Da gennaio 2026 tutte le spedizioni aeree dirette in Egitto dovranno essere preregistrate nel sistema ACI (Advanced Cargo Information).
Il Ministero delle Finanze egiziano ha confermato le nuove tempistiche dopo diversi rinvii: la fase sperimentale si concluderà a dicembre 2025 e, dal nuovo anno, l’utilizzo del sistema ACI diventerà obbligatorio per il trasporto aereo.
Ricordiamo che il sistema è già operativo per le spedizioni marittime dal 1° ottobre 2021: con l’estensione al cargo aereo, si completa il processo di digitalizzazione dei controlli doganali egiziani.
Come funziona l’ACI
Il sistema integra due piattaforme complementari:
CargoX: utilizzata dagli esportatori per trasmettere la documentazione alle autorità doganali egiziane;
Nafeza: gestita dagli importatori egiziani, raccoglie e valida i documenti ricevuti tramite CargoX per le pratiche di sdoganamento.
Questa architettura garantisce maggiore tracciabilità e trasparenza nelle operazioni doganali.
Passaggi operativi per le aziende esportatrici
Per garantire uno sdoganamento regolare, le aziende esportatrici devono seguire i seguenti passaggi:
Registrazione su CargoX
attivazione di una chiave blockchain e acquisto di crediti per il caricamento e l’invio dei documenti;
prevedere alcuni giorni per il completamento della registrazione.
Coordinamento con l’importatore
l’importatore inserisce i dati della spedizione (fattura commerciale o proforma) nella piattaforma Nafeza;
il sistema genera automaticamente il numero ACID (Advance Cargo Information Declaration);
il codice viene comunicato a entrambe le parti;
lato esportatore, il codice deve essere riportato su tutti i documenti dal lato esportatore.
Caricamento dei documenti
obbligatori: fattura commerciale, certificato d’origine e polizze di carico, in formato PDF e comprensivi del numero ACID;
la fattura deve essere caricata anche in formato XLS tramite il template fornito dalla piattaforma;
i documenti devono essere caricati al più tardi48 ore prima dell’arrivo della merce in Egitto.
Coordinamento con lo spedizioniere
il numero ACID va comunicato allo spedizioniere, che lo utilizzerà per l’emissione corretta dei documenti di trasporto.
Fonte: Germany Trade & Invest, GTAI
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/09/ART25-Egitto-ACI-invii-aerei.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-11 08:00:002025-09-11 08:27:04Egitto: registrazione anticipata obbligatoria delle spedizioni aeree dal 2026
Il 5 settembre il Presidente Trump ha firmato un nuovo Ordine esecutivo che aggiorna i dazi “reciproci”, estendendo le esenzioni nei settori farmaceutico, metalli critici, minerali rari e tecnologie avanzate, mentre alcune merci come plastiche e prodotti chimici tornano soggette a dazi. L’O.E. introduce anche una novità: il meccanismo PTAAP, che applica tariffe MFN solo a Paesi partner strategici che siglano con gli USA accordi di cooperazione su commercio, sicurezza e tecnologie critiche. Settori inclusi: aerospazio, farmaceutica, risorse naturali critiche e prodotti agricoli scarsi sul mercato interno.
***AGGIORNAMENTO DEL 04.09.2025***
Il 29 agosto 2025 la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi introdotti dall’amministrazione Trump attraverso l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), ritenendo che solo il Congresso possa imporre tariffe generali. Emergenze come traffico di fentanyl o squilibri commerciali non giustificano tali misure.
Il 3 settembre 2025 il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema chiedendo di mantenere in vigore i dazi, con decisione sull’accoglimento prevista entro il 10 settembre e discussione a novembre.
Cosa significa nella pratica: fino al 14 ottobre 2025 i dazi restano applicabili; dal 15 ottobre decadono se la Corte Suprema non interviene. In caso intervento, resteranno in vigore fino alla sentenza definitiva, attesa nel corso del 2026.
Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.
Impatti per le aziende esportatrici: quadro normativo incerto; l’eventuale annullamento retroattivo dei dazi potrebbe comportare rimborsi per chi ha già versato le tariffe contestate.
VADEMECUM DELLA CC-TIcon indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 04.09.2025).
Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.
NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.
Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).
Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense(almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:
Allegato II dell’Executive Order 14275 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenzialedell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor (identificati tramite voce di tariffa doganale). L’Allegato I dell’Executive Order del 5 settembre 2025 amplia le esenzioni negli ambiti farmaceutico, metalli, minerali e tech, mentre plastiche e chimici sono di nuovo tassati.
Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:
prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramiteNota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese diprima e seconda fusione e Paese di colata.
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
dazio MFN
dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
eventuali altri dazi specifici
dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
SWISS MADE
Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Il 5 settembre 2025 il Presidente Trump ha firmato un nuovo Ordine esecutivo che modifica l’attuale regime dei dazi “reciproci” e introduce meccanismi inediti per l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza. Le misure entrano in vigore l’8 settembre 2025.
Contesto normativo
L’Ordine esecutivo del 5 settembre 2025 si inserisce nella cornice degli Ordini esecutivi 14257 (2 aprile 2025) e 14326 (31 luglio), che avevano dichiarato uno stato di emergenza nazionale collegato ai deficit commerciali e introdotto misure tariffarie straordinarie per motivi di sicurezza nazionale.
Il nuovo Ordine aggiorna le categorie di merci esentate dai “dazi reciproci” (Allegato I) e istituisce un regime tariffario condizionato al grado di allineamento strategico dei partner commerciali (Allegati II e III).
Modifiche all’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257
L’elenco dei beni esclusi dai dazi “reciproci” contenuto nell’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257 è stato significativamente ampliato. Tra le principali categorie introdotte figurano:
settore farmaceutico: lidocaina e altri anestetici locali, ingredienti attivi per farmaci generici non brevettati;
metalli critici: nichel, grafite, oro (in polveri, foglie, lingotti);
minerali rari essenziali per tecnologie avanzate:torio, stagno, molibdeno;
tecnologie avanzate: LED di alta precisione, magneti permanenti in terre rare (neodimio).
Parallelamente, alcune categorie precedentemente esentate tornano soggette a dazi “reciproci”:
plastiche e polimeri: PET, resine epossidiche, siliconi, poliestere;
prodotti chimici di base: idrossido di alluminio, miscele di alcoli aciclici.
L’Allegato I dell’Ordine esecutivo del 5 settembre elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Introduzione del meccanismo “PTAAP”
La novità più rilevante è l’introduzione degli Allegati II e III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners (Allegato PTAAP), che prevede un regime tariffario preferenziale e condizionato.
Per le merci elencate, gli Stati Uniti possono applicareesclusivamente il dazio MFN (Most-Favored-Nation) anziché tariffe punitive se il Paese partner
conclude un accordo di commercio e sicurezza con clausole specifiche di cooperazione strategica;
assume impegni vincolanti, concreti e misurabili per ridurre gli squilibri commerciali bilaterali; e
rafforza la cooperazione economica in settori strategici, inclusa la condivisione di tecnologie critiche e l’allineamento in ambito di standard di sicurezza.
Categorie di beni inclusi nel PTAAP
L’Allegato PTAAP si applica a quattro aree strategiche:
aerospazio: aeromobili completi, parti di ricambio, avionica e componentistica certificata;
farmaceutica: medicinali generici, principi attivi non brevettati e ingredienti per l’industria;
risorse naturali critiche: materiali non disponibili negli USA e derivati industriali;
agricoltura specializzata: prodotti agricoli non coltivati o in quantità sufficienti sul mercato interno.
L’Allegato II elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Attivazione e gestione operativa
Le esenzioni tariffarie previste dal PTAAP si attivano automaticamente al momento della ratifica dell’accordo bilaterale, senza bisogno di ulteriori ordini esecutivi.
La gestione operativa del sistema è affidata a tre organismi federali:
USTR (United States Trade Representative) – negoziazione e supervisione degli accordi commerciali
Department of Commerce – valutazione tecnica dei prodotti e classificazione tariffaria
U.S. Customs and Border Protection (CPB) – implementazione pratica alle frontiere e controlli doganali
Raccomandazioni operative
La CPB ha già pubblicato le linee guida per una corretta dichiarazione doganale, cfr. CSMS # 66151866 del 6 settembre 2025.
Considerando la natura dinamica del framework normativo e la possibilità di aggiornamenti periodici, è opportuno monitorare con attenzione le modifiche agli allegati tariffari, in una prima fase gli aggiornamenti all’Allegato II dell’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/09/ART25-nuovo-ordine-esecutivo-usa.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-08 09:40:202025-09-08 09:40:21Dazi “reciproci USA”: nuovo ordine esecutivo
Il dilemma delle imprese svizzere tra dazi punitivi e identità di marca
Il 7 agosto ha segnato una svolta nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Svizzera: i dazi “reciproci” introdotti dall’amministrazione Trump impongono ora un aggravio del 39% sui prodotti elvetici. Una soglia che erode margini, riduce volumi e mette a dura prova la competitività delle nostre imprese. In questo contesto le aziende si muovono su una linea sottile: da un lato la tentazione di sfuggire ai dazi punitivi con, talvolta, soluzioni creative, dall’altro l’esigenza di salvaguardare l’integrità dello “Swiss Made”.
Un marchio che vale più di un’etichetta
Lo “Swiss Made” è molto più di un marchio: rappresenta eccellenza, qualità e autenticità. La reputazione dell’ingegneria elvetica si fonda su precisione e affidabilità; l’orologeria è sinonimo di lusso e perfezione meccanica, il cioccolato di raffinatezza. In un mercato globalizzato poche etichette hanno lo stesso peso simbolico. Perderlo significherebbe intaccare un patrimonio fatto di credibilità, prestigio e fiducia costruiti nel tempo. Molte aziende integrano già componenti o fasi produttive realizzati all’estero. La normativa prevede infatti criteri che lasciano un certo margine di manovra: per i prodotti industriali, ad esempio, almeno il 60% del costo di produzione deve essere sostenuto in Svizzera e il processo che conferisce le caratteristiche essenziali deve svolgersi sul territorio nazionale. Va però ricordato che le regole doganali sull’origine non coincidono perfettamente con quelle che disciplinano lo “Swiss made”, legate alla proprietà intellettuale. In questa sede, tuttavia, tali differenze non saranno approfondite, poiché meno rilevanti rispetto alla garanzia dell’identità svizzera del prodotto.
Soluzioni fantasiose: re-routing e rielaborazioni minime
Per ridurre i dazi, alcune imprese valutano il re-routing verso l’Unione europea (UE) per attività di confezionamento, reimballaggio o semplice assemblaggio. Operazioni legali, ma che non modificano le caratteristiche essenziali del prodotto, non richiedono competenze tecniche e non generano reale valore aggiunto. Si tratta quindi di soluzioni deboli e temporanee, che le espongono a rischi elevati in caso di controlli doganali, che le autorità statunitensi annunciano particolarmente severi nei prossimi mesi.
Ipotesi più realistiche: delocalizzare fasi produttive
Alcune aziende considerano di trasferire fasi produttive nell’UE per beneficiare di dazi più bassi: i prodotti di origine europea, infatti, sono soggetti a un’aliquota del 15%. Qualora tali lavorazioni configurino una “trasformazione sostanziale”, l’accesso al mercato americano risulta più conveniente. Questo approccio però, comporta la perdita dello “Swiss Made” (e, sebbene qui non approfondito, anche dei vantaggi derivanti dall’origine preferenziale svizzera nell’ambito di accordi di libero scambio di rilievo, come quello con Cina o India). Senza questa denominazione, un macchinario, ad esempio, diventa un “altro” prodotto europeo, in concorrenza diretta con prodotti italiani, francesi o tedeschi. Le conseguenze non sono solo semantiche: si perdono unicità, margini e la possibilità di mantenere un premium price.
Reputazione globale a rischio
Lo “Swiss Made” ha valore oltre gli USA: in Asia è sinonimo di lusso, in Medio Oriente garanzia di esclusività, in Europa simbolo di qualità. Anche in mercati più sensibili al prezzo, come America Latina e Africa, l’etichetta influenza le decisioni d’acquisto. Rinunciarvi significherebbe compromettere la competitività su più mercati, indebolendo un asset strategico costruito in decenni di eccellenza.
Opzioni strategiche a confronto
La preziosa reputazione globale dello “Swiss Made” pone le imprese elvetiche davanti a scelte complesse:
Mantenere la produzione in patria, negoziando, laddove possibile, riduzioni di prezzo o condivisione dei costi doganali. Una soluzione che preserva l’integrità del marchio, ma limita la competitività.
Delocalizzare nell’UE, riducendo i dazi ma sacrificando lo “Swiss Made”. Resta l’incognita: quanto resteranno in vigore questi dazi?
Adottare una strategia ibrida, con linee “Swiss Made” per altri mercati e “Made in EU” per gli USA. Una forma di segmentazione, che richiede una gestione attenta del proprio brand.
Abbandonare il mercato statunitense, opzione estrema che salvaguarda l’identità ma riduce le prospettive globali.
I costi nascosti
Trasferire fasi produttive non è mai un’operazione neutra: comporta nuovi contratti di fornitura, costi logistici aggiuntivi, il rafforzamento dei controlli qualità e l’adeguamento a normative differenti. Spesso, questi fattori erodono i risparmi doganali, riducendo il vantaggio competitivo atteso. Ancora di più se i trasferimenti sono “provvisori”: ci si è davvero interrogati sul costo reale della cosiddetta “exit”?
Identità o sopravvivenza?
La scelta strategica non è solo economica, ma anche culturale. Accettare i dazi significa difendere un marchio che rappresenta la Svizzera nel mondo. Sacrificarlo per la competitività immediata equivale a rinunciare a un patrimonio simbolico difficile da ricostruire. In gioco non c’è solo un’etichetta: è l’essenza dello “Swiss Made”, un valore intangibile che nessuna scorciatoia doganale può sostituire.
Innovare per resistere
Molte aziende svizzere esplorano strategie alternative. Una è la diversificazione geografica, puntando su mercati dove lo “Swiss Made” mantiene fascino, crescita e vantaggi dal libero scambio. L’altra è l’innovazione: investimenti in R&D, digitalizzazione e sostenibilità possono giustificare anche un sovrapprezzo del 39%. Tecnologie proprietarie, certificazioni ambientali e servizi esclusivi trasformano il dazio da ostacolo a elemento distintivo: “costa di più perché vale di più”.
Verso una nuova eccellenza svizzera
Non esiste una soluzione unica: ogni azienda deve bilanciare pragmatismo e identità. Lo “Swiss Made” non può più fare affidamento solo sul prestigio storico; deve dimostrare ogni giorno il proprio valore attraverso innovazione e prestazioni superiori. Da questa sfida può nascere una versione moderna dell’eccellenza svizzera, capace di prosperare anche nei mercati più difficili. La vera forza del “Made in Switzerland” sta nell’evolversi senza tradire la propria essenza.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/08/ART25-swiss-made-sotto-pressione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-03 08:00:002025-09-03 08:12:29“Swiss Made” sotto pressione
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha pubblicato una nuova scheda informativa dedicata ai rischi legati all’esportazione di macchine utensili nel contesto delle sanzioni internazionali.
Il documento (PDF, 296 kB, 13.08.2025) richiama l’attenzione sul fatto che, in diversi casi, macchine utensili di origine svizzera sono state casi deviate verso Paesi sottoposti a sanzioni attraverso società di comodo situate in Stati terzi.
Per ridurre tali rischi, la SECO invita le aziende esportatrici a rafforzare i propri sistemi di compliance lungo l’intero processo di esportazione, e in particolare a:
applicare una due diligence continua sugli utenti finali e garantire un’adeguata formazione dei collaboratori;
effettuare verifiche approfondite prima dell’esportazione, incluse analisi della plausibilità degli ordini e del background dei clienti;
introdurre misure di controllo post-esportazione per monitorare ubicazione e utilizzo dei macchinari, segnalando altresì tempestivamente alla SECO eventuali deviazioni sospette;
prestare particolare attenzione ai segnali di rischio illegali (i cosiddetti red flags) tipici di acquisti illegali, come anomalie nei prezzi, richieste di riservatezza eccessiva, rotte di trasporto poco plausibili, uso ingiustificato di intermediari o scarsa trasparenza sull’utente finale.
Da settimane i rapporti commerciali con gli Stati Uniti occupano le prime pagine e le agende di imprese e istituzioni. La decisione americana di imporre un dazio del 39% sulle merci di origine svizzera rappresenta un provvedimento tanto gravoso quanto difficile da comprendere nelle sue motivazioni. E non facilmente “aggirabile”, perché è bene ribadire, con chiarezza, che il criterio discriminante per l’applicazione dei dazi è l’origine doganale della merce: non contano altre variabili o stratagemmi spesso descritti con eccessiva leggerezza come “vie d’uscita” o soluzioni miracolose. Non siamo di fronte a un tecnicismo burocratico: l’origine della merce costituisce un elemento centrale della disciplina commerciale internazionale e, di conseguenza, un fattore determinante per le autorità di tutto il mondo e per le strategie aziendali.
Le imprese elvetiche si trovano attualmente a dover prendere decisioni rapide in un contesto che offre pochissime garanzie di stabilità. A oggi i dazi applicati alle merci europee sono ad esempio inferiori del 24% rispetto a quelli gravanti sui prodotti svizzeri, ma resta aperta la domanda: per quanto tempo questa disparità durerà? L’accordo tra Stati Uniti e Unione europea è stato pubblicato da pochi giorni e su diversi punti pesa, comunque, ancora l’incertezza quanto a interpretazione, conseguenze, ecc. Nei nostri recenti interventi abbiamo più volte sottolineato la complessità del quadro generale. Parlare di delocalizzazione come risposta immediata non è realistico, perché trasferire anche solo una parte di un’attività produttiva richiede tempo, capitali e analisi approfondite. E una volta delocalizzata l’attività non si può fare marcia indietro a piacimento. Lo stesso vale per l’apertura di nuovi mercati. Un percorso che le imprese svizzere intraprendono in modo sistematico da anni, spesso indipendentemente da situazioni di crisi. Non è infatti da vedere come una mossa “disperata” dettata da necessità contingenti, bensì di un lavoro continuo, che comporta investimenti, valutazioni di rischio, ricerca di partner affidabili e tempi fisiologici di consolidamento. Vale la pena sottolineare che questa attenzione costante delle aziende svizzere alle misure da intraprendere non è una novità. È una realtà che si è manifestata più volte anche in passato, quando il nostro tessuto imprenditoriale ha dovuto fronteggiare crisi di grande portata – dalla crisi finanziaria internazionale al franco forte, fino alla pandemia. Esperienze che hanno dimostrato la resilienza e la capacità di adattamento del sistema produttivo, pur all’interno di scenari difficili e spesso imprevedibili.
Il peso del mercato USA
Al tempo stesso, occorre ricordare che, nel caso specifico, il mercato statunitense non è facilmente sostituibile. Le sue dimensioni, la capacità di spesa e il grado di apertura a beni ad alto valore aggiunto lo rendono un interlocutore quasi imprescindibile. Ogni ipotesi di riduzione della presenza svizzera negli USA deve dunque essere valutata con estrema cautela, poiché implica conseguenze economiche e strategiche non paragonabili a quelle di altri mercati. Per avere un quadro più preciso e fondato su dati concreti della situazione attuale, la Cc-Ti ha interpellato un campione rappresentativo di aziende associate attive a livello internazionale, appartenenti a settori differenti, per avere un primo rilevamento indicativo delle conseguenze per il tessuto economico ticinese. In totale, hanno partecipato al sondaggio una sessantina di aziende prevalentemente attive nei comparti MEM (che costituiscono la quota principale), Logistica & Trasporti (14%), Farma/ Medtech/Biotech (7%) e Alimentare & Bevande (7%). Oltre la metà appartiene al settore industriale manifatturiero. Due terzi delle imprese hanno tra 1 e 49 dipendenti, mentre un terzo si colloca nella fascia 50-249. Per una buona parte delle imprese, l’export verso gli Stati Uniti rappresenta meno del 10% del fatturato. Tuttavia, nel settore MEM la quota cresce in maniera significativa, raggiungendo in alcuni casi anche il 50%. È interessante rilevare come quasi la metà delle aziende dichiari di subire anche effetti indiretti – attraverso clienti o fornitori – e non solo un impatto diretto. Soltanto una minoranza afferma di non essere colpita. Fra chi è esposto, il peso del dazio risulta tutt’altro che marginale: per il 36% delle imprese l’impatto stimato arriva fino al 25% del fatturato, mentre per il 9% supera tale soglia. In sostanza, il sondaggio evidenzia che oltre l’84% delle aziende risulta direttamente o indirettamente esposto ai dazi USA. L’impatto più forte colpisce la redditività: quasi la metà delle imprese segnala effetti negativi rilevanti sui margini, mentre oltre il 42% teme cali di fatturato. Le ripercussioni occupazionali, pur meno marcate, restano significative, con quasi un’azienda su tre che ipotizza riduzioni di organico se la situazione attuale dovesse perdurare. Dal punto di vista strategico, la delocalizzazione produttiva viene valutata da circa il 23% come un’opzione di lavoro concreta, mentre quasi un quinto individua nell’automazione un possibile correttivo per mitigare l’effetto dei dazi e rilanciare la competitività. Nonostante ciò, le strategie di risposta al nuovo regime dei dazi appaiono ancora parziali e non strutturate, come è normale che sia in una situazione del genere. Prevale un certo attendismo che però deve essere combinato con valutazioni strategiche molto avanzate. Un dilemma all’insegna dell’incertezza che complica notevolmente il lavoro. Le ipotesi di compensazione su altri mercati o di ricorso al lavoro ridotto emergono, ma la quota di indecisi dimostra che prevale, appunto, l’attesa. Molte imprese stanno avviando confronti diretti con i partner americani per valutare una condivisione del peso dei dazi. In alcuni casi i maggiori costi possono essere trasferiti ai consumatori finali, in altri – specie in settori sensibili al prezzo – questo non è possibile.
Accordi bilaterali III fra Svizzera e Unione europea (UE)
Nel giugno del 2025 il Consiglio federale ha approvato gli accordi con l’UE e ha avviato la procedura di consultazione, che durerà fino alla fine di ottobre. Per la fase che va dalla fine del 2024 all’’entrata in vigore del pacchetto, la Svizzera e l’UE hanno definito disposizioni transitorie relative al livello di partenariato e di cooperazione. L’adozione del messaggio all’attenzione del Parlamento è prevista per il primo trimestre del 2026. Solo l’Accordo sui programmi UE (EUPA) dovrebbe essere firmato dal Consiglio federale già verso la fine dell’autunno 2025. Tale firma consentirà alla Svizzera di partecipare retroattivamente come Stato associato ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa Digitale dal 1° gennaio 2025.
I nostri ospiti, che rappresentano il mondo politico, economico, sindacale e accademico, aiuteranno a comprendere la rilevanza della posta in gioco.
Vi diamo appuntamento il prossimo 19 settembre 2025, dalle ore 18.00, presso il Teatro sociale di Bellinzona, per questo importante momento di confronto che prevede il seguente programma:
Saluto introduttivo di Luca Albertoni, Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del cantone Ticino e di Jon Pult, Consigliere nazionale e Presidente dell’Associazione svizzera di politica estera
Intervento del Consigliere federale Ignazio Cassis, Capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Seguirà una discussione con
Vania Alleva, Presidente nazionale del sindacato UNIA
Monika Rühl, Presidente della Direzione generale di economiesuisse
Giovanni Merlini, Avvocato e Presidente della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
La discussione sarà moderata da Pietro Bernaschina, Responsabile attualità TV della Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana (RSI).
L’Amministrazione statunitense ha esteso l’applicazione dei dazi aggiuntivi del 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio, includendo 407 nuove voci tariffarie.
Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha aggiunto 407 nuovi codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) all’elenco dei derivati dell’acciaio e dell’alluminio soggetti ai dazi addizionali della Sezione 232. Gli elementi non in acciaio e non in alluminio presenti nei prodotti elencati rimangono soggetti ai dazi “reciproci”.
I dazi sui nuovi prodotti entrano in vigore per tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito per consumo a partire dal 18 agosto 2025 alle ore 00:01 EDT (06:01 ora svizzera). Non sono previste eccezioni per le merci già in transito.
Per i derivati dell’acciaio, le aggiunte riguardano prodotti dei Capitoli HTS: 4, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 72, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 94.
Per i derivati dell’alluminio, le aggiunte riguardano prodotti dei Capitoli HTS: 4, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 73, 76, 83, 84, 85, 87 e 94.
La CBP ha già pubblicato le linee guida per la corretta dichiarazione delle merci. Gli elenchi aggiornati dei prodotti soggetti alla Sezione 232 sono disponibili a fondo pagina:
IMPORTANTE: si raccomanda di verificare con attenzione le classificazioni tariffarie aggiornate, che includono, tra gli altri, farmaci finiti in confezioni blister (HTSUS 3004.90.9244) e componenti auto.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/08/ART25-nuovi-derivati-acciaio-alluminio-dazi-USA.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-08-18 11:34:252025-08-18 11:34:25Nuovi derivati di acciaio e alluminio soggetti a dazi aggiuntivi USA
Il 1° ottobre 2025, entrerà ufficialmente in vigorel’Accordo di partenariato commerciale ed economico globale (TEPA) tra l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e l’India, aprendo nuove prospettive per gli scambi bilaterali e rafforzando la competitività delle imprese svizzere sul mercato indiano. Con questo accordo, le aziende esportatrici potranno beneficiare di condizioni tariffarie agevolate e di regole d’origine specifiche, con un impatto diretto sui costi e sull’accesso al mercato.
In questo articolo ci concentriamo sull’export di merci, evidenziando le principali novità normative e operative. Tra queste, spiccano l’uscita dell’India dal sistema di preferenze generalizzate (GSP) e l’aggiornamento automatico delle aliquote preferenziali nella tariffa elettronica Tares. È già possibile prendere visione delle nuove regole d’origine tramite gli Allegati 2A e 2A.1 dell’accordo. Il cumulo è limitato ai prodotti originari dell’AELS e dell’India, con una tolleranza generale del 10% per le regole della lista che richiedono un cambiamento di voce o di capitolo.
Per la prova dell’origine, gli esportatori elvetici potranno utilizzare una dichiarazione di origine redatta in inglese con firma elettronica (riservata agli esportatori autorizzati) oppure un certificato EUR.1, con l’obbligo di conservare la documentazione per almeno cinque anni. Inoltre, le merci originarie dovranno essere spedite direttamente alla destinazione finale (trasporto diretto). È consentito il trasbordo purché senza ulteriori lavorazioni.
Dal punto di vista operativo, va considerata la possibilità di imposizione provvisoria nel caso in cui la prova di origine non venga fornita tempestivamente. Le merci già in transito o in deposito doganale al 1° ottobre 2025 potranno comunque beneficiare delle aliquote preferenziali fino al 30 giugno 2026, a condizione che venga successivamente presentata la prova d’origine. È inoltre importante verificare le regole specifiche per i prodotti soggetti a particolari condizioni di impiego.
Per le imprese che operano o intendono operare con l’India, risulta ora essenziale:
verificare la corretta classificazione doganale dei propri prodotti,
analizzare le regole d’origine per sfruttare appieno le preferenze,
aggiornare le procedure interne per l’emissione di dichiarazioni di origine conformi
monitorare attentamente le fasi di riduzione tariffaria in India per cogliere tempestivamente le finestre di opportunità commerciali.
Dal 7 agosto 2025, gli Stati Uniti innalzeranno al 39% il dazio reciproco applicato su tutte le importazioni di prodotti di origine svizzera. La nuova aliquota sostituisce quella del 10%, in vigore da aprile, e si aggiunge ai dazi MFN (Most Favoured Nation) già applicati.
Il nuovo dazio è stato formalizzato con l’Executive Order del 31 luglio 2025 (Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates), che modifica l’impianto introdotto in aprile con l’Executive Order 14257, contenente la dichiarazione di emergenza economica. L’aliquota, inizialmente fissata al 10%, viene ora portata al 39% ad valorem, calcolata sul valore in dogana.
Il dazio del 39%:
si applica alle merci d’origine svizzera, indipendentemente dal Paese di spedizione;
è aggiuntivo rispetto ai dazi MFN già previsti nel sistema HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States);
entrerà in vigore alle ore 00:01 EDT del 7 agosto 2025;
non si applica alle merci già caricate a bordo prima di tale orario e immesse in consumo entro il 5 ottobre 2025 (che restano soggette all’aliquota precedente del 10%).
Restano escluse le categorie già indicate nell’Executive Order 14257, tra cui:
prodotti soggetti a misure specifiche ai sensi della Section 232 (acciaio, alluminio, automotive, rame);
altri beni esplicitamente elencati come esclusi nel testo originale.
Attenzione al transshipment: regole anti-elusione rafforzate
Il provvedimento include una clausola anti-elusione rigorosa: le spedizioni via Paesi terzi volte ad aggirare il dazio sono considerate una violazione grave.
In caso di transshipment irregolare:
il dazio sale automaticamente al 40%;
si applicano sanzioni secondo il 19 U.S.C. § 1592 e
qualsiasi altro dazio, tassa, imposta, prelievo o onere applicabile alle merci in base al Paese di origine.
Le aziende esportatrici devono quindi prestare massima attenzione alla tracciabilità e correttezza della documentazione (certificati d’origine, codifica doganale, prove logistiche).
Confronto internazionale
L’Allegato I dell’ordine esecutivo presenta un sistema di aliquote differenziate per Paese di origine. La Svizzera risultatra i Paesi più penalizzati, terza dopo Siria (41%) e Laos/Myanmar (40%).
Per l’Unione europea, concorrente diretto dei prodotti svizzeri, si applica invece una struttura modulata:
se il dazio MFN è inferiore al 15%, si applica un dazio aggiuntivo per arrivare al 15% totale;
se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Esempio pratico – Confronto prodotti di origine UE e CH:
prodotto UE con MFN 6% → dazio totale = 15% (aggiuntivo: 9%);
prodotto CH con MFN 6% → dazio totale = 45% (aggiuntivo: 39%).
Il differenziale tariffario (in questo caso del 30%) penalizza fortemente la competitività delle esportazioni svizzere.
Per i Paesi non menzionati nell’Allegato I, rimane in vigore l’aliquota aggiuntiva del 10% prevista dall’ordine esecutivo di aprile.
Prospettive e possibili evoluzioni
L’ordine esecutivo prevede la possibilità di rinegoziazione o revoca delle tariffe qualora gli Stati interessati, tra cui la Svizzera, concludano accordi commerciali o di sicurezza significativi con gli Stati Uniti.
Il Consiglio federale è ora chiamato a valutare contromisure diplomatiche e a riaprire il dialogo con Washington per tutelare l’accesso al mercato statunitense alle aziende elvetiche.
A partire dal 29 agosto 2025, ogni spedizione commerciale verso gli Stati Uniti sarà soggetta a dazi doganali, a prescindere dal valore della merce.
Con un ordine esecutivo firmato il 30 luglio, l’amministrazione statunitense ha decretato la sospensione globale del regime “de minimis”, che finora permetteva di importare beni sotto gli 800 dollari senza oneri doganali.
Si tratta di un cambiamento significativo per molte aziende esportatrici, soprattutto per quelle attive nell’e-commerce, nella vendita diretta al consumatore o nell’invio di piccoli lotti. Con soli 30 giorni a disposizione, queste imprese sono ora chiamate a rivedere rapidamente le proprie strategie di export: dall’adeguamento dei prezzi per assorbire i nuovi costi doganali, alla possibile centralizzazione della logistica negli Stati Uniti, fino al rafforzamento del coordinamento con partner importatori e spedizionieri locali.
Un cambio di rotta strategico
Secondo la Casa Bianca, la misura mira a contrastare abusi sistematici del sistema de minimis, incluso l’ingresso di merci contraffatte, insicure o legate al traffico di oppioidi sintetici. A ciò si aggiunge una crescita esponenziale delle spedizioni esenti da dazi: da 134 milioni nel 2015 a oltre 1,3 miliardi nel 2024.
Le nuove regole tariffarie
Con la fine dell’esenzione, tutte le spedizioni commerciali saranno soggette al regime doganale ordinario, che prevede:
dazio MFN
dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine
eventuali altri dazi specifici
obbligo di dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con codice tariffario HS, valore, origine e documentazione commerciale.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per un periodo transitorio di sei mesi, le spedizioni effettuate attraverso servizi postali ufficiali potranno beneficiare di un regime semplificato, a scelta:
applicazione del dazioad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine; oppure
applicazione di una tariffa fissa per pacco, compresa tra 80 e 200 dollari, a seconda della merce e del volume (la tariffa dipende dall’aliquota IEEPA applicata al Paese d’origine.
Al termine dei sei mesi, anche i pacchi postali saranno pienamente soggetti al regime ordinario con dazio MFN, dazio ad valorem basato sulle aliquote IEEPA e eventuali altri dazi.
Obblighi di garanzia
Per garantire la corretta riscossione dei dazi introdotti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) può richiedere garanzie finanziarie specifiche.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/07/ART25-USA-fine-deminimis.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-07-31 08:59:432025-07-31 16:25:39Fine dell’esenzione “de minimis”: una nuova era per le esportazioni verso gli Stati Uniti
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