DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi

***AGGIORNAMENTO DEL 30.08.2025***

Il 29 agosto 2025 la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi introdotti dall’amministrazione Trump attraverso l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Secondo i giudici, infatti, il Presidente non ha la facoltà costituzionale di imporre tariffe generali: questo potere spetta esclusivamente al Congresso. Le emergenze addotte come giustificazione – ad esempio il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali – non sono considerate motivi sufficienti per adottare tali misure.

Cosa significa in pratica

  • i dazi “reciproci” e quelly sul fentanyl sono stati dichiarati illegittimi
  • la decisione, però, non ha effetto immediato: l’applicazione dei dazi resta valida fino al 14 ottobre 2025
    • se l’amministrazione ricorrerà alla Corte Suprema, le misure rimarranno in vigore fino alla sentenza definitiva, prevista nel corso del 2026
    • se invece non ci sarà ricorso, a partire dal 15 ottobre 2025 i dazi decadranno automaticamente.

Prospettive

L’amministrazione Trump potrebbe comunque percorrere altre strade giuridiche per mantenere o reintrodurre dazi, facendo leva su strumenti con una base legale più solida, come la Sezione Sezione 122 (misure temporanee), la Sezione 301 o il rafforzamento delle misure già previste dalla Sezione 232.

Impatti per le aziende esportatrici

  • permane un quadro di incertezza normativa e tariffaria, che rende difficile pianificare con chiarezza;
  • in caso di annullamento retroattivo dei dazi, non è esclusa la possibilità di rimborsi per le aziende che hanno già versato i dazi ora contestati.
VADEMECUM DELLA CC-TI con indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 30.08.2025).

Dal 7 agosto 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi doganali del 39% sulle merci svizzere, generando incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.

DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI

Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.


NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.


Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).

Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.

Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.

In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.

Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:

  • Allegato II dell’Executive Order 14275 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenziale dell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor (identificati tramite voce di tariffa doganale).
  • Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.

DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI

L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.

Unione europea

Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:

  • se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
  • se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.

Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:

  • prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
  • prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.

DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI

Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.

Acciaio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su acciaio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso tramite Nota dell’Industry & Security Bureau BIS del 16 giugno 2025 e Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated steelHTSlist 081525.docx

In sintesi:

  • il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).

Istruzioni operative CBP:  CSMS # 65936570, CSMS # 6526374, CSMS # 6526574

Alluminio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramite Nota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx

In sintesi:

  • il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65936615, CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.

Rame e derivati

Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).

In sintesi:

  • il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
  • ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
  • no drawback (rimborso dazi per reexport).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272

Auto e componenti

Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.

Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652

FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”

Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.

Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:

  • dazio MFN
  • dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
  • eventuali altri dazi specifici
  • dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.

Eccezione temporanea per i pacchi postali

Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:

  • dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
  • tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).

Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.

Obblighi di garanzia

La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.

Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch


La Cc-Ti nei media

Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni

Nuova scheda SECO: attenzione all’export di macchine utensili

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha pubblicato una nuova scheda informativa dedicata ai rischi legati all’esportazione di macchine utensili nel contesto delle sanzioni internazionali.

Il documento (PDF, 296 kB, 13.08.2025) richiama l’attenzione sul fatto che, in diversi casi, macchine utensili di origine svizzera sono state casi deviate verso Paesi sottoposti a sanzioni attraverso società di comodo situate in Stati terzi.

Per ridurre tali rischi, la SECO invita le aziende esportatrici a rafforzare i propri sistemi di compliance lungo l’intero processo di esportazione, e in particolare a:

  • applicare una due diligence continua sugli utenti finali e garantire un’adeguata formazione dei collaboratori;
  • effettuare verifiche approfondite prima dell’esportazione, incluse analisi della plausibilità degli ordini e del background dei clienti;
  • introdurre misure di controllo post-esportazione per monitorare ubicazione e utilizzo dei macchinari, segnalando altresì tempestivamente alla SECO eventuali deviazioni sospette;
  • prestare particolare attenzione ai segnali di rischio illegali (i cosiddetti red flags) tipici di acquisti illegali, come anomalie nei prezzi, richieste di riservatezza eccessiva, rotte di trasporto poco plausibili, uso ingiustificato di intermediari o scarsa trasparenza sull’utente finale.

Altri link utili:

Dazi USA: primi effetti

Aziende ticinesi sotto pressione

Da settimane i rapporti commerciali con gli Stati Uniti occupano le prime pagine e le agende di imprese e istituzioni. La decisione americana di imporre un dazio del 39% sulle merci di origine svizzera rappresenta un provvedimento tanto gravoso quanto difficile da comprendere nelle sue motivazioni.
E non facilmente “aggirabile”, perché è bene ribadire, con chiarezza, che il criterio discriminante per l’applicazione dei dazi è l’origine doganale della merce: non contano altre variabili o stratagemmi spesso descritti con eccessiva leggerezza come “vie d’uscita” o soluzioni miracolose.
Non siamo di fronte a un tecnicismo burocratico: l’origine della merce costituisce un elemento centrale della disciplina commerciale internazionale e, di conseguenza, un fattore determinante per le autorità di tutto il mondo e per le strategie aziendali.

Le imprese elvetiche si trovano attualmente a dover prendere decisioni rapide in un contesto che offre pochissime garanzie di stabilità. A oggi i dazi applicati alle merci europee sono ad esempio inferiori del 24% rispetto a quelli gravanti sui prodotti svizzeri, ma resta aperta la domanda: per quanto tempo questa disparità durerà? L’accordo tra Stati Uniti e Unione europea è stato pubblicato da pochi giorni e su diversi punti pesa, comunque, ancora l’incertezza quanto a interpretazione, conseguenze, ecc.
Nei nostri recenti interventi abbiamo più volte sottolineato la complessità del quadro generale. Parlare di delocalizzazione come risposta immediata non è realistico, perché trasferire anche solo una parte di un’attività produttiva richiede tempo, capitali e analisi approfondite. E una volta delocalizzata l’attività non si può fare marcia indietro a piacimento. Lo stesso vale per l’apertura di nuovi mercati. Un percorso che le imprese svizzere intraprendono in modo sistematico da anni, spesso indipendentemente da situazioni di crisi. Non è infatti da vedere come una mossa “disperata” dettata da necessità contingenti, bensì di un lavoro continuo, che comporta investimenti, valutazioni di rischio, ricerca di partner affidabili e tempi fisiologici di consolidamento.
Vale la pena sottolineare che questa attenzione costante delle aziende svizzere alle misure da intraprendere non è una novità. È una realtà che si è manifestata più volte anche in passato, quando il nostro tessuto imprenditoriale ha dovuto fronteggiare crisi di grande portata – dalla crisi finanziaria internazionale al franco forte, fino alla pandemia. Esperienze che hanno dimostrato la resilienza e la capacità di adattamento del sistema produttivo, pur all’interno di scenari difficili e spesso imprevedibili.

Il peso del mercato USA

Al tempo stesso, occorre ricordare che, nel caso specifico, il mercato statunitense non è facilmente sostituibile. Le sue dimensioni, la capacità di spesa e il grado di apertura a beni ad alto valore aggiunto lo rendono un interlocutore quasi imprescindibile. Ogni ipotesi di riduzione della presenza svizzera negli USA deve dunque essere valutata con estrema cautela, poiché implica conseguenze economiche e strategiche non paragonabili a quelle di altri mercati.
Per avere un quadro più preciso e fondato su dati concreti della situazione attuale, la Cc-Ti ha interpellato un campione rappresentativo di aziende associate attive a livello internazionale, appartenenti a settori differenti, per avere un primo rilevamento indicativo delle conseguenze per il tessuto economico ticinese.
In totale, hanno partecipato al sondaggio una sessantina di aziende prevalentemente attive nei comparti MEM (che costituiscono la quota principale), Logistica & Trasporti (14%), Farma/ Medtech/Biotech (7%) e Alimentare & Bevande (7%). Oltre la metà appartiene al settore industriale manifatturiero. Due terzi delle imprese hanno tra 1 e 49 dipendenti, mentre un terzo si colloca nella fascia 50-249.
Per una buona parte delle imprese, l’export verso gli Stati Uniti rappresenta meno del 10% del fatturato. Tuttavia, nel settore MEM la quota cresce in maniera significativa, raggiungendo in alcuni casi anche il 50%. È interessante rilevare come quasi la metà delle aziende dichiari di subire anche effetti indiretti – attraverso clienti o fornitori – e non solo un impatto diretto. Soltanto una minoranza afferma di non essere colpita.
Fra chi è esposto, il peso del dazio risulta tutt’altro che marginale: per il 36% delle imprese l’impatto stimato arriva fino al 25% del fatturato, mentre per il 9% supera tale soglia.
In sostanza, il sondaggio evidenzia che oltre l’84% delle aziende risulta direttamente o indirettamente esposto ai dazi USA. L’impatto più forte colpisce la redditività: quasi la metà delle imprese segnala effetti negativi rilevanti sui margini, mentre oltre il 42% teme cali di fatturato. Le ripercussioni
occupazionali, pur meno marcate, restano significative, con quasi un’azienda su tre che ipotizza riduzioni di organico se la situazione attuale dovesse perdurare.
Dal punto di vista strategico, la delocalizzazione produttiva viene valutata da circa il 23% come un’opzione di lavoro concreta
, mentre quasi un quinto individua nell’automazione un possibile correttivo per mitigare l’effetto dei dazi e rilanciare la competitività.
Nonostante ciò, le strategie di risposta al nuovo regime dei dazi appaiono ancora parziali e non strutturate, come è normale che sia in una situazione del genere.
Prevale un certo attendismo che però deve essere combinato con valutazioni strategiche molto avanzate. Un dilemma all’insegna dell’incertezza che complica notevolmente il lavoro. Le ipotesi di compensazione su altri mercati o di ricorso al lavoro ridotto emergono, ma la quota di indecisi dimostra che prevale, appunto, l’attesa. Molte imprese stanno avviando confronti diretti con i partner americani per valutare una condivisione del peso dei dazi. In alcuni casi i maggiori costi possono essere trasferiti ai consumatori finali, in altri – specie in settori sensibili al prezzo – questo non è possibile.


Accordi bilaterali III fra Svizzera e Unione europea (UE)

Nel giugno del 2025 il Consiglio federale ha approvato gli accordi con l’UE e ha avviato la procedura di consultazione, che durerà fino alla fine di ottobre. Per la fase che va dalla fine del 2024 all’’entrata in vigore del pacchetto, la Svizzera e l’UE hanno definito disposizioni transitorie relative al livello di partenariato e di cooperazione.
L’adozione del messaggio all’attenzione del Parlamento è prevista per il primo trimestre del 2026. Solo l’Accordo sui programmi UE (EUPA) dovrebbe essere firmato dal Consiglio federale già verso la fine dell’autunno 2025. Tale firma consentirà alla Svizzera di partecipare retroattivamente come Stato associato ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa Digitale dal 1° gennaio 2025.

I nostri ospiti, che rappresentano il mondo politico, economico, sindacale e accademico, aiuteranno a comprendere la rilevanza della posta in gioco.

Vi diamo appuntamento il prossimo 19 settembre 2025, dalle ore 18.00, presso il Teatro sociale di Bellinzona, per questo importante momento di confronto che prevede il seguente programma:

  • Saluto introduttivo di Luca Albertoni, Direttore della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del cantone Ticino e di Jon Pult, Consigliere nazionale e Presidente dell’Associazione svizzera di politica estera
  • Intervento del Consigliere federale Ignazio Cassis, Capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Seguirà una discussione con

  • Vania Alleva, Presidente nazionale del sindacato UNIA
  • Monika Rühl, Presidente della Direzione generale di economiesuisse
  • Giovanni Merlini, Avvocato e Presidente della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)

La discussione sarà moderata da Pietro Bernaschina, Responsabile attualità TV della Radiotelevisione Svizzera di lingua Italiana (RSI).

ISCRIZIONE all’evento

Nuovi derivati di acciaio e alluminio soggetti a dazi aggiuntivi USA

L’Amministrazione statunitense ha esteso l’applicazione dei dazi aggiuntivi del 50% sulle importazioni di acciaio e alluminio, includendo 407 nuove voci tariffarie.

Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha aggiunto 407 nuovi codici HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) all’elenco dei derivati dell’acciaio e dell’alluminio soggetti ai dazi addizionali della Sezione 232. Gli elementi non in acciaio e non in alluminio presenti nei prodotti elencati rimangono soggetti ai dazi “reciproci”.

I dazi sui nuovi prodotti entrano in vigore per tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito per consumo a partire dal 18 agosto 2025 alle ore 00:01 EDT (06:01 ora svizzera). Non sono previste eccezioni per le merci già in transito.

Per i derivati dell’acciaio, le aggiunte riguardano prodotti dei Capitoli HTS: 4, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 72, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 94.

Per i derivati dell’alluminio, le aggiunte riguardano prodotti dei Capitoli HTS: 4, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 73, 76, 83, 84, 85, 87 e 94.

La CBP ha già pubblicato le linee guida per la corretta dichiarazione delle merci. Gli elenchi aggiornati dei prodotti soggetti alla Sezione 232 sono disponibili a fondo pagina:

IMPORTANTE: si raccomanda di verificare con attenzione le classificazioni tariffarie aggiornate, che includono, tra gli altri, farmaci finiti in confezioni blister (HTSUS 3004.90.9244) e componenti auto.

Entra in vigore l’accordo di libero scambio AELS-India

Il 1° ottobre 2025, entrerà ufficialmente in vigore l’Accordo di partenariato commerciale ed economico globale (TEPA) tra l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e l’India, aprendo nuove prospettive per gli scambi bilaterali e rafforzando la competitività delle imprese svizzere sul mercato indiano. Con questo accordo, le aziende esportatrici potranno beneficiare di condizioni tariffarie agevolate e di regole d’origine specifiche, con un impatto diretto sui costi e sull’accesso al mercato.

In questo articolo ci concentriamo sull’export di merci, evidenziando le principali novità normative e operative. Tra queste, spiccano l’uscita dell’India dal sistema di preferenze generalizzate (GSP) e l’aggiornamento automatico delle aliquote preferenziali nella tariffa elettronica Tares. È già possibile prendere visione delle nuove regole d’origine tramite gli Allegati 2A e 2A.1 dell’accordo. Il cumulo è limitato ai prodotti originari dell’AELS e dell’India, con una tolleranza generale del 10% per le regole della lista che richiedono un cambiamento di voce o di capitolo.

Per la prova dell’origine, gli esportatori elvetici potranno utilizzare una dichiarazione di origine redatta in inglese con firma elettronica (riservata agli esportatori autorizzati) oppure un certificato EUR.1, con l’obbligo di conservare la documentazione per almeno cinque anni. Inoltre, le merci originarie dovranno essere spedite direttamente alla destinazione finale (trasporto diretto). È consentito il trasbordo purché senza ulteriori lavorazioni.

Sul piano commerciale, l’India avvierà una graduale eliminazione dei dazi doganali su gran parte dei prodotti (capitoli 1–97, cfr. Appendice 2C.3 all’Allegato 2C | Calendario concessioni India sui prodotti di origine svizzera, per le sigle vedasi l’Allegato 2C | Schedules of India’s Tariff Commitments), mentre negli Stati membri dell’AELS si prevede una riduzione o un’abolizione immediata dei dazi all’entrata in vigore dell’Accordo (cfr. Allegato 2F | Calendario concessioni Svizzera sui prodotti indiani). Queste misure contribuiranno a ridurre i costi di accesso al mercato e a favorire nuove opportunità di export per le imprese.

Dal punto di vista operativo, va considerata la possibilità di imposizione provvisoria nel caso in cui la prova di origine non venga fornita tempestivamente. Le merci già in transito o in deposito doganale al 1° ottobre 2025 potranno comunque beneficiare delle aliquote preferenziali fino al 30 giugno 2026, a condizione che venga successivamente presentata la prova d’origine. È inoltre importante verificare le regole specifiche per i prodotti soggetti a particolari condizioni di impiego.

Per le imprese che operano o intendono operare con l’India, risulta ora  essenziale:

  • verificare la corretta classificazione doganale dei propri prodotti,
  • analizzare le regole d’origine per sfruttare appieno le preferenze,
  • aggiornare le procedure interne per l’emissione di dichiarazioni di origine conformi
  • monitorare attentamente le fasi di riduzione tariffaria in India per cogliere tempestivamente le finestre di opportunità commerciali.

Link utili:

Per domande o approfondimenti (es. tabella di calcolo dello sgravio daziario), potete rivolgervi a:

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch

USA: dazio “reciproco” del 39% sui prodotti svizzeri

Dal 7 agosto 2025, gli Stati Uniti innalzeranno al 39% il dazio reciproco applicato su tutte le importazioni di prodotti di origine svizzera. La nuova aliquota sostituisce quella del 10%, in vigore da aprile, e si aggiunge ai dazi MFN (Most Favoured Nation) già applicati.

Il nuovo dazio è stato formalizzato con l’Executive Order del 31 luglio 2025 (Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates), che modifica l’impianto introdotto in aprile con l’Executive Order 14257, contenente la dichiarazione di emergenza economica. L’aliquota, inizialmente fissata al 10%, viene ora portata al 39% ad valorem, calcolata sul valore in dogana.

Il dazio del 39%:

  • si applica alle merci d’origine svizzera, indipendentemente dal Paese di spedizione;
  • è aggiuntivo rispetto ai dazi MFN già previsti nel sistema HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States);
  • entrerà in vigore alle ore 00:01 EDT del 7 agosto 2025;
  • non si applica alle merci già caricate a bordo prima di tale orario e immesse in consumo entro il 5 ottobre 2025 (che restano soggette all’aliquota precedente del 10%).

Restano escluse le categorie già indicate nell’Executive Order 14257, tra cui:

  • prodotti soggetti a misure specifiche ai sensi della Section 232 (acciaio, alluminio, automotive, rame);
  • altri beni esplicitamente elencati come esclusi nel testo originale.

Attenzione al transshipment: regole anti-elusione rafforzate

Il provvedimento include una clausola anti-elusione rigorosa: le spedizioni via Paesi terzi volte ad aggirare il dazio sono considerate una violazione grave.

In caso di transshipment irregolare:

  • il dazio sale automaticamente al 40%;
  • si applicano sanzioni secondo il 19 U.S.C. § 1592 e
  • qualsiasi altro dazio, tassa, imposta, prelievo o onere applicabile alle merci in base al Paese di origine.

Le aziende esportatrici devono quindi prestare massima attenzione alla tracciabilità e correttezza della documentazione (certificati d’origine, codifica doganale, prove logistiche).

Confronto internazionale

L’Allegato I dell’ordine esecutivo presenta un sistema di aliquote differenziate per Paese di origine. La Svizzera risulta tra i Paesi più penalizzati, terza dopo Siria (41%) e Laos/Myanmar (40%).

Per l’Unione europea, concorrente diretto dei prodotti svizzeri, si applica invece una struttura modulata:

  • se il dazio MFN è inferiore al 15%, si applica un dazio aggiuntivo per arrivare al 15% totale;
  • se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.

Esempio pratico – Confronto prodotti di origine UE e CH:

  • prodotto UE con MFN 6% → dazio totale = 15% (aggiuntivo: 9%);
  • prodotto CH con MFN 6% → dazio totale = 45% (aggiuntivo: 39%).

Il differenziale tariffario (in questo caso del 30%) penalizza fortemente la competitività delle esportazioni svizzere.

Per i Paesi non menzionati nell’Allegato I, rimane in vigore l’aliquota aggiuntiva del 10% prevista dall’ordine esecutivo di aprile.

Prospettive e possibili evoluzioni

L’ordine esecutivo prevede la possibilità di rinegoziazione o revoca delle tariffe qualora gli Stati interessati, tra cui la Svizzera, concludano accordi commerciali o di sicurezza significativi con gli Stati Uniti.

Il Consiglio federale è ora chiamato a valutare contromisure diplomatiche e a riaprire il dialogo con Washington per tutelare l’accesso al mercato statunitense alle aziende elvetiche.


La Cc-Ti nei media

Fine dell’esenzione “de minimis”: una nuova era per le esportazioni verso gli Stati Uniti

A partire dal 29 agosto 2025, ogni spedizione commerciale verso gli Stati Uniti sarà soggetta a dazi doganali, a prescindere dal valore della merce.

Con un ordine esecutivo firmato il 30 luglio, l’amministrazione statunitense ha decretato la sospensione globale del regime “de minimis”, che finora permetteva di importare beni sotto gli 800 dollari senza oneri doganali.

Si tratta di un cambiamento significativo per molte aziende esportatrici, soprattutto per quelle attive nell’e-commerce, nella vendita diretta al consumatore o nell’invio di piccoli lotti. Con soli 30 giorni a disposizione, queste imprese sono ora chiamate a rivedere rapidamente le proprie strategie di export: dall’adeguamento dei prezzi per assorbire i nuovi costi doganali, alla possibile centralizzazione della logistica negli Stati Uniti, fino al rafforzamento del coordinamento con partner importatori e spedizionieri locali.

Un cambio di rotta strategico

Secondo la Casa Bianca, la misura mira a contrastare abusi sistematici del sistema de minimis, incluso l’ingresso di merci contraffatte, insicure o legate al traffico di oppioidi sintetici. A ciò si aggiunge una crescita esponenziale delle spedizioni esenti da dazi: da 134 milioni nel 2015 a oltre 1,3 miliardi nel 2024.

Le nuove regole tariffarie

Con la fine dell’esenzione, tutte le spedizioni commerciali saranno soggette al regime doganale ordinario, che prevede:

  • dazio MFN
  • dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine
  • eventuali altri dazi specifici
  • obbligo di dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con codice tariffario HS, valore, origine e documentazione commerciale.

Eccezione temporanea per i pacchi postali

Per un periodo transitorio di sei mesi, le spedizioni effettuate attraverso servizi postali ufficiali potranno beneficiare di un regime semplificato, a scelta:

  • applicazione del dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine; oppure
  • applicazione di una tariffa fissa per pacco, compresa tra 80 e 200 dollari, a seconda della merce e del volume (la tariffa dipende dall’aliquota IEEPA applicata al Paese d’origine.

Al termine dei sei mesi, anche i pacchi postali saranno pienamente soggetti al regime ordinario con dazio MFN, dazio ad valorem basato sulle aliquote IEEPA e eventuali altri dazi.

Obblighi di garanzia

Per garantire la corretta riscossione dei dazi introdotti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) può richiedere garanzie finanziarie specifiche.

Altri link utili

Fact sheet “President Donald J. Trump is Protecting the United States’ National Security and Economy by Suspending the De Minimis Exemption for Commercial Shipments Globally”

Concluso l’accordo di libero scambio AELS e Mercosur

Il 2 luglio 2025, i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quelli del Mercosur hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, al termine di un lungo processo negoziale. L’intesa rappresenta una tappa di rilievo nella strategia di politica commerciale estera della Svizzera e offre concrete opportunità di accesso preferenziale per diversi settori strategici, con potenziali ricadute positive in particolare per l’industria tecnologica, messa a dura prova negli ultimi anni dalle dinamiche protezionistiche e da un contesto economico internazionale instabile.

Con oltre 270 milioni di consumatori, il Mercosur rappresenta una destinazione strategica per l’export svizzero. Solo nel 2024, le esportazioni verso questi quattro Paesi hanno superato i 4 miliardi di franchi, registrando un incremento del 32% rispetto al 2014. Il solo comparto tecnologico svizzero ha esportato beni per circa 530 milioni di franchi, di cui quasi la metà relativi a macchinari.

Grazie all’accordo, una volta decorsi i periodi transitori (da 4 a 15 anni), circa il 95% dei prodotti esportati dalla Svizzera nei Paesi del Mercosur sarà completamente esente da dazi doganali (nota 1). Tenuto conto dell’elevata struttura tariffaria del Mercosur (con dazi medi attorno al 7% e picchi fino al 35%), l’intesa potrebbe generare risparmi annui fino a 180 milioni di franchi – il valore più alto mai ottenuto dalla Svizzera con un accordo di libero scambio, ad eccezione di quelli con l’UE e la Cina, e comparabile a quello recentemente firmato con l’India.

Settore industriale: accesso migliorato per i prodotti svizzeri

L’accordo prevede un accesso esentasse – in parte immediato, in parte graduale – per numerosi prodotti industriali chiave, tra cui macchinari, prodotti farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Ecco una sintesi delle principali concessioni ottenute:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
(nota 2)
Esenzione dai dazi doganali nell’ambito dell’ALS
Prodotti chimici (capitoli tariffari 29 e 38)92.6%91.5%
Prodotti farmaceutici (capitolo 30)99.95%99.91%
Tessili (capitoli 50-63)93.35%92.03%
Macchinari e apparecchi (capitolo 84)96.74%96.6%
Materiali elettrici (capitolo 85)95%94.05%
Strumenti di precisione (capitolo 90)96.78%92.87%
Orologi (capitolo 91)99.65%99.65%
Fonte: scheda informativa SECO

Settore agricolo: nuove aperture per prodotti di qualità svizzeri

Anche nel comparto agricolo, l’accordo garantisce importanti concessioni per prodotti ad alto valore aggiunto, spesso realizzati con materie prime elvetiche come latte, farina di grano e zucchero:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
FormaggioEsenzione dai dazi per 990 tonnellate (esclusa la mozzarella) fin dall’entrata in vigore
Caffè tostatoEsenzione dai dazi entro 8–10 anni
Bevande energeticheEsenzione dai dazi entro 15 anni
CaramelleEsenzione immediata dai dazi
Prodotti del tabaccoEsenzione dai dazi entro 15 anni
BiscottiRiduzione del 40% entro 10 anni
Cioccolato biancoEsenzione dai dazi per 1’119 tonnellate entro 10 anni
CioccolatoEsenzione dai dazi per 466 tonnellate (cioccolato non ripieno) e 10’340 tonnellate (ripieno) entro 10 anni
Alimenti per l’infanzia:Esenzione dai dazi per 50 tonnellate fin dall’entrata in vigore
Fonte: scheda informativa SECO

In cambio, la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti tariffari per prodotti agricoli sensibili, come le carni. Tuttavia, la maggior parte di questi contingenti rappresenta meno del 2% del consumo interno oppure ricalca i volumi di importazione attuali, mantenendosi quindi entro soglie sostenibili per l’agricoltura elvetica. Su questi aspetti, l’Amministrazione federale ha mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del settore agricolo.

Oltre i dazi: ostacoli tecnici, servizi e sostenibilità

L’accordo non si limita all’eliminazione dei dazi: rimuove anche numerosi ostacoli tecnici al commercio, rafforza la protezione della proprietà intellettuale – incluse denominazioni come Gruyère e Sbrinz – e migliora l’accesso ai mercati per fornitori di servizi e investitori svizzeri. Sono inoltre previste aperture nel settore degli appalti pubblici e una più stretta cooperazione economica bilaterale.

Un’intera sezione dell’accordo, giuridicamente vincolante, è dedicata al commercio sostenibile, con impegni chiari in materia di protezione ambientale e diritti dei lavoratori. È inoltre allegata una dichiarazione congiunta in materia.

Prossime tappe

La firma ufficiale dell’accordo è prevista nei prossimi mesi. Successivamente, il Consiglio federale lo sottoporrà al Parlamento per approvazione. L’entrata in vigore sarà possibile dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Le associazioni economiche svizzere sollecitano un iter parlamentare rapido, come avvenuto per l’accordo con l’India, per garantire all’export elvetico un vantaggio competitivo rispetto all’UE. L’accordo tra UE e Mercosur, firmato il 6 dicembre 2024, è infatti ancora in fase di ratifica, ostacolato dalle riserve espresse dalla Francia.

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nota 1: Esenzione dai dazi doganali dopo la scadenza dei periodi transitori di 4, 8, 10 e al massimo 15 anni, presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nell’ambito dell’accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016, poiché le offerte degli Stati del Mercosur si fondano su tali dati. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).

nota 2: I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).


Link utili

Acciaio: sovrattasse e quote in Canada e Regno Unito

In risposta al crescente rischio di deviazione del commercio dell’acciaio, causato dall’inasprimento delle misure statunitensi sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act, Canada e Regno Unito hanno introdotto nuove misure di protezione per i rispettivi mercati interni. Mentre il Canada riconosce un trattamento preferenziale ai prodotti di origine svizzera, il Regno Unito applica alla Svizzera le stesse condizioni previste per i Paesi terzi. Le aziende esportatrici devono pertanto pianificare con attenzione le spedizioni e monitorare costantemente l’andamento delle quote tariffarie disponibili.

Canada: sovrattassa del 50% in vigore dal 27 giugno 2025

A partire dal 27 giugno 2025, il Canada ha introdotto una sovrattassa del 50% oltre quota su determinate categorie di prodotti in acciaio importati. Si tratta di una misura di emergenza con finalità preventiva, volta a proteggere il mercato nazionale da eventuali flussi distorti derivanti dalle restrizioni imposte dal mercato statunitense.

Il provvedimento prevede tuttavia alcune esclusioni importanti. In particolare, i prodotti di origine svizzera non sono soggetti alla sovrattassa, così come quelli provenienti dai Paesi espressamente elencati nell’Allegato 2 dell’ordinanza governativa canadese (Order in Council). Questa esenzione conferisce agli esportatori svizzeri un vantaggio competitivo concreto, sia in termini economici che di accesso preferenziale al mercato canadese.

Le categorie di prodotti interessate dalla misura sono dettagliate, tramite voce di tariffa doganale, nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento e comprendono acciai piani e lunghi, tubi, barre, semilavorati e acciai inox. Le importazioni canadesi sono disciplinate da quote tariffarie annuali (Tariff Rate Quotas – TRQ) suddivise su base trimestrale. Una volta esaurita la quota disponibile, l’intero valore doganale delle merci eccedenti è assoggettato alla sovrattassa del 50%.

Raccomandazioni:

  • verificare e confermare con gli importatori la corretta origine svizzera della merce e accompagnarla con il relativo certificato d’origine
  • monitorare l’andamento delle quote disponibili su base periodica
  • esaminare l’opportunità di utilizzare meccanismi di remissione o drawback

Regno Unito: quote riviste e dazio del 25% dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, il Regno Unito ha aggiornato la propria misura di salvaguardia sull’acciaio, introducendo un sistema basato su quote tariffarie trimestrali e un dazio del 25% sulle importazioni che eccedono tali limiti.

Il nuovo schema prevede una revisione al rialzo delle quote per tutte le categorie di prodotti siderurgici, con soglie specifiche definite per singolo Paese. Tuttavia, non è consentito il riporto tra trimestri delle quote non utilizzate, e ciò implica che il volume residuo non possa essere recuperato nei periodi successivi. Una volta superata la soglia stabilita, si applica automaticamente un dazio del 25% sulle quantità eccedenti.

A differenza del Canada, il Regno Unito non riconosce al momento alcuna esenzione o trattamento preferenziale per le importazioni di origine svizzera, che sono pertanto soggette alle stesse condizioni applicabili agli altri Paesi terzi.

Raccomandazioni:

  • gestire attentamente la documentazione d’origine, elemento essenziale per la corretta classificazione doganale
  • pianificare con cura i volumi e le tempistiche delle spedizioni, al fine di evitare il superamento delle quote trimestrali

Link utili:

Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia

Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.

Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.

Punti salienti dell’accordo

  • il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
  • potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
  • disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
  • maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)

Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.

Prossimi passi
L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.

Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica

Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.

Punti salienti dell’accordo

  • eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
  • accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
  • disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
  • riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera

Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.

Alta tecnologia e attrattività
La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.

Prossimi passi
Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.


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