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Bring your own device in azienda

25 Febbraio 2019/in Appuntamenti, Eventi e missioni, Networking Business Breakfast

Come viene regolato l’utilizzo a scopo professionale di apparecchi elettronici del dipendente sul posto di lavoro?

Cassia Casagrande, Stefano Fornara e Alex Domeniconi

Oggigiorno il dipendente lavora spesso utilizzando il proprio cellulare o pc portatile (acquistato con i propri mezzi), sia sul luogo di lavoro sia a casa. Come si regola l’uso a scopo professionale di dispositivi personali? Si tratta di un fenomeno globale, definito “bring your own device (BYOD)”, che sta prendendo sempre più piede soprattutto per quanto concerne i cellulari. I vantaggi sono evidenti: si va da una maggiore mobilità e produttività da parte del dipendente, che si sente più coinvolto ed ha una familiarità maggiore con il proprio ‘device’, a minori costi in termini di dispositivi per l’azienda.

Vi sono però alcune caratteristiche a livello giuridico che è bene tenere in considerazione.

L’articolo 327 cpv. 1 CO indica che «Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro». Da qui si deduce che il BYOD non è obbligatorio e non può essere imposto. L’articolo 327 cpv. 2 CO prosegue dicendo che «Se, d’intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l’esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario»: vediamo dunque come questa pratica sia facoltativa e debba essere oggetto di un accordo (datore di lavoro e collaboratore) tra le parti, anche se spesso quest’ultimo è tacito.

Costi e responsabilità

A livello di costi, l’acquisto del ‘device’ deve essere – almeno i parte – a carico del dipendente, altrimenti cadrebbe il discorso del BYOD, così come i costi sostenuti per l’abbonamento di riparazione e legati all’utilizzo andrebbero suddivisi proporzionalmente (in riferimento all’articolo 327 a del CO).
Cosa succede in caso di utilizzi impropri del ‘device’? Quali sono le responsabilità? Ve ne è una civile, da parte del datore di lavoro in caso di danneggiamento del dispositivo nel contesto dell’attività lavorativa, ma anche del dipendente in caso venissero causati dei danni al datore di lavoro (un esempio potrebbe essere, banalmente, l’uso del telefono da parte di bambini, che accidentalmente commettono un’azione involontaria che causa un problema).

La protezione dei dati

Altro grande capitolo in tema di BYOD è la protezione dei dati, a cui occorre prestare attenzione. Come tutelarla? Vi è una difficoltà tecnica e logica nel separare  dati professionali e personali, i rischi sono quelli che dati professionali divengano accessibili a terzi, o vi sia una perdita o un abuso. L’art. 7 cpv. 1 della Legge sulla Protezione dei Dati afferma che «I dati personali devono essere protetti contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici ed organizzativi appropriati». In questo caso la responsabilità ricade sul detentore della collezione di dati. È bene dunque che il datore di lavoro premunisca le necessarie misure di protezione per i dati commerciali/aziendali e, al contempo, tuteli anche la sfera privata del dipendente.

Una conclusione

La Legge sul lavoro regola il tempo di lavoro e di riposo, e prevede che il dipendente debba essere tutelato con misure di protezione della sua salute. I confini tra tempo di lavoro e tempo libero/luogo di lavoro e abitazione propria sono sempre più labili. Il consiglio è quello di prevedere delle direttive interne chiare, che regolino e disciplinino l’utilizzo del BYOD. Esso deve far parte di una strategia aziendale globale, con una pianificazione e un accordo bilaterale.

Sempre aggiornati con la Cc-Ti

La tematica trattata è di estrema attualità. Vi abbiamo dedicato un evento il 25 febbraio a cui hanno partecipato una trentina di partecipanti. I relatori sono stati Cassia Casagrande, Responsabile Comunicazione ed Eventi Cc-Ti; Alex Domeniconi, Avv. dr. iur., associato presso Walder Wyss SA, Lugano e Stefano Fornara, Avv., CAS in civil litigation, counsel presso Walder Wyss SA, Lugano.

Un momento dell’evento
Grande interesse in sala

Il Servizio giuridico della Cc-Ti è sempre a disposizione degli associati per domande e consulenze diverse.

Dato il grande interesse ad esplorare in modo più approfondito la tematica la Cc-Ti proporrà due corsi di formazione inerenti il diritto del lavoro, che saranno tenuti rispettivamente dall’Avv. Alex Domeniconi e dall’Avv. Stefano Fornara: “I contratti di lavoro atipici” – 8 maggio e “L’uso di Internet, della posta elettronica e dei social media sul posto di lavoro”– 17 maggio.

 

 

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