Gli Stati Uniti hanno introdotto un nuovo regime tariffario (provvisorio) per le merci di origine svizzera e del Liechtenstein, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025.
In data odierna le autorità statunitensi hanno pubblicato l’avviso che definisce gli elementi tariffari chiave dell’intesa di principio per un “Accordo su un commercio equo, equilibrato e reciproco” con la Svizzera e il Liechtenstein. Il nuovo regime entra in vigore con effetto retroattivo al 14 novembre 2025. Tutte le merci immesse in consumo o prelevate da deposito dopo tale data sono soggette al nuovo calcolo tariffario.
Come funziona il nuovo dazio: soglia minima del 15%
Il principio è semplice: ogni prodotto svizzero importato negli Stati Uniti sarà soggetto al dazio più elevato tra la tariffa MFN (Most-Favored-Nation) prevista dall’HTSUS (Colonna 1 – General) e un tasso complessivo del 15% ad valorem.
Il funzionamento, illustrato nelle istruzioni operative della CBP CSMS #67133044, è articolato in due scenari distinti:
se il dazio MFN applicabile al prodotto è pari o superiore al 15% ad valorem, non si applica alcuna tariffa “reciproca” aggiuntiva. In questa situazione, il livello di protezione tariffaria è considerato già coerente con la soglia fissata dal nuovo quadro regolatorio. A livello operativo, il prodotto va classificato sotto la voce HTSUS 9903.02.82;
se il dazio MFN è inferiore al 15% ad valorem viene applicata una tariffa aggiuntivaper raggiungere la soglia del 15%. Questa maggiorazione si applica come reciprocal tariff ed è classificata sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Per i prodotti soggetti a dazi specifici o composti, occorre calcolare il tasso ad valorem equivalente (dazio dovuto diviso valore doganale del prodotto). Se il risultato è inferiore al 15%, si applica la tariffa aggiuntiva. A titolo esemplificativo, qualora un prodotto sia soggetto a un dazio specifico pari a $0.50/kg e un chilogrammo del medesimo prodotto venga importato con un valore doganale di $10, il tasso ad valorem equivalente si determina dividendo $0.50 per $10, con un risultato pari a 5% ad valorem. In questo scenario, poiché il dazio equivalente risulta inferiore alla soglia del 15%, troverebbe applicazione la tariffa aggiuntiva necessaria a raggiungere il livello complessivo previsto, da classificare sotto la voce HTSUS 9903.02.83.
Esenzioni: prodotti esclusi dal dazio aggiuntivo
Parallelamente all’introduzione della soglia del 15%, la Svizzera è stata inclusa nella lista degli “aligned partner”e alcune categorie di prodotti sono state escluse dal dazio aggiuntivo (Allegato I):
agricoltura e prodotti biologici: piante vive, bulbi, fiori recisi, insetti edibili, radici – HTSUS 9903.02.84;
risorse naturali strategiche: minerali e concentrati (magnesite, fluorspar, grafite, terre rare), metalli e ossidi strategici – HTSUS 9903.82.84;
aeronautica civile: aeromobili, parti e componenti (applicazione subordinata alla General Note 6 HTSUS) – HTSUS 9903.02.85;
farmaceutica: prodotti generici e precursori chimici non brevettati; esclusione esplicita dei farmaci coperti da diritti IP – HTSUS 9903.02.86.
La corretta classificazione HTSUS è responsabilità dell’importatore USA e soggetta a verifica CBP.
Modifiche tecniche e regole operative
L’Allegato II introduce nuove sottovoci tariffarie (9903.02.82–9903.02.91) e definisce le modalità di applicazione delle tariffe e delle esenzioni. Le esenzioni valgono solo per i prodotti elencati nell’Allegato I, per i farmaci non brevettati e per i prodotti aeronautici civili secondo le regole specifiche.
Dichiarazione doganale: regole di compilazione
Le istruzioni operative CSMS #67133044 della CBP stabiliscono la corretta sequenza nella dichiarazione doganale. In breve:
Classificazione Capitolo 98 (se applicabile)
Classificazione Capitoli 99 per dazi aggiuntivi e misure commerciali (Sezione 301, IEEPA Fentanyl, IEEPA Reciprocal, Sezione 232/201, quote)
Classificazione primaria dei Capitoli 1-97 relativa alla merce.
Correzione delle dichiarazioni e rimborso dei dazi
Gli importatori devono verificare e correggere le dichiarazioni già presentate per adeguarsi ai nuovi tassi di dazio:
dichiarazioni non liquidate: è possibile presentare una Post Summary Correction (PSC). Il rimborso sarà erogato al momento della liquidazione;
dichiarazioni già liquidate: il rimborso può essere richiesto tramite Protest entro 180 giorni dalla data di liquidazione (19 U.S.C. §1514).
Implicazioni pratiche raccomandazioni
Il nuovo regime tariffario è transitorio e subordinato alle negoziazioni in corso tra Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein. Se l’accordo definitivo non sarà concluso entro il primo trimestre 2026, gli Stati Uniti potranno rivedere o revocare le modifiche tariffarie a partire dal 31 marzo 2026.
Rimangono inoltre confermati i dazi aggiuntivi settoriali previsti dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che si applicano, ad esempio, su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso su prodotti farmaceutici e semiconduttori, eventuali dazi aggiuntivi applicati alla Svizzera non potranno superare il 15%, come stabilito dalla Dichiarazione d’intenti del 16 novembre 2025.
In sintesi, per le aziende svizzere:
l’accesso preferenziale è settoriale, revocabile e soggetto a modifiche;
i dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 restano in vigore;
le indagini in corso ai sensi della Sezione 232 proseguono;
la compliance doganale diventa un fattore competitivo essenziale;
è consigliabile preparare scenari alternativi post-marzo 2026 per ridurre il rischio commerciale.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-USA-CH-nuovo-framework-tariffario.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-18 11:05:242025-12-18 13:15:26USA–Svizzera: nuovo framework tariffario
Gli Stati Uniti riducono con effetto retroattivo dal 14 novembre 2025 il dazio aggiuntivo forfettario sulle importazioni provenienti dalla Svizzera al 15 per cento. In cambio, la Svizzera riduce i dazi sulle importazioni dagli USA di determinati prodotti agricoli e della pesca. La base è costituita dalla dichiarazione d’intenti tra Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti pubblicata il 14novembre 2025.
Con l’entrata in vigore del nuovo regime doganale statunitense, con effetto retroattivo al 14 novembre 2025, i dazi doganali applicabili alle merci svizzere saranno ridotti notevolmente. Al posto dell’attuale dazio aggiuntivo del 39 per cento, gli Stati Uniti applicheranno di norma un’aliquota doganale forfettaria massima del 15 per cento sulle importazioni svizzere. Le esenzioni al dazio aggiuntivo statunitense già in vigore per determinati prodotti farmaceutici e chimici nonché per l’oro e il caffè rimangono invariate. Inoltre, sulla base della dichiarazione d’intenti già citata, gli Stati Uniti aboliscono il dazio aggiuntivo forfettario per altri prodotti d’esportazione svizzeri, tra cui velivoli e determinate componenti aeronautiche, prodotti in gomma, cosmetici e farmaci generici. L’elenco sarà pubblicato nel Federal Register del governo USA. La Svizzera punta a ottenere ulteriori esenzioni.
Ai prodotti gravati da un dazio di oltre il 15 per cento già prima del 2 aprile 2025 saranno nuovamente applicate le aliquote precedenti. Rimangono invariati anche i dazi aggiuntivi settoriali di cui alla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, ad esempio su acciaio, alluminio, automobili e rame. Per quanto riguarda le indagini in corso sui prodotti farmaceutici e i semiconduttori, la dichiarazione d’intenti specifica che gli eventuali dazi aggiuntivi settoriali imposti alla Svizzera non potranno superare il 15 per cento.
La Svizzera, in cambio, riduce le aliquote di dazio sui prodotti della pesca, sui frutti di mare e su determinati prodotti agricoli non sensibili sotto il profilo della nostra politica agricola. Per gli USA sono inoltre previsti dei contingenti bilaterali in esenzione da dazi (500 tonnellate all’anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame). Queste riduzioni tariffarie vengono attuate mediante l’ordinanza del 12 novembre 2025 sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti e l’ordinanza del DEFR dell’8 dicembre 2025 concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti (v. link).
La data di applicazione retroattiva di queste concessioni di accesso al mercato è stata coordinata con gli Stati Uniti per garantire una riduzione simultanea dei dazi e sgravare il più possibile le aziende d’importazione. Gli importatori sia svizzeri che statunitensi potranno così chiedere alle rispettive autorità doganali competenti il rimborso dei dazi doganali versati in eccesso. Per le importazioni dagli USA, gli importatori svizzeri possono richiedere il rimborso dei dazi presentando una domanda di riesame. Per maggiori informazioni su questi rimborsi rimandiamo all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC (v. link).
Con la limitazione dei dazi aggiuntivi statunitensi ad al massimo il 15 per cento, i dazi medi USA nei confronti della Svizzera ponderati in base al valore commerciale diminuiranno di circa il 10 per cento. Questo migliorerà notevolmente l’accesso al mercato statunitense per le nostre imprese. E anche la loro competitività sarà rafforzata, perché sul mercato statunitense torneranno a godere delle stesse condizioni delle imprese dell’UE o di altri partner commerciali degli USA con una struttura economica analoga.
La SECO informa costantemente i settori interessati in merito all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.
Per maggiori informazioni:
Questioni tecniche:
Segreteria di Stato dell’economia, Commercio internazionale
Informazioni dell’UDSC e circolare per gli importatori svizzeri sull’attuazione e applicazione delle riduzioni doganali per le merci provenienti dagli USA: IT: https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/usa.html
Dal 1° gennaio 2026, il panorama degli scambi commerciali tra la Svizzera, l’Unione europea e numerosi partner euro-mediterranei sarà profondamente trasformato dall’applicazione definitiva della Convenzione PEM riveduta. Questo accordo, che disciplina le regole d’origine preferenziale nelle zone di libero scambio, rappresenta un passaggio cruciale per le imprese esportatrici ticinesi e svizzere e per l’intero settore della logistica e del commercio internazionale.
La nuova fase applicativa della Convenzione paneuromediterranea (PEM) segna la fine del periodo transitorio del 2025, durante il quale le imprese potevano scegliere tra le vecchie e le nuove norme di origine. Dal 2026, le regole rivedute diventeranno obbligatorie in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, mentre negli ALS privi di riferimento continueranno ad applicarsi le norme precedenti.
Questa evoluzione normativa comporterà la formazione di due distinte “zone di cumulo”, con impatti rilevanti sulle catene di fornitura internazionali e sulla possibilità di applicare il cumulo diagonale.
Zona 1 – Applicazione delle norme di origine rivedute
Nella zona 1 rientrano tutti gli accordi che prevedono il riferimento dinamico alla Convenzione PEM:
Svizzera – UE
Convenzione AELS
AELS – Albania
AELS – Bosnia-Erzegovina
AELS – Georgia
AELS – Moldova
AELS – Montenegro
AELS – Macedonia del Nord
AELS – Serbia
AELS – Turchia
In questi accordi saranno applicate esclusivamente le norme di origine rivedute, consentendo ilcumulo diagonale solo tra operatori che adottano le nuove regole.
Nella sua circolare R-30 del 5 dicembre 2025, l’UDSC chiarisce che, in assenza di regole di origine identiche, non sarà più possibile considerare come originari quei materiali che provengono da Paesi che applicano ancora le vecchie norme, con il rischio concreto di perdere l’accesso preferenziale al momento dell’esportazione. Il documento richiama l’esempio del tessuto tunisino utilizzato per confezionare camicie da esportare nell’UE: con la fine del cumulo diagonale tra le due zone, un esportatore svizzero che importa tessuti dalla Tunisia e confeziona camicie destinate all’UE dovrà considerare i tessuti tunisini come materiali di Paese terzo (“non originario”), compromettendo così l’emissione di una prova d’origine preferenziale.
Permeabilità e cumulo temporaneo:
sarà possibile solo per merci dei capitoli 1, 3, 25-97 del SA e prodotti della pesca del capitolo 16 del SA;
il cumulo con materiali importati prima del 2026 con prova dell’origine rilasciata secondo le vecchie norme è ammesso fino al 31 dicembre 2028;
le materie prime che hanno acquisito il carattere originario secondo le norme di origine rivedute o le norme transitorie possono essere cumulate diagonalmente senza restrizioni, indipendentemente dalla data di importazione;
i materiali importati dopo il 31 dicembre 2025 possono essere cumulati fino al 31 dicembre 2028 solo se la prova d’origine secondo le vecchie regole è stata emessa entro il 31 dicembre 2025 e se l’importazione avviene entro quattro mesi da tale data. Oltre questa finestra, il cumulo diagonale non è più possibile.
Le prove dell’origine dovranno rispettare le nuove disposizioni: dal 2026 non sarà più necessario indicare “REVISED RULES” e non sarà richiesto menzionare il cumulo nella documentazione. Le prove d’origine emesse nella zona 1 prima del 1° gennaio 2026 secondo le vecchie norme restano valide se le merci erano già in transito o sotto controllo doganale speciale e vengono importate entro quattro mesi.
Zona 2 – Applicazione delle vecchie norme
La zona 2 comprende gli accordi che non contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Qui continueranno ad applicarsi le norme tradizionali fino a eventuale revisione:
Svizzera – Isole Faroe
AELS – Egitto
AELS – Israele
AELS – Giordania
AELS – Libano
AELS – Marocco
AELS – Palestina
AELS – Tunisia
AELS – Ucraina
In questa zona, il cumulo diagonale resterà possibile solo secondo le vecchie norme. La circolare R-30 segnala però anche che diversi accordi tra Paesi terzi (ad esempio nei Balcani occidentali) non sono ancora stati aggiornati:se non adeguati entro il 1° gennaio 2026, alcune catene di fornitura potrebbero non beneficiare più di alcun cumulo triangolare.
A tal proposito è pertanto indispensabile fare riferimento costante alla Matrix, che illustra le reali possibilità di cumulo allo stato attuale.
Il cumulo con materiali con origine secondo le vecchie norme importati dalla zona 1 prima del 1° gennaio 2026 è possibile senza limiti di tempo.
Nuove responsabilità per le imprese e prospettive normative
La distinzione tra zona 1 e zona 2 e la fine della flessibilità prevista nel 2025 segnano un cambiamento strutturale nelle catene di valore svizzere ed europee. Le imprese sono invitate a verificare attentamente
l’origine dei materiali
la data di rilascio delle prove
l’applicazione corretta delle norme di lista
la compatibilità tra accordi differenti
Il rischio, in caso di non conformità, è la perdita dei benefici tariffari garantiti dagli accordi di libero scambio.
La Svizzera e gli Stati AELS, stanno già lavorando per estendere il riferimento dinamico anche agli accordi non ancora aggiornati, con l’obiettivo di includere progressivamente questi accordi all’interno della zona 1, una volta completati i rispettivi processi di approvazione dei partner.
Solo secondo le vecchie norme; cumulo con materiali provenienti dalla zona 1 prima del 1/1/2026 senza limiti di tempo
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/12/ART25-Convenzione-pem-riveduta-2026.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-12-09 08:00:002025-12-05 16:43:17Convenzione PEM riveduta: dal 1° gennaio 2026 cambia la geografia del cumulo dell’origine
Il 14 novembre Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein hanno presentato un’intesa quadro per rendere il commercio bilaterale “più equo e strategico”. Pur non essendo ancora un trattato formale, stabilisce impegni su tariffe, investimenti, cooperazione tecnica, digitalizzazione e sicurezza economica. Tra i punti principali: dazi USA sui prodotti svizzeri e del Liechtenstein limitati al 15% (all-in) e un piano di investimenti svizzeri negli USA da 200 miliardi di dollari. L’accordo dovrà ora essere finalizzato e approvato nei rispettivi Paesi.
Il 29 agosto 2025, la Corte d’Appello federale degli Stati Uniti (Federal Circuit) ha dichiarato illegali i dazi imposti tramite l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dall’amministrazione Trump, stabilendo che il presidente non può introdurre tariffe generali senza un’esplicita autorizzazione del Congresso.
Secondo la Corte, emergenze come il traffico di fentanyl o gli squilibri commerciali non rientrano tra le situazioni che giustificano l’uso dell’IEEPA per imporre dazi di carattere economico generale. La decisione si basa anche sulla “major questions doctrine”, secondo cui provvedimenti di grande impatto economico richiedono una delega legislativa chiara.
Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso alla Corte Suprema il 3 settembre 2025, chiedendo che i dazi restino in vigore fino alla decisione definitiva. Il 9 settembre 2025, la Corte Suprema ha accolto la richiesta di riesame (writ of certiorari) e ha fissato le udienze orali per il 5 novembre 2025, nell’ambito di un procedimento accelerato.
Nel frattempo, in base all’ordinanza del Federal Circuit, i dazi restano in vigore almeno fino al 14 ottobre 2025, data entro la quale la Corte Suprema potrebbe eventualmente prorogare la sospensione per evitare effetti economici immediati prima della propria decisione finale.
La sentenza definitiva della Corte Suprema è attesa tra dicembre 2025 e gennaio 2026.
Prospettive: l’amministrazione Trump potrebbe ricorrere ad altre basi legali (Sezioni 122, 301 o 232) per mantenere o reintrodurre i dazi.
VADEMECUM DELLA CC-TIcon indicazioni pratiche su temi quali origine e valore delle merci, inclusione o esclusione di specifici servizi, e altri aspetti rilevanti: scarica il PDF (ultimo aggiornamento: 30.10.2025).
Dazi “reciproci” del 39% sulle merci svizzere a partire dal 7 agosto 2025, dazi su settori e prodotti specifici, eliminazione dell’esenzione dai dazi per i piccoli invii (de minimis): tutte queste misure adottate dagli Stati Uniti hanno generato incertezza tra le imprese esportatrici. Questa pagina mira ad offrire un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.
DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI
Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.
Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).
Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.
Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.
In caso di presenza significativa di contenuto statunitense(almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.
Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:
Allegato II dell’Executive Order 14257 (2 aprile 2025), integrato dal Memorandum Presidenzialedell’11 aprile e modificato dall’Executive Order 14346 (5 settembre): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici, elettronica ad alta tecnologia, metalli e minerali, elencate per voce di tariffa doganale. Con il nuovo Executive Order del 14 novembre 2025, l’Amministrazione statunitense ha esteso in modo significativo l’elenco dei prodotti agricoli esclusi dai dazi reciproci: l’Allegato I a tale E.O. aggiunge 237 classificazioni HTSUS agricole generiche e 11 categorie aggiuntive specifiche, tra cui tè, caffè, biscotti, frutta fresca e secca, farine e cereali, fertilizzanti agricoli.
Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).
L’Executive Order del 5 settembre introduce anche una novità: il meccanismo PTAAP (Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners), cfr. Allegato III dell’E.O. 14257 (da pag. 38) che applica tariffe MFN solo a Paesi partner strategici che siglano con gli USA accordi di cooperazione su commercio, sicurezza e tecnologie critiche. Settori inclusi: aerospazio, farmaceutica, risorse naturali critiche e prodotti agricoli scarsi sul mercato interno.
L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.
Unione europea
Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:
se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.
Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:
prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.
DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI
Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.
il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).
Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% su alluminio e derivati (Proclama 10947 del 3 giugno 2025, esteso a lattine e birra tramiteNota del BIS del 4 aprile 2025 e ad altri derivati tramite Nota del BIS pubblicata il 15 agosto 2025 e valida dal 18 agosto 2025). L’elenco completo dei prodotti toccati può essere visionato su Updated aluminumHTSlist 081525.docx
In sintesi:
il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
no drawback (rimborso dazi per reexport)
obbligo di indicare Paese diprima e seconda fusione e Paese di colata.
Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025, tramite Proclama 10925, la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.
Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).
Dal 1° novembre 2025, come da Proclama 10984 del 17 ottobre, i veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII e loro componenti sono soggetti ad un dazio del 25% ai sensi della Sezione 232, gli autobus sottostanno ad un dazio del 10%. I prodotti interessati sono elencati nell’Annex I del proclama. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti (23 ottobre 2025).
Come da Proclama 10976, il 14 ottobre 2025 sono stati introdotti i seguenti dazi ai sensi della Sezione 232: 10% sul legname, 25% sui mobili imbottiti in legno, 25% su cucine e mobili da bagno, con aumenti al 30% per la seconda categoria e al 50% per la terza dal 1° gennaio 2025. I prodotti interessati sono elencati nell’Annex I del proclama.
Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.
Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:
dazio MFN
dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
eventuali altri dazi specifici
dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.
Eccezione temporanea per i pacchi postali
Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:
dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).
Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.
Obblighi di garanzia
La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.
SWISS MADE
Considerazioni sul futuro dello Swiss Made alla luce dei dazi del 39% applicati dagli USA dal 7 agosto 2025 e delle valutazioni che le aziende esportatrici stanno facendo per affrontare questa nuova sfida: “Swiss Made” sotto pressione (03.09.2025)
Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:
Il 14 novembre scorso Stati Uniti, Svizzera e Liechtenstein hanno presentato un’intesa quadro volta a ridefinire le regole di un commercio bilaterale “più equo e strategico”. Pur non costituendo ancora un trattato formale, il quadro negoziale stabilisce impegni chiari in materia tariffe, investimenti, cooperazione tecnica, digitalizzazione e sicurezza economica. Tra gli elementi di maggior rilievo figurano la riduzione del dazio applicato dagli USA ai prodotti svizzeri e del Liechtenstein a un tetto massimo del 15% e un piano d’investimenti svizzeri negli Stati Uniti pari a 200 miliardi di dollari. L’intesa dovrà ora essere finalizzata e sottoposta alle procedure interne di approvazione e ratifica in ciascun Paese.
Un patto che ridisegna i contorni del commercio bilaterale
Il cuore dell’intesa riguarda gli investimenti. La Svizzera si impegna a convogliare negli Stati Uniti almeno 200 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, destinati in particolare alla creazione di posti di lavoro nell’industria e nella ricerca. Il Liechtenstein contribuirà con ulteriori 300 milioni di dollari, con l’obiettivo di aumentare del 50% l’occupazione generata dalle sue imprese negli USA. Secondo il quadro negoziale, circa un terzo di questi flussi dovrebbe concretizzarsi già entro la fine del 2026.
Parallelamente, per rafforzare il capitale umano, l’intesa promuove programmi di apprendistato e formazione professionale (“Registered Apprenticeships”), collegati agli investimenti previsti, con priorità ai settori a maggiore crescita.
Tariffe più prevedibili e maggiore apertura del mercato
Sul fronte tariffario arriva la svolta più attesa dalle imprese svizzere: gli Stati Uniti si impegnano a limitare al 15% massimo il dazio complessivo applicabile ai prodotti originari di Svizzera e Liechtenstein, includendo nel calcolo sia il dazio MFN sia la “tariffa reciproca” prevista dall’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Lo stesso tetto si applicherà ai prodotti farmaceutici e ai semiconduttori soggetti a misure di sicurezza nazionale secondo la Sezione 232 del Trade Expansion Act.
Questa misura riallinea le imprese svizzere ai livelli tariffari dei concorrenti europei, eliminando uno svantaggio competitivo che negli ultimi mesi ha penalizzato l’export verso gli USA. Pur restando il fattore strutturale della forza del franco, l’allineamento delle aliquote consente alla Svizzera di recuperare margini di competitività, soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica e di valore aggiunto.
Simmetricamente, Svizzera e Liechtenstein promettono un’apertura tariffale sostanziale: abolizione dei dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi, su alcune categorie agricole e sui prodotti ittici, nonché l’introduzione di contingenti tariffari per altre merci agricole sensibili. In tal senso, il Consiglio federale ha già annunciato l’intenzione di concedere contingenti in esenzione da dazio pari a 500 tonnellate di carne di manzo, 1’000 tonnellate di carne di bisonte e 1’500 tonnellate di pollame.
Meno barriere non tariffarie
L’intesa quadro dedica ampio spazio alla cooperazione regolatoria e alla rimozione delle barriere non tariffarie. È previsto un riconoscimento reciproco più agevole delle valutazioni di conformità, con procedure e criteri armonizzati per ridurre tempi e costi di certificazione.
Nel settore automobilistico, la Svizzera si dichiara pronta a considerare il riconoscimento degli standard federali statunitensi in materia di sicurezza veicolare, mentre per i dispositivi medici si impegna a facilitare l’accettazione dei prodotti già approvati dalla Food and Drug Administration (FDA).
Sul versante agroalimentare, l’intesa prevede un lavoro congiunto per semplificare i requisiti sanitari, di etichettatura e certificazione per carne bovina, bisonte e pollame.
Proprietà intellettuale, lavoro e ambiente
La cornice dell’accordo intende rafforzare anche la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche, tema sensibile per la Svizzera.
Non mancano impegni in materia sociale e ambientale: le parti promettono di promuovere il rispetto dei diritti dei lavoratori, la lotta al lavoro forzato e una maggiore cooperazione sulle politiche ambientali e sul commercio sostenibile.
Dogane digitali e flussi di dati
Sul piano tecnologico, l’intesa quadro punta sulla digitalizzazione delle procedure doganali: scambio elettronico dei documenti, pre-elaborazione delle spedizioni (“pre-arrival processing”) e processi doganali più snelli.
In ambito digitale, Svizzera e Liechtenstein si impegnano a non introdurre tasse sui servizi digitali (“digital services tax”), a favorire il flusso transfrontaliero dei dati e a promuovere l’interoperabilità tra i rispettivi sistemi di protezione della privacy. I due Paesi sostengono inoltre una moratoria permanente all’OMC sui dazi sulle trasmissioni elettroniche.
Sicurezza economica e catene di approvvigionamento
Un ulteriore pilastro dell’intesa riguarda la sicurezza economica. Le parti intendono rafforzare la cooperazione su politiche “non di mercato” di Paesi terzi, coordinare l’approccio ai controlli alle esportazioni, alle sanzioni e allo screening degli investimenti in entrata, valorizzando le implicazioni per la sicurezza nazionale.
Altrettanto centrale è la resilienza delle catene di approvvigionamento: l’accordo punta a rendere più robuste le filiere nei settori critici, riducendo dipendenze e vulnerabilità.
Un calendario serrato
Le parti intendono concludere i negoziati entro il primo trimestre del 2026. Il testo definitivo dell’accordo sarà poi sottoposto alle procedure interne di approvazione e ratifica nei tre Paesi.
Il 17 ottobre 2025 il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un nuovo proclama che modifica il quadro tariffario per le importazioni di veicoli pesanti e di peso medio, autobus e parti. Le nuove misure – basate sulla sezione 232 del Trade Expansion Act – introducono tariffe supplementari e specifici meccanismi di compensazione, con nuove ricadute sulle aziende esportatrici, in particolare per quelle attive nella fornitura di componenti.
Ambito e misura delle nuove tariffe
Il proclama interessa tre categorie principali di prodotti:
veicoli pesanti e di peso medio delle classi III-VIII (Medium & Heavy Duty Vehicles — MHDV), come randi pick-up, veicoli per traslochi, camion per merci, camion ribaltabili e trattori per semirimorchi (eighteen-wheelers);
parti per veicoli di peso medio e pesanti (MHDV Parts), come motori, trasmissioni, pneumatici e telai (chassis);
autobus, inclusi scuolabus, autobus urbani e pullman (motor coaches).
Il proclama prevede l’introduzione di un dazio del 25% ad valorem su camion e parti e di un dazio del 10% ad valorem sugli autobus già assemblati. Le nuove aliquote entreranno in vigore il 1° novembre 2025 e si applicheranno a spedizioni importate o ritirate da magazzino doganale dopo tale data. Si aggiungono alle tariffe ordinarie già applicate dal sistema doganale statunitense.
I dazi si applicano anche a camion e autobus usati e rigenerati se fabbricati negli ultimi 25 anni.
Le merci interessate sono elencate nell’Annex I del proclama, che aggiorna il capitolo 99 dell’HTSUS con i codici tariffari specifici.
Le regole di cumulabilità (“stacking rules”) già previste per i dazi sulle autovetture saranno applicate anche a camion, autobus e relative parti. In sostanza: questi ultimi non saranno soggetti a ulteriori o esistenti dazi settoriali su acciaio, alluminio, rame, automobili e parti automobilistiche, né ai dazi reciproci (IEEPA), tuttavia in aggiunta ad eventuali dazi antidumping, compensativi o ad altre misure commerciali già in vigore.
Il drawback solo nelle forme di Direct Identification o Substitution Manufacturing (19 U.S.C. 1313(a)/(b)); altri tipi di crediti potrebbero ridurre l’importo del credito compensativo (offset).
Eccezione per componenti esteri: le parti di camion o i motori pesanti di provenienza giapponese o europea saranno soggetti a un’aliquota complessiva del 15% anziché del 25%.
Regime USMCA e contenuto USA
Il provvedimento conferma la possibilità di ridurre l’impatto dei dazi qualora i veicoli o le parti soddisfino i criteri di origine previsti dall’accordo USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement). In tali casi, il dazio può applicarsi unicamente sulla quota di valore non statunitense del prodotto.
Le parti di camion medi/pesanti che sono conformi agli standard USMCA non saranno soggette al dazio fino a quando il Segretario del Commercio, in consultazione con la U.S. Customs and Border Protection, non avrà stabilito un processo per applicare il dazio al solo contenuto non-USA delle parti importate.
Gli importatori dovranno fornire documentazione probante – come fatture, contratti di fornitura e certificazioni di origine – da trasmettere in formato elettronico al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le autorità doganali (CBP) verificheranno la correttezza delle dichiarazioni relative al contenuto USA, potendo disporre audit e controlli approfonditi. In caso di dichiarazioni inesatte o sovrastimate, potrà essere applicato il dazio pieno sull’intero valore del bene, con eventuali sanzioni retroattive. È quindi fondamentale predisporre in modo accurato tutta la documentazione attestante origine dei componenti, processo produttivo e assemblaggio finale, garantendo la tracciabilità e la conformità delle dichiarazioni doganali.
Il meccanismo di compensazione (offset)
Per favorire la produzione e l’assemblaggio sul territorio statunitense, il proclama introduce un import adjustment offset applicabile dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2030. I produttori che effettuano l’assemblaggio finale negli Stati Uniti hanno diritto a un credito compensativo del 3,75% sul prezzo di listino suggerito dal produttore (MSRP), qualora siano stati pagati dazi su componenti che rappresentano almeno il 15% del valore del veicolo. Il beneficio non si estende ai cosiddetti knock-down kits (kit di montaggio parziale), che restano esclusi dal meccanismo.
Implicazioni per le imprese esportatrici
Le nuove misure comportano un nuovo aumento dei costi d’importazione per gli operatori statunitensi, con effetti a cascata su prezzi, competitività e catene di fornitura. Le imprese svizzere e ticinesi che esportano verso gli Stati Uniti dovranno verificare attentamente i codici tariffari dei propri prodotti per accertare l’eventuale inclusione nell’elenco dell’Annex I e predisporre la documentazione necessaria per attestare l’origine delle componenti.
La U.S. Customs and Border Protection (CBP) ha fornito le istruzioni operative il 29 ottobre tramite la comunicazione CSMS # 66665333, che a fondo pagina riporta nel dettaglio le voci tariffarie dei capitoli 1-97 toccate relazionandole alle voci del capitolo 99.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/10/ART25-USA-dazi-camion-bus.jpeg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-10-30 07:00:002025-10-30 09:19:03Stati Uniti: nuovi dazi su camion, autobus e componenti
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Convenzione paneuromediterranea riveduta sulle regole di origine preferenziali (Convenzione PEM). Questa nuova versione modernizza e semplifica il sistema di regole d’origine applicabile agli accordi di libero scambio (ALS) dell’area paneuromediterranea, rendendolo più adatto alle catene di fornitura contemporanee e alle esigenze operative delle imprese.
Le disposizioni transitorie in vigore nel 2025, che consentivano di scegliere tra le vecchie e le nuove regole d’origine e di applicare la cosiddetta permeabilità, termineranno alla fine dell’anno. Dal 1° gennaio 2026, negli accordi di libero scambio che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, si applicheranno esclusivamente le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli accordi che non prevedono ancora tale riferimento, continueranno invece ad essere valide le norme della vecchia Convenzione PEM. Di conseguenza, l’area paneuromediterranea sarà suddivisa in due zone di cumulo distinte, all’interno delle quali sarà possibile cumulare solo tra Paesi che adottano lo stesso insieme di regole d’origine.
Fase transitoria e passaggio al nuovo regime
Durante l’anno 2025, le imprese hanno potuto scegliere se applicare le vecchie o le nuove norme di origine nell’ambito della fase transitoria. In questo periodo era consentita, a determinate condizioni, la cosiddetta “permeabilità”, che permetteva il cumulo anche quando fornitori ed esportatori utilizzavano regole diverse.
Dal 1° gennaio 2026, questa possibilità cessa. Negli accordi che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, saranno valide solo le regole d’origine della Convenzione riveduta. Negli altri accordi, che non includono ancora tale riferimento, continueranno invece ad applicarsi le vecchie regole PEM.
Ne risulta una distinzione chiara tra due aree commerciali, o zone di cumulo, all’interno delle quali sarà possibile cumulare esclusivamente secondo le rispettive norme.
Le due zone di cumulo
A partire dal 2026, la zona paneuromediterranea sarà articolata in due aree distinte:
Zona 1 – Convenzione PEM riveduta
Comprende gli accordi che già contengono un riferimento dinamico alla Convenzione, tra cui:
si applicheranno solo le norme di origine della Convenzione riveduta;
le prove d’origine non dovranno più recare la dicitura «REVISED RULES»;
non sarà più consentito il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla Zona 2 se importate dopo il 1° gennaio 2026;
per le materie prime importate prima di tale data con prova d’origine secondo le vecchie norme, il cumulo rimarrà possibile fino al 31 dicembre 2028 (permeabilità).
Zona 2 – Vecchia Convenzione PEM
Include gli accordi di libero scambio che non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione riveduta, in particolare:
continueranno ad applicarsi le regole d’origine della vecchia Convenzione PEM;
sarà ancora possibile il cumulo diagonale con Paesi della stessa Zona 2;
non sarà più consentito il cumulo con materiali provenienti dalla Zona 1 importati dopo il 1° gennaio 2026;
resterà invece possibile cumulare con materiali della Zona 1 importati prima di tale data e accompagnati da una prova d’origine conforme alle vecchie regole.
La Svizzera e gli Stati dell’AELS stanno lavorando per aggiornare progressivamente i propri accordi di libero scambio, introducendo ovunque il riferimento dinamico alla Convenzione riveduta. Tuttavia, secondo l’UDSC, non tutti gli accordi potranno essere modificati entro l’inizio del 2026.
Le principali novità della Convenzione riveduta
La Convenzione paneuromediterranea riveduta introduce diverse innovazioni che semplificano l’applicazione delle regole d’origine e ampliano le possibilità di cumulo:
maggiore tolleranza per i materiali non originari, fino al 15% del valore del prodotto;
cumulo diagonale esteso all’interno della Zona 1;
introduzione di prove d’origine elettroniche, a supporto della digitalizzazione delle operazioni doganali;
aggiornamento delle regole di lavorazione in diversi settori, tra cui tessile, chimico e agroalimentare.
Queste modifiche hanno lo scopo di migliorare la competitività delle imprese esportatrici, ridurre gli oneri amministrativi e allineare la disciplina dell’origine preferenziale alla realtà delle catene di approvvigionamento moderne.
Cosa devono fare le imprese esportatrici svizzere
Il nuovo quadro normativo richiede una revisione attenta delle procedure aziendali. Per garantire la conformità e preservare i vantaggi preferenziali, le imprese dovrebbero:
verificare la zona di appartenenza dei propri accordi di libero scambio, controllando se fanno riferimento alla nuova o alla vecchia Convenzione PEM;
aggiornare la gestione documentale (prove d’origine, dichiarazioni del fornitore, fatture e registri di esportazione);
mappare la provenienza dei materiali e assicurarsi che i fornitori operino in zone compatibili;
formare il personale dei reparti export, logistica e compliance sulle nuove regole e sui limiti del cumulo;
sfruttare la fase di permeabilità, valida fino al 31 dicembre 2028, per utilizzare scorte e componenti importati prima del 2026;
monitorare gli aggiornamenti ufficiali pubblicati dall’Amministrazione federale delle dogane (UDSC) e dalla SECO, e ripresi sistematicamente dalla Cc-Ti, che informeranno sugli adeguamenti dei singoli accordi.
Un’evoluzione strategica per il commercio preferenziale
La revisione della Convenzione paneuromediterranea segna una tappa importante verso un sistema di origine più chiaro, moderno e armonizzato.
Per la Svizzera, la transizione alla Convenzione riveduta rafforza la coerenza del proprio quadro commerciale con quello dell’Unione europea e offre alle imprese la possibilità di operare in un contesto più flessibile e digitalizzato.
Resta tuttavia fondamentale prestare attenzione alle interazioni tra la vecchia e la nuova Convenzione, per evitare errori di cumulo o dichiarazioni d’origine non conformi.
Un approccio proattivo – basato su formazione, revisione delle procedure e aggiornamento dei processi di compliance – consentirà alle aziende svizzere di continuare a beneficiare pienamente delle preferenze doganali offerte dagli accordi di libero scambio dell’area paneuromediterranea.
Da gennaio 2026 tutte le spedizioni aeree dirette in Egitto dovranno essere preregistrate nel sistema ACI (Advanced Cargo Information).
Il Ministero delle Finanze egiziano ha confermato le nuove tempistiche dopo diversi rinvii: la fase sperimentale si concluderà a dicembre 2025 e, dal nuovo anno, l’utilizzo del sistema ACI diventerà obbligatorio per il trasporto aereo.
Ricordiamo che il sistema è già operativo per le spedizioni marittime dal 1° ottobre 2021: con l’estensione al cargo aereo, si completa il processo di digitalizzazione dei controlli doganali egiziani.
Come funziona l’ACI
Il sistema integra due piattaforme complementari:
CargoX: utilizzata dagli esportatori per trasmettere la documentazione alle autorità doganali egiziane;
Nafeza: gestita dagli importatori egiziani, raccoglie e valida i documenti ricevuti tramite CargoX per le pratiche di sdoganamento.
Questa architettura garantisce maggiore tracciabilità e trasparenza nelle operazioni doganali.
Passaggi operativi per le aziende esportatrici
Per garantire uno sdoganamento regolare, le aziende esportatrici devono seguire i seguenti passaggi:
Registrazione su CargoX
attivazione di una chiave blockchain e acquisto di crediti per il caricamento e l’invio dei documenti;
prevedere alcuni giorni per il completamento della registrazione.
Coordinamento con l’importatore
l’importatore inserisce i dati della spedizione (fattura commerciale o proforma) nella piattaforma Nafeza;
il sistema genera automaticamente il numero ACID (Advance Cargo Information Declaration);
il codice viene comunicato a entrambe le parti;
lato esportatore, il codice deve essere riportato su tutti i documenti dal lato esportatore.
Caricamento dei documenti
obbligatori: fattura commerciale, certificato d’origine e polizze di carico, in formato PDF e comprensivi del numero ACID;
la fattura deve essere caricata anche in formato XLS tramite il template fornito dalla piattaforma;
i documenti devono essere caricati al più tardi48 ore prima dell’arrivo della merce in Egitto.
Coordinamento con lo spedizioniere
il numero ACID va comunicato allo spedizioniere, che lo utilizzerà per l’emissione corretta dei documenti di trasporto.
Fonte: Germany Trade & Invest, GTAI
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/09/ART25-Egitto-ACI-invii-aerei.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-11 08:00:002025-09-11 08:27:04Egitto: registrazione anticipata obbligatoria delle spedizioni aeree dal 2026
Il 5 settembre 2025 il Presidente Trump ha firmato un nuovo Ordine esecutivo che modifica l’attuale regime dei dazi “reciproci” e introduce meccanismi inediti per l’attuazione di accordi commerciali e di sicurezza. Le misure entrano in vigore l’8 settembre 2025.
Contesto normativo
L’Ordine esecutivo del 5 settembre 2025 si inserisce nella cornice degli Ordini esecutivi 14257 (2 aprile 2025) e 14326 (31 luglio), che avevano dichiarato uno stato di emergenza nazionale collegato ai deficit commerciali e introdotto misure tariffarie straordinarie per motivi di sicurezza nazionale.
Il nuovo Ordine aggiorna le categorie di merci esentate dai “dazi reciproci” (Allegato I) e istituisce un regime tariffario condizionato al grado di allineamento strategico dei partner commerciali (Allegati II e III).
Modifiche all’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257
L’elenco dei beni esclusi dai dazi “reciproci” contenuto nell’Allegato II dell’Ordine esecutivo 14257 è stato significativamente ampliato. Tra le principali categorie introdotte figurano:
settore farmaceutico: lidocaina e altri anestetici locali, ingredienti attivi per farmaci generici non brevettati;
metalli critici: nichel, grafite, oro (in polveri, foglie, lingotti);
minerali rari essenziali per tecnologie avanzate:torio, stagno, molibdeno;
tecnologie avanzate: LED di alta precisione, magneti permanenti in terre rare (neodimio).
Parallelamente, alcune categorie precedentemente esentate tornano soggette a dazi “reciproci”:
plastiche e polimeri: PET, resine epossidiche, siliconi, poliestere;
prodotti chimici di base: idrossido di alluminio, miscele di alcoli aciclici.
L’Allegato I dell’Ordine esecutivo del 5 settembre elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Introduzione del meccanismo “PTAAP”
La novità più rilevante è l’introduzione degli Allegati II e III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners (Allegato PTAAP), che prevede un regime tariffario preferenziale e condizionato.
Per le merci elencate, gli Stati Uniti possono applicareesclusivamente il dazio MFN (Most-Favored-Nation) anziché tariffe punitive se il Paese partner
conclude un accordo di commercio e sicurezza con clausole specifiche di cooperazione strategica;
assume impegni vincolanti, concreti e misurabili per ridurre gli squilibri commerciali bilaterali; e
rafforza la cooperazione economica in settori strategici, inclusa la condivisione di tecnologie critiche e l’allineamento in ambito di standard di sicurezza.
Categorie di beni inclusi nel PTAAP
L’Allegato PTAAP si applica a quattro aree strategiche:
aerospazio: aeromobili completi, parti di ricambio, avionica e componentistica certificata;
farmaceutica: medicinali generici, principi attivi non brevettati e ingredienti per l’industria;
risorse naturali critiche: materiali non disponibili negli USA e derivati industriali;
agricoltura specializzata: prodotti agricoli non coltivati o in quantità sufficienti sul mercato interno.
L’Allegato II elenca le categorie di merci interessate, riportando i corrispondenti codici tariffari HTSUS.
Attivazione e gestione operativa
Le esenzioni tariffarie previste dal PTAAP si attivano automaticamente al momento della ratifica dell’accordo bilaterale, senza bisogno di ulteriori ordini esecutivi.
La gestione operativa del sistema è affidata a tre organismi federali:
USTR (United States Trade Representative) – negoziazione e supervisione degli accordi commerciali
Department of Commerce – valutazione tecnica dei prodotti e classificazione tariffaria
U.S. Customs and Border Protection (CPB) – implementazione pratica alle frontiere e controlli doganali
Raccomandazioni operative
La CPB ha già pubblicato le linee guida per una corretta dichiarazione doganale, cfr. CSMS # 66151866 del 6 settembre 2025.
Considerando la natura dinamica del framework normativo e la possibilità di aggiornamenti periodici, è opportuno monitorare con attenzione le modifiche agli allegati tariffari, in una prima fase gli aggiornamenti all’Allegato II dell’ordine esecutivo 14257 del 2 aprile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/09/ART25-nuovo-ordine-esecutivo-usa.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-08 09:40:202025-09-08 09:40:21Dazi “reciproci USA”: nuovo ordine esecutivo
Il dilemma delle imprese svizzere tra dazi punitivi e identità di marca
Il 7 agosto ha segnato una svolta nei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Svizzera: i dazi “reciproci” introdotti dall’amministrazione Trump impongono ora un aggravio del 39% sui prodotti elvetici. Una soglia che erode margini, riduce volumi e mette a dura prova la competitività delle nostre imprese. In questo contesto le aziende si muovono su una linea sottile: da un lato la tentazione di sfuggire ai dazi punitivi con, talvolta, soluzioni creative, dall’altro l’esigenza di salvaguardare l’integrità dello “Swiss Made”.
Un marchio che vale più di un’etichetta
Lo “Swiss Made” è molto più di un marchio: rappresenta eccellenza, qualità e autenticità. La reputazione dell’ingegneria elvetica si fonda su precisione e affidabilità; l’orologeria è sinonimo di lusso e perfezione meccanica, il cioccolato di raffinatezza. In un mercato globalizzato poche etichette hanno lo stesso peso simbolico. Perderlo significherebbe intaccare un patrimonio fatto di credibilità, prestigio e fiducia costruiti nel tempo. Molte aziende integrano già componenti o fasi produttive realizzati all’estero. La normativa prevede infatti criteri che lasciano un certo margine di manovra: per i prodotti industriali, ad esempio, almeno il 60% del costo di produzione deve essere sostenuto in Svizzera e il processo che conferisce le caratteristiche essenziali deve svolgersi sul territorio nazionale. Va però ricordato che le regole doganali sull’origine non coincidono perfettamente con quelle che disciplinano lo “Swiss made”, legate alla proprietà intellettuale. In questa sede, tuttavia, tali differenze non saranno approfondite, poiché meno rilevanti rispetto alla garanzia dell’identità svizzera del prodotto.
Soluzioni fantasiose: re-routing e rielaborazioni minime
Per ridurre i dazi, alcune imprese valutano il re-routing verso l’Unione europea (UE) per attività di confezionamento, reimballaggio o semplice assemblaggio. Operazioni legali, ma che non modificano le caratteristiche essenziali del prodotto, non richiedono competenze tecniche e non generano reale valore aggiunto. Si tratta quindi di soluzioni deboli e temporanee, che le espongono a rischi elevati in caso di controlli doganali, che le autorità statunitensi annunciano particolarmente severi nei prossimi mesi.
Ipotesi più realistiche: delocalizzare fasi produttive
Alcune aziende considerano di trasferire fasi produttive nell’UE per beneficiare di dazi più bassi: i prodotti di origine europea, infatti, sono soggetti a un’aliquota del 15%. Qualora tali lavorazioni configurino una “trasformazione sostanziale”, l’accesso al mercato americano risulta più conveniente. Questo approccio però, comporta la perdita dello “Swiss Made” (e, sebbene qui non approfondito, anche dei vantaggi derivanti dall’origine preferenziale svizzera nell’ambito di accordi di libero scambio di rilievo, come quello con Cina o India). Senza questa denominazione, un macchinario, ad esempio, diventa un “altro” prodotto europeo, in concorrenza diretta con prodotti italiani, francesi o tedeschi. Le conseguenze non sono solo semantiche: si perdono unicità, margini e la possibilità di mantenere un premium price.
Reputazione globale a rischio
Lo “Swiss Made” ha valore oltre gli USA: in Asia è sinonimo di lusso, in Medio Oriente garanzia di esclusività, in Europa simbolo di qualità. Anche in mercati più sensibili al prezzo, come America Latina e Africa, l’etichetta influenza le decisioni d’acquisto. Rinunciarvi significherebbe compromettere la competitività su più mercati, indebolendo un asset strategico costruito in decenni di eccellenza.
Opzioni strategiche a confronto
La preziosa reputazione globale dello “Swiss Made” pone le imprese elvetiche davanti a scelte complesse:
Mantenere la produzione in patria, negoziando, laddove possibile, riduzioni di prezzo o condivisione dei costi doganali. Una soluzione che preserva l’integrità del marchio, ma limita la competitività.
Delocalizzare nell’UE, riducendo i dazi ma sacrificando lo “Swiss Made”. Resta l’incognita: quanto resteranno in vigore questi dazi?
Adottare una strategia ibrida, con linee “Swiss Made” per altri mercati e “Made in EU” per gli USA. Una forma di segmentazione, che richiede una gestione attenta del proprio brand.
Abbandonare il mercato statunitense, opzione estrema che salvaguarda l’identità ma riduce le prospettive globali.
I costi nascosti
Trasferire fasi produttive non è mai un’operazione neutra: comporta nuovi contratti di fornitura, costi logistici aggiuntivi, il rafforzamento dei controlli qualità e l’adeguamento a normative differenti. Spesso, questi fattori erodono i risparmi doganali, riducendo il vantaggio competitivo atteso. Ancora di più se i trasferimenti sono “provvisori”: ci si è davvero interrogati sul costo reale della cosiddetta “exit”?
Identità o sopravvivenza?
La scelta strategica non è solo economica, ma anche culturale. Accettare i dazi significa difendere un marchio che rappresenta la Svizzera nel mondo. Sacrificarlo per la competitività immediata equivale a rinunciare a un patrimonio simbolico difficile da ricostruire. In gioco non c’è solo un’etichetta: è l’essenza dello “Swiss Made”, un valore intangibile che nessuna scorciatoia doganale può sostituire.
Innovare per resistere
Molte aziende svizzere esplorano strategie alternative. Una è la diversificazione geografica, puntando su mercati dove lo “Swiss Made” mantiene fascino, crescita e vantaggi dal libero scambio. L’altra è l’innovazione: investimenti in R&D, digitalizzazione e sostenibilità possono giustificare anche un sovrapprezzo del 39%. Tecnologie proprietarie, certificazioni ambientali e servizi esclusivi trasformano il dazio da ostacolo a elemento distintivo: “costa di più perché vale di più”.
Verso una nuova eccellenza svizzera
Non esiste una soluzione unica: ogni azienda deve bilanciare pragmatismo e identità. Lo “Swiss Made” non può più fare affidamento solo sul prestigio storico; deve dimostrare ogni giorno il proprio valore attraverso innovazione e prestazioni superiori. Da questa sfida può nascere una versione moderna dell’eccellenza svizzera, capace di prosperare anche nei mercati più difficili. La vera forza del “Made in Switzerland” sta nell’evolversi senza tradire la propria essenza.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/08/ART25-swiss-made-sotto-pressione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-09-03 08:00:002025-09-03 08:12:29“Swiss Made” sotto pressione
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.