DOSSIER | Stati Uniti: panoramica dei dazi

L’Amministrazione Trump ha introdotto dazi aggiuntivi su base “reciproca” e dazi mirati su materiali e prodotti strategici – come acciaio, alluminio, rame, veicoli e componenti – per contrastare squilibri commerciali e barriere ritenute discriminatorie. Un cambio di rotta che sta ridefinendo il quadro degli scambi internazionali, con effetti concreti su molti settori chiave. Di seguito una sintesi operativa delle misure.

Con il ritorno dell’Amministrazione Trump, la politica commerciale statunitense ha registrato un deciso cambio di direzione. A partire da aprile 2025, sono stati introdotti nuovi dazi doganali con l’obiettivo dichiarato di riequilibrare gli scambi internazionali e contrastare pratiche considerate discriminatorie da parte di alcuni partner commerciali.

Le misure si fondano su strumenti legislativi come l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e la Sezione 232 del Trade Expansion Act, quest’ultima applicata a settori strategici come acciaio, alluminio, rame e automotive.

Il presente documento offre un quadro sintetico delle nuove disposizioni, illustrandone l’ambito di applicazione e le tempistiche, nonché le indicazioni operative rilasciate dalla dogana statunitense (Customs Border Protection, CBP) tramite le “CSMS”, essenziali per assicurare una corretta applicazione e conformità.

DAZIO AGGIUNTIVO “RECIPROCO” DEL 39% SUI PRODOTTI SVIZZERI

Con l’Executive Order del 31 luglio 2025 che modifica l’Executive Order 14257 del 2 aprile 2025, viene introdotto un dazio aggiuntivo “reciproco” del 39% ad valorem sulle importazioni di origine svizzera, con decorrenza dal 7 agosto 2025.


NOTA: Le trattative tra Svizzera e Stati Uniti per una riduzione del dazio del 39% sono attualmente in corso. Fino al raggiungimento di un accordo, le merci svizzere restano soggette alla misura.


Il dazio si applica in aggiunta a ogni altro onere doganale (dazi MFN, antidumping, compensativi e tasse).

Il criterio determinante per la sua applicazione è l’individuazione del Paese di origine doganale, da intendersi, ai sensi del regolamento 19 CFR parte 134, come il Paese in cui una merce di origine estera è stata fabbricata, prodotta o coltivata, prima dell’ingresso negli Stati Uniti. Eventuali lavorazioni o aggiunte di materiali effettuate in un altro Paese possono modificare il Paese di origine solo se determinano una trasformazione sostanziale del prodotto. È quindi rilevante il luogo in cui avviene l’ultima trasformazione significativa, e non il Paese di spedizione. Per ulteriori ragguagli sul tema vedasi anche Marking of Country of Origin on U.S. Imports | U.S. Customs and Border Protection.

Per contrastare le pratiche elusive tramite transshipment, è prevista una clausola rafforzata: se la CBP accerta che la merce ha transitato da un Paese terzo senza subire una trasformazione sostanziale, con l’unico scopo di aggirare il dazio, l’aliquota sale automaticamente al 40% e si applicano sanzioni, oltre agli altri oneri previsti. In questi casi, la CBP può richiedere documenti tecnici integrativi e prove retroattive di trasformazione.

In caso di presenza significativa di contenuto statunitense (almeno il 20%), il dazio si applica solo alla quota residuale. Per beneficiare di questa deroga è necessaria una documentazione dettagliata conforme ai requisiti CBP, inclusa la prova del valore doganale dei componenti USA.

Restano in vigore le esenzioni già previste da normative precedenti:

  • Allegato II dell’Executive Order 14275 (2 aprile 2025): esenzione per alcune categorie di semiconduttori, prodotti farmaceutici ed elettronica ad alta tecnologia, elencate per voce di tariffa doganale. Il Memorandum Presidenziale dell’11 aprile estende l’esenzione a circuiti integrati, smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor (identificati tramite voce di tariffa doganale).
  • Esenzioni ai sensi della Sezione 232: valide per acciaio, alluminio, veicoli e componentistica, rame (vedasi sotto).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65829726, CSMS # 64649265, CSMS # 6474565.

DAZI “RECIPROCI” SU PRODOTTI DI ALTRI PAESI

L’elenco dettagliato dei Paesi interessati e il rispettivo ammontare dei dazi è riportato nell’Allegato I dell’Executive Order del 31 luglio 2025. Secondo tale elenco, ai prodotti di origine britannica si applica un dazio aggiuntivo “reciproco” del 10%, ai prodotti giapponesi del 15% e così via.

Unione europea

Per i prodotti originari dell’Unione europea si applica una struttura tariffaria modulata:

  • se il dazio MFN è inferiore al 15%, viene integrato per raggiungere il 15%
  • se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.

Confronto prodotto UE <> prodotto svizzero:

  • prodotto UE con dazio MFN del 6% → dazio aggiuntivo del 9%, totale 15%;
  • prodotto svizzero con lo stesso dazio MFN → dazio aggiuntivo del 39%, totale 45%.

DAZI SPECIFICI SU MATERIALI STRATEGICI E PRODOTTI

Restano applicabili i dazi di sicurezza nazionale introdotti ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, per settori strategici quali acciaio, alluminio, rame e in parte automotive. Questi dazi non si cumulano con quelli “reciproci” dell’Executive Order 14257.

Acciaio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% sui prodotti in acciaio (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, Elenco HTS dell’acciaio soggetto alla Sezione 232), esteso ad articoli dei capitoli 73, 84, 84 e 94 tramite Nota dell’Industry & Security Bureau (BIS) del 16 giugno 2025.

In sintesi:

  • il contenuto in acciaio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di fusione e colata (ISO) o, se sconosciuto, “UN” (in tal caso, dazio punitivo del 200%).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 6526374, CSMS # 6526574

Alluminio e derivati

Dal 4 giugno 2025 è in vigore un dazio del 50% sull’alluminio e derivati (Proclama 10957 del 3 giugno 2025, Elenco HTS dell’alluminio soggetto alla Sezione 232), esteso a lattine e birra (Nota BIS del 4 aprile 2025).

In sintesi:

  • il contenuto in alluminio dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici, assoggettati ai dazi reciproci
  • ordine di priorità dei dazi: 1) dazio auto e componenti (25%), 2) dazio acciaio e alluminio (50%), 3) IEEPA per Canada e Messico (vedasi aggiornamenti del caso)
  • no drawback (rimborso dazi per reexport)
  • obbligo di indicare Paese di prima e seconda fusione e Paese di colata.

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65236645, CSMS # 65340246 e CSMS # 6526574.

Rame e derivati

Dal 1° agosto 2025 è in vigore un dazio del 50% su rame e derivati (Proclama 10962 del 30 luglio 2025, Elenco HTS del rame soggetto alla Sezione 232).

In sintesi:

  • il contenuto in rame dei derivati deve essere separato dai componenti non metallici
  • ordine di priorità dei dazi: i prodotti assoggettati ai dazi auto (Proclama 10908) sono esclusi dal dazio sul rame
  • no drawback (rimborso dazi per reexport).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 65794272

Auto e componenti

Dal 3 aprile 2025, auto e camion leggeri sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25%, come stabilito dal Proclama 10908. Dal 3 maggio 2025 la misura si estende ai componenti elencati nell’Allegato I.

Il 29 aprile 2025, un nuovo provvedimento ha introdotto un meccanismo di “credito compensativo” per i produttori statunitensi: il dazio sui componenti è ridotto in proporzione al loro contributo al valore di veicoli assemblati negli Stati Uniti (15% il primo anno, 10% dal secondo).

Istruzioni operative CBP: CSMS # 64913145 e CSMS # 64916652

FINE DEL REGIME “DE MINIMIS”

Con ordine esecutivo del 30 luglio 2025, è stata disposta la sospensione globale del regime “de minimis”, che prevedeva l’esenzione dai dazi per merci di valore inferiore a 800 dollari.

Dal 29 agosto 2025, tutte le importazioni commerciali sono soggette al regime ordinario, che prevede:

  • dazio MFN
  • dazio “reciproco” secondo l’aliquota IEEPA applicabile al Paese d’origine
  • eventuali altri dazi specifici
  • dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con voce di tariffa, valore, origine e documenti commerciali.

Eccezione temporanea per i pacchi postali

Per sei mesi, le spedizioni effettuate tramite servizi postali ufficiali possono beneficiare di un regime semplificato a scelta:

  • dazio calcolato secondo aliquota IEEPA; oppure
  • tariffa fissa per pacco (80–200 USD, in base all’aliquota del Paese d’origine).

Alla fine del periodo transitorio, anche i pacchi postali saranno soggetti al regime ordinario completo.

Obblighi di garanzia

La CBP si riserva il diritto di richiedere garanzie finanziarie per assicurare il pagamento dei nuovi dazi.

Per domande o approfondimenti, potete rivolgervi a:

Monica Zurfluh
Responsabile Commercio Internazionale
T +41 91 911 51 35
zurfluh@cc-ti.ch


La Cc-Ti nei media

Interventi e prese di posizione della Cc-Ti e del Direttore Luca Albertoni

USA: dazio “reciproco” del 39% sui prodotti svizzeri

Dal 7 agosto 2025, gli Stati Uniti innalzeranno al 39% il dazio reciproco applicato su tutte le importazioni di prodotti di origine svizzera. La nuova aliquota sostituisce quella del 10%, in vigore da aprile, e si aggiunge ai dazi MFN (Most Favoured Nation) già applicati.

Il nuovo dazio è stato formalizzato con l’Executive Order del 31 luglio 2025 (Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates), che modifica l’impianto introdotto in aprile con l’Executive Order 14257, contenente la dichiarazione di emergenza economica. L’aliquota, inizialmente fissata al 10%, viene ora portata al 39% ad valorem, calcolata sul valore in dogana.

Il dazio del 39%:

  • si applica alle merci d’origine svizzera, indipendentemente dal Paese di spedizione;
  • è aggiuntivo rispetto ai dazi MFN già previsti nel sistema HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States);
  • entrerà in vigore alle ore 00:01 EDT del 7 agosto 2025;
  • non si applica alle merci già caricate a bordo prima di tale orario e immesse in consumo entro il 5 ottobre 2025 (che restano soggette all’aliquota precedente del 10%).

Restano escluse le categorie già indicate nell’Executive Order 14257, tra cui:

  • prodotti soggetti a misure specifiche ai sensi della Section 232 (acciaio, alluminio, automotive, rame);
  • altri beni esplicitamente elencati come esclusi nel testo originale.

Attenzione al transshipment: regole anti-elusione rafforzate

Il provvedimento include una clausola anti-elusione rigorosa: le spedizioni via Paesi terzi volte ad aggirare il dazio sono considerate una violazione grave.

In caso di transshipment irregolare:

  • il dazio sale automaticamente al 40%;
  • si applicano sanzioni secondo il 19 U.S.C. § 1592 e
  • qualsiasi altro dazio, tassa, imposta, prelievo o onere applicabile alle merci in base al Paese di origine.

Le aziende esportatrici devono quindi prestare massima attenzione alla tracciabilità e correttezza della documentazione (certificati d’origine, codifica doganale, prove logistiche).

Confronto internazionale

L’Allegato I dell’ordine esecutivo presenta un sistema di aliquote differenziate per Paese di origine. La Svizzera risulta tra i Paesi più penalizzati, terza dopo Siria (41%) e Laos/Myanmar (40%).

Per l’Unione europea, concorrente diretto dei prodotti svizzeri, si applica invece una struttura modulata:

  • se il dazio MFN è inferiore al 15%, si applica un dazio aggiuntivo per arrivare al 15% totale;
  • se il dazio MFN è pari o superiore al 15%, non si applica alcun dazio aggiuntivo.

Esempio pratico – Confronto prodotti di origine UE e CH:

  • prodotto UE con MFN 6% → dazio totale = 15% (aggiuntivo: 9%);
  • prodotto CH con MFN 6% → dazio totale = 45% (aggiuntivo: 39%).

Il differenziale tariffario (in questo caso del 30%) penalizza fortemente la competitività delle esportazioni svizzere.

Per i Paesi non menzionati nell’Allegato I, rimane in vigore l’aliquota aggiuntiva del 10% prevista dall’ordine esecutivo di aprile.

Prospettive e possibili evoluzioni

L’ordine esecutivo prevede la possibilità di rinegoziazione o revoca delle tariffe qualora gli Stati interessati, tra cui la Svizzera, concludano accordi commerciali o di sicurezza significativi con gli Stati Uniti.

Il Consiglio federale è ora chiamato a valutare contromisure diplomatiche e a riaprire il dialogo con Washington per tutelare l’accesso al mercato statunitense alle aziende elvetiche.


La Cc-Ti nei media

Fine dell’esenzione “de minimis”: una nuova era per le esportazioni verso gli Stati Uniti

A partire dal 29 agosto 2025, ogni spedizione commerciale verso gli Stati Uniti sarà soggetta a dazi doganali, a prescindere dal valore della merce.

Con un ordine esecutivo firmato il 30 luglio, l’amministrazione statunitense ha decretato la sospensione globale del regime “de minimis”, che finora permetteva di importare beni sotto gli 800 dollari senza oneri doganali.

Si tratta di un cambiamento significativo per molte aziende esportatrici, soprattutto per quelle attive nell’e-commerce, nella vendita diretta al consumatore o nell’invio di piccoli lotti. Con soli 30 giorni a disposizione, queste imprese sono ora chiamate a rivedere rapidamente le proprie strategie di export: dall’adeguamento dei prezzi per assorbire i nuovi costi doganali, alla possibile centralizzazione della logistica negli Stati Uniti, fino al rafforzamento del coordinamento con partner importatori e spedizionieri locali.

Un cambio di rotta strategico

Secondo la Casa Bianca, la misura mira a contrastare abusi sistematici del sistema de minimis, incluso l’ingresso di merci contraffatte, insicure o legate al traffico di oppioidi sintetici. A ciò si aggiunge una crescita esponenziale delle spedizioni esenti da dazi: da 134 milioni nel 2015 a oltre 1,3 miliardi nel 2024.

Le nuove regole tariffarie

Con la fine dell’esenzione, tutte le spedizioni commerciali saranno soggette al regime doganale ordinario, che prevede:

  • dazio MFN
  • dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine
  • eventuali altri dazi specifici
  • obbligo di dichiarazione doganale completa tramite il sistema ACE (Automated Commercial Environment), con codice tariffario HS, valore, origine e documentazione commerciale.

Eccezione temporanea per i pacchi postali

Per un periodo transitorio di sei mesi, le spedizioni effettuate attraverso servizi postali ufficiali potranno beneficiare di un regime semplificato, a scelta:

  • applicazione del dazio ad valorem, calcolato sull’aliquota IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) applicabile al Paese d’origine; oppure
  • applicazione di una tariffa fissa per pacco, compresa tra 80 e 200 dollari, a seconda della merce e del volume (la tariffa dipende dall’aliquota IEEPA applicata al Paese d’origine.

Al termine dei sei mesi, anche i pacchi postali saranno pienamente soggetti al regime ordinario con dazio MFN, dazio ad valorem basato sulle aliquote IEEPA e eventuali altri dazi.

Obblighi di garanzia

Per garantire la corretta riscossione dei dazi introdotti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) può richiedere garanzie finanziarie specifiche.

Altri link utili

Fact sheet “President Donald J. Trump is Protecting the United States’ National Security and Economy by Suspending the De Minimis Exemption for Commercial Shipments Globally”

Concluso l’accordo di libero scambio AELS e Mercosur

Il 2 luglio 2025, i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quelli del Mercosur hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio, al termine di un lungo processo negoziale. L’intesa rappresenta una tappa di rilievo nella strategia di politica commerciale estera della Svizzera e offre concrete opportunità di accesso preferenziale per diversi settori strategici, con potenziali ricadute positive in particolare per l’industria tecnologica, messa a dura prova negli ultimi anni dalle dinamiche protezionistiche e da un contesto economico internazionale instabile.

Con oltre 270 milioni di consumatori, il Mercosur rappresenta una destinazione strategica per l’export svizzero. Solo nel 2024, le esportazioni verso questi quattro Paesi hanno superato i 4 miliardi di franchi, registrando un incremento del 32% rispetto al 2014. Il solo comparto tecnologico svizzero ha esportato beni per circa 530 milioni di franchi, di cui quasi la metà relativi a macchinari.

Grazie all’accordo, una volta decorsi i periodi transitori (da 4 a 15 anni), circa il 95% dei prodotti esportati dalla Svizzera nei Paesi del Mercosur sarà completamente esente da dazi doganali (nota 1). Tenuto conto dell’elevata struttura tariffaria del Mercosur (con dazi medi attorno al 7% e picchi fino al 35%), l’intesa potrebbe generare risparmi annui fino a 180 milioni di franchi – il valore più alto mai ottenuto dalla Svizzera con un accordo di libero scambio, ad eccezione di quelli con l’UE e la Cina, e comparabile a quello recentemente firmato con l’India.

Settore industriale: accesso migliorato per i prodotti svizzeri

L’accordo prevede un accesso esentasse – in parte immediato, in parte graduale – per numerosi prodotti industriali chiave, tra cui macchinari, prodotti farmaceutici, strumenti di precisione e orologi. Ecco una sintesi delle principali concessioni ottenute:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
(nota 2)
Esenzione dai dazi doganali nell’ambito dell’ALS
Prodotti chimici (capitoli tariffari 29 e 38)92.6%91.5%
Prodotti farmaceutici (capitolo 30)99.95%99.91%
Tessili (capitoli 50-63)93.35%92.03%
Macchinari e apparecchi (capitolo 84)96.74%96.6%
Materiali elettrici (capitolo 85)95%94.05%
Strumenti di precisione (capitolo 90)96.78%92.87%
Orologi (capitolo 91)99.65%99.65%
Fonte: scheda informativa SECO

Settore agricolo: nuove aperture per prodotti di qualità svizzeri

Anche nel comparto agricolo, l’accordo garantisce importanti concessioni per prodotti ad alto valore aggiunto, spesso realizzati con materie prime elvetiche come latte, farina di grano e zucchero:

Categorie di prodottiTrattamento preferenziale nell’ambito dell’ALS
FormaggioEsenzione dai dazi per 990 tonnellate (esclusa la mozzarella) fin dall’entrata in vigore
Caffè tostatoEsenzione dai dazi entro 8–10 anni
Bevande energeticheEsenzione dai dazi entro 15 anni
CaramelleEsenzione immediata dai dazi
Prodotti del tabaccoEsenzione dai dazi entro 15 anni
BiscottiRiduzione del 40% entro 10 anni
Cioccolato biancoEsenzione dai dazi per 1’119 tonnellate entro 10 anni
CioccolatoEsenzione dai dazi per 466 tonnellate (cioccolato non ripieno) e 10’340 tonnellate (ripieno) entro 10 anni
Alimenti per l’infanzia:Esenzione dai dazi per 50 tonnellate fin dall’entrata in vigore
Fonte: scheda informativa SECO

In cambio, la Svizzera concede al Mercosur 25 contingenti tariffari per prodotti agricoli sensibili, come le carni. Tuttavia, la maggior parte di questi contingenti rappresenta meno del 2% del consumo interno oppure ricalca i volumi di importazione attuali, mantenendosi quindi entro soglie sostenibili per l’agricoltura elvetica. Su questi aspetti, l’Amministrazione federale ha mantenuto un dialogo costante con i rappresentanti del settore agricolo.

Oltre i dazi: ostacoli tecnici, servizi e sostenibilità

L’accordo non si limita all’eliminazione dei dazi: rimuove anche numerosi ostacoli tecnici al commercio, rafforza la protezione della proprietà intellettuale – incluse denominazioni come Gruyère e Sbrinz – e migliora l’accesso ai mercati per fornitori di servizi e investitori svizzeri. Sono inoltre previste aperture nel settore degli appalti pubblici e una più stretta cooperazione economica bilaterale.

Un’intera sezione dell’accordo, giuridicamente vincolante, è dedicata al commercio sostenibile, con impegni chiari in materia di protezione ambientale e diritti dei lavoratori. È inoltre allegata una dichiarazione congiunta in materia.

Prossime tappe

La firma ufficiale dell’accordo è prevista nei prossimi mesi. Successivamente, il Consiglio federale lo sottoporrà al Parlamento per approvazione. L’entrata in vigore sarà possibile dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari. Le associazioni economiche svizzere sollecitano un iter parlamentare rapido, come avvenuto per l’accordo con l’India, per garantire all’export elvetico un vantaggio competitivo rispetto all’UE. L’accordo tra UE e Mercosur, firmato il 6 dicembre 2024, è infatti ancora in fase di ratifica, ostacolato dalle riserve espresse dalla Francia.

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nota 1: Esenzione dai dazi doganali dopo la scadenza dei periodi transitori di 4, 8, 10 e al massimo 15 anni, presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nell’ambito dell’accordo di libero scambio. I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016, poiché le offerte degli Stati del Mercosur si fondano su tali dati. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).

nota 2: I dati relativi alla copertura commerciale e ai potenziali risparmi sui dazi doganali si basano sugli anni 2014–2016. Gli elenchi definitivi delle concessioni saranno aggiornati in base all’ultima versione del tariffario doganale, il che consentirà di utilizzare dati più recenti (2022–2024).


Link utili

Acciaio: sovrattasse e quote in Canada e Regno Unito

In risposta al crescente rischio di deviazione del commercio dell’acciaio, causato dall’inasprimento delle misure statunitensi sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act, Canada e Regno Unito hanno introdotto nuove misure di protezione per i rispettivi mercati interni. Mentre il Canada riconosce un trattamento preferenziale ai prodotti di origine svizzera, il Regno Unito applica alla Svizzera le stesse condizioni previste per i Paesi terzi. Le aziende esportatrici devono pertanto pianificare con attenzione le spedizioni e monitorare costantemente l’andamento delle quote tariffarie disponibili.

Canada: sovrattassa del 50% in vigore dal 27 giugno 2025

A partire dal 27 giugno 2025, il Canada ha introdotto una sovrattassa del 50% oltre quota su determinate categorie di prodotti in acciaio importati. Si tratta di una misura di emergenza con finalità preventiva, volta a proteggere il mercato nazionale da eventuali flussi distorti derivanti dalle restrizioni imposte dal mercato statunitense.

Il provvedimento prevede tuttavia alcune esclusioni importanti. In particolare, i prodotti di origine svizzera non sono soggetti alla sovrattassa, così come quelli provenienti dai Paesi espressamente elencati nell’Allegato 2 dell’ordinanza governativa canadese (Order in Council). Questa esenzione conferisce agli esportatori svizzeri un vantaggio competitivo concreto, sia in termini economici che di accesso preferenziale al mercato canadese.

Le categorie di prodotti interessate dalla misura sono dettagliate, tramite voce di tariffa doganale, nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento e comprendono acciai piani e lunghi, tubi, barre, semilavorati e acciai inox. Le importazioni canadesi sono disciplinate da quote tariffarie annuali (Tariff Rate Quotas – TRQ) suddivise su base trimestrale. Una volta esaurita la quota disponibile, l’intero valore doganale delle merci eccedenti è assoggettato alla sovrattassa del 50%.

Raccomandazioni:

  • verificare e confermare con gli importatori la corretta origine svizzera della merce e accompagnarla con il relativo certificato d’origine
  • monitorare l’andamento delle quote disponibili su base periodica
  • esaminare l’opportunità di utilizzare meccanismi di remissione o drawback

Regno Unito: quote riviste e dazio del 25% dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, il Regno Unito ha aggiornato la propria misura di salvaguardia sull’acciaio, introducendo un sistema basato su quote tariffarie trimestrali e un dazio del 25% sulle importazioni che eccedono tali limiti.

Il nuovo schema prevede una revisione al rialzo delle quote per tutte le categorie di prodotti siderurgici, con soglie specifiche definite per singolo Paese. Tuttavia, non è consentito il riporto tra trimestri delle quote non utilizzate, e ciò implica che il volume residuo non possa essere recuperato nei periodi successivi. Una volta superata la soglia stabilita, si applica automaticamente un dazio del 25% sulle quantità eccedenti.

A differenza del Canada, il Regno Unito non riconosce al momento alcuna esenzione o trattamento preferenziale per le importazioni di origine svizzera, che sono pertanto soggette alle stesse condizioni applicabili agli altri Paesi terzi.

Raccomandazioni:

  • gestire attentamente la documentazione d’origine, elemento essenziale per la corretta classificazione doganale
  • pianificare con cura i volumi e le tempistiche delle spedizioni, al fine di evitare il superamento delle quote trimestrali

Link utili:

Libero scambio con Asia: la Svizzera accelera su Thailandia e Malaysia

Nel quadro della sua strategia di apertura commerciale, la Svizzera compie due importanti passi avanti in Asia: il Consiglio federale e ha sottoposto al Parlamento quello con la Thailandia e ha firmato l’accordo con la Malaysia. Si aprono così nuovi sbocchi in due mercati dinamici e in crescita del Sud-est asiatico.

Thailandia: l’accordo di libero scambio è in fase di approvazione parlamentare

Il 25 giugno 2025, il Consiglio federale ha trasmesso alle Camere federali il messaggio sull’accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e la Thailandia, firmato il 23 gennaio 2025 a Davos.

Punti salienti dell’accordo

  • il 99,7% delle esportazioni svizzere verso la Thailandia beneficerà di riduzioni tariffarie, in parte graduali
  • potenziali risparmi doganali fino a 63 milioni USD/anno per le imprese svizzere
  • disposizioni su beni industriali e agricoli, servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, PMI e sviluppo sostenibile
  • maggiore accesso preferenziale rispetto a concorrenti da Paesi con accordi già in vigore o in negoziazione (come l’UE)

Con un volume di scambi pari a 7,4 miliardi CHF nel 2023, la Thailandia è uno dei principali partner economici della Svizzera nel Sud-est asiatico.

Prossimi passi
L’accordo sarà discusso dal Parlamento nella sessione invernale 2025 o primaverile 2026. Se approvato, potrebbe entrare in vigore a inizio 2027.

Malaysia: accordo firmato, in attesa di ratifica

Il 23 giugno 2025, a margine della conferenza ministeriale AELS a Tromsø (Norvegia), il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato l’accordo di libero scambio con la Malaysia, insieme ai ministri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L’intesa punta a rafforzare le relazioni economiche e a creare condizioni di accesso stabili e vantaggiose per le imprese svizzere in un mercato tecnologicamente avanzato e in forte crescita.

Punti salienti dell’accordo

  • eliminazione o riduzione progressiva dei dazi sulla quasi totalità delle esportazioni svizzere
  • accesso preferenziale per beni e servizi elvetici
  • disposizioni su proprietà intellettuale, sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori e cooperazione tecnica
  • riduzione contingentata dei dazi sull’olio di palma, con criteri di sostenibilità per tutelare l’ambiente e l’agricoltura svizzera

Nel 2024, gli scambi commerciali tra Svizzera e Malaysia hanno raggiunto i 2,3 miliardi di CHF, con esportazioni svizzere pari a 806 milioni e importazioni (esclusi i metalli preziosi) per 639 milioni di CHF. La Malaysia si conferma inoltre il secondo principale Paese ASEAN per gli investimenti diretti svizzeri, dopo Singapore.

Alta tecnologia e attrattività
La Malaysia è un hub globale nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, grazie a infrastrutture moderne e forza lavoro qualificata. L’accordo apre opportunità importanti nei settori high-tech e industriali.

Prossimi passi
Il testo sarà sottoposto alle Camere federali. L’entrata in vigore avverrà dopo la ratifica da parte di tutti i Paesi AELS e della Malaysia.


Link utili:

Polonia: certificati d’origine digitali

Dal 6 maggio 2025, la Polonia ha introdotto l’emissione digitale dei certificati d’origine non preferenziale per le esportazioni.

Questa novità semplifica le procedure per gli esportatori polacchi, che possono ora richiedere e ricevere i certificati in formato digitale tramite la piattaforma online co.kig.pl.

Un esempio di certificato digitale è disponibile qui.

La Camera di commercio polacca ha predisposto un sistema sicuro: ogni certificato emesso è dotato di un codice QR, un ID e un PIN univoci. Gli importatori possono verificarne l’autenticità attraverso il sito co.kig.pl/verify o mediante la piattaforma di verifica della Camera di Commercio Internazionale (ICC).

Gli esportatori polacchi possono richiedere anche una copia cartacea del certificato, se necessario.

Documenti utili:

Circolare della Camera di commercio polacca del 17 aprile 2025

Convenzione paneuromediterranea: Matrix aggiornata

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato un aggiornamento della Matrix PEM, la tabella che traccia l’applicazione delle regole d’origine tra i Paesi membri della Convenzione paneuromediterranea (PEM). La nuova versione include dati aggiornati sullAlbania e sulla Moldova.

Nello specifico, l’Albania ha ottenuto lo status “CR” con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025, consentendo così la permeabilità dei due set di regole.

L’accordo di libero scambio con la Moldova è entrato in vigore il 1° aprile: da tale data è possibile applicare la Convenzione PEM riveduta nei loro scambi con il Paese.

Perché è importante la Matrix?

La Matrix è uno strumento chiave per le aziende, poiché permette di:

  • identificare i Paesi con cui è possibile cumulare l’origine dei prodotti
  • determinare il trattamento tariffario preferenziale, indicando se applicare le regole rivedute o  attenersi alle vecchie regole
  • ottimizzare la gestione di esportazioni e importazioni nell’area PEM, facilitando così la pianificazione commerciale.

La versione aggiornata della Matrix è disponibile qui in formato PDF.

Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati

A partire dal 12 marzo 2025, le importazioni di acciaio, alluminio e loro derivati negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio supplementare del 25%. La misura, ufficializzata da due avvisi dell’agenzia doganale statunitense, segna un’ulteriore stretta sulle politiche commerciali del Paese.

Lo scorso febbraio, il presidente Trump ha firmato due proclami – Adjusting Imports of Aluminum into the United States (#10895) e Adjusting Imports of Steel into the United States (#10896), che rafforzano le tariffe previste dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act. Il provvedimento non solo conferma il 25% sulle importazioni di acciaio, ma innalza dal 10% al 25% il dazio sull’alluminio, estendendolo anche ai rispettivi prodotti derivati a partire dal 12 marzo 2025.

L’ampliamento della misura interessa diverse categorie merceologiche:

  • alluminio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 66, 76, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96.
  • acciaio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 72, 73, 84, 85, 87 e 94

I provvedimenti revocano ogni forma di trattamento agevolato, comprese quote assolute, contingenti tariffari ed esenzioni per singoli Paesi. Inoltre, pongono fine alle esclusioni generali precedentemente approvate (General Approved Exclusions, GEA), mantenendo valide solo quelle specifiche registrate nel sistema Automated Commercial Environment (ACE) fino alla loro scadenza o all’esaurimento del volume autorizzato.

Esclusi dall’inasprimento dei dazi saranno unicamente i prodotti realizzati con acciaio fuso o alluminio estruso negli Stati Uniti. Per tutti gli altri derivati, il calcolo del dazio verrà effettuato sul valore del metallo di base.

Non è previsto alcun meccanismo di rimborso (drawback) per i dazi imposti. Inoltre, l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati ammessi nelle zone franche statunitensi a partire dal 12 marzo 2025 dovranno riceveranno lo status di “straniero privilegiato” e saranno assoggettati ai dazi vigenti  al momento dell’immissione in consumo.

Per chiarire le modalità di attuazione delle nuove misure, l’agenzia doganale statunitense (U.S. Customs and Border Protection – CBP) ha ora pubblicato due documenti operativi:

I due documenti elencano le sottovoci tariffarie del capitolo 99 dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) da utilizzare obbligatoriamente per dichiarare le importazioni e forniscono istruzioni dettagliate sulla corretta dichiarazione del contenuto di alluminio e acciaio, compresa l’indicazione del Paese di fusione e colata (per l’alluminio: anche in caso di utilizzo di materiali riciclati).

Sottovoci tariffali a confronto

A quali sottovoci tariffali del capitolo 99 sono associati i vari articoli in acciaio e alluminio? Consulta la nostra tabella riepilogativa!

Accordo di libero scambio AELS-Moldova in vigore dal 1° aprile 2025

L’accordo di libero scambio AELS-Moldova entrerà in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Moldova il 1° aprile 2025. L’intesa è già operativa con gli altri membri dell’AELS: Islanda (dal 1° settembre 2024) e Norvegia (dal 1° novembre 2024).

Con l’entrata in vigore dell’accordo, la Moldova perderà lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario di preferenze tariffarie. Dal 1° aprile 2025, per ottenere l’imposizione preferenziale, sarà infatti necessaria una prova di origine rilasciata secondo quanto previsto dall’accordo di libero scambio.

La Moldova è parte della Convenzione PEM riveduta, che consente il cumulo diagonale con altri partner di libero scambio della zona PEM (p. es. con l’Unione europea). Le opzioni di cumulo effettive possono essere visualizzate nella Matrix. La Convenzione PEM riveduta prevede anche il cumulo totale. Fino al 31 dicembre 2025 le prove d’origine emesse sulla base delle norme rivedute devono riportare la dicitura “REVISED RULES”.

Le merci originarie già in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Moldova o in Svizzera al momento dell’entrata in vigore dell’accordo possono beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale. A tal fine, occorre presentare una prova d’origine allestita a posteriori, nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto. In assenza della prova di origine al momento dell’imposizione, è possibile richiedere un’imposizione provvisoria.

Link utili:

Circolare R-30 dell’UDSC del 28.02.2025