richiama l’esempio del tessuto tunisino utilizzato per confezionare camicie da esportare nell’UE: con la fine del cumulo diagonale tra le due zone, un esportatore svizzero che importa tessuti dalla Tunisia e confeziona camicie destinate all’UE dovrà considerare i tessuti tunisini come materiali di Paese terzo (“non originario”), compromettendo così l’emissione di una prova d’origine preferenziale.

Permeabilità e cumulo temporaneo:

  • sarà possibile solo per merci dei capitoli 1, 3, 25-97 del SA e prodotti della pesca del capitolo 16 del SA;
  • il cumulo con materiali importati prima del 2026 con prova dell’origine rilasciata secondo le vecchie norme è ammesso fino al 31 dicembre 2028;
  • le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione;
  • i materiali importati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere cumulati fino al 31 dicembre 2028 solo se la prova d’origine secondo le vecchie regole è stata emessa entro il 31 dicembre 2025 e se l’importazione avviene entro quattro mesi da tale data. Oltre questa finestra, il cumulo diagonale non è più possibile.

Le prove dell’origine dovranno rispettare le nuove disposizioni: dal 2026 non sarà più necessario indicare “REVISED RULES” e non sarà richiesto menzionare il cumulo nella documentazione. Le prove d’origine emesse nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie norme restano valide se le merci erano già in transito o sotto controllo doganale speciale e vengono importate entro quattro mesi.

Zona 2 – Applicazione delle vecchie norme

La zona 2 comprende gli accordi che non contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Qui continueranno ad applicarsi le norme tradizionali fino a eventuale revisione:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto
  • AELS – Israele
  • AELS – Giordania
  • AELS – Libano
  • AELS – Marocco
  • AELS – Palestina
  • AELS – Tunisia
  • AELS – Ucraina

In questa zona, il cumulo diagonale resterà possibile solo secondo le vecchie norme. La circolare R-30 segnala però anche che diversi accordi tra Paesi terzi (ad esempio nei Balcani occidentali) non sono ancora stati aggiornati:se non adeguati entro il 1° gennaio 2026, alcune catene di fornitura potrebbero non beneficiare più di alcun cumulo triangolare.

A tal proposito è pertanto indispensabile fare riferimento costante alla Matrix, che illustra le reali possibilità di cumulo allo stato attuale.

Il cumulo con materiali con origine secondo le vecchie norme importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 è possibile senza limiti di tempo.

Nuove responsabilità per le imprese e prospettive normative

La distinzione tra zona 1 e zona 2 e la fine della flessibilità prevista nel 2025 segnano un cambiamento strutturale nelle catene di valore svizzere ed europee. Le imprese sono invitate a verificare attentamente

  • l’origine dei materiali
  • la data di rilascio delle prove
  • l’applicazione corretta delle norme di lista
  • la compatibilità tra accordi differenti

Il rischio, in caso di non conformità, è la perdita dei benefici tariffari garantiti dagli accordi di libero scambio.

La Svizzera e gli Stati AELS, stanno già lavorando per estendere il riferimento dinamico anche agli accordi non ancora aggiornati, con l’obiettivo di includere progressivamente questi accordi all’interno della zona 1, una volta completati i rispettivi processi di approvazione dei partner.

Tabella riepilogativa

ZonaRegole applicabiliPrincipali accordiCumulo diagonale
Zona 1Norme rivedute (PEM revised)Svizzera-UE, AELS, AELS-Albania, AELS-Bosnia, AELS-Georgia, AELS-Moldova, AELS-Montenegro, AELS-Macedonia, AELS-Serbia, AELS-TurchiaSolo tra operatori che adottano le nuove regole; cumulo temporaneo con vecchie norme fino al 31/12/2028 (casi specifici)
Zona 2Vecchie normeSvizzera-Faroe, AELS-Egitto, AELS-Israele, AELS-Giordania, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-Palestina, AELS-Tunisia, AELS-UcrainaSolo secondo le vecchie norme; cumulo con materiali provenienti dalla zona 1 prima del 1/1/2026 senza limiti di tempo

Stati Uniti: intesa su quadro negoziale ambizioso

Il 14 novembre scorso Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein hanno presentato un’intesa quadro volta a ridefinire le regole di un commercio bilaterale “più equo e strategico”. Pur non costituendo ancora un trattato formale, il quadro negoziale stabilisce impegni chiari in materia tariffe, investimenti, cooperazione tecnica, digitalizzazione e sicurezza economica. Tra gli elementi di maggior rilievo figurano la riduzione del dazio applicato dagli USA ai prodotti svizzeri e del Liechtenstein a un tetto massimo del 15% e un piano d’investimenti svizzeri negli Stati Uniti pari a 200 miliardi di dollari. L’intesa dovrà ora essere finalizzata e sottoposta alle procedure interne di approvazione e ratifica in ciascun Paese.

Un patto che ridisegna i contorni del commercio bilaterale

Il cuore dell’intesa riguarda gli investimenti. La Svizzera si impegna a convogliare negli Stati Uniti almeno 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, destinati in particolare alla creazione di posti di lavoro nell’industria e nella ricerca. Il Liechtenstein contribuirà con ulteriori 300 milioni di dollari, con l’obiettivo di aumentare del 50% l’occupazione generata dalle sue imprese negli USA. Secondo il quadro negoziale, circa un terzo di questi flussi dovrebbe concretizzarsi già entro la fine del 2026.

Parallelamente, per rafforzare il capitale umano, l’intesa promuove programmi di apprendistato e formazione professionale (“Registered Apprenticeships”), collegati agli investimenti previsti, con priorità ai settori a maggiore crescita.

Tariffe più prevedibili e maggiore apertura del mercato

Sul fronte tariffario arriva la svolta più attesa dalle imprese svizzere: gli Stati Uniti si impegnano a limitare al 15% massimo il dazio complessivo applicabile ai prodotti originari di Svizzera e Liechtenstein, includendo nel calcolo sia il dazio MFN sia la “tariffa reciproca” prevista dall’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Lo stesso tetto si applicherà ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori soggetti a misure di sicurezza nazionale secondo la Sezione 232 del Trade Expansion Act.

Questa misura riallinea le imprese svizzere ai livelli tariffari dei concorrenti europei, eliminando uno svantaggio competitivo che negli ultimi mesi ha penalizzato l’export verso gli USA. Pur restando il fattore strutturale della forza del franco, l’allineamento delle aliquote consente alla Svizzera di recuperare margini di competitività, soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e di valore aggiunto.

Simmetricamente, Svizzera e Liechtenstein promettono un’apertura tariffale sostanziale: abolizione dei dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi, su alcune categorie agricole e sui prodotti ittici, nonché l’introduzione di contingenti tariffari per altre merci agricole sensibili. In tal senso, il Consiglio federale ha già annunciato l’intenzione di concedere contingenti in esenzione da dazio pari a 500 tonnellate di carne di manzo, 1’000 tonnellate di carne di bisonte e 1’500 tonnellate di pollame.

Meno barriere non tariffarie

L’intesa quadro dedica ampio spazio alla cooperazione regolatoria e alla rimozione delle barriere non tariffarie. È previsto un riconoscimento reciproco più agevole delle valutazioni di conformità, con procedure e criteri armonizzati per ridurre tempi e costi di certificazione.

Nel settore automobilistico, la Svizzera si dichiara pronta a considerare il riconoscimento degli standard federali statunitensi in materia di sicurezza veicolare, mentre per i dispositivi medici si impegna a facilitare l’accettazione dei prodotti già approvati dalla Food and Drug Administration (FDA).

Sul versante agroalimentare, l’intesa prevede un lavoro congiunto per semplificare i requisiti sanitari, di etichettatura e certificazione per carne bovina, bisonte e pollame.

Proprietà intellettuale, lavoro e ambiente

La cornice dell’accordo intende rafforzare anche la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche, tema sensibile per la Svizzera.

Non mancano impegni in materia sociale e ambientale: le parti promettono di promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori, la lotta al lavoro forzato e una maggiore cooperazione sulle politiche ambientali e sul commercio sostenibile.

Dogane digitali e flussi di dati

Sul piano tecnologico, l’intesa quadro punta sulla digitalizzazione delle procedure doganali: scambio elettronico dei documenti, pre-elaborazione delle spedizioni (“pre-arrival processing”) e processi doganali più snelli.

In ambito digitale, Svizzera e Liechtenstein si impegnano a non introdurre tasse sui servizi digitali (“digital services tax”), a favorire il flusso transfrontaliero dei dati e a promuovere l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi di protezione della privacy. I due Paesi sostengono inoltre una moratoria permanente all’OMC sui dazi sulle trasmissioni elettroniche.

Sicurezza economica e catene di approvvigionamento

Un ulteriore pilastro dell’intesa riguarda la sicurezza economica. Le parti intendono rafforzare la cooperazione su politiche “non di mercato” di Paesi terzi, coordinare l’approccio ai controlli alle esportazioni, alle sanzioni e allo screening degli investimenti in entrata, valorizzando le implicazioni per la sicurezza nazionale.

Altrettanto centrale è la resilienza delle catene di approvvigionamento: l’accordo punta a rendere più robuste le filiere nei settori critici, riducendo dipendenze e vulnerabilità.

Un calendario serrato

Le parti intendono concludere i negoziati entro il primo trimestre del 2026. Il testo definitivo dell’accordo sarà poi sottoposto alle procedure interne di approvazione e ratifica nei tre Paesi.

Link utili:

Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti

Il 17 ottobre 2025 il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un nuovo proclama che modifica il quadro tariffario per le importazioni di veicoli pesanti e di peso medio, autobus e parti. Le nuove misure – basate sulla sezione 232 del Trade Expansion Act – introducono tariffe supplementari e specifici meccanismi di compensazione, con nuove ricadute sulle aziende esportatrici, in particolare per quelle attive nella fornitura di componenti.

Ambito e misura delle nuove tariffe

Il proclama interessa tre categorie principali di prodotti:

  • veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII (Medium & Heavy Duty Vehicles — MHDV), come randi pick-up, veicoli per traslochi, camion per merci, camion ribaltabili e trattori per semirimorchi (eighteen-wheelers);
  • parti per veicoli di peso medio e pesanti (MHDV Parts), come motori, trasmissioni, pneumatici e telai (chassis);
  • autobus, inclusi scuolabus, autobus urbani e pullman (motor coaches).

Il proclama prevede l’introduzione di un dazio del 25% ad valorem su camion e parti e di un dazio del 10% ad valorem sugli autobus già assemblati. Le nuove aliquote entreranno in vigore il 1° novembre 2025 e si applicheranno a spedizioni importate o ritirate da magazzino doganale dopo tale data. Si aggiungono alle tariffe ordinarie già applicate dal sistema doganale statunitense.

I dazi si applicano anche a camion e autobus usati e rigenerati se fabbricati negli ultimi 25 anni.

Le merci interessate sono elencate nell’Annex I del proclama, che aggiorna il capitolo 99 dell’HTSUS con i codici tariffari specifici.

Le regole di cumulabilità (“stacking rules”) già previste per i dazi sulle autovetture saranno applicate anche a camion, autobus e relative parti. In sostanza: questi ultimi non saranno soggetti a ulteriori o esistenti dazi settoriali su acciaio, alluminio, rame, automobili e parti automobilistiche, né ai dazi reciproci (IEEPA), tuttavia in aggiunta ad eventuali dazi antidumping, compensativi o ad altre misure commerciali già in vigore.

Il drawback solo nelle forme di Direct Identification o Substitution Manufacturing (19 U.S.C. 1313(a)/(b)); altri tipi di crediti potrebbero ridurre l’importo del credito compensativo (offset).

Eccezione per componenti esteri: le parti di camion o i motori pesanti di provenienza giapponese o europea saranno soggetti a un’aliquota complessiva del 15% anziché del 25%.

Regime USMCA e contenuto USA

Il provvedimento conferma la possibilità di ridurre l’impatto dei dazi qualora i veicoli o le parti soddisfino i criteri di origine previsti dall’accordo USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement). In tali casi, il dazio può applicarsi unicamente sulla quota di valore non statunitense del prodotto.

Le parti di camion medi/pesanti che sono conformi agli standard USMCA non saranno soggette al dazio fino a quando il Segretario del Commercio, in consultazione con la U.S. Customs and Border Protection, non avrà stabilito un processo per applicare il dazio al solo contenuto non-USA delle parti importate.

Gli importatori dovranno fornire documentazione probante – come fatture, contratti di fornitura e certificazioni di origine – da trasmettere in formato elettronico al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le autorità doganali (CBP) verificheranno la correttezza delle dichiarazioni relative al contenuto USA, potendo disporre audit e controlli approfonditi. In caso di dichiarazioni inesatte o sovrastimate, potrà essere applicato il dazio pieno sull’intero valore del bene, con eventuali sanzioni retroattive. È quindi fondamentale predisporre in modo accurato tutta la documentazione attestante origine dei componenti, processo produttivo e assemblaggio finale, garantendo la tracciabilità e la conformità delle dichiarazioni doganali.

Il meccanismo di compensazione (offset)

Per favorire la produzione e l’assemblaggio sul territorio statunitense, il proclama introduce un import adjustment offset applicabile dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2030. I produttori che effettuano l’assemblaggio finale negli Stati Uniti hanno diritto a un credito compensativo del 3,75% sul prezzo di listino suggerito dal produttore (MSRP), qualora siano stati pagati dazi su componenti che rappresentano almeno il 15% del valore del veicolo. Il beneficio non si estende ai cosiddetti knock-down kits (kit di montaggio parziale), che restano esclusi dal meccanismo.

Implicazioni per le imprese esportatrici

Le nuove misure comportano un nuovo aumento dei costi d’importazione per gli operatori statunitensi, con effetti a cascata su prezzi, competitività e catene di fornitura. Le imprese svizzere e ticinesi che esportano verso gli Stati Uniti dovranno verificare attentamente i codici tariffari dei propri prodotti per accertare l’eventuale inclusione nell’elenco dell’Annex I e predisporre la documentazione necessaria per attestare l’origine delle componenti.

La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha fornito le istruzioni operative il 29 ottobre tramite la comunicazione CSMS # 66665333, che a fondo pagina riporta nel dettaglio le voci tariffarie dei capitoli 1-97 toccate relazionandole alle voci del capitolo 99.

Altri documenti utili:

Fact Sheet: President Donald J. Trump Addresses the Threat to National Security from Imports of Medium and Heavy-Duty Vehicles, Parts, and Buses – The White House

Convenzione paneuromediterranea riveduta: nuove regole d’origine dal 2026

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Convenzione paneuromediterranea riveduta sulle regole di origine preferenziali (Convenzione PEM). Questa nuova versione modernizza e semplifica il sistema di regole d’origine applicabile agli accordi di libero scambio (ALS) dell’area paneuromediterranea, rendendolo più adatto alle catene di fornitura contemporanee e alle esigenze operative delle imprese.

Le disposizioni transitorie in vigore nel 2025, che consentivano di scegliere tra le vecchie e le nuove regole d’origine e di applicare la cosiddetta permeabilità, termineranno alla fine dell’anno. Dal 1° gennaio 2026, negli accordi di libero scambio che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, si applicheranno esclusivamente le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli accordi che non prevedono ancora tale riferimento, continueranno invece ad essere valide le norme della vecchia Convenzione PEM. Di conseguenza, l’area paneuromediterranea sarà suddivisa in due zone di cumulo distinte, all’interno delle quali sarà possibile cumulare solo tra Paesi che adottano lo stesso insieme di regole d’origine.

Fase transitoria e passaggio al nuovo regime

Durante l’anno 2025, le imprese hanno potuto scegliere se applicare le vecchie o le nuove norme di origine nell’ambito della fase transitoria. In questo periodo era consentita, a determinate condizioni, la cosiddetta “permeabilità”, che permetteva il cumulo anche quando fornitori ed esportatori utilizzavano regole diverse.

Dal 1° gennaio 2026, questa possibilità cessa. Negli accordi che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, saranno valide solo le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli altri accordi, che non includono ancora tale riferimento, continueranno invece ad applicarsi le vecchie regole PEM.

Ne risulta una distinzione chiara tra due aree commerciali, o zone di cumulo, all’interno delle quali sarà possibile cumulare esclusivamente secondo le rispettive norme.

Le due zone di cumulo

A partire dal 2026, la zona paneuromediterranea sarà articolata in due aree distinte:

Zona 1 – Convenzione PEM riveduta

Comprende gli accordi che già contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, tra cui:

  • Svizzera – Unione europea
  • Convenzione AELS
  • AELS – Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia

In questi rapporti commerciali:

  • si applicheranno solo le norme di origine della Convenzione riveduta;
  • le prove d’origine non dovranno più recare la dicitura «REVISED RULES»;
  • non sarà più consentito il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla Zona 2 se importate dopo il 1° gennaio 2026;
  • per le materie prime importate prima di tale data con prova d’origine secondo le vecchie norme, il cumulo rimarrà possibile fino al 31 dicembre 2028 (permeabilità).

Zona 2 – Vecchia Convenzione PEM

Include gli accordi di libero scambio che non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione riveduta, in particolare:

  • Svizzera – Isole Faroe
  • AELS – Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Ucraina

In questi accordi:

  • continueranno ad applicarsi le regole d’origine della vecchia Convenzione PEM;
  • sarà ancora possibile il cumulo diagonale con Paesi della stessa Zona 2;
  • non sarà più consentito il cumulo con materiali provenienti dalla Zona 1 importati dopo il 1° gennaio 2026;
  • resterà invece possibile cumulare con materiali della Zona 1 importati prima di tale data e accompagnati da una prova d’origine conforme alle vecchie regole.

La Svizzera e gli Stati dell’AELS stanno lavorando per aggiornare progressivamente i propri accordi di libero scambio, introducendo ovunque il riferimento dinamico alla Convenzione riveduta. Tuttavia, secondo l’UDSC, non tutti gli accordi potranno essere modificati entro l’inizio del 2026.

Le principali novità della Convenzione riveduta

La Convenzione paneuromediterranea riveduta introduce diverse innovazioni che semplificano l’applicazione delle regole d’origine e ampliano le possibilità di cumulo:

  • maggiore tolleranza per i materiali non originari, fino al 15% del valore del prodotto;
  • cumulo diagonale esteso all’interno della Zona 1;
  • introduzione di prove d’origine elettroniche, a supporto della digitalizzazione delle operazioni doganali;
  • aggiornamento delle regole di lavorazione in diversi settori, tra cui tessile, chimico e agroalimentare.

Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare la competitività delle imprese esportatrici, ridurre gli oneri amministrativi e allineare la disciplina dell’origine preferenziale alla realtà delle catene di approvvigionamento moderne.

Cosa devono fare le imprese esportatrici svizzere

Il nuovo quadro normativo richiede una revisione attenta delle procedure aziendali. Per garantire la conformità e preservare i vantaggi preferenziali, le imprese dovrebbero:

  • verificare la zona di appartenenza dei propri accordi di libero scambio, controllando se fanno riferimento alla nuova o alla vecchia Convenzione PEM;
  • aggiornare la gestione documentale (prove d’origine, dichiarazioni del fornitore, fatture e registri di esportazione);
  • mappare la provenienza dei materiali e assicurarsi che i fornitori operino in zone compatibili;
  • formare il personale dei reparti export, logistica e compliance sulle nuove regole e sui limiti del cumulo;
  • sfruttare la fase di permeabilità, valida fino al 31 dicembre 2028, per utilizzare scorte e componenti importati prima del 2026;
  • monitorare gli aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (UDSC) e dalla SECO, e ripresi sistematicamente dalla Cc-Ti, che informeranno sugli adeguamenti dei singoli accordi.

Un’evoluzione strategica per il commercio preferenziale

La revisione della Convenzione paneuromediterranea segna una tappa importante verso un sistema di origine più chiaro, moderno e armonizzato.

Per la Svizzera, la transizione alla Convenzione riveduta rafforza la coerenza del proprio quadro commerciale con quello dell’Unione europea e offre alle imprese la possibilità di operare in un contesto più flessibile e digitalizzato.

Resta tuttavia fondamentale prestare attenzione alle interazioni tra la vecchia e la nuova Convenzione, per evitare errori di cumulo o dichiarazioni d’origine non conformi.

Un approccio proattivo – basato su formazione, revisione delle procedure e aggiornamento dei processi di compliance – consentirà alle aziende svizzere di continuare a beneficiare pienamente delle preferenze doganali offerte dagli accordi di libero scambio dell’area paneuromediterranea.

Fonti ufficiali:

Egitto: registrazione anticipata obbligatoria delle spedizioni aeree dal 2026

Da gennaio 2026 tutte le spedizioni aeree dirette in Egitto dovranno essere preregistrate nel sistema ACI (Advanced Cargo Information).

Il Ministero delle Finanze egiziano ha confermato le nuove tempistiche dopo diversi rinvii: la fase sperimentale si concluderà a dicembre 2025 e, dal nuovo anno, l’utilizzo del sistema ACI diventerà obbligatorio per il trasporto aereo.

Ricordiamo che il sistema è già operativo per le spedizioni marittime dal 1° ottobre 2021: con l’estensione al cargo aereo, si completa il processo di digitalizzazione dei controlli doganali egiziani.

Come funziona l’ACI

Il sistema integra due piattaforme complementari:

  • CargoX: utilizzata dagli esportatori per trasmettere la documentazione alle autorità doganali egiziane;
  • Nafeza: gestita dagli importatori egiziani, raccoglie e valida i documenti ricevuti tramite CargoX per le pratiche di sdoganamento.

Questa architettura garantisce maggiore tracciabilità e trasparenza nelle operazioni doganali.

Passaggi operativi per le aziende esportatrici

Per garantire uno sdoganamento regolare, le aziende esportatrici devono seguire i seguenti passaggi:

  • Registrazione su CargoX
    • attivazione di una chiave blockchain e acquisto di crediti per il caricamento e l’invio dei documenti;
    • prevedere alcuni giorni per il completamento della registrazione.
  • Coordinamento con l’importatore
    • l’importatore inserisce i dati della spedizione (fattura commerciale o proforma) nella piattaforma Nafeza;
    • il sistema genera automaticamente il numero ACID (Advance Cargo Information Declaration);
    • il codice viene comunicato a entrambe le parti;
    • lato esportatore, il codice deve essere riportato su tutti i documenti dal lato esportatore.
  • Caricamento dei documenti
    • obbligatori: fattura commerciale, certificato d’origine e polizze di carico, in formato PDF e comprensivi del numero ACID;
    • la fattura deve essere caricata anche in formato XLS tramite il template fornito dalla piattaforma;
    • i documenti devono essere caricati al più tardi 48 ore prima dell’arrivo della merce in Egitto.
  • Coordinamento con lo spedizioniere
    • il numero ACID va comunicato allo spedizioniere, che lo utilizzerà per l’emissione corretta dei documenti di trasporto.

Fonte: Germany Trade & Invest, GTAI